Statuto del "Gruppo Provinciale Volontari di Protezione Civile"

         P r o v i n c i a d i Vi c e n z a




              STATUTO
     ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
     “GRUPPO PROVINCIALE VOLONTARI
     DI P ROTEZIONE C IVILE DI V ICENZA ”




Adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. ------- del------------
                            TITOLO 1

                          GENERALITÀ

Articolo 1 – Costituzione

È costituita ai sensi dell’art. 35, comma 3 del DLGS 1/2018 l’Organizzazione di Volontariato denominata “Gruppo
Provinciale Volontari di Protezione Civile di Vicenza” (più avanti richiamata brevemente “Gruppo Provinciale”) con
sede in Vicenza via Muggia, n.° 5 al quale possono aderire i cittadini dell’Unione Europea di ambo i sessi che dovranno
prestare, nell’ambito della Protezione Civile, la loro opera senza fini di lucro o di vantaggi personali.
Il Gruppo Provinciale si configura come Ente del Terzo Settore ai sensi dell’art. 4, comma 2 del DLGS 3 luglio 2017, n.
117 “Codice del Terzo Settore”, ed ha le caratteristiche indicate dall’art. 2, punto 3 dell’Allegato A) alla DGR 2516 del
08/08/2003 della Regione del Veneto, relativa alle nuove direttive e procedure per l’accesso e la gestione dell’Albo dei
gruppi volontari di Protezione Civile (art. 10 L.R. 58/84).
In quanto Ente controllato dalla Provincia di Vicenza, il legale rappresentante del Gruppo Provinciale viene inpiduato
nel Presidente della Provincia di Vicenza.
La durata del Gruppo Provinciale è illimitata.


Articolo 2 – Scopi e finalità

Il Gruppo Provinciale, attraverso l’azione spontanea, personale e gratuita dei propri aderenti, opera in via esclusiva per
il perseguimento di scopi di Protezione Civile e non svolgerà attività perse ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse, così come espresse nel Codice della Protezione Civile.
Finalità principale del Gruppo Provinciale è quella di coadiuvare il personale dell’Ente nelle attività di Sala Operativa
per il coordinamento del Volontariato Organizzato di Protezione Civile (di seguito V.O.P.C.) nella risposta alle
emergenze nelle quali si renda necessario l’intervento della Provincia: il personale del Gruppo può essere impiegato
tanto presso le sedi del Servizio Provinciale di Protezione Civile quanto presso tutte le altre strutture (C.O.C., C.O.I.,
C.O.M., C.C.S., sale decisionali, sale operative, ecc.) eventualmente allestite, o presso ogni altra sede ove la Provincia
sia chiamata a collaborare alla gestione ed organizzazione delle forze in campo.
Inoltre, il Gruppo Provinciale può operare come struttura autonoma nella risposta all’emergenza, attraverso la
movimentazione e l’impiego dei mezzi e delle attrezzature dell’Ente che gli sono stati affidati, curando l’esecuzione
degli interventi che la Provincia dovesse ritenere di affidare direttamente al Gruppo Provinciale nell’immediatezza
dell’emergenza, nonché supportando il personale della Provincia nella corretta gestione del magazzino anche durante il
periodo ordinario, avendo cura di manutenere e mantenere in efficienza tutti gli equipaggiamenti di proprietà della
Provincia di Vicenza affidati come dotazione strumentale al Gruppo Provinciale.
Infine, il Gruppo Provinciale può essere chiamato a svolgere ulteriori attività, di propria iniziativa o su richiesta della
Provincia di Vicenza e previa autorizzazione del Dirigente, così come previsto all'art. 2 del D.Lgs. 1/2018.


