Schema di contratto

           COMUNE BOSCO CHIESANUOVA (VR)

       SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI TECNICI

progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza
inerenti ai lavori di riqualificazione del complesso sportivo del
Palaghiaccio (rifacimento della piastra dell’impianto di
refrigerazione e copertura della struttura, comprese gradinate,
bar e spogliatoi)
CIG: 7691681FF1 - CUP: H41E17000320009 - CUI 668140239201800003

L’anno

- il Comune di Bosco Chiesanuova, di seguito per brevità anche “Comune”

- il signor    , di seguito per brevità anche “Affidatario

                  PREMESSO CHE

- che con determinazione del responsabile dell’area tecnica ing. Giovanni Campo n. 606
del 13/11/2018, è stata indetta la procedura aperta da espletarsi da parte della Stazione
unica appaltante della Provincia di Vicenza, col criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa da inpiduarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per
l’affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza inerenti ai lavori di riqualificazione del complesso sportivo del Palaghiaccio
del Comune di Bosco Chiesanuova – VR (rifacimento della piastra dell’impianto di
refrigerazione e copertura della struttura, comprese gradinate, bar e spogliatoi);

- che con determinazione del responsabile di     n.   del   , esecutiva ai sensi di
legge, i servizi in esame sono stati aggiudicati a     per l’importo complessivo di
€       oltre IVA e contributi;

- che la suddetta determinazione n. è penuta efficace a seguito di verifica, con esito
positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo al suddetto Affidatario, come
previsto dall’art. 32, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive
modificazioni (di seguito, per brevità, anche Codice dei contratti o decreto n. 50 del
2016);
- che è decorso, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del decreto n. 50 del 2016, il termine
dilatorio di trentacinque (35) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di
aggiudicazione definitiva, intervenuta in data      , ragione per cui è possibile
procedere alla stipulazione del presente contratto;

- [solo per società di capitali] che l’“Affidatario” ha presentato, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, numero 187, la dichiarazione
datata    , relativa alla composizione societaria, all’inesistenza o meno di diritti reali
di godimento o di garanzia sulle azioni con “diritto di voto”, all’inesistenza o meno di
soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee
societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è
stata trasmessa dall’Affidatario, come allegato, alla nota del        , acquisita al
protocollo del Comune in data     al n.  ;

se è intervenuta la consegna in via d’urgenza
- che l’Affidatario e il responsabile unico del procedimento per l’intervento di cui
trattasi (RUP), signor       hanno sottoscritto il verbale sulla permanenza delle
condizioni che consentono l’immediata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente
contratto;

- che il Comune ha acquisito ai sensi del D.Lgs. 159/2011, attraverso il collegamento
alla B.D.N.A. - Banca dati nazionale unica antimafia, l’informazione antimafia
liberatoria, n. del

oppure, qualora sussista l’urgenza di stipulare il contratto

- che il Comune, considerata l’urgenza, ai sensi dell’art. 92, c. 3, D.lgs.159/2011, affida
l'esecuzione del presente contratto in assenza dell’informazione antimafia. Il Comune
recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa
fossero accertati nei confronti dell'Affidatario successivamente alla stipula del contratto,
ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92, c. 3 e 4, del D.lgs. n. 159/2011.

oppure, nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito (30 ex
art. 92, c. 2 e 3, D.lgs. 159/2011).

Il Comune, considerato che è decorso il termine di cui all’art. 92, c. 2, D.lgs. n.
159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza
dell’informazione antimafia come consentito all’art. 92, c.3, D.lgs. n. 159/2011. Il
Comune recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa fossero accertati nei confronti dell’Affidatario successivamente alla stipula del
contratto o all’autorizzazione del subcontratto fatto salvo il pagamento del valore dei
servizi già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei
limiti delle utilità conseguite, ai sensi dell’art. 92, c. 3 e 4, del citato D.Lgs. n. 159/2011.

- che l’Affidatario ha depositato, [prima o contestualmente alla sottoscrizione del
contratto di appalto], i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di
cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice con le seguenti imprese:
-
-


   TUTTO CIO’ PREMESSO, convengono e stipulano quanto di seguito indicato

                    ARTICOLO 1
                    PREMESSA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne
costituiscono il primo patto.

