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Emissioni in Atmosfera - Autorizzazione Generale

pubblicato il 27/12/2018, ultima modifica 29/09/2023

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Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi - Norme in materia ambientale - alla parte V nel disciplinare le autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera prevede che l'Autorità competente proceda obbligatoriamente all'adozione di apposite autorizzazioni di carattere generale ( 272 comma 2) per gli impianti relativi alle attività individuate alla parte II allegato IV.

I gestori degli impianti pervengono all'autorizzazione dovuta con una richiesta di adesione all'autorizzazione generale, con dimostrazione del possesso dei requisiti individuati nella stessa.

Essa stabilisce, per specifiche categorie di impianti, i requisiti tecnici, i valori limite di emissione e le relative prescrizioni cui sono soggetti.

Il gestore degli impianti, o delle attività individuate, presenta alla Provincia, almeno 45 giorni prima dell'avvio dell'impianto, una domanda di adesione all'autorizzazione generale, secondo la modulistica allegata, dando indicazione della data di attivazione.

In caso di riscontro positivo da parte della Provincia prima del termine di 45 giorni la ditta si intende autorizzata a partire dalla data della nota ricevuta (in caso di rettifica della comunicazione di avvio impianto dovrà essere comunicata la nuova data con preavviso di almeno 15 giorni).

La domanda, contenente la documentazione tecnica con la descrizione del ciclo produttivo, degli impianti presenti, delle materie prime ed ausiliarie utilizzate, delle emissioni prodotte e degli eventuali sistemi di contenimento/riduzione delle stesse, va indirizzata al SUAP del Comune di riferimento.

La Provincia può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.

Si ricorda che l'autorizzazione generale ha durata per un periodo di tempo pari a 15 anni.

L’autorizzazione n.1 di registro del 13/09/2023 sostituisce i provvedimenti precedentemente rilasciati.

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