C - Le forme di lavoro flessibili
GIAMPIERO PIZZICONI
MAGISTRATO DELLA
CORTE DEI CONTI
Collaboratore della Rivista
www.lagazzettadeglientilocali.
it e 1della Rivista Comuni
d’Italia.
Docente di Contabilità
pubblica presso la Challenge
School dell’Università Ca’
Foscari di Venezia.
LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI
EE. LL.. PROBLEMATICHE
APPLICATIVE E SOLUZIONI
INTERPRETATIVE. PROVINCIA DI
VICENZA, 21 FEBBRAIO 2020. C
1
GIAMPIERO PIZZICONI
MAGISTRATO DELLA
CORTE DEI CONTI
Collaboratore della Rivista
www.lagazzettadeglientilocali.i
t e della Rivista Comuni
2
d’Italia.
Docente di Contabilità pubblica
presso la Challenge School
dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia.
LE FORME DI
LAVORO FLESSIBILI
2
1
SALVE A TUTTI
3
GLI ART. 36 DEL D.LGS
165/2001 E 92 DEL TUEL
4
4
2
ART. 36 D.LGS 165/2001. CONTRATTI
DI LAVORO FLESSIBILE. ANTE MADIA
2. Per rispondere ad esigenze di carattere
esclusivamente (intr. art. 4 co. 1 lett. a,
DL 101/2013) (temporane ed eccezionali)
temporaneo o eccezionale le
amministrazioni pubbliche possono avvalersi
delle forme contrattuali flessibili di assunzione
e di impiego del personale previste dal codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, nel rispetto delle
procedure di reclutamento vigenti. ………». 5
5
ART. 36 D.LGS 165/2001 CONTRATTI
DI LAVORO FLESSIBILE. POST MADIA
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di
formazione e lavoro e contratti di somministrazione di
lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme
contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre
leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei
limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle
amministrazioni pubbliche.
Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i
contratti di cui al primo periodo del presente comma
soltanto per comprovate esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto
delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo
6
35.
6
3
ART. 36 D.LGS 165/2001 COMMA 2
CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE.
I contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato possono essere stipulati nel rispetto degli
articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica
al solo personale reclutato secondo le procedure di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.
I contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la
disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti
collettivi nazionali di lavoro.
. 7
7
ART. 36 D.LGS 165/2001 COMMA 2
CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE.
Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro
per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per
prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni
pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente
articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i
vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per
concorsi pubblici a tempo indeterminato.
È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma
restando la salvaguardia della posizione occupata nella
graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a
tempo indeterminato. 8
8
4
ARTICOLO 92 TUEL COMMA 1 .
Articolo 92 Rapporti di lavoro a tempo
determinato e a tempo parziale
1. Gli enti locali possono costituire rapporti di
lavoro a tempo parziale e a tempo determinato,
pieno o parziale, nel rispetto della disciplina
vigente in materia. I dipendenti degli enti locali
a tempo parziale, purché autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza, possono
prestare attività lavorativa presso altri enti.
9
9
ARTICOLO 92 TUEL COMMA 2.
2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici
stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari
manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di
assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e
qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può
prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione
del personale a tempo determinato per esigenze
temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e
trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 7 e 8
dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni. 10
10
5
I PRINCIPI DELL’ART. 36 DEL
D.LGS 165/2001. SINTESI.
11
11
ART. 36 PRINCIPI
fabbisogno ordinario: le PP.AA possono ricorrere
solo a contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
fabbisogno straordinario: solo per comprovate
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o
eccezionale le PP AA possono riciorrere a contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di
formazione e lavoro e contratti di somministrazione di
lavoro a tempo determinato nonché avvalersi delle
forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e
dalle altre leggi 12
12
6
ART. 36 PRINCIPI
superamento del precariato: l’art.36, comma 2 del
d.lgs. 165/2001 per prevenire fenomeni di precariato,
prevede che le PP AA , sottoscrivano contratti a
tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle
proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a
tempo indeterminato.
principio di responsabilità dirigenziale: i dirigenti
che operano in violazione delle disposizioni dell’art. 36
del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i sono responsabili ai
sensi dell’art. 21 dello stesso decreto.
13
13
ART. 36 PRINCIPI
prevenzione degli abusi nell’utilizzo del
lavoro flessibile: entro il 31 dicembre di ogni
anno, sulla base di direttive del Ministro per la
Pubblica Amministrazione, le amministrazioni
redigono un rapporto informativo sulle tipologie di
lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il
31 gennaio di ciascun anno, da inviare agli OIV di
cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e alla PCM –
dipartimento della Funzione pubblica (che redige
una relazione annuale al Parlamento)
14
14
7
ART. 36 PRINCIPI
le PP AA possono ricorrere a contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato, contratti di
formazione e lavoro e contratti di somministrazione
di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi
delle forme contrattuali flessibili previste dal codice
civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro
nell’impresa, solo per “comprovate” esigenze di
carattere esclusivamente temporaneo o
eccezionale osservando le procedure dell’articolo
35 del d.lgs. n. 165/2001;
15
15
ART. 36 PRINCIPI
i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
debbono osservare la disciplina per il lavoro privato di
cui al d.lgs. n. 81/2015,
i contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato sono disciplinati dagli artt. 30 e ss. del
d.lgs. n. 81/2015, e non possono essere utilizzati per
funzioni direttive e dirigenziali;
il rapporto di lavoro a t.d. instaurato illegittimamente
è nullo ed è vietata la conversione a a tempo
indeterminato, fatto salvo il diritto al risarcimento del
danno al lavoratore interessato; 16
16
8
ART. 36 PRINCIPI
Obbligo di redazione e trasmissione per le PP AA di
analitico rapporto informativo sulle tipologie di
lavoro flessibile utilizzate, con l’indicazione dei dati
identificativi dei titolari, all’Osservatorio paritetico
istituito presso l’ARAn,, entro il 31 gennaio di
ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli
organismi indipendenti di valutazione, nonché alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento
della Funzione pubblica (che redige una relazione
annuale al Parlamento).
17
17
IL CONTRATTO DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO
18
18
9
CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO. FONTI NORMATIVE
Art. 36 del d.lgs. n. 165/2001
così come modificato dal d.lgs. n.
75/2017, dal d.lgs. n. 81/2015.
ART. 50 del CCnL 21 maggio
2018:
soltanto per far fronte a “comprovate
esigenze di carattere esclusivamente
temporaneo o eccezionale”. 19
19
CONTRATTO A TEMPO DET.NATO.
DURATA E TERMINI
ART. 21, COMMA 1, D.LGS. N. 81/2015
“il termine del contratto a tempo determinato può
essere prorogato, con il consenso del lavoratore,
solo quando la durata iniziale del contratto sia
inferiore a trentasei mesi, e comunque, per
massimo di cinque volte nell’arco di trentasei mesi
a prescindere dal numero dei contratti. qualora il
numero delle proroghe sia superiore, il contratto si
trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla
data di decorrenza della sesta proroga”. 20
20
10
CONTRATTO A TEMPO DET.NATO.
DURATA E TERMINI
Il contratto può essere prorogato:
per ragioni che fanno ritenere necessaria la
proroga che l’amministrazione deve
provare;
per i contratti di durata inferiore a tre anni;
per un massimo di 5 volte all’interno della
durata di tre anni;
per un massimo di tre anni, proroga
inclusa.
