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5/3/2020                                 *** ATTO COMPLETO ***




 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020



 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
 dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
 territorio nazionale. (20A01475)

 (GU n.55 del 4-3-2020)

                     IL PRESIDENTE
                  DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
 urgenti in materia di contenimento e    gestione   dell'emergenza
 epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23
 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti     in  materia  di
 contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
 febbraio 2020, recante "Ulteriori   disposizioni   attuative  del
 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
 materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
 COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio
 2020;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti     in  materia  di
 contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
  Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30
 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di
 sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
 con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
 sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
 all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Considerati l'evolversi della   situazione  epidemiologica,  il
 carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
 casi sul territorio nazionale;
  Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli
 interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio
 2020, n. 6, da applicare in modo uniforme sull'intero territorio
 nazionale, nonche' inpiduare ulteriori misure;
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
 epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale
 rendono  necessarie  misure  volte  a  garantire   uniformita'
 nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in      sede
 internazionale ed europea;
  Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico
 scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del
 Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630,
 nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo 2020;
  Sulla proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
 dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i
 Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
 trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
 alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del
 turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
 amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, per gli
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 affari regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente                 della
 Conferenza dei Presidenti delle regioni;

                         Decreta:

                         Art. 1

 Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero                 territorio
  nazionale del diffondersi del virus COVID-19

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
 COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti
 misure:
   a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi
 sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o      personale
 incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di
 pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine
 di efficacia del presente decreto ogni altra attivita' convegnistica
 o congressuale;
   b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di
 qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali,
 svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano
 affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della
 distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui
 all'allegato 1, lettera d);
   c) sono sospesi altresi' gli eventi e le competizioni sportive di
 ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia
 privato; resta comunque consentito, nei comuni persi da quelli di
 cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
 ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento
 dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle      sedute  di
 allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi
 utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di
 pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive,
 a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i
 controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus
 COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli
 accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attivita'
 motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre,
 piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a
 condizione che sia   possibile  consentire  il  rispetto   della
 raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d);
   d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a
 quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020,
 sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2
 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita'
 didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza
 delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le
 Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e
 Coreutica, di corsi professionali, master e universita' per anziani,
 ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita'
 formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post
 universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi
 inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di
 formazione specifica in medicina generale,    le  attivita'   dei
 tirocinanti delle professioni sanitarie, nonche' le attivita' delle
 scuole dei ministeri dell'interno e della difesa;
   e) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o
 gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque
 denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine
 e grado;
   f) fermo restando quanto previsto dalla     lettera  d),  la
 riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo
 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di
 ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta
 a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della
 sanita' del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene
 dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle

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 disposizioni vigenti;
   g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della
 sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole, modalita' di
 didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze
 degli studenti con disabilita';
   h) nelle Universita' e nelle Istituzioni di alta formazione
 artistica musicale e coreutica, per    tutta  la  durata  della
 sospensione, le attivita' didattiche o curriculari possono essere
 svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, inpiduate dalle
 medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle
 specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e
 le Istituzioni,  successivamente  al  ripristino  dell'ordinaria
 funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni
 caso inpiduandone le relative modalita', il    recupero  delle
 attivita' formative nonche' di quelle curriculari ovvero di ogni
 altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
 completamento del percorso didattico;
   i) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le
 esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
 la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle
 Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
 e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con
 modalita' a distanza, inpiduate dalle medesime Universita' e
 Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
 studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano,
 laddove ritenuto necessario e in ogni caso inpiduandone le relative
 modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle
 curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
 che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le
 assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
 computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche'
 ai fini delle relative valutazioni;
   l) e' fatto pieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere
 nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei
 pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche perse indicazioni del
 personale sanitario preposto;
   m) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e
 lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture
 residenziali per anziani, autosufficienti e non, e' limitata ai soli
 casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e'
 tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili
 trasmissioni di infezione;
   n) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18
 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la
 durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del
 Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni
 rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati
 dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli     accordi
 inpiduali ivi previsti; gli obblighi di informativa di     cui
 all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in
 via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile
 sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
   o) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore
 dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in
 ragione della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f)
 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio
 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del
 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della
 salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per     il
 superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
 del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della
 giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del
 contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
 garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione
 generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i
 nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali
 per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai
 comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio

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 dei ministri 1° marzo 2020, e successive                modificazioni,   sino  al
 termine dello stato di emergenza.

                         Art. 2

              Misure di informazione e prevenzione
               sull'intero territorio nazionale

  1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le
 seguenti misure:
   a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di
 prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria
 previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' e applica le
 indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti
 previste dal Ministero della salute;
   b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o
 affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con stati
 di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire
 dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di      stretta
 necessita' e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia
 possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
 un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);
   c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto
 legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e
 grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche
 amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
 ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle
 misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1;
   d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la
 diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico
 sanitarie di cui all'allegato 1    anche  presso  gli  esercizi
 commerciali;
   e) e' raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali,
 nonche' alle associazioni culturali e sportive, di offrire attivita'
 ricreative inpiduali alternative a quelle collettive interdette dal
 presente decreto, che promuovano e favoriscano le attivita' svolte
 all'aperto, purche' svolte senza creare assembramenti di persone
 ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;
   f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree
 di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i
 locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui
 alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25
 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
 degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
 mani;
   g) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e
 private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre
 i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai
 partecipanti la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un
 metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d);
   h) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza
 adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
   i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la
 data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in
 Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come
 identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanita', o     sia
 transitato e abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al
 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e
 successive modificazioni, deve comunicare tale    circostanza  al
 dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per
 territorio nonche' al proprio medico di medicina generale ovvero al
 pediatra di libera scelta. Le modalita' di trasmissione dei dati ai
 servizi di sanita' pubblica sono definite dalle regioni con apposito
 provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti
 dei medici di sanita' pubblica; ove contattati tramite il numero
 unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito
 dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalita' e
 recapiti per la trasmissione ai servizi di     sanita'  pubblica
 territorialmente competenti.

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  2. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica
 territorialmente  competenti  provvedono,  sulla   base  delle
 comunicazioni di cui al comma 1, lettera i), alla prescrizione della
 permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:
   a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu'
 possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul
 percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
 fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
   b) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e
 l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato
 sulle misure da adottare, illustrandone le modalita' e le finalita'
 al fine di assicurare la massima adesione;
   c) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e
 l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanita' pubblica informa
 inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta
 da cui il soggetto e' assistito anche ai fini dell'eventuale
 certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020
 0000716 del 25 febbraio 2020);
   d) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per
 l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione
 indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina
 generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per
 motivi di sanita' pubblica   e'  stato  posto  in   quarantena,
 specificandone la data di inizio e fine.
  3. L'operatore di sanita' pubblica deve inoltre:
   a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del
 soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali
 conviventi;
   b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di
 contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
 da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di
 comparsa di sintomi;
   c) informare la persona circa la necessita' di misurare la
 temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).
  4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria
 e' indispensabile informare sul significato, le modalita' e le
 finalita' dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la
 massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:
   a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni
 dall'ultima esposizione;
   b) pieto di contatti sociali;
   c) pieto di spostamenti e viaggi;
   d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita'      di
 sorveglianza.
  5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
   a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il
 pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanita' Pubblica;
   b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della
 procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
   c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo
 un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in
 ospedale, ove necessario.
  6. L'operatore di sanita'   pubblica  provvede  a  contattare
 quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la
 persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo
 aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di
 libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede secondo quanto
 previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22
 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
  7. Su tutto il territorio nazionale e' raccomandata l'applicazione
 delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.

                         Art. 3

                  Monitoraggio delle misure

  1. Il Prefetto territorialmente competente monitora l'attuazione
 delle misure previste dal presente   decreto da  parte delle
 amministrazioni competenti.

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                         Art. 4

                     Disposizioni finali

  1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla
 data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve perse
 previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
  2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto
 cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del
 Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.
  3. Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del
 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e
 successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2
 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente
 decreto, ove piu' restrittive, si applicano comunque cumulativamente
 con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.
  4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
 statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
 compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
 attuazione.

    Roma, 4 marzo 2020

                                      Il Presidente
                                   del Consiglio dei ministri
                                        Conte

 Il Ministro della salute
     Speranza

 Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2020
 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
 affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n.
 394

                                            Allegato 1

   Misure igienico-sanitarie:
     a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere      a
 disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati,
 farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per
 il lavaggio delle mani;
     b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di
 infezioni respiratorie acute;
     c) evitare abbracci e strette di mano;
     d) mantenimento, nei contatti sociali, di    una  distanza
 interpersonale di almeno un metro;
     e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto
 evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
     f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in
 particolare durante l'attivita' sportiva;
     g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
     h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
     i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che
 siano prescritti dal medico;
     l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o
 alcol;
     m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o
 se si presta assistenza a persone malate.




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