Regolamento del "Gruppo Provinciale Volontari di Protezione Civile"

         P r o v i n c i a d i Vi c e n z a




          REGOLAMENTO
       DI ORGANIZZAZIONE

     “G RUPPO PROVINCIALE VOLONTARI
     DI P ROTEZIONE C IVILE DI V ICENZA ”




Adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. ------- del------------

            Entrato in vigore il ------------
                           TITOLO 1

                          GENERALITÀ

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento, Obiettivi ed Istituzione dell'Organizzazione

  1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Gruppo Provinciale di Protezione
    Civile della Provincia di Vicenza, di seguito denominato Gruppo Provinciale;
  2. Il presente Regolamento integra lo Statuto e stabilisce le norme di comportamento per tutti gli iscritti. In caso
    di contraddizione tra Statuto e Regolamento, prevale lo Statuto;
  3. Il Gruppo Provinciale è stato istituito con Deliberazione del Consiglio Provinciale n°. _________ del _______
    ed ha sede in Vicenza in via Muggia, n°. 5, nei locali della Sala Operativa Provinciale (in seguito S.O.P.);
  4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda allo Statuto del Gruppo Provinciale, nonché alla
    normativa Regionale e Nazionale vigenti in materia di Protezione Civile;
  5. La Provincia, congiuntamente con il Direttivo del Gruppo Provinciale, inpidua le forme più opportune per
    incentivare la libera adesione al Gruppo Provinciale stesso;
  6. Il Gruppo Provinciale deve essere iscritto all’Elenco Territoriale delle Organizzazioni ed Associazioni di
    Volontariato di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 35 comma 3, D.Lgs 1/2018.


Articolo 2 – Attività del Gruppo Provinciale

  1. Il Gruppo Provinciale svolge le proprie attività avvalendosi delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri
    aderenti per le attività di Protezione Civile previste all'art. 2, D.Lgs 1/2018, affiancando e coadiuvando l’Ente
    Provincia della Provincia di Vicenza;
  2. Gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Volontariato di Protezione Civile con impegno, lealtà,
    probità, onestà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione e totale gratuità; essi non possono svolgere,
    nelle vesti di Volontari di Protezione Civile, alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità indicate al
    presente articolo;
  3. Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti ed i comportamenti contrastanti con il presente Regolamento
    e/o con lo Statuto del Gruppo Provinciale potranno comportare sanzioni disciplinari che possono arrivare fino
    all'espulsione dall'Organizzazione, che il Coordinatore dovrà applicare, secondo le modalità stabilite all’art. 18
    del presente Regolamento.



                           TITOLO 2

                         PARTECIPAZIONE

Articolo 3 – Requisiti di ammissione

  1. L'ammissione al Gruppo Provinciale è subordinata alla presentazione di apposita istanza indirizzata al
    Consiglio Direttivo, come da modello predisposto dallo stesso, nella quale il candidato dichiara:
    a) Di avere raggiunto la maggiore età;
    b) Di essere cittadino Italiano, ovvero cittadino di uno Stato dell’Unione Europea con pieno diritto alla
      permanenza stabile sul territorio Nazionale;
    c) Di possedere la piena padronanza della lingua Italiana, indispensabile per la corretta comprensione delle
      istruzioni e la proficua esecuzione dei servizi assegnati al Gruppo Provinciale;
    d) Di risiedere o di avere stabile dimora all’interno del territorio della provincia di Vicenza;
    e) Di essere in possesso dei requisiti di integrità morale e civile sottesi al servizio in Protezione Civile;
    f) Di non avere a subito condanne penali per reati predatori e/o contro il patrimonio e/o contro la persona;
    g) Di non essere colpiti da interdizione dai pubblici uffici all’atto della presentazione della domanda;
    h) Qualora fosse sottoposto a procedimento penale per reati predatori, contro la persona o il patrimonio, o
      che comportassero l'interdizione dai pubblici uffici, deve farne menzione dandone spiegazione;
    i) Di non essere destinatario di misure di sicurezza o di misure di prevenzione;
    j) Di essere informato ed accettare, ai sensi del Regolamento UE n°. 2016/679 – GDPR in materia di
      trattamento dei dati personali e privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
      informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa,
      corredata da copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
    k) Di essere in possesso dei requisiti medici indispensabili alla corretta esecuzione dei compiti assegnati ai
      Volontari del Gruppo Provinciale: la sussistenza dei requisiti dovrà essere successivamente comprovata
      tramite certificazione medica.
  2. Il Coordinatore comunica tempestivamente al candidato l'accoglimento della domanda e l'inizio del peri odo di
    prova obbligatorio di 6 mesi in qualità di Aspirante Volontario, ovvero gli eventuali motivi che ostano
    all'accoglimento della stessa;
  3. Nel corso del periodo di prova verrà valutata l’attitudine dell’Aspirante Volontario relativamente alle
    caratteristiche di cui all’art. 16 comma 5, che sono parte integrante dei requisiti di permanenza;
  4. Al termine del periodo di prova di cui al precedente art. 3 comma 2, il Coordinatore, sentito il Consiglio
    Direttivo, comunicherà all'interessato a seconda della valutazione:
    a) La nomina a Volontario Effettivo;
    b) Il prolungamento del periodo di prova per ulteriori sei mesi;
    c) La non-idoneità all'attività di Volontario di Protezione Civile all’interno del Gruppo Provinciale.


Articolo 4 – Cause di esclusione

  1. I Volontari aderenti perdono definitivamente tale qualifica per:
    a) Per mancato superamento del periodo di prova;
    b) Per l’assenza o la perdita dei requisiti autocertificati con la domanda di adesione;
    c) Per dimissioni volontarie;
    d) Per sopraggiunta inidoneità medica allo svolgimento di servizi propri del Volontartiato Organizzato di
      Protezione Civile (in seguito V.O.P.C.);
    e) Per l’assenza ingiustificata dalle attività per un periodo superiore ai sei mesi;
    f) Per comportamento contrastante con gli scopi statutari, in particolare con quelli di cui all’Art. 6 dello
      Statuto del Gruppo Provinciale;
    g) Per aver subito condanna penale per reati predatori e/o contro il patrimonio e/o contro la persona;
    h) Per essere colpito da interdizione dai pubblici uffici;
    i) Per ripetute violazioni degli obblighi statutari e/o regolamentari;
    j) A seguito di espulsione disciplinare ai sensi del successivo art. 18.
  2. La mancata ammissione o l’esclusione di un aderente sono deliberate dal Consiglio Direttivo sulla base di
    specifica valutazione motivata, e devono essere comunicate per iscritto all’aderente dal Coordinatore; è
    concessa all’aderente la facoltà di replica al provvedimento entro 15 giorni dalla comunicazione;
  3. Avverso al provvedimento di esclusione è data facoltà all’aderente di presentare ricorso al medesimo Consiglio
    Direttivo presentando una memoria difensiva, che dovrà essere discussa in una specifica seduta straordinaria,
    al termine della quale verrà espressa una decisione definitiva ed inappellabile, fatto salvo quanto previso al
    successivo art. 18 comma 11;
  4. Nel caso di perdita definitiva della qualifica di Volontario del Gruppo Provinciale, per recesso volontario o per
    i casi indicati, a seguito di formale diffida, dovranno essere restituiti la pisa, i Dispositivi di Protezione
    Inpiduale (in seguito D.P.I.) e quant'altro sia stato consegnato al Volontario nell'arco del suo periodo di
    servizio. Le dimissioni volontarie devono essere comunicate per iscritto al Coordinatore.



                           TITOLO 3

                         ORGANI SOCIALI

Articolo 5 – Organi Sociali del Gruppo Provinciale

  1. Gli organi del Gruppo Provinciale sono:
    a) Il Coordinatore del Gruppo Provinciale;
    b) Il Consiglio Direttivo;
    c) L'Assemblea degli aderenti.


