E - La mobilità. Nuova valenza dell'istituto

       GIAMPIERO PIZZICONI
       MAGISTRATO DELLA
       CORTE DEI CONTI
       Collaboratore della Rivista
       www.lagazzettadeglientilocali.
       it e 1della Rivista Comuni
       d’Italia.
       Docente di Contabilità
       pubblica presso la Challenge
       School dell’Università Ca’
       Foscari di Venezia.
LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI
EE.   LL..   PROBLEMATICHE
APPLICATIVE   E   SOLUZIONI
INTERPRETATIVE.  PROVINCIA DI
VICENZA, 21 FEBBRAIO 2020. E
1




       GIAMPIERO PIZZICONI
       MAGISTRATO DELLA
       CORTE DEI CONTI
       Collaboratore della Rivista
       www.lagazzettadeglientilocali.i
       t e della Rivista Comuni
         2
       d’Italia.
       Docente di Contabilità pubblica
       presso la Challenge School
       dell’Università Ca’ Foscari di
       Venezia.

  LA MOBILITA’. NUOVA
  VALENZA
  DELL’ISTITUTO.
2




                        1
     SALVE A TUTTI




3




  L’OTTIMALE DISTRIBUZIONE
  DELLE RISORSE UMANE NELLA
  PA ED IL SODDISFACIMENTO
  DEL FABBISOGNO DI
  PERSONALE

                4


4




                  2
  ART. 6 DEL D.LGS 165/2001.
  D.LGS 165/2001. ART. 6. Organizzazione e disciplina
  degli uffici e fabbisogni di personale (prima del dlgs
  75/2017 si parlava di dotazione organica). Comma 2,
  terzo periodo:
«Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche
curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane
attraverso la coordinata attuazione dei processi di
mobilità e di reclutamento del personale, anche con
riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. ».
QUINDI COORDINATA ATTUAZIONE DEI:
1. PROCESSI DI MOBILITA’
2. PROCESSI DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE.
                              5


5




    IL RAPPORTO TRA
    RECLUTAMENTO E MOBILITA’




                            6


6




                                3
    MOBILITA’ QUALE VINCOLO
    ASSUNZIONALE PRODROMICO
    AL RECLUTAMENTO


                            7


7




  ART. 6 DEL D.LGS 165/2001.
  D.LGS 165/2001. ART. 6. Organizzazione e disciplina
  degli uffici e fabbisogni di personale (prima del dlgs
  75/2017 si parlava di dotazione organica). Comma 2,
  terzo periodo:
«Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche
curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane
attraverso la coordinata attuazione dei processi di
mobilità e di reclutamento del personale, anche con
riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. ».
QUINDI COORDINATA ATTUAZIONE DEI:
1. PROCESSI DI MOBILITA’
2. PROCESSI DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE.
                              8


8




                                4
      LA MOBILITA’ NEL COMPARTO
      REGIONI ED ENTI LOCALI.




                                 9


9




   I DIVERSI TIPI DI MOBILITA’’
A.   MOBILITA’ (IMPOSTA) PER RICOLLOCAZIONE (artt. 34 e 34
   bis del d.lgs 165/2001 e 2 comma 13 del DL 95/2012)
B.   MOBILITA’ OBBLIGATORIA (NECESSARIO PRESUPPOSTO DEL
   CONCORSO) art. 30 comma 2 bis
C.   MOBILITA’ VOLONTARIA O CONCORDATA O RECIPROCA
   art. 30 comma 1
D.   MOBILITA’ INTERNA ora art. 30 comma 2 dlgs 165/2001 ex
   art. 1, comma 29 LEGGE 148/2011 (abrogato dal d.l. 24 giugno
   2014, n. 90) (PRODROMICA ALLA MOBILITA’ IMPOSTA).
E.   MOBILITA’ COLLETTIVA (ART. 6 comma 1 terzo periodo e
   riscritto ART. 33 del D.LGS 165/2011).
F.   MOBILITÀ (IMPOSTA) PER RICOLLOCAZIONE del personale
   delle Province (Art. 1 commi da 422 a 428 della Legge 190/2014)
                                 10


10




                                    5
   NORME CHE FAVORISCONO IL
   RICORSO ALLA MOBILITA’
art. 39, comma 3 ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n.
449 “Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di
personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono
essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori
carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311
(finanziaria per il 2005) attualmente vigente, “i comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti
servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di
comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno
di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di
provenienza
(circa i caratteri e l’applicabilità di detta disposizione cfr. Sezione Veneto,
deliberazione n. 17/Par/2008/Cons.)                    11


11




   NORME CHE FAVORISCONO IL
   RICORSO ALLA MOBILITA’
Articolo 1, comma 47 della legge 30 dicembre
2004 n. 311 “
In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di
limitazione delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità,
anche   intercompartimentale, tra    amministrazioni
sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle
disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti
locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità
interno per l’anno precedente”.
                                      12


12




                                         6
    LA MOBILITA’ DEL COMPARTO
    REGIONI ED ENTI LOCALI.
    NEI RAPPORTI ANNUALI
    DELL’ARAN (2012 E 2013).


                            13


13




   I DIVERSI TIPI DI MOBILITA’
   COME RISULTANO DAL RAPPORTO
A. mobilità temporanea, cioè i casi in cui il
  dipendente è assegnato provvisoriamente presso
  altra amministrazione, continuando il suo rapporto di
  lavoro con l’isitituzione di provenienza. È una mobilità
  di breve periodo e gli istituti utilizzati sono il
  comando, il distacco, il fuori ruolo e le convenzioni;
B. mobilità permanente, in cui il trasferimento del
  lavoratore comporta il passaggio nei ruoli della nuova
  amministrazione e la cessione del contratto di lavoro.
  In tale ambito le norme e le procedure distinguono:
                            14


14




                               7
   I DIVERSI TIPI DI MOBILITA’
   COME RISULTANO DAL RAPPORTO
A. mobilità temporanea, cioè i casi in cui il
  dipendente è assegnato provvisoriamente presso
  altra amministrazione, continuando il suo rapporto di
  lavoro con l’isitituzione di provenienza. È una mobilità
  di breve periodo e gli istituti utilizzati sono il
  comando, il distacco, il fuori ruolo e le convenzioni;
B. mobilità permanente, in cui il trasferimento del
  lavoratore comporta il passaggio nei ruoli della nuova
  amministrazione e la cessione del contratto di lavoro.
  In tale ambito le norme e le procedure distinguono:
                            15


15




   I DIVERSI TIPI DI MOBILITA’
   COME RISULTANO DAL RAPPORTO
 la cd. mobilità volontaria cioè il passaggio
 diretto di personale tra amministrazioni
 perse, richiesto dal dipendente e disciplinato
 dall’art. 30 D.Lgs. 165/2001,
 la mobilità imposta dall’amministrazione a
 seguito di rilevazione di soprannumero o eccedenza di
 personale, ai sensi dell’art. 33 D.Lgs. 165/2001;
 la mobilità intracomparto quando avviene tra due
 amministrazioni dello stesso comparto;
 la   mobilità   extracomparto     quando le
 amministrazioni appartengono a due comparti    16
 differenti.
16




                               8
   A. LA MOBILITA’ VOLONTARIA
   COME ISTITUTO DI SISTEMA.
   (A PRESCINDERE DALLE
   DEROGHE EX ART. 1 COMMA
   424 LEGGE 190/2014)

                17


17




   LA MOBILITA’ VOLONTARIA
   PRIMA DEL DL 90/2014



                18


18




                  9
   LA MOBILITA’ VOLONTARIA ART.
   30 DLGS 165/2001
  Art. 49, comma 1, del decreto n. 150 del 2009
   modifica ed integrazione dell'art. 30 del D.1.,gs.
   n. 165 del 2001.
  Le pubbl. amm.ni possono ricoprire posti
   vacanti in organico, mediante cessione del
   contratto di lavoro di dipendenti appartenenti
   alla stessa qualifica in servizio presso altre
   amministrazioni che facciano domanda di tra-
   sferimento.
                                     19


19




   MOBILITA’ VOLONTARIA
  D.LGS 165/2001. ART. 30      Passaggio diretto di personale tra
   amministrazioni perse.
  1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
   mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti
   appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre
   amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le
   amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le
   disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio
   diretto di personale da altre amministrazioni, fissando
   preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo
   parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici
   cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in
   possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da
   ricoprire.                              20


20




                                        10
   ELEMENTI DELLA MOBILITA
   VOLONTARIA’ ANTE DL 90/2014
  Trattandosi di cessione di contratto, a termini del 1406
   del c.c., è necessario per il suo perfezionamento:
  il consenso del cedente,
  il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza
  il "previo parere favorevole dei dirigenti responsabili
   dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà
   assegnato sulla base della professionalità in possesso
   del dipendente in relazione al posto ricoperto o da
   ricoprire‘.
  Tale potere finalizza l'istituto alle esigenze effettive
   dell'amministrazione.                 21


21




      QUESITO E RINVIO

   E’  NECESSARIA   ANCHE
   L’AUTORIZZAZIONE    DEL
   DIRIGENTE    DELL’ENTE
   CEDENTE?




                            22 22


22




                                11
LE POSIZIONI IN DOTTRINA
 CONTRARIA (GIANNOTTI PERSONALE.IT) E MOTIVI:
1. l’attivazione della procedura del nulla osta richiede tempi non
  spesso compatibili con i termini dell’avviso pubblico. Il
  dipendente, in assenza della certezza al trasferimento deve
  richiedere al Dirigente il rilascio preventivo de nulla osta ed il
  dirigente deve richiederlo preventivamente alla Giunta.
2. In caso di successivo mancato trasferimento il dipendente,
  anche   occupante   posizioni  di  prestigio  all’interno
  dell’amministrazione, potrebbe trovarsi in difficoltà sia nei
  confronti del dirigente che ne ha fornito il nulla osta sia della
  stessa amministrazione che lo considererà non più affidabile
  per il futuro in quanto dipendente destinato all’uscita.
                                 23


23




LE POSIZIONI IN DOTTRINA
 FAVOREVOLE (NOBILE - PERSONALE.IT) E MOTIVI:
1. la lettera dell’art. 30, comma 1 del d.lgs. 30.3.2001,
  n. 165 in base al quale     “il trasferimento [del
  dipendente] è disposto previo parere favorevole dei
  dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il
  personale è o sarà assegnato”. ….l’ente cedente e
  l’amministrazione cessionaria, fra le quali deve
  espresso un chiaro e definito incontro di volontà
  significativamente manifestato.

                                 24


24




                                     12
LE POSIZIONI IN DOTTRINA
 FAVOREVOLE (NOBILE - PERSONALE.IT) E MOTIVI:
2. la mobilità del dipendente pubblico si perfezione solo per
  effetto dell’assenso dell’ente cedente al trasferimento del
  lavoratore ceduto all’amministrazione cessionaria. Il tutto con
  l’avvertenza che la prima non è in alcun modo vincolata dalla
  mera partecipazione ad esito vittorioso del proprio dipendente
  ……la volontà negoziale (dell’ente) è indisponibile per la
  volontà del proprio dipendente, essendo piuttosto frutto
  dell’esercizio di una potestà organizzatoria rispetto alla quale
  quest’ultimo è titolare di mere aspettative di fatto e giammai di
  diritti soggettivi o di altre posizioni soggettive…

                                 25


25




CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
LA SECONDA TESI APPARE PREFERIBILE
NON SOLO IN BASE ALLE MOTIVAZIONI
ILLUSTRATE   MA  ANCHE   PERCHE’
L’ISTITUTO DELLA MOBILITA’ HA ASSUNTO
UN RUOLO ANCOR PIU’ PREGNANTE A
SEGUITO DELLE MODIFICHE NORMATIVE
INTRODOTTE DAL BRUNETTA E DELLA
RECENTE RISCRITTURA DELL’ARTICOLO 33
DEL D.LGS 165/2001.                       26


26




                                    13
   I DIVERSI TIPI DI MOBILITA’’
  Il passaggio tra amministrazioni è tra "dipendenti appartenenti alla
   stessa qualifica» ART. 30 COMMA 1
  Tale precisazione impedisce di realizzare un trasferimento con
   passaggio da una posizione D3, o B3, ad un nuovo inquadramento
   nella posizione giuridica inferiore realizzandosi in tal modo una
   dequalificazione del personale;
  allo stesso modo non si può ipotizzare un trasferimento ad una
   posizione giuridica superiore, che comporterebbe di fatto una
   promozione ad una qualifica superiore.
  Ora però il trasferimento può essere disposto anche se la
   vacanza sia presente in area persa da quella di
   inquadramento assicurando la necessaria neutralità
   finanziaria. (ultimo periodo comma 2 bis art.30, inserito
   dall’articolo 1 comma 19 D.L. 13 agosto 2011, n. 138)      27


27




      LE RAGIONI CHE RENDEVANO
      OBBLIGATORIO IL CONSENSO
      DEL DIRIGENTE
      DELL’AMMINISTRAZIONE
      CEDENTE.

                                  28


28




                                      14
1. IL POTERE DIRIGENZIALE DI
MICRO ORGANIZZAZIONE
ALL'ART. 6, COMMA 2, DELLA LEGGE DELEGA 15/2009 TRA I
PRINCIPI CRITERI DIRETTIVI SI RINVIENE LA "piena
autonomia e responsabilità del dirigente, in qualità di
soggetto che esercita í poteri del datore di lavoro
pubblico, nella gestione delle risorse umane", con "il
riconoscimento in capo allo stesso della competenza"
anche nell'ambito riferito all'utilizzo "dell'istituto della mobilità
inpiduale di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo
criteri oggettivi finalizzati ad assicurare la trasparenza
delle scelte operate", nonché all'inpiduazione "dei profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti
istituzionali dell'ufficio al quale è preposto".         29


29




1. IL POTERE DIRIGENZIALE DI
MICRO ORGANIZZAZIONE segue
Art. 40, comma 1, secondo periodo, del
d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'
art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009.
"Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari,
alla valutazione delle prestazioni ai fini della
corresponsione del trattamento accessorio, della
mobilità e delle progressioni economiche, la
contrattazione collettiva è consentita negli
esclusivi limiti previsti dalle norme di legge".
                                 30


30




                                    15
IL PARERE UPPA DIP. FUNZIONE
PUBBLICA 10395 DEL 10/3/2013
Prima di verificare se l'espressione richiesta del parere -
favorevole o contrario - da parte dei "dirigenti responsabili dei
servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato" valga
quale unica e definitiva manifestazione di assenso al
trasferimento, si può già notare che l'interpretazione proposta,
facendo leva sul rafforzamento della posizione del dirigente di
una sola delle amministrazioni procedenti conduce all'opposta
conclusione di degradare, fino a sopprimere, sulla base
dell'asserita prevalenza della volontà del dirigente responsabile
del servizio presso cui il dipendente sarà assegnato, le
prerogative datoriali delle altre posizioni dirigenziali coinvolte
nel procedimento.
                                31


31




IL PARERE UPPA DIP. FUNZIONE
PUBBLICA 10395 DEL 10/3/2013
Iniziando dalla mera interpretazione letterale, si nota
che l'ipotesi applicativa che si contesta esalta la
congiunzione disgiuntiva semplice "o", escludendone
aprioristicamente la valenza cumulativa. Il testo va
correttamente letto ricomprendendo le due locuzioni "é
assegnato", "sarà assegnato". Una lettura persa
avrebbe l'effetto di elidere dal testo la locuzione "è
assegnato", disattendendo, come adesso vedremo, il
senso fatto palese dal "significato proprio delle parole
secondo la connessione di esse, e dall'intenzione del
legislatore".                   32


32




                                   16
IL PARERE UPPA DIP. FUNZIONE
PUBBLICA 10395 DEL 10/3/2013
La norma, infatti, stabilisce che "il trasferimento è disposto previo
parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il
personale è o sarà assegnato ...", ai quali non spetta, dunque, il potere
di decidere il trasferimento, la cui titolarità va inpiduata alla stregua
dell'assetto organizzativo vigente per l'amministrazione interessata
(conformemente al precetto costituzionale dell'art. 97, comma 2:
"Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza,
le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari"), bensì solo di
esprimere un parere, che assume rilievo, secondo l'intenzione del
legislatore, qualora sia negativo e sia opposto al dipendente assegnato
che intenda accedere alla mobilità esterna, ferma restando la valenza
ermeneutica del ricorso a "criteri oggettivi finalizzati ad assicurare la
trasparenza delle scelte operate", come richiesto dal precitato art. 6,
comma 2, della legge n. 15 del 2009.
                                     33


33




IL PARERE UPPA DIP. FUNZIONE
PUBBLICA 10395 DEL 10/3/2013
Ne consegue che per la definizione del trasferimento
restano inalterate le potestà delle amministrazioni
coinvolte per l'assorbente ragione che l'istituto della
mobilità volontaria si compendia, in ogni caso, nella
cessione del contratto di lavoro del dipendente,
contratto che non fa capo ai singoli "dirigenti
responsabili dei servizi e degli uffici" e meno ancora al
dirigente responsabile del servizio e dell'ufficio presso cui
il dipendente sarà assegnato. Il contratto fa, invece,
capo all'ente da cui il soggetto dipende e nei cui ruoli è
inquadrato.                        34


34




                                         17
     LA MOBILITA VOLONTARIA
     EX ARTICOLO 30, COMMA 1
     DEL D.LGS 165/2001.
     DELIBERAZIONE SEZIONE
     VENETO N. 162/2013/PAR

                              35


35




MOBILITA’ EX ART. 30. DELIB
SEZIONE VENETO 162/2013/PAR
Il ricorso alla mobilità ex articolo 30, infatti, è su base
volontaria ed è finalizzato ad una migliore distribuzione del
personale delle pubbliche amministrazioni in base ai principi
di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 più volte
richiamato ”…… strumento che non risponde solo
all'interesse dell'amministrazione che vi ricorre, ma
garantisce una più razionale distribuzione delle risorse tra le
Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
D.Lgs. 165/2001, nonché economie di spesa di personale
complessivamente intesa, dal momento che consente una
stabilità dei livelli occupazionali nel settore pubblico" (Parere
UPPA, Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 0013731 P-
                           36
1. 2. 3. 4 del 19 marzo 2010 citato).
36




                                  18
MOBILITA’ EX ART. 30. DELIB
SEZIONE VENETO 162/2013/PAR
…..Inoltre, la procedura prevista al
successivo comma 2 bis, si pone come
necessariamente          prodromica
all’espletamento   delle  procedure  di
reclutamento mediante concorsi e riguarda,
analogamente a quella del comma 1, il
personale delle amministrazioni cedenti
non collocato in disponibilità. ……

                     37


37




   LA  MOBILITA’   VOLONTARIA.
   (ART. 30 DLGS 165/2001) DOPO
   DL 90/2014 (ART 4).