                  ARTICOLO 2
               OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Comune, come sopra rappresentato, affida a         , che come rappresentato
accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed
esecutiva, la direzione lavori, nonché lo svolgimento delle funzioni di coordinamento in
materia di sicurezza durante la progettazione (Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione) e durante la realizzazione (Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione), relativi ai lavori di riqualificazione del complesso sportivo del palaghiaccio
del Comune medesimo (rifacimento della piastra, dell’impianto di refrigerazione e
copertura della struttura, comprese gradinate, bar e spogliato) sito in Via Postojali,
37021 Bosco Chiesanuova VR.


                    ARTICOLO 3
                    PRESTAZIONI

1. Nell’esecuzione del presente contratto, l’Affidatario si obbliga all’osservanza delle
norme, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazione (di
seguito anche D.Lgs. n. 50/2016) e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente
ed applicabile (di seguito anche “Regolamento di esecuzione”).
2. L’Affidatario si impegna inoltre, a svolgere le prestazioni alle condizioni patti e
modalità previste da: Capitolato, offerte, tecnica ed economica dallo stesso presentate in
sede di gara, nonché dal presente contratto e secondo le direttive che saranno impartite
dal Responsabile unico del procedimento.

3. L’Affidatario risponde direttamente dell’attività svolta, compresa quella dei suoi
incaricati, sollevando il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi
titolo.

4. L’Affidatario, in particolare, si obbliga ad eseguire personalmente l’incarico
assumendo ogni responsabilità relativa, ai sensi dell’art. 2232 del codice civile in quanto
compatibili e dell’art. 24, comma 5, del Codice dei contratti.


              ARTICOLO 4
   TERMINI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE

1. L’Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni nei termini e con le modalità
indicati, in particolare, agli articoli 7, 9 e 13 del Capitolato e nel presente contratto.

2. L’Affidatario dovrà fornire, per ciascun livello di progettazione e di prestazione, gli
elaborati progettuali precisati dall’art. 7 del Capitolato nel numero e nelle modalità
indicate all’art. 8 dello stesso Capitolato.

3. Nell’esecuzione della progettazione (livello definitivo), l’Affidatario è tenuto a
rispettare le risultanze dello Studio di Fattibilità approvato dalla Giunta comunale con
deliberazione n. 21/2017 del 27/02/2017.


                ARTICOLO 5
         MODIFICHE AI PROGETTI IN CORSO D’OPERA

1. La redazione di eventuali modifiche o perizie di variante in corso d’opera al progetto
esecutivo presentato dall’Affidatario, che si dovessero rendere necessarie, ai sensi
dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, durante l’esecuzione dei lavori progettati è effettuata
dal Direttore lavori.

                  ARTICOLO 6
                PENALI PER I RITARDI
1. L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza che, in caso di ritardo nell’esecuzione
delle prestazioni, il Comune applicherà, come previsto dall’art. 113 bis, comma 2, del
Codice dei contratti le penali per il ritardato adempimento nella misura, nei limiti e con
le modalità previste dall’art. 10 del Capitolato.

              ARTICOLO 7
    VERIFICA E VALIDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

1. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori oggetto dell’incarico, il
Comune procederà alla verifica del progetto definitivo ed esecutivo ai sensi dell’art. 26,
comma 1, del Codice. Tale verifica sarà effettuata direttamente dagli uffici tecnici del
Comune.

2. L’organismo di cui al comma 1 deputato alla verifica, se riscontra contrasti rispetto
alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi
progettuali, stabilirà un termine non superiore a 15 giorni per ricondurre gli elaborati
progettuali a conformità. Tale termine sarà fissato in proporzione all’entità della
modifica ma non potrà mai superare di 15 giorni il tempo contrattuale previsto dal
presente contratto in rapporto a ciascun livello di progettazione.

3. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione la penale per ritardi
prevista dall’art. 10 del Capitolato.


                 ARTICOLO 8
               GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Comune e l’Affidatario dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto
adempimento del presente contratto, l’Affidatario ha consegnato al Comune cauzione
definitiva sotto forma di fidejussione bancaria/assicurativa n.   emessa dalla Società
……. in data     , conforme all’art. 103 del D.lgs. 50/2016 stipulata con    per
/00 euro (€    ,00), che è stata acquisita al protocollo comunale il    al n.  di
protocollo.

