FAQ aggiornate al 26/05/2017

FAQ N. 1)
Si chiede conferma che con la dicitura "ultimo triennio" si intendano gli esercizi relativi agli anni
2014-2015-2016, indipendentemente che il bilancio sia stato depositato.

RISPOSTA
Si conferma

FAQ. N. 2)
Con riferimento al punto “Requisiti di capacità economica-finanziaria “ aver realizzato nell’ultimo
triennio il fatturato complessivo indicato, nel caso in cui si tratti di un Consorzio costituito
nell’anno 2016 sottoforma di consorzio fra imprese artigiane, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. 50/2016, che ha stipulato un contratto di affitto di azienda con un Concedente che fra i
requisiti per gli appalti prevede la cessione all’Affittuaria di tutti i requisiti, le esperienze, i titoli, di
qualsivoglia genere e specie, maturati dalla Concedente nell’esecuzione dei contratti di appalto nel
corso della sua attività e che tali requisiti, ai sensi ex art. 76, comma 10, DPR n. 207/2010, sono
peritati con perizia giurata che ha fissato il calcolo del volume d’affari del complesso aziendale
trasferito all’anno antecedente l’atto di trasferimento, relativo al complesso aziendale ceduto, si
chiede se il Concorrente possa indicare, in riferimento alle annualità utili richieste nel disciplinare
di gara, gli importi risultanti dalla perizia giurata e se per la dimostrazione del requisito si possa
presentare copia conforme della perizia stessa.

RISPOSTA
Si conferma la possibilità di indicare gli importi risultanti dalla perizia giurata e la presentazione
della copia conforme della perizia stessa per la dimostrazione del requisito.

FAQ N. 3)
Al fine di effettuare una corretta valutazione della gara, si richiede di conoscere l'entità della quota
parte destinata al servizio di vigilanza/guardiania


RISPOSTA
L’entità della quota parte stimata per il servizio di vigilanza/guardiana che potrà essere affidata è
pari indicativamente a 4,50% (quattroecinquantapercento) sul valore complessivo della
Convenzione stimato in € 193.350.000,00 IVA esclusa per l’intera durata del servizio 2017/2022.

FAQ. N. 4)
Si chiede a quanti ed a quali enti sarà destinato il servizio di vigilanza/guardiania.

RISPOSTA
La Provincia di Vicenza agisce in qualità di Soggetto Aggregatore ex Delibera ANAC n. 58 del 22
luglio 2015 e ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 499 L. 208/2015 e dell’art. 9 D.l. n. 66/14
per conto di Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della Regione Veneto, quali a titolo
meramente esemplificativo: Camere di Commercio, Comuni, Unioni di Comuni, Province, Regione
Veneto, Società a totale partecipazione pubblica, come riportato a pagina 3 del Disciplinare di gara.


FAQ. N. 5)
Relativamente al Servizio di Vigilanza e Guardiania è' possibile conoscere quanto della quota parte
sulla base d'asta è di competenza armata e quanto non armata.
RISPOSTA
No.
Si precisa che il valore stimato della convenzione a base d’asta per i singoli servizi è è frutto di una
stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni/Enti che aderiranno al presente
appalto nel suo arco naturale di durata.
Pertanto la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le
Amministrazioni/Enti né per il Soggetto Aggregatore. Si tratta di importi meramente presuntivi
che non attribuiscono all’Aggiudicatario/ri diritto ad alcun corrispettivo minimo o ad alcuna
indennità restando pertanto a suo carico il rischio per la stipulazione o meno dei contratti con
Amministrazioni/Enti Contraenti, come riportato a pagina 6 del Disciplinare di gara.


FAQ N. 6)
Con riferimento alla partecipazione alla procedura in oggetto, Al fine di soddisfare il requisito
tecnico professionale relativo al possesso dell’Attestazione SOA, si chiede di confermare che,
un’impresa qualificata nella categoria OG1 classifica IV, per poter presentare offerta per tutti e tre i
lotti di gara, possa partecipare avvalendosi della categoria SOA OG1 di un’impresa ausiliaria solo
per la parte residuale al raggiungimento della classifica IV bis.

RISPOSTA N. 6)
Sì, si conferma.

FAQ N. 7)
Al fine di soddisfare il requisito di fatturato specifico nell’ultimo triennio per servizi di facility
(gestione calore e manutenzione impianti), si chiede di precisare se, ai fini del computo del suddetto
fatturato, possano essere presi in esame fatturati realizzati nell’ultimo triennio per l’esecuzione di
una sola fra le due tipologie di attività sopra indicate.

RISPOSTA N. 7)
Sì, solo per la gestione calore.

FAQ N. 8)
In caso di RTI si chiede di confermare che il possesso di fatturato specifico nell’ultimo triennio per
servizi di vigilanza debba essere posseduto esclusivamente dall’impresa che, all’interno del RTI,
eseguirà i Servizi di vigilanza.

RISPOSTA N. 8)
No, il requisito del fatturato specifico è necessario ai fini della partecipazione. Chi eseguirà il
servizio di vigilanza dovrà comunque essere in possesso di licenza di istituto di vigilanza
relativa alla/e Province oggetto del lotto per il quale il concorrente presenterà offerta.

FAQ N. 9)
Si chiede di confermare che, un’impresa partecipante alla procedura in oggetto, in possesso di
ultimo bilancio approvato e depositato riferito all’anno 2015, ai fini del computo del fatturato
complessivo e specifico realizzato nell’ultimo triennio, possa prendere in esame il triennio 2013-
2014-2015.

RISPOSTA N. 9)
No, per ultimo triennio si intendano gli esercizi relativi agli anni 2014-2015-2016,
indipendentemente che il bilancio sia stato depositato. (vedasi FAQ N. 1)
FAQ N. 10)
Si chiede di confermare che il pieto di subappalto sia limitato esclusivamente alle prestazioni
ricomprese nelle macroaree A. Anagrafica e Progetto SIM e B. Gestione tecnica e alle prestazioni
ricomprese nel Servizio F.1 – Gestione Calore;

RISPOSTA N. 10)
Sì, si conferma.

FAQ N. 11)
Si chiede infine di precisare se, per ciascuna prestazione da subappaltare, ricompresa nelle
macroaree: ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE E MISURA, GESTIONE IMPIANTI
TECNOLOGICI, SERVIZI SPECIALI, sia obbligatorio indicare una terna di subappaltatori.

RISPOSTA N. 11)
L’indicazione della terna di nominativi di subappaltatori riferita “per ogni tipologia di attività
prevista in progetto” è obbligatoria, come specificato dalla Legge delega del D. Lgs. 50/2016.

FAQ N. 12)
Al punto D.1.2 Personale Impiegato Per I Servizi Di Manutenzione Periodica si legge:
Il personale incaricato della manutenzione… dovrà inderogabilmente appartenere a ditte autorizzate
dal costruttore degli impianti, dei componenti e delle attrezzature alla manutenzione e dovrà
prestare la sua opera esclusivamente su impianti, componenti ed attrezzature per i quali è stato
espressamente autorizzato, pena la sua immediata sostituzione da parte del Responsabile del
Procedimento, del DEC e/o del Referente Tecnico.
Se la Ditta incaricata non sarà in grado di assolvere alla presente condizione, il Responsabile del
Procedimento e/o il DEC e/o il Referente Tecnico potrà in qualunque momento, a sua discrezione,
richiedere la sua sostituzione con altra che soddisfi ai requisiti richiesti.
requisiti richiesti.
…. Ogni rapporto di intervento agli impianti dovrà citare questa autorizzazione e/o avere
l’intestazione del produttore dei dispositivi da manutentore
Si chiede:
In considerazione del fatto che trattasi di Convenzione e pertanto non permette nella fase di gara di
conoscere quali siano le ditte autorizzate sopra richiamate – che comunque potrebbero essere
centinaia e perse da sito a sito – si chiede conferma dell’obbligo di cui sopra.
Non essendo possibile che un solo offerente disponga di tutte le autorizzazioni sopra citate, si
chiede come verrebbe valutata l’ipotesi in cui il valore da subappaltare alle Ditte Autorizzate,
superasse i limiti di legge.
Il Responsabile del Procedimento potrà richiedere la sostituzione a sua discrezione, oppure avrà
l’obbligo di richiedere la sostituzione, come asserito nel paragrafo precedente (i.e pena la sua
immediata sostituzione da parte del Responsabile del Procedimento)?

RISPOSTA N. 12)
1. Il personale incaricato della manutenzione dovrà essere autorizzato dal costruttore e/o avvalersi
  di personale autorizzato dal costruttore per operare presso gli impianti in manutenzione.
2. Come indicato all’art. 13 del Disciplinare di Gara, il subappalto sarà disciplinato ai sensi dell’
  articolo 105 del D. Lgs. 50/2016.
3. Il Responsabile del Procedimento potrà richiedere la sostituzione a sua discrezione qualora il
  personale incaricato non sia abilitato ad operare sugli impianti in manutenzione.
FAQ N. 13)
Al punto D.1.1 Composizione Del Presidio, si legge:
Il Servizio di presidio dovrà essere espletato almeno attraverso la seguente struttura:
- Responsabile d’impianto: delegato alla presa in consegna dell’impianto….
- Preposto ai lavori: incaricato alla presa in carico dell’impianto….
- operai di IV livello CCNL, con QUALIFICA PERSONA ESPERTA con competenza su impianti
elettrici…
- operai di IV livello CCNL, con competenza su impianti tecnologici, antincendio e di sicurezza.

L’organico di presidio è da intendersi totalmente dedicato alle esigenze dell’Amministrazione
Contraente, che si riserva la facoltà di accettare o di chiedere la sostituzione motivata del personale
dell’organico di presidio se non gradito.
Il servizio di presidio sarà erogato al giorno su almeno due turni lavorativi a partire dalle ore 06.00
alle ore 18.00. ed in particolare:
1° turno dalle ore. 06.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì; 2° turno dalle ore 12.00.alle ore 18.30
dal lunedì al venerdì;
Il servizio dovrà comunque essere garantito anche in orari persi da quelli succitati previa chiamata
da parte del Responsabile del Procedimento e/o del DEC e/o del Referente Tecnico, sia per
interventi d’emergenza notturni o festivi, sia per il prolungamento degli orari di turno.
Si chiede:
Le figure di cui ai punti a) b) c) e d) sopra esposti, dovranno svolgere la loro attività
esclusivamente a favore della Amministrazione Contraente?
Le figure di cui ai punti a) e b) possono essere le stesse di quelle di cui ai punti c) e d)
In che modo saranno ricompensate le prestazioni in orari persi da quelli succitati (ovvero dalle
18.30 alle 06.00 dal lunedì al venerdì oltre a sabato e domenica)

RISPOSTA N. 13)
Come riportato all’art. D.1.1. del Capitolato Tecnico “Composizione del Presidio” “l’organico di
presidio è da intendersi totalmente dedicato alle esigenze dell’Amministrazione Contraente”.
Come riportato all’art. D.1.1. il Servizio di Presidio dovrà essere espletato almeno attraverso la
seguente struttura: responsabile d’impianto, preposto ai lavori, operai di IV livello con qualifica di
personale esperta secondo norma N 50110 sugli impianti elettrici, operai di IV livello con
competenza su impianti tecnologici, antincendio e di sicurezza.
Le prestazioni in orari persi da quelli succitati (ovvero dalle 18.30 alle 06.00 dal lunedì al venerdì
oltre a sabato e domenica) saranno ricompensate come specificato all’art. D.1.1. “Composizione del
presidio” con la reperibilità prevista da art. B.6 “Reperibilità” del Capitolato Tecnico e compensata
all’interno della Gestione Tecnica e, se del caso, con il diritto di chiamata previsto all’art. C.1.2
“Interventi in emergenza ed urgenza”

FAQ N. 14)
Al punto B.1 Custodia Dei Beni E Monitoraggio Periodico Per Pubblica Incolumità, si legge:
L’esecuzione di eventuali interventi – escluse le operazioni di transennamento e messa in sicurezza
dell’area - saranno pagati in economia, utilizzando a tal fine la cifra stanziata per gli interventi di
ordinaria manutenzione.
Si chiede conferma che con il termine ordinaria manutenzione si intenda la manutenzione extra-
canone (riparativa o migliorativa)a misura come definita al punto 1.1 Principali Prestazioni
Richieste ed al punto 1.6 Manutenzione a Misura (Extra Canone).
RISPOSTA N. 14)
Si conferma che con il termine ordinaria manutenzione si intenda la manutenzione extra- canone
(riparativa o migliorativa) a misura come definita agli articoli 1.1 “Principali Prestazioni Richieste”
e 1.6 “Manutenzione a Misura (Extra Canone)”


FAQ N. 15)
Al punto D.1.8 Gestione Impianti Elettrici, si legge:
… Le prescrizioni generali e gli standard minimi richiesti all’Appaltatore per l’espletamento del
servizio dovranno essere applicate per ciascuna tipologia di impianto, componente e/o attrezzatura
elettrica (esistente o di nuova installazione) degli immobili patrimoniali dell’Arpav Veneto e negli
stabili e/o locali ove sia presente personale dipendente come da Ordinativo di Fornitura (ODF).
…. Tutti gli impianti elettrici di cui sopra devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici
e mantenimento in efficienza in modo da favorire il normale svolgimento delle attività presso gli
edifici di proprietà od in gestione all’Arpav prevenendo qualsiasi rischio o guasto elettrico ed i
connessi rischi per la salute e l’incolumità delle persone

Si chiede conferma che il riferimento ad Arpav / Arpav Veneto sia casuale

RISPOSTA N. 15)
Si conferma che il riferimento ad Arpav / Arpav Veneto è un refuso di stampa.


FAQ. N. 16)
Al punto E.1.1 Servizio Di Vigilanza Lungo Il Perimetro Esterno Degli Stabili, si legge
.. Nel caso in cui il funzionario reperibile del Servizio Tecnico di Arpav chieda che venga eseguita
la ronda
presso un immobile per verificare un allarme in corso o altre anomalie, questa dovrà essere
anticipata nella programmazione ed eseguita nel più breve tempo possibile e comunque entro 30
minuti primi dalla
richiesta, salvo perse disposizioni impartite dal funzionario reperibile del Servizio Tecnico di
Arpav. Si chiede conferma che il riferimento ad Arpav sia casuale

RISPOSTA 16)
Si conferma che il riferimento ad Arpav / Arpav Veneto è un refuso di stampa.


FAQ. N. 17)
Al punto D.1.9 Descrizione Delle Operazioni Del Servizio Di Gestione Impianti Elettrici, si legge:
… In ogni caso tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti
elettrici ed elettronici devono essere adeguatamente eserciti e manutenuti, adottando idonee
prescrizioni e procedure
Si chiede conferma che la manutenzione e la gestione degli impianti elettrici sia limitato agli
impianti elettrici e non alle apparecchiature e macchinari ad esso collegati (ad esempio, stampanti,
computer…)

RISPOSTA N. 17)
Si conferma che la manutenzione e la gestione degli impianti elettrici è limitata agli impianti
elettrici e non alle apparecchiature informatiche ad esso collegate (ad esempio, stampanti,
computer…)
FAQ N. 18)
Con riferimento ai prezzi unitari espressi in €/mq/anno si chiede se il valore dei mq da considerare
nella determinazione del valore di un servizio a canone è il valore complessivo di superficie lorda
rilevato in sede di sopralluogo e riportati nel Piano degli Interventi, oppure si deve intendere il
valore della superficie lorda di ogni singolo edificio per il quale il servizio viene richiesto. In altre
parole, se a titolo di esempio il Piano degli Interventi facesse riferimento a 2 edifici da 500 mq
ciascuno e l’ascensore fosse presente in solo uno degli edifici, il canone (utilizzando il valore a base
d’asta) per la gestione impianti ascensore (voce d.3 del listino) sarebbe 2 edifici x 500 mq x 0.50
€/mq = 500 € oppure 1 edificio x 500 mq x 0.50 €/mq = 250 €/anno?