Articolo 3 – Ambito territoriale

Il Gruppo Provinciale presta la sua opera in via ordinaria sull’intero territorio della Provincia di Vicenza, su richiesta
dell’Amministrazione Provinciale o delle Amministrazioni Comunali che possano necessitare di supporto.
Nell’eventualità del verificarsi di un evento emergenziale straordinario di Protezione Civile di tipo B o C, il Gruppo
Provinciale può operare sull’intero territorio Nazionale, previa autorizzazione del Dirigente del settore Protezione
Civile della Provincia di Vicenza e su attivazione da parte della Regione del Veneto, anche per le vie brevi.
Nell’eventualità del verificarsi di un evento emergenziale di Protezione Civile di carattere sovranazionale, il Gruppo
Provinciale potrà essere chiamato a partecipare al Meccanismo Europeo di Protezione Civile, nei modi e nei tempi
stabiliti dalla normativa vigente, previo consenso del Dirigente del settore Protezione Civile della Provincia di Vicenza.


Articolo 4 – Funzioni

Il Gruppo Provinciale nasce a supporto della Provincia di Vicenza nella gestione delle attività di Protezione Civile, e
pertanto non è espressione dell’Ente stesso in quanto si configura come O.D.V.P.C. sulla quale la Provincia mantiene
una funzione di supervisione e controllo di gestione amministrativa ed economica, così come specificato ai successivi
artt. 11 e 14.
La vita associativa nel Gruppo Provinciale attua i principi di libertà e democraticità espressi dal D.Lgs. 1/2018,
attraverso gli organi sociali di cui al successivo art. 8.
Allo scopo di garantire all’Ente ed alla cittadinanza le massime funzionalità ed efficacia operativa, così come di massi-
mizzare l’impiego delle risorse strumentali affidategli (cfr. art. 13) il Gruppo Provinciale si dota di una organizzazione
gerarchica interna, disciplinata dal Titolo 4 del Regolamento.
Viene assicurato il rapporto diretto tra il Coordinatore del Gruppo ed il Dirigente Provinciale, al fine di assicurare che
l’azione operativa espletata dal Gruppo Provinciale sia sempre coordinata con le linee di indirizzo indicate dall’Ente.
Dal momento che il Gruppo Provinciale nasce per garantire supporto e coordinamento operativo a tutto il V.O.P.C.
operante sul territorio, appare necessaria la più stretta collaborazione con il sistema provinciale articolato nei 10
Distretti di Protezione Civile della Provincia di Vicenza: per questo motivo si statuisce che il Rappresentante
Provinciale del V.O.P.C. sia membro di diritto del Gruppo Provinciale, e funga da ufficiale di collegamento con i 10
Rappresentanti Distrettuali in seno alla Consulta del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Vicenza.


Articolo 5 – Statuto e norme di rinvio

Il Gruppo Provinciale è disciplinato dal presente Statuto e dal collegato Regolamento del Gruppo Provinciale di
Protezione Civile di Vicenza (di seguito Regolamento), redatti nei limiti definiti dalla legislazione dello Stato e della
Regione Veneto sul volontariato di Protezione Civile ed approvati con deliberazione del Consiglio Provinciale, oltre che
dai principi generali dell’Ordinamento Giuridico della Repubblica Italiana.
Le modifiche allo Statuto possono essere proposte da ciascun aderente al Gruppo Provinciale, dal Dirigente del settore
Protezione Civile della Provincia di Vicenza e/o da ciascun componente del Consiglio Provinciale; le modifiche sono
sottoposte al parere dell’Assemblea che può approvarle, emendarle o rifiutarle con voto a maggioranza qualificata. Il
testo risultante, così come approvato dall’Assemblea, è sottoposto ad una verifica da parte del Consiglio Provinciale,
che a sua volta può proporre ulteriori emendamenti: il testo dovrà quindi tornare all’esame dell’Assemblea, per una
nuova procedura di approvazione, emendamento o bocciatura. Al termine di tutti i passaggi necessari, il testo definitivo
approvato dall’Assemblea deve ottenere anche l’approvazione del Consiglio Provinciale, che all’esito positivo della
verifica conclusiva dell’iter emanerà la relativa delibera di approvazione, in assenza della quale le modifiche statutarie
non sono efficaci.



