C - Le forme di lavoro flessibili

       GIAMPIERO PIZZICONI
       MAGISTRATO DELLA
       CORTE DEI CONTI
       Collaboratore della Rivista
       www.lagazzettadeglientilocali.
       it e 1della Rivista Comuni
       d’Italia.
       Docente di Contabilità
       pubblica presso la Challenge
       School dell’Università Ca’
       Foscari di Venezia.
LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI
EE.   LL..   PROBLEMATICHE
APPLICATIVE   E   SOLUZIONI
INTERPRETATIVE.  PROVINCIA DI
VICENZA, 21 FEBBRAIO 2020. C
1




       GIAMPIERO PIZZICONI
       MAGISTRATO DELLA
       CORTE DEI CONTI
       Collaboratore della Rivista
       www.lagazzettadeglientilocali.i
       t e della Rivista Comuni
         2
       d’Italia.
       Docente di Contabilità pubblica
       presso la Challenge School
       dell’Università Ca’ Foscari di
       Venezia.

  LE  FORME   DI
  LAVORO FLESSIBILI
2




                        1
      SALVE A TUTTI




3




  GLI ART. 36 DEL D.LGS
  165/2001 E 92 DEL TUEL
              4


4




                2
  ART. 36 D.LGS 165/2001. CONTRATTI
  DI LAVORO FLESSIBILE. ANTE MADIA
  2. Per rispondere ad esigenze di carattere
  esclusivamente (intr. art. 4 co. 1 lett. a,
  DL 101/2013) (temporane ed eccezionali)
  temporaneo     o    eccezionale     le
  amministrazioni pubbliche possono avvalersi
  delle forme contrattuali flessibili di assunzione
  e di impiego del personale previste dal codice
  civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
  subordinato nell'impresa, nel rispetto delle
  procedure di reclutamento vigenti. ………».     5


5




ART. 36 D.LGS 165/2001 CONTRATTI
DI LAVORO FLESSIBILE. POST MADIA
  2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di
  lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di
  formazione e lavoro e contratti di somministrazione di
  lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme
  contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre
  leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei
  limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle
  amministrazioni pubbliche.
  Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i
  contratti di cui al primo periodo del presente comma
  soltanto per comprovate esigenze di carattere
  esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto
  delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo
                                   6
  35.
6




                                     3
ART. 36 D.LGS 165/2001 COMMA 2
CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE.
  I contratti di lavoro subordinato a tempo
  determinato possono essere stipulati nel rispetto degli
  articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno
  2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica
  al solo personale reclutato secondo le procedure di cui
  all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.
  I contratti di somministrazione di lavoro a tempo
  determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti
  del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la
  disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti
  collettivi nazionali di lavoro.
  .                             7


7




ART. 36 D.LGS 165/2001 COMMA 2
CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE.
  Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro
  per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per
  prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni
  pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente
  articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i
  vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per
  concorsi pubblici a tempo indeterminato.
  È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo
  periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma
  restando la salvaguardia della posizione occupata nella
  graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a
  tempo indeterminato.                   8


8




                                  4
ARTICOLO 92 TUEL COMMA 1 .
  Articolo 92 Rapporti di lavoro a tempo
   determinato e a tempo parziale
  1. Gli enti locali possono costituire rapporti di
   lavoro a tempo parziale e a tempo determinato,
   pieno o parziale, nel rispetto della disciplina
   vigente in materia. I dipendenti degli enti locali
   a   tempo   parziale,  purché   autorizzati
   dall'amministrazione di appartenenza, possono
   prestare attività lavorativa presso altri enti.
                                9


9




ARTICOLO 92 TUEL COMMA 2.
  2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici
   stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari
   manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di
   assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e
   qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può
   prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione
   del personale a tempo determinato per esigenze
   temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e
   trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione.
   Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 7 e 8
   dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
   29, e successive modificazioni ed integrazioni.      10


10




                                   5
     I PRINCIPI DELL’ART. 36 DEL
     D.LGS 165/2001. SINTESI.
                              11


11




  ART. 36 PRINCIPI
  fabbisogno ordinario: le PP.AA possono ricorrere
   solo a contratti di lavoro subordinato a tempo
   indeterminato.
  fabbisogno straordinario: solo per comprovate
   esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o
   eccezionale le PP AA possono riciorrere a contratti di
   lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di
   formazione e lavoro e contratti di somministrazione di
   lavoro a tempo determinato nonché avvalersi delle
   forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e
   dalle altre leggi                    12


12




                                 6
  ART. 36 PRINCIPI
  superamento del precariato: l’art.36, comma 2 del
   d.lgs. 165/2001 per prevenire fenomeni di precariato,
   prevede che le PP AA , sottoscrivano contratti a
   tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle
   proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a
   tempo indeterminato.
  principio di responsabilità dirigenziale: i dirigenti
   che operano in violazione delle disposizioni dell’art. 36
   del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i sono responsabili ai
   sensi dell’art. 21 dello stesso decreto.
                              13


13




  ART. 36 PRINCIPI
  prevenzione degli abusi nell’utilizzo del
   lavoro flessibile: entro il 31 dicembre di ogni
   anno, sulla base di direttive del Ministro per la
   Pubblica Amministrazione, le amministrazioni
   redigono un rapporto informativo sulle tipologie di
   lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il
   31 gennaio di ciascun anno, da inviare agli OIV di
   cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e alla PCM –
   dipartimento della Funzione pubblica (che redige
   una relazione annuale al Parlamento)
                              14


14




                                 7
  ART. 36 PRINCIPI
  le PP AA possono ricorrere a contratti di lavoro
   subordinato a tempo determinato, contratti di
   formazione e lavoro e contratti di somministrazione
   di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi
   delle forme contrattuali flessibili previste dal codice
   civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro
   nell’impresa, solo per “comprovate” esigenze di
   carattere   esclusivamente     temporaneo    o
   eccezionale osservando le procedure dell’articolo
   35 del d.lgs. n. 165/2001;
                              15


15




  ART. 36 PRINCIPI
  i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
   debbono osservare la disciplina per il lavoro privato di
   cui al d.lgs. n. 81/2015,
  i contratti di somministrazione di lavoro a tempo
   determinato sono disciplinati dagli artt. 30 e ss. del
   d.lgs. n. 81/2015, e non possono essere utilizzati per
   funzioni direttive e dirigenziali;
  il rapporto di lavoro a t.d. instaurato illegittimamente
   è nullo ed è vietata la conversione a a tempo
   indeterminato, fatto salvo il diritto al risarcimento del
   danno al lavoratore interessato;           16


16




                                 8
ART. 36 PRINCIPI
  Obbligo di redazione e trasmissione per le PP AA di
   analitico rapporto informativo sulle tipologie di
   lavoro flessibile utilizzate, con l’indicazione dei dati
   identificativi dei titolari, all’Osservatorio paritetico
   istituito presso l’ARAn,, entro il 31 gennaio di
   ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli
   organismi indipendenti di valutazione, nonché alla
   Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento
   della Funzione pubblica (che redige una relazione
   annuale al Parlamento).
                              17


17




    IL CONTRATTO DI LAVORO A
    TEMPO DETERMINATO
                             18


18




                                9
CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO. FONTI NORMATIVE
 Art. 36 del d.lgs. n. 165/2001
 così come modificato dal d.lgs. n.
 75/2017, dal d.lgs. n. 81/2015.
 ART. 50 del CCnL 21 maggio
 2018:
 soltanto per far fronte a “comprovate
   esigenze di carattere esclusivamente
   temporaneo o eccezionale”.            19


19




CONTRATTO A TEMPO DET.NATO.
DURATA E TERMINI
  ART. 21, COMMA 1, D.LGS. N. 81/2015
  “il termine del contratto a tempo determinato può
   essere prorogato, con il consenso del lavoratore,
   solo quando la durata iniziale del contratto sia
   inferiore a trentasei mesi, e comunque, per
   massimo di cinque volte nell’arco di trentasei mesi
   a prescindere dal numero dei contratti. qualora il
   numero delle proroghe sia superiore, il contratto si
   trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla
   data di decorrenza della sesta proroga”.     20


20




                              10
CONTRATTO A TEMPO DET.NATO.
DURATA E TERMINI
  Il contratto può essere prorogato:
  per ragioni che fanno ritenere necessaria la
   proroga che l’amministrazione deve
   provare;
  per i contratti di durata inferiore a tre anni;
  per un massimo di 5 volte all’interno della
   durata di tre anni;
  per un massimo di tre anni, proroga
   inclusa.
                         21