                     38


38




                        19
   ART. 4 COMMA 1 DL 90/2014
   (COMMA 1 BIS DELL’ART. 30)
1. I commi da 1 a 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti: “1. Le
amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in
organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica
corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento, previo assenso
dell'amministrazione      di    appartenenza.      Le
amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le
competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito
istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando
in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso
passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con   39
indicazione dei requisiti da possedere.
39




ART. 4 COMMA 1 DL 90/2014 segue
(COMMA 1 BIS DELL’ART. 30)
In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali
di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici
nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di
appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due
mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione,
fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che
l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di
posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza.
Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale
finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.
                                 40


40




                                     20
   ART. 4 COMMA 1 DL 90/2014
   ( COMMA 1 BIS DELL’ART. 30)
1-bis.   L'amministrazione di destinazione
provvede alla riqualificazione dei dipendenti la
cui  domanda   di  trasferimento è  accolta,
eventualmente avvalendosi, ove sia necessario
predisporre percorsi specifici o settoriali di
formazione,    della    Scuola  nazionale
dell'amministrazione. All'attuazione del presente
comma si provvede utilizzando le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.             41


41




   ART. 4 COMMA 1 DL 90/2014
   (COMMA 2 DELL’ART. 30)
  2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo
   2, comma 2, i dipendenti possono essere
   trasferiti   all'interno    della     stessa
   amministrazione o, previo accordo tra le
   amministrazioni    interessate,    in    altra
   amministrazione, in sedi collocate nel territorio
   dello stesso comune ovvero a distanza non
   superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui
   sono adibiti. Ai fini del presente comma non si
   applica il terzo periodo del primo comma
   dell'articolo 2103 del codice civile………        42


42




                                 21
   ART. 2103 CODICE CIVILE
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le
quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria
superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna
diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a
mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento
corrispondente all'attività svolta [Cost. 36], e l'assegnazione
stessa piene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo
per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti
collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può
essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se
non per comprovate ragioni tecniche, organizzative 43 e
produttive . Ogni patto contrario è nullo
43




   ART. 4 COMMA 1 DL 90/2014
   SEGUE (COMMA 2 DELL’ART. 30)
……..Con decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, previa consultazione con le
confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa,
ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, possono essere fissati criteri per realizzare i
processi di cui al presente comma, anche con
passaggi diretti di personale tra amministrazioni
senza    preventivo   accordo,   per  garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte
delle amministrazioni che presentano carenze 44    di
organico.
44




                                  22
   ART. 4 COMMA 1 DL 90/2014
   SEGUE (COMMA 2 DELL’ART. 30
  ………………………Le disposizioni di cui al
   presente   comma   si  applicano    ai
   dipendenti con figli di età inferiore a tre
   anni, che hanno diritto al congedo
   parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33,
   comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
   e successive modificazioni, con il consenso
   degli stessi alla prestazione della propria
   attività lavorativa in un'altra sede.
                         45


45




   ART. 4 COMMA 1 DL 90/2014
   segue (COMMI 2.1 e 2.2 ART. 30)
  2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i
   quali sia necessario un trasferimento di
   risorse, si applica il comma 2.3.
  2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le
   clausole dei contratti collettivi in
   contrasto con le disposizioni di cui ai
   commi 1 e 2.

                         46


46




                            23
   ART. 4 COMMA 1 DL 90/2014
   segue (COMMA 2.3 ART. 30)
  2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di
   previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
   miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con
   una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a
   decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti
   processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per
   cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante
   versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e
   corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei
   trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di
   gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio
   dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
   applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le
   richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino
   rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della
   riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono
   assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva
   permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 47  2.

47




   ART. 4 COMMA 1 DL 90/2014
   segue (COMMA 2.4 ART. 30)
  2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di
   euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si
   provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a
   decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
   spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
   quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente
   riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del
   decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
   legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere
   dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
   cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A
   decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere
   rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31
   dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
   ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
   l'attuazione del presente articolo.                    48


48




                                                 24
   LA  MOBILITA’ VOLONTARIA.
   (ART. 30 DLGS 165/2001).
   IL PRIMA E IL DOPO DL 90/2014
   (ART 4).



                                                        49


49




ART. 30, COMMI DA 1 A 2, DLGS 165/2001
TESTO A FRONTE DELLE MODIFICHE.
ART.  30     COMMA     1  ART. 30 COMMA 1 ATTUALE
PREVIGENTE
1. Le amministrazioni possono     “1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
ricoprire posti vacanti in organico  mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
mediante cessione del contratto    appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso
di   lavoro   di  dipendenti  altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento,
appartenenti alla stessa qualifica   previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le
in   servizio   presso   altre  amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze
amministrazioni, che facciano     professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un
domanda di trasferimento. Le      periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che
amministrazioni devono in ogni     intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre
caso rendere pubbliche le       amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via
disponibilità dei posti in organico  sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione
da ricoprire attraverso passaggio   dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il
diretto di personale da altre     trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti
amministrazioni,      fissando  pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso
preventivamente i criteri di      dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
scelta. Il trasferimento è disposto  trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di
previo parere favorevole dei      destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che
dirigenti responsabili dei servizi e  l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti
degli uffici cui il personale è o   vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare
sarà assegnato sulla base della    le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
professionalità in possesso del    della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la
dipendente in relazione al posto    domanda e l'offerta di mobilità
ricoperto o da ricoprire.                                            50 50


50




                                                             25
ART. 30, COMMI DA 1 A 2, DLGS 165/2001
TESTO A FRONTE DELLE MODIFICHE.
ART. 30 COMMA 1 PREVIGENTE                ART. 30 COMMA 1 ATTUALE


1-bis.    Fermo restando quanto           1-bis.     L'amministrazione   di
previsto al comma 2, con decreto del           destinazione     provvede    alla
Ministro    per    la    pubblica       riqualificazione dei dipendenti la cui
amministrazione e l'innovazione, di           domanda di trasferimento è accolta,
concerto con il Ministro dell'economia          eventualmente avvalendosi, ove sia
e delle finanze e previa intesa con la          necessario    predisporre  percorsi
conferenza    unificata,  sentite  le       specifici o settoriali di formazione,
confederazioni          sindacali       della     Scuola     nazionale
rappresentative, sono disposte le            dell'amministrazione. All'attuazione del
misure per agevolare i processi di            presente   comma    si  provvede
mobilità,   anche   volontaria,  per       utilizzando   le  risorse  umane,
garantire l'esercizio delle funzioni           strumentali e finanziarie disponibili a
istituzionali   da    parte   delle       legislazione vigente e, comunque,
amministrazioni    che   presentano        senza nuovi o maggiori oneri per la
carenze di organico.                   finanza pubblica.
                                                   51 51


51




ART. 30, COMMI DA 1 A 2, DLGS 165/2001
TESTO A FRONTE DELLE MODIFICHE.
ART. 30 COMMA 2 ART. 30 COMMA 2 ATTUALE
PREVIGENTE
2.     I  contratti   2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i
collettivi   nazionali   dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa
possono definire le     amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni
procedure e i criteri    interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel
generali       per  territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a
l'attuazione di quanto    cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente
previsto dal comma      comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103
1. In ogni caso sono     del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la
nulli gli accordi, gli    pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
atti o le clausole dei    sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di
contratti collettivi volti  conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
ad        eludere   1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al
l'applicazione    del  presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
principio del previo     amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle
esperimento      di  funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze
mobilità rispetto al     di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
reclutamento      di  dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo
nuovo personale.       parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5
               febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli 52 52
               stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.
52




                                                        26
ART. 30, COMMA 2, DLGS 165/2001

A. i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della
  stessa amministrazione
B. o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in
  altra amministrazione,
C. in sedi collocate nel territorio dello stesso comune
D. ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri
  dalla sede cui sono adibiti.
E. possono essere fissati criteri per realizzare i processi di
  cui al presente comma, anche con passaggi diretti di
  personale tra amministrazioni senza preventivo
  accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni
  istituzionali da parte delle amministrazioni che
  presentano carenze di organico.
                             53 53


53




ART. 30, COMMI DA 1 A 2, DLGS 165/2001
TESTO A FRONTE DELLE MODIFICHE.
ART. 30 COMMI 2.1 E 2.2 ATTUALI.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i
quali sia necessario un trasferimento di
risorse, si applica il comma 2.3.
2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le
clausole dei contratti collettivi in contrasto
con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

                             54 54


54




                                 27
ART. 30, COMMI DA 1 A 2, DLGS 165/2001
TESTO A FRONTE DELLE MODIFICHE.
ART. 30 COMMA 2.3 ATTUALE.

2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell’allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con
una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al
fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del
trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento
all’entrata dello Stato da parte dell’amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali
all’amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse
del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. In sede di prima applicazione,
nell’assegnazione delle    risorse vengono prioritariamente valutate le richieste
finalizzate all’ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti
carenze di personale. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle
procedure di cui ai commi 1 e 2.
                                           55 55


55




ART. 30, COMMI DA 1 A 2, DLGS 165/2001
TESTO A FRONTE DELLE MODIFICHE.
ART. 30 COMMI 2.4 ATTUALI
2.4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di
euro per l’anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, si
provvede, quanto a 6 milioni di euro per l’anno 2014 e a 9 milioni di euro a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 14, del
decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal
2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall’anno 2015, si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio
per l’attuazione del presente articolo.”.
                                           56 56


56




                                               28
      B. LA MOBILITA’
      OBBLIGATORIA.



                                    57


57




   MOBILITA’ OBBLIGATORIA
ART. 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni perse.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di
procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in
organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1,
provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei
dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che
facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui
prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica
corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di
provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la
vacanza sia presente in area persa da quella di inquadramento
assicurando la necessaria neutralità finanziaria. (periodo aggiunto
dal comma 19 dell'art. 1, D.L. 13 agosto 2011, n. 138)     58


58




                                        29
     LA MOBILITA’ OBBLIGATORIA’
     (ART 30 COMMA 2 BIS CHE
     PERMANE DOPO IL DL
     90/2014)


                       59


59




   LA MOBILITA’ OBBLIGATORIA EX
   ART. 30 COMMA 2 BIS
  COMMA 2-BIS RENDE COGENTE LA PREVENTIVA
   ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITÀ
   PRIMA DI ESPLETARE I CONCORSI PER LA
   COPERTURA DI POSTI VACANTI IN ORGANICO.

  L'INOSSERVANZA DEL PREVIO ESPERIMENTO DELLE
   PROCEDURE DI MOBILITÀ, PRIMA DI ESPLETARE LE
   PROCEDURE CONCORSUALI, VIENE AD INTEGRARE
   UNA VIOLAZIONE DI LEGGE.

                        60


60




                          30
LA MOBILITA’ OBBL.RIA EX ART. 30
co. 2 bis : GIUR.ZA CONSOLIDATA
A. NECESSITÀ DEL PREVENTIVO ESPERIMENTO DELLA
  PROCEDURA DI MOBILITÀ RISPETTO AD OGNI
  ALTRA PROCEDURA CONCORSUALE AI FINI DELLA
  COPERTURA DI POSTI VACANTI;
B. IMMISSIONE IN RUOLO, IN VIA PRIORITARIA, DI
  DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI.
   TAR Sardegna, Cagliari sent. 1348/2009, TAR
   Bologna sent. 2634/2009., TAR Firenze, sent.
   12.12.2009, Consiglio di Stato, cori sentenza
   5830/2010.
                        61


61




LA MOBILITA’ OBBL.RIA EX ART. 30
co 2 bis: GIUR.ZA CONSOLIDATA
A. NECESSITÀ DEL PREVENTIVO ESPERIMENTO DELLA
  PROCEDURA DI MOBILITÀ RISPETTO AD OGNI
  ALTRA PROCEDURA CONCORSUALE AI FINI DELLA
  COPERTURA DI POSTI VACANTI;
B. IMMISSIONE IN RUOLO, IN VIA PRIORITARIA, DI
  DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI.
   TAR Sardegna, Cagliari sent. 1348/2009, TAR
   Bologna sent. 2634/2009., TAR Firenze, sent.
   12.12.2009, Consiglio di Stato, cori sentenza
   5830/2010.
                        62


62




                           31
LE DIVERSE MOBILITA’ PRIMA DELLA
LEGGE DI STABILITA’ 2015.

    MOBILITA’        MOBILITA’      MOBILITA’
   COLLETTIVA        VOLONTARIA    RICOLLOCAZIONE
   RISCRITTO         ART. 30     ART. 33 34 E 34
    ART. 33         COMMA 1
                           BIS 165
                          E 2 COMMA 13
                            DL 95


                       MOBILITA’
                      OBBLIGATORIA
          MOBILITA’ INTERNA
          ART. 30 COMMA 2      ART. 30
          EX ART. 1 COMMA     COMMA 2 BIS
          29 LEGGE 148/2011                 63


63




   MOBILITA’ PER UTILIZZO DEL
   DIPENDENTE
 D.LGS 165/2001.
ART. 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni perse.
2-quinquies. Salvo persa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo
dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per
mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico,
compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel
comparto della stessa amministrazione (
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze
organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti
all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con
le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre
amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo
restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il
regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente  64
decreto (
64




                                       32
   LA MOBILITA’ NELLE
   PRONUNCE DELLA CORTE DEI
   CONTI


              65


65




   LA NEUTRALITA’
   FINANZIARIA DELLA
   MOBILITA’


              66


66




                33
       QUESITO

   Il significato da attribuire
   all’espressione  “nel  limite
   delle cessazioni dei rapporti di
   lavoro a tempo indeterminato
   complessivamente intervenute
   nel   precedente    anno”
   contenuta nel comma 562 va
   intesa anche con riferimento
   alle cessazioni per mobilità?




                           67 67


67




       SEZIONI RIUNITE
       DELIBERAZIONE N. 59/2010
    ......l’articolo 1, comma 47 della legge 30
    dicembre 2004 n. 311 dispone: “In vigenza
    di disposizioni che stabiliscono un regime di
    limitazione delle assunzioni di personale a
    tempo indeterminato, sono consentiti
    trasferimenti    per   mobilità,   anche
    intercompartimentale, tra amministrazioni
    sottoposte al regime di limitazione, nel
    rispetto delle disposizioni sulle dotazioni
    organiche e, per gli enti locali, purché
    abbiano rispettato il patto di stabilità interno
    per l’anno precedente”.
68




                               34
      SEZIONI RIUNITE
      DELIBERAZIONE N. 53/2010
    In applicazione dell’articolo 1, comma 47 della
   legge 30 dicembre 2004 n. 311.......
   Poiché l’ente che riceve personale in esito alle
   procedure di mobilità non imputa tali nuovi
   ingressi alla quota di assunzioni normativamente
   prevista, per un ovvio principio di parallelismo e
   al fine di evitare a livello complessivo una
   crescita dei dipenderti superiore ai limiti di
   legge, l’ente che cede non può considerare la
   cessazione per mobilità come equiparata a
   quelle fisiologicamente derivanti da collocamenti
   a riposo».
69




    SEZIONI RIUNITE
    DELIBERAZIONE N. 53/2010
   .........In tale ricostruzione, consentire all’ente cedente di
   procedere a propria volta alla sostituzione del personale
   trasferito significherebbe, in definitiva, autorizzare l’ingresso
   dall’esterno, nel complessivo insieme di tutte le amministrazioni
   sottoposte a limiti assunzionali, di un numero di dipendenti
   maggiore di quello complessivamente consentito.
   Il Comune che ha assentito al trasferimento, al fine anche di
   favorire e legittime aspettative dei propri dipendenti richiamate
   nella delibera delle Sezione Sardegna, potrà, comunque,
   beneficiare del relativo risparmio di spesa - che rappresenta pur
   sempre una delle imprescindibili condizioni per procedere a
   nuove assunzioni - e, ove ritenga necessaria la sostituzione
   delle unità cedute potrà a sua volta avviare una procedura di
   mobilità in entrata attraverso il previsto interpello......

70




                                     35
      SEZIONI RIUNITE
      DELIBERAZIONE N. 53/2010
   ......La mobilità si configura, dunque, come
   strumento per una più razionale distribuzione
   del personale tra le perse amministrazioni
   preliminare alla decisione di bandire procedure
   concorsuali in ossequio al principio che, prima
   di procedere alla immissione, nei limiti
   consentiti   dall’ordinamento,  di  nuovo
   personale, appare opportuno sperimentare
   iniziative volte ad una migliore e più razionale
   collocazione dei dipendenti già in servizio
   presso amministrazioni perse.
71




CONCLUSIONI SEZIONI RIUNITE
DELIBERAZIONE N. 53/2010
     “..........relativamente agli enti locali non
     sottoposti al patto di stabilità interno, nei
     confronti dei quali operano i vincoli in materia
     di assunzione previsti dall’articolo 1, comma
     562 della legge n. 296 del 2006, le cessioni
     per mobilità volontaria possono essere
     considerate come equiparabili a quelle
     intervenute per collocamento a riposo nella
     sola ipotesi in cui l’ente ricevente non sia a
     sua volta sottoposto a vincoli assunzionali”. 72
72




                              36
CONCLUSIONI SEZIONI RIUNITE
DELIBERAZIONE N. 59/2010
   .......Diverso il caso in cui un ente sottoposto a limitazioni dia
 l’assenso al trasferimento di un proprio dipendente presso
 amministrazioni non soggette vincoli assunzionali. In tal caso
 per l’ente ricevente la mobilità in entrata si configura a tutti gli
 effetti come ingresso di una nuova unità di personale, risultato
 che potrebbe essere alternativamente ottenuto attraverso il
 ricorso alle normali procedure di reclutamento, non ponendosi il
 problema dell’imputazione del trasferimento ad un non previsto
 contingente di nuove assunzioni. In tale ipotesi non osterebbe
 alla neutralità finanziaria dell’operazione considerare la cessione
 per mobilità come utile ai fini del calcolo delle nuove assunzioni
 consentite all’ente di provenienza del dipendente.....(
(CONCLUSIONE ANTERIORE ALLA MODIFICA DEL REGIME DELLE
 ASSUNZIONI DI CUI AL DL 78/2010)

73




   MOBILITA’ E NEUTRALITA’ DELLA
   SPESA
  «........L’esclusione dal novero delle cessazioni di lavoro
   di quelle derivanti da trasferimento per mobilità deve
   essere riconducibile esclusivamente ai casi in cui si
   intenda procedere alla relativa sostituzione con una
   nuova assunzione dall’ esterno e quindi con un
   aumento numerico del personale e del complessivo
   onere. Mentre la sostituzione con una corrispondente
   mobilità in entrata non genera alcuna variazione della
   spesa pubblica complessiva...».
  (SEZIONE LOMBARDIA DEL. n.524/2010/PAR).


