G - I vincoli di Finanza Pubblica

                        21/02/2020




       GIAMPIERO PIZZICONI
       MAGISTRATO DELLA
       CORTE DEI CONTI
       Collaboratore della Rivista
       www.lagazzettadeglientilocali.
       it e 1della Rivista Comuni
       d’Italia.
       Docente di Contabilità
       pubblica presso la Challenge
       School dell’Università Ca’
       Foscari di Venezia.
LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI
EE.   LL..   PROBLEMATICHE
APPLICATIVE   E   SOLUZIONI
INTERPRETATIVE.  PROVINCIA DI
VICENZA, 21 FEBBRAIO 2020. G
1



       GIAMPIERO PIZZICONI
       MAGISTRATO DELLA
       CORTE DEI CONTI
       Collaboratore della Rivista
       www.lagazzettadeglientilocali.i
       t e della Rivista Comuni
         2
       d’Italia.
       Docente di Contabilità pubblica
       presso la Challenge School
       dell’Università Ca’ Foscari di
       Venezia.

  I VINCOLI DI FINANZA
  PUBBLICA.   NATURA,
  EFFETTI, EVOLUZIONE.
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  LE LIMITAZIONI DI SPESA   E
  ASSUNZIONALI QUALI VINCOLI DI
  FINANZA PUBBLICA.

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   UN APPROCCIO DI PARTENZA.




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  LA CAPACITA’ GIURIDICA DELLE
  PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
  ART. 11 C.C.: Persone giuridiche pubbliche
  le province e i comuni, nonché gli enti pubblici
  riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti
  secondo le leggi e gli usi osservati come diritto
  pubblico (824 e seguenti).
  ART. 1 COMMA 1 BIS DELLA L. N. 241/1990 : “la
  pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di
  natura non autoritativa, agisce secondo le norme di
  diritto privato salvo che la legge disponga
  persamente”.
                 G. Pizziconi            5


5




          Norme limitatrici
    Vincoli di  Si traducono in limitazioni
  finanza pubblica della capacità di agire

             •Atti amministrativi
             •Atti negoziali



           Divieti assoluti con      Divieti con
           norme pubblicistiche    clausole civilistiche


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        Pubblica Enti pubblici territoriali
              Enti pubblici economici
              Enti pubblici
  Persona         istituzionali
  giuridica

        Privata
              Associazioni
              Fondazioni
              Società commerciali


               7 G. Pizziconi


7




                        Vincoli del
                         Trattato
                         Unione

  Vincoli di finanza pubblica         Europea




           Derivanti
           direttament
            e dalla
           Costituzion
              e  Deriva
                  nti da
                  legge
                 ordinar
                   ia




             Vincoli di finanza
               pubblica

                 G. Pizziconi         8



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   Vincoli di finanza pubblica di
   matrice costituzionale                 Altri
                              vincoli
                              stabiliti
          Divieto di
                             con legge
          indebitamento             ordinaria
          per spese non
          di investimento
          •Art 119
    Patto di              Equilibrio di
                     bilancio
    stabilita’
                     • Art 81
    • art. 119

           Vincoli di
            matrice
           costituzi
            onale




                  G. Pizziconi             9


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VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E LIMITI
ALL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
 è riduttivo affermare che l’organizzazione e
 l’azione amministrativa devono garantire
 l’imparzialità e il buon andamento, in
 quanto alla luce del nuovo primo comma
 dell’art. 97 Cost. l’agire della PA “in coe-
 renza con l’ordinamento dell’Unione
 europea” deve assicurare “l’equilibrio
 dei bilanci e la sostenibilità del debito
 pubblico”.  Giampiero Pizziconi         11


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VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E LIMITI
ALL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
 si può affermare che alla luce del nuovo quadro
 costituzionale, l’agire della PA è conforme ai
 dettami   della  Costituzione   quando    è
 finanziariamente sostenibile.
 In quest’ottica si giustificano i ripetuti e continui
 interventi del legislatore ordinario sul piano della
 spesa pubblica che conformano l’agire degli enti
 territoriale (e, più in generale, talvolta tutto il
 comparto PA) in nome dell’esigenza di dettare
 principi di coordinamento della finanza
 pubblica.  Giampiero Pizziconi         12


