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12/3/2020 *** ATTO COMPLETO ***
DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11
Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo
svolgimento dell'attivita' giudiziaria. (20G00029)
(GU n.60 del 8-3-2020)
Vigente al: 8-3-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita'
giudiziaria e dell'attivita' connessa;
Considerata la finalita' di assicurare, mediante le predette misure
urgenti, per quanto possibile, continuita' ed efficienza del servizio
giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 marzo 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge
Art. 1
Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei
procedimenti civili, penali, tributari e militari
1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei
procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici
giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2,
lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo
2020.
2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini
per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al
comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio
durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla
fine di detto periodo.
3. Ai procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del
comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4
e 5. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si
applicano altresi' ai procedimenti relativi alle commissioni
tributarie e alla magistratura militare.
Art. 2
Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
e contenerne gli effetti in materia di giustizia
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1. Ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2
marzo 2020 n. 9, per contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento
dell'attivita' giudiziaria, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31
maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorita'
sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della
Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le
misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari
giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni
igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa
con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia
e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare
assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti
ravvicinati tra le persone. Per gli uffici persi dalla Corte
suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di
cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della
Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso
la Corte d'appello dei rispettivi distretti.
2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1, i capi degli
uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:
a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici
giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono
svolgervi attivita' urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo,
dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a
quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n.
1196, ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano
servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa
prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o
telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata
per orari fissi, nonche' l'adozione di ogni misura ritenuta
necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la
trattazione delle udienze;
e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472,
comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali
pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del
codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non
richiedono la presenza di soggetti persi dai difensori e dalle
parti mediante collegamenti da remoto inpiduati e regolati con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento
dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalita' idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle
parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori
delle parti ed al pubblico ministero, se e' prevista la sua
partecipazione, giorno, ora e modalita' di collegamento. All'udienza
il giudice da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta
dell'identita' dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti,
della loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e' dato
atto nel processo verbale;
g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31
maggio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le seguenti
eccezioni:
1) udienze nelle cause di competenza del tribunale per i
minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilita', ai minori
stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed
alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad
alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di
famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinita'; nei
procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti
fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di
provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno,
di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta
una motivata situazione di indifferibilita' incompatibile anche con
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l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto
della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando
non risulti incompatibile con le sue condizioni di eta' e salute; nei
procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n.
833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio
1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione
contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida
dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi
terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo
283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti
i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave
pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di
urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato
in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e,
per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore
o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
2) udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei
procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini
di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei
procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di
sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o
i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresi' le
seguenti:
a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute,
salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai
sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate
misure cautelari o di sicurezza;
c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di
prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;
3) udienze nei procedimenti che presentano carattere di
urgenza, per la necessita' di assumere prove indifferibili, nei casi
di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La
dichiarazione di urgenza e' fatta dal giudice o dal presidente del
collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non
impugnabile.
h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la
presenza di soggetti persi dai difensori delle parti mediante lo
scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le
sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza
del provvedimento del giudice.
3. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 2
che precludano la presentazione della domanda giudiziale e' sospesa
la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che
possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle
attivita' precluse dai provvedimenti medesimi.
4. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini
di cui agli articoli 303, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324,
comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2,
e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato ai
sensi del comma 2, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 31
maggio 2020.
5. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo
2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a
norma del presente articolo non si tiene conto del periodo decorrente
dalla data del provvedimento di rinvio dell'udienza alla data della
nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 31
maggio 2020.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilita' del servizio
di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo
16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati
esclusivamente con le modalita' previste dal comma 1 del medesimo
articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui
all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, nonche' l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo
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30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le
modalita' previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi
telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di
cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
7. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di
procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 maggio
2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute,
internate o in stato di custodia cautelare e' assicurata, ove
possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto
inpiduati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,
applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3,
4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271.
8. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per
minorenni, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino alla data del 22 marzo 2020, i
colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i
condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18
della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo
2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove
possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone
l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza
telefonica, che puo' essere autorizzata oltre i limiti di cui
all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo n. 121 del 2018.
9. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorita'
sanitaria, la magistratura di sorveglianza puo' sospendere, nel
periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente
decreto ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di
cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del
regime di semiliberta' ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge
e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.
10. In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni per
il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio
direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e
il lunedi' successivo del mese di ottobre.
11. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili,
si applicano altresi' ai procedimenti relativi alle commissioni
tributarie e alla magistratura militare.
Art. 3
Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa
1. Le disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice
del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, si applicano altresi' dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 22 marzo 2020. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020, le
udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli
uffici della giustizia amministrativa sono rinviate d'ufficio a data
successiva al 22 marzo 2020. I procedimenti cautelari, promossi o
pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi, su richiesta anche
di una sola delle parti, con il rito di cui all'articolo 56 del
medesimo codice del processo amministrativo e la relativa trattazione
collegiale e' fissata in data immediatamente successiva al 22 marzo
2020.
2. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita'
giurisdizionale e consultiva, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i presidenti
titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del
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Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i
presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative
sezioni staccate, sentiti l'autorita' sanitaria regionale e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della citta' ove ha sede
l'Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di
coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal
Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di
rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla
trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per
consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite
dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e le
prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti
all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le
persone.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una o piu'
delle seguenti misure:
a) la limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari ai soli
soggetti che debbono svolgervi attivita' urgenti;
b) la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli
uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano
servizi urgenti, la sospensione dell'attivita' di apertura al
pubblico;
c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai
servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o
telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata
per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per
evitare forme di assembramento;
d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la
trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni
dettate dal presidente del Consiglio di Stato;
e) il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020,
assicurando in ogni caso la trattazione delle cause rinviate entro la
data del 31 dicembre 2020 in aggiunta all'ordinario carico
programmato delle udienze fissate e da fissare entro tale data, fatta
eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali,
e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe
produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione
di urgenza e' fatta dai presidenti di cui al comma 2 con decreto non
impugnabile.
4. Fino al 31 maggio 2020, in deroga alle previsioni del codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in
udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione sulla
base degli atti, salvo che almeno una delle parti abbia chiesto la
discussione in udienza camerale o in udienza pubblica con apposita
istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare
almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione;
anche nei casi in cui non sia stata richiesta la discussione, i
difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.
5. Nel caso in cui sia stata chiesta la discussione ai sensi del
comma 4, i presidenti di cui al comma 2, possono, in ragione motivata
della situazione concreta di emergenza sanitaria e in deroga a quanto
previsto dal codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, consentire lo svolgimento delle
udienze pubbliche e camerali che non richiedono la presenza di
soggetti persi dai difensori delle parti mediante collegamenti da
remoto con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e
l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione
dell'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la
funzionalita' del sistema informatico della giustizia amministrativa
e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse
attualmente assegnate ai singoli uffici. In tal caso e' assicurato
congruo avviso dell'ora e delle modalita' di collegamento. Si da'
atto a verbale delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei
soggetti partecipanti e la libera volonta' delle parti. Il luogo da
cui si collegano magistrati, personale addetto e difensori delle
parti e' considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. Di
tutte le operazioni e' redatto processo verbale.
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6. Fino al 31 maggio 2020 le udienze pubbliche sono celebrate a
porte chiuse, in deroga all'articolo 87, comma 1, del codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104.
7. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 che determinino la
decadenza delle parti da facolta' processuali implicano la rimessione
in termini delle parti stesse.
8. L'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 che impedisce
l'esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della
prescrizione e della decadenza.
9. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo
2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo
non si tiene conto del periodo compreso tra la data di entrata in
vigore del presente decreto e la data del 31 maggio 2020.
10. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n.
197, dopo le parole «deve essere depositata», sono inserite le
seguenti: «, anche a mezzo del servizio postale,». Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020 e'
sospeso l'obbligo di cui al predetto articolo 7, comma 4.
Art. 4
Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto
compatibili, anche a tutte le funzioni della Corte dei conti.
2. Ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2
marzo 2020, n. 9, per contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle
attivita' istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dal giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 maggio 2020 i vertici degli uffici territoriali e centrali,
sentita l'autorita' sanitaria regionale e, per le attivita'
giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati della citta'
ove ha sede l'Ufficio, adottano le misure organizzative, anche
relative alla trattazione degli affari, necessarie per consentire il
rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero
della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal
Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti e delle
prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti
all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone. Per
gli uffici territoriali, le misure sono adottate sentito il
Segretario generale e il dirigente del servizio amministrativo unico
regionale competente.
3. Per assicurare le finalita' di cui al comma 2, i vertici degli
uffici possono adottare le seguenti misure:
a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici,
garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi
attivita' urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dell'orario
di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo
per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al
pubblico;
c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai
servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o
telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata
per orari fissi, nonche' l'adozione di ogni misura ritenuta
necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l'adozione di linee guida vincolanti per la trattazione delle
udienze o delle adunanze;
e) la celebrazione a porte chiuse delle udienze o adunanze
pubbliche del controllo;
f) la previsione dello svolgimento delle udienze che non
richiedono la presenza di soggetti persi dai difensori delle parti
ovvero delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti
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persi dai rappresentati delle amministrazioni mediante collegamenti
da remoto con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e
l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza del
controllo, anche utilizzando strutture informatiche messe a
disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che,
con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva
partecipazione degli interessati;
g) il rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze del
controllo a data successiva al 31 maggio 2020, salvo che per le cause
rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave
pregiudizio alle parti.
4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attivita'
giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla
Corte dei conti, i termini in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto e che scadono entro il 31 maggio 2020, sono
sospesi e riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020.
5. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo
2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a
norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso
dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto e la data del 31 maggio 2020.
Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono ai relativi
adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 marzo 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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