La Provincia autorizza la costruzione e l'esercizio di opere per la trasmissione, lo smistamento, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica comunque prodotta e di ogni altra opera accessoria avente tensione nominale non superiore a 150 kV, ai sensi della L.R. n° 24 del 06.09.1991.
Qualora l'impianto interessi il territorio di più Province, la domanda deve essere indirizzata alle Province sul cui territorio ricade il tracciato prevalente della linea e trasmessa, per conoscenza, alle altre Province interessate. La Provincia competente provvederà ad attivare la procedura d'intesa con le altre Province il cui territorio sia interessato dalla linea elettrica.
Soggetti interessati ad ottenere l'autorizzazione:
- gestori di servizio elettrico,
- soggetti preposti alla realizzazione di linee elettriche.
Come presentare la domanda
La domanda, completa e corredata da una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche degli impianti e da una corografia, va indirizzata alla Provincia di Vicenza - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI AL TERRITORIO - Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA (VI).
L'istanza e la relativa documentazione devono essere firmate digitalmente e
trasmesse esclusivamente in via telematica con formato p7m, utilizzando la posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
Con la domanda si deve attestare:
- il versamento delle relative spese di istruttoria sul conto corrente postale n. 137364 intestato Amministrazione Provinciale di Vicenza – servizio tesoreria – 36100 Vicenza, indicando sul bollettino la causale “spese istruttorie per elettrodotti” : Euro 130,00 (spese di istruttoria per ogni domanda di autorizzazione) + Euro 60,00 (spese di istruttoria per autorizzazione paesaggistica se dovuta).
- gli estremi del codice identificativo delle marche da bollo e scansione delle stesse, annullate mediante la data, ovvero altre modalità di assolvimento, anche virtuale, dell’imposta di bollo (2 marche da bollo da € 16,00).
Si elencano i tre tipi di procedimenti attivabili su istanza di parte.
Procedimento ordinario
La Provincia entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, ove non vi abbia provveduto il richiedente, dispone:
- la pubblicazione mediante affissione per trenta giorni consecutivi, nell'albo pretorio del comune o dei comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell'impianto progettato, dell'avviso, unitamente alla relativa corografia. L'avviso contiene per estratto il testo della domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell'impianto progettato, nonchè l'indicazione del luogo ove le osservazioni e le opposizioni possono essere presentate.
- l'invio di copia della domanda e dei relativi allegati al Ministero delle poste e telecomunicazioni per gli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 111 del R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775
Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso nell'albo pretorio del comune o dei comuni interessati, chiunque vi abbia interesse può presentare alla Provincia eventuali osservazioni ed opposizioni.
La Provincia comunica al richiedente le osservazioni e le opposizioni pervenute, mediante raccomandata con avviso di ricevimento invitandolo a formulare, nei successivi trenta giorni, le proprie controdeduzioni e, qualora il medesimo ritenga di accettare in tutto o in parte le condizioni di cui sopra, a dichiarare per iscritto l'accettazione totale o parziale di tali condizioni.
Il richiedente può dichiarare nella domanda, producendo la relativa documentazione, di aver ottenuto l'assenso di tutti i proprietari interessati e il parere favorevole delle competenti amministrazioni pubbliche e dell'ENEL, obbligandosi per iscritto ad adempiere alle prescrizioni o alle condizioni che il provvedimento di autorizzazione eventualmente determina a tutela di interessi pubblici o privati.
In particolare, purché l'opera non ricada in zone soggette a vincolo ai sensi dell'articolo dell'articolo 142 del D.Lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), l'autorizzazione si intende rilasciata qualora la Provincia non si sia pronunciata entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda unitamente alla richiesta documentazione.
Autorizzazione provvisoria
Nei casi d'urgenza, previa motivata richiesta, la Provincia competente può autorizzare l'inizio della costruzione dell'elettrodotto, ai sensi dell'articolo 113 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.
Il richiedente si obbliga, con congrua cauzione, da depositarsi presso la tesoreria della Provincia, ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell'autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso in cui l'autorizzazione sia negata.
Normativa regionale di riferimento:
- L.R. N. 24 del 06.09.1991;
L.R. n° 11 del 13.04.2001 art.89, comma 7 "Delega alle Province delle funzioni amministrative inerenti l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche di Tensione sino a 150 kV";
- L.R. n° 27 del 13.09.2001, art.31.
Responsabili
Responsabile del procedimento
Dott. Angelo Macchia
Referente pratiche
Dott.ssa Maurizia Tobaldo
contatti:
tel. 0444 908111
Termine finale: 180 giorni per il procedimento ordinario; 60 giorni per quello abbreviato e 20 giorni per il procedimento provvisorio.
Tipo di provvedimento: determinazione dirigenziale.
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale:
Contro il provvedimento si può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell’atto) o al Capo dello Stato (ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notifica o pubblicqazione dell'atto). I due tipi di ricorso sono tra loro alternativi.