Articolo 6 – Il Coordinatore del Gruppo Provinciale

  1. Il Coordinatore del Gruppo Provinciale:
    a) Mantiene i rapporti tra l'Organizzazione e la Provincia;
    b) Rappresenta il Gruppo Provinciale in tutte le sedi, e ne è il portavoce;
    c) Attribuisce gli incarichi ai Volontari del Gruppo Provinciale, sentito il Consiglio Direttivo, per le necessità
      funzionali dell'Organizzazione;
    d) Coordina l'attività dell'Organizzazione sulla base delle indicazioni e delle linee guida dettate dal Servizio
      provinciale di Protezione Civile;
      e) Determina le modalità d'intervento dei Volontari aderenti;
      f) Partecipa di diritto alla Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile della provincia di
        Vicenza.
   2.  In caso di propria assenza, il Coordinatore può delegare il Vice Coordinatore a svolgere sue le funzioni;
   3.  È eletto dall'Assemblea degli aderenti e deve avere i seguenti requisiti:
      a) Essere Volontario Operativo del Gruppo Provinciale;
      b) Operare da almeno 10 anni come volontario operativo di Protezione Civile, anche in altre Organizzazioni
        di Volontariato di Protezione Civile (in seguito O.D.V.P.C.);
      c) Se proveniente da altra O.D.V.P.C., aver già ricoperto per almeno un mandato completo la carica di
        Presidente di Associazione, ovverosia di Coordinatore di Gruppo Comunale;
      d) Se non proveniente da altra O.D.V.P.C., aver fatto parte del Consiglio Direttivo per almeno un mandato
        completo, aver completato positivamente il corso Caposquadra da almeno 5 anni ed aver completato
        positivamente il corso per Coordinatori di Associazioni di Protezione Civile;
      e) Aver prestato servizio in almeno 2 eventi emergenziali di tipo B o C;
      f) Non aver compiuto, all'atto dell'elezione, il 60° anno d'età.
   4.  Opera alle dipendenze degli organi istituzionalmente preposti ed assume il comando dei compiti assegnati al
      Gruppo Provinciale in caso d'intervento, sulla base delle direttive ricevute da parte del Dirigente del servizio
      Provinciale di Protezione Civile;
   5.  Assicura che le indicazioni programmatiche ricevute dal Dirigente del servizio Provinciale di Protezione Civile
      siano portate all’attenzione del Consiglio Direttivo e da quest’ultimo inserite nella programmazione annuale
      delle attività del Gruppo Provinciale;
   6.  In caso di attivazione della S.O.P. a seguito di evento emergenziale dichiarato nel territorio della provincia di
      Vicenza, assume il coordinamento operativo di tutte le O.D.V.P.C. coinvolte in zona operazioni, assicurando la
      massima cooperazione e collaborazione con le autorità di Protezione Civile responsabili per l’area di
      intervento e con l’O.D.V.P.C. competente per territorio, se presente, affinché le attività di risposta
      all’emergenza vengano svolte nel più celere ed efficace dei modi: non si sostituisce alle realtà territoriali ma ne
      aumenta il coordinamento, coinvolgendole e valorizzandole. Nella valutazione delle O.D.V.P.C. da richiedere
      in supporto, applica un criterio di vicinanza territoriale all’evento in relazione alle dotazioni tecniche ed alle
      specialità delle stesse, in modo da ottimizzare il più possibile la rapidità e l’efficacia della risposta operativa
      del sistema all’emergenza;
   7.  In caso di attivazione della S.O.P. per il coordinamento della risposta del V.O.P.C. ad un evento emergenziale
      dichiarato fuori dalla provincia di Vicenza, coadiuva il Dirigente del servizio Provinciale di Protezione Civile
      nel comando delle operazioni di mobilitazione del sistema territoriale e ne assicura il coordinamento con la
      Sala Operativa Regionale;
   8.  In caso di attivazione della Colonna Mobile Provinciale, coadiuva il Dirigente del servizio Provinciale di
      Protezione Civile nel comando delle operazioni, ne assicura il coordinamento con la Sala Operativa Regionale
      ed assume il coordinamento operativo di tutte le O.D.V.P.C. coinvolte;
   9.  Valuta, assieme al Consiglio Direttivo, le sanzioni da erogare ai Volontari che abbiano commesso infrazioni al
      presente Regolamento o comportamenti contrastanti con lo Statuto dell'Organizzazione;
   10.  In caso di dimissioni del Coordinatore, gli subentra con effetto immediato il Volontario che alle precedenti
      elezioni è risultato secondo per numero di preferenze, ai sensi dell’art. 9 comma 5 del presente Regolamento o,
      in assenza di candidati idonei od in presenza di un loro rifiuto all’assunzione della carica, dal Vice
      Coordinatore: il Coordinatore subentrante rimarrà in carica fino al termine del mandato originario. Nel caso la
      carica fosse assunta dal Vice Coordinatore, quest’ultimo dovrà nominare all’interno del Consiglio Direttivo un
      nuovo Vice Coordinatore.


Articolo 7 – Il Consiglio Direttivo

   1. Il Consiglio Direttivo:
     a) È formato da cinque componenti, compresi il Coordinatore ed il Vice Coordinatore;
     b) Può essere composto esclusivamente da Volontari con almeno 5 anni di anzianità di servizio all’interno del
       Gruppo Provinciale od altra O.D.V.P.C. con sede sul territorio della provincia di Vicenza;
     c) Si riunisce almeno una volta ogni mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti;
     d) Esprime pareri su richiesta del Coordinatore;
     e) Svolge attività operative, gestionali e di amministrazione interna;
     f) Sovrintende alle decisioni di natura organizzativa riguardanti il Gruppo Provinciale ed esercita funzioni
       propositive e consultive nei confronti del Servizio provinciale di Protezione Civile e del Presidente della
       Provincia di Vicenza;
     g) Ricopre ruolo di garanzia nei confronti delle indicazioni e linee guida affidate al Gruppo Provinciale dal
       suo Ente di riferimento, così come meglio specificato all’art. 18 comma 12 del presente Regolamento.
   2. In particolare spettano al Consiglio Direttivo:
     a) La predisposizione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea degli aderenti;
     b) La stesura del programma annuale di attività da presentare all'Assemblea degli aderenti;
     c) La codifica delle modalità di utilizzo dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali concessi in uso alla
       Organizzazione;
     d) Le decisioni in merito ai provvedimenti disciplinari;
     e) Le valutazioni in merito al percorso formativo dei nuovi aspiranti aderenti, l’approvazione o l’eventuale
       diniego della loro ammissione a far parte del Gruppo Provinciale;
     f) La nomina dei Supervisori di Sezione.
  3.  Ai componenti del Consiglio Direttivo vengono affidati, dal Coordinatore, gli incarichi operativi necessari alla
     funzionalità dell'Organizzazione;
  4.  Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione da parte del Coordinatore, inviata ai componenti con almeno
     cinque giorni di preavviso, anche per il tramite di servizi di messaggistica istantanea od altro mezzo di
     comunicazione che possa offrire conferma di avvenuta consegna e lettura;
  5.  In caso il numero dei Consiglieri dovesse scendere al di sotto delle 4 unità, a motivo di dimissioni di uno o più
     dei componenti del Consiglio Direttivo, ovvero di promozione di uno di essi alla carica di Coordinatore,
     subentra in Consiglio il primo dei Volontari non eletti; se non vi sono Volontari non eletti, viene convocata
     un'Assemblea per le elezioni suppletive: la durata in carica dei Consiglieri subentranti coincide con la durata
     del Consiglio Direttivo stesso;
  6.  Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità nelle decisioni, il
     voto del Coordinatore vale doppio.


Articolo 8 – Assemblea degli aderenti

  1. L'Assemblea degli aderenti del Gruppo Provinciale è composta da tutti i Volontari aderenti, ed è:
    a) Convocata dal Consiglio Direttivo;
    b) Presieduta dal Coordinatore o, in sua assenza, dal Vice Coordinatore;
  2. Possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea i Volontari Aspiranti, senza diritto di voto;
  3. Le funzioni principali dell'Assemblea sono:
    a) Approvazione del programma annuale proposto dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere attuato dal
      Coordinatore;
    b) Indicazione al Consiglio Direttivo delle linee generali di condotta dell'Organizzazione;
    c) Elezione e decadenza del Coordinatore e dei membri del Consiglio Direttivo;
    d) Assunzione di decisioni riguardo questioni rilevanti sull'organizzazione ed attività del Gruppo Provinciale,
      e comunque ogniqualvolta si renda necessario per le esigenze del Gruppo stesso;
  4. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno trimestralmente su convocazione da parte del Coordinatore,
    inviata ai soci con almeno cinque giorni di preavviso, anche per il tramite di servizi di messaggistica istantanea
    od altro mezzo di comunicazione che offra conferma di avvenuta consegna e lettura;
  5. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria quando il Dirigente od il Coordinatore, sentito il Consiglio Diret-
    tivo, ne ravvisi la necessità per importanti motivi, oppure su richiesta presentata al Dirigente del servizio
    Provinciale di Protezione Civile od al Coordinatore da almeno un terzo dei componenti con diritto di voto;
  6. L'Assemblea si riunisce in emergenza senza il prescritto preavviso quando il Coordinatore od il Dirigente del
    servizio Protezione Civile della Provincia di Vicenza ne ravvisi la necessità per gravi ed importanti motivi che
    richiedano particolare urgenza;
  7. L’Assemblea è organo di ultima istanza per le questioni disciplinari, secondo quanto stabilito all’art. 18 del
    presente Regolamento;
  8. Le votazioni si effettuano in modo palese, tranne che per le elezioni alle cariche, effettuate con voto segreto,
    come indicato nel successivo art. 9 comma 3;
  9. Per le modifiche al presente Regolamento, lo scioglimento o la liquidazione del Gruppo Provinciale, le
    delibere sono prese a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.


Articolo 9 – Modalità di elezione alle cariche

  1. Le elezioni del Coordinatore e dei singoli componenti del Consiglio Direttivo vengono indette dal Consiglio
    Direttivo all'approssimarsi della scadenza predefinita degli incarichi;
  2. Il Segretario del Gruppo Provinciale costituisce e presiede il seggio, nomina un segretario coadiutore e due
    scrutatori;
  3. Le elezioni si svolgono in Assemblea, con votazione a scrutinio segreto;
  4. L’Assemblea elettiva, per essere correttamente costituita, deve vedere presenti almeno la metà più uno degli
    aventi diritto al voto;
  5. Viene eletto Coordinatore il candidato che riceve il maggior numero di voti. In caso di parità si procede subito
    al ballottaggio. Tutti i candidati non eletti vengono inseriti, in ordine di preferenze ottenute, in un elenco da
     allegare al verbale di scrutinio, che farà fede per l’eventuale sostituzione del Coordinatore dimissionario o
     decaduto;
  6.  Vengono eletti membri del Consiglio Direttivo i primi quattro candidati, classificati in base al numero di
     preferenze ottenute. Tutti i candidati non eletti vengono inseriti, in ordine di preferenze ottenute, in un elenco
     da allegare al verbale di scrutinio, che farà fede per le eventuali sostituzioni di Consiglieri dimissionari o
     decaduti;
  7.  Le cariche elettive hanno durata di 5 anni, e possono essere riconfermate ai sensi dell'art. 9 dello Statuto;
  8.  Nel caso in cui l’Assemblea degli aderenti determinasse la decadenza del Coordinatore dall’incarico, gli
     subentra con effetto immediato il Volontario che alle precedenti elezioni è risultato secondo per numero di
     preferenze, ai sensi dell’art. 9 comma 5 del presente Regolamento;
  9.  Nel caso in cui l’Assemblea degli aderenti determinasse la decadenza di uno o più Consiglieri dall’incarico,
     subentrano con effetto immediato i Volontari che alle precedenti elezioni sono risultati non eletti, con
     precedenza secondo il numero di preferenze ricevute, ai sensi dell’art. 9 comma 6 del presente Regolamento;


