B - I vincoli di spesa ed assunzionali per gli Enti Locali
GIAMPIERO PIZZICONI
MAGISTRATO DELLA
CORTE DEI CONTI
Collaboratore della Rivista
www.lagazzettadeglientilocali.
it e 1della Rivista Comuni
d’Italia.
Docente di Contabilità
pubblica presso la Challenge
School dell’Università Ca’
Foscari di Venezia.
LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI
EE. LL.. PROBLEMATICHE
APPLICATIVE E SOLUZIONI
INTERPRETATIVE. PROVINCIA DI
VICENZA, 21 FEBBRAIO 2020. B
1
GIAMPIERO PIZZICONI
MAGISTRATO DELLA
CORTE DEI CONTI
Collaboratore della Rivista
www.lagazzettadeglientilocali.i
t e della Rivista Comuni
2
d’Italia.
Docente di Contabilità pubblica
presso la Challenge School
dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia.
I VINCOLI DI SPESA ED
ASSUNZIONALI PER GLI
ENTI LOCALI.
2
1
SALVE A TUTTI
3
LA SPESA PER IL PERSONALE
PUBBLICO. QUALCHE DATO.
4
4
2
IL COSTO DEL LAVORO PUBBLICO IN
ITALIA
(Tratto da Sezioni Riunite in sede di
controllo Relazione sul costo del
lavoro pubblico 2016 – anni dal 2010
al 2014- Maggio 2016)
5
5
DIPENDENTI PER COMPARTO 2014 Varia- Varia-
Contri- Contri-
zione zione
buto buto
% %
COMPARTO 2008 2013 2014 2014 2014
2014 2014
su su
su su
2008 2013
2013 2008
Scuola 1.129.863 1.027.863 1.038.606 1,0 -8,1 -2,7 0,3
Corp i di p olizia 330.816 316.717 313.987 -0,9 -5,1 -0,5 -0,1
Forz e armate 191.940 185.325 187.388 1,1 -2,4 -0,1 0,1
Vigili del fuoco 31.982 32.231 33.139 2,8 3,6 0,0 0,0
M inisteri 183.414 161.401 157.808 -2,2 -14,0 -0,7 -0,1
Agenzie fiscali 55.238 52.529 52.570 0,1 -4,8 -0,1 0,0
Presidenza del Consiglio dei ministri 2.425 2.272 2.209 -2,8 -8,9 -0,0 -0,0
AFAM (2) 9.008 9.153 9.365 2,3 4,0 0,0 0,0
M agistratura 10.410 10.425 10.588 1,6 1,7 0,0 0,0
Carriera p refettizia 1.478 1.277 1.232 -3,5 -16,6 -0,0 -0,0
Carriera dip lomatica 935 910 933 2,5 -0,2 -0,0 0,0
Carriera p enitenziaria 473 356 349 -2,0 -26,2 -0,0 -0,0
TOTALE S ETTORE S TATALE 1.947.982 1.800.459 1.808.174 0,4 -7,2 -4,1 0,2
Servizio sanitario nazionale 689.856 670.240 663.793 -1,0 -3,8 -0,8 -0,2
Regioni ed Autonomie locali 522.319 484.063 472.523 -2,4 -9,5 -1,5 -0,4
Regioni a statuto sp eciale e
(N.B .) (N.B .)
Province autonome 72.597 93.605 93.427 -0,2 0,5 0,0 -0,0
Università 119.869 103.695 101.383 -2,2 -15,4 -0,5 -0,1
Enti p ubblici non economici 56.235 46.961 45.739 -2,6 -18,7 -0,3 -0,0
(N.B .) (N.B .)
Enti di ricerca 17.421 20.909 20.810 -0,5 4,5 0,0 -0,0
(N.B .) (N.B .)
Enti dell'art. 60, c. 3, d.lgs. n. 165/2001 4.902 9.780 9.588 -2,0 7,8 0,0 -0,0
(N.B .) (N.B .)
Enti dell'art. 70, c. 4, d.lgs. n. 165/2001 4.200 1.295 1.256 -3,0 -12,3 -0,0 -0,0
(N.B .) (N.B .)
Autorità indip endenti 1.428 2.043 2.085 2,1 46,0 0,1 0,0
(N.B .) (N.B .)
TOTALE S ETTORE NON S TATALE 1.488.827 1.432.591 1.410.604 -1,5 -6,8 -3,0 -0,7
(N.B .) (N.B .)
TOTALE 3.436.809 3.233.050 3.218.778 -0,4 -7,0 -7,0 -0,4
6
(3)
Altri enti dell'elenco S13 ISTAT 34.289
6
3
RIPARTIZIONE DEL PERSONALE
TRA CATEGORIE - ANNO 2014
7
7
Concentrazione fasce di eta nei comparti
2014 (in %)
PIU' di 50 ANNI PIU' di 60 ANNI MENO di 50 ANNI MENO di 35 ANNI
COMPARTO
2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014
Ministeri 52 71 8 18 48 29 3 2
Agenzie fiscali 53 60 9 17 47 40 8 5
Presidenza del Consiglio dei ministri 58 73 13 18 42 27 3 3
Scuola 50 58 9 15 50 42 7 5
Corpi di polizia 10 25 0 0 90 75 24 18
Forze armate 8 12 0 0 92 88 56 41
Vigili del fuoco 20 33 0 2 80 67 14 13
Magistratura 44 50 20 17 56 50 7 8
Carriera diplomatica 35 31 18 6 65 69 19 23
Carriera prefettizia 60 78 15 25 40 22 3 1
Carriera penitenziaria 44 56 11 13 56 44 - -
TOTALE SETTORE STATALE 39 48 7 11 61 52 15 11
Enti pubblici non economici 48 66 7 15 52 34 6 1
Enti di ricerca 45 52 11 12 55 48 4 2
Università 47 56 17 18 53 44 8 2
Servizio sanitario nazionale 40 52 5 11 60 48 9 6
Regioni e Autonomie locali 47 61 5 15 53 39 8 4
Regioni a statuto speciale e Province autonome 32 53 2 9 68 47 11 5
TOTALE SETTORE NON STATALE 43 56 6 12 57 44 8 5
8
TOTALE 40 51 6 12 60 49 12 8
8
4
INNALZAMENTO ETA’ ANAGRAFICA
Il progressivo innalzamento dell’età anagrafica si riflette
negativamente sulla propensione all’innovazione ed al
cambiamento, sulla necessaria reingegnerizzazione delle
procedure, sull’utilizzo di nuove tecnologie, sulla
auspicata introduzione di metodi manageriali di gestione.
Più volte la Corte ha sottolineato come le politiche di
personale non sono mai state correlate al miglioramento
della produttività del settore pubblico, attraverso
l’introduzione di un reale meccanismo incentivante e
premiale, basato sull’introduzione di un effettivo sistema
di valutazione della produttività inpiduale e collettiva.
9
9
IL CONTENIMENTO DELLA
SPESA DI PERSONALE LE
LIMITAZIONI ALLE ASSUNZIONI
E I BLOCCHI DEL TURN OVER.
L’EVOLUZIONE STORICA.
BREVI CENNI. 10
10
5
IL CONTENIMENTO DELLA SPESA DI
PERSONALE
Come è noto, le politiche concernenti le assunzioni di
personale nelle pubbliche amministrazioni adottate nel
corso dell’ultimo decennio hanno avuto quale elemento
caratterizzante il contenimento della spesa per il
personale, in particolare quella conseguente
all’immissione di nuovo personale, che aveva raggiunto
livelli rilevanti nel corso degli anni ’90. Secondo un
disegno oramai affermato, infatti, il legislatore ha
inpiduato nel settore del personale uno dei principali
ambiti di intervento al fine del controllo e della
razionalizzazione della spesa pubblica. 11
11
I VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
A causa di tali rigidi vincoli normativi, per poter
assicurare una continuità allo svolgimento dei propri
compiti sovente le pubbliche amministrazioni hanno
fatto ricorso al lavoro a termine e alle altre forme di
lavoro flessibile non secondo un criterio di efficiente
gestione del personale bensì per “aggirare” il pieto
di effettuare assunzioni di personale di ruolo
Ciò ha condotto, anche a causa delle reiterate
proroghe dei rapporti di lavoro temporanei, alla
formazione nel settore pubblico di un personale non
di ruolo di dimensioni sempre più consistenti. 12
12
6
I VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
l’impianto normativo volto al contenimento delle spese
per il personale delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti
pubblici non economici, delle università e degli enti di
ricerca (sostanzialmente tutto il personale pubblico ad
eccezione di quello delle regioni ed enti locali), negli ultimi
anni è rimasto formalmente inalterato: la norma di
riferimento, infatti, è rimasta l'articolo 39 del
provvedimento collegato alla manovra finanziaria per
il 1998 (L. 449/1997) che ha introdotto un nuovo sistema di
programmazione triennale delle assunzioni, cui è
assegnato un obiettivo di riduzione complessiva e progressiva
del personale in servizio. 13
13
I VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
a cominciare dalla legge finanziaria per il 2002 (L.
448/2001), si è introdotto anno per anno, il pieto di
procedere a nuove assunzioni, salvo tassative eccezioni
(cd. blocco del turn over).
Da tale momento, quindi, le politiche di controllo delle
assunzioni hanno fatto ricorso, in maniera pressoché
costante, al blocco delle assunzioni, con il duplice scopo:
limitare gli oneri finanziari a carico del bilancio
pubblico
avviare una graduale riduzione del personale
contestuale all’incremento dell’efficienza dei servizi
resi. 14
14
7
I VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
per le regioni e gli enti locali,, con la L. 448/2001, è stato
previsto il blocco delle assunzioni solamente per gli enti
locali che non avessero rispettato il patto di stabilità
interno.
Con le successive leggi finanziarie (a partire dalla L.
289/2002) si sono invece introdotti vincoli più stringenti
anche per gli enti locali “virtuosi” e per le regioni,
prevedendosi che per tali enti valeva il pieto di effettuare
assunzioni (salve specifiche deroghe) sino all’entrata in vigore
di appositi D.P.C.M. (adottati previo accordo tra Governo,
regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza
unificata) che regolamentassero dettagliatamente i criteri e i
limiti per effettuare assunzioni. 15
15
LE LIMITAZIONI DI SPESA E
ASSUNZIONALI QUALI VINCOLI DI
FINANZA PUBBLICA. RINVIO ALLE
SLIDES G.
16
16
8
LE NORME SUL PERSONALE
DEGLI ENTI TERRITORIALI NEL
MILLEPROROGHE 2019
(D.L. 162/2019)
17
17
ART. 1 COMMA 1. SINTESI.
Il termine per effettuare le stabilizzazioni di cui
all’articolo 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017
viene spostato dal 31 dicembre 2020 al 31
dicembre 2021.
1. All'articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole
«nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
18
18
9
ART. 20, COMMA 1, D.LGS. N. 75/2017.
1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai
contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale
con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-
2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6,
comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a
tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i
seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge
n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione
che procede all'assunzione;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime
attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso
amministrazioni pubbliche perse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze
dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, 19
anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
19
ART. 1 COMMA 6. MILLEPROROGHE
6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, le parole «31 dicembre 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
La percentuale di cui al comma 6 dell'articolo
19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, può essere elevata dall'8 per cento al 10
per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di
ciascuna amministrazione. 20
20
10
ART. 1 COMMA 6 MILLEPROROGHE.
SINTESI.
Le assunzioni di dirigenti da parte delle PA ai
sensi dell’articolo 19 comma 6 del d.lgs
165/2001 possono essere elevate dall’8% al
10% utilizzando tuttavia le facoltà assunzionali
complessive dell’amministrazione. In pratica il
2% delle facoltà assunzionali da cessazioni per
tempo indeterminato può essere consumato
per le assunzioni di cui al comma 6.
21
21
ART. 1 COMMA 1 MILLEPROROGHE.
EMENDAMENTI AL DL (AC 2325)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. All’articolo 20, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole:
“31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31
dicembre 2020”.
1-ter. All’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, al primo periodo, le parole:
“Per il triennio 2018-2020” sono sostituite dalle
seguenti: “Per il triennio 2020-2022” e, al secondo
periodo, le parole: “20 per cento” sono sostituite dalle
seguenti: “30 per cento”. 22
22
11
ART. 1 COMMA 1 MILLEPROROGHE.
EMENDAMENTI AL DL (AC 2325)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
1-quater. All’articolo 1, comma 497, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole:
“31 marzo 2020” sono sostituite dalle
seguenti: “30 giugno 2020” e le parole:
“31 gennaio 2020” sono sostituite dalle
seguenti: “30 aprile 2020” »;
23
23
ART. 1 COMMA 1 MILLEPROROGHE.
EMENDAMENTI AL DL (AC 2325)
al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « La percentuale del 30 per cento di
cui al comma 6-quater del citato articolo 19 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere
elevata al 38 per cento, a valere sulle facoltà
assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca
indicati nel predetto comma 6-quater e ferma
restando la disciplina ivi prevista »;
24
24
12
LE NORME SUL PERSONALE
DELLE PROVINCE E DELLE
CITTA’ METROPOLITANE (ART.
17).
25
25
ART. 17 MILLEPROROGHE
1. All'articolo 33 del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n.
58, dopo il comma 1 sono
inseriti i seguenti:
26
26
13
ART. 17 MILLEPROROGHE
1
«1-bis. A decorrere dalla data inpiduata dal decreto di cui al
presente comma, anche per le finalità dì cui al comma 1, le
province e le città metropolitane possono procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza
con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo
restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio
asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa
complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli
oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al
valore soglia definito come percentuale, differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al
netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel
bilancio di previsione fondo crediti dubbia esigibilità 27
stanziato in bilancio di previsione. ………………..
27
ART. 17 MILLEPROROGHE
«1-bis. ……….Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione sono
inpiduati le fasce demografiche, i relativi valori soglia
prossimi al valore medio per fascia demografica e le
relative percentuali massime annuali di incremento del
personale in servizio per le province e le città
metropolitane che si collocano al di sotto del predetto 28
28
valore soglia………………..
14
ART. 17
…I predetti parametri possono essere aggiornati con le
modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le
province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la
spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al
valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso
di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino
al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore
soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per
cento. A decorrere dal 2025 le province e le città
metropolitane che registrano un rapporto superiore al
valore soglia applicano un turn over pari al trenta per
cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. 29
29
ART. 17 MILLEPROROGHE
………Il limite al trattamento accessorio del
personale di cui all'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è
adeguato, in aumento o in diminuzione, per
garantire l'invarianza del valore medio pro capite,
riferito all'anno 2018, del fondo per la
contrattazione integrativa nonché delle risorse per
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il
personale in servizio al 31 dicembre 2018.
30
30
15
ART. 17 MILLEPROROGHE
1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
Fermo restando quanto previsto dal
comma 1-bis, le province possono
avvalersi di personale a tempo
determinato nel limite del 50 per
cento della spesa sostenuta per le
stesse finalità nell'anno 2009.».
31
31
MISURE URGENTI PER IL
RICAMBIO GENERAZIONALE E
LA FUNZIONALITÀ NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
NEI PICCOLI COMUNI
(ART. 17) integrato in sede di
conversione AC 2325 32
32
16
ART. 17 MILLEPROROGHE INTEGRATO
IN SEDE DI CONVERSIONE (AC 2325)
All’articolo 17:
al comma 1, capoverso 1-bis, al primo periodo,
le parole: « fondo crediti dubbia esigibilità
stanziato in bilancio di previsione » sono
sostituite dalle seguenti: « fondo crediti di
dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di
previsione » e, al secondo periodo, le parole: «
Ministro della pubblica amministrazione » sono
sostituite dalle seguenti: « Ministro per la
pubblica amministrazione ». 33
33
ART. 17 MILLEPROROGHE INTEGRATO
IN SEDE DI CONVERSIONE (AC 2325)
All’articolo 17:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: « 1-bis. Per
l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni del
personale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere
allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la
copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche
in deroga a quanto previsto dal comma dell’articolo 91
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267. 34
34
17
ART. 17 MILLEPROROGHE INTEGRATO
IN SEDE DI CONVERSIONE (AC 2325)
All’articolo 17:
1-ter. All’articolo 33, comma 2, terzo periodo,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, le parole: “la spesa di
personale registrata nell’ultimo” sono sostituite
dalle seguenti: “il valore del predetto rapporto
rispetto a quello corrispondente registrato
nell’ultimo”.
35
35
ART. 17 MILLEPROROGHE INTEGRATO
IN SEDE DI CONVERSIONE (AC 2325)
All’articolo 17:
1-quater. Al comma 3-bis dell’articolo 12 del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo
le parole: “come modificato dai commi 3-ter e 8,
lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le
province autonome,” sono inserite le seguenti: “anche
attraverso le società a partecipazione pubblica,” »; la
rubrica è sostituita dalla seguente: « Personale delle
province, delle città metropolitane e dei comuni ».
36
36
18
ART. 17 MILLEPROROGHE INTEGRATO
IN SEDE DI CONVERSIONE (AC 2325)
All’articolo 17:
al comma 1, capoverso 1-bis, al primo periodo,
le parole: « fondo crediti dubbia esigibilità
stanziato in bilancio di previsione » sono
sostituite dalle seguenti: « fondo crediti di
dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di
previsione » e, al secondo periodo, le parole: «
Ministro della pubblica amministrazione » sono
sostituite dalle seguenti: « Ministro per la
pubblica amministrazione ». 37
37
MISURE URGENTI PER IL
RICAMBIO GENERAZIONALE E
LA FUNZIONALITÀ NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
NEI PICCOLI COMUNI
(ART. 18)
38
38
19
ART. 18 MILLEPROROGHE
1. All'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56,
dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di accelerare le procedure
assunzionali per il triennio 2020-2022, il
Dipartimento della funzione pubblica elabora, entro
il 30 marzo 2020, bandi-tipo volti a avviare le
procedure concorsuali con tempestività e
omogeneità di contenuti e gestisce le procedure
concorsuali e le prove selettive delle
amministrazioni pubbliche che ne facciano
39
richiesta.».
39
ART. 18 MILLEPROROGHE
2. All'articolo 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 (3), dopo il
comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. A decorrere dall'anno 2020 e
fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale, Formez PA fornisce,
attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle
azioni concrete per il sostegno e l'efficienza delle pubbliche
amministrazioni, adeguate forme di assistenza in sede o distanza, anche
mediante l'utilizzo di specifiche professionalità a favore dei piccoli comuni
di cui all'articolo 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, che ne facciano
richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali.»
Conseguentemente, all'articolo 60-bis, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) le
tipologie di azioni dirette a implementare l'efficienza delle pubbliche
amministrazioni, anche con riferimento all'impiego delle risorse dei fondi
strutturali e di investimento europei;». 40
40
20
LE NORME SUL PERSONALE
NELLA LEGGE DI BILANCIO
2020. (LEGGE 160/2029).
41
41
ART. 1 C0MMI DA 147 A 149. SINTESI
Le graduatorie dei concorsi approvate nel 2011 sono
utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza da
parte degli idonei di corsi di formazione e previo
superamento di un esame colloqui per accertae che
siano ancora idonei;
approvate dal 2012 al 2017: utilizzabili fino al 30
settembre 2020;
approvate nel 2018 e 2019: valide entro 3 anni
dalla approvazione.
dal 1 gennaio 2020: le graduatorie rimangono
valide per 2 anni 42
42
21
ART. 1 C0MMA 147
147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi
pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel
rispetto dei seguenti limiti:
a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al
30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti
nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da
ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità
ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e
previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la
perdurante idoneità;
b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono
utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili
entro tre anni dalla loro approvazione. 43
43
ART. 1 C0MMA 148
148. I commi da 361 a 362-
ter e il comma 365
dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145,
sono abrogati.
44
44
22
ART. 1 C0MMA 148
148. I commi da 361 a 362-ter e il comma
365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, sono abrogati.
SI TRATTA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE
FINALIZZATE A DISCIPLINARE LA VALIDITA’
DELLE GRADUATORIE APPROVATE NEL CORSO
DEGLI ANNI CHE VANNO DAL 2011 IN POI (LA
145 ERA STATA INTEGRATA IN TAL SENSO DAL
DL 101/2019)
45
45
ART. 1 C0MMA 149
149. All'articolo 35, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, le parole: « tre anni dalla data di
pubblicazione» sono sostituite dalle
seguenti: « due anni dalla data di
approvazione».
(durata validità graduatorie).
46
46
23
ART. 1 C0MMA 160. SINTESI.
Ai dipendenti assunti da PA, sulla base di
specifiche previsioni dettate da norme, con il
contratto dei giornalisti prima della stipula dei
CCNL del triennio 2016/2018, può essere
mantenuto il trattamento economico più
favorevole in godimento con un assegno ad
personam riassorbibile sulla base delle regole
dettate dai CCNL
47
47
ART. 1 C0MMA 160.
160. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
« 5-bis. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle
amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in
vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018,
risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per
effetto di contratti inpiduali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli
specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere
riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più
favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali
di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad
personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2,
comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di
lavoro».
48
48
24
ART. 1 C0MMI 161 E 162. SINTESI.
In deroga ai vigenti vincoli legislativi,
per il 2019 viene consentita la proroga
dei contratti a tempo determinato
stipulati con LSU ed LPU e delle
convenzioni per l’utilizzo di LSU
rientranti nell’ampio novero della
cosiddetta consistenza storica.
49
49
ART. 1, C0MMA 161.