2. (ove ricorre il caso) Il Comune e l’Affidatario si danno reciprocamente atto che la
suddetta garanzia è ridotta del    per cento ( %) rispetto alla misura fissata dalla
legge, in quanto
- l’“Affidatario” è in possesso della certificazione    conforme alle norme europee
della serie prevista dall’art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016.
in alternativa
  - in quanto trattasi di micro/piccola/media impresa, ai sensi dell’art. 93, comma 7
   del D.lgs. 50/2016.

3. Il Comune e l’Affidatario si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione sarà
progressivamente svincolata nei termini e per gli importi previsti dall’articolo 103,
comma 5 del D.lgs. 50/2016i.

4. Il Comune e l’Affidatario concordano che, nel caso di inadempienze contrattuali da
parte dell’Affidatario, il Comune ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta
cauzione e che l’Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine
assegnatogli, se il Comune abbia dovuto, nel frattempo, valersi in tutto o in parte di essa.

5. Il Comune e l’Affidatario si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione cessa
di avere effetto dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, come
previsto dall’art. 103, comma 5 del D.lgs. 50/2016.

Oppure

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’Affidatario è stato esonerato dal prestare
la garanzia definitiva con provvedimento del Responsabile unico del procedimento n.
, in data     , con l’accordo del miglioramento del prezzo di aggiudicazione del ( in
cifre, in lettere), come consentito dall’art. 103, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e dall’art.
23 del disciplinare di gara.


                  ARTICOLO 9
               POLIZZA ASSICURATIVA

1. L’Affidatario ha presentato, ai sensi dell’art. 24, comma 4 del Codice, polizza in
corso di validità per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di competenza, n.   rilasciata da    in data   acquisita
al protocollo del Comune il   al n.  , come previsto dall’art. 11 del Capitolato.

In alternativa

1. L’Affidatario, come previsto dall’art. 11 del Capitolato, ha trasmesso copia
informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. La conformità del
documento all’originale è stata attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di
firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) in data    ovvero da apposita
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico
ufficiale in data    , come previsto dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 82/2005 e
successive modificazioni.

In alternativa

1. L’Affidatario, in quanto società, ha trasmesso la polizza di assicurazione di cui all’art.
1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124, come previsto dall’art. 11 del Capitolato.

2. L’Affidatario s’impegna a comunicare al Comune ogni successiva variazione della
polizza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 137/2012.

3. Tale polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori,
dipendenti e praticanti.
[In alternativa
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura
assicurativa anche degli associati e dei consulenti].

4. La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del D.gs. n. 50/2016, copre
anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e
esecutivo che possano determinare a carico del Comune nuove spese di progettazione e/
o maggiori costi.

                 ARTICOLO 10
              CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L’Affidatario si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a
qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività, gli obblighi di condotta
previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165” nonché gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 2/04/2014 .


                 ARTICOLO 11
             CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

1. Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico, calcolato in base alle vigenti tariffe
professionali applicando il ribasso proposto dall’Affidatario in sede di offerta
sull’importo posto a base di gara, [in caso di esonero dalla prestazione della garanzia
definitiva, aggiungere: e migliorato del     a seguito dell’esonero dalla prestazione
della garanzia definitiva] ammonta a complessivi €       (diconsi Euro    ), oltre a
contributi previdenziali ed I.V.A. nella misura di legge.

2. Il compenso è riferito alle prestazioni descritte nel presente contratto e nel Capitolato,
in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione
degli elaborati che fossero richieste dal Comune prima della consegna degli stessi,
ovvero dopo tale consegna sino all’approvazione del progetto, rese necessarie da
adeguamenti in rapporto a relazioni con soggetti coinvolti nei lavori o in base a vigenti
normative.

3. L’Affidatario dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente
affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per
eseguire i servizi affidatigli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi
incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni del Comune e/o
di Amministrazioni ed Enti competenti, nonché ogni ulteriore attività tecnica o
amministrativa necessaria.

4. L’Affidatario rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel
presente Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati
nel periodo di validità del Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei
corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione
dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile al Comune. Resta inteso tra le Parti
che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari
per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati
a qualsivoglia titolo.

5. Tutti i compensi indicati sono comprensivi dell’equo compenso dovuto ai sensi
dell’art. 2578 del Codice civile.

6. Il Comune resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’Affidatario e gli eventuali
collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni quest’ultimo intenda
avvalersi.

