ACCORDO DI PROGRAMMA_

                     ACCORDO DI PROGRAMMA
       PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLE
             (ai sensi dell’art. 206 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)


                            Fra
                     LA PROVINCIA DI VICENZA


         I SOGGETTI GESTORI DEL CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA:


                             e


              LE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE:


                        PREMESSO CHE


- ai sensi dell'art. 177, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la gestione dei rifiuti costituisce attività di
pubblico interesse;
- ai sensi dell'art. 177, comma 4, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la
salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente;
- per conseguire le finalità e gli obiettivi posti dalla normativa in materia di rifiuti gli enti locali adottano
ogni opportuna azione e si avvalgono, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli
d’intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati (art. 177, comma 5, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- gli accordi di programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono invece
prevedere semplificazioni amministrative, come previsto all'art. 206 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 179, comma 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto
della seguente gerarchia:
· prevenzione;
· preparazione per il riutilizzo;
· riciclaggio; recupero di altro tipo, per esempio recupero di energia;
· smaltimento.
Tale gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione
ambientale e, nel rispetto della medesima, devono essere adottate le misure volte ad incoraggiare le opzioni
che garantiscano il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,
ivi compresa la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
- ai sensi dell'art. 182-bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo smaltimento dei rifiuti deve effettuarsi nel rispetto del
principio di prossimità al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico
o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- l’art. 184, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. classifica come rifiuti speciali quelli da attività
agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 del Codice Civile e pertanto i soggetti di cui
all'art. 2135 del Codice Civile sono tenuti al rispetto degli obblighi relativi alla gestione rifiuti;
- l’art. 188, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che il produttore iniziale o altro detentore di
rifiuti provvedano direttamente al loro trattamento, oppure li consegnino ad un intermediario, ad un
commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto
pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179 del medesimo
decreto;
- in attuazione dei principi di responsabilizzazione e cooperazione espressi dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è
opportuno, nel rispetto della normativa vigente, definire un sistema integrato di gestione dei rifiuti agricoli
con la partecipazione di soggetti pubblici e privati coinvolti, allo scopo di semplificare gli oneri burocratici
posti a carico dei produttori, favorire il recupero, il riciclaggio e la raccolta differenziata dei rifiuti agricoli,
aumentare l’efficacia dei controlli da parte delle autorità competenti;
                            VISTI
- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 febbraio 2011, n. 52, e
successive modifiche con cui è stato adottato il Regolamento recante istituzione del Sistema di Controllo
della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI);
- il decreto del 24/4/2014, con cui il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha
disposto l'esclusione dall'obbligo di adesione al SISTRI per gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del
Codice Civile, indipendentemente dal numero di dipendenti, che conferiscano i propri rifiuti nell'ambito di
circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152/2006 (comma 1
dell'art. 1 DM 24/4/2014), disponendo altresì che per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali
pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI ai sensi del comma 1, restano fermi gli adempimenti e
gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli
articoli 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l’art. 183, comma 1, lett. pp) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che definisce circuito organizzato di raccolta il
sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte
quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m. e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di
programma stipulato tra la Pubblica Amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul
piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una contratto-quadro stipulata tra le
medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento o dell’impresa di trasporto dei
rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-
quadro deve seguire la stipulazione di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della
piattaforma di conferimento o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della
predetta convenzione;
- l’art. 212, comma 19-bis del D.Lgs. 152/2006, introdotto dal Decreto Legge n. 101/2013, convertito con
Legge n. 125/2013, che stabilisce che sono esclusi dall’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori
ambientali gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il
trasporto dei propri rifiuti effettuato all’interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l’impresa
ai fini del conferimento degli stessi nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del
comma 1 dell’art. 183;
- l'art. 190 comma 1-ter del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135
del Codice Civile, produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di
carico e scarico con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti
da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito
organizzato di raccolta di cui all'articolo 183 comma 1 lett. pp) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- la D.G.R. n. 1261 del 20/4/1999 con cui la Regione Veneto ha predisposto che i contenitori di prodotti
fitosanitari, dopo essere stati bonificati, attraverso apposite operazioni di lavaggio e sterilizzazione,
esplicitate nell'allegato A alla medesima determinazione, condotte all'interno dell'impresa agricola, possono
essere considerati, al fine del loro smaltimento, come rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani;