161. All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
« h) per consentire il completamento delle procedure di
assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi
dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, da concludere
inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, è
autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato
fino al 31 dicembre 2020 a valere sulle risorse di cui
all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di 30 milioni
di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. ….. 50
50
25
ART. 1, C0MMA 161.
161. All'articolo 1, comma 446, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, la lettera h) è sostituita dalla
seguente:
« h)……….. Le proroghe sono effettuate in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75». 51
51
ART. 1, C0MMA 162.
162. Le convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 78, comma 2, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione
di lavoratori socialmente utili di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31
dicembre 2020 nei limiti della spesa già
sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
52
52
26
ART. 78 COMMA 2 LEGGE 388/2000
2. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo
8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei
conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17
maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è
autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in
riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno
2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma
1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000; conseguentemente, a tal
fine, il termine del 30 aprile 2001, di cui all'articolo 8, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 81 del 2000 è differito al 31 dicembre 2007 (158) e il
rinnovo di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo potrà
avere una durata massima di otto mesi. In particolare le convenzioni
prevedono:
53
53
ART. 78 COMMA 2 LEGGE 388/2000
2. ……. a) la realizzazione, da parte della Regione, di
programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n.
81 del 2000, con l'indicazione di una quota
predeterminata di soggetti da avviare alla
stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà
essere inferiore al 30 per cento del numero dei
soggetti appartenenti al bacino regionale; le
convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a
condizione che vengano definiti, anche in base ai
risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione dei
54
soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;
54
27
ART. 78 COMMA 2 LEGGE 388/2000
2. ……. b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non
stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in
attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che
maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2000, anche la
copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dell'assegno per
prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno
al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'INPS; nonché,
nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione, un
ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente finalizzato ad
incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di
straordinarietà; a tale scopo per l'anno 2001 verranno utilizzate le risorse
destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto
legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti
dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della citata legge n. 144 del
1999, che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni; 55
55
ART. 78 COMMA 2 LEGGE 388/2000
2. ……. c) la possibilità, nei limiti delle risorse preordinate allo
scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di
cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del
2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2000, il
cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di
prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l'assegno
per prestazioni in attività socialmente utili e l'assegno per nucleo
familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1° gennaio
2001 e sino al 31 dicembre 2001;
d) la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del
citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente
utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure
aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il
56
sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.
56
28
ART. 1, C0MMI DA 495 A 497. SINTESI.
Si può procedere alla stabilizzazione degli LSU ed LPU
anche con assunzioni part time che, per il 2020, possono
andare in deroga al piano del fabbisogno ed ai vincoli
assunzionali utilizzando le risorse incrementate di 9 mln
all’anno, già previste dalla legge 296/2006.
La ripartizione delle risorse verrà effettuata in relazione
alle domande presentate entro il 31.1.2020. Le regioni
provvedono per l’assunzione dei LSU con utilizzo delle
risorse proprie. Rimane confermato che esse saranno
disposte mediante selezioni riservate con prove di
idoneità per le categorie A e B e con concorsi riservati 57
57
ART. 1, C0MMA 495.
Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici
dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti
nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,
e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante
contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione
coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali,
possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con
contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno
2020 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al
piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla
vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo
58
periodo.
58
29
ART. 1, C0MMA 496.
497. A decorrere dall'anno 2020,
le risorse di cui all'articolo 1,
comma 1156, lettera g-bis), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono incrementate di 9 milioni di
euro annui.
59
59
ART. 1, C0MMA 497.
497. Ai fini di cui al comma 495, le amministrazioni interessate
provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156,
lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31
marzo 2020. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 31
gennaio 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a
tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica
utilità, le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal
fine stanziate da leggi regionali nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
60
giugno 2019, n. 58.
60
30
ART. 1, C0MMA 540. SINTESI
FONDO PER LA SICUREZZA URBANA.
Incrementato di 5 mln di euro da
ripartire con decreto del Ministero
dell’Interno con il quale si possono
finanziare assunzioni a tempo
determinato di vigili in deroga al tetto
della spesa per le assunzioni flessibili.
61
61
LE ASSUNZIONI DELLA POLIZIA
LOCALE CON FONDO SICUR. URBANA
540. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto ai
comuni un contributo di 5 milioni di euro annui per il
finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita
e cessione di sostanze stupefacenti. A tal fine il Fondo per la
sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-quater del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è
incrementato di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020, è
determinata la misura del contributo spettante a ciascun
comune ai sensi del presente comma. 62
62
31
ART. 1, C0MMA 546. SINTESI.
Come i comuni, le regioni in
regola con il tetto di spesa del
personale, possono elevare la
spesa per assunzioni flessibili
sostenuta nel 2009 dal 50% al
100%.
63
63
ART. 1, C0MMA 545.
545. All'articolo 9, comma 28, settimo
periodo, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, dopo le parole: « non si
applicano» sono inserite le seguenti: «
alle regioni e».
64
64
32
ART. 1, C0MMA 853. SINTESI.
I comuni con un rapporto tra spesa del
personale ed entrate correnti superiore a quello
degli enti virtuosi come inpiduati dall’art.33 del
D.L. 34/2019 debbono ridurre la spesa un
valore fissato dal DPCM da emanarsi ai sensi del
richiamato articolo.
Viene tuttavia prevista una deroga per i piccoli
comuni con pieto di superamento della spesa
del personale dell’ultimo rendiconto approvato
65
65
ART. 1, C0MMA 853.
853. All'articolo 33, comma 2, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
sono apportate le seguenti
modificazioni:
66
66
33
ART. 1, C0MMA 853.
853. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: « predetto valore soglia» sono
sostituite dalle seguenti: « valore soglia prossimo al valore
medio, nonché un valore soglia superiore cui
convergono i comuni con una spesa di personale
eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che
registrano un rapporto compreso tra i due predetti
valori soglia non possono incrementare la spesa di
personale registrata nell'ultimo rendiconto della
gestione approvato…….
67
67
ART. 1, C0MMA 853.
…..a) ………………..I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo
periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di
almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a
tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non
superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo,
collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni
con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale»;
b) al quarto periodo, le parole: « di cui al primo periodo» sono sostituite
dalla seguente: « superiore»;
c) al quinto periodo, dopo le parole: « al valore soglia» è aggiunta la
seguente: « superiore». 68
68
34
ART. 1, C0MMA 853.
a) ………………..I comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di
cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei
comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di
consentire l'assunzione di almeno una unità possono
incrementare la spesa di personale a tempo
indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non
superiore a quello stabilito con decreto di cui al
secondo periodo, collocando tali unità in comando
presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle
medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa di personale»; 69
69
ART. 1, C0MMA 853.
….. b) al quarto periodo, le parole: «
di cui al primo periodo» sono
sostituite dalla seguente: «
superiore»;
c) al quinto periodo, dopo le parole:
« al valore soglia» è aggiunta la
seguente: « superiore».
70
70
35
L’ATTUALE FORMULAZIONE
DELL’ART. 33 DEL D. L. 34/2019 E
LE PROBLEMATICHE APPLICATIVE.
RINVIO INFRA.
71
71
I DUE MODELLI DI
OPERATIVITA’ DEI VINCOLI
SULLA SPESA DI PERSONALE.
72
72
36
IL CONTENIMENTO E LA RIDUZIONE
DELLA SPESA DI PERSONALE
CONTENIMENTO DELLA SPESA: il
legislatore inpidua la spesa sostenuta (in
genere impegnata) in un dato anno quale tetto
massimo non superabile da parte delle
amministrazioni destinatarie del vincolo.
RIDUZIONE DELLA SPESA: il legislatore
inpidua la spesa sostenuta (in genere
impegnata) nell’esercizio precedente dalla quale
partire per ridurla di almeno un euro
nell’esercizio finanziario considerato. 73
73
PREMESSA.
I VINCOLI DI SPESA DEL
PERSONALE DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
74
74
37
SPESA DEL PERSONALE:
ACCEZIONI
La spesa di personale è un aggregato che può
assumere perse definizioni a seconda del fine.
Bilancio (macroaggregato 01)
Tendenziale riduzione della spesa
Conto annuale
salario accessorio
Monte salari
Enti strutturalmente deficitari
Rapporto spese del Personale su spese correnti
Conto economico
75
75
I RIFERIMENTI NORMATIVI
A) NORMATIVA PRIMARIA
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
B) PER I VINCOLI SULLA SPESA ED ASSUNZIONALI REGIONI ED
ENTI OCALI
art. 1, commi da 557 a 564 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
D.L. 95/2012 art. 2.
D.L. 101/2013 art. 3, 4 e 5.
art. 3, comma 5 D.L. 90/2014
art. 1 comma 228 Legge 208/2015
art. 22, comma 2 D.L. 50/2017
art. 20 D.lgs 75/2017
Art. 14 bis DL 4/2019
Da Art. 33 DL 34/2019
art.9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n.78. 76
76
38
SPESE DEL PERSONALE E
VERIFICHE CONTABILI
77
77
LE VERIFICHE
L’attività di controllo circa il rispetto dei limiti in
materia di spesa di personale deve esplicarsi
nell’ambito delle variazioni di bilancio
in corso d’esercizio
e nella fase di rendicontazione finale.
deve riguardare anche la fase gestionale
relativamente alla verifica che le scelte operate
dai responsabili degli enti non determinino uno
sforamento, nel corso della gestione, dei limiti
previsti per l’aggregato spesa di personale
correttamente quantificato. 78
78
39
LE VERIFICHE
spesso l’aggregato spesa di personale,
inpiduato ai fini dei limiti di finanza
pubblica, non coincide con la spesa di
personale come codificata a livello di
bilancio definibile, con qualche
approssimazione, come il costo delle
prestazioni dei dipendenti assunti
con contratto di lavoro subordinato.
79
79
LE VERIFICHE
I limiti di finanza pubblica, nella maggior
parte dei casi hanno come parametro un
aggregato più ampio, che include, oltre
alla spesa per il lavoro subordinato, anche
le consulenze, le collaborazioni
coordinate e continuative, il lavoro
interinale e le forme di tassazione e
contribuzione legate al lavoro stesso,
quale l’Irap e gli oneri previdenziali.
80
80
40
FOCUS: GLI ADEMPIMENTI IN
ORDINE AL CONTENIMENTO
DELLA SPESA DEL PERSONALE.
81
81
GLI ADEMPIMENTI DEI REVISORI IN
MERITO ALL’ART.3 DEL D.L. 90/2014
10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle
prescrizioni di cui al presente articolo da parte
degli enti locali viene certificato dai revisori dei
conti nella relazione di accompagnamento alla
delibera di approvazione del bilancio annuale
dell'ente. In caso di mancato adempimento, il
prefetto presenta una relazione al Ministero
dell'interno. Con la medesima relazione viene
altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui
al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto.
82
82
41
ADEMPIMENTI CIRCA LA SPESA
DI PERSONALE
bilancio di previsione, il rispetto programmatico del
vincolo di contenimento delle spese di personale oltre
che il rispetto tendenziale del limite nell’esercizio
precedente dandone atto nell’ambito dello specifico
parere richiesto dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (di
seguito Tuel);
in corso di gestione, il permanere del rispetto
programmatico del vincolo di contenimento delle spese
di personale, soprattutto in relazione ai provvedimenti
(come le variazioni di bilancio) che sono destinati a
produrre un impatto sulle spese correnti;
)83
83
ADEMPIMENTI CIRCA LA SPESA
DI PERSONALE
In ordine al rendiconto, l’effettivo rispetto
del vincolo di contenimento delle spese di
personale, dandone atto nell’ambito della
relazione al rendiconto prevista dall’art. 239
del Tuel;
nell’esercizio finanziario successivo, in
caso di violazione del vincolo di contenimento
delle spese di personale, la verifica
dell’effettiva applicazione dell’art. 1 comma
557 ter della legge 296/2006. )84
84
42
ALA SPESA DI PERSONALE: LE
MODALITA’ DI VERIFICA
CONFRONTARE: il valore storico
dell’ammontare della spesa di personale
sostenuta dall’ente locale, come risultante da
documenti ufficiali dell’ente o dai documenti
già predisposti dall’Organo di revisione.
CONFRONTARE: il valore conseguito dalla
corrispondente grandezza dell’esercizio di
riferimento, sulla base delle risultanze contabili
e previo riscontro della sua correttezza,
congruità e completezza. )85
85
LA SPESA DI PERSONALE: LE
MODALITA’ DI VERIFICA
Ad esempio rispetto ad entrambi i valori assunti e
considerati, l’Organo di revisione provvede allo
svolgimento di controlli campionari:
in relazione alla congruità delle componenti
incluse:;
in relazione all’attendibilità delle componenti
escluse dalla determinazione quantitativa (ad
esempio legate agli arretrati contrattuali
ovvero alle spese etero-finanziate) oltre che in
relazione alla loro conformità normativa.
)86
86
43
LE ALTRE VERIFICHE IN ORDINE
ALLA SPESA DI PERSONALE
Nell’ambito della verifica della regolarità della
gestione il responsabile finanziario può compiere dei
riscontri tanto campionari quanto relativi ai processi
in ordine:
a) alla gestione dei buoni pasto;
b) alla rilevazione delle presenze e delle assenze;
c) all’elaborazione cedolini;
d) alla gestione straordinario e ferie;
e) agli adempimenti legati alla presentazione del
conto annuale del personale. )87
87
I VINCOLI ASSUNZIONALI
GENERALI (ORDINARI) ATTUALI
AI QUALI SONO SOGGETTE
TUTTE LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI.
88
88
44
VINCOLI ASSUNZIONALI GENERALI
……. In tale ambito si deve distinguere tra
obblighi e vincoli di carattere generale, in
quanto riguardanti tutte le amministrazioni
pubbliche e vincoli specifici per gli enti locali,
previsti da varie disposizioni normative……..il
cui mancato rispetto determina come
conseguenza il pieto di assunzione, con
contratti di lavoro sia a tempo indeterminato
che flessibile, si rammentano:
)89
89
VINCOLI ASSUNZIONALI GENERALI
A. la dichiarazione annuale da parte
dell’ente, con apposito atto ricognitivo da
comunicare al Dipartimento della
funzione pubblica, dalla quale emerga
l’assenza di personale in
sovrannumero o in eccedenza (art.
33 del d.lgs 165/2001 come riscritto
dall’articolo 16 della legge 183/2011);
)90
90
45
VINCOLI ASSUNZIONALI GENERALI
B. Adozione del Piano triennale dei fabbisogni
del personale nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica ed in osservanza delle linee di indirizzo (per
gli enti territoriali concertate in sede di Conferenza
Unificata), ed eventuale rimodulazione della
dotazione organica -ai sensi del combinato disposto dei
rimodulati commi 2, 3 e 6 ter dell’art. 6 del dl.gs 165/2001
(a seguito della riscrittura dell’articolo da parte dell’art. 4 del
d.lgs 75/2017)
Al mancato adempimento ……..consegue, ai sensi del
comma 6 del medesimo articolo, il pieto di assumere
nuovo personale (non è più compreso quello )91
appartenente alle categorie protette);
91
VINCOLI ASSUNZIONALI GENERALI
C. l’approvazione del Piano triennale di azioni positive in
materia di pari opportunità di cui all’articolo 48, comma 1,
del d.lgs 11 aprile 2006 n. 198 recante “Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246". Il mancato
adempimento della disposizione in esame determina il
pieto di assunzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del
d.lgs n. 165/2001.
)92
92
46
VINCOLI ASSUNZIONALI GENERALI
D. Adozione entro il 31 gennaio di ogni anno
di “un documento programmatico triennale,
denominato Piano della performance (ART. 10
comma 5 del dlgs 150/2009) In base all’art. 169,
comma 3-bis, del TUEL, per gli Enti locali il piano della
performance è unificato nel PEG.
E. Mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il
diniego non motivato di certificazione, di un credito
anche parziale verso la P.A. (comma 3 bis, art. 9, D.L.
185/2008 come aggiunto dall’art. 27, comma 2.lettera c)
del D.L. 66/2014)
)93
93
VINCOLI ASSUNZIONALI GENERALI
F. verificata impossibilità di ricollocare il personale
in disponibilità iscritto nell'apposito elenco per
avviare procedure concorsuali e nuove assunzioni a
tempo indeterminato o determinato per un periodo
superiore a dodici mesi (ART 34, COMMA 6 D-LGS
165/2001)
G. Mancato utilizzo dei lavoratori collocati in
mobilità ai sensi dell’art. 2 del d.lgs 95/2012 e
dell’art. 3 dl D.L. 101/2013, che a domanda ha
chiesto la ricollocazione (art. 2 comma 13 D.L.
95/2012) RINVIO
)94
94
47
VINCOLI ASSUNZIONALI GENERALI
H. Mancata trasmissione alla funzione pubblica,
entro 30 giorni dalla loro adozione, dei
contenuti dei Piani triennali del fabbisogno di
personale (prevista dall’art. 6 comma 4 bis ai
sensi dell’art. 60 del dlgs 165/2001)
)95
95
VINCOLI DI SPESA E
ASSUNZIONALI DEL PERSONALE
DI REGIONI ED ENTI LOCALI
96
96
48
IL PRIMA: IL VINCOLO
DELL’OSSERVANZA DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO (ERA IL
RISPETTO DEI SALDI DEL PATTO
DI STABILITA’).
97
97
I PRINCIPI DI COORDINAMENTO
DELLA FINANZA PUBBLICA
Legge 232/2016. Art. 1 - Comma 465
465. Ai fini della tutela dell'unità economica della
Repubblica e ai sensi dell'articolo 9 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane,
le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni
di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che
costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo
comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 98
98
49
IL RISPETTO DELL’EQUILIBRIO DI
BILANCIO NELLA 232/2016
entrate finali: sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2,
3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3
del medesimo schema di bilancio.
Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle
spese finali in termini di competenza è
considerato il fondo pluriennale vincolato, di
entrata e di spesa, al netto della quota
riveniente dal ricorso all'indebitamento. 99
99
IL RISPETTO DELL’EQUILIBRIO DI
BILANCIO NELLA 232/2016
A decorrere dall'esercizio 2020, tra le
entrate e le spese finali è incluso il fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa,
finanziato dalle entrate finali.
Non rileva la quota del fondo pluriennale
vincolato di entrata che finanzia gli
impegni cancellati definitivamente dopo
l'approvazione del rendiconto dell'anno
precedente. 100
100
50
IL RISPETTO DELL’EQUILIBRIO DI
BILANCIO NELLA 232/2016
Art. 1 - Comma 470 470. Ai fini della verifica del rispetto
dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando
il sistema web, appositamente previsto nel sito
«http://pareggiobilancio.mef.gov.it», entro il termine perentorio
del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati
conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del
codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal
responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un
prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 101
469 del presente articolo.
101
IL RISPETTO DELL’EQUILIBRIO DI
BILANCIO NELLA 232/2016
Art. 1 - Comma 470
La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore
giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo codice
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. La mancata
trasmissione della certificazione entro il termine
perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento
all'obbligo del pareggio di bilancio.
Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa
entro il successivo 30 aprile e attesti il conseguimento
dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici
mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al
comma 475, lettera e), limitatamente alle assunzioni di personale
a tempo indeterminato. 102
102
51
MANCATO RISPETTO
DELL’EQUILIBRIO DI BILANCIO
ART. 1, COMMA 475 LETTERA e) DELLA LEGGE
232/2016
nell'anno successivo a quello di inadempienza
l'ente non può procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione,
anche con riferimento ai processi di stabilizzazione
in atto. E' fatto altresì pieto agli enti di stipulare
contratti di servizio con soggetti privati che si configurino
come elusivi della presente disposizione.
103
103
DEROGHE
ART. 1, COMMA 475 LETTERA e) ULTIMO PERIODO DELLA
LEGGE 232/2017
Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono
comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo
determinato, con contratti di durata massima fino al 31
dicembre del medesimo esercizio (quello successivo allo
sforamento), necessari a garantire l'esercizio delle
funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione
pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di
cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122; (50% o 100% spesa sostenuta
nel 2009 per contratti a t.d. e di collaborazione). 104
104
52
NULLITA’ DA ELUSIONE
DELL’EQUILIBRIO DI BILANCIO 2
ART. 1 comma 460 legge 232/2016
480. I contratti di servizio e gli altri
atti posti in essere dagli enti, che si
configurano come elusivi delle regole
di cui ai commi da 463 a 484, sono
nulli.
105
105
CASI DI ELUSIONE CIRCOLARE MEF
5/2016
non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai
pertinenti capitoli di bilancio (ad esempio, all’allocazione tra
le spese per partite di giro e servizi in conto di terzi di poste
che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le
spese correnti o in c/capitale)
non corretta formazione e utilizzo del Fondo pluriennale
vincolato).
evidente sovrastima delle entrate correnti
accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati
dall’articolo 179 tuel e dai principi applicati della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al DLGS 118/2011.
l’imputazione delle spese di competenza di un esercizio
finanziario ai bilanci degli esercizi successivi
106
106
53
IL DOPO: GLI EFFETTI DELLA
LEGGE DI BILANCIO 2019.
107
107
ABOLIZIONE DEL SALDO DI
COMPETENZA. COMMA 819
819. Ai fini della tutela economica della
Repubblica, le regioni a statuto speciale, le
province autonome di Trento e di Bolzano, le città
metropolitane, le province e i comuni concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da
820 a 826 del presente articolo, che costituiscono
princìpi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo
comma, e 119, secondo comma, della
108
Costituzione.