21




LA SANZIONE DELLA
TRASFORMAZIONE. OPERATIVITA’
  se il lavoratore viene riassunto a tempo
   determinato entro dieci giorni dalla data
   di scadenza di un contratto di durata fino
   a sei mesi (venti giorni dalla data di
   scadenza di un contratto di durata
   superiore a sei mesi
   Se il rapporto di lavoro prosegue oltre il
   trentesimo giorno in caso di contratto di
   durata inferiore a sei mesi (oltre il
   cinquantesimo giorno negli altri casi), 22
22




                            11
LA SANZIONE DELLA
TRASFORMAZIONE. OPERATIVITA’
   se il contratto è prorogato oltre cinque volte
   nell’arco di trentasei mesi a prescindere dal numero
   dei contratti.
  se il lavoratore viene riassunto a tempo
   determinato entro dieci giorni dalla data di
   scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi
   (venti giorni per il contratto di durata superiore a
   sei mesi)
   Se il rapporto di lavoro prosegue oltre il trentesimo
   giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei
   mesi (oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi),
                            23


23




ART. 23 COMMA 1 D.LGS 81/2015
  Salvo persa disposizione dei contratti collettivi
   non possono essere assunti lavoratori a tempo
   determinato in misura superiore al 20% del
   numero dei lavoratori a tempo indeterminato in
   forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
  In caso di violazione del suddetto limite viene
   irrogata al datore, una sanzione amministrativa
   dper ciascun lavoratore di importo pari al 20%
   o al 50% della retribuzione.
                            24


24




                               12
ART. 34 COMMA 6 D.LGS 165/2001
Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove
assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo
superiore a dodici mesi, ((ad esclusione di quelle relative al
conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19,
comma 6, nonche' al conferimento degli incarichi di cui all'articolo
110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 15-
septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,)) sono
subordinate alla verificata impossibilita' di ricollocare il personale
in disponibilita' iscritto nell'apposito elenco ((e in possesso della
qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti)).     25


25




ART. 34 COMMA 6 D.LGS 165/2001
  ……I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo
   possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in
   organico, in posizione di comando presso amministrazioni che
   ne facciano richiesta o presso quelle inpiduate ai sensi
   dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono,
   altresi', avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis.
   Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto
   di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando
   presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono
   dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta
   sospeso e l'onere retributivo e' a carico dall'amministrazione o
   dell'ente che utilizza il dipendente.
                                   26


26




                                      13
SINTESI DISCIPLINA DEL TEMPO
DETERMINATO
         Vincoli giuridici             Riferimenti          Note

 Comprovate  esigenze   di    carattere   Art. 9, d.lgs.
temporaneo o eccezionale (3)            n.75/2017
 durata massima 36 mesi           Art. 19, d.lgs.
                      n.81/2015
 5 proroghe                 Art. 21, d.lgs.
                      n.81/2015
 non possono essere assunti lavoratori a Art. 23, d.lgs.          n.
tempo determinato in misura superiore al 81/2015
20 per cento del numero dei lavoratori a
tempo indeterminato in forza al 1° gennaio
dell’anno  di assunzione,   con  un
arrotondamento del decimale all’unità
superiore qualora esso sia eguale o
superiore a 0,5
Obbligo procedura di cui all’art. 34-bis Art. 34, comma           6,   Modifiche
per i contratti superiori a 12 mesi   d.lgs. n. 165/2001            introdotte dal27d.l.
                                         n. 90/2014
27




SINTESI DEI VINCOLI FINANZIARI
AL TEMPO DETERMINATO
Vincoli di natura finanziaria (4)          Riferimenti normativi       Osservazioni
 Obbligo per i datori di lavoro di aver Art. 20, comma 1, lett. d) d.lgs. n.
effettuato la valutazione dei rischi in 81/2015
applicazione della normativa di tutela
della salute e della sicurezza dei
lavoratori
 Principio generale dell’obbligo di Commi 557 e ss., legge n. 296/2006,
contenimento   della   spesa   di e per gli enti non soggetti ai nuovi
personale                obiettivi di finanza pubblica (quali
                     unioni di comuni), il limite di spesa
                     dell’anno 2008 (comma 562)
 Rispetto del limite del 100% della –     art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010;  Modifiche
spesa sostenuta nel 2009 per –         dipartimento Funzione pubblica, introdotte dal d.l.
assunzioni con contratto di lavoro       circolare n. 5/2013 (p. 7);    n.
flessibile, per gli enti in regola con gli –  Corte conti, sezione Autonomie, 90/2014
obblighi di riduzione della spesa di      delibera n. 13/2015
personale (altrimenti: 50% della
spesa sostenuta nel 2009)                                    28


28




                                                     14
SINTESI DEI VINCOLI FINANZIARI
AL TEMPO DETERMINATO
Vincoli di natura finanziaria (4)         Riferimenti          Note




 Media della spesa sostenuta per –  dipartimento     Funzione Per le amministrazioni
assunzioni con contratto di lavoro   pubblica,   circolare  n. che nell’anno 2009 non
flessibile nel triennio 20072009    5/2013 (p. 7);        hanno sostenuto spese
                  –  Corte   conti,   sezione per contratti di lavoro
                    Autonomie, delibera n.    flessibile
                  13/2015
 Spesa strettamente necessaria per Corte    conti,   sezione Soltanto nel caso in
far fronte a servizi essenziali  Autonomie, delibera n.      cui l’ente locale non
                   1/2017             abbia fatto ricorso alle
                                   tipologie  contrattuali
                                   riferite a rapporti di
                                   lavoro flessibile né nel
                                   2009, né nel triennio
                                             29
                                   2007-2009

29




   IL CONTRATTO DI LAVORO A
   TEMPO DETERMINATO DOPO IL
   DL 87/2018. LE MODIFICHE NON
   OPERANO NEI CONFRONTI DELLA
   PRECEDENTE NORAMTIVA SE IL
   DATORE E’ UNA PP.AA
                                            30


30




                                                 15
CONTRATTO A TEMPO DET.NATO.
DURATA E TERMINI
  ART. 21, COMMA 1, D.LGS. N. 81/2015
01. Il contratto puo' essere rinnovato solo a fronte delle
condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto puo'
essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e,
successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui
all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto
disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si
trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per
attivita' stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo,
possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle
condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.
                               31


31




CONTRATTO A TEMPO DET.NATO.
DURATA E TERMINI
  ART. 19, COMMA 1, D.LGS. N. 81/2015 «1. Al
   contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un
   termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto
   puo' avere una durata superiore, ma comunque non
   eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di
   almeno una delle seguenti condizioni:
  a) esigenze temporanee e oggettive, estranee
   all'ordinaria attivita', ovvero esigenze sostitutive di
   altri lavoratori;
  b) esigenze connesse a incrementi temporanei,
   significativi e non programmabili, dell'attivita'
   ordinaria.»;                      32


32




                                  16
CONTRATTO A TEMPO DET.NATO.
DURATA E TERMINI
  ART. 21, COMMA 1, D.LGS. N. 81/2015
  1. Il termine del contratto a tempo determinato puo'
   essere prorogato, con il consenso del lavoratore,
   solo quando la durata iniziale del contratto sia
   inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un
   massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro
   mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora
   il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si
   trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla
   data di decorrenza della quinta proroga.
                             33


33




CONTRATTO A TEMPO DET.NATO.
DURATA E TERMINI
  Il contratto può essere prorogato:
  per ragioni che fanno ritenere necessaria la
   proroga che i datore deve provare;
  per i contratti di durata inferiore a due
   anni;
  per un massimo di 4 volte all’interno della
   durata di due anni;
  per un massimo di due anni, proroga
   inclusa.
                             34


34




                                17
LA SANZIONE DELLA
TRASFORMAZIONE. OPERATIVITA’
  se il lavoratore viene riassunto a tempo
   determinato entro dieci giorni dalla data
   di scadenza di un contratto di durata fino
   a sei mesi (venti giorni dalla data di
   scadenza di un contratto di durata
   superiore a sei mesi
   Se il rapporto di lavoro prosegue oltre il
   trentesimo giorno in caso di contratto di
   durata inferiore a sei mesi (oltre il
   cinquantesimo giorno negli altri casi), 35
35