                         CONSIDERATO

• l’opportunità di coordinare la gestione della raccolta e trattamento dei rifiuti provenienti da attività
agricole, introducendo semplificazioni amministrative/burocratiche laddove consentito dalla normativa
vigente, oltre a garantire costi contenuti per il servizio di smaltimento/avvio a recupero dei rifiuti stessi;
• la necessità di evitare ogni possibile forma di smaltimento inidoneo da parte degli imprenditori agricoli,
agevolando il conferimento dei rifiuti ad impianti legittimati;
• che i rifiuti agricoli sono rifiuti speciali, anche pericolosi, e che, ai sensi dell’art. 188, comma 3 del
D.Lgs. n. 152/2006, possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta se con questo si è stipulata
apposita convenzione;
• che rimane nella libera scelta del singolo imprenditore agricolo la possibilità di avvalersi o meno del
presente Accordo;
                         VALUTATA
la necessità di:
• favorire la raccolta differenziata, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e la corretta
gestione dei rifiuti agricoli, ottimizzando le procedure e i controlli;
• assicurare alle imprese agricole un adeguato servizio, solidamente organizzato e strutturato, di raccolta
dei rifiuti speciali onde evitare ogni possibile forma di gestione scorretta dei medesimi;
• contribuire alla semplificazione degli oneri burocratici posti in capo alle imprese agricole e al contempo
favorire il contenimento dei costi del servizio di gestione dei rifiuti speciali agricoli;
                         CONDIVISA
l’opportunità di ricorrere allo strumento dell’accordo di programma di cui all’art. 177, comma 5, D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., al fine di:
• promuovere circuiti organizzati di raccolta dei rifiuti speciali prodotti dalle attività agricole, in attuazione
dei principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti, pubblici o privati, a vario titolo
coinvolti, favorendo la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la corretta gestione degli stessi,
semplificando al contempo gli adempimenti burocratici posti a carico dei produttori agricoli;
• definire le tipologie di rifiuti provenienti dall’attività agricola che possono essere gestiti mediante circuiti
organizzati di raccolta;
• definire le modalità di esecuzione del servizio relativo ai circuiti organizzati di raccolta mediante
conferimento alle piattaforme di conferimento e al ritiro porta a porta dei rifiuti;
• definire le semplificazioni amministrative di cui possono usufruire i produttori dei rifiuti di cui sopra con
il conferimento del propri rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta.