7. Il Comune, come sopra rappresentato, informa l’Affidatario, ai sensi dell’art. 191,
comma 11, del decreto legislativo 267 del 2000 che la spesa di cui al presente contratto,
è stata impegnata, con determinazione n.    del    (impegno n. ) e che le fatture
relative al presente contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto
medesimo e con il numero, la data e il protocollo della determinazione di impegno della
spesa.
8. Le Parti si danno atto che qualora nelle fasi di progettazione l’Affidatario rilevasse un
notevole aumento della spesa prevista per l’intervento troverà applicazione quanto
previsto dall’art. 9 del Capitolato.

9. Il Comune informa l’Affidatario che vige l’obbligo della fatturazione elettronica. Il
Codice Univoco dell’ufficio destinatario della fattura elettronica è il seguente: UFZ87C.


             ARTICOLO 12
    MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE

1. I compensi relativi alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e quelli di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione saranno corrisposti nei termini e con le modalità di cui all’art. 14 del
Capitolato.


                 ARTICOLO 13
           DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come
disposto dall’articolo 105, comma 1, del D.lgs. n. 50 del 2016.


                   ARTICOLO 14
                   SUBAPPALTO

1. L’affidatario ha indicato in sede di gara le seguenti attività oggetto di subappalto ed
ha inpiduato i seguenti subappaltatori:
-
-
-

2. Tali attività non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

3. Il subappalto è subordinato all’autorizzazione del Comune, che avverrà nei termini e
alle condizioni di cui all’art. 105 del D.gs. n. 50/2016. Resta ferma la responsabilità
esclusiva dell’Affidatario.

In alternativa
1. L’affidatario ha dichiarato in sede di gara di non volersi avvalere dell’istituto del
subappalto.


                  ARTICOLO 15
               PROPRIETÀ DEI PROGETTI

1. Gli elaborati e quant’altro costituente frutto dell’incarico affidato, con la liquidazione
del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del
Comune, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come
anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti
ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere
sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite
all'Affidatario medesimo, fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti,
protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941,
n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e
successive modificazioni ed integrazioni.


                ARTICOLO 16
            RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Le Parti si danno reciproco atto che, qualora il RUP - Direttore dell’esecuzione (DEP)
- dovesse accertare un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell’Affidatario tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso
predispone una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando
la stima dei servizi eseguiti regolarmente da riconoscere all’Affidatario. Il RUP - DEP
formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Affidatario, assegnando un termine
non inferiore a quindici (15) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

2. Se le controdeduzioni di cui al comma 1 non sono conpise, ovvero se l’Affidatario
non controdeduce nel termine assegnato, il Comune, su proposta del RUP, dichiara
risolto il contratto.

3. Qualora, al di fuori di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo e del
comma 1, lettera a) del successivo articolo 17, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per
negligenza dell’Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il RUP assegna allo
stesso Affidatario un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci
(10) giorni, entro i quali eseguire le prestazioni.
4. Scaduto il termine di cui al comma 3 e redatto processo verbale in contraddittorio con
l'Affidatario, se l'inadempimento permane, il Comune risolve il contratto, fermo
restando il pagamento delle penali di cui all’art. 10 del Capitolato.

5. L’Affidatario accetta che, nel caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente
articolo:
a) egli avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi
  regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento
  del contratto;
b) il Comune potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla
  procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
  contratto per l’affidamento del completamento dei servizi alle medesime condizioni
  già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.

6. Nel caso in cui il Comune non si avvalga della facoltà prevista dal comma 5, lett. b) o
gli altri concorrenti in graduatoria nella procedura di gara decidono di non stipulare il
contratto di completamento dei servizi, l’onere da porre a carico dell’Affidatario è
determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro
soggetto i servizi oggetto del contratto.