21
21
LA SANZIONE DELLA
TRASFORMAZIONE. OPERATIVITA’
se il lavoratore viene riassunto a tempo
determinato entro dieci giorni dalla data
di scadenza di un contratto di durata fino
a sei mesi (venti giorni dalla data di
scadenza di un contratto di durata
superiore a sei mesi
Se il rapporto di lavoro prosegue oltre il
trentesimo giorno in caso di contratto di
durata inferiore a sei mesi (oltre il
cinquantesimo giorno negli altri casi), 22
22
11
LA SANZIONE DELLA
TRASFORMAZIONE. OPERATIVITA’
se il contratto è prorogato oltre cinque volte
nell’arco di trentasei mesi a prescindere dal numero
dei contratti.
se il lavoratore viene riassunto a tempo
determinato entro dieci giorni dalla data di
scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi
(venti giorni per il contratto di durata superiore a
sei mesi)
Se il rapporto di lavoro prosegue oltre il trentesimo
giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei
mesi (oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi),
23
23
ART. 23 COMMA 1 D.LGS 81/2015
Salvo persa disposizione dei contratti collettivi
non possono essere assunti lavoratori a tempo
determinato in misura superiore al 20% del
numero dei lavoratori a tempo indeterminato in
forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
In caso di violazione del suddetto limite viene
irrogata al datore, una sanzione amministrativa
dper ciascun lavoratore di importo pari al 20%
o al 50% della retribuzione.
24
24
12
ART. 34 COMMA 6 D.LGS 165/2001
Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove
assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo
superiore a dodici mesi, ((ad esclusione di quelle relative al
conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19,
comma 6, nonche' al conferimento degli incarichi di cui all'articolo
110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 15-
septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,)) sono
subordinate alla verificata impossibilita' di ricollocare il personale
in disponibilita' iscritto nell'apposito elenco ((e in possesso della
qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti)). 25
25
ART. 34 COMMA 6 D.LGS 165/2001
……I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo
possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in
organico, in posizione di comando presso amministrazioni che
ne facciano richiesta o presso quelle inpiduate ai sensi
dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono,
altresi', avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis.
Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto
di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando
presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono
dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta
sospeso e l'onere retributivo e' a carico dall'amministrazione o
dell'ente che utilizza il dipendente.
26
26
13
SINTESI DISCIPLINA DEL TEMPO
DETERMINATO
Vincoli giuridici Riferimenti Note
Comprovate esigenze di carattere Art. 9, d.lgs.
temporaneo o eccezionale (3) n.75/2017
durata massima 36 mesi Art. 19, d.lgs.
n.81/2015
5 proroghe Art. 21, d.lgs.
n.81/2015
non possono essere assunti lavoratori a Art. 23, d.lgs. n.
tempo determinato in misura superiore al 81/2015
20 per cento del numero dei lavoratori a
tempo indeterminato in forza al 1° gennaio
dell’anno di assunzione, con un
arrotondamento del decimale all’unità
superiore qualora esso sia eguale o
superiore a 0,5
Obbligo procedura di cui all’art. 34-bis Art. 34, comma 6, Modifiche
per i contratti superiori a 12 mesi d.lgs. n. 165/2001 introdotte dal27d.l.
n. 90/2014
27
SINTESI DEI VINCOLI FINANZIARI
AL TEMPO DETERMINATO
Vincoli di natura finanziaria (4) Riferimenti normativi Osservazioni
Obbligo per i datori di lavoro di aver Art. 20, comma 1, lett. d) d.lgs. n.
effettuato la valutazione dei rischi in 81/2015
applicazione della normativa di tutela
della salute e della sicurezza dei
lavoratori
Principio generale dell’obbligo di Commi 557 e ss., legge n. 296/2006,
contenimento della spesa di e per gli enti non soggetti ai nuovi
personale obiettivi di finanza pubblica (quali
unioni di comuni), il limite di spesa
dell’anno 2008 (comma 562)
Rispetto del limite del 100% della – art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010; Modifiche
spesa sostenuta nel 2009 per – dipartimento Funzione pubblica, introdotte dal d.l.
assunzioni con contratto di lavoro circolare n. 5/2013 (p. 7); n.
flessibile, per gli enti in regola con gli – Corte conti, sezione Autonomie, 90/2014
obblighi di riduzione della spesa di delibera n. 13/2015
personale (altrimenti: 50% della
spesa sostenuta nel 2009) 28
28
14
SINTESI DEI VINCOLI FINANZIARI
AL TEMPO DETERMINATO
Vincoli di natura finanziaria (4) Riferimenti Note
Media della spesa sostenuta per – dipartimento Funzione Per le amministrazioni
assunzioni con contratto di lavoro pubblica, circolare n. che nell’anno 2009 non
flessibile nel triennio 20072009 5/2013 (p. 7); hanno sostenuto spese
– Corte conti, sezione per contratti di lavoro
Autonomie, delibera n. flessibile
13/2015
Spesa strettamente necessaria per Corte conti, sezione Soltanto nel caso in
far fronte a servizi essenziali Autonomie, delibera n. cui l’ente locale non
1/2017 abbia fatto ricorso alle
tipologie contrattuali
riferite a rapporti di
lavoro flessibile né nel
2009, né nel triennio
29
2007-2009
29
IL CONTRATTO DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO DOPO IL
DL 87/2018. LE MODIFICHE NON
OPERANO NEI CONFRONTI DELLA
PRECEDENTE NORAMTIVA SE IL
DATORE E’ UNA PP.AA
30
30
15
CONTRATTO A TEMPO DET.NATO.
DURATA E TERMINI
ART. 21, COMMA 1, D.LGS. N. 81/2015
01. Il contratto puo' essere rinnovato solo a fronte delle
condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto puo'
essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e,
successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui
all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto
disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si
trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per
attivita' stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo,
possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle
condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.
31
31
CONTRATTO A TEMPO DET.NATO.
DURATA E TERMINI
ART. 19, COMMA 1, D.LGS. N. 81/2015 «1. Al
contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un
termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto
puo' avere una durata superiore, ma comunque non
eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di
almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee
all'ordinaria attivita', ovvero esigenze sostitutive di
altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei,
significativi e non programmabili, dell'attivita'
ordinaria.»; 32
32
16
CONTRATTO A TEMPO DET.NATO.
DURATA E TERMINI
ART. 21, COMMA 1, D.LGS. N. 81/2015
1. Il termine del contratto a tempo determinato puo'
essere prorogato, con il consenso del lavoratore,
solo quando la durata iniziale del contratto sia
inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un
massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro
mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora
il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si
trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla
data di decorrenza della quinta proroga.
33
33
CONTRATTO A TEMPO DET.NATO.
DURATA E TERMINI
Il contratto può essere prorogato:
per ragioni che fanno ritenere necessaria la
proroga che i datore deve provare;
per i contratti di durata inferiore a due
anni;
per un massimo di 4 volte all’interno della
durata di due anni;
per un massimo di due anni, proroga
inclusa.
34
34
17
LA SANZIONE DELLA
TRASFORMAZIONE. OPERATIVITA’
se il lavoratore viene riassunto a tempo
determinato entro dieci giorni dalla data
di scadenza di un contratto di durata fino
a sei mesi (venti giorni dalla data di
scadenza di un contratto di durata
superiore a sei mesi
Se il rapporto di lavoro prosegue oltre il
trentesimo giorno in caso di contratto di
durata inferiore a sei mesi (oltre il
cinquantesimo giorno negli altri casi), 35
35
LA SANZIONE DELLA
TRASFORMAZIONE. OPERATIVITA’
se il contratto è prorogato oltre quattro volte
nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei
contratti.
se il lavoratore viene riassunto a tempo
determinato entro dieci giorni dalla data di
scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi
(venti giorni per il contratto di durata superiore a
sei mesi)
Se il rapporto di lavoro prosegue oltre il trentesimo
giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei
mesi (oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi),
36
36
18
LA INAPPLICABILITA’ ALLE PP AA
DL 97/2018 Art. 1 Modifiche alla disciplina del contratto
di lavoro a tempo determinato
1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19: ……………..
b) all'articolo 21: ………
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche'
quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai
contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai
quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
37
37
ART. 23 COMMA 1 D.LGS 81/2015
Salvo persa disposizione dei contratti collettivi
non possono essere assunti lavoratori a tempo
determinato in misura superiore al 20% del
numero dei lavoratori a tempo indeterminato in
forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
In caso di violazione del suddetto limite viene
irrogata al datore, una sanzione amministrativa
dper ciascun lavoratore di importo pari al 20%
o al 50% della retribuzione.