Tutto quanto sopra premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, i soggetti
sottoscrittori convengono quanto segue:
ART. 1 - OBIETTIVI
Il presente accordo di programma ha ad oggetto l'inpiduazione sul territorio di circuiti organizzati di
raccolta onde garantire la corretta gestione e la tracciabilità dei rifiuti agricoli, una maggiore tutela
ambientale, anche mediante la riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti, semplificando al contempo
gli adempimenti a carico dei produttori agricoli e favorendo l’efficacia dei controlli da parte dell’Autorità
competente.
ART. 2 - DEFINIZIONE
Si considerano imprese agricole ai fini del presente accordo di programma gli imprenditori agricoli singoli o
associati esercenti attività agricola ai sensi dell’art. 2135 C.C., come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 228/01
(comprese le cooperative agricole ed i loro consorzi ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 228/01).
Si considera Gestore il soggetto pubblico o privato che già gestisce il Servizio pubblico di raccolta dei rifiuti
urbani in comuni della provincia di Vicenza e che si impegna a fornire alle imprese agricole il Servizio in
parola.
ART. 3 - IL CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA
Si conviene tra la parti che le attività di deposito temporaneo di rifiuti, così come il loro avviamento a
recupero o a smaltimento per il tramite di imprese autorizzate, vengano esercitate dalle imprese agricole in
ordine ai rifiuti originati dalla loro attività specifica.
Le aziende che intendano avvalersi delle modalità semplificate di cui al presente accordo, provvedono a
conferire ai gestori autorizzati, a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio, i rifiuti
presenti nel deposito temporaneo secondo le modalità e la tempistica previste dall’art. 183 comma 1 lett bb)
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. .
Si conviene che questo sistema venga a configurarsi a tutti gli effetti quale circuito organizzato di raccolta ai
sensi dell'art.183 comma 1 lett pp) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
ART. 4 - PROCEDURE
Il deposito temporaneo dei rifiuti è effettuato nel rispetto delle norme tecniche e di quelle che disciplinano il
deposito di tali materiali.
Il conferimento da parte dell’imprenditore agricolo avviene con le modalità previste dal contratto di servizio
sottoscritto con i gestori che esercitano il servizio di raccolta e che provvedono al recupero e smaltimento dei
rifiuti.
L'imprenditore agricolo può ritenersi convenzionato con il Circuito organizzato di raccolta dei rifiuti agricoli
per la campagna annuale in corso dal momento del pagamento della quota annua di adesione.
ART. 5 - ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
Gli imprenditori agricoli aderenti, si impegnano a conferire le tipologie di rifiuti di cui allegato A con
proprio automezzo, alle piattaforme di conferimento del circuito organizzato di raccolta inpiduate, nelle
giornate stabilite
Il trasporto dei rifiuti presso le piattaforme di conferimento del circuito organizzato di raccolta deve essere
accompagnato dal contratto di servizio di cui all'allegato B, sottoscritto tra l'imprenditore agricolo ed il
gestore del circuito organizzato di raccolta.
Laddove il gestore del servizio organizzi il circuito esclusivamente attraverso un circuito porta a porta gli
imprenditori agricoli possono usufruire del servizio medesimo previo appuntamento.
ART. 6 - SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI
Stante la garanzia di trasparenza della gestione e di tracciabilità dei rifiuti dal produttore al destinatario
finale, derivante dal circuito organizzato di raccolta definito dal presente accordo, nel rispetto dei principi
stabiliti dalla normativa comunitaria:
• il trasporto dei rifiuti non pericolosi alle piattaforme di conferimento, effettuato dal produttore, può
avvenire senza essere accompagnato dal formulario di trasporto;
• il trasporto dei rifiuti pericolosi alle piattaforme di conferimento, effettuato dal produttore, può avvenire
senza essere accompagnato dal formulario di trasporto, esclusivamente per quantitativi inferiori ai trenta (30)
chilogrammi o trenta (30) litri a trasporto e in linea con la disciplina vigente;
• nel rispetto delle modalità di trasporto sopra richiamate, gli imprenditori agricoli sono altresì esonerati
dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
• gli imprenditori agricoli sono altresì esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art.
190 del D.Lgs. 152/2006, che sarà tenuto in forma aggregata dal soggetto gestore del circuito organizzato di
raccolta;
• qualora il gestore della piattaforma di conferimento o il gestore del servizio porta a porta, sia un soggetto
pubblico o soggetto incaricato dallo stesso, gli imprenditori agricoli assolvono l'obbligo della compilazione e
presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla L. 70 del 25/1/1994) tramite
lo stesso gestore pubblico;
ART. 7 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL/DEI GESTORE/I DEL CIRCUITO ORGANIZZATO DI
RACCOLTA
1. CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA GESTITO MEDIANTE L'INDIVIDUAZIONE DI PIATTAFORME DI
CONFERIMENTO.

Il gestore della piattaforma di conferimento, previa pesata, compila il documento di movimento dei rifiuti
attestante il recupero/smaltimento del/i rifiuto/i presso il proprio centro e fornendone una copia
all'imprenditore agricolo conferente (riportante il codice CER dei rifiuti conferiti, il quantitativo, la data di
conferimento, il riferimento alla convenzione e all’adesione all’Accordo di Programma al fine di dimostrare
l’avvenuto smaltimento entro l’anno dei rifiuti prodotti).
2. CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA GESTITO MEDIANTE SERVIZIO PORTA A PORTA
Il soggetto gestore del servizio di raccolta porta a porta deve rilasciare la prima copia del formulario di
trasporto al produttore, all’atto della raccolta presso il domicilio dell’utente, e provvedere all’invio della
quarta copia del formulario allo stesso una volta avvenuto il conferimento all’impianto di destinazione
legittimato.
In entrambi i casi di cui ai precedenti punti 1 e 2 del presente articolo, il Gestore del circuito organizzato di
raccolta provvede, in luogo dell'imprenditore agricolo conferente, a riportare sul Registro di carico e scarico
le registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti conferiti e, qualora trattasi di soggetto pubblic o o
soggetto incaricato dallo stesso, a presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale.
Il soggetto gestore dovrà altresì comunicare alla Provincia, alle Associazioni di categoria e pubblicare sul
proprio sito internet il calendario relativo al servizio di raccolta presso le piattaforme di conferimento, che
potranno essere anche i centri di raccolta comunali, inpiduate in accordo con i Comuni.
Il soggetto gestore si impegna entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo a trasmettere a
Provincia ed Organizzazioni agricole il proprio prezziario per ciascuna tipologia di rifiuto sulla base delle
previsioni di conferimento communicate dalle Associazioni di categoria e a comunicare il modello
organizzativo scelto. Ogni variazione sarà inviata preventivamente ai medesimi soggetti.