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VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E LIMITI
ALL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
 a partire dalla legge finanziaria per gli anni 2004 e 2005,
   il legislatore ordinario ha introdotto vincoli di finanza
   pubblica operando, principalmente, con una duplice
   modalità.
 1. FISSANDO VINCOLI FINANZIARI SUL PIANO
   DELLA SPESA IN LINEA CON LE ESIGENZE
   DELLA C.D. SPENDING REVIEW (vincoli che
   talvolta si traducono in vere e proprie limitazioni
   dell’autonomia negoziale, come nel caso del pieto per
   gli enti territoriali di concludere contratti di
   sponsorizzazione).
          Giampiero Pizziconi          13


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VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E LIMITI
ALL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
2.       PONENDO       LIMITI
   PROCEDIMENTALI           E/O
   SOSTANZIALI ALL’AGIRE DELLA
   PA: in questo senso si ricorda la
   disciplina sugli acquisti dei beni
   immobili da parte degli enti
   territoriali, quella degli acquisti della
   PA sul mercato elettronico.


          Giampiero Pizziconi          14


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VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E LIMITI
ALL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
la vera novità, rispetto alle regole poste
   dalla disciplina dell’evidenza pubblica,
   va ravvisata nel fatto che il legislatore
   fissa precisi paletti a tutela non solo
   della concorrenza e del buon
   andamento/imparzialità della PA,
   bensì   anche   a  tutela  della
   “sostenibilità” delle finanze pubbliche.

          Giampiero Pizziconi           15


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VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E
CORTE COSTITUZIONALE.
 In sede di inpiduazione dei princípi di coordinamento
   della finanza pubblica, la giurisprudenza costituzionale ha
   più volte affermato che “norme statali che fissano limiti
   alla spesa delle Regioni e degli Enti Locali possono
   qualificarsi principi fondamentali di coordinamento
   della finanza pubblica alla seguente duplice
   condizione: in primo luogo, che si limitino a porre
   obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel
   senso di un transitorio contenimento complessivo,
   anche se non generale, della spesa corrente; in se-
   condo luogo, che non prevedano in modo esaustivo
   strumenti o modalità per il perseguimento dei
   suddetti obiettivi” (C. Cost. 24 luglio 2015 n. 189 che
   richiama le sentenze n. 237/2009; n. 139/2009, n. 289 e
   n. 120 del 2008).
          Giampiero Pizziconi           16


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VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E
CORTE COSTITUZIONALE.
 il legislatore statale può legittimamente
 imporre agli enti autonomi vincoli alle
 politiche di bilancio, ancorché si traducano,
 inevitabilmente, in limitazioni indirette
 all’autonomia di spesa dei suddetti enti, solo
 con “disciplina di principio” e “per ragioni di
 coordinamento finanziario connesse ad
 obiettivi nazionali, condizionati anche dagli
 obblighi comunitari”. (sent. n. 417/2005).





           Giampiero Pizziconi         17


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VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E
CORTE COSTITUZIONALE.
 “la previsione da parte della legge statale di limiti
   all’entità di una singola voce di spesa non può essere
   considerata un principio fondamentale in materia di
   armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento
   della finanza pubblica, perché pone un precetto specifico
   e puntuale sull’entità della spesa e si risolve perciò in
   un’indebita invasione, da parte della legge statale,
   dell’area [...] riservata alle autonomie regionali e
   degli Enti Locali, alle quali la legge statale può
   prescrivere criteri [...] e obiettivi (ad esempio,
   contenimento della spesa pubblica) ma non
   imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da
   utilizzare per raggiungere quegli obiettivi” (sent.
   n.  417/2005).       LESIONE  DE  POTERE     DI
   AUTORGANIZZAZIONE
         Giampiero Pizziconi           18


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VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E
CORTE COSTITUZIONALE.
 “il legislatore statale, con una ‘disciplina di
 principio’, può legittimamente ‘imporre’ agli
 enti   autonomi,    per  ragioni   di
 coordinamento finanziario connesse ad
 obiettivi nazionali, condizionati anche dagli
 obblighi comunitari, vincoli alle politiche di
 bilancio, anche se questi si traducono,
 inevitabilmente, in limitazioni indirette al-
 l’autonomia di spesa degli enti” (C. Cost.
 sent. n. 36/2004; sent. n. 417/2005).