38
38
19
IL CONTRATTO DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO NEL
CCNL FUNZIONI LOCALI (ART.
50)
39
39
Art. 50 Contratto di lavoro a tempo
determinato
1. Gli enti possono stipulare contratti inpiduali per
l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato, nel rispetto dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001
e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D.
Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle
vigenti disposizioni di legge in materia.
2. I contratti a termine hanno la durata massima di
trentasei mesi e tra un contratto e quello successivo
è previsto un intervallo di almeno dieci giorni, dalla
data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi
ovvero almeno venti giorni, dalla data di scadenza di un
contratto di durata superiore a sei mesi, fermo restando
quanto previsto per le attività stagionali.
40
20
Art. 50 Contratto di lavoro a tempo
determinato
3. Il numero massimo di contratti a tempo
determinato e di contratti di somministrazione a
tempo determinato stipulati da ciascun ente
complessivamente non può superare il tetto
annuale del 20% del personale a tempo
indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di
assunzione, con arrotondamento dei decimali all’unità
superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per
gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre
possibile la stipulazione di un contratto a tempo
determinato. Nel caso di inizio di attività in corso
di anno, il limite percentuale si computa sul
numero dei lavoratori a tempo indeterminato in
servizio al momento dell’assunzione.
41
Art. 50 Contratto di lavoro a tempo
determinato
4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da
limitazioni quantitative, oltre a quelle inpiduate dal D.Lgs. n.
81/2015, sono:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di
riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino
cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni
di personale e sulle professionalità;
d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il
conferimento di supplenze al personale docente ed educativo
degli enti locali;
42
21
Art. 23 DLGS 81/2016 Contratto di lavoro a
tempo determinato
2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni
quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato
conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti
collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche
e comparti merceologici;
b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del
decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società
ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo
25 per le società già costituite;
c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
e) per sostituzione di lavoratori assenti;
f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.
43
Art. 50 Contratto di lavoro a tempo
determinato
e) stipulazione di contratti a tempo determinato
per l’assunzione di personale da adibire
all’esercizio delle funzioni infungibili della polizia
locale e degli assistenti sociali;
f) personale che afferisce a progetti finanziati con
fondi UE, statali, regionali o privati;
g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di
rilievo internazionale;
h) proroghe dei contratti di personale a tempo
determinato interessato dai processi di
stabilizzazione.
44
22
Art. 50 Contratto di lavoro a tempo
determinato
5. Gli enti disciplinano, con gli atti previsti
dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei
principi di cui all’art. 35 del D. Lgs.
n.165/2001, le procedure selettive per
l’assunzione di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato, tenuto
conto della programmazione dei
fabbisogni del personale di cui all’art.
6 del D.Lgs. n. 165/2001.
45
Art. 50 Contratto di lavoro a tempo
determinato
6. Nell’ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono
ricomprese anche le seguenti ipotesi di assunzione di personale
con contratto di lavoro a termine:
a) sostituzione di personale assente con diritto alla
conservazione del posto, ivi compreso il personale che fruisce dei
congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della legge n. 53/2000; nei casi in
cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate, con
l’esclusione delle ipotesi di sciopero, l’assunzione a tempo determinato
può essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare
l’affiancamento del lavoratore che si deve assentare;
b) sostituzione di personale assente per congedo di maternità,
di congedo parentale e per malattia del figlio, di cui agli articoli 16,
17, 32 e 47 del D. Lgs. n. 151/2001; in tali casi l’assunzione a tempo
determinato può avvenire anche trenta giorni prima dell’inizio del
periodo di astensione.
46
23
Art. 50 Contratto di lavoro a tempo
determinato
7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 6, l’ente può procedere
ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro
lavoratore, perso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche
attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai sensi
dell’art. 52 del D. Lgs. n.165/2001 e dell’art.8 del CCNL del 14.9.2000 a
quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del
posto.
8. Nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 6, nel contratto
inpiduale è specificata per iscritto la causa della sostituzione
ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale
non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto,
ma anche l’altro dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di
cui al precedente comma 7. La durata del contratto può
comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il
passaggio delle consegne.
47
Art. 50 Contratto di lavoro a tempo
determinato
9. L'assunzione con contratto a tempo
determinato può avvenire a tempo pieno ovvero
a tempo parziale.
10. Il rapporto di lavoro si risolve
automaticamente, senza diritto al preavviso, alla
scadenza del termine indicato nel contratto
inpiduale o, prima di tale data, comunque, con
il rientro in servizio del lavoratore
sostituito, nel caso di contratto a tempo
determinato stipulato per ragioni sostitutive.
48
24
Art. 50 Contratto di lavoro a tempo
determinato
11. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015,
fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per le
attività stagionali, nel caso di rapporti di lavoro a tempo
determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso
lavoratore, per effetto di una successione di contratti,
riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima
categoria, è possibile derogare alla durata massima di
trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga non può
superare i dodici mesi e può essere attuata
esclusivamente nei seguenti casi:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di
riorganizzazione finalizzati a all’accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;
49
Art. 50 Contratto di lavoro a tempo
determinato
11. …..
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino
cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni
di personale e sulle professionalità;
d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e
sviluppo;
e) rinnovo o la proroga di un contributo finanziario;
f) progetti pluriennali finanziati con fondi UE, statali, regionali o
privati;
g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo
internazionale;
h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato
interessato dai processi di stabilizzazione.
50
25
Art. 19 DLGS 81/2015 Contratto di lavoro a
tempo determinato
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un
ulteriore contratto a tempo determinato fra gli
stessi soggetti, della durata massima di dodici
mesi, può essere stipulato presso la direzione
territoriale del lavoro competente per territorio.
In caso di mancato rispetto della descritta
procedura, nonché di superamento del termine
stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si
trasforma in contratto a tempo indeterminato
dalla data della stipulazione.
51
Art. 50 Contratto di lavoro a tempo
determinato
12. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, in deroga alla
generale disciplina legale, nei casi di cui al comma 11, l’intervallo tra un
contratto a tempo determinato e l’altro, nell’ipotesi di successione di
contratti, può essere ridotto a cinque giorni per i contratti di durata
inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi. Le
disposizioni in materia di intervallo tra contratti non trovano applicazione
nell’ipotesi di stipulazione di contratti a tempo determinato per il
conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti
locali e per l’assunzione di personale da adibire all’esercizio delle funzioni
infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali.
13. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato
può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001.
14. Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi i casi di
esclusione previsti dall’art. 20 del D.Lgs. n. 81/2015.
52
26
Art. 20 DLGS 81/2015 Contratto di lavoro a
tempo determinato
1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto
di lavoro subordinato non è ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto
di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto,
entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a
norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991,
che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo
determinato, salvo che il contratto sia concluso per
provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per
assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia
una durata iniziale non superiore a tre mesi;
53
Art. 20 DLGS 81/2015 Contratto di lavoro a
tempo determinato
c) presso unità produttive nelle quali sono operanti
una sospensione del lavoro o una riduzione
dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni,
che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si
riferisce il contratto a tempo determinato;
d) da parte di datori di lavoro che non hanno
effettuato la valutazione dei rischi in applicazione
della normativa di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori.
2. In caso di violazione dei pieti di cui al
comma 1, il contratto si trasforma in contratto
a tempo indeterminato.