RISPOSTA N. 18)
Il valore dei mq da considerare nella determinazione del valore di un servizio a canone è il valore
della superficie lorda di ogni singolo edificio per il quale il servizio viene richiesto. Se a titolo di
esempio il Piano degli Interventi facesse riferimento a 2 edifici da 500 mq ciascuno e l’ascensore
fosse presente in solo uno degli edifici, il canone (utilizzando il valore a base d’asta) per la gestione
impianti ascensore (voce d.3 del listino) sarebbe 1 edificio x 500 mq x 0.50 €/mq = 250 €/anno


FAQ. N. 19)
Con riferimento ai prezzi unitari espressi in €/mq/anno si chiede se il valore dei mq da considerare
nella determinazione del valore di più servizi a canone è sempre lo stesso per tutti i servizi attivati,
o può variare in funzione del servizio attivato?

RISPOSTA N. 19)
Il valore in €/mq/anno di ogni servizio a canone attivato è sempre lo stesso, sulla base di quanto
definito nell’allegato N. 8 Prezzi Base Offerta Economica. I mq su cui espletare i singoli servizi
attivati possono variare sulla base delle richieste dell’Amministrazione Contraente.


FAQ N. 20)
Con riferimento ai prezzi unitari espressi in €/mc/anno per il servizio energia, si chiede se il valore
dei mc da considerare nella determinazione del valore sono quelli relativi al soli edifici riscaldati.

RISPOSTA N. 20)
Si, il valore dei mc da considerare nella determinazione del valore sono quelli relativi al soli edifici
riscaldati.


FAQ N. 21)
Con riferimento al servizio E.2 Autovettura, si chiede quale sia il limite kilometrico per il quale
l’appaltatore è tenuto a corrispondere il costo del carburante, essendo ovviamente quest’ultimo
funzione della percorrenza totale.

RISPOSTA N. 21)
Non c’è limite chilometrico, è stato definito un canone annuo omnicomprensivo per il noleggio di
un autovettura e comprensivo del costo del carburante.

FAQ N. 22)
Al punto F.1.16 Compenso del servizio di gestione calore, si legge
Le prestazioni comprese nella Gestione Calore f.1) Gestione del Riscaldamento ed erogazione
dell’acqua calda verranno compensate, come riportato all’art. 35 del Capitolato d’Oneri,
per ogni ora di riscaldamento richiesta dall’Amministrazione Contraente erogata negli ambienti e/o
nei circuiti (= globali e/o parziale)negli orari indicati (v.d.s. fac simile Allegato F01);
per il volume di acqua calda sanitaria prodotta ed utilizzata;
per il servizio omnicomprensivo di conduzione e manutenzione degli impianti (v.d.s. Allegato F03)
Si chiede come questo sistema di contabilizzazione, parametrato su ore di riscaldamento e volume
di acqua calda sanitaria, sia compatibile con il valore a base d’asta di 1.70 €/mc/anno, all’interno
del quale non si fa riferimento ai suddetti parametri.

RISPOSTA N. 22)
Il valore a base d’asta di 1,70 €/mc/anno è da intendersi per volume (mc) di vettore energetico
erogato. L’importo unitario posto a base d’asta si ritiene comprensivo di tutte le attività di
conduzione e manutenzione previste dai documenti d’appalto, tra cui i rendiconti contabili con
dettaglio delle ore di riscaldamento, il volume acqua calda sanitaria e il servizio omnicomprensivo
di conduzione e manutenzione degli impianti.

FAQ N. 23)
Al punto F.1.16 Compenso del servizio di gestione calore, si legge
… L’Amministrazione contraente ha la facoltà di iniziare, interrompere, riprendere e cessare a suo
giudizio il servizio di riscaldamento generale o parziale, diminuire, aumentare giornalmente la
durata o richiedere spostamenti di orari senza che per tale interruzione e riaccensione o riduzione e
aumento del servizio, l'Appaltatore possa richiedere ulteriori compensi
Si chiede come questa facoltà da parte dell’Amministrazione di procedere ad un utilizzo non
continuativo del servizio determini la variazione del canone annuo del servizio Gestione Calore, il
quale è espresso in €/mc/anno. E’ infatti evidente che, nella formula adottata, l’Appaltatore deve
recuperare durante i periodi di freddo meno intenso i maggiori consumi che si hanno nei mesi più
freddi, ed un’eventuale scelta di riscaldare solo in questi ultimi porterebbe ad uno sconto inferiore –
rispetto al base d’asta di 1.70 - rispetto a quello ipotizzabile per un utilizzo continuo.

RISPOSTA N. 23)
Si conferma la facoltà da parte dell’Amministrazione di procedere ad un utilizzo non continuativo
del servizio, il cui corrispettivo verrà valorizzato sulla base dei volumi di vettori energetici
necessari per riscaldare negli orari richiesti dall’Amministrazione Contraente.


FAQ N. 24)
Al punto F.1.17 Compenso Per Variazioni Di Orario E/O Di Durata, si legge:
…L’interruzione del servizio da una certa data in poi comporta il pagamento delle ore di erogazione
del riscaldamento effettuate a tale data.
Si chiede cortesemente di specificare questo punto, evidenziando anche quale delle parti
(Amministrazione o Appaltatore) dovrebbe dare atto all’interruzione del servizio.

RISPOSTA N. 24)
Come riportato all’art. F.1.17 “Compenso per variazioni di orario e/o di durata”: “Il periodo annuale
di esercizio degli impianti termici potrà subire variazioni in giornate, in più o in meno, rispetto alla
durata base, in funzione delle condizioni meteorologiche o di eventuali esigenze
dell’Amministrazione contraente. L’Amministrazione contraente si riserva tale discrezionalità (nel
rispetto delle norme di legge) per qualsiasi edificio incluso nell’Ordinativo definitivo di Fornitura
senza che l’Appaltatore abbia nulla da eccepire.
L’interruzione del servizio da una certa data in poi comporta il pagamento delle ore di erogazione
del riscaldamento effettuate a tale data.”
FAQ N. 10)
Si chiede di confermare che il pieto di subappalto sia limitato esclusivamente alle prestazioni
ricomprese nelle macroaree A. Anagrafica e Progetto SIM e B. Gestione tecnica e alle prestazioni
ricomprese nel Servizio F.1 – Gestione Calore;

RISPOSTA N. 10)
Sì, si conferma.

FAQ N. 11)
Si chiede infine di precisare se, per ciascuna prestazione da subappaltare, ricompresa nelle
macroaree: ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE E MISURA, GESTIONE IMPIANTI
TECNOLOGICI, SERVIZI SPECIALI, sia obbligatorio indicare una terna di subappaltatori.

RISPOSTA N. 11)
L’indicazione della terna di nominativi di subappaltatori riferita “per ogni tipologia di attività
prevista in progetto” è obbligatoria, come specificato dalla Legge delega del D. Lgs. 50/2016.

FAQ N. 12)
Al punto D.1.2 Personale Impiegato Per I Servizi Di Manutenzione Periodica si legge:
Il personale incaricato della manutenzione… dovrà inderogabilmente appartenere a ditte autorizzate
dal costruttore degli impianti, dei componenti e delle attrezzature alla manutenzione e dovrà
prestare la sua opera esclusivamente su impianti, componenti ed attrezzature per i quali è stato
espressamente autorizzato, pena la sua immediata sostituzione da parte del Responsabile del
Procedimento, del DEC e/o del Referente Tecnico.
Se la Ditta incaricata non sarà in grado di assolvere alla presente condizione, il Responsabile del
Procedimento e/o il DEC e/o il Referente Tecnico potrà in qualunque momento, a sua discrezione,
richiedere la sua sostituzione con altra che soddisfi ai requisiti richiesti.
requisiti richiesti.
…. Ogni rapporto di intervento agli impianti dovrà citare questa autorizzazione e/o avere
l’intestazione del produttore dei dispositivi da manutentore
Si chiede:
In considerazione del fatto che trattasi di Convenzione e pertanto non permette nella fase di gara di
conoscere quali siano le ditte autorizzate sopra richiamate – che comunque potrebbero essere
centinaia e perse da sito a sito – si chiede conferma dell’obbligo di cui sopra.
Non essendo possibile che un solo offerente disponga di tutte le autorizzazioni sopra citate, si
chiede come verrebbe valutata l’ipotesi in cui il valore da subappaltare alle Ditte Autorizzate,
superasse i limiti di legge.
Il Responsabile del Procedimento potrà richiedere la sostituzione a sua discrezione, oppure avrà
l’obbligo di richiedere la sostituzione, come asserito nel paragrafo precedente (i.e pena la sua
immediata sostituzione da parte del Responsabile del Procedimento)?

RISPOSTA N. 12)
1. Il personale incaricato della manutenzione dovrà essere autorizzato dal costruttore e/o avvalersi
  di personale autorizzato dal costruttore per operare presso gli impianti in manutenzione.
2. Come indicato all’art. 13 del Disciplinare di Gara, il subappalto sarà disciplinato ai sensi dell’
  articolo 105 del D. Lgs. 50/2016.
3. Il Responsabile del Procedimento potrà richiedere la sostituzione a sua discrezione qualora il
  personale incaricato non sia abilitato ad operare sugli impianti in manutenzione.
FAQ N. 26)
Al punto F.1.21 B: Allineamento Andamento Climatico Stagionale, si vede questo esempio:




Visto l’esempio, anche considerati anche eventuali adattamenti, non ci è chiaro come venga
utilizzato il valore a base d’asta di 1.70 €/mc/anno. E possibile avere un esempio in tal senso?


RISPOSTA N. 26)
L’esempio è stato inserito per errore materiale e – poiché non sostanziale - si deve considerare
stralciato dal Capitolato Tecnico.


FAQ N. 27)
Si chiede conferma che con riguardo a quanto previsto al punto 1.6.2 del Disciplinare di gara, nella
parte in cui è richiesto che la percentuale di possesso del requisito SOA non sia inferiore alla
percentuale dei servizi svolti, in realtà il termine "servizi" sia un refuso e debba intendersi come
lavori.

RISPOSTA N. 27)
Si conferma che con riguardo a quanto previsto al punto 1.6.2 del Disciplinare di gara, nella parte in
cui è richiesto che la percentuale di possesso del requisito SOA non sia inferiore alla percentuale dei
servizi svolti, in realtà il termine "servizi" è un refuso da intendersi come lavori.


FAQ N. 28)
Si chiede conferma che in caso di partecipazione a più lotti, il concorrente possa presentare offerta
per ciascun lotto in veste soggettiva eventualmente persificata; ovvero come concorrente singolo
o ATI per un lotto e come concorrente singolo o ATI in altro/i lotti.

RISPOSTA N. 28)
Per quanto riguarda la partecipazione come RTI in più lotti e con perse configurazioni, si richiama
quanto indicato dal Parere Anac in sede precontenziosa n.112 del 19/07/2012, in cui si evidenzia
che i lotti sono gare autonome di un bando ad oggetto plurimo.

FAQ N. 29)
Si chiede conferma che un’impresa possa partecipare a più lotti di gara in ATI perse.

RISPOSTA N. 29)
Si richiama quanto indicato alla risposta della FAQ N. 28)
FAQ N. 30)
Si chiede conferma che in caso di partecipazione da parte di una medesima ATI a più lotti di gara, le
quote dei soci del raggruppamento possano essere perse da lotto a lotto.

RISPOSTA N. 30)
Si conferma che in caso di partecipazione da parte di una medesima ATI a più lotti di gara, le quote
dei soci del raggruppamento possono essere perse da lotto a lotto. Si richiama quanto indicato alla
risposta della FAQ N. 28).

FAQ N. 31)
Si chiede conferma che in caso di partecipazione in forma associata (ATI), l'eventuale mandante
associata per l'erogazione dei servizi (in particolare quello della fornitura vettori energetici) non
debba necessariamente soddisfare i requisiti di capacità economico finanziaria richiesti al punto 1.6,
essendo necessario e sufficiente che vengano soddisfatti dalla mandataria e comunque dall'ATI nel
suo complesso.
In tal ottica, ai fini di una corretta costruzione dell’ATI e dell’assegnazione a ciascun associato di
una quota di partecipazione rispettosa e proporzionale al servizio svolto, si chiede di conoscere
l’incidenza dei servizi che compongono la base d’asta dell’appalto.
Detto altrimenti, in caso di ATI si chiede a Codesta Stazione appaltante le modalità attraverso le
quali ripartire le quote di partecipazione tra gli associati in funzione dell’incidenza sul base d’asta
dei rispettivi servizi svolti.

RISPOSTA N. 31)
Si conferma che in caso di partecipazione in forma associata (RTI), l'eventuale mandante associata
per l'erogazione dei servizi (in particolare quello della fornitura vettori energetici) non debba
necessariamente soddisfare i requisiti di capacità economico finanziaria richiesti al punto 1.6 del
Disciplinare di gara, essendo necessario e sufficiente che vengano soddisfatti dalla mandataria e
comunque dall'RTI nel suo complesso.
L’entità delle quote parti stimate per i servizi che potranno essere affidati, sulla base della
“Descrizione servizi a canone” riportata nell’Allegato n. 8 “Prezzi base offerta economica” sono
pari indicativamente:
A1 – A. ANAGRAFE E PROGETTO SIM, B. GESTIONE TECNICA 17,40%
B2 – C. ATTIVITA’ MANUTENZIONE A MISURA 15,80%
C3-4-5-6 – D. GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 26,80%
D7-8-9-10-11 – E. SERVIZI SPECIALI – E.1 VIGILANZA 4,50%
E12 – E. SERVIZI SPECIALI – E.2 AUTOVETTURA 1,30%
F13 – F. GESTIONE CALORE – F.1 GESTIONE RICALDAMENTO ED EROGAZIONE
ACQUA CALDA 34,20%
sul valore complessivo presunto della Convenzione stimato in € 193.350.000,00 IVA esclusa per
l’intera durata quinquennale del servizio.

FAQ N. 32)
Si chiede se ai fini della regolare partecipazione e contestuale soddisfacimento dei requisiti richiesti
per l’attività di vigilanza, il concorrente possa limitarsi a dichiararne il mero subappalto.

RISPOSTA N. 32)
Stante il rispetto di quanto richiesto all’art. 1.6 “Requisiti di partecipazione” del Disciplinare di
Gara, si riporta quanto citato all’art. 13 “Subappalto” del disciplinare: “Non è ammesso il
subappalto della parte più qualificante il servizio, rappresentata dalle macroaree A. Anagrafica e
Progetto SIM e B. Gestione tecnica, nella sua interezza o nelle parti relative all’organizzazione del
servizio e del Servizio F.1 – Gestione Calore. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi
dell’art. 105 D. Lgs. 50/2016. Essi saranno autorizzati dalla Amministrazioni/Enti Contraenti nel
limite massimo del 30% per ogni singolo ordinativo di Fornitura (contratto)”

FAQ N. 33)
In ordine al requisito di partecipazione per il servizio di vigilanza (punto 1.6.4 di pag. 7 del
Disciplinare di gara) si chiede conferma che l’idoneità “all’esercizio delle attività nell’ambito di
tutte le province della Regione Veneto” richiesta all’Istituto di Vigilanza debba intendersi più
propriamente come idoneità relativa quantomeno alla/e Provincia/e oggetto del lotto per il quale il
concorrente presenta offerta.

RISPOSTA N. 33)
Si conferma che in ordine al requisito di partecipazione per il servizio di vigilanza (punto 1.6.4 di
pag. 7 del Disciplinare di gara) l’idoneità “all’esercizio delle attività nell’ambito di tutte le province
della Regione Veneto” richiesta all’Istituto di Vigilanza debba intendersi come idoneità relativa
alla/e Provincia/e oggetto del lotto per il quale il concorrente presenta offerta.