74




                                     37
   MOBILITA’ E NEUTRALITA’ DELLA
   SPESA
«.........né la normativa sulla mobilità disciplinata dal d. lgs.
n. 165 del 2001, né la disciplina sulla finanza pubblica che
ha introdotto particolari limitazioni alla spesa di personale
hanno limitato la possibilità di ricorrere a mobilità all’interno
di categorie di enti che debbono applicare le stesse regole di
finanza pubblica. La mobilità può essere attuata anche
fra enti che debbono rispondere a limiti differenziati
purché a conclusione dell’operazione non vi sia stata
alcuna variazione nella consistenza numerica e
nell’ammontare della spesa di personale, fatte salve le
specifiche possibilità di incremento accordate dalla disciplina
di settore a ciascun ente.....» (SEZIONE LOMBARDIA DEL.
n.521/2010/PAR).
75




   MOBILITA’ E CESSAZIONE.
   DIFFERENZE.
“.........la mobilità di personale in uscita, comporta che, a seguito
del trasferimento, il rapporto di lavoro prosegue con un altro
datore di lavoro per cui l’amministrazione cedente può solo
beneficiare, in termini di risparmio di spesa, dell’avvenuta
cessazione del contratto (…), spesa che rimane inalterata in
termini globali nell’ambito dell’intero settore pubblico”
......................“corrisponde ad un principio di carattere generale
che per effettiva cessazione debba intendersi il collocamento di
un soggetto al di fuori del circuito di lavoro, con conseguente
venire meno della remunerazione, caratteristica che non si
attaglia al fenomeno della mobilità”.
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie deliberazione n.
21 del 9.11.2009.

76




                                      38
POSIZIONI DELLA CORTE: SS.RR.
53 E 59/2010 AUTONOMIE 21/2009
      Dal 2011 tutti gli enti avranno vincoli sulle
     assunzioni (76 c. 7 DL 112 per gli enti soggetti al
       patto), per cui prevale l’art. 1 comma 47
       richiamato da parere FP 46078/2010;


     la mobilità non verrà considerata né nella base di
     calcolo del 20%(ora 40) della spesa dei cessati,
           né nel costo degli assunti;

     La mobilità è neutra, e serve per una migliore
       distribuzione delle risorse umane (fermi,
     ovviamente, tutti i vincoli). SS.RR. 53 E 59/2010
       Sez. controllo Piemonte 59/2010/PAR.



77




   CONCLUSIVAMENTE:
      Dal 2011 vincoli sulle assunzioni per tutti;


         La mobilità non è assunzione per
          l’amministrazione ricevente;

       Non è cessazione per l’amministrazione
          cedente (dal punto di vista
            giuslavoristico);
      Pertanto, una mobilità in uscita non potrà
         essere sostituita con una nuova
      assunzione, ma al limite con una mobilità
              in entrata.


78




                                39
      LA CONFERMA NORMATIVA AI
      PRINCIPI INTERPRETATIVI
      DELLA CORTE DEI CONTI


                        79


79




L’ARTICOLO 14 COMMA 7 DEL
DL.95/2012 ORIGINARIO.
   Le cessazioni dal servizio per processi di
   mobilità    nonché    a    seguito
   dell'applicazione della disposizione di cui
   all'articolo 2, comma 11, lettera a), non
   possono essere calcolate come risparmio
   utile per definire l'ammontare delle
   disponibilità finanziarie da destinare alle
   assunzioni o il numero delle unità
   sostituibili in relazione alle limitazioni del
   turn over.
80




                           40
RINVIO ALL’ART. 72 COMMA 11
DEL DL 112/2008
   Obbligo di collocamento a riposo a decorrere dal
   compimento dell’anzianità massima contributiva
   di quaranta anni) ai dipendenti che abbiano
   maturato il diritto all’accesso e alla decorrenza
   del trattamento pensionistico entro il 31
   dicembre 2014 applicando le disposizioni vigenti
   prima della riforma delle pensioni (D.L. n.
   201/2011);


81




L’ARTICOLO 14 COMMA 7 DEL
DL.95/2012 DOPO IL DL 101/2013.
"7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché
quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione
di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al
periodo di tempo necessario al raggiungimento dei
requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, (ALINEA
AGGIUNTO) non possono essere calcolate come risparmio
utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie
da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili
in relazione alle limitazioni del turn over.". DL 101 ART. 2
COMMA 1 LETTERA b)

82




                                  41
     ESISTE ANCORA LA
     MOBILITA’ BILATERALE,
     CONCORDATA O RECIPROCA?



                       83


83




LA MOBILITÀ BILATERALE: SEZ.
VENETO DELIB. 65/2013/PAR
  QUESITO: possibilità di attivare una
   procedura di mobilità per interscambio
   (per compensazione) tra Enti dello stesso
   comparto pur in costanza di abrogazione
   (con decorrenza 05/06/2012 ex art. 62 del
   D.L. 9/2/2012, n. 5, convertito con
   modificazioni nella L. 35/2012), dell'art. 6
   comma 20 del D.P.R. 268/87 che
   prevedeva il ricorso a detta procedura.

84




                          42
LA MOBILITÀ BILATERALE: SEZ.
VENETO DELIB. 65/2013/PAR
  il D.P.R. 13-5-1987 n. 268 recante “Norme risultanti dalla
   disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio
   1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti
   locali”, all’articolo 6 comma 20 prevedeva che “Oltre alla
   mobilità di cui sopra è consentito il trasferimento del personale tra
   enti persi, a domanda del dipendente motivata e documentata e
   previa intesa delle due amministrazioni, anche in caso di
   contestuale richiesta da parte di due dipendenti di corrispondente
   livello professionale. Dei singoli provvedimenti viene data
   preventiva informazione alle organizzazioni sindacali. È consentito
   altresì il trasferimento di personale tra gli enti destinatari del
   presente decreto e tra questi e gli enti del comparto sanità, a
   domanda motivata e documentata del dipendente interessato,
   previa intesa tra gli enti e contrattazione con le organizzazioni
   sindacali, a condizione dell'esistenza di posto vacante di
   corrispondente qualifica e profilo professionale nell'ente di
   destinazione”.
85




LA MOBILITÀ BILATERALE: SEZ.
VENETO DELIB. 65/2013/PAR
…… nella strutturazione del D.lgs 165/2001 l’istituto della
mobilità vada visto come un ottimale strumento di
distribuzione del personale in relazione alle esigenze delle
amministrazioni pubbliche. Recita infatti l’articolo 6 comma
1 ultimo periodo che “Le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di
reclutamento del personale.” Come è dato rilevare dal dato
testuale della norma, al fine di garantire l’ottimale
distribuzione delle risorse umane, ancor prima di ricorrere a
procedure   di   reclutamento   del  personale  va
necessariamente attivato l’istituto della mobilità.
86




                                       43
LA MOBILITÀ BILATERALE: SEZ.
VENETO DELIB. 65/2013/PAR
  …..   L’abrogazione delle disposizioni contrattuali
   contemplate nel D.P.R 268/1987, tra le quali quella
   che consentiva la cosiddetta mobilità reciproca o
   bilaterale (articolo 6, comma 20), deve essere letta
   alla luce della centralità che il legislatore ricollega
   all’istituto……(E LA STESSA) non precluda alle
   amministrazioni locali di poter attivare una
   mobilità reciproca o bilaterale con altre
   amministrazioni locali in applicazione del
   principio generale contenuto nell’articolo 6 del
   D.lgs 165/2001 ……

87




LA MOBILITÀ BILATERALE: SEZ.
VENETO DELIB. 65/2013/PAR
  ……Tuttavia, il ricorso a detta procedura deve essere
   accompagnato da una serie di cautele tese ad evitare che
   possano essere elusi i rigidi vincoli imposti dal legislatore
   in materia di riduzione della spesa per il personale delle
   amministrazioni pubbliche e di turn over, sopra richiamati.
   In particolare:
  l’ente deve osservare i vincoli di spesa del personale
   imposti dalla normativa vigente (art. 1, comma 557, per
   gli enti soggetti al patto e comma 562 per gli enti minori
   ed articolo 76, comma 7, del D.L. 112/2008 - vincoli ben
   evidenziati nella deliberazione della Sezione delle
   autonomie n. 12/SEZAUT/2012/INPR ai cui contenuti si
   rinvia);
88




                                   44
LA MOBILITÀ BILATERALE: SEZ.
VENETO DELIB. 2013/PAR
  la mobilità deve avvenire tra enti soggetti entrambi ai
   medesimi vincoli assunzionali (nel caso in specie enti locali);
  l’interscambio deve avvenire tra dipendenti appartenenti alla
   stessa qualifica funzionale;
  l’interscambio deve avvenire entro un periodo di tempo
   congruo (contestualità) che consenta agli enti di non
   abbattere le spese di personale (derivanti dalla cessione del
   contratto del dipendente transitato in mobilità ad altro ente)
   qualora l’assunzione del dipendente in entrata slitti dal
   punto di vista temporale rischiando di traslarsi all’esercizio
   successivo (vedasi deliberazioni di questa Sezione nn. 49 e
   227/2010/PAR);

89




LA MOBILITÀ BILATERALE: SEZ.
VENETO DELIB. 65/2013/PAR
  il personale soggetto ad interscambio non deve
   essere stato dichiarato in eccedenza o
   sovrannumero ai sensi dell’articolo 33 del D.lgs
   165/2001 e dell’articolo 2 commi 11, 12 e 13
   del D.L. 95/2012.
  l’interscambio deve assicurare ad entrambe le
   amministrazioni interessate una necessaria
   neutralità finanziaria;


90




                                    45
LA MOBILITÀ BILATERALE: SEZ.
VENETO DELIB. 65/2013/PAR
vanno osservati tutti gli adempimenti imposti per il
ricorso in generale alle procedure di mobilita volontaria
di cui all’articolo 30, comma 1, del D.lgs 165/2001 quali:
il consenso dei dipendenti che verranno reciprocamente
ceduti; il nulla osta delle amministrazioni di
appartenenza; il previo parere favorevole dei “dirigenti
responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o
sarà assegnato sulla base della professionalità in
possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto
o da ricoprire” (circostanze, nel caso in specie,
apparentemente integrate, in base a quanto delineato
dall’amministrazione richiedente il parere).
91




LA MOBILITÀ BILATERALE: SEZ.
PUGLIA DELIB. 79/PAR/2017
QUESITO: Il presidente di una provincia chiede se sia
possibile "…attivare una procedura di mobilità per
interscambio con altro Comune per cui verrebbe a
concretizzarsi, previo accordo e rilascio dei relativi nulla
osta da parte delle amministrazioni interessate,
l’accesso presso questa Provincia di una dipendente di
categoria B-B7 (profilo professionale di Esecutore) ed
al tempo stesso, il trasferimento presso altro Ente di un
dipendente di categoria C-C1 (profilo professionale di
Istruttore) dando luogo, inoltre, ad un connesso
differenziale annuo di spesa a carico dell’Ente scrivente
pari circa a € 1.380,00…".
92




                                46
LA MOBILITÀ BILATERALE: SEZ.
PUGLIA DELIB. 79/PAR/2017
la giurisprudenza della Corte dei conti, secondo un
univoco orientamento ha avuto già occasione di
pronunciarsi in merito ai medesimi profili esegetici
richiamati dall’Ente istante e, per di più, con riferimento
a congeneri fattispecie concrete (cfr. Sezione di
controllo per il Veneto n. 65/2013/PAR, Sezione di
controllo Lombardia, deliberazioni n. 390/2015/PAR e n.
342/2015/PAR,    Sezione   di  controllo   Toscana,
deliberazione n. 444/ 2015/PAR, Sezione di controllo
Umbria, deliberazioni n. 147/PAR/2015 e n.
71/2016/PAR).

93




LA MOBILITÀ BILATERALE: SEZ.
PUGLIA DELIB. 79/PAR/2017
Pertanto, al quesito formulato dalla Provincia di
Brindisi non può che darsi risposta negativa in
conformità alla consolidata giurisprudenza di
questa Corte sopra citata, all’uopo richiamando e
facendo proprio, nello specifico, quanto
affermato dalla Sezione di controllo per la
Lombardia con la deliberazione n. 342/2015,
pure indicata dallo stesso interpellante, da cui il
Collegio non ha ragioni per discostarsi.

94




                               47
     MOBILITA’ E PROGRESSIONI
     ORIZZONTALI MATURATE
     NELL’ENTE DI PROVENIENZA.



                         95


95




ART.30 DEL D.LGS, MOBILITA’ E
PROGRESSIONI MATURATE
  Può un ente riconoscere ad un lavoratore,
   transitato presso lo stesso per mobilità in data
   1.10.2008,   la  progressione  economica
   orizzontale attribuita al suddetto lavoratore
   dall’ente di provenienza, con atto successivo
   alla mobilità (1.3.2010), applicativo del
   contratto integrativo del fondo del salario
   accessorio, e con decorrenza retroattiva al
   2.1.2008?
                         96


96




                            48
PARERE ARAN 320/4/2012 DEL 7
MARZO 2012
A. la scrivente Agenzia ha sempre espresso perplessità sulla
  possibilità di selezioni per la progressione economica
  orizzontale effettuate con riferimento a periodi o anni
  precedenti a quello nel quale si determina la disponibilità di
  risorse finanziarie e viene conseguentemente decisa
  l’attivazione dell’istituto e che rappresenta, poi, l’arco
  temporale preso in considerazione ai fini della valutazione delle
  prestazioni e dei risultati del personale. Si ritiene, infatti, che
  l’attivazione delle selezioni per la progressione economica
  orizzontale, per evidenti e semplici ragioni di trasparenza e
  correttezza dei comportamenti, debba essere sempre
  preventivamente portata a conoscenza di tutti i lavoratori, in
  modo da consentire agli stessi, in partenza, uguali possibilità di
                                  97
  partecipazione (orientamento applicativo RAL270);
97




PARERE ARAN 320/4/2012 DEL 7
MARZO 2012
B. le prestazioni rese ed i risultati conseguiti nell’anno cui si
  riferisce la procedura selettiva della progressione economica
  orizzontale; conseguentemente, anche quelli assenti per lunghi
  periodi di tempo o quelli in servizio in quell’anno e, poi, cessati
  per decesso o collocamento a riposo o comunque non più
  dipendenti dell’ente da una certa data del medesimo anno
  (perché ad esempio trasferito) dovrebbero essere presi in
  considerazione a tali fini. Anche il dipendente trasferito per
  mobilità, quindi, aveva diritto ad essere valutato in quanto nel
  corso del 2008, cui si riferisce la valutazione per la
  progressione orizzontale, ha comunque prestato servizio
  presso l’ente di provenienza;
                                 98


98




                                     49
PARERE ARAN 320/4/2012 DEL 7
MARZO 2012
C. pur rilevando l’anomalia del riconoscimento di una nuova
  posizione economica, ai sensi dell’art. 5 del CCNL del
  31.3.1999, ad un dipendente che ha già lasciato
  l’amministrazione conferente da tempo, si evidenzia che,
  tuttavia, il vostro ente non può non tenerne conto; infatti, con
  la mobilità volontaria, di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001,
  il rapporto di lavoro del personale trasferito non si estingue
  ma, più semplicemente, prosegue con il nuovo ente con le
  medesime caratteristiche e con gli identici contenuti che aveva
  presso il precedente datore di lavoro pubblico;


                                 99


99




PARERE ARAN 320/4/2012 DEL 7
MARZO 2012
D. le progressioni economiche orizzontali di cui all’art. 5 del CCNL
  dell’1.4.1999, come ribadito dall’art. 34 del CCNL del
  22.1.2004, possono essere finanziate esclusivamente con le
  risorse decentrate aventi carattere di stabilità ai sensi dell’art.
  31, comma 2, del medesimo CCNL del 22.1.2004. Come già
  specificato nell’orientamento applicativo RAL265, in caso di
  mobilità volontaria del personale, ai sensi dell’art.30 del
  D.Lgs.n.165/2001, l’onere per il pagamento della posizione
  economica (o delle posizioni economiche) riconosciuta dall’ente
  di appartenenza al dipendente trasferito grava sempre sulle
  risorse decentrate stabili dell’ente di destinazione, secondo le
  regole generali.
                                 100


100




                                     50
PARERE ARAN 320/4/2012 DEL 7
MARZO 2012
D. SEGUE Nessuna disposizione legale o clausola contrattuale
  autorizza una deroga alle previsioni del citato art.34 del CCNL
  del 22.1.2004, nel senso di consentire, nel caso di mobilità del
  personale, di porre la spesa per la progressione economica
  orizzontale del personale trasferito a carico dei bilanci degli
  enti che ricevono tale personale. Pertanto, tale vincolo
  generale non può non trovare applicazione anche
  relativamente all’onere per il pagamento della posizione
  economica riconosciuta dall’ente di appartenenza al
  dipendente trasferito. Proprio in considerazione di tale
  situazione che può derivare dall’attuazione di processi di
  mobilità, si consiglia, in occasione di questi, di valutare
  attentamente, in via preventiva, il “peso" del trattamento 101
  economico del personale che si intende assumere per mobilità.
101




PARERE ARAN 320/4/2012 DEL 7
APRILE 2012
D. SEGUE Le risorse stabili necessarie per il pagamento della
  progressione orizzontale del dipendente trasferito dovranno
  essere reperite tra quelle generali disponibili presso l’ente
  stesso. In proposito, si ricorda che questa tipologia di
  risorse può essere legittimamente incrementata solo nel
  rispetto delle precise disposizioni contrattuali in materia.
  Infatti, nessuna clausola contrattuale legittima un
  automatico incremento delle risorse stabili per il solo fatto di
  dover fronteggiare il maggior costo di una progressione
  economica orizzontale a seguito di un processo di mobilità.
  Diversamente ritenendo, si finirebbe per collocare, sia pure
  indirettamente, questo costo a carico del bilancio dell’ente;
                               102


102




                                   51
PARERE ARAN 320/4/2012 DEL 7
MARZO 2012
E. piuttosto, per il futuro, al fine di evitare il reiterarsi di
  situazioni analoghe, che, sempre più spesso, si
  verificano nella realtà degli enti del Comparto, si
  ritiene che l’ente interessato all’acquisizione di
  personale per mobilità volontaria possa richiedere
  all’ente di attuale appartenenza del dipendente una
  specifica dichiarazione, secondo i principi di
  correttezza e buona fede, circa la effettiva situazione
  economico normativa dello stesso, anche con
  riferimento a progressioni orizzontali o verticali in atto
  o ancora da attivare, specialmente se con efficacia   103
  retroattiva
103




     QUESITO

 LA   MOBILITA’     PER
 RICOLLOCAZIONE EX ARTICOLO
 2, COMMA 13 DEL DL 95/2012 SI
 AFFIANCA  ALLA  MOBILITA’
 OBBLIGATORIA EX ART. 30
 COMMA 1 DEL DLGS 165/2001?
 COME SI PONE RISPETTO A
 QUELLA PREVISTA DAGLI ART.
 34 E 34 BIS DELLO STESSO
 D.LGS 165/2001?




                             104104


104




                                  52
     QUESITO

 Il significato da attribuire
 all’espressione  “nel  limite
 delle cessazioni dei rapporti di
 lavoro a tempo indeterminato
 complessivamente intervenute
 nel   precedente    anno”
 contenuta nel comma 562 va
 intesa anche con riferimento
 alle cessazioni per mobilità?




