DISCIPLINARE TECNICO

                     DISCIPLINARE


per l’incarico di COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE – 1° E 2° STRALCIO
FUNZIONALE. CUP B39J17000040001 CIG 73887540B1

                     ART. 1
                  OGGETTO DELL’INCARICO

L’Amministrazione Comunale di Vicenza, con determina dirigenziale n.  del      -
PGN        /2017 conferisce l’incarico professionale per il COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX
CENTRALE DEL LATTE.


Nel seguito del presente disciplinare al suddetto professionista si fa riferimento con la dicitura “il
professionista incaricato”.

                    ART. 2
        CONTENUTI E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO


COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Secondo quanto previsto dall’art. 92 del Decreto Legislativo 81 del 9/04/2008, il
coordinatore per l’esecuzione dei lavori è tenuto a:
- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte
  delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti
  contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle
  relative procedure di lavoro;
− verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano
  complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100
  del D. Lgs. 81/08, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adeguare il piano di
  sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 e il fascicolo di cui all’art. 91 comma 1
  lett. b) del medesimo D. Lgs. 81/08, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali
  modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare
  la sicurezza in cantiere, verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i
  rispettivi piani operativi di sicurezza;
− organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
  coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
− verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di
  realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al
  miglioramento della sicurezza in cantiere;
− segnalare al Committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle
  imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni agli artt.
  94, 95 e 96 del D. Lgs. 81/08 e alle prescrizioni del piano di cui all’art. 100 del
  medesimo D. Lgs. 81/08, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle
  imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in
  cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito
  alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione da
 comunicazione dell’inadempienza all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione
 provinciale del lavoro territorialmente competenti;
− sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
 lavorazioni sino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
 interessate.

E’ previsto che la prestazione venga effettuata durante la realizzazione dell’opera.

                        ART. 3
                       ONORARIO

L’onorario complessivo posto a base di gara per l’incarico di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione è pari a € 67.977,40 + INARCASSA 4% + IVA 22%,.

                      ART. 4
                LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

Le competenze saranno corrisposte in base allo stato di avanzamento dei lavori; il saldo verrà
corrisposto dopo l'approvazione del collaudo (ovvero del certificato di regolare esecuzione).

                      ART. 5
                 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche, a pena di nullità del presente contratto, nonché si
impegna ad applicare la tracciabilità anche per gli eventuali contratti di subappalto/subcontratto.
Il professionista, ai fini della regolarità dei pagamenti, dovrà comunicare al Comune di Vicenza
entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi
del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso. Provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Il professionista dovrà produrre come forma assicurativa la polizza di cui all’art. 24 comma 4 del
D.Lgs. 50/2016.
Il professionista dovrà completare le fatture relative al presente affidamento con il codice
identificativo di gara (CIG                ) e con il codice unico di progetto (CUP
B39J17000040001), con l’indicazione del numero di conto corrente dedicato ai pagamenti del
presente affidamento e inviarle in modalità telematica al codice IPA del Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni US0GP1.
Ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis, della L. 136 del 13/08/2010 costituisce causa di risoluzione del
presente contratto il fatto che le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico
bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165” e dell’art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28 gennaio 2014, il professionista, e per suo
tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del
contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto
compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al contratto - sono pubblicati e
consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza http://www.comune.vicenza.it/file/100686-
codicecomportamento.pdf
e http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf".
E’ causa di risoluzione del contratto la violazione da parte del Professionista e dei suoi dipendenti
e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di
comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune
di Vicenza, per quanto compatibili.
Il Professionista si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità
sottoscritto dalla Regione Veneto con le Prefetture del Veneto in data 23/07/2014 ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavoro, servizi e forniture approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del
21/10/2014, consultabile sul sito della Giunta Regionale.

Il Professionista dichiara, inoltre, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto del Comune di Vicenza nei confronti dell'impresa per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro e di essere consapevole che sarà disposta, altresì, l'esclusione
dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali emerga la situazione di cui al
punto precedente in fase successiva alla aggiudicazione/affidamento o alla stipula del contratto.

                       ART. 6
                       REQUISITI

Il professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e
generale, con particolare riguardo all’assenza di cause ostative alla conclusione del contratto ai
sensi dell’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.


                     ART. 7
               DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell’incarico e alla
liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via
amministrativa saranno, nel termine di 30 gg, da quello in cui fu notificato il provvedimento
amministrativo, deferite al giudice competente.
In pendenza del giudizio il professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel
presente disciplinare.

                       ART. 8
                     CONTENZIOSO

In caso di controversie che dovessero insorgere tra il Comune e il Professionista incaricato sarà
competente, in via esclusiva, il Foro di Vicenza.

                       ART. 9
                    DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al D. Lgs.
50/2016 e al DPR 207/10, per quanto ancora in vigore.
Le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del professionista.
L’incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall’Amministrazione affidato e
dal professionista accettato e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite
dall’Amministrazione stessa.
                       ART. 10
                TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., il Comune di Vicenza
dichiara che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento
delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in
materia.
Vicenza,

   IL PROFESSIONISTA   per IL COMUNE DI VICENZA
    Per accettazione