108
54
ABOLIZIONE DEL SALDO DI
COMPETENZA. COMMA 820
820. A decorrere dall’anno 2019, in attuazione
delle sentenze della Corte costituzionale n. 247
del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio
2018, le regioni a statuto speciale, le province
autonome di Trento e di Bolzano, le città
metropolitane, le province e i comuni utilizzano
il risultato di amministrazione e il fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel
rispetto delle disposizioni previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 109
109
ABOLIZIONE DEL SALDO DI
COMPETENZA. COMMA 821
821. Gli enti di cui al comma 819 si
considerano in equilibrio in presenza di un
risultato di competenza dell’esercizio non
negativo. L’informazione di cui al periodo
precedente è desunta, in ciascun anno, dal
prospetto della verifica degli equilibri allegato al
rendiconto della gestione previsto dall’allegato
10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118.
110
110
55
ABOLIZIONE DEL SALDO DI
COMPETENZA. COMMA 823
823. A decorrere dall’anno 2019, cessano di avere applicazione i
commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a
509 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi
da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
e l’articolo 6-bis del decreto legge20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
Con riferimento al saldo non negativo dell’anno 2018
restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di
monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a
474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma
l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato
conseguimento del saldo non negativo dell’anno 2017,
accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1
111
della legge n. 232 del 2016.
111
ABOLIZIONE DEL SALDO DI
COMPETENZA: DA NOTA IFEL
I commi da 819 a 826 sanciscono il definitivo superamento
del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale
– delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali
sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un
ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte
costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali
(le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno
utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di
entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di
bilancio (co. 820).
112
112
56
ABOLIZIONE DEL SALDO DI
COMPETENZA: DA NOTA IFEL
Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il
vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli
equilibri ordinari disciplinati
dall’armonizzazione contabile (D.lgs.
118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite
fissato dal saldo finale di competenza non negativo.
Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio
in presenza di un risultato di competenza non
negativo”, desunto “dal prospetto della verifica
degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato
10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821). 113
113
ABOLIZIONE DEL SALDO DI
COMPETENZA: DA NOTA IFEL
Il comma 822 richiama la clausola di
salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della
legge 196/2009) che demanda al Ministro
dell'economia l'adozione di iniziative legislative
finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo
81 della Costituzione qualora, nel corso
dell’anno, risultino andamenti di spesa degli
enti non coerenti con gli impegni finanziari
assunti con l'Unione europea.
114
114
57
ABOLIZIONE DEL SALDO DI
COMPETENZA: DA NOTA IFEL
Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l’utilizzo degli
avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo
pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da
indebitamento), ma anche l’assunzione del debito nei soli limiti
stabiliti all’art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore
determinante per una maggiore autonomia nella gestione
finanziaria dell’ente, che potrà fare pieno affidamento non solo
sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi
disponibili e sulle risorse acquisite con debito (comprese le
potenzialità di indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme
vigenti in materia) per le spese di investimento, che potranno
pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a
supporto. 115
115
IL MUTATO QUADRO DEI
VINCOLI DI SPESA E
ASSUNZIONALI PER LE (SOLE)
REGIONI E PER I (SOLI) COMUNI
CONSEGUENTE AL DL 34/2019..
116
116
58
IL MUTATO QUADRO DEI
VINCOLI DI SPESA E
ASSUNZIONALI PER LE (SOLE)
REGIONI E PER I (SOLI) COMUNI
CONSEGUENTE AL DL 34/2019.
LA FORMULAZIONE ORIGINARIA.
117
117
IL DISPOSTO NORMATIVO
Articolo 33 (Assunzione di
personale nelle Regioni a
statuto ordinario e nei
Comuni in base alla
sostenibilità finanziaria)
118
118
59
IL DISPOSTO NORMATIVO
Articolo 33 (Assunzione di
personale nelle Regioni a
statuto ordinario e nei Comuni
in base alla sostenibilità
finanziaria) . Comma 1 norme
per le regioni
119
119
IL DISPOSTO NORMATIVO
1. A decorrere dalla data inpiduata dal decreto di cui al presente comma, anche al
fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare
riferimento in materia di mitigazione rischio idrogeologico, ambientale,
manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e gli altri
programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto
ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in
coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto
pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una
spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come
percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai
primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene
prevista l'assunzione, considerate al netto di quelle la cui destinazione e' vincolata,
ivi incluse, per le finalita' di cui al presente comma, quelle relative al servizio
sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato in
bilancio di previsione.
120
120
60
IL DISPOSTO NORMATIVO
Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono inpiduate le fasce demografiche, i relativi valori
soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le
relative percentuali massime annuali di incremento del
personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto
del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni.
121
121
IL DISPOSTO NORMATIVO
Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette
entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta
superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un
percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto
fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore
soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per
cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un
rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari
al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore
soglia.
122
122
61
IL DISPOSTO NORMATIVO
Il limite al trattamento accessorio del personale di cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27
maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in
diminuzione, per garantire l'invarianza del valore
medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per
la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il
personale in servizio al 31 dicembre 2018.
123
123
IL DISPOSTO NORMATIVO
Articolo 33 (Assunzione di
personale nelle Regioni a
statuto ordinario e nei Comuni
in base alla sostenibilità
finanziaria) .I COMUNI
124
124
62
ARTICOLO 33 COMMA 2 DL
34/2019
L'articolo 33 interviene in materia di facoltà assunzionali delle
Regioni a statuto ordinario (comma 1) e dei Comuni (comma
2), con la finalità di accrescere le facoltà assunzionali degli enti
che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per
il personale ed entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto.
Per gli enti territoriali meno virtuosi, è previsto l'avvio di un
percorso, che si conclude nel 2025, diretto a pervenire alla
sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo
non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno
eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.
125
125
ARTICOLO 33 COMMA 2 DL
34/2019 VINCOLI PER I COMUNI
I COMUNI possono procedere ad
assumere in coerenza con piani
triennali di fabbisogno di
personale e nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio
asseverato dall'organo di
revisione.
126
126
63
ARTICOLO 33 COMMA 2 DL
34/2019 VINCOLI PER I COMUNI
IL VALORE SOGLIA= TETTO DI SPESA
CHE NON SI SOSTITUISCE AI VINCOLI DEI
COMMI 557 E 562 MA CHE COSTITUISCE UNA
PARZIALE DEROGA AD ESSI. (DESUMIBILE DA
INTERPRETAZIONE ART. 6 Decreto PCM 3/9/2019
RELATIVO ALLE REGIONI)
IL VALORE SOGLIA = percentuale
"differenziata per fascia demografica" delle
entrate relative ai primi tre titoli delle
entrate del rendiconto dell'anno precedente,
al netto del fondo crediti di dubbia
esigibilità. 127
127
IL MUTATO QUADRO DEI VINCOLI
DI SPESA E ASSUNZIONALI PER
LE (SOLE) REGIONI
CONSEGUENTE AL DL 34/2019.
COSA DICE IL DECRETO PCM
ADOTTATO PER LE REGIONI.
128
128
64
SPESA DEL PERSONALE REGIONI
EX ART. 2 Decreto PCM 3/9/2019
a) spesa del personale: impegni di competenza per
spesa complessiva per tutto il personale dipendente a
tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, per la
somministrazione di lavoro, nonche' per tutti i soggetti
a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di
pubblico impiego, in strutture e organismi variamente
denominati partecipati o comunque facenti capo
all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto
dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della
gestione approvato; 129
129
SPESA DEL PERSONALE REGIONI
EX SECONDO IL COMMA 557 BIS
Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono
spese di personale anche quelle sostenute per i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
per la somministrazione di lavoro, per il personale di
cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo
utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente
denominati partecipati o comunque facenti capo
all'ente.
130
130
65
DIFFERENZE TRA COMMA 557
BIS E ART. 2 DPCM 3/9/2019
COMMA 557 BIS ART. 2 DPCM 4/9/2019
spese di personale tempo indeterminato e (impegni di) spesa complessiva per
determinato tutto il personale dipendente a tempo
indeterminato e determinato (rispetto
all’ultimo rendiconto approvato)
(con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi (con inclusione degli oneri relativi ai
contrattuali) rinnovi contrattuali)
oneri riflessi a carico delle amministrazioni oneri riflessi
IRAP
Spesa per rapporti di collaborazione per i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa coordinata e continuativa,
somministrazione di lavoro per la somministrazione di lavoro,
Spesa per il personale di cui all'articolo 110 LE REGIONI NON HANNO IL 110
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,
Spesa per tutti i soggetti a vario titolo per tutti i soggetti a vario titolo
utilizzati, senza estinzione del rapporto di utilizzati, senza estinzione del rapporto
pubblico impiego, in strutture e organismi di pubblico impiego, in strutture e
131
variamente denominati partecipati o organismi variamente denominati
comunque facenti capo all'ente. partecipati o comunque facenti capo
131
ART. 6 Decreto PCM 3/9/2019
1. La maggior spesa per assunzioni di
personale a tempo indeterminato
derivante da quanto previsto dagli
articoli 4 e 5, non rileva ai fini del
rispetto del limite di spesa previsto
dall'art. 1, comma 557-quater della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
132
132
66
IL MUTATO QUADRO DEI
VINCOLI DI SPESA E
ASSUNZIONALI PER PER I
COMUNI CONSEGUENTE AL DL
34/2019.
LA FORMULAZIONE ORIGINARIA.
133
133
ARTICOLO 33 COMMA 2 DL 34/2019
VINCOLI PER I COMUNI
2. ………….. Con decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
inpiduate le fasce demografiche, i relativi valori soglia
prossimi al valore medio per fascia demografica e le
relative percentuali massime annuali di incremento del
personale in servizio per i comuni che si collocano al
di sotto del predetto valore soglia……..
134
134
67
ARTICOLO 33 COMMA 2 DL 34/2019
VINCOLI PER I COMUNI
2. ……I predetti parametri possono essere aggiornati con le
modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni
in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli
oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette
entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta
superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un
percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto
fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore
soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per
cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un
rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari
al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore
soglia. …….. 135
135
Articolo 33 DL 34/2019
I COMUNI che intraprendono tale percorso
sono chiamate ad attuare un turnover di
personale "anche inferiore al 100 per cento".
Ci si chiede se la percentuale del 100 per
cento debba essere intesa con
riferimento al personale cessato dal
servizio nell'anno precedente ovvero con
riferimento alla spesa sostenuta per il
personale cessato nell'anno precedente.
136
136
68
Articolo 33 DL 34/2019
A decorrere dal 2025, I COMUNI che continueranno a registrare
un rapporto superiore al “valore soglia” - fintanto che tale
differenza non sia riassorbita - saranno tenute ad applicare un
turn over del personale "pari al 30 per cento" (comma 2,
quinto periodo).
La disposizione, nonostante il tenore letterale, parrebbe doversi
intendere come diretta ad imporre un tetto alle assunzioni, e
non un vincolo di applicare un turn over necessariamente
"pari" al 30 per cento.
Ci si chiede se il riferimento al limite assunzionale, pari al 30 per cento per le
Regioni che non saranno state in grado di assicurare una spesa di personale
sostenibile entro il 2025 dobba essere intesa con riferimento al personale
cessato dal servizio nell'anno precedente ovvero con riferimento alla spesa
137
sostenuta per il personale cessato nell'anno precedente.
137
RINVIO DELL’ENTRATA IN VIGORE
SEZ VENETO 113/2019/PAR
La questione oggetto del presente parere, pertanto, va
analizzata alla luce del ricostruito quadro normativo
evidenziando, tuttavia che, lo stesso ha di recente subito
un radicale mutamento a seguito dell’entrata in vigore del
D.L. 34/2019 recante Misure urgenti di crescita economica
che, all’art. 33 riscrive l’intera disciplina dei vincoli di
spesa ed assunzionali cui sono sottoposti i comuni (ed
anche le regioni). Detto articolo rubricato “Assunzione di
personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni
in base alla sostenibilità finanziaria), infatti, dispone al
comma 2 dedicato ai comuni che ……………
138
138
69
RINVIO DELL’ENTRATA IN VIGORE
SEZ VENETO 113/2019/PAR
La norma appena richiamata, come emerge da una sua
attenta lettura, muta quindi le modalità di inpiduazione del
limite cui sono sottoposti i comuni nell’ambito dell’esercizio
delle facoltà inerenti il soddisfacimento del fabbisogno di
personale mediante il ricorso al reclutamento. Tuttavia,
l’applicazione della nuova disposizione rimane legata
all’adozione entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore
di un apposito Decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede
di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
139
139
RINVIO DELL’ENTRATA IN VIGORE
SEZ VENETO 113/2019/PAR
Si pone, pertanto, in questa sede, la
necessaria valutazione della disciplina
applicabile nelle more dell’effettiva
adozione di detto decreto interministeriale,
la cui mancanza non consente di poter
orientare le scelte degli enti verso una
eventuale persa valutazione delle proprie
politiche del personale.
140
140
70
RINVIO DELL’ENTRATA IN VIGORE
SEZ VENETO 113/2019/PAR
Si ritiene, in questa sede per le motivazioni
addotte in precedenza in relazione all’importanza
che assume il controllo della spesa corrente di
personale come anche affermato e ben
evidenziato sopra, dalla Corte costituzionale che
gli enti, in attesa dell’adozione del suddetto atto
prodromico alla compiuta applicazione della
nuova disciplina, debbano far riferimento ai
vincoli assunzionali sopra richiamati: ovverosia
quelli previsti dall’art. 1 commi 557 e 562 della
legge 296/2006 141
141
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 1
I vincoli di spesa di cui ai commi 557
quater e 562 permangono.
Vengono consentiti per le regioni ex art.33
e Decreto PCM 3/9/2019 sforamenti di
spesa in relazione all’applicazione del
criterio del valore di soglia massima per
fascia demografica.
Lo sforamento si sostanzia in una
eccedenza della spesa rispetto al limite del
557 quater e del 562. 142
142
71
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 2
Analogalmente verranno consentiti
per i comuni ex art.33 e adottando
Decreto PCM sforamenti di spesa in
relazione all’applicazione del criterio
del valore di soglia massima per fascia
demografica.
Lo sforamento si sostanzierà in una
eccedenza della spesa rispetto al
limite del 557 quater e del 562. 143
143
L’ATTUALE FORMULAZIONE
DELL’ART. 33 DEL D.L. 34/2019 E
LE PROBLEMATICHE APPLICATIVE
PER I COMUNI.
144
144
72
ATTUALE ART. 33 DEL D.L. 34/2019.
RINVIO INFRA.
2. A decorrere dalla data inpiduata dal decreto di cui al
presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i
comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio
di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una
spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo
degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore
al valore soglia definito come percentuale, differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del
fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di
previsione……….PERIODO UGUALE 145
145
ATTUALE ART. 33 DEL D. L. 34/2019.
RINVIO INFRA.
2. ………. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono inpiduate le fasce
demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per
fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di
incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano
al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio,
nonché un valore soglia superiore cui convergono i
comuni con una spesa di personale eccedente la predetta
soglia superiore……MODIFICA APPORTATA DA LEGGE
160/2019 146
146
73
ATTUALE ART. 33 DEL D. L. 34/2019.
RINVIO INFRA.
2. ……I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due
predetti valori soglia non possono incrementare il valore del
predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato
nell’ultimo- AC 2523 la spesa di personale registrata nell'ultimo
rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino
a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui
al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di
almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a
tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non
superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo,
collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni
con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.
MODIFICA APPORTATA DA LEGGE 160/2019 147
147
ATTUALE ART. 33 DEL D. L. 34/2019.
RINVIO INFRA.
2. ……I predetti parametri possono essere aggiornati con le
modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in
cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi
a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta
superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di
graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al
conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche
applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal
2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore
soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino
al conseguimento del predetto valore soglia superiore.
MODIFICHE APPORTATE DA LEGGE 160/2019 148
148
74
ATTUALE ART. 33 DEL D. L. 34/2019.
RINVIO INFRA.
2. …… Il limite al trattamento accessorio del personale di
cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in
diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio
pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la
contrattazione integrativa nonché delle risorse per
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il
personale in servizio al 31 dicembre 2018. PERIODO
UGUALE.
149
149
ATTUALE ART. 33 DEL D. L. 34/2019.
RINVIO INFRA.
CORENZA CON PTFP
RISPETTO PLURIENNALE EQUILIBRI EX 118
AASEVERATO DA ORGANI DI REVISIONE
SPESA DEL PERSONALE (A LORDO ONERI
RIFLESSI)
= O INFERIORE
VALORE SOGLIA QUALE % DELLA MEDIA
ENTRANTE CORRENTI DEGLI ULTIMI TRE
RENDICONTI APPROVATI, AL NETTO DEL FCDE
150
DELL’ULTIMO BILANCIO DI PREVISIONE
150
75
FACOLTA’ ASSUNZIONALI
Modifiche art. 33 del 34 del 2019 (co. 853)
Il comma 853 modifica la disciplina in materia di facoltà
assunzionali dei Comuni di cui all'art. 33, comma 2, del DL n.
34 del 2019 (cd decreto Crescita), che ha introdotto il
principio di sostenibilità finanziaria per le assunzioni a tempo
indeterminato degli enti locali in una logica di superamento
della regolazione basata sulla copertura del turn over.
La norma modifica – ai fini del relativo decreto ministeriale
attuativo – la disciplina del valore soglia introducendo un
ulteriore valore soglia superiore a quello prossimo al valore
medio cui convergono i Comuni con una spesa di personale
eccedente la suddetta soglia.
151
FACOLTA’ ASSUNZIONALI
Modifiche art. 33 del 34 del 2019 (co. 853)
Per i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e facenti
parte di Unioni di Comuni, è prevista la possibilità di
derogare al valore soglia stabilito dal decreto al fine di
consentire comunque l’assunzione di almeno una unità di
personale a tempo determinato.
Le nuove disposizioni saranno applicabili solo in seguito alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale
attuativo, che è stato oggetto di intesa nella seduta di
Conferenza Stato-Città e autonomie locali dell’11 dicembre
u.s., sulla base di criteri ora espressamente previsti dalla
legge.
152
76
Nuove regole assunzionali per il
personale a tempo indeterminato
Dal 2020 (ex art. 33 DL Crescita n. 34 del 2019), ma
sulla base del DPCM da emanare, si applicherà un
nuovo sistema di determinazione delle facoltà
assunzionali dei Comuni (decreto attuativo in fase
conclusiva)
basato sul limite del + 4% di un valore soglia per
classe demografica dato dal rapporto
spesa per personale / entrate correnti complessive
al netto del FCDE
153
Nuove regole assunzionali per il
personale a tempo indeterminato
a sostegno del recupero di personale per gli enti con
risorse adeguate e minore dotazione di personale
al di sotto di una soglia più elevata (+ 8%rispetto alla
media) i Comuni continueranno con un turn over al 100%
La legge di bilancio (comma 853) adegua la norma alla
«doppia soglia».
Gli enti fuori-soglia massima dovranno adeguarsi con un
percorso pluriennale di rientro (circa 1.000 enti stimati)
Ulteriori capacità assunzionali riservate ai piccoli Comuni
in Unione
154
77
Nuove regole assunzionali per il
personale a tempo indeterminato
Il decreto legge 34/2019, nella
versione modificata dalla legge di
bilancio 2020, affida a un decreto
ministeriale l’inpiduazione della
fasce nelle quali collocare i Comuni in
base al rapporto fra spesa di
personale ed entrate correnti.
155
Nuove regole assunzionali per il
personale a tempo indeterminato
Prima fascia: il rapporto è
poco elevato. E’ possibile
assumere liberamente, seppur
nel limite di percentuali di
incremento della spesa di
personale prestabilite.
156
78
Nuove regole assunzionali per il
personale a tempo indeterminato
Terza fascia: il rapporto fra spesa di
personale ed entrate correnti risulta
molto elevato.
Si deve programmare, entro il 2025, una
tendenziale riduzione della spesa di
personale fino ad arrivare ad un valore
soglia stabilito nello stesso decreto.
157
Nuove regole assunzionali per il
personale a tempo indeterminato
Seconda fascia: compresa fra le
prime due, i Comuni non possono
incrementare la spesa di personale
rispetto a quella registrata
nell’ultimo rendiconto della
gestione approvato.
158
79
LE PROBLEMATICHE APPLICATIVE.
159
159
Nuove regole assunzionali:
problematiche applicative 1.
NEl 2020 LE AMMINISTRAZIONI LOCALE IN CARENZA DEL
DECRETO PCM COME DEVONO PROCEDERE?
PREDISPORRE IL PTFP SULLA SCORTA DELLA DISCIPLINA
VIGENTE (ART. 1, COMMI 557 E 562 LEGGE 296/2006 E
PERCENTUALI ASSUNZIONALI OPERANTI: 100%
CESSAZIONI ESERCIZIO PRECEDENTE + RESTI CUMULATI
NEL QUINQUENNIO SUCCESSIVO).
MODIFICARE IN CORSO DI 2020 IL PTFP ADOTTATO
TENENDO IN CONSIDERAZIONE I CRITERI DELL’ART. 33 E
DEL DPCM CON ALCUNE CONSEGUENZE PRATICHE CHE
DI SEGUITO SI SVILUPPANO? .
