Delibera del Consiglio Provinciale n. 17/2020

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




               DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

                          N. 17 DEL 22/09/2020


     L’anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTIDUE del mese di SETTEMBRE alle ore 15:05 nella
     sede provinciale si è riunito sotto la presidenza del Presidente FRANCESCO RUCCO il Consiglio
     Provinciale nelle persone dei signori Consiglieri:


     All'appello risultano:


      RUCCO FRANCESCO           Presente       GASPARINI GIOVANNI ANTONIO    Presente
      ACERBI GIANCARLO GIUSEPPE      Presente       GONZO FRANCESCO ENRICO      Presente
      BALBI CRISTINA            Presente       GUZZONATO MARCO          Presente
      DALLA POZZA CARLO          Presente       MACILOTTI MATTEO         Assente/G
      DANDREA MASSIMILIANO         Presente       MARANGON RENZO          Presente
      DE MARZO LEONARDO          Presente       ORSI VALTER            Presente
      FACCIO DAVIDE            Assente/G      SANTINI GIORGIO          Presente
      FRANCO MARIA CRISTINA        Presente       VERONESE MATTIA          Presente
      FRIGHETTO MAURO           Assente/G       




     Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ANGELO MACCHIA il quale provvede alla redazione
     del presente verbale.

                      PRESENTI n. 14 - ASSENTI n. 3

     Sono presenti i gli Scrutatori nei Sigg.: /
     Sono presenti i Revisori: /


     Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza in conformità dell'art. 16 dello Statuto Provinciale,
     invita i membri del Consiglio a deliberare in ordine alla proposta avente ad

     OGGETTO: COSTITUZIONE DEL "GRUPPO PROVINCIALE VOLONTARI DI
     PROTEZIONE CIVILE DI VICENZA" - APPROVAZIONE STATUTO E REGOLAMENTO
     DI ORGANIZZAZIONE.




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     OGGETTO: COSTITUZIONE DEL "GRUPPO PROVINCIALE VOLONTARI DI PROTEZIONE
     CIVILE DI VICENZA" - APPROVAZIONE STATUTO E REGOLAMENTO DI
     ORGANIZZAZIONE.

     Il Consigliere Delegato Massimiliano Dandrea relaziona:

         Preso atto dell’esigenza manifestata da ogni parte interessata alla costituzione del nuovo
     Organismo in oggetto, per meglio garantire l’efficacia della linea di comando per la gestione
     dell’azione della Protezione Civile, in ambito provinciale, e i rapporti con il volontariato;

        Dato atto che tale esigenza è oltremodo conpisibile anche da parte di questo Ente e non
     solo per averne riscontrato la necessità in questo momento di emergenza così particolare e
     complicato;

         Presa visione dei due documenti allegati, conpisi anche dal volontariato provinciale
     attraverso il contributo degli ATO provinciali e del loro rappresentante provinciale Cristiano
     Todeschini;

         Ritenuto meritevole di approvazione;

         Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n.3 del 03/02/2020 con la quale è
     stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

        Dato atto che con Decreto Presidenziale n. 28 del 24/02/2020 è stato approvato il Piano
     Esecutivo di Gestione 2020/2022 e il Piano delle Performance anni 2020/2021;

         Acquisito ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole espresso
     dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

        Preso atto del visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario
     Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 107 del 15/11/2018;

         Tutto ciò premesso

                    IL CONSIGLIO PROVINCIALE

         Udito e fatto proprio quanto esposto dal relatore;

         Udita la discussione seguitane, come da sintesi riepilogativa e da registrazione integrale agli
     atti;

         Preso atto dell’esperita votazione, come da sintesi riepilogativa che segue;


                           DELIBERA

       1. di approvare lo Statuto e il relativo Regolamento di Organizzazione per la costituzione del
        nuovo organismo “Gruppo Provinciale Volontari di Protezione Civile” nei due documenti
        allegati;

       2. di demandare al Responsabile dell’Ufficio Provinciale di Protezione Civile i successivi
        adempimenti;




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        3. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Regionale di Protezione Civile per
         quanto di competenza;

        4. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi
         diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
         sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).



     ---

     Responsabile del Procedimento: Dott. Angelo Macchia




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                       SINTESI RIEPILOGATIVA
                 (per la discussione vedasi la registrazione in atti)


     Il Presidente Francesco Rucco ...”omissis”… passa la parola al Consigliere Delegato Massimiliano
     Dandrea per l’illustrazione del provvedimento.


     Il Consigliere delegato DANDREA illustra il provvedimento                 “omissis”


     Terminata l’illustrazione, il Presidente Rucco apre la discussione.

     Il Segretario Generale MACCHIA                               “omissis”
     Il Presidente RUCCO                                    “omissis”

     Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Rucco mette in votazione il provvedimento
     proposto che viene approvato all'unanimità con 14 voti favorevoli.


     Esaurito l'argomento, il Presidente passa alla trattazione del punto successivo all'ordine del giorno.




            Sottoscritto dal                  Sottoscritto dal
            PRESIDENTE                  SEGRETARIO GENERALE
           FRANCESCO RUCCO                  ANGELO MACCHIA
            con firma digitale                 con firma digitale




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                   PROVINCIA DI VICENZA
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                         Proposta di Deliberazione


                                 Servizio SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
                                            proposta n. 1228/2020



     OGGETTO: COSTITUZIONE DEL "GRUPPO PROVINCIALE VOLONTARI DI
     PROTEZIONE CIVILE DI VICENZA" - APPROVAZIONE STATUTO E REGOLAMENTO
     DI ORGANIZZAZIONE.




          VISTO DI CONFORMITA’ ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
                 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
              (ai sensi del Decreto presidenziale n. 107 del 15/11/2018)




     (X) Favorevole     ( ) Contrario

     ………………………………………………………………………………………………………...




     Vicenza, 18/09/2020                           Sottoscritto dal Segretario
                                          (MACCHIA ANGELO)
                                           con firma digitale




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                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                         Proposta di Deliberazione


                                 Servizio SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
                                            proposta n. 1228/2020



     OGGETTO: COSTITUZIONE DEL "GRUPPO PROVINCIALE VOLONTARI DI
     PROTEZIONE CIVILE DI VICENZA" - APPROVAZIONE STATUTO E REGOLAMENTO
     DI ORGANIZZAZIONE.




               PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
                   SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
          (ai sensi dell’art. 49 e 147 bis 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)



     (X) Favorevole     ( ) Contrario

     ………………………………………………………………………………………………………...




     Vicenza, 16/09/2020                           Sottoscritto dal Dirigente
                                          (MACCHIA ANGELO)
                                            con firma digitale




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                   P r o v i n c i a d i Vi c e n z a




                    REGOLAMENTO
                 DI ORGANIZZAZIONE

               “G RUPPO PROVINCIALE VOLONTARI
               DI P ROTEZIONE C IVILE DI V ICENZA ”




          Adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. ------- del------------

                      Entrato in vigore il ------------




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                                TITOLO 1

                              GENERALITÀ

     Articolo 1 – Oggetto del Regolamento, Obiettivi ed Istituzione dell'Organizzazione

       1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Gruppo Provinciale di Protezione
        Civile della Provincia di Vicenza, di seguito denominato Gruppo Provinciale;
       2. Il presente Regolamento integra lo Statuto e stabilisce le norme di comportamento per tutti gli iscritti. In caso
        di contraddizione tra Statuto e Regolamento, prevale lo Statuto;
       3. Il Gruppo Provinciale è stato istituito con Deliberazione del Consiglio Provinciale n°. _________ del _______
        ed ha sede in Vicenza in via Muggia, n°. 5, nei locali della Sala Operativa Provinciale (in seguito S.O.P.);
       4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda allo Statuto del Gruppo Provinciale, nonché alla
        normativa Regionale e Nazionale vigenti in materia di Protezione Civile;
       5. La Provincia, congiuntamente con il Direttivo del Gruppo Provinciale, inpidua le forme più opportune per
        incentivare la libera adesione al Gruppo Provinciale stesso;
       6. Il Gruppo Provinciale deve essere iscritto all’Elenco Territoriale delle Organizzazioni ed Associazioni di
        Volontariato di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 35 comma 3, D.Lgs 1/2018.


     Articolo 2 – Attività del Gruppo Provinciale

       1. Il Gruppo Provinciale svolge le proprie attività avvalendosi delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri
        aderenti per le attività di Protezione Civile previste all'art. 2, D.Lgs 1/2018, affiancando e coadiuvando l’Ente
        Provincia della Provincia di Vicenza;
       2. Gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Volontariato di Protezione Civile con impegno, lealtà,
        probità, onestà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione e totale gratuità; essi non possono svolgere,
        nelle vesti di Volontari di Protezione Civile, alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità indicate al
        presente articolo;
       3. Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti ed i comportamenti contrastanti con il presente Regolamento
        e/o con lo Statuto del Gruppo Provinciale potranno comportare sanzioni disciplinari che possono arrivare fino
        all'espulsione dall'Organizzazione, che il Coordinatore dovrà applicare, secondo le modalità stabilite all’art. 18
        del presente Regolamento.



                                TITOLO 2

                             PARTECIPAZIONE

     Articolo 3 – Requisiti di ammissione

       1. L'ammissione al Gruppo Provinciale è subordinata alla presentazione di apposita istanza indirizzata al
        Consiglio Direttivo, come da modello predisposto dallo stesso, nella quale il candidato dichiara:
        a) Di avere raggiunto la maggiore età;
        b) Di essere cittadino Italiano, ovvero cittadino di uno Stato dell’Unione Europea con pieno diritto alla
          permanenza stabile sul territorio Nazionale;
        c) Di possedere la piena padronanza della lingua Italiana, indispensabile per la corretta comprensione delle
          istruzioni e la proficua esecuzione dei servizi assegnati al Gruppo Provinciale;
        d) Di risiedere o di avere stabile dimora all’interno del territorio della provincia di Vicenza;
        e) Di essere in possesso dei requisiti di integrità morale e civile sottesi al servizio in Protezione Civile;
        f) Di non avere a subito condanne penali per reati predatori e/o contro il patrimonio e/o contro la persona;
        g) Di non essere colpiti da interdizione dai pubblici uffici all’atto della presentazione della domanda;
        h) Qualora fosse sottoposto a procedimento penale per reati predatori, contro la persona o il patrimonio, o
          che comportassero l'interdizione dai pubblici uffici, deve farne menzione dandone spiegazione;
        i) Di non essere destinatario di misure di sicurezza o di misure di prevenzione;
        j) Di essere informato ed accettare, ai sensi del Regolamento UE n°. 2016/679 – GDPR in materia di
          trattamento dei dati personali e privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
          informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa,
          corredata da copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
        k) Di essere in possesso dei requisiti medici indispensabili alla corretta esecuzione dei compiti assegnati ai
          Volontari del Gruppo Provinciale: la sussistenza dei requisiti dovrà essere successivamente comprovata
          tramite certificazione medica.




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       2. Il Coordinatore comunica tempestivamente al candidato l'accoglimento della domanda e l'inizio del peri odo di
        prova obbligatorio di 6 mesi in qualità di Aspirante Volontario, ovvero gli eventuali motivi che ostano
        all'accoglimento della stessa;
       3. Nel corso del periodo di prova verrà valutata l’attitudine dell’Aspirante Volontario relativamente alle
        caratteristiche di cui all’art. 16 comma 5, che sono parte integrante dei requisiti di permanenza;
       4. Al termine del periodo di prova di cui al precedente art. 3 comma 2, il Coordinatore, sentito il Consiglio
        Direttivo, comunicherà all'interessato a seconda della valutazione:
         a) La nomina a Volontario Effettivo;
         b) Il prolungamento del periodo di prova per ulteriori sei mesi;
         c) La non-idoneità all'attività di Volontario di Protezione Civile all’interno del Gruppo Provinciale.


     Articolo 4 – Cause di esclusione

       1. I Volontari aderenti perdono definitivamente tale qualifica per:
         a) Per mancato superamento del periodo di prova;
         b) Per l’assenza o la perdita dei requisiti autocertificati con la domanda di adesione;
         c) Per dimissioni volontarie;
         d) Per sopraggiunta inidoneità medica allo svolgimento di servizi propri del Volontartiato Organizzato di
           Protezione Civile (in seguito V.O.P.C.);
         e) Per l’assenza ingiustificata dalle attività per un periodo superiore ai sei mesi;
         f) Per comportamento contrastante con gli scopi statutari, in particolare con quelli di cui all’Art. 6 dello
           Statuto del Gruppo Provinciale;
         g) Per aver subito condanna penale per reati predatori e/o contro il patrimonio e/o contro la persona;
         h) Per essere colpito da interdizione dai pubblici uffici;
         i) Per ripetute violazioni degli obblighi statutari e/o regolamentari;
         j) A seguito di espulsione disciplinare ai sensi del successivo art. 18.
       2. La mancata ammissione o l’esclusione di un aderente sono deliberate dal Consiglio Direttivo sulla base di
        specifica valutazione motivata, e devono essere comunicate per iscritto all’aderente dal Coordinatore; è
        concessa all’aderente la facoltà di replica al provvedimento entro 15 giorni dalla comunicazione;
       3. Avverso al provvedimento di esclusione è data facoltà all’aderente di presentare ricorso al medesimo Consiglio
        Direttivo presentando una memoria difensiva, che dovrà essere discussa in una specifica seduta straordinaria,
        al termine della quale verrà espressa una decisione definitiva ed inappellabile, fatto salvo quanto previso al
        successivo art. 18 comma 11;
       4. Nel caso di perdita definitiva della qualifica di Volontario del Gruppo Provinciale, per recesso volontario o per
        i casi indicati, a seguito di formale diffida, dovranno essere restituiti la pisa, i Dispositivi di Protezione
        Inpiduale (in seguito D.P.I.) e quant'altro sia stato consegnato al Volontario nell'arco del suo periodo di
        servizio. Le dimissioni volontarie devono essere comunicate per iscritto al Coordinatore.