54
27
IL CONTRATTO DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO.
TRATTAMENTO ECONOMICO
NORMATIVO NEL CCNL
FUNZIONI LOCALI (ART.51)
55
55
COMMENTO
Sotto il profilo del trattamento economico e normativo, si registra un
notevole salto di qualità in quanto il contratto ha recepito in pieno il
principio del pieto di discriminazione prevedendo una serie di
diposizioni a favore del personale con contratto a termine. In
particolare viene specificato che :
• a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato,
entro il limite annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima
volta nella pubblica amministrazione; nel caso in cui, tenendo conto
della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o
determinato comunque già intervenuti, anche con altre
amministrazioni, pure di perso comparto, il lavoratore abbia
comunque prestato servizio per più di tre anni, le ferie maturano, in
proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 32 o 28
giorni, stabilito dall’art 28, commi 2 e 3, a seconda dell’articolazione
dell’orario di lavoro, rispettivamente, su sei o cinque giorni;
56
28
COMMENTO
b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto
compatibili - i criteri stabiliti dall’art. 37 del presente CCNL, si
applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito
con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, ai fini
della determinazione del periodo in cui è corrisposto il
trattamento economico; i periodi nei quali spetta il trattamento
economico intero e quelli nei quali spetta il trattamento ridotto
sono stabiliti secondo i criteri di cui all’art. 37, comma 10, in
misura proporzionalmente rapportata al periodo in cui è
corrisposto il trattamento economico come sopra determinato
o, se inferiore, alla durata residua del contratto, salvo che non
si tratti di un periodo di assenza inferiore a due mesi, caso nel
quale il trattamento economico è corrisposto comunque in
misura intera; il trattamento economico non può comunque
essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro.
57
COMMENTO
c)il periodo di conservazione del posto in
caso di assenza per malattia è pari alla
durata del contratto e non può in ogni
caso superare il termine massimo fissato
dall’art. 36;
d) possono essere concessi permessi non
retribuiti per motivate esigenze fino a un
massimo di 15 giorni complessivi e
permessi retribuiti solo in caso di
matrimonio;
58
29
COMMENTO
Sotto il profilo dell’anzianità di servizio, un
passaggio molto importante è contenuto al
comma 5, ove viene precisato che i periodi di
assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato, possono essere
adeguatamente valutati, nell’ambito delle
procedure di reclutamento della stessa o di altra
amministrazione, secondo requisiti o criteri che
attengono alla durata di tali periodi ed alla
corrispondenza tra professionalità richiesta nei
posti da coprire ed esperienza maturata nei
rapporti di lavoro a termine.
59
Art. 51 Trattamento economico-normativo del
personale con contratto a tempo determinato
1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento
economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente
per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con
la natura del contratto a termine e con le precisazioni seguenti e dei
successivi commi:
a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato,
entro il limite annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima
volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 28 comma 4; nel
caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo
indeterminato o determinato comunque già intervenuti, anche con
altre amministrazioni, pure di perso comparto, il lavoratore abbia
comunque prestato servizio per più di tre anni, le ferie maturano, in
proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 28 o 32
giorni, stabilito dall’art. 28, commi 2 e 3 a seconda dell’articolazione
dell’orario di lavoro rispettivamente su cinque o su sei giorni;
60
30
Art, 28 Ferie, recupero festività soppresse e
festività del santo patrono
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie
retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione ivi
compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative ed
esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità
che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano
erogate per dodici mensilità.
2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la
durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste
dall' articolo 1, comma 1, lettera "a", della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata
del periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall'
art.1, comma 1, lettera "a", della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
4. Per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a
seconda che l’articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle
ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due
giornate previste dai commi 2 e 3.
61
Art. 51 Trattamento economico-normativo del
personale con contratto a tempo determinato
1…….
b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto
compatibili - i criteri stabiliti dall’art. 36 del presente CCNL, si applica
l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni
nella legge 11 novembre 1983 n. 638, ai fini della determinazione del
periodo in cui è corrisposto il trattamento economico; i periodi nei
quali spetta il trattamento economico intero e quelli nei quali spetta il
trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all’art. 36
comma 10, in misura proporzionalmente rapportata al periodo in cui è
corrisposto il trattamento economico come sopra determinato, salvo
che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi, caso nel
quale il trattamento economico è corrisposto comunque in misura
intera; il trattamento economico non può comunque essere erogato
oltre la cessazione del rapporto di lavoro;
62
31
Art. 51 Trattamento economico-normativo del
personale con contratto a tempo determinato
c) il periodo di conservazione del posto è
pari alla durata del contratto e non può in
ogni caso superare il termine massimo
fissato dall’art. 36;
d) possono essere concessi permessi non
retribuiti per motivate esigenze fino a un
massimo di 15 giorni complessivi e
permessi retribuiti solo in caso di
matrimonio ai sensi dell’art. 31, comma
2;
63
Art. 51 Trattamento economico-normativo del
personale con contratto a tempo determinato
e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di
durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi
anche di eventuali proroghe, oltre ai permessi di cui alla
lett. d), possono essere concessi i seguenti permessi:
• permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di
cui all’art. 32;
• permessi per esami o concorsi, di cui all’art. 31,
comma 1, primo alinea;
• permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni
diagnostiche, di cui all’art. 35;
• permessi per lutto di cui, all’art. 31 comma 1, secondo
alinea.
64
32
Art. 51 Trattamento economico-normativo del
personale con contratto a tempo determinato
f) il numero massimo annuale dei permessi di cui alla
lettera e) deve essere riproporzionato in relazione alla
durata temporale nell’anno del contratto a termine
stipulato, salvo il caso dei permessi per lutto;
l’eventuale frazione di unità derivante dal
riproporzionamento è arrotondata all’unità superiore,
qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5;
g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di
assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni
di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge
n.53/2000, ivi compresi i permessi per lutto nei casi di
rapporto di durata inferiore a sei mesi.
65
Art. 51 Trattamento economico-normativo del
personale con contratto a tempo determinato
2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in
relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può
essere sottoposto ad un periodo di prova,
secondo la disciplina, dell’art. 20, non superiore
comunque a due settimane per i rapporti di
durata fino a sei mesi e di quattro settimane per
quelli di durata superiore. In deroga a quanto
previsto dall’art. 20 in qualunque momento del periodo
di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del
preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al
comma 1, indicati nel citato articolo. Il recesso opera dal
momento della comunicazione alla controparte e ove
posto in essere dall’ente deve essere motivato.
66
33
Art. 51 Trattamento economico-normativo del
personale con contratto a tempo determinato
3. In tutti i casi di assunzioni a tempo
determinato per esigenze straordinarie e, in
generale, quando per la brevità del rapporto a
termine non sia possibile applicare il comma 5
dell’art. 19, il contratto è stipulato con
riserva di acquisizione dei documenti
prescritti dalla normativa vigente. Nel caso
che il dipendente non li presenti nel termine
prescritto o che non risulti in possesso dei
requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è
risolto con effetto immediato, salva l’applicazione
dell’art. 2126 c.c.
67
2126 cc
La nullità o l'annullamento del contratto di
lavoro non produce effetto per il periodo in
cui il rapporto ha avuto esecuzione [1360,
1373, 1418, 1445, 1458, 2332], salvo che la
nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della
causa [1345, 1346, 2035].
Se il lavoro è stato prestato con violazione di
norme poste a tutela del prestatore di lavoro,
questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione
68
34
Art. 51 Trattamento economico-normativo del
personale con contratto a tempo determinato
4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la
risoluzione del rapporto con preavviso o con
corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, ad
eccezione di quelli previsti dal comma 10 dell’art. 50 e
dal comma 2 del presente articolo, per il rapporto di
lavoro a tempo determinato il termine di
preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo
di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e,
comunque, non può superare i 30 giorni, nelle
ipotesi di durata dello stesso superiore all’anno. In
caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti
alla metà, con arrotondamento all’unità superiore
dell’eventuale frazione di unità derivante dal computo.