LA SANZIONE DELLA
TRASFORMAZIONE. OPERATIVITA’
   se il contratto è prorogato oltre quattro volte
   nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei
   contratti.
  se il lavoratore viene riassunto a tempo
   determinato entro dieci giorni dalla data di
   scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi
   (venti giorni per il contratto di durata superiore a
   sei mesi)
   Se il rapporto di lavoro prosegue oltre il trentesimo
   giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei
   mesi (oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi),
                            36


36




                               18
LA INAPPLICABILITA’ ALLE PP AA
  DL 97/2018 Art. 1 Modifiche alla disciplina del contratto
   di lavoro a tempo determinato
  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono
   apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 19: ……………..
  b) all'articolo 21: ………
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche'
   quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai
   contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai
   quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
   anteriormente alla data di entrata in vigore del
   presente decreto.
                              37


37




ART. 23 COMMA 1 D.LGS 81/2015
  Salvo persa disposizione dei contratti collettivi
   non possono essere assunti lavoratori a tempo
   determinato in misura superiore al 20% del
   numero dei lavoratori a tempo indeterminato in
   forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
  In caso di violazione del suddetto limite viene
   irrogata al datore, una sanzione amministrativa
   dper ciascun lavoratore di importo pari al 20%
   o al 50% della retribuzione.
                              38


38




                                 19
     IL CONTRATTO DI LAVORO A
     TEMPO DETERMINATO NEL
     CCNL FUNZIONI LOCALI (ART.
     50)
                                39


39




   Art. 50 Contratto di lavoro a tempo
   determinato
   1. Gli enti possono stipulare contratti inpiduali per
   l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo
   determinato, nel rispetto dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001
   e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D.
   Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle
   vigenti disposizioni di legge in materia.
   2. I contratti a termine hanno la durata massima di
   trentasei mesi e tra un contratto e quello successivo
   è previsto un intervallo di almeno dieci giorni, dalla
   data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi
   ovvero almeno venti giorni, dalla data di scadenza di un
   contratto di durata superiore a sei mesi, fermo restando
   quanto previsto per le attività stagionali.


40




                                   20
   Art. 50 Contratto di lavoro a tempo
   determinato
   3. Il numero massimo di contratti a tempo
   determinato e di contratti di somministrazione a
   tempo determinato stipulati da ciascun ente
   complessivamente non può superare il tetto
   annuale del 20% del personale a tempo
   indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di
   assunzione, con arrotondamento dei decimali all’unità
   superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per
   gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre
   possibile la stipulazione di un contratto a tempo
   determinato. Nel caso di inizio di attività in corso
   di anno, il limite percentuale si computa sul
   numero dei lavoratori a tempo indeterminato in
   servizio al momento dell’assunzione.
41




   Art. 50 Contratto di lavoro a tempo
   determinato
4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da
limitazioni quantitative, oltre a quelle inpiduate dal D.Lgs. n.
81/2015, sono:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di
riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino
cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni
di personale e sulle professionalità;
d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il
conferimento di supplenze al personale docente ed educativo
degli enti locali;


42




                                   21
   Art. 23 DLGS 81/2016 Contratto di lavoro a
   tempo determinato
2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni
quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato
conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti
collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche
e comparti merceologici;
b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del
decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società
ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo
25 per le società già costituite;
c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
e) per sostituzione di lavoratori assenti;
f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.

43




   Art. 50 Contratto di lavoro a tempo
   determinato
e) stipulazione di contratti a tempo determinato
per l’assunzione di personale da adibire
all’esercizio delle funzioni infungibili della polizia
locale e degli assistenti sociali;
f) personale che afferisce a progetti finanziati con
fondi UE, statali, regionali o privati;
g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di
rilievo internazionale;
h) proroghe dei contratti di personale a tempo
determinato   interessato   dai  processi  di
stabilizzazione.
44




                                          22
   Art. 50 Contratto di lavoro a tempo
   determinato
5. Gli enti disciplinano, con gli atti previsti
dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei
principi di cui all’art. 35 del D. Lgs.
n.165/2001, le procedure selettive per
l’assunzione di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato, tenuto
conto della programmazione dei
fabbisogni del personale di cui all’art.
6 del D.Lgs. n. 165/2001.

45




   Art. 50 Contratto di lavoro a tempo
   determinato
6. Nell’ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono
ricomprese anche le seguenti ipotesi di assunzione di personale
con contratto di lavoro a termine:
a) sostituzione di personale assente con diritto alla
conservazione del posto, ivi compreso il personale che fruisce dei
congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della legge n. 53/2000; nei casi in
cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate, con
l’esclusione delle ipotesi di sciopero, l’assunzione a tempo determinato
può essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare
l’affiancamento del lavoratore che si deve assentare;
b) sostituzione di personale assente per congedo di maternità,
di congedo parentale e per malattia del figlio, di cui agli articoli 16,
17, 32 e 47 del D. Lgs. n. 151/2001; in tali casi l’assunzione a tempo
determinato può avvenire anche trenta giorni prima dell’inizio del
periodo di astensione.

46




                                       23
   Art. 50 Contratto di lavoro a tempo
   determinato
7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 6, l’ente può procedere
ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro
lavoratore, perso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche
attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai sensi
dell’art. 52 del D. Lgs. n.165/2001 e dell’art.8 del CCNL del 14.9.2000 a
quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del
posto.
8. Nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 6, nel contratto
inpiduale è specificata per iscritto la causa della sostituzione
ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale
non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto,
ma anche l’altro dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di
cui al precedente comma 7. La durata del contratto può
comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il
passaggio delle consegne.


47




   Art. 50 Contratto di lavoro a tempo
   determinato
9. L'assunzione con contratto a tempo
determinato può avvenire a tempo pieno ovvero
a tempo parziale.
10.  Il  rapporto  di  lavoro  si  risolve
automaticamente, senza diritto al preavviso, alla
scadenza del termine indicato nel contratto
inpiduale o, prima di tale data, comunque, con
il rientro in servizio del lavoratore
sostituito, nel caso di contratto a tempo
determinato stipulato per ragioni sostitutive.

48




                                        24
   Art. 50 Contratto di lavoro a tempo
   determinato
11. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015,
fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per le
attività stagionali, nel caso di rapporti di lavoro a tempo
determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso
lavoratore, per effetto di una successione di contratti,
riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima
categoria, è possibile derogare alla durata massima di
trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga non può
superare i dodici mesi e può essere attuata
esclusivamente nei seguenti casi:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di
riorganizzazione finalizzati a all’accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;

49




   Art. 50 Contratto di lavoro a tempo
   determinato
11. …..
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino
cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni
di personale e sulle professionalità;
d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e
sviluppo;
e) rinnovo o la proroga di un contributo finanziario;
f) progetti pluriennali finanziati con fondi UE, statali, regionali o
privati;
g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo
internazionale;
h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato
interessato dai processi di stabilizzazione.
50




                                    25
 Art. 19 DLGS 81/2015 Contratto di lavoro a
 tempo determinato
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un
ulteriore contratto a tempo determinato fra gli
stessi soggetti, della durata massima di dodici
mesi, può essere stipulato presso la direzione
territoriale del lavoro competente per territorio.
In caso di mancato rispetto della descritta
procedura, nonché di superamento del termine
stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si
trasforma in contratto a tempo indeterminato
dalla data della stipulazione.

51




   Art. 50 Contratto di lavoro a tempo
   determinato
12. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, in deroga alla
generale disciplina legale, nei casi di cui al comma 11, l’intervallo tra un
contratto a tempo determinato e l’altro, nell’ipotesi di successione di
contratti, può essere ridotto a cinque giorni per i contratti di durata
inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi. Le
disposizioni in materia di intervallo tra contratti non trovano applicazione
nell’ipotesi di stipulazione di contratti a tempo determinato per il
conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti
locali e per l’assunzione di personale da adibire all’esercizio delle funzioni
infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali.
13. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato
può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001.
14. Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi i casi di
esclusione previsti dall’art. 20 del D.Lgs. n. 81/2015.


