A - L'accesso al pubblico impiego negli Enti Locali

       GIAMPIERO PIZZICONI
       MAGISTRATO DELLA
       CORTE DEI CONTI
       Collaboratore della Rivista
       www.lagazzettadeglientilocali.i
       t e della Rivista Comuni
         1
       d’Italia.
       Docente di Contabilità
       pubblica presso la Challenge
       School dell’Università Ca’
       Foscari di Venezia.
LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI
EE.   LL..   PROBLEMATICHE
APPLICATIVE   E   SOLUZIONI
INTERPRETATIVE.  PROVINCIA DI
VICENZA, 21 FEBBRAIO 2020. A
1




       GIAMPIERO PIZZICONI
       MAGISTRATO DELLA
       CORTE DEI CONTI
       Collaboratore della Rivista
       www.lagazzettadeglientilocali.i
       t e della Rivista Comuni
         2
       d’Italia.
       Docente di Contabilità pubblica
       presso la Challenge School
       dell’Università Ca’ Foscari di
       Venezia.

   L’ACCESSO     AL
  PUBBLICO   IMPIEGO
  NEGLI ENTI LOCALI.
2




                        1
      SALVE A TUTTI




3




  L’ACCESSO   ALL’IMPIEGO
  PUBBLICO  PRESSO   LE
  AMMINISTRAZIONI.
              4


4




                2
  L’ACCESSO   ALL’IMPIEGO
  PUBBLICO  PRESSO   LE
  AMMINISTRAZIONI.
  PREMESSA.
              5


5




  I PRINCIPI COSTITUZIONALI
  DELL’ART. 97 COST.
              6


6




                3
  IL PUBBLICO IMPIEGO: FONTI
  COSTITUZIONALI. ART. 97 COST.
  Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con
  l'ordinamento   dell'Unione  europea,  assicurano
  l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito
  pubblico.
  I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
  di legge [95 c.3], in modo che siano assicurati il buon
  andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
  Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
  di competenza, le attribuzioni e le responsabilità
  proprie dei funzionari [28].
  Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si
  accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla
  legge                         7


7




   I PRINCIPI COSTITUZIONALI
   NELL’ART. 97 COST. IL PRIMO
   COMMA:   L’EQUILIBRIO  DI
   BILANCIO E LA SOSTENIBILITA’
   DEL DEBITO PUBBLICO. RINVIO
   ALLE SLIDES B.
                             8


8




                               4
   IL PUBBLICO IMPIEGO: FONTI
   COSTITUZIONALI. ART. 97 COST.
 PRIMO COMMA
 Le pubbliche amministrazioni, in

 coerenza   con  l'ordinamento
 dell'Unione europea, assicurano
 l'equilibrio dei bilanci e la
 sostenibilità del debito pubblico.

                    9


9




   I PRINCIPI  COSTITUZIONALI
   NELL’ART. 97 COST. SECONDO
   COMMA:   I PRINCIPI CHE
   IMPRONTANO L’ORGANIZZAZIONE
   AMMINISTRATIVA.
                 10


10




                      5
   IL PUBBLICO IMPIEGO: FONTI
   COSTITUZIONALI. ART. 97 COST.
 SECONDO COMMA
 I pubblici uffici sono organizzati

 secondo disposizioni di legge
 [95 c.3], in modo che siano
 assicurati il buon andamento e
 l'imparzialità
 dell'amministrazione.
                  11


11




   I  PRINCIPI COSTITUZIONALI
   NELL’ART. 97 COST.   TERZO
   COMMA: IL PRINCIPIO DELLA
   RIPARTIZIONE DELLE SFERE DI
   COMPETENZA.
                 12


12




                    6
   IL PUBBLICO IMPIEGO: FONTI
   COSTITUZIONALI. ART. 97 COST.
 TERZO COMMA
 Nell'ordinamento degli uffici

 sono determinate le sfere di
 competenza, le attribuzioni e
 le responsabilità proprie dei
 funzionari [28].
                 13


13




   I PRINCIPI  COSTITUZIONALI
   NELL’ART. 97 COST.  QUARTO
   COMMA:    IL   PRINCIPIO
   DELL’ACCESSO CON PUBBLICO
   CONCORSO.
                 14


14




                    7
   IL PUBBLICO IMPIEGO: FONTI
   COSTITUZIONALI. ART. 97 COST.
 QUARTO COMMA.
 Agli    impieghi  nelle
 pubbliche amministrazioni
 si   accede    mediante
 concorso, salvo i casi
 stabiliti dalla legge
                      15


15




   I PRINCIPI COSTITUZIONALI
   ART 97 COST
Agli  impieghi     nelle    pubbliche
amministrazioni si accede mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge
azione amministrativa neutra,
risorse umane acquisite con meccanismi
trasparenti
Rispetto del principio di uguaglianza” ex 3
Cost., di tutti cittadini davanti alla legge,
                      16


16




                         8
   IL RECLUTAMENTO: LE PP.AA.
  debbono osservare il principio di legalità
   di cui all’art. 97 della Costituzione.
  devono   programmare    i  fabbisogni
   secondo    modalità   conformi   alla
   normativa vigente;
  le assunzioni (specie quelle a tempo
   indeterminato) impongono procedure
   standardizzate da normative complesse
   e a rischio di contenzioso
                             17


17




   IL RECLUTAMENTO
  D.LGS 165/2001. ART. 6. Organizzazione e disciplina
   degli uffici e fabbisogni di personale (prima del dlgs
   75/2017 si parlava di dotazione organica). Comma 2,
   terzo periodo:
«Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche
curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane
attraverso la coordinata attuazione dei processi di
mobilità e di reclutamento del personale, anche con
riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. ».
QUINDI COORDINATA ATTUAZIONE DEI:
1. PROCESSI DI MOBILITA’
2. PROCESSI DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE.
                             18


18




                               9
   IL SOFFERTO RAPPORTO TRA LE
   PROCEDURE DI MOBILITA’ E LE
   PROCEDURE DI RECLUTAMENTO
   DEL PERSONALE. CENNI E
   RINVIO (SLIDES E).
                 19


19




      QUESITO E RINVIO

   LA MOBILITA’ VIENE PRIMA O
   DOPO LE PROCEDURE DI
   RECLUTAMENTO?




                 20 20


20




                     10
      QUESITO E RINVIO

   LA MOBILITA’ PREVALE SULLA
   NORMA     ECCEZIONALE
   RELATIVA       ALLE
   STABILIZZAZIONI  DI  CUI
   ALL’ART.20  DEL   DLGS
   75/2017? RINVIO




                 21 21


21




   IL RECLUTAMENTO DEL
   PERSONALE. CENNI.



                 22


22




                     11
   IL RECLUTAMENTO
  L’acquisizione delle risorse umane, che richiede a
   monte un’attenta pianificazione dei fabbisogni.
  Occorre adeguare costantemente il personale in
   funzione dei programmi, regolando i flussi in
   entrata, in uscita e interni (mobilità);
  I dirigenti o responsabili (per gli enti privi di
   dirigenza) dotati dei poteri del privato datore di
   lavoro, hanno il compito di assicurare lo stock di
   risorse   umane     ritenuto   necessario,
   compatibilmente alle disponibilità di bilancio.  23


23




ART. 7 DEL D.LGS 165/2001.
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE.
1.  Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e
   pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni
   forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al
   genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza,
   all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla
   lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle
   condizioni di lavoro, nella formazione professionale,
   nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.
2.  Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un
   ambiente di lavoro improntato al benessere
   organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed
   eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al
   proprio interno.                    24


24




                                 12
ART. 35 DEL D.LGS 165/2001.
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE.
1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche
avviene con contratto inpiduale di lavoro:
 a) tramite procedure selettive, conformi ai principi

 del comma 3, volte all'accertamento della
 professionalità richiesta, che garantiscano in
 misura adeguata l'accesso dall'esterno;
 b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di

 collocamento ai sensi della legislazione vigente per
 le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo
 requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
 eventuali  ulteriori  requisiti  per  specifiche
 professionalità.                   25


25




   L’ACCESSO DEL PRIVATO ALLA
   PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La regola costituzionale del pubblico concorso per l’accesso
alle P.A. va rispettata anche da parte di disposizioni che
regolano il passaggio da soggetti privati ad enti pubblici.
In tal senso è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di
una norma regionale che introduceva la possibilità di
conferire, in via diretta, incarichi dirigenziali a dirigenti
provenienti dall’esterno (società pubbliche), sia pur in
subordine rispetto ai dirigenti regionali privi di incarico, nei
casi in cui questi non presentino domanda
Corte Cost., 19 maggio 2017, n. 113

                                26


26




                                  13
   I PRINCIPI COSTITUZIONALI
   ART 97 COST
La natura e la ratio dell’articolo 97 Cost.
Impone al fine del perseguimento delle finalità
pubbliche che l’azione dell’amministrazione, sia
separata nettamente da quella di governo
il concorso pubblico, quale di selezione tecnica e
neutrale dei più capaci, è il metodo migliore per
inpiduare chi è chiamato ad esercitare le
proprie funzioni in condizioni d’imparzialità ed al
servizio esclusivo della Nazione
                           27


27




   ART 97 COST. LA PROCEDURA
   CONCORSUALE PER CORTE COST.
“di tipo comparativo”, volta cioè a
selezionare la persona oggettivamente più
idonea a ricoprire una data posizione
il migliore fra gli aspiranti che si
presentano,
congrua cioè deve consentire la verifica
del possesso delle richieste professionalità
Corte Costituzionale, sentenze 24 giugno 2010, n. 225, e
13 novembre 2009, n. 293.
                           28


28




                              14
   CARATTERI DEL CONCORSO
   PUBBLICO
  Che l’’accesso avvenga in condizioni di
   parità
  Con concorso aperto all’esterno a tutti i
   potenziali  concorrenti,   senza di-
   scriminazioni, privilegi o rendite di
   posizioni
  Che le selezioni non siano caratterizzate
   da arbitrarie forme di restrizione dei
   soggetti legittimati a parteciparvi
                      29


29




   LE DEROGHE AL CONCORSO
   PUBBLICO: I CONCORSI INTERNI
Le norme che prevedono concorsi interni
devono avere carattere di eccezionalita’
non possono essere oggetto applicazione
analogica ed estensiva,
i requisiti di partecipazione alla procedura
riservata devono essere oggetto di
interpretazione rigorosa e restrittiva
Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2015, n.
4140                  30


30




                         15
ART. 35 DEL D.LGS 165/2001. I
CONCORSI RISERVATI.
  3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
   programmazione triennale del fabbisogno, nonché del
   limite massimo complessivo del 50 per cento delle
   risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa
   vigente in materia di assunzioni ovvero di
   contenimento della spesa di personale, secondo i
   rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di
   finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate,
   previo espletamento della procedura di cui al comma
   4, possono avviare procedure di reclutamento
   mediante concorso pubblico:              31


31




ART. 35 DEL D.LGS 165/2001.
I CONCORSI RISERVATI.
   a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per
   cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di
   lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di
   pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre
   anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che
   emana il bando;
  b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con
   apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata
   dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla
   data di emanazione del bando, hanno maturato almeno
   tre  anni   di  contratto  di  lavoro   flessibile
   nell'amministrazione che emana il bando .          32


32




                                    16
   IL DISCRIMINE TRA CONCORSO
   ESTERNO ED INTERNO
L’accesso al concorso può tenere conto del
possesso di requisiti fissati dalla legge
Di tal chè potrebbe stabilirsi anche il
possesso di una precedente esperienza
nell’àmbito  dell’amministrazione,   purchè
come ragionevole requisito professionale.
Tuttavia la mera sostituzione al concorso di
meccanismi selettivi esclusivamente interni
non rispetta i parametri costituzionali
                        33


33




ART. 3 LEGGE 56/2019
IN PILLOLE LE MISURE PER EE LL
 Sospensione, per 3 anni (2019-2021)
 dell’obbligo di dare corso alla mobilità
 volontaria prima di indire concorsi;
 riduzione permanente a 45 giorni del
 termine entro cui la mancata risposta da
 parte del Dipartimento della Funzione
 Pubblica sulla presenza di personale
 pubblico in disponibilità equivale a
 risposta negativa;
       Giampiero Pizziconi       34


34




                          17
ART. 3 LEGGE 56/2019
IN PILLOLE LE MISURE PER EE LL
 i dipendenti delle PA che sono nominati come
 componenti le commissioni di concorso stanno
 svolgendo compiti di istituto in qualunque ente
 svolgano questi compiti;
 estensione ai dipendenti pubblici, con annesso
 allungamento del periodo massimo, della
 possibilità di essere collocati in aspettativa perché
 assunti da un privato e raddoppio del periodo entro
 cui un dipendente pubblico può essere collocato in
 aspettativa   per   l’avvio di  una   attività
 imprenditoriale. Pizziconi
         Giampiero              35


35




ART. 3 LEGGE 56/2019
IN PILLOLE LE MISURE PER EE LL
 Nell’articolo 34, del 165/2001 “gestione del personale in
 disponibilità”, (terzo periodo del comma 4) viene previsto:
 che in luogo della possibilità per il dipendente di chiedere
 negli ultimi 6 mesi del collocamento in disponibilità di
 essere ricollocato nella categoria immediatamente
 inferiore, sia prevista la risoluzione del rapporto di lavoro
 una volta che siano maturati 2 anni dalla data a partire
 dalla quale è stata attribuita la indennità per i dipendenti
 pubblici in disponibilità e/o se il dipendente per 2 volte
 rifiuti l’assegnazione ad altro posto nell’ambito della stessa
 provincia
         Giampiero Pizziconi            36


36




                                  18
ART. 3 LEGGE 56/2019
IN PILLOLE LE MISURE PER EE LL
 All’art. 34 del 165/2001 al comma 6,
 viene chiarito che l’obbligo di comunicazione da
 parte di tutte le PA prima di dare corso ad
 assunzioni al fine di consentire l’assegnazione del
 personale in disponibilità, matura anche nel caso
 di quelle a tempo determinato oltre 12 mesi, salve
 quelle dei dirigenti ex artt. 19 del d.lgs. n.
 165/2001 e 110 del d.lgs. n. 267/2000, e che tali
 dipendenti devono essere in possesso “della
 qualifica e categoria di inquadramento occorrenti
        Giampiero Pizziconi        37


37




ART. 3 LEGGE 56/2019
IN PILLOLE LE MISURE PER EE LL
 All’articolo 34 bis del 165/2001
 viene aggiunto l’obbligo per le PA di comunicare
 alla Funzione Pubblica ed alle strutture regionali
 l’eventuale rinuncia o mancata accettazione della
 assunzione da parte dei dipendenti pubblici in
 disponibilità. Il termine di 2 mesi per il quale la
 mancata risposta della Funzione Pubblica alle PA
 sulla esistenza di personale pubblico in
 disponibilità equivale ad una comunicazione
 negativa, viene ridotto a 45 giorni.
        Giampiero Pizziconi        38


38




                            19
ART. 3 LEGGE 56/2019 COMMA 1
NON APPLICABILE EE LL
 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della
 legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello
 Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli
 enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui
 all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019,
 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
 di un contingente di personale complessivamente
 corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella
 relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Ai
 Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al
 comparto della scuola e alle universita' si applica la normativa
 di settore.
         Giampiero Pizziconi             39


39




ART. 3 LEGGE 56/2019 COMMA 8
APPLICABILE AGLI EE LL
 8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1,
 comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
 al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico
 impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure
 concorsuali    bandite   dalle   pubbliche
 amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le
 conseguenti assunzioni possono essere effettuate
 senza il previo svolgimento delle procedure
 previste dall'articolo 30 del medesimo decreto
 legislativo n. 165 del 2001.
         Giampiero Pizziconi             40


40




                                   20
ART. 3 LEGGE 56/2019 COMMA 9
 9. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
 apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 34:
 1) al comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
 «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, il
 rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla
 data del raggiungimento del periodo massimo di
 fruizione dell'indennita' di cui al comma 8 del medesimo
 articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento di detto
 periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilita'
 rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione
 disposta ai sensi dell'articolo 34-bis nell'ambito della
 provincia dallo Giampiero Pizziconi
          stesso indicata»;           41