69
Art. 51 Trattamento economico-normativo del
personale con contratto a tempo determinato
5. I periodi di assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato, possono essere
adeguatamente valutati, nell’ambito delle
procedure di reclutamento dello stesso ente o
di altro ente o amministrazione, secondo
requisiti o criteri che attengono alla durata di
tali periodi ed alla corrispondenza tra
professionalità richiesta nei posti da coprire ed
esperienza maturata nei rapporti di lavoro a
termine.
70
35
Art. 51 Trattamento economico-normativo del
personale con contratto a tempo determinato
6. Gli enti assicurano ai lavoratori assunti con contratto di
lavoro a tempo determinato interventi informativi e
formativi, con riferimento sia alla tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni del D.
Lgs. n. 81/2008, sia alle prestazioni che gli stessi sono
chiamati a rendere, adeguati all’esperienza lavorativa, alla
tipologia dell’attività ed alla durata del contratto.
7. In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di
lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal
dipendente presso il medesimo ente o presso Unioni di
comuni con mansioni del medesimo profilo e categoria di
inquadramento, concorrono a determinare l’anzianità
lavorativa eventualmente richiesta per l’applicazione di
determinati istituti contrattuali.
71
IL CONTRATTO DI
SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO A TEMPO
DETERMINATO.
72
72
36
FONTI: artt. da 30 a 40 d.lgs. n. 81 del 2015.
la somministrazione è utilizzata nei limiti quantitativi
inpiduati dai contratti collettivi applicati
dall’utilizzatore.
Tali limiti non si applicano però relativamente ai
lavoratori in mobilità, ai soggetti disoccupati che
percepiscono trattamenti di disoccupazione non
agricola da almeno sei mesi, ai soggetti percettori di
ammortizzatori sociali da almeno sei mesi e ai
lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (di cui al
regolamento Ce n. 800/2008). 73
73
DESCRIZIONE
consiste in un rapporto trilaterale
tra lavoratore, somministratore
(Agenzia per il lavoro) e
utilizzatore (P.A.) costituito da due
contratti distinti, uno di
somministrazione tra agenzia e
Pubblica Amministrazione e l’altro di
lavoro tra agenzia e lavoratore. 74
74
37
LIMITI
Utilizzabile:
per ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o
sostitutivo, anche se riferibili alla
ordinaria attività dell’utilizzatore;
eventuali limiti quantitativi possono
essere determinati dai CCnL
75
75
IL CONTRATTO DI
SOMMINISTRAZIONE DI T.D.
E’ escluso dall’ambito di applicazione del limite
generale di durata previsto per i contratti di lavoro a
termine (pari a 36 mesi).
È vietato:
per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto
di sciopero;
dopo licenziamenti collettivi avvenuti nei sei mesi
precedenti o nelle unità produttive nelle quali sono
operanti sospensioni o riduzioni di orario;
da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato
la valutazione dei rischi in applicazione della
normativa di tutela della salute e della sicurezza dei
76
lavoratori.
76
38
IL CONTRATTO DI
SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO A TEMPO
DETERMINATO NEL CCNL
DELLE FUNZIONI LOCALI (ART.
52)
77
77
COMMENTO
E’ prevista la possibilità degli enti di avvalersi del
contratto somministrazione a tempo determinato
per soddisfare esigenze temporanee o
eccezionali, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.
Lgs. n. 165/2001, disciplinando i profili rilevanti di
tale particolare tipologia contrattuale, in coerenza
e nel rispetto delle previsioni del
D.Lgs.n.81/2015.
Il ricorso all’istituto può avvenire, comunque, solo
nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle
vigenti disposizioni di legge in materia
78
39
Art. 52 Contratto di somministrazione
1. Gli enti possono stipulare contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato,
secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti
del D. Lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze
temporanee o eccezionali , ai sensi dell’art. 36,
comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e nel
rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle
vigenti disposizioni di legge in materia.
2. I contratti di somministrazione di lavoro a
tempo determinato sono stipulati entro il limite di
cui all’art. 50, comma 3.
79
Art. 52 Contratto di somministrazione
3. Le ipotesi di contratto di somministrazione esenti da limitazioni
quantitative sono:
• attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di
riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli
esistenti;
• particolari necessità di enti di nuova istituzione;
• stipulazione di contratti a tempo determinato per il
conferimento di supplenze al personale docente ed
educativo degli enti locali;
• introduzione di nuove tecnologie che comportino
cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui
fabbisogni di personale e sulle professionalità;
• personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE,
statali, regionali o privati;
• realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo
internazionale
80
40
Art. 52 Contratto di somministrazione
4. Il ricorso al lavoro somministrato non è consentito
per il personale dei profili della categoria A, per quelli
dell’area di vigilanza. Sono, altresì, escluse le posizioni di
lavoro che comportano l’esercizio di funzioni nell’ambito delle
competenze del Sindaco come Ufficiale di Governo.
5. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al
raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano
attività per le quali sono previste specifiche indennità,
hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi
trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in
contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello
stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei
contratti di somministrazione a tempo determinato, nel
rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni
di legge in materia.
81
Art. 52 Contratto di somministrazione
6. L’ente comunica tempestivamente al
somministratore, titolare del potere disciplinare nei
confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di
fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al
lavoratore somministrato, ai sensi dell’art.7 della legge
n. 300/1970.
7. Gli enti sono tenuti, nei riguardi dei
lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le
misure, le informazioni e gli interventi di
formazione relativi alla sicurezza e prevenzione
previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, in particolare per
quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività
lavorativa in cui saranno impegnati.
82
41
Art. 52 Contratto di somministrazione
8. I lavoratori somministrati hanno diritto di
esercitare, presso gli enti utilizzatori, i diritti di libertà
e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970
e possono partecipare alle assemblee del personale
dipendente.
9. Nell’ambito dell’organismo paritetico di cui all’art.
6 sono fornite informazioni sul numero e sui motivi
dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul
numero e sui profili professionali interessati.
10. Per quanto non disciplinato da presente articolo
trovano applicazione le disposizioni di legge in
materia.
83
LE FORME FLESSIBILI DI
ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO
DI LAVORO. IL CONTRATTO
DI LAVORO A TEMPO
PARZIALE.
84
84
42
FONTI DEL RAPPORTO DI LAVORO
A TEMPO PARZIALE
Art, 4 d.lgs 81/2015
L’art. 12 del d.lgs. n. 81/2015
(in base al quale le norme della Sezione I
ovvero dall’art. 4 all’11) si applicano, ove non
persamente disposto, anche ai rapporti di
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche.
Art. 53 del CCNL funzioni locali del 21
maggio 2018.
85
85
ART. 4 D.LGS 81/2015
“nel rapporto di lavoro
subordinato, anche a tempo
determinato, l’assunzione può
avvenire a tempo pieno, ai sensi
dell’articolo 3 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 o a
tempo parziale 86
86
43
TIPOLOGIE DI LAVORO A TEMPO
PARZIALE
Part Time Orizzontale prestazione
lavorativa effettuata tutti i con orario ridotto
rispetto al tempo pieno.
Part time Verticale l’orario a tempo pieno
riguarda alcuni giorni o periodi dell’anno, del
mese o della settimana.
Part time misto
costituito da elementi caratterizzanti il part
time orizzontale e verticale.
87
87
LAVORO A TEMPO PARZIALE.
NELL’ART. 53 CCNL 21/5/2018
1. Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a
tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle
categorie e dei profili a tal fine inpiduati
nell’ambito del piano dei fabbisogni d personale, ai
sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti
interessati.
88
88
44
LAVORO A TEMPO PARZIALE.
NELL’ART. 53 CCNL 21/5/2018
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può
superare il 25 per cento della dotazione organica
complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31
dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizionI
organizzative. Il lavoratore titolare delle stesse può
ottenere la trasformazione del suo rapporto in
rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa
rinuncia all’incarico conferitogli. Il predetto limite è
arrotondato per eccesso onde arrivare comunque
all’unità.
89
89
LAVORO A TEMPO PARZIALE.
DISCIPLINA
I CCnL possono prevedere clausole scritte per la variazione
dell’orario di lavoro stabilito ma è sempre necessario il
consenso (scritto) espresso del lavoratore.
L’utilizzo di tali clausole da parte dell’amministrazione fa
sorgere in capo al lavoratore il diritto a compensazioni
lavorative previste dal contratto di comparto.
La conversione del contratto di lavoro da tempo parziale a
tempo pieno è ammessa ma l’accettazione del lavoratore va
fatta in forma scritta.
L’art. 8 del d.lgs. n. 81/2015 stabilisce che il rifiuto del
lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale o viceversa, non
costituisce giustificato motivo di licenziamento.
90
90
45
PRIORITA’ NELLA CONCESSIONE
ART. 8 COMMA 4 D.LGS 81/2015
coloro che assistono il coniuge, i figli o i
genitori affetti da patologie oncologiche o
gravi patologie cronico-degenerative;
Coloro che assistono un convivente alla quale
sia stata riconosciuta la totale e permanente
inabilità lavorativa con connotazione di gravità
ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n.
104/1992;
Coloro che assistono il figlio convivente
portatore di handicap oppure di età inferiore a
tredici anni. 91
91
LE FORME FLESSIBILI DI
ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO
DI LAVORO. IL CONTRATTO
DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
NEL CCNL FUNZIONI LOCALI.
(ART. 53).
92
92
46
COMMENTO
L’Ipotesi conferma, sostanzialmente, lo schema
regolativo della precedente disciplina contrattuale. Si
registrano solo alcune modifiche connesse agli interventi
legislativi effettuati in materia, tra i quali, con specifico
riferimento al lavoro pubblico, si segnala l’art. 73 del
D.L. n.112 del 2008 convertito nella legge 133 del 2008,
che ha consentito il superamento dell’automatismo
previsto dalla precedente disciplina legislativa, in base
alla quale la trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale avveniva
automaticamente, al superamento dei sessanta giorni
dalla richiesta avanzata dal dipendente.
93
COMMENTO
Ora, invece, grazie agli interventi effettuati dalla
citata legge, è stato ripristinato l’equilibrio tra
ente e dipendente e, in tale logica, vengono
espressi specificatamente i motivi per i quali
l’ente può negare la concessione di tale tipologia
lavorativa. Inoltre, le parti negoziali sono
intervenute sulla precedente disciplina
contrattuale dell’istituto anche per adeguarne i
contenuti alle nuove previsioni del D.Lgs. n.
81/2015, tenendo conto comunque delle
normative specifiche del lavoro pubblico.
94
47
COMMENTO
In tale ambito possono
richiamarsi le nuove regole
dettate in materia lavoro
supplementare e straordinario,
valevoli per il rapporto di lavoro a
tempo parziale sia di tipo
orizzontale che verticale (art. 55,
c. 2-6).
95
Art. 53 Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Gli enti possono costituire rapporti di
lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei
posti delle categorie e dei profili a tal
fine inpiduati nell’ambito del piano dei
fabbisogni di personale, ai sensi delle
vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, su
richiesta dei dipendenti interessati.
96
48
Art. 53 Rapporto di lavoro a tempo parziale
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale
non può superare il 25 per cento della
dotazione organica complessiva di
ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre
di ogni anno, con esclusione delle posizioni
organizzative. Il lavoratore titolare delle
stesse può ottenere la trasformazione del
suo rapporto in rapporto a tempo parziale
solo a seguito di espressa rinuncia
all’incarico conferitogli. Il predetto limite è
arrotondato per eccesso onde arrivare comunque
all’unità.
97
Art. 53 Rapporto di lavoro a tempo parziale
3. I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche
esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente,
inpiduano, se necessario ed anche in via temporanea, le
posizioni organizzative che possono essere conferite
anche al personale con rapporto a tempo parziale di
durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno.
Il principio del riproporzionamento del trattamento economico
trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di
posizione.
4. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in
servizio presentano apposita domanda, con cadenza
semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere
indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo
che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 7.
98
49
Art. 53 Rapporto di lavoro a tempo parziale
5. L’ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della
domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel
rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11
oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo
previsto dal comma 2;
b) sl’attività di lavoro autonomo o subordinato, che
il lavoratore intende svolgere, comporti una
situazione di conflitto di interesse con la specifica
attività di servizio volta dallo stesso ovvero sussista
comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di
lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un
pregiudizio alla funzionalità dell’ente.
99
Art. 53 Rapporto di lavoro a tempo parziale
6. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla
trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da
tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle
previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996,
come modificato dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008.
7. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale, qualora la prestazione non sia superiore
al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere
un’altra attività lavorativa e professionale,
subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti
norme in materia di incompatibilità e di conflitto di
interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare,
entro quindici giorni, all’ente nel quale prestano servizio
l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività
lavorativa esterna.
100
50
Art. 53 Rapporto di lavoro a tempo parziale
8. In presenza di gravi e documentate
situazioni familiari, preventivamente
inpiduate dagli enti in sede di contrattazione
integrativa e tenendo conto delle esigenze
organizzative, è possibile elevare il
contingente di cui al comma 2 fino ad un
ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle
procedure di cui al comma 4, le domande
sono comunque presentate senza limiti
temporali.
101
Art. 53 Rapporto di lavoro a tempo parziale
9. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai
sensi dei commi 2 e 8, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8,
commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni
psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili
con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e
gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza,
che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per
tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero;
g) i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale stabilizzati ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.
102
51
Art. 53 Rapporto di lavoro a tempo parziale
10. I dipendenti hanno diritto alla
trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi
previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del D. Lgs.
n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le
domande sono presentate senza limiti
temporali, l’ente dà luogo alla costituzione del
rapporto di lavoro a tempo parziale entro il
termine di 15 giorni e le trasformazioni
effettuate a tale titolo non sono considerate ai
fini del raggiungimento del contingente
fissato ai sensi dei commi 2 e 8.
103
Art. 53 Rapporto di lavoro a tempo parziale
11. La costituzione del rapporto a tempo
parziale avviene con contratto di lavoro stipulato
in forma scritta e con l’indicazione della data di
inizio del rapporto di lavoro, della durata della
prestazione lavorativa nonché della collocazione
temporale dell’orario con riferimento al giorno,
alla settimana, al mese e all’anno e del relativo
trattamento economico. Quando
l’organizzazione del lavoro è articolata in turni,
l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire
anche mediante rinvio a turni programmati di
lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
104
52
Art. 53 Rapporto di lavoro a tempo parziale
12. La trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale
avviene mediante accordo tra le parti
risultante da atto scritto, in cui vengono
indicati i medesimi elementi di cui al
comma 11. In tale accordo, le parti
possono eventualmente concordare
anche un termine di durata per il
rapporto di lavoro a tempo parziale che
si va a costituire.
105
Art. 53 Rapporto di lavoro a tempo parziale
13. dipendenti che hanno ottenuto la
trasformazione del proprio rapporto da tempo
pieno a tempo parziale hanno diritto di
tornare a tempo pieno alla scadenza di un
biennio dalla trasformazione, anche in
soprannumero, oppure, prima della scadenza
del biennio, a condizione che vi sia la
disponibilità del posto in organico. Tale
disciplina non trova applicazione nelle ipotesi
previste dal comma 10, che restano regolate
dalla relativa disciplina legislativa.