Articolo 10 – Clausole di salvaguardia

  1. Nel caso in cui a seguito di decesso, incidente o malattia il Coordinatore dovesse penire inabile al servizio di
    gestione, coordinamento e rappresentanza del Gruppo Provinciale in maniera permanente, il Consiglio
    Direttivo dovrà provvedere, sulla scorta della documentazione disponibile, alla sua sostituzione seguendo le
    procedure previste all’art. 6 comma 10 del presente Regolamento;
  2. Nel caso in cui a seguito di incidente o malattia il Coordinatore dovesse penire temporaneamente inabile al
    servizio di gestione, coordinamento e rappresentanza del Gruppo Provinciale, il Vice Coordinatore subentrerà
    nelle sue funzioni per tutto il tempo necessario; il Consiglio Direttivo manterrà invariata la sua composizione;
  3. Nel caso in cui a seguito di decesso, incidente o malattia un membro del Consiglio Direttivo dovesse penire
    inabile alle sue mansioni in seno al Consiglio stesso in maniera permanente, il Coordinatore dovrà provvedere,
    sulla scorta della documentazione disponibile, dare avvio alle procedure di sostituzione previste dall’art. 7
    comma 5 del presente Regolamento;
  4. Nel caso in cui a seguito di incidente o malattia un membro del Consiglio Direttivo dovesse penire
    temporaneamente inabile alle sue mansioni in seno al Consiglio Direttivo, il Coordinatore dovrà valutare, sulla
    base della patologia o della situazione contingente e di concerto con i restanti Consiglieri, se mantenere
    invariata la composizione del Consiglio Direttivo mantenendo un seggio temporaneamente vacante o se
    provvedere ad una sostituzione provvisoria con le procedure previste dall’art. 7 comma 5 del presente
    Regolamento.



                            TITOLO 4

                           STRUTTURA

Articolo 11 – Ruoli interni al Gruppo Provinciale

  1. Il Gruppo Provinciale, per garantire la sua opera di coordinamento e collaborazione con le O.D.V.P.C. presenti
    sul territorio della provincia di Vicenza, allo scopo di garantire all’Ente ed alla popolazione le massime
    funzionalità ed efficacia operativa, così come di massimizzare l’impiego delle risorse strumentali affidategli,
    si dota di una organizzazione interna e di una gerarchia che prevedono ruoli, responsabilità, diritti e doveri
    specifici per ciascuna posizione ricoperta all’interno dell’Organizzazione.
    Oltre alla già citata figura del Coordinatore (cfr. art. 6), gli altri ruoli previsti all’interno del Gruppo Provin-
    ciale sono:
    a) Il Vice Coordinatore del Gruppo Provinciale;
    b) Il Segretario;
    c) Il Supervisore;
    d) Il Capo Squadra;
    e) Il Volontario (Aspirante/Effettivo/Operativo).


Articolo 12 – Il Vice Coordinatore del Gruppo Provinciale

  1. Il Vice Coordinatore:
    a) Viene scelto dal Coordinatore tra i componenti del Consiglio Direttivo, ed ha la sua stessa durata in carica;
    b) Sostituisce il Coordinatore caso di assenza od impedimento;
    c) In tempo di pace ed in emergenza coadiuva il Coordinatore nelle attività di cui all'art. 6;
  2. Per poter essere nominato Vice Coordinatore, il Volontario deve:
    a) Essere Volontario Operativo del Gruppo Provinciale;
    b) Far parte del Consiglio Direttivo del Gruppo Provinciale;
    c) Operare da almeno 5 anni come volontario operativo di Protezione Civile, anche in altre O.D.V.P.C.;
    d) Se proveniente da altra O.D.V.P.C., aver già ricoperto per almeno un mandato completo la carica di
      Consigliere Direttivo;
    e) Se non proveniente da altra O.D.V.P.C., aver fatto parte del Consiglio Direttivo per almeno un mandato
      completo;
    f) Aver prestato servizio in almeno 1 evento emergenziale di tipo B o C;
    g) Non aver compiuto, all'atto della nomina, il 60° anno d'età.


Articolo 13 – Il Segretario

  1. Viene nominato dal Coordinatore fra i Volontari che abbiano maturato una significativa esperienza in pratiche
    amministrative e/o di segreteria;
  2. Ha il compito di redigere i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e di tenere i rapporti
    amministrativi con il Servizio provinciale di Protezione Civile;
  3. Si rapporta con gli uffici della Provincia per assicurare la continuità della gestione amministrativa del Gruppo
    Provinciale anche in emergenza ed in tutte quelle situazioni nelle quali gli uffici non riuscissero a fornire
    adeguato supporto, a causa degli orari nei quali si può verificare un evento emergenziale o della durata
    dell’impiego richiesto al Gruppo Provinciale;
  4. Predispone ed aggiorna la modulistica necessaria al regolare funzionamento del Gruppo Provinciale, così come
    i dossier personali relativi a ciascun aderente al Gruppo Provinciale;
  5. Cura la corretta compilazione del Registro di Cassa (cfr. art. 19 comma 1 lettera e) );
  6. Deve essere inpiduato tra i membri del Consiglio Direttivo.


Articolo 14 – Il Supervisore

  1. Dato il gran numero di azioni perse cui il Gruppo Provinciale è chiamato a far fronte, si rende necessario che
    ciascuna area di competenza sia affidata alla supervisione di un Volontario che, grazie al proprio curriculum ed
    alla propria esperienza, possa garantirne la migliore e più efficace organizzazione;
  2. Ciascun Supervisore è designato dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, sulla base di criteri di
    competenza e professionalità; la designazione a Supervisore è temporanea e può essere revocata dal Consiglio
    Direttivo in qualsiasi momento;
  3. Rispondendo direttamente al Coordinatore, ciascun Supervisore può operare in relativa autonomia per il
    raggiungimento degli obiettivi prefissati all’atto del conferimento dell’incarico, assumendosi la piena
    responsabilità delle proprie decisioni;
  4. Ciascun Supervisore ha la facoltà di inpiduare e formare autonomamente uno o più volontari cui affidare il
    ruolo di Vice Supervisore pro tempore, che possano consentirgli di assentarsi – ovvero che possano farne le
    veci qualora al Supervisore stesso risultasse impossibile presentarsi in servizio – mantenendo la piena
    operatività della funzione anche in regime 24/7 qualora necessario;
  5. Le aree di competenza funzionale sono inpiduate in:

     a) Sala Operativa
      I Si occupa delle funzioni di supporto alle varie attività in essere presso la S.O.P. ed eventualmente
        presso ogni altra sala operativa o struttura di coordinamento ove il supporto fosse ritenuto utile e/o
        necessario;
      II Ha il compito di inpiduare le migliori attività per il mantenimento del livello addestrativo,
        determinato in funzione delle esigenze di reattività dell'Organizzazione nell'ambito delle procedure
        operative stabilite dai Piani di Protezione Civile;
      III Su specifica richiesta del Dirigente del servizio di Protezione Civile della Provincia di Vicenza, i
        Volontari potranno essere utilizzati a supporto di altre attività, in stretta collaborazione con le strutture
        della Provincia stessa, anche per l'elaborazione dei Piani di Protezione Civile ed in occasione di eventi
        classificati “ad elevato impatto locale”;
      IV Ha il compito di inquadrare, mantenere l'addestramento e coordinare l'attività dei Volontari che
        partecipano alle attività di Sala Operativa, sulla scorta dei Piani di Protezione Civile;
      V Utilizza le risorse informatiche, radio, telefoniche e tecnologiche messe a disposizione dalla Provincia
        e/o da qualsiasi altro Ente abbia richiesto il supporto del Gruppo Provinciale;
      VI Cura il mantenimento in efficienza delle strumentazioni di cui è dotata la S.O.P., provvede
        all’aggiornamento delle applicazioni informatiche ed alla verifica periodica delle basi dati.

    b) Mobilitazione
      I Si occupa nello specifico della gestione dei mezzi e materiali d'intervento di proprietà della Provincia
        di Vicenza, affidati alla gestione del Gruppo Provinciale;
      II Compila e mantiene aggiornato l'inventario dei beni assegnati al Gruppo Provinciale, con verifica
        annuale da svolgersi con il Servizio provinciale di Protezione Civile;
      III La gestione dei mezzi assegnati prevede il controllo, il mantenimento in efficienza per il pronto
        impiego, la manutenzione e la movimentazione di tutti i veicoli e le attrezzature semoventi e/o
        trainabili in dotazione all'Organizzazione, così come risulta dall'inventario di cui all'art. 19 comma 1
        lettera d) del presente Regolamento;
      IV La gestione dei materiali prevede il controllo, la conservazione, la piccola manutenzione e la
        movimentazione dei materiali in dotazione all'organizzazione, così come risultante dall'inventario di
        cui all'art. 19 comma 1 lettera d) del presente Regolamento;
      V Predispone e cura la compilazione delle schede di viaggio e del registro di carico e scarico (cfr. art.
        19);
      VI Cura la consegna di mezzi ed/od attrezzature assegnati in prestito temporaneo ad altre O.D.V.P.C.,
        verificando preventivamente la sussistenza di tutti i requisiti necessari per il corretto affidamento;
      VII Cura la restituzione di mezzi ed/od attrezzature al termine del periodo stabilito per il prestito
        temporaneo, verificando che le condizioni nelle quali i mezzi e/o le attrezzature vengono restituiti
        siano in linea con lo stato in cui sono state consegnate e congruenti con la tipologia di utilizzo prevista
        dal prestito temporaneo;
      VIIISegnala prontamente al Coordinatore qualsiasi ritardo, difformità, danneggiamento od inefficienza dei
        mezzi e delle attrezzature affidate alla propria cura.

