G - I vincoli di Finanza Pubblica
21/02/2020
GIAMPIERO PIZZICONI
MAGISTRATO DELLA
CORTE DEI CONTI
Collaboratore della Rivista
www.lagazzettadeglientilocali.
it e 1della Rivista Comuni
d’Italia.
Docente di Contabilità
pubblica presso la Challenge
School dell’Università Ca’
Foscari di Venezia.
LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI
EE. LL.. PROBLEMATICHE
APPLICATIVE E SOLUZIONI
INTERPRETATIVE. PROVINCIA DI
VICENZA, 21 FEBBRAIO 2020. G
1
GIAMPIERO PIZZICONI
MAGISTRATO DELLA
CORTE DEI CONTI
Collaboratore della Rivista
www.lagazzettadeglientilocali.i
t e della Rivista Comuni
2
d’Italia.
Docente di Contabilità pubblica
presso la Challenge School
dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia.
I VINCOLI DI FINANZA
PUBBLICA. NATURA,
EFFETTI, EVOLUZIONE.
2
1
21/02/2020
LE LIMITAZIONI DI SPESA E
ASSUNZIONALI QUALI VINCOLI DI
FINANZA PUBBLICA.
3
3
UN APPROCCIO DI PARTENZA.
4
4
2
21/02/2020
LA CAPACITA’ GIURIDICA DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
ART. 11 C.C.: Persone giuridiche pubbliche
le province e i comuni, nonché gli enti pubblici
riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti
secondo le leggi e gli usi osservati come diritto
pubblico (824 e seguenti).
ART. 1 COMMA 1 BIS DELLA L. N. 241/1990 : “la
pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di
natura non autoritativa, agisce secondo le norme di
diritto privato salvo che la legge disponga
persamente”.
G. Pizziconi 5
5
Norme limitatrici
Vincoli di Si traducono in limitazioni
finanza pubblica della capacità di agire
•Atti amministrativi
•Atti negoziali
Divieti assoluti con Divieti con
norme pubblicistiche clausole civilistiche
G. Pizziconi 6
6
3
21/02/2020
Pubblica Enti pubblici territoriali
Enti pubblici economici
Enti pubblici
Persona istituzionali
giuridica
Privata
Associazioni
Fondazioni
Società commerciali
7 G. Pizziconi
7
Vincoli del
Trattato
Unione
Vincoli di finanza pubblica Europea
Derivanti
direttament
e dalla
Costituzion
e Deriva
nti da
legge
ordinar
ia
Vincoli di finanza
pubblica
G. Pizziconi 8
8
4
21/02/2020
Vincoli di finanza pubblica di
matrice costituzionale Altri
vincoli
stabiliti
Divieto di
con legge
indebitamento ordinaria
per spese non
di investimento
•Art 119
Patto di Equilibrio di
bilancio
stabilita’
• Art 81
• art. 119
Vincoli di
matrice
costituzi
onale
G. Pizziconi 9
9
10
10
5
21/02/2020
VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E LIMITI
ALL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
è riduttivo affermare che l’organizzazione e
l’azione amministrativa devono garantire
l’imparzialità e il buon andamento, in
quanto alla luce del nuovo primo comma
dell’art. 97 Cost. l’agire della PA “in coe-
renza con l’ordinamento dell’Unione
europea” deve assicurare “l’equilibrio
dei bilanci e la sostenibilità del debito
pubblico”. Giampiero Pizziconi 11
11
VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E LIMITI
ALL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
si può affermare che alla luce del nuovo quadro
costituzionale, l’agire della PA è conforme ai
dettami della Costituzione quando è
finanziariamente sostenibile.
In quest’ottica si giustificano i ripetuti e continui
interventi del legislatore ordinario sul piano della
spesa pubblica che conformano l’agire degli enti
territoriale (e, più in generale, talvolta tutto il
comparto PA) in nome dell’esigenza di dettare
principi di coordinamento della finanza
pubblica. Giampiero Pizziconi 12
12
6
21/02/2020
VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E LIMITI
ALL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
a partire dalla legge finanziaria per gli anni 2004 e 2005,
il legislatore ordinario ha introdotto vincoli di finanza
pubblica operando, principalmente, con una duplice
modalità.
1. FISSANDO VINCOLI FINANZIARI SUL PIANO
DELLA SPESA IN LINEA CON LE ESIGENZE
DELLA C.D. SPENDING REVIEW (vincoli che
talvolta si traducono in vere e proprie limitazioni
dell’autonomia negoziale, come nel caso del pieto per
gli enti territoriali di concludere contratti di
sponsorizzazione).