106
53
Art. 53 Rapporto di lavoro a tempo parziale
14. I dipendenti assunti con
rapporto di lavoro a tempo parziale
hanno diritto di chiedere la
trasformazione del rapporto a tempo
pieno decorso un triennio dalla data
di assunzione, a condizione che vi
sia la disponibilità del posto in
organico e nel rispetto dei vincoli di
legge in materia di assunzioni.
107
DAL PIENO AL PARZIALE E
VICEVERSA DL 79/1997 ART. 6.
2. ... (21). 3. ... (22).
4. I dipendenti che trasformano il rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno
diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla
scadenza di un biennio dalla trasformazione,
nonché alle successive scadenze previste dai
contratti collettivi. La trasformazione del
rapporto a tempo pieno avviene anche in
sovrannumero, riassorbibile con le successive
vacanze.
108
108
54
ART. 53
Orientamenti
applicativi ARAN
109
CLF 32b
Quali sono le corrette modalità applicative della
disciplina in materia di riproporzionamento del
numero di ore annuo di permesso per particolari
motivi personali o familiari nel caso di rapporto di
rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale,
con articolazione dell’orario di lavoro,
rispettivamente, su 4 o 3 giorni in una settimana
lavorativa di 5 giorni, ai sensi dell’art.32, comma 4,
del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018? Come
deve essere riproporzionata in questi casi anche la
durata convenzionale di 6 ore, prevista dall’art.32,
comma 2, lett.e), del CCNL del 21.5.2018, ai fini della
decurtazione del monte di 18 ore annue, ove il
dipendente fruisca cumulativamente dei permessi per
la durata dell’intera giornata lavorativa?
110
55
CLF 32b
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, il
riproporzionamento andrà effettuato, tenendo conto dei
giorni di lavoro settimanali di presenza del titolare di tale
tipologia di rapporto di lavoro rispetto a quelli previsti per il
lavoratore a tempo pieno.
Pertanto, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale
verticale articolato su 4 giorni settimanali, in presenza di una
settimana di 5 giorni lavorativi, il dipendente potrà fruire di
14 ore e 24 minuti di permesso retribuito per motivi personali
(4/5 di 18).
Nel caso, invece, di rapporto di lavoro a tempo parziale
verticale articolato su soli 3 giorni di presenza in una
settimana lavorativa di 5 giorni del lavoratore a tempo pieno,
il dipendente potrà fruire di 10 ore e 48 minuti (3/5 di 18).
111
CLF 32b
Non vi è necessità di arrotondamenti perché i permessi
possono essere fruiti anche per frazioni di ora,
ricordando, però, che il lavoratore non può avvalersi
degli stessi per un arco temporale inferiore ad una sola
ora.
Conseguentemente, il dipendente non potrà fruirne per
20 o anche per 50 minuti (dovendo in questo caso
comunque contabilizzare un’intera ora), mentre si
ritiene possibile, in coerenza con la finalità ricordata,
l'utilizzo per periodi composti da un'ora o da un
numero intero di ore, seguiti da frazioni di ora (ad
esempio, un'ora e quindici minuti, un'ora e trenta, due
ore e venti ecc.).
112
56
CLF 32b
Si evidenzia anche che, nel caso di rapporto di lavoro a
tempo parziale di tipo verticale, non si procede al
riproporzionamento della durata convenzionale, ai fini della
decurtazione, in caso di fruizione dei permessi per la durata
dell’intera giornata lavorativa.
Infatti, nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale la
prestazione lavorative è svolta a tempo pieno, ma, ai sensi
dell’art.54, comma 2, lett.b), del CCNL del 21.5.2018:
“limitatamente a periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese, dell’anno e con articolazione della
prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di
determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la
media della durata del lavoro settimanale prevista per il
tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione
(settimana, mese o anno)
113
CLF 26b
Con riferimento al rapporto di lavoro a tempo
parziale orizzontale, quali possono essere le
modalità di riproporzionamento delle sei ore
previste dall’art.32, comma 2, lett.e), del CCNL
delle Funzioni Locali del 21.5.2018 quale
decurtazione convenzionale del monte ore
annuo di permesso per motivi personali e
familiari, in caso di fruizione del permesso per
l’intera giornata, nelle seguenti ipotesi:
- personale a tempo parziale al 52,80%;
- personale a tempo parziale all’80,56%;
- personale a tempo parziale all’88,89%?
114
57
CLF 26b
In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale,
applicando la regola del riproporzionamento, di cui all’art.32,
comma 4, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, nelle
fattispecie ipotizzate, si avrà che la decurtazione convenzionale del
monte ore, in caso di fruizione del permesso per l'intera giornata,
sarà pari a:
• 3 ore e 10 minuti per il rapporto di lavoro a tempo parziale al
52,80% (52,80% di 6 ore e cioè 3,17 ore; rapportando i
centesimi in minuti (0,17 x 60) si avrà il risultato finale di 3 ore
e 10 minuti);
• 4 ore e 50 minuti per il rapporto di lavoro a tempo parziale
all’80,56% (applicando la medesima regola del punto
precedente)
• 5 ore e 20 minuti per il rapporto di lavoro a tempo parziale
all’88,89% (applicando la medesima regola del punto
precedente)
115
CLF 24b
In relazione ad un lavoratore titolare di un rapporto di lavoro
a tempo parziale di tipo orizzontale al 52%, già dall’inizio del
2018, come si applica la regola del riproporzionamento delle
ore annuali di permesso per particolari permessi personali o
familiari, di cui all’art.32, comma 4, del CCNL delle Funzioni
Locali del 21.5.2018? Se il medesimo dipendente, prima del
21.5.2018, abbia già fruito di due giorni di permesso per
motivi personali, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del CCNL del
6.7.1995, come si determina il numero delle ore di permesso
ancora fruibili dal dipendente nel corso del 2018?
Applicando la regola del riproporzionamento, di cui all’art.32, comma
4, del CCNL delle Funzioni Locali alla particolare fattispecie prospettata
di un rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, con orario di
lavoro pari al 52,80% dell’orario di lavoro a tempo pieno, si avrà che:
1) le ore di permesso per motivi personali annuali spettanti al
lavoratore saranno pari al 52,80% di 18 ore e cioè 9 ore e 30 minuti;
116
58
CLF 24b
2) per coerenza ed al fine di assicurare trattamenti uniformi con il personale a
tempo pieno, nel caso del rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale,
caratterizzato da una ridotta prestazione oraria su tutti i giorni lavorativi, si
dovrà procedere anche al riproporzionamento delle sei ore, previste dal comma
2, lett. e) del medesimo art.32 del CCNL del 21.5.2018, quale decurtazione
convenzionale del monte ore, in caso di fruizione del permesso per l’intera
giornata. Per effetto del suddetto riproporzionamento, nel caso prospettato, la
durata convenzionale, ai fini della decurtazione, in caso di fruizione dei permessi
per la durata dell’intera giornata lavorativa, sarà pari al 52,80% di 6 ore e cioè 3
ore e 10 minuti. Poiché il lavoratore era titolare del rapporto di lavoro a tempo
parziale, con tali caratteristiche orarie, già dall’inizio del 2018, ai fini della
decurtazione dei giorni di permesso già fruiti ai sensi dell’art.19, comma 2, del
CCNL del 6.7.1995 prima del CCNL del 21.5.2018, si ritiene che, secondo criteri
di logica e ragionevolezza, le due giornate da detrarre dovranno essere valutate
secondo la durata prevista per ciascuna all’interno del rapporto a tempo parziale
e cioè tenendo conto di 3 ore e 10 minuti. Pertanto, dal monte ore annuo di 9
ore e 30 minuti dovranno essere detratte 6 ore e 20 minuti, con conseguente
disponibilità per il lavoratore di sole 3 ore e 10 minuti fino al 31.12.2018
117
CLF 4b
Il nuovo CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21/5/2018
stabilisce che i permessi per motivi personali e familiari
possono essere fruiti anche per la durata dell’intera
giornata lavorativa e che, in tale ipotesi, l'incidenza
dell'assenza sul monte ore a disposizione del
dipendente è convenzionalmente pari a sei ore.