                            TITOLO 2

                            ADERENTI

Articolo 6 – Aderenti

Possono presentare domanda di adesione al Gruppo Provinciale tutti i Cittadini Europei rispondenti ai criteri di
ammissione di cui al successivo art. 7; le domande di adesione vengono valutate alla prima seduta utile dal Consiglio
Direttivo, che può approvare o respingere motivatamente la domanda di adesione.
Tutti gli aspiranti la cui domanda di adesione sia stata valutata positivamente da parte del Consiglio Direttivo entrano a
far parte del Gruppo Provinciale in via provvisoria, per l’espletamento del periodo di prova di cui al successivo art. 7,
durante il quale dovranno dimostrare:
   a) di possedere la tempra necessaria per lo svolgimento disciplinato ed in sicurezza dei compiti assegnati al
     Gruppo Provinciale, anche in relazione alle proprie peculiari capacità personali e professionali;
   b) di avere la capacità di inserirsi nel gruppo, di creare e mantenere solidi rapporti con gli altri aderenti, basati sul
     rispetto reciproco, sulla solidarietà e sulla disponibilità personali;
   c) di essere in grado di rispettare la gerarchia e le funzioni assegnate a ciascuno, mantenendo un atteggiamento
     proattivo per contribuire a migliorare il servizio laddove ne ravvisasse la necessità;
   d) di saper fare ed accettare critiche costruttive, evitando atteggiamenti aggressivi o che possano demotivare i
     colleghi, ma che invece siano tesi alla crescita collettiva ed al miglioramento costante del servizio erogato.

Gli aderenti devono accettare, espressamente e senza riserve, lo Statuto ed il Regolamento del Gruppo Provinciale ed
essere disponibili a partecipare alle attività operative, di formazione e di addestramento approvate, organizzate, proposte
o ritenute utili e necessarie dal Direttivo.
Gli aderenti ammessi hanno parità di diritti e di doveri, ed il loro numero è illimitato.


Articolo 7 – Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti

Nella domanda di ammissione al Consiglio Direttivo l’aspirante aderente dovrà attestare tramite apposita
autocertificazione di essere in possesso dei requisiti d’idoneità anagrafica, fisica, morale e civile specificati all’art. 3,
comma 1 del Regolamento.
Gli aspiranti volontari sono ammessi a far parte del Gruppo Provinciale in qualità di Volontari Effettivi dopo un periodo
di prova durante il quale sono tenuti a partecipare alle attività ed agli opportuni corsi di formazione.
Qualora l’aspirante aderente fosse già iscritto da almeno dodici mesi ad altra O.D.V.P.C. con sede sul territorio della
Regione del Veneto, rispondesse ai requisiti di cui all’art. 3, comma 1 del Regolamento e fosse in possesso della
documentazione attestante il superamento con esito positivo del Corso Base di Protezione Civile e del Corso Salute e
Sicurezza per Volontari di Protezione Civile, il Consiglio Direttivo potrà approvare la sua adesione al Gruppo
Provinciale senza necessità di svolgimento del periodo di prova, ovvero potrà fissare una durata inferiore per suddetto
periodo di prova, sulla base di specifica valutazione motivata.
Gli aderenti cessano di appartenere all’organizzazione a seguito del mancato superamento del periodo di prova o per
esclusione decretata per uno dei motivi elencati all’art. 4, comma 1 del Regolamento.
La mancata ammissione o l’esclusione di un aderente sono deliberate dal Consiglio Direttivo sulla base di specifica
valutazione motivata, e devono essere comunicate per iscritto all’aderente dal Coordinatore; è concessa all’aderente la
facoltà di replica al provvedimento entro 15 giorni dalla comunicazione.
Avverso al provvedimento di esclusione è data facoltà all’aderente di presentare ricorso al medesimo Consiglio
Direttivo presentando una memoria difensiva, che dovrà essere discussa in una specifica seduta straordinaria, al termine
della quale verrà espressa una decisione definitiva ed inappellabile, ai sensi dell’art 4, comma 3 del Regolamento.



