decreto-ministero-sviluppo-25marzo2020.pdf
Il Ministro
dello Sviluppo Economico
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 in data 11 marzo 2020, che inpidua
le attività del commercio al dettaglio non sospese nonché le prescrizioni in materia di attività dei
servizi di ristorazione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020, che inpidua le
attività produttive e del commercio al dettaglio non sospese;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 marzo 2020, ai sensi del quale l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere
modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e
delle finanze;
VISTA la “Classificazione delle attività economiche ateco 2007”, adottata dall’Istituto nazionale di
statistica – ISTAT e consultabile all’indirizzo https://www.istat.it/it/archivio/17888;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare l’elenco dei codici ATECO in modo da consentire, da un
lato, la maggior integrazione delle filiere già interessate dall’allegato 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e, dall’altro lato, la sospensione delle attività non ritenute
essenziali;
SENTITO il Ministro dell’economia e delle finanze;
DECRETA
Art. 1
(Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020)
1. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
marzo 2020 è sostituito dall’allegato 1 del presente decreto.
2. Per le attività di seguito elencate si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono
consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal
presente decreto ministeriale;
b) le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla
attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite
operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-
telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini,
fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque,
nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto
ministeriale;
c) le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite
limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
3. In conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 marzo 2020, le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto
completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione
della merce in giacenza.
Art. 2
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 26 marzo 2020.
Roma, 25 marzo 2020
Il Ministro dello sviluppo economico
Stefano Patuanelli
Firmato digitalmente da:STEFANO PATUANELLI
Organizzazione:MISE/80230390587
Data:25/03/2020 19:16:38
2
Allegato 1
ATECO DESCRIZIONE
1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
3 Pesca e acquacoltura
5 Estrazione di carbone
6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10 Industrie alimentari
11 Industria delle bevande
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di
13.95
abbigliamento)
14.12.00 Confezioni di camici, pise e altri indumenti da lavoro
16.24 Fabbricazione di imballaggi in legno
17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 -
20
20.59.50 - 20.59.60)
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13 Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed
26.6
elettroterapeutiche
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la
27.1
distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse
28.96
parti e accessori)
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei
33 seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09,
33.12.92, 33.16, 33.17)
35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37 Gestione delle reti fognarie
3
38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e
45.4
accessori
46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole
46.61
e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili
46.71
per riscaldamento
49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51 Trasporto aereo
52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53 Servizi postali e attività di corriere
55.1 Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
69 Attività legali e contabili
70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72 Ricerca scientifica e sviluppo
74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
75 Servizi veterinari
1
78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)
80.1 Servizi di vigilanza privata
80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
2
82.20 Attività dei call center
82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
3
82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese
84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
4
85 Istruzione
86 Assistenza sanitaria
87 Servizi di assistenza sociale residenziale
88 Assistenza sociale non residenziale
94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
NOTE
1.
Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.
2.
Limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), con l’esclusione delle attività in uscita
(outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare nei
limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.
3.
Limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
5