41




ART. 3 LEGGE 56/2019 COMMA 9
 2) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dodici
   mesi,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di
   quelle relative al conferimento di incarichi
   dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6,
   nonche' al conferimento degli incarichi di cui
   all'articolo 110 del testo unico delle leggi
   sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
   legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 15-septies
   del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,» e dopo
   le parole: «iscritto nell'apposito elenco» sono aggiunte le
   seguenti: «e in possesso della qualifica e della categoria
   di inquadramento occorrenti»;
           Giampiero Pizziconi           42


42




                                   21
ART. 3 LEGGE 56/2019 COMMA 9
 b) all'articolo 34-bis:
 1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente
 periodo:
 «L'amministrazione destinataria comunica
 tempestivamente alla Presidenza del Consiglio
 dei ministri - Dipartimento della funzione
 pubblica e alle strutture regionali e provinciali
 di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o la
 mancata accettazione dell'assegnazione da parte
 del dipendente in disponibilita'»;
          Giampiero Pizziconi             43


43




ART. 3 LEGGE 56/2019 COMMA 9
 2) al comma 4, le parole: «decorsi due mesi» sono sostituite
 dalle seguenti: «decorsi quarantacinque giorni»;
 c) all'articolo 39:
 1) al comma 1, le parole: «Le amministrazioni pubbliche
 promuovono o propongono programmi di assunzioni per
 portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12
 marzo 1999, n. 68,» sono sostituite dalle seguenti: «Le
 amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche
 per profili professionali delle aree o categorie previste dai
 contratti collettivi di comparto per i quali non e' previsto il solo
 requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei principi di
 cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di
 assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n.
 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento
 obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge
 n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23
 novembre 1998, n. 407,»;
           Giampiero Pizziconi             44


44




                                     22
ART. 3 LEGGE 56/2019 COMMA 9
2) la rubrica e' sostituita
   dalla       seguente:
   «Assunzioni obbligatorie
   e tirocinio delle categorie
   protette».
      Giampiero Pizziconi  45


45




ART. 3 LEGGE 56/2019 COMMA 10
10. Nell'ambito delle procedure
concorsuali di cui al comma 4,
lettera b), le amministrazioni
tengono conto degli eventuali
specifici titoli di preferenza
previsti  dalle  disposizioni
vigenti.  Giampiero Pizziconi  46


46




                    23
ART. 3 LEGGE 56/2019 COMMA 10
10. Nell'ambito delle procedure
concorsuali di cui al comma 4,
lettera b), le amministrazioni
tengono conto degli eventuali
specifici titoli di preferenza
previsti  dalle  disposizioni
vigenti. Giampiero Pizziconi  47


47




   IL RECLUTAMENTO DEL
   PERSONALE. LA REGOLA: LE
   ASSUNZIONI CON CONTRATTO
   DI LAVORO SUBORDINATO A
   TEMPO INDETERMINATO.
                 48


48




                   24
   ART. 36 D.LGS 165/2001. CONTRATTI
   DI LAVORO FLESSIBILE.
   1. Per le esigenze connesse con il
   proprio fabbisogno ordinario le
   pubbliche     amministrazioni
   assumono esclusivamente con
   contratti di lavoro subordinato a
   tempo indeterminato seguendo le
   procedure di reclutamento previste
   dall'articolo 35.         49


49




   IL RECLUTAMENTO DEL
   PERSONALE. L’ECCEZIONE:IL
   LAVORO FLESSIBILE. CENNI E
   RINVIO ALLE SLIDES C.
                   50


50




                      25
   ART. 36 D.LGS 165/2001. CONTRATTI
   DI LAVORO FLESSIBILE. ANTE MADIA
  2. Per rispondere ad esigenze di carattere
   esclusivamente (intr. art. 4 co. 1 lett. a,
   DL 101/2013) (temporane ed eccezionali)
   temporaneo     o    eccezionale     le
   amministrazioni pubbliche possono avvalersi
   delle forme contrattuali flessibili di assunzione
   e di impiego del personale previste dal codice
   civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
   subordinato nell'impresa, nel rispetto delle
   procedure di reclutamento vigenti. ………». 51
51




ART. 36 D.LGS 165/2001 CONTRATTI
DI LAVORO FLESSIBILE. POST MADIA
  2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di
   lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di
   formazione e lavoro e contratti di somministrazione di
   lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme
   contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre
   leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei
   limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle
   amministrazioni pubbliche.
  Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i
   contratti di cui al primo periodo del presente comma
   soltanto per comprovate esigenze di carattere
   esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto
   delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo
                                   52
   35.
52




                                      26
ART. 36 D.LGS 165/2001 COMMA 2
CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE.
  I contratti di lavoro subordinato a tempo
   determinato possono essere stipulati nel rispetto degli
   articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno
   2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica
   al solo personale reclutato secondo le procedure di cui
   all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.
  I contratti di somministrazione di lavoro a tempo
   determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti
   del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la
   disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti
   collettivi nazionali di lavoro.
  .                             53


53




ART. 36 D.LGS 165/2001 COMMA 2
CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE.
  Non è possibile ricorrere alla somministrazione di
   lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e
   dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le
   amministrazioni    pubbliche, nel rispetto     delle
   disposizioni del presente articolo, sottoscrivono
   contratti a tempo determinato con i vincitori e gli
   idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi
   pubblici a tempo indeterminato.
  È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo
   periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma
   restando la salvaguardia della posizione occupata nella
   graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a
                               54
   tempo indeterminato.
54




                                   27
   IL PRESUPPOSTO PER IL
   RECLUTAMENTO: IL PIANO
   TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL
   PERSONALE.
                             55


55




ART. 35 DEL D.LGS 165/2001.
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell’articolo 6, comma 4 (ART. 6
COMMA 1 LETTERA c), d.lgs 75/2017)” (era della
programmazione     triennale   del  fabbisogno   di
personale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e
le relative assunzioni del personale delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie
e degli enti pubblici non economici. ……………….        56


56




                                 28
   DALLA PROGRAMMAZIONE
   TRIENNALE DEL FABBISOGNO
   DEL PERSONALE AL PIANO
   TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI.
                             57


57




LA PROGR.ZIONE TRIENNALE DEL
FABB.GNO DI PERSONALE
  LEGGE 449/1997 ARTICOLO 39. Disposizioni in
   materia di assunzioni di personale delle
   amministrazioni  pubbliche  e   misure   di
   potenziamento e di incentivazione del part-time.
  1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e
   di ottimizzare le risorse per il migliore
   funzionamento dei servizi compatibilmente con le
   disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di
   vertice delle amministrazioni pubbliche sono
   tenuti   alla  programmazione   triennale  del
   fabbisogno di personale, comprensivo delle unità
   di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 .      58


58




                                29
LA PROGR.ZIONE TRIENNALE DEL
FABB.GNO DI PERSONALE 91 TUEL
TUEL ART. 91 COMMA 1. Gli enti locali adeguano
i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e
di ottimizzazione delle risorse per il migliore
funzionamento dei servizi compatibilmente con
le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli
organi di vertice delle amministrazioni locali
sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata
alla riduzione programmata delle spese del
personale.                    59


59




LA PROGR.ZIONE TRIENNALE DEL
FABB.GNO DI PERSONALE 91 TUEL
TUEL ART. 91 COMMA 2. Gli enti locali, ai quali non
si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni,
programmano le proprie politiche di assunzioni
adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della
spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni,
di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del
decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto
applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della
quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie
contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni
compatibili con gli obiettivi della programmazione e
giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di
funzioni e competenze.                  60


60




                                30
IL DL 162/2019 MODIFICATO DALL
‘ AC 2325: MODIFICHE ART. 17
All’articolo 17: dopo il comma 1 sono aggiunti i
seguenti: « 1-bis. Per l’attuazione del piano triennale
dei fabbisogni del personale di cui all’articolo 6 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti
locali possono procedere allo scorrimento delle
graduatorie ancora valide per la copertura dei
posti previsti nel medesimo piano, anche in
deroga a quanto previsto dal comma dell’articolo
91 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.                      61


61




   LA PRECEDENTE FORMULAZIONE
   DELL’ART. 6 DEL D.LGS 165/2001


                            62


62




                               31
ART. 6 DEL DLGS 165/2001 ANTE
DECRETO MADIA
  1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina
   degli uffici, nonchè la consistenza e la variazione delle dotazioni
   organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate
   all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e
   ((previa    informazione     delle   organizzazioni     sindacali
   rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9 )).
   ((Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano
   l'inpiduazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilita', al fine di
   assicurare obiettivita' e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono
   tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni
   sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse
   un esame sui criteri per l'inpiduazione degli esuberi o sulle modalita' per i
   processi di mobilita'. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza
   dell'inpiduazione di criteri e modalita' conpisi, la pubblica
   amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in
                                         63
   mobilita')).
63




ART. 6 DEL DLGS 165/2001 ANTE
DECRETO MADIA
  1. …………Nell'inpiduazione    delle dotazioni organiche, le
   amministrazioni non possono determinare, in presenza di
   vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di
   personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti
   relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e
   di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le
   amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle
   eccedenze di personale su base territoriale per categoria o
   area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni
   pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse
   umane attraverso la coordinata attuazione dei processi
   di mobilità e di reclutamento del personale.
                                         64


64




                                            32
ART. 6 DEL DLGS 165/2001 ANTE
DECRETO MADIA
  3. Per la ridefinizione degli uffici e delle
   dotazioni   organiche    si  procede
   periodicamente e comunque a scadenza
   triennale, nonche' ove risulti necessario a
   seguito   di    riordino,   fusione,
   trasformazione   o   trasferimento  di
   funzioni. Ogni amministrazione procede
   adottando gli atti previsti dal proprio
   ordinamento.                 65


65




ART. 6 DEL DLGS 165/2001 ANTE
DECRETO MADIA
  4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia'
   determinate sono approvate dall'organo di
   vertice delle amministrazioni in coerenza con la
   programmazione triennale del fabbisogno di
   personale di cui all'articolo 39 della legge 27
   dicembre 1997, n. 449, e successive
   modificazioni ed integrazioni, e con gli
   strumenti di programmazione economico -
   finanziaria pluriennale. …….
                          66


66




                            33
ART. 6 DEL DLGS 165/2001 ANTE
DECRETO MADIA
  4-bis.   Il   documento    di
   programmazione    triennale  del
   fabbisogno di personale ed i suoi
   aggiornamenti di cui al comma 4 sono
   elaborati su proposta dei competenti
   dirigenti che inpiduano i profili
   professionali    necessari   allo
   svolgimento dei compiti istituzionali
   delle strutture cui sono preposti.  67


67




ART. 6 DEL DLGS 165/2001 ANTE
DECRETO MADIA
  6. Le amministrazioni pubbliche
   che   non  provvedono  agli
   adempimenti di cui al presente
   articolo non possono assumere
   nuovo   personale,  compreso
   quello   appartenente  alle
   categorie protette.
                     68


68




                        34
   DALLA PROGRAMMAZIONE
   TRIENNALE DEL FABBISOGNO
   DEL PERSONALE AL PIANO
   TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI.
   LA NUOVA VALENZA
   DELL’ISTITUTO DOPO IL
   DECRETO MADIA.                69


69




PIANO TRIENNALE DEL FABB.GNO
DI PERSONALE
DLGS 165/2001 ARTICOLO 6 COMMA 1 (COME
SOSTITUITO DALL'ART. 4, COMMA 1, LETT. B), D.LGS.
25 MAGGIO 2017, N. 75). 1. Le amministrazioni
pubbliche definiscono l'organizzazione degli
uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma
1, adottando, in conformità al piano triennale dei
fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai
rispettivi ordinamenti, previa informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi
nazionali.
                          70


70




                            35
PIANO TRIENNALE DEL FABB.GNO
DI PERSONALE
DLGS 165/2001 ARTICOLO 6 COMMA 2 Allo scopo di
 ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili

 e perseguire obiettivi di performance organizzativa,
  efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini,
le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale
dei fabbisogni di personale, in coerenza con
 la pianificazione pluriennale delle attività e della
  performance,
 nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi
  dell'articolo 6-ter.
Qualora siano inpiduate eccedenze di personale, si
applica l'articolo 33                    71


71




PIANO TRIENNALE DEL FABB.GNO
DI PERSONALE
DLGS 165/2001 ARTICOLO 6 COMMA 2
Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche
curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane
attraverso la coordinata attuazione dei processi di
mobilità e di reclutamento del personale, anche con
riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2.
Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate
all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse
quantificate sulla base
 della spesa per il personale in servizio

 e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a
  legislazione vigente.                 72


72




                                 36
PIANO TRIENNALE DEL FABB.GNO
DI PERSONALE 1
DLGS 165/2001 ARTICOLO 6 COMMA 3 In sede di
definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna
amministrazione indica
la consistenza della dotazione organica
e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni
programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-
ter,
nell'ambito del POTENZIALE LIMITE FINANZIARIO MASSIMO
DELLA MEDESIMA e di quanto previsto dall'articolo 2, comma
10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la
neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la
copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni
                                73
consentite a legislazione vigente.
73




ART. 2 COMMA 10 BIS DL 95/2012
  10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al
   comma 1 (amministrazioni dello Stato, anche
   ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli
   enti pubblici non economici, degli enti di
   ricerca, nonche' degli enti pubblici di cui
   all'articolo 70) e all'articolo 23-quinquies,
   (Ministero dell'economia e delle finanze e delle
   Agenzie fiscali) il numero degli uffici di livello
   dirigenziale generale e non generale non puo'
   essere incrementato se non con disposizione
   legislativa di rango primario.       74


74




                                   37
MANCATA APPLICAZIONE ART. 6 E
DIVIETO DI ASSUNZIONI
DLGS 165/2001 ARTICOLO 6 COMMA 4
….. Per le altre amministrazioni pubbliche il
piano triennale dei fabbisogni, adottato
annualmente nel rispetto delle previsioni
di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo
le modalità previste dalla disciplina dei
propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti
di cui al presente comma, è assicurata la
preventiva informazione sindacale, ove
prevista nei contratti collettivi nazionali. 75
75




MANCATA APPLICAZIONE ART. 6 E
DIVIETO DI ASSUNZIONI
DLGS 165/2001 ARTICOLO 6 COMMA 6
(COME SOSTITUITO DALL'ART. 4, COMMA
1, LETT. D), D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N.
75).
«6. Le amministrazioni pubbliche che non
provvedono agli adempimenti di cui al
presente articolo non possono assumere
nuovo personale.» (compreso quello
appartenente alle categorie protette)    76


76




                         38
LINEE DI INDIRIZZO E DIVIETO DI
ASSUNZIONI
  ART. 22 COMMA 1 SECONDO
   PERIODO D.LGS 75/2017: In sede di
   prima applicazione, il pieto di cui all'articolo
   6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del
   2001, come modificato dal presente decreto, si
   applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e
   comunque solo decorso il termine di
   sessanta giorni dalla pubblicazione delle
   linee di indirizzo di cui al primo periodo.
                                    77


77




  DLGS 165/2001 ART. 6 TER
  1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro
   per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto
   con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel
   rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per
   orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei
   rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6,
   comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o
   emergenti di nuove figure e competenze professionali.


  2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla
   base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del
   personale del Ministero dell'economia e delle finanze -
   Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui
   all'articolo 60.
                                    78


78




                                       39
  DLGS 165/2001 ART. 6 TER
  3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali,
   al sistema sanitario nazionale e agli enti locali,
   i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa
   intesa in sede di Conferenza unificata di cui
   all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
   2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli
   enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di
   cui al comma 1 sono adottati di concerto anche
   con il Ministro della salute.



