Facsimile di Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente

                  ALL. - Facsimile di Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente

                Visto dal Dirigente del Settore Ambiente Dott. Angelo Macchia
                                    COMUNE DI .....................




Prot. n° ....................... del ...........................

                                  ORDINANZA n° ...........................

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE
DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL’ATMOSFERA



                                       IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

Premesso che:

- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali
cause dell’inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici
volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;

- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla “Qualità dell’aria ambiente e per
un’aria più pulita in Europa”, recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della
tutela della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l’emissione
di inquinanti nonché inpiduare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;

- studi epidemiologici, condotti in perse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che
esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie
cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;

- nelle more dell'aggiornamento del vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA), i Comuni
dovranno continuare ad adottare le misure emergenziali (c.d. azioni dirette), al fine di contenere i valori delle polveri PM10
presenti nell'atmosfera durante i mesi invernali;

- il Tavolo Tecnico Zonale T.T.Z. convocato dalla Provincia di Vicenza il 13/11/2015 ha proposto ai Comuni del Vicentino
per la stagione invernale 2015-2016, nelle more dell’aggiornamento del vigente Piano Regionale di Tutela e
Risanamento dell’Atmosfera P.R.T.R.A., l’adozione di alcune misure tra quelle suggerite in tale sede, al fine di contenere
e/o ridurre i valori degli inquinanti nell’atmosfera;

Visti:

- gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 71 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice
della strada" e relativo Regolamento;

- “Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (P.R.T.R.A.)”, approvato con delibera del Consiglio
Regionale dell’11 novembre 2004, entrato in vigore il 2 dicembre 2004 a seguito di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale Regione Veneto; in particolare le Azioni dirette elencate al cap. 6 p. 1.1 (Misure di carattere generale valevoli per
tutti gli inquinanti e per tutto il territorio) ed al cap. 6, p. 1.2 (Misure da applicare per la riduzione degli inquinanti
PM 10 e IPA);

1  Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del
   patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le
   rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
- La Deliberazione di Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2130 che approva la nuova zonizzazione del
territorio regionale, per cui il Comune di ……………., è inserito nella zona”…………..”;

- Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento
di materiale particolato (PM10);

- La Deliberazione di Giunta/Consiglio Comunale n. ………. del …………. “PRTRA-Piano d'Azione:..
……………………………………..";

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2872 del 28/12/2012 recante “Aggiornamento del Piano Regionale di
Tutela e Risanamento dell’Atmosfera. Adozione del Documento di Piano, del Rapporto Ambientale, del Rapporto
Ambientale – sintesi non tecnica. D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., D.Lgs. 155/2010” e relativi allegati;

- il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 titolato “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4 comma 1 lett. a) e c) del
D.Lgs. 19/08/2005 n. 192’’, in particolare l’art. 5 comma 1;

- L’art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive
modificazioni e integrazioni;

- L’art. 50 comma 10, e l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Considerato che:

- dalla relazione di ARPAV allegata al verbale del TTZ e dai dati emersi negli ultimi giorni dal sito istituzionale di ARPAV
emerge una situazione di qualità dell'aria scarsa e pessima;

• le attuali generali prospettive, anche meteorologiche con previsioni nella realtà vicentina di persistente alta
pressione;

• le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall’esercizio degli impianti termici, ecc.,
unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante
responsabilità nella formazione dell’inquinamento atmosferico urbano;

- come descritto nell’Allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 23/05/2003, gli
impianti di riscaldamento contribuiscono all’inquinamento atmosferico urbano;

- per tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni
degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l’adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi
energetici degli impianti di riscaldamento;

Valutati :

- gli esiti emersi durante il T.T.Z. del 13/11/2015 e le linee guida provinciali anticipate in detta sede, indicanti le
fattibili azioni da adottarsi, in forma cogente e/o volontaria, in relazione alla specificità del territorio comunale,
derivanti dall’analisi delle iniziative in corso presso la Regione Veneto e dalle considerazioni tratte dal Gruppo di Lavoro
provinciale;

- gli interventi emergenziali (azioni dirette) contemplati nel “PRTRA-Piano d'Azione ……………………...a del
Comune di ………………………..a" approvato con Deliberazione di Giunta/Consiglio Comunale n. ……. del
……….., da attuare al sussistere le riportate evenienze;