                                TITOLO 3

                             ORGANI SOCIALI

     Articolo 5 – Organi Sociali del Gruppo Provinciale

       1. Gli organi del Gruppo Provinciale sono:
        a) Il Coordinatore del Gruppo Provinciale;
        b) Il Consiglio Direttivo;
        c) L'Assemblea degli aderenti.


     Articolo 6 – Il Coordinatore del Gruppo Provinciale

       1. Il Coordinatore del Gruppo Provinciale:
         a) Mantiene i rapporti tra l'Organizzazione e la Provincia;
         b) Rappresenta il Gruppo Provinciale in tutte le sedi, e ne è il portavoce;
         c) Attribuisce gli incarichi ai Volontari del Gruppo Provinciale, sentito il Consiglio Direttivo, per le necessità
           funzionali dell'Organizzazione;
         d) Coordina l'attività dell'Organizzazione sulla base delle indicazioni e delle linee guida dettate dal Servizio
           provinciale di Protezione Civile;




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           e) Determina le modalità d'intervento dei Volontari aderenti;
           f) Partecipa di diritto alla Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile della provincia di
             Vicenza.
       2.  In caso di propria assenza, il Coordinatore può delegare il Vice Coordinatore a svolgere sue le funzioni;
       3.  È eletto dall'Assemblea degli aderenti e deve avere i seguenti requisiti:
           a) Essere Volontario Operativo del Gruppo Provinciale;
           b) Operare da almeno 10 anni come volontario operativo di Protezione Civile, anche in altre Organizzazioni
             di Volontariato di Protezione Civile (in seguito O.D.V.P.C.);
           c) Se proveniente da altra O.D.V.P.C., aver già ricoperto per almeno un mandato completo la carica di
             Presidente di Associazione, ovverosia di Coordinatore di Gruppo Comunale;
           d) Se non proveniente da altra O.D.V.P.C., aver fatto parte del Consiglio Direttivo per almeno un mandato
             completo, aver completato positivamente il corso Caposquadra da almeno 5 anni ed aver completato
             positivamente il corso per Coordinatori di Associazioni di Protezione Civile;
           e) Aver prestato servizio in almeno 2 eventi emergenziali di tipo B o C;
           f) Non aver compiuto, all'atto dell'elezione, il 60° anno d'età.
       4.  Opera alle dipendenze degli organi istituzionalmente preposti ed assume il comando dei compiti assegnati al
          Gruppo Provinciale in caso d'intervento, sulla base delle direttive ricevute da parte del Dirigente del servizio
          Provinciale di Protezione Civile;
       5.  Assicura che le indicazioni programmatiche ricevute dal Dirigente del servizio Provinciale di Protezione Civile
          siano portate all’attenzione del Consiglio Direttivo e da quest’ultimo inserite nella programmazione annuale
          delle attività del Gruppo Provinciale;
       6.  In caso di attivazione della S.O.P. a seguito di evento emergenziale dichiarato nel territorio della provincia di
          Vicenza, assume il coordinamento operativo di tutte le O.D.V.P.C. coinvolte in zona operazioni, assicurando la
          massima cooperazione e collaborazione con le autorità di Protezione Civile responsabili per l’area di
          intervento e con l’O.D.V.P.C. competente per territorio, se presente, affinché le attività di risposta
          all’emergenza vengano svolte nel più celere ed efficace dei modi: non si sostituisce alle realtà territoriali ma ne
          aumenta il coordinamento, coinvolgendole e valorizzandole. Nella valutazione delle O.D.V.P.C. da richiedere
          in supporto, applica un criterio di vicinanza territoriale all’evento in relazione alle dotazioni tecniche ed alle
          specialità delle stesse, in modo da ottimizzare il più possibile la rapidità e l’efficacia della risposta operativa
          del sistema all’emergenza;
       7.  In caso di attivazione della S.O.P. per il coordinamento della risposta del V.O.P.C. ad un evento emergenziale
          dichiarato fuori dalla provincia di Vicenza, coadiuva il Dirigente del servizio Provinciale di Protezione Civile
          nel comando delle operazioni di mobilitazione del sistema territoriale e ne assicura il coordinamento con la
          Sala Operativa Regionale;
       8.  In caso di attivazione della Colonna Mobile Provinciale, coadiuva il Dirigente del servizio Provinciale di
          Protezione Civile nel comando delle operazioni, ne assicura il coordinamento con la Sala Operativa Regionale
          ed assume il coordinamento operativo di tutte le O.D.V.P.C. coinvolte;
       9.  Valuta, assieme al Consiglio Direttivo, le sanzioni da erogare ai Volontari che abbiano commesso infrazioni al
          presente Regolamento o comportamenti contrastanti con lo Statuto dell'Organizzazione;
       10.  In caso di dimissioni del Coordinatore, gli subentra con effetto immediato il Volontario che alle precedenti
          elezioni è risultato secondo per numero di preferenze, ai sensi dell’art. 9 comma 5 del presente Regolamento o,
          in assenza di candidati idonei od in presenza di un loro rifiuto all’assunzione della carica, dal Vice
          Coordinatore: il Coordinatore subentrante rimarrà in carica fino al termine del mandato originario. Nel caso la
          carica fosse assunta dal Vice Coordinatore, quest’ultimo dovrà nominare all’interno del Consiglio Direttivo un
          nuovo Vice Coordinatore.


     Articolo 7 – Il Consiglio Direttivo

       1. Il Consiglio Direttivo:
         a) È formato da cinque componenti, compresi il Coordinatore ed il Vice Coordinatore;
         b) Può essere composto esclusivamente da Volontari con almeno 5 anni di anzianità di servizio all’interno del
           Gruppo Provinciale od altra O.D.V.P.C. con sede sul territorio della provincia di Vicenza;
         c) Si riunisce almeno una volta ogni mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti;
         d) Esprime pareri su richiesta del Coordinatore;
         e) Svolge attività operative, gestionali e di amministrazione interna;
         f) Sovrintende alle decisioni di natura organizzativa riguardanti il Gruppo Provinciale ed esercita funzioni
           propositive e consultive nei confronti del Servizio provinciale di Protezione Civile e del Presidente della
           Provincia di Vicenza;
         g) Ricopre ruolo di garanzia nei confronti delle indicazioni e linee guida affidate al Gruppo Provinciale dal
           suo Ente di riferimento, così come meglio specificato all’art. 18 comma 12 del presente Regolamento.
       2. In particolare spettano al Consiglio Direttivo:
         a) La predisposizione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea degli aderenti;




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          b) La stesura del programma annuale di attività da presentare all'Assemblea degli aderenti;
          c) La codifica delle modalità di utilizzo dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali concessi in uso alla
            Organizzazione;
          d) Le decisioni in merito ai provvedimenti disciplinari;
          e) Le valutazioni in merito al percorso formativo dei nuovi aspiranti aderenti, l’approvazione o l’eventuale
            diniego della loro ammissione a far parte del Gruppo Provinciale;
          f) La nomina dei Supervisori di Sezione.
       3.  Ai componenti del Consiglio Direttivo vengono affidati, dal Coordinatore, gli incarichi operativi necessari alla
         funzionalità dell'Organizzazione;
       4.  Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione da parte del Coordinatore, inviata ai componenti con almeno
         cinque giorni di preavviso, anche per il tramite di servizi di messaggistica istantanea od altro mezzo di
         comunicazione che possa offrire conferma di avvenuta consegna e lettura;
       5.  In caso il numero dei Consiglieri dovesse scendere al di sotto delle 4 unità, a motivo di dimissioni di uno o più
         dei componenti del Consiglio Direttivo, ovvero di promozione di uno di essi alla carica di Coordinatore,
         subentra in Consiglio il primo dei Volontari non eletti; se non vi sono Volontari non eletti, viene convocata
         un'Assemblea per le elezioni suppletive: la durata in carica dei Consiglieri subentranti coincide con la durata
         del Consiglio Direttivo stesso;
       6.  Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità nelle decisioni, il
         voto del Coordinatore vale doppio.


     Articolo 8 – Assemblea degli aderenti

       1. L'Assemblea degli aderenti del Gruppo Provinciale è composta da tutti i Volontari aderenti, ed è:
         a) Convocata dal Consiglio Direttivo;
         b) Presieduta dal Coordinatore o, in sua assenza, dal Vice Coordinatore;
       2. Possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea i Volontari Aspiranti, senza diritto di voto;
       3. Le funzioni principali dell'Assemblea sono:
         a) Approvazione del programma annuale proposto dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere attuato dal
           Coordinatore;
         b) Indicazione al Consiglio Direttivo delle linee generali di condotta dell'Organizzazione;
         c) Elezione e decadenza del Coordinatore e dei membri del Consiglio Direttivo;
         d) Assunzione di decisioni riguardo questioni rilevanti sull'organizzazione ed attività del Gruppo Provinciale,
           e comunque ogniqualvolta si renda necessario per le esigenze del Gruppo stesso;
       4. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno trimestralmente su convocazione da parte del Coordinatore,
        inviata ai soci con almeno cinque giorni di preavviso, anche per il tramite di servizi di messaggistica istantanea
        od altro mezzo di comunicazione che offra conferma di avvenuta consegna e lettura;
       5. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria quando il Dirigente od il Coordinatore, sentito il Consiglio Diret-
        tivo, ne ravvisi la necessità per importanti motivi, oppure su richiesta presentata al Dirigente del servizio
        Provinciale di Protezione Civile od al Coordinatore da almeno un terzo dei componenti con diritto di voto;
       6. L'Assemblea si riunisce in emergenza senza il prescritto preavviso quando il Coordinatore od il Dirigente del
        servizio Protezione Civile della Provincia di Vicenza ne ravvisi la necessità per gravi ed importanti motivi che
        richiedano particolare urgenza;
       7. L’Assemblea è organo di ultima istanza per le questioni disciplinari, secondo quanto stabilito all’art. 18 del
        presente Regolamento;
       8. Le votazioni si effettuano in modo palese, tranne che per le elezioni alle cariche, effettuate con voto segreto,
        come indicato nel successivo art. 9 comma 3;
       9. Per le modifiche al presente Regolamento, lo scioglimento o la liquidazione del Gruppo Provinciale, le
        delibere sono prese a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.


     Articolo 9 – Modalità di elezione alle cariche

       1. Le elezioni del Coordinatore e dei singoli componenti del Consiglio Direttivo vengono indette dal Consiglio
        Direttivo all'approssimarsi della scadenza predefinita degli incarichi;
       2. Il Segretario del Gruppo Provinciale costituisce e presiede il seggio, nomina un segretario coadiutore e due
        scrutatori;
       3. Le elezioni si svolgono in Assemblea, con votazione a scrutinio segreto;
       4. L’Assemblea elettiva, per essere correttamente costituita, deve vedere presenti almeno la metà più uno degli
        aventi diritto al voto;
       5. Viene eletto Coordinatore il candidato che riceve il maggior numero di voti. In caso di parità si procede subito
        al ballottaggio. Tutti i candidati non eletti vengono inseriti, in ordine di preferenze ottenute, in un elenco da




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         allegare al verbale di scrutinio, che farà fede per l’eventuale sostituzione del Coordinatore dimissionario o
         decaduto;
       6.  Vengono eletti membri del Consiglio Direttivo i primi quattro candidati, classificati in base al numero di
         preferenze ottenute. Tutti i candidati non eletti vengono inseriti, in ordine di preferenze ottenute, in un elenco
         da allegare al verbale di scrutinio, che farà fede per le eventuali sostituzioni di Consiglieri dimissionari o
         decaduti;
       7.  Le cariche elettive hanno durata di 5 anni, e possono essere riconfermate ai sensi dell'art. 9 dello Statuto;
       8.  Nel caso in cui l’Assemblea degli aderenti determinasse la decadenza del Coordinatore dall’incarico, gli
         subentra con effetto immediato il Volontario che alle precedenti elezioni è risultato secondo per numero di
         preferenze, ai sensi dell’art. 9 comma 5 del presente Regolamento;
       9.  Nel caso in cui l’Assemblea degli aderenti determinasse la decadenza di uno o più Consiglieri dall’incarico,
         subentrano con effetto immediato i Volontari che alle precedenti elezioni sono risultati non eletti, con
         precedenza secondo il numero di preferenze ricevute, ai sensi dell’art. 9 comma 6 del presente Regolamento;


     Articolo 10 – Clausole di salvaguardia

       1. Nel caso in cui a seguito di decesso, incidente o malattia il Coordinatore dovesse penire inabile al servizio di
        gestione, coordinamento e rappresentanza del Gruppo Provinciale in maniera permanente, il Consiglio
        Direttivo dovrà provvedere, sulla scorta della documentazione disponibile, alla sua sostituzione seguendo le
        procedure previste all’art. 6 comma 10 del presente Regolamento;
       2. Nel caso in cui a seguito di incidente o malattia il Coordinatore dovesse penire temporaneamente inabile al
        servizio di gestione, coordinamento e rappresentanza del Gruppo Provinciale, il Vice Coordinatore subentrerà
        nelle sue funzioni per tutto il tempo necessario; il Consiglio Direttivo manterrà invariata la sua composizione;
       3. Nel caso in cui a seguito di decesso, incidente o malattia un membro del Consiglio Direttivo dovesse penire
        inabile alle sue mansioni in seno al Consiglio stesso in maniera permanente, il Coordinatore dovrà provvedere,
        sulla scorta della documentazione disponibile, dare avvio alle procedure di sostituzione previste dall’art. 7
        comma 5 del presente Regolamento;
       4. Nel caso in cui a seguito di incidente o malattia un membro del Consiglio Direttivo dovesse penire
        temporaneamente inabile alle sue mansioni in seno al Consiglio Direttivo, il Coordinatore dovrà valutare, sulla
        base della patologia o della situazione contingente e di concerto con i restanti Consiglieri, se mantenere
        invariata la composizione del Consiglio Direttivo mantenendo un seggio temporaneamente vacante o se
        provvedere ad una sostituzione provvisoria con le procedure previste dall’art. 7 comma 5 del presente
        Regolamento.