                 ARTICOLO 17
               RISOLUZIONE ESPRESSA

1. Fermo quanto previsto al precedente articolo 16, il Comune avrà facoltà di risolvere il
contratto a semplice richiesta di volersi avvalere della clausola risolutiva, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 1456 e dell’art. 1457 del codice civile nei seguenti casi:
  a) interruzione, o mancata effettuazione continuativa del servizio senza giustificato
    motivo per 20 giorni consecutivi o per complessivi 40 giorni, anche non
    consecutivi;
  b) mancata reintegrazione, entro i termini richiesti dal Comune, della cauzione
    definitiva escussa, salvo il caso di espresso esonero dalla prestazione della
    garanzia definitiva, o della copertura assicurativa prestata.
  c) cessione, anche parziale, del contratto a terzi;
  d) fallimento o procedura concorsuale dell’Affidatario;
  e) inadempienze che comportino applicazioni di penali oltre il dieci per cento (10%)
    del corrispettivo contrattuale;
  f) revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in
    caso di professionista incaricato strutturato in forma associata o societaria, la
    condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale
    sostitutiva;
  g)  perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione
    in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
  h)  applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla
    criminalità organizzata;
  i)  violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o
    contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i
    dipendenti o i collaboratori;
  j)  accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del
    D.lgs. n. 50/2016;
  k)  inadempimento ai sensi dell’art. 16, comma 4, del presente contratto.

2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D.lgs. n. 50/2016,
il Comune può inoltre risolvere il contratto durante la sua efficacia se una o più delle
condizioni di cui all’art. 108, comma 1, del Codice dei contratti sono soddisfatte.

3. Il Comune risolve il contratto nelle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, del D.gs. n.
50/2016.

                   ARTICOLO 18
                    RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, il Comune potrà recedere dal contratto in qualunque tempo e in
qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti,
oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

2. Il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra
l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e
l’ammontare netto dei servizi eseguiti.

3. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale preavviso del Comune
all’Affidatario da trasmettere al suo indirizzo PEC in un termine non inferiore a venti
(20) giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna i servizi e verifica la regolarità
delle prestazioni eseguite.

4. In caso di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.lgs. 6 settembre
2011, n. 159, il Comune ha facoltà di applicare l’art. 16 comma 5, lett. b) del presente
contratto.
5. In caso di sopravvenienze normative che abbiano incidenza sull’esecuzione della
prestazione del servizio, il Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal
contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni (30) solari, da comunicarsi
all’indirizzo PEC dell’Affidatario. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al
presente comma, l’Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a
regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora,
a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso
delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 del codice civile.

6. Nel caso in cui sia l’Affidatario a recedere anticipatamente dal contratto prima della
scadenza prevista, il Comune, oltre all’escussione della cauzione definitiva, avrà diritto
al risarcimento dei danni subiti per la maggior spesa derivante dalla riassegnazione del
servizio ad altro operatore economico.

In alternativa nel caso di esonero dalla prestazione della garanzia definitiva

6. Nel caso in cui sia l’Affidatario a recedere anticipatamente dal contratto prima della
scadenza prevista, il Comune avrà diritto al risarcimento dei danni subiti per la maggior
spesa derivante dalla riassegnazione del servizio ad altro operatore economico.

             ARTICOLO 19
  GRUPPO DI LAVORO E INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

1. L’Affidatario ha indicato la composizione del gruppo di lavoro come di seguito
indicato:
-
-
-
Ove trattasi di raggruppamento (RTP), L’affidatario precisa che, ai sensi del paragrafo 5
del disciplinare, il giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni
all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea
di residenza, è il     ricompreso nel gruppo di lavoro di cui al comma 1.

2. L’Affidatario si impegna a non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i
componenti nel corso dell’esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore
riconducibili a motivazioni oggettive. La modifica è efficace solo a seguito di una
procedura concordata con il Comune e alla sua formalizzazione per iscritto.

3. L’affidatario precisa che
a) il     è il professionista incaricato dell’integrazione fra le varie prestazioni
specialistiche, come previsto dall’art. 7.1. del disciplinare di gara;
b) il   è il professionista incaricato dell’elaborazione della relazione geologica;
c) il   è il professionista antincendio.


                ARTICOLO 20
           TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L’ Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e alla delibera dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione 31 maggio 2017 n. 556.

2. A tal fine, in particolare, l’Affidatario assume l’impegno:
a) di comunicare al Comune, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle
commesse pubbliche entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti
correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla
commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni
modifica relativa ai dati comunicati;
b) di trasmettere al Comune copia di tutti i contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i
sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’esecuzione del
presente contratto, che saranno inpiduate secondo quanto da ultimo precisato nella
delibera 31 maggio 2017 n. 556 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (in GU n. 160
del 2017).
c) a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo di       della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il Comune e l’Affidatario si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà
risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere
operativa la risoluzione, il Comune procederà a notificare all’indirizzo PEC
dell’Affidatario l'inadempimento.