                   105105


105




      C. LA MOBILITA’ PER
      RICOLLOCAZIONE.
      FATTISPECIE.


                   106


106




                       53
    LA MOBILITA’ QUALE
    OTTIMALE STRUMENTO DI
    DISTRIBUZIONE DELLE
    RISORSE UMANE O
    ANTICAMERA DEL
    LICENZIAMENTO?
                107


107




   LA MOBILITA’ PER
   RICOLLOCAZIONE EX ARTICOLI
   34 E 34 BIS D.LGS 165/2001 E
   2, COMMA 13 DL 95/2012



                108


108




                   54
   LA MOBILITA’ PER
   RICOLLOCAZIONE EX ARTICOLI
   34 E 34 BIS D.LGS 165/2001.
   LA SITUAZIONE ANTE DL
   90/2014.

                                109


109




MOBILITA’ PER RICOLLOCAZIONE EX
ART.34 D.LGS 165/2001
Gestione del personale in disponibilità”
“1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi
secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto
di lavoro.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi
anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e
della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della
collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando
opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma
3.
                                110


110




                                   55
MOBILITA’ PER RICOLLOCAZIONE EX
ART.34 D.LGS 165/2001
Gestione del personale in disponibilità”
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle
quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e
ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le
leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale
per l'impiego, si adeguano ai princìpi di cui al comma 2.
4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha
diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata
massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio
dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad
altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo
massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma
8”.                               111


111




MOBILITA’ PER RICOLLOCAZIONE EX
ART.34 D.LGS 165/2001
Gestione del personale in disponibilità”
 5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi
 fondi per la riqualificazione professionale del personale
 trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e
 per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del
 personale, in particolare mediante mobilità volontaria.
 6. Nell'àmbito della programmazione triennale del personale di
 cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
 successive modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni
 sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il
 personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.
 7
                                 112


112




                                    56
MOBILITA’ PER RICOLLOCAZIONE EX
ART.34 D.LGS 165/2001
Gestione del personale in disponibilità”
 7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla
 minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità
 restano a disposizione del loro bilancio e possono essere
 utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale
 nell'esercizio successivo.
 8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18
 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità
 presso gli enti che hanno dichiarato il dissesto.



                                113


113




MOBILITA’ PER RICOLLOCAZIONE EX
ART.34 BIS D.LGS 165/2001
Disposizioni in materia di mobilità del personale
   1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
   comma 2, con esclusione delle amministrazioni
   previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il
   Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare
   le procedure di assunzione di personale, sono tenute
   a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi
   2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i
   quali si intende bandire il concorso nonché, se
   necessario, le funzioni e le eventuali specifiche
   idoneità richieste.                  114


114




                                   57
MOBILITA’ PER RICOLLOCAZIONE EX
ART.34 BIS D.LGS 165/2001
Disposizioni in materia di mobilità del personale
   2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica,
   di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e le strutture regionali e
   provinciali di cui all’ articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla
   comunicazione, ad assegnare secondo l’anzianità di iscrizione nel relativo elenco il
   personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette
   strutture regionali e provinciali, accertata l’assenza negli appositi elenchi di
   personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso,
   comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
   Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse
   amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione,
   la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di
   concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle
   amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell’elenco
   previsto dall’articolo 34, comma 2. A seguito dell’assegnazione, l’amministrazione
   destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di
   lavoro prosegue con l’amministrazione che ha comunicato l’intenzione di bandire il115
   concorso. (144)
115




MOBILITA’ PER RICOLLOCAZIONE EX
ART.34 BIS D.LGS 165/2001
Disposizioni in materia di mobilità del personale
   3.  Le amministrazioni possono provvedere a organizzare
   percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del
   comma 2.
   4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della
   comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento
   della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni
   dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali,
   comprese le università, e per conoscenza per le altre
   amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura
   concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta
   l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2. (145)
                                            116


116




                                                58
MOBILITA’ PER RICOLLOCAZIONE EX
ART.34 BIS D.LGS 165/2001
Disposizioni in materia di mobilità del personale
   5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo
   sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste
   dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
   successive modificazioni
   5-bis. Ove se ne ravvisi l’esigenza per una più tempestiva
   ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell’elenco
   di cui all’ articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione
   pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni
   pubbliche per verificare l’interesse all’acquisizione in mobilità
   dei medesimi dipendenti. Si applica l’ articolo 4, comma 2, del
   decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.       117


117




MOBILITA’ PER RICOLLOCAZIONE EX
ART.34 BIS. SEZIONE VENETO 162/2013.
   La mobilità per ricollocazione ex articoli 34 e
   34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, ……di converso,
   appare caratterizzata:
   da una pregressa posizione di disponibilità dei
   dipendenti pubblici interessati a seguito di
   esuberi conseguenti alla loro mancata
   ricollocazione   all’interno    della    propria
   amministrazione o di altre amministrazioni in
   applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 33 del
   decreto 165/2001 e dell’articolo 2 commi 11 e 12 del
   decreto legge 95/2012;                 118


118




                                      59
MOBILITA’ PER RICOLLOCAZIONE EX
ART.34 BIS. SEZIONE VENETO 162/2013.
   dalla sospensione di tutte le obbligazioni inerenti al rapporto
   di lavoro tra il lavoratore e l’amministrazione (che comunque
   verrà automaticamente risolto solo alla scadenza del periodo
   di disponibilità – cfr., fra tutte, Cassazione sezione lavoro 23
   maggio 2006 n. 1298) e dalla previsione che in luogo della
   retribuzione contrattuale il lavoratore ha diritto ad
   un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e
   dell'indennità integrativa speciale (somme riconosciute ai fini
   della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e
   della misura della stessa), nonché dell'assegno per il nucleo
   familiare, con esclusione di qualsiasi altro emolumento
   retributivo comunque denominato, per la durata massima di
   ventiquattro mesi (articolo 33, comma 8);           119


119




MOBILITA’ PER RICOLLOCAZIONE EX
ART.34 BIS. SEZIONE VENETO 162/2013..
   dal   conseguente     mantenimento,     in  carico
   all’amministrazione presso la quale il dipendente
   collocato in disponibilità prestava servizio, degli oneri
   conseguenti allo stato giuridico di disponibilità da
   imputarsi, comunque, a spesa di personale al fine della
   determinazione della relativa voce della spesa corrente;
   dalla possibilità che, per gli enti pubblici territoriali, le
   economie derivanti dalla minore spesa per effetto del
   collocamento in disponibilità (differenza tra trattamento
   retributivo ex ante e voci spettanti ex articolo 33, comma 8)
   restino a disposizione del loro bilancio e possano essere
   utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale
   nell'esercizio successivo (articolo 34, comma 7);      120


120




                                     60
MOBILITA’ PER RICOLLOCAZIONE EX
ART.34 BIS. SEZIONE VENETO 162/2013.
   dalla contestuale esigenza di alcune amministrazioni di
   sopperire alla vacanza di personale nella propria dotazione
   organica;
   dall’obbligo di formazione di un apposito elenco del personale
   in disponibilità che viene tenuto dal Dipartimento della
   funzione pubblica per le Amministrazioni dello Stato e dagli
   Enti pubblici non economici nazionali (art. 34, comma 2,
   D.Lgs. n. 165/2001) e dalle strutture regionali e provinciali di
   cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, per le
   altre amministrazioni (art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001);
   dall’obbligo in capo alle amministrazioni che abbiano
   personale collocato in disponibilità di comunicare ai due
   soggetti preposti l’elenco del proprio personale in disponibilità;
                                   121


121




MOBILITA’ PER RICOLLOCAZIONE EX
ART.34 BIS. SEZIONE VENETO 162/2013.
   dall’obbligo in capo alle amministrazioni di inviare le
   comunicazioni relative ai concorsi che intendono bandire al
   Dipartimento della funzione pubblica o alle strutture regionali;
   dalla necessaria ricollocazione, da parte delle strutture
   regionali, del personale in diponibilità presso le
   amministrazioni, dell’ambito regionale di riferimento che
   hanno dichiarato di voler bandire concorsi o, in assenza di
   detto personale nel bacino regionale di riferimento, del
   personale delle amministrazioni centrali (mediante intervento
   della Funzione pubblica – vedasi nota UPPA Servizio
   mobilità, prot. n. 1440/9/S.P. del 17 marzo 2003);

                                   122


122




                                      61
MOBILITA’ PER RICOLLOCAZIONE EX
ART.34 BIS. SEZIONE VENETO 162/2013.
   dalla necessaria previsione nell’ambito della programmazione
   triennale del personale che le eventuali nuove assunzioni
   siano subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il
   personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco (articolo
   34, comma 6);
   dall’obbligo di assegnazione dei dipendenti in disponibilità
   presso le amministrazioni che hanno comunicato di voler
   bandire entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione ove
   “l’acquisizione del dipendente avviene in modo concordato e
   l’assegnazione è disposta con decreto del Dipartimento, di
   concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze” (nota
   circolare della Funzione Pubblica Ufficio Personale Pubbliche
   Amministrazioni (UPPA) dell’11 aprile 2005);          123


123




MOBILITA’ PER RICOLLOCAZIONE EX
ART.34 BIS. SEZIONE VENETO 162/2013.
   dalla possibilità per le amministrazioni di procedere all'avvio
   delle procedure concorsuali, osservando l’eventuale regime di
   autorizzazione delle assunzioni e il regime dei vincoli di spesa
   ed assunzionali vigente, decorsi due mesi dall’invio della
   comunicazione di voler bandire in mancanza di risposte delle
   strutture regionali o della Funzione pubblica;
   dall’assunta non volontarietà della mobilità da parte del
   dipendente collocato in disponibilità che a fronte della rinuncia
   avrebbe solo l’alternativa a rimanere collocato nella posizione
   di disponibilità con il rischio che, decorso il termine massimo,
   cessi il suo rapporto di lavoro;
   dalla nullità di diritto delle assunzioni effettuate in violazione
   dei richiamati obblighi.                    124


124




                                      62
     LA MOBILITA’ PER
     RICOLLOCAZIONE EX
     ARTICOLO 2 COMMA 13 DEL
     DL 95/2012. RINVIO


                                 125


125




LA MOBILITA’ PER
RICOLLOCAZIONE ART 2 CO. 13
 DL 95/2012 ART.2 COMMA 13:
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso
le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul
relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità
può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al
medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono
tenute ad accogliere le suddette domande inpiduando
criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico,
fermo restando il regime delle assunzioni previsto
mediante reclutamento. Le amministrazioni che non
accolgono le domande di ricollocazione non possono
procedere ad assunzioni di personale.

126




                                     63
 IL RAPPORTO TRA LA MOBILITA’
 PER RICOLLOCAZIONE EX
 ARTICOLI 34 E 34 BIS D.LGS
 165/2001 E LA MOBILITA’
 OBBLIGATORIA E VOLONTARIA EX
 ART 30 PRIMA DEL DL 90/2014.
 DELIBERAZIONE SEZ. VENETO
 162/2013/PAR.                           127


127




MOBILITA’ PER RICOLLOCAZIONE EX
ART.34 E 34 BIS DEL D.LGS 165/2001
le citate disposizioni di cui agli articoli 34 e 34 bis del D.Lgs. n.
165/2001 sono tese ad introdurre misure atte a risolvere crisi
occupazionali originate da sovrannumero o eccedenze nelle
amministrazioni pubbliche. Ma, si differenziano da quelle previste
dall’articolo 33 e dall’articolo 2 del decreto legge n. 95/2012
perché intervengono in una fase successiva: quella che ha già
visto l’impossibilità delle amministrazioni di risolvere con altri
strumenti,   crisi  occupazionali   che   hanno    portato
necessariamente a collocare dei dipendenti nella posizione
giuridica di disponibilità. Le dette disposizioni, infatti, disciplinano
compiutamente le procedure da seguire per la ricollocazione dei
dipendenti posti in disponibilità, presso altre amministrazioni.
L’iter previsto si pone come necessariamente prodromico
all’espletamento delle procedure di reclutamento del personale
che possono essere soggette a nullità nel caso non vengano
rispettati i richiamati adempimenti (richiamato art, 34 bis,     128
comma 5).” SEZIONE VENETO DEL. 162/2013/PAR
128




                                      64
RAPPORTO TRA MOBILITA’ EX ART 30
E PER RICOLLOCAZIONE DELIB. NE
VENETO 162/2013/PAR
Ritiene il Collegio, proprio in relazione al caso concreto posto dal
comune di Villaverla, che un eventuale ricorso alla procedura di
mobilità ex articolo 30 D.Lgs. n. 165/2001 debba essere
considerato prevalente rispetto alla procedura di cui agli articoli
34 e 34 bis del medesimo decreto. Milita a favore di tale lettura
il dato testuale del comma 6 dell’articolo 34 ove si prevede
espressamente che: “Nell'àmbito della programmazione triennale
del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le nuove
assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di
ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito
elenco”. ……….
                                 129


129




RAPPORTO TRA MOBILITA’ EX ART 30
E PER RICOLLOCAZIONE DELIB. NE
VENETO 162/2013/PAR
   Vincolo  assunzionale   quest’ultimo,  imposto   alle
   amministrazioni che intendano assumere, reiterato peraltro
   dal comma 5 dell’articolo 34 bis ove si dispone che: “Le
   assunzioni effettuate in violazione del presente articolo (sul
   ricollocamento del personale in disponibilità presso le
   amministrazioni che intendono bandire) sono nulle di diritto.
   Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della
   legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni”.
   .



                                 130


130




                                    65
RAPPORTO TRA MOBILITA’ EX ART 30
E PER RICOLLOCAZIONE DELIB. NE
VENETO 162/2013/PAR
   Le richiamate disposizioni lasciano intendere che la
   procedura per la ricollocazione del personale in
   disponibilità vada esperita necessariamente prima di
   bandire una procedura di reclutamento, mediante
   apposita comunicazione al soggetto inpiduato dalla norma;
   mentre la procedura di mobilità, sia essa volontaria (ex
   art. 30 comma 1) sia essa obbligatoria (ex articolo 30,
   comma 2 bis), va effettuata ben prima della
   comunicazione di voler bandire la procedura di
   reclutamento. Anzi, quest’ultima appare necessaria proprio
   perché l’amministrazione che lamenta vacanze di personale in
   organico non è riuscita con la mobilità volontaria ex articolo
   30 a sopperire al proprio fabbisogno.           131


131




       LE MODIFICHE ALL’ART. 34
       APPORTATE DAL DL 90/2014.

                                132


132




                                    66
ART. 5 COMMA 1 LETTERA a) DL
90/2014
   . 1. All'articolo 34 del decreto legislativo
   30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
   seguenti modificazioni:
   a)  dopo il comma 3 è inserito il
   seguente: “3-bis. Gli elenchi di cui ai
   commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito
   istituzionale delle amministrazioni
   competenti.”;
                                 133


133




ART. 5 COMMA 1 LETTERA b) DL
90/2014
   . 1. All'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
   165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nei
   sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui
   all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilità può
   presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3,
   istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del
   codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico,
   anche in una qualifica inferiore o in posizione
   economica inferiore della stessa o di inferiore area o
   categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette
   fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di
   ricollocazione………………..                   134


134




                                    67
ART. 5 COMMA 1 LETTERA b) DL
90/2014 segue
   ………………..In tal caso la ricollocazione non può
   avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di
   scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8. Il
   personale ricollocato ai sensi del periodo precedente
   non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33,
   comma 8, e mantiene il diritto di essere
   successivamente ricollocato nella propria originaria
   qualifica e categoria di inquadramento, anche
   attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui
   all'articolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le
   organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
   possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle
   disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo.”; (18)    135


135




       LA MOBILITA’ PER
       RICOLLOCAZIONE EX ART. 34
       VA’ ATTIVATA ANCHE NEL
       CASO DI PROCEDURE DI
       RECLUTAMETO PER IL TEMPO
       DETERMINATO?
                                  136


136




                                      68
ART. 5 COMMA 1 LETTERA c) DL
90/2014
   1. All'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
   165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   c) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Nell'ambito
   della programmazione triennale del personale di cui
   all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
   successive   modificazioni,  l'avvio di  procedure
   concorsuali e le nuove assunzioni a tempo
   indeterminato o determinato per un periodo superiore
   a dodici mesi, sono subordinate alla verificata
   impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità
   iscritto nell'apposito elenco……….

                                 137


137




ART. 5 COMMA 1 LETTERA c) DL
90/2014 segue
. ……….I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente
articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti
vacanti in organico, in posizione di comando presso
amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle
inpiduate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli
stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di
cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti
sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo
determinato o in posizione di comando presso altre
amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il
termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere
retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza
il dipendente.”.                         138


138




                                    69
ART. 23 bis d.lgs 165/2001
Articolo 23-bis Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato (93)
1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede
internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo
di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi
operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga
altrimenti. (95) (96)
2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente
articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative. (97)
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva
per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti persi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i
cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:
    a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato
    pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una
    impresa, il pieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono
    controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
    b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate,
    possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.
6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni inpiduate alla lettera a) del comma 5.
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico
dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli
disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di
assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese
medesime. (94)
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco. (99)
                                                                                        139
[10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono inpiduati i soggetti privati e gli organismi internazionali di
cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo. (98) ]

139




              LA MOBILITA’ QUALE
              ANTICAMERA DEL
              LICENZIAMENTO?
              LA MOBILITA’ PER
              RCOLLOCAZIONE EX ART. 33
              DEL D.LGS 165/2001.
                                                                                     140


140




                                                                                            70
LEGGE 183/2011 (LEGGE DI
STABILITÀ 2012) ART. 16
   Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in
   disponibilità dei dipendenti pubblici
   «1. L'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
   è sostituito dal seguente:….......
   2. Le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo
   31 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1
   del presente articolo, si applicano anche nei casi previsti
   dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
   111. (LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISSESTATI)
   3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano
   ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla
                                  141
   data di entrata in vigore della presente legge».
141




NUOVA E VECCHIA VERSIONE
ARTICOLO 33 DLGS 165/2001
1. Le pubbliche amministrazioni     1. Le pubbliche amministrazioni che
che rilevino eccedenze di        hanno      situazioni     di
personale sono tenute ad        soprannumero      o   rilevino
informare preventivamente le      comunque      eccedenze     di
organizzazioni sindacali di cui     personale,   in  relazione  alle
al comma 3 e ad osservare le      esigenze   funzionali   o  alla
procedure    previste    dal  situazione finanziaria, anche in
presente articolo. Si applicano,    sede di ricognizione annuale prevista
salvo  quanto   previsto  dal  dall'articolo 6, comma 1, terzo e
presente articolo, le disposizioni di  quarto periodo, sono tenute ad
cui alla legge 23 luglio 1991, n.    osservare le procedure previste
223, ed in particolare l'articolo 4,  dal presente articolo dandone
comma 11 e l'articolo 5, commi 1    immediata comunicazione al
e 2, e successive modificazioni ed   Dipartimento    della  funzione
integrazioni.              pubblica.
                                      142


142




                                          71
NUOVA E VECCHIA VERSIONE
ARTICOLO 33 DLGS 165/2001
2. Il presente articolo trova applicazione quando            2. Le amministrazioni
l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il        pubbliche che non
numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di       adempiono alla
dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di
                                     ricognizione annuale
eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si
applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.           di cui al comma 1
3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 2,     non possono
della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle          effettuare
rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni       assunzioni o
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto  instaurare rapporti
o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi    di lavoro con
che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e    qualunque
organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure
                                     tipologia di
idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima
amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del  contratto pena la
personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato,    nullità degli atti
delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e   posti in essere.
dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate
per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione            143
delle proposte medesime.
143




NUOVA E VECCHIA VERSIONE
ARTICOLO 33 DLGS 165/2001
1-bis.   La   mancata             3. La mancata attivazione
inpiduazione da parte              delle procedure di cui al
del dirigente responsabile            presente articolo da parte
delle eccedenze delle               del dirigente responsabile
unità di personale, ai              è valutabile ai fini della
sensi del comma 1, è               responsabilità disciplinare.
valutabile ai fini della
responsabilità per danno
erariale.
.