                                 79


79




  DLGS 165/2001 ART. 6 TER
  4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui
   all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire
   l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e
   relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai
   fabbisogni.
  5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le
   modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i
   relativi  aggiornamenti  annuali   che  vengono  resi
   tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione
   pubblica.
  La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro
   trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale
   comunicazione, è fatto pieto alle amministrazioni di
   procedere alle assunzioni.                 80


80




                                    40
   LINEE GUIDA. DM MINISTRO
   FUNZIONE PUBBLICA 8 MAGGIO
   2018.
                         81


81




LE LINEE DI INDIRIZZO DI
FUNZIONE PUBBLICA
  Articolo                    1
   (Finalità)
  1. Il presente decreto definisce, ai sensi
   dell’articolo 6-ter, comma 1, del decreto
   legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
   inserito dall’articolo 4, comma 3, del decreto
   legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le allegate
   linee di indirizzo, che ne costituiscono parte
   integrante, volte ad orientare le pubbliche
   amministrazioni nella predisposizione dei
   rispettivi piani dei fabbisogni di personale. 82


82




                            41
LE LINEE DI INDIRIZZO DI
FUNZIONE PUBBLICA
  Articolo                  2
   (Efficacia  e   pieto di  assunzione)
   1. Le linee di indirizzo allegate entrano in
   vigore il giorno della pubblicazione nella
   Gazzetta Ufficiale.




                               83


83




LE LINEE DI INDIRIZZO DI
FUNZIONE PUBBLICA: CONTENUTI
  1. PREMESSA
   2. I PIANI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP)
   2.1 IL SUPERAMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA
   2.2 GARANZIA DEGLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA: VINCOLI
   FINANZIARI
   2.3 SANZIONI
   3. LA REVISIONE DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI
   4. L’IMPIEGO OTTIMALE DELLE RISORSE
   5. I PROFILI PROFESSIONALI
   6. EVOLUZIONI SUCCESSIVE
   7. AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
   7.1 VALUTAZIONI ORGANIZZATIVE
   7.2 PIANI TRIENNALI DEL FABBISOGNO
   7.3 LA DOTAZIONE ORGANICA PER GLI ENTI DEL SSN      84


84




                                  42
LE LINEE DI INDIRIZZO DI
FUNZIONE PUBBLICA: CONTENUTI
  Il piano triennale del fabbisogno deve essere definito in
   coerenza e a valle dell’attività di programmazione
   complessivamente intesa che, oltre ad essere necessaria
   in ragione delle prescrizioni di legge, è:
  alla base delle regole costituzionali di buona
   amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità
   dell’azione amministrativa;
  strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione
   chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo
   di perseguimento dell’interesse pubblico, il miglioramento
   della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese.
                                 85


85




LE LINEE DI INDIRIZZO DI
FUNZIONE PUBBLICA: CONTENUTI
  Ne deriva che, così come il ciclo di gestione della performance,
   declinato nelle sue fasi dall’articolo 4, comma 2, del decreto
   legislativo n. 150 del 2009, deve svilupparsi in maniera
   coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione
   finanziaria e di bilancio, il piano triennale dei fabbisogni di
   personale deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli
   finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo
   della performance, che a loro volta sono articolati, ai
   sensi dell’articolo 5, comma 01, del decreto legislativo n. 150
   del 2009 in “obiettivi generali”, che identificano le priorità
   strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle
   attività e ai servizi erogati, e “obiettivi specifici” di ogni
   pubblica amministrazione.                   86


86




                                    43
LE LINEE DI INDIRIZZO DI
FUNZIONE PUBBLICA: CONTENUTI
  le presenti linee di indirizzo sono complementari a quelle
   previste dall’articolo 35, comma 5.2, del d.lgs. 165/2001, sullo
   svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei
   titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e
   internazionale in materia di reclutamento del personale. La
   programmazione del fabbisogno, infatti, trova il suo naturale
   sbocco nel reclutamento effettivo della forza lavoro. Ed è
   evidente che anche le regole del reclutamento debbano
   rinnovarsi e perfezionarsi soprattutto quando siano state
   inpiduate nuove professioni e relative competenze
   professionali da mettere al servizio delle pubbliche
   amministrazioni.
                                 87


87




LE LINEE DI INDIRIZZO DI
FUNZIONE PUBBLICA: CONTENUTI
  Infine la pianificazione dei fabbisogni di
   personale, in quanto processo tra i più strategici e
   rilevanti della gestione delle risorse, deve essere
   anche pienamente coerente, oltre che con i
   principi generali di legalità, con la disciplina in
   materia di anticorruzione, e tenere conto che,
   nella programmazione e nell’esecuzione delle
   procedure di reclutamento delle risorse, occorre
   applicare la normativa e le migliori pratiche connesse
   con la prevenzione della corruzione.
                                 88


88




                                    44
LE LINEE DI INDIRIZZO DI
FUNZIONE PUBBLICA: CONTENUTI
  Le presenti linee guida, adottate con decreti di natura
   non regolamentare ai sensi dell’articolo 6-ter, comma
   1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, definiscono
   una metodologia operativa di orientamento che le
   amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al
   contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di
   settore.
  Gli enti territoriali opereranno, altresì,
   nell’ambito dell’autonomia organizzativa ad
   essi riconosciuta dalle fonti normative, nel
   rispetto dei vincoli di finanza pubblica.       89


89




LE LINEE DI INDIRIZZO DI
FUNZIONE PUBBLICA: CONTENUTI
  Il concetto di fabbisogno di personale sotto un duplice
   profilo:
  - quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità
   necessarie ad assolvere alla mission dell’amministrazione, nel
   rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Sotto questo aspetto
   rileva anche la necessità di inpiduare parametri che
   consentano di definire un fabbisogno standard per attività
   omogenee     o    per    processi    da    gestire.
   - qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e
   competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze
   dell’amministrazione stessa, anche tenendo conto delle
   professionalità  emergenti   in  ragione   dell’evoluzione
   dell’organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare. 90
90




                                      45
LE LINEE DI INDIRIZZO DI
FUNZIONE PUBBLICA: CONTENUTI
  Con riferimento al profilo quantitativo, l’analisi dei
   fabbisogni può essere supportata da alcuni metodi:
  • analisi basate su fabbisogni standard definiti a
   livello territoriale (più adatta ad amministrazioni che
   hanno una consistente presenza di personale sul
   territorio);
  • analisi basate su fabbisogni standard definiti a
   livello di funzioni omogenee (più adatta ad
   amministrazioni che non operano su un territorio);
  • analisi predittive sulle cessazioni di personale.
                                  91


91




LE LINEE DI INDIRIZZO DI
FUNZIONE PUBBLICA: CONTENUTI
Con riferimento al profilo qualitativo, per definire il fabbisogno di
persone all’interno del piano si propone, in prima battuta, uno
schema di riferimento che sarà implementato sul SICO, che potrà
nel tempo ulteriormente affinarsi e precisarsi anche sulla base delle
sollecitazioni che arriveranno dalle amministrazioni. E’ uno schema
orientativo per introdurre alcuni primi elementi di standardizzazione.
Sulla base di tale schema l’amministrazione potrà definire una
tabella dei fabbisogni articolata su:
a) quali processi, funzioni o attività necessitano di
personale (es: Risorse Umane, Sistemi informativi, Processi
core dell’amministrazione, Sedi territoriali);
b) quali professioni servono, ricorrendo ad una tassonomia
standard semplificata;                       92


92




                                     46
LE LINEE DI INDIRIZZO DI
FUNZIONE PUBBLICA: CONTENUTI
Il PTFP si configura come un atto di programmazione che
deve esser adottato dal competente organo deputato
all’esercizio  delle  funzioni  di  indirizzo  politico-
amministrativo ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, nonché, con riferimento alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, dell’articolo 14, comma 1, dello stesso decreto.
Le amministrazioni (..dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non
economici)   dovrebbero   adottare   il  loro  piano,
preferibilmente, entro il 15 novembre di ciascun anno anche
al fine di poter avviare le relative procedure di
autorizzazione connesse con il reclutamento.         93


93




LE LINEE DI INDIRIZZO DI
FUNZIONE PUBBLICA: CONTENUTI
Il PTFP si sviluppa, come previsto dall’articolo 6 citato, in
prospettiva   triennale e  deve   essere  adottato
annualmente con la conseguenza che di anno in anno può
essere modificato in relazione alle mutate esigenze di
contesto normativo, organizzativo o funzionale.
L’eventuale modifica in corso di anno del PTFP è
consentita solo a fronte di situazioni nuove e non
prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente
motivata. Resta ferma la necessità del rispetto delle
procedure e dei criteri previsti, nonché delle presenti
linee di indirizzo.

                              94


94




                                 47
LE LINEE DI INDIRIZZO DI
FUNZIONE PUBBLICA: CONTENUTI
Infine, si richiama l’articolo 16 del decreto legislativo del
14 marzo 2013, n. 33 rubricato “Obblighi di
pubblicazione concernenti la dotazione organica e il
costo del personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato”.
Si ritiene che il PTFP sia oggetto di pubblicazione in
quanto contiene pressoché tutte le informazioni
richiamate, ai fini della pubblicazione. La comunicazione
del PTFP al SICO può rappresentare lo strumento di
assolvimento ai predetti obblighi rendendo tale
comunicazione visibile in area pubblica.          95


95




LE LINEE DI INDIRIZZO DI
FUNZIONE PUBBLICA: CONTENUTI
Con riferimento alle regioni ed agli enti locali, il modello
da utilizzare ai fini della comunicazione del piano sarà
concordato con i relativi interlocutori istituzionali
rappresentativi delle autonomie, valutando l’opportunità
di differenziarlo in relazione alla persa dimensione o
complessità dell’ente, ferma restando la necessità di
indicare comunque gli elementi minimi essenziali ed
evitando di richiedere informazioni già presenti sul
SICO.

                              96


96




                                 48
LE LINEE DI INDIRIZZO DI
FUNZIONE PUBBLICA: CONTENUTI
Per le amministrazioni statali, l’articolo 6, comma 4, del
d.lgs. 165/2001, prevede che il piano, adottato
annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche
per le finalità connesse con l’autorizzazione a bandire e
ad assumere, di cui all'articolo 35, comma 4, del
medesimo d.lgs., con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.

                                            97


97




LE LINEE DI INDIRIZZO DI
FUNZIONE PUBBLICA: CONTENUTI
  La comunicazione dei contenuti dei piani del personale al sistema di cui
   all'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è effettuata entro
   trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è
   fatto pieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.
  Ai sensi del comma 5 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la
   Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per
   le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e
   sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari
   disposizioni dettate dalle normative di settore. Restano salve le disposizioni vigenti
   per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole
   di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.
  Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e
   amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative
   statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle
   istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto
   legislativo 25 novembre 2016, n. 218.                       98


98




                                                49
DALLA DOTAZIONE ORGANICA
ALLA SPESA POTENZIALE MASSIMA
Per le amministrazioni centrali la stessa dotazione
organica si risolve in un valore finanziario di spesa
potenziale massima sostenibile che non può essere
valicata dal PTFP.
Essa, di fatto, inpidua la “dotazione” di spesa
potenziale massima imposta come vincolo esterno
dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi
ordinamenti, fermo restando che per le regioni e
gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del
personale, l’indicatore di spesa potenziale
massima resta quello previsto dalla normativa vigente.
                           99


99




DALLA DOTAZIONE ORGANICA
ALLA SPESA POTENZIALE MASSIMA
Nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa
potenziale massima, le amministrazioni, nell’ambito
del   PTFP,  potranno   quindi    procedere
annualmente alla rimodulazione qualitativa e
quantitativa della propria consistenza di
personale, in base ai fabbisogni programmati,
nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma
10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e
garantendo la neutralità finanziaria della
rimodulazione.
                           100


100




                              50
DALLA DOTAZIONE ORGANICA
ALLA SPESA POTENZIALE MASSIMA
Tale rimodulazione inpiduerà quindi volta per
volta   la  dotazione   di  personale   che
l’amministrazione ritiene rispondente ai propri
fabbisogni e che farà da riferimento per
l’applicazione di quelle disposizioni di legge che
assumono la dotazione o la pianta organica come
parametro di riferimento (vedi, ad esempio, l’articolo
19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
che indica un limite percentuale della dotazione organica
ovvero, in senso analogo, l’articolo 110 del decreto
legislativo n. 267 del 2000).
                                101


101




DALLA DOTAZIONE ORGANICA
ALLA SPESA POTENZIALE MASSIMA
   Resta poi fermo che, nell’ambito di tale indicatore di spesa
   potenziale    massima,    …le     amministrazioni:
   a) potranno coprire i posti vacanti nei limiti delle
   facoltà assunzionali previste a legislazione vigente,
   verificando l’esistenza di oneri connessi con l’eventuale
   acquisizione di personale in mobilità e fermi restando
   gli ulteriori vincoli di spesa dettati dall’ordinamento di
   settore con riferimento anche alla stipula di contratti a
   tempo determinato. Nell’ambito delle suddette facoltà
   di assunzione vanno ricomprese anche quelle previste
   da disposizioni speciali di legge provviste della relativa
   copertura finanziaria, nonché l’innalzamento delle
   facoltà derivante dall’applicazione dell’articolo 20,
                                102
   comma 3, del d.lgs. n. 75 del 2017.
102




                                   51
DALLA DOTAZIONE ORGANICA
ALLA SPESA POTENZIALE MASSIMA
   b) dovranno indicare nel PTFP, ai sensi
   dell’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del
   decreto legislativo n. 165 del 2001, le risorse
   finanziarie destinate all’attuazione del piano,
   nei limiti delle risorse quantificate sulla base
   della spesa per il personale in servizio e di
   quelle connesse alle facoltà assunzionali
   previste a legislazione vigente.



                           103


103




DALLA DOTAZIONE ORGANICA
ALLA SPESA POTENZIALE MASSIMA
Nel PTFP la dotazione organica va espressa,
quindi, in termini finanziari.
Partendo dall’ultima dotazione organica adottata,
si ricostruisce il corrispondente valore di spesa
potenziale riconducendo la sua articolazione,
secondo     l’ordinamento      professionale
dell’amministrazione, in oneri finanziari teorici di
ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti
al trattamento economico fondamentale della qualifica,
categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o
posizioni economiche.                 104


104




                              52
DALLA DOTAZIONE ORGANICA
ALLA SPESA POTENZIALE MASSIMA
Resta fermo che, in concreto, la spesa del
personale in servizio, sommata a quella derivante
dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese
quelle previste dalle leggi speciali e dall’articolo 20,
comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere
superiore alla spesa potenziale massima,
espressione dell’ultima dotazione organica
adottata o, per le amministrazioni, quali le
Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a
tetti di spesa del personale, al limite di spesa
consentito dalla legge.                    105


105




PIANO TRIENNALE DEL FABB.GNO
DI PERSONALE 2
DLGS 165/2001 ARTICOLO 6 COMMA 2 (COME
SOSTITUITO DALL'ART. 4, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. 25
MAGGIO 2017, N. 75. Nell'ambito del piano, le amministrazioni
pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane
attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di
reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di
cui all'articolo 35, comma 2.
Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate
all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse
quantificate sulla base della spesa per il personale in
servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali
previste a legislazione vigente.
                               106


106




                                  53
   LINEE GUIDA. POSIZIONI
   INTERPRETATIVE.
                         107


107




SEZIONE PUGLIA DEL
111/2018/PAR
QUESITO 1: Se, con riferimento alle linee di
indirizzo per la predisposizione dei piani triennali
dei fabbisogni di personale (PTFP) di cui al
decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione dell’08/05/2018, sia
corretto identificare il tetto di spesa potenziale
degli enti locali soggetti al patto di stabilità nella
spesa media del triennio 2011-2013;

                          108


108




                             54
SEZIONE PUGLIA DEL
111/2018/PAR
QUESITO 2: Se, ove sia corretto l’assunto di cui
al punto 1, se tale spesa media debba depurarsi
da valori economici non strettamente afferenti il
personale dipendente, come ad esempio:
straordinari elettorali con spese a carico dello
Stato; integrazioni a favore dei lavoratori
socialmente utili; incarichi di studio e di
consulenza; buoni pasto; retribuzione del
Segretario generale;
                          109

109




SEZIONE PUGLIA DEL
111/2018/PAR
QUESITO 3: Se valga anche per gli enti locali
quanto affermato dalle linee di indirizzo di cui al DM
08/05/2018, per le quali nel costo del personale
in servizio debba inserirsi il costo delle
progressioni economiche orizzontali delle
singole unità. Il sindaco infatti segnala che gli enti
locali imputano la spesa delle progressioni
economiche orizzontali al fondo risorse decentrate,
mentre imputano al bilancio il solo costo delle
posizioni economiche iniziali.
                          110


110




                             55
SEZIONE PUGLIA DEL
111/2018/PAR
   La questione posta dal Sindaco di Statte trova risposta chiara ed esplicita nella deliberazione
   della Sezione delle autonomie n. 25/SEZAUT/2014/QMIG (richiamata dalla n.
   27/SEZAUT/2015/QMIG) che ha enunciato il seguente principio di diritto: “A seguito delle
   novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006, il
   contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio
   2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo,
   senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali. Nel delineato contesto, le eventuali
   oscillazioni di spesa tra un’annualità e l’altra, anche se causate da contingenze e da fattori non
   controllabili dall’ente, trovano fisiologica compensazione nel valore medio pluriennale e
   nell’ampliamento della base temporale di riferimento”.
   Secondo tale orientamento, “il comma 557-quater ancora quindi la riduzione della spesa del
   personale ad un parametro temporale fisso e immutabile, inpiduato nel valore medio di
   spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell’art.3, comma 5-bis, del d.l.
   n.90/2014, ossia del triennio 2011/2013, caratterizzato da un regime vincolistico-assunzionale
   e di spesa- più restrittivo” (deliberazione n. 16/SEZAUT/2016/QMIG).
   Si richiama, infine, l’orientamento espresso dalle sezioni riunite della Corte dei conti per il
   quale per verificare il limite della spesa di personale è necessario fare riferimento al dato degli
   impegni (Sezioni riunite, deliberazione n.27/CONTR/2011).
                                                   111


111




SEZIONE PUGLIA DEL
111/2018/PAR
   Con riferimento al secondo quesito, ……la normativa di riferimento per una
   corretta modalità di calcolo della spesa di personale per gli enti sottoposti
   al patto di stabilità interno è rappresentata da:
   L’art.1 comma 557 della legge n.296/2006 (legge finanziaria 2007), così
   come modificato ed integrato dall’art.76 del dl n.112/2008, convertito con
   modificazioni dalla legge n.133/2008 (Corte dei conti. Sezione delle
   autonomie, deliberazione n.3/SEZAUT/2010/QMIG).
   Il dl.n.78/2010, all’art.14 comma 7, ha novellato come segue la
   disposizione.” Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al
   rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di
   stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo
   degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione
   degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della
   dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito
   della propria autonomia…”.                         112


112




                                                       56
SEZIONE PUGLIA DEL
111/2018/PAR
   Il comma 557-bis, aggiunto all’art.14, comma 7, del d.l 78/2010, qualifica
   nelle spese di personale rilevanti ai fini della verifica del rispetto delle
   disposizioni dettate dall’art. 3, comma 5 del d.l n.90/2014, convertito dalla
   legge n.114/2014, anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione
   coordinata e continuativa, per la somministrazione del lavoro, per il
   personale dirigenziale a contratto di cui all’art.110 del d.lgs n.267/2000 -
   TUEL- nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione
   del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi partecipati facenti
   comunque capo all’Ente, sottolineando che dal mancato rispetto delle
   predette norme scaturiscono le sanzioni previste per l’inadempimento del
   patto di stabilità.
   Il principio contabile allegato n. 4/3 al d.lgs n.118/2011 che specifica che,
   tra le componenti del conto economico, devono essere iscritti i costi del
   personale, ovvero tutti i costi sostenuti nell’esercizio per il personale
   dipendente liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto 113
                                         del
   principio della competenza economica dell’esercizio.
113




SEZIONE PUGLIA DEL
111/2018/PAR
   La Legge n.190/2014, art. 1 comma 424, ha escluso dal calcolo del tetto di spesa di
   cui all’art. 1 comma 557 della legge n.296/2006, alcune fattispecie per la
   ricollocazione del personale delle Province o per modificare il parametro di
   riferimento come avvenuto con l’art.11, comma 4-ter del dl n.90/2014 per i comuni
   colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
   Ulteriori indicazioni scaturiscono da molteplici pronunce interpretative della Corte
   dei conti alle quali anche questa Sezione ritiene di aderire, tra le quali:
   La Sezione delle Autonomie che, con la deliberazione n.21/SEZAUT/2014/QMIG, ha
   formulato il principio secondo il quale dal computo della spesa di personale, ai fini
   della verifica del limite fissato dal richiamato comma 557, vanno esclusi soltanto gli
   importi derivanti da contratti di assunzione il cui costo sia totalmente finanziato a
   valere sui fondi dell’Unione Europea o di natura privata.
   La Sezione delle autonomie che con deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR/ha
   elencato nell’allegato 1, sezione quinta, ai punti 6.2 e 6.3 le componenti da
   includere e quelle da escludere dal computo della spesa di personale.

                                            114


114




                                                57
SEZIONE PUGLIA DEL
111/2018/PAR
   La Sezione regionale di controllo del Veneto con la deliberazione n. 94/2007, oltre
   a fornire un elenco di dettaglio delle singole tipologie di spesa, ha affermato un
   principio generale secondo il quale, in tema di computo delle spese di personale in
   dettaglio, “non rileva l’imputazione contabile della spesa ad un determinato
   intervento, ma la sua sostanziale e diretta riconducibilità all’utilizzo dell’attività
   lavorativa da parte dell’ente”.
   La deliberazione n. 722/2010 della Sezione regionale di controllo della Lombardia,
   che ha affermato che i buoni lavoro emessi per lavoro accessorio dagli enti locali
   rientrano a pieno titolo nel novero delle spese di personale, con le limitate eccezioni
   delle spese decisamente incomprimibili, quali quelle conseguenti alle assunzioni
   obbligatorie delle categorie protette, quelle risolventesi in mere partite di giro o a
   totale carico di finanziamenti comunitari o privati;
   La deliberazione della Sezione regionale di controllo dell’Emilia e Romagna
   n.268/2013 in merito ai tirocini formativi afferma che il carattere generale della
   locuzione “altri rapporti formativi” utilizzata dal legislatore all’art.9 comma 28 del dl
   n.78 sembra condurre ad un’interpretazione in senso ampio che ricomprende
   qualunque forma di rapporto con intento formativo che comporti una spesa a carico  115
   dell’ente pubblico.
115




SEZIONE PUGLIA DEL
111/2018/PAR
   ……Sullo specifico argomento sollevato da questo terzo quesito la Sezione Autonomie della Corte dei
   conti si è pronunciata con la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG che, al fine del rispetto
   dell'articolo 9 comma 2-bis del Dl 78/2015 ha enunciato il seguente principio: “……..Si osserva
   dunque che la determinazione del significato precettivo dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010,
   convertito in legge n. 122/2010, non può non tenere in debita considerazione, anzitutto,
   l’espressione letterale adoperata dal legislatore per demarcare l’ambito applicativo della disposizione
   in esame. Invero, l’impiego di termini dal valore semantico generale ed omnicomprensivo contenuti
   nell’espressione “…l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
   accessorio del personale” denota una evidente volontà di ricomprendere nella fattispecie normativa
   ogni genere di risorse funzionalmente destinate ad offrire copertura agli oneri accessori del
   personale, senza alcuna considerazione per l’origine o la provenienza delle risorse se non sotto il
   profilo della presenza di un vincolo di destinazione giuridicamente rilevante.
   In questo senso, occorre riconoscere che tanto le risorse del bilancio imputate al fondo, quanto le
   risorse direttamente stanziate in bilancio a copertura degli oneri relativi alle posizioni organizzative
   nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali presentano le medesime caratteristiche funzionali di
   destinazione e sono idonee ad incrementare la spesa per il trattamento accessorio del personale in
   ragione del loro concreto utilizzo……..se, dunque, il legislatore ha inteso adoperare locuzioni quali
   “…l’ammontare complessivo delle risorse…” destinate al “…trattamento accessorio del personale” (in
   alternativa all’espressione “…ammontare delle risorse presenti nei fondi per la contrattazione
   integrativa”) è perché ha voluto comprendere nel limite stabilito anche le eventuali entrate ulteriori rispetto a
                                                         116
   quelle presenti nei fondi delle risorse decentrate”

116




                                                             58
SEZIONE PUGLIA DEL
111/2018/PAR
   Ai magistrati contabili della Lombardia è stata posta la medesima questione ma con
   riferimento all'articolo 1, comma 236, della legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016). La
   Sezione, con deliberazione n. 294/2016/PAR rileva che tanto le risorse del bilancio
   imputate al fondo quanto le risorse direttamente stanziate in bilancio a copertura degli
   oneri relativi alle posizioni organizzative nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali,
   presentano le medesime caratteristiche funzionali di destinazione e l'idoneità a
   incrementare la spesa per il trattamento accessorio del personale in ragione del loro
   concreto                                      utilizzo.
   Ne discende, quindi, che nel computo del tetto di spesa rientrano tutte le risorse
   stanziate in bilancio con vincolo di destinazione al trattamento accessorio del personale,
   indipendentemente da eventuali risorse derivanti da maggiori entrate.
   Ne discende, quindi, che nel computo del tetto di spesa rientrano tutte le risorse
   stanziate in bilancio con vincolo di destinazione al trattamento accessorio del personale,
   indipendentemente da eventuali risorse derivanti da maggiori entrate.
   Questa Sezione ritiene quindi, alla luce dei richiamati principi, che il costo per le
   progressioni economiche orizzontali, finanziato con il fondo della contrattazione
   decentrata sia spesa accessoria del personale in servizio che ne beneficia
   permanentemente e come tale vada computata nelle spese di personale, ivi comprese le  117
   voci connesse.
117




SEZIONE BASILICATA
35/2018/PAR
QUESITO: “l’Ente è legittimato ad assumere,
nel rispetto del predetto limite di spesa, (COMMA
562) tanti dipendenti quanti sono quelli cessati
negli anni (c.d. resti assunzionali), intesi per
teste (ad es. due ne sono usciti, due possono
entrare), indipendentemente dall’orario di lavoro
settimanale prestato o se, sempre nel rispetto
del limite di spesa, cessato ad es. un dipendente
full-time a 36 ore, possano assumersi due
dipendenti part-time a 18 ore”.         118


118




                                                   59
SEZIONE BASILICATA
35/2018/PAR
“porre un limite alle assunzioni quando già il
comune è riuscito a contenere la spesa al livello
di quella del 2004” - ora 2008- “potrebbe
comportare una indebita ingerenza nelle regole
di organizzazione degli uffici”. Ed ancora che “gli
enti ai quali la norma in esame si riferisce sono
di esigue dimensioni e di conseguenza hanno
organici molto ridotti per cui la mancata
assunzione anche di una sola unità di personale
può avere notevoli ricadute nell’organizzazione”.
                        119


119




SEZIONE BASILICATA
35/2018/PAR
   la facoltà assunzionale soggiace anche “agli altri vincoli
   presenti nell’ordinamento (quali, a mero titolo di esempio, il
   rispetto dei vincoli di bilancio (legge 232/2016), il compimento
   di tutte le attività connesse alla programmazione del
   fabbisogno di personale, alla determinazione delle dotazioni
   organiche e all'inpiduazione delle eccedenze (art. 6 e art. 33
   d.lgs. 165/2001, art. 91 d.lgls. 267/2000), l'adempimento delle
   prescrizioni legislative in materia di certificazione dei crediti
   (art. 27 D.L. 66/2014), ma soprattutto è di fondamentale
   importanza assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di fondo
   della norma e cioè l’invarianza della spesa per il personale
   quale condizione per mantenere l’equilibrio di bilancio”.
                                  120


120




                                     60
SEZIONE BASILICATA
35/2018/PAR
ove detti vincoli vengano rispettati l’ente può ben
procedere all’esercizio della facoltà assunzionale indicata
nella richiesta di parere “purché l’assunzione medesima
non comporti lo sforamento del tetto di spesa del 2008” e
con l’avvertenza “..che la decisione se procedere o meno
alle nuove assunzioni attiene al merito dell’azione
amministrativa e rientra, ovviamente, nella piena ed
esclusiva responsabilità dell’Ente”. In disparte, tuttavia,
rimane la questione relativa a cosa debba intendersi per
esercizio delle facoltà assunzionali rispetto alle cessazioni
dei rapporti di lavoro intervenuti negli anni precedenti.
                                  121


121




SEZIONE BASILICATA
35/2018/PAR. COMMENTO
   Invero e a ben vedere, il parere seppur implicitamente lancia
   un ponte verso una modalità più elastica nell’applicazione dei
   vincoli enucleati nel comma 562.
   Infatti, l’interpretazione letterale della disposizione, ovvero
   quella che si ritiene sinora adottata, lascerebbe intendere che
   la capacità assunzionale di un ente minore sia legata alla
   cessazione del rapporto (o dei rapporti) di lavoro avvenuta
   negli anni precedenti (e al mancato esercizio delle relative
   facoltà assunzionali).
   Quindi, per rispondere al quesito del sindaco, la chiave di
   lettura della norma fin qui adottata imporrebbe la sostituzione
   di un rapporto di lavoro cessato con un altro (sostituzione per
                                  122
   teste).
122




                                     61
SEZIONE BASILICATA
35/2018/PAR. COMMENTO
Nel richiamare i principi di efficienza e autoorganizzazione,
fulcro della lettura data dalle Sezioni Riunite, la Sezione Basilicata
sembra ammettere, di contro, che possa invece affidarsi alla
discrezionalità dell’ente, una volta osservato il vincolo di spesa
imposto dal legislatore, la scelta se al posto di un rapporto
cessato si possa procedere alla costituzione (mediante
assunzioni) di due rapporti in part time al 50% (e perché non
tre?).
Va tuttavia evidenziato che detto approdo interpretativo, che
invero appare persuasivo, trova, in realtà, un suo fondamento
anche normativo: ci si riferisce infatti alla nuova formulazione
dell’articolo 6 del d.lgs 165/2001 come modificato dall'art. 4,
comma 1, lett. b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.        123


123




SEZIONE BASILICATA
35/2018/PAR. COMMENTO
   Il comma    2, primo periodo di detto articolo dispone “Allo scopo di ottimizzare
   l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
   organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le
   amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in
   coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché
   con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter”, mentre il successivo
   quarto periodo prevede che “Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate
   all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per
   il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a
   legislazione vigente”. Il successivo comma 3, poi, dispone che “In sede di
   definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la
   consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai
   fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter,
   nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima
   ………..garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la
   copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a
   legislazione vigente”.                                124


124




                                                  62
SEZIONE BASILICATA
35/2018/PAR. COMMENTO
   Dal combinato disposto delle norme sopra richiamate emerge come
   le amministrazioni, all’interno del limite finanziario massimo (definito
   quale spesa potenziale massima dal successivo Decreto del Ministro
   della Pubblica amministrazione 8 maggio 2018 recante “Linee di
   indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale
   da parte delle amministrazioni pubbliche”), ottimizzando l'impiego
   delle risorse pubbliche, perseguendo obiettivi di performance
   organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini
   mediante l’adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale
   (in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della
   performance, nonché con le apposite linee di indirizzo) possono
   procedere all’eventuale rimodulazione della dotazione organica in
   base ai fabbisogni programmati “garantendo la neutralità finanziaria
   della rimodulazione”.                        125


125




SEZIONE BASILICATA
35/2018/PAR. COMMENTO
   Ancor meglio, va evidenziato che seppur il concetto di
   dotazione organica sembri sopravvivere, seguendo le
   linee di indirizzo di cui al citato Decreto, parrebbe
   che ciò avvenga solo al fine di consentire alle
   amministrazioni statali di poter determinare la spesa
   potenziale massima cui far riferimento nella
   predisposizione dei futuri Piani Triennali di
   fabbisogno: di tal che, lo stesso istituto sembrerebbe
   superato nelle logiche di gestione dei fabbisogni di
   personale del Piano triennale.
                                      126