52




                                         26
   Art. 20 DLGS 81/2015 Contratto di lavoro a
   tempo determinato
1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto
di lavoro subordinato non è ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto
di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto,
entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a
norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991,
che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo
determinato, salvo che il contratto sia concluso per
provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per
assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia
una durata iniziale non superiore a tre mesi;
53




   Art. 20 DLGS 81/2015 Contratto di lavoro a
   tempo determinato
c) presso unità produttive nelle quali sono operanti
una sospensione del lavoro o una riduzione
dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni,
che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si
riferisce il contratto a tempo determinato;
d) da parte di datori di lavoro che non hanno
effettuato la valutazione dei rischi in applicazione
della normativa di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori.
2. In caso di violazione dei pieti di cui al
comma 1, il contratto si trasforma in contratto
a tempo indeterminato.
54




                                 27
    IL CONTRATTO DI LAVORO A
    TEMPO    DETERMINATO.
    TRATTAMENTO   ECONOMICO
    NORMATIVO   NEL   CCNL
    FUNZIONI LOCALI (ART.51)
                                  55


55




   COMMENTO
Sotto il profilo del trattamento economico e normativo, si registra un
notevole salto di qualità in quanto il contratto ha recepito in pieno il
principio del pieto di discriminazione prevedendo una serie di
diposizioni a favore del personale con contratto a termine. In
particolare viene specificato che :
• a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato,
entro il limite annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima
volta nella pubblica amministrazione; nel caso in cui, tenendo conto
della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o
determinato comunque già intervenuti, anche con altre
amministrazioni, pure di perso comparto, il lavoratore abbia
comunque prestato servizio per più di tre anni, le ferie maturano, in
proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 32 o 28
giorni, stabilito dall’art 28, commi 2 e 3, a seconda dell’articolazione
dell’orario di lavoro, rispettivamente, su sei o cinque giorni;

56




                                      28
   COMMENTO
b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto
compatibili - i criteri stabiliti dall’art. 37 del presente CCNL, si
applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito
con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, ai fini
della determinazione del periodo in cui è corrisposto il
trattamento economico; i periodi nei quali spetta il trattamento
economico intero e quelli nei quali spetta il trattamento ridotto
sono stabiliti secondo i criteri di cui all’art. 37, comma 10, in
misura proporzionalmente rapportata al periodo in cui è
corrisposto il trattamento economico come sopra determinato
o, se inferiore, alla durata residua del contratto, salvo che non
si tratti di un periodo di assenza inferiore a due mesi, caso nel
quale il trattamento economico è corrisposto comunque in
misura intera; il trattamento economico non può comunque
essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro.
57




   COMMENTO
c)il periodo di conservazione del posto in
caso di assenza per malattia è pari alla
durata del contratto e non può in ogni
caso superare il termine massimo fissato
dall’art. 36;
d) possono essere concessi permessi non
retribuiti per motivate esigenze fino a un
massimo di 15 giorni complessivi e
permessi retribuiti solo in caso di
matrimonio;
58




                                    29
   COMMENTO
Sotto il profilo dell’anzianità di servizio, un
passaggio molto importante è contenuto al
comma 5, ove viene precisato che i periodi di
assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato, possono   essere
   adeguatamente valutati, nell’ambito delle
procedure di reclutamento della stessa o di altra
amministrazione, secondo requisiti o criteri che
attengono alla durata di tali periodi ed alla
corrispondenza tra professionalità richiesta nei
posti da coprire ed esperienza maturata nei
rapporti di lavoro a termine.
59




Art. 51 Trattamento economico-normativo del
personale con contratto a tempo determinato
1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento
economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente
per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con
la natura del contratto a termine e con le precisazioni seguenti e dei
successivi commi:
a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato,
entro il limite annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima
volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 28 comma 4; nel
caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo
indeterminato o determinato comunque già intervenuti, anche con
altre amministrazioni, pure di perso comparto, il lavoratore abbia
comunque prestato servizio per più di tre anni, le ferie maturano, in
proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 28 o 32
giorni, stabilito dall’art. 28, commi 2 e 3 a seconda dell’articolazione
dell’orario di lavoro rispettivamente su cinque o su sei giorni;

60




                                      30
Art, 28 Ferie, recupero festività soppresse e
festività del santo patrono
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie
retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione ivi
compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative ed
esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità
che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano
erogate per dodici mensilità.
2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la
durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste
dall' articolo 1, comma 1, lettera "a", della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata
del periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall'
art.1, comma 1, lettera "a", della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
4. Per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a
seconda che l’articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle
ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due
giornate previste dai commi 2 e 3.


61




   Art. 51 Trattamento economico-normativo del
   personale con contratto a tempo determinato
1…….
b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto
compatibili - i criteri stabiliti dall’art. 36 del presente CCNL, si applica
l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni
nella legge 11 novembre 1983 n. 638, ai fini della determinazione del
periodo in cui è corrisposto il trattamento economico; i periodi nei
quali spetta il trattamento economico intero e quelli nei quali spetta il
trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all’art. 36
comma 10, in misura proporzionalmente rapportata al periodo in cui è
corrisposto il trattamento economico come sopra determinato, salvo
che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi, caso nel
quale il trattamento economico è corrisposto comunque in misura
intera; il trattamento economico non può comunque essere erogato
oltre la cessazione del rapporto di lavoro;


62




                                             31
   Art. 51 Trattamento economico-normativo del
   personale con contratto a tempo determinato
c) il periodo di conservazione del posto è
pari alla durata del contratto e non può in
ogni caso superare il termine massimo
fissato dall’art. 36;
d) possono essere concessi permessi non
retribuiti per motivate esigenze fino a un
massimo di 15 giorni complessivi e
permessi retribuiti solo in caso di
matrimonio ai sensi dell’art. 31, comma
2;
63




   Art. 51 Trattamento economico-normativo del
   personale con contratto a tempo determinato
e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di
durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi
anche di eventuali proroghe, oltre ai permessi di cui alla
lett. d), possono essere concessi i seguenti permessi:
• permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di
  cui all’art. 32;
• permessi per esami o concorsi, di cui all’art. 31,
  comma 1, primo alinea;
• permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni
  diagnostiche, di cui all’art. 35;
• permessi per lutto di cui, all’art. 31 comma 1, secondo
  alinea.
64




                               32
   Art. 51 Trattamento economico-normativo del
   personale con contratto a tempo determinato
   f) il numero massimo annuale dei permessi di cui alla
   lettera e) deve essere riproporzionato in relazione alla
   durata temporale nell’anno del contratto a termine
   stipulato, salvo il caso dei permessi per lutto;
   l’eventuale frazione di unità derivante dal
   riproporzionamento è arrotondata all’unità superiore,
   qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5;
   g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di
   assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni
   di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge
   n.53/2000, ivi compresi i permessi per lutto nei casi di
   rapporto di durata inferiore a sei mesi.

65




   Art. 51 Trattamento economico-normativo del
   personale con contratto a tempo determinato
   2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in
   relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può
   essere sottoposto ad un periodo di prova,
   secondo la disciplina, dell’art. 20, non superiore
   comunque a due settimane per i rapporti di
   durata fino a sei mesi e di quattro settimane per
   quelli di durata superiore. In deroga a quanto
   previsto dall’art. 20 in qualunque momento del periodo
   di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto
   senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del
   preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al
   comma 1, indicati nel citato articolo. Il recesso opera dal
   momento della comunicazione alla controparte e ove
   posto in essere dall’ente deve essere motivato.
66




                                  33
   Art. 51 Trattamento economico-normativo del
   personale con contratto a tempo determinato
   3. In tutti i casi di assunzioni a tempo
   determinato per esigenze straordinarie e, in
   generale, quando per la brevità del rapporto a
   termine non sia possibile applicare il comma 5
   dell’art. 19, il contratto è stipulato con
   riserva di acquisizione dei documenti
   prescritti dalla normativa vigente. Nel caso
   che il dipendente non li presenti nel termine
   prescritto o che non risulti in possesso dei
   requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è
   risolto con effetto immediato, salva l’applicazione
   dell’art. 2126 c.c.
67




   2126 cc
   La nullità o l'annullamento del contratto di
   lavoro non produce effetto per il periodo in
   cui il rapporto ha avuto esecuzione [1360,
   1373, 1418, 1445, 1458, 2332], salvo che la
   nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della
   causa [1345, 1346, 2035].
   Se il lavoro è stato prestato con violazione di
   norme poste a tutela del prestatore di lavoro,
   questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione


68




                              34
   Art. 51 Trattamento economico-normativo del
   personale con contratto a tempo determinato
   4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la
   risoluzione del rapporto con preavviso o con
   corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, ad
   eccezione di quelli previsti dal comma 10 dell’art. 50 e
   dal comma 2 del presente articolo, per il rapporto di
   lavoro a tempo determinato il termine di
   preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo
   di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e,
   comunque, non può superare i 30 giorni, nelle
   ipotesi di durata dello stesso superiore all’anno. In
   caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti
   alla metà, con arrotondamento all’unità superiore
   dell’eventuale frazione di unità derivante dal computo.