       Giampiero Pizziconi       19


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VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E
CORTE COSTITUZIONALE.
 la legge statale può stabilire solo un “limite
 complessivo, che lascia agli enti stessi ampia
 libertà di allocazione delle risorse fra i
 persi ambiti e obiettivi di spesa” (Corte
 Cost., sent. 10 giugno 2011, n. 182 che
 richiama le precedenti sentenze n.
 417/2005 e n. 36/2004; si vedano anche le
 sent. n. 88/2006 e n. 449/2005)

 PRINCIPIO DI AUTORGANIZZAZIONE
       Giampiero Pizziconi       20


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VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E
CORTE COSTITUZIONALE.
quando la legislazione statale - che fissa un vincolo di spesa -
costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza
pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), “l’eventuale impatto di essa
sull’autonomia finanziaria (art. 119 Cost.) ed organizzativa (artt. 117,
quarto comma, e 118 Cost.)” dell’ente territoriale si traduce in una
“circostanza di fatto come tale non incidente sul piano della
legittimità costituzionale” (sent. n. 40/2010, n. 169/2007 e n.
36/2004).
lo Stato “può agire direttamente sulla spesa delle proprie
amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che
le stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni “a
condizione di permettere l’estrapolazione, dalle singole disposizioni
statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all’esercizio
dell’autonomia regionale” (sentenza n. 182/2011).
          Giampiero Pizziconi              21


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ESEMPIO: VINCOLI FINANZIARI E IPOTESI
TIPIZZATE DI RESPONSABILITA’ NEL DECRETO
LEGGE 78/2010

    Illecito disciplinare e responsabilità erariale:
    art.6, comma 7: incarichi di consulenza
    art.6, comma 12: missioni
    art.6, comma 13: formazione
    art.9, comma28: lavoro flessibile




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LE QUESTIONI PROBLEMATICHE CHE
POSSONO VENIRE IN EVIDENZA.
1. NORME VINCOLISTICHE INTERVENUTE
CHE INCIDONO SULLA CAPACITA’ DI SPESA
DELL’AMMINISTRAZIONE    RISPETTO   A
RAPPORTI NEGOZIALI IN ESSERE.
1. 1.A. CHE NON PREVEDONO NULLITA’
  TESTUALI.
2. 1.B. CHE PREVEDONO NULLITA’ TESTUALI.
3. 1.C CHE PREVEDONO ANCHE FORME DI
  RESPONSABILITA’    AMMINISTRATIVA,
  DISCIPLINARE, DIRIGENZIALE.
      Giampiero Pizziconi    27


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LE QUESTIONI PROBLEMATICHE CHE
POSSONO VENIRE IN EVIDENZA.
2. NORME VINCOLISTICHE INTERVENUTE
CHE INCIDONO SULLA CAPACITA’ DI SPESA
DELL’AMMINISTRAZIONE    QUANTO   AI
RAPPORTI NEGOZIALI FUTURI.
1. 2.A.  CHE NON PREVEDONO NULLITA’
  TESTUALI.
2. 2. B. CHE PREVEDONO NULLITA’ TESTUALI.
3. 2.C. CHE PREVEDONO ANCHE FORME DI
  RESPONSABILITA’    AMMINISTRATIVA,
  DISCIPLINARE, DIRIGENZIALE.
      Giampiero Pizziconi    28


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I VINCOLI DELL’ART. 9 COMMA 28 E LE
ASSUNZIONI ANTE 1/1/2012
 DELIBERAZIONE SEZIONE VENETO N.
 741/2014/PRSP, COMUNE DI RUBANO□
 RINVIO.