126




                                         63
SEZIONE BASILICATA
35/2018/PAR. COMMENTO
Tanto, sembra desumersi dalle suddette Linee laddove nel paragrafo 2.1
dedicato al “..superamento della dotazione organica” si afferma “Per le
amministrazioni centrali la stessa dotazione organica si risolve in un valore
finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere
valicata dal PTFP. Essa, di fatto, inpidua la “dotazione” di spesa
potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra
fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti, fermo restando che per le
regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale,
l’indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla
normativa vigente. Nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale
massima, le amministrazioni, nell’ambito del PTFP, potranno quindi
procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa
della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni
programmati, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis,
del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e garantendo la neutralità
                                     127
finanziaria della rimodulazione”. (Linee di indirizzo, paragrafo 2.1, pag.
10).
127




SEZIONE BASILICATA
35/2018/PAR. COMMENTO
Alla luce di detta lettura e ritornando al quesito formulato dal
sindaco di Castelgrande sembra potersi ragionevolmente
affermare che una volta che l’ente (locale in questo caso) abbia
rispettato il limite della spesa potenziale massima di personale
(l’impegnato nell’anno 2008), adottando un Piano triennale dei
Fabbisogni che adeguatamente motivando rimoduli l’“l'ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata
attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento” (art. 6,
comma 2, terzo periodo), l’esercizio delle relative facoltà
assunzionali possa contemplare anche soluzioni che vedano la
sostituzione di un rapporto di lavoro cessato negli anni precedenti
(e non ricostituito) con due nuovi rapporti che ne assorbano
complessivamente il relativo monte ore.             128


128




                                        64
SEZIONE BASILICATA
35/2018/PAR. COMMENTO
   IN   PRATICA   IL   PRINCIPIO
   DELL’AUTOORGANIZZAZIONE TROVA UN
   LIMITE SOLO IN RELAZIONE ALLA SPESA
   POTENZIALE MASSIMA CHE PER GLI
   ENTI TERRITORIALI SI RINVIENE NEI
   VINCOLI DI SPESA E ASSUNZIONALI
   VIGENTI SIA PER IL LAVORO A TEMPO
   INDETERMINATO CHE PER IL FLESSIBILE
   .                129


129




   LINEE GUIDA E VINCOLI
   ASSUNZIONALI. LE RECENTI
   POSIZIONI DELLA SEZIONE
   VENETO E DELLA SEZIONE
   SARDEGNA..
                   130


130




                       65
    SEZIONE VENETO DEL.
    548/2018/PAR
   Con l’art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001 (introdotto
   dall’articolo 4, comma 3, D.Lgs. 25 maggio
   2017, n. 75) il legislatore ha, inoltre, gettato le
   basi per il superamento del sistema
   tradizionale delle dotazioni organiche e la sua
   sostituzione con il piano triennale del
   fabbisogno.


                               131


131




    SEZIONE VENETO DEL.
    548/2018/PAR
   Le citate Linee di Indirizzo ministeriali –
   dichiaratamente di natura non regolamentare – in
   conformità con la volontà del legislatore, hanno
   ribadito, con intento operativo, il superamento del
   tradizionale concetto di    dotazione organica,
   dimostratosi strumento non più appropriato al fine di
   operare scelte sul reclutamento del personale
   rispondenti alle nuove esigenze di flessibilità della PA.
   La dotazione organica, invero, era rigidamente basata
   in ragione dei posti disponibili e delle figure
   professionali ivi contemplate.             132


132




                                  66
    SEZIONE VENETO DEL.
    548/2018/PAR
   Il piano triennale dei fabbisogni (PTFP), al contrario,
   appare essere strumento maggiormente flessibile e,
   altresì, modificabile sulla scorta delle esigenze
   dell’ente; viene definito in coerenza, ed a valle,
   dell’attività di programmazione complessivamente
   intesa, la quale deve essere retta dalle regole
   costituzionali di buona amministrazione, efficienza,
   efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.


                                    133


133




    SEZIONE VENETO DEL.
    548/2018/PAR
   La programmazione rappresenta, infatti, lo strumento
   imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a
   garantire il continuo miglioramento della qualità dei servizi
   offerti ai cittadini ed alle imprese, e costituisce il corollario del
   generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico. (in
   questo senso Cdc sez. controllo Puglia 111/2018/PAR).
   Il principio cardine del PTFP è quello dell’ottimale impiego delle
   risorse pubbliche e dell’ottimale distribuzione delle risorse
   umane, come previsto dall’art. 6 comma 2 del D.lgs. 165/2001,
   il quale, tuttavia, deve essere attuato mediante il ricorso ad
   una coordinata l’attuazione dei processi di mobilità e di
   reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di
   cui all’art. 35 comma 2.                     134


134




                                       67
    SEZIONE VENETO DEL.
    548/2018/PAR
   Il piano triennale deve svilupparsi nel rispetto dei vincoli finanziari
   connessi con gli stanziamenti di bilancio e con quelli in materia di
   spesa del personale e, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo
   della performance, articolati a loro volta, ex art. 5 comma 1 D.lgs.
   150/2009, in “obiettivi generali” e “obiettivi specifici”; in ogni caso la
   programmazione non può comportare maggiori oneri per la finanza
   pubblica.
   Secondo l’impostazione definita dal D.Lgs. 75/2017 e dalle
   successive Linee di Indirizzo ministeriali, la “nuova” dotazione
   organica si traduce di fatto nella definizione di una “dotazione di
   spesa potenziale massima” per l’attuazione del piano triennale dei
   fabbisogni di personale. Con riferimento alle Regioni e agli Enti
   locali, inoltre, le stesse linee di indirizzo chiariscono espressamente
   che l’indicatore di spesa potenziale massima resta quello definito  135
   dalla normativa vigente.
135




    SEZIONE VENETO DEL.
    548/2018/PAR
   Il piano triennale dei fabbisogni …….assume, in
   pratica, la medesima valenza programmatoria assunta
   dal bilancio pluriennale degli Enti Locali (D.Lgs. n.
   118/2011)   che,  per  l’appunto   prevede  la
   predisposizione di un bilancio articolato su tre anni e
   che comunque viene predisposto annualmente, con
   contenuto dinamico e a scorrimento, anche
   rettificando ciò che era stato approvato in
   precedenza, in relazione alle “mutate esigenze di
   contesto normativo, organizzativo o funzionale”.
                                      136


136




                                          68
    SEZIONE VENETO DEL.
    548/2018/PAR
   In base al citato DM, l'eventuale modifica del Piano in
   corso d’anno sarà consentita solo a fronte di
   situazioni nuove e non prevedibili e dovrà essere
   adeguatamente motivata.
   Il Piano Triennale penta lo strumento
   programmatico, modulabile e flessibile,
   per le esigenze di reclutamento e di
   gestione delle risorse umane necessarie
   all'organizzazione.
                                  137


137




    SEZIONE VENETO DEL.
    548/2018/PAR
   Il superamento dello strumento della dotazione organica, come
   detto, è nato dalla voluntas legislatoris di rendere più duttile
   l’azione della pubblica amministrazione e nello specifico di
   superare l’automatismo nel mantenimento dei posti in organico
   nella struttura dell’ente anche nel momento della cessazione
   dei dipendenti. Automatismo che veniva a prodursi nelle
   circostanze, in verità molto diffuse, nelle quali le
   amministrazioni non adeguavano detta dotazione alle mutate
   esigenze emergenti dalla Programmazione triennale del
   fabbisogno del personale di cui all’art. 39 della Legge
   449/1997, come imponevano le disposizioni contenute nella
   formulazione dell’art. 6 del d.lgs 165/2001 anteriore alle
   modifiche apportate dal d.lgs. 75/2017.           138


138




                                     69
    SEZIONE VENETO DEL.
    548/2018/PAR
   Nella descrizione che emerge dal DM citato (ed in
   particolare per le amministrazioni non territoriali ivi
   richiamate) nella costruzione dei contenuti del PTFP la
   dotazione organica dovrà essere espressa in termini
   finanziari. In tale costruzione il valore iniziale della
   spesa massima potenziale dovrà essere calcolato
   attribuendo i valori derivanti dagli oneri di personale
   come emergenti dalla vigente dotazione organica
   adottata dall’ente. In questo novellato quadro
   normativo, il Piano Triennale viene a porsi come
   strumento sostitutivo della dotazione organica.   139


139




    SEZIONE VENETO DEL.
    548/2018/PAR
   Quest’ultima,  tuttavia, utilizzata
   quale  necessario  momento   di
   passaggio per la costruzione della
   dotazione   di  spesa  massima
   potenziale, assume in tale fase una
   sua valenza per così dire “figurativa”
   nel senso di essere necessaria per la
   quantificazione della spesa massima
   potenziale espressa dal PTFP.            140


140




                                 70
    SEZIONE VENETO DEL.
    548/2018/PAR
   Ne consegue che in questa mutata
   impostazione,   anche   a  scopo  di
   coordinamento normativo, il PTFP potrà
   (e dovrà) essere considerato il parametro
   ed il documento programmatorio di
   riferimento sostitutivo della “dotazione
   organica”, in tutti i casi in cui le norme
   vigenti  facciano  ancora   espresso
   riferimento a quest’ultimo istituto.
                              141


141




    SEZIONE SARDEGNA
    12/2019/QMIG
   Richiesta di parere in merito alla corretta
   interpretazione dell’articolo 1, comma 562, della legge
   296/2006 che determina un tetto complessivo alla
   spesa del personale pari all’ammontare dell’anno
   2008, con possibilità di assumere nel limite delle
   cessazioni di lavoro a tempo indeterminato
   intervenute nel precedente anno.
   Viene   chiesto se, contenendo la d spesa del
   personale dell’anno 2008, sia possibile procedere
   all’assunzione di due part time a 18 ore a fronte di
   una sola cessazione full time a 36 ore.       142


142




                                 71
    SEZIONE SARDEGNA
    12/2019/QMIG
   Secondo i magistrati contabili della Sardegna, un’interpretazione del
   comma 562 nel senso di consentire unicamente una sostituzione “per teste”
   del personale cessato e/o una sostituzione con corrispondenza di funzioni e
   categoria professionale, risulterebbe ingiustificatamente limitativa
   dell’autonomia organizzativa dell’ente locale.
   In precedenza si era formata da parte della stessa Sezione me anche di
   altre un’interpretazione nel senso della necessaria corrispondenza numerica
   tra cessazioni intervenute e capacità assunzionale.
   In ragione del contrasto interpretativo, i magistrati contabili della Sardegna
   hanno rimesso la questione di massima alla Sezione Autonomie, affinché
   sia stabilito se, per la corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 562,
   della legge 296/2006, sia possibile che a fronte di un’unica cessazione a
   tempo indeterminato e pieno, si possa procedere a più assunzioni a tempo
   parziale, nel rispetto della spesa del personale dell’anno 2008.
                                        143


143




    SEZIONE SARDEGNA
    12/2019/QMIG
   Secondo i magistrati contabili della Sardegna, un’interpretazione del
   comma 562 nel senso di consentire unicamente una sostituzione “per teste”
   del personale cessato e/o una sostituzione con corrispondenza di funzioni e
   categoria professionale, risulterebbe ingiustificatamente limitativa
   dell’autonomia organizzativa dell’ente locale.
   In precedenza si era formata da parte della stessa Sezione me anche di
   altre un’interpretazione nel senso della necessaria corrispondenza numerica
   tra cessazioni intervenute e capacità assunzionale.
   In ragione del contrasto interpretativo, i magistrati contabili della Sardegna
   hanno rimesso la questione di massima alla Sezione Autonomie, affinché
   sia stabilito se, per la corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 562,
   della legge 296/2006, sia possibile che a fronte di un’unica cessazione a
   tempo indeterminato e pieno, si possa procedere a più assunzioni a tempo
   parziale, nel rispetto della spesa del personale dell’anno 2008.
                                        144


144




                                            72
    SEZIONE AUTONOMIE
    N.4/2019/QMIG
   “………Secondo l’impostazione definita dal d.lgs. n. 75/2017 e dalle
   successive Linee di indirizzo ministeriali, la “nuova” dotazione organica, che
   viene espressa in termini finanziari, per le Amministrazioni Centrali, si
   traduce di fatto nella definizione di una “dotazione di spesa potenziale
   massima” per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale.
   Con riferimento alle Regioni e agli Enti locali, invece, l’indicatore di spesa
   potenziale massima resta quello definito dalla normativa vigente (….) Da
   quanto esposto, dunque, si conferma che il concetto di dotazione organica
   viene superato da quello di “dotazione” di spesa potenziale, che
   rappresenta esclusivamente un valore finanziario di spesa potenziale
   massima sostenibile e non valicabile, imposta come vincolo esterno dalla
   legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti. (Corte dei
   conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n.
   111/2018/PAR e n. 141/2018/PAR; Sezione regionale di controllo per il
   Veneto deliberazione n. 548/2018/PAR).
                                        145


145




    SEZIONE AUTONOMIE
    N.4/2019/QMIG
   ……….Pertanto, le amministrazioni, all’interno del limite
   finanziario massimo (spesa potenziale massima),
   “ottimizzando   l'impiego  delle risorse  pubbliche,
   perseguendo obiettivi di performance organizzativa,
   efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini
   mediante l’adozione del piano triennale dei fabbisogni di
   personale (in coerenza con la pianificazione pluriennale
   delle attività e della performance, nonché con le apposite
   linee di indirizzo) possono procedere all’eventuale
   rimodulazione della dotazione organica in base ai
   fabbisogni programmati “garantendo la neutralità
   finanziaria della rimodulazione”            146


146




                                            73
SEZ. AUTONOMIE N.4/2019/QMIG.
PRINCIPIO DI DIRITTO
“Nel rispetto di tutte le altre disposizioni normative che
disciplinano l’assunzione presso le amministrazioni pubbliche e
ferma restando la vigenza di entrambi i vincoli posti dall’art. 1,
comma 562, della legge n. 296/2006, la determinazione dei limiti
assunzionali ivi contenuti, può prescindere dalla corrispondenza
numerica tra personale cessato e quello assumibile, a condizione
che permanga l’invarianza della spesa e, quindi, venga rispettato
il tetto di spesa per il personale sostenuto nell’anno 2008.
Conseguentemente, purché si verifichino dette condizioni, il limite
assunzionale può ritenersi rispettato anche quando, a fronte di
un’unica cessazione a tempo indeterminato e pieno, l’Ente,
nell’esercizio della propria capacità assunzionale, proceda a più
assunzioni a tempo parziale che ne assorbano completamente il  147

monte ore”
147




   EFFETTI DELL’APPLICAZIONE
   DEL LIMITE DI SPESA
   POTENZIALE
   MASSIMO.POSIZIONI
   DOTTRINARIE.RINVIO
                               148


148




                                   74
    DOTTRINA
   GIAMPIERO   PIZZICONI.  MANAGEMENT    LOCALE
   4/2019
   CAPACITA’ ASSUNZIONALI DEGLI ENTI LOCALI E
   LIMITE DI SPESA POTENZIALE MASSIMO. IL
   SUPERAMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA E LA
   RINNOVATA FLESSIBILITA’ NEL SODDISFACIMENTO
   DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE.
   (Commento alle Deliberazioni: della Sezione regionale
   di controllo per il Veneto n. 548/2018/PAR; della
   Sezione delle Autonomie n. 4/SEZAUT/2019/QMIG;
   della Sezione regionale di controllo per la Puglia n.
   30/2019/PAR).
                                  149


149




    POSIZIONI DOTTRINARIE
    BERTAGNA
   Una delle notizie più bizzarre di questi giorni è che gli enti
   devo adottare il Piano triennale dei fabbisogni
   2019/2021 entro il 24 settembre prossimo. Le cose
   stanno davvero così? A me non sembra.
   Vediamo le norme.
   Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 165/2001 tutti gli anni, gli enti
   devo adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale (e
   gli enti locali dovrebbero farlo entro il 31 luglio dell’anno
   precedente in occasione del DUP).
   Ai sensi del comma 6 della medesima norma “Le
   amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
   adempimenti di cui al presente articolo non possono
                            150
   assumere nuovo personale”.
150