69




   Art. 51 Trattamento economico-normativo del
   personale con contratto a tempo determinato
   5. I periodi di assunzione con contratto di
   lavoro a tempo determinato, possono essere
   adeguatamente valutati, nell’ambito delle
   procedure di reclutamento dello stesso ente o
   di altro ente o amministrazione, secondo
   requisiti o criteri che attengono alla durata di
   tali periodi ed alla corrispondenza tra
   professionalità richiesta nei posti da coprire ed
   esperienza maturata nei rapporti di lavoro a
   termine.


70




                                 35
   Art. 51 Trattamento economico-normativo del
   personale con contratto a tempo determinato
   6. Gli enti assicurano ai lavoratori assunti con contratto di
   lavoro a tempo determinato interventi informativi e
   formativi, con riferimento sia alla tutela della salute e della
   sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni del D.
   Lgs. n. 81/2008, sia alle prestazioni che gli stessi sono
   chiamati a rendere, adeguati all’esperienza lavorativa, alla
   tipologia dell’attività ed alla durata del contratto.
   7. In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di
   lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal
   dipendente presso il medesimo ente o presso Unioni di
   comuni con mansioni del medesimo profilo e categoria di
   inquadramento, concorrono a determinare l’anzianità
   lavorativa eventualmente richiesta per l’applicazione di
   determinati istituti contrattuali.

71




      IL    CONTRATTO  DI
      SOMMINISTRAZIONE   DI
      LAVORO    A   TEMPO
      DETERMINATO.
                                72


72




                                    36
   FONTI: artt. da 30 a 40 d.lgs. n. 81 del 2015.
  la somministrazione è utilizzata nei limiti quantitativi
   inpiduati   dai contratti  collettivi  applicati
   dall’utilizzatore.
  Tali limiti non si applicano però relativamente ai
   lavoratori in mobilità, ai soggetti disoccupati che
   percepiscono trattamenti di disoccupazione non
   agricola da almeno sei mesi, ai soggetti percettori di
   ammortizzatori sociali da almeno sei mesi e ai
   lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (di cui al
   regolamento Ce n. 800/2008).             73


73




DESCRIZIONE
  consiste in un rapporto trilaterale
   tra lavoratore, somministratore
   (Agenzia per il lavoro) e
   utilizzatore (P.A.) costituito da due
   contratti   distinti,  uno   di
   somministrazione tra agenzia e
   Pubblica Amministrazione e l’altro di
   lavoro tra agenzia e lavoratore.           74


74




                                37
  LIMITI
  Utilizzabile:
 per ragioni di carattere tecnico,
 produttivo,    organizzativo   o
 sostitutivo, anche se riferibili alla
 ordinaria attività dell’utilizzatore;
 eventuali limiti quantitativi possono
 essere determinati dai CCnL
                                75


75




IL CONTRATTO DI
SOMMINISTRAZIONE DI T.D.
  E’ escluso dall’ambito di applicazione del limite
   generale di durata previsto per i contratti di lavoro a
   termine (pari a 36 mesi).
   È vietato:
  per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto
   di sciopero;
  dopo licenziamenti collettivi avvenuti nei sei mesi
   precedenti o nelle unità produttive nelle quali sono
   operanti sospensioni o riduzioni di orario;
  da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato
   la valutazione dei rischi in applicazione della
   normativa di tutela della salute e della sicurezza dei
                                76
   lavoratori.
76




                                  38
    IL    CONTRATTO    DI
    SOMMINISTRAZIONE     DI
    LAVORO    A   TEMPO
    DETERMINATO   NEL  CCNL
    DELLE FUNZIONI LOCALI (ART.
    52)
                         77


77




   COMMENTO
E’ prevista la possibilità degli enti di avvalersi del
contratto somministrazione a tempo determinato
per   soddisfare    esigenze  temporanee   o
eccezionali, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.
Lgs. n. 165/2001, disciplinando i profili rilevanti di
tale particolare tipologia contrattuale, in coerenza
e   nel   rispetto   delle  previsioni  del
D.Lgs.n.81/2015.
Il ricorso all’istituto può avvenire, comunque, solo
nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle
vigenti disposizioni di legge in materia
78




                             39
   Art. 52 Contratto di somministrazione

   1.  Gli enti possono stipulare contratti di
   somministrazione di lavoro a tempo determinato,
   secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti
   del D. Lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze
   temporanee o eccezionali , ai sensi dell’art. 36,
   comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e nel
   rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle
   vigenti disposizioni di legge in materia.
   2. I contratti di somministrazione di lavoro a
   tempo determinato sono stipulati entro il limite di
   cui all’art. 50, comma 3.
79




   Art. 52 Contratto di somministrazione
3. Le ipotesi di contratto di somministrazione esenti da limitazioni
quantitative sono:
• attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di
 riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli
 esistenti;
• particolari necessità di enti di nuova istituzione;
• stipulazione di contratti a tempo determinato per il
 conferimento di supplenze al personale docente ed
 educativo degli enti locali;
• introduzione di nuove tecnologie che comportino
 cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui
 fabbisogni di personale e sulle professionalità;
• personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE,
 statali, regionali o privati;
• realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo
 internazionale
80




                                    40
   Art. 52 Contratto di somministrazione
4. Il ricorso al lavoro somministrato non è consentito
per il personale dei profili della categoria A, per quelli
dell’area di vigilanza. Sono, altresì, escluse le posizioni di
lavoro che comportano l’esercizio di funzioni nell’ambito delle
competenze del Sindaco come Ufficiale di Governo.
5. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al
raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano
attività per le quali sono previste specifiche indennità,
hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi
trattamenti accessori, secondo i criteri definiti in
contrattazione integrativa. I relativi oneri sono a carico dello
stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei
contratti di somministrazione a tempo determinato, nel
rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni
di legge in materia.
81




   Art. 52 Contratto di somministrazione
6.   L’ente   comunica  tempestivamente     al
somministratore, titolare del potere disciplinare nei
confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di
fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al
lavoratore somministrato, ai sensi dell’art.7 della legge
n. 300/1970.
7. Gli enti sono tenuti, nei riguardi dei
lavoratori somministrati, ad assicurare tutte le
misure, le informazioni e gli interventi di
formazione relativi alla sicurezza e prevenzione
previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, in particolare per
quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività
lavorativa in cui saranno impegnati.
82




                                   41
   Art. 52 Contratto di somministrazione
8. I lavoratori somministrati hanno diritto di
esercitare, presso gli enti utilizzatori, i diritti di libertà
e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970
e possono partecipare alle assemblee del personale
dipendente.
9. Nell’ambito dell’organismo paritetico di cui all’art.
6 sono fornite informazioni sul numero e sui motivi
dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato conclusi, sulla durata degli stessi, sul
numero e sui profili professionali interessati.
10. Per quanto non disciplinato da presente articolo
trovano applicazione le disposizioni di legge in
materia.
83




     LE FORME FLESSIBILI DI
     ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO
     DI LAVORO. IL CONTRATTO
     DI  LAVORO  A  TEMPO
     PARZIALE.
                             84


84




                                 42
FONTI DEL RAPPORTO DI LAVORO
A TEMPO PARZIALE
     Art, 4 d.lgs 81/2015
     L’art. 12 del d.lgs. n. 81/2015
     (in base al quale le norme della Sezione I
     ovvero dall’art. 4 all’11) si applicano, ove non
     persamente disposto, anche ai rapporti di
     lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
     pubbliche.
     Art. 53 del CCNL funzioni locali del 21
     maggio 2018.
                            85


85




ART. 4 D.LGS 81/2015
  “nel   rapporto   di  lavoro
   subordinato, anche a tempo
   determinato, l’assunzione può
   avvenire a tempo pieno, ai sensi
   dell’articolo  3   del  decreto
   legislativo 8 aprile 2003, n. 66 o a
   tempo parziale                  86


86




                              43
TIPOLOGIE DI LAVORO A TEMPO
PARZIALE
     Part   Time  Orizzontale    prestazione
     lavorativa effettuata tutti i con orario ridotto
     rispetto al tempo pieno.
     Part time Verticale l’orario a tempo pieno
     riguarda alcuni giorni o periodi dell’anno, del
     mese o della settimana.
     Part time misto
     costituito da elementi caratterizzanti il part
     time orizzontale e verticale.
                              87


87




LAVORO A TEMPO PARZIALE.
NELL’ART. 53 CCNL 21/5/2018
     1. Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a
     tempo parziale mediante:
     a) assunzione, per la copertura dei posti delle
     categorie e dei profili a tal fine inpiduati
     nell’ambito del piano dei fabbisogni d personale, ai
     sensi delle vigenti disposizioni;
     b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo
     pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti
     interessati.