      Giampiero Pizziconi  31


31




   CON LA LEGGE DI BILANCIO 2020
   (160/2019) VENGONO MENO
   MOLTI VINCOLI DI FINANZA
   PUBBLICA.
   ART. 1 COMMA 590 E ALLEGATO
   A.
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ART. 1 C0MMA 590.
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
590. Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più
efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di
un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere
dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti
in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità
indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario
nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di
contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A
annesso alla presente legge.
Resta ferma l'applicazione delle norme che recano
vincoli in materia di spese di personale.           33


33



ART. 1 COMMA 591.
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
  591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590
   non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per
   un importo superiore al valore medio sostenuto per le
   medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e
   2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci
   deliberati.
  La disposizione di cui al presente comma non si applica alle
   agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
   300, per le quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto
   dall'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio
   2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
   2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594.
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ART. 1 COMMA 592.
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
  592. Ai fini dei commi da 590 a 600, le voci di spesa per l'acquisto di beni e
   servizi sono inpiduate con riferimento:
  a) per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, alle
   corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti
   integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
   Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132;
  b) per gli enti e gli organismi che adottano la contabilità civilistica,
   alle corrispondenti voci B6), B7) e B8) del conto economico del bilancio di
   esercizio redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del
   Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, pubblicato nel
   supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013. Le
   università, che adottano gli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro
   dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 19 del 14 gennaio 2014,
   pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014, inpiduano le
   voci di bilancio riconducibili a quelle indicate nel primo periodo della
                                        35
   presente lettera.
35



ART. 1 COMMA 593.
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
593. Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio,
compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento
del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al
comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente
aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun
esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o
alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei
ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento
delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio
successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla
quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma
le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate
o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti 36
finanziatori, a spese perse dall'acquisizione di beni e servizi.
36



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ART. 1 COMMA 594.
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
594. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma
590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano
annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un
importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in
applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla
presente legge, incrementato del 10 per cento. ……
Ai fini dell'applicazione dell'incremento di cui al primo periodo, è
fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 506, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.       37


37



ART. 1 COMMA 594.
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
594. SEGUE Ferma restando, per gli enti e gli organismi
di cui al comma 590, la disciplina di settore che
regolamenta le procedure per la dichiarazione dello stato
di dissesto o del commissariamento, per il periodo
strettamente necessario al ripristino degli equilibri
finanziari ed economico-patrimoniali, le somme da
versare al bilancio dello Stato, secondo quanto
disposto nel presente comma, possono essere
temporaneamente accantonate in apposito fondo
per essere versate alla conclusione della
procedura di risanamento.               38


38



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ART. 1 COMMA 595.
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
595. Nel caso in cui le amministrazioni di cui
al comma 590 siano interessate da processi
di fusione o accorpamento, il limite di spesa
di cui al comma 591, i ricavi o le entrate di
cui al comma 593 e il versamento di cui al
comma 594 sono determinati nella misura
pari alla somma degli importi previsti per
ciascuna amministrazione coinvolta nei citati
processi.                               39


39



ART. 1 COMMA 596.
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
596. I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento,
con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli
organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli
enti e organismi di cui al comma 590, escluse le società, sono
stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante
deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da
sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I
predetti compensi e i gettoni di presenza sono determinati sulla base
di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.                40


40



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ART. 1 COMMA 597.
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
597. La relazione degli organi deliberanti
degli enti e degli organismi di cui al comma
590, presentata in sede di approvazione del
bilancio consuntivo, deve contenere, in
un'apposita     sezione,   l'indicazione
riguardante le modalità attuative delle
disposizioni di cui ai commi da 590 a 600.

                                41


41



ART. 1 COMMA 598 E 599.
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
598. Ferma restando la disciplina in materia di responsabilità
amministrativa e contabile, l'inosservanza di quanto disposto dai
commi 591, 593, 594 e 595 costituisce illecito disciplinare del
responsabile del servizio amministrativo-finanziario. In caso di
inadempienza per più di un esercizio, i compensi, le indennità ed i
gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione sono
ridotti, per il restante periodo del mandato, del 30 per cento
rispetto all'ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno
2019 e i risparmi sulla spesa per gli organi sono acquisiti al
bilancio dell'ente.
599. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni
previsti dai commi da 590 a 598 è verificato e asseverato
dai rispettivi organi di controllo.               42


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                          21/02/2020




   I VINCOLI DI SPESA DI CUI
   ALL’ALLEGATO A.
   ESCLUSIONI.