                                     75
    POSIZIONI DOTTRINARIE
    BERTAGNA
   Ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 75/2017 “In sede di prima
   applicazione, il pieto di cui all’articolo 6, comma 6, del
   decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal
   presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e
   comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla
   pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”.
   Ora, poiché le Linee di indirizzo sono state pubblicate il 27
   luglio scorso, ecco da dove arriva la scadenza (e il timore).
   Ma voi ci leggete che il Piano deve essere adottato ENTRO il
   24 settembre?
   Quello che c’è scritto è che scatta il pieto di assunzione
   dopo 60 giorni, non l’obbligo di adottare il piano!      151


151




    POSIZIONI DOTTRINARIE
    BERTAGNA
   E allora riassumiamo:
   Piano 2018/2020: gli enti dovrebbero averlo già adottato. Quindi, non vi è
   alcuna sanzione, tanto più che le linee di indirizzo affermano al punto 2.3:
   “Sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati”. Quindi, se
   sono fatti salvi, non c’è nessuna sanzione di pieto di assunzione per il
   2018. Semmai il problema è per chi il piano non ce l’ha ancora…
   Piano 2019/2021: da nessuna parte c’è scritto che va adottato entro il 24
   settembre! (anche perché quello del 2020/2022 quando dovrebbe essere
   adottato?!?!). La regola è che se non c’è il piano 2019/2021 dal 1 gennaio
   2019 non si può assumere! Anzi le linee di indirizzo affermano che “La
   sanzione del pieto di assumere si riflette sulle assunzioni del triennio di
   riferimento del nuovo piano senza estendersi a quelle disposte o
   autorizzate per il primo anno del triennio del piano precedente ove le
   amministrazioni abbiano assolto correttamente a tutti gli adempimenti
   previsti dalla legge per il piano precedente”.              152


152




                                             76
    POSIZIONI DOTTRINARIE
    OLIVERI
Presso molte amministrazioni è scattato l'allarme: infatti, ai sensi
dell'articolo 22, comma 1, del dlgs 75/2017 si verifica la
condizione perché si applichi il pieto di assunzione incombente
su chi non abbia adottato la programmazione dei fabbisogni
secondo quanto stabilito le linee di indirizzo. Trascorsi 60 giorni
dalla pubblicazione in G.U. il pieto risulterà operativo. Molte
amministrazioni, quindi, si stanno precipitando a definire il nuovo
sistema della programmazione, anche in assenza di schemi e
moduli operativi, per evitare di incappare nel blocco derivante
dalla mancata attuazione dell'obbligo imposto dalla legge.
Tuttavia, si tratta di un allarme a vuoto, almeno per quegli enti
che abbiano già adottato la programmazione dei fabbisogni per il
                                 153
2018 con provvedimenti antecedenti al 27 luglio
153




    POSIZIONI DOTTRINARIE
    OLIVERI
   Il nuovo sistema della programmazione dei fabbisogni
   introdotto lo scorso anno dalla riforma Madia, infatti, vale solo
   per il futuro e, quindi, per la programmazione del triennio
   2019-2021, attualmente oggetto degli atti di pianificazione
   generali, consistenti, per gli enti locali, nell'adozione del
   Documento unico di programmazione (Dup), nel quale far
   confluire tale programmazione. A meno di situazioni
   patologiche, gli enti hanno già programmato le assunzioni
   connesse al 2018 e hanno provveduto quando le linee di
   indirizzo non erano vigenti. Applicando il principio tempus regit
   actum, quindi, gli atti di programmazione «vecchia maniera»
   non possono considerarsi adottati in violazione di linee di
   indirizzo non efficaci.                    154


154




                                     77
    POSIZIONI DOTTRINARIE
    OLIVERI
   Quindi, le assunzioni effettuate nel 2018 attuando le programmazioni già
   adottate non sono nulle e non sono soggette al pieto previsto dall'articolo
   6, comma 6, del dlgs 165/2001, che scatterà, invece, solo per le assunzioni
   previste per il 2019. Del resto, sul punto sono molto chiare le stesse linee
   di indirizzo: nel paragrafo 2.3 «sanzioni», infatti, precisano che il pieto di
   assumere «scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non
   corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle
   assunzioni, sia per l'omessa adozione del Piano triennale dei fabbisogni e
   degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto
   legislativo n. 165 del 2001», per poi sottolineare che se «in sede di prima
   applicazione il pieto di cui all'articolo 6, comma 6, del dlgs 165/2001
   decorre dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti linee di
   indirizzo» occorre tenere presente comunque che «sono fatti salvi, in ogni
   caso, i piani di fabbisogno già adottati».
                                           155


155




    POSIZIONI DOTTRINARIE
    OLIVERI
   Molte amministrazioni, quindi, si stanno precipitando a definire il nuovo sistema
   della programmazione, anche in assenza di schemi e moduli operativi, per evitare di
   incappare nel blocco derivante dalla mancata attuazione dell'obbligo imposto dalla
   legge. Tuttavia, si tratta di un allarme a vuoto, almeno per quegli enti che abbiano
   già adottato la programmazione dei fabbisogni per il 2018 con provvedimenti
   antecedenti al 27 luglio. Il nuovo sistema della programmazione dei fabbisogni
   introdotto lo scorso anno dalla riforma Madia, infatti, vale solo per il futuro e,
   quindi, per la programmazione del triennio 2019-2021, attualmente oggetto degli
   atti di pianificazione generali, consistenti, per gli enti locali, nell'adozione del
   Documento unico di programmazione (Dup), nel quale far confluire tale
   programmazione. A meno di situazioni patologiche, gli enti hanno già programmato
   le assunzioni connesse al 2018 e hanno provveduto quando le linee di indirizzo non
   erano vigenti. Applicando il principio tempus regit actum, quindi, gli atti di
   programmazione «vecchia maniera» non possono considerarsi adottati in violazione
   di linee di indirizzo non efficaci.

                                           156


156




                                               78
     POSIZIONI DOTTRINARIE
     GIANNOTTI
Dalla lettura combinata tra il decreto legislativo e il
decreto ministeriale, fermi tutti gli altri adempimenti,
risulta evidente l’obbligo di procedere, entro 60 giorni,
all’adeguamento del proprio fabbisogno del personale
già adottato (triennio 2018-2020) con le nuove
disposizioni legislative, nel caso in cui gli enti dovessero
effettuare assunzioni decorsi i citati 60 giorni, ossia a
partire dal 25 settembre 2018. D’altra parte in
mancanza di assunzioni previste da qui alla fine
dell’anno 2018, gli enti potranno procedere senza
problemi con la successiva programmazione 2019-2020.   157


157




     POSIZIONI DOTTRINARIE
     GIANNOTTI
   In questo caso, ossia entro i 60 giorni dal decreto, salva l’adozione dei fabbisogni
   effettuati, sarà necessario ripercorrere le ulteriori incombenze previste dalla legge
   che potrebbero essere così sintetizzate:
   dimostrazione della coerenza delle assunzioni già programmate con il piano della
   performance,
   traduzione della dotazione organica teorica in termini finanziari e verifica della
   stessa sulla base del personale in servizio in termini finanziari e/o di coerenza con
   le figure professionali da assumere,
   rispetto dei vincoli in termini di turn over e del personale flessibile (art. 9, comma
   28, d.l. 78/2010),
   verifica della sostenibilità finanziaria rispetto al bilancio di previsione (verificando
   tutte le spese del personale ivi incluse le spese per prestazioni di servizi e IRAP).
   In questo modo si eviterebbe di verificare la coerenza, per il primo anno di applicazione, tra
   figure professionali e quelle già decise facendo salve quelle già disposte dall’ente. D’altra
   parte, se ciò non fosse vero non si comprende a che titolo il legislatore e il decreto avrebbero
   confermato l’adeguamento nei 60 giorni se si potesse assumere in ogni caso per tutto l’anno
   2018 e rinviare all’anno 2019 (DUP) la concreta applicazione delle disposizioni legislative.
                                                 158


158




                                                     79
     POSIZIONI DOTTRINARIE
     GIANNOTTI
   In questo caso, ossia entro i 60 giorni dal decreto, salva l’adozione dei fabbisogni
   effettuati, sarà necessario ripercorrere le ulteriori incombenze previste dalla legge
   che potrebbero essere così sintetizzate:
   dimostrazione della coerenza delle assunzioni già programmate con il piano della
   performance,
   traduzione della dotazione organica teorica in termini finanziari e verifica della
   stessa sulla base del personale in servizio in termini finanziari e/o di coerenza con
   le figure professionali da assumere,
   rispetto dei vincoli in termini di turn over e del personale flessibile (art. 9, comma
   28, d.l. 78/2010),
   verifica della sostenibilità finanziaria rispetto al bilancio di previsione (verificando
   tutte le spese del personale ivi incluse le spese per prestazioni di servizi e IRAP).
   In questo modo si eviterebbe di verificare la coerenza, per il primo anno di applicazione, tra
   figure professionali e quelle già decise facendo salve quelle già disposte dall’ente. D’altra
   parte, se ciò non fosse vero non si comprende a che titolo il legislatore e il decreto avrebbero
   confermato l’adeguamento nei 60 giorni se si potesse assumere in ogni caso per tutto l’anno
   2018 e rinviare all’anno 2019 (DUP) la concreta applicazione delle disposizioni legislative.
                                                  159


159




     POSIZIONI DOTTRINARIE
     GIANNOTTI
   è necessario chiarire il successivo periodo inserito nel decreto, ossia della validità in ogni caso
   del primo anno delle assunzioni disposte nel programma triennale approvato, ossia se tale
   specificazione deve essere collegata al periodo precedente (prima applicazione) ovvero a
   regime (assunzioni successive al primo periodo di applicazione). Anche in questo caso, in caso
   di ulteriore specificazione riferita al periodo precedente (prima applicazione), si sarebbe in
   presenza di una discrasia non sanabile del decreto rispetto alle disposizioni legislative, mentre
   lo stesso risulterebbe coerente solo in caso di disposizione programmatica, ossia di norma
   disposta a regime, quindi non valida per il primo periodo di applicazione che è stato già
   specificato con precisa separata evidenza. Le disposizioni disposte nel decreto si inseriscono,
   infatti, in un dibattito aperto nella magistratura contabile, ovvero se sia possibile non perdere i
   resti assunzionali dell’ultimo anno nel caso in cui l’assunzioni dovesse slittare nell’anno
   successivo. Si ricorda come la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, con
   la deliberazione n. 176/2017 abbia precisato che sia possibile salvare i resti assunzionali
   qualora l’ente, oltre alla necessaria programmazione del fabbisogno di personale
   contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo, abbia proceduto anche alla
   pubblicazione del bando di concorso nel medesimo esercizio finanziario, in questo modo
   salvando i resti assunzionali riferiti alle cessazioni di personale avvenute nell’ultimo anno utile
   del triennio cui i resti si riferiscono
                                                  160


160




                                                      80
    LE FASI DELLA PIANIFICAZIONE
    DEL FABBISOGNO E I SUOI ESITI
                          161


161




LA PROGRAMMAZIONE DEL
FABBISOGNO NEGLI EE LL.: FASI
   Dirigenti: proposta di Piano del fabbisogno di
   personale
   Giunta: definizione bozza di Piano triennale
   Ufficio personale: trasmissione bozza ai
   sindacati
   Collegio di revisione: Parere
   Giunta: approvazione Piano triennale del
   fabbisogno di personale
   Ufficio                personale:
   pubblicazione/comunicazione al Dipartimento
   della Funzione pubblica            162


162




                             81
LA PROGRAMMAZIONE DEL
FABBISOGNO NEGLI EE LL.: ESITI
   Ove     ricorrano
   fabbisogni di natura
   temporanea si ricorre
   alle forme di lavoro
   flessibile.
                          163


163




LA PROGRAMMAZIONE DEL
FABBISOGNO NEGLI EE LL.: ESITI
   Ove ricorrano fabbisogni di natura stabile si
   soddisfano:
   con procedure di mobilità;
   con reclutamento di risorse umane nuove,
   mediante utilizzo di una vecchia graduatoria o
   nuova procedura selettiva (previo ricorso
   obbligatorio alle procedure di mobilità esterna
   prescritte dall’ordinamento);
   tramite riqualificazione di risorse già presenti
   nell’ente, mediante mobilità interna o concorso
   interno.                   164


164




                             82
   LA DOTAZIONE ORGANICA.
   EVOLUZIONE E VALENZA
   DELL’ISTITUTO.



                     165


165




LA PIANTA ORGANICA
   Nel sistema previgente, inpiduava il
   complesso delle posizioni lavorative
   previste dal disegno organizzativo
   dell’ente.
   La norma istitutiva assegnava al nuovo
   organismo pubblico risorse strumentali
   ed umane e queste ultime venivano
   compiutamente descritte con la PIANTA
   ORGANICA              166


166




                        83
LA PIANTA ORGANICA
   La   pianta   organica  ha  storicamente
   rappresentato il documento in cui veniva
   cristallizzata l’organizzazione dell’ente con le
   relative dotazioni di personale (distinte per
   categorie e profili) e che inevitabilmente
   collegava i singoli posti all’interno degli uffici
   alle mansioni da eseguire, creando una rigidità
   nella strutturazione organizzativa degli uffici e
   nella concreta gestione delle mansioni del
   dipendente.                   167


167




     PIANTA ORGANICA E RUOLI
     ORGANICI
   Ogni amministrazione aveva un Ruolo
   Organico con il numero di posti distinto per
   -Posizioni funzionali;

   -Posizioni retributive.

   I ruoli sono permanenti e stabili nel tempo
   La somma è la DOTAZIONE ORGANICA il
   CONTINGENTE è dato dal numero di posti
   assegnati ad una Posizione Organizzativa

168




                              84
      RUOLI ORGANICI
      I RUOLI si distinguono in base a:
           SEDE         TITOLO DI ACCESSO

     Centrali            Amministrativi

     Periferici           Tecnici
     Promiscui            Professionali

   Ruoli ad esaurimento: destinati alla soppressione alla cessazione
              dal servizio di tutti gli impiegati


169




LA PIANTA ORGANICA: ESEMPIO
 L.R. ABRUZZO 6 luglio 1994, n. 44 ([1])
 Istituzione pianta organica del Parco Naturale
 Regionale del «Sirente-Velino».
Art. 1
 È istituita la pianta organica del Parco Naturale
 Regionale    del  Sirente-Velino,   la  cui
 composizione è evidenziata nella tabella
 allegata alla presente legge. La struttura
 dell’ente si articola in Uffici ed unità operative.
                          170


170




                                     85
LA PIANTA ORGANICA: ESEMPIO
   PARCO NATURALE REGIONALE DEL
   SIRENTE-VELINO ORGANICO PER FIGURE
   PROFESSIONALI.
   SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI.
n. 1 Analista Programmatore        livello 7°
n. 1 Istruttore Amministrativo       livello 6°
n. 1 Istruttore Ragioniere         livello 6°
n. 2 Addetti sistema scrittura complessa  livello 5°
n. 1 Centralinista             livello 4°
                             171
n. 1 Archivista              livello 4°
171




LA PIANTA ORGANICA: ESEMPIO
  PARCO NATURALE REGIONALE DEL
  SIRENTE-VELINO ORGANICO PER FIGURE
  PROFESSIONALI.
 UNITÀ OPERATIVA SERVIZIO URBANISTICO-
  OPERATIVO.
n. 1 Architetto        livello 8°
n. 1 Geometra         livello 6°
n. 1 Operaio          livello 4°
n. 2 Operai generici      livello 3° 172
172




                                86
DALLA PIANTA ORGANICA ALLA
DOTAZIONE ORGANICA
   Con il d.lgs. n. 29/1993:
   Si crea la distinzione tra indirizzo politico e
   gestione
   si passa alle dotazioni organiche complessive
   partendo     dalle   effettive   esigenze
   dell’amministrazione
   si riserva l’allocazione funzionale delle risorse
   umane, all’interno delle singole strutture, alle
   decisioni operative dei dirigenti attraverso lo
   strumento dei carichi di lavoro         173