FAQ N. 34)
Con riferimento ai requisiti di partecipazione richiesti ai fini dell’ammissione in gara, tra i requisiti
tecnico-professionali è prevista al punto 4 del Disciplinare di Gara “per il servizio di vigilanza” il
possesso di apposita Licenza di Istituto di Vigilanza…. rilasciata dalle Autorità competenti nella
classi funzionali A e B, nel livello dimensionale almeno pari al II°, idonea all’esercizio delle attività
nell’ambito di tutte le province della Regione Veneto. Si chiede di sapere se (come previsto dalla
determinazione ANAC n. 9 del 22.07.2015) tale requisito possa ritenersi soddisfatto anche laddove
il concorrente sia già Titolare di Licenza Prefettizia ex art. 134 TULPS, per un determinato
territorio di altra Provincia e Regione, ed abbia presentato l’istanza per l’estensione
dell’autorizzazione nei territori di riferimento per l’espletamento dei servizi previsti in gara (tutte le
province della Regione Veneto).

RISPOSTA N. 34)
Il possesso di apposita licenza di Istituto di Vigilanza, rilasciata dalle Autorità competenti nella
classi funzionali A e B, nel livello dimensionale almeno pari al II°, per l’espletamento dei servizi
previsti in gara dovrà essere posseduto per le province del lotto a cui si intende partecipare alla data
di presentazione della documentazione di gara.

FAQ. N. 35)
Al paragrafo "Requisiti di capacità economico- finanziaria" sono riportati i requisiti di fatturato
specifico per servizi di facility (gestione calore e manutenzione impianti) , di importo almeno pari al
30 % del valore annuale del lotto. Chiediamo con la presente se esiste un criterio di scorporo tra
gestione calore e manutenzione ; in altri termini chiediamo in che modo deve essere eventualmente
sudpisa la cifra che viene richiesta in funzione delle due attività riportate (gestione calore e
manutenzione impianti)

RISPOSTA N. 35) da verificare con faq n. 7
No, non esiste un criterio di scorporo, ma il fatturato specifico deve comprendere sia la gestione
calore che la manutenzione impianti.

FAQ. N. 36)
In merito al “Punto 1.6.4 Requisiti di partecipazione (pagina 7 Disciplinare di gara): Si chiede
conferma che, in caso di mancanza dell’autorizzazione prefettizia per una provincia della Regione
Veneto, sia sufficiente anche solo aver presentato richiesta di estensione alla competente prefettura
per la provincia stessa, entro il termine di presentazione di gara”.

RISPOSTA N. 36)
Il possesso di apposita licenza di Istituto di Vigilanza, rilasciata dalle Autorità competenti nella
classi funzionali A e B, nel livello dimensionale almeno pari al II°, per l’espletamento dei servizi
previsti in gara dovrà essere posseduto per le province del lotto a cui si intende partecipare alla data
di presentazione della documentazione di gara. Si richiama quanto indicato nella risposta alla FAQ
N. 34).

FAQ N. 37)
L’art. 1.6 del disciplinare di gara, al comma 4, indica i requisiti di partecipazione per il servizio di
vigilanza, prescrivendo “il possesso di apposita licenza di Istituto di vigilanza, di cui al Titolo IV
del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, al R.D. 6 maggio 1940, n.
635 così come modificato dal DPR 4 agosto 2008, n. 153 e dal DM 269 del 2010, rilasciata dalle
autorità competenti nelle classi funzionali A (attività di vigilanza) e B (gestione allarmi), livello
dimensionale almeno pari a “2”, idonea all’esercizio delle attività nell’ambito di tutte le provincie
della Regione Veneto.”Come indicato all’art. 6 del Capitolato d’Oneri, il servizio di vigilanza è però
comprensivo anche del servizio di guardiania/portierato, di cui all’art. 8 del Disciplinare di gara,
descritto dal Capitolato Tecnico, agli articoli E.1.4 ed E.1.5. Per l’effettuazione di tali servizi di
“guardiania/portierato”, di cui al punto D5 dell’art. 8 del Disciplinare, non è necessario per legge, il
possesso di una apposita licenza di istituto di vigilanza ex Titolo IV del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, al R.D. 6 maggio 1940, n. 635 così come modificato dal
DPR 4 agosto 2008, n. 153 e dal DM 269 del 2010. Di contro il possesso della licenza suddetta è
obbligatorio per le attività di cui ai punti D1, D2, D3 e D4 dell’art. 8 del Disciplinare di gara.
In caso di partecipazione in RTI, di imprese riunite rispettivamente esercitanti le attività oggetto di
gara, e posto che detto raggruppamento possiederà integralmente i requisiti di gara prescritti, si
chiede conferma che verrà ammessa alla partecipazione alla procedura di che trattasi di un
raggruppamento in cui il servizio di guardiania/portierato sarà svolto da una impresa priva della
licenza di istituto di vigilanza, come previsto dalla lex generalis.

RISPOSTA N. 37)
Si conferma che per l’effettuazione dei servizi di “guardiania/portierato”, di cui al punto articoli
E.1.4 ed E.1.5 del Capitolato Tecnico, non è necessario per legge, il possesso di una apposita
licenza di istituto di vigilanza ex Titolo IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18
giugno 1931, n. 773, al R.D. 6 maggio 1940, n. 635 così come modificato dal DPR 4 agosto 2008,
n. 153 e dal DM 269 del 2010 e che, in caso di partecipazione in RTI, di imprese riunite
rispettivamente esercitanti le attività oggetto di gara e in possesso dei requisiti di gara prescritti, il
servizio di guardiania/portierato può essere svolto da una impresa priva della licenza di istituto di
vigilanza, come previsto dalla lex generalis.


FAQ N. 38) SOSPESA


FAQ N. 39)
Nel Disciplinare di gara a pag. 7, al paragrafo 4. del punto 1.6 Requisiti di Partecipazione, per il
servizio di vigilanza è richiesto “il possesso di apposita licenza [..] idonea all’esercizio delle attività
nell’ambito di tutte le province della Regione Veneto” .Si vuole sapere: 1) per partecipare ai singoli
lotti è necessario che un istituto copra tutte le province della Regione Veneto oppure è sufficiente
che copra quelle del solo lotto a cui si decide di partecipare? 2) In merito ai requisiti inerenti ai
servizi di vigilanza, trattandosi di prestazioni secondarie, si chiede conferma che l’impresa
partecipante sprovvista del suddetto requisito possa partecipare come impresa singola indicando in
sede di offerta le ditte alle quali subappalterà obbligatoriamente le citate prestazioni di vigilanza ad
imprese in possesso dei relativi requisiti richiesti.

RISPOSTA N. 39)
Per partecipare ai singoli lotti è necessario che un istituto copra le province della Regione Veneto
del solo lotto a cui si decide di partecipare. Si richiama quanto indicato in risposta alla faq n. 33.
E’ corretto ritenere, poiché la gara è pisa in lotti su perse province, che il concorrente possa
presentare più istituti che coprano nel complesso le singole province del lotto a cui si intende
partecipare.
In merito ai requisiti inerenti ai servizi di vigilanza, trattandosi di prestazioni secondarie, si
conferma che l’impresa partecipante sprovvista del suddetto requisito possa partecipare come
impresa singola indicando in sede di offerta le ditte alle quali subappalterà obbligatoriamente le
citate prestazioni di vigilanza ad imprese in possesso dei relativi requisiti richiesti.


FAQ N. 40)
In merito al requisito di capacità economico-finanziaria richiesto a pagina 8 del Disciplinare di gara,
non essendo richieste quote minime di possesso dello stesso in capo alle imprese mandanti, si
chiede conferma che una Società che si propone come mandante, nell’ambito di un RTI, per
l’erogazione di servizi di cui alla lettera “C ATTIVITA' MANUTENZIONE A MISURA”, “D
GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI” e “F GESTIONE CALORE” di cui a pagina 8 e 9
dell’”Allegato 4 – Capitolato d’oneri”, possa essere priva, oltre che del “fatturato specifico
nell’ultimo triennio per servizi di vigilanza…omissis…”, anche del “fatturato specifico nell’ultimo
triennio per servizi di facility…omissis…”.

RISPOSTA N. 40)
Non essendo richieste quote minime di possesso dello stesso in capo alle imprese mandanti, in
merito al requisito di capacità economico-finanziaria richiesto a pagina 8 del Disciplinare di gara,
si conferma che una Società che si propone come mandante, nell’ambito di un RTI, per
l’erogazione di servizi di cui alla lettera “C ATTIVITA' MANUTENZIONE A MISURA”, “D
GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI” e “F GESTIONE CALORE” di cui a pagina 8 e 9
dell’”Allegato 4 – Capitolato d’oneri”, può essere priva sia del complessivo “fatturato specifico
nell’ultimo triennio per servizi di vigilanza…omissis…” che del complessivo “fatturato specifico
nell’ultimo triennio per servizi di facility…omissis…”

FAQ N. 41)
In merito al requisito di capacità economico-finanziaria richiesto a pagina 8 del Disciplinare di gara,
non essendo richieste quote minime di possesso dello stesso in capo alle imprese mandanti, si
chiede conferma che una Società che si propone come mandante, nell’ambito di un RTI, per
l’erogazione di servizi di cui alla lettera “A ANAGRAFE E PROGETTO SIM [a.1) Creazione
Anagrafe Immobiliare, a.2) Lista esigenze manutentive e piani di manutenzione, a.3) Sistema
Informativo per la gestione della Manutenzione (SIM), a.4) Gestione informatica del processo
manutentivo, a.5) Assistenza informatica ed istruzione personale tecnico, a.6) Centrale operativa,
collegamenti telefonici, trasmissione ed archiviazione informatica dati, a.7) Rilievi architettonici,
rilievi impiantistici, accatastamenti, ecc.] e di parte di servizi di cui alla lettera “B GESTIONE
TECNICA [ad esempio per le attività di cui al punto b.2) e b.4)] di cui a pagina 8 dell’”Allegato 4 –
Capitolato d’oneri”, possa essere priva, oltre che delle attestazioni SOA richieste dalla
documentazione di gara, anche del “fatturato specifico nell’ultimo triennio per servizi di facility…
omissis…” e “fatturato specifico nell’ultimo triennio per servizi di vigilanza…omissis…”.
FAQ N. 13)
Al punto D.1.1 Composizione Del Presidio, si legge:
Il Servizio di presidio dovrà essere espletato almeno attraverso la seguente struttura:
- Responsabile d’impianto: delegato alla presa in consegna dell’impianto….
- Preposto ai lavori: incaricato alla presa in carico dell’impianto….
- operai di IV livello CCNL, con QUALIFICA PERSONA ESPERTA con competenza su impianti
elettrici…
- operai di IV livello CCNL, con competenza su impianti tecnologici, antincendio e di sicurezza.

L’organico di presidio è da intendersi totalmente dedicato alle esigenze dell’Amministrazione
Contraente, che si riserva la facoltà di accettare o di chiedere la sostituzione motivata del personale
dell’organico di presidio se non gradito.
Il servizio di presidio sarà erogato al giorno su almeno due turni lavorativi a partire dalle ore 06.00
alle ore 18.00. ed in particolare:
1° turno dalle ore. 06.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì; 2° turno dalle ore 12.00.alle ore 18.30
dal lunedì al venerdì;
Il servizio dovrà comunque essere garantito anche in orari persi da quelli succitati previa chiamata
da parte del Responsabile del Procedimento e/o del DEC e/o del Referente Tecnico, sia per
interventi d’emergenza notturni o festivi, sia per il prolungamento degli orari di turno.
Si chiede:
Le figure di cui ai punti a) b) c) e d) sopra esposti, dovranno svolgere la loro attività
esclusivamente a favore della Amministrazione Contraente?
Le figure di cui ai punti a) e b) possono essere le stesse di quelle di cui ai punti c) e d)
In che modo saranno ricompensate le prestazioni in orari persi da quelli succitati (ovvero dalle
18.30 alle 06.00 dal lunedì al venerdì oltre a sabato e domenica)

RISPOSTA N. 13)
Come riportato all’art. D.1.1. del Capitolato Tecnico “Composizione del Presidio” “l’organico di
presidio è da intendersi totalmente dedicato alle esigenze dell’Amministrazione Contraente”.
Come riportato all’art. D.1.1. il Servizio di Presidio dovrà essere espletato almeno attraverso la
seguente struttura: responsabile d’impianto, preposto ai lavori, operai di IV livello con qualifica di
personale esperta secondo norma N 50110 sugli impianti elettrici, operai di IV livello con
competenza su impianti tecnologici, antincendio e di sicurezza.
Le prestazioni in orari persi da quelli succitati (ovvero dalle 18.30 alle 06.00 dal lunedì al venerdì
oltre a sabato e domenica) saranno ricompensate come specificato all’art. D.1.1. “Composizione del
presidio” con la reperibilità prevista da art. B.6 “Reperibilità” del Capitolato Tecnico e compensata
all’interno della Gestione Tecnica e, se del caso, con il diritto di chiamata previsto all’art. C.1.2
“Interventi in emergenza ed urgenza”

FAQ N. 14)
Al punto B.1 Custodia Dei Beni E Monitoraggio Periodico Per Pubblica Incolumità, si legge:
L’esecuzione di eventuali interventi – escluse le operazioni di transennamento e messa in sicurezza
dell’area - saranno pagati in economia, utilizzando a tal fine la cifra stanziata per gli interventi di
ordinaria manutenzione.
Si chiede conferma che con il termine ordinaria manutenzione si intenda la manutenzione extra-
canone (riparativa o migliorativa)a misura come definita al punto 1.1 Principali Prestazioni
Richieste ed al punto 1.6 Manutenzione a Misura (Extra Canone).
fase di Ordinativo Definitivo di Fornitura (contratto) dalle singole Amministrazioni Contraenti
aderenti alla Convenzione.

FAQ N. 44)
Premesso che nel disciplinare di gara è prescritto che in caso di ricorso al subappalto dovrà essere
prodotto un DGUE apposito firmato digitalmente da soggetto munito di idonei poteri di ogni
subappaltatore, con il quale lo stesso fornisca le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II
e delle parti III, IV ove pertinente e VI del DGUE allegato, considerato che la parte IV del DGUE
è relativa ai “Criteri di Selezione” e prevede la dichiarazione da parte del concorrente dei requisiti
di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali
richiesti nel Disciplinare di gara, si chiede di confermare che in caso di ricorso al subappalto,
relativamente al DGUE, i subappaltatori indicati debbano compilare esclusivamente ed unicamente
le sezioni A e B della parte II, la parte III e la parte VI, e non anche le informazioni di cui alla
“Parte IV: Criteri di selezione”, non essendo richiesto in capo ai subappaltatori stessi il possesso di
alcun requisito di partecipazione/qualificazione di idoneità professionale, né di capacità economica
e finanziaria né di capacità tecniche e professionali

RISPOSTA N. 44)
Si conferma che in caso di ricorso al subappalto, relativamente al DGUE, i subappaltatori indicati
devono compilare esclusivamente ed unicamente le sezioni di loro competenza, ossia A e B della
parte II, la parte III e la parte VI

FAQ N. 45)
Si chiede di specificare se quanto indicato nel disciplinare di gara all’art. 5 OFFERTA TECNICA di
seguito riportato:
“Con riferimento alla presente procedura il concorrente deve inviare e fare pervenire al SA –
Provincia di Vicenza attraverso il Sistema un’Offerta Tecnica a pena di esclusione dalla gara,
operando attraverso il Sistema secondo la seguente procedura di:
- invio attraverso l’inserimento a Sistema delle informazioni relative alle caratteristiche tecniche
dell’offerta richiesta (compilazione della/e scheda/e tecnica/he); tali indicazioni verranno riportate
su una dichiarazione generata dal Sistema in formato.pdf denominata “Offerta tecnica”, che il
concorrente dovrà inviare e far pervenire a la SA attraverso il Sistema dopo averla:
  4. scaricata e salvata sul proprio PC;
  5. sottoscritta digitalmente.”
debba intendersi un refuso in quanto a sistema NON sono previsti appositi campi per
l’inserimento delle informazioni relative alle “caratteristiche tecniche” e di conseguenza il sistema
non genera alcuna dichiarazione denominata “Offerta Tecnica” mentre è solamente previsto di
allegare il file della “Relazione Tecnica” nell’apposito campo obbligatorio e il file per l’eventuale
documentazione coperta da riservatezza.
E’ possibile invece, solo, inserire a sistema i valori relativi all’Offerta economica con contestuale
generazione di dichiarazione (generata dal sistema) denominata “Offerta economica”.