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43



ART. 1 C. 590. ALL. A LEGGE 160/2019
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
601. Le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600
non si applicano agli enti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per i quali
resta in vigore l'articolo 1, comma 183, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Casse di assistenza delle categorie e degli
ordini professionali

                       44


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                          21/02/2020




ART. 1 C. 590. ALL. A LEGGE 160/2019
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
602. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, le disposizioni di cui ai commi da
590 a 600 non si applicano alle regioni, alle
province autonome di Trento e di Bolzano,
agli enti locali e ai loro organismi ed enti
strumentali come definiti dall'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in
forma societaria.               45


45




I VINCOLI DI SPESA DI CUI
ALL’ALLEGATO A PER PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E SOCIETÀ
PARTECIPATE (ESCLUSI: regioni,
province autonome di Trento e di Bolzano,
enti locali e ai loro organismi ed enti
strumentali- enti strumentali in forma
societaria di detti soggetti).    46


46



                             23
                                          21/02/2020




ART. 1 C. 590. ALL. A LEGGE 160/2019
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
  ■ articolo 1, comma 126, della Legge 28 dicembre 1996, n. 662,
   che dispone una riduzione percentuale dei compensi (progressivamente
   crescente con l’importo del compenso) corrisposti da pubbliche
   amministrazioni ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di
   amministrazione, di revisione e di collegi sindacali;
  ■ legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 9 (limite di
   spesa annua sostenuta dalle PA per studi ed incarichi di consulenza
   conferiti a soggetti estranei all'amministrazione),
  comma 10 (limite di spesa annua per le PA per le PA per le spese per
   relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza),
   comma 48 (versamento all’entrata del bilancio dello stato delle somme
   relative alla riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed
   organismi pubblici non territoriali e degli enti previdenziali pubblici)
  e comma 58 (riduzione delle indennità dei componenti di organi
                                       47
   collegiali);
47



ART. 1 C. 590. ALL. A LEGGE 160/2019
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
  ■ articolo 2, commi 618-623 della legge 24
   dicembre 2007, n. 244, riguardanti il contenimento
   delle spese annue di manutenzione ordinaria e
   straordinaria degli immobili utilizzati dalle PA;
  ■ articolo 27 comma 1 del decreto legge 25 giugno
   2008, n. 112, cd. “taglia-carta”, che impone alle PA
   una diminuzione della spesa per la stampa delle relazioni e
   di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti
   e distribuita gratuitamente od inviata ad altre
   amministrazioni, nonché la sostituzione dell’abbonamento
   cartaceo alla Gazzetta Ufficiale con uno telematico;
                                      48


48



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                                        21/02/2020




ART. 1 C. 590. ALL. A LEGGE 160/2019
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
  ■ articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
   comma 1 (sulla riduzione della spesa complessiva sostenuta
   dalle PA per organi collegiali e altri organismi, anche
   monocratici, operanti nelle predette amministrazioni),
  commi 2-3 (sulla riduzione della spesa per studi ed incarichi di
   consulenza),
  comma 5 (sulla riduzione della spesa per relazioni pubbliche,
   convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza),
  comma 6 (riduzione spese per sponsorizzazioni),
  e comma 7 (riduzione spese per studi e consulenze, per
   relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per
   sponsorizzazioni, sostenute da società inserite nel conto della
                                 49
   PA);
49



ART. 1 C. 590. ALL. A LEGGE 160/2019
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che introduce alcune norme
di riduzione dei costi degli apparati amministrativi e, in particolare,
l’articolo 6, comma 3 (riduzione indennità, compensi, gettoni,
retribuzioni e altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle PA ai
componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi
tipo),
comma 6 (riduzione compensi dei componenti degli organi di
amministrazione e di quelli di controllo nelle società inserite nel conto
della PA e nelle società possedute direttamente o indirettamente in
misura totalitaria),
comma 7 (riduzione spesa annua per studi ed incarichi di consulenza,
sostenuta dalle pubbliche amministrazioni),
                                    50