                              88


88




                                44
LAVORO A TEMPO PARZIALE.
NELL’ART. 53 CCNL 21/5/2018
  2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può
   superare il 25 per cento della dotazione organica
   complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31
   dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizionI
   organizzative. Il lavoratore titolare delle stesse può
   ottenere la trasformazione del suo rapporto in
   rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa
   rinuncia all’incarico conferitogli. Il predetto limite è
   arrotondato per eccesso onde arrivare comunque
   all’unità.
                                89


89




LAVORO A TEMPO PARZIALE.
DISCIPLINA
  I CCnL possono prevedere clausole scritte per la variazione
   dell’orario di lavoro stabilito ma è sempre necessario il
   consenso (scritto) espresso del lavoratore.
  L’utilizzo di tali clausole da parte dell’amministrazione fa
   sorgere in capo al lavoratore il diritto a compensazioni
   lavorative previste dal contratto di comparto.
  La conversione del contratto di lavoro da tempo parziale a
   tempo pieno è ammessa ma l’accettazione del lavoratore va
   fatta in forma scritta.
  L’art. 8 del d.lgs. n. 81/2015 stabilisce che il rifiuto del
   lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a
   tempo pieno in rapporto a tempo parziale o viceversa, non
   costituisce giustificato motivo di licenziamento.
                                90


90




                                  45
PRIORITA’ NELLA CONCESSIONE
ART. 8 COMMA 4 D.LGS 81/2015
   coloro che assistono il coniuge, i figli o i
   genitori affetti da patologie oncologiche o
   gravi patologie cronico-degenerative;
  Coloro che assistono un convivente alla quale
   sia stata riconosciuta la totale e permanente
   inabilità lavorativa con connotazione di gravità
   ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n.
   104/1992;
  Coloro che assistono il figlio convivente
   portatore di handicap oppure di età inferiore a
   tredici anni.                 91


91




     LE FORME FLESSIBILI DI
     ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO
     DI LAVORO. IL CONTRATTO
     DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
     NEL CCNL FUNZIONI LOCALI.
     (ART. 53).
                          92


92




                             46
   COMMENTO
L’Ipotesi conferma, sostanzialmente,    lo    schema
regolativo della precedente disciplina contrattuale. Si
registrano solo alcune modifiche connesse agli interventi
legislativi effettuati in materia, tra i quali, con specifico
riferimento al lavoro pubblico, si segnala l’art. 73 del
D.L. n.112 del 2008 convertito nella legge 133 del 2008,
che ha consentito il superamento dell’automatismo
previsto dalla precedente disciplina legislativa, in base
alla quale la trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo    pieno a   tempo    parziale  avveniva
automaticamente, al superamento dei sessanta giorni
dalla richiesta avanzata dal dipendente.

93




  COMMENTO
Ora, invece, grazie agli interventi effettuati dalla
citata legge, è stato ripristinato l’equilibrio tra
ente e dipendente e, in tale logica, vengono
espressi specificatamente i motivi per i quali
l’ente può negare la concessione di tale tipologia
lavorativa. Inoltre, le parti negoziali sono
intervenute   sulla   precedente   disciplina
contrattuale dell’istituto anche per adeguarne i
contenuti alle nuove previsioni del D.Lgs. n.
81/2015, tenendo conto comunque delle
normative specifiche del lavoro pubblico.
94




                                 47
   COMMENTO
In   tale   ambito   possono
richiamarsi le nuove regole
dettate   in  materia   lavoro
supplementare e straordinario,
valevoli per il rapporto di lavoro a
tempo parziale sia di tipo
orizzontale che verticale (art. 55,
c. 2-6).
95




   Art. 53 Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Gli enti possono costituire rapporti di
lavoro a tempo parziale mediante:
  a) assunzione, per la copertura dei
posti delle categorie e dei profili a tal
fine inpiduati nell’ambito del piano dei
fabbisogni di personale, ai sensi delle
vigenti disposizioni;
  b) trasformazione di rapporti di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, su
richiesta dei dipendenti interessati.
96




                          48
   Art. 53 Rapporto di lavoro a tempo parziale
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale
non può superare il 25 per cento della
dotazione   organica   complessiva   di
ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre
di ogni anno, con esclusione delle posizioni
organizzative. Il lavoratore titolare delle
stesse può ottenere la trasformazione del
suo rapporto in rapporto a tempo parziale
solo a seguito di espressa rinuncia
all’incarico conferitogli. Il predetto limite è
arrotondato per eccesso onde arrivare comunque
all’unità.
97




   Art. 53 Rapporto di lavoro a tempo parziale
3. I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche
esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente,
inpiduano, se necessario ed anche in via temporanea, le
posizioni organizzative che possono essere conferite
anche al personale con rapporto a tempo parziale di
durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno.
Il principio del riproporzionamento del trattamento economico
trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di
posizione.
4. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in
servizio presentano apposita domanda, con cadenza
semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere
indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo
che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 7.

98




                                 49
   Art. 53 Rapporto di lavoro a tempo parziale
5. L’ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della
domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel
rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11
oppure nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo
previsto dal comma 2;
b) sl’attività di lavoro autonomo o subordinato, che
il lavoratore intende svolgere, comporti una
situazione di conflitto di interesse con la specifica
attività di servizio volta dallo stesso ovvero sussista
comunque una situazione di incompatibilità;
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di
lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un
pregiudizio alla funzionalità dell’ente.
99




   Art. 53 Rapporto di lavoro a tempo parziale
   6. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla
   trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da
   tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle
   previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996,
   come modificato dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008.
   7. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
   parziale, qualora la prestazione non sia superiore
   al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere
   un’altra attività lavorativa e professionale,
   subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti
   norme in materia di incompatibilità e di conflitto di
   interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare,
   entro quindici giorni, all’ente nel quale prestano servizio
   l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività
   lavorativa esterna.
100




                                  50
 Art. 53 Rapporto di lavoro a tempo parziale

8. In presenza di gravi e documentate
situazioni   familiari,   preventivamente
inpiduate dagli enti in sede di contrattazione
integrativa e tenendo conto delle esigenze
organizzative, è possibile elevare il
contingente di cui al comma 2 fino ad un
ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle
procedure di cui al comma 4, le domande
sono comunque presentate senza limiti
temporali.

101




 Art. 53 Rapporto di lavoro a tempo parziale
9. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai
sensi dei commi 2 e 8, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8,
commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni
psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili
con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e
gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza,
che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per
tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero;
g) i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale stabilizzati ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.
102




                                        51
 Art. 53 Rapporto di lavoro a tempo parziale
10. I dipendenti hanno diritto alla
trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi
previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del D. Lgs.
n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le
domande sono presentate senza limiti
temporali, l’ente dà luogo alla costituzione del
rapporto di lavoro a tempo parziale entro il
termine di 15 giorni e le trasformazioni
effettuate a tale titolo non sono considerate ai
fini del raggiungimento del contingente
fissato ai sensi dei commi 2 e 8.
103




 Art. 53 Rapporto di lavoro a tempo parziale
11. La costituzione del rapporto a tempo
parziale avviene con contratto di lavoro stipulato
in forma scritta e con l’indicazione della data di
inizio del rapporto di lavoro, della durata della
prestazione lavorativa nonché della collocazione
temporale dell’orario con riferimento al giorno,
alla settimana, al mese e all’anno e del relativo
trattamento      economico.      Quando
l’organizzazione del lavoro è articolata in turni,
l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire
anche mediante rinvio a turni programmati di
lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
104




                            52
 Art. 53 Rapporto di lavoro a tempo parziale
12. La trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale
avviene mediante accordo tra le parti
risultante da atto scritto, in cui vengono
indicati i medesimi elementi di cui al
comma 11. In tale accordo, le parti
possono   eventualmente   concordare
anche un termine di durata per il
rapporto di lavoro a tempo parziale che
si va a costituire.
105




 Art. 53 Rapporto di lavoro a tempo parziale
13. dipendenti che hanno ottenuto la
trasformazione del proprio rapporto da tempo
pieno a tempo parziale hanno diritto di
tornare a tempo pieno alla scadenza di un
biennio dalla trasformazione, anche in
soprannumero, oppure, prima della scadenza
del biennio, a condizione che vi sia la
disponibilità del posto in organico. Tale
disciplina non trova applicazione nelle ipotesi
previste dal comma 10, che restano regolate
dalla relativa disciplina legislativa.