                                             144


144




                                                 72
NUOVA E VECCHIA VERSIONE
ARTICOLO 33 DLGS 165/2001
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di        4. Nei casi previsti dal
cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di        comma 1 del presente
cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che            articolo il dirigente
hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale          responsabile deve
e delle possibilità di persa utilizzazione del personale         dare un'informativa
eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a             preventiva alle
verificare le possibilità di pervenire ad un accordo            rappresentanze
sulla ricollocazione totale o parziale del personale            unitarie del
eccedente     o   nell'àmbito   della   stessa         personale e alle
amministrazione, anche mediante il ricorso a forme             organizzazioni
flessibili di gestione del tempo di lavoro o a               sindacali firmatarie
contratti di solidarietà, ovvero presso altre                del contratto collettivo
amministrazioni     comprese   nell'àmbito   della        nazionale del
Provincia o in quello perso determinato ai sensi             comparto o area.
del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano
all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto
comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie                   145
ad un utile confronto.
145




NUOVA E VECCHIA VERSIONE
ARTICOLO 33 DLGS 165/2001
5. La procedura si conclude decorsi         5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di
quarantacinque giorni dalla data del         cui al comma 4, l'amministrazione applica
ricevimento della comunicazione di cui al      l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25
comma 3, o con l'accordo o con apposito       giugno 2008, n. 112, convertito, con
verbale nel quale sono riportate le perse     modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
posizioni delle parti. In caso di disaccordo,    in subordine, verifica la ricollocazione
le organizzazioni sindacali possono richiedere
                           totale o parziale del personale in
che   il confronto   prosegua,   per  le
                           situazione di soprannumero o di eccedenza
amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici      nell'ambito della stessa amministrazione,
nazionali, presso il Dipartimento della funzione   anche mediante il ricorso a forme flessibili
pubblica della Presidenza del Consiglio dei     di gestione del tempo di lavoro o a
ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la    contratti di solidarietà, ovvero presso altre
rappresentanza negoziale delle pubbliche       amministrazioni, previo accordo con le
amministrazioni - ARAN, e per le altre        stesse, comprese nell'ambito della regione
amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del  tenuto anche conto di quanto previsto
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,    dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13
e successive modificazioni ed integrazioni. La    agosto 2011, n. 138, convertito, con
procedura si conclude in ogni caso entro       modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
sessanta giorni dalla comunicazione di        148, nonché del comma
cui al comma 1.                                         146


146




                                                     73
ARTICOLO 72 COMMA 11
DL 112/2008
11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
possono, a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di
quaranta anni del personale dipendente, nell’esercizio dei poteri di cui all’
articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il
rapporto di lavoro e il contratto inpiduale, anche del personale dirigenziale, con un
preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in
materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno, della difesa e degli affari esteri,
sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei princìpi della disposizione
di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed
esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato
dell’ articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati,
ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa.
                                             147


147




NUOVA E VECCHIA VERSIONE
ARTICOLO 33 DLGS 165/2001
7. Conclusa la procedura di cui ai       7. Trascorsi novanta giorni dalla
commi    3,    4    e   5,     comunicazione di cui al comma 4
l'amministrazione colloca in          l'amministrazione   colloca  in
disponibilità il personale           disponibilità
che non sia possibile impiegare         il personale che non sia possibile
persamente nell'àmbito della         impiegare      persamente
medesima amministrazione e           nell'ambito  della   medesima
che   non    possa    essere     amministrazione e
ricollocato     presso    altre     che non possa essere ricollocato
amministrazioni,                presso altre   amministrazioni
ovvero che non abbia preso           nell'ambito regionale,
servizio presso la persa           ovvero che non abbia preso
amministrazione che, secondo gli        servizio  presso  la  persa
accordi intervenuti ai sensi dei        amministrazione secondo gli
commi precedenti, ne avrebbe          accordi di mobilità.
                                             148
consentito la ricollocazione.
148




                                                 74
NUOVA E VECCHIA VERSIONE
ARTICOLO 33 DLGS 165/2001
8. Dalla data di collocamento in          8. Dalla data di collocamento in
disponibilità restano sospese tutte le       disponibilità restano sospese tutte le
obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro     obbligazioni inerenti al rapporto di
e il lavoratore ha diritto ad un'indennità     lavoro e il lavoratore ha diritto ad
pari all'80 per cento dello stipendio e       un'indennità pari all'80 per cento dello
dell'indennità integrativa speciale, con      stipendio e dell'indennità integrativa
esclusione di qualsiasi altro emolumento      speciale, con esclusione di qualsiasi altro
retributivo comunque denominato, per la       emolumento     retributivo     comunque
durata massima di ventiquattro mesi. I       denominato, per la durata massima di
periodi di godimento dell'indennità sono      ventiquattro mesi. I periodi di godimento
riconosciuti ai fini della determinazione dei    dell'indennità sono riconosciuti ai fini della
requisiti di accesso alla pensione e della misura  determinazione dei requisiti di accesso alla
della stessa. È riconosciuto altresì il diritto   pensione e della misura della stessa. È
all'assegno per il nucleo familiare di cui     riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988,   nucleo familiare di cui all'articolo 2 del
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge  decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
13 maggio 1988, n. 153, e successive        convertito, con modificazioni, dalla legge 13
modificazioni ed integrazioni            maggio 1988, n. 153
                           VEDASI ORA ART 2 COMMA 12149         DL
                           95/2012
149




IL RAPPORTO TRA LA MOBILITA’
PER RICOLLOCAZIONE EX ART. 33
D.LGS 165/2001 E LE
LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO
ALLA LUCE DEL DL 101/2013.
                                                150


150




                                                     75
PREVALENZA DELLA PROCEDURA EX
ART 33 SUL RECLUTAMENTO
DL 101/2013 ART. 4 COMMA 3-bis.
Per la copertura dei posti in organico, è
comunque necessaria la previa attivazione
della procedura prevista dall'articolo 33 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, in materia di
trasferimento unilaterale del personale
eccedentario.
                              151


151




DL 101/2013 ART. 2 COMMA 3
ESTENSIONE DELL’ART 2 DL
95/2012
3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale
previsti dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall'articolo 2,
comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si
applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non
possono essere ripristinate nella dotazione organica di
ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
                              152
2012, n. 135, come modificato dal presente articolo.
152




                                 76
DL 101/2013 ART. 3 COMMA 1
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n.
165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale
eccedentario, per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici
giudiziari, al personale dirigenziale e non dirigenziale delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, che presentano situazioni di soprannumerarietà o di
eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte, è
consentito, sino al 31 dicembre 2015, il passaggio diretto a
domanda presso il Ministero della giustizia per ricoprire i posti
vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti
uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica corrispondente. Il
passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa
selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della giustizia in
apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11,
lettera d), terzo e quarto periodo del predetto decreto-legge 6 luglio 2012,153
                                       n.
95.
153




      3 QUESITI ULTERIORI

  Le nuove disposizioni ex articolo 2
  del DL 95 fanno sorgere problemi
  applicativi di non poco conto




                                      154154


154




                                          77
   1) LA MOBILITA’ PER
   RICOLLOCAZIONE EX ART.2,
   COMMA 13 DEL DL 95/2012
   ASSORBE LE FORME DI
   GESTIONE DELLE ECCEDENZE
   EX ART. 33 DEL DLGS 165/2001?
                155


155




   2) NELLA GESTIONE DELLE
   ECCEDENZE IL PROCEDIMENTO
   EX ARTICOLO 2 DEL DL 95/2012
   E’ QUALCOSA DI DIVERSO DAL
   PROCEDIMENTO EX ART. 33 DEL
   DLGS 165/2001?
                156


156




                   78
   L’ARTICOLO 2 COMMI 11, 12 E
   13 SONO NORME SPECIALI O DI
   SISTEMA?
                157


157




   LA MOBILITA’ PER
   RICOLLOCAZIONE EX ART.2,
   COMMA 13 DEL DL 95/2012
   ASSORBE LE FORME DI
   GESTIONE DELLE ECCEDENZE
   EX ART. 33 DEL DLGS 165/2001?
                158


158




                   79
   LA MOBILITA’ PER
   RICOLLOCAZIONE EX ART. 33
   DEL DLGS 165/2001 E LA
   GESTIONE DELLE ECCEDENZE.


                 159


159




 EFFETTI DEL NUOVO ART. 33.
 CONDIZIONI PER LE ASSUNZIONI
A. OBBLIGO DI RILEVAZIONE ANNUALE
  DEL PERSONALE IN SOVRANNUMERO
  E DI QUELLO ECCEDENTE.
B. LA MANCATA APPLICAZIONE DI
  QUESTA    PRESCRIZIONE   È
  SANZIONATA CON LA NULLITÀ DEGLI
  ATTI ADOTTATI, IL CHE DETERMINA
  INEVITABILMENTE L’INSORGERE DI
  RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA. 160


160




                    80
  EFFETTI DEL NUOVO ART. 33.
  CONDIZIONI PER LE ASSUNZIONI
   CONDIZIONI DI SOVRANNUMERO: presenza di
   personale e/o di dirigenti extra dotazione organica.
   MODALITA’ DI ACCERTAMENTO: confronto tra il
   personale a tempo indeterminato in servizio con
   quello previsto nella dotazione organnica «in
   relazione alle esigenze funzionali o alla
   situazione finanziaria». più genericamente
   andrebbero applicate le previsioni della legge n.
   223/1991, cioè la norma dettata per la inpiduazione
   delle condizioni di eccedenza nel settore privato,
   anche se la stessa non è più richiamata dal comma 1611.
161                .




  EFFETTI DEL NUOVO ART. 33.
  CONDIZIONI PER LE ASSUNZIONI
   A) VERIFICA DELLE ESIGENZE FUNZIONALI:
   si dovrà tenere conto della pianta organica ricalcolata
   ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs 165/2001 e verificare,
   in base ai carichi di lavoro di ogni singolo ufficio che
   il relativo personale sia necessario per l’espletamento
   della funzione.
   La verifica va fatta prima a livello di singolo ufficio
   poi tra uffici (circolarità informativa e decisionale tra
   dirigenti) e poi a livello di intera amministrazione.
   Andranno valutate ipotesi compensative tra
   eccedenze di uffici e carenze di altri.        162


162




                                  81
  EFFETTI DEL NUOVO ART. 33.
  CONDIZIONI PER LE ASSUNZIONI
 B)   VERIFICA    DELLA   SITUAZIONE     FINANZIARIA
 MEDIANTE UTILIZZO DI INDICATORI OGGETTIVI
 QUALI:
 Rispetto patto di stabilità;
 Rispetto del rapporto spesa personale/corrente;

 Rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale;
 Conseguimento dei parametri di virtuosità;

 Rispetto degli indicatori relativi alla regolarità della gestione
 amministrativo contabile (ripetuto utilizzo dell'anticipazione di
 tesoreria; disequilibrio consolidato della parte corrente del
 bilancio; anomale modalità di gestione dei servizi per conto di
 terzi) ex art. 5 dlgs 149/2011.
 CHE FACCIANO EMERGERE LA NON SOSTENIBILITA’
                                163
 DELLA SPESA CORRENTE DI PERSONALE
163




  EFFETTI DEL NUOVO ART. 33.
  IPOTESI DI SOVRANNUMERO
1.  ASSUNZIONI EFFETTUATE IN REGIME DI DEROGA?
2.  ASSUNZIONI DI PERSONALE PRECARIO IN BASE A
   ESPRESSA PREVISIONE NORMATIVA?
3.  ASSUNZIONI EXTRA (EX) DOTAZIONE ORGANICA?
4.  ASSUNZIONI A SEGUITO DELL’APPLICAZIONE DI
   DISPOSIZIONI REGIONALI PER IL REINSERIMENTO
   LAVORATIVO?
5.  ASSUNZIONI DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
   SOGGETTI A PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE.

                               164


164




                                   82
 EFFETTI DEL NUOVO ART. 33.
 CONDIZIONI PER LE ASSUNZIONI
VERIFICA DELLE EVENTUALI ECCEDENZE: è
necessario il coinvolgimento di tutti i dirigenti
nella definizione della proposta: essi sono infatti
chiamati ad attivare questa procedura; il
mancato rispetto di tale vincolo, sulla base di
una esplicita previsione, «è valutabile ai fini
della responsabilità disciplinare».
ADOZIONE DELL'ATTO: appartiene alla compe-
tenza della Giunta.
                             165


165




EFFETTI DEL NUOVO ART. 33.
ACCER.NTO DELLE ECCEDENZE
ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ECCEDENZA:
A. in relazione alle attività svolte da ogni unità
  organizzativa, quindi con riferimento ai procedimenti, al
  loro numero e alla loro complessità.
B. Verosimilmente, al momento in cui saranno determinati
  i fabbisogni standard, ogni ente dovrà tenerne conto.
C. sulla base della condizione finanziaria anzi della tenuta
  finanziaria (e chi ha violato il tetto alla spesa del
  personale o il rapporto massimo del 50% tra spesa del
  personale e corrente o i parametri di deficitarietà?).
                             166


166




                                83
 EFFETTI DEL NUOVO ART. 33.

TEMPISTICA:    effettuata unitamente  alla
programmazione annuale e triennale del
fabbisogno del personale e anche in caso di
esito negativo, deve essere comunicata alla fun-
zione pubblica.
DOPO ACCERTAMENTO DEL SOVRANNUMERO:
1.  Informazione ai soggetti sindacali.
2.  le amministrazioni devono attivarsi per
   superare tali condizioni.         167


167




 EFFETTI DEL NUOVO ART. 33:
 LA GESTIONE DELLE ECCEDENZE
RISOLUZIONE: dopo almeno 10 giorni dalla comunicazione ai
soggetti sindacali, l'ente deve verificare se questa condizione
può essere risolta attraverso il ricorso:
 al collocamento in quiescenza del personale che ha
 raggiunto 40 anni di anzianità contributiva;
 a forme flessibili;

 al contratti di solidarietà;

 all'eventuale mobilità presso amministrazioni della
 stessa regione.
In caso negativo, decorsi 90 giorni dalla comunicazione
ai soggetti sindacali, sono collocati in disponibilità i
dipendenti inpiduati come eccedenti.            168


168




                                  84
   LA PRESENZA DI PERSONALE IN
   SOVRANNUMERO O IN
   ECCEDENZA QUALE
   PRESUPPOSTO PER LE
   ASSUNZIONI?
   IL RUOLO DELLA RILEVAZIONE
                                169


169  .



LA DELIBERA DI MONITORAGGIO
(ITALIA OGGI)
Visto l'articolo 33 del dlgs n. 165/2001 nel testo modificato da
ultimo dall'articolo 16 della legge n. 183/2011, cd legge di stabilità
2012;
Ricordato che questa disposizione impone a tutte le
amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale
delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e
dei dirigenti; che la stessa impegna i dirigenti ad attivare tale
procedura per il proprio settore e che sanziona le p.a.
inadempienti con il pieto di effettuare assunzioni di personale a
qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare
per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in
soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre
amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione
                                 170
del rapporto di lavoro;
170




                                     85
LA DELIBERA DI MONITORAGGIO
(ITALIA OGGI)
Assunto che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza
di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione
organica;
Assunto che la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità
dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di
spesa del personale (cioè l'anno 2004 per gli enti non soggetti al
patto e l'anno precedente per quelli soggetti al patto) e dal
superamento del tetto del 50% nel rapporto tra spesa del
personale e spesa corrente. Si dà atto, come da comunicazione del
dirigente del settore economico finanziario, che la spesa del
personale è stata nell'anno 2011 pari ad €... , mentre nell'anno
2010 (ovvero nell'anno 2004 per gli enti non soggetti al patto) era
stata pari ad €..., quindi quella del 2012 è inferiore.       171


171




LA DELIBERA DI MONITORAGGIO
(ITALIA OGGI)
Assunto che la condizione di soprannumero si rileva dalla
presenza di personale in servizio a tempo indeterminato
extra dotazione organica;
Preso atto della comunicazione del dirigente del settore
economico finanziario che nell'anno 2011 la spesa
corrente è stata pari ad €... , quindi che il rapporto tra
spesa del personale e spesa corrente, considerando
anche - sulla base delle previsioni del dl n. 98/2011 - la
spesa sostenuta per il personale delle società cd in house
e di quelle controllate che svolgono compiti di supporto,
per cui tale rapporto è stato inferiore al 50%.    172


172




                                      86
LA DELIBERA DI MONITORAGGIO
(ITALIA OGGI)
Preso atto dalla assenza di personale dipendente non
trasferito alle dipendenze del nuovo soggetto in caso di
esternalizzazione, nonché dalla rilevazione del numero e della
complessità dei procedimenti attribuiti ai singoli settori;
Valutate le relazioni presentate dai dirigenti dell'ente sulla
assenza di tali condizioni nei singoli settori da essi diretti;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal
dirigente del settore personale e da quello del settore
economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Testo unico
delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali dlgs 18/08/2000,
n. 267;
                                173


173




LA DELIBERA DI MONITORAGGIO
(ITALIA OGGI)
               DELIBERA
nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2012 né dipendenti
né dirigenti in soprannumero;
nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2012 né dipendenti
né dirigenti in eccedenza;
l'ente non deve avviare nel corso dell'anno 2012 procedure per la
dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti;
di dare corso alla adozione del programma del fabbisogno di
personale per l'anno 2012 e per il triennio 2012/2014
di inviare al dipartimento della funzione pubblica copia della
presente deliberazione;
di informare i soggetti sindacali dell'esito della ricognizione. 174


174




                                    87
EFFETTI DEL NUOVO ART. 33.
CHI EFFETTUA LA RICOGNIZIONE?
 NEI COMUNI SENZA DIRIGENZA SI PONE IL
 PROBLEMA DI CHI DEBBA EFFETTUARE LA
 RICOGNIZIONE DELLE EFFETTIVE COMPATIBILITA’
 FINANZIARE DELL’ENTE RISPETTO ALLA DOTAZIONE
 ORGANICA.
 APPARE   NECESSARIO RILEVARE CHE DETTO
 COMPITO NON PUO’ CHE ESSERE AFFIDATO A QUEI
 SOGGETTI CHE RIVESTONO UN RUOLO APICALE
 NELL’ENTE SEPPUR A SEGUITO DI INCARICO DI
 NATURA TEMPORANEA.
 AD ESEMPIO LE P.O.
                      175