160
80
Nuove regole assunzionali:
problematiche applicative 1.
PRIMA RIFLESSIONE:
IL CALCOLO DELLA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI:
ATTENZIONE ALLE EVENTUALI PLUSVALENZE
REALIZZATE NEL TRIENNIO CONSIDERATO. LE STESSE,
INFATTI, INFLUENZANO IL CALCOLO E,
CONSEGUENTEMENTE, RISCHIANO DI CONSENTIRE
SPESE PER ASSUNZIONI CHE A REGIME POTREBBERO
NON ESSERE SOSTENIBILI.
IN QUESTO IL PARERE DEL REVISORE SUL PTFP DEVE
ESSERE MOLTO PONDERATO.
161
Nuove regole assunzionali:
problematiche applicative 1.
ESEMPIO: MULTE DA AUTOVELOX TOTALE TRIENNALE 10 MLN
EURO SU TOTALE ENTRATE PRIMI 3 TITOLI 58 MLN EURO
2016: 2 MLN EURO SU TOTALE ENTRATE 18 MLN
2017: 5 MLN DI EURO SU TOTALE ENTRATE 21 MLN
2018: 3 MLN DI EURO SU TOTALE ENTRATE 19 MLN
L’INCIDENZA DELL’ANNUALITA’ 2017 SUL TOTALE DEL TRIENNIO
E’ PARI AL 36% MA SE IO MI BASO SULLA MEDIA DELLE DUE
ANNUALITA’ INFERIORI LA STESSA INCIDENZA E’ PARI A 31% IL
5% DI DIFFERENZA OVE IL MAGGIORE INTROITO DELL’ANNO
CONSIDERATO COSTITUSCA ECCEZIONE RIVERBERA UNA
CORRISPONDENTE RIDUZIONE DLL’INCIDENZA FUTURA DELLA
PERCENTUALE DEL VALORE SOGLIA SUL TOTALE ENTRATE
162
81
Nuove regole assunzionali:
problematiche applicative 1.
SE SI PROCEDE IN BASE ALLE «VECCHIE»
REGOLE COSA POTREBBE ACCADERE SE, NEL
CORSO DELL’ESERCIZIO, SI DEVE POI PASSARE
ALLE NUOVE?
POSSONO ESSERVI EFFETTI AMPLIATIVI DELLA
SPESA CHE SI DOVRANNO CONSIDERARE
ONDE VALUTARE SCELTE COMPIUTE
NELL’OPERATIVITA’ DEL REGIME PRECEDENTE.
163
Nuove regole assunzionali:
problematiche applicative 2.
Oltre ai consueti dubbi interpretativi, è emerso che per i
Comuni che si collocano nella seconda fascia si realizza un
blocco delle assunzioni.
Il pieto di incrementare la spesa di personale, ad una prima
lettura, sembrerebbe consentire un turn over al 100% in
quanto si compensa l’uscita di un dipendente con
l’assunzione di un nuovo lavoratore.
La quantità da tenere sotto controllo, però, non è
rappresentata, come in passato, dalla spesa per cessazioni,
ma da tutta la spesa di personale. E questa, nel 2020, si
incrementerà per sua natura almeno per due fattori:
.
164
82
Nuove regole assunzionali:
problematiche applicative 2.
1. Gli oneri a regime che si riversano nel corrente
anno per le assunzioni effettuate nel 2019
(numerose a seguito dell’entrata in vigore della
disposizione che consentiva di utilizzare i resti dei 5
anni precedenti e la spesa per cessazioni verificatesi
nella stessa annualità)
2. Gli aumenti di stipendio che il nuovo contratto
collettivo di lavoro dovrà prevedere. La bozza di
decreto ministeriale, infatti, non stabilisce, per il
calcolo della spesa di personale, alcuna esclusione.
165
Nuove regole assunzionali:
problematiche applicative 3.
A fronte di questi incrementi, rispetto ai quali non vi è
discrezionalità delle amministrazioni, i Comuni devono mettere in
atto azioni volte ad evitare l’aumento della spesa di personale.
1. potranno ridurre le assunzioni a tempo determinato e/o di
lavoro flessibile (i valori a disposizione sono già esigui a causa
dei relativi tetti di spesa) e i Comuni prossimi a elezioni
potranno incontrare problemi non indifferenti nel ricorso ad
assunzioni ai sensi degli articoli 90 e 110 del Tuel.
2. dovranno rinunciare alla sostituzione del personale che
cesserà dal servizio. Le nuove assunzioni verrebbero azzerate,
con una situazione peggiore rispetto ai Comuni che si collocano
in terza fascia e che possono avere i conti anche molto meno in
ordine.
166
83
Il contenuto dello schema di DECRETO
PCM.
I COMUNI SONO SUDDIVISI IN 9 FASCE
DEMOGRAFICHE in relazione alle quali sono
inpiduati i relativi valori soglia del rapporto della
spesa del personale rispetto alle entrate correnti.
AL DI SOTTO DEL VALORE SOGLIA:
si potrà incrementare la spesa di personale
registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per
assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino
ad una spesa complessiva rapportata alle entrate
correnti non superiore al valore soglia.
167
Il contenuto dello schema di DECRETO
PCM.
In sede di prima applicazione e
fino al 31 dicembre 2024,
l’incremento annuale è autorizzato
in misura non superiore a valori
percentuali indicati in apposita
tabella.
168
84
Il contenuto dello schema di DECRETO
PCM.
RAPPORTO FRA LA SPESA DI PERSONALE E ENTRATE
CORRENTI SUPERIORE AI VALORI DI SOGLIA PER
FASCIA DEMOGRAFICA, INDIVIDUATA IN APPOSITA
TABELLA:
va adottato un percorso di graduale riduzione annuale
del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno
2025 del predetto valore soglia anche applicando un
turn over inferiore al 100 per cento.
a decorrere dal 2025 si applica un turn over pari al 30
per cento fino al conseguimento del predetto valore
soglia.
169
IL CONTENUTO DEL D.M. E LA LEGGE
DI BILANCIO
LA LEGGE DI BILANCIO 2020
ha recepito un’intesa, già esistente nel D.M., che prevede
l'inserimento di due valori soglia all'interno all'articolo 33, comma 2
del decreto legge n. 34/2019
prevede che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si
collocano al di sotto del primo dei due valori soglia e che fanno parte
di Unioni di comuni, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno
una unità, possono incrementare la spesa di personale a tempo
indeterminato oltre la soglia concernente la massima spesa di
personale per fascia demografica di un valore non superiore a quello
stabilito nello schema di decreto (pari a 38.000 euro), collocando tale
unità in comando presso le corrispondenti Unioni, con oneri a carico
delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa di personale.
170
85
Il contenuto del D.M.: nello stesso
sono inpiduate:
le fasce demografiche,
i relativi valori soglia prossimi al valore medio per
fascia demografica
le relative percentuali massime annuali di
incremento del personale in servizio per i comuni
che si collocano al di sotto del valore soglia
prossimo al valore medio,
un valore soglia superiore cui convergono i comuni
con la spesa di personale eccedente la predetta
soglia superiore.
171
IL CONTENUTO DEL D.M.
DEFINIZIONI
SPESA DEL PERSONALE: impegni di competenza per spesa complessiva:
per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e
determinato
per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
per la somministrazione di lavoro,
per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto
di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati
partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri
riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della
gestione approvato;
172
86
IL CONTENUTO DEL D.M.
DEFINIZIONI
ENTRATE CORRENTI:
media degli accertamenti di competenza
riferiti alle entrate correnti relative agli
ultimi tre rendiconti approvati,
considerate al netto del fondo crediti di
dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di
previsione relativo all'ultima annualità
considerata
173
Il contenuto del D.M. LE FSCE
DEMOGRAFICHE
Ai fini dell'attuazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n.
34 del 2019, i comuni sono sudpisi nelle seguenti fasce
demografiche:
a) comuni con meno di 1.000 abitanti;
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;
h) comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti;
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.
174
87
I VALORI SOGLIA: TABELLA 1 DEL
DECRETO PCM
FASCE DEMOGRAFICHE VALORE SOGLIA
a) comuni con meno di 1.000 abitanti 29,5%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti 28,6%
e) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti 27,6%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti 27,2%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti 26,9%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti 27,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti 27,6%
h) comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti 28,8%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre 25,3%
175
COMUNI SOTTO IL VALORE SOGLIA
A decorrere dal 1° gennaio 2020, i comuni che si collocano al
di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 5, possono incrementare la
Spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto
approvato, per assunzioni di personale a tempo
indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni
di personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione,
sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate
correnti, secondo le definizioni dell'articolo 2, non superiore
al valore soglia inpiduato dalla Tabella 1 del comma 1 di
ciascuna fascia demografica.
176
88
Il contenuto del D.M.
In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre
2024, i comuni che si collocano al di sotto del valore
soglia possono incrementare annualmente, per
assunzioni di personale a tempo indeterminato, la
spesa del personale registrata nel 2018, in misura non
superiore al valore percentuale indicato dalla
seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto
pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione e del valore soglia di cui
all'articolo 4 comma 1:
177
Il contenuto del D.M.: LA TABELLA 2.
Comuni 2020 2021 2022 2023 2024
a)
comuni con meno di 1.000 abitanti 23,0% 29,0% 33,0% 34,0% 35,0%
b)
comuni da 1.000 a 1.999 abitanti 23,0% 29,0% 33,0% 34,0% 35,0%
e)
comuni da 2.000 a 2.999 abitanti 20,0% 25,0% 28,0% 29,0% 30,0%
d)
comuni da 3.000 a 4.999 abitanti 19,0% 24,0% 26,0% 27,0% 28,0%
e)
comuni da 5.000 a 9.999 abitanti 17,0% 21,0% 24,0% 25,0% 26,0%
t)
comuni da 10.000 a 59.999 abitanti 9,0% 16,0% 19,0% 21,0% 22,0%
g)
comuni da 60.000 a 249.999 abitanti 7,0% 12,0% 14,0% 15,0% 16,0%
h)
comuni da 250.0000 a 1.499.999 ab. 3,0% 6,0% 8,0% 9,0% 10,0%
i)
comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre 1,5% 3,0% 4,0% 4,5% 5,0%
178
89
Il contenuto del D.M.
Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare
le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti
al 2020 in deroga agli incrementi percentuali
inpiduati dalla tabella 2 del comma 1, fermo
restando
il limite di cui alla Tabella 1 dell'articolo 4 comma
1 di ciascuna fascia demografica,
i piani triennali dei fabbisogni di personale e
il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio
asseverato dall'organo di revisione.
179
Il contenuto del D.M.
.
Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di 5 mila abitanti, che
si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1
dell'articolo 4 comma 1 di ciascuna fascia demografica, che fanno
parte dell' "Unione di comuni" prevista dall'art. 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per
personale consentita dal presente articolo risulta non sufficiente
all'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato,
possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la propria spesa per
il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000
euro non cumulabile, fermi restando
I piani triennali dei fabbisogni di personale
il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione.
180
90
Il contenuto del D.M.
La maggiore facoltà assunzionale ai sensi del
presente comma è destinata all'assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale purché
collocata in comando obbligatorio presso la
corrispondente Unione con unità di personale
purché collocata in comando obbligatorio presso la
corrispondente Unione con oneri a carico della
medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa di personale
previsto per le Unioni di comuni.
181
Il contenuto del D.M.IL VALORE SOGLIA DI
RIENTRO
I comuni in cui il rapporto fra Spesa del
personale e le Entrate correnti risulta superiore
al valore soglia per fascia demografica
inpiduato dalla tabella 3 adottano un
percorso di graduale riduzione annuale del
suddetto rapporto fino al conseguimento
nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche
applicando un turn aver inferiore al 100 per
cento.
182
91
IL VALORE SOGLIA DI RIENTRO: LA TABELLA 3
Fasce demografiche Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abitanti 33,5%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti 32,6 %
e) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti 31,6 %
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti 31,2%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti 30,9%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti 31,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti 31,6%
h) comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti 32,8%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre 29,3%
183
LO SFORAMENTO DEL VALORE SOGLIA DELLA TABELLA 3
A decorrere dal 2025, i comuni in cui il
rapporto fra Spesa del personale e le Entrate
correnti, secondo le definizioni dell'articolo 2,
risulta superiore al valore soglia per fascia
demografica inpiduato dalla tabella 3 del
presente comma, applicano un turn over pari
al 30 per cento fino al conseguimento del
predetto valore soglia.
184
92
LO SFORAMENTO DEL VALORE SOGLIA DELLA TABELLA 3
I comuni in cui il rapporto fra Spesa del
personale e le Entrate correnti, secondo le
definizioni dell'articolo 2, risulta compreso fra i
valori soglia per fascia demografica
inpiduati dalla tabella 1 del comma 1
dell'articolo 4 e dalla tabella 3 del presente
comma non possono incrementare la spesa di
personale, rilevata nell'ultimo rendiconto
della gestione approvato.
185
LA VALUTAZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE
La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo
indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5
non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto
dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27
dicembre 2006 n. 296.
I parametri inpiduati dal presente decreto possono essere
aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
186
93
ESEMPIO 1
Ente di 11.000 abitanti con un rapporto tra spese di personale e
entrate correnti al 26,67%
4.000.000,00 spese personale ultimo rendiconto approvato /
15.000.000,00 entrate correnti al netto FCDE= Rapporto 26,67%
Soglia più alta 31%
Soglia più bassa 27%
L'ente si colloca tra quelli più virtuosi
L'ente ha una capacità assunzionale residua di 90.000 euro riferita
al periodo 2015/2019
L'ente può solamente applicare il max teorico di 50.000 per non
superare la soglia del 27% e quindi non può utilizzare i resti di
capacità assunzionale.
187
ESEMPIO 1
Con il nuovo DPCM
Spesa di personale 2018 4.000.000,00
Valore max incremento per rispettare il 27% 50.000,00
Valore di incremento graduale 9% spesa personale 360.000,00
188
94
ESEMPIO 2
:
Ente di 11.000 abitanti con un rapporto tra spese di personale e entrate correnti al
30%
4.500.000,00 spese personale ultimo rendiconto approvato
15.000.000,00 entrate correnti al netto FCDE
30,00%
Soglia più alta 31%
Soglia più bassa 27%
L'ente si colloca tra le due fasce
L'ente non deve avere una spesa di personale superiore a quella dell'ultimo
rendiconto.
Prima: l'ente non poteva superare la media 2011/2013 4.800.000,00
Con il nuovo DPCM, l'ente non può superare il valore di spesa dell'ultimo rendiconto
approvato Spesa di personale 2018 4.500.000,00
L'ente si trova quindi peggiorata la situazione rispetto la normativa precedente.
189
Programmazione del fabbisogno del
personale, senza decreti valgono i
vecchi tetti
Gli enti locali possono prevedere nella programmazione del fabbisogno del
personale assunzioni entro i tetti delle proprie capacità per effetto della mancata
emanazione dei decreti del Ministro della Pubblica Amministrazione di attuazione
dell'articolo 33 del dl 34/2019 per i comuni e per le province e città metropolitane.
L’11 dicembre era stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Stato città per i
comuni, ma il testo non è stato ancora pubblicato.
I Comuni che hanno avviato le procedure per le assunzioni in base alle vecchie
regole potranno portarle al traguardo senza inciampare nella riforma che manda in
soffitta il turn over. L'assicurazione è arrivata dal governo nella Conferenza Stato-
Città del 30 gennaio. E sarà tradotta in una circolare applicativa che vedrà la luce
nelle prossime settimane per chiarire i tanti aspetti ancora incerti collegati alla
riforma delle assunzioni.
Tra i documenti di programmazione è compreso quello delle assunzioni, da
includere nel DUP. Si ricorda che tutte le assunzioni di personale, anche quelle
flessibili, devono essere previste nella programmazione annuale e triennale del
fabbisogno del personale.
190
95
Programmazione del fabbisogno del
personale, senza decreti valgono i
vecchi tetti
L'art. 33 del decreto crescita (Dl 34/2019) abbandona la regola del turn over, che
misura i nuovi ingressi in base ai risparmi ottenuti con le uscite dell'anno prima e
parametra le facoltà assunzionali in base al principio che chi ha entrate più solide ha
più possibilità di sostenere la spesa fissa per il personale.
Il decreto fissa le soglie di virtuosità, basate sul rapporto fra entrate stabili e spese di
personale, per pidere i Comuni in tre famiglie: quelli che spendono meno, e che
possono accelerare sulle assunzioni, quelli mediani, che devono tenere sotto
controllo la situazione, e quelli che spendono troppo e che devono mettere in campo
le misure per rientrare nei parametri.
Il problema sorge soprattutto per la seconda fascia, che raggruppa la maggioranza
degli enti.
Per una serie di effetti collaterali sui calcoli, a partire da un concetto di «spesa di
personale» più ampio, per molti Comuni le nuove regole sarebbero peggiorative
rispetto alle attuali e l'incertezza sull'entrata in vigore delle nuove regole rischia di
determinare una paralisi anche nelle assunzioni già avviate.
191
Programmazione del fabbisogno del
personale, senza decreti valgono i
vecchi tetti
Anche perché la riforma cancellerebbe la possibilità di sfruttare i «resti assunzionali»,
cioè gli spazi di turn over inutilizzati negli anni precedenti.
I provvedimenti attuativi dell’articolo 33 del Dl 34/2019, dando applicazione testuale
alle previsioni dettate dal legislatore, stabiliscono infatti che la spesa del personale,
su cui calcolare il rapporto con le entrate correnti, non sia quella consolidata (comma
557 della legge 296/2006), ma sia molto più alta. Essa infatti comprende: «Gli
impegni di competenza… per tutto il personale», il costo dei Co.co.co, gli oneri per le
assunzioni ex articolo 110 e quelli per i dipendenti dell’ente utilizzati dalle società
partecipate «al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’Irap».
A differenza della nozione di spesa del personale prevista dalla Finanziaria 2007,
mancano infatti le voci che vanno in deroga, tra cui ricordiamo i maggiori oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali di personale, dirigenti e segretari. Così come
mancano anche: la spesa per il personale delle categorie protette, i rimborsi di altri
enti in caso di convenzioni e di comandi, i diritti di rogito dei segretari, gli incentivi di
legge, gli oneri coperti integralmente da finanziamenti della Ue o di privati etc.
192
96
Programmazione del fabbisogno del
personale, senza decreti valgono i
vecchi tetti
Per cui l’aumento della spesa del personale che ciò determina (per una percentuale
che in molti enti sfiora il 20%) porta numerose amministrazioni a superare i parametri
di virtuosità e, quindi, a non potere dare corso ad assunzioni aggiuntive. Neppure
attraverso la mobilità volontaria che, pur essendo neutre ai fini delle capacità
assunzionali, determinano comunque aumenti della spesa per il personale.
Gli enti virtuosi nei rapporti tra spesa del personale ed entrate correnti stanno
concedendo molto più facilmente i nulla osta ai trasferimenti in mobilità volontaria. In
queste amministrazioni, infatti le cessazioni per mobilità determinano una
diminuzione della spesa del personale, quindi margini aggiuntivi di assunzione sia
ricorrendo ai concorsi che allo scorrimento delle graduatorie.
La fascia intermedia avrà un effetto positivo sui Comuni che hanno un rapporto assai
elevato tra spesa del personale ed entrate correnti: queste amministrazioni non sono
obbligate entro il 2025 a rientrare nel rapporto previsto per gli enti «virtuosi», ma in
quello più elevato previsto per le amministrazioni comprese in questa fascia.
193
Programmazione del fabbisogno del
personale, senza decreti valgono i
vecchi tetti
Di qui l'idea del salvagente arrivata dal governo in Conferenza Stato-
Città. Il decreto attuativo della riforma è all'ultimo giro di boa prima
della Gazzetta Ufficiale. Ma il testo finale dovrebbe indicare una
decorrenza posticipata, probabilmente al 20 aprile secondo quanto
riferito dagli amministratori locali. La mossa sarebbe accompagnata
dalla salvaguardia delle procedure già avviate: per sfruttare la finestra
non sarà sufficiente aver previsto le assunzioni nei documenti di
programmazione, ma bisognerà aver avviato almeno i primi passi
dell'iter per il reclutamento vero e proprio.Il tutto in attesa di una
circolare che si annuncia impegnativa, perché dovrà chiarire i tanti
aspetti ancora incerti sui calcoli da effettuare per pidere gli enti
virtuosi da quelli che non lo sono.
194
97
Portale reclutamento e trasparenza
(commi 145-146)
Le disposizioni in commento modificano la disciplina in materia di
pubblicità dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale,
prevedendo, al comma 145, il collegamento ipertestuale del
Dipartimento della Funzione pubblica ai dati pubblicati sui siti degli Enti
Locali relativi ai concorsi stessi, alle tracce delle prove e alle graduatorie
finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.
Il comma 146 demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata,
per la definizione delle modalità attuative dei suddetti collegamenti
ipertestuali.
195
LA RIESPANSIONE DEI RAPPORTI
DI LAVORO A TEMPO PARZIALE:
EFFETTI SULLA SPESA E
PROBLEMI GESTIONALI.
196
196
98
LEGGE 244/2007
ART. 3, COMMA 101.
Per il personale assunto con contratto di
lavoro a tempo parziale la trasformazione del
rapporto a tempo pieno può avvenire nel
rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle
disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
In caso di assunzione di personale a
tempo pieno è data precedenza alla
trasformazione del rapporto di lavoro per
i dipendenti assunti a tempo parziale che
ne abbiano fatto richiesta.???????? 197
197
ART. 1, COMMA 59
LEGGE N. 662/1996
59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei
rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale
costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio.
