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   PROVINCIA DI VICENZA




    REGOLAMENTO

DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE

   PARI OPPORTUNITA’



    (Legge n. 56/2014, art. 1 comma 85, lett.f)
             REGOLAMENTO
     DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PARI OPPORTUNITA’

                    ART. 1
         Istituzione della Commissione per le Pari Opportunità

E’ istituita presso la Provincia di Vicenza la Commissione per la realizzazione dei diritti e
delle pari opportunità in campo economico, sociale e culturale, per rimuovere gli ostacoli che
di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta, anche in ambito lavorativo, e per
favorire una cultura di parità e di pari opportunità a partire dalla famiglia e dalla scuola.
La Commissione è organo consultivo permanente del Consiglio e del Presidente.
La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche per uno stretto
raccordo tra la realtà e le esperienze presenti nella Provincia.
Può avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e
consultazione.

                      ART. 2
                     Funzioni

La Commissione si attiverà, anche in collegamento con la Commissione per le Pari
Opportunità nazionale e regionale e con gli altri organismi preposti alla realizzazione delle
parità a livello internazionale, regionale e territoriale per formulare proposte finalizzate a:
  a) favorire e promuovere l’attuazione di azioni positive, definite con specifici programmi
    di intervento di organismi ed enti pubblici (enti locali – ULSS – scuole etc.);
  b) esprimere parere su provvedimenti e programmi provinciali che hanno rilevanza
    rispetto alle materie di competenza della commissione;
  c) favorire e promuovere occasioni di confronto culturale per inpiduare le
    manifestazioni anche indirette di discriminazione;
  d) favorire e promuovere iniziative tendenti a creare la consapevolezza della piena
    corresponsabilità della coppia nei confronti della procreazione responsabile e
    dell’educazione dei figli per rendere in tal modo compatibile l’esperienza di vita
    familiare con l’impegno pubblico sociale e professionale della donna;
  e) favorire e promuovere l’informazione e la conoscenza relativa alle iniziative in tema
    di pari opportunità promosse dalla Regione, dalla Provincia, dagli Enti Locali e da
    soggetti pubblici e privati, nonché l’informazione sulla legislazione relativa alle pari
    opportunità attraverso i mezzi di comunicazione;
  f) attivare rapporti di collaborazione con il Consigliere di Parità;
  g) svolgere e promuovere indagini e ricerche sulla situazione attuale della donna e sui
    problemi relativi alla condizione femminile nella Provincia;
  h) svolgere indagini e promuovere progetti ed iniziative per favorire la pari dignità
    sociale nel lavoro e nell’istruzione anche per coloro che si trovano in situazioni di
    svantaggio o discriminazione per ragione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni
    politiche, condizioni personali o sociali;
  i) svolgere funzioni di controllo sui fenomeni discriminatori in ambito occupazionale.

                     ART. 3
                    Composizione

La Commissione Pari Opportunità è composta da:



                                               2
  a) sei (6) componenti eletti dal Consiglio Provinciale, con voto limitato ad uno, fra i
   candidati che abbiano presentato il proprio curriculum da cui risultino esperienza e
   competenza relativamente alle pari opportunità in uno di questi campi:
   - giuridico-economico;
   - del lavoro (subordinato, autonomo e d’impresa);
   - sociale;
   - dell’istruzione e della formazione professionale;
   - della cultura e della ricerca scientifica;
   - dei servizi sociali e sanitari.
  b) il Consigliere provinciale di Parità.
  Tra i sei componenti eletti dal Consiglio Provinciale, due possono essere Consiglieri
  Provinciali.
                       ART. 4
                      Presidenza

Nella prima seduta della Commissione, convocata dal Presidente della Provincia, vengono
eletti nel proprio seno, con votazioni distinte e a maggioranza assoluta dei componenti, un
Presidente e un Vicepresidente.
Spetta al Presidente:
  a) presiedere le riunioni della Commissione;
  b) predisporre l’ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte per l’esame della
    Commissione;
  c) promuovere l’attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione;
  d) proporre al Presidente della Provincia l’adozione dei provvedimenti di competenza.

                     ART. 5
                 Durata e funzionamento

La Commissione dura in carica quattro anni ed opera fino alla nomina della nuova
Commissione.
La Commissione si riunisce in seduta plenaria su convocazione del Presidente almeno tre
volte all’anno e ogniqualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti.
Le sedute sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.
In caso di votazione la Commissione decide a maggioranza semplice.
La Commissione può svolgere la propria attività articolandosi in sezioni di lavoro e
procedendo a consultazioni e audizioni.
I componenti della Commissione decadono dalla nomina a seguito di tre assenze consecutive
ingiustificate dalle sedute della Commissione.
La Commissione può avvalersi delle prestazioni professionali di consulenti ed enti esterni in
relazione al programma annuale presentato ed autorizzato dal Consiglio Provinciale.
Le informazioni e i documenti assunti dalla Commissione devono essere trattati e gestiti nel
rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali.
Per i componenti la Commissione è previsto il rimborso delle spese di viaggio per la
partecipazione alle sedute della Commissione con le medesime modalità previste per i
Consiglieri Provinciali.
La Commissione ha facoltà di invitare persone esterne in qualità di esperti.
Le sedute della Commissione possono essere aperte al pubblico su decisione della
Commissione stessa.




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                     ART. 6
                Sede e strutture operative

La Commissione ha sede presso la sede della Provincia.
Per l’espletamento delle sue funzioni si avvale di personale provinciale messo a disposizione
dall’Amministrazione ed in particolare di un dipendente provinciale con funzioni di
segretario.


                     ART. 7
               Relazione e programma annuale

La Commissione presenta al Consiglio Provinciale entro il 30 settembre di ogni anno e
comunque non oltre i termini di presentazione del Bilancio di Previsione la relazione
sull’attività svolta e le proposte di programma del nuovo anno.



                     ART. 8
                 Disposizioni finanziarie

Nel bilancio di previsione della Provincia è istituito un apposito capitolo denominato “Spese
per il funzionamento della Commissione Pari Opportunità”, nell’ambito del quale la
Commissione attiverà i propri programmi.




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