Limiti di raccolta giornalieri
La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata a complessivamente kg. 3, anziché i 2 previsti dalla precedente normativa, di cui non più di kg. 1 delle seguenti specie:
a) AGROCYBE AEGERITA (Pioppini);
b) AMANITA CAESAREA (Ovoli);
c) BOLETUS gruppo edulis (Porcini);
d) CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo);
e) CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio);
f) CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla);
g) CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo);
h) CLITOCYBE GEOTROPA;
i) CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto);
j) MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo);
k) MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola);
l) POLYPORUS poes caprae;
m) TRICHOLOMA gruppo terreum (morette);
n) RUSSULA VIRESCENS (verdone).
I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.