ART. 8 - ADEMPIMENTI A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE
Le organizzazioni professionali agricole firmatarie si impegnano a:
- comunicare, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, ai gestori ed alla Provincia i dati
disponibili sulla produzione di rifiuti agricoli;
- sensibilizzare le imprese associate ad avvalersi dei circuiti organizzati di raccolta per una corretta gestione
dei propri rifiuti agricoli ed informare i propri aderenti sulle modalita' esecutive del servizio;
- svolgere servizi di consulenza e assistenza alle imprese associate, finalizzati alla corretta gestione dei rifiuti
agricoli;
- promuovere campagne di informazione e comunicazione per incentivare e diffondere l’applicazione di
modalità gestionali che favoriscano la prevenzione e riduzione delle quantità e pericolosità dei rifiuti
agricoli, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero anziché lo smaltimento dei medesimi.
Le Organizzazioni Professionali Agricole firmatarie si impegnano ad assumere nei confronti dei loro
associati, in caso di verificata inottemperanza alla normativa ambientale o/e di scorretta gestione dei rifiuti
oggetto del presente accordo, opportuni provvedimenti.


ART. 9 - ADEMPIMENTI A CARICO DELLA PROVINCIA - CONTROLLI
La Provincia si riserva di effettuare tutti i controlli che le competono per legge.
Al fine di monitorare il presente accordo la Provincia indice almeno un incontro annuale con gli aderenti
all'Accordo, per la valutazione dei risultati raggiunti nel corso dell'anno precedente, di eventuali
problematiche emerse e per inpiduare le azioni finalizzate ad una sempre maggiore adesione dei produttori
agricoli e ad una maggiore intercettazione dei rifiuti agricoli.
Il/i gestore/i del circuito organizzato di raccolta si impegna/no a trasmettere alla Provincia annualmente,
entro il 30 aprile, i dati relativi alle quantità ed alle tipologie di rifiuti conferiti in base al presente Accordo.


ART. 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Tutti i soggetti firmatari si impegnano a dare diffusione del presente protocollo alle parti interessate, a
scambiarsi le informazioni acquisite, a monitorare periodicamente la corretta esecuzione delle procedure qui
previste, nonché a verificare la necessità di correttivi o integrazioni da apportare al fine di migliorarne
l’efficacia.
Fermo restando l'obbligo di revisione dell'accordo in caso di modifiche normative in contrasto con i suoi
contenuti, il presente Accordo ha validità di cinque anni dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere
rinnovato previo accordo di tutte le parti interessate.
Il presente Accordo si allinea alla vigente normativa in materia di rifiuti e non può essere interpretato ed
applicato in deroga o in contrasto con la medesima e con quella eventualmente sopravvenuta alla sua
sottoscrizione.
Al presente Accordo potranno aderire, anche successivamente, altri soggetti interessati.
Le modifiche e o le integrazioni sostanziali, quali ulteriori agevolazioni/semplificazioni amministrative, al
testo del presente Accordo dovranno essere concordate tra tutti i soggetti firmatari del presente e dovranno
essere sottoposte alla medesima procedura di approvazione e pubblicazione.
Le modifiche e o integrazioni non sostanziali, quali aspetti operativi, aggiornamento elenco rifiuti, sono
valutate dalla Provincia e non sono sottoposte alla procedura di approvazione di cui sopra.
Costituiscono parte integrante del presente accordo i seguenti allegati:
Allegato A “Elenco dei rifiuti speciali agricoli”,
Allegato B "Schema - tipo di contratto di servizio”
Allegato C “Schema-tipo del documento di conferimento presso le piattaforme di conferimento”
Il recesso dal presente accordo può essere esercitato per motivi di pubblico interesse in qualsiasi momento.

Vicenza, lì__________________________




                           Il Presidente della Provincia di Vicenza

                                 Achille Variati




Associazioni:




Gestori: