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Albo Regionale dei Gruppi Volontari di Protezione Civile

pubblicato il 03/04/2017, ultima modifica 11/01/2024

 

Albo Regionale dei Gruppi Volontari di Protezione Civile - Sezione di Vicenza

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La delibera di Giunta Regionale n. 2516/2003 ha approvato le nuove procedure e direttive per l'accesso e la gestione dell'Albo Regionale dei Gruppi Volontari di Protezione Civile, L'Albo regionale è ora ripartito in ambiti di livello provinciale, al fine di facilitare l'accesso e la gestione dello stesso.

Domanda di iscrizione all'Albo

Le Organizzazioni di volontariato di protezione civile operanti sul territorio della Provincia di Vicenza possono richiedere tutta la documentazione relativa alla domanda di iscrizione, inviando formale richiesta al Servizio Protezione Civile della Provincia. La domanda deve contenere: nome per esteso dell'organizzazione, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica.

Successivamente verranno trasmessi

  • Lo specifico modulo da utilizzare per la presentazione della domanda;
  • Cd rom contenente il software Darvin;
  • Floppy disk contenente il file di personalizzazione del programma Darvin

La domanda consiste infatti nella compilazione di un modulo cartaceo e di una serie di schede informatizzate; ad essa devono essere inoltre allegati una serie di documenti cartacei elencati nella domanda stessa. Con riferimento n. 196/2003 (tutela della privacy), si precisa che i dati forniti dalle Organizzazioni richiedenti, possono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di protezione civile, sia dalla Regione del Veneto, sia dagli Enti facenti parte del Sistema regionale di protezione civile, nonché dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

La domanda di iscrizione all'Albo deve essere sottoscritta dal responsabile e/o legale rappresentante della Organizzazione di volontariato di protezione civile.
Per i Gruppi Comunali di protezione civile, vale a dire istituiti con formale provvedimento dell'Amministrazione di riferimento, la domanda di iscrizione è sottoscritta dal Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Organizzazione stessa.

Requisiti minimali per l'inserimento in Albo

Ai sensi dell''art 10 comma 3 della L.R. n. 58/ 84, così come modificata dalla L.R. n. 17/ 98, l'iscrizione all'Albo viene disposta sulla base della valutazione dei seguenti requisiti:

  • struttura organizzativa;
  • capacità logistica e affidabilità;
  • specifica esperienza e attività svolte;
  • reperibilità e telecomunicazioni;
  • rapporti formalizzati con Regione od enti locali di riferimento;
  • specializzazione operativa;
  • qualificazione dei componenti e delle dotazioni in uso;
  • partecipazione a corsi di formazione qualificati

Ai fini dell'ammissione all'Albo, è da considerarsi minimale ed inderogabile il possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • personale operativo in numero tale da garantire almeno la turnazione tra due squadre;
  • dotazioni tattico-logistiche sufficienti a garantire l'autonomia operativa di minimo una squadra per non meno di 48 ore;
  • numero telefonico di reperibilità H24, con idonea organizzazione interna del personale;
  • partecipazione dei volontari ad almeno un "corso base per volontari di protezione civile", di durata non inferiore a 40 ore;
  • Organizzazione costituita da almeno 2 anni, con comprovata attività operativa;
  • protocolli d'intesa, accordi formali e/o convenzioni stipulate dall'Organizzazione con strutture ed organismi istituzionali ed in particolare con la Regione del Veneto, con le Province e gli enti Locali di riferimento;
  • convenzioni e/o accordi stipulati con altre strutture appartenenti al "sistema di protezione civile"

Istruttoria

Le domande di iscrizione all'Albo sono istruite a cura di ciascuna Struttura provinciale competente in materia di Protezione Civile e di territorio.
Nel caso in cui la domanda presentata sia parziale ovvero incompleta, potranno essere richiesti elementi integrativi direttamente all'Organizzazione richiedente: tali integrazioni andranno inviate tassativamente entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza della domanda di iscrizione.
Nel frattempo sono sospesi i termini di seguito indicati.
L'istruttoria deve essere completata, di norma, entro 90 giorni dalla data di assunzione al protocollo della domanda.

