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12/3/2020                                *** ATTO COMPLETO ***




 DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11



 Misure straordinarie ed   urgenti  per  contrastare l'emergenza
 epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo
 svolgimento dell'attivita' giudiziaria. (20G00029)

 (GU n.60 del 8-3-2020)

  Vigente al: 8-3-2020




                IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza    di  emanare
 disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
 contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita'
 giudiziaria e dell'attivita' connessa;
  Considerata la finalita' di assicurare, mediante le predette misure
 urgenti, per quanto possibile, continuita' ed efficienza del servizio
 giustizia;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
 riunione del 6 marzo 2020;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
 Ministro della giustizia;

                       Emana
                  il seguente decreto-legge

                         Art. 1

 Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini                  nei
      procedimenti civili, penali, tributari e militari

  1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
 del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei
 procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici
 giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2,
 lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo
 2020.
  2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
 del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini
 per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al
 comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio
 durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla
 fine di detto periodo.
  3. Ai procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del
 comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4
 e 5. Resta ferma l'applicazione    delle  disposizioni  di  cui
 all'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
  4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si
 applicano altresi' ai procedimenti    relativi  alle  commissioni
 tributarie e alla magistratura militare.

                         Art. 2

 Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
      e contenerne gli effetti in materia di giustizia

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  1. Ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2
 marzo 2020 n. 9, per contrastare l'emergenza epidemiologica da
 COVID-19 e contenerne gli effetti negativi      sullo  svolgimento
 dell'attivita' giudiziaria, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31
 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorita'
 sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della
 Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le
 misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari
 giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni
 igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa
 con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della
 Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia
 e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente
 del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare
 assembramenti all'interno dell'ufficio   giudiziario   e  contatti
 ravvicinati tra le persone. Per gli uffici persi dalla Corte
 suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di
 cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della
 Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso
 la Corte d'appello dei rispettivi distretti.
  2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1, i capi degli
 uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:
   a) la limitazione dell'accesso del     pubblico  agli  uffici
 giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono
 svolgervi attivita' urgenti;
   b) la limitazione,   sentito  il  dirigente   amministrativo,
 dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a
 quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n.
 1196, ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano
 servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
   c) la  regolamentazione  dell'accesso   ai  servizi,  previa
 prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o
 telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata
 per orari fissi, nonche' l'adozione di ogni      misura  ritenuta
 necessaria per evitare forme di assembramento;
   d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la
 trattazione delle udienze;
   e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472,
 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali
 pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del
 codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
   f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non
 richiedono la presenza di soggetti persi dai difensori e dalle
 parti mediante collegamenti da remoto inpiduati e regolati con
 provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e
 automatizzati del Ministero   della  giustizia.   Lo  svolgimento
 dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalita' idonee a
 salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle
 parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori
 delle parti ed al pubblico ministero, se e' prevista la sua
 partecipazione, giorno, ora e modalita' di collegamento. All'udienza
 il giudice da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta
 dell'identita' dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti,
 della loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e' dato
 atto nel processo verbale;
   g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31
 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le seguenti
 eccezioni:
    1) udienze nelle cause di competenza del tribunale per i
 minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilita', ai minori
 stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed
 alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad
 alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di
 famiglia, di parentela, di matrimonio    o  di  affinita';  nei
 procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti
 fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di
 provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno,
 di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta
 una motivata situazione di indifferibilita' incompatibile anche con

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 l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto
 della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando
 non risulti incompatibile con le sue condizioni di eta' e salute; nei
 procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n.
 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio
 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione
 contro gli abusi   familiari;  nei  procedimenti  di  convalida
 dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi
 terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo
 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti
 i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave
 pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di
 urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato
 in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e,
 per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore
 o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
    2) udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei
 procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini
 di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei
 procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di
 sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o
 i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresi' le
 seguenti:
     a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute,
 salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai
 sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
     b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate
 misure cautelari o di sicurezza;
     c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di
 prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
     d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;
    3) udienze nei procedimenti che presentano carattere     di
 urgenza, per la necessita' di assumere prove indifferibili, nei casi
 di cui all'articolo 392 del codice di procedura     penale.  La
 dichiarazione di urgenza e' fatta dal giudice o dal presidente del
 collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non
 impugnabile.
   h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la
 presenza di soggetti persi dai difensori delle parti mediante lo
 scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le
 sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza
 del provvedimento del giudice.
  3. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 2
 che precludano la presentazione della domanda giudiziale e' sospesa
 la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che
 possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle
 attivita' precluse dai provvedimenti medesimi.
  4. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini
 di cui agli articoli 303, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324,
 comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2,
 e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato ai
 sensi del comma 2, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 31
 maggio 2020.
  5. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo
 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a
 norma del presente articolo non si tiene conto del periodo decorrente
 dalla data del provvedimento di rinvio dell'udienza alla data della
 nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 31
 maggio 2020.
  6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilita' del servizio
 di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo
 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati
 esclusivamente con le modalita' previste dal comma 1 del medesimo
 articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui
 all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
 2002, n. 115, nonche' l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo

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 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le
 modalita' previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi
 telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di
 cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
 82.
  7. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di
 procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di
 entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 maggio
 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute,
 internate o in stato di custodia cautelare e' assicurata, ove
 possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto
 inpiduati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei
 sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,
 applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3,
 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989,
 n. 271.
  8. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali     per
 minorenni, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in
 vigore del presente decreto e sino alla data del 22 marzo 2020, i
 colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i
 condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18
 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente
 della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo
 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove
 possibile,  apparecchiature  e  collegamenti  di  cui  dispone
 l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza
 telefonica, che puo' essere autorizzata oltre i limiti di cui
 all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della
 Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto
 legislativo n. 121 del 2018.
  9. Tenuto conto delle evidenze    rappresentate  dall'autorita'
 sanitaria, la magistratura di sorveglianza puo' sospendere, nel
 periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente
 decreto ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di
 cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del
 regime di semiliberta' ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge
 e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.
  10. In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto
 legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni per
 il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio
 direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e
 il lunedi' successivo del mese di ottobre.
  11. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili,
 si applicano altresi' ai procedimenti relativi alle commissioni
 tributarie e alla magistratura militare.

                         Art. 3

 Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
   e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice
 del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio
 2010, n. 104, si applicano altresi' dalla data di entrata in vigore
 del presente decreto e fino al 22 marzo 2020. A decorrere dalla data
 di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020, le
 udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli
 uffici della giustizia amministrativa sono rinviate d'ufficio a data
 successiva al 22 marzo 2020. I procedimenti cautelari, promossi o
 pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi, su richiesta anche
 di una sola delle parti, con il rito di cui all'articolo 56 del
 medesimo codice del processo amministrativo e la relativa trattazione
 collegiale e' fissata in data immediatamente successiva al 22 marzo
 2020.
  2. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19     e
 contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita'
 giurisdizionale e consultiva, a decorrere dalla data di entrata in
 vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i presidenti
 titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del

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 Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i
 presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative
 sezioni staccate, sentiti l'autorita' sanitaria regionale e il
 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della citta' ove ha sede
 l'Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di
 coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal
 Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di
 rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla
 trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per
 consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite
 dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e le
 prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del
 Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti
 all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le
 persone.
  3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una o piu'
 delle seguenti misure:
   a) la limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari ai soli
 soggetti che debbono svolgervi attivita' urgenti;
   b) la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli
 uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano
 servizi urgenti, la sospensione dell'attivita' di apertura       al
 pubblico;
   c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai
 servizi, anche tramite mezzi    di  comunicazione  telefonica  o
 telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata
 per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per
 evitare forme di assembramento;
   d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la
 trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni
 dettate dal presidente del Consiglio di Stato;
   e) il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020,
 assicurando in ogni caso la trattazione delle cause rinviate entro la
 data del 31 dicembre 2020 in      aggiunta  all'ordinario  carico
 programmato delle udienze fissate e da fissare entro tale data, fatta
 eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali,
 e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe
 produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione
 di urgenza e' fatta dai presidenti di cui al comma 2 con decreto non
 impugnabile.
  4. Fino al 31 maggio 2020, in deroga alle previsioni del codice del
 processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,
 n. 104, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in
 udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione sulla
 base degli atti, salvo che almeno una delle parti abbia chiesto la
 discussione in udienza camerale o in udienza pubblica con apposita
 istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare
 almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione;
 anche nei casi in cui non sia stata richiesta la discussione, i
 difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.
  5. Nel caso in cui sia stata chiesta la discussione ai sensi del
 comma 4, i presidenti di cui al comma 2, possono, in ragione motivata
 della situazione concreta di emergenza sanitaria e in deroga a quanto
 previsto dal codice del processo amministrativo di cui al decreto
 legislativo 2 luglio 2010, n. 104, consentire lo svolgimento delle
 udienze pubbliche e camerali che non richiedono la presenza di
 soggetti persi dai difensori delle parti mediante collegamenti da
 remoto con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e
 l'effettiva  partecipazione  dei   difensori   alla  trattazione
 dell'udienza, assicurando in ogni     caso  la  sicurezza  e  la
 funzionalita' del sistema informatico della giustizia amministrativa
 e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle        risorse
 attualmente assegnate ai singoli uffici. In tal caso e' assicurato
 congruo avviso dell'ora e delle modalita' di collegamento. Si da'
 atto a verbale delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei
 soggetti partecipanti e la libera volonta' delle parti. Il luogo da
 cui si collegano magistrati, personale addetto e difensori delle
 parti e' considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. Di
 tutte le operazioni e' redatto processo verbale.