                           TITOLO 3

                         ORGANI SOCIALI

Articolo 8 – Organi Sociali del Gruppo Provinciale

Gli organi sociali del Gruppo Provinciale sono:
   a) Il Coordinatore del Gruppo;
   b) Il Consiglio Direttivo;
   c) L’Assemblea degli aderenti;

a) Il Coordinatore è il responsabile operativo eletto dall’Assemblea degli aderenti, ha il compito di coordinare il
Gruppo Provinciale. Il coordinatore si interfaccia direttamente con il Dirigente del servizio provinciale di Protezione
Civile, del quale è unico interlocutore all’interno del Gruppo Provinciale; cura quando necessario i rapporti con il
Presidente della Provincia di Vicenza (o con suo delegato); cura quando necessario i rapporti con gli organi di
informazione, in prima persona od attraverso un volontario specificamente designato; risponde all’organizzazione delle
attività richieste al Gruppo Provinciale, promuovendo incontri tecnico-organizzativi con i volontari aderenti.

b) Il Consiglio Direttivo è formato da quattro Consiglieri eletti dall’Assemblea degli Aderenti più il Coordinatore.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Coordinatore, una volta al mese o quando ne faccia richiesta
almeno un terzo dei suoi componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni, uno o più
Supervisori e/o Volontari, con diritto di parola ma senza diritto di voto.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti, e le sue
decisioni sono prese a maggioranza e con voto palese: qualora una votazione finisse in parità, il voto del Coordinatore
vale doppio. Di ogni riunione dovrà essere redatto verbale, da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio
Direttivo del Gruppo Provinciale.
Tra i suoi componenti il Coordinatore seleziona il proprio Vice Coordinatore.

c) L’Assemblea degli aderenti è costituita da tutti gli aderenti al Gruppo Provinciale.
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno trimestralmente e comunque ogniqualvolta si renda necessario per le
esigenze del Gruppo Provinciale, è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Coordinatore o, in
caso di sua assenza, dal Vice Coordinatore.
L’avviso di convocazione è inviato agli aderenti almeno 10 giorni prima della data stabilita, anche tramite utilizzo di
messaggistica istantanea; è altresì reso pubblico nella sede del Gruppo Provinciale e deve contenere l’Ordine Del
Giorno stabilito per la seduta.
Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale, da iscrivere nel registro delle Assemblee degli aderenti del Gruppo
Provinciale.
In caso di votazioni, hanno diritto di voto tutti i Volontari Effettivi: mantengono diritto di partecipazione attiva alle
sedute dell’Assemblea, ma senza diritto di voto, gli Aspiranti Volontari.


Articolo 9 – Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese realmente sostenute e documentate,
nell’interesse dell’organizzazione. Esse hanno la durata di 5 anni e possono essere riconfermate al massimo 2 volte.
                             TITOLO 4

          ASPETTI DISCIPLINARI, AMMINISTRATIVI, LOGISTICI E FINANZIARI

Articolo 10 – Procedimenti disciplinari

L’appartenenza al Gruppo Provinciale da parte degli aderenti implica l’accettazione del presente Statuto e del
Regolamento. I comportamenti contrastanti con lo Statuto od il Regolamento e le infrazioni commesse devono essere
riportate al Coordinatore, che le riferirà in sede di Consiglio Direttivo al fine di valutare le eventuali sanzioni
disciplinari che il Coordinatore dovrà applicare, e che potranno essere:
   a) Richiamo verbale;
   b) Richiamo scritto;
   c) Sospensione temporanea dalle attività del Gruppo Provinciale;
   d) Espulsione definitiva dal Gruppo Provinciale.
In via del tutto straordinaria, il Coordinatore del Gruppo Provinciale, il Supervisore in servizio od il Capo Squadra
responsabile possono decidere di fermare ed/od allontanare quel volontario che dovesse manifestare, durante le
operazioni ordinarie o di intervento in emergenza, un comportamento scorretto tale da compromettere le attività o da
creare situazioni di pericolo per sé o per gli altri. Il provvedimento dovrà essere comunicato nell’immediatezza al
Coordinatore, e sarà esaminato dal Consiglio Direttivo alla prima seduta utile, con riserva per quest’ultimo di poter
proporre ulteriori misure disciplinari.