106




                          53
  Art. 53 Rapporto di lavoro a tempo parziale
14. I dipendenti assunti con
rapporto di lavoro a tempo parziale
hanno diritto di chiedere la
trasformazione del rapporto a tempo
pieno decorso un triennio dalla data
di assunzione, a condizione che vi
sia la disponibilità del posto in
organico e nel rispetto dei vincoli di
legge in materia di assunzioni.
107




DAL PIENO AL PARZIALE E
VICEVERSA DL 79/1997 ART. 6.
   2. ...  (21).  3. ...  (22).

   4. I dipendenti che trasformano il rapporto di
   lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno
   diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla
   scadenza di un biennio dalla trasformazione,
   nonché alle successive scadenze previste dai
   contratti collettivi. La trasformazione del
   rapporto a tempo pieno avviene anche in
   sovrannumero, riassorbibile con le successive
   vacanze.
                           108


108




                              54
   ART. 53
   Orientamenti
   applicativi ARAN



109




 CLF 32b
Quali sono le corrette modalità applicative della
disciplina in materia di riproporzionamento del
numero di ore annuo di permesso per particolari
motivi personali o familiari nel caso di rapporto di
rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale,
con   articolazione   dell’orario   di  lavoro,
rispettivamente, su 4 o 3 giorni in una settimana
lavorativa di 5 giorni, ai sensi dell’art.32, comma 4,
del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018? Come
deve essere riproporzionata in questi casi anche la
durata convenzionale di 6 ore, prevista dall’art.32,
comma 2, lett.e), del CCNL del 21.5.2018, ai fini della
decurtazione del monte di 18 ore annue, ove il
dipendente fruisca cumulativamente dei permessi per
la durata dell’intera giornata lavorativa?

110




                              55
 CLF 32b
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, il
riproporzionamento andrà effettuato, tenendo conto dei
giorni di lavoro settimanali di presenza del titolare di tale
tipologia di rapporto di lavoro rispetto a quelli previsti per il
lavoratore a tempo pieno.
Pertanto, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale
verticale articolato su 4 giorni settimanali, in presenza di una
settimana di 5 giorni lavorativi, il dipendente potrà fruire di
14 ore e 24 minuti di permesso retribuito per motivi personali
(4/5 di 18).
Nel caso, invece, di rapporto di lavoro a tempo parziale
verticale articolato su soli 3 giorni di presenza in una
settimana lavorativa di 5 giorni del lavoratore a tempo pieno,
il dipendente potrà fruire di 10 ore e 48 minuti (3/5 di 18).


111




 CLF 32b
Non vi è necessità di arrotondamenti perché i permessi
possono essere fruiti anche per frazioni di ora,
ricordando, però, che il lavoratore non può avvalersi
degli stessi per un arco temporale inferiore ad una sola
ora.
Conseguentemente, il dipendente non potrà fruirne per
20 o anche per 50 minuti (dovendo in questo caso
comunque contabilizzare un’intera ora), mentre si
ritiene possibile, in coerenza con la finalità ricordata,
l'utilizzo per periodi composti da un'ora o da un
numero intero di ore, seguiti da frazioni di ora (ad
esempio, un'ora e quindici minuti, un'ora e trenta, due
ore e venti ecc.).

112




                                   56
 CLF 32b
Si evidenzia anche che, nel caso di rapporto di lavoro a
tempo parziale di tipo verticale, non si procede al
riproporzionamento della durata convenzionale, ai fini della
decurtazione, in caso di fruizione dei permessi per la durata
dell’intera giornata lavorativa.
Infatti, nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale la
prestazione lavorative è svolta a tempo pieno, ma, ai sensi
dell’art.54, comma 2, lett.b), del CCNL del 21.5.2018:
“limitatamente a periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese, dell’anno e con articolazione della
prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di
determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la
media della durata del lavoro settimanale prevista per il
tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione
(settimana, mese o anno)

113




 CLF 26b
Con riferimento al rapporto di lavoro a tempo
parziale orizzontale, quali possono essere le
modalità di riproporzionamento delle sei ore
previste dall’art.32, comma 2, lett.e), del CCNL
delle Funzioni Locali del 21.5.2018 quale
decurtazione convenzionale del monte ore
annuo di permesso per motivi personali e
familiari, in caso di fruizione del permesso per
l’intera giornata, nelle seguenti ipotesi:
-    personale a tempo parziale al 52,80%;
-    personale a tempo parziale all’80,56%;
-    personale a tempo parziale all’88,89%?


114




                                 57
 CLF 26b
In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale,
applicando la regola del riproporzionamento, di cui all’art.32,
comma 4, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, nelle
fattispecie ipotizzate, si avrà che la decurtazione convenzionale del
monte ore, in caso di fruizione del permesso per l'intera giornata,
sarà pari a:
• 3 ore e 10 minuti per il rapporto di lavoro a tempo parziale al
  52,80% (52,80% di 6 ore e cioè 3,17 ore; rapportando i
  centesimi in minuti (0,17 x 60) si avrà il risultato finale di 3 ore
  e 10 minuti);
• 4 ore e 50 minuti per il rapporto di lavoro a tempo parziale
  all’80,56% (applicando la medesima regola del punto
  precedente)
• 5 ore e 20 minuti per il rapporto di lavoro a tempo parziale
  all’88,89% (applicando la medesima regola del punto
  precedente)
115




 CLF 24b
In relazione ad un lavoratore titolare di un rapporto di lavoro
a tempo parziale di tipo orizzontale al 52%, già dall’inizio del
2018, come si applica la regola del riproporzionamento delle
ore annuali di permesso per particolari permessi personali o
familiari, di cui all’art.32, comma 4, del CCNL delle Funzioni
Locali del 21.5.2018? Se il medesimo dipendente, prima del
21.5.2018, abbia già fruito di due giorni di permesso per
motivi personali, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del CCNL del
6.7.1995, come si determina il numero delle ore di permesso
ancora fruibili dal dipendente nel corso del 2018?
Applicando la regola del riproporzionamento, di cui all’art.32, comma
4, del CCNL delle Funzioni Locali alla particolare fattispecie prospettata
di un rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, con orario di
lavoro pari al 52,80% dell’orario di lavoro a tempo pieno, si avrà che:
1)   le ore di permesso per motivi personali annuali spettanti al
lavoratore saranno pari al 52,80% di 18 ore e cioè 9 ore e 30 minuti;

116




                                       58
 CLF 24b
2) per coerenza ed al fine di assicurare trattamenti uniformi con il personale a
tempo pieno, nel caso del rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale,
caratterizzato da una ridotta prestazione oraria su tutti i giorni lavorativi, si
dovrà procedere anche al riproporzionamento delle sei ore, previste dal comma
2, lett. e) del medesimo art.32 del CCNL del 21.5.2018, quale decurtazione
convenzionale del monte ore, in caso di fruizione del permesso per l’intera
giornata. Per effetto del suddetto riproporzionamento, nel caso prospettato, la
durata convenzionale, ai fini della decurtazione, in caso di fruizione dei permessi
per la durata dell’intera giornata lavorativa, sarà pari al 52,80% di 6 ore e cioè 3
ore e 10 minuti. Poiché il lavoratore era titolare del rapporto di lavoro a tempo
parziale, con tali caratteristiche orarie, già dall’inizio del 2018, ai fini della
decurtazione dei giorni di permesso già fruiti ai sensi dell’art.19, comma 2, del
CCNL del 6.7.1995 prima del CCNL del 21.5.2018, si ritiene che, secondo criteri
di logica e ragionevolezza, le due giornate da detrarre dovranno essere valutate
secondo la durata prevista per ciascuna all’interno del rapporto a tempo parziale
e cioè tenendo conto di 3 ore e 10 minuti. Pertanto, dal monte ore annuo di 9
ore e 30 minuti dovranno essere detratte 6 ore e 20 minuti, con conseguente
disponibilità per il lavoratore di sole 3 ore e 10 minuti fino al 31.12.2018


117




 CLF 4b
Il nuovo CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21/5/2018
stabilisce che i permessi per motivi personali e familiari
possono essere fruiti anche per la durata dell’intera
giornata lavorativa e che, in tale ipotesi, l'incidenza
dell'assenza sul monte ore a disposizione del
dipendente è convenzionalmente pari a sei ore.
Stabilisce inoltre che le 18 ore di permesso sono
riproporzionate in caso di rapporto di lavoro a tempo
parziale. In relazione alle suddette nuove previsioni
contrattuali, si chiede di sapere se, in caso di part-time
orizzontale, vadano riproporzionate anche le sei ore
convenzionali di incidenza sul monte ore del
dipendente nel caso di fruizione per l’intera giornata
lavorativa?

