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Controlli sull'attività agrituristica

pubblicato il 18/05/2015, ultima modifica 18/05/2015

In base alla Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" la provincia è tenuta a svolgere controlli a campione nel limite minimo del venti per cento annuo delle attività turistiche connesse al settore primario.

Al fine di organizzare le diverse attività di controllo con Delibera del Consiglio Provinciale n. 20 del 15/04/2015 è stato approvato il Regolamento provinciale sul sistema dei controlli riguardante le attività turistiche connesse al settore primario, finalizzato a garantire la conformità dell'attività alla normativa vigente e a migliorarne l'efficienza nel perseguimento dell'interesse pubblico.

In particolare la Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" all'articolo 25: Obblighi degli operatori prevede:

1. Chiunque esercita le attività turistiche connesse al settore primario è tenuto a:

a) (soppresso)

b) esporre al pubblico la segnalazione certificata di inizio attività, il simbolo regionale identificativo del turismo veneto e il logo dell’attività;

c) comunicare all’ente cui è stata presentata la SCIA l’eventuale sospensione temporanea dell’attività, precisando i motivi e la durata e, entro trenta giorni, la cessazione dell’attività;

d) comunicare alla provincia gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 “Norme sul sistema statistico regionale”;

e) provvedere alla registrazione e denuncia delle generalità delle persone alloggiate nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;

f) nel caso di attività di somministrazione di pasti, spuntini e bevande, esporre al pubblico e nel menù l’elenco delle pietanze, delle bevande e degli altri prodotti serviti, indicando i relativi prezzi e la provenienza dei prodotti, secondo le categorie di cui al comma 3 dell’articolo 8;

g) nel caso di attività di alloggio, esporre il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi a esso collegati;

h) richiedere alla provincia l’eventuale autorizzazione temporanea di cui alla lettera h bis) del comma 1 dell’articolo 14;

i) (soppresso).

 

Documenti

Regolamento sul sistema dei controlli riguardante le attività turistiche connesse al settore primario