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Risarcimento e prevenzione Danni causati dalla fauna selvatica

pubblicato il 09/09/2020, ultima modifica 17/03/2022

Pubblicato il bando che prevede misure di aiuto per prevenire i danni dalla fauna selvatica a favore delle aziende agricole.

 

Con Deliberazione n. 218 del 8 marzo 2022, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato l’apertura dei termini per accedere al tipo Intervento 4.4.3 – Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica, del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Sono stati stanziati euro 500.000,00 per finanziare le dotazioni necessarie a prevenire i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica ed in particolare dai grandi carnivori.

Sinteticamente, questo tipo di Intervento prevede i seguenti parametri:

- Beneficiari: agricoltori (art.4 Reg. (UE) 1307/2013), secondo specifici criteri di ammissibilità.

- Interventi ammissibili:

1. recinzioni elettrificate semipermanenti, a rete o a filo;

2. recinzioni elettrificate mobili, a rete, con supporti in materiale sintetico;

3. recinzioni metalliche fisse, con o senza elettrificazione;

4. dissuasori acustici e/o luminosi.

- Aliquote e importi: l’intensità dell’aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile; l’importo massimo ammissibile per domanda è pari a euro 5.000,00.

- Risorse a bando: euro 500.000,00.

- Scadenza presentazione delle domande: 15 giugno 2022.

 

Non è richiesto un punteggio minimo per l’accesso al richiamato Intervento e per ogni ulteriore precisazione si rinvia all’atto medesimo disponibile al seguente link: https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=472132

L’Amministrazione regionale è disponibile ad illustrare in dettaglio il richiamato Intervento del PSR Veneto, nonché ad individuare quelle azioni e strategie che si ritengono necessarie al fine di affrontare al meglio la prossima stagione d’alpeggio nell'ufficio dislocato presso l’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni di Asiago, il cui responsabile è il Dott. Pernechele Emanuele, contattabile attraverso le seguenti modalità:

a. previo appuntamento telefonico al 0424/464639, direttamente presso l’ufficio sito in Via Stazione, 1 ad Asiago (VI);
b. telefonicamente ai numeri 041/2795421 oppure, considerata la situazione emergenziale attuale, preferibilmente via email all’indirizzo emanuele.pernechele@regione.veneto.it.

MISURE DI AIUTO A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE PER I DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA

 

A partire dal 14 settembre 2020 le istanze per danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole vanno presentate all’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), utilizzando la modulistica e con le modalità di invio disponibili alla pagina www.avepa.it/danni-da-fauna--selvatica .


Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi allo sportello AVEPA di Vicenza, telefono 0444/837901, o ai locali Centri autorizzati di Assistenza Agricola.

 

  • Ammissibilità ai contributi
  • Tipologia dei danni ammessi a contribuzione
  • Modalità di presentazione delle domande
  • Metodo di accertamento danni
  • Entità delle contribuzioni per danni e prevenzione
  •  

    Ammissibilità ai contributi
    (All. A al Piano Faunistico Venatorio 2007-2012, Reg. d'attuazione, Capo V, Art. 16; All. alla Dgr n. 2210/2007)

  • Sono ammissibili alla contribuzione a titolo di indennizzo, i danni subiti dalle produzioni agro-silvo-pastorali arrecati dalla fauna selvatica, nonché dall'attività venatoria, compresi i prodotti dell'allevamento zootecnico, inclusi gli allevamenti di fauna selvatica, itticoltura e apicoltura; 
  • Nel territorio soggetto a gestione programmata dell'attività venatoria, possono essere ammessi a contribuzione a titolo di indennizzo e prevenzione, i danni causati da tutta la fauna selvatica, cacciabile o non cacciabile, nonché i danni derivanti da attività venatoria; l'intervento del fondo regionale è subordinato alla preventiva effettuazione di idonei interventi di prevenzione, se possibili.
  • Nelle Aziende Faunistico-venatorie (AFV) e nelle Aziende Agro-turistico-venatorie (AATV), possono essere ammessi a contribuzione esclusivamente la prevenzione e i danni provocati dalla fauna selvatica non sottoposta al prelievo venatorio in base al piano di assestamento o di abbattimento; l'intervento del fondo regionale è subordinato alla preventiva effettuazione di idonei interventi di prevenzione, se possibili.
  • Per la prevenzione e i danni da fauna selvatica sottoposta a prelievo venatorio, nonchè i danni derivanti da attività venatoria, provvede il Concessionario dell'Azienda faunistico-venatoria o dell'Azienda agro-turistica venatoria.

  • Nelle Zone di ripopolamento e cattura (ZRC), possono essere ammessi a contribuzione a titolo di indennizzo e prevenzione, i danni causati da tutta la fauna selvatica, cacciabile o non cacciabile; l'intervento del fondo regionale è subordinato alla preventiva effettuazione di idonei interventi di prevenzione, se possibili.
  • Nelle Zone per l'allenamento, l'addestramento e le gare di cani da caccia, possono essere ammessi a contribuzione a titolo di indennizzo e prevenzione, i danni causati da tale attività e da tutta la fauna selvatica, soggetta e non soggetta ad attività di allenamento, addestramento e a gare di cani da caccia; l'intervento del fondo regionale è subordinato alla preventiva effettuazione di idonei interventi di prevenzione, se possibili.
  • Nei Fondi chiusi e nei Fondi sottratti alla gestione programmata dell'attività venatoria, non è ammessa alcuna contribuzione e i danni e la prevenzione sono a carico del proprietario o conduttore;
  • Non possono essere ammessi a contributo i danni alle produzioni agricole vegetali o animali subiti a seguito della non ottemperanza all'azione di prevenzione, dell'inadeguato utilizzo di mezzi di prevenzione, ovvero quando il produttore, pur avendo avuto negli anni precedenti ripetuti episodi di danni arrecati dalla stessa specie o simili, non abbia provveduto in merito.
  • La preventiva effettuazione degli interventi di prevenzione non opera nei casi di coltivazioni/allevamenti che non possono essere efficacemente protetti mediante interventi di carattere ordinario e nell'esercizio nel corso del quale si verifica il primo intervento.
  • Non possono inoltre essere ammessi a contributo i danni alle produzioni agricole vegetali o animali non consentite dalle disposizioni vigenti o non autorizzati, nonchè i danni subiti in un periodo antecedente ad un evento naturale o ad un agente patogeno che possa aver influito negativamente sulla medesima produzione.
  • Tipologia dei danni ammessi a contribuzione
    (Regolamento d'attuazione – All.A al Piano Faunistico Venatorio 2007-2012, Capo V, Art. 17)

    A) colture erbacee:
    - danni a prati-pascoli;
    - danni a colture foraggere, cerealicole, industriali;
    - danni alle colture orticole;
    - danni a pascoli permanenti;

    B) colture arboree in coltivazione:
    - danni a frutteti, oliveti, vigneti, castagneti da frutto, purché alla base le piante siano munite di fascette protettive;
    - danni a rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto;
    - danni ai frutti pendenti di frutteti, oliveti, vigneti e castagneti da frutto;

    C) allevamenti zootecnici (compresi allevamenti di fauna selvatica, attività di itticoltura e apicoltura):
    - danni agli animali in allevamento e mancate produzioni;

    D) strutture:
    - opere realizzate a sostegno dei filari delle colture arboree;
    - opere aziendali per la regimazione delle acque e  l'irrigazione;
    - agli impianti di itticoltura e apicoltura;
    - ai terrazzamenti, ecc.

    Allegati
    • File