Un quota pari al 50 per cento dei predetti risparmi puo'
essere utilizzata per incentivare la mobilita' del personale
delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le
procedure per la mobilita', per nuove assunzioni, anche in
deroga alle disposizioni dei commi da 45 a 55. L'ulteriore
quota del 20 per cento e' destinata, secondo le modalita'
ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, al
miglioramento della produttivita' inpiduale e collettiva.
I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalita'
costituiscono ulteriori economie di bilancio.
198
99
DAL TEMPO PARZIALE AL TEMPO
PIENO ABRUZZO 12/2017/PAR
«…in caso di trasformazione a tempo pieno di un rapporto di lavoro a
tempo parziale, che il citato articolo 3, comma 101, legge n. 244/2007
equipara a nuova assunzione, l’incremento di spesa che l’ente locale
sostiene, e sulla cui base deve verificare la capienza nel contingente di
assunzioni annuali effettuabili è pari alla differenza fra la spesa
sostenuta per il rapporto di lavoro a tempo parziale e quella
discendente dalla trasformazione del rapporto a tempo pieno
anche al fine di evitare comportamenti “elusivi” dei vigenti
vincoli in materia di turn over. Trattandosi, infatti, di un limite
quantitativo mai preso in considerazione prima, neanche in occasione
degli incrementi di orario con cui è stata integrata la prestazione
lavorativa part time, in questa fase di trasformazione del rapporto la
differenza oraria fra l’originario contratto di lavoro ed il contratto a
tempo pieno va ad incidere integralmente sugli spazi assunzionali
199
dell’Ente"
199
DAL TEMPO PARZIALE AL PIENO
CASSAZIONE SS UU. 27440 /2017
A) l'ente pubblico datore di lavoro può prendere la decisione di avviare una
procedura di assunzione di personale a tempo pieno valida ai fini
dell'applicazione di cui all'art. 3, comma 101, cit. soltanto dopo aver
inpiduato nelle proprie dotazioni organiche (determinate nel piano triennale
dei fabbisogni di personale) vacanze relative alle categorie e ai profili propri di
quei lavoratori part-time la cui eventuale trasformazione in rapporto a tempo
pieno è compatibile con il rispetto del patto di stabilità interno (applicabile
ratione temporis anche ai Comuni con più di mille abitanti) e, in particolare,
con il principio del contenimento delle spese di personale con
riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione (vedi: art. 6 del d.lgs. n.
165 del 2001 e art. 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre
2006, n. 296) nonché con la direttiva di non creare posizioni
soprannumerarie;
200
200
100
DAL TEMPO PARZIALE AL PIENO
CASSAZIONE SS UU. 27440 /2017
B) se l'ente datore di lavoro decide di avviare una simile procedura di
assunzione di personale a tempo pieno - nel rispetto degli indicati presupposti
- deve dare congrua comunicazione di tale iniziativa ai lavoratori part-time
potenzialmente interessati e quindi prendere in considerazione le eventuali
domande di trasformazione a tempo parziale degli stessi
C) in particolare il datore di lavoro pubblico deve esercitare il suddetto potere
che condiziona il nascere del diritto di precedenza alla trasformazione in
argomento - in modo non arbitrario, trattandosi di un potere necessariamente
ancorato alla presenza oggettiva di esigenze di funzionalità
dell'Amministrazione oltreché condizionato dal rispetto dei canoni generali di
correttezza e buona fede ex art. 97 Cost.(arg. ex Corte Cost. sentenza n. 224
del 2013 n. 224);
D) di conseguenza l'ente, nel rispetto dei suddetti canoni, ha l'onere di fornire
adeguata risposta alle istanze presentate dai lavoratori part-time, anche se, in
ipotesi, negativa; 201
201
DAL TEMPO PARZIALE AL PIENO
CASSAZIONE SS UU. 27440 /2017
E) d'altra parte, perché l'esercizio del diritto di cui si discute non dia luogo ad
abusi, come regola generale, è necessario che la procedura assunzionale si
riferisca all'espletamento di mansioni uguali oppure equivalenti a quelle
oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale, sia per ragioni organizzative
sia perché questo speciale diritto non deve tradursi in un irragionevole
privilegio esercitabile anche per procedure di assunzione relative a posizioni
lavorative a tempo pieno non comparabili con quelle svolte dal lavoratore
part-time, intendendosi per tali quelle che comportano un inquadramento
nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti
collettivi di lavoro, differenziandosene solo per l'orario di lavoro (arg. ex art.
4, comma 1, del d.lgs. n. 61 del 2000 e art. 7 d.lgs. n. 81 del 2015);
F) in altri termini, non si deve trattare dell'avvio di una qualunque procedura
di assunzione, ma di una procedura di assunzione alla quale, in astratto, il
dipendente che chiede la trasformazione abbia i requisiti per partecipare,
anche con riferimento alla categoria e al profilo professionale posseduto
202
rispetto a quelli contemplati nella procedura di assunzione.
202
101
DAL PIENO AL PARZIALE E
VICEVERSA DL 79/1997 ART. 6.
2. ... (21). 3. ... (22).
4. I dipendenti che trasformano il rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno
diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla
scadenza di un biennio dalla trasformazione,
nonché alle successive scadenze previste dai
contratti collettivi. La trasformazione del
rapporto a tempo pieno avviene anche in
sovrannumero, riassorbibile con le successive
vacanze.
203
203
I VINCOLI DI SPESA VIGENTI
(FEBBRAIO 2020) PER GLI ENTI
LOCALI (CHE INCIDONO ANCHE
SULLE CAPACITA’ ASSUNZIONALI SIA
A TEMPO INDETERMINATO CHE PER
LAVORO FLESSIBILE). ENTI GIA’
SOGGETTI A PATTO. 204
204
102
OBBLIGO DI RIDUZIONE DELLA
SPESA L. 296/2006 segue
1.557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilità interno
assicurano la riduzione delle spese di personale,
al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri
relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il
contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito
della propria autonomia e rivolte, in termini di
principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 205
205
OBBLIGO DI RIDUZIONE
TENDENZIALE DELLA SPESA
ART. 91, COMMA 2 DEL TUEL.
Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline
autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie
politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione
complessiva della spesa di personale, in particolare per
nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter
dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n.
449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante
l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con
altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle
assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione
e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di
206
funzioni e competenze.
206
103
OBBLIGO DI RIDUZIONE DELLA
SPESA L. 296/2006 segue
1.557……..
a) [riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale
rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale
reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il
lavoro flessibile] ABROGATA DL 113/2016;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-
amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con
l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni
dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione
integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni
dettate per le amministrazioni statali (257).
207
207
OBBLIGO DI RIDUZIONE DELLA
SPESA L. 296/2006 segue
1.557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono
spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, per la
somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo
110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per
tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del
rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi
variamente denominati partecipati o comunque facenti capo
all'ente (258).
1.557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si
applica il pieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 208
208
104
OBBLIGO DI RIDUZIONE DELLA
SPESA L. 296/2006 segue
1. AMBITI PRIORITARI DI INTERVENTO :
a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto
al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione
dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;RINVIO
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-
amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con
l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali
in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione
integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni
dettate per le amministrazioni statali (art. 1 c. 194 L. n. 266/2005: A
decorrere dal 1º gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini
del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei
processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti
delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo
indeterminato). 209
209
VIOLAZIONE OBBLIGO RIDUZIONE
SPESE PERSONALE: SANZIONI
IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELL’OBBLIGO DI RIDURRE
LE SPESE DEL PERSONALE SI APPLICA LA SANZIONE
PREVISTA DALL’ARTICOLO 76, COMMA 4, DEL DL 112/2008
PER IL MANCATO RISPETTO DEL PATTO:
E’ FATTO DIVIETO AGLI ENTI DI PROCEDERE AD ASSUNZIONI
DI PERSONALE A QUALSIASI TITOLO, CON QUALSIVOGLIA
TIPOLOGIA CONTRATTUALE, IVI COMPRESI I RAPPORTI DI
COLLABORAZIONE CONTINUATA E CONTINUATIVA E DI
SOMMINISTRAZIONE, ANCHE CON RIFERIMENTO AI
PROCESSI DI STABILIZZAZIONE IN ATTO.
210
210
105
LE MODIFICHE DEL DL
90/2014: DALLA RIDUZIONE
TENDENZIALE ANNO DOPO
ANNO AL CONTENIMENTO IN
BASE ALLA MEDIA TRIENNALE
2011- 2013.
211
211
MUTA’ IL SISTEMA: ART. 3 COMMA
5 DEL DL 90/2014 1
“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali
sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al
60 per cento di quella relativa al personale di ruolo
cessato nell'anno precedente.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma
9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
212
212
106
MUTA’ IL SISTEMA: ART. 3 COMMA
5 DEL DL 90/2014 2
La predetta facoltà ad assumere è
fissata nella misura dell'80 per cento
negli anni 2016 e 2017 e del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2018.
Restano ferme le disposizioni previste
dall'articolo 1, commi 557, 557 bis e
557 ter, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. 213
213
MUTA’ IL SISTEMA: ART. 3 COMMA
5 DEL DL 90/2014 3
A decorrere dall'anno 2014 è consentito il
cumulo delle risorse destinate alle assunzioni
per un arco temporale non superiore a cinque
anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è
altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora
disponibili delle quote percentuali delle facoltà
assunzionali riferite al quinquennio precedente.
214
214
107
MUTA’ IL SISTEMA: ART. 3 COMMA
5 DEL DL 90/2014 4
L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 è abrogato.
Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano
le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18,
comma 2 bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al
fine di garantire anche per i medesimi soggetti una
graduale riduzione della percentuale tra spese di
personale e spese correnti, fermo restando quanto
previsto dal medesimo articolo 18, comma 2 bis, come
da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del
215
presente articolo”.
215
MUTA’ IL SISTEMA: ART. 3 COMMA
5 DEL DL 90/2014 5
“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali
sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al
60 per cento di quella relativa al personale di ruolo
cessato nell'anno precedente.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma
9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
216
216
108
MUTA’ IL SISTEMA: ART. 3 COMMA
5 DEL DL 90/2014 6
La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura
dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le
disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557 bis
e 557 ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A
decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle
risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale
non superiore a cinque anni, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria
e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui
ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà
assunzionali riferite al quinquennio precedente. 217
217
MUTA’ IL SISTEMA: ART. 3 COMMA
5 DEL DL 90/2014 6
L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di
cui al presente comma coordinano le politiche
assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2
bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di
garantire anche per i medesimi soggetti una graduale
riduzione della percentuale tra spese di personale e
spese correnti, fermo restando quanto previsto dal
medesimo articolo 18, comma 2 bis, come da ultimo
modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo”.
218
218
109
DALLA RIDUZIONE AL
CONTENIMENTO DELLA SPESA
1.557-quater. Ai fini dell'applicazione del
comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli
enti assicurano, nell'ambito della
programmazione triennale dei fabbisogni di
personale, il contenimento delle spese di
personale con riferimento al valore medio
del triennio precedente alla data di entrata
in vigore della presente disposizione . (ARCO
TEMPORALE FISSO E NON MOBILE EX
6/SEZAUT/2016/QMIG) 219
219
COMPONENTI INCLUSE SPESA DI
PERSONALE SEZAUT/13/2015/INPR
QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI RENDICONTO 2014. PUNTO 6.2
retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del
personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo
determinato;
spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di
somministrazione o altre forme di rapporto di lavoro flessibile;
eventuali emolumenti a carico dell’amministrazione corrisposti ai
lavoratori socialmente utili;
spese sostenute dall’ente per il personale di altri enti in convenzione
(ai sensi degli artt. 13 e 14, CCNL 22.1.2004) per la quota parte di
costo effettivamente sostenuto;
spese per il personale previsto dall’art. 90 del Tuel;
compensi per incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, comma 1 e
comma 2, del Tuel; - spese per il personale con contratto di
220
formazione e lavoro;
220
110
COMPONENTI INCLUSE SPESA DI
PERSONALE SEZAUT/13/2015/INPR
QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI RENDICONTO 2014. PUNTO 6.2
spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di
pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati
partecipati o comunque facenti capo all’ente (compresi i consorzi, le
comunità montane e le unioni di comuni);
oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di P.M., ed
ai progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con
proventi del codice della strada;
Irap;
oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo
indennizzo;
somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in
posizione di comando
221
spesa per il segretario comunale
221
COMPONENTI ESCLUSE SPESA DI
PERSONALE SEZAUT/13/2015/INPR
QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI RENDICONTO 2014. PUNTO 6.3
spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o
privati (C.d.c., Sez. Autonomie, delibera n. 21/2014);
spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente
connessi all’attività elettorale con rimborso dal Ministero dell’interno;
spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per
l’esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse
corrispondentemente assegnate;
oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;
spese per il personale appartenente alle categorie protette, nel limite
della quota d’obbligo;
spese sostenute per il personale comandato presso altre
amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle
amministrazioni utilizzatrici;
222
222
111
COMPONENTI ESCLUSE SPESA DI
PERSONALE SEZAUT/13/2015/INPR
QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI RENDICONTO 2014.
PUNTO 6.3
spese per il personale stagionale a progetto nelle forme
di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile
finanziato con quote di proventi per violazioni al codice
della strada;
incentivi per la progettazione;
incentivi per il recupero ICI;
diritti di rogito;
spese per l’assunzione di personale ex dipendente dei
Monopoli di Stato;
223
223
COMPONENTI ESCLUSE SPESA DI
PERSONALE SEZAUT/13/2015/INPR
QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI RENDICONTO 2014.
PUNTO 6.3
maggiori spese autorizzate, entro il 31 maggio 2010, ai
sensi dell’art. 3, c. 120, legge n. 244/2007;
spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale
direttamente connessi all’attività di Censimento finanziate
dall’ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n.
16/2012);
altre spese escluse ai sensi della normativa vigente, da
specificare con il relativo riferimento normativo;
- spese per assunzioni di personale con contratto
dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa
ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del D.L. n. 95/2012. 224
224
112
LE CONFERME
INTERPRETATIVE
ALL’AFFERMAZIONE DEL SOLO
PRINCIPIO DEL
CONTENIMENTO.
225
225
Sezione delle Autonomie, deliberazione
n. 25/SEZAUT/2014/QMIG
“A seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1,
comma 557 quater, della legge n. 296/2006, il
contenimento della spesa di personale va
assicurato rispetto al valore medio del triennio
2011/2013, prendendo in considerazione la
spesa effettivamente sostenuta in tale periodo,
senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a
conteggi virtuali. Nel delineato contesto, le eventuali
oscillazioni di spesa tra un’annualità e l’altra, anche se
causate da contingenze e da fattori non controllabili
dall’ente, trovano fisiologica compensazione nel valore
medio pluriennale e nell’ampliamento della base
temporale di riferimento”.
226
113
LA CONFERMA NORMATIVA AL
PRINCIPIO DEL CONTENIMENTO
D.LGS 75/2017 ARTICOLO 20. Superamento del precariato
nelle pubbliche amministrazioni
3. Ferme restando le norme di
contenimento della spesa di personale, le
pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2,
possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato
previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo
indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le
risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio
2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio
2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a
regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle
correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-
bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di 227
tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al
predetto articolo 9, comma 28.
227
LA CONFERMA NORMATIVA AL
PRINCIPIO DEL CONTENIMENTO
D.LGS 75/2017 ARTICOLO 11. comma 1 lettera f) Modifiche
all’art. 40 del d.lgs 165/2001.
Il sesto periodo del comma 3 quinquies è sostituito dal
seguente:
…..omissis In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le
regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al
recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore
a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le
misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,
dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle
predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa
derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori
anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o
228
agenzie strumentali.
228
114
LA CONFERMA DELLA
CASSAZIONE: SS UU. 27440 /2017
A) l'ente pubblico datore di lavoro può prendere la decisione di
avviare una procedura di assunzione di personale a tempo pieno
valida ai fini dell'applicazione di cui all'art. 3, comma 101, cit. soltanto dopo
aver inpiduato nelle proprie dotazioni organiche (determinate nel piano
triennale dei fabbisogni di personale) vacanze relative alle categorie e ai
profili propri di quei lavoratori part-time la cui eventuale trasformazione in
rapporto a tempo pieno è compatibile con il rispetto del patto di stabilità
interno (applicabile ratione temporis anche ai Comuni con più di mille
abitanti) e, in particolare, con il principio del contenimento
delle spese di personale con riferimento al valore medio
del triennio precedente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione (vedi: art. 6 del d.lgs. n. 165
del 2001 e art. 1, comma 557-quater, della legge 27
dicembre 2006, n. 296) nonché con la direttiva di non
229
creare posizioni soprannumerarie;
229
IL CALCOLO DELLE QUOTE
ASSUNZIONALI RESIDUE DOPO IL
DL 4/2019. PER COMUNI EX
SOGGETTI A PATTO E REGIONI.
230
230
115
MODALITA’ CALCOLO GENERALE
CAPACITA’ ASSUNZIONALE DOPO IL
DL 50/2017
TOTALE DELLA CAPACITÀ ASSUNZIONALE 2019:
A. QUOTA ASSUNZIONALE 2018 IN BASE ALLA
FASCIA DI APPARTENENZA (SULLA BASE DEI
CESSATI DEL 2018) +
B. QUOTA RESIDUA (RESTI RIFERITI AL
TRIENNIO PRECEDENTE (ORA QUINQUENNIO EX
ART. 14 BIS DL 4/2019): QUINQUENNIO (ERA
TRIENNIO) DINAMICO EX DELIBERAZIONE 28/2015
DELLA SEZIONE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI
CONTI).
231231
231
QUOTA RESIDUA
B. QUOTA RESIDUA: BUDGET
DEGLI ANNI 2013-2014-2015-2016-
2017 QUINQUENNIO PRECEDENTE
(EX ART. 14 BIS DL 4/2019 ERA
TRIENNIO) DINAMICO CALCOLATO
SULLE RISPETTIVE CESSAZIONI
DEGLI ANNI 2013-2014-2015-2016-
2017.
232
232
232
116
MODALITA’ DI CALCOLO QUOTA
RESIDUA: SEZ. AUTON 25/2017/AUT
LE CAPACITÀ ASSUNZIONALI DEL
QUINQUENNIO PRECEDENTE SI
CALCOLANO CON LE REGOLE IN
VIGORE NELL’ANNO IN CUI SONO
MATURATE E NON CON QUELLE
IN VIGORE NELL’ANNO IN CUI
SONO UTILIZZATE 233
233
233
ALCUNI APPRODI
INTERPRETATIVI DELLA SEZIONE
DELLE AUTONOMIE SULLE
MODALITA’ DI COMPUTO DELLE
CESSAZIONI AI FINI
ASSUNZIONALI E SULLA
GESTIONE DEI RESTI 234
234
117
SEZIONE AUTONOMIE N.17/2109
QUESITO: se i valori economici delle capacità
assunzionali 20192021 per il personale dirigenziale e non
dirigenziale, riferiti alle cessazioni dell’anno precedente,
nonché ai resti assunzionali del triennio precedente
l’annualità di riferimento, possano essere cumulati fra
loro al fine di determinare un unico budget complessivo
utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad
entrambe le tipologie di personale (dirigenziale e non)
oppure se, per ognuna delle suddette due categorie,
possa essere utilizzato ai fini assunzionali esclusivamente
il budget calcolato per la categoria considerata. 235
235
235
SEZIONE AUTONOMIE N.17/2109
……l’articolo 3, comma 5, del d.l. n.
90/2014 reca la disciplina normativa delle
facoltà assunzionali, ancorandola ad una
percentuale di spesa parametrata a quella
relativa al personale di ruolo cessato
nell'anno precedente (cd. turn over),
senza prevedere alcuna distinzione di
budget tra le tipologie di personale.
236
236
236
118
SEZIONE AUTONOMIE N.17/2109
Non sembra ragionevole, dunque, prevedere vincoli
ulteriori, quali la creazione di budget differenziati per
personale dirigente e non dirigente, atteso che, quando
il Legislatore ha inteso porre limiti e vincoli agli enti lo ha
fatto esplicitamente.
La stessa previsione di cui all’art. 1, comma 228, della
legge n. 208/2015, difatti, che poneva vincoli espressi
alle assunzioni di personale di qualifica non dirigenziale,
va contestualizzata e circoscritta al solo triennio 2016-
2018 e, dunque, può considerarsi, ai fini che ci
occupano, come norma transitoria, ormai superata. 237 237
237
SEZIONE AUTONOMIE N.17/2109
….anche in logica prospettica e di sistema,
l’interesse del Legislatore sulle capacità
assunzionali si concentra sulla “tenuta
finanziaria” degli enti, con un riferimento
espresso al “personale a tempo
indeterminato”, nonché ad una spesa
complessiva per “tutto il personale
dipendente”.