Procedura ed Esito della valutazione della domanda

Le domande di ammissione all'Albo vengono istruite e valutate da un'apposita commissione e dall'U.C. Protezione Civile, attraverso le seguenti fasi:

  • Verifica e pre-istruttoria delle domande (requisiti generali di ammissibilità, completezza della documentazione, ecc. ) a cura della Struttura provinciale competente in materia di Protezione Civile;
  • Convocazioni a cura del Dirigente della competente Struttura provinciale di Protezione Civile, con contestuale trasmissione dell'O.d.G. della riunione ai partecipanti;
  • Riunione valida con la presenza del Presidente/ Coordinatore e di almeno tre componenti;
  • Relazione a cura del Struttura provinciale di Protezione Civile;
  • Votazione delle proposte del relatore;
  • In caso di parità nella votazione, prevalenza del voto del Coordinatore;
  • Verbalizzazione a cura della Struttura provinciale di Protezione Civile;
  • Formalizzazione, con apposito atto amministrativo del Dirigente della Struttura provinciale competente in materia di Protezione Civile, dell'esito positivo o negativo dell'istanza, con le motivazioni dello stesso;
  • Trasmissione dell'atto provinciale in Regione, per la presa d'atto della stesso e pubblicazione sul BUR.

In caso di esito negativo, viene comunicata all'Organizzazione la non idoneità, indicandone le motivazioni; avverso tale decisione è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta Provinciale.
Il Dirigente della Struttura Provinciale competente in materia di Protezione quale responsabile del rispettivo procedimento amministrativo, nel caso in cui l'istruttoria si concluda con esito positivo ovvero negativo, decreta l'iscrizione all'Albo della Organizzazione richiedente ovvero il diniego della stessa.
L'atto amministrativo della Provincia viene trasmesso in Regione. Il Dirigente della struttura regionale competente, prende atto della determina provinciale, e decreta l'iscrizione all'Albo ovvero il diniego, dando comunicazione all'Organizzazione stessa entro 15 giorni; il provvedimento viene quindi trasmesso per la pubblicazione nel B.U.R. - Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto

Obblighi delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile - Cancellazione

Di norma, gli aggiornamenti delle schede informatizzate dovranno avere minimo cadenza annuale, con l'eccezione delle variazioni in merito all'organigramma dell'Organizzazione ed alla tabella di reperibilità, per i quali il termine di comunicazione viene ridotto a 10 giorni dalla variazione.
Il mancato aggiornamento o la mancata conferma degli elementi di cui all'articolo 7 delle presenti direttive, per più di tre anni, comportano la diffida all'Organizzazione ad adempiervi entro 30 giorni e, in mancanza di riscontro, la cancellazione dell'Organizzazione stessa dall'Albo.

Iscrizione alla sezione anagrafe

Le Organizzazioni di volontariato di protezione civile che, pur non avendo idonei requisiti per l'iscrizione all'Albo, rispondono alle caratteristiche generali di cui all'articolo 9 della legge regionale 27.11.1984, n.58 e s.m.i., possono formulare domanda di iscrizione all'Albo;
Vengono registrate in un'apposita "Anagrafe delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile", tenuta a margine dell'Albo stesso.
La registrazione all'Anagrafe ha una durata massima di tre anni, salvo richiesta di proroga o di iscrizione all'Albo.
Alle Organizzazioni registrate nell'Anagrafe non si applicano obblighi e benefici previsti per le Organizzazioni dell'Albo; tali Organizzazioni possono espletare, di norma, la propria attività solo ed esclusivamente all'interno dell'ambito territoriale del Comune sede dell'Organizzazione.
La Regione, ovvero le Province, possono richiedere l'intervento delle Organizzazioni iscritte all'Anagrafe, con la finalità di coinvolgere le Organizzazioni stesse in un processo di crescita e di formazione a livello di esperienza operativa.
Eccezionalmente quindi tali Organizzazioni iscritte all'Anagrafe, dopo aver fatto la dovuta formazione, possono però operare su autorizzazione della Provincia, ovvero della Regione Veneto, anche al di fuori del proprio territorio comunale, ma all'interno del territorio del proprio Distretto o Ambito territoriale omogeneo, in abbinamento ad una Organizzazione iscritta all'Albo, a seguito di emergenze, eventi particolari ed anche esercitazioni. In tali casi si possono applicare i benefici di legge, se previsti.

Domanda di Iscrizione all'Elenco Nazionale del Volontariato di Protezione Civile

Una volta ottenuta la comunicazione dell'avvenuta iscrizione all'Albo Regionale dei Gruppi Volontari di Protezione Civile, è possibile richiedere, per il tramite della Regione Veneto, l'iscrizione all'Elenco Nazionale de Volontariato di Protezione Civile.
L'iscrizione all'Elenco Nazionale è obbligatoria per poter godere dei benefici di legge previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.