                                TITOLO 4

                               STRUTTURA

     Articolo 11 – Ruoli interni al Gruppo Provinciale

       1. Il Gruppo Provinciale, per garantire la sua opera di coordinamento e collaborazione con le O.D.V.P.C. presenti
        sul territorio della provincia di Vicenza, allo scopo di garantire all’Ente ed alla popolazione le massime
        funzionalità ed efficacia operativa, così come di massimizzare l’impiego delle risorse strumentali affidategli,
        si dota di una organizzazione interna e di una gerarchia che prevedono ruoli, responsabilità, diritti e doveri
        specifici per ciascuna posizione ricoperta all’interno dell’Organizzazione.
        Oltre alla già citata figura del Coordinatore (cfr. art. 6), gli altri ruoli previsti all’interno del Gruppo Provin-
        ciale sono:
         a) Il Vice Coordinatore del Gruppo Provinciale;
         b) Il Segretario;
         c) Il Supervisore;
         d) Il Capo Squadra;
         e) Il Volontario (Aspirante/Effettivo/Operativo).


     Articolo 12 – Il Vice Coordinatore del Gruppo Provinciale

       1. Il Vice Coordinatore:
         a) Viene scelto dal Coordinatore tra i componenti del Consiglio Direttivo, ed ha la sua stessa durata in carica;
         b) Sostituisce il Coordinatore caso di assenza od impedimento;
         c) In tempo di pace ed in emergenza coadiuva il Coordinatore nelle attività di cui all'art. 6;




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       2. Per poter essere nominato Vice Coordinatore, il Volontario deve:
        a) Essere Volontario Operativo del Gruppo Provinciale;
        b) Far parte del Consiglio Direttivo del Gruppo Provinciale;
        c) Operare da almeno 5 anni come volontario operativo di Protezione Civile, anche in altre O.D.V.P.C.;
        d) Se proveniente da altra O.D.V.P.C., aver già ricoperto per almeno un mandato completo la carica di
          Consigliere Direttivo;
        e) Se non proveniente da altra O.D.V.P.C., aver fatto parte del Consiglio Direttivo per almeno un mandato
          completo;
        f) Aver prestato servizio in almeno 1 evento emergenziale di tipo B o C;
        g) Non aver compiuto, all'atto della nomina, il 60° anno d'età.


     Articolo 13 – Il Segretario

       1. Viene nominato dal Coordinatore fra i Volontari che abbiano maturato una significativa esperienza in pratiche
        amministrative e/o di segreteria;
       2. Ha il compito di redigere i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e di tenere i rapporti
        amministrativi con il Servizio provinciale di Protezione Civile;
       3. Si rapporta con gli uffici della Provincia per assicurare la continuità della gestione amministrativa del Gruppo
        Provinciale anche in emergenza ed in tutte quelle situazioni nelle quali gli uffici non riuscissero a fornire
        adeguato supporto, a causa degli orari nei quali si può verificare un evento emergenziale o della durata
        dell’impiego richiesto al Gruppo Provinciale;
       4. Predispone ed aggiorna la modulistica necessaria al regolare funzionamento del Gruppo Provinciale, così come
        i dossier personali relativi a ciascun aderente al Gruppo Provinciale;
       5. Cura la corretta compilazione del Registro di Cassa (cfr. art. 19 comma 1 lettera e) );
       6. Deve essere inpiduato tra i membri del Consiglio Direttivo.


     Articolo 14 – Il Supervisore

       1. Dato il gran numero di azioni perse cui il Gruppo Provinciale è chiamato a far fronte, si rende necessario che
        ciascuna area di competenza sia affidata alla supervisione di un Volontario che, grazie al proprio curriculum ed
        alla propria esperienza, possa garantirne la migliore e più efficace organizzazione;
       2. Ciascun Supervisore è designato dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, sulla base di criteri di
        competenza e professionalità; la designazione a Supervisore è temporanea e può essere revocata dal Consiglio
        Direttivo in qualsiasi momento;
       3. Rispondendo direttamente al Coordinatore, ciascun Supervisore può operare in relativa autonomia per il
        raggiungimento degli obiettivi prefissati all’atto del conferimento dell’incarico, assumendosi la piena
        responsabilità delle proprie decisioni;
       4. Ciascun Supervisore ha la facoltà di inpiduare e formare autonomamente uno o più volontari cui affidare il
        ruolo di Vice Supervisore pro tempore, che possano consentirgli di assentarsi – ovvero che possano farne le
        veci qualora al Supervisore stesso risultasse impossibile presentarsi in servizio – mantenendo la piena
        operatività della funzione anche in regime 24/7 qualora necessario;
       5. Le aree di competenza funzionale sono inpiduate in:

         a) Sala Operativa
           I Si occupa delle funzioni di supporto alle varie attività in essere presso la S.O.P. ed eventualmente
             presso ogni altra sala operativa o struttura di coordinamento ove il supporto fosse ritenuto utile e/o
             necessario;
           II Ha il compito di inpiduare le migliori attività per il mantenimento del livello addestrativo,
             determinato in funzione delle esigenze di reattività dell'Organizzazione nell'ambito delle procedure
             operative stabilite dai Piani di Protezione Civile;
           III Su specifica richiesta del Dirigente del servizio di Protezione Civile della Provincia di Vicenza, i
             Volontari potranno essere utilizzati a supporto di altre attività, in stretta collaborazione con le strutture
             della Provincia stessa, anche per l'elaborazione dei Piani di Protezione Civile ed in occasione di eventi
             classificati “ad elevato impatto locale”;
           IV Ha il compito di inquadrare, mantenere l'addestramento e coordinare l'attività dei Volontari che
             partecipano alle attività di Sala Operativa, sulla scorta dei Piani di Protezione Civile;
           V Utilizza le risorse informatiche, radio, telefoniche e tecnologiche messe a disposizione dalla Provincia
             e/o da qualsiasi altro Ente abbia richiesto il supporto del Gruppo Provinciale;




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           VI Cura il mantenimento in efficienza delle strumentazioni di cui è dotata la S.O.P., provvede
            all’aggiornamento delle applicazioni informatiche ed alla verifica periodica delle basi dati.

         b) Mobilitazione
          I Si occupa nello specifico della gestione dei mezzi e materiali d'intervento di proprietà della Provincia
            di Vicenza, affidati alla gestione del Gruppo Provinciale;
          II Compila e mantiene aggiornato l'inventario dei beni assegnati al Gruppo Provinciale, con verifica
            annuale da svolgersi con il Servizio provinciale di Protezione Civile;
          III La gestione dei mezzi assegnati prevede il controllo, il mantenimento in efficienza per il pronto
            impiego, la manutenzione e la movimentazione di tutti i veicoli e le attrezzature semoventi e/o
            trainabili in dotazione all'Organizzazione, così come risulta dall'inventario di cui all'art. 19 comma 1
            lettera d) del presente Regolamento;
          IV La gestione dei materiali prevede il controllo, la conservazione, la piccola manutenzione e la
            movimentazione dei materiali in dotazione all'organizzazione, così come risultante dall'inventario di
            cui all'art. 19 comma 1 lettera d) del presente Regolamento;
          V Predispone e cura la compilazione delle schede di viaggio e del registro di carico e scarico (cfr. art.
            19);
          VI Cura la consegna di mezzi ed/od attrezzature assegnati in prestito temporaneo ad altre O.D.V.P.C.,
            verificando preventivamente la sussistenza di tutti i requisiti necessari per il corretto affidamento;
          VII Cura la restituzione di mezzi ed/od attrezzature al termine del periodo stabilito per il prestito
            temporaneo, verificando che le condizioni nelle quali i mezzi e/o le attrezzature vengono restituiti
            siano in linea con lo stato in cui sono state consegnate e congruenti con la tipologia di utilizzo prevista
            dal prestito temporaneo;
          VIIISegnala prontamente al Coordinatore qualsiasi ritardo, difformità, danneggiamento od inefficienza dei
            mezzi e delle attrezzature affidate alla propria cura.

         c) Dispiegamento Rapido
           I È composta dai volontari operativi che per formazione, attitudine e specializzazione possono operare
             in prima persona in attività emergenziali;
           II Su richiesta della Provincia di Vicenza o della Regione del Veneto, devono garantire l’uscita di
             almeno una prima pattuglia esplorativa in H3 ed in autonomia H48;
           III I Volontari con la maggior esperienza operativa possono essere distaccati, se necessario, presso
             qualsiasi località colpita da evento emergenziale, per fornire supporto specialistico alla locale Autorità
             di Protezione Civile, garantendo il coordinamento con la S.O.P. per ottimizzare e dimensionare
             correttamente la risposta all’emergenza da parte tanto del Gruppo Provinciale quanto delle altre
             O.D.V.P.C. disponibili per gli interventi.
       6. Qualora non sia stato istruito in tal senso dal Coordinatore e non volesse assumersi l’incombenza in prima
        persona, il Supervisore può nominare uno o più Capo Squadra, per la gestione operativa delle attività da
        portare a termine durante uno specifico turno di servizio;
       7. Prima dell’inizio di ciascuna attività, tiene il briefing con i Volontari o i Capi Squadra in servizio, al fine di
        rendere chiare a tutti le necessità relative all’attività da svolgere, le procedure, i D.P.I. indispensabili, le
        rispettive mansioni ed i protocolli da adottare in caso di emergenza o di incidente;
       8. Al termine di ciascuna attività, tiene il debriefing con i Volontari o i Capi Squadra che hanno prestato servizio,
        al fine di esaminare lo svolgimento delle attività, evidenziando i punti di forza dimostrati dai partecipanti e
        sottolineando le eventuali mancanze o problematiche emerse, nell’ottica di continuo miglioramento dell’azione
        del Gruppo Provinciale e per eliminare qualsiasi potenziale strascico legato ad eventuali incomprensioni
        avvenute in servizio.


     Articolo 15 – Il Capo Squadra

       1. Viene nominato dal Coordinatore o da un Supervisore all’atto di formazione della squadra cui sarà attribuito
        uno specifico compito: la nomina decade automaticamente al termine dell’attività di debriefing obbligatorio
        post intervento, contestualmente allo scioglimento della squadra;
       2. Può essere selezionato esclusivamente tra tutti i Volontari Effettivi che abbiano superato il Corso Capo Squadra
        di Protezione Civile;
       3. Per tutte le attività esterne, è ulteriore requisito fondamentale l’essere qualificato Volontario Operativo;
       4. È il responsabile della corretta esecuzione degli incarichi dati alla squadra che gli è assegnata;
       5. In qualità di preposto, su di lui grava la responsabilità della sicurezza dei volontari appartenenti alla squadra
        che gli è assegnata, ed è quindi tenuto a compilare correttamente il Documento di Analisi del Rischio
        ogniqualvolta si trovi ad operare all’esterno della S.O.P. e ad assicurarsi che tutti i Volontari indossino
        correttamente i D.P.I. necessari allo svolgimento in sicurezza del servizio assegnato;




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       6. Prima dell’inizio di ciascuna attività (se non già fatto da un Supervisore) tiene il briefing con i Volontari in
        servizio, al fine di rendere chiare a tutti le necessità relative all’attività da svolgere, le procedure, le rispettive
        mansioni ed i protocolli da adottare in caso di emergenza o di incidente;
       7. Al termine di ciascuna attività (se non già fatto da un Supervisore) tiene il debriefing con i Volontari che hanno
        prestato servizio, al fine di esaminare lo svolgimento delle attività, evidenziando i punti di forza dimostrati dai
        partecipanti e sottolineando le eventuali mancanze o problematiche emerse, nell’ottica di continuo
        miglioramento dell’azione del Gruppo Provinciale e per eliminare qualsiasi potenziale strascico legato ad
        eventuali incomprensioni avvenute in servizio.


     Articolo 16 – Il Volontario

       1. Elemento fondante del Gruppo Provinciale, sul quale si basa l’intera architettura organizzativa, ciascuno degli
        aderenti al Gruppo Provinciale ricade in una delle tre qualifiche assegnate ai Volontari:
         a) Volontario Aspirante;
         b) Volontario Effettivo;
         c) Volontario Operativo.

       2. Il Volontario Aspirante:
         a) Chiunque abbia presentato e vista accolta la propria candidatura ad entrare nel Gruppo Provinciale,
           acquisisce la qualifica di Volontario Aspirante, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del presente Regolamento;
         b) Ha l’obbligo di partecipare alle attività formative ed addestrative proposte, al fine di acquisire la
           preparazione minima di base utile a superare il periodo di prova, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del presente
           Regolamento;
         c) Ha l’obbligo di leggere e di accettare integralmente lo Statuto ed il Regolamento del Gruppo Provinciale,
           e di conpiderne lo spirito ed i principi fondativi;
         d) Ha il dovere di dimostrare di possedere i requisiti necessari all’ammissione nel Gruppo Provinciale, con
           speciale riferimento all’art. 6 dello Statuto;
         e) Ha il diritto di partecipazione e di parola alle Assemblee del Gruppo Provinciale;
         f) Ha il pieto di prendere parte a qualsiasi attività emergenziale;
         g) Qualora, durante il percorso formativo, dovesse provare disagio o sentir nascere dubbi relativamente ad un
           qualsiasi aspetto della vita associativa, deve provvedere a confidarsi con altri membri del Gruppo affinché
           le problematiche possano trovare una soluzione positiva e proficua nel modo migliore e più rapido, al fine
           di scongiurare l’interruzione del percorso di formazione od il potenziale abbandono del processo di
           adesione.