118




                                            59
 CLF 4b
Per quanto riguarda il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale, in coerenza con i principi generali che regolano tale tipologia
di rapporto di lavoro, la clausola del contratto prevede espressamente
il riproporzionamento del monte ore annuo di 18 ore di permessi
retribuiti per particolari motivi personali o familiari (art. 32, comma 4,
del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018).
Trattandosi di permesso fruito su base oraria, il riproporzionamento va
effettuato in tutti i casi di rapporto di lavoro a tempo parziale
(verticale, orizzontale e misto).
Per coerenza ed al fine di assicurare trattamenti uniformi con il
personale a tempo pieno, si è altresì dell'avviso che, nel caso di
rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, caratterizzato da una
ridotta prestazione oraria su tutti i giorni lavorativi, debba procedersi
anche al riproporzionamento delle sei ore, previste dal comma 2, lett.
e), del citato art.32 del CCNL del 21.5.2018, quale decurtazione
convenzionale del monte ore, in caso di fruizione del permesso per
l'intera giornata.
119




    LE FORME FLESSIBILI DI
    LAVORO. LE COLLABORAZIONI
    COORDINATE        E
    CONTINUATIVE. IL DIVIETO
                                  120


120




                                       60
D.LGS 81/2015 ART. 2 COMMI 1 E
4
   1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la
   disciplina del rapporto di lavoro subordinato
   anche ai rapporti di collaborazione che si
   concretano   in  prestazioni  di  lavoro
   esclusivamente personali, continuative e le cui
   modalità di esecuzione sono organizzate dal
   committente anche con riferimento ai tempi e
   al luogo di lavoro.

                            121


121




D.LGS 81/2015 ART. 2 COMMI 1 E
4
   4. Fino al completo riordino della disciplina
   dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da
   parte delle pubbliche amministrazioni, la
   disposizione di cui al comma 1 non trova
   applicazione nei confronti delle medesime. Dal
   1° gennaio 2017 è comunque fatto
   pieto alle pubbliche amministrazioni di
   stipulare i contratti di collaborazione di
   cui al comma 1.
                            122


122




                               61
D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 5
BIS (DA ART. 5 D.LGS 75/2017)
   «5-bis. E' fatto pieto alle amministrazioni
   pubbliche   di   stipulare   contratti   di
   collaborazione che si concretano in
   prestazioni   di  lavoro   esclusivamente
   personali, continuative e le cui modalità di
   esecuzione siano organizzate dal committente
   anche con riferimento ai tempi e al luogo di
   lavoro. I contratti posti in essere in violazione del
   presente comma sono nulli e determinano
   responsabilità erariale………
                             123


123




D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 5
BIS (DA ART. 5 D.LGS 75/2017)
   ……………..I dirigenti che operano in
   violazione delle disposizioni del presente
   comma sono, altresì, responsabili ai sensi
   dell'articolo 21 e ad essi non può essere
   erogata la retribuzione di risultato. Resta
   fermo che la disposizione di cui all'articolo
   2, comma 1, del decreto legislativo 15
   giugno 2015, n. 81, non si applica alle
   pubbliche amministrazioni.»;
                             124


124




                                62
D.LGS 165/2001 ART. 7 COMMA 5
BIS (DA ART. 5 D.LGS 75/2017)
   ……………..I dirigenti che operano in
   violazione delle disposizioni del presente
   comma sono, altresì, responsabili ai sensi
   dell'articolo 21 e ad essi non può essere
   erogata la retribuzione di risultato. Resta
   fermo che la disposizione di cui all'articolo
   2, comma 1, del decreto legislativo 15
   giugno 2015, n. 81, non si applica alle
   pubbliche amministrazioni.»;
                           125


125




LE COLLABORAZIONI
SOPRAVVIVONO NELL’ART. 7 C. 6
   Per specifiche esigenze cui non è possibile far
   fronte con il personale in servizio, permane
   tuttavia la possibilità di conferire incarichi
   inpiduali, con contratti di lavoro autonomo di
   natura occasionale, ad esperti di particolare e
   comprovata     specializzazione    anche
   universitaria, in presenza dei specifici
   presupposti di legittimità dettagliatamente
   elencati nell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n.
   165/2001                    126


126




                              63
LE COLLABORAZIONI
SOPRAVVIVONO NELL’ART. 7 C. 6
   Per specifiche esigenze cui non è possibile far
   fronte con il personale in servizio, permane
   tuttavia la possibilità di conferire incarichi
   inpiduali, con contratti di lavoro autonomo di
   natura occasionale, ad esperti di particolare e
   comprovata     specializzazione    anche
   universitaria, in presenza dei specifici
   presupposti di legittimità dettagliatamente
   elencati nell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n.
   165/2001                    127


127




     LE NUOVE TIPOLOGIE DI
     LAVORO  FLESSIBILE: DAL
     LAVORO ACCESSORIO ALLA
     PRESTAZIONE OCCASIONALE.
     CENNI.
                           128


128




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LEIL LAVORO ACCESSORIO
   introdotto nel nostro ordinamento dal d.lgs. 10
   settembre 2003, n. 276 in attuazione della legge 14
   febbraio 2003, n. 30 (la “legge Biagi”) artt. da 70 a
   74.
   Poi il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ha riscritto la
   disciplina: articoli da 48 a 50.
   disciplina interamente abrogata dal d.l. 17 marzo
   2017, n. 25 convertito in legge 20 aprile n. 49:
   “I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti
   alla data di entrata in vigore del presente decreto
   possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017”. 129
129




LEIL LAVORO ACCESSORIO
   In sostituzione del lavoro accessorio la
   legge 21 giugno 2017, n. 96 di
   conversione del d.l. 24 aprile 2017, n. 50
   ha aggiunto al decreto l’art. 54-bis, che
   ha  introdotto   nell’ordinamento  il
   contratto di prestazione occasionale che,
   secondo l’espressa previsione del comma
   7, può essere utilizzato dalle Pubbliche
   Amministrazioni.                   130


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LE NUOVE TIPOLOGIE DI LAVORO:
LA PRESTAZIONE OCC.LE
   Caratteristica     Lavoro accessorio Artt. 48-50       Contratto di prestazione occasionale Art. 54-bis
                 d.lgs. n. 81/2015                  d.l. n. 50/2017
  Limite      di  nessuno                  5.000 euro l’anno
compenso che ogni
utilizzatore   può
erogare in totale
  Limite      di  7.000 euro nell’anno, rivalutabile    5.000 euro l’anno
compenso che ogni annualmente      sulla base   della
prestatore    può variazione dell’indice ISTAT dei prezzi
ricevere in totale   al consumo per le famiglie degli operai
            e degli impiegati
  Limite   di  2000 euro nell’anno rivalutabile        2.500 euro l’anno
compenso che ogni annualmente    sulla  base   della
prestatore  può variazione dell’indice ISTAT dei prezzi
ricevere da ogni al consumo per le famiglie degli operai
utilizzatore   e degli impiegati (3.000 euro nel caso
          di percettori di prestazioni integrative
          del salario o di sostegno del reddito)
  Tipologie di      nessuna limitazione indicata        “esclusivamente per esigenze temporanee ed
utilizzo                             eccezionali:
                                 a) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche
                                 categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità,
                                 di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscano di
                                 ammortizzatori sociali;
                                 b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a
                                                          131
                                 calamità o eventi naturali improvvisi;

131




LE NUOVE TIPOLOGIE DI LAVORO:
LA PRESTAZIONE OCC.LE
       Caratteristica           Lavoro              Contratto di prestazione
                       accessorio               occasionale

                        Artt. 48-50                 Art. 54-bis
                        d.lgs. n.                d.l. n. 50/2017
                        81/2015
                                  c) per attività di solidarietà, in
                                    collaborazione con altri enti pubblici
                                    o associazioni di volontariato;
                                  d) per     l’organizzazione     di
                                    manifestazioni so-
                                  ciali, sportive, culturali o caritative”.

  Misura  minima         del   7,50 euro          9,00 euro netti, pari a
compenso orario             netti, pari a         12,38 euro lordi
                      10,00 euro
                     lordi
 numero massimo di ore          non previsto         280 (pari a circa 2500/9)         132
per ogni prestatore
132




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