Gare di pesca
Dal 2020 le gare e le manifestazioni di pesca sono soggette ad autorizzazione regionale e non più provinciale.
I soggetti interessati allo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca devono presentare domanda, entro il 31 gennaio di ogni anno, utilizzando il modulo allegato.
La domanda va consegnata a mano agli uffici della
REGIONE VENETO
U.O. Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria
Sede territoriale di Vicenza
Contrà SS. Apostoli, 18 - 36100 Vicenza
oppure inviata via posta elettronica all'indirizzo
cacciapesca@pec.regione.veneto.it
La Struttura regionale approverà il calendario delle gare e manifestazioni di pesca per i dodici mesi successivi e provvederà ad autorizzare i richiedenti.
Disciplina delle gare e manifestazioni di pesca
Art. 34 Regolamento Regionale n. 6/2018
Si definiscono gare di pesca le competizioni aventi carattere agonistico organizzate da associazioni affiliate o riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) o dagli enti di promozione sportiva e riservate ai rispettivi soci. Si definiscono manifestazioni di pesca le attività aventi finalità sportiva, ricreativa o di aggregazione sociale, anche a carattere competitivo, organizzate a livello locale da associazioni di pesca, enti o soggetti diversi da quelli sopra indicati
Le gare e manifestazioni di pesca sono soggette ad autorizzazione regionale.
I soggetti interessati allo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca devono presentare istanza alla Struttura regionale competente entro il 31 gennaio di ogni anno. La medesima Struttura regionale approva il calendario delle gare e manifestazioni di pesca per i dodici mesi successivi.
Per gare e manifestazioni che vengono svolte in acque in concessione le istanze devono essere presentate dai soggetti promotori, corredate dal parere favorevole del concessionario.
Ordine di priorità
Qualora pervengano, per un medesimo tratto di corso d'acqua, più richieste per gare o manifestazioni di pesca, l'autorizzazione viene concessa secondo il seguente ordine di priorità:
1. gare internazionali;
2. gare di campionato nazionale;
3. gare di campionato regionale;
4. gare di campionato provinciale;
5. altre gare;
6. manifestazioni.
A parità d'ordine di priorità, costituirà elemento preferenziale l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
L'istanza deve contenere:
1. il nominativo del rappresentante legale del soggetto che organizza la gara o la manifestazione di pesca;
2. data, orario di svolgimento, campo gara e tratto di corso d'acqua interessato;
3. numero presumibile di pescatori partecipanti;
4. qualora consentito, l'indicazione delle specie ittiche eventualmente immesse prima dello svolgimento della gara o manifestazione di pesca;
5. eventuale tratto di corso d'acqua individuato come riserva.
Per gare e manifestazioni di pesca in Zona A con immissione di salmonidi, nel tratto di corso d'acqua autorizzato, dovrà essere preventivamente immesso, a cura e spese dell'organizzatore, un quantitativo compreso tra chilogrammi 0,8 e chilogrammi 2 di salmonidi di lunghezza minima di cm 22 per ogni pescatore partecipante previsto nell'istanza. In tale tratto vige il divieto di libera pesca dal momento della semina del materiale ittico, che è effettuabile anche il giorno precedente a quello della gara, fino ad un'ora dopo la fine della gara o manifestazione. Il materiale ittico utilizzato per le immissioni è soggetto alla normativa nazionale e regionale in materia sanitaria. Il tratto e il divieto devono essere segnalati da tabelle, posizionate a cura del soggetto autorizzato, e devono essere rimosse entro tre ore dal termine della gara o manifestazione. È fatto obbligo di liberare immediatamente, provvedendo al taglio della lenza, eventuali altre specie ittiche diverse da quelle oggetto di semina o di lunghezza difforme da quella consentita. Durante lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca è consentita la deroga ai limiti di quantitativo e ai periodi di divieto relativi alle specie oggetto di immissione. Deve essere rispettata la lunghezza minima di cattura.
La Struttura regionale competente può autorizzare gare e manifestazioni in Zona A anche senza l'obbligo della semina ittica, fermo restando che il pesce catturato venga immediatamente rilasciato in loco e che vengano utilizzate esclusivamente le tecniche della pesca a mosca o spinning, con ami privi di ardiglione o con ardiglione schiacciato.
Durante lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca in Zona B e Zona C è consentita la cattura di esemplari in deroga ai limiti di quantitativo, di lunghezza e di periodo di divieto. Il pesce pescato, fatta eccezione per le specie ittiche alloctone, deve essere mantenuto vivo e, al termine della manifestazione, deve essere reimmesso nell'ambiente acquatico dal quale è stato prelevato. Il tratto di corso d'acqua autorizzato allo svolgimento della gara o manifestazione è precluso alla libera pesca, su entrambe le sponde, dalle ore 5.00 del giorno di svolgimento della gara o manifestazione fino a un'ora dopo il termine della stessa. Sono escluse dal divieto di pesca le sponde dei laghi e dei bacini artificiali in occasione delle gare e manifestazioni da natante o da belly boat.
I concorrenti ammessi alle gare e manifestazioni di pesca, regolarmente autorizzate, devono essere muniti di licenza di pesca o del permesso temporaneo di pesca e possono partecipare alle medesime anche se privi del tesserino regionale o del permesso del concessionario.
In deroga ai limiti di cui all'articolo 8, comma 4, è consentito l'uso di un quantitativo superiore di pastura in occasione di gare di pesca a carattere nazionale e internazionale, previa autorizzazione della Struttura regionale competente.
Gli organizzatori sono sempre responsabili dei danni provocati a terzi durante lo svolgimento della gara o manifestazione, o a causa della stessa, nonché della pulizia del campo di gara.