238
238
238
119
SEZIONE AUTONOMIE N.17/2109
PRINCIPIO DI DIRITTO
“I valori economici delle capacità assunzionali 2019-2021 per il
personale dirigenziale e non dirigenziale riferiti alle cessazioni dell’anno
precedente, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014,
possono essere cumulati fra loro al fine di determinare un unico budget
complessivo utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad
entrambe le tipologie di personale, dirigenziale e non, in linea con la
programmazione dei fabbisogni di personale, ai sensi dell’articolo 6 del
d.lgs. n. 165/2001, e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla
legislazione vigente. Tale principio vale anche ai fini dell’utilizzo dei cd.
resti assunzionali, per i quali si fa presente che, alla luce delle recenti
novità legislative di cui all’ art. 14-bis, comma 1, lett. a) del d.l. n.
4/2019, il riferimento “al quinquennio precedente” è da intendersi in
senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto
all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni”. 239
239
239
SEZIONE AUTONOMIE N.28/2015
“1) Il riferimento “al triennio precedente” inserito
nell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha
integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è
da intendersi in senso dinamico, con scorrimento
e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in
cui si intende effettuare le assunzioni.
2) Con riguardo alle cessazioni di personale
verificatesi in corso d’anno, il budget
assunzionale di cui all’art. 3, comma 5 quater, del
d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa
“a regime” per l’intera annualità”. 240
240
240
120
SEZIONE AUTONOMIE N.28/2015
Deliberazione n. 25/SEZAUT/2017/QMIG, che enuncia il
seguente principio di diritto:
i resti assunzionali sono rappresentati dalle
capacità assunzionali maturate e quantificate
secondo le norme vigenti ratione temporis
dell’epoca di cessazione dal servizio del
personale ma non utilizzate entro il triennio
successivo alla maturazione. Detta
quantificazione rimane cristallizzata nei predetti
termini”. 241
241
241
SEZIONE AUTONOMIE N.28/2015
Deliberazione n. 16/SEZAUT/2016/QMIG, che in
parte motiva evidenzia come “la normativa di
cui all’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014 che,
allo stato attuale, deve reputarsi sostituita e da
disapplicare, ai sensi dell’art. 1, comma 228,
della l. n. 208/2015 ove si prevede una forte
limitazione alla possibilità di turn-over rispetto
alle previsioni indicate dal d.l. n. 90/2014”.
242
242
242
121
SEZIONE AUTONOMIE N.16/2016
“la normativa di cui all’art. 3, comma 5,
del d.l. n. 90/2014 che, allo stato attuale,
deve reputarsi sostituita e da disapplicare,
ai sensi dell’art. 1, comma 228, della l. n.
208/2015 ove si prevede una forte
limitazione alla possibilità di turn-over
rispetto alle previsioni indicate dal d.l. n.
90/2014”.
243
243
243
SEZIONE AUTONOMIE N.28/2015
“1) Il riferimento “al triennio precedente” inserito
nell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha
integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è
da intendersi in senso dinamico, con scorrimento
e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in
cui si intende effettuare le assunzioni.
2) Con riguardo alle cessazioni di personale
verificatesi in corso d’anno, il budget
assunzionale di cui all’art. 3, comma 5 quater, del
d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa
“a regime” per l’intera annualità”. 244
244
244
122
SEZIONE AUTONOMIE N.25/2017
Deliberazione n. 25/SEZAUT/2017/QMIG, che enuncia il seguente
principio di diritto:
“a) la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto
legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente
correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di
spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;
la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della
utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di
competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile
secondo la legge vigente nell’anno in cui si procede all’assunzione e
sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;
i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate
e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell’epoca di
cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio
successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei
predetti termini”. 245
245
245
I VINCOLI DI SPESA VIGENTI
(FEBBRAIO 2020) DEGLI ENTI
LOCALI (CHE INCIDONO ANCHE
SULLE CAPACITA’ ASSUNZIONALI SIA
A TEMPO INDETERMINATO CHE PER
LAVORO FLESSIBILE). ENTI NON
SOGGETTI A PATTO. 246
246
123
OBBLIGO DI CONTENIMENTO
DELLA SPESA L. 296/2006
Art. 1. Comma 562. Per gli enti non sottoposti alle
regole del patto di stabilità interno, le spese di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri
relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il
corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti
di cui al primo periodo possono procedere
all'assunzione di personale nel limite delle
cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel
precedente anno, ivi compreso il personale di cui al
comma 558 247
247
DESTINATARI E VINCOLI
Enti già non soggetti al patto di stabilità
(comuni fino a 1.000 abitanti)
Unioni dei Comuni
Comunità montane
possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato
nel tetto del 100% dei dipendenti cessati nel 2018 o nel
tetto del 100% dei risparmi delle cessazioni 2018.
(Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 4/2019)
possono utilizzare tutte le capacità assunzionali
maturate dal 2007, ovviamente a condizione che non
siano già state utilizzate.
248
248
124
SEZIONE AUTONOMIE
N.4/2019/QMIG
“Sebbene non vengano meno i vincoli assunzionali già
previsti, la valorizzazione del piano del fabbisogno a
scapito della dotazione organica (concetto introdotto
dall’art.6 del d.lgs n.165/2001, come modificato
dall’art.4 del d.lgs. n. 75/2017), costituisce, tuttavia,
uno degli elementi che più caratterizzano la riforma,
nell’ambito della quale quest’ultima non viene meno ma
penta una conseguenza delle scelte compiute dalle
amministrazioni nel piano del fabbisogno, strumento
dinamico e flessibile e, altresì, modificabile sulla scorta
delle esigenze dell’ente (Linee di indirizzo, cap. 2, par.
249
2.1)……..
249
SEZIONE AUTONOMIE
N.4/2019/QMIG
“………Secondo l’impostazione definita dal d.lgs. n. 75/2017 e dalle
successive Linee di indirizzo ministeriali, la “nuova” dotazione organica, che
viene espressa in termini finanziari, per le Amministrazioni Centrali, si
traduce di fatto nella definizione di una “dotazione di spesa potenziale
massima” per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale.
Con riferimento alle Regioni e agli Enti locali, invece, l’indicatore di spesa
potenziale massima resta quello definito dalla normativa vigente (….) Da
quanto esposto, dunque, si conferma che il concetto di dotazione organica
viene superato da quello di “dotazione” di spesa potenziale, che
rappresenta esclusivamente un valore finanziario di spesa potenziale
massima sostenibile e non valicabile, imposta come vincolo esterno dalla
legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti. (Corte dei
conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n.
111/2018/PAR e n. 141/2018/PAR; Sezione regionale di controllo per il
Veneto deliberazione n. 548/2018/PAR).
250
250
125
SEZIONE AUTONOMIE
N.4/2019/QMIG
……….Pertanto, le amministrazioni, all’interno del limite
finanziario massimo (spesa potenziale massima),
“ottimizzando l'impiego delle risorse pubbliche,
perseguendo obiettivi di performance organizzativa,
efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini
mediante l’adozione del piano triennale dei fabbisogni di
personale (in coerenza con la pianificazione pluriennale
delle attività e della performance, nonché con le apposite
linee di indirizzo) possono procedere all’eventuale
rimodulazione della dotazione organica in base ai
fabbisogni programmati “garantendo la neutralità
finanziaria della rimodulazione” 251
251
SEZ. AUTONOMIE N.4/2019/QMIG.
PRINCIPIO DI DIRITTO
“Nel rispetto di tutte le altre disposizioni normative che
disciplinano l’assunzione presso le amministrazioni pubbliche e
ferma restando la vigenza di entrambi i vincoli posti dall’art. 1,
comma 562, della legge n. 296/2006, la determinazione dei limiti
assunzionali ivi contenuti, può prescindere dalla corrispondenza
numerica tra personale cessato e quello assumibile, a condizione
che permanga l’invarianza della spesa e, quindi, venga rispettato
il tetto di spesa per il personale sostenuto nell’anno 2008.
Conseguentemente, purché si verifichino dette condizioni, il limite
assunzionale può ritenersi rispettato anche quando, a fronte di
un’unica cessazione a tempo indeterminato e pieno, l’Ente,
nell’esercizio della propria capacità assunzionale, proceda a più
assunzioni a tempo parziale che ne assorbano completamente il 252
monte ore”
252
126
I VINCOLI ASSUNZIONALI
ULTERIORI AI QUALI SONO
SOGGETTI GLI ENTI
TERRITORIALI.
253
253
VINCOLI ASSUNZIONALI PER GLI
ENTI TERRITORIALI
I. Rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci
di previsione, rendiconti, bilancio consolidato
e del termine per l'invio alla Banca dati delle
Amministrazioni Pubbliche ex art. 13, legge
n.196/2009), dei relativi dati, nei trenta giorni
dalla loro approvazione, D.L. n. 113/2016, art. 9,
comma 1 quinquies.
L. Mancata trasmissione delle informazioni richieste
da parte degli Enti beneficiari di spazi finanziari
concessi in attuazione delle intese e dei patti
di solidarietà ai sensi del DPCM 243/2012 (art. 1,
comma 508, Legge n. 232/2016) )254
254
127
VINCOLI ASSUNZIONALI PER GLI
ENTI TERRITORIALI
M. Solo per enti ex soggetti al patto: obbligo di
contenimento della spesa di personale con
riferimento al triennio 2011-2013 (triennio statico
ex DEL 6/SEZAUT/2016/QMIG) art. 1 comma 557
quater legge 296/2006 aggiunto dall’art. 3, comma 5
DL90/2014)
N. mancato conseguimento di almeno il 3 per cento
degli accertamenti delle entrate finali nell’esercizio:
determinano in quello successivo a quello
dell'inadempienza la sanzione solo per assunzioni
di personale a tempo indeterminato); (art. 1, comma
466 e 475, Legge n. 232/2016) )255
255
VINCOLI ASSUNZIONALI PER GLI
ENTI TERRITORIALI
O. Per gli enti che non erano soggetti al
patto di stabilità e per le Unioni di comuni
e comunità montane: sforamento del
tetto di spesa di personale riferito all’anno
2008 (art. 1, comma 562, Legge 296/2006)
P. Assenza della condizione di
deficitarietà strutturale e di dissesto (art.
243 comma 1 TUEL).
)256
256
128
I VINCOLI ASSUNZIONALI
VIGENTI FINO AL 2018. TABELLA
DI RIEPILOGO.
L’EVOLUZIONE NEGLI ANNI:
RINVIO A SLIDES SUCCESSIVE.
257
257
RIEPILOGO AL 2018 DEI VINCOLI
ASSUNZIONALI PER GLI EE LL
)258
258
129
I VINCOLI DI SPESA ED
ASSUNZIONALI PER LE PROVINCE
PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE
DEL DECRETRO 162/2019
(MILLEPROPROGHE)
259
259
I VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI
PER LE PROVINCE: LEGGE 205/2017
ART. 1 COMMA 844.
Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni
organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1,
comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai
fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città
metropolitane e le province delle regioni a statuto
ordinario definiscono un piano di riassetto
organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle
funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile
2014, n. 56.
260
260
130
I VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI
PER LE PROVINCE: LEGGE 205/2017
ART. 1 COMMA 845.
A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto
ordinario possono procedere, nel limite della dotazione
organica di cui al comma 844 e di un contingente di
personale complessivamente corrispondente a una spesa pari
al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo
cessato nell'anad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, no precedente, da destinarsi
prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di
edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese
complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle
entrate correnti relative ai titoli I, II e III. 261
261
I VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI
PER LE PROVINCE: LEGGE 205/2017
ART. 1 COMMA 845.
Per le restanti province, la percentuale
assunzionale stabilita al periodo
precedente è fissata al 25 per cento. È
consentito l'utilizzo dei resti delle quote
percentuali assunzionali come definite dal
presente comma riferite a cessazioni di personale
intervenute nel triennio precedente non
interessato dai processi di ricollocazione di cui
all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23
262
dicembre 2014, n. 190.
262
131
I VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI
PER LE PROVINCE: LEGGE 205/2017
ART. 1 COMMA 845.
Nell'anno 2018, le città metropolitane
possono procedere, nei termini previsti
dal presente comma, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel
rispetto dei limiti di spesa definiti in
applicazione del citato articolo 1, comma
421, della legge n. 190 del 2014.
263
263
I VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI
PER LE PROVINCE: LEGGE 205/2017
ART. 1 COMMA 846.
Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, le lettere da c) a g) del comma 420
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-
legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96, sono abrogati. 264
264
132
I VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI
PER LE PROVINCE: LEGGE 205/2017
ART. 1 COMMA 847.
Le province delle regioni a statuto
ordinario possono avvalersi di
personale con rapporto di lavoro
flessibile nel limite del 25 per
cento della spesa sostenuta per
le stesse finalità nell'anno 2009
265
265
LEGGE 205/2017: GLI ADEMPIMENTI
Il piano di riassetto è un passaggio obbligatorio poiché
costituisce il presupposto per procedere a nuove assunzioni. Si
ritiene pertanto che il piano debba essere approvato da tutte
le amministrazioni anche da quelle che già ne sono dotate con
una conferma o un aggiornamento del medesimo. Ciò in
quanto la norma prevede espressamente che “ai fini del
ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e
le province delle regioni a statuto ordinario “definiscono” un
piano di riassetto organizzativo…..” disponendo per il futuro e
non consentendo un utilizzo dei piani già adottati in un
contesto storico e per finalità non adeguate a quelle richieste
dalla nuova disposizione normativa.
266
266
133
LEGGE 205/2017: GLI ADEMPIMENTI
I contratti dei dirigenti a tempo determinato ex art. 110 del
TUEL, comma 1, invece, non rientrano in questa fattispecie
poiché coprono fabbisogni continuativi previsti nelle dotazioni
organiche e sono possibili entro il limite del 30% della
dotazione organica dirigenziale fermi restando l’obbligo della
definizione del piano di riassetto organizzativo e i limiti previsti
dai commi 844 e 845. L’art. 9 comma 28 della legge 78/2010
infatti prevede espressamente che “Sono in ogni caso escluse
dalle limitazioni previste dal presente comma le spese
sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”
267
267
LEGGE 205/2017: GLI ADEMPIMENTI
Viene inoltre stabilita la possibilità di avvalersi
di personale con rapporti di lavoro flessibile
nel limite del 25% delle spesa sostenuta per le
stesse finalità nel 2009. Tale limite è riferito ai
rapporti di lavoro a tempo determinato,
comprensivi di quelli in attuazione dell’art. 90
e dell’articolo 110, comma 2, del TUEL, che
restano al di fuori delle dotazioni organiche.
268
268
134
LEGGE 205/2017: GLI ADEMPIMENTI
Coerentemente con il ripristino delle
facoltà di assunzione delle Province sono
infine abrogati:
l’articolo 16, comma 9, del D.L. 95/2012
il quale ha stabilito che nelle more
dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e
razionalizzazione delle province, sia fatto
pieto di procedere ad assunzioni di personale
a tempo indeterminato;
269
269
LEGGE 205/2017: GLI ADEMPIMENTI
l’articolo 1, comma 420, lettere da c) a g),
della L. 190/2014, che hanno introdotto il pieto,
a decorrere dal 1° gennaio 2015, per le province
delle regioni a statuto ordinario, di: procedere ad
assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le
procedure di mobilità; acquisire personale attraverso
l'istituto del comando; attivare rapporti di lavoro
inerenti il supporto agli organi di direzione politica o
incarichi a contratto per la copertura dei posti di
responsabili dei servizi o degli uffici; instaurare
rapporti di lavoro flessibile; attribuire incarichi di
studio e consulenza; 270
270
135
LEGGE 205/2017: GLI ADEMPIMENTI
l’articolo 22, comma 5, del D.L.
50/2017, che consente la copertura
delle posizioni dirigenziali che
richiedono professionalità tecniche e
tecnico-finanziarie e contabili non
fungibili in relazione allo svolgimento
delle funzioni fondamentali delle
Province. 271
271
I VINCOLI DI SPESA DEL
PERSONALE PER LE PROVINCE E
DELLE PROVINCE E DELLE CITTA’
METROPOLITANE (ART. 17 D.L.
162/2019).
272
272
136
ART. 17 MILLEPROROGHE
1. All'articolo 33 del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n.
58, dopo il comma 1 sono
inseriti i seguenti:
273
273
ART. 17 MILLEPROROGHE
1
«1-bis. A decorrere dalla data inpiduata dal decreto di cui al
presente comma, anche per le finalità dì cui al comma 1, le
province e le città metropolitane possono procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza
con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo
restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio
asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa
complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli
oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al
valore soglia definito come percentuale, differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al
netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel
bilancio di previsione fondo crediti dubbia esigibilità 274
stanziato in bilancio di previsione. ………………..
274
137
ART. 17 MILLEPROROGHE
«1-bis. ……….Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione sono
inpiduati le fasce demografiche, i relativi valori soglia
prossimi al valore medio per fascia demografica e le
relative percentuali massime annuali di incremento del
personale in servizio per le province e le città
metropolitane che si collocano al di sotto del predetto275
275
valore soglia………………..
ART. 17
…I predetti parametri possono essere aggiornati con le
modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le
province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la
spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al
valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso
di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino
al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore
soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per
cento. A decorrere dal 2025 le province e le città
metropolitane che registrano un rapporto superiore al
valore soglia applicano un turn over pari al trenta per
cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. 276
276
138
ART. 17 MILLEPROROGHE
………Il limite al trattamento accessorio del
personale di cui all'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è
adeguato, in aumento o in diminuzione, per
garantire l'invarianza del valore medio pro capite,
riferito all'anno 2018, del fondo per la
contrattazione integrativa nonché delle risorse per
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il
personale in servizio al 31 dicembre 2018.
277
277
ART. 17 MILLEPROROGHE
1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
Fermo restando quanto previsto dal
comma 1-bis, le province possono
avvalersi di personale a tempo
determinato nel limite del 50 per
cento della spesa sostenuta per le
stesse finalità nell'anno 2009.».
278
278
139
MISURE URGENTI PER IL
RICAMBIO GENERAZIONALE E
LA FUNZIONALITÀ NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
NEI PICCOLI COMUNI
(ART. 17) integrato in sede di
conversione AC 2325 279
279
ART. 17 MILLEPROROGHE INTEGRATO
IN SEDE DI CONVERSIONE (AC 2325)
All’articolo 17:
al comma 1, capoverso 1-bis, al primo periodo,
le parole: « fondo crediti dubbia esigibilità
stanziato in bilancio di previsione » sono
sostituite dalle seguenti: « fondo crediti di
dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di
previsione » e, al secondo periodo, le parole: «
Ministro della pubblica amministrazione » sono
sostituite dalle seguenti: « Ministro per la
pubblica amministrazione ». 280
280
140
ART. 17 MILLEPROROGHE INTEGRATO
IN SEDE DI CONVERSIONE (AC 2325)
All’articolo 17:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: « 1-bis. Per
l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni del
personale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere
allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la
copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche
in deroga a quanto previsto dal comma dell’articolo 91
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267. 281
281
ART. 17 MILLEPROROGHE INTEGRATO
IN SEDE DI CONVERSIONE (AC 2325)
All’articolo 17:
1-ter. All’articolo 33, comma 2, terzo periodo,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, le parole: “la spesa di
personale registrata nell’ultimo” sono sostituite
dalle seguenti: “il valore del predetto rapporto
rispetto a quello corrispondente registrato
nell’ultimo”.
282
282
141
ART. 17 MILLEPROROGHE INTEGRATO
IN SEDE DI CONVERSIONE (AC 2325)
All’articolo 17:
1-quater. Al comma 3-bis dell’articolo 12 del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo
le parole: “come modificato dai commi 3-ter e 8,
lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le
province autonome,” sono inserite le seguenti: “anche
attraverso le società a partecipazione pubblica,” »; la
rubrica è sostituita dalla seguente: « Personale delle
province, delle città metropolitane e dei comuni ».
283
283
ART. 17 MILLEPROROGHE INTEGRATO
IN SEDE DI CONVERSIONE (AC 2325)
All’articolo 17:
al comma 1, capoverso 1-bis, al primo periodo,
le parole: « fondo crediti dubbia esigibilità
stanziato in bilancio di previsione » sono
sostituite dalle seguenti: « fondo crediti di
dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di
previsione » e, al secondo periodo, le parole: «
Ministro della pubblica amministrazione » sono
sostituite dalle seguenti: « Ministro per la
pubblica amministrazione ». 284
284
142
I VINCOLI DI SPESA E
ASSUNZIONALI ORDINARI
PER GLI ENTI TERRITORIALI
RELATIVI AL LAVORO
FLESSIBILE.
285
285
I VINCOLI DI SPESA PER IL LAVORO
FLESSIBILE: ART. 9, COMMA 28 DL
78/2010 1
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie
fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici
non economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli
articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o
con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della
spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. 286286
286
143
I VINCOLI DI SPESA PER IL LAVORO
FLESSIBILE: ART. 9, COMMA 28
DL78/2010 2
28. …….Per le medesime amministrazioni la
spesa per personale relativa a contratti di
formazione lavoro, ad altri rapporti formativi,
alla somministrazione di lavoro, nonche' al
lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma
1, lettera d) del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere
superiore al 50 per cento di quella sostenuta
per le rispettive finalita' nell'anno 2009. 287 287
287
I VINCOLI DI SPESA PER IL LAVORO
FLESSIBILE: ART. 9, COMMA 28
DL78/2010 3
28. …..I limiti di cui al primo e al secondo periodo non
si applicano, anche con riferimento ai lavori
socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e ai
cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale
sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da
fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano
con riferimento alla sola quota finanziata da altri
soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma
costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della
finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
288288
nazionale.