RISPOSTA N. 45)
Sì, è un refuso.
Si conferma che relativamente all’offerta tecnica è solamente previsto di allegare il file della
“Relazione Tecnica” nell’apposito campo obbligatorio e il file per l’eventuale documentazione
coperta da riservatezza mentre per quanto riguarda l’offerta economica dovranno essere inseriti a
sistema i valori relativi all’Offerta economica con contestuale generazione di dichiarazione
(generata dal sistema) denominata “Offerta economica”
FAQ N. 46)
Si chiede di specificare se la seguente dichiarazione riportata nella dichiarazione generata dal
sistema in formato pdf “Offerta economica” a seguito dell’inserimento nell’apposita sezione del
Sistema dei valori richiesti, “che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine
di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis” soddisfa quanto richiesto
all’art. 6 Offerta economica del disciplinare di gara relativamente alla dichiarazione di “manifestare
l’impegno a tenere ferma l’offerta per il periodo di tempo indicato nel Bando di gara pari a 240
giorni”.


RISPOSTA N. 46)
Si conferma che la dichiarazione riportata nella dichiarazione generata dal sistema in formato pdf
“Offerta economica” a seguito dell’inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori
richiesti, “che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del
procedimento, così come previsto nella lex specialis” soddisfa quanto richiesto all’art. 6 Offerta
economica del disciplinare di gara relativamente alla dichiarazione di “manifestare l’impegno a
tenere ferma l’offerta per il periodo di tempo indicato nel Bando di gara pari a 240 giorni”.

FAQ N. 47)
Si chiede di specificare quale documento occorra produrre e inserire a portale nell’apposito campo
“comprova imposta di bollo”.

RISPOSTA N. 47)
Le marche da      bollo  su  domanda    di  partecipazione   e  offerta  non  sono
previste.

FAQ N. 48)
Si chiede conferma che sia possibile partecipare alla gara in costituenda Ati verticale in cui una
mandante esegua esclusivamente le attività di cui alla Lettera E (servizi speciali: e1 Vigilanza ede.2
autovetture) e le restante attività siano svolte dalla Capogruppo.
In caso affermativo si chiede di confermare che i requisiti tecnici ed economici debbano essere
dimostrati nel seguente modo:
Requisiti tecnici o-professionali
1. iscrizione per attività inerenti il servizio - ciascuna impresa per le attività che svolgerà all’interno
  dell’Ati
2. possesso attestazione SOA - Capogruppo
3. possesso certificazioni:
      a. UNI EN ISO 9001:2008 - Capogruppo e/o mandante
      b. EMAS alternativamente UNI EN ISO 14001:2004 - Capogruppo e/o mandante
      c. UNI 10891:2008 - mandante;
4. per il servizio di vigilanza il possesso di apposita licenza di Istituto di vigilanza - mandante
5. sede operativa - Capogruppo e/o mandante

Requisiti di capacità economico - finanziaria
Fatturato complessivo ultimo triennio – Capogruppo minimo 60% , mandante in quota parte senza
che sia richiesto un minimo in capo alla stessa;
Fatturato specifico ultimo triennio per servizi di facility – capogruppo; Fatturato specifico ultimo
triennio per servizi di vigilanza – mandante.

Alla luce dell’ipotesi di partecipazione di cui sopra e della risposta alla FAQ n. 3 in cui è stata
fornita l’incidenza del servizio di vigilanza, si chiede di confermare che non sia necessario che una
mandante debba possedere una quota minima di partecipazione all’interno dell’ati e che pertanto nel
caso specifico la quota di partecipazione assunta dalla mandante all’interno dell’ati possa essere
pari al 4,50% (da voi indicato) e per la Capogruppo del 95,50%.

RISPOSTA N. 48)
Si rimanda alla risposta della FAQ N. 40.
Per quanto riguarda le certificazioni devono essere possedute da uno qualsiasi dei componenti
dell’RTI.
Per quanto riguarda la quota di partecipazione si conferma che non è necessario che una mandante
debba possedere una quota minima di partecipazione all’interno dell’RTI e che la quota di
partecipazione assunta dalla mandante all’interno dell’RTI possa essere pari al 4,50% e per la
Capogruppo del 95,50%.

FAQ N. 49)
Si chiede conferma che sia possibile partecipare alla gara in costituenda Ati mista in cui la
capogruppo svolga tutti i servizi e si pida orizzontalmente in quota parte esclusivamente l’attività
di cui alla Lettera d.1 (impianti elettrici) con una mandante.
In caso affermativo si chiede di confermare che i requisiti tecnici ed economici debbano essere
dimostrati nel seguente modo:

Requisiti tecnici o-professionali
      1. iscrizione per attività inerenti il servizio - ciascuna impresa per le attività che svolgerà
       all’interno dell’Ati
      2. possesso attestazione SOA – esclusivamente dalla Capogruppo, essendo richiesta tale
       attestazione per lo svolgimento delle attività previste alla macro area B lettere c.1, c.2 e
       f.2 e non per la d.1.
      3. possesso certificazioni:
           a. UNI EN ISO 9001:2008 - Capogruppo e/o mandante
           b. EMAS alternativamente UNI EN ISO 14001:2004 - Capogruppo e/o man-
             dante
           c. UNI 10891:2008 - Capogruppo;
      4. per il servizio di vigilanza il possesso di apposita licenza di Istituto di vigilanza - Ca-
       pogruppo
      5. sede operativa - Capogruppo e/o mandante

Requisiti di capacità economico - finanziaria
Fatturato complessivo ultimo triennio – Capogruppo minimo 60% , mandante in quota parte senza
che sia richiesto un minimo in capo alla stessa;
Fatturato specifico ultimo triennio per servizi di facility – Capogruppo (la mandante dovrà essere
in possesso esclusivamente di fatturato per manutenzione di impianti analoghi a quelli che svolgerà
nell’ambito dell’ati senza che sia richiesto un minimo in capo alla stessa);
Fatturato specifico ultimo triennio per servizi di vigilanza – Capogruppo

RISPOSTA N. 49)
Si rimanda alla risposta della FAQ N. 40.
Si precisa che per l’attestazione SOA ci si riferisce alla quota di attività che viene svolta secondo
quanto dichiarato in sede di offerta.

FAQ N. 50)
Si chiede di confermare che quanto riportato a pag. 20:
La conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante
apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005,
ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal
pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs.n.82/2005.
sia da intendersi riferita all’opzione alternativa per il rilascio della cauzione e qui di seguito
riportata
“ovvero, in alternativa:
sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22,
   commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: i) dalla
   garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii)
   da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il
   sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in
   luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile.”

RISPOSTA N. 50)
Si conferma quanto inteso all’opzione alternativa per il rilascio della cauzione “sotto forma di copia
informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.
Lgs. n. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito: i) dalla garanzia sottoscritta dal
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai
sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in
possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da
autentica notarile.”

FAQ N. 51)
Premesso che l’art. 13 del Disciplinare di gara riporta:
“Non è ammesso il subappalto della parte più qualificante il servizio, rappresentata dalle
macroaree A. Anagrafica e Progetto SIM e B. Gestione tecnica, nella sua interezza o nelle parti
relative all’organizzazione del servizio e del Servizio F.1 – Gestione Calore.
che l’art. 30 del Capitolato di gara riporta:
Più precisamente, e vietato il subappalto dei Servizi di Governo A – Anagrafe e Progetto SIM e del
Servizio F.1 – Gestione Calore.
Stante la discordanza di nomenclatura tra i due articoli si chiede di meglio specificare quali siano le
attività non subappaltabili.

RISPOSTA N. 51)
Non sono subappaltabili le prestazioni riportate all’art. 13 del Disciplinare di gara:
“Non è ammesso il subappalto della parte più qualificante il servizio, rappresentata dalle macroaree
A. Anagrafica e Progetto SIM e B. Gestione tecnica, nella sua interezza o nelle parti relative
all’organizzazione del servizio e del Servizio F.1 – Gestione Calore”

FAQ N. 52)
In riferimento all’Allegato n. 8 – Prezzi Base Offerta Economica si chiede conferma che il valore di
€ 2,30 per la Macro Area A sia su base annua ovvero che l’unità di misura sia €/mq/anno

RISPOSTA N. 52)
Sì, si conferma

FAQ N. 53)
La sottoscritta impresa vorrebbe partecipare alla presente procedura come capogruppo-mandataria
in ATI verticale con altri due soggetti. Nello specifico la scrivente è in possesso di attestazione SOA
rispondenti alle categorie e classifiche richieste dal bando e del fatturato complessivo, ma sguarnita
del fatturato specifico per servizi e del fatturato specifico per servizi di vigilanza, mentre le due
mandanti possiedono l’attestazione SOA ma possiedono una mandante il fatturato specifico per
servizi e l'altra mandante il fatturato specifico per servizi di vigilanza.
Di seguito si riepiloga quanto appena espresso.

                  RTI VERTICALE
SOGGETTO 1     POSSESSO        CAPOGRUPPO          QUOTA DI
          ATTESTAZIONE SOA E   MANDATARIA          PARTECIPAZIONE
          FATTURATO                      AL RTI 100% LAVORI
          COMPLESSIVO
SOGGETTO 2     POSSESSO FATTURATO   MANDANTE        QUOTA DI
          SPECIFICO E                  PARTECIPAZIONE
          COMPLESSIVO                  AL RTI 100% SERVIZI
SOGGETTO 3     IN POSSESSO DI     MANDANTE        QUOTA DI
          FATTURATO SPECIFICO              PARTECIPAZIONE
          SERVIZI DI VIGILANZA             AL RTI 100% SERVIZI
                                 SPECIALI
Si domanda se tale compagine possa essere ammessa a presentare offerta.

RISPOSTA N. 53)
Il concorrente deve valutare attentamente le quote minime di partecipazione richieste alla mandante
e alla mandataria.
Si rimanda alla risposta della FAQ N. 40.

FAQ N. 54)
Qualora la risposta al quesito 1 fosse affermativa, si domanda come si possa inserire nel sistema le
percentuali di partecipazione al raggruppamento (100% ciascuna).
Il sistema infatti prevede che in caso di raggruppamento, la somma delle percentuali dei partecipanti
al RTI sia complessivamente 100%, nel nostro caso ha calcolato 300% e quindi non ammessi allo
step successivo.
Di seguito la videata del sistema relativa alle quote.




RISPOSTA N. 54)
Si conferma che al passo 1 della procedura, il sistema effettua un controllo sul
totale delle quote inserite che devono essere pari a 100%. Le percentuali devono essere
riproporzionate sulla base della percentuale di attività svolte sul totale delle stesse.
RISPOSTA N. 14)
Si conferma che con il termine ordinaria manutenzione si intenda la manutenzione extra- canone
(riparativa o migliorativa) a misura come definita agli articoli 1.1 “Principali Prestazioni Richieste”
e 1.6 “Manutenzione a Misura (Extra Canone)”


FAQ N. 15)
Al punto D.1.8 Gestione Impianti Elettrici, si legge:
… Le prescrizioni generali e gli standard minimi richiesti all’Appaltatore per l’espletamento del
servizio dovranno essere applicate per ciascuna tipologia di impianto, componente e/o attrezzatura
elettrica (esistente o di nuova installazione) degli immobili patrimoniali dell’Arpav Veneto e negli
stabili e/o locali ove sia presente personale dipendente come da Ordinativo di Fornitura (ODF).
…. Tutti gli impianti elettrici di cui sopra devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici
e mantenimento in efficienza in modo da favorire il normale svolgimento delle attività presso gli
edifici di proprietà od in gestione all’Arpav prevenendo qualsiasi rischio o guasto elettrico ed i
connessi rischi per la salute e l’incolumità delle persone

Si chiede conferma che il riferimento ad Arpav / Arpav Veneto sia casuale

RISPOSTA N. 15)
Si conferma che il riferimento ad Arpav / Arpav Veneto è un refuso di stampa.


FAQ. N. 16)
Al punto E.1.1 Servizio Di Vigilanza Lungo Il Perimetro Esterno Degli Stabili, si legge
.. Nel caso in cui il funzionario reperibile del Servizio Tecnico di Arpav chieda che venga eseguita
la ronda
presso un immobile per verificare un allarme in corso o altre anomalie, questa dovrà essere
anticipata nella programmazione ed eseguita nel più breve tempo possibile e comunque entro 30
minuti primi dalla
richiesta, salvo perse disposizioni impartite dal funzionario reperibile del Servizio Tecnico di
Arpav. Si chiede conferma che il riferimento ad Arpav sia casuale

RISPOSTA 16)
Si conferma che il riferimento ad Arpav / Arpav Veneto è un refuso di stampa.


FAQ. N. 17)
Al punto D.1.9 Descrizione Delle Operazioni Del Servizio Di Gestione Impianti Elettrici, si legge:
… In ogni caso tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti
elettrici ed elettronici devono essere adeguatamente eserciti e manutenuti, adottando idonee
prescrizioni e procedure
Si chiede conferma che la manutenzione e la gestione degli impianti elettrici sia limitato agli
impianti elettrici e non alle apparecchiature e macchinari ad esso collegati (ad esempio, stampanti,
computer…)

RISPOSTA N. 17)
Si conferma che la manutenzione e la gestione degli impianti elettrici è limitata agli impianti
elettrici e non alle apparecchiature informatiche ad esso collegate (ad esempio, stampanti,
computer…)
FAQ N. 58)
Chiediamo se sia possibile, in caso di partecipazione in raggruppamento, che un’impresa
partecipante e che possiede tutti i requisiti richiesti, dia in avvalimento ad altra impresa membro del
RTI, il requisito del livello dimensionale nelle more dell’ottenimento di tale livello da parte
dell’impresa partecipante.

RISPOSTA N. 58)
Come già affermato dalla giurisiprudenza, l’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 specifica che è possibile
l’avvalimento interno tra imprese dello stesso raggruppamento temporaneo. Il partecipante può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale necessari per partecipare ad una procedura di gara facendo affidamento sulle capacità
di altri soggetti “anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei
suoi legami con questi ultimi”. Si precisa che, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016, il
concorrente dovrà allegare, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto
in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

FAQ N. 59)
In riferimento alla procedura avente ad oggetto: “GARA A PROCEDURA APERTA (ART. 60 DEL
D.LGS. 50/2016) PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT,
MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI, GUARDIANIA E VIGILANZA ANNI 2017 – 2022
DI IMMOBILI DI AMMINISTRAZIONI/ENTI NON SANITARI DEL TERRITORIO DELLA
REGIONE VENETO FINALIZZATO ALLA CONVENZIONE DI CUI ALL’ART. 26, COMMA 1
L. 488/99” - si chiede quanto segue. Relativamente alla vostra risposta “2017 05 03_quesito n 10
(Manital)”, lì dove si legge: “… omissis ….” deve essere inteso per le Province del lotto a cui si
intende partecipare.”… Nonché alla risposta n. 33 dove si legge: “Si conferma che in ordine al
requisito di partecipazione per il servizio di vigilanza (punto 1.6.4 di pag. 7 del Disciplinare di gara)
l’idoneità “all’esercizio delle attività nell’ambito di tutte le province della Regione Veneto” richiesta
all’Istituto di Vigilanza debba intendersi come idoneità relativa alla/e Provincia/e oggetto del lotto
per il quale il concorrente presenta offerta.” si chiede di confermare che l’azienda X intenzionata a
partecipare esclusivamente al Lotto 1 (comprendente le province di Belluno e Treviso) e Lotto 3
(comprendente le province di Verona e Vicenza) ed in possesso rispettivamente: - per il lotto 1:
della licenza per la sola provincia di Belluno - per il lotto 3: della licenza per la sola provincia di
Vicenza - soddisfa il requisito richiesto.