    c) Dispiegamento Rapido
      I È composta dai volontari operativi che per formazione, attitudine e specializzazione possono operare
         in prima persona in attività emergenziali;
      II Su richiesta della Provincia di Vicenza o della Regione del Veneto, devono garantire l’uscita di
         almeno una prima pattuglia esplorativa in H3 ed in autonomia H48;
      III I Volontari con la maggior esperienza operativa possono essere distaccati, se necessario, presso
         qualsiasi località colpita da evento emergenziale, per fornire supporto specialistico alla locale Autorità
         di Protezione Civile, garantendo il coordinamento con la S.O.P. per ottimizzare e dimensionare
         correttamente la risposta all’emergenza da parte tanto del Gruppo Provinciale quanto delle altre
         O.D.V.P.C. disponibili per gli interventi.
  6. Qualora non sia stato istruito in tal senso dal Coordinatore e non volesse assumersi l’incombenza in prima
    persona, il Supervisore può nominare uno o più Capo Squadra, per la gestione operativa delle attività da
    portare a termine durante uno specifico turno di servizio;
  7. Prima dell’inizio di ciascuna attività, tiene il briefing con i Volontari o i Capi Squadra in servizio, al fine di
    rendere chiare a tutti le necessità relative all’attività da svolgere, le procedure, i D.P.I. indispensabili, le
    rispettive mansioni ed i protocolli da adottare in caso di emergenza o di incidente;
  8. Al termine di ciascuna attività, tiene il debriefing con i Volontari o i Capi Squadra che hanno prestato servizio,
    al fine di esaminare lo svolgimento delle attività, evidenziando i punti di forza dimostrati dai partecipanti e
    sottolineando le eventuali mancanze o problematiche emerse, nell’ottica di continuo miglioramento dell’azione
    del Gruppo Provinciale e per eliminare qualsiasi potenziale strascico legato ad eventuali incomprensioni
    avvenute in servizio.


Articolo 15 – Il Capo Squadra

  1. Viene nominato dal Coordinatore o da un Supervisore all’atto di formazione della squadra cui sarà attribuito
    uno specifico compito: la nomina decade automaticamente al termine dell’attività di debriefing obbligatorio
    post intervento, contestualmente allo scioglimento della squadra;
  2. Può essere selezionato esclusivamente tra tutti i Volontari Effettivi che abbiano superato il Corso Capo Squadra
    di Protezione Civile;
  3. Per tutte le attività esterne, è ulteriore requisito fondamentale l’essere qualificato Volontario Operativo;
  4. È il responsabile della corretta esecuzione degli incarichi dati alla squadra che gli è assegnata;
  5. In qualità di preposto, su di lui grava la responsabilità della sicurezza dei volontari appartenenti alla squadra
    che gli è assegnata, ed è quindi tenuto a compilare correttamente il Documento di Analisi del Rischio
    ogniqualvolta si trovi ad operare all’esterno della S.O.P. e ad assicurarsi che tutti i Volontari indossino
    correttamente i D.P.I. necessari allo svolgimento in sicurezza del servizio assegnato;
  6. Prima dell’inizio di ciascuna attività (se non già fatto da un Supervisore) tiene il briefing con i Volontari in
    servizio, al fine di rendere chiare a tutti le necessità relative all’attività da svolgere, le procedure, le rispettive
    mansioni ed i protocolli da adottare in caso di emergenza o di incidente;
  7. Al termine di ciascuna attività (se non già fatto da un Supervisore) tiene il debriefing con i Volontari che hanno
    prestato servizio, al fine di esaminare lo svolgimento delle attività, evidenziando i punti di forza dimostrati dai
    partecipanti e sottolineando le eventuali mancanze o problematiche emerse, nell’ottica di continuo
    miglioramento dell’azione del Gruppo Provinciale e per eliminare qualsiasi potenziale strascico legato ad
    eventuali incomprensioni avvenute in servizio.


Articolo 16 – Il Volontario

  1. Elemento fondante del Gruppo Provinciale, sul quale si basa l’intera architettura organizzativa, ciascuno degli
    aderenti al Gruppo Provinciale ricade in una delle tre qualifiche assegnate ai Volontari:
    a) Volontario Aspirante;
    b) Volontario Effettivo;
    c) Volontario Operativo.

  2. Il Volontario Aspirante:
    a) Chiunque abbia presentato e vista accolta la propria candidatura ad entrare nel Gruppo Provinciale,
      acquisisce la qualifica di Volontario Aspirante, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del presente Regolamento;
    b) Ha l’obbligo di partecipare alle attività formative ed addestrative proposte, al fine di acquisire la
      preparazione minima di base utile a superare il periodo di prova, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del presente
      Regolamento;
    c) Ha l’obbligo di leggere e di accettare integralmente lo Statuto ed il Regolamento del Gruppo Provinciale,
      e di conpiderne lo spirito ed i principi fondativi;
    d) Ha il dovere di dimostrare di possedere i requisiti necessari all’ammissione nel Gruppo Provinciale, con
      speciale riferimento all’art. 6 dello Statuto;
    e) Ha il diritto di partecipazione e di parola alle Assemblee del Gruppo Provinciale;
    f) Ha il pieto di prendere parte a qualsiasi attività emergenziale;
    g) Qualora, durante il percorso formativo, dovesse provare disagio o sentir nascere dubbi relativamente ad un
      qualsiasi aspetto della vita associativa, deve provvedere a confidarsi con altri membri del Gruppo affinché
      le problematiche possano trovare una soluzione positiva e proficua nel modo migliore e più rapido, al fine
      di scongiurare l’interruzione del percorso di formazione od il potenziale abbandono del processo di
      adesione.

  3. Il Volontario Effettivo:
    a) Chiunque abbia affrontato con esito positivo il percorso formativo di inserimento nel Gruppo Provinciale,
      ed abbia sottoposto al Consiglio Direttivo la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti
      di ammissione ai sensi dell’art. 3, comma 1, punti dalla a) alla j), ottiene la nomina a Volontario Effettivo,
      ai sensi degli artt. 3 comma 3, 3 comma 4, 4 comma 2, 7 comma 2 punto e);
    b) Qualora proveniente da altra O.D.V.P.C. ed esentato dal periodo di prova di cui all’art. 3 comma 2 del
      presente Regolamento, ha l’obbligo di leggere e di accettare integralmente lo Statuto ed il Regolamento
      del Gruppo Provinciale, di conpiderne lo spirito ed i principi fondativi, e di dimostrare di possedere i
      requisiti necessari all’ammissione nel Gruppo Provinciale, con speciale riferimento all’art. 6 dello Statuto;
    c) Ha l’obbligo di partecipare alle attività di formazione ed addestramento periodico del Gruppo Provinciale,
      con particolare riferimento alle proprie aree di interesse e specializzazione, al fine di mantenere al
      massimo livello le capacità personali da impiegare all’interno del Gruppo Provinciale;
    d) Ha il dovere di mantenere i requisiti necessari all’ammissione del Gruppo Provinciale, in quanto detti
      requisiti sono anche requisiti di permanenza, ai sensi dell’art. 4 del presente Regolamento;
    e) Acquisisce il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo – con le limitazioni di cui all’art. 7 comma 1
      lettera b) – in Assemblea;
    f) Può prendere parte a tutte le attività del Gruppo Provinciale, ivi incluse quelle promozionali ed
      istituzionali, ad esclusione delle attività emergenziali e/o di intervento;
    g) A parziale eccezione delle esclusioni di cui al precedente art. 15 comma 3 punto d), un Volontario
      Effettivo può prendere parte alle attività di Sala Operativa anche in periodo di emergenza, esclusivamente
      su espressa autorizzazione del Coordinatore e soltanto all’interno dei locali della S.O.P.;
    h) Durante la sua permanenza nei ranghi del Gruppo Provinciale, ha il pieto di esternare pubblicamente, in
      qualsiasi forma o tramite qualunque mezzo di comunicazione, considerazioni personali lesive della
      onorabilità o della dignità del Gruppo Provinciale, della Provincia di Vicenza, delle Istituzioni e delle
      persone con le quali verrà ad interagire: eventuali considerazioni anche fortemente critiche, devono essere
      riportate alle sedi adeguate (debriefing al termine delle attività, comunicazioni dirette con i Supervisori, il
      Coordinatore od i Consiglieri, Assemblea degli aderenti);
     i) Deve contribuire, nei limiti delle proprie capacità, a favorire il corretto inserimento di ciascun nuovo
      Volontario Aspirante, fornendo aiuto, suggerimenti, consigli e facendo della propria condotta un esempio.

   4. Il Volontario Operativo:
     a) Possono essere promossi alla qualifica di Volontario Operativo tutti i Volontari Effettivi che abbiano
       provveduto a fornire al Consiglio Direttivo la documentazione medica comprovante l’ammissibilità ai
       servizi di Protezione Civile di cui al precedente art. 3 comma 1 lettera k);
     b) Ha il dovere di svolgere le sue funzioni con la massima diligenza, nel rispetto delle indicazioni ricevute,
       dei colleghi, della propria ed altrui incolumità e del decoro della pisa che indossa;
     c) In operatività, ha il pieto di rilasciare dichiarazioni agli organi di informazione: la rappresentanza del
       Gruppo Provinciale è responsabilità esclusiva del Coordinatore, che può eventualmente nominare un
       addetto stampa nella contingenza dell’evento emergenziale per la gestione di questa delicata funzione;
     d) In presenza dei requisiti di cui all’art. 6 comma 3, è eleggibile alla carica di Coordinatore;
     e) La promozione a Volontario Operativo è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto a maggioranza
       semplice entro sei mesi dalla nomina a Volontario Effettivo.