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  6. Fino al 31 maggio 2020 le udienze pubbliche sono celebrate a
 porte chiuse, in deroga all'articolo 87, comma 1, del codice del
 processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,
 n. 104.
  7. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 che determinino la
 decadenza delle parti da facolta' processuali implicano la rimessione
 in termini delle parti stesse.
  8. L'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 che impedisce
 l'esercizio di diritti costituisce causa di sospensione     della
 prescrizione e della decadenza.
  9. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo
 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo
 non si tiene conto del periodo compreso tra la data di entrata in
 vigore del presente decreto e la data del 31 maggio 2020.
  10. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n.
 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n.
 197, dopo le parole «deve essere depositata», sono inserite le
 seguenti: «, anche a mezzo del servizio postale,». Dalla data di
 entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020 e'
 sospeso l'obbligo di cui al predetto articolo 7, comma 4.

                         Art. 4

 Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
    e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto
 compatibili, anche a tutte le funzioni della Corte dei conti.
  2. Ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2
 marzo 2020, n. 9, per contrastare l'emergenza epidemiologica da
 COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle
 attivita' istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dal giorno
 successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
 al 31 maggio 2020 i vertici degli uffici territoriali e centrali,
 sentita l'autorita' sanitaria regionale e,    per  le  attivita'
 giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati della citta'
 ove ha sede l'Ufficio, adottano le misure organizzative, anche
 relative alla trattazione degli affari, necessarie per consentire il
 rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero
 della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della
 funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal
 Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti e delle
 prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del
 Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti
 all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone. Per
 gli uffici territoriali, le misure sono adottate     sentito  il
 Segretario generale e il dirigente del servizio amministrativo unico
 regionale competente.
  3. Per assicurare le finalita' di cui al comma 2, i vertici degli
 uffici possono adottare le seguenti misure:
   a) la limitazione dell'accesso del pubblico     agli  uffici,
 garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi
 attivita' urgenti;
   b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dell'orario
 di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo
 per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al
 pubblico;
   c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai
 servizi, anche tramite mezzi   di  comunicazione  telefonica  o
 telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata
 per orari fissi, nonche' l'adozione di ogni     misura  ritenuta
 necessaria per evitare forme di assembramento;
   d) l'adozione di linee guida vincolanti per la trattazione delle
 udienze o delle adunanze;
   e) la celebrazione a porte chiuse delle udienze o adunanze
 pubbliche del controllo;
   f) la previsione dello svolgimento delle udienze che      non
 richiedono la presenza di soggetti persi dai difensori delle parti
 ovvero delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti

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 persi dai rappresentati delle amministrazioni mediante collegamenti
 da remoto con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e
 l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero   all'adunanza  del
 controllo, anche utilizzando   strutture informatiche  messe  a
 disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che,
 con attestazione all'interno del verbale, consenta    l'effettiva
 partecipazione degli interessati;
   g) il rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze del
 controllo a data successiva al 31 maggio 2020, salvo che per le cause
 rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave
 pregiudizio alle parti.
  4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attivita'
 giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla
 Corte dei conti, i termini in corso alla data di entrata in vigore
 del presente decreto e che scadono entro il 31 maggio 2020, sono
 sospesi e riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020.
  5. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo
 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a
 norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso
 dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente
 decreto e la data del 31 maggio 2020.

                         Art. 5

              Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel    presente
 decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della
 finanza pubblica. Le   amministrazioni  provvedono  ai  relativi
 adempimenti nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
 finanziarie disponibili a legislazione vigente.

                         Art. 6

                      Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
 sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
 nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
 italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
 osservare.
   Dato a Roma, addi' 8 marzo 2020

                        MATTARELLA

                          Conte, Presidente del     Consiglio   dei
                          ministri

                 Bonafede, Ministro della giustizia
 Visto, il Guardasigilli: Bonafede




https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario                 7/7