       3. Il Volontario Effettivo:
         a) Chiunque abbia affrontato con esito positivo il percorso formativo di inserimento nel Gruppo Provinciale,
           ed abbia sottoposto al Consiglio Direttivo la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti
           di ammissione ai sensi dell’art. 3, comma 1, punti dalla a) alla j), ottiene la nomina a Volontario Effettivo,
           ai sensi degli artt. 3 comma 3, 3 comma 4, 4 comma 2, 7 comma 2 punto e);
         b) Qualora proveniente da altra O.D.V.P.C. ed esentato dal periodo di prova di cui all’art. 3 comma 2 del
           presente Regolamento, ha l’obbligo di leggere e di accettare integralmente lo Statuto ed il Regolamento
           del Gruppo Provinciale, di conpiderne lo spirito ed i principi fondativi, e di dimostrare di possedere i
           requisiti necessari all’ammissione nel Gruppo Provinciale, con speciale riferimento all’art. 6 dello Statuto;
         c) Ha l’obbligo di partecipare alle attività di formazione ed addestramento periodico del Gruppo Provinciale,
           con particolare riferimento alle proprie aree di interesse e specializzazione, al fine di mantenere al
           massimo livello le capacità personali da impiegare all’interno del Gruppo Provinciale;
         d) Ha il dovere di mantenere i requisiti necessari all’ammissione del Gruppo Provinciale, in quanto detti
           requisiti sono anche requisiti di permanenza, ai sensi dell’art. 4 del presente Regolamento;
         e) Acquisisce il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo – con le limitazioni di cui all’art. 7 comma 1
           lettera b) – in Assemblea;
         f) Può prendere parte a tutte le attività del Gruppo Provinciale, ivi incluse quelle promozionali ed
           istituzionali, ad esclusione delle attività emergenziali e/o di intervento;
         g) A parziale eccezione delle esclusioni di cui al precedente art. 15 comma 3 punto d), un Volontario
           Effettivo può prendere parte alle attività di Sala Operativa anche in periodo di emergenza, esclusivamente
           su espressa autorizzazione del Coordinatore e soltanto all’interno dei locali della S.O.P.;
         h) Durante la sua permanenza nei ranghi del Gruppo Provinciale, ha il pieto di esternare pubblicamente, in
           qualsiasi forma o tramite qualunque mezzo di comunicazione, considerazioni personali lesive della
           onorabilità o della dignità del Gruppo Provinciale, della Provincia di Vicenza, delle Istituzioni e delle
           persone con le quali verrà ad interagire: eventuali considerazioni anche fortemente critiche, devono essere
           riportate alle sedi adeguate (debriefing al termine delle attività, comunicazioni dirette con i Supervisori, il
           Coordinatore od i Consiglieri, Assemblea degli aderenti);




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         i) Deve contribuire, nei limiti delle proprie capacità, a favorire il corretto inserimento di ciascun nuovo
           Volontario Aspirante, fornendo aiuto, suggerimenti, consigli e facendo della propria condotta un esempio.

       4. Il Volontario Operativo:
         a) Possono essere promossi alla qualifica di Volontario Operativo tutti i Volontari Effettivi che abbiano
           provveduto a fornire al Consiglio Direttivo la documentazione medica comprovante l’ammissibilità ai
           servizi di Protezione Civile di cui al precedente art. 3 comma 1 lettera k);
         b) Ha il dovere di svolgere le sue funzioni con la massima diligenza, nel rispetto delle indicazioni ricevute,
           dei colleghi, della propria ed altrui incolumità e del decoro della pisa che indossa;
         c) In operatività, ha il pieto di rilasciare dichiarazioni agli organi di informazione: la rappresentanza del
           Gruppo Provinciale è responsabilità esclusiva del Coordinatore, che può eventualmente nominare un
           addetto stampa nella contingenza dell’evento emergenziale per la gestione di questa delicata funzione;
         d) In presenza dei requisiti di cui all’art. 6 comma 3, è eleggibile alla carica di Coordinatore;
         e) La promozione a Volontario Operativo è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto a maggioranza
           semplice entro sei mesi dalla nomina a Volontario Effettivo.

       5. Ciascun Volontario, indipendentemente dalla qualifica posseduta (cfr. art. 16, comma 1), deve dimostrare la
         capacità di mantenere un comportamento etico e rispettoso nei confronti dei compagni, dei superiori, delle
         istituzioni e dei civili, svolgendo i propri compiti con correttezza, integrità, impegno, determinazione, rigore,
         lealtà ed onestà.



                                TITOLO 5

                     DEI DIRITTI, DEI DOVERI, DELLA DISCIPLINA

     Articolo 17 – Diritti e doveri

       1. Il Gruppo Provinciale in tempo ordinario:
         a) Garantisce la costante manutenzione e funzionalità dei mezzi e delle attrezzature affidate alle sue cure ed
           inventariate ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera d) del presente Regolamento;
         b) Garantisce la costante formazione, informazione ed esercitazione dei propri Volontari coordinandosi,
           altresì, con i Gruppi Comunali e le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, instaurando rapporti
           anche con gli altri Nuclei e Gruppi Provinciali;
         c) Garantisce la propria disponibilità in H3 per partecipare con le attrezzature ed i mezzi in dotazione alle
           colonne mobili Provinciale e Regionale, per le emergenze di tipo A, B, C;
         d) Garantisce che l'utilizzo delle attrezzature in dotazione durante le esercitazioni, siano esse locali,
           Comunali, Provinciali, Regionali o Nazionali, si svolga sotto la propria diretta responsabilità e vigilanza;
         e) Collabora con il Servizio provinciale di Protezione Civile per la manutenzione e l'aggiornamento delle
           banche dati e degli strumenti informatici in dotazione e per l'aggiornamento del Piano Provinciale di
           Protezione Civile;
         f) Partecipa alla diffusione della cultura di Protezione Civile anche in collaborazione con altri Enti ed altre
           realtà operanti nell'ambito della Protezione Civile.

       2. In Gruppo Provinciale in emergenza:
         a) Opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli specifici interventi
           dei quali viene incaricato, così come previsto dalle leggi vigenti;
         b) Interviene al verificarsi delle condizioni previste dal Piano Provinciale di Protezione Civile o su
           indicazione del Dirigente del servizio di Protezione Civile della Provincia di Vicenza, esclusivamente per
           le funzioni ad esso assegnate;
         c) Garantisce la disponibilità dei Volontari in H3 (arrivo entro tre ore nella sede provinciale per tutti i moduli
           di intervento);
         d) Garantisce il funzionamento della S.O.P.;
         e) I Volontari dovranno svolgere il compito assegnato secondo le disposizioni impartite al Capo Squadra di
           servizio dall'autorità di Protezione Civile competente per territorio, sia essa il Sindaco di un Comune per il
           tramite del proprio C.O.C. od il Prefetto per il tramite del proprio Funzionario o del C.C.S.; queste
           disposizioni potranno essere inoltrate anche per il tramite della S.O.P. o del Coordinatore del Gruppo
           Provinciale. Di tutte le attività svolte dovrà essere stesa apposita relazione a cura del Coordinatore del
           Gruppo Provinciale.
       3. Ai Volontari dell'Organizzazione saranno garantiti, quando espressamente previsti dalle attivazioni Regionali,
         nei limiti della copertura di bilancio e laddove previsto, i benefici di cui agli artt. 39 e 40 del D.Lgs 1/2018;




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       4. Ciascun aderente all'Organizzazione ha il dovere di:
         a) Tenere un comportamento corretto, leale e disciplinato;
         b) Indossare in modo decoroso la pisa durante tutte le attività ufficiali;
         c) Tenere in efficienza ed impiegare correttamente i D.P.I. assegnati;
         d) Mantenere in efficienza e conservare con cura le strutture, i mezzi, le attrezzature assegnate Gruppo
           Provinciale, con la diligenza del buon padre di famiglia;
         e) Partecipare, a meno di gravi e comprovati motivi che siano ritenuti giustificati dal Consiglio Direttivo, ad
           almeno il 50% delle attività annualmente messe in atto;
         f) Mantenere, anche dopo la cessazione del periodo di servizio all'interno dell'Organizzazione, un'assoluta
           riservatezza relativamente ai dati personali e/o sensibili dei quali sia eventualmente venuto a conoscenza
           durante il suo servizio nel Gruppo Provinciale ed in ogni altra O.D.V.P.C.;
       5. I Volontari non possono sostituirsi agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi nelle
        attività di Protezione Civile, ma possono coadiuvarli nei limiti di quanto stabilito dalla normativa Regionale e
        Nazionale in materia.

     Articolo 18 – Procedimenti disciplinari

       1. Gli aderenti al Gruppo Provinciale devono accettare e rispettare il presente Regolamento e lo Statuto
         dell'Organizzazione. Le infrazioni al Regolamento ed allo Statuto comportano i seguenti provvedimenti:
         a) Richiamo Verbale;
         b) Richiamo Scritto;
         c) Sospensione Temporanea dalle attività del Gruppo Provinciale;
         d) Espulsione dal Gruppo Provinciale;
       2. Le sanzioni disciplinari di cui al precedente art. 18 comma 1 lettere b), c) e d) sono deliberate dal Consiglio
         Direttivo e successivamente comminate dal Coordinatore;
       3. La sanzione disciplinare del Richiamo Verbale, in funzione della gravità di un determinato comportamento o
         dell’urgenza della situazione, può essere comminata anche dal Capo Squadra o dal Supervisore responsabili in
         quel momento dell’attività;
       4. In via del tutto straordinaria, anche su segnalazione del Capo Squadra o del Supervisore in servizio, il
         Coordinatore del Gruppo Provinciale può decidere di ordinare l’allontanamento di quel volontario che dovesse
         manifestare, durante le operazioni ordinarie o di intervento in emergenza, un comportamento scorretto tale da
         compromettere le attività o da creare situazioni di pericolo per sé o per gli altri;
       5. Le sanzioni disciplinari di cui al precedente art. 18 comma 1 lettere b), c) e d) devono essere adottate previa
         contestazione scritta dell'addebito, e successivamente all'avvenuto accertamento dei fatti contestati, nel rispetto
         del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni;
       6. Le sanzioni disciplinari di cui al precedente art. 18 comma 1 lettera a) eventualmente comminate ai sensi del
         precedente art. 18 comma 3, devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo alla prima seduta utile. Nel caso
         in cui l’esame dei fatti contestati evidenziasse un abuso o l’infondatezza della sanzione, il Consiglio Direttivo
         ha la facoltà di cancellare la sanzione, disponendone la non menzione nel fascicolo del Volontario coinvolto,
         così come di sottoporre ad accertamento il comportamento e l’attitudine alla leadership da parte del Capo
         Squadra o del Supervisore autore del provvedimento immotivato;
       7. La contestazione di qualsiasi comportamento disciplinarmente rilevante deve essere effettuata tempestivamente
         dal Coordinatore mediante comunicazione scritta dell’addebito, adeguatamente motivata. La contestazione
         deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell'addebito. Deve altresì contenere il termine, non superiore ai
         15 giorni, entro cui il Volontario, che ha comunque facoltà di essere sentito, ove lo richieda espressamente, può
         presentare le proprie controdeduzioni, produrre testimonianze, memorie e documenti scritti. Il Coordinatore
         adotta l'eventuale provvedimento sanzionatorio concordato con il Consiglio Direttivo, entro i successivi 15
         giorni, anche in caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte del Volontario;
       8. Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere con esattezza i fatti che hanno dato luogo all'irrogazione della
         sanzione; indicare la procedura seguita nella fase della contestazione; contenere una dettagliata e sufficiente
         motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all'inpiduazione della specifica sanzione. Il
         procedimento disciplinare viene archiviato qualora le controdeduzioni del Volontario nei cui confronti è stato
         instaurato il procedimento disciplinare, rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolpa. Il procedimento si
         conclude entro il termine di 30 giorni;
       9. Nel caso ad essere contestato sia un membro del Consiglio Direttivo, questi dovrà astenersi dal proprio ruolo,
         limitatamente al procedimento disciplinare;
       10. In caso vi fosse un procedimento penale in corso, la procedura disciplinare deve essere sempre e comunque
         avviata, e rimane sospesa fino alla sentenza definitiva, salva la possibilità di adottare la sospensione od altri
         strumenti cautelativi nei confronti del Volontario e del Gruppo Provinciale;
       11. Le sanzioni disciplinari di cui al precedente art. 18 comma 1 lettere c) e d) sono impugnabili di fronte
         all'Assemblea degli aderenti, che si riunisce entro 15 giorni dalla richiesta di ricorso e, dopo attento esame dei
         fatti contestati e della sequenza logica delle decisioni disciplinari fino a quel momento assunte, esprime parere
         vincolante con voto palese, ai sensi dell’art. 8 comma 7 del presente Regolamento;




copia informatica per consultazione
       12. Qualora il Coordinatore dovesse palesemente e consistentemente venir meno ai propri obblighi nei confronti
         del Gruppo Provinciale e dell’Ente Provincia che questo Gruppo nasce per supportare, il Consiglio Direttivo,
         sentito il Dirigente del servizio Provinciale di Protezione Civile, può dare avvio ad un procedimento
         disciplinare nei suoi confronti con le modalità previste al presente articolo: in aggiunta alle sanzioni
         disciplinari previste al precedente comma 1, il Consiglio Direttivo potrà proporre all’Assemblea la sanzione
         della decadenza del Coordinatore: l’Assemblea degli aderenti si riunisce entro 15 giorni dalla richiesta e, dopo
         attento esame dei fatti contestati e della sequenza logica delle decisioni fino a quel momento assunte, decide a
         maggioranza con voto palese, ai sensi dell’art. 8 comma 7 del presente Regolamento;
       13. Qualora uno o più Consiglieri dovessero palesemente e consistentemente venir meno ai propri obblighi nei
         confronti del Gruppo Provinciale, od operassero in maniera tale da danneggiare l’efficienza e l’efficacia
         dell’azione di comando e controllo proprie del Consiglio Direttivo, il Coordinatore, sentito il Dirigente del
         servizio Provinciale di Protezione Civile, può dare avvio ad un procedimento disciplinare nei loro confronti
         con le modalità previste al presente articolo: in aggiunta alle sanzioni disciplinari previste al precedente
         comma 1, il Coordinatore potrà proporre all’Assemblea la sanzione della decadenza di uno o più dei
         Consiglieri coinvolti nel procedimento: l’Assemblea degli aderenti si riunisce entro 15 giorni dalla richiesta e,
         dopo attento esame dei fatti contestati e della sequenza logica delle decisioni fino a quel momento assunte,
         decide a maggioranza con un voto palese per ciascuno dei Consiglieri coinvolti nel procedimento, ai sensi
         dell’art. 8 comma 7 del presente Regolamento.