50



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                                        21/02/2020




ART. 1 C. 590. ALL. A LEGGE 160/2019
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 l’articolo 6, comma 8
(spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza), comma 9 (spese per sponsorizzazioni),
comma 11 (riduzione di spesa per studi e consulenze, per
relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per
sponsorizzazioni sostenute da società inserite nel conto della PA),
comma 12 (spese per missioni),
comma 13 (spese per attività di formazione) e comma 21
(versamento all’entrata del bilancio dello stato delle somme
provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’articolo 6);
l’articolo 8, comma 1 (spese annue di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali
                                 51
e periferiche dello Stato);
51



ART. 1 C. 590. ALL. A LEGGE 160/2019
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
  articolo 4 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, che
   disapplica per le missioni connesse con gli impegni europei la
   norma relativa alla riduzione delle spese per missioni prevista dal
   comma 12 dell’articolo 6 del D.L. n. 78/2010;
  ■ decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, articolo 5, comma 14
   (che modifica per le autorità portuali le riduzioni disposte
   dall’articolo 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, qui abrogato);
   all’articolo 8, relativo alla riduzione della spesa degli enti
   pubblici non territoriali, cessa l’applicazione del comma 1,
   lettera c) (riduzione delle spese per comunicazioni cartacee agli
   utenti per gli enti pubblici non territoriali), del comma 2, lettera
   b) (risparmi derivanti dalla revisione da parte dell’INPS dell’attività
   in convenzione con i CAF), e del comma 3 (riduzione della spesa
                                    52
   per consumi intermedi);
52



                                           26
                           21/02/2020




ART. 1 C. 590. ALL. A LEGGE 160/2019
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,
articolo 50, comma 3 (ulteriore riduzione della
spesa per acquisti di beni e servizi per le PA)
e comma 4 (possibilità di effettuare variazioni
compensative tra le spese soggette ai limiti di cui
all’ articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78).


                         53


53




I VINCOLI DI SPESA DI            CUI
ALL’ALLEGATO A PER CCIAA


                        54


54



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                        21/02/2020




ART. 1 C. 590. ALL. A LEGGE 160/2019
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
■ articolo 18, comma 6, della legge 29
dicembre 1993, n. 580, che prevede la
possibilità per le camere di commercio,
l'Unioncamere e le singole unioni regionali
di effettuare variazioni compensative tra le
perse tipologie di spesa


                     55


55




LA DISAPPLICAZIONE DEI   DEI
VINCOLI DI SPESA PER I COMUNI E
LE LORO FORME ASSOCIATIVE.
 D.L. 50/2017  ART.  21 BIS
Norma ora abrogata dal D.L 124/2019 ART 57
COMMA 2 BIS


                     56


56



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                                             21/02/2020




D.L. 50/2017 ART. 1 ART. 21 BIS

Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il
rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno
precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge
24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:
 a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13,
  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 30 luglio 2010, n. 122;
 b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
 2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano
  esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato
  il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre
  dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra
  entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012,
  n. 243.                                     57


57




ABOLIZIONE DEI VINCOLI DI SPESA
PER REGIONI, PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO, ENTI
LOCALI E AI LORO ORGANISMI ED
ENTI STRUMENTALI-     NONCHE’
ORGANISMI IN FORMA SOCIETARIA
DI     DETTI     SOGGETTI.
D.L 124/2019. ART. 57 COMMA 2:                         58


58



                                                 29
                              21/02/2020




D.L. 124/2019 ART. 57 COMMA 2
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
  2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni,
   alle Province autonome di Trento e di
   Bolzano, agli enti locali e ai loro
   organismi ed enti strumentali, come
   definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto
   legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai
   loro enti strumentali in forma societaria
   cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in
   materia di contenimento e di riduzione della
   spesa e di obblighi formativi:        59


