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Soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della legge n. 241/1990

pubblicato il 28/04/2020, ultima modifica 30/04/2020
Il comma 3 dell'art. 9 del Regolamento sui Procedimenti Amministrativi attribuisce il potere sostitutivo in caso di inerzia al Vicesegretario Generale della Provincia dott.ssa Caterina Bazzan tel. 0444 908309 bazzan.caterina@provincia.vicenza.it

REGOLAMENTO SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI


Art. 9 - Responsabile del Procedimento

1. Salvo diversa determinazione, il responsabile del procedimento è il Dirigente preposto all’unità organizzativa competente.

2. Il Dirigente di ciascuna unità organizzativa può affidare ad altro dipendente la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.

3. In caso di inerzia del responsabile del procedimento, il potere sostitutivo è attribuito al Vicesegretario Generale dell'Ente.

4. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al Vicesegretario Generale dell'ente perchè, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

5. Il Vicesegretario Generale dell'ente entro il 30/01 di ogni anno comunica all'organo di governo i procedimenti suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti.

 

Art. 10 - Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento

1. In caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, con l'esclusione dell'ipotesi di silenzio qualificato e di concorsi pubblici, l'amministrazione corrisponde all'interessato a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30,00 euro per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000,00 euro.

2. Al fine di ottenere l'indennizzo l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo attribuito al Vicesegretario Generale nel termine perentorio di 20 giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

3. Nel caso in cui il Vicesegretario Generale, titolare del potere sostitutivo, non emani il provvedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto o non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione, l'istante può proporre ricorso presso l'autorità competente, ai sensi della normativa vigente.