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12/3/2020                                *** ATTO COMPLETO ***




 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020



 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
 dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
 territorio nazionale. (20A01558)

 (GU n.62 del 9-3-2020)

                     IL PRESIDENTE
                  DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
 urgenti in materia di contenimento e     gestione   dell'emergenza
 epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23
 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti      in  materia  di
 contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
 febbraio 2020, recante «Ulteriori    disposizioni   attuative  del
 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
 materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
 COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio
 2020;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti      in  materia  di
 contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti      in  materia  di
 contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
 applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato      nella
 Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti      in  materia  di
 contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
  Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30
 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di
 sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
 con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
 sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
 all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Considerati l'evolversi della   situazione  epidemiologica,   il
 carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
 casi sul territorio nazionale;
  Ritenuto necessario estendere all'intero territorio nazionale le
 misure gia' previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del
 Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
 epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale
 rendono  necessarie  misure  volte  a  garantire    uniformita'
 nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in       sede
 internazionale ed europea;
  Su proposta del Ministro della salute, sentiti      i  Ministri
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 dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i
 Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
 trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
 alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del
 turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
 amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gli
 affari regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente della
 Conferenza dei presidenti delle regioni;

                         Decreta:

                         Art. 1

              Misure urgenti di contenimento
           del contagio sull'intero territorio nazionale

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
 COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del
 Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio
 nazionale.
  2. Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di
 assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  3. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio
 dei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente:
   «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni
 ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti
 sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di
 allenamento degli atleti, professionisti e non    professionisti,
 riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale
 italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro
 partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed
 internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli
 eventi e delle competizioni sportive organizzati da     organismi
 sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati
 a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in
 tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del
 proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli
 idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra
 gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi
 partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti all'aperto sono
 ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il
 rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

                         Art. 2

                     Disposizioni finali

  1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla
 data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
  2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto
 cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del
 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove
 incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.
   Roma, 9 marzo 2020

                                      Il Presidente
                                   del Consiglio dei ministri
                                        Conte
 Il Ministro della salute
     Speranza

 Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2020
 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
 affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 421




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