Giampiero Pizziconi 13
13
VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E LIMITI
ALL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
2. PONENDO LIMITI
PROCEDIMENTALI E/O
SOSTANZIALI ALL’AGIRE DELLA
PA: in questo senso si ricorda la
disciplina sugli acquisti dei beni
immobili da parte degli enti
territoriali, quella degli acquisti della
PA sul mercato elettronico.
Giampiero Pizziconi 14
14
7
21/02/2020
VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E LIMITI
ALL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
la vera novità, rispetto alle regole poste
dalla disciplina dell’evidenza pubblica,
va ravvisata nel fatto che il legislatore
fissa precisi paletti a tutela non solo
della concorrenza e del buon
andamento/imparzialità della PA,
bensì anche a tutela della
“sostenibilità” delle finanze pubbliche.
Giampiero Pizziconi 15
15
VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E
CORTE COSTITUZIONALE.
In sede di inpiduazione dei princípi di coordinamento
della finanza pubblica, la giurisprudenza costituzionale ha
più volte affermato che “norme statali che fissano limiti
alla spesa delle Regioni e degli Enti Locali possono
qualificarsi principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica alla seguente duplice
condizione: in primo luogo, che si limitino a porre
obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel
senso di un transitorio contenimento complessivo,
anche se non generale, della spesa corrente; in se-
condo luogo, che non prevedano in modo esaustivo
strumenti o modalità per il perseguimento dei
suddetti obiettivi” (C. Cost. 24 luglio 2015 n. 189 che
richiama le sentenze n. 237/2009; n. 139/2009, n. 289 e
n. 120 del 2008).
Giampiero Pizziconi 16
16
8
21/02/2020
VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E
CORTE COSTITUZIONALE.
il legislatore statale può legittimamente
imporre agli enti autonomi vincoli alle
politiche di bilancio, ancorché si traducano,
inevitabilmente, in limitazioni indirette
all’autonomia di spesa dei suddetti enti, solo
con “disciplina di principio” e “per ragioni di
coordinamento finanziario connesse ad
obiettivi nazionali, condizionati anche dagli
obblighi comunitari”. (sent. n. 417/2005).
Giampiero Pizziconi 17
17
VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E
CORTE COSTITUZIONALE.
“la previsione da parte della legge statale di limiti
all’entità di una singola voce di spesa non può essere
considerata un principio fondamentale in materia di
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento
della finanza pubblica, perché pone un precetto specifico
e puntuale sull’entità della spesa e si risolve perciò in
un’indebita invasione, da parte della legge statale,
dell’area [...] riservata alle autonomie regionali e
degli Enti Locali, alle quali la legge statale può
prescrivere criteri [...] e obiettivi (ad esempio,
contenimento della spesa pubblica) ma non
imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da
utilizzare per raggiungere quegli obiettivi” (sent.
n. 417/2005). LESIONE DE POTERE DI
AUTORGANIZZAZIONE
Giampiero Pizziconi 18
18
9
21/02/2020
VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E
CORTE COSTITUZIONALE.
“il legislatore statale, con una ‘disciplina di
principio’, può legittimamente ‘imporre’ agli
enti autonomi, per ragioni di
coordinamento finanziario connesse ad
obiettivi nazionali, condizionati anche dagli
obblighi comunitari, vincoli alle politiche di
bilancio, anche se questi si traducono,
inevitabilmente, in limitazioni indirette al-
l’autonomia di spesa degli enti” (C. Cost.
sent. n. 36/2004; sent. n. 417/2005).
Giampiero Pizziconi 19
19
VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E
CORTE COSTITUZIONALE.
la legge statale può stabilire solo un “limite
complessivo, che lascia agli enti stessi ampia
libertà di allocazione delle risorse fra i
persi ambiti e obiettivi di spesa” (Corte
Cost., sent. 10 giugno 2011, n. 182 che
richiama le precedenti sentenze n.
417/2005 e n. 36/2004; si vedano anche le
sent. n. 88/2006 e n. 449/2005)
PRINCIPIO DI AUTORGANIZZAZIONE
Giampiero Pizziconi 20
20
10
21/02/2020
VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E
CORTE COSTITUZIONALE.
quando la legislazione statale - che fissa un vincolo di spesa -
costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza
pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), “l’eventuale impatto di essa
sull’autonomia finanziaria (art. 119 Cost.) ed organizzativa (artt. 117,
quarto comma, e 118 Cost.)” dell’ente territoriale si traduce in una
“circostanza di fatto come tale non incidente sul piano della
legittimità costituzionale” (sent. n. 40/2010, n. 169/2007 e n.