   5. Ciascun Volontario, indipendentemente dalla qualifica posseduta (cfr. art. 16, comma 1), deve dimostrare la
    capacità di mantenere un comportamento etico e rispettoso nei confronti dei compagni, dei superiori, delle
    istituzioni e dei civili, svolgendo i propri compiti con correttezza, integrità, impegno, determinazione, rigore,
    lealtà ed onestà.



                            TITOLO 5

                 DEI DIRITTI, DEI DOVERI, DELLA DISCIPLINA

Articolo 17 – Diritti e doveri

   1. Il Gruppo Provinciale in tempo ordinario:
     a) Garantisce la costante manutenzione e funzionalità dei mezzi e delle attrezzature affidate alle sue cure ed
       inventariate ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera d) del presente Regolamento;
     b) Garantisce la costante formazione, informazione ed esercitazione dei propri Volontari coordinandosi,
       altresì, con i Gruppi Comunali e le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, instaurando rapporti
       anche con gli altri Nuclei e Gruppi Provinciali;
     c) Garantisce la propria disponibilità in H3 per partecipare con le attrezzature ed i mezzi in dotazione alle
       colonne mobili Provinciale e Regionale, per le emergenze di tipo A, B, C;
     d) Garantisce che l'utilizzo delle attrezzature in dotazione durante le esercitazioni, siano esse locali,
       Comunali, Provinciali, Regionali o Nazionali, si svolga sotto la propria diretta responsabilità e vigilanza;
     e) Collabora con il Servizio provinciale di Protezione Civile per la manutenzione e l'aggiornamento delle
       banche dati e degli strumenti informatici in dotazione e per l'aggiornamento del Piano Provinciale di
       Protezione Civile;
     f) Partecipa alla diffusione della cultura di Protezione Civile anche in collaborazione con altri Enti ed altre
       realtà operanti nell'ambito della Protezione Civile.

   2. In Gruppo Provinciale in emergenza:
     a) Opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli specifici interventi
       dei quali viene incaricato, così come previsto dalle leggi vigenti;
     b) Interviene al verificarsi delle condizioni previste dal Piano Provinciale di Protezione Civile o su
       indicazione del Dirigente del servizio di Protezione Civile della Provincia di Vicenza, esclusivamente per
       le funzioni ad esso assegnate;
     c) Garantisce la disponibilità dei Volontari in H3 (arrivo entro tre ore nella sede provinciale per tutti i moduli
       di intervento);
     d) Garantisce il funzionamento della S.O.P.;
     e) I Volontari dovranno svolgere il compito assegnato secondo le disposizioni impartite al Capo Squadra di
       servizio dall'autorità di Protezione Civile competente per territorio, sia essa il Sindaco di un Comune per il
       tramite del proprio C.O.C. od il Prefetto per il tramite del proprio Funzionario o del C.C.S.; queste
       disposizioni potranno essere inoltrate anche per il tramite della S.O.P. o del Coordinatore del Gruppo
       Provinciale. Di tutte le attività svolte dovrà essere stesa apposita relazione a cura del Coordinatore del
       Gruppo Provinciale.
   3. Ai Volontari dell'Organizzazione saranno garantiti, quando espressamente previsti dalle attivazioni Regionali,
    nei limiti della copertura di bilancio e laddove previsto, i benefici di cui agli artt. 39 e 40 del D.Lgs 1/2018;
  4. Ciascun aderente all'Organizzazione ha il dovere di:
    a) Tenere un comportamento corretto, leale e disciplinato;
    b) Indossare in modo decoroso la pisa durante tutte le attività ufficiali;
    c) Tenere in efficienza ed impiegare correttamente i D.P.I. assegnati;
    d) Mantenere in efficienza e conservare con cura le strutture, i mezzi, le attrezzature assegnate Gruppo
      Provinciale, con la diligenza del buon padre di famiglia;
    e) Partecipare, a meno di gravi e comprovati motivi che siano ritenuti giustificati dal Consiglio Direttivo, ad
      almeno il 50% delle attività annualmente messe in atto;
    f) Mantenere, anche dopo la cessazione del periodo di servizio all'interno dell'Organizzazione, un'assoluta
      riservatezza relativamente ai dati personali e/o sensibili dei quali sia eventualmente venuto a conoscenza
      durante il suo servizio nel Gruppo Provinciale ed in ogni altra O.D.V.P.C.;
  5. I Volontari non possono sostituirsi agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi nelle
    attività di Protezione Civile, ma possono coadiuvarli nei limiti di quanto stabilito dalla normativa Regionale e
    Nazionale in materia.

Articolo 18 – Procedimenti disciplinari

  1. Gli aderenti al Gruppo Provinciale devono accettare e rispettare il presente Regolamento e lo Statuto
    dell'Organizzazione. Le infrazioni al Regolamento ed allo Statuto comportano i seguenti provvedimenti:
     a) Richiamo Verbale;
     b) Richiamo Scritto;
     c) Sospensione Temporanea dalle attività del Gruppo Provinciale;
     d) Espulsione dal Gruppo Provinciale;
  2. Le sanzioni disciplinari di cui al precedente art. 18 comma 1 lettere b), c) e d) sono deliberate dal Consiglio
    Direttivo e successivamente comminate dal Coordinatore;
  3. La sanzione disciplinare del Richiamo Verbale, in funzione della gravità di un determinato comportamento o
    dell’urgenza della situazione, può essere comminata anche dal Capo Squadra o dal Supervisore responsabili in
    quel momento dell’attività;
  4. In via del tutto straordinaria, anche su segnalazione del Capo Squadra o del Supervisore in servizio, il
    Coordinatore del Gruppo Provinciale può decidere di ordinare l’allontanamento di quel volontario che dovesse
    manifestare, durante le operazioni ordinarie o di intervento in emergenza, un comportamento scorretto tale da
    compromettere le attività o da creare situazioni di pericolo per sé o per gli altri;
  5. Le sanzioni disciplinari di cui al precedente art. 18 comma 1 lettere b), c) e d) devono essere adottate previa
    contestazione scritta dell'addebito, e successivamente all'avvenuto accertamento dei fatti contestati, nel rispetto
    del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni;
  6. Le sanzioni disciplinari di cui al precedente art. 18 comma 1 lettera a) eventualmente comminate ai sensi del
    precedente art. 18 comma 3, devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo alla prima seduta utile. Nel caso
    in cui l’esame dei fatti contestati evidenziasse un abuso o l’infondatezza della sanzione, il Consiglio Direttivo
    ha la facoltà di cancellare la sanzione, disponendone la non menzione nel fascicolo del Volontario coinvolto,
    così come di sottoporre ad accertamento il comportamento e l’attitudine alla leadership da parte del Capo
    Squadra o del Supervisore autore del provvedimento immotivato;
  7. La contestazione di qualsiasi comportamento disciplinarmente rilevante deve essere effettuata tempestivamente
    dal Coordinatore mediante comunicazione scritta dell’addebito, adeguatamente motivata. La contestazione
    deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell'addebito. Deve altresì contenere il termine, non superiore ai
    15 giorni, entro cui il Volontario, che ha comunque facoltà di essere sentito, ove lo richieda espressamente, può
    presentare le proprie controdeduzioni, produrre testimonianze, memorie e documenti scritti. Il Coordinatore
    adotta l'eventuale provvedimento sanzionatorio concordato con il Consiglio Direttivo, entro i successivi 15
    giorni, anche in caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte del Volontario;
  8. Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere con esattezza i fatti che hanno dato luogo all'irrogazione della
    sanzione; indicare la procedura seguita nella fase della contestazione; contenere una dettagliata e sufficiente
    motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all'inpiduazione della specifica sanzione. Il
    procedimento disciplinare viene archiviato qualora le controdeduzioni del Volontario nei cui confronti è stato
    instaurato il procedimento disciplinare, rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolpa. Il procedimento si
    conclude entro il termine di 30 giorni;
  9. Nel caso ad essere contestato sia un membro del Consiglio Direttivo, questi dovrà astenersi dal proprio ruolo,
    limitatamente al procedimento disciplinare;
  10. In caso vi fosse un procedimento penale in corso, la procedura disciplinare deve essere sempre e comunque
    avviata, e rimane sospesa fino alla sentenza definitiva, salva la possibilità di adottare la sospensione od altri
    strumenti cautelativi nei confronti del Volontario e del Gruppo Provinciale;
  11. Le sanzioni disciplinari di cui al precedente art. 18 comma 1 lettere c) e d) sono impugnabili di fronte
    all'Assemblea degli aderenti, che si riunisce entro 15 giorni dalla richiesta di ricorso e, dopo attento esame dei
    fatti contestati e della sequenza logica delle decisioni disciplinari fino a quel momento assunte, esprime parere
    vincolante con voto palese, ai sensi dell’art. 8 comma 7 del presente Regolamento;
  12. Qualora il Coordinatore dovesse palesemente e consistentemente venir meno ai propri obblighi nei confronti
    del Gruppo Provinciale e dell’Ente Provincia che questo Gruppo nasce per supportare, il Consiglio Direttivo,
    sentito il Dirigente del servizio Provinciale di Protezione Civile, può dare avvio ad un procedimento
    disciplinare nei suoi confronti con le modalità previste al presente articolo: in aggiunta alle sanzioni
    disciplinari previste al precedente comma 1, il Consiglio Direttivo potrà proporre all’Assemblea la sanzione
    della decadenza del Coordinatore: l’Assemblea degli aderenti si riunisce entro 15 giorni dalla richiesta e, dopo
    attento esame dei fatti contestati e della sequenza logica delle decisioni fino a quel momento assunte, decide a
    maggioranza con voto palese, ai sensi dell’art. 8 comma 7 del presente Regolamento;
  13. Qualora uno o più Consiglieri dovessero palesemente e consistentemente venir meno ai propri obblighi nei
    confronti del Gruppo Provinciale, od operassero in maniera tale da danneggiare l’efficienza e l’efficacia
    dell’azione di comando e controllo proprie del Consiglio Direttivo, il Coordinatore, sentito il Dirigente del
    servizio Provinciale di Protezione Civile, può dare avvio ad un procedimento disciplinare nei loro confronti
    con le modalità previste al presente articolo: in aggiunta alle sanzioni disciplinari previste al precedente
    comma 1, il Coordinatore potrà proporre all’Assemblea la sanzione della decadenza di uno o più dei
    Consiglieri coinvolti nel procedimento: l’Assemblea degli aderenti si riunisce entro 15 giorni dalla richiesta e,
    dopo attento esame dei fatti contestati e della sequenza logica delle decisioni fino a quel momento assunte,
    decide a maggioranza con un voto palese per ciascuno dei Consiglieri coinvolti nel procedimento, ai sensi
    dell’art. 8 comma 7 del presente Regolamento.