175




   2) NELLA GESTIONE DELLE
   ECCEDENZE IL PROCEDIMENTO
   EX ARTICOLO 2 DEL DL 95/2012
   E’ QUALCOSA DI DIVERSO DAL
   PROCEDIMENTO EX ART. 33 DEL
   DLGS 165/2001?
   SEZIONE VENETO 162/2013/PAR     176


176




                         88
  LA DELIB.NE SEZIONE VENETO
  N.162/2013/PAR
   come si evince dalla lettura del comma 11
   dell’articolo 2 del decreto 95/2012 la procedura di cui
   all’articolo 33 viene integrata e specificata.
   Nel comma 11 infatti si prevede:
   analogamente a quanto previsto dall’articolo 33 del
   D.Lgs. n. 165/2001, il collocamento in quiescenza dei
   dipendenti, che tuttavia “risultano o che risulteranno
   in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi a
   condizione che il diritto alla decorrenza del
   trattamento pensionistico venga conseguito entro il
   31 dicembre 2014”;                  177


177




  DELIB.NE SEZIONE VENETO
  N.162/2013/PAR. L’ART 2 DL 95
   ulteriormente a quanto previsto dall’articolo 33 del
   D.Lgs. n. 165/2001, la predisposizione entro il 31
   dicembre 2012 , da parte di tutte le amministrazioni
   interessate dalle rideterminazioni delle dotazioni
   organiche di cui al comma 1 dello stesso articolo 2, di
   una previsione delle cessazioni di personale, anche
   tenuto conto dei pensionamenti da eccedenze, al fine
   di verificare i tempi di assorbimento delle posizioni
   soprannumerarie (comma 11, primo periodo, lettera
   a));
                              178


178




                                 89
  DELIB.NE SEZIONE VENETO
  N.162/2013/PAR. L’ART 2 DL 95
   ulteriormente a quanto previsto dall’articolo 33 del D.Lgs. n.
   165/2001, l’inpiduazione da parte delle amministrazioni
   interessate, entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013,
   dei soggetti soprannumerari non riassorbibili, al netto dei
   collocamenti a riposo per eccedenza (comma 11, primo
   periodo lettera b));
   ulteriormente a quanto previsto dall’articolo 33 del D.Lgs. n.
   165/2001, l’inpiduazione da parte delle amministrazioni
   interessate, entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013,
   dei soggetti soprannumerari non riassorbibili, al netto dei
   collocamenti a riposo per eccedenza (comma 11, primo
   periodo, lettera c));                   179


179




  DELIB.NE SEZIONE VENETO
  N.162/2013/PAR. L’ART 2 DL 95
   ulteriormente a quanto previsto dall’articolo 33 del D.Lgs. n.
   165/2001 l’avvio, previo esame con le organizzazioni sindacali, dei
   processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, diretta
   alla ricollocazione presso altre amministrazioni che presentano
   vacanze di organico, non riassorbibili, al netto dei collocamenti a
   riposo per eccedenza (comma 11, primo periodo, lettera d));
   ulteriormente a quanto previsto dall’articolo 33 del D.Lgs. n.
   165/2001, che il personale trasferito mantenga il trattamento
   economico fondamentale ed accessorio (limitatamente alle voci
   fisse e continuative che, qualora risulti più elevato rispetto a
   quello previsto, ammette la corresponsione di specifico assegno
   ad personam), corrisposto al momento del trasferimento nonché
   l'inquadramento previdenziale (comma 11, primo periodo, lettera
                                  180
   d));
180




                                      90
  DELIB.NE SEZIONE VENETO
  N.162/2013/PAR. L’ART 2 DL 95
   ulteriormente a quanto previsto dall’articolo 33 del
   D.Lgs. n. 165/2001, previo esame con le
   organizzazioni sindacali, la possibilità che le
   amministrazioni interessate fissino i criteri per l'utilizzo
   di forme contrattuali a tempo parziale (definiti in
   proporzione   alle  eccedenze    con   graduale
   riassorbimento all'atto delle cessazioni del restante
   personale e portati a compensazione) del personale
   non dirigenziale in eccedenza che presenti maggiore
   anzianità contributiva non ricollocabile con le modalità
   di cui ai punti precedenti (comma 11, primo periodo,
   lettera e)).                       181


181




    3) L’ARTICOLO 2 COMMI 11, 12
    E 13 SONO NORME SPECIALI O
    DI SISTEMA? SEZIONE VENETO
    162/2013/PAR
                               182


182




                                   91
  DELIB.NE SEZIONE VENETO
  N.162/2013/PAR.
   ……..la stessa Funzione pubblica sembrerebbe avvalorare la tesi della
   specialità della disposizione laddove tra le altre considerazioni sulla
   operatività delle nuove norme afferma come “Il titolo del decreto-legge
   sottolinea l'esigenza di una riduzione della spesa realizzata secondo
   criteri razionali che, senza sacrificare lo svolgimento delle funzioni
   istituzionali che fanno capo a ciascuna amministrazione, determinino una
   migliore allocazione delle risorse, eliminando gli eccessi di spesa e gli
   sprechi e garantendo il livello dei servizi. Si tratta di una misura che si
   muove in coerenza con l'obiettivo del Governo di operare interventi
   selettivi e strutturali al fine di migliorare la produttività della pubblica
   amministrazione e garantire l'effettiva invarianza della quantità dei
   servizi”. (Funzione pubblica- Direttiva n. 10/2012. “Spending review -
   Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni -
   Articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7
   agosto 2012, n. 135. Linee di indirizzo e criteri applicativi”).    183


183




  DELIB.NE SEZIONE VENETO
  N.162/2013/PAR.
   La Sezione, perviene a persa conclusione ritenendo che le disposizioni di
   cui ai commi 11, 12 e 13 dell’articolo 2 di cui trattasi, non siano da
   considerarsi norme speciali ma che le stesse concorrano ad integrare la
   disciplina ordinamentale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
   amministrazioni.
   Tale tesi trova un supporto interpretativo nella disposizione di cui al comma
   14 del medesimo articolo 2, ove si prevede che “Le disposizioni di cui al
   presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per
   ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione”. In base alla esposta
   previsione le procedure del collocamento in pensione da eccedenze, la
   mobilità collettiva ed il prolungamento del periodo di disponibilità di cui ai
   commi 11 e 12 e la mobilità per ricollocazione del successivo comma 13, si
   applicano a tutte quelle situazioni nelle quali l’eccedenza del personale sia
   dichiarata per ragioni funzionali e finanziarie: in pratica le stesse ipotesi
   contemplate dall’articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, norma di sistema,
                                        184
   esaminate in precedenza.
184




                                            92
   LA CONFERMA NORMATIVA ALLA
   TESI INTERPRETATIVA DELLA
   SEZIONE DEL VENETO.
   L’ART. 2 COMMA 3 DEL DL
   101/2013.
                             185


185




 DL 101/2013 ART. 2 COMMA 3
3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale
previsti dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall'articolo 2,
comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si
applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non
possono essere ripristinate nella dotazione organica di
ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
                             186
n. 135, come modificato dal presente articolo.
186




                                 93
    LE NOVITA’ APPORTATE
    DALL’ART. 2 COMMA 13
    RISPETTO ALLA PROCEDURA
    DELL’ARTICOLO 33 DEL D.LGS
    165/2001.
    SEZIONE DEL VENETO N.
    162/2013/PAR
                          187


187




 LE NOVITA DELL’ART.2 COMMA
 13 DEL DL 95/2012
   La Sezione, premesso che, comunque tutte le
   procedure di mobilità e reclutamento del
   personale vadano subordinate al rispetto dei
   vincoli di spesa ed assunzionali previsti
   dall’ordinamento giuridico (richiamati, peraltro,
   nella delibera della Sezione delle Autonomie n.
   12/INPR/AUT/2012),    evidenzia  che   la
   disposizione sopra richiamata presenta i
   seguenti elementi di novità:
                           188


188




                              94
  LE NOVITA DELL’ART.2 COMMA
  13 DEL DL 95/2012
   la Funzione Pubblica dopo aver avviato apposito monitoraggio
   deve redigere un apposito elenco dei posti vacanti presso
   tutte le amministrazioni pubbliche e pubblicarlo sul proprio
   sito web;
   i dipendenti collocati in disponibilità ed inseriti negli appositi
   elenchi di cui all’articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, siano
   essi tenuti dai soggetti regionali sia dalla Funzione pubblica,
   possono (non devono) presentare domanda di ricollocazione
   nei posti disponibili cui al medesimo elenco;
   dette domande, sembrerebbe possano essere presentate a
   tutte le amministrazioni incluse nell’elenco senza una
   limitazione territoriale (come invece lasciano intendere gli
   articoli 34 e 34 bis);                    189


189




  LE NOVITA DELL’ART.2 COMMA
  13 DEL DL 95/2012
   le amministrazioni pubbliche alle quali pervengano dette
   domande sono tenute ad accoglierle inpiduando, tuttavia,
   criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo
   restando il regime delle assunzioni previsto mediante
   reclutamento;
   non sembra che in detta procedura, al contrario della mobilità
   per ricollocazione ex artt. 34e 34 bis, “l’acquisizione del
   dipendente avviene in modo concordato e l’assegnazione è
   disposta con decreto del Dipartimento, di concerto con il
   Ministero dell’economia e delle finanze” (nota circolare della
   Funzione Pubblica Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni
   (UPPA) dell’11 aprile 2005);
                                   190


190




                                      95
  LE NOVITA DELL’ART.2 COMMA
  13 DEL DL 95/2012
   né vi sono specifiche tempistiche superate le quali la norma pone
   alcune particolari conseguenze (come nell’articolo 34 bis, comma 2,
   ove a fronte della comunicazione di voler bandire, sorge l’obbligo di
   assegnazione dei dipendenti in disponibilità presso le
   amministrazioni entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione o
   come nel caso previsto dall’articolo 34 bis, comma 4, ove il silenzio
   da parte della Funzione Pubblica sull’esito della comunicazione di
   voler bandire autorizza le amministrazioni a procedere all'avvio della
   procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia
   intervenuta l'assegnazione di personale in disponibilità);
   le amministrazioni che non accolgano le domande di ricollocazione
   non possono procedere ad assunzioni di personale venendosi quindi
   ad affermare un ulteriore vincolo assunzionale per gli enti che
   vogliano procedere ad espletare una procedura di reclutamento. 191

191




  LE NOVITA DELL’ART.2 COMMA 13
  SEZIONE VENETO 62/2013/PAR
……la norma anzidetta non sembra presentare incompatibilità con il sistema
delineato dagli articoli 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, ma che vada ad
integrarsi con esso, giova evidenziare che, rispetto a detto impianto caratterizzato
come visto dalla presenza di un elenco (nazionale o regionale) di dipendenti collocati
in disponibilità, viene ora in essere un analogo elenco relativo alle vacanze presenti
presso tutte le amministrazioni pubbliche. In pratica, mentre il sistema delineato dagli
articolo 34 e 34 bis prevede la possibilità di ricollocare da parte degli organi preposti
(regionali e nazionali) il personale in disponibilità presso le amministrazioni che,
avendo vacanze in organico, intendono bandire procedure concorsuali (che vanno
necessariamente comunicate alla Funzione Pubblica), la nuova procedura permette
direttamente ai dipendenti inseriti nell’elenco di formulare domanda di
ricollocazione (mobilità per ricollocazione) presso le amministrazioni che
dichiarano vacanze in organico. Queste inpiduando “criteri di scelta nei limiti
delle disponibilità in organico”, criteri che in base al dato testuale della disposizione
sembrano porsi come modalità di selezione oggettivizzate (anzianità di servizio,
anzianità nella qualifica, eventuali titoli di studio, cronologia della domanda di
ricollocazione ecc.): con la conseguenza che il mancato accoglimento della domanda  192
determina quale sanzione per l’ente il pieto di assunzioni.
192




                                              96
    QUALE MOBILITA’ VA’ ESPERITA
    PER PRIMA: QUELLA
    VOLONTARIA EX ART. 30 DEL
    D.LGS 165/2001 O QUELLA PER
    RICOLLOCAZIONE EX ART. 2
    COMMA 13 DEL DL 95/2012.
    SEZIONE VENETO 162/2013/PAR              193


193




  RAPPORTO TRA MOBILITA’ EX
  ART 30 E ART. 2 COMMA 13
   Ritiene la Sezione che, in mancanza di una norma di
   coordinamento, la mobilità per ricollocazione di cui comma
   13, dell’articolo 2, intesa quale norma di sistema che si
   integra alle procedure previste dal D.Lgs. n. 165/2001 nella
   soluzione delle crisi da eccedenze o sovrannumero, vada
   esperita prima della mobilità volontaria ex articolo 30 del
   D.Lgs. n. 165/2001.
   Quest’ultima dovrà essere attivata solo successivamente
   alla mancata presentazione da parte del personale collocato
   in disponibilità della domanda di ricollocazione presso la o
   le amministrazioni che presentino vacanze di organico
   appositamente evidenziate presso il sito web attivato (o 194
                                da
   attivarsi) della Funzione Pubblica.
194




                                   97
 RAPPORTO TRA MOBILITA’ EX
 ART 30 E ART. 2 COMMA 13
   La procedura assunzionale finalizzata alla
   copertura delle vacanze in organico, si
   pone dunque come ipotesi eventuale e
   residuale rispetto alla mobilità per
   ricollocazione a domanda, del personale
   posto in posizione di disponibilità ed
   inserito negli appositi elenchi di cui
   all’articoli 34 e 34 bis del D.Lgs. n.
   165/2001.                195


195




    LA MANCATA ATTUAZIONE
    DELLA MOBILITA’ PER
    RICOLLOCAZIONE.
    PROBLEMATICHE APPLICATIVE E
    CONSEGUENZE SUI VINCOLI
    ASSUNZIONALI.
    SEZIONE VENETO 162/2013/PAR      196


196




                          98
  PROBLEMATICHE APPLICATIVE E
  COORDINAMENTO NORMATIVO
   Il Collegio, tuttavia, pur persuaso dal punto di vista
   interpretativo dalla soluzione prospettata, è consapevole
   che dal punto di vista applicativo, sorgono una serie di
   problematiche non di poco conto di seguito sintetizzabili:
   la nuova procedura, al pari di quelle ex articolo 34 e 34 bis, prevede
   la presenza di personale collocato in disponibilità che può formulare
   domanda di ricollocazione presso le amministrazioni che abbiano
   comunicato vacanze (ex art. 34 e 34 bis) o che siano indicate
   nell’elenco di Funzione Pubblica (ex art. 2 comma 13): come deve
   comportarsi l’amministrazione che, presentando vacanze di
   organico, non riceva apposite domande da parte dei dipendenti
   collocati in disponibilità perché non ve ne sono o perché l’elenco
   delle vacanze non risulta ancora adottato da parte di Funzione
   Pubblica?                              197


197




  PROBLEMATICHE APPLICATIVE E
  COORDINAMENTO NORMATIVO
   In tali circostanze, l’assunta prevalenza della mobilità per ricollocazione
   cede il passo alla procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del decreto
   165/2001 che, come già evidenziato dal Collegio, prevale invece sulla
   procedura ex artt. 34 e 34 bis?
   In quest’ultima ipotesi quanto tempo deve aspettare l’amministrazione a
   fronte della mancata presentazione di istanze da parte dei soggetti
   collocati in disponibilità prima di attuare la procedura di mobilità ex
   articolo 30, tenendo conto che gli effetti di una mancata conclusione
   della stessa entro l’esercizio finanziario rischierebbe di incidere sulla
   spesa di personale precludendo all’ente di riproporla nell’anno successivo
   (cfr., sul punto, le deliberazioni di questa Sezione nn. 45 e 46/2013/PAR
   )?
   L’amministrazione che presenta vacanze in organico è ancora tenuta ad
   effettuare la comunicazione all’ente regionale o alla Funzione Pubblica al
                                       198
   fine di attivare la mobilità per ricollocazione ex art. 34 e 34 bis?
198




                                          99
    LA MANCATA ATTUAZIONE
    DELLA MOBILITA’ PER
    RICOLLOCAZIONE.
    PROBLEMATICHE APPLICATIVE E
    SOLUZIONI INTERPRETATIVE.
    SEZIONE VENETO 162/2013/PAR               199


199




  SOLUZIONI INTERPRETATIVE E
  COORDINAMENTO NORMATIVO
   in mancanza di personale collocato in posizione di disponibilità
   o di domande pervenute (anche a seguito della mancata
   attivazione dell’apposito elenco), le amministrazioni con
   vacanze in organico dovranno necessariamente attivare la
   procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del decreto
   165/2001;
   solo dopo che la mobilità volontaria non sia andata a buon fine
   le amministrazioni potranno attivare la comunicazione alla
   funzione pubblica ex articolo 34 bis (prodromica assieme a
   quella dell’articolo 2, comma 13 del decreto 95/2012 allo
   svolgimento delle procedure di reclutamento);

                                 200


200




                                     100
 SOLUZIONI INTERPRETATIVE E
 COORDINAMENTO NORMATIVO
nell’incertezza circa l’effettiva attivazione dell’elenco di cui all’articolo 2, comma
13 del decreto legge 95/2012, le amministrazioni sono comunque tenute:
    qualora abbiano personale collocato in disponibilità, a comunicare ai due

     soggetti preposti l’elenco dello stesso (in attesa che Funzione pubblica
     chiarisca se vada ancora effettuata la comunicazione alle strutture
     regionali data la centralizzazione della tenuta dell’elenco prevista
     dall’articolo 2, comma 13 del decreto legge 95/2012);
    qualora    abbiano vacanze di personale, ad inserire nella
     programmazione triennale la previsione che le eventuali nuove
     assunzioni siano subordinate, oltre che alla sussistenza dei
     presupposti di spesa ed assunzionali normativamente previsti,
     alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in
     disponibilità iscritto nell'apposito elenco (ai sensi dell’articolo 2
     comma 13 del decreto legge 95/2012 e dell’articolo 34, comma
     8, del D.Lgs. n. 165/2001 e tenendo conto della riflessione di cui al   201
     precedente punto);
201




 SOLUZIONI INTERPRETATIVE E
 COORDINAMENTO NORMATIVO
     qualora debbano coprire dette vacanze, ad inviare alla
     Funzione   Pubblica   ed   alle   strutture  regionali,
     contestualmente alla comunicazione di voler attivare le
     procedure di mobilità ex articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001,
     le comunicazioni relative ai concorsi che intendono bandire
     qualora detta procedura non vada a buon fine;
     di procedere, qualora la procedura di mobilità ex articolo 30
     non abbia sortito gli effetti sperati, all'avvio delle procedure
     concorsuali, osservando l’eventuale regime di autorizzazione
     delle assunzioni ed il regime dei vincoli di spesa ed
     assunzionali vigente, decorsi due mesi dall’invio della
     comunicazione di voler bandire in mancanza di risposte delle
     strutture regionali o della Funzione pubblica.        202