36/2004).
lo Stato “può agire direttamente sulla spesa delle proprie
amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che
le stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni “a
condizione di permettere l’estrapolazione, dalle singole disposizioni
statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all’esercizio
dell’autonomia regionale” (sentenza n. 182/2011).
Giampiero Pizziconi 21
21
22
22
11
21/02/2020
ESEMPIO: VINCOLI FINANZIARI E IPOTESI
TIPIZZATE DI RESPONSABILITA’ NEL DECRETO
LEGGE 78/2010
Illecito disciplinare e responsabilità erariale:
art.6, comma 7: incarichi di consulenza
art.6, comma 12: missioni
art.6, comma 13: formazione
art.9, comma28: lavoro flessibile
23
23
23
24
24
12
21/02/2020
25
25
26
26
13
21/02/2020
LE QUESTIONI PROBLEMATICHE CHE
POSSONO VENIRE IN EVIDENZA.
1. NORME VINCOLISTICHE INTERVENUTE
CHE INCIDONO SULLA CAPACITA’ DI SPESA
DELL’AMMINISTRAZIONE RISPETTO A
RAPPORTI NEGOZIALI IN ESSERE.
1. 1.A. CHE NON PREVEDONO NULLITA’
TESTUALI.
2. 1.B. CHE PREVEDONO NULLITA’ TESTUALI.
3. 1.C CHE PREVEDONO ANCHE FORME DI
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA,
DISCIPLINARE, DIRIGENZIALE.
Giampiero Pizziconi 27
27
LE QUESTIONI PROBLEMATICHE CHE
POSSONO VENIRE IN EVIDENZA.
2. NORME VINCOLISTICHE INTERVENUTE
CHE INCIDONO SULLA CAPACITA’ DI SPESA
DELL’AMMINISTRAZIONE QUANTO AI
RAPPORTI NEGOZIALI FUTURI.
1. 2.A. CHE NON PREVEDONO NULLITA’
TESTUALI.
2. 2. B. CHE PREVEDONO NULLITA’ TESTUALI.
3. 2.C. CHE PREVEDONO ANCHE FORME DI
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA,
DISCIPLINARE, DIRIGENZIALE.
Giampiero Pizziconi 28
28
14
21/02/2020
29
29
30
30
15
21/02/2020
I VINCOLI DELL’ART. 9 COMMA 28 E LE
ASSUNZIONI ANTE 1/1/2012
DELIBERAZIONE SEZIONE VENETO N.
741/2014/PRSP, COMUNE DI RUBANO□
RINVIO.
Giampiero Pizziconi 31
31
CON LA LEGGE DI BILANCIO 2020
(160/2019) VENGONO MENO
MOLTI VINCOLI DI FINANZA
PUBBLICA.
ART. 1 COMMA 590 E ALLEGATO
A.
32
32
16
21/02/2020
ART. 1 C0MMA 590.
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
590. Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più
efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di
un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere
dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti
in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità
indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario
nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di
contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A
annesso alla presente legge.
Resta ferma l'applicazione delle norme che recano
vincoli in materia di spese di personale. 33
33
ART. 1 COMMA 591.
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590
non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per
un importo superiore al valore medio sostenuto per le
medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e
2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci
deliberati.
La disposizione di cui al presente comma non si applica alle
agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, per le quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto
dall'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594.
34
34
17
21/02/2020
ART. 1 COMMA 592.
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
592. Ai fini dei commi da 590 a 600, le voci di spesa per l'acquisto di beni e
servizi sono inpiduate con riferimento:
a) per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, alle
corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti
integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132;
b) per gli enti e gli organismi che adottano la contabilità civilistica,
alle corrispondenti voci B6), B7) e B8) del conto economico del bilancio di
esercizio redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013. Le
università, che adottano gli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 19 del 14 gennaio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014, inpiduano le
voci di bilancio riconducibili a quelle indicate nel primo periodo della
35
presente lettera.
35
ART. 1 COMMA 593.
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
593. Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio,
compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento
del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al
comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente
aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun
esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o
alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei
ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento
delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio
successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla
quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma
le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate
o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti 36
finanziatori, a spese perse dall'acquisizione di beni e servizi.