173




LA DOTAZIONE ORGANICA
   le risorse umane necessarie, già in
   servizio nell’ente o da acquisire,
   raggruppate per categorie e profili
   professionali, in base all’ordinamento
   professionale introdotto dal CCNL 31
   marzo 1999 del Comparto Regioni-
   Autonomie   Locali  (dalle vecchie
   qualifiche  funzionali  alle quattro
   categorie A, B, C e D ),
                            174


174




                               87
    PTFP LINEE GUIDA E DUP.
    RINVIO.



                                  175


175




PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO
PROGR.NE: ALL.4/1 DLGS 118/2011
   4.1 Gli strumenti della programmazione degli enti locali
   Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:
   a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al
   Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti
   deliberazioni. Considerato che l’elaborazione del DUP presuppone
   una verifica dello stato di attuazione dei programmi,
   contestualmente alla presentazione di tale documento si
   raccomanda   di presentare al Consiglio anche   lo stato di
   attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi
   dell’articolo 147-ter del TUEL;
   Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la
   Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di
   riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda
   pari a quello del bilancio di previsione.
                                   176


176




                                      88
PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO
PROGR.NE: ALL.4/1 DLGS 118/2011
   8.2. La Sezione Operativa (SeO)
   La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e
   costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione
   definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi
   strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO
   contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a
   riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
   Il contenuto minimo della SeO è
   costituito:
   J) dalla programmazione del fabbisogno
   di personale a livello triennale e annuale;
                        177


177




PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO
PROGR.NE: ALL.4/1 DLGS 118/2011
  La parte 2 del SeO nel DUP:
La programmazione del fabbisogno di
personale che gli organi di vertice degli enti
sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge,
deve assicurare le esigenze di funzionalità e
di ottimizzazione delle risorse per il miglior
funzionamento dei servizi compatibilmente
con le disponibilità finanziarie e i vincoli di
finanza pubblica.
                                 178


178




                                    89
IL DUP SEMPLIFICATO: ALL.4/1
DLGS 118/2011 PUNTO 8.4.
  8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato
   (COMUNI FINO A 5000 AB)
  Il Documento unico di programmazione semplificato,
   predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000
   abitanti, inpidua, in coerenza con il quadro normativo di
   riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica,
   tenendo conto della situazione socio economica del proprio
   territorio,le principali scelte che caratterizzano il
   programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del
   mandato amministrativo e gli indirizzi generali di
   programmazione riferiti al periodo di mandato.
  Gli indirizzi generali inpiduati dal documento unico di
   programmazione semplificato riguardano principalmente:
                                    179


179




IL DUP SEMPLIFICATO: ALL.4/1
DLGS 118/2011 PUNTO 8.4.
1) l’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai
cittadini, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard e del ruolo
degli eventuali organismi, enti strumentali e società controllate e
partecipate. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli
organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con
riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli
obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle
procedure di controllo di competenza dell’ente;.
2) l’inpiduazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della
sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in
termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione.
3) Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla
struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla
sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
4) Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del 180
patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.
180




                                       90
   L’ACQUISIZIONE DELLE
   RISORSE UMANE.


                181


181




  IL REGOLAMENTO DEGLI EE.LL.
 E ACQUISIZIONE DI RISORSE

 forme di lavoro flessibile (per
 fabbisogni    di   natura
 temporanea) (VEDI SLIDES C)
 forme di acquisizione delle
 risorse    a     tempo
 indeterminato (per fabbisogni
 di natura stabile).      182


182




                    91
   ART. 35 D.LGS 165/2001

   7. Il regolamento sull'ordinamento
   degli uffici e dei servizi degli enti
   locali  disciplina  le   dotazioni
   organiche, le modalità di assunzione
   agli impieghi, i requisiti di accesso e
   le procedure concorsuali, nel rispetto
   dei principi fissati dai commi
   precedenti.                   183


183




   ART. 35 D.LGS 165/2001

È controverso l’ambito della autonomia regolamentare
degli Enti locali; è stato affermato che il regolamento
deve essere conforme ai principi generali stabiliti dalla
legge (costituzionale e ordinaria).
Talvolta la giurisprudenza ha ritenuto vincolanti alcune
disposizioni specifiche del d.P.R. n. 487/1994
(“Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi”).            184


184




                               92
  L’ACQUISIZIONE DI RISORSE A
  TEMPO INDETERMINATO
   – assunzione di soggetti appartenenti alle
   categorie protette per chiamata numerica degli
   iscritti nelle liste di collocamento, previa verifica
   della compatibilità della invalidità con le mansioni
   da svolgere (art. 35, comma 2; legge n. 69/1999);
   – conversione dei contratti di formazione e lavoro;
   – casi particolari di stabilizzazione dei lavoratori
   flessibili (art. 35, commi 3-bis + 3-ter, d.lgs. n.
   165/2001);
   – assunzione di soggetti idonei in precedenti
   concorsi (art. 91, comma 4, TUEL);
                              185


185




  L’ACQUISIZIONE DI RISORSE A
  TEMPO INDETERMINATO
   – mobilità interna o esterna, volontaria o
   obbligatoria (artt. 30 e 34-bis d.lgs. n. 165/2001);
   – assunzione mediante selezione al collocamento
   (per i posti di categoria A e per i profili B/1 per i
   quali si richieda solo la scuola dell’obbligo) o
   procedura selettiva pubblica con eventuale riserva
   agli interni (per le altre categorie e profili) (art. 35
   d.lgs. n. 165/2001);
   – casi consentiti di concorsi interni (art. 22,
   comma 15, d.lgs 75/2017).

                              186


186




                                 93
   ART. 35 D.LGS 165/2001

È controverso l’ambito della autonomia regolamentare
degli Enti locali; è stato affermato che il regolamento
deve essere conforme ai principi generali stabiliti dalla
legge (costituzionale e ordinaria).
Talvolta la giurisprudenza ha ritenuto vincolanti alcune
disposizioni specifiche del d.P.R. n. 487/1994
(“Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi”).            187


187




ART. 35 DEL D.LGS 165/2001.
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE.
   3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
   amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
   a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di
   svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino
   economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è
   opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a
   realizzare forme di preselezione;
   b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a
   verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali
   richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
   c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
   (196)
                                  188
   d) decentramento delle procedure di reclutamento;
188




                                     94
ART. 35 DEL D.LGS 165/2001.
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE.
   3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
   amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
   e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti
   di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra
   funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle
   medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione
   politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche
   politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati
   dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
   associazioni professionali;


                                    189


189




ART. 35 DEL D.LGS 165/2001.
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE.
   3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
   amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
   e-bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel
   bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore
   al venti per cento dei posti messi a concorso, con
   arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto
   previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16
   aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
   59;
   e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per
   specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di
   dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove
   pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.      190


190




                                        95
   L’ACQUISIZIONE DELLE
   RISORSE UMANE. LA
   MOBILITA’: RINVIO ALLE
   SLIDES E.


                191


191




   L’ACQUISIZIONE DELLE
   RISORSE UMANE. I CONCORSI
   PUBBLICI: TIPOLOGIE.


                192


192




                   96
   ART. 91 TUEL

   1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai
   principi di funzionalità e di ottimizzazione delle
   risorse per il migliore funzionamento dei servizi
   compatibilmente con le disponibilità finanziarie e
   di bilancio. Gli organi di vertice delle
   amministrazioni   locali sono   tenuti  alla
   programmazione triennale del fabbisogno di
   personale, comprensivo delle unità di cui alla
   legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla
   riduzione programmata delle spese del personale
                                193


193




   ART. 91 TUEL

   2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline
   autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie
   politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione
   complessiva della spesa di personale, in particolare per
   nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter
   dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997,
   n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante
   l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o
   con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle
   assunzioni   compatibili  con   gli  obiettivi della
   programmazione e giustificate dai processi di riordino o
   di trasferimento di funzioni e competenze.        194


194




                                   97
   ART. 91 TUEL

   3. Gli enti locali che non versino nelle
   situazioni  strutturalmente  deficitarie
   possono prevedere concorsi interamente
   riservati al personale dipendente, solo in
   relazione a particolari profili o figure
   professionali   caratterizzati da   una
   professionalità acquisita esclusivamente
   all'interno dell'ente.
                        195


195




   ART. 91 TUEL

   4. Per gli enti locali le graduatorie
   concorsuali rimangono efficaci per un
   termine di tre anni dalla data di
   pubblicazione per l'eventuale copertura
   dei posti che si venissero a rendere
   successivamente vacanti e disponibili,
   fatta eccezione per i posti istituiti o
   trasformati successivamente all'indizione
   del concorso medesimo.          196


196




                           98
IL DL 162/2019 MODIFICATO DALL
‘ AC 2325: MODIFICHE ART. 17
All’articolo 17: dopo il comma 1 sono aggiunti i
seguenti: « 1-bis. Per l’attuazione del piano triennale
dei fabbisogni del personale di cui all’articolo 6 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti
locali possono procedere allo scorrimento delle
graduatorie ancora valide per la copertura dei
posti previsti nel medesimo piano, anche in
deroga a quanto previsto dal comma dell’articolo
91 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.                      197


197




   L’ACQUISIZIONE DELLE RISORSE
   UMANE. I CONCORSI PUBBLICI:
   TIPOLOGIE. DAI CONCORSI
   INTERNI ALLE PROCEDURE
   RISERVATE AGLI INTERNI.
                            198


198




                               99
 I CONCORSI INTERNI E PRINCIPI
 COSTITUZIONALI

   La regola del concorso pubblico non esclude
   forme perse di accesso, purché conformi a
   “criteri di ragionevolezza”, nonché ai principi
   costituzionali di “buon andamento” e
   “imparzialità”. Sono ammessi escludendo ogni
   forma di automatismo:
   i concorsi con riserva,
   i concorsi interni per dipendenti di qua-
   lifica inferiore              199


199




 L’ABUSO DEI CONCORSI INTERNI

   l’art. 6, comma 12 della legge n.
   127/1997 (la “Bassanini-bis”) aveva
   introdotto nell’ordinamento degli enti
   locali i concorsi interni il cui eccessivo uso
   aveva di fatto precluso in molte occasioni
   la possibilità di accedere a chi non fosse
   già dipendente delle PP AA con ciò
   violando la regola dell’accesso alle stesse
   PPAA                    200


200




                            100
 L’ABUSO DEI CONCORSI INTERNI

 Con la “Riforma Brunetta” (artt. 24 e
 62) sono state soppresse a partire
 dal 1° gennaio 2010 le pregresse
 disposizioni   relative a concorsi
 interni e/o progressioni verticali:
 – l’art. 4 CCNL 31 marzo 1999;

 – l’art. 91, comma 3, TUEL.
                         201


201




   L’ART. 52 DEL D.LGS 165/2011.
   LE PROCEDURE RISERVATE
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei
dirigenti e del personale docente della scuola,
delle accademie, conservatori e istituti assimilati,
sono inquadrati in almeno tre distinte aree
funzionali. Le progressioni all'interno della stessa
area avvengono secondo principi di selettività, in
funzione delle qualità culturali e professionali,
dell'attività svolta e dei risultati conseguiti,
attraverso l'attribuzione di fasce di merito.
                         202


202




                            101
   L’ART. 52 DEL D.LGS 165/2011.
   LE PROCEDURE RISERVATE
Le progressioni fra le aree avvengono tramite
concorso pubblico, ferma restando la possibilità per
l'amministrazione di destinare al personale interno,
in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso
dall'esterno, una riserva di posti comunque non
superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.
La valutazione positiva conseguita dal dipendente
per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini
della progressione economica e dell'attribuzione dei
posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area  203
superiore.
203




    L’ACQUISIZIONE DELLE
    RISORSE UMANE. I CONCORSI
    PUBBLICI: TIPOLOGIE. LE
    PROCEDURE CONCORSUALI PER
    ESTERNI ALLA PP.AA.


                           204


204




                              102
 ART. 35, C 5 BIS D.LGS 165/2001.
 OBBLIGO DI PERMANENZA

5-bis. I vincitori dei concorsi
devono permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo
non inferiore a cinque anni. La
presente disposizione costituisce
norma non derogabile dai contratti
collettivi.                       205


205




ART. 35, C 5 TER D.LGS 165/2001.
VALIDITA’ GRADUATORIE
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche
rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data
di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali.
Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai
pubblici uffici è garantito, mediante specifiche
disposizioni del bando, con riferimento al luogo di
residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia
strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non
attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. 206
206




                                103
   LO SCORRIMENTO DELLE
   GRADUATORIE E L’UTILIZZO DI
   QUELLE DI ALTRE
   AMMINISTRAZIONI.


                       207


207




  LE NORME CHE FAVORIVANO
 L’UTILIZZO GRADUATORIA

DL 101/2013 ART. 4 COMMA 3. Per le
amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti
pubblici non economici e gli enti di ricerca,
l'autorizzazione all'avvio  di   nuove
procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo
35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, è subordinata alla verifica:  208


208




                           104
   LE NORME CHE FAVORIVANO
  L’UTILIZZO GRADUATORIA
DL 101/2013 ART. 4 COMMA 3.
 a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
 amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie
 graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a
 tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve
 comprovate non temporanee necessità organizzative
 adeguatamente motivate;
 b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei
 collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a
 partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità
 necessarie anche secondo un criterio di equivalenza. 209

209




   LE NORME CHE FAVORIVANO
  L’UTILIZZO GRADUATORIA
   DL 101/2013 ART. 4 COMMA 3 bis.
   Per la copertura dei posti in organico, è comunque
   necessaria la previa attivazione della procedura prevista
   dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
   165, e successive modificazioni, in materia di trasferimento
   unilaterale del personale eccedentario.
   DL 101/2013 ART. 4 COMMA 3 ter.
   Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di
   cui al comma 3 del presente articolo l'applicabilità
   dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24
   dicembre 2003, n. 350.
                                210


210




                                   105
 LA GIURISDIZIONE PER UTILIZZO
 GRADUATORIA
“la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente
collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo
scorrimento della graduatoria del concorso espletato appartiene
alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori
dell’ambito della procedura concorsuale, il diritto all’assunzione.
Ove invece la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia
consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che,
per coprire i posti resisi vacanti, indice una persa procedura
anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria di altro
precedente concorso, si è in presenza d’una contestazione che
investe l’esercizio del potere dell’amministrazione, cui corrisponde
una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice
amministrativo”. Cassazione Sezione lavoro sentenza n. 1041/2018  211


211




 LA GIURISDIZIONE PER UTILIZZO
 GRADUATORIA
“ove la domanda di riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria
sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di
una nuova procedura concorsuale, la contestazione investe l'esercizio del
potere dell'amministrazione, a cui corrisponde una situazione di interesse
legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi del Decreto
Legislativo n. 165 del 2001, articolo 63, comma 4”.
“l'atto di indizione del nuovo concorso, non viene in considerazione quale
presupposto della gestione del rapporto giuridico, bensì quale oggetto diretto e
immediato della pretesa, posto che la situazione di diritto soggettivo potrebbe
scaturire soltanto dalla sua previa rimozione”.
«La competenza spetta al giudice ordinario solo qualora l'Amministrazione
abbia deciso di coprire i posti vacanti avvalendosi della graduatoria ancora
efficace e la contestazione abbia ad oggetto le modalità di attuazione dello
scorrimento della graduatoria del concorso espletato”.
Corte di Cassazione sentenza n. 742/2018                   212


212




                                          106
 LA GIURISDIZIONE PER UTILIZZO
 GRADUATORIA
“l'istituto del c.d. scorrimento della graduatoria, che consente ai candidati
semplicemente    idonei  di  penire   vincitori  effettivi,  presuppone
necessariamente una decisione della pubblica amministrazione di coprire un
determinato numero di posti vacanti utilizzando la graduatoria rimasta efficace
(si deve trattare di posti non solo vacanti, ma anche disponibili, e tali
pentano sulla base di apposita determinazione); la decisione, una volta
assunta, vincola l'amministrazione a darvi corso. In tale quadro è
stato ripetutamente affermato che la domanda, avanzata dal candidato
utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al
riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso
espletato, verte sul diritto all'assunzione.. il diritto dell'idoneo utilmente
collocato nella graduatoria ad assumere l'inquadramento è subordinato alla
permanenza, al momento dell'adozione del provvedimento di nomina,
dell'assetto organizzativo degli uffici in forza del quale la delibera di scorrimento
era stata emessa".
                                        213
Corte di Cassazione sentenza n. 26104/2017