202




                                             101
   LE MODIFICHE ALL’ART. 2 COMMI
   11, 12, 13 E 14 APPORTATE DAL
   DL 101/2013.



                        203


203




Il DL 95/2012: GLI ART. 2, COMMA
11 E 12, E 16 COMMA 8. RINVIO
   IL QUADRO APPARE ULTERIORMENTE SPECIFICATO
   DALLA  PROCEDIMENTALIZZAZIONE    DELLE
   OPERAZIONI CHE PORTANO ALLA CESSAZIONE DAL
   SERVIZIO IN CASO DI SOVRANNUMERO.
   DISPOSIZIONE  PREVISTA DALL’ARTICOLO   2
   COMMA 11 DEL DL 95/2012 E VALIDA PER LE
   AMMINISTRAZIONI STATALI, MA CHE PER
   ESPRESSO RICHIAMO DELL’ARTICOLO 16 COMMA 8
   DELLO STESSO DECRETO PUO’ ESSERE APPLICATA
   DI FATTO ANCHE AGLI ENTI TERRITORIALI
   QUANDO SUPERINO LE PERCENTUALI PREVISTE.204
204




                           102
Il DL 95/2012: GLI ART. 2, COMMA
11 ALINEA ANTE 101/2013
   COMMA      11:Per le unità di personale
   eventualmente risultanti in soprannumero all'esito
   delle riduzioni previste dal comma 1, le
   amministrazioni, fermo restando per la durata
   del soprannumero il pieto di assunzioni di
   personale a qualsiasi titolo, compresi i
   trattenimenti in servizio, avviano le procedure di
   cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo
   2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto
   dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti
   procedure e misure in ordine di priorità:    205


205




Il DL 95/2012: GLI ART. 2, COMMA
11 ALINEA DOPO 101/2013
COMMA 11:Fermo restando il pieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree
interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a
qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni
possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto
di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al
complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della
compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di
personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni
previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le
organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal 206
comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di
206




                                           103
Il DL 95/2012: GLI ART. 2, COMMA
11 E 12 E 16 COMMA 8. RINVIO
A. applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti
  anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e
  alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla
  disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24
  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
  avrebbero comportato la decorrenza del trattamento
  medesimo entro il 31 dicembre 2016 (era 31 dicembre
  2014), dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva
  nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta
  disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di
  appartenenza della certificazione di tale diritto.
                                 207


207




ARTICOLO 2 DEL DL 101/2013
INTERPRETAZIONE AUTENTICA
   6. L'articolo 2, comma 11, lett. a), del
   decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 7
   agosto 2012, n. 135, si interpreta nel
   senso che l'amministrazione, nei limiti del
   soprannumero, procede alla risoluzione
   unilaterale del rapporto di lavoro nei
   confronti dei dipendenti in possesso dei
   requisiti indicati nella disposizione.           208


208




                                     104
Il DL 95/2012: GLI ART. 2, COMMA
11 E 12 E 16 COMMA 8. RINVIO
B. predisposizione, entro il 31 dicembre 2013 (era
  31 dicembre 2012), di una previsione delle
  cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di
  quanto previsto dalla lettera a) del presente
  comma, per verificare i tempi di riassorbimento
  delle posizioni soprannumerarie;
C. inpiduazione dei soprannumeri non riassorbibili
  entro tre anni (erano due anni) a decorrere
  dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a
  riposo di cui alla lettera a);         209


209




Il DL 95/2012: GLI ART. 2, COMMA
11 E 12 E 16 COMMA 8. RINVIO
D. avvio di processi di mobilità guidata, anche
  intercompartimentale, intesi alla ricollocazione,
  presso uffici delle amministrazioni di cui al comma
  1 che presentino vacanze di organico, del
  personale non riassorbibile secondo i criteri del
  collocamento a riposo da disporre secondo la
  lettera a). in base alla verifica della compatibilità
  e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e
  del regime delle assunzioni, in coerenza con la
  programmazione del fabbisogno.
                          210


210




                              105
Il DL 95/2012: GLI ART. 2, COMMA
11 E 12 E 16 COMMA 8. RINVIO
D. avvio di processi di mobilità guidata, anche
  intercompartimentale, intesi alla ricollocazione,
  presso uffici delle amministrazioni di cui al comma
  1 che presentino vacanze di organico, del
  personale non riassorbibile secondo i criteri del
  collocamento a riposo da disporre secondo la
  lettera a). in base alla verifica della compatibilità
  e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e
  del regime delle assunzioni, in coerenza con la
  programmazione del fabbisogno.
                              211


211




Il DL 95/2012: GLI ART. 2, COMMA
11 E 12 E 16 COMMA 8. RINVIO
D. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico
  fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse
  e continuative, corrisposto al momento del trasferimento
  nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il
  predetto trattamento economico risulti più elevato
  rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un
  assegno ad personam riassorbibile con i successivi
  miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con
  lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di
  corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche
  del personale assegnato;
                              212


212




                                 106
Il DL 95/2012: GLI ART. 2, COMMA
11 E 12 E 16 COMMA 8. RINVIO
E. definizione, previo esame con le organizzazioni
  sindacali che deve comunque concludersi entro
  trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme
  contrattuali a tempo parziale del personale non
  dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla
  maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in
  eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere
  precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti
  in proporzione alle eccedenze, con graduale
  riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque
  titolo ed in ogni caso portando a compensazione i
  contratti di tempo parziale del restante personale. 213
213




Il DL 95/2012: GLI ART. 2, COMMA
11 E 12 E 16, COMMA 8. RINVIO
12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e
con le modalità di cui al comma 11, le
amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque
non oltre il 31 dicembre 2013 (era 30 giugno
2013). Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8
dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del
2001 può essere aumentato fino a 48 mesi
laddove il personale collocato in disponibilità
maturi entro il predetto arco temporale i requisiti
per il trattamento pensionistico.        214


214




                                107
Il DL 95/2012: GLI ART. 2, COMMA
13,. RINVIO
1. La PCM - funzione pubblica avvia un monitoraggio dei
 posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige
 un elenco, da pubblicare sul relativo sito web.
2. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può
 presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al
 medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono
 tenute ad accogliere le suddette domande inpiduando
 criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico,
 fermo restando il regime delle assunzioni previsto
 mediante reclutamento.
3. Le amministrazioni che non accolgono le domande
 di ricollocazione non possono procedere ad
                              215
 assunzioni di personale.
215




Il DL 95/2012: L’ ART. 2, COMMI
   14 E 15
   14. Le disposizioni di cui al presente articolo si
   applicano anche in caso di eccedenza dichiarata
   per   ragioni   funzionali   o   finanziarie
   dell'amministrazione.
   15.    Fino alla conclusione dei processi di
   riorganizzazione di cui al presente articolo e
   comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese
   le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis
   del DLGS 165/2001 .(Accesso alla qualifica di dirigente
   della prima fascia)
                              216


216




                                 108
   LE MODIFICHE APPORTATE
   DALL’ARTICOLO 2 DEL DL
   101/2013



                       217


217




ART 14 COMMA 7 DEL DL 95/2012
ANTE DL 101/2013
Art. 14 Riduzione delle spese di personale.
7. Le cessazioni dal servizio per processi di
mobilità nonché a seguito dell'applicazione della
disposizione di cui all'articolo 2, comma 11,
lettera a), non possono essere calcolate come
risparmio utile per definire l'ammontare delle
disponibilità finanziarie da destinare alle
assunzioni o il numero delle unità sostituibili in
relazione alle limitazioni del turn over.
                        218


218




                           109
COMMA 7 ART 14 POST ARTICOLO
2 DEL DL 101/2013
1.   Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate
le seguenti modifiche:
b) all'articolo 14, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché
quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui
all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di
tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti
dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, non possono essere calcolate come risparmio utile per
definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle
assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione 219 alle
limitazioni del turn over.".
219




ARTICOLO 2 DEL DL 101/2013
3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti
dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del
medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non
possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna
amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14,
comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato
dal presente articolo
                                 220


220




                                     110
ARTICOLO 2 DEL DL 101/2013
   b)  all'articolo 14, il comma 7 è sostituito dal
   seguente:
   "7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità,
   nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione
   della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11,
   lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al
   raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del
   decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non
   possono essere calcolate come risparmio utile per
   definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da
   destinare alle alle assunzioni o il numero delle unità
   sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over."
                               221


221




   L’APPLICAZIONE DELL’ART. 33 A
   TUTTE LE PP.AA.
   L’ART. COMMA 3 DEL DL
   101/2013.


                              222


222




                                  111
ARTICOLO 2 DEL DL 101/2013

   3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale
   previsti dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6
   luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7
   agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall'articolo
   2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si
   applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
   all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
   n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono
   essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna
   amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14,
   comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
   modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come
   modificato dal presente articolo.             223


223




ARTICOLO 2 DEL DL 101/2013
INTERPRETAZIONE AUTENTICA
   4. L'art. 24, comma 3, primo periodo, del
   decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
   convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si
   interpreta nel senso che il conseguimento da
   parte di un lavoratore dipendente delle
   pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto
   a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta
   obbligatoriamente l'applicazione del regime di
   accesso e delle decorrenze previgente rispetto
   all'entrata in vigore del predetto articolo 24.
                           224


224




                                    112
ARTICOLO 2 DEL DL 101/2013
INTERPRETAZIONE AUTENTICA
5. L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n.
214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle
pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli
settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e
vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è
modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la
pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non
per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di
conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia
immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far
cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha
conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione. 225

225




ARTICOLO 2 DEL DL 101/2013
INTERPRETAZIONE AUTENTICA
   5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6
   dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
   legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra
   i lavoratori ivi inpiduati sono da intendersi inclusi anche i
   lavoratori, compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende
   sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del 4
   dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio
   ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto,
   dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma
   1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

                                   226


226




                                       113
ARTICOLO 2 DEL DL 101/2013
INTERPRETAZIONE AUTENTICA
   5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6
   dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
   legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che
   l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il
   provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di
   domande presentate prima del 4 dicembre 2011.
   6. L'articolo 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge 6 luglio
   2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
   2012, n. 135, si interpreta nel senso che l'amministrazione, nei
   limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del
   rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei
   requisiti indicati nella disposizione.
                                 227


227




      QUESITO

  L’art.2 comma 14 sostituisce di fatto
  la procedura ex art. 33? Oppure le
  disposizioni vanno modulate al fine
  di salvaguardare comunque i livelli
  occupazionali?




                                 228228


228




                                     114
Il DL 95/2012: L’ ART. 2, COMMI
   15 bis E 16
   15-bis. All'articolo 23, comma 1, del DLGS 165/2001,
dopo le parole: «per le ipotesi di responsabilità dirigenziale»
sono aggiunte le seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili,
ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di
posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini
del transito, della data di maturazione del requisito dei
cinque anni e, a parità di data di maturazione, della
maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale».
 16.  Per favorire i processi di mobilità di cui al
presente articolo le amministrazioni interessate
possono avviare percorsi di formazione nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili.           229


229




     QUESITO

  MA  LE PROCEDURE  DI  CUI
  ALL’ARTICOLO 2 COMMI 11,12 E 13
  DEL DL 95/2012 SONO INNOVATIVE
  OPPURE      GIA’   NOTE
  NELL’ORDINAMENTO?




                             230230


230




                                  115
DL 8/1993. FINANZA DERIVATA E
CONTABILITA’ PUBBLICA
16-bis. Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti
locali.
1. Le procedure di mobilità del personale degli enti locali dissestati, eccedente
rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica,
vengono espletate prioritariamente nell'ambito della provincia e della regione di
appartenenza dell'ente interessato.
2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al
comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti locali che hanno
deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono
assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della
predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette
all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la
procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto
termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione         231


231




DL 8/1993. FINANZA DERIVATA E
CONTABILITA’ PUBBLICA
16-bis. Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti
locali.
1. Le procedure di mobilità del personale degli enti locali dissestati, eccedente
rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica,
vengono espletate prioritariamente nell'ambito della provincia e della regione di
appartenenza dell'ente interessato.
2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al
comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti locali che hanno
deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono
assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della
predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette
all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la
procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto
termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione         232


232




                                           116
  DL 8/1993. FINANZA DERIVATA E
  CONTABILITA’ PUBBLICA
  16-ter. Banca dati sulle dotazioni organiche degli enti locali.
1. Anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , è istituita una banca dati sulle dotazioni organiche dei
comuni, delle province, delle comunità montane e dei loro consorzi, gestita ed
aggiornata a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI, senza oneri per lo Stato.
2. La banca dati di cui al comma 1 dovrà in ogni caso documentare per ciascun ente:
a) la consistenza numerica dei dipendenti di ruolo e non di ruolo, la loro qualifica e
profilo o figura pro 8/1993fessionale, le loro funzioni e l'ammontare complessivo delle
retribuzioni per ciascuna qualifica e profilo o figura professionale;
b) la consistenza, sudpisa per qualifiche e profili o figure professionali, delle carenze,
degli esuberi e delle eventuali posizioni soprannumerarie del personale;
c) gli estremi di eventuali contratti collettivi stipulati a livello decentrato nell'ente.
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la
funzione pubblica, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le disposizioni occorrenti per la
organizzazione e la gestione della banca dati di cui al comma 1              233


233




  DL 8/1993. FINANZA DERIVATA E
  CONTABILITA’ PUBBLICA
  16-ter. Banca dati sulle dotazioni organiche degli enti locali.
1. Anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , è istituita una banca dati sulle dotazioni organiche dei
comuni, delle province, delle comunità montane e dei loro consorzi, gestita ed
aggiornata a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI, senza oneri per lo Stato.
2. La banca dati di cui al comma 1 dovrà in ogni caso documentare per ciascun ente:
a) la consistenza numerica dei dipendenti di ruolo e non di ruolo, la loro qualifica e
profilo o figura pro 8/1993fessionale, le loro funzioni e l'ammontare complessivo delle
retribuzioni per ciascuna qualifica e profilo o figura professionale;
b) la consistenza, sudpisa per qualifiche e profili o figure professionali, delle carenze,
degli esuberi e delle eventuali posizioni soprannumerarie del personale;
c) gli estremi di eventuali contratti collettivi stipulati a livello decentrato nell'ente.
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la
funzione pubblica, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le disposizioni occorrenti per la
organizzazione e la gestione della banca dati di cui al comma 1              234


234




                                                 117
    LA DISARMANTE CHIUSURA
    DEL SISTEMA

 QUAL’E’ IL RAPPORTO TRA IL
 NUOVO ARTICOLO 33 E L’ARTICOLO
 55 DEL D.LGS 165/2001?




                    235235


235




IPOTESI TIPIZZATE DI ILLECITO
DISCIPLINARE CON SANZIONE
ESPULSIVA
   LICENZIAMENTO    DISCIPLINARE.
   (ART. 55, QUATER D. LGS. 165/2001,
   INTRODOTTO DALL’ART. 69 DEL D.LGS
   150/2009).

   INGIUSTIFICATO    RIFIUTO   DEL
   TRASFERIMENTO        DISPOSTO
   DALL'AMMINISTRAZIONE PER MOTIVATE
   ESIGENZE DI SERVIZIO;
                     236


236




                         118
IL RAPPORTO TRA POTERE
DISCIPLINARE E NUOVO ART. 33
   IL POTERE DATORIALE ESCE RAFFORZATO
   DALLA FORMULAZIONE DEL NUOVO ART.33 IN
   QUANTO QUASI AL PARI DELL’AZIENDA PRIVATA
   LE  ESIGENZE DI  NATURA  ECONOMICA
   (RECTIUS FINANZIARIA PER GLI ENTI
   LOCALI) DIVENGONO GIUSTO MOTIVO DI
   RIDUZIONE DEGLI ONERI DEL PERSONALE E,
   QUINDI,  RENDONO   IPOTIZZABILE  LA
   DICHIARAZIONE DI SOVRANNUMERO CON
   TUTTE LE CONSEGUENZE VISTE.
                       237


237




    LA DISARMANTE CHIUSURA
    DEL SISTEMA

 QUANDO   SI  APPLICA  LA
 PROCEDURA DEL 33 E QUANDO
 QUELLA  DEL 55  DEL  D.LGS
 165/2001?




                      238238


238




                           119
IL RAPPORTO TRA POTERE
DISCIPLINARE E NUOVO ART. 33
   L’ARTICOLO ART. 55, QUATER D. LGS.
   165/2001 REGOLA L’ESERCIZIO DEL POTERE
   DISCIPLINARE DATORIALE LADDOVE PER
   MOTIVI PERSONALI IL DIPENDENTE NON
   ABBIA ACCETTATO LA MOBILITA’ INTERNA
   L’ARTICOLO 33 REGOLA INVECE LA CRISI
   OCCUPAZIONALE LEGATA A ESIGENZE
   FUNZIONALI O FINANZIARIE.

   I DUE STRUMENTI POSSONO INTERSECARSI
                     239


239




SIPARIETTO ALL’ITALIANA O
DURA REALTA’?




                     240


240




                        120
APPLICABILITA’ DELL’ARTICOLO 18
DELLO STATUTO LAV. AI PUB DIP
 CHI PARLA DI APPLICARE O MENO L’ARTICOLO 18
 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI AI PUBBLICI
 DIPENDENTI  DIMENTICA   CHE,  PER  EFFETTO
 DELL'ARTICOLO 51, COMMA 2, DEL D.LGS 165/2001, LO
 STESSO STATUTO E’ GIA APPLICABILE.
 INFATTI DETTO ARTICOLO 51 RECANTE DISCIPLINA DEL
 RAPPORTO DI LAVORO, RECITA :
 «LA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N.300, E
 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI,
 SI APPLICA ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
 A PRESCINDERE DAL NUMERO DEI DIPENDENTI».
                            241


241




APPLICABILITA’ DELL’ARTICOLO 18
DELLO STATUTO LAV. AI PUB DIP
MENTRE ALL’ARTICOLO 2 DEL DLGS 165/2001
RUBRICATO «FONTI», AL COMMA 2 SI PREVEDE CHE :

«I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I,
titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le
perse disposizioni contenute nel presente decreto, che
costituiscono disposizioni a carattere imperativo…..»

                            242


242




                               121
APPLICABILITA’ DELL’ARTICOLO 18
DELLO STATUTO LAV. AI PUB DIP
   L'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori implementa la
   cosiddetta tutela reale disciplinando il caso di licenziamento
   illegittimo (perché effettuato senza comunicazione dei motivi,
   perché ingiustificato o perché discriminatorio) di un singolo
   lavoratore:
   nelle unità produttive con più di 15 dipendenti (5 se agricole);
   nelle unità produttive con meno di 15 dipendenti (5 se
   agricole) se l'azienda occupa nello stesso comune più di 15
   dipendenti (5 se agricola);
   nelle aziende con più di 60 dipendenti.

