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Limiti di raccolta giornalieri

La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata a complessivamente kg. 3, anziché i 2 previsti dalla precedente normativa, di cui non più di kg. 1 delle seguenti specie:

 a) AGROCYBE AEGERITA (Pioppini);

b)  AMANITA CAESAREA (Ovoli);

c)  BOLETUS gruppo edulis (Porcini);

d)  CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo);

e)  CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio);

f)   CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla);

g)   CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo);

h)   CLITOCYBE GEOTROPA;

i)    CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto);

j)    MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo);

k)   MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola);

l)    POLYPORUS poes caprae;

m)  TRICHOLOMA gruppo terreum (morette);

n)   RUSSULA VIRESCENS (verdone).

I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.