                                TITOLO 6

                      ASPETTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

     Articolo 19 – Registri

       1. Tutte le attività e gli interventi del Gruppo Provinciale dovranno essere puntualmente trascritti negli appositi
        Registri, che potranno essere tenuti in forma cartacea o digitale, tra i quali dovranno comparire:
        a) Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo
          A cura del Segretario, contiene tutti gli Ordini del Giorno ed i Verbali approvati relativi alle varie sedute
          del Consiglio Direttivo: al primo punto dell’O.d.G. di ciascuna seduta del Consiglio Direttivo devono
          comparire la lettura, eventuale emendamento ed approvazione finale del Verbale della seduta precedente,
          che una volta approvato deve essere inserito e conservato all’interno di questo Registro;
        b) Registro dei Verbali dell’Assemblea degli aderenti
          A cura del Segretario, contiene tutti gli Ordini del Giorno ed i Verbali approvati relativi alle varie riunioni
          dell’Assemblea degli Aderenti: al primo punto dell’O.d.G. di ciascuna seduta dell’Assemblea devono
          comparire la lettura, eventuale emendamento ed approvazione finale del Verbale della seduta precedente,
          che una volta approvato deve essere inserito e conservato all’interno di questo Registro;
        c) Libro degli Aderenti
          Ai sensi dell’art. 17, comma 1 del Decreto legislativo, 03/07/2017 n° 117 “Codice del Terzo Settore”,
          pubblicato sulla G.U. 02/08/2017, il Gruppo Provinciale ha l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i
          volontari che svolgono la loro attività all’interno del Gruppo Provinciale stesso in modo non occasionale;
        d) Inventario
          Registro nel quale vengono iscritti a cura del Segretario tutti i beni, mobili ed immobili, che la Provincia
          di Vicenza affida alle cure ed alla custodia del Gruppo Provinciale: vi devono essere compresi i locali
          della S.O.P., le attrezzature informatiche e mobiliari ivi contenute, eventuali altri locali messi a
          disposizione del Gruppo Provinciale, i mezzi di proprietà della Provincia di Vicenza e destinati alle attività
          di Protezione Civile e le attrezzature con finalità d’utilizzo di Protezione Civile di proprietà della
          Provincia di Vicenza, così come tutte quelle dotazioni che la Provincia di Vicenza riterrà di voler affidare
          alle cure ed alla custodia del Gruppo Provinciale;
        e) Registro di Cassa
          Registro di rendicontazione dei flussi di cassa del Gruppo Provinciale, da tenere a disposizione della
          Provincia di Vicenza per qualsiasi controllo della gestione economica dell’Organizzazione, con particolare
          riferimento al budget annuale dedicato al suo funzionamento dall’Ente Provincia;
        f) Registro di Servizio
          Registro sul quale il Coordinatore, o il Supervisore di Sala Operativa in servizio, è tenuto sempre ad
          iscrivere ogni servizio ordinario o straordinario eseguito dal Gruppo Provinciale, in qualsiasi forma ed in
          qualsiasi sede: le informazioni base da iscrivere saranno relative a data, presenze, luogo d’intervento,
          attività svolte, mezzi ed attrezzature utilizzate, eventuali mezzi ed attrezzature consegnate e/o ritirate;
        g) Brogliaccio di Sala Operativa
          Registro cartaceo ovvero elettronico per il tracciamento delle comunicazioni da/per la S.O.P., qualora
          queste non avvengano per il tramite di A.R.I.. Compilato a cura del Supervisore designato, dovrà




copia informatica per consultazione
           contenere l’ora della comunicazione, il numero chiamante/chiamato, l’identità dell’interlocutore, la
           richiesta ricevuta/effettuata e le disposizioni conseguenti emanate o ricevute;
         h) Registro Carico/Scarico
           Registro nel quale sono registrati – a cura del Supervisore incaricato – tutti i movimenti di materiali, mezzi
           ed attrezzature in carico al Gruppo Provinciale, così come risultanti dall’Inventario di cui all’art. 19
           comma 1 lettera d), sia relativamente alle uscite per interventi eseguiti in proprio dall’Organizzazione, sia
           relativamente a quanto dovesse venire assegnato in prestito d’uso temporaneo ad altre O.D.V.P.C.
           Ad ogni consegna e restituzione di un bene di proprietà della Provincia di Vicenza ed in carico al Gruppo
           Provinciale, dovranno essere riportate chiaramente le condizioni in cui il materiale, i mezzi e le attrezza-
           ture si trovano, per evitare qualsiasi eventuale contenzioso relativamente a danneggiamenti che dovessero
           essere rilevati.
           Su questo registro verranno iscritti altresì anche tutti quei beni e/o materiali che dovessero essere affidati
           alla custodia od alla gestione del Gruppo Provinciale (derivanti da donazioni o da consegne da parte della
           Regione del Veneto, dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile od altre entità) e distribuite poi ai
           destinatari designati, direttamente o per il tramite dei 10 Distretti di Protezione Civile;
         i) Schedario Aderenti
           A cura del Segretario, per ciascun aderente al Gruppo Provinciale viene creato un fascicolo che andrà a
           contenere tutta la relativa documentazione, a partire dai moduli di domanda d’adesione ed autocertifica-
           zione, ai certificati medici, agli attestati di superamento dei corsi Base e Salute e Sicurezza per Volontari
           di Protezione Civile. Il fascicolo dovrà essere costantemente aggiornato ad ogni nuova qualifica formativa
           o specializzazione raggiunta dal Volontario, così come dovrà contenere le informazioni relative agli
           incarichi ricoperti dal Volontario in seno al Gruppo Provinciale – con le date di inizio e di fine incarico – e
           gli eventuali provvedimenti disciplinari comminati al Volontario;
         j) Registro di Specialità
           Schema cartaceo di pronta consultazione, ove sono riportate tutte le specialità e le abilitazioni di cui il
           Gruppo Provinciale dispone, e per ciascuna di esse i nominativi dei Volontari che ne sono provvisti: la
           consultazione del Registro di Specialità è obbligatorio da parte del Coordinatore e/o dei Supervisori,
           all’atto della formazione delle squadre necessarie per le attività richieste al Gruppo Provinciale.

     Articolo 20 – Operatività ed Adempimenti

       1. Il Gruppo Provinciale, nell'ambito delle proprie funzioni, deve garantire degli standard minimi di operatività e
        formazione. In particolare:
         a) I Volontari appartenenti al Gruppo Provinciale sono tenuti, in caso di necessità, a rendersi disponibili per
           l'impiego in attività di Protezione Civile, salvo giustificati motivi;
         b) Garantisce una squadra composta da almeno due Volontari con tempo di attivazione in H3 per la
           costituzione di una pattuglia esplorativa – ex art. 14 comma 5 lettera c) – ovvero per l’apertura della S.O.P.
           – ex art. 14 comma 5 lettera a) – ovvero per iniziare la mobilitazione – ex art. 14 comma 5 lettera b);
         c) Garantisce una squadra completa, composta da 4-6 Volontari compreso un Capo Squadra, con tempo di
           attivazione H4 ed autonomia H48, per tutti gli interventi ai quali il Gruppo potrebbe essere chiamato ad
           operare in emergenza, e comunque a disposizione delle Autorità di Protezione Civile che richiedono
           l’intervento, competenti per territorio.
       2. I Volontari, sia iscritti all'Organizzazione, sia usciti dalla stessa, devono rispettare la privacy delle persone
        coinvolte nelle attività di Protezione Civile;
       3. Agli effetti della Legge penale, i Volontari nell'esercizio della loro attività sono da considerarsi Incaricati di
        Pubblico Servizio, ex art. 358 C.P.;
       4. I Volontari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Coordinatore qualsiasi variazione del proprio stato di
        salute, ai sensi del successivo art. 21.

     Articolo 21 – Controllo Sanitario e Sorveglianza Sanitaria

       1. I Volontari appartenenti al Gruppo Provinciale sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria come specificato ai
        commi successivi, al fine di assicurare un presidio delle condizioni di salute e sicurezza dei predetti Volontari
        che tenga conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività e che coniughi la tutela della
        sicurezza e della salute dei Volontari con il perseguimento degli obiettivi per i quali è stato istituito il Servizio
        Nazionale della Protezione Civile, ossia la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e
        dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi
        calamitosi;
       2. Per controllo sanitario s’intende l’insieme degli atti medici finalizzati alla verifica dello stato di salute dei
        Volontari, in relazione agli scenari di rischio di Protezione Civile così come definiti dal DM 13/04/2011, ed è
        condizione imprescindibile per la nomina di un aderente dalla qualifica di Volontario Effettivo ed alla
        successiva promozione a quella di Volontario Operativo;




copia informatica per consultazione
       3. Per sorveglianza sanitaria s’intende l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e
        sicurezza dei Volontari, in relazione agli scenari di rischio di Protezione Civile, ai compiti svolti dai volontari
        ed alla esposizione di quest'ultimi ai fattori di rischio previsti nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive
        modifiche ed integrazioni;
       4. Il controllo sanitario previsto dall'art. 1 comma 1 lettera e) del DM 13/04/2011 è costituito dai seguenti
        accertamenti preventivi minimi, ritenuti congrui rispetto alle finalità specifiche richiamate al comma 2:
         a) VISITA MEDICA
           Comprende anamnesi ed esame obiettivo rivolti, in particolare, al riscontro di patologie correlabili agli
           scenari di rischio di protezione civile e/o a patologie che possano controindicare l'esposizione al rischio
           ergonomico o di movimentazione manuale dei carichi.
           Il medico, nello stilare l’attestazione di abilitazione al servizio, dovrà considerare anche quei dati
           anamnestici riguardanti abitudini di vita del volontario che possano costituire dei cofattori di rischio
           nell'attività operativa (ad esempio: alcolismo, tossicodipendenze, uso di psicofarmaci) o situazioni di
           stress lavorocorrelato. Dovrà altresì essere esplicitata la presenza di patologie che possano determinare la
           limitazione delle possibilità d’impiego operativo del Volontario (ad esempio: diabete, epilessia);
         b) VACCINAZIONI
           Obbligatorie, come previsto dal Piano Vaccinale della Regione del Veneto;
       5. Il controllo sanitario come sopra specificato deve essere assicurato:
         a) con cadenza almeno quinquennale per i volontari di età inferiore ai 60 anni;
         b) con cadenza almeno biennale, per i volontari di età superiore ai 60 anni;
       6. L'effettuazione del controllo può essere articolata su base annuale per aliquote di volontari, nelle perse classi
        di età, al fine di assicurare il rispetto della cadenza con riferimento alla totalità degli aderenti;
       7. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, Allegato 4, art. 3, il Gruppo Provinciale inpidua i propri Volontari che abbiano
        svolto attività che li espongano a fattori di rischio in misura superiore alle soglie previste dalla normativa,
        affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria:
         a) Per i fattori di rischio previsti nel decreto legislativo dai titoli VI (movimentazione di carichi manuali), VII
           (attrezzature munite di videoterminali), VIII (agenti fisici), IX (sostanze pericolose), X (agenti biologici),
           quest'ultimo relativamente ai volontari che svolgono compiti di assistenza sanitaria, dovranno essere
           sottoposti a sorveglianza sanitaria i volontari che svolgono attività operative per più di 535 ore nell'arco
           dell'anno. Tale termine è determinato nella misura del 30% del tempo lavorativo annuale di un lavoratore
           appartenente alla Pubblica Amministrazione.
         b) Per tutte quelle attività che non consentissero il rilevamento delle attività orarie svolte dai Volontari, il
           termine di impiego oltre il quale dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria è determinato in 65
           giorni di servizio annui.
         c) L'inpiduazione dei volontari avviene entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base del numero di
           ore/giornate di servizio dell'anno precedente.
         d) I Volontari in servizio non devono essere esposti ai fattori di rischio previsti al titolo IX (sostanze
           pericolose) e X (agenti biologici) in assenza degli specifici D.P.I. di 3^ cat. ad alto contenimento e
           dell’apposita formazione specialistica;
       8. Il medico competente deve effettuare le attività di controllo sanitario e di sorveglianza sanitaria con riferimento
        ai compiti effettivamente svolti dai volontari, dal momento che questi ultimi non dispongono di mansioni
        predefinite e con riferimento agli scenari di rischio di Protezione Civile.