RISPOSTA N. 59)
NO.
Si richiama risposta alla FAQ N. 33 “Si conferma che in ordine al requisito di partecipazione per il
servizio di vigilanza (punto 1.6.4 di pag. 7 del Disciplinare di gara) l’idoneità “all’esercizio delle
attività nell’ambito di tutte le province della Regione Veneto” intendendo:
  - lotto 1: licenza per province di Belluno e Treviso
  - lotto 2: licenza province di Padova, Rovigo e Venezia
  - lotto 3: licenza per province di Verona e Vicenza
FAQ N. 60)
La presente con riferimento alla procedura in oggetto, al fine di chiedere a Codesta Stazione
appal- tante di volere disporre, ai sensi dell’art. 79, comma 3, lettera b) del d. lgs. 18 aprile 2016
n. 50, una proroga del termine di presentazione delle offerte pari ad almeno 30 giorni, rispetto alla
data previ- sta del 30 maggio 2017. Quanto precede in considerazione del fatto che tale termine
risulta eccessi- vamente breve rispetto alla natura, complessità e importanza delle prestazioni di
cui alla procedura in oggetto e non consente ai concorrenti di disporre del tempo necessario per la
formulazione di un’offerta idonea a conseguire l’aggiudicazione, tenuto conto della natura e delle
caratteristiche pe- culiari dei servizi in appalto e dell’ingente valore economico dell’appalto
stesso (totale 193.350.000,00 milioni di euro) e, inoltre, in relazione alle modalità di attribuzione
dei punteggi scelti da Codesta Stazione Appaltante (ben 70 punti all’offerta tecnica con una soglia
di sbarramen- to a 36), che implicano la necessità di effettuare un’accurata analisi tecnico-
economica propedeutica alla presentazione di una offerta congrua in tutti i suoi elementi. Ci
preme evidenziare, altresì, che, anche in mancanza dei presupposti di cui al citato art. 79, che
comportano l’obbligo di disporre la proroga, la stessa sarebbe, in ogni caso giustificata
dall’esigenza di rispettare i canoni di massima apertura alla concorrenza (anche con riferimento
alle piccole e medie imprese del settore) che pre- siedono allo svolgimento delle gare pubbliche e
che esigono che la partecipazione sia consentita, ef- fettivamente, al maggior numero possibile di
operatori economici.



RISPOSTA N. 60)
VEDASI DETERMINA N. 393 DEL 17/05/2017 ESECUTIVA IN ATTESA DI
PUBBLICAZIONE


FAQ N. 61)
Con riferimento ai requisiti di partecipazione richiesti ai fini dell’ammissione in gara, tra i
requisiti tecnico-professionali è prevista al punto 4 del Disciplinare di Gara “per il servizio di
vigilanza” il possesso di apposita Licenza di Istituto di Vigilanza…. rilasciata dalle Autorità
competenti nella classi funzionali A e B, nel livello dimensionale almeno pari al II°, idonea
all’esercizio delle attività nell’ambito di tutte le province della Regione Veneto; Si chiede di
confermare, come previsto dalla determinazione ANAC n. 9 del 22.07.2015, un soggetto già in
possesso di apposita Licenza di Isti- tuto di Vigilanza rilasciata dalle Autorità competenti nella
classi funzionali A e B, nel livello di- mensionale almeno pari al II°, già Titolare di Licenza
Prefettizia ex art. 134 TULPS, per un deter- minato territorio di altra Provincia e Regione,
soddisfa il requisito di partecipazione tecnico-profes- sionali previsto al punto 4 del Disciplinare
alla gara avendo già presentato l’istanza per l’estensione dell’autorizzazione nei territori di
riferimento per l’espletamento dei servizi previsti in gara (tutte le province della Regione Veneto).
RISPOSTA N. 61)
Si conferma quanto previsto dalle Linee guida ANAC per l’affidamento del servizio di vigilanza
privata che recita “… tale requisito di ammissione deve ritenersi soddisfatto anche laddove il
concorrente sia già titolare di una licenza prefettizia ex art. 134 del Tulps per un determinato
territorio provinciale ed abbia presentato istanza per l’estensione dell’autorizzazione in altra
Provincia – quale territorio di riferimento per l’espletamento del servizio previsto in gara - purché
la relativa autorizzazione (estensione) pervenga prima della stipula del contratto. […omissis…]
Dunque, mentre il possesso della licenza ex art. 134 Tulps costituisce condizione di
partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di vigilanza privata, il conseguimento
dell’estensione territoriale o ad altre attività, ex art. 257, co. 5 sopra citato, costituisce una
condizione di stipulazione del contratto, dopo l’aggiudicazione”



FAQ N. 62)

Prendendo atto della risposta pubblicata nella giornata di venerdì alla faq n. 32), assumiamo che il
requisito relativo all’attività di vigilanza possa essere soddisfatto dall’operatore economico
median- te indicazione in subappalto di soggetti dotati del requisito indicato nella legge di gara
(licenza di Istituto di Vigilanza rilasciata nelle classi A e B, livello dimensionale almeno pari a
“2”). A fronte di quanto sopra, essendo limitato sul mercato il numero dei soggetti dotati del
predetto requisito, evidenziamo come le offerte presentate finirebbero con l’indicare in subappalto
i medesimi soggetti privati. Si chiedono quindi indicazioni su come procedere circa la
dichiarazione di subappalto e, ove fosse confermata la modalità indicata sopra, si chiede altresì una
proroga di almeno 30 giorni rispet- to al termine di scadenza previsto per la presentazione delle
offerte in considerazione della circo- stanza emersa.



RISPOSTA N. 62)
VEDASI DETERMINA N. 393 DEL 17/05/2017 ESECUTIVA IN ATTESA DI
PUBBLICAZIONE


FAQ N. 63)
A Codesta Stazione appaltante di volere disporre, una proroga del termine di presentazione delle
of- ferte di almeno 30 giorni, rispetto alla data prevista del 30 maggio 2017.
Quanto sopra tenuto conto della complessità ed importanza delle prestazioni nonché del valore
eco- nomico dell'appalto stesso; inoltre, in relazione alle modalità di attribuzione dei punteggi
scelti da Codesta Stazione Appaltante si rende necessaria un'accurata analisi tecnico-economica
propedeutica alla presentazione di una offerta congrua in tutti i suoi elementi.
Ci preme evidenziare, altresì, che, anche in mancanza dei presupposti di cui al citato art. 79, che
comportano l'obbligo di disporre la proroga, la stessa sarebbe, in ogni caso giustificata
dall'esigenza di rispettare i canoni di massima apertura alla concorrenza (anche con riferimento
alle piccole e me- die imprese del settore) che presiedono allo svolgimento delle gare pubbliche e
che esigono che la partecipazione sia consentita, effettivamente, al maggior numero possibile di
operatori economici.



RISPOSTA N. 63)
VEDASI DETERMINA N. 393 DEL 17/05/2017 ESECUTIVA IN ATTESA DI
PUBBLICAZIONE




FAQ N. 64) – CONSIP
Con riferimento a quanto riportato nell'Art. 4.1.1 del Disciplinare di gara che recita "L'Offerente
do- vrà elaborare l'Offerta Tecnica mediante una Relazione tecnica sudpisa in sezioni
corrispondenti a ciascun criterio e sub-criterio utilizzato per l'attribuzione dei punteggi. Ciascuno
dei punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), dovranno essere illustrati da una relazione, non più lunga di 20
facciate del formato A4" e poiché nell'Art. 2.1 del Disciplinare viene riportato che: "In
considerazione dei vincoli del Si- stema, per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta
l'offerta, ciascun concorrente ha a di- sposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13
MB, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione dei documenti stessi.", si chiede se il
vincolo dei 13 MB è da ritenersi applica - to a ciascuna delle 7 relazioni da 20 facciate che
compongono la Relazione Tecnica, oppure alla Re- lazione Tecnica nel suo insieme.



RISPOSTA N. 64)
Per ciascun Lotto la Relazione Tecnica dovrà essere sudpisa in sezioni corrispondenti ai punti
1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) correlati ai criteri utilizzati e ciascuna sezione dovrà essere di massimo 20
pagine, escluse le copertine e gli indici. Poichè la dimensione massima di un singolo file da
caricare a sistema non può essere superiore a 13MB, nel caso in cui un singolo documento abbia
dimensione superiore a 13 MB è consentito piderlo per il caricamento a sistema.



FAQ N. 65)
Poiché l'Art. 4 del Capitolato d'Oneri specifica che: "la durata di ogni singolo Contratto di
Fornitu- ra, concluso mediante l'emissione di ciascun Ordinativo di Fornitura, è pari alla durata
della con- venzione stessa e pertanto, indipendentemente dalla data di emissione dell'Ordinativo
di Fornitura, quest'ultimo scadrà alla data di termine della Convenzione e sua eventuale proroga",
ma ciò potreb- be essere in contrasto con la durata dei contratti in quanto sempre l'Art. 4 del
Capitolato d'Oneri re - cita:
per i contratti stipulati nella modalità "Facility Management Plus" la durata è di 5 (cinque) anni; -
per i contratti stipulati nella modalità "Facility Management Basic" la durata è di 3 (tre) anni.",
FAQ N. 18)
Con riferimento ai prezzi unitari espressi in €/mq/anno si chiede se il valore dei mq da considerare
nella determinazione del valore di un servizio a canone è il valore complessivo di superficie lorda
rilevato in sede di sopralluogo e riportati nel Piano degli Interventi, oppure si deve intendere il
valore della superficie lorda di ogni singolo edificio per il quale il servizio viene richiesto. In altre
parole, se a titolo di esempio il Piano degli Interventi facesse riferimento a 2 edifici da 500 mq
ciascuno e l’ascensore fosse presente in solo uno degli edifici, il canone (utilizzando il valore a base
d’asta) per la gestione impianti ascensore (voce d.3 del listino) sarebbe 2 edifici x 500 mq x 0.50
€/mq = 500 € oppure 1 edificio x 500 mq x 0.50 €/mq = 250 €/anno?

RISPOSTA N. 18)
Il valore dei mq da considerare nella determinazione del valore di un servizio a canone è il valore
della superficie lorda di ogni singolo edificio per il quale il servizio viene richiesto. Se a titolo di
esempio il Piano degli Interventi facesse riferimento a 2 edifici da 500 mq ciascuno e l’ascensore
fosse presente in solo uno degli edifici, il canone (utilizzando il valore a base d’asta) per la gestione
impianti ascensore (voce d.3 del listino) sarebbe 1 edificio x 500 mq x 0.50 €/mq = 250 €/anno


FAQ. N. 19)
Con riferimento ai prezzi unitari espressi in €/mq/anno si chiede se il valore dei mq da considerare
nella determinazione del valore di più servizi a canone è sempre lo stesso per tutti i servizi attivati,
o può variare in funzione del servizio attivato?

RISPOSTA N. 19)
Il valore in €/mq/anno di ogni servizio a canone attivato è sempre lo stesso, sulla base di quanto
definito nell’allegato N. 8 Prezzi Base Offerta Economica. I mq su cui espletare i singoli servizi
attivati possono variare sulla base delle richieste dell’Amministrazione Contraente.


FAQ N. 20)
Con riferimento ai prezzi unitari espressi in €/mc/anno per il servizio energia, si chiede se il valore
dei mc da considerare nella determinazione del valore sono quelli relativi al soli edifici riscaldati.

RISPOSTA N. 20)
Si, il valore dei mc da considerare nella determinazione del valore sono quelli relativi al soli edifici
riscaldati.


FAQ N. 21)
Con riferimento al servizio E.2 Autovettura, si chiede quale sia il limite kilometrico per il quale
l’appaltatore è tenuto a corrispondere il costo del carburante, essendo ovviamente quest’ultimo
funzione della percorrenza totale.

RISPOSTA N. 21)
Non c’è limite chilometrico, è stato definito un canone annuo omnicomprensivo per il noleggio di
un autovettura e comprensivo del costo del carburante.

FAQ N. 22)
Al punto F.1.16 Compenso del servizio di gestione calore, si legge
Le prestazioni comprese nella Gestione Calore f.1) Gestione del Riscaldamento ed erogazione
dell’acqua calda verranno compensate, come riportato all’art. 35 del Capitolato d’Oneri,
FAQ N. 67)
Con riferimento a quanto riportato nell'Art. 5 del Disciplinare di gara in cui viene detto che
"Ciascu- no dei punti l), 2), 3), 4), 5), 6), 7), dovranno essere illustrati da una relazione, non più
lunga di 20 facciate del formato A4 contenenti un massimo di 50 righe dattiloscritte per ciascuna
facciata, com-prendenti anche eventuali schemi o disegni", si chiede di chiarire come si debbano
conteggiare le ri- ghe di schemi e disegni essendo questi composti da elementi grafici.



RISPOSTA N. 67)
Una facciata A4, 50 righe carattere Times New Roman, dimensione 12 ed interlinea singola
corrisponde ad una facciata completamente scritta con margine superiore cm. 2,5 e inferiore cm.
2. Schemi e disegni potranno riempire una facciata A4 purchè leggibili.



FAQ N. 68)
Con riferimento all'Art. 2 del Capitolato d'Oneri che recita "l'appalto ha per oggetto l'affidamento
della gestione integrata in facility managament dei servizi gestionali e manutentivi e di pulizia e
igiene ambientale da eseguirsi sugli immobili, di competenza e/o in uso, delle Amministrazioni
Contraenti", si chiede se l'inclusione del servizio di pulizia e igiene ambientale sia un mero
refuso.



RISPOSTA N. 68)
Sì, l’inclusione è un refuso



FAQ N. 69)
Poiché nell'Art. D.1.1 del Capitolato Tecnico si specifica che "L 'Appaltatore dovrà garantire
anche un servizio di reperibilità tecnica al fine di garantire l'intervento di tecnici abilitati a seguito
di mal- funzionamenti che si possono creare, in 24h dalla data di chiamata... ", mentre nell'Art.
C.1.1 del Capitolato Tecnico viene detto "L'intervento a chiamata/su richiesta può avere carattere
di: - Emer- genza: trattasi di intervento che deve essere iniziato entro due ore dal ricevimento
dell'ordine, con immediata conferma al Responsabile del Procedimento e/o al Referente Tecnico
dal luogo dell'intervento, e relativa relazione sull'intervento da eseguire. - Urgenza: ovvero un
intervento che deve essere iniziato entro la giornata lavorativa successiva al ricevimento
dell'ordine, se questo è dato entro le ore 12. - Normale: ovvero un intervento che deve essere
effettuato entro 6 giorni dal ri- cevimento dell'ordine, ovvero in tempi successivi solo se indicati
dal Responsabile del Procedimen- to e/o dal Referente Tecnico.", si chiede di chiarire quali siano
le tempistiche richieste.
RISPOSTA N. 69)
Il servizio di reperibilità tecnica descritto all’art. D.1.1 è ricompreso nel Servizio di Reperibilità
descritto all’art. B.6 che cita “E’ previsto che, al di fuori dell’orario normale di lavoro, festive
compresi, operi un servizio di reperibilità […omissis…]. Gli interventi potranno riguardare tutte
le esigenze che sorgeranno fuori del normale orario di lavoro e non preventivamente
programmabili; tali interventi saranno comunque di sola “eliminazione del pericolo o del danno
incombente”.
L’intervento a chiamata/su richiesta descritto all’art. C.1.1 identifica la tempistica di esecuzione
degli interventi di manutenzione richiamati nell’art. C che possono avere carattere di:
  -  emergenza: intervento da avviare entro due ore dal ricevimento dell’ordine
  -  urgenza: intervento da avviare entro la giornata successiva dal ricevimento dell’ordine
  -  normale: intervento da effettuare entro sei giorni dal ricevimento dell’Ordine, ovvero in
    tempi successivi solo se indicati dal Responsabile del Procedimento.