                           TITOLO 6

                 ASPETTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

Articolo 19 – Registri

  1. Tutte le attività e gli interventi del Gruppo Provinciale dovranno essere puntualmente trascritti negli appositi
    Registri, che potranno essere tenuti in forma cartacea o digitale, tra i quali dovranno comparire:
    a) Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo
      A cura del Segretario, contiene tutti gli Ordini del Giorno ed i Verbali approvati relativi alle varie sedute
      del Consiglio Direttivo: al primo punto dell’O.d.G. di ciascuna seduta del Consiglio Direttivo devono
      comparire la lettura, eventuale emendamento ed approvazione finale del Verbale della seduta precedente,
      che una volta approvato deve essere inserito e conservato all’interno di questo Registro;
    b) Registro dei Verbali dell’Assemblea degli aderenti
      A cura del Segretario, contiene tutti gli Ordini del Giorno ed i Verbali approvati relativi alle varie riunioni
      dell’Assemblea degli Aderenti: al primo punto dell’O.d.G. di ciascuna seduta dell’Assemblea devono
      comparire la lettura, eventuale emendamento ed approvazione finale del Verbale della seduta precedente,
      che una volta approvato deve essere inserito e conservato all’interno di questo Registro;
    c) Libro degli Aderenti
      Ai sensi dell’art. 17, comma 1 del Decreto legislativo, 03/07/2017 n° 117 “Codice del Terzo Settore”,
      pubblicato sulla G.U. 02/08/2017, il Gruppo Provinciale ha l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i
      volontari che svolgono la loro attività all’interno del Gruppo Provinciale stesso in modo non occasionale;
    d) Inventario
      Registro nel quale vengono iscritti a cura del Segretario tutti i beni, mobili ed immobili, che la Provincia
      di Vicenza affida alle cure ed alla custodia del Gruppo Provinciale: vi devono essere compresi i locali
      della S.O.P., le attrezzature informatiche e mobiliari ivi contenute, eventuali altri locali messi a
      disposizione del Gruppo Provinciale, i mezzi di proprietà della Provincia di Vicenza e destinati alle attività
      di Protezione Civile e le attrezzature con finalità d’utilizzo di Protezione Civile di proprietà della
      Provincia di Vicenza, così come tutte quelle dotazioni che la Provincia di Vicenza riterrà di voler affidare
      alle cure ed alla custodia del Gruppo Provinciale;
    e) Registro di Cassa
      Registro di rendicontazione dei flussi di cassa del Gruppo Provinciale, da tenere a disposizione della
      Provincia di Vicenza per qualsiasi controllo della gestione economica dell’Organizzazione, con particolare
      riferimento al budget annuale dedicato al suo funzionamento dall’Ente Provincia;
    f) Registro di Servizio
      Registro sul quale il Coordinatore, o il Supervisore di Sala Operativa in servizio, è tenuto sempre ad
      iscrivere ogni servizio ordinario o straordinario eseguito dal Gruppo Provinciale, in qualsiasi forma ed in
      qualsiasi sede: le informazioni base da iscrivere saranno relative a data, presenze, luogo d’intervento,
      attività svolte, mezzi ed attrezzature utilizzate, eventuali mezzi ed attrezzature consegnate e/o ritirate;
    g) Brogliaccio di Sala Operativa
      Registro cartaceo ovvero elettronico per il tracciamento delle comunicazioni da/per la S.O.P., qualora
      queste non avvengano per il tramite di A.R.I.. Compilato a cura del Supervisore designato, dovrà
      contenere l’ora della comunicazione, il numero chiamante/chiamato, l’identità dell’interlocutore, la
      richiesta ricevuta/effettuata e le disposizioni conseguenti emanate o ricevute;
     h) Registro Carico/Scarico
      Registro nel quale sono registrati – a cura del Supervisore incaricato – tutti i movimenti di materiali, mezzi
      ed attrezzature in carico al Gruppo Provinciale, così come risultanti dall’Inventario di cui all’art. 19
      comma 1 lettera d), sia relativamente alle uscite per interventi eseguiti in proprio dall’Organizzazione, sia
      relativamente a quanto dovesse venire assegnato in prestito d’uso temporaneo ad altre O.D.V.P.C.
      Ad ogni consegna e restituzione di un bene di proprietà della Provincia di Vicenza ed in carico al Gruppo
      Provinciale, dovranno essere riportate chiaramente le condizioni in cui il materiale, i mezzi e le attrezza-
      ture si trovano, per evitare qualsiasi eventuale contenzioso relativamente a danneggiamenti che dovessero
      essere rilevati.
      Su questo registro verranno iscritti altresì anche tutti quei beni e/o materiali che dovessero essere affidati
      alla custodia od alla gestione del Gruppo Provinciale (derivanti da donazioni o da consegne da parte della
      Regione del Veneto, dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile od altre entità) e distribuite poi ai
      destinatari designati, direttamente o per il tramite dei 10 Distretti di Protezione Civile;
     i) Schedario Aderenti
      A cura del Segretario, per ciascun aderente al Gruppo Provinciale viene creato un fascicolo che andrà a
      contenere tutta la relativa documentazione, a partire dai moduli di domanda d’adesione ed autocertifica-
      zione, ai certificati medici, agli attestati di superamento dei corsi Base e Salute e Sicurezza per Volontari
      di Protezione Civile. Il fascicolo dovrà essere costantemente aggiornato ad ogni nuova qualifica formativa
      o specializzazione raggiunta dal Volontario, così come dovrà contenere le informazioni relative agli
      incarichi ricoperti dal Volontario in seno al Gruppo Provinciale – con le date di inizio e di fine incarico – e
      gli eventuali provvedimenti disciplinari comminati al Volontario;
     j) Registro di Specialità
      Schema cartaceo di pronta consultazione, ove sono riportate tutte le specialità e le abilitazioni di cui il
      Gruppo Provinciale dispone, e per ciascuna di esse i nominativi dei Volontari che ne sono provvisti: la
      consultazione del Registro di Specialità è obbligatorio da parte del Coordinatore e/o dei Supervisori,
      all’atto della formazione delle squadre necessarie per le attività richieste al Gruppo Provinciale.

Articolo 20 – Operatività ed Adempimenti

  1. Il Gruppo Provinciale, nell'ambito delle proprie funzioni, deve garantire degli standard minimi di operatività e
    formazione. In particolare:
    a) I Volontari appartenenti al Gruppo Provinciale sono tenuti, in caso di necessità, a rendersi disponibili per
      l'impiego in attività di Protezione Civile, salvo giustificati motivi;
    b) Garantisce una squadra composta da almeno due Volontari con tempo di attivazione in H3 per la
      costituzione di una pattuglia esplorativa – ex art. 14 comma 5 lettera c) – ovvero per l’apertura della S.O.P.
      – ex art. 14 comma 5 lettera a) – ovvero per iniziare la mobilitazione – ex art. 14 comma 5 lettera b);
    c) Garantisce una squadra completa, composta da 4-6 Volontari compreso un Capo Squadra, con tempo di
      attivazione H4 ed autonomia H48, per tutti gli interventi ai quali il Gruppo potrebbe essere chiamato ad
      operare in emergenza, e comunque a disposizione delle Autorità di Protezione Civile che richiedono
      l’intervento, competenti per territorio.
  2. I Volontari, sia iscritti all'Organizzazione, sia usciti dalla stessa, devono rispettare la privacy delle persone
    coinvolte nelle attività di Protezione Civile;
  3. Agli effetti della Legge penale, i Volontari nell'esercizio della loro attività sono da considerarsi Incaricati di
    Pubblico Servizio, ex art. 358 C.P.;
  4. I Volontari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Coordinatore qualsiasi variazione del proprio stato di
    salute, ai sensi del successivo art. 21.