     Articolo 22 – Assicurazioni, Formazione, Dotazioni e Risorse

       1. La Provincia di Vicenza ha l'obbligo di assicurare i Volontari del Gruppo Provinciale contro infortuni, malattie
        o altro, connessi allo svolgimento delle attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile verso
        terzi, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 03/07/2017 n° 117 “Codice del Terzo Settore”, dell’art. 35, D.Lgs. 1/2018
        e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
       2. Le attività formative sono di competenza della Provincia, di concerto con la Regione del Veneto, che si avvale
        delle istituzioni od Enti formativi, e delle professionalità e competenze presenti anche all'interno dell'Organiz-
        zazione o del mondo del V.O.P.C.;
       3. Le dotazioni tecniche, le pise ed i D.P.I. saranno acquistati dalla Provincia di Vicenza, su indicazione del
        Gruppo Provinciale, in accordo con il Dirigente del servizio di Protezione Civile. I volontari ammessi a far
        parte del Gruppo Provinciale sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità,
        l'appartenenza all'Organizzazione, le qualifiche e le eventuali specializzazioni;
       4. Il Gruppo Provinciale viene dotato dei mezzi e delle attrezzature di Protezione Civile già di proprietà della
        Provincia di Vicenza, e ne cura la corretta conservazione e manutenzione, oltre che l’utilizzo in condizioni di
        sicurezza: gli oneri per il mantenimento e l’ordinaria manutenzione sono coperti attraverso il budget stanziato
        annualmente dalla Provincia di Vicenza per il funzionamento del Gruppo Provinciale. Eventuali interventi di
        manutenzione straordinaria o che dovessero rendersi necessari per il ripristino della corretta funzionalità di
        mezzi ed attrezzature dovranno essere concordati con il Dirigente del servizio Provinciale di Protezione Civile.
        I materiali, mezzi ed attrezzature sono ricoverati all’interno dei Magazzini Provinciali siti in via Muggia, 12 a




copia informatica per consultazione
          Vicenza, l’accesso e l’utilizzo dei quali sono consentiti ai componenti del Gruppo Provinciale tramite
          determina del Dirigente del settore Protezione Civile della Provincia di Vicenza;
       5.  I beni durevoli acquisiti a vario titolo dal Gruppo Provinciale sono inseriti nell’inventario di cui al precedente
          art. 19 comma 1 lettera d) e sono dati in pronta disponibilità al Gruppo Provinciale stesso, che ne cura
          l’utilizzo e la manutenzione ordinaria, segnalando eventuali necessità di riparazioni, sostituzioni e/o ripristini.
          In caso di scioglimento del Gruppo Provinciale, tutto il materiale torna nella piena disponibilità della Provincia
          di Vicenza;
       6.  Le attrezzature ed i mezzi potranno essere concessi in prestito d’uso temporaneo ad altre O.D.V.P.C. con sede
          all’interno del territorio della provincia di Vicenza: sulla base di una richiesta motivata, qualora l’attività
          prevista non potesse essere presa in carico direttamente dal Gruppo Provinciale, il Consiglio Direttivo esprime
          un parere relativo alla durata ed alle modalità del prestito d’uso. Il Gruppo Provinciale, di concerto con gli
          uffici della Provincia provvede quindi alla stipula del documento di prestito temporaneo con l’O.D.V.P.C.
          richiedente. Le spese per il funzionamento, la manutenzione ed il ripristino della funzionalità dei mezzi e delle
          attrezzature concesse in prestito d’uso temporaneo sono interamente a carico dell’O.D.V.P.C. che ne ha fatto
          richiesta: all’atto dell’affidamento ed alla riconsegna, dovranno essere svolti controlli congiunti da parte di
          incaricati del Gruppo Provinciale e dell’O.D.V.P.C. affidataria, che stabiliscano oggettivamente lo stato in cui
          l’attrezzatura od il mezzo oggetto di affidamento si trova; questi controlli faranno fede per la quantificazione di
          eventuali oneri di manutenzione, ripristino ed efficientamento;
       7.  Qualora a causa di un’emergenza si rendesse necessario l’utilizzo di mezzi od attrezzature concesse in prestito
          d’uso temporaneo, l’O.D.V.P.C. affidataria ha l’obbligo di renderli immediatamente disponibili, fatto salvo il
          diritto a riottenerli in seguito alle cessate esigenze emergenziali;
       8.  Qualora durante un’emergenza alcuni mezzi od attrezzature dovessero risultare utili ad una O.D.V.P.C. con
          sede nella provincia di Vicenza, ed il Gruppo Provinciale non avesse la possibilità di intervenire direttamente
          in supporto di detta O.D.V.P.C., le dotazioni del Gruppo Provinciale potranno essere concesse – in toto od in
          parte – in prestito temporaneo, su indicazione del Coordinatore, utilizzando allo scopo l’apposita modulistica
          predisposta in accordo con gli uffici Provinciali al fine da agevolare la successiva azione amministrativa;
       9.  La sede del Gruppo Provinciale è inpiduata all’interno della struttura Provinciale sita in via Muggia, 5 a
          Vicenza. Le modalità di fruizione degli spazi sono stabilite con determina del Dirigente del settore Protezione
          Civile della Provincia di Vicenza; la corretta applicazione delle stesse è responsabilità del Coordinatore del
          Gruppo Provinciale;
       10.  L'uso delle attrezzature e dei mezzi di proprietà della Provincia di Vicenza, in occasione di esercitazioni o
          dimostrazioni, dovrà essere preventivamente comunicato al Dirigente del servizio Provinciale di Protezione
          Civile;
       11.  Il Gruppo Provinciale può essere autorizzato all'uso di attrezzature o mezzi di proprietà della Provincia di
          Vicenza che non siano compresi nell'inventario, previo il possesso, da parte dei singoli Volontari, di
          competenze accertate e, ove richiesto, di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative, e copertura
          assicurativa adatte a manlevare la Provincia di Vicenza da qualsivoglia responsabilità derivante dall’utilizzo di
          detti mezzi ed attrezzature;
       12.  All'interno del Gruppo Provinciale possono essere formate squadre specializzate in relazione agli interventi ed
          ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

     Articolo 23 – Norme Finanziarie

       1. L'Organizzazione non dispone di una propria autonomia amministrativa e finanziaria, quindi il suo codice
        fiscale coincide con quello della Provincia di Vicenza;
       2. Nel bilancio Provinciale è iscritto un apposito capitolo di spesa sul quale viene imputato il budget annualmente
        previsto per fornire al Gruppo Provinciale la sua dotazione finanziaria, che dovrà essere sufficiente a coprire
        gli oneri relativi all'attività dell'Organizzazione;
       3. Il Gruppo Provinciale, in relazione all'attività complessivamente svolta, redige scritture contabili cronologiche
        e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di
        gestione, al fine di poter rappresentare adeguatamente al Dirigente del servizio Provinciale di Protezione Civile
        la corretta gestione del budget assegnato nel bilancio Provinciale. Dette scritture, così come identificate
        nell’art. 19 comma 1 lettera e) del presente Regolamento, sono conservate assieme alla relativa
        documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della
        Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
       4. Tra i capitoli di entrata del bilancio Provinciale sarà istituito un apposito capitolo, collegato al capitolo di spesa
        di cui all'art. 23 comma 2, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi, donazioni, sponsoriz-
        zazioni o altro;
       5. Al Gruppo Provinciale possono essere concessi:
         a) Dalla Regione del Veneto, previa iscrizione nell'elenco territoriale e nei limiti degli stanziamenti previsti in
           bilancio, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento
           della preparazione tecnica e della formazione dei Volontari, oltre a contributi straordinari per le attività di
           Protezione Civile, anche per il tramite di appositi bandi di finanziamento;




copia informatica per consultazione
         b) Donazioni, sponsorizzazioni o altro.

     Articolo 24 – Organo di Controllo

       1. Dal momento che il Gruppo Provinciale non dispone di una propria autonomia amministrativa e finanziaria, e
        che opera attraverso un capitolo di spesa interno al bilancio Provinciale, la Provincia di Vicenza viene nomi-
        nata quale naturale Organo di Controllo dell’Organizzazione;
       2. Attraverso il Dirigente del servizio Provinciale di Protezione Civile, la Provincia di Vicenza potrà anche
        esercitare periodicamente un controllo di congruità della gestione del Gruppo Provinciale rispetto alla
        normativa Regionale e Nazionale in tema di Protezione Civile e rispetto alle linee programmatiche concordate
        con il Gruppo Provinciale stesso;
       3. Qualora nel corso di un controllo il Dirigente del servizio Provinciale di Protezione Civile dovesse notare delle
        gravi difformità o mancanze, dovrà prendere contatto con il Coordinatore al fine di chiarire gli aspetti
        incongruenti e per favorire il ripristino delle condizioni ideali di leale collaborazione tra l’Ente e
        l’Organizzazione;
       4. Nel caso in cui le difformità o le mancanze dovessero rivelarsi particolarmente gravi e/o continuative, ed il
        Coordinatore dimostrasse di non avere la possibilità o le capacità per rimediare, il Dirigente del servizio
        Provinciale di Protezione Civile potrà porre al Consiglio Direttivo formale richiesta di attivazione dell’art. 18
        comma 12 del presente Regolamento.



                                TITOLO 7

                       DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

     Articolo 25 – Disposizioni finali e norme di rinvio

       1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, si applica quanto stabilito dallo Statuto del
        Gruppo Provinciale, dal Codice Civile e dalle normative vigenti in materia;
       2. Copia del presente Regolamento sarà inserito nel sito della Provincia, consegnata ai componenti del Gruppo
        Provinciale e ad ogni nuovo aderente, trasmessa alla Regione del Veneto nonché alla Prefettura di Vicenza;
       3. Il presente Regolamento, redatto nei limiti definiti dalla legislazione Statale e della Regione Veneto sul
        volontariato di Protezione Civile, oltre che dai principi generali dell’Ordinamento Giuridico della Repubblica
        Italiana, viene approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale;
       4. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento possono essere proposte da ciascun aderente al
        Gruppo Provinciale, dal Dirigente del settore Protezione Civile della Provincia di Vicenza e/o da ciascun
        componente del Consiglio Provinciale; le modifiche sono sottoposte al parere dell’Assemblea che può
        approvarle, emendarle o rifiutarle con voto a maggioranza semplice. Il testo risultante, così come approvato
        dall’Assemblea, è sottoposto ad una verifica da parte del Consiglio Provinciale, che a sua volta può proporre
        ulteriori emendamenti: il testo dovrà quindi tornare all’esame dell’Assemblea, per una nuova procedura di
        approvazione, emendamento o bocciatura. Al termine di tutti i passaggi necessari, il testo definitivo approvato
        dall’Assemblea deve ottenere anche l’approvazione del Consiglio Provinciale, che all’esito positivo della
        verifica conclusiva dell’iter emanerà la relativa delibera di approvazione, in assenza della quale le modifiche
        regolamentari non sono efficaci.
       5. Il presente Regolamento entra in vigore all'esecutività della deliberazione del Consiglio Provinciale che lo
        approva.

     Articolo 26 – Disposizioni transitorie

       1. Al fine di consentire al Gruppo Provinciale di poter essere immediatamente operativo nello svolgimento delle
        sue funzioni, la selezione iniziale degli aderenti darà precedenza a membri già formati del V.O.P.C. della
        provincia di Vicenza;
       2. I volontari che desiderassero entrare a far parte del Gruppo Provinciale dovranno inoltrare la propria
        candidatura attraverso il proprio Referente Distrettuale in seno alla Consulta del Volontariato di Protezione
        Civile della provincia di Vicenza;
       3. I nominativi pervenuti saranno esaminati da una commissione composta dal Segretario Generale della
        Provincia di Vicenza, dal Dirigente del servizio Provinciale di Protezione Civile e dal Rappresentante
        Provinciale del V.O.P.C. della Provincia di Vicenza. La commissione compilerà una graduatoria di ammissione
        secondo i seguenti criteri:
         a) Possesso da parte del candidato dei requisiti di ammissione previsti all’art. 3 comma 1 del presente
           Regolamento;