288
144
I VINCOLI DI SPESA PER IL LAVORO
FLESSIBILE: ART. 9, COMMA 28
DL78/2010 4
28………Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e'
fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A
decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare
il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo
svolgimento di attivita' sociali mediante forme di
lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. 289289
289
I VINCOLI DI SPESA PER IL LAVORO
FLESSIBILE: ART. 9, COMMA 28
DL78/2010 5
28………Le limitazioni previste dal presente comma non
si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di
riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e
562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che
comunque la spesa complessiva non puo' essere
superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno 2009. ((Sono in ogni caso escluse dalle
limitazioni previste dal presente comma le spese
sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al
290290
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
290
145
I VINCOLI DI SPESA PER IL LAVORO
FLESSIBILE: ART. 9, COMMA 28
DL78/2010 6
28……………..Il mancato rispetto dei limiti di cui al
presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilita' erariale. Per le
amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno
sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi
del presente comma, il limite di cui al primo
periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-
2009.
291291
291
LIMITI AL LAVORO FLESSIBILE 1
ADEMPIMENTO/ NORMA DI PREVISIONE NORMATIVA
OBBLIGO RIFERIMENTO
Limite Art. 36, comma 2. Per rispondere ad esigenze di
ordinamentale 2, del d.lgs. carattere esclusivamente temporaneo
30.3.2001, n. o eccezionale le amministrazioni
165 pubbliche possono avvalersi delle forme
contrattuali flessibili di assunzione e di
impiego del personale previste dal
codice civile e dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell'impresa, nel
rispetto delle procedure di
reclutamento vigenti. ….…
292
292
146
LIMITI AL LAVORO FLESSIBILE 2
ADEMPIME NORMA DI PREVISIONE NORMATIVA
NTO/ RIFERIMENTO
OBBLIGO
Limite di spesa: Art. 9, comma 28, del A decorrere dall'anno 2011 … omissis … possono avvalersi di personale a tempo
50% del 2009 DL. 78/2010 78, determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
convertito in legge continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità
100% 2009 se
122/2010 come nell'anno 2009.
in regola con
modificato dall’art, 3, Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di
art. 1, commi
comma 5, e dall’art. formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro,
557 o 562
11, comma 4-bis, del nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto
legge
d.l. 90/2014, n. 90 legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni,
27.12.2006 n.
convertito in legge non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
296
114/2014. finalità nell'anno 2009.
in ogni caso al
netto di etero I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con
finanziamenti riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai
(terzo cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da
periodo) finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi
di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla
sola quota finanziata da altri soggetti.
Art. 9 c comma 9 lettera a) DL 90/2014
293
293
LIMITI AL LAVORO FLESSIBILE 3 a
ADEMPIMENTO NORMA DI PREVISIONE NORMATIVA
/OBBLIGO RIFERIMENTO
Limite di spesa: Art. 9, comma 28, del … A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il
50% del 2009 d.l. 31.5.2010, n. 78, predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a
convertito nella legge garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di
100% 2009 se in
30.7.2010, n. 122 istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese
regola con art. 1,
come modificato sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante
commi 557 o 562
dall’art, 3, comma 5, forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1,
legge 27.12.2006
e dall’art. 11, comma del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
n. 296
4-bis, del d.l.
in ogni caso al 24.6.2014, n. 90 Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano
netto di etero convertito nella legge agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese
finanziamenti 11.8.2014, n. 114 di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
(terzo periodo) legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Art 11 comma 4 bis dl 90/2014
Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere
superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno
2009……… 294
294
147
RICAPITOLANDO: GLI
ADEMPIMENTI DEGLI ENTI
LOCALI IN ORDINE AL
CONTENIMENTO DELLA SPESA
DEL PERSONALE PER LAVORO
FLESSIBILE.
295
295
ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA
SPESA PER LAVORO FLESSIBILE
personale a tempo determinato o in
convenzione;
contratti di collaborazione coordinata e
continuativa;
contratti di formazione lavoro e ad altri
rapporti formativi;
somministrazione di lavoro;
lavoro accessorio.
)296
296
148
ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA
SPESA PER LAVORO FLESSIBILE
I vincoli non si applicano agli enti locali
in regola con l'obbligo di riduzione delle
spese di personale di cui ai commi 557 e
562 dell'articolo 1 della 296/2006,
nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
La spesa complessiva non può essere
superiore all’ammontare sostenuto, per
le stesse finalità, nell'anno 2009.
)297
297
ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA
SPESA PER LAVORO FLESSIBILE
Il mancato rispetto dei limiti in materia
di rapporti di lavoro flessibile costituisce
illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale.
l’Organo di revisione è tenuto a
verificarne il rispetto in occasione del
rilascio del parere sul provvedimento di
programmazione di fabbisogno di
personale e nella relazione al rendiconto
della gestione. )298
298
149
SPESA PER LAVORO FLESSIBILE:
MODALITA’ DI VERIFICA
CONFRONTO:
tra il valore storico dell’ammontare della spesa
di personale sostenuta dall’ente locale, come
risultante da documenti ufficiali dell’ente o dai
pareri dell’Organo di revisione
E il valore conseguito dalla corrispondente
grandezza dell’esercizio di riferimento, sulla
base delle risultanze contabili e previo
riscontro della sua correttezza, congruità e
)299
completezza.
299
L’EVOLUZIONE NORMATIVA NON
TROPPO RECENTE E LA
MODIFICA DELLE PERCENTUALI
ASSUNZIONALI DEGLI ENTI
LOCALI. IL D.L. 90/2014. RINVIO
ALLE SLIDES SUCCESSIVE
300
300
150
I VINCOLI ASSUNZIONALI PER E
REGIONI E GLI ENTI LOCALI
PER IL 2015 E 2016 DOPO LA
LEGGE 208/2017 (LEGGE DI
BILANCIO 2018).
301
301
I VINCOLI ASSUNZIONALI PER GLI
ENTI LOCALI DOPO LA LEGGE
205/2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018)
anno Tipo di % turn over Condizioni Qualifiche
ente
No
Enti fino a
100% cessazioni anno precedente Non
2018 1.000
cumulabili dal 2007 dirigenziali
abitanti
No
Unioni di
Regime più favorevole tra:
comuni ed
100% cessazioni anno precedente
enti istituti Non
2018 cumulabili da 2007 o 2011
a seguito dirigenziali
100% costo delle cessazioni anno
di fusione
precedente
nel 2011 302
302
302
151
I VINCOLI ASSUNZIONALI PER GLI
ENTI LOCALI DOPO LA LEGGE
205/2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018)
Se il rapporto dipendenti-popolazione
dell'anno precedente sia uguale o
superiore al rapporto medio dipendenti-
Oltre 1.000 popolazione per classe demografica,
(esclusi gli enti tra 25% costo delle cessazioni come definito triennalmente con il
1.000 e 5.000 di anno precedente decreto del Ministro dell'interno di cui
cui sopra) all'articolo 263, comma 2, del d.lgs
267/2000(articolo 1, comma 228, legge
208/2015)
Se il rapporto dipendenti-popolazione
dell'anno precedente sia inferiore al
rapporto medio dipendenti-popolazione
Oltre 1.000 per classe demografica, come definito
(esclusi gli enti tra 75% costo delle cessazioni triennalmente con il decreto del Ministro
1.000 e 5.000 di anno precedente dell'interno di cui all'articolo 263, comma
cui sopra) 2, del d.lgs 267/2000 (articolo 1, comma
303
228, legge 208/2015)
303
303
I VINCOLI ASSUNZIONALI PER GLI
ENTI LOCALI DOPO LA LEGGE
205/2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018)
Se la spesa per il personale non è inferiore
al 24% della media delle entrate correnti
25% costo registrate nei conti consuntivi dell'ultimo
Da delle triennio (articolo 1, comma 228, leggeNon
1.000 a cessazioni 208/2015, come modificato dall’articolodirigenzi
5.000 anno 22, comma 2, del d.l. 50/2016, convertitoali
precedente in legge 96/2017, modificato dall’articolo
1, comma 863, della legge 205/2017)
2018
Se la spesa per il personale è inferiore al
24% della media delle entrate correnti
100% costoregistrate nei conti consuntivi dell'ultimo
Da delle triennio (articolo 1, comma 228, leggeNon
1.000 a cessazioni 208/2015, come modificato dall’articolodirigenzi
5.000 anno 22, comma 2, del d.l. 50/2016, convertitoali
precedente in legge 96/2017, modificato dall’articolo 304
1, comma 863, della legge 205/2017) 304
304
152
I VINCOLI ASSUNZIONALI PER GLI
ENTI LOCALI DOPO LA LEGGE
205/2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018)
Se:
1) rispettano il pareggio di bilancio,
lasciando spazi finanziari inutilizzati
inferiori all’1% delle entrate (cd
overshooting)
2) il rapporto dipendenti-popolazione
Oltre 1.000 dell'anno precedente sia inferiore al
(esclusi gli rapporto medio dipendenti-popolazione perNon
enti tra
2018 90% classe demografica, come definitodirigenzial
1.000 e triennalmente con il decreto del Ministroi
5.000 di cui dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2,
sopra) del d.lgs 267/2000 (art. 1, comma 479,
lettera d), legge 232/2016, come modificato
dall’articolo 22, comma 3, del d.l. 50/2017,
convertito in legge 96/2017, modificato
dall’articolo 1, comma 863, della legge 305
205/2017) 305
305
I VINCOLI ASSUNZIONALI PER GLI
ENTI LOCALI DOPO LA LEGGE
205/2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018)
L’entrata in vigore del decreto
legislativo attuativo della riforma
Madia dovrebbe sbloccare le ha
abolito l’articolo 1, comma 219
Enti fino a 100% costo della legge 208/2015.
2018 1.000 cessazioni anno Dirigenziali
abitanti precedente
L’entrata in vigore del decreto
legislativo attuativo della riforma
Unioni di
Madia dovrebbe sbloccare le ha
comuni ed
100% costo abolito l’articolo 1, comma 219
enti istituti a
2018 cessazioni anno della legge 208/2015. Dirigenziali
seguito di
precedente
fusione nel
2011 306
306
306
153
I VINCOLI ASSUNZIONALI PER GLI
ENTI LOCALI DOPO LA LEGGE
205/2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018)
L’entrata in vigore del decreto
legislativo attuativo della
riforma Madia ha abolito
l’articolo 1, comma 219 della
Da 1.000 a 100% costo cessazioni legge 208/2015.
2018 Dirigenziali
5.000 anno precedente
L’entrata in vigore del decreto
legislativo attuativo della
100% costo cessazioni riforma Madia ha abolito
anno precedente, ove l’articolo 1, comma 219, della
sia già disapplicato legge 208/2015.
2018 Oltre 5.000 Dirigenziali
l’articolo 1, comma
219, della legge
208/2015 307
307
307
I VINCOLI ASSUNZIONALI PER GLI
ENTI LOCALI DOPO LA LEGGE
205/2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018)
L’entrata in vigore del decreto
legislativo attuativo della
riforma Madia ha abolito
l’articolo 1, comma 219 della
Da 1.000 a 100% costo cessazioni legge 208/2015.
2018 Dirigenziali
5.000 anno precedente
L’entrata in vigore del decreto
legislativo attuativo della
100% costo cessazioni riforma Madia ha abolito
anno precedente, ove l’articolo 1, comma 219, della
sia già disapplicato legge 208/2015.
2018 Oltre 5.000 Dirigenziali
l’articolo 1, comma
219, della legge
208/2015 308
308
308
154
RECENTI QUESTIONI
INTERPRETATIVE IN
RELAZIONE AI VINCOLI DI
SPESA E ASSUNZIONALI PER
GLI ENTI TERRITORIALI.
RINVIO
309
309
LE QUESTIONI INTERPRETATIVE
CONSEGUENTI AL NUOVO
PERIODO DELL’ART. 9, COMMA
28. SEZIONE AUTONOMIE N.
2/2015. RINVIO ALLE SLIDES.
310
310
155
LA LEGGE DI BILANCIO 2019
(LEGGE 145/2018). LE
DISPOSIONI GENERALI IN
MATERIA DI PERSONALE-
311
311
LEGGE DI BILANCIO 2019 E
PUBBLICO IMPIEGO: SINTESI
Contrattazione collettiva (ART. 1 COMMI 436-444)
oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato per la
contrattazione collettiva triennio 2019-2021. vengono destinati
alla copertura degli oneri per ammin pubbliche statali e personale
statale in regime di diritto pubblico 1.100 milioni di euro per
il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni dal 2021 che
corrispondono ad incrementi retributivi rispettivamente pari a:
1,3 per cento per il 2019; 1,65 per
cento per il 2020; 1,95 per cento per il 2021 (commi 436-
444).
Restano a carico dei bilanci delle amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici persi dall'amministrazione statale, gli oneri per i
rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 per il personale loro
dipendente, professori e ricercatori universitari. 312
312
156
FINANZIAMENTO ONERI
RINNOVO CONTRATTI
Contrattazione collettiva (ART. 1 COMMI 436-444)
Nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei
provvedimenti negoziali relativi al medesimo triennio, vengono,
inoltre, disposte (a valere sulle predette risorse):
l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale a favore
del personale destinatario dei suddetti contratti e
provvedimenti negoziali;
l’erogazione dell’elemento perequativo una tantum previsto
per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dai relativi
CCNL 2016- 2018;
l’incremento delle risorse destinate agli istituti normativi ed
ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze
di polizia, elle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili
313
del fuoco.
313
L’UTILIZZO DEL PERSONALE DA
PARTE DEGLI ENTI LOCALI: 124
124. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi
istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse,
gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori
interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali
per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro
d’obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell’ente di
appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di
lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario
settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli
altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si
applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 14 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e
delle autonomie locali del 22 gennaio 2004. 314
314
157
L’UTILIZZO DEL PERSONALE DA
PARTE DEGLI ENTI LOCALI
Il comma 124 autorizza gli enti locali ad utilizzare
personale assegnato da altri enti cui si applica il
CCNL. A tal fine, occorre: i) il consenso dei lavoratori
interessati, ii) che tale utilizzo sia circoscritto a
periodi predeterminati; iii) che riguardi una parte
del tempo di lavoro d'obbligo; iv) che sia
effettuato sulla base di una convenzione; v) che sia
disposto previo assenso dell'ente di appartenenza.
La finalità è quella di "soddisfare la migliore
realizzazione dei servizi istituzionali" dell'ente
315
315
IL PERSONALE DEI CENTRI PER
L’IMPIEGO
il comma 270 dispone che, in alternativa a quanto
attualmente previsto (vedi infra), nell’ambito delle deleghe
delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il
personale a tempo indeterminato delle città metropolitane e
delle province già in servizio presso i centri per l'impiego resti
inquadrato nei ruoli delle stesse città metropolitane e
province, in deroga all’art. 1, c. 421, della L. 190/2014 (che
definisce la dotazione organica delle città metropolitane e
delle province delle regioni ordinarie rispetto alla spesa del
personale di ruolo15), limitatamente alla spesa di personale
finanziata dalla predetta legislazione regionale.
316
316
158
IL PERSONALE DEI CENTRI PER
L’IMPIEGO
Si ricorda che, in materia, l’art. 1, c. 793, della L. 205/2017,
prevede che il personale delle città metropolitane e delle
province, già collocato in soprannumero (rispetto alla
dotazione organica delle stesse16), con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato ed in servizio presso i centri per
l'impiego, sia trasferito alla regione - o all'agenzia o ente
regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego -
(con esclusione dei dipendenti già collocati a riposo alla data
di entrata in vigore della presente legge). I trasferimenti di
personale alla regione (o altro soggetto, come sopra indicato)
si hanno con corrispondente incremento della dotazione
organica.
317
317
IL PERSONALE DEI CENTRI PER
L’IMPIEGO
Il comma 271, modificando l’art. 1, c. 795, della L.
205/2017, dispone che le regioni (ovvero le agenzie
o gli enti regionali) costituiti per la gestione dei
servizi per l'impiego succedono alla città
metropolitana o alla provincia nei rapporti di lavoro a
tempo determinato o di collaborazione coordinata e
continuativa in essere, per lo svolgimento dei
medesimi servizi, qualora la funzione non sia
delegata a province e città metropolitane con
legge regionale.
318
318
159
IL PERSONALE DEI CENTRI PER
L’IMPIEGO
Il comma 272, modificando l’art. 1, c. 796, della L.
205/2017, prevede che non solo la regione (ovvero
l'agenzia od ente regionale costituito per la gestione
dei servizi per l'impiego) e l'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro (ANPAL) possano
stabilizzare i lavoratori dipendenti a termine
operanti nel medesimo settore, in deroga ai limiti
sulle assunzioni contemplati dalla normativa vigente,
ma anche le province e città metropolitane se
delegate nell’esercizio della funzione.
319
319
IL RIFINANZIAMENTO DEL FONDO
PER LE ASSUNZIONI.
COMMI 298 E 299.
rifinanziano il Fondo per il pubblico impiego per la parte relativa alle
nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica
amministrazione, inpiduate nell’ambito delle vacanze di organico e in
aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.
Più nel dettaglio, la parte del suddetto Fondo destinata al finanziamento di
assunzioni nella P.A. (di cui all’art. 1, c. 365, lett. b), della L. 232/2016) è
rideterminata, nella nuova formulazione approvata dal Senato, nel
modo seguente (comma 298):
130,725 milioni di euro per il 2019;
328,385 milioni di euro per il 2020;
433,913 milioni di euro dal 2021 .
320
320
160
IL RIFINANZIAMENTO DEL FONDO
PER LE ASSUNZIONI.
Ai sensi dei commi 298 e 299, le assunzioni a
favore dei predetti soggetti sono inpiduate, in
aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione, con apposito
decreto interministeriale, con conseguente ripartizione
delle risorse (tenendo conto, tra l’altro, delle indifferibili
esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in
relazione agli effettivi fabbisogni), da destinarsi
prioritariamente per il reclutamento di professionalità
con competenze in specifiche materie (tra cui
digitalizzazione, semplificazione dei procedimenti
amministrativi, controllo di gestione, verifica di impatto
della regolamentazione, ecc.) 321
321
CONCORSI PUBBLICI UNICI
Articolo 1, comma 300
Il comma in esame, come modificato nel
corso dell’esame al Senato, dispone che le
procedure concorsuali autorizzate a valere
sulle risorse del Fondo per il pubblico
impiego, per la parte relativa alle nuove
assunzioni a tempo indeterminato presso
la pubblica amministrazione, come rifinanziato
dal provvedimento in esame, si svolgano
mediante concorsi pubblici unici 322
322
161
CONCORSI PUBBLICI UNICI
Articolo 1, comma 300
le suddette procedure concorsuali sono svolte,
secondo i piani di fabbisogno di ciascuna
amministrazione, mediante concorsi pubblici unici
(per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure
professionali omogenee) organizzati dal Dipartimento
della funzione pubblica per il tramite della
Commissione Interministeriale per l’attuazione del
Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche
Amministrazioni (RIPAM).
323
323
CONCORSI PUBBLICI UNICI
Articolo 1, comma 300
i concorsi possono svolgersi secondo modalità semplificate
definite con apposito Decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione (da adottare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore del provvedimento in esame), anche in deroga alla disciplina in
materia di modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (ex D.P.R.
487/1994), di accesso alla qualifica di dirigente (ex D.P.R. 272/2004)
e di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole
pubbliche di formazione (ex D.P.R. 70/2013).
le suddette procedure concorsuali (e le conseguenti assunzioni) sono
effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste in
materia di mobilità volontaria.
324
324
162
AUTORIZZAZIONI ALLE
ASSUNZIONI
commi 301 e 302, introdotti nel corso dell’esame al
Senato, autorizzano assunzioni a tempo indeterminato in
alcune amministrazioni entro determinati limiti di spesa, a
valere sulle risorse del Fondo per il pubblico impiego, per la
parte relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato
presso la pubblica amministrazione, come rifinanziato dal
provvedimento in esame, disponendo nel contempo che
vengano comunicati ai Dipartimenti della funzione pubblica e
della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti le
relative procedure concorsuali, nonché la spesa annua lorda per
il trattamento economico complessivo.
325
325
PROCEDURE CONCORSUALI
NELLE PA
360-367, introdotti al Senato, concernono le modalità
delle procedure concorsuali per il reclutamento del
personale nelle pubbliche amministrazioni, l'esclusione della
possibilità di utilizzare le graduatorie concorsuali al fine
di assumere idonei e la modifica, in via transitoria, dei
termini di vigenza delle graduatorie medesime.
I commi in esame riguardano tutte le pubbliche
amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni), con esclusione
delle assunzioni del personale scolastico (ivi compresi i
dirigenti) e del personale delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica.
326
326
163
PROCEDURE CONCORSUALI
NELLE PA
Il comma 360 estende a tutte le procedure concorsuali delle
summenzionate pubbliche amministrazioni le modalità semplificate che
verranno definite con il regolamento ministeriale di cui al precedente
comma 163.
I commi 361 e 365 prevedono, con riferimento alle procedure concorsuali
delle summenzionate pubbliche amministrazioni, bandite dopo il 1° gennaio
2019, che le relative graduatorie siano impiegate esclusivamente per la
copertura dei posti messi a concorso - senza, quindi, possibilità di
assunzione di idonei -, fermi restando i termini di vigenza delle medesime
graduatorie.