Articolo 21 – Controllo Sanitario e Sorveglianza Sanitaria

  1. I Volontari appartenenti al Gruppo Provinciale sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria come specificato ai
    commi successivi, al fine di assicurare un presidio delle condizioni di salute e sicurezza dei predetti Volontari
    che tenga conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività e che coniughi la tutela della
    sicurezza e della salute dei Volontari con il perseguimento degli obiettivi per i quali è stato istituito il Servizio
    Nazionale della Protezione Civile, ossia la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e
    dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi
    calamitosi;
  2. Per controllo sanitario s’intende l’insieme degli atti medici finalizzati alla verifica dello stato di salute dei
    Volontari, in relazione agli scenari di rischio di Protezione Civile così come definiti dal DM 13/04/2011, ed è
    condizione imprescindibile per la nomina di un aderente dalla qualifica di Volontario Effettivo ed alla
    successiva promozione a quella di Volontario Operativo;
  3. Per sorveglianza sanitaria s’intende l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e
    sicurezza dei Volontari, in relazione agli scenari di rischio di Protezione Civile, ai compiti svolti dai volontari
    ed alla esposizione di quest'ultimi ai fattori di rischio previsti nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive
    modifiche ed integrazioni;
  4. Il controllo sanitario previsto dall'art. 1 comma 1 lettera e) del DM 13/04/2011 è costituito dai seguenti
    accertamenti preventivi minimi, ritenuti congrui rispetto alle finalità specifiche richiamate al comma 2:
    a) VISITA MEDICA
      Comprende anamnesi ed esame obiettivo rivolti, in particolare, al riscontro di patologie correlabili agli
      scenari di rischio di protezione civile e/o a patologie che possano controindicare l'esposizione al rischio
      ergonomico o di movimentazione manuale dei carichi.
      Il medico, nello stilare l’attestazione di abilitazione al servizio, dovrà considerare anche quei dati
      anamnestici riguardanti abitudini di vita del volontario che possano costituire dei cofattori di rischio
      nell'attività operativa (ad esempio: alcolismo, tossicodipendenze, uso di psicofarmaci) o situazioni di
      stress lavorocorrelato. Dovrà altresì essere esplicitata la presenza di patologie che possano determinare la
      limitazione delle possibilità d’impiego operativo del Volontario (ad esempio: diabete, epilessia);
    b) VACCINAZIONI
      Obbligatorie, come previsto dal Piano Vaccinale della Regione del Veneto;
  5. Il controllo sanitario come sopra specificato deve essere assicurato:
    a) con cadenza almeno quinquennale per i volontari di età inferiore ai 60 anni;
    b) con cadenza almeno biennale, per i volontari di età superiore ai 60 anni;
  6. L'effettuazione del controllo può essere articolata su base annuale per aliquote di volontari, nelle perse classi
    di età, al fine di assicurare il rispetto della cadenza con riferimento alla totalità degli aderenti;
  7. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, Allegato 4, art. 3, il Gruppo Provinciale inpidua i propri Volontari che abbiano
    svolto attività che li espongano a fattori di rischio in misura superiore alle soglie previste dalla normativa,
    affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria:
    a) Per i fattori di rischio previsti nel decreto legislativo dai titoli VI (movimentazione di carichi manuali), VII
      (attrezzature munite di videoterminali), VIII (agenti fisici), IX (sostanze pericolose), X (agenti biologici),
      quest'ultimo relativamente ai volontari che svolgono compiti di assistenza sanitaria, dovranno essere
      sottoposti a sorveglianza sanitaria i volontari che svolgono attività operative per più di 535 ore nell'arco
      dell'anno. Tale termine è determinato nella misura del 30% del tempo lavorativo annuale di un lavoratore
      appartenente alla Pubblica Amministrazione.
    b) Per tutte quelle attività che non consentissero il rilevamento delle attività orarie svolte dai Volontari, il
      termine di impiego oltre il quale dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria è determinato in 65
      giorni di servizio annui.
    c) L'inpiduazione dei volontari avviene entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base del numero di
      ore/giornate di servizio dell'anno precedente.
    d) I Volontari in servizio non devono essere esposti ai fattori di rischio previsti al titolo IX (sostanze
      pericolose) e X (agenti biologici) in assenza degli specifici D.P.I. di 3^ cat. ad alto contenimento e
      dell’apposita formazione specialistica;
  8. Il medico competente deve effettuare le attività di controllo sanitario e di sorveglianza sanitaria con riferimento
    ai compiti effettivamente svolti dai volontari, dal momento che questi ultimi non dispongono di mansioni
    predefinite e con riferimento agli scenari di rischio di Protezione Civile.

Articolo 22 – Assicurazioni, Formazione, Dotazioni e Risorse

  1. La Provincia di Vicenza ha l'obbligo di assicurare i Volontari del Gruppo Provinciale contro infortuni, malattie
    o altro, connessi allo svolgimento delle attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile verso
    terzi, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 03/07/2017 n° 117 “Codice del Terzo Settore”, dell’art. 35, D.Lgs. 1/2018
    e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
  2. Le attività formative sono di competenza della Provincia, di concerto con la Regione del Veneto, che si avvale
    delle istituzioni od Enti formativi, e delle professionalità e competenze presenti anche all'interno dell'Organiz-
    zazione o del mondo del V.O.P.C.;
  3. Le dotazioni tecniche, le pise ed i D.P.I. saranno acquistati dalla Provincia di Vicenza, su indicazione del
    Gruppo Provinciale, in accordo con il Dirigente del servizio di Protezione Civile. I volontari ammessi a far
    parte del Gruppo Provinciale sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità,
    l'appartenenza all'Organizzazione, le qualifiche e le eventuali specializzazioni;
  4. Il Gruppo Provinciale viene dotato dei mezzi e delle attrezzature di Protezione Civile già di proprietà della
    Provincia di Vicenza, e ne cura la corretta conservazione e manutenzione, oltre che l’utilizzo in condizioni di
    sicurezza: gli oneri per il mantenimento e l’ordinaria manutenzione sono coperti attraverso il budget stanziato
    annualmente dalla Provincia di Vicenza per il funzionamento del Gruppo Provinciale. Eventuali interventi di
    manutenzione straordinaria o che dovessero rendersi necessari per il ripristino della corretta funzionalità di
    mezzi ed attrezzature dovranno essere concordati con il Dirigente del servizio Provinciale di Protezione Civile.
    I materiali, mezzi ed attrezzature sono ricoverati all’interno dei Magazzini Provinciali siti in via Muggia, 12 a
     Vicenza, l’accesso e l’utilizzo dei quali sono consentiti ai componenti del Gruppo Provinciale tramite
     determina del Dirigente del settore Protezione Civile della Provincia di Vicenza;
  5.  I beni durevoli acquisiti a vario titolo dal Gruppo Provinciale sono inseriti nell’inventario di cui al precedente
     art. 19 comma 1 lettera d) e sono dati in pronta disponibilità al Gruppo Provinciale stesso, che ne cura
     l’utilizzo e la manutenzione ordinaria, segnalando eventuali necessità di riparazioni, sostituzioni e/o ripristini.
     In caso di scioglimento del Gruppo Provinciale, tutto il materiale torna nella piena disponibilità della Provincia
     di Vicenza;
  6.  Le attrezzature ed i mezzi potranno essere concessi in prestito d’uso temporaneo ad altre O.D.V.P.C. con sede
     all’interno del territorio della provincia di Vicenza: sulla base di una richiesta motivata, qualora l’attività
     prevista non potesse essere presa in carico direttamente dal Gruppo Provinciale, il Consiglio Direttivo esprime
     un parere relativo alla durata ed alle modalità del prestito d’uso. Il Gruppo Provinciale, di concerto con gli
     uffici della Provincia provvede quindi alla stipula del documento di prestito temporaneo con l’O.D.V.P.C.
     richiedente. Le spese per il funzionamento, la manutenzione ed il ripristino della funzionalità dei mezzi e delle
     attrezzature concesse in prestito d’uso temporaneo sono interamente a carico dell’O.D.V.P.C. che ne ha fatto
     richiesta: all’atto dell’affidamento ed alla riconsegna, dovranno essere svolti controlli congiunti da parte di
     incaricati del Gruppo Provinciale e dell’O.D.V.P.C. affidataria, che stabiliscano oggettivamente lo stato in cui
     l’attrezzatura od il mezzo oggetto di affidamento si trova; questi controlli faranno fede per la quantificazione di
     eventuali oneri di manutenzione, ripristino ed efficientamento;
  7.  Qualora a causa di un’emergenza si rendesse necessario l’utilizzo di mezzi od attrezzature concesse in prestito
     d’uso temporaneo, l’O.D.V.P.C. affidataria ha l’obbligo di renderli immediatamente disponibili, fatto salvo il
     diritto a riottenerli in seguito alle cessate esigenze emergenziali;
  8.  Qualora durante un’emergenza alcuni mezzi od attrezzature dovessero risultare utili ad una O.D.V.P.C. con
     sede nella provincia di Vicenza, ed il Gruppo Provinciale non avesse la possibilità di intervenire direttamente
     in supporto di detta O.D.V.P.C., le dotazioni del Gruppo Provinciale potranno essere concesse – in toto od in
     parte – in prestito temporaneo, su indicazione del Coordinatore, utilizzando allo scopo l’apposita modulistica
     predisposta in accordo con gli uffici Provinciali al fine da agevolare la successiva azione amministrativa;
  9.  La sede del Gruppo Provinciale è inpiduata all’interno della struttura Provinciale sita in via Muggia, 5 a
     Vicenza. Le modalità di fruizione degli spazi sono stabilite con determina del Dirigente del settore Protezione
     Civile della Provincia di Vicenza; la corretta applicazione delle stesse è responsabilità del Coordinatore del
     Gruppo Provinciale;
  10.  L'uso delle attrezzature e dei mezzi di proprietà della Provincia di Vicenza, in occasione di esercitazioni o
     dimostrazioni, dovrà essere preventivamente comunicato al Dirigente del servizio Provinciale di Protezione
     Civile;
  11.  Il Gruppo Provinciale può essere autorizzato all'uso di attrezzature o mezzi di proprietà della Provincia di
     Vicenza che non siano compresi nell'inventario, previo il possesso, da parte dei singoli Volontari, di
     competenze accertate e, ove richiesto, di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative, e copertura
     assicurativa adatte a manlevare la Provincia di Vicenza da qualsivoglia responsabilità derivante dall’utilizzo di
     detti mezzi ed attrezzature;
  12.  All'interno del Gruppo Provinciale possono essere formate squadre specializzate in relazione agli interventi ed
     ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