                   ARTICOLO 21
                  INCOMPATIBILITÀ

1. Per l’Affidatario incaricato fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di
incompatibilità e di conflitto di interesse previste al riguardo dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di
appartenenza. Al riguardo il soggetto incaricato dichiara di non avere in corso situazioni
che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il Comune.

2. Il soggetto incaricato si impegna a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di
cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate al precedente comma
sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.


             ARTICOLO 22
MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Il Comune e l’Affidatario si danno reciprocamente atto che eventuali controversie
relative all’esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del giudice
ordinario, con esclusione dell’arbitrato.

2. L’Affidatario accetta come Foro competente il Foro di Verona.


                   ARTICOLO 23
              DOMICILIO DELL’“APPALTATORE”
1. A tutti gli effetti del presente contratto, l’“Affidatario” elegge domicilio nel comune
di     , all’indirizzo

[in alternativa, se la ditta non ha “sede” in uno dei Comuni della Provincia di Verona,
il domicilio deve essere eletto nel seguente modo:
1. Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso   in
Provincia di Verona , via      , obbligandosi di informare di ogni variazione.
In alternativa, in difetto di elezione di domicilio in un Comune della provincia di
Verona Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso la sede del
Comune) di Bosco Chiesanuova].

2. [ove occorra L’Affidatario dichiara che il signor    nato a     il
e domiciliato / residente a    , via    , in funzione di    , lo rappresenterà ai
fini del presente contratto].


                  ARTICOLO 24
                SPESE CONTRATTUALI
1. L’Affidatario ha già provveduto a depositare presso il Tesoriere del Comune di Bosco
Chiesanuova (VR) sul c/c intestato al Comune, IBAN 04G0200859280000003465497
le spese contrattuali e di pubblicazione di  /00 euro (€   ,00).


                   ARTICOLO 25
                  REGISTRAZIONE

1. Ai fini fiscali le prestazioni dedotte nel presente contratto sono soggette al pagamento
dell’I.V.A. per cui le Parti chiedono la registrazione in misura fissa.

              ARTICOLO 26
     INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune di Bosco Chiesanuova, con sede in Piazza della Chiesa 35, 37021 Bosco
Chiesanuova VR, PEC: mailto:boscochiesanuova@pec.aruba.it - Tel. 045 7050022, in
qualità di titolare del trattamento dati nella persona del Sindaco pro-tempore informa di
quanto segue.
Il Comune ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione
Dati (RPD) il sig. Andrea Ruffo con codice fiscale RFFNDR63P07L781H, il cui
contatto è il seguente: a.ruffo@lookover.eu.
Il responsabile del presente trattamento è l’ing. Giovanni Campo, responsabile dell’Area
Tecnica del Comune di Bosco Chiesanuova – VR.
Il Comune tratterà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche
e telematiche, per l'esecuzione del presente contratto, ivi incluse per finalità di
archiviazione.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario e, successivamente alla cessazione del
procedimento, saranno trattati e conservati, ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. n. 196/2003 e
successive modificazioni, in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune.
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente
indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in
materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle
disposizioni di legge e di regolamento.
I dati potranno essere diffusi esclusivamente nei casi specificamente previsti dalla
normativa sugli appalti e sulla trasparenza (Codice dei contratti e D.Lgs. n. 33/2013).
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121,
IT – 00186 Roma) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste
(art. 57, par. 1, lettera f), RGPD).
Qualora l’Affidatario, per l’esecuzione delle prestazioni affidate, trattasse dati personali
attinenti alle stesse sarà espressamente nominato dal Comune, responsabile del relativo
trattamento con il conferimento di tutte le istruzioni utili al fine di garantire la
correttezza del trattamento.
                   ARTICOLO 27
                 ALLEGATI AL CONTRATTO
1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non
materialmente allegati, i seguenti documenti che l’Affidatario dichiara espressamente di
conoscere ed accettare:
a) capitolato tecnico prestazionale, approvato con determinazione del Comune di Bosco
Chiesanuova n. 606 del 13/11/2018;
b) disciplinare di gara, approvato con determinazione del Comune di Bosco n. 606 del
13/11/2018;
c) offerta presentata dallo stesso Affidatario in sede di gara e acquisita al protocollo del
Comune il      al n.   ;
d) (nel caso in cui l’Affidatario non sia stato esonerato: garanzia definitiva di cui all’art.
8 del presente contratto.


Luogo e data,




FIRME DIGITALI