Stabilisce inoltre che le 18 ore di permesso sono
riproporzionate in caso di rapporto di lavoro a tempo
parziale. In relazione alle suddette nuove previsioni
contrattuali, si chiede di sapere se, in caso di part-time
orizzontale, vadano riproporzionate anche le sei ore
convenzionali di incidenza sul monte ore del
dipendente nel caso di fruizione per l’intera giornata
lavorativa?
118
59
CLF 4b
Per quanto riguarda il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale, in coerenza con i principi generali che regolano tale tipologia
di rapporto di lavoro, la clausola del contratto prevede espressamente
il riproporzionamento del monte ore annuo di 18 ore di permessi
retribuiti per particolari motivi personali o familiari (art. 32, comma 4,
del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018).
Trattandosi di permesso fruito su base oraria, il riproporzionamento va
effettuato in tutti i casi di rapporto di lavoro a tempo parziale
(verticale, orizzontale e misto).
Per coerenza ed al fine di assicurare trattamenti uniformi con il
personale a tempo pieno, si è altresì dell'avviso che, nel caso di
rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, caratterizzato da una
ridotta prestazione oraria su tutti i giorni lavorativi, debba procedersi
anche al riproporzionamento delle sei ore, previste dal comma 2, lett.
e), del citato art.32 del CCNL del 21.5.2018, quale decurtazione
convenzionale del monte ore, in caso di fruizione del permesso per
l'intera giornata.
119
LE FORME FLESSIBILI DI
LAVORO. LE COLLABORAZIONI
COORDINATE E
CONTINUATIVE. IL DIVIETO
120
120
60
D.LGS 81/2015 ART. 2 COMMI 1 E
4
1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la
disciplina del rapporto di lavoro subordinato
anche ai rapporti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro
esclusivamente personali, continuative e le cui
modalità di esecuzione sono organizzate dal
committente anche con riferimento ai tempi e
al luogo di lavoro.
121
121
D.LGS 81/2015 ART. 2 COMMI 1 E
4
4. Fino al completo riordino della disciplina
dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da
parte delle pubbliche amministrazioni, la
disposizione di cui al comma 1 non trova
applicazione nei confronti delle medesime. Dal
1° gennaio 2017 è comunque fatto
pieto alle pubbliche amministrazioni di
stipulare i contratti di collaborazione di
cui al comma 1.
122
122
61
D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 5
BIS (DA ART. 5 D.LGS 75/2017)
«5-bis. E' fatto pieto alle amministrazioni
pubbliche di stipulare contratti di
collaborazione che si concretano in
prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalità di
esecuzione siano organizzate dal committente
anche con riferimento ai tempi e al luogo di
lavoro. I contratti posti in essere in violazione del
presente comma sono nulli e determinano
responsabilità erariale………
123
123
D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 5
BIS (DA ART. 5 D.LGS 75/2017)
……………..I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente
comma sono, altresì, responsabili ai sensi
dell'articolo 21 e ad essi non può essere
erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, non si applica alle
pubbliche amministrazioni.»;
124
124
62
D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 5
BIS (DA ART. 5 D.LGS 75/2017)
……………..I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente
comma sono, altresì, responsabili ai sensi
dell'articolo 21 e ad essi non può essere
erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, non si applica alle
pubbliche amministrazioni.»;
125
125
LE COLLABORAZIONI
SOPRAVVIVONO NELL’ART. 7 C. 6
Per specifiche esigenze cui non è possibile far
fronte con il personale in servizio, permane
tuttavia la possibilità di conferire incarichi
inpiduali, con contratti di lavoro autonomo di
natura occasionale, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche
universitaria, in presenza dei specifici
presupposti di legittimità dettagliatamente
elencati nell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n.
165/2001 126
126
63
LE COLLABORAZIONI
SOPRAVVIVONO NELL’ART. 7 C. 6
Per specifiche esigenze cui non è possibile far
fronte con il personale in servizio, permane
tuttavia la possibilità di conferire incarichi
inpiduali, con contratti di lavoro autonomo di
natura occasionale, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche
universitaria, in presenza dei specifici
presupposti di legittimità dettagliatamente
elencati nell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n.
165/2001 127
127
LE NUOVE TIPOLOGIE DI
LAVORO FLESSIBILE: DAL
LAVORO ACCESSORIO ALLA
PRESTAZIONE OCCASIONALE.
CENNI.
128
128
64
LEIL LAVORO ACCESSORIO
introdotto nel nostro ordinamento dal d.lgs. 10
settembre 2003, n. 276 in attuazione della legge 14
febbraio 2003, n. 30 (la “legge Biagi”) artt. da 70 a
74.
Poi il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ha riscritto la
disciplina: articoli da 48 a 50.
disciplina interamente abrogata dal d.l. 17 marzo
2017, n. 25 convertito in legge 20 aprile n. 49:
“I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti
alla data di entrata in vigore del presente decreto
possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017”. 129
129
LEIL LAVORO ACCESSORIO
In sostituzione del lavoro accessorio la
legge 21 giugno 2017, n. 96 di
conversione del d.l. 24 aprile 2017, n. 50
ha aggiunto al decreto l’art. 54-bis, che
ha introdotto nell’ordinamento il
contratto di prestazione occasionale che,
secondo l’espressa previsione del comma
7, può essere utilizzato dalle Pubbliche
Amministrazioni. 130
130
65
LE NUOVE TIPOLOGIE DI LAVORO:
LA PRESTAZIONE OCC.LE
Caratteristica Lavoro accessorio Artt. 48-50 Contratto di prestazione occasionale Art. 54-bis
d.lgs. n. 81/2015 d.l. n. 50/2017
Limite di nessuno 5.000 euro l’anno
compenso che ogni
utilizzatore può
erogare in totale
Limite di 7.000 euro nell’anno, rivalutabile 5.000 euro l’anno
compenso che ogni annualmente sulla base della
prestatore può variazione dell’indice ISTAT dei prezzi
ricevere in totale al consumo per le famiglie degli operai
e degli impiegati
Limite di 2000 euro nell’anno rivalutabile 2.500 euro l’anno
compenso che ogni annualmente sulla base della
prestatore può variazione dell’indice ISTAT dei prezzi
ricevere da ogni al consumo per le famiglie degli operai
utilizzatore e degli impiegati (3.000 euro nel caso
di percettori di prestazioni integrative
del salario o di sostegno del reddito)
Tipologie di nessuna limitazione indicata “esclusivamente per esigenze temporanee ed
utilizzo eccezionali:
a) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche
categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità,
di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscano di
ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a
131
calamità o eventi naturali improvvisi;
131
LE NUOVE TIPOLOGIE DI LAVORO:
LA PRESTAZIONE OCC.LE
Caratteristica Lavoro Contratto di prestazione
accessorio occasionale
Artt. 48-50 Art. 54-bis
d.lgs. n. d.l. n. 50/2017
81/2015
c) per attività di solidarietà, in
collaborazione con altri enti pubblici
o associazioni di volontariato;
d) per l’organizzazione di
manifestazioni so-
ciali, sportive, culturali o caritative”.
Misura minima del 7,50 euro 9,00 euro netti, pari a
compenso orario netti, pari a 12,38 euro lordi
10,00 euro
lordi
numero massimo di ore non previsto 280 (pari a circa 2500/9) 132
per ogni prestatore
132
66