Articolo 23 – Norme Finanziarie

  1. L'Organizzazione non dispone di una propria autonomia amministrativa e finanziaria, quindi il suo codice
    fiscale coincide con quello della Provincia di Vicenza;
  2. Nel bilancio Provinciale è iscritto un apposito capitolo di spesa sul quale viene imputato il budget annualmente
    previsto per fornire al Gruppo Provinciale la sua dotazione finanziaria, che dovrà essere sufficiente a coprire
    gli oneri relativi all'attività dell'Organizzazione;
  3. Il Gruppo Provinciale, in relazione all'attività complessivamente svolta, redige scritture contabili cronologiche
    e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di
    gestione, al fine di poter rappresentare adeguatamente al Dirigente del servizio Provinciale di Protezione Civile
    la corretta gestione del budget assegnato nel bilancio Provinciale. Dette scritture, così come identificate
    nell’art. 19 comma 1 lettera e) del presente Regolamento, sono conservate assieme alla relativa
    documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della
    Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
  4. Tra i capitoli di entrata del bilancio Provinciale sarà istituito un apposito capitolo, collegato al capitolo di spesa
    di cui all'art. 23 comma 2, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi, donazioni, sponsoriz-
    zazioni o altro;
  5. Al Gruppo Provinciale possono essere concessi:
    a) Dalla Regione del Veneto, previa iscrizione nell'elenco territoriale e nei limiti degli stanziamenti previsti in
      bilancio, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento
      della preparazione tecnica e della formazione dei Volontari, oltre a contributi straordinari per le attività di
      Protezione Civile, anche per il tramite di appositi bandi di finanziamento;
     b) Donazioni, sponsorizzazioni o altro.

Articolo 24 – Organo di Controllo

  1. Dal momento che il Gruppo Provinciale non dispone di una propria autonomia amministrativa e finanziaria, e
    che opera attraverso un capitolo di spesa interno al bilancio Provinciale, la Provincia di Vicenza viene nomi-
    nata quale naturale Organo di Controllo dell’Organizzazione;
  2. Attraverso il Dirigente del servizio Provinciale di Protezione Civile, la Provincia di Vicenza potrà anche
    esercitare periodicamente un controllo di congruità della gestione del Gruppo Provinciale rispetto alla
    normativa Regionale e Nazionale in tema di Protezione Civile e rispetto alle linee programmatiche concordate
    con il Gruppo Provinciale stesso;
  3. Qualora nel corso di un controllo il Dirigente del servizio Provinciale di Protezione Civile dovesse notare delle
    gravi difformità o mancanze, dovrà prendere contatto con il Coordinatore al fine di chiarire gli aspetti
    incongruenti e per favorire il ripristino delle condizioni ideali di leale collaborazione tra l’Ente e
    l’Organizzazione;
  4. Nel caso in cui le difformità o le mancanze dovessero rivelarsi particolarmente gravi e/o continuative, ed il
    Coordinatore dimostrasse di non avere la possibilità o le capacità per rimediare, il Dirigente del servizio
    Provinciale di Protezione Civile potrà porre al Consiglio Direttivo formale richiesta di attivazione dell’art. 18
    comma 12 del presente Regolamento.



                           TITOLO 7

                  DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 25 – Disposizioni finali e norme di rinvio

  1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, si applica quanto stabilito dallo Statuto del
    Gruppo Provinciale, dal Codice Civile e dalle normative vigenti in materia;
  2. Copia del presente Regolamento sarà inserito nel sito della Provincia, consegnata ai componenti del Gruppo
    Provinciale e ad ogni nuovo aderente, trasmessa alla Regione del Veneto nonché alla Prefettura di Vicenza;
  3. Il presente Regolamento, redatto nei limiti definiti dalla legislazione Statale e della Regione Veneto sul
    volontariato di Protezione Civile, oltre che dai principi generali dell’Ordinamento Giuridico della Repubblica
    Italiana, viene approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale;
  4. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento possono essere proposte da ciascun aderente al
    Gruppo Provinciale, dal Dirigente del settore Protezione Civile della Provincia di Vicenza e/o da ciascun
    componente del Consiglio Provinciale; le modifiche sono sottoposte al parere dell’Assemblea che può
    approvarle, emendarle o rifiutarle con voto a maggioranza semplice. Il testo risultante, così come approvato
    dall’Assemblea, è sottoposto ad una verifica da parte del Consiglio Provinciale, che a sua volta può proporre
    ulteriori emendamenti: il testo dovrà quindi tornare all’esame dell’Assemblea, per una nuova procedura di
    approvazione, emendamento o bocciatura. Al termine di tutti i passaggi necessari, il testo definitivo approvato
    dall’Assemblea deve ottenere anche l’approvazione del Consiglio Provinciale, che all’esito positivo della
    verifica conclusiva dell’iter emanerà la relativa delibera di approvazione, in assenza della quale le modifiche
    regolamentari non sono efficaci.
  5. Il presente Regolamento entra in vigore all'esecutività della deliberazione del Consiglio Provinciale che lo
    approva.

Articolo 26 – Disposizioni transitorie

  1. Al fine di consentire al Gruppo Provinciale di poter essere immediatamente operativo nello svolgimento delle
    sue funzioni, la selezione iniziale degli aderenti darà precedenza a membri già formati del V.O.P.C. della
    provincia di Vicenza;
  2. I volontari che desiderassero entrare a far parte del Gruppo Provinciale dovranno inoltrare la propria
    candidatura attraverso il proprio Referente Distrettuale in seno alla Consulta del Volontariato di Protezione
    Civile della provincia di Vicenza;
  3. I nominativi pervenuti saranno esaminati da una commissione composta dal Segretario Generale della
    Provincia di Vicenza, dal Dirigente del servizio Provinciale di Protezione Civile e dal Rappresentante
    Provinciale del V.O.P.C. della Provincia di Vicenza. La commissione compilerà una graduatoria di ammissione
    secondo i seguenti criteri:
    a) Possesso da parte del candidato dei requisiti di ammissione previsti all’art. 3 comma 1 del presente
      Regolamento;
    b) Numero di partecipazioni ad attività emergenziali con attivazione Regionale (esterne quindi all’area di
      competenza della propria O.D.V.P.C.) all’interno della provincia di Vicenza negli ultimi 36 mesi;
    c) Numero di partecipazioni ad attività emergenziali con attivazione Regionale (esterne quindi all’area di
      competenza della propria O.D.V.P.C.) all’interno della Regione del Veneto negli ultimi 36 mesi;
    d) Numero di partecipazioni ad attività emergenziali con attivazione Regionale o Nazionale (esterne quindi
      all’area di competenza della propria O.D.V.P.C.) fuori dalla Regione del Veneto negli ultimi 36 mesi;
    e) Quantità di brevetti e/o specializzazioni acquisite nel corso del proprio servizio quale volontario di
      Protezione Civile;
4.  Il possesso dei requisiti di cui all’art. 26 comma 3 lettera a) potrà essere asserito tramite autocertificazione
5.  Il possesso dei requisiti di cui all’art. 26 comma 3 lettere b), c) e d) dovrà essere certificato allegando alla
   candidatura gli attestati di avvenuto impiego;
6.  Il possesso dei requisiti di cui all’art. 26 comma 3 lettera e) dovrà essere certificato allegando alla candidatura i
   relativi brevetti ed attestati;
7.  A parità di requisiti, verrà data precedenza per l’iscrizione in graduatoria al volontario anagraficamente più
   giovane, purché all’atto della presentazione della candidatura abbia un’anzianità di servizio in Protezione
   Civile superiore ai 3 anni, altrimenti prevale l’anzianità di servizio;
8.  Una volta compilata la graduatoria, la commissione selezionerà i primi 20 nomi risultanti agli atti e:
    a) Consegnerà la lista dei 20 volontari fondatori del Gruppo Provinciale al Segretario Generale della
      Provincia di Vicenza, affinché sia allegata allo Statuto ed al Regolamento del Gruppo Provinciale;
    b) Consegnerà la graduatoria degli altri nomi (dal 21° in poi) al Dirigente del servizio Provinciale di
      Protezione Civile, che la conserverà fino all’avvenuto insediamento degli Organi Sociali del Gruppo
      Provinciale, cui poi verrà infine affidata per le successive adesioni;
9.  Entro i 15 giorni successivi all’approvazione della delibera del Consiglio Provinciale che dà vita al Gruppo
   Provinciale, i 20 volontari fondatori si riuniscono in Assemblea per l’elezione degli Organi Sociali e le nomine
   agli altri incarichi previsti al Titolo 4 del presente Regolamento;
10.  Successivamente alla positiva iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato di Protezione
   Civile, viene consentita l’adesione ad ulteriori volontari:
    a) Verrà scorsa la graduatoria già pronta, fino al suo esaurimento;
    b) I successivi aspiranti dovranno sottoporre la propria candidatura al Consiglio Direttivo, che la valuterà in
      base a quanto previsto dall’art. 3 del presente Regolamento;
11.  Trascorsi 10 anni dalla data di approvazione della delibera del Consiglio Provinciale che dà vita al Gruppo
   Provinciale, decade l’eccezione che consente ad un candidato aderente di mantenere anche l’iscrizione presso
   un’altra O.D.V.P.C.: da quel momento ciascun nuovo volontario dovrà necessariamente scegliere di aderire
   esclusivamente al Gruppo Provinciale.
12.  Viene consentito di procrastinare la decisione di lasciare l’eventuale O.D.V.P.C. di provenienza fino al termine
   del periodo di prova: questo per non impedire ad un volontario che dovesse non superare il periodo di prova, o
   che dovesse decidere di desistere dalla candidatura nel mentre, di poter rientrare nei ranghi della propria
   O.D.V.P.C. e di continuare colà il suo servizio a favore della collettività.