FAQ N. 70)
Sempre in relazione ai tempi di intervento, poiché nel Capitolato Tecnico sono state riscontrate ri-
chieste differenti, discordanti tra loro, per quel che riguarda gli interventi su chiamata a richiesta,
e in particolare: - nell'Art. C.1.1 viene detto "L'intervento a chiamata/su richiesta può avere
carattere di: - Emergenza: trattasi di intervento che deve essere iniziato entro due ore dal
ricevimento dell'ordine, con immediata conferma al Responsabile del Procedimento e/o al
Referente Tecnico dal luogo dell'intervento, e relativa relazione sull'intervento da eseguire. -
Urgenza: ovvero un interven- to che deve essere iniziato entro la giornata lavorativa successiva al
ricevimento dell'ordine, se que- sta è dato entro le ore 12. - Normale: ovvero un intervento che
deve essere effettuato entro 6 giorni dal ricevimento dell'ordine, ovvero in tempi successivi solo
se indicati dal Responsabile del Proce- dimento e/o dal Referente Tecnico.", - nell'Art. D.3.1
viene riportato che "In caso di disservizio l'Appaltatore è tenuto ad eseguire un primo intervento
entro 6 ore dalla comunicazione; " - nell'Art.
D.3.2 del Capitolato Tecnico viene riportato che: "L'Appaltatore dovrà inviare, entro i ora dalla
se- gnalazione del guasto, personale specializzato sia durante il normale orario di lavoro che al di
fuori di esso per ovviare eventuali interruzioni di servizio o per mancanze di natura manutentiva;
" e an- che nell'Art. D.3.2 del Capitolato Tecnico viene specificato che: "In caso di chiamata, il
personale attivato dal servizio di reperibilità dell'appaltatore dovrà essere presente sull'impianto e
pronto ad operare entro UNA ora dalla chiamata stessa.", si chiede di chiarire quali siano le
tempistiche ri- chieste.



RISPOSTA N. 70)
Si rimanda alla risposta della FAQ N. 69.
Per quanto riportato all’art. D.3.1 trattandosi nello specifico della Gestione impianti ascensori è
richiesto che, in caso di disservizio dell’impianto l’Appaltatore intervenga entro 6 ore – durante
l’orario di lavoro - dalla comunicazione di disservizio.
Nel caso di fermata dell’impianto, in particolare con persone bloccate in ascensore, è obbligo
dell’Appaltatore intervenire entro 1 ora.



FAQ N. 71)
Con riferimento a quanto riportato nell'Art. D.1.4 del Capitolato Tecnico, che recita "Entro 90
gior- ni dalla consegna dei Beni, l'Appaltatore dovrà presentare un piano programmato
(cronoprogram- ma) delle visite, controlli, verifiche e ispezioni periodiche che effettuerà sugli
impianti oggetto della gestione della macroarea D sulla base di quanto richiesto da Capitolato,
mediante la presentazione di opportune schede manutentive da redarre sulla base degli allegati
Dl, D2, D3 e D4 e delle pre- scrizioni dettate dalla normativa vigente (UNI, CEI; CEI 0/10, ecc,)
e che dovranno essere approva- te dal Responsabile del Procedimento.", poiché all'interno del
documento "All. n. 7- FASCICOLO SCHEDE TECNICHE" sono riportati gli allegati D2, D3, D4
ma non il D1, si chiede che venga pubblicato anche quest'ultimo documento.



RISPOSTA N. 71)
Per errori di conversione e impaginazione dei documenti in fase di caricamento si precisa quanto
segue:
1. L’allegato D01_Schede attività manutentive periodiche elettriche (pur non comparendo la
  corretta dicitura) all’interno dell’All. n. 7- FASCICOLO SCHEDE TECNICHE è composto
  dalle seguenti schede:
      IE000_Attività preliminari messa in sicurezza degli impianti (pag. 48- 51)
      IE001 Trasformatori MT-BT (pag. 61 – 63)
      IE002_Quadri elettrici di distribuzione bassa tensione (pag. 69 – 75)
      IEI203_Impianti di terra (pag. 76 – 78)
      IE004_Impianto di illuminazione prese (pag. 82 – 84)
      IE005_Gruppo elettrogeno (pag. 85 – 89)
      IE006_Gruppo statico di continuità (UPS) (pag. 90 – 94)
      IE007_Impianto di rifasamento automatico (pag. 95 – 97)
      IE008_Quadri di media tensione (pag. 98 – 104)


FAQ N. 72)
Si chiede conferma che, nel caso in cui un Ente la cui sede amministrativa sia ubicata in uno dei
Lotti geografici (ad esempio Lotto 1), abbia una o più utenze ubicate in uno o più degli altri Lotti
geografici (ad esempio Lotti 2 e 3), ai fini dell'erogazione dei servizi in oggetto sarà competente
esclusivamente il Fornitore del Lotto geografico nel quale è ubicata la sede amministrativa
(ovvero- sia, nell'ipotesi qui esemplificata, il Fornitore del Lotto 1): a tale Fornitore, pertanto,
dovranno esse- re inoltrati la Richiesta Preliminare di Fornitura, l'Ordinativo Definitivo di
Fornitura e gli eventuali Atti Aggiuntivi e aggiornamenti, anche quelli che si riferiscono alle
utenze ubicate in Lotti geogra- fici persi da quello in cui è ubicata detta sede amministrativa.



RISPOSTA N. 72)
Si conferma che nel caso in cui un Ente la cui sede amministrativa sia ubicata in uno dei Lotti
geo- grafici (ad esempio Lotto 1), abbia una o più utenze ubicate in uno o più degli altri Lotti
geografici (ad esempio Lotti 2 e 3), ai fini dell'erogazione dei servizi in oggetto sarà competente
esclusivamen- te il Fornitore del Lotto geografico nel quale è ubicata la sede amministrativa



FAQ N. 73)
Poiché l'Art. F.1.2 del Capitolato Tecnico recita che: "La fornitura del servizio, come definito nel
precedente articolo, comprende anche le seguenti prestazioni e forniture, che l'Appaltatore
assume a proprio carico: a) Fornitura di gas metano e teleriscaldamento, provvedendo al
pagamento diretto delle fatture emesse dagli erogatori del servizio, mediante intestazione dei
contratti e/o domicilia- zione delle fatture secondo le modalità in uso o che si andranno a definire,
compreso ogni onere ed incombenza che ne deriverà; sono compresi anche altri usi del gas
metano eventualmente presenti presso gli immobili, da rimborsarsi nel solo costo sostenuto. Detti
contratti ed utenze saranno man- tenuti — anche oltre la scadenza del presente appalto — sino al
trasferimento all'Amministrazione Contraente o ad altro soggetto dalla stessa indicato", si chiede
di: - chiarire cosa si intenda con la di- citura "oltre la scadenza del presente appalto" - specificare
se presso gli edifici esistono contatori che permettono la sudpisione dei consumi di
combustibile in base al locali che lo utilizzano (es. cucine).



RISPOSTA N. 73)
La frase " Detti contratti ed utenze saranno mantenuti — anche oltre la scadenza del presente
appal- to — sino al trasferimento all'Amministrazione Contraente o ad altro soggetto dalla stessa
indicato " contenuta nell'Art. F.1.2 del Capitolato Tecnico si riferisce all’opportunità al termine
della Conven- zione - in caso di necessità e mediante corresponsione del servizio - di lasciare in
capo all’aggiudi- catario uscente le intestazioni dei contratti e/o domiciliazione delle fatture sino a
trasferimento ad altro soggetto indicato dall’Amministrazione Contraente.
La verifica dell’esistenza di contatori che permettono la sudpisione dei consumi di combustibile
in base al locali che lo utilizzano (es. cucine) sarà possibile in fase di Richiesta Preventiva di
Forni - tura da parte delle Amministrazioni Contraenti.
per ogni ora di riscaldamento richiesta dall’Amministrazione Contraente erogata negli ambienti e/o
nei circuiti (= globali e/o parziale)negli orari indicati (v.d.s. fac simile Allegato F01);
per il volume di acqua calda sanitaria prodotta ed utilizzata;
per il servizio omnicomprensivo di conduzione e manutenzione degli impianti (v.d.s. Allegato F03)
Si chiede come questo sistema di contabilizzazione, parametrato su ore di riscaldamento e volume
di acqua calda sanitaria, sia compatibile con il valore a base d’asta di 1.70 €/mc/anno, all’interno
del quale non si fa riferimento ai suddetti parametri.

RISPOSTA N. 22)
Il valore a base d’asta di 1,70 €/mc/anno è da intendersi per volume (mc) di vettore energetico
erogato. L’importo unitario posto a base d’asta si ritiene comprensivo di tutte le attività di
conduzione e manutenzione previste dai documenti d’appalto, tra cui i rendiconti contabili con
dettaglio delle ore di riscaldamento, il volume acqua calda sanitaria e il servizio omnicomprensivo
di conduzione e manutenzione degli impianti.

FAQ N. 23)
Al punto F.1.16 Compenso del servizio di gestione calore, si legge
… L’Amministrazione contraente ha la facoltà di iniziare, interrompere, riprendere e cessare a suo
giudizio il servizio di riscaldamento generale o parziale, diminuire, aumentare giornalmente la
durata o richiedere spostamenti di orari senza che per tale interruzione e riaccensione o riduzione e
aumento del servizio, l'Appaltatore possa richiedere ulteriori compensi
Si chiede come questa facoltà da parte dell’Amministrazione di procedere ad un utilizzo non
continuativo del servizio determini la variazione del canone annuo del servizio Gestione Calore, il
quale è espresso in €/mc/anno. E’ infatti evidente che, nella formula adottata, l’Appaltatore deve
recuperare durante i periodi di freddo meno intenso i maggiori consumi che si hanno nei mesi più
freddi, ed un’eventuale scelta di riscaldare solo in questi ultimi porterebbe ad uno sconto inferiore –
rispetto al base d’asta di 1.70 - rispetto a quello ipotizzabile per un utilizzo continuo.

RISPOSTA N. 23)
Si conferma la facoltà da parte dell’Amministrazione di procedere ad un utilizzo non continuativo
del servizio, il cui corrispettivo verrà valorizzato sulla base dei volumi di vettori energetici
necessari per riscaldare negli orari richiesti dall’Amministrazione Contraente.


FAQ N. 24)
Al punto F.1.17 Compenso Per Variazioni Di Orario E/O Di Durata, si legge:
…L’interruzione del servizio da una certa data in poi comporta il pagamento delle ore di erogazione
del riscaldamento effettuate a tale data.
Si chiede cortesemente di specificare questo punto, evidenziando anche quale delle parti
(Amministrazione o Appaltatore) dovrebbe dare atto all’interruzione del servizio.

RISPOSTA N. 24)
Come riportato all’art. F.1.17 “Compenso per variazioni di orario e/o di durata”: “Il periodo annuale
di esercizio degli impianti termici potrà subire variazioni in giornate, in più o in meno, rispetto alla
durata base, in funzione delle condizioni meteorologiche o di eventuali esigenze
dell’Amministrazione contraente. L’Amministrazione contraente si riserva tale discrezionalità (nel
rispetto delle norme di legge) per qualsiasi edificio incluso nell’Ordinativo definitivo di Fornitura
senza che l’Appaltatore abbia nulla da eccepire.
L’interruzione del servizio da una certa data in poi comporta il pagamento delle ore di erogazione
del riscaldamento effettuate a tale data.”
si chiede di chiarire se il grado di tolleranza indicato è sa intendersi come "+ la" oppure come "± l
a".


RISPOSTA N. 74)
Il grado di tolleranza è da intendersi + 1°



FAQ N. 75)
Con riferimento a quanto riportato nell' "ALLEGATO N. 8 - PREZZI BASE OFFERTA ECONO-
MICA" da cui si evince che il prezzo a base d'asta del servizio d.3 "Gestione impianti ascensore
(montacarichi, servoscale, ecc.)" è 0,50 Euro/mq/anno, si chiede di confermare che l'importo
indica- to è riferito ai m2 complessivi dell'edificio e dunque prescinde dal numero effettivo di
ascensori/montacarichi/servoscale presenti negli edifici.



RISPOSTA N. 75)
Si conferma che l’importo indicato prescinde dal numero effettivo di
ascensori/montacarichi/servoscale presenti negli edifici.



FAQ N. 76)
Poiché il criterio di valutazione dell'Offerta Tecnica 1.d indicato nell'Art. 7.2 del Disciplinare di
gara recita che, relativamente alla Proposta di documento "Richiesta Preventiva di Fornitura
(RPF)", sarà valutato 1' "Utilizzo del documento a sistema per la gestione della variazione delle
Anagrafiche (n .di immobili/impianti, ecc.) e l'aggiornamento dell'importo dell'Ordinativo di
Forni- tura (ODF Documento con il quale le Amministrazioni Contraenti formalizzano l'utilizzo
della Con- venzione)" mentre l'Art. 9 del Capitolato d'Oneri specifica che: "Sarà onere del
Appaltatore, a se- guito del sopralluogo propedeutico alla redazione del Piano Dettagliato degli
Interventi, proporre variazioni, in aumento o in diminuzione, da inserire nell'Ordinativo di
Fornitura (ODF).", si chiede di chiarire se anche la RPF dovrà essere tenuta aggiornata nel corso
del Contratto oppure se l'aggiornamento è da effettuarsi solamente per l'Ordinativo di Fornitura.



RISPOSTA N. 76)
No, nel corso del Contratto dovrà essere tenuto aggiornato solamente l’Ordinativo Definitivo di
Fornitura (ODF).
FAQ N. 77)
Con riferimento al Criterio 5 "Schedatura delle operazioni richieste nei servizi della macroarea "D
-GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - modalità di monitoraggio e proposte migliorative
sche- datura (Allegati D)" si chiede se per il sub-criterio 5.b "Contenuti e struttura delle schede"
si debba far riferimento, e dunque migliorare, le attività minime standard di manutenzione o la
struttura della "Scheda attività manutentiva". Si chiede, inoltre, se per gli impianti che non
riportano tale esempli- ficazione della "Scheda attività manutentiva", ma solo le attività
manutentive minime standard (ad es. Trasformatori MT/BT, Quadri elettrici di Bassa Tensione,
Impianti di Terra, ecc.) occorra pren- dere come riferimento tale "Scheda" già presente per gli
altri impianti.



RISPOSTA N. 77)

Si conferma che con riferimento al Criterio 5 "Schedatura delle operazioni richieste nei servizi
della macroarea "D -GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - modalità di monitoraggio e
proposte mi- gliorative schedatura (Allegati D)" per il sub-criterio 5.b "Contenuti e struttura delle
schede" si do- vranno proporre miglioramenti sia per le attività minime standard di manutenzione
sia per la struttu- ra della "Scheda attività manutentiva". Le schede contenute nell’All. n. 7-
FASCICOLO SCHEDE TECNICHE sono da considerarsi traccia con le operazioni minime.



FAQ N. 78)
Si chiede di confermare che le attività di manutenzione edile, perse da quelle relative al monito-
raggio per la pubblica incolumità di cui all'art B.1 Custodia dei beni e monitoraggio periodico per
pubblica incolumità del Capitolato Tecnico saranno remunerate come previsto dalle voci c.1 e c.2
dell' "ALLEGATO N. 8 - PREZZI BASE OFFERTA ECONOMICA".



RISPOSTA N. 78)
Si conferma che le attività di manutenzione edile, perse da quelle relative al monitoraggio per la
pubblica incolumità di cui all'art B.1 Custodia dei beni e monitoraggio periodico per pubblica
inco- lumità del Capitolato Tecnico, saranno remunerate come previsto dalle voci c.1 e c.2 dell'
"ALLE- GATO N. 8 - PREZZI BASE OFFERTA ECONOMICA".



FAQ N. 79)
Si chiede di specificare quale sia l'Elenco Prezzi Unitari di Riferimento per le manutenzioni a
misu- ra.
RISPOSTA N. 79)
Come da articolo B.3.2. “Prezzi di applicazione – Elenchi prezzi unitari (EPU)” del Capitolato
Tecnico, “Gli Elenchi Prezzi Unitari (EPU) utilizzati per la convenzione saranno quelli in vigore
al momento dell’emissione dell’Ordinativo Definitivo di Fornitura e nel dettaglio:
1. Prezziario DEI – Tipografia del Genio Civile, composto dai seguenti volumi:
    o Prezzario Recupero Ristrutturazione Manutenzione
    o Prezzario Impianti Elettrici
    o Prezzario Impianti Tecnologici
2. CCIAA Prezziario Interprovinciale delle Opere Edili e settori correlati
        Veneto ( www.vi.camcom.it/edili/index.php)
3. Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti (Assistal)
4. Tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni allegate al D.M.
  17 giugno 2016 per le prestazioni professionali connesse alla manutenzione a misura extra
  canone (c.1 – c.2 – f.2) e relative all’area a.7) Rilievi architettonici, impiantistici,
  accatastamenti e per l’area b.7) Prestazioni specialistiche e professionali.


FAQ N. 80)
Con riferimento a quanto riportato nell'Art. 8 del Disciplinare di gara che
recita: Il Coefficiente Ca è determinato come di seguito indicato:
Ca (per Aa Asoglia) = 0,90 X Aa Asoglia
Ca (per Aa > Asoglia) = 0,90+(1-0,90) X [(Aa — Asoglia)/(Amax-- Asoglia)]
Dove:
Nel caso in cui il numero di offerte ricevute sia inferiore a 3 il Coefficiente Ca è determinato
come di seguito indicato:
Ca = Aa Mmax
Si evidenzia inoltre che:
 - Ca = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente "a" Aa = Ribasso praticato nell'offerta del
 concorrente "a", ove il ribasso è dato 193.350.000,00 Euro meno il valore complessivo offerto dal
 concorrente "Va"
- Asoglia= media aritmetica dei ribassi sul prezzo delle offerte dei concorrenti
 - max= Ribasso nell'offerta del concorrente che ha formulato la migliore offerta tra quelle
 ricevute, ovvero dato da Euro 193.350.000,00 meno il valore complessivo offerto più
 conveniente.
 Si chiede conferma che il Ribasso praticato nell'offerta del concorrente "a" "Aa" per ogni singolo
 lotto è dato dal Valore stimato della convenzione del lotto in esame meno il valore complessivo
 of- ferto dal concorrente "Va". – Inoltre si richiede la modalità con cui verrà calcolato il valore
 com- plessivo offerto dal concorrente "Va" per ogni singolo lotto.
RISPOSTA N. 80)
Si conferma che il ribasso praticato nell'offerta del concorrente "a" "Aa" per ogni singolo lotto è
dato dal Valore stimato della convenzione del lotto in esame meno il valore complessivo offerto
dal concorrente "Va".



FAQ N. 81)
Con riferimento a quanto riportato al punto F.1.16 Compenso del servizio di gestione calore del
Ca- pitolato Tecnico, che riporta: Le prestazioni comprese nella Gestione Calore f1) Gestione del
Ri- scaldamento ed erogazione dell'acqua calda verranno compensate, come riportato all'art. 35
del Ca- pitolato d'Oneri, per ogni ora di riscaldamento richiesta dall'Amministrazione Contraente
erogata negli ambienti do nei circuiti ( globali o parziali) negli orari indicati (v.ds. fac simile
Allegato F01);
- per il volume di acqua calda sanitaria prodotta ed utilizzata; - per il servizio omnicomprensivo
di conduzione e manutenzione degli impianti (v.d.s. Allegato F03) Si chiede di indicare la
formula per il calcolo del compenso del servizio di gestione calore.



RISPOSTA N. 81)
SI RICHIAMA RISPOSTA ALLA FAQ N. 22 “Il valore a base d’asta di 1,70 €/mc/anno è da
intendersi per volume (mc) di vettore energetico erogato. L’importo unitario posto a base d’asta si
ritiene comprensivo di tutte le attività di conduzione e manutenzione previste dai documenti
d’appalto, tra cui i rendiconti contabili con dettaglio delle ore di riscaldamento, il volume acqua
calda sanitaria e il servizio omnicomprensivo di conduzione e manutenzione degli impianti”



FAQ N. 82)
In merito alla gara in oggetto e al modulo di offerta "all-n-8-prezzi-base-offerta-economica" si
chie- de di precisare se la tariffa a base d'asta riportata a pagina 2 , lettera D , numero 11 ,
Servizio di guardiania/portierato si riferisce a servizi di Portierato/Reception o a servizi di
Vigilanza Armata con l'impiego di Guardie particolari Giurate.
Tale richiesta viene giustificata dalla esistenza di apposite Tabelle Ministeriali relative ai servizi
di Vigilanza Annata, in allegato, che riportano valori di costo del personale più elevati. Se infatti
la ta- riffa sopra citata riguardasse solo servizi di portierato , il modulo di offerta non consente di
indicare la quotazione dei servizi armati , ma se invece tale tariffa fosse relativa ai servizi di
Vigilanza Ar- mata questi non tengono evidentemente conto dei costi del personale, e delle
restanti voci di prezzo quali, costi della sicurezza aziendali (distinti dai costi interferenziali) ,
costi di esercizio del servi- zio, costi degli investimenti e utile di impresa, voci la cui somma è
superiore alla tariffa posta a base d'asta.
FAQ N. 25)




dove:
NPh = Prezzo orario da applicarsi.
VPh = prezzo orario con alimentazione attuale combustibile.
Pc2 = Prezzo* (euro/MW) del nuovo combustibile / V.E. (metano o teleriscaldamento) tenuto conto
del potere calorifico inferiore e del rendimento della macchina.
Pc1 = Prezzo* (euro/MW) del combustibile attuale (gasolio) tenuto conto del potere calorifico
inferiore e del rendimento della macchina.
(Prezzi* al momento della trasformazione e validità dal momento della trasformazione)

Si chiede come il Nuovo Prezzo Orario, espresso in €/MW modifichi il valore del canone annuo di
1,70 €/mc/anno che viene utilizzato nella determinazione del canone annuo.

Si chiede inoltre conferma che il valore €/MW per Pc1 e PC2 sia da intendersi come €/MWh.

RISPOSTA N. 25)
Il Nuovo Prezzo Orario non modifica il valore a base d’asta del canone di 1,70 € per mc di vettore
energetico erogato ma perrà allegato contabile per i controlli sui consumi reali e sul regolare
espletamento del servizio.

La formula contenuta nell’art. F.1.19 Variazione Utilizzo Combustibile O Passaggio A
Teleriscaldamento contiene un errore materiale da rettificare come segue:

      Pc 2
Np = Vpx    x0,80
      Pc1
dove:
NP = Prezzo orario da applicarsi.
VP = prezzo orario con alimentazione attuale combustibile.
Pc2 = Prezzo* (euro/MW) del nuovo combustibile / V.E. (metano o teleriscaldamento) tenuto conto
del potere calorifico inferiore e del rendimento della macchina.
Pc1 = Prezzo* (euro/MW) del combustibile attuale (gasolio) tenuto conto del potere calorifico
inferiore e del rendimento della macchina.
(Prezzi* al momento della trasformazione e validità dal momento della trasformazione)

No, il valore €/MW per Pc1 e PC2 è da intendersi come €/MW.
F13 – F. GESTIONE CALORE – F.1 GESTIONE RICALDAMENTO ED
EROGAZIONE ACQUA CALDA 34,20%
sul valore complessivo presunto della Convenzione stimato in € 193.350.000,00 IVA esclusa per
l’intera durata quinquennale del servizio.


Per i singoli lotti 1, 2, 3 l’entità delle quote parti stimate per i servizi sono le medesime.



FAQ N. 85)
All’art. 5 del disciplinare di gara viene indicata la procedura riguardante l’invio dell’offerta
tecnica, costituita dall’inserimento a Sistema delle informazioni relative alle “caratteristiche
tecniche dell’offerta richiesta”. Nel disciplinare si precisa che le informazioni derivanti dalla
compilazione della/e scheda/e tecnica/che vengono riportate dal Sistema su una
dichiarazione generata automaticamente dal Sistema stesso in formato *.pdf che il concorrente
deve scaricare, salvare su PC, firmare digitalmente e ricaricare.

Si richiede quali siano le “caratteristiche tecniche” che il concorrente deve inserire in questa fase
e quali scheda/e tecnica/he il concorrente deve compilare a Sistema.

RISPOSTA N. 85)
Vedasi risposta FAQ. N. 45 “Si conferma che relativamente all’offerta tecnica è solamente
previsto di allegare il file della “Relazione Tecnica” nell’apposito campo obbligatorio e il file per
l’eventuale    documentazione      coperta    da    riservatezza   mentre
          per quanto riguarda l’offerta economica dovranno essere inseriti
a sistema i valori relativi all’Offerta economica con contestuale generazione
di dichiarazione (generata dal sistema) denominata “Offerta economica”

FAQ N. 86)
Si chiede conferma che, per ciascun Lotto, la Relazione Tecnica sarà composta da 7 documenti
ripartiti in 7 files persi, ciascuno in formato pdf (uno per ogni punto/sezione), ciascuno dei
quali di max 20 pagine e di dimensione non superiore a 13MB. Si chiede altresì conferma che nel
portale www.acquistinretepa.it sarà possibile caricare 7 file per ogni Relazione Tecnica più un file
per l’eventuale dichiarazione di “documentazione coperta da riservatezza”.

RISPOSTA N. 86) - CONSIP
Per ciascun Lotto la Relazione Tecnica dovrà essere sudpisa in sezioni corrispondenti ai punti
1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) correlati ai criteri utilizzati e ciascuna sezione dovrà essere di massimo 20
pagine, escluse le copertine e gli indici. Poichè la dimensione massima di un singolo file da
caricare a sistema non può essere superiore a 13MB, nel caso in cui un singolo documento abbia
dimensione superiore a 13 MB è consentito piderlo per il caricamento a sistema.
FAQ N. 87)
La risposta alla FAQ n. 22) precisa che il valore a base d’asta di 1,70 €/mc/anno sia da intendersi
per volume di mc di vettore energetico.
Si chiede di chiarire come tale metodo di pagamento verrà applicato a vettori energetici non
misurabili commercialmente in termini di metri cubi, cioè come verrà remunerato, in particolare,
il servizio nel caso di vettori energetici persi dal gas metano, ad esempio per gasolio,
teleriscaldamento, biomassa ecc.
In relazione alla risposta alla FAQ n. 22) che lega la remunerazione del servizio f.1) al volume
del vettore energetico si chiede conferma che quanto indicato nel paragrafo F.1.17 b del
capitolato tecnico e di seguito riportato:
Le prestazioni comprese nella Gestione Calore f.1) Gestione del Riscaldamento ed erogazione
dell’acqua calda verranno compensate, come riportato all’art. 35 del Capitolato d’Oneri,
 - per ogni ora di riscaldamento richiesta dall’Amministrazione Contraente erogata negli ambienti
 e/o nei circuiti (= globali e/o parziale) negli orari indicati (v.d.s. fac simileAllegato F01);
- per il volume di acqua calda sanitaria prodotta ed utilizzata;
 - per il servizio omnicomprensivo di conduzione e manutenzione degli impianti (v.d.s. Allegato
 F03)
 L'ammontare complessivo come sopra distinto, calcolato nelle variabili ai successivi articoli
 F.1.17, F.1.18; F.1.19 è assoggettato al ribasso offerto in sede di gara, secondo le specifiche di
 aggiudicazione, ed ai 'correttivi' di seguito specificati all’articolo F.1.20 e F.1.21 sia da intendersi
 stralciato in quanto refuso.
Si chiede altresì che debba intendersi “refuso” e pertanto da stralciare, anche quanto scritto nel
capitolato d’oneri e di seguito riportato:
Il servizio verrà compensato:
 - per ogni ora di riscaldamento richiesta dall’Amministrazione Contraente erogata negli ambienti
 e/o nei circuiti (= globali e/o parziale) negli orari indicati (v.d.s. fac simile Allegato F01);
- per il volume di acqua calda sanitaria prodotta ed utilizzata;
 - per il servizio omnicomprensivo di conduzione e manutenzione degli impianti (v.d.s. Allegato
 F03)
L’importo complessivo risultante sarà dato:
- dalla applicazione del prezzo unitario, al netto di iva, risultante dal ribasso offerto in sede di
gara per il numero totale delle ore di riscaldamento richieste (ore di riscaldamento, ore di
funzionamento bruciatori e metri cubi di acqua calda richiesti - inerenti le effettive necessità in
occasione dell’avvio parziale degli impianti nella stagione autunnale, gli orari parzializzati
nell’arco della giornata per attività discontinue, le sospensioni in periodi di vacanza, la
parzializzazione degli impianti nella stagione primaverile) indicato nell’Ordinativo Definitivo di
Fornitura per singolo edificio (euro/h x ore/edificio)
Si chiede conferma inoltre che l’intero paragrafo F.1.21 b del capitolato tecnico “Allineamento
andamento climatico stagionale” sia da intendersi stralciato in quanto refuso.
RISPOSTA N. 87)


Ove il sistema di riscaldamento non preveda l’utilizzo di gas metano si farà comunque
riferimento ad un valore equivalente di metri cubi di gas metano.

L’art. 35 del Capitolato d’Oneri al punto F. gestione calore viene rettificato come

 segue: Il servizio verrà compensato:
 - per ogni ora di riscaldamento richiesta dall’Amministrazione Contraente erogata negli ambienti
 e/o nei circuiti (= globali e/o parziale) negli orari indicati (v.d.s. fac simile Allegato F01);
- per il volume di acqua calda sanitaria prodotta ed utilizzata;
 - per il servizio omnicomprensivo di conduzione e manutenzione degli impianti (v.d.s. Allegato
 F03)
Intendendo che:
L’importo complessivo risultante sarà dato:
- dalla applicazione del prezzo unitario, al netto di iva, risultante dal ribasso offerto in sede di
gara per il numero totale dei mc di vettore energetico erogati nelle ore di riscaldamento richieste
(ore di riscaldamento, ore di funzionamento bruciatori e metri cubi di acqua calda richiesti -
inerenti le effettive necessità in occasione dell’avvio parziale degli impianti nella stagione
autunnale, gli orari parzializzati nell’arco della giornata per attività discontinue, le sospensioni in
periodi di vacanza, la parzializzazione degli impianti nella stagione primaverile) indicato
nell’Ordinativo Definitivo di Fornitura per singolo edificio (euro/h x ore/edificio).

Le ore effettive di erogazione del riscaldamento, il volume di acqua calda prodotta e fornita, le
attività di terzo responsabile, la revisione prezzi maturata e l’allineamento all’andamento
climatico stagionale sono considerati allegati contabili giustificativi della spesa e attestanti la
conduzione e gestione degli impianti.


Si conferma che l’intero paragrafo F.1.19 b del capitolato tecnico “Variazione utilizzo
combustibile” è da intendersi stralciato.
I paragrafi F.1.20 e F.1.21 (tabella esclusa) saranno utilizzati a supporto dei rendiconti contabili
per la verifica dei consumi.



FAQ N. 88)
All’articolo 7 dello schema di convenzione si indica che la durata minima contrattuale è di
“… 36 mesi, 60 mesi, a far data dalla data di stipulazione. Le singole Amministrazioni/Enti non
potranno aderire per importi contrattuali complessivi inferiori a € 40.000,00”
Nel capitolato d’oneri (cap. 4 pag. 10), tuttavia, si indica che:
“La durata di ogni singolo Contratto di Fornitura, concluso mediante l’emissione di ciascun
Ordinativo di Fornitura, è pari alla durata della convenzione stessa e pertanto, indipendentemente
dalla data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura, quest’ultimo scadrà alla data di termine della
Convenzione e sua eventuale proroga.”
Si chiede conferma che, a meno che non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale e
fermo restante il vincolo che “Una volta scaduta/esaurita la Convenzione, non possono essere
emessi Atti Aggiuntivi che comportino un incremento del valore economico dell’Ordinativo
Principale di Fornitura” sia comunque possibile emettere, fino alla data di scadenza della
convenzione, nuovi ordinativi principali di fornitura con le durate e gli importi minimi di cui
all’art. 7 della bozza di convenzione, aventi scadenza anche oltre il termine della Convenzione
stessa.
Ad esempio si chiede conferma della corretta interpretazione secondo la quale una
Amministrazione possa emettere un ODF di durata pari a 60 mesi anche all’ultimo giorno di
validità della Convenzione purché sia presente ancora un adeguato plafond. In alternativa (in
ottemperanza all’articolo 7 dello schema di convenzione), alla fine del ventiquattresimo mese,
non sarebbe più possibile convenzionare nessun tipo di contratto (né “basic”, né “plus”).



RISPOSTA N. 88)
Si conferma che, a meno che non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale e fermo
restante il vincolo che “Una volta scaduta/esaurita la Convenzione, non possono essere emessi
Atti Aggiuntivi che comportino un incremento del valore economico dell’Ordinativo Principale di
Fornitura” sarà possibile emettere, fino alla data di scadenza della convenzione, nuovi ordinativi
principali di fornitura con le durate e gli importi minimi di cui all’art. 7 della bozza di
convenzione, aventi scadenza anche oltre il termine della Convenzione stessa.
Si conferma la corretta interpretazione secondo la quale una Amministrazione possa emettere un
ODF di durata pari a 60 mesi anche all’ultimo giorno di validità della Convenzione purché sia
presente ancora un adeguato plafond.



FAQ N. 89)
Al capitolo 36 del capitolato d’oneri si indica che:
Il ribasso d’asta verrà applicato a tutti i prezzi unitari dell’Elenco Prezzi Unitari nella stessa
percentuale, come pure ai compensi relativi alle gestioni e ai compensi particolari per “diritto di
chiamata” ed “emergenze”. La percentuale di ribasso indicata in sede di offerta verrà applicata
anche ai prezzi delle prestazioni a canone (servizi/gestioni) e ad eventuali nuovi prezzi.
Quanto indicato nel capitolato d’oneri fa intendere che sia richiesto UN UNICO ribasso
percentuale per tutte le voci dell’offerta economica. Per contro al capitolo 6 del disciplinare di
gara si richiede di:
“indicare 13 (tredici) ribassi, in cifre, corrispondenti alle 6 (sei) voci – da A ad F -già indicate nel
precedente punto 1.3 e dettagliate nell’Allegato n. 8 – Prezzi Base offerta economica. I ribassi
dovranno essere indicati con un massimo di tre cifre decimali dopo la virgola”
Si chiede perciò di chiarire se l’offerente possa utilizzare 13 ribassi persificati oppure se debba
essere utilizzato il medesimo ribasso percentuale per tutti i prezzi dell’offerta economica.
RISPOSTA N. 89)
L’offerente potrà utilizzare 13 ribassi persificati come indicato al capitolo 6 del disciplinare di
gara.



FAQ N. 90)
Al capitolo 8 del capitolato d’oneri si trova scritto:


Le Amministrazioni che intendano utilizzare la Convenzione sono obbligate ad ordinare ed
acquistare un quantitativo minimo di servizi composto da:

  -  per la modalità di erogazione “Facility Management basic”, almeno 3 servizi operativi
    tra quelli previsti nel presente Capitolato Tecnico (in maniera parziale per i servizi C.2
    manu- tenzione migliorativa ed F.2), di cui obbligatoriamente il servizio f.1 Gestione
    Calore (ve- dasi tabella successiva) e uno di gestione impianti tecnologici
  -  per la modalità di erogazione “Facility Management plus” almeno 6 servizi operativi
    tra
    quelli previsti nel presente Capitolato Tecnico, di cui obbligatoriamente il servizio f.1 Ge-
    stione Calore (vedasi tabella successiva) e tre di gestione impianti tecnologici

Si chiede conferma, sulla base di quanto sopra esposto e anche sulla base della tabella a pagina
20 del capitolato tecnico, che:

Per il servizio “basic” le Amministrazioni che si convenzionano devono obbligatoriamente
richiedere:
      a. i servizi a.1), a.3), a.4), a.5), a.6), b.3), b.4), b.6) e f.1)
      b. più almeno uno tra d.1), d.2), d.3), d.4)
      c. più almeno un servizio tra c.1), e.1), e.2), o uno dei restanti servizi tra d.1), d.2),
        d.3), d.4) oltre a quello indicato al punto precedente

Per il servizio “plus” le Amministrazioni che si convenzionano devono obbligatoriamente
richiedere:
      a. i servizi a.1), a.2), a.3), a.4), a.5), a.6), b.1), b.2), b.3), b.4), b.6) e f.1)
      b. più almeno tre tra d.1), d.2), d.3), d.4)
      c. più almeno due servizi tra a.7)(Rilievi), c.1), c.2), e.1), e.2), f.2) e/o il restante tra
        d.1), d.2), d.3), d.4) oltre a quelli indicati al punto precedente
RISPOSTA N. 90)
Si conferma, sulla base di quanto sopra esposto e anche sulla base della tabella a pagina 20 del
capitolato tecnico, che:

Per il servizio “basic” le Amministrazioni che si convenzionano devono obbligatoriamente
richiedere:
       d. i servizi a.1), a.3), a.4), a.5), a.6), b.3), b.4), b.6) e f.1)
       e. più almeno uno tra d.1), d.2), d.3), d.4)
       f. più almeno un servizio tra c.1), e.1), e.2), o uno dei restanti servizi tra d.1), d.2),
        d.3), d.4) oltre a quello indicato al punto precedente

Per il servizio “plus” le Amministrazioni che si convenzionano devono obbligatoriamente
richiedere:

       d. i servizi a.1), a.2), a.3), a.4), a.5), a.6), b.1), b.2), b.3), b.4), b.6) e f.1)
       e. più almeno tre tra d.1), d.2), d.3), d.4)
       f. più almeno due servizi tra a.7)(Rilievi), c.1), c.2), e.1), e.2), f.2) e/o il restante tra
        d.1), d.2), d.3), d.4) oltre a quelli indicati al punto precedente

FAQ N. 91)
In riferimento alla modalità di calcolo del punteggio economico riportata all’art.8 del Disciplinare
di gara, si evidenzia che i valori, in esempio, si riferiscono all’ammontare complessivo dei tre
lotti (193.350.000 €). Poiché è stabilito che ogni lotto costituisce gara a sé stante, è evidente che
ogni Operatore economico può offrire sconti persificati per ciascuna voce e per ciascun lotto.
In questo caso, non sono noti i valori dei singoli servizi per i singoli lotti sulla base dei quali
determinare il valore Va i-esimo e quindi attribuire i punteggi economici.
Si chiede di esplicitare gli importi dei singoli servizi per i singoli lotti.



RISPOSTA N. 91)
Il valore indicativo del lotto è il valore contrattuale massimo a cui far riferimento per i singoli
Ordinativi Definitivi di Fornitura, pertanto il ribasso proposto dovrà fare riferimento al prezzo
posto a base d’asta come da Allegato n. 8 – Prezzi base Offerta Economica. Si rimanda alla
risposta alla FAQ N. 84)


L’entità delle quote parti stimate per i servizi che potranno essere affidati, sulla base della
“Descrizione servizi a canone” riportata nell’Allegato n. 8 “Prezzi base offerta economica” sono
pari indicativamente:
A1 – A. ANAGRAFE E PROGETTO SIM, B. GESTIONE TECNICA 17,40%
B2 – C. ATTIVITA’ MANUTENZIONE A MISURA 15,80%
C3-4-5-6 – D. GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 26,80%
D7-8-9-10-11 – E. SERVIZI SPECIALI – E.1 VIGILANZA
4,50% E12 – E. SERVIZI SPECIALI – E.2 AUTOVETTURA
1,30%
F13 – F. GESTIONE CALORE – F.1 GESTIONE RICALDAMENTO ED EROGAZIONE
ACQUA CALDA 34,20%
sul valore complessivo presunto della Convenzione stimato in € 193.350.000,00 IVA esclusa per
l’intera durata quinquennale del servizio.


Per i singoli lotti 1, 2, 3 l’entità delle quote parti stimate per i servizi sono le medesime.



FAQ N. 92)
In riferimento a quanto riportato all’art A.5.5 “Pagamento del servizio” (macroarea A. Anagrafica
e progetto SIM) del Capitolato Tecnico si chiede di confermare che il prezzo unitario a base
d’asta utilizzato per il calcolo del canone annuo è quello riportato all’interno dell’Allegato 8
“Prezzi base offerta economica”.

RISPOSTA N. 92)
Il prezzo unitario a base d’asta utilizzato per il calcolo del canone annuo della macroarea A.
ANAGRAFICA E PROGETTO SIM e B. GESTIONE TECNICA è quello riportato all’interno
dell’Allegato 8 “Prezzi base offerta economica”, punto A.1

FAQ N. 93)
Si chiede conferma che il limite di pagine di cui all’articolo 5 del disciplinare sia da intendersi
escludendo copertine ed indici dei documenti.


RISPOSTA N. 93)
Si conferma che il limite di pagine di cui all’articolo 5 del disciplinare sia da intendersi
escludendo copertine ed indici dei documenti.

PER LA RICHIESTA DI PROROGA VEDASI DETERMINA N. 393 DEL 17/05/2017
ESECUTIVA IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE


FAQ N. 94)
Si chiede cortesemente di chiarire quali siano i requisiti di qualificazione richiesti per il servizio
di riparazione e manutenzione di impianti antincendio e per il servizio di manutenzione ascensori.
Premesso che le Società mandataria e mandanti posseggono il 100% dei requisiti di
qualificazione richiesti dalla lex specialis di gara, per i servizi principali e secondari,si chiede
conferma che - in caso di partecipazione in ATI verticale - le quote di partecipazione all'ATI
indicate in sede di offerta potranno essere liberamente stabilite dalle Società ai sensi di quanto
previsto dall'art. 92 del Regolamento DPR 207/2010.
In caso di partecipazione ai 3 Lotti con 3 ATI persamente composte, si chiede conferma della
necessità di perfezionare per ogni Lotto una fase amministrativa e della possibilità di inserire a
Portale 3 perse buste amministrative per una stessa Società, si potrebbe verificare la necessità di
far sottoscrivere digitalmente alcuni documenti da un procuratore speciale e altri documenti da un
perso procuratore speciale. Si chiede conferma che tale possibilità sia consentita, allegando
entrambi i documenti di identità ed entrambe le procure notarili a Portale.



RISPOSTA N. 94)
I requisiti di qualificazione richiesti per il servizio di riparazione e manutenzione di impianti
antin- cendio e per il servizio di manutenzione ascensori sono quelli previsti dalla normativa
vigente. In caso di RTI verticale vige il rispetto di quanto previsto dall’art. 48 del D. Lgs.
50/2016.
In merito alla partecipazione ai 3 lotti si ribadisce quanto riportato alla risposta della FAQ N. 42
“Si precisa che un concorrente che volesse partecipare a più lotti potrà presentare una singola
offerta per ogni lotto a cui intende partecipare”.
In caso di partecipazione ai 3 lotti con tre RTI persamente composte, qualora le RTI siano
per- samente composte in merito alla percentuale di svolgimento dei servizi o in merito al ruolo
assunto (mandante/mandataria) sarà sufficiente presentare un unica busta amministrativa e
specificare la composizione del RTI per ciascun lotto attraverso il documento di partecipazione,
se viceversa cam- bia la composizione dell’RTI (perse imprese) va avviata una separata
procedura di partecipazione attraverso la compilazione di ulteriore busta amministrativa, tecnica,
economica.
Relativamente alla necessità di far sottoscrivere persi documenti amministrativi a persi
procura- tori, sarà necessario “attivare” gli utenti firmatari, attraverso la funzione gestione utenti
al passo 3 della procedura di partecipazione e definire chi firma cosa attraverso la funzione
gestisci documenti. Si conferma inoltre che sarà necessario allegare le procure notarili dei
procuratori firmatari a Siste- ma, nell’apposita sezione “Eventuali procure”.



FAQ N. 95)
1. Si chiede se all’interno di un RTI, avente quale mandante un consorzio di imprese artigiane,
  an- che le imprese indicate dal consorzio come esecutrici del servizio debbano essere abilitate
  ad operare nel "sistema" MEPA e quale sia la documentazione che queste debbano presentare
  e le relative modalità di trasmissione della stessa.
2. Nel caso in cui l’operatore economico, privo dei requisiti relativi al servizio di vigilanza, opti
  per il subappalto integrale del servizio “e.1”, si chiede se sia necessario indicare comunque
  una terna di subappaltatori oppure, trattandosi di “subappalto necessario”, se sia sufficiente
  indicare la sola impresa cui sarà affidato il servizio.
3. Nel caso in cui sia necessario indicare una terna di subappaltatori anche per i servizi di
  vigilanza si chiede se i componenti della suddetta terna debbano essere tutti abiliti ad operare
  in tutte le province del lotto di riferimento oppure se sia sufficiente che la terna nel suo
  complesso copra tutto l’ambito territoriale del lotto


RISPOSTA N. 95)
1. No, all’interno di un RTI avente quale mandante un consorzio di imprese artigiane, le imprese
  indicate dal consorzio come esecutrici del servizio non necessariamente devono essere
  abilitate ad operare nel "sistema" MEPA ma devono presentare la documentazione prevista
  dal Discipli- nare di Gara.
2. Si, è necessario comunque indicare una terna di subappaltatore come previsto dall’art. 105 del
  D. Lgs. 50/2016.
3. In relazione ai componenti della terna di subappaltatori per i servizi di vigilanza, i
  componenti dovranno essere abiliti ad operare nelle province in cui svolgeranno il servizio.


FAQ N. 96)
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, si chiede se può ritenersi soddisfatto il
requisito circa il possesso del fatturato specifico per i servizi di vigilanza,qualora sia in fase di
ottenimento l’estensione di licenza prefettizia per una delle Province oggetto del Lotto per il
quale il concorrente intende presentare offerta.



RISPOSTA N. 96)
Vedasi avviso di rettifica FAQ N. 34 – 36 "Si conferma quanto previsto dalle Linee guida
ANAC per l’affidamento del servizio di vigilanza privata che recita “… tale requisito di
ammissione deve ritenersi soddisfatto anche laddove il concorrente sia già titolare di una licenza
prefettizia ex art. 134 del Tulps per un determinato territorio provinciale ed abbia presentato
istanza per l’estensione dell’autorizzazione in altra Provincia – quale territorio di riferimento per
l’espletamento del servizio previsto in gara - purché la relativa autorizzazione (estensione)
pervenga prima della stipula del contratto. […omissis…]
Dunque, mentre il possesso della licenza ex art. 134 Tulps costituisce condizione di
partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di vigilanza privata, il conseguimento
dell’estensione territoriale o ad altre attività, ex art. 257, co. 5 sopra citato, costituisce una
condizione di stipulazione del contratto, dopo l’aggiudicazione”


FAQ N. 97)
Con riferimento ai requisiti di partecipazione richiesti ai fini dell’ammissione in gara e, in
particola- re, a quanto previsto “per il servizio di vigilanza” al punto 4 – pag. 7 del Disciplinare di
Gara [pos- sesso di apposita “Licenza di Istituto di Vigilanza…omissis... rilasciata dalle Autorità
competenti nella classi funzionali A (attività di vigilanza)e B (gestione allarmi), livello
dimensionale almeno pari a 2, idonea all’esercizio delle attività nell’ambito di tutte le province
della Regione Veneto”] e facendo seguito a quanto contenuto nei Vs. precedenti chiarimenti n. 34
e 36, si chiede conferma che tale requisito, in conformità a quanto disposto dall’ANAC con il
Parere n.48 del 8/4/2015, pos- sa ritenersi soddisfatto quanto il concorrente sia già titolare di
Licenza Prefettizia ex art. 134 TULPS per alcune delle Province della Regione Veneto rientranti
nei lotti a cui intende partecipare ed abbia presentato notifica di estensione alla competente
Prefettura, entro i termini di scadenza del- la procedura di gara in oggetto, per le restanti
Provincie rientranti nei lotti a cui intende partecipare.



RISPOSTA N. 97)
Vedasi avviso di rettifica FAQ N. 34 – 36 36 "Si conferma quanto previsto dalle Linee guida
ANAC per l’affidamento del servizio di vigilanza privata che recita “… tale requisito di
ammissione deve ritenersi soddisfatto anche laddove il concorrente sia già titolare di una licenza
prefettizia ex art. 134 del Tulps