36
18
21/02/2020
ART. 1 COMMA 594.
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
594. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma
590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano
annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un
importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in
applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla
presente legge, incrementato del 10 per cento. ……
Ai fini dell'applicazione dell'incremento di cui al primo periodo, è
fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 506, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 37
37
ART. 1 COMMA 594.
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
594. SEGUE Ferma restando, per gli enti e gli organismi
di cui al comma 590, la disciplina di settore che
regolamenta le procedure per la dichiarazione dello stato
di dissesto o del commissariamento, per il periodo
strettamente necessario al ripristino degli equilibri
finanziari ed economico-patrimoniali, le somme da
versare al bilancio dello Stato, secondo quanto
disposto nel presente comma, possono essere
temporaneamente accantonate in apposito fondo
per essere versate alla conclusione della
procedura di risanamento. 38
38
19
21/02/2020
ART. 1 COMMA 595.
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
595. Nel caso in cui le amministrazioni di cui
al comma 590 siano interessate da processi
di fusione o accorpamento, il limite di spesa
di cui al comma 591, i ricavi o le entrate di
cui al comma 593 e il versamento di cui al
comma 594 sono determinati nella misura
pari alla somma degli importi previsti per
ciascuna amministrazione coinvolta nei citati
processi. 39
39
ART. 1 COMMA 596.
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
596. I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento,
con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli
organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli
enti e organismi di cui al comma 590, escluse le società, sono
stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante
deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da
sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I
predetti compensi e i gettoni di presenza sono determinati sulla base
di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. 40
40
20
21/02/2020
ART. 1 COMMA 597.
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
597. La relazione degli organi deliberanti
degli enti e degli organismi di cui al comma
590, presentata in sede di approvazione del
bilancio consuntivo, deve contenere, in
un'apposita sezione, l'indicazione
riguardante le modalità attuative delle
disposizioni di cui ai commi da 590 a 600.
41
41
ART. 1 COMMA 598 E 599.
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
598. Ferma restando la disciplina in materia di responsabilità
amministrativa e contabile, l'inosservanza di quanto disposto dai
commi 591, 593, 594 e 595 costituisce illecito disciplinare del
responsabile del servizio amministrativo-finanziario. In caso di
inadempienza per più di un esercizio, i compensi, le indennità ed i
gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione sono
ridotti, per il restante periodo del mandato, del 30 per cento
rispetto all'ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno
2019 e i risparmi sulla spesa per gli organi sono acquisiti al
bilancio dell'ente.
599. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni
previsti dai commi da 590 a 598 è verificato e asseverato
dai rispettivi organi di controllo. 42
42
21
21/02/2020
I VINCOLI DI SPESA DI CUI
ALL’ALLEGATO A.
ESCLUSIONI.
43
43
ART. 1 C. 590. ALL. A LEGGE 160/2019
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
601. Le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600
non si applicano agli enti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per i quali
resta in vigore l'articolo 1, comma 183, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Casse di assistenza delle categorie e degli
ordini professionali
44
44
22
21/02/2020
ART. 1 C. 590. ALL. A LEGGE 160/2019
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
602. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, le disposizioni di cui ai commi da
590 a 600 non si applicano alle regioni, alle
province autonome di Trento e di Bolzano,
agli enti locali e ai loro organismi ed enti
strumentali come definiti dall'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in
forma societaria. 45
45
I VINCOLI DI SPESA DI CUI
ALL’ALLEGATO A PER PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E SOCIETÀ
PARTECIPATE (ESCLUSI: regioni,
province autonome di Trento e di Bolzano,
enti locali e ai loro organismi ed enti
strumentali- enti strumentali in forma
societaria di detti soggetti). 46
46
23
21/02/2020
ART. 1 C. 590. ALL. A LEGGE 160/2019
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
■ articolo 1, comma 126, della Legge 28 dicembre 1996, n. 662,
che dispone una riduzione percentuale dei compensi (progressivamente
crescente con l’importo del compenso) corrisposti da pubbliche
amministrazioni ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di
amministrazione, di revisione e di collegi sindacali;
■ legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 9 (limite di
spesa annua sostenuta dalle PA per studi ed incarichi di consulenza