Articolo 11 – Gestione amministrativa

Ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione
Civile”, applicato ai sensi del successivo comma 3, la Provincia di Vicenza, mediante i propri uffici, cura la gestione
amministrativa del Gruppo Provinciale ed è di essa responsabile.
Tramite il Servizio provinciale di Protezione Civile, provvede:
  a) a garantire le coperture assicurative contro gli infortuni ed a copertura della responsabilità civile verso terzi per
     i volontari del Gruppo Provinciale;
  b) a verificare la correttezza della modulistica e delle procedure interne adottate dal Gruppo Provinciale per il
     proprio funzionamento;
  c) a garantire per il proprio tramite il collegamento del Gruppo Provinciale con gli altri Uffici e Servizi della
     Provincia di Vicenza;
  d) si adopera per la risoluzione di eventuali criticità, al fine di garantire alla popolazione della provincia di
     Vicenza la maggior tutela possibile in ambito Protezione Civile.

Sulla base del principio di leale collaborazione, alcuni aspetti potranno essere delegati alla struttura interna al Gruppo
Provinciale, con il fine di mantenere una continuità amministrativa anche all’interno di periodi emergenziali con attività
H24: tali aspetti dovranno essere esaminati e concordati dal Dirigente del Servizio provinciale di Protezione Civile
assieme al Coordinatore del Gruppo Provinciale.


Articolo 12 – Sorveglianza Sanitaria

Il Decreto Interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'11 luglio 2011, ha
provveduto a fissare i principi basilari delle attività per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione
civile.
Il 12 gennaio 2012 il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha sottoscritto il Decreto che adotta le nuove
disposizioni e l'ha trasmesso agli organi di controllo per concludere l'iter di approvazione con la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2012 (G.U. n. 82).
Rifacendosi agli scenari di rischio per le attività di protezione civile così come definiti nel DM 13/04/2011 e dalle
indicazioni contenute negli allegati dall’1 al 4 al Decreto del Capo Dipartimento 12/01/2012, il Gruppo Provinciale
prevede il controllo sanitario e la sorveglianza sanitaria nei confronti dei Volontari aderenti, secondo le modalità e le
tempistiche previste dall’art. 21 del Regolamento.


Articolo 13 – Aspetti logistici

Ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 03/07/2017 n° 117 “Codice del Terzo Settore”, la sede del Gruppo Provinciale è
inpiduata all’interno della struttura Provinciale sita in via Muggia, 5 a Vicenza ed i materiali, mezzi ed attrezzature
sono ricoverati all’interno dei Magazzini Provinciali siti in via Muggia, 12 a Vicenza, in quanto al comma 2 si legge che
“lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di
loro proprieta', non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, (…) per lo svolgimento delle loro attivita'
istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha
l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari
a mantenere la funzionalita' dell'immobile”.
Le modalità di fruizione degli spazi sono stabilite con determina del Dirigente del settore Protezione Civile della
Provincia di Vicenza; la corretta applicazione delle stesse è responsabilità del Coordinatore del Gruppo Provinciale e
sottoposta a verifica periodica da parte del Servizio provinciale di Protezione Civile.
Il Gruppo Provinciale viene dotato dei mezzi e delle attrezzature di Protezione Civile già di proprietà della Provincia di
Vicenza con determina del Dirigente del settore Protezione Civile della Provincia di Vicenza ai sensi dell’art. 22, commi
4 e 5 del Regolamento del Gruppo Provinciale, e ne cura la corretta conservazione e manutenzione, oltre che l’utilizzo
in condizioni di sicurezza: gli oneri per il mantenimento e/o l’eventuale ripristino della corretta funzionalità di mezzi ed
attrezzature sono a carico del bilancio della Provincia di Vicenza, all’interno della dotazione finanziaria destinata
annualmente al funzionamento del Gruppo Provinciale.
Le attrezzature ed i mezzi potranno essere concessi in prestito d’uso temporaneo ad altri Gruppi di Protezione Civile
con sede all’interno del territorio della provincia di Vicenza, previa richiesta motivata e solo qualora l’impiego di detti
mezzi ed/od attrezzature da parte di volontari del Gruppo Provinciale non fosse possibile.
Le spese per il funzionamento, la manutenzione ed il ripristino della funzionalità dei mezzi e delle attrezzature concesse
in prestito d’uso temporaneo sono interamente a carico della O.D.V.P.C. che ne ha fatto richiesta.