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          b) Numero di partecipazioni ad attività emergenziali con attivazione Regionale (esterne quindi all’area di
            competenza della propria O.D.V.P.C.) all’interno della provincia di Vicenza negli ultimi 36 mesi;
          c) Numero di partecipazioni ad attività emergenziali con attivazione Regionale (esterne quindi all’area di
            competenza della propria O.D.V.P.C.) all’interno della Regione del Veneto negli ultimi 36 mesi;
          d) Numero di partecipazioni ad attività emergenziali con attivazione Regionale o Nazionale (esterne quindi
            all’area di competenza della propria O.D.V.P.C.) fuori dalla Regione del Veneto negli ultimi 36 mesi;
          e) Quantità di brevetti e/o specializzazioni acquisite nel corso del proprio servizio quale volontario di
            Protezione Civile;
       4.  Il possesso dei requisiti di cui all’art. 26 comma 3 lettera a) potrà essere asserito tramite autocertificazione
       5.  Il possesso dei requisiti di cui all’art. 26 comma 3 lettere b), c) e d) dovrà essere certificato allegando alla
          candidatura gli attestati di avvenuto impiego;
       6.  Il possesso dei requisiti di cui all’art. 26 comma 3 lettera e) dovrà essere certificato allegando alla candidatura i
          relativi brevetti ed attestati;
       7.  A parità di requisiti, verrà data precedenza per l’iscrizione in graduatoria al volontario anagraficamente più
          giovane, purché all’atto della presentazione della candidatura abbia un’anzianità di servizio in Protezione
          Civile superiore ai 3 anni, altrimenti prevale l’anzianità di servizio;
       8.  Una volta compilata la graduatoria, la commissione selezionerà i primi 20 nomi risultanti agli atti e:
          a) Consegnerà la lista dei 20 volontari fondatori del Gruppo Provinciale al Segretario Generale della
            Provincia di Vicenza, affinché sia allegata allo Statuto ed al Regolamento del Gruppo Provinciale;
          b) Consegnerà la graduatoria degli altri nomi (dal 21° in poi) al Dirigente del servizio Provinciale di
            Protezione Civile, che la conserverà fino all’avvenuto insediamento degli Organi Sociali del Gruppo
            Provinciale, cui poi verrà infine affidata per le successive adesioni;
       9.  Entro i 15 giorni successivi all’approvazione della delibera del Consiglio Provinciale che dà vita al Gruppo
          Provinciale, i 20 volontari fondatori si riuniscono in Assemblea per l’elezione degli Organi Sociali e le nomine
          agli altri incarichi previsti al Titolo 4 del presente Regolamento;
       10.  Successivamente alla positiva iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato di Protezione
          Civile, viene consentita l’adesione ad ulteriori volontari:
          a) Verrà scorsa la graduatoria già pronta, fino al suo esaurimento;
          b) I successivi aspiranti dovranno sottoporre la propria candidatura al Consiglio Direttivo, che la valuterà in
            base a quanto previsto dall’art. 3 del presente Regolamento;
       11.  Trascorsi 10 anni dalla data di approvazione della delibera del Consiglio Provinciale che dà vita al Gruppo
          Provinciale, decade l’eccezione che consente ad un candidato aderente di mantenere anche l’iscrizione presso
          un’altra O.D.V.P.C.: da quel momento ciascun nuovo volontario dovrà necessariamente scegliere di aderire
          esclusivamente al Gruppo Provinciale.
       12.  Viene consentito di procrastinare la decisione di lasciare l’eventuale O.D.V.P.C. di provenienza fino al termine
          del periodo di prova: questo per non impedire ad un volontario che dovesse non superare il periodo di prova, o
          che dovesse decidere di desistere dalla candidatura nel mentre, di poter rientrare nei ranghi della propria
          O.D.V.P.C. e di continuare colà il suo servizio a favore della collettività.




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                   P r o v i n c i a d i Vi c e n z a




                        STATUTO
               ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
               “GRUPPO PROVINCIALE VOLONTARI
               DI P ROTEZIONE C IVILE DI V ICENZA ”




          Adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. ------- del------------




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                                TITOLO 1

                               GENERALITÀ

     Articolo 1 – Costituzione

     È costituita ai sensi dell’art. 35, comma 3 del DLGS 1/2018 l’Organizzazione di Volontariato denominata “Gruppo
     Provinciale Volontari di Protezione Civile di Vicenza” (più avanti richiamata brevemente “Gruppo Provinciale”) con
     sede in Vicenza via Muggia, n.° 5 al quale possono aderire i cittadini dell’Unione Europea di ambo i sessi che dovranno
     prestare, nell’ambito della Protezione Civile, la loro opera senza fini di lucro o di vantaggi personali.
     Il Gruppo Provinciale si configura come Ente del Terzo Settore ai sensi dell’art. 4, comma 2 del DLGS 3 luglio 2017, n.
     117 “Codice del Terzo Settore”, ed ha le caratteristiche indicate dall’art. 2, punto 3 dell’Allegato A) alla DGR 2516 del
     08/08/2003 della Regione del Veneto, relativa alle nuove direttive e procedure per l’accesso e la gestione dell’Albo dei
     gruppi volontari di Protezione Civile (art. 10 L.R. 58/84).
     In quanto Ente controllato dalla Provincia di Vicenza, il legale rappresentante del Gruppo Provinciale viene inpiduato
     nel Presidente della Provincia di Vicenza.
     La durata del Gruppo Provinciale è illimitata.


     Articolo 2 – Scopi e finalità

     Il Gruppo Provinciale, attraverso l’azione spontanea, personale e gratuita dei propri aderenti, opera in via esclusiva per
     il perseguimento di scopi di Protezione Civile e non svolgerà attività perse ad eccezione di quelle ad esse direttamente
     connesse, così come espresse nel Codice della Protezione Civile.
     Finalità principale del Gruppo Provinciale è quella di coadiuvare il personale dell’Ente nelle attività di Sala Operativa
     per il coordinamento del Volontariato Organizzato di Protezione Civile (di seguito V.O.P.C.) nella risposta alle
     emergenze nelle quali si renda necessario l’intervento della Provincia: il personale del Gruppo può essere impiegato
     tanto presso le sedi del Servizio Provinciale di Protezione Civile quanto presso tutte le altre strutture (C.O.C., C.O.I.,
     C.O.M., C.C.S., sale decisionali, sale operative, ecc.) eventualmente allestite, o presso ogni altra sede ove la Provincia
     sia chiamata a collaborare alla gestione ed organizzazione delle forze in campo.
     Inoltre, il Gruppo Provinciale può operare come struttura autonoma nella risposta all’emergenza, attraverso la
     movimentazione e l’impiego dei mezzi e delle attrezzature dell’Ente che gli sono stati affidati, curando l’esecuzione
     degli interventi che la Provincia dovesse ritenere di affidare direttamente al Gruppo Provinciale nell’immediatezza
     dell’emergenza, nonché supportando il personale della Provincia nella corretta gestione del magazzino anche durante il
     periodo ordinario, avendo cura di manutenere e mantenere in efficienza tutti gli equipaggiamenti di proprietà della
     Provincia di Vicenza affidati come dotazione strumentale al Gruppo Provinciale.
     Infine, il Gruppo Provinciale può essere chiamato a svolgere ulteriori attività, di propria iniziativa o su richiesta della
     Provincia di Vicenza e previa autorizzazione del Dirigente, così come previsto all'art. 2 del D.Lgs. 1/2018.


     Articolo 3 – Ambito territoriale

     Il Gruppo Provinciale presta la sua opera in via ordinaria sull’intero territorio della Provincia di Vicenza, su richiesta
     dell’Amministrazione Provinciale o delle Amministrazioni Comunali che possano necessitare di supporto.
     Nell’eventualità del verificarsi di un evento emergenziale straordinario di Protezione Civile di tipo B o C, il Gruppo
     Provinciale può operare sull’intero territorio Nazionale, previa autorizzazione del Dirigente del settore Protezione
     Civile della Provincia di Vicenza e su attivazione da parte della Regione del Veneto, anche per le vie brevi.
     Nell’eventualità del verificarsi di un evento emergenziale di Protezione Civile di carattere sovranazionale, il Gruppo
     Provinciale potrà essere chiamato a partecipare al Meccanismo Europeo di Protezione Civile, nei modi e nei tempi
     stabiliti dalla normativa vigente, previo consenso del Dirigente del settore Protezione Civile della Provincia di Vicenza.


     Articolo 4 – Funzioni

     Il Gruppo Provinciale nasce a supporto della Provincia di Vicenza nella gestione delle attività di Protezione Civile, e
     pertanto non è espressione dell’Ente stesso in quanto si configura come O.D.V.P.C. sulla quale la Provincia mantiene
     una funzione di supervisione e controllo di gestione amministrativa ed economica, così come specificato ai successivi
     artt. 11 e 14.
     La vita associativa nel Gruppo Provinciale attua i principi di libertà e democraticità espressi dal D.Lgs. 1/2018,
     attraverso gli organi sociali di cui al successivo art. 8.
     Allo scopo di garantire all’Ente ed alla cittadinanza le massime funzionalità ed efficacia operativa, così come di massi-
     mizzare l’impiego delle risorse strumentali affidategli (cfr. art. 13) il Gruppo Provinciale si dota di una organizzazione
     gerarchica interna, disciplinata dal Titolo 4 del Regolamento.




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     Viene assicurato il rapporto diretto tra il Coordinatore del Gruppo ed il Dirigente Provinciale, al fine di assicurare che
     l’azione operativa espletata dal Gruppo Provinciale sia sempre coordinata con le linee di indirizzo indicate dall’Ente.
     Dal momento che il Gruppo Provinciale nasce per garantire supporto e coordinamento operativo a tutto il V.O.P.C.
     operante sul territorio, appare necessaria la più stretta collaborazione con il sistema provinciale articolato nei 10
     Distretti di Protezione Civile della Provincia di Vicenza: per questo motivo si statuisce che il Rappresentante
     Provinciale del V.O.P.C. sia membro di diritto del Gruppo Provinciale, e funga da ufficiale di collegamento con i 10
     Rappresentanti Distrettuali in seno alla Consulta del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Vicenza.


     Articolo 5 – Statuto e norme di rinvio

     Il Gruppo Provinciale è disciplinato dal presente Statuto e dal collegato Regolamento del Gruppo Provinciale di
     Protezione Civile di Vicenza (di seguito Regolamento), redatti nei limiti definiti dalla legislazione dello Stato e della
     Regione Veneto sul volontariato di Protezione Civile ed approvati con deliberazione del Consiglio Provinciale, oltre che
     dai principi generali dell’Ordinamento Giuridico della Repubblica Italiana.
     Le modifiche allo Statuto possono essere proposte da ciascun aderente al Gruppo Provinciale, dal Dirigente del settore
     Protezione Civile della Provincia di Vicenza e/o da ciascun componente del Consiglio Provinciale; le modifiche sono
     sottoposte al parere dell’Assemblea che può approvarle, emendarle o rifiutarle con voto a maggioranza qualificata. Il
     testo risultante, così come approvato dall’Assemblea, è sottoposto ad una verifica da parte del Consiglio Provinciale,
     che a sua volta può proporre ulteriori emendamenti: il testo dovrà quindi tornare all’esame dell’Assemblea, per una
     nuova procedura di approvazione, emendamento o bocciatura. Al termine di tutti i passaggi necessari, il testo definitivo
     approvato dall’Assemblea deve ottenere anche l’approvazione del Consiglio Provinciale, che all’esito positivo della
     verifica conclusiva dell’iter emanerà la relativa delibera di approvazione, in assenza della quale le modifiche statutarie
     non sono efficaci.



                                 TITOLO 2

                                 ADERENTI

     Articolo 6 – Aderenti

     Possono presentare domanda di adesione al Gruppo Provinciale tutti i Cittadini Europei rispondenti ai criteri di
     ammissione di cui al successivo art. 7; le domande di adesione vengono valutate alla prima seduta utile dal Consiglio
     Direttivo, che può approvare o respingere motivatamente la domanda di adesione.
     Tutti gli aspiranti la cui domanda di adesione sia stata valutata positivamente da parte del Consiglio Direttivo entrano a
     far parte del Gruppo Provinciale in via provvisoria, per l’espletamento del periodo di prova di cui al successivo art. 7,
     durante il quale dovranno dimostrare:
       a) di possedere la tempra necessaria per lo svolgimento disciplinato ed in sicurezza dei compiti assegnati al
          Gruppo Provinciale, anche in relazione alle proprie peculiari capacità personali e professionali;
       b) di avere la capacità di inserirsi nel gruppo, di creare e mantenere solidi rapporti con gli altri aderenti, basati sul
          rispetto reciproco, sulla solidarietà e sulla disponibilità personali;
       c) di essere in grado di rispettare la gerarchia e le funzioni assegnate a ciascuno, mantenendo un atteggiamento
          proattivo per contribuire a migliorare il servizio laddove ne ravvisasse la necessità;
       d) di saper fare ed accettare critiche costruttive, evitando atteggiamenti aggressivi o che possano demotivare i
          colleghi, ma che invece siano tesi alla crescita collettiva ed al miglioramento costante del servizio erogato.

     Gli aderenti devono accettare, espressamente e senza riserve, lo Statuto ed il Regolamento del Gruppo Provinciale ed
     essere disponibili a partecipare alle attività operative, di formazione e di addestramento approvate, organizzate, proposte
     o ritenute utili e necessarie dal Direttivo.
     Gli aderenti ammessi hanno parità di diritti e di doveri, ed il loro numero è illimitato.


     Articolo 7 – Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti

     Nella domanda di ammissione al Consiglio Direttivo l’aspirante aderente dovrà attestare tramite apposita
     autocertificazione di essere in possesso dei requisiti d’idoneità anagrafica, fisica, morale e civile specificati all’art. 3,
     comma 1 del Regolamento.
     Gli aspiranti volontari sono ammessi a far parte del Gruppo Provinciale in qualità di Volontari Effettivi dopo un periodo
     di prova durante il quale sono tenuti a partecipare alle attività ed agli opportuni corsi di formazione.
     Qualora l’aspirante aderente fosse già iscritto da almeno dodici mesi ad altra O.D.V.P.C. con sede sul territorio della




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     Regione del Veneto, rispondesse ai requisiti di cui all’art. 3, comma 1 del Regolamento e fosse in possesso della
     documentazione attestante il superamento con esito positivo del Corso Base di Protezione Civile e del Corso Salute e
     Sicurezza per Volontari di Protezione Civile, il Consiglio Direttivo potrà approvare la sua adesione al Gruppo
     Provinciale senza necessità di svolgimento del periodo di prova, ovvero potrà fissare una durata inferiore per suddetto
     periodo di prova, sulla base di specifica valutazione motivata.
     Gli aderenti cessano di appartenere all’organizzazione a seguito del mancato superamento del periodo di prova o per
     esclusione decretata per uno dei motivi elencati all’art. 4, comma 1 del Regolamento.
     La mancata ammissione o l’esclusione di un aderente sono deliberate dal Consiglio Direttivo sulla base di specifica
     valutazione motivata, e devono essere comunicate per iscritto all’aderente dal Coordinatore; è concessa all’aderente la
     facoltà di replica al provvedimento entro 15 giorni dalla comunicazione.
     Avverso al provvedimento di esclusione è data facoltà all’aderente di presentare ricorso al medesimo Consiglio
     Direttivo presentando una memoria difensiva, che dovrà essere discussa in una specifica seduta straordinaria, al termine
     della quale verrà espressa una decisione definitiva ed inappellabile, ai sensi dell’art 4, comma 3 del Regolamento.