Ritenuto pertanto opportuno, in detta fase, l’apporto del contributo comunale alle altre realtà della zona;

- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l’introduzione di possibili ed ulteriori misure in
presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

                                 ORDINA

a tutta la Cittadinanza, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento e il 31 gennaio
2016:

1. il pieto di combustione (c.d. abbrucciamento) dei materiali vegetali/ramaglie;

2. il pieto di utilizzare camini chiusi, stufe e qualunque altro apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa che non
garantisca un rendimento energetico maggiore o uguale al 63% ed un valore di emissione di monossido di carbonio (CO) v
0,5% in riferimento ad un tenore di ossigeno (O2) del 13% riferito a gas secchi a 0 °C e a 1,014 bar (a meno che non siano
utilizzati per la cottura di cibi) qualora sia presente nella stessa unità abitativa un impianto termico a combustibile
tradizionale o a pompa di calore;

3. la riduzione delle temperature massime nel riscaldamento domestico e non, come segue:

a) 19°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

b) 20°C per tutti gli altri edifici;

4. il pieto di circolazione di veicoli alimentati a benzina e classificati Euro 0, di veicoli alimentati a diesel e classificati Euro
0 ed Euro 1 e di ciclomotori a due tempi non catalizzati Euro 0, almeno nei seguenti orari: 9-12 e 15-18 ed almeno nel
centro abitato in cui ricade la sede municipale;

5. l'obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci
durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, degli autoveicoli per soste di durata maggiore di un minuto
in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello, dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel
durante le soste.

                                 INVITA

a) La Cittadinanza ad usare il meno possibile l’automobile in ambito urbano e a privilegiare l’uso del mezzo pubblico e
degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l’alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor
impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano).

b) Le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l’utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a
minore emissione.

c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un’elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti
a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad
utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.

d) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

                               ESCLUSIONI

sono esclusi dal punto 3 del presente provvedimento, le case di cura e/o di riabilitazione, le case di riposo, gli ambulatori
medici, le scuole per l’infanzia e le scuole primarie di primo e secondo grado, le abitazioni con ammalati, gli anziani
a partire da 65 anni di età e i bambini fino all'età di 5 anni;

sono esclusi dal punto 4 del presente provvedimento:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva
installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per
successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa; veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi
dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo
215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico
internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di
veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale; veicoli classificati
come macchine agricole di cui all’art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n.
97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei
veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1; veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di
utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze
Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e
provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del
portatore di handicap stesso;
- autovetture targate CD e CC;
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità,
inpiduabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di
emergenza (esempio reti gas, elettriche, ascensori ecc.);
-veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per
raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva
97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali
in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in
grado di esibire relativa certificazione medica o autocertificazione;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal
datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento del le
patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
- veicoli classificati come macchine agricole ex d. lgs 285/1992.

                                  AVVERTE

- Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell’instaurarsi di particolari
condizioni atmosferiche.

                                  SANZIONI

La violazione delle disposizioni di cui sopra costituisce reato ai sensi dell'art. 650 codice penale: “Chiunque non osserva un
provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto
non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro”.

                                   MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

                                   DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi
ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e negli spazi di pubblica affissione;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

• Comando Polizia Locale per quanto di competenza - SEDE;

• USL competente per territorio;
• ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;

• Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;

• Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;

• Comando dei Carabinieri di ………………...;

• agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla pulgazione ad
ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI;



Albo Pretorio, Segreteria - SEDE.

                                                INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione
dell’ordinanza all’Albo Pretorio.

                                                         IL SINDACO




Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241Autorità emanante:

Sindaco del Comune di ...............................................;

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

................................, via ......................................., tel. ..........................;

Responsabile del procedimento amministrativo:Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che
responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio ............., dott/geom/ing. ................................;

_________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto__________________________________________________, messo di notificazione del Comune di

.........................., dichiara di aver affisso all’Albo Pretorio del Comune, copia della presente Ordinanza dal .../.../200..
al ..../..../200.....

Luogo e data, ........................