Articolo 14 – Aspetti finanziari

Ogni anno l’Amministrazione Provinciale provvederà allo stanziamento di risorse finanziarie in maniera ritenuta
adeguata all’espletamento delle attività previste dal Gruppo Provinciale, che l’Organizzazione dovrà gestire con
impegno, determinazione, rigore, lealtà, onestà e nell’esclusivo interesse della collettività.
L’impiego delle risorse dovrà essere rendicontata con diligenza, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento, ed è sottoposta al
controllo di gestione esercitato dalla Provincia di Vicenza per il tramite del Dirigente del servizio Provinciale di
Protezione Civile.
Il Gruppo Provinciale non gode di autonomia finanziaria, pertanto il Codice Fiscale del Gruppo Provinciale coincide
con quello della Provincia di Vicenza. Eventuali contributi e/o donazioni di terzi per le finalità di Protezione Civile
saranno acquisiti al bilancio Provinciale nelle forme previste dalla Legge, con destinazione vincolata. Tali somme
saranno computate quali integrazioni alla dotazione finanziaria prevista per il funzionamento del Gruppo Provinciale
per l’anno in corso ovvero per il successivo.



                             TITOLO 5

                    DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 15 – Disposizioni finali e norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, o per le specifiche misure attuative dei principi contenuti
nel presente Statuto, si fa riferimento al Regolamento; per quanto comunque non previsto nei summenzionati
documenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative Nazionale e Regionale in materia.
Il presente Statuto entra in vigore con l’approvazione da parte del Consiglio Provinciale.


Articolo 16 – Norme transitorie

Nell’ottica di garantire l’immediata operatività del Gruppo Provinciale senza rischiare di impoverire il sistema
territoriale di Protezione Civile attualmente in servizio attivo, è consentita l’adesione al Gruppo Provinciale da parte di
volontari già appartenenti ad altre O.D.V.P.C. insistenti sul territorio della Provincia di Vicenza, che vogliano mantenere
anche l’iscrizione all’O.D.V. di appartenenza.
Tale eccezione ha una durata di 10 anni a decorrere dalla data di approvazione del presente Statuto da parte del
Consiglio Provinciale: alla sua scadenza, ciascun nuovo volontario dovrà necessariamente scegliere di aderire esclusiva-
mente al Gruppo Provinciale.
In caso di intervento all’interno di un Comune o di un Distretto della Provincia di Vicenza, i volontari appartenenti ad
organizzazioni territoriali con sede in quei territori dovranno dare priorità al servizio presso le rispettive O.D.V.P.C. di
appartenenza. In tutti gli altri casi dovrà essere data priorità al servizio presso il Gruppo Provinciale, ferma restando la
possibilità di intercalare i propri turni di servizio con quelli all’interno dell’O.D.V.P.C. di appartenenza, così da
ottimizzare il servizio ed efficientare al massimo il sistema.
Il Gruppo è costituito inizialmente da un massimo di 20 volontari fondatori, selezionati sulla base dei curricula
sottoposti all’esame della Provincia, con il criterio della dimostrabile assidua, costruttiva ed efficace partecipazione alla
gestione di attività emergenziali sovra-comunali negli ultimi 36 mesi, secondo i criteri specificati all’art. 26 del
Regolamento.

Successivamente alla positiva iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile,
viene consentita l’adesione ad ulteriori volontari: gli aspiranti dovranno sottoporre la propria candidatura al Direttivo,
che la valuterà in base ai criteri indicati all’art. 7 del presente Statuto.