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Procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA)

pubblicato il 18/01/2011, ultima modifica 08/04/2016


Al fine di garantire la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario, l'Unione Europea ha emanato le direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE cosiddette "Direttiva Habitat" e "Direttiva Uccelli". Le direttive sono state recepite a livello nazionale tramite il D.P.R.
8 settembre 1997 n. 357, modificato dal D.P.R . 12 marzo 2003 n. 120. Il legislatore nazionale prescrive che si attivi un procedimento di valutazione d'incidenza nei casi in cui un piano o un progetto possa avere effetti negativi sugli obiettivi di conservazione dei siti di importanza comunitaria (S.I.C)  e/o delle zone di protezione speciale (Z.P.S.) . Al piano o progetto deve quindi essere allegata una relazione di valutazione d'incidenza ambientale. La valutazione d'incidenza ambientale utilizza la medesima metodologia e i principi applicati nella Valutazione d'Impatto Ambientale  (V.I.A.), ma si concentra in particolare sugli aspetti naturalistico-faunistici. In attuazione di quanto disposto dal D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, la Regione Veneto ha emanato nel tempo specifiche linee di indirizzo onde fornire una guida metodologica per la valutazione d'incidenza e definisce procedure e modalità operative per la verifica e il controllo a livello regionale della rete Natura 2000; si veda per tutte la più recente DGRV n. 2299/2014.

Nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2000 sono stati pubblicati i siti d'importanza comunitaria individuati dal Ministero dell'Ambiente. In particolare in provincia di Vicenza sono presenti, a seguito della revisione della Regione Veneto, i seguenti 13 siti:

Chi deve presentare la relazione di valutazione di incidenza ambientale

l proponente di piani, progetti o interventi qualora gli stessi ricadono all'interno dei siti della rete Natura 2000 o, pur sviluppandosi al di fuori di tale aree, possano comunque avere incidenze negative su di esse.

Come fare

Ai fini della valutazione d'incidenza i proponenti devono inviare la documentazione al servizio provinciale competente all'approvazione del piano/intervento, allegando al medesimo progetto:

  • relazione di valutazione d'incidenza redatta secondo la guida metodologica di cui alla DGRV n. 2299 del 09/12/2014;
  • una planimetria in scala 1:2000 in cui sia individuata l'area di intervento e il sito (S.I.C.) o/e (Z.P.S.) interessato.

Chi esamina la relazione di valutazione di incidenza ambientale

L'esame della relazione di valutazione di incidenza è effettuato dall'autorità competente all'approvazione del piano, progetto o intervento, prevedendo altresì la possibilità di formulare prescrizioni o, nel caso della valutazione appropriata, eventuali ulteriori misure di mitigazione o compensazione.

Tempi necessari

La verifica della relazione di valutazione di incidenza è effettuata entro sessanta giorni dal ricevimento. Può essere chiesto una sola volta integrazioni allo studio e in tale caso il termine per la valutazione d'incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono.

Piani, progetti o interventi assoggettati a V.I.A

Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale la valutazione di incidenza è compresa nell'ambito della procedura di V.I.A. A tal fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere un'apposita sezione riguardante le verifiche relative alla compatibilità del progetto con le finalità conservative degli habitat e delle specie presenti nel sito, di cui alla D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006.

Linee Guida per la gestione dell'endo-procedimento di V.Inc.A all'interno delle procedure di A.U.A di competenza provinciale

La presente Linea Guida è finalizzata alla valutazione sulla necessità di intraprendere o meno una procedura di V.Inc.A, semplificata o meno, eliminando automatismi applicativi e fornendo indirizzi certi ai soggetti (aziende, associeazioni e professionisti) che predispongono le richieste di autorizzazione di competenza provinciale in ambito A.U.A. per i siti posti all'esterno delle zone SIC/ZPS. Le semplificazioni della presente linea guida non sono in alcun modo applicabili alle obbligatorie procedure di V.Inc.A all'interno delle zone SIC/ZPS.