conferiti a soggetti estranei all'amministrazione),
comma 10 (limite di spesa annua per le PA per le PA per le spese per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza),
comma 48 (versamento all’entrata del bilancio dello stato delle somme
relative alla riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed
organismi pubblici non territoriali e degli enti previdenziali pubblici)
e comma 58 (riduzione delle indennità dei componenti di organi
47
collegiali);
47
ART. 1 C. 590. ALL. A LEGGE 160/2019
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
■ articolo 2, commi 618-623 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, riguardanti il contenimento
delle spese annue di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili utilizzati dalle PA;
■ articolo 27 comma 1 del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, cd. “taglia-carta”, che impone alle PA
una diminuzione della spesa per la stampa delle relazioni e
di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti
e distribuita gratuitamente od inviata ad altre
amministrazioni, nonché la sostituzione dell’abbonamento
cartaceo alla Gazzetta Ufficiale con uno telematico;
48
48
24
21/02/2020
ART. 1 C. 590. ALL. A LEGGE 160/2019
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
■ articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
comma 1 (sulla riduzione della spesa complessiva sostenuta
dalle PA per organi collegiali e altri organismi, anche
monocratici, operanti nelle predette amministrazioni),
commi 2-3 (sulla riduzione della spesa per studi ed incarichi di
consulenza),
comma 5 (sulla riduzione della spesa per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza),
comma 6 (riduzione spese per sponsorizzazioni),
e comma 7 (riduzione spese per studi e consulenze, per
relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per
sponsorizzazioni, sostenute da società inserite nel conto della
49
PA);
49
ART. 1 C. 590. ALL. A LEGGE 160/2019
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che introduce alcune norme
di riduzione dei costi degli apparati amministrativi e, in particolare,
l’articolo 6, comma 3 (riduzione indennità, compensi, gettoni,
retribuzioni e altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle PA ai
componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi
tipo),
comma 6 (riduzione compensi dei componenti degli organi di
amministrazione e di quelli di controllo nelle società inserite nel conto
della PA e nelle società possedute direttamente o indirettamente in
misura totalitaria),
comma 7 (riduzione spesa annua per studi ed incarichi di consulenza,
sostenuta dalle pubbliche amministrazioni),
50
50
25
21/02/2020
ART. 1 C. 590. ALL. A LEGGE 160/2019
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 l’articolo 6, comma 8
(spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza), comma 9 (spese per sponsorizzazioni),
comma 11 (riduzione di spesa per studi e consulenze, per
relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per
sponsorizzazioni sostenute da società inserite nel conto della PA),
comma 12 (spese per missioni),
comma 13 (spese per attività di formazione) e comma 21
(versamento all’entrata del bilancio dello stato delle somme
provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’articolo 6);
l’articolo 8, comma 1 (spese annue di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali
51
e periferiche dello Stato);
51
ART. 1 C. 590. ALL. A LEGGE 160/2019
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
articolo 4 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, che
disapplica per le missioni connesse con gli impegni europei la
norma relativa alla riduzione delle spese per missioni prevista dal
comma 12 dell’articolo 6 del D.L. n. 78/2010;
■ decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, articolo 5, comma 14
(che modifica per le autorità portuali le riduzioni disposte
dall’articolo 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, qui abrogato);
all’articolo 8, relativo alla riduzione della spesa degli enti
pubblici non territoriali, cessa l’applicazione del comma 1,
lettera c) (riduzione delle spese per comunicazioni cartacee agli
utenti per gli enti pubblici non territoriali), del comma 2, lettera
b) (risparmi derivanti dalla revisione da parte dell’INPS dell’attività
in convenzione con i CAF), e del comma 3 (riduzione della spesa
52
per consumi intermedi);
52
26
21/02/2020
ART. 1 C. 590. ALL. A LEGGE 160/2019
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,
articolo 50, comma 3 (ulteriore riduzione della
spesa per acquisti di beni e servizi per le PA)
e comma 4 (possibilità di effettuare variazioni
compensative tra le spese soggette ai limiti di cui
all’ articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78).
53
53
I VINCOLI DI SPESA DI CUI
ALL’ALLEGATO A PER CCIAA
54
54
27
21/02/2020
ART. 1 C. 590. ALL. A LEGGE 160/2019
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
■ articolo 18, comma 6, della legge 29
dicembre 1993, n. 580, che prevede la
possibilità per le camere di commercio,
l'Unioncamere e le singole unioni regionali
di effettuare variazioni compensative tra le
perse tipologie di spesa
55
55
LA DISAPPLICAZIONE DEI DEI
VINCOLI DI SPESA PER I COMUNI E
LE LORO FORME ASSOCIATIVE.