Tali termini sono modificati, in via transitoria, dal successivo comma 362,
che pone termini di durata specifici a seconda dell'anno di approvazione
della graduatoria, con riferimento agli anni 2010-2018, mentre viene
confermato il termine già vigente di 3 anni per le graduatorie approvate a
decorrere dal 1° gennaio 2019. Viene inoltre esplicitamente confermata la
327
possibilità, per le leggi regionali, di stabilire periodi di vigenza inferiori.
327
PROCEDURE CONCORSUALI
NELLE PA
Il comma 399, introdotto nel corso dell’esame al Senato,
pone un pieto (temporaneo) di assunzioni per
determinate amministrazioni.
Più nel dettaglio, il comma in esame dispone che, per il 2019, la
Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici
non economici, le Agenzie fiscali e le Università, in relazione
alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo
anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo
indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore
al 15 novembre 2019.
328
328
164
PROCEDURE CONCORSUALI
NELLE PA
Per le Università la suddetta limitazione si applica
con riferimento al 1° dicembre 2019 relativamente alle
ordinarie facoltà di assunzione dello stesso anno.
Sono inoltre fatti salvi gli inquadramenti nel ruolo di
professore associato ai sensi dell’articolo 24, comma
5, della legge 240/2010, che possono essere disposti
nel corso dell’anno 2019 al termine del contratto di
ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24,
comma 3, lettera b), della stessa legge.
329
329
PROCEDURE CONCORSUALI
NELLE PA
L’articolo 1, comma 401, introdotto durante l’esame al Senato, autorizza
le università statali, per il 2019, in deroga alle vigenti facoltà di assunzione,
a stipulare contratti per ricercatori a tempo determinato di “tipo b” e a
bandire procedure per la chiamata di professori universitari di
seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in
possesso di abilitazione scientifica nazionale.
In particolare, si stabilisce che – a valere sulle risorse del Fondo per il
finanziamento ordinario delle università (FFO), come integrato dalla stessa
legge di bilancio (v. articolo 1, commi 400 e 979), – le università sono
autorizzate, anzitutto, a stipulare contratti con ricercatori di “tipo b” (art.
24, co. 3, lett. b), L. 240/2010), nel limite di € 10 mln per il 2019 e di €
30 mln annui dal 2020. Le risorse sono ripartite tra le università con
decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da
adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
330
330
165
PROCEDURE CONCORSUALI
NELLE PA
sempre a valere sulle risorse del FFO, come integrato dalla
stessa legge di bilancio, la disposizione in esame autorizza le
università a bandire, nel limite di spesa di € 10 mln annui dal
2020, procedure per la chiamata di professori di seconda
fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo
indeterminato (ruolo ad esaurimento, a seguito della L.
240/2010) in possesso di abilitazione scientifica nazionale
(ASN), tenuto conto di quanto previsto all’art. 29, co. 9, della L.
240/201025. Anche tali risorse sono ripartite tra le università
con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della
legge.
331
331
PROCEDURE CONCORSUALI
NELLE PA
Per la copertura dei posti di professori di seconda
fascia, la norma in esame stabilisce che si provvede:
per almeno la metà dei posti, mediante espletamento
di procedure di chiamata, riservate a ricercatori a
tempo indeterminato, bandite ai sensi dell’art. 18 della
L. 240/2010.
per non più della metà dei posti, mediante valutazione
dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio
presso il medesimo ateneo, ai sensi dell’art. 24, co. 6,
della stessa L. 240/2010, da effettuarsi entro il 31
dicembre 2021. 332
332
166
UTILIZZO DELLE GRADUATORIE
361. Fermo quanto previsto dall’articolo
35, comma 5-ter, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei
concorsi per il reclutamento del personale
presso le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del medesimo
decreto legislativo sono utilizzate
esclusivamente per la copertura dei posti
messi a concorso. 333
333
UTILIZZO DELLE GRADUATORIE
362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità
delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i
periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle
graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di
seguito indicati:
a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31
dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere
utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di
corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna
amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed
economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;
2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un
apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
334
334
167
UTILIZZO DELLE GRADUATORIE
b) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2014 è estesa fino al 30
settembre 2019;
c) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2015 è estesa fino al 31
marzo 2020;
d) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2016 è estesa fino al 30
settembre 2020;
e) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2017 è estesa fino al 31
marzo 2021;
f) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2018 è estesa fino al 31
dicembre 2021;
g) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1°
gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di
approvazione di ciascuna graduatoria.
335
335
UTILIZZO DELLE GRADUATORIE
363. All’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, la lettera b) del comma 3 e i
commi 3-ter e 3-quater sono abrogati.
364. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, la lettera e-bis) del comma 3 è
abrogata, fermo restando quanto previsto dall’articolo
400, comma 15, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dal decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
336
336
168
UTILIZZO DELLE GRADUATORIE
365. La previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie
delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
366. I commi da 360 a 364 non si applicano alle assunzioni del
personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
367. In analogia a quanto previsto al comma 359, i bandi per le
procedure concorsuali di cui al comma 349 definiscono i titoli
valorizzando l’esperienza lavorativa in materia di valutazione della
rilevanza economica, finanziaria e giuridica dei provvedimenti
normativi e della relativa verifica delle quantificazioni degli oneri e
della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di
finanza pubblica nonché in materia di programmazione degli
investimenti pubblici. 337
337
STABILIZZAZIONE DEGLI LSU
446. Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche
utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e
all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
280, nonché dei lavoratori già rientranti nell’abrogato articolo 7
del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei
lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche
mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di
collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre
tipologie contrattuali, possono procedere all’assunzione a
tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti
di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e
del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle 338
seguenti condizioni:
338
169
STABILIZZAZIONE DEGLI LSU
a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità come previsti dall’articolo
4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di
pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;
b) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da
inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il
titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo che abbiano la
professionalità richiesta, in relazione all’esperienza effettivamente maturata, e i
requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego. Le assunzioni a tempo
indeterminato di cui alla presente lettera sono considerate, ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso
dall’esterno;
c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori
da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il
titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, che abbiano la
professionalità richiesta, in relazione all’esperienza effettivamente maturata,339 i e
requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego;
339
STABILIZZAZIONE DEGLI LSU
ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell’adeguato accesso
dall’esterno;
e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo delle risorse
previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all’articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura
corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, al netto
dell’utilizzo dello stesso in applicazione dell’articolo 20 del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, a condizione che le medesime amministrazioni siano
in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, previa
certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte
dell’organo di controllo interno di cui all’articolo 40-bis, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri
bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato
per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo
340
9, comma 28;
340
170
STABILIZZAZIONE DEGLI LSU
f) pieno utilizzo delle risorse permanenti appositamente
stanziate da leggi regionali e dell’eventuale contributo statale
concesso permanentemente, nonché di quelle calcolate in
deroga alla vigente normativa in materia di facoltà
assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio del saldo
positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all’articolo 1,
commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
g) calcolo della spesa di personale da parte degli enti
territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini delle
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell’eventuale
341
cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni;
341
STABILIZZAZIONE DEGLI LSU
h) proroga da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici
interessati delle convenzioni e degli eventuali contratti a
tempo determinato fino al 31 ottobre 2019, nelle more del
completamento delle procedure di assunzione a tempo
indeterminato a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma
1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le
proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
all’articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e all’articolo 20, comma 4, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
342
342
171
FINANZIAMENTO DELLE
STABILIZZAZIONE DEGLI LSU
Articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, e' disposto lo
stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro
annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e
per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in
favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di
convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea
attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul
Fondo di cui al presente comma.
343
343
FINANZIAMENTO DELLE
STABILIZZAZIONE DEGLI LSU
Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di
cui all’articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81 1. Salvo persa disposizione dei contratti collettivi non
possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura
superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con
un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso
sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel
corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento
dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque
dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a
tempo determinato. 344
344
172
FINANZIAMENTO DELLE
STABILIZZAZIONE DEGLI LSU
Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Articolo 36 Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro
flessibile
1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche
amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo
35.
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione
di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili
previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa,
esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle
amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i
contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle
345
condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35
345
FINANZIAMENTO DELLE
STABILIZZAZIONE DEGLI LSU
Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni
di cui all’articolo 259 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
Articolo 259 Ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato
Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni
di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono
essere applicate dai comuni che per l'intero
quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli
di finanza pubblica.
346
346
173
VINCOLI DI SPESA E
DISPOSIZIONI SUL
SUPERAMENTO DEL
PRECARIATO. LE VERIFICHE
CONTABILI.
347
347
ART.20 DEL D.LGS 75/2017
COMMA 1
1. Le amministrazioni, al fine di superare il
precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e
valorizzare la professionalità acquisita dal personale
con rapporto di lavoro a tempo determinato,
possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il
piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6,
comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura
finanziaria, assumere a tempo indeterminato
personale non dirigenziale che possegga tutti i
seguenti requisiti:
348
348
174
ART.20 COMMA 1 DEL D.LGS
75/2017
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in
vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo
determinato presso l'amministrazione che procede
all'assunzione;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle
medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche
espletate presso amministrazioni pubbliche perse da
quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze
dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto
anni. 349
349
ART.20 DEL D.LGS 75/2017
COMMA 2
2. Nello stesso triennio 2018-2020, le
amministrazioni, possono bandire, in coerenza
con il piano triennale dei fabbisogni di cui
all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la
garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno,
previa indicazione della relativa copertura
finanziaria, procedure concorsuali riservate, in
misura non superiore al cinquanta per cento dei
posti disponibili, al personale non dirigenziale
che possegga tutti i seguenti requisiti: 350
350
175
ART.20 DEL D.LGS 75/2017
COMMA 2
a) risulti titolare, successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015,
di un contratto di lavoro flessibile presso
l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre
2017, almeno tre anni di contratto, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni, presso
l'amministrazione che bandisce il concorso.
351
351
ART.20 DEL D.LGS 75/2017
COMMA 3,
3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le
pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1
e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari
per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al
netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per
reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse
previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura
corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a
condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime
la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate
risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis,
comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione
di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto
di cui al predetto articolo 9, comma 28. 352
352
176
ART.20 DEL D.LGS 75/2017
COMMA 3: CONDIZIONI
1. Elevazione degli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo
indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse
destinate alle assunzioni a tempo indeterminato
2. utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro
flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28
3. calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel
triennio 2015-2017
4. a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di
sostenere a regime la relativa spesa di personale
5. previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse
finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo
40-bis, comma
6. Che sia prevista la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di
spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di
cui al predetto articolo 9, comma 28.
353
353
ART.20 DEL D.LGS 75/2017
COMMA 8
8. Le amministrazioni possono prorogare
i corrispondenti rapporti di lavoro
flessibile con i soggetti che partecipano
alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino
alla loro conclusione, nei limiti delle
risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
354
354
177
ART.20 DEL D.LGS 75/2017 COMMA
8 CIRCOLARE 3/2017 PUNTO 3.2.5.
Il pieto non opera, invece, nel caso e nella misura
in cui le amministrazioni mantengano disponibili le
risorse per l'utilizzo secondo il predetto articolo 9,
comma 28, anche al fine di sopperire ad esigenze
sostitutive di personale assente dal servizio con
diritto alla conservazione del posto. Le
amministrazioni che hanno necessità di ricorrere a
tipologie di lavoro flessibile dovranno quindi
privilegiare, per il reclutamento speciale, l'utilizzo di
risorse di turn over ordinario nel rispetto del principio
dell'adeguato accesso dall'esterno. 355
355
ART.20 DEL D.LGS 75/2017
COMMA 4. PRECLUSIONE
4. Le disposizioni di cui ai commi 1
e 2 non possono essere applicate
dai comuni che per l'intero
quinquennio 2012-2016 non hanno
rispettato i vincoli di finanza
pubblica…………………(PERIODO CONSIDERATO
NELLA SUA INTEREZZA DICE LA CIRCOLARE 3/2017
FUNZIONE PUBBLICA) 356
356
178
ART.20 DEL D.LGS 75/2017
COMMA 5. PRECLUSIONE
5. Fino al termine delle procedure di cui ai
commi 1 e 2, è fatto pieto alle amministrazioni
interessate di instaurare ulteriori rapporti di
lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, per le professionalità
interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis
dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, è abrogato. 357
357
ART.20 DEL D.LGS 75/2017
COMMA 7. PRECLUSIONE
7. Ai fini del presente articolo non rileva il
servizio prestato negli uffici di diretta
collaborazione di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli
organi politici delle regioni, secondo i
rispettivi ordinamenti, né quello prestato
in virtù di contratti di cui agli articoli
90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. 358
358
179
ART.20 D.LGS 75/2017 PROROGA
REGIME ASSUNZIONALE LSU
14. Le assunzioni a tempo indeterminato
disciplinate dall'articolo 1, commi 209, 211
e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
sono consentite anche nel triennio 2018-
2020. Per le finalità di cui al presente
comma le amministrazioni interessate
possono utilizzare, altresì, le risorse di cui
ai commi 3 e 4 o previste da leggi
regionali, nel rispetto delle modalità, dei
limiti e dei criteri previsti nei commi citati.
359
359
REGIME ASSUNZIONALE LSU E
STERILIZZAZIONE DELLA SPESA
14. Ai fini delle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali
calcolano la propria spesa di personale al
netto dell'eventuale cofinanziamento
erogato dallo Stato e dalle regioni. Le
amministrazioni interessate possono applicare la
proroga degli eventuali contratti a tempo
determinato secondo le modalità previste
dall'ultimo periodo del comma 4. 360
360
180
LE DISPOSIZIONI SUL
SUPERAMENTO DEL
PRECARIATO. GLI INDIRIZZI
OPERATIVI NELLA CIRCOLARE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA
3/2017.
361
361
LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART.
20 COMMI 1 E 2
PERIODO TEMPORALE DELLA PROCEDURA DI
RECLUTAMENTO SPECIALE E TRANSITORIA: triennio
2018-2020,
COMMA 2 PROCEDURE CONCORSUALI RISERVATE: per
personale non dirigenziale (salvo dirigenza SSN) in misura
non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili:
CALCOLO DISPONIBILITA’ COMMA 2: riferita non ai posti
della dotazione organica, che è comunque suscettibile di
rimodulazione, ma alle risorse finanziarie disponibili
nell'ambito delle facoltà di assunzione (destinate al
reclutamento speciale nella misura massima del 50 per
cento). Le risorse dell'articolo 9, comma 28, del d.l.
78/2010 sono, invece, per intero destinabili alle finalità
362
dell'articolo 20, commi 1 e 2, d.lvo n. 75/2017.
362
181
MOBILITA’ E PROCEDURE ART. 20
COMMI 1 E 2 (PUNTO 3.2.2.)
Le procedure speciali di reclutamento finalizzate al
superamento del precariato hanno una disciplina
che sottende un interesse prevalente rispetto alla
mobilità prevista dall'articolo 30 del d.lgs.
165/2001 che, conseguentemente, non è da
svolgere in via propedeutica all'avvio delle relative
procedure. Rimane, invece, prevalente la
posizione giuridica alla ricollocazione del
personale in disponibilità ed è, pertanto,
necessario adempiere a quanto previsto
363
dall'articolo 34- bis del d.lgs. 165/2001.
363
AMMINISTRAZIONI DESTINATARIE
Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Le amministrazioni pubbliche non
richiamate dall'articolo 1, comma 2, del
d.lgs. 165/2001, quali le autorità
indipendenti, valuteranno la compatibilità
delle disposizioni ……con i rispettivi
ordinamenti e i vincoli di spesa. 364
364
182
LAVORATORI PUBBLICI ESCLUSI
i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato;
il personale militare e delle Forze di polizia di Stato e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
il personale della carriera diplomatica e della carriera
prefettizia;
i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle
leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed
integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287;
il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori
365
universitari, a tempo indeterminato o determinato.
365
LAVORATORI PUBBLICI ESCLUSI
il personale docente, educativo e
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)
presso le istituzioni scolastiche ed educative
statali;
le Istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, salvo quanto sarà
previsto nel regolamento di cui all'articolo 2,
comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre
1999, n. 508.
366
366
183
PROCEDURE ART. 20 COMMA 1
SOGGETTI AMMESSI (PUNTO 3)
a) risulti in servizio, anche per un solo giorno,
successivamente alla data del 28 agosto 20152, con contratto
di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve
procedere all'assunzione: all'atto dell'avvio delle procedure di
assunzione a tempo indeterminato il soggetto potrebbe non essere
più in servizio;
ha priorità di assunzione il personale in servizio alla data di
entrata in vigore del d.lgs. 75/2017 (22 giugno 2017);
tale ultimo criterio, è prioritario rispetto ad altri
eventualmente fissati dall'amministrazione per definire
l'ordine di assunzione a tempo indeterminato;
i criteri scelti suppliranno anche per l'ordine da attribuire a
coloro che sono ín servizio alla predetta data del 22 giugno
2017; 367
367
PROCEDURE ART. 20 COMMA 1
SOGGETTI AMMESSI (PUNTO 3)
b) sia stato assunto a tempo determinato
attingendo ad una graduatoria, a tempo
determinato o indeterminato, riferita ad una
procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o
titoli, ovvero anche prevista in una normativa di
legge3 - in relazione alle medesime attività
svolte e intese come mansioni dell'area o
categoria professionale di appartenenza,
procedura anche espletata da amministrazioni
pubbliche perse da quella che procede
all'assunzione; 368
368
184
PROCEDURE ART. 20 COMMA 1
SOGGETTI AMMESSI (PUNTO 3)
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle
dipendenze della stessa amministrazione che procede
all'assunzione, salvo quanto si dirà per gli enti del SSN e
gli enti di ricerca, almeno tre anni di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni. Gli anni utili da
conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato
direttamente con l'amministrazione, anche con perse
tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività
svolte o riconducibili alla medesima area o categoria
professionale che determina poi il riferimento per
l'amministrazione dell'inquadramento da operare, senza
necessità poi di vincoli ai fini dell'unità organizzativa di
369
assegnazione.
369
LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART.
20 COMMA 2: DESTINATARI
A) risulti titolare, successivamente alla data del
28 agosto 20155, un contratto di lavoro
flessibile presso l'amministrazione che bandisce il
concorso: l'ampiezza dell'ambito soggettivo di
applicazione della norma, consente di ricomprendere nel
reclutamento speciale transitorio per il triennio 2018-
2020 i titolari di varie tipologie di contratto flessibile,
quali ad esempio anche le collaborazioni coordinate
e continuative;
370
370
185
LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART.
20 COMMA 2: DESTINATARI
B) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017,
almeno tre anni di contratto, anche non continuativi,
negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che
bandisce il concorso. In tale requisito di anzianità è
possibile sommare periodi riferiti a contratti persi,
anche come tipologia di rapporto, purché riferiti alla
medesima amministrazione e alla medesima attività,
analogamente a quanto indicato al superiore punto
1. lett. c), sempre fatto salvo quanto si dirà per gli
enti del SSN e per gli enti di ricerca.
371
371
LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART.
20 COMMA 2: ESCLUSI
i contratti di lavoro a tempo determinato aventi ad oggetto il
conferimento di incarichi dirigenziali, salvo quanto previsto per il
personale, anche dirigenziale, del Servizio Sanitario Nazionale
il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 165/2001 o degli organi
politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, nonché
quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (comma 7);
il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e
ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative
statali, nonché - fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo
2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508 - le
Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica6;
i contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni (comma 9). 372
372
186
LINEE DI INDIRIZZO E
ORIENT.NTO E STABILIZZAZIONI
CIRCOLARE FUNZIONE PUBBLICA 3/2017
PUNTO 3.2.2:
nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo e di
orientamento nella predisposizione dei piani dei
fabbisogni di personale', le amministrazioni
possono comunque procedere all'attuazione delle
misure previste dall'articolo 20 a partire dal 2018,
tenendo conto dei limiti derivanti dalle risorse
finanziarie a disposizione e delle figure
professionali già presenti nella pianta organica. 373
373
LINEE DI INDIRIZZO E
ORIENT.NTO E STABILIZZAZIONI
ART. 22 COMMA 1 D.LGS 75/2017:
Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di
cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del
2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
In sede di prima applicazione, il pieto di cui all'articolo 6,
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come
modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal
30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di
374
indirizzo di cui al primo periodo.
374
187
ART.20 DEL D.LGS 75/2017
COMMA 3 (PUNTO 3.2.3)
Il piano di reclutamento speciale previsto
in via transitoria dall'articolo 20 consente di
utilizzare, in deroga all'ordinario regime
delle assunzioni e per finalità volte
esclusivamente al superamento del
precariato, le risorse dell'articolo 9, comma
28, del d.l. 78/20108, calcolate in misura
corrispondente al loro ammontare medio
nel triennio 2015-2017. 375
375
ART.20 DEL D.LGS 75/2017
COMMA 3 (PUNTO 3.2.3)
Tali risorse, quindi, possono elevare gli ordinari limiti
finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti
dalle norme vigenti, purché siano destinate per intero alle
assunzioni a tempo indeterminato del personale in possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 20 e nel rispetto delle
relative procedure.
Le risorse del predetto comma 28 dovranno
coprire anche il trattamento economico
accessorio e conseguentemente, solo ove
necessario, andranno ad integrare i relativi fondi
oltre il limite previsto dall'articolo 23, comma 2,
del d.lgs. 75/2017. 376
376
188