                                TITOLO 3

                              ORGANI SOCIALI

     Articolo 8 – Organi Sociali del Gruppo Provinciale

     Gli organi sociali del Gruppo Provinciale sono:
       a) Il Coordinatore del Gruppo;
       b) Il Consiglio Direttivo;
       c) L’Assemblea degli aderenti;

     a) Il Coordinatore è il responsabile operativo eletto dall’Assemblea degli aderenti, ha il compito di coordinare il
     Gruppo Provinciale. Il coordinatore si interfaccia direttamente con il Dirigente del servizio provinciale di Protezione
     Civile, del quale è unico interlocutore all’interno del Gruppo Provinciale; cura quando necessario i rapporti con il
     Presidente della Provincia di Vicenza (o con suo delegato); cura quando necessario i rapporti con gli organi di
     informazione, in prima persona od attraverso un volontario specificamente designato; risponde all’organizzazione delle
     attività richieste al Gruppo Provinciale, promuovendo incontri tecnico-organizzativi con i volontari aderenti.

     b) Il Consiglio Direttivo è formato da quattro Consiglieri eletti dall’Assemblea degli Aderenti più il Coordinatore.
     Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Coordinatore, una volta al mese o quando ne faccia richiesta
     almeno un terzo dei suoi componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni, uno o più
     Supervisori e/o Volontari, con diritto di parola ma senza diritto di voto.
     Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti, e le sue
     decisioni sono prese a maggioranza e con voto palese: qualora una votazione finisse in parità, il voto del Coordinatore
     vale doppio. Di ogni riunione dovrà essere redatto verbale, da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio
     Direttivo del Gruppo Provinciale.
     Tra i suoi componenti il Coordinatore seleziona il proprio Vice Coordinatore.

     c) L’Assemblea degli aderenti è costituita da tutti gli aderenti al Gruppo Provinciale.
     L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno trimestralmente e comunque ogniqualvolta si renda necessario per le
     esigenze del Gruppo Provinciale, è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Coordinatore o, in
     caso di sua assenza, dal Vice Coordinatore.
     L’avviso di convocazione è inviato agli aderenti almeno 10 giorni prima della data stabilita, anche tramite utilizzo di
     messaggistica istantanea; è altresì reso pubblico nella sede del Gruppo Provinciale e deve contenere l’Ordine Del
     Giorno stabilito per la seduta.
     Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale, da iscrivere nel registro delle Assemblee degli aderenti del Gruppo
     Provinciale.
     In caso di votazioni, hanno diritto di voto tutti i Volontari Effettivi: mantengono diritto di partecipazione attiva alle
     sedute dell’Assemblea, ma senza diritto di voto, gli Aspiranti Volontari.


     Articolo 9 – Gratuità delle cariche

     Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese realmente sostenute e documentate,
     nell’interesse dell’organizzazione. Esse hanno la durata di 5 anni e possono essere riconfermate al massimo 2 volte.




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                                 TITOLO 4

              ASPETTI DISCIPLINARI, AMMINISTRATIVI, LOGISTICI E FINANZIARI

     Articolo 10 – Procedimenti disciplinari

     L’appartenenza al Gruppo Provinciale da parte degli aderenti implica l’accettazione del presente Statuto e del
     Regolamento. I comportamenti contrastanti con lo Statuto od il Regolamento e le infrazioni commesse devono essere
     riportate al Coordinatore, che le riferirà in sede di Consiglio Direttivo al fine di valutare le eventuali sanzioni
     disciplinari che il Coordinatore dovrà applicare, e che potranno essere:
       a) Richiamo verbale;
       b) Richiamo scritto;
       c) Sospensione temporanea dalle attività del Gruppo Provinciale;
       d) Espulsione definitiva dal Gruppo Provinciale.
     In via del tutto straordinaria, il Coordinatore del Gruppo Provinciale, il Supervisore in servizio od il Capo Squadra
     responsabile possono decidere di fermare ed/od allontanare quel volontario che dovesse manifestare, durante le
     operazioni ordinarie o di intervento in emergenza, un comportamento scorretto tale da compromettere le attività o da
     creare situazioni di pericolo per sé o per gli altri. Il provvedimento dovrà essere comunicato nell’immediatezza al
     Coordinatore, e sarà esaminato dal Consiglio Direttivo alla prima seduta utile, con riserva per quest’ultimo di poter
     proporre ulteriori misure disciplinari.


     Articolo 11 – Gestione amministrativa

     Ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione
     Civile”, applicato ai sensi del successivo comma 3, la Provincia di Vicenza, mediante i propri uffici, cura la gestione
     amministrativa del Gruppo Provinciale ed è di essa responsabile.
     Tramite il Servizio provinciale di Protezione Civile, provvede:
       a) a garantire le coperture assicurative contro gli infortuni ed a copertura della responsabilità civile verso terzi per
         i volontari del Gruppo Provinciale;
       b) a verificare la correttezza della modulistica e delle procedure interne adottate dal Gruppo Provinciale per il
         proprio funzionamento;
       c) a garantire per il proprio tramite il collegamento del Gruppo Provinciale con gli altri Uffici e Servizi della
         Provincia di Vicenza;
       d) si adopera per la risoluzione di eventuali criticità, al fine di garantire alla popolazione della provincia di
         Vicenza la maggior tutela possibile in ambito Protezione Civile.

     Sulla base del principio di leale collaborazione, alcuni aspetti potranno essere delegati alla struttura interna al Gruppo
     Provinciale, con il fine di mantenere una continuità amministrativa anche all’interno di periodi emergenziali con attività
     H24: tali aspetti dovranno essere esaminati e concordati dal Dirigente del Servizio provinciale di Protezione Civile
     assieme al Coordinatore del Gruppo Provinciale.


     Articolo 12 – Sorveglianza Sanitaria

     Il Decreto Interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'11 luglio 2011, ha
     provveduto a fissare i principi basilari delle attività per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione
     civile.
     Il 12 gennaio 2012 il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha sottoscritto il Decreto che adotta le nuove
     disposizioni e l'ha trasmesso agli organi di controllo per concludere l'iter di approvazione con la pubblicazione nella
     Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2012 (G.U. n. 82).
     Rifacendosi agli scenari di rischio per le attività di protezione civile così come definiti nel DM 13/04/2011 e dalle
     indicazioni contenute negli allegati dall’1 al 4 al Decreto del Capo Dipartimento 12/01/2012, il Gruppo Provinciale
     prevede il controllo sanitario e la sorveglianza sanitaria nei confronti dei Volontari aderenti, secondo le modalità e le
     tempistiche previste dall’art. 21 del Regolamento.


     Articolo 13 – Aspetti logistici

     Ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 03/07/2017 n° 117 “Codice del Terzo Settore”, la sede del Gruppo Provinciale è
     inpiduata all’interno della struttura Provinciale sita in via Muggia, 5 a Vicenza ed i materiali, mezzi ed attrezzature
     sono ricoverati all’interno dei Magazzini Provinciali siti in via Muggia, 12 a Vicenza, in quanto al comma 2 si legge che




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     “lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di
     loro proprieta', non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, (…) per lo svolgimento delle loro attivita'
     istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha
     l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari
     a mantenere la funzionalita' dell'immobile”.
     Le modalità di fruizione degli spazi sono stabilite con determina del Dirigente del settore Protezione Civile della
     Provincia di Vicenza; la corretta applicazione delle stesse è responsabilità del Coordinatore del Gruppo Provinciale e
     sottoposta a verifica periodica da parte del Servizio provinciale di Protezione Civile.
     Il Gruppo Provinciale viene dotato dei mezzi e delle attrezzature di Protezione Civile già di proprietà della Provincia di
     Vicenza con determina del Dirigente del settore Protezione Civile della Provincia di Vicenza ai sensi dell’art. 22, commi
     4 e 5 del Regolamento del Gruppo Provinciale, e ne cura la corretta conservazione e manutenzione, oltre che l’utilizzo
     in condizioni di sicurezza: gli oneri per il mantenimento e/o l’eventuale ripristino della corretta funzionalità di mezzi ed
     attrezzature sono a carico del bilancio della Provincia di Vicenza, all’interno della dotazione finanziaria destinata
     annualmente al funzionamento del Gruppo Provinciale.
     Le attrezzature ed i mezzi potranno essere concessi in prestito d’uso temporaneo ad altri Gruppi di Protezione Civile
     con sede all’interno del territorio della provincia di Vicenza, previa richiesta motivata e solo qualora l’impiego di detti
     mezzi ed/od attrezzature da parte di volontari del Gruppo Provinciale non fosse possibile.
     Le spese per il funzionamento, la manutenzione ed il ripristino della funzionalità dei mezzi e delle attrezzature concesse
     in prestito d’uso temporaneo sono interamente a carico della O.D.V.P.C. che ne ha fatto richiesta.


     Articolo 14 – Aspetti finanziari

     Ogni anno l’Amministrazione Provinciale provvederà allo stanziamento di risorse finanziarie in maniera ritenuta
     adeguata all’espletamento delle attività previste dal Gruppo Provinciale, che l’Organizzazione dovrà gestire con
     impegno, determinazione, rigore, lealtà, onestà e nell’esclusivo interesse della collettività.
     L’impiego delle risorse dovrà essere rendicontata con diligenza, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento, ed è sottoposta al
     controllo di gestione esercitato dalla Provincia di Vicenza per il tramite del Dirigente del servizio Provinciale di
     Protezione Civile.
     Il Gruppo Provinciale non gode di autonomia finanziaria, pertanto il Codice Fiscale del Gruppo Provinciale coincide
     con quello della Provincia di Vicenza. Eventuali contributi e/o donazioni di terzi per le finalità di Protezione Civile
     saranno acquisiti al bilancio Provinciale nelle forme previste dalla Legge, con destinazione vincolata. Tali somme
     saranno computate quali integrazioni alla dotazione finanziaria prevista per il funzionamento del Gruppo Provinciale
     per l’anno in corso ovvero per il successivo.



                                 TITOLO 5

                        DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

     Articolo 15 – Disposizioni finali e norme di rinvio

     Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, o per le specifiche misure attuative dei principi contenuti
     nel presente Statuto, si fa riferimento al Regolamento; per quanto comunque non previsto nei summenzionati
     documenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative Nazionale e Regionale in materia.
     Il presente Statuto entra in vigore con l’approvazione da parte del Consiglio Provinciale.


     Articolo 16 – Norme transitorie

     Nell’ottica di garantire l’immediata operatività del Gruppo Provinciale senza rischiare di impoverire il sistema
     territoriale di Protezione Civile attualmente in servizio attivo, è consentita l’adesione al Gruppo Provinciale da parte di
     volontari già appartenenti ad altre O.D.V.P.C. insistenti sul territorio della Provincia di Vicenza, che vogliano mantenere
     anche l’iscrizione all’O.D.V. di appartenenza.
     Tale eccezione ha una durata di 10 anni a decorrere dalla data di approvazione del presente Statuto da parte del
     Consiglio Provinciale: alla sua scadenza, ciascun nuovo volontario dovrà necessariamente scegliere di aderire esclusiva-
     mente al Gruppo Provinciale.
     In caso di intervento all’interno di un Comune o di un Distretto della Provincia di Vicenza, i volontari appartenenti ad
     organizzazioni territoriali con sede in quei territori dovranno dare priorità al servizio presso le rispettive O.D.V.P.C. di
     appartenenza. In tutti gli altri casi dovrà essere data priorità al servizio presso il Gruppo Provinciale, ferma restando la
     possibilità di intercalare i propri turni di servizio con quelli all’interno dell’O.D.V.P.C. di appartenenza, così da
     ottimizzare il servizio ed efficientare al massimo il sistema.




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     Il Gruppo è costituito inizialmente da un massimo di 20 volontari fondatori, selezionati sulla base dei curricula
     sottoposti all’esame della Provincia, con il criterio della dimostrabile assidua, costruttiva ed efficace partecipazione alla
     gestione di attività emergenziali sovra-comunali negli ultimi 36 mesi, secondo i criteri specificati all’art. 26 del
     Regolamento.

     Successivamente alla positiva iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile,
     viene consentita l’adesione ad ulteriori volontari: gli aspiranti dovranno sottoporre la propria candidatura al Direttivo,
     che la valuterà in base ai criteri indicati all’art. 7 del presente Statuto.




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                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                 DELIBERAZIONE N° 17 DEL 22/09/2020


     OGGETTO: COSTITUZIONE DEL "GRUPPO PROVINCIALE VOLONTARI DI
     PROTEZIONE CIVILE DI VICENZA" - APPROVAZIONE STATUTO E REGOLAMENTO
     DI ORGANIZZAZIONE.




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia
     per 15 giorni dal 25/09/2020.


     Vicenza, 25/09/2020




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                           (POLO PAOLA)
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                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                 DELIBERAZIONE N° 17 DEL 22/09/2020


     OGGETTO: COSTITUZIONE DEL "GRUPPO PROVINCIALE VOLONTARI DI
     PROTEZIONE CIVILE DI VICENZA" - APPROVAZIONE STATUTO E REGOLAMENTO
     DI ORGANIZZAZIONE.




                    CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


     Si certifica che la presente deliberazione è penuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione,
     ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.


     Vicenza, 06/10/2020




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                           (POLO PAOLA)
                                           con firma digitale




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