59



D.L. 124/2019 ART. 57 COMMA 2
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
  a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge
   25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
   133;
  cd. “taglia-carta”, che impone alle PA una
   diminuzione della spesa per la stampa delle
   relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da
   leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od
   inviata ad altre amministrazioni, nonché la
   sostituzione dell’abbonamento cartaceo alla
                           60
   Gazzetta Ufficiale con uno telematico;
60



                                 30
                                      21/02/2020




D.L. 124/2019 ART. 57 COMMA 2
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
  b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-
   legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
  comma 7 (riduzione spesa annua per studi ed incarichi
   di  consulenza,    sostenuta   dalle pubbliche
   amministrazioni),
  comma 8 (spese per relazioni pubbliche, convegni,
   mostre, pubblicità e di rappresentanza),
  comma 9 (pieto di spese per sponsorizzazioni attive)
  comma 12 (spese per missioni),
  comma 13 (spese per attività di formazione)     61


61



D.L. 124/2019 ART. 57 COMMA 2
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
  Si rammenta che il D.L. 24/04/2017, n. 50 recante
   «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore
   degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
   eventi sismici e misure per lo sviluppo».
  ART. 21-bis Semplificazioni a decorrere dall'esercizio 2018
   le disposizioni del comma 1 (NON APPLICAZIONE TAGLIA
   CARTA E DEI COMMI 7, 8, 9 E 13 DEL DL 78/2010) si
   applicavano esclusivamente ai comuni e alle loro forme
   associative che avevano      approvato il bilancio preventivo
   dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno
   precedente e che avevano rispettato nell'anno precedente il
   saldo tra entrate finali e spese finali. Norma ora abrogata
   dal D.L 124/2019 ART 57 COMMA 2 BIS
                                   62


62



                                          31
                                 21/02/2020




D.L. 124/2019 ART. 57 COMMA 2
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
  c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6
   luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
   dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
  pieto di effettuare spese di ammontare superiore al
   30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per
   l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di
   autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale
   limite può essere derogato, per il solo anno 2014,
   esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già
   in essere.
                              63


63



D.L. 124/2019 ART. 57 COMMA 2
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA

  d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25
   febbraio 1987, n. 67;
  4. obblighi di comunicazione al Garante delle
   spese per pubblicità per amministrazioni statali,
   regioni ed enti locali, e le loro aziende, nonché le unità
   sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila
   abitanti, nonché gli enti pubblici, economici e non
   economici, depositando un riepilogo analitico.
  5. Sono esentati dalla comunicazione negativa i
   comuni con meno di 40.000 abitanti
                              64


64



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                                    21/02/2020




D.L. 124/2019 ART. 57 COMMA 2
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
  e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre
   2007, n. 244; contenimento delle spese di funzionamento
   delle amministrazioni ex art. 1 comma 2 d.lgs 165/2001
   mediante adozione di piani triennali per l'inpiduazione di
   misure finalizzate alla razionalizzazione
  a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che
   corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
  b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa
   verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche
   cumulativo;
  c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con
   esclusione dei beni infrastrutturali             65


65



D.L. 124/2019 ART. 57 COMMA 2
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
  f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-
   legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
   n. 111;
  Obbligo per gli enti territoriali e gli enti del
   Servizio sanitario nazionale    di effettuare
   operazioni di acquisto di immobili solo ove ne
   siano    comprovate     documentalmente
   l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate
   dal responsabile del procedimento.       66


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                                     21/02/2020




D.L. 124/2019 ART. 57 COMMA 2
ABROGAZIONE VINCOLI DI SPESA
  g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
   2014, n. 89. (97)
  piano di razionalizzazione nazionale, attraverso l'utilizzo degli
   immobili pubblici disponibili o di parte di essi, anche in
   conpisione con altre amministrazioni pubbliche, compresi
   quelli di proprietà degli enti pubblici, e il rilascio di immobili
   condotti in locazione passiva in modo da garantire per ciascuna
   amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento ai
   valori registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in
   termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al 30 per
   cento in termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato.
                                  67


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