                                  243


243




APPLICABILITA’ DELL’ARTICOLO 18
DELLO STATUTO LAV. AI PUB DIP
IN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO L'ARTICOLO
18 IMPONE ALL'AZIENDA SIA IL REINTEGRO DEL
LAVORATORE CHE UNA SANZIONE PECUNIARIA,
RENDENDO DI FATTO NULLO IL LICENZIAMENTO
STESSO.
VIENE  DISPOSTA  LA  REINTEGRAZIONE   DEL
LAVORATORE E NON LA RIASSUNZIONE, PERCHÉ
ALTRIMENTI   IL  DIPENDENTE   PERDEREBBE
L'ANZIANITÀ DI SERVIZIO E I DIRITTI ACQUISITI CON
IL PRECEDENTE CONTRATTO.
.                       244


244




                                     122
APPLICABILITA’ DELL’ARTICOLO 18
DELLO STATUTO LAV. AI PUB DIP
L'ONERE DELLA PROVA DELLA LEGITTIMITÀ DEL
LICENZIAMENTO SPETTA ALL'AZIENDA, CHE
DEVE DIMOSTRARE AL GIUDICE DEL LAVORO
(NON AL NORMALE GIUDICE CIVILE) LA
FONDATEZZA DEI MOTIVI ALLA BASE DEL
PROVVEDIMENTO PRESO.
LA DISCIPLINA DEL LAVORO DEGLI ALTRI PAESI
EUROPEI  NON  PREVEDE IN  GENERALE
L'OBBLIGO DEL REINTEGRO, MA SOLO UN
                    245
RISARCIMENTO AL LAVORATORE.
245




APPLICABILITA’ DELL’ARTICOLO 18
DELLO STATUTO LAV. AI PUB DIP
PER CONTRO I SOSTENITORI DELLA CONSERVAZIONE
DI QUESTA NORMA OBIETTANO CHE IN ITALIA I
LICENZIAMENTI SONO LARGAMENTE POSSIBILI PER
VARIE CAUSE E CHE QUESTA GARANTISCE SOLTANTO
CHE IL SINGOLO LAVORATORE NON VENGA
ESTROMESSO PER MOTIVI DI CARATTERE PRIVATO O
IDEOLOGICO E PER EVITARE CHE LE AZIENDE SIANO
TENTATE DI LIBERARSI DI LAVORATORI ANZIANI
"MENO PRODUTTIVI" E SOPRATTUTTO CON UNA
BUSTA PAGA PIÙ ONEROSA.
                     246


246




                        123
    LE PROCEDURE TIPIZZATE PER
    IL COLLOCAMENTO IN
    ESUBERO. LE CONSEGUENZE
    PER LA MANCATA OSSERVANZA.



                              247


247




ORDIN. GIUDICE LAVORO DI
PADOVA 30/11/2012 N. 2685
   Annullamento del provvedimento con cui un comune
   ha collocato in disponibilità un ex responsabile di
   posizione organizzativa, che poco prima non era
   stato confermato nel suo incarico e che era stato
   trasferito ad un altro settore.
   Nel caso concreto è stato collocato in esubero un
   dipendente di categoria D a cui in precedenza era
   stata revocata la posizione organizzativa, a seguito
   dell’affidamento al segretario dell’incarico svolto dallo
   stesso in precedenza.
                              248


248




                                 124
ORDIN. GIUDICE LAVORO DI
PADOVA 30/11/2012 N. 2685
   Finalità del municipio era quella di
   sopprimere il posto di lavoro.
   Detta procedura non era avvenuta
   secondo i canoni previsti dalla
   legge.
   L’ente responsabile non aveva
   contattato preventivamente le sigle
   sindacali         interessate.
                         249


249




ORDIN. GIUDICE LAVORO DI
PADOVA 30/11/2012 N. 2685
A. Anche se il legislatore ha voluto rendere più
  snello il ricorso a questa procedura non può
  essere   attribuita   ampia  facoltà ad
  amministratori ed ai dirigenti nella scelta dei
  dipendenti.
B. E’ necessario che le amministrazioni utilizzino
  i criteri dettati dal legislatore.
C. Occorre prestare particolare attenzione alla
  scelta del personale da collocare in esubero
  nel caso in cui si registri una eccedenza.
                         250


250




                            125
ORDIN. GIUDICE LAVORO DI
PADOVA 30/11/2012 N. 2685
C. E’ necessario che le amministrazioni
  utilizzino i criteri dettati dal legislatore.
D. L’ utilizzazione di criteri arbitrari
  determina la illegittimità della scelta ed il
  conseguente annullamento.



                                 251


251




LA CONFERMA: SENTENZA TRIB
LAVORO DI PADOVA 6/2/2013
   Il comune presenta istanza di reclamo contro il reintegro
   del dipendente imposto dall’ordinanza. Il tribunale
   respinge il reclamo:
   Afferma la competenza del giudice lav. e non quella del
   giudice amministrativo, anche in presenza di un atto
   amministrativo di riorganizzazione degli uffici in base dei
   principi affermati dalla Cassazione per i quali “tutti gli atti
   di gestione del rapporto di lavoro, che incidono come tali
   su diritti soggettivi del lavoratore, sono oggetto di
   valutazione da parte del Giudice ordinario, non residuando
   nell’ambito di tale rapporto situazioni di interesse legittimo
   del dipendente” (SS.UU 28806/2011).             252


252




                                    126
LA CONFERMA: SENTENZA TRIB
LAVORO DI PADOVA 6/2/2013
   per   il mancato rispetto sotto molteplici profili dei
   principi di correttezza e buona fede” (che) “imprime
   al provvedimento adottato– come già rilevato dal
   primo giudice – un carattere ad personam, certamente
   contrario allo spirito e alla lettera della legge”.
   Per l’erroneo carattere “mirato” del provvedimento
   emanato contro il lavoratore, il quale, dunque, ha ora
   piena facoltà di riprendersi il posto.


                              253


253




LA CONFERMA: SENTENZA TRIB
LAVORO DI PADOVA 6/2/2013
   perché non è stata fatta alcuna comparazione
   con la condizione di altri dipendenti. Ci si è
   limitati a constatare che nell’area specifica vi
   era una posizione di categoria D in eccedenza
   e si è collocata questa figura in esubero. il
   comune avrebbe dovuto ricercare una
   collocazione persa al dipendente, anche in
   una categoria inferiore, visto che nell’ente vi
   sono posizioni di categoria C che risultano
   essere vacanti.                254


254




                                 127
LA CONFERMA: SENTENZA TRIB
LAVORO DI PADOVA 6/2/2013
   perché il comune non ha effettuato alcuna spiegazione
   del motivo per cui il lavoratore non possa essere
   adibito a posizioni vacanti di livello inferiore”. Se ciò
   deve essere valido per il datore di lavoro privato a
   maggior ragione deve valere per il settore pubblico, lì
   dove i principi di trasparenza e correttezza assumono
   «una valenza ed una connotazione particolare,
   intrecciandosi con la necessità di un’azione
   coerente, uniforme e trasparente della PA in
   ossequio al principio costituzionale di cui
   all’articolo 97 della Costituzione».   255


255




      LA BUONA FEDE DELLA PA
      DATORE E IL NUOVO
      ARTICOLO 97 COST.
      IL PRINCIPIO DEGLI
      EQUILIBRI DI BILANCIO IN
      COST. CONSEGUENZE.
                             256


256




                                 128
   Art. 1 legge costituzionale
   1/2012 -1
   1. L'articolo 81 della Costituzione e' sostituito dal
   seguente:
   «Art. 81. - Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate
   e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle
   fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
   Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine di
   considerare gli effetti del ciclo economico e, previa
   autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza
   assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di
   eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o
   maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le
   Camere ogni anno approvano con legge il bilancio 257 ile
   rendiconto consuntivo presentati dal Governo. …….
257




   Art. 1 legge costituzionale
   1/2012 -2
………………L'esercizio provvisorio del bilancio non puo'
essere concesso se non per legge e per periodi non
superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto
della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri
volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le
spese dei bilanci e la sostenibilita' del debito del
complesso delle pubbliche amministrazioni sono
stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi
definiti con legge costituzionale».


                              258


258




                                  129
   Art. 2
   1. All'articolo 97 della Costituzione, al primo comma e' premesso il
    seguente:
   «Le   pubbliche   amministrazioni,    in coerenza  con
    l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio
    dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico».

   I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
    legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la
    imparzialità dell'amministrazione.

   Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di
    competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei
    funzionari.

 259 Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede
    mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
259




   Art. 3
   1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le
   seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: «sistema
   tributario e contabile dello Stato;» sono inserite le
   seguenti: «armonizzazione dei bilanci pubblici;»;
   b) al terzo comma, primo periodo, le parole:
   «armonizzazione dei bilanci pubblici e» sono
   soppresse.





   260


260




                                       130
    ARTICOLO 117 COST.

    La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e
    segg.] e dalle Regioni nel rispetto della
    Costituzione,  nonchè   dei  vincoli  derivanti
    dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
    internazionali.
    Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
               materie:
    ……..e) moneta, tutela del risparmio e mercati
    finanziari; tutela della concorrenza; sistema
    valutario; sistema tributario e contabile dello
    Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici;
    perequazione delle risorse finanziarie (1);
   261


261




   ARTICOLO          119      COST..
   COMMA 1
   I Comuni, le Province, le Città
   metropolitane e le Regioni hanno
   autonomia finanziaria di entrata e di
   spesa, nel rispetto dell'equilibrio
   dei relativi bilanci, e concorrono
   ad assicurare l'osservanza dei
   vincoli economici e finanziari
   derivanti     dall'ordinamento
   dell'Unione europea (1).
   262


262




                                131
   ARTICOLO            119
   COST..COMMA 6
   Possono          ricorrere
   all'indebitamento   solo   per
   finanziare spese di investimento,
   con la contestuale definizione
   di piani di ammortamento e a
   condizione    che   per   il
   complesso    degli  enti   di
   ciascuna Regione sia rispettato
   l'equilibrio di bilancio.
   263


263




      I VINCOLI DI SPESA DEGLI
      ENTI LOCALI E LE
      CONSEGUENZE DELLA LORO
      VIOLAZIONE



                     264


264




                        132
LA DEROGA AL SISTEMA
ORDINARIO DELLA MOBILITA’ E AL
MECCANISMO DELLE ASSUNZIONI
PER RECLUTAMENTO:
L’ART. 1, COMMI 424 E 425 DELLA
LEGGE 190/2014. RINVIO.     265


265




   UN CASO APPLICATIVO: GLI
   INCENTIVI ALLA
   PROGETTAZIONE.

                 266


266




                    133
  SEZIONE DELLE AUTONOMIE DEL.
  6/2018/QMIG
nelle pronunce della Sezione delle autonomie non è stata
rinvenuta una specificità nei compensi previsti per le funzioni
tecniche, tale da far ritenere non applicabile il limite stabilito per
i trattamenti accessori. Ciò anche in funzione della rilevata
difformità della fattispecie introdotta dall’art. 113, comma 2,
d.lgs. n. 50/2016, rispetto all’abrogato istituto degli incentivi alla
progettazione, nonché per il fatto che tali emolumenti essendo
erogabili anche per gli appalti di servizi e forniture, si
configuravano, ai sensi delle disposizioni normative all’epoca
vigenti, come spesa di funzionamento e, dunque, come spese
correnti (e di personale).

                                  267


267




  SEZIONE DELLE AUTONOMIE DEL.
  6/2018/QMIG
   Si tratta nel complesso di compensi volti a remunerare
   prestazioni tipiche di soggetti inpiduati e inpiduabili,
   direttamente correlati all’adempimento dello specifico compito
   affidato ai potenziali beneficiari dell’incentivo.
   3. Successivamente ai menzionati approdi giurisprudenziali, è
   intervenuto l’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017
   (legge di bilancio 2018) per specificare che il finanziamento
   del fondo per gli incentivi tecnici grava sul medesimo capitolo
   di spesa previsto per i singoli lavori, servizi o forniture. Il
   nuovo comma 5-bis dell’art. 113 in esame precisa, infatti, che
   “gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al
   medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi
   e forniture”.                         268


268




                                     134
 SEZIONE DELLE AUTONOMIE DEL.
 6/2018/QMIG
Anche se l’allocazione contabile degli incentivi di natura tecnica nell’ambito del
“medesimo capitolo di spesa” previsto per i singoli lavori, servizi o forniture
potrebbe non mutarne la natura di spesa corrente - trattandosi, in senso
oggettivo, di emolumenti di tipo accessorio spettanti al personale la
contabilizzazione prescritta ora dal legislatore sembra consentire di desumere
l’esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa per il
trattamento accessorio. Al riguardo è da considerare, come rilevato dalla
Sezione remittente lombarda, che gli incentivi per le funzioni tecniche sono, per
loro natura, estremamente variabili nel corso del tempo e, come tali,
difficilmente assoggettabili a limiti di finanza pubblica a carattere generale, che
hanno come parametro di riferimento un predeterminato anno base (qual è
anche l’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017). Il riferimento, infatti, ad un
esercizio precedente piene, in modo del tutto casuale, favorevole o
penalizzante per i dipendenti dei vari enti pubblici.
                                        269


269




 SEZIONE DELLE AUTONOMIE DEL.
 6/2018/QMIG
Proprio alla luce dei suesposti orientamenti, va considerato che, sul
piano logico, l’ultimo intervento normativo, pur mancando delle
caratteristiche proprie delle norme di interpretazione autentica (tra
cui la retroattività), non può che trovare la propria ratio nell’intento
di dirimere definitivamente la questione della sottoposizione ai limiti
relativi alla spesa di personale delle erogazioni a titolo di incentivi
tecnici proprio in quanto vengono prescritte allocazioni contabili che
possono apparire non compatibili con la natura delle spese da
sostenere. La ratio legis è quella di stabilire una diretta
corrispondenza tra incentivo ed attività compensate in
termini di prestazioni sinallagmatiche, nell’ambito dello
svolgimento di attività tecniche e amministrative
analiticamente indicate e rivolte alla realizzazione 270di
specifiche procedure.
270




                                            135
 SEZIONE DELLE AUTONOMIE DEL.
 6/2018/QMIG
In altre parole, con un intervento volto a tipizzare espressamente
l’allocazione in bilancio degli incentivi per le funzioni tecniche, si
deve ritenere che il legislatore (che, in tal modo, ha reso
“ordinamentale” il disposto di cui all’art. 113 citato) abbia voluto
dare maggiore risalto alla finalizzazione economica degli interventi
cui accedono tali risorse, nonostante i possibili dubbi che ne
potrebbero conseguire sul piano della gestione contabile. Pur
permanendo l’esigenza di chiarire le specifiche modalità
operative di contabilizzazione, la novella impone che
l'impegno di spesa, ove si tratti di opere, vada assunto nel
titolo II della spesa, mentre, nel caso di servizi e
forniture, deve essere iscritto nel titolo I, ma con
qualificazione coerente con quella del tipo di appalti di    271
riferimento.
271




 SEZIONE DELLE AUTONOMIE DEL.
 6/2018/QMIG
“Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n.
50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1,
comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati
su risorse finanziarie inpiduate ex lege facenti
capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri
per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono
soggetti al vincolo posto al complessivo
trattamento economico accessorio dei dipendenti
degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del
d.lgs. n. 75 del 2017”.               272


272




                                     136
 QUESTIONI APPLICATIVE:
 QUESITO.
“Leggendo la deliberazione delle Autonomie n° 6/2018 ho
capito che la spesa fa capo allo stesso capitolo sul quale
grava l’onere per i lavori, servizi o forniture, e, presumo,
neanche transiterà nel fondo (“la contabilizzazione prescritta
dal legislatore sembra consentire di desumere l’esclusione di
tali risorse dalal spesa del eprsonale e dalla spesa per il
trattamento accessorio”).
Pertanto se appalto la raccolta dei rifiuti (titolo I) la spesa
sarà codificata 1.03.02.15.004, se investo (titolo II) per un
fabbricato istituzionale la codifica sarà 2.02.01.09.002.
Tutto ciò come potrà essere gestito “in armonizzazione” con
il piano dei conti?                     273


273




 QUESTIONI APPLICATIVE:
 QUESITO.
“ A fronte di un pagamento di un incentivo pari a 100
 maturano anche oneri previdenziali (23,80), assicurativi
 Inail (1,1) e fiscali Irap (8,5). Tali costi dovranno essere
 codificati come 1.03 anziché come 1.01 o 1.02.
 Al termine dell’esercizio avrò una codifica SIOPE
 persa da quella che viene generata dalla gestione del
 personale anche per migliaia di euro…..
 Problemi sorgeranno anche per la gestione del CONTO
 ANNUALE del Mef.
                              274


274




                                 137
 QUESTIONI APPLICATIVE:
 QUESITO.
“ e tabelle 13 e 14 chiedono informazioni sugli incentivi per
L
spese tecniche (tab. 13) e sugli oneri obbligatori (tab. 14).
Questi dati poi devono (dovrebbero) quadrare con il piano
dei conti elaborato dal Mef (piattaforma Siope) che
ovviamente avrà una spesa per il personale (1.01) e per
irap (1.02) persa (cioè minore) da quella certificata nelle
tabelle in quanto alcune spese saranno pagate con codice
1.03 o addirittura con codice 2……. ma, trattandosi
comunque di spesa per il personale, verranno inserite nelle
prescritte tabelle.
                              275


275




 QUESTIONI APPLICATIVE:
 QUESITO.
“ n’ultima riflessione riguarda la gestione economico-
U
patrimoniale.
Di norma il principio contabile prevede che le spese di
personale (all. 4/3 punto 4.1.7) comprendono tutti i costi
sostenuti nell’esercizio per retribuzioni, oneri,ect. In questo
caso non potrà essere rispettato il principio contabile se non
con apposite modifiche manuali che vedo complesse e di
difficile attuazione e pertanto si correrà il rischio di:
• Certificare un costo di servizio maggiore perché
  comprensivo di spese di personale.
• Considerare la spesa di personale del titolo II come onere
  accessorio di investimento.               276


276




                                 138
  QUESTIONI APPLICATIVE:
  QUESITO.
“’unica certezza sulla gestione rimane il controllo sul tetto
L
del 50% del trattamento economico complessivo per singolo
dipendente.
Se ho interpretato bene la norma avremo perse gestioni
(e controlli) del personale:
• Il cedolone del dipendente per rispettare il tetto del 50%
• Una spesa di personale che non è spesa di personale
  perché gira con codifiche non previste dall’armonizzazione
  contabile
• Una spesa di personale che dal punto di vista economico
  non è spesa di personale
• Una spesa esclusa dal fondo.               277


277




  QUESTIONI APPLICATIVE:
  QUESITO.

Forse era meglio aggiungere un
piano dei conti di spesa di
personale “dedicato” che avrebbe
consentito anche una linearità dei
conti economico – patrimoniale, e
gestire le limitazioni di spesa nella
vecchia maniera delle voci escluse.            278


278




                                 139