213




 LA GIURISDIZIONE PER UTILIZZO
 GRADUATORIA
a) lo scorrimento del secondo classificato, in caso di cessazione del rapporto di
lavoro da parte del vincitore del concorso nell’anno di riferimento, rappresenta
un diritto soggettivo con obbligo da parte della PA a darne esecuzione, pena il
risarcimento del danno equivalente alle retribuzioni non corrisposte;
b) se l’assunzione avviene nell’anno di riferimento la PA non consuma alcuna
ulteriore capacità assunzionale, sostituendosi quella del vincitore con quella del
subentrante, inoltre, la PA non è obbligata ad alcuna nuova previa mobilità
volontaria o obbligatoria, avendo la stessa, nell’anno di riferimento, già
adempiuto al citato obbligo in occasione della pubblicazione del bando di
concorso        per        l’assunzione        all’esterno;
c) la cessazione del vincitore di concorso, in considerazione della sua
sostituzione, non potrà essere calcolata in sede di turn over nell’anno
successivo.
Corte di Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 13/12/2017 n. 29916 +
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia,
                                        214
deliberazione 22/11/2017 n.328
214




                                            107
  RAPPORTO TRA MOBILITA’ E
  UTILIZZO DELLE GRADUATORIE
   La pubblica amministrazione, prima di procedere
   all’utilizzazione delle graduatorie ancora valide, deve
   prioritariamente esperire una procedura di mobilità
   per il passaggio diretto di personale da altre
   amministrazioni.
   L’esistenza di una graduatoria concorsuale ancora
   valida ed efficace limita (quando non esclude)
   l’indizione di un nuovo concorso, ma non prevale
   sulla mobilità volontaria.
   Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 12559
   depositata il 18 maggio 2017           215


215




  RAPPORTO TRA MOBILITA’ E
  UTILIZZO DELLE GRADUATORIE
   L’istituto della mobilità volontaria è da preferire allo
   scorrimento delle graduatorie per ragioni di
   contenimento della spesa: con la mobilità, infatti, la
   copertura dei posti si consegue attraverso
   un’ottimale redistribuzione di personale pubblico già
   in servizio, mentre con lo scorrimento, pur
   trattandosi di procedure già espletate, si determina
   comunque la provvista “aggiuntiva” di nuove risorse
   umane.
   Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n.
   12559 depositata il 18 maggio 2017          216


216




                                 108
   L’UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

   l’utilizzazione delle graduatorie già approvate (ed ancora
   valide), in alternativa al bando di un nuovo concorso rientra
   nei poteri discrezionali dell’amministrazione, ed è oggetto di
   “riserva amministrativa
   ai fini della copertura dei posti vacanti e disponibili, la pre-
   ferenza espressa in termini generali dall’ordinamento per lo
   scorrimento delle graduatorie di precedenti concorsi non è
   assoluta, ma incontra limiti
   l’amministrazione può legittimamente indire un nuovo
   concorso, anziché attingere al bacino degli idonei ove nelle
   more sia mutato il contenuto professionale delle mansioni
   proprie del profilo lavorativo che si vuol acquisire
   Cons. Stato, sez. IV, 6 luglio 2017, n. 3329         217


217




   L’UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

   lo scorrimento della graduatoria non è consentito dal
   tenore letterale dell’art. 91, comma 4, del d.lgs. n.
   267/2000 (c.d. TUEL) per la copertura di posti di
   nuova istituzione o trasformati, visto che costituisce
   un principio generale, applicabile a tutte le
   amministrazioni pubbliche, e non solo agli Enti locali,
   ed è volto ad escludere modifiche di organico per
   favorire candidati già noti
Cons. Stato, sez. III, sentenze n. 4119/2014 e n. 4438/2014,
nonché Ad. Plenaria n. 14/2011. Cons. Stato, sez. V, 7 settembre
2015, n. 4139  .
                                  218


218




                                     109
L’UTILIZZO DELLE GRADUATORIE E
MOBILITA’: POSIZIONI INTERPRETATIVE
   Un primo orientamento giurisprudenziale che
   negli ultimi anni è andato consolidandosi,
   ritiene prevalente lo scorrimento delle
   graduatorie approvate dall’amministrazione,
   ancora efficaci, rispetto all’esperimento della
   mobilità volontaria, in quanto quest’ultimo
   istituito sarebbe attivabile solo prima di
   espletare un nuovo concorso
   (TAR Puglia, Sez. III, sentenza n. 30/2016; Consiglio
   di Stato, Sez. V, sentenza n. 4329/2015).     219


219




L’UTILIZZO DELLE GRADUATORIE E
MOBILITA’: POSIZIONI INTERPRETATIVE
   Tale orientamento si basa:
   - art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la validità triennale
   delle graduatorie di concorso;
   - le molteplici previsioni di proroga dell’efficacia delle graduatorie
   intervenute nel corso del tempo (anche corrispondente ad un
   principio di razionale utilizzazione delle risorse pubbliche);
   - l’estraneità della modalità di assunzione per scorrimento della
   graduatoria di concorso già espletato rispetto alla fattispecie
   delineata dal comma 2-bis dell’art. 30, D.Lgs. n. 165/2001 che si
   limita a prevedere la prevalenza delle procedure di mobilità
   volontaria rispetto all’indizione di nuove procedure concorsuali ma
   non invece rispetto allo scorrimento delle graduatorie approvate
   dall’amministrazione ancora in corso di efficacia (Consiglio di
   Stato, Sez. V, 31 luglio 2012, n. 4329)              220


220




                                        110
L’UTILIZZO DELLE GRADUATORIE E
MOBILITA’: POSIZIONI INTERPRETATIVE

   Altra tesi impone alle PA, di avviare
   le procedure di mobilità prima di
   procedere all’espletamento di nuove
   procedure e di utilizzare eventuali
   graduatorie ancora valide
   (Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre
   2009, n. 6332; TAR Lazio, Roma, II ter,
   15 luglio 2011, n. 6366).
                           221


221




L’UTILIZZO DELLE GRADUATORIE E
MOBILITA’: POSIZIONI INTERPRETATIVE
   Tale orientamento giurisprudenziale è stato
   confermato dal Consiglio di Stato,
   Adunanza Plenaria nella sentenza n.
   14/2011.
   “atteso il fatto che la mobilità consente varie
   finalità quali l’acquisizione del personale già
   formato, l’immediata operatività delle scelte,
   l’assorbimento   di  eventuale  personale
   eccedentario ed i risparmi di spesa
   conseguenti a tutte le ricordate situazioni”. 222
222




                              111
UTILIZZO DELLE GRADUATORIE E
NUOVO CONCORSO DPR 487/94
   Art. 15, comma 7, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
   (Regolamento recante norme sull’accesso agli
   impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità
   di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
   altre forme di assunzione nei pubblici impieghi),
   “le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci
   per un termine di diciotto mesi dalla data della
   sopracitata  pubblicazione   per  eventuali
   coperture di posti per i quali il concorso è
   stato bandito e che successivamente ed entro
   tale data dovessero rendersi disponibili”.  223


223




L’UTILIZZO DELLE GRADUATORIE E
NUOVO CONCORSO
   Art. 91, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000
   Le graduatorie concorsuali rimangono efficaci
   per un termine di tre anni dalla data di
   pubblicazione per l’eventuale copertura dei
   posti  che  si  venissero  a  rendere
   successivamente vacanti e disponibili, fatta
   eccezione per i posti istituiti o trasformati
   successivamente all’indizione del concorso
   medesimo
                             224


224




                                112
L’UTILIZZO DELLE GRADUATORIE E
NUOVO CONCORSO
   l’unico limite allo scorrimento della graduatoria è che non
   si tratti di posti di nuova istituzione o trasformazione,
   ovvero istituiti in organico successivamente all’indizione
   del concorso da cui è scaturita la graduatoria
   Consiglio di Stato, Ad. plen. n. 14/2011.
   il consolidato indirizzo giurisprudenziale ritiene che, sul
   piano dell’ordinamento positivo, si è ormai realizzata la
   sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un
   nuovo concorso e la decisione di scorrimento della
   graduatoria preesistente ed efficace.
   (cfr Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2009, n.
                                225
   6332)
225




L’UTILIZZO DELLE GRADUATORIE E
NUOVO CONCORSO
   l’indizione del nuovo concorso costituisce
   eccezione   e  richiede  un’apposita  e
   approfondita motivazione, che dia conto del
   sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle
   preminenti esigenze di interesse pubblico
   mentre l’utilizzo graduatoria rappresenta ormai
   la regola generale
   TAR Campania, Napoli, sentenza 16 gen-
   naio 2017, n. 366.
                                226


226




                                   113
L’UTILIZZO DELLE GRADUATORIE E
NUOVO CONCORSO
   Ove la PA abbia deciso di provvedere alla copertura
   di posti vacanti, è tenuta a motivare in ordine alle
   ragioni che la inducono ad optare per il concorso
   pubblico o lo scorrimento di graduatoria ancora
   efficace.
   l’ordinamento attuale afferma un generale favore per
   l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente
   anche una chiara finalità di contenimento della spesa
   pubblica che il concorso pubblico comporta
   (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 dicembre 2012,
   n. 6560).                      227


227




L’UTILIZZO DELLE GRADUATORIE E
NUOVO CONCORSO
   Ove la PA abbia deciso di provvedere alla copertura
   di posti vacanti, è tenuta a motivare in ordine alle
   ragioni che la inducono ad optare per il concorso
   pubblico o lo scorrimento di graduatoria ancora
   efficace.
   l’ordinamento attuale afferma un generale favore per
   l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente
   anche una chiara finalità di contenimento della spesa
   pubblica che il concorso pubblico comporta
   (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 dicembre 2012,
   n. 6560).                      228


228




                                114
    MUTA IL QUADRO NORMATIVO:
    IL DIVIETO DI SCORRIMENTO
    DELLE GRADUATORIE A FAR
    DATA DAL 1 GENNAIO 2019.


                         229


229




LA LEGGE DI BILANCIO 2019 ART. 1
COMMA 361
   fermo restando quanto previsto dall’articolo
   35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30
   marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei
   concorsi per il reclutamento del personale
   presso le amministrazioni pubbliche di cui
   all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto
   legislativo sono utilizzate esclusivamente per
   la copertura dei posti messi a concorso.”

                         230


230




                            115
LA LEGGE DI BILANCIO 2019 ART. 1
COMMA 363

   “all’articolo 4 del decreto-
   legge 31 agosto 2013, n.
   101 … la lettera b) del
   comma 3 e i commi 3-ter e
   3-quater sono abrogati.”
                              231


231




  SEZIONE SARDEGNA 36/2019/PAR

   “nel prevedere che le graduatorie dei concorsi sono
   utilizzate “esclusivamente” per la copertura dei posti
   messi a concorso, impedisce l’utilizzo della medesima
   graduatoria per la copertura di qualsiasi altro posto
   perso da quelli messi a concorso, sia esso della
   medesima o di altra amministrazione. Lo scorrimento
   della graduatoria viene quindi limitato, a partire dal
   2019, alla sola possibilità di attingere ai candidati
   “idonei” per la copertura di posti che, pur essendo stati
   messi a concorso, non siano stati coperti o siano
   successivamente penuti scoperti nel periodo di
   permanente efficacia della graduatoria medesima”. 232
232




                                 116
  SEZIONE VENETO 290/2019/PAR

   “QUESITO: Il Comune di Resana (TV) ha
   trasmesso una richiesta di parere ai sensi
   dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno
   2003 n. 131, concernente la possibilità di
   avvalersi di una convenzione stipulata con
   altro comune, finalizzata all’utilizzo della
   graduatoria di un concorso pubblico per esami
   per n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico -
   cat. D/D.1 bandito da quel comune nell’anno
   2018.                     233


233




  SEZIONE VENETO 290/2019/PAR

   “QUESITO: Il quesito, invero, concerneva la
   possibilità, per l’amministrazione comunale, di
   “… avvalersi della convenzione, ancorché la
   programmazione che prevede la copertura del
   posto di istruttore direttivo tecnico sia
   successiva all'indizione del concorso del
   comune alla cui graduatoria si intende
   attingere …”.

                           234


234




                              117
SEZIONE VENETO 290/2019/PAR
MERITO
   la   determinazione  del  momento    del
   perfezionamento dell’accordo è strettamente
   correlata alla necessità di non pregiudicare
   l’imparzialità e la trasparenza dell’azione
   amministrativa dell’ente che ne intende
   usufruire e ciò anche al fine di evitare che
   l’utilizzazione di graduatorie non proprie sia
   fonte di azioni arbitrarie e illegittime, finalità
   esattamente contraria a quella perseguita dal
   legislatore.                  235


235




SEZIONE VENETO 290/2019/PAR
MERITO
   A tal proposito, in fase di prima applicazione,
   si sono delineati orientamenti non del tutto
   univoci, in quanto da una parte veniva
   affermato che l’accordo dovesse intervenire
   “prima  dell’indizione  della  procedura
   concorsuale allo scopo di evitare che la
   procedura stessa possa costituire una modalità
   di elusione delle norme che vietano la
   possibilità di effettuare richieste nominative di
   candidati inserite nelle predette graduatorie236
                           ”,
236 e   dall’altro,  con  interpretazione  meno



                              118
SEZIONE VENETO 290/2019/PAR
MERITO
   e dall’altro, con interpretazione meno restrittiva, che
   l’accordo dovesse intervenire “prima della formale
   approvazione della graduatoria al fine di garantire il
   rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità che
   devono sovrintendere a tutto l’operato delle
   pubbliche amministrazioni” (v. pareri Ministero
   dell’Interno nota n. 15700 5A3 0014127 e nota
   15700 5A3 004435), anche se non veniva nemmeno
   esclusa la possibilità di accordi intervenienti dopo
   l’approvazione della graduatoria
                                237


237




SEZIONE VENETO 290/2019/PAR
MERITO
   questa Sezione regionale di Controllo per il Veneto,
   conpidendo   l’orientamento,   ormai  costante   e
   prevalente, della giurisprudenza sia contabile che
   amministrativa, evidenzia che l’ente che intende utilizzare
   la graduatoria di altra amministrazione debba
   previamente:
   predeterminare i criteri (nell’ambito del regolamento di
   organizzazione o, comunque, in assenza di Regolamento
   sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, con
   apposito atto di indirizzo o, ancor meglio, con apposito
   articolo stralcio del regolamento) di scelta della tipologia
   di enti con i quali è possibile “accordarsi”;       238


238 valutare    la corrispondenza della posizione



                                   119
SEZIONE VENETO 290/2019/PAR
MERITO
   valutare la corrispondenza della posizione lavorativa da
   ricoprire   (categoria,  regime   giuridico   ed,
   eventualmente, profilo) con la graduatoria che si vuole
   utilizzare;
   garantire la previsione e verificare la preesistente
   copertura finanziaria nel PTFP (Piano Triennale di
   Fabbisogno di Personale) di cui all’articolo 6 del D.lgs.
   n. 165/2001 e, quindi, ma solo conseguentemente, la
   disponibilità nella dotazione organica (Linee di indirizzo
   per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di
   personale da parte delle PA adottate con Decreto del
                               239
   Ministro della Funzione Pubblica 8 maggio 2018).
239




SEZIONE VENETO 290/2019/PAR
MERITO
   In conclusione, questa Sezione conferma che, nel
   rispetto di tutti vincoli posti dalla normativa vigente
   in materia di spesa del personale, rimane di esclusiva
   spettanza   della  singola   amministrazione  la
   valutazione del caso concreto in merito all’esistenza
   dei presupposti necessari ai fini dell’utilizzazione di
   graduatorie di concorso o di selezione pubblica di
   altro ente, tramite scorrimento delle stesse,
   garantendo l’esercizio della propria discrezionalità
   amministrativa entro i limiti dei principi di
   ragionevolezza,   imparzialità,  trasparenza  ed
                              240
   economicità
240




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