D.L. 50/2017 ART. 21 BIS
Norma ora abrogata dal D.L 124/2019 ART 57
COMMA 2 BIS
56
56
28
21/02/2020
D.L. 50/2017 ART. 1 ART. 21 BIS
Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il
rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno
precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge
24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:
a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano
esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato
il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre
dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra
entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012,
n. 243. 57
57
ABOLIZIONE DEI VINCOLI DI SPESA
PER REGIONI, PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO, ENTI
LOCALI E AI LORO ORGANISMI ED
ENTI STRUMENTALI- NONCHE’
ORGANISMI IN FORMA SOCIETARIA
DI DETTI SOGGETTI.
D.L 124/2019. ART. 57 COMMA 2: 58
58
29
21/02/2020
D.L. 124/2019 ART. 57 COMMA 2
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni,
alle Province autonome di Trento e di
Bolzano, agli enti locali e ai loro
organismi ed enti strumentali, come
definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai
loro enti strumentali in forma societaria
cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in
materia di contenimento e di riduzione della
spesa e di obblighi formativi: 59
59
D.L. 124/2019 ART. 57 COMMA 2
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
cd. “taglia-carta”, che impone alle PA una
diminuzione della spesa per la stampa delle
relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da
leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od
inviata ad altre amministrazioni, nonché la
sostituzione dell’abbonamento cartaceo alla
60
Gazzetta Ufficiale con uno telematico;
60
30
21/02/2020
D.L. 124/2019 ART. 57 COMMA 2
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
comma 7 (riduzione spesa annua per studi ed incarichi
di consulenza, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni),
comma 8 (spese per relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità e di rappresentanza),
comma 9 (pieto di spese per sponsorizzazioni attive)
comma 12 (spese per missioni),
comma 13 (spese per attività di formazione) 61
61
D.L. 124/2019 ART. 57 COMMA 2
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
Si rammenta che il D.L. 24/04/2017, n. 50 recante
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo».
ART. 21-bis Semplificazioni a decorrere dall'esercizio 2018
le disposizioni del comma 1 (NON APPLICAZIONE TAGLIA
CARTA E DEI COMMI 7, 8, 9 E 13 DEL DL 78/2010) si
applicavano esclusivamente ai comuni e alle loro forme
associative che avevano approvato il bilancio preventivo
dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno
precedente e che avevano rispettato nell'anno precedente il
saldo tra entrate finali e spese finali. Norma ora abrogata
dal D.L 124/2019 ART 57 COMMA 2 BIS
62
62
31
21/02/2020
D.L. 124/2019 ART. 57 COMMA 2
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
pieto di effettuare spese di ammontare superiore al
30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per
l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di
autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale
limite può essere derogato, per il solo anno 2014,
esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già
in essere.
63
63
D.L. 124/2019 ART. 57 COMMA 2
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25
febbraio 1987, n. 67;
4. obblighi di comunicazione al Garante delle
spese per pubblicità per amministrazioni statali,
regioni ed enti locali, e le loro aziende, nonché le unità
sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila
abitanti, nonché gli enti pubblici, economici e non
economici, depositando un riepilogo analitico.
5. Sono esentati dalla comunicazione negativa i
comuni con meno di 40.000 abitanti
64
64
32
21/02/2020
D.L. 124/2019 ART. 57 COMMA 2
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre
2007, n. 244; contenimento delle spese di funzionamento
delle amministrazioni ex art. 1 comma 2 d.lgs 165/2001
mediante adozione di piani triennali per l'inpiduazione di
misure finalizzate alla razionalizzazione
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che
corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa
verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche
cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con
esclusione dei beni infrastrutturali 65
65
D.L. 124/2019 ART. 57 COMMA 2
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111;
Obbligo per gli enti territoriali e gli enti del
Servizio sanitario nazionale di effettuare
operazioni di acquisto di immobili solo ove ne
siano comprovate documentalmente
l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate
dal responsabile del procedimento. 66
66
33
21/02/2020
D.L. 124/2019 ART. 57 COMMA 2
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89. (97)
piano di razionalizzazione nazionale, attraverso l'utilizzo degli
immobili pubblici disponibili o di parte di essi, anche in
conpisione con altre amministrazioni pubbliche, compresi
quelli di proprietà degli enti pubblici, e il rilascio di immobili
condotti in locazione passiva in modo da garantire per ciascuna
amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento ai
valori registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in
termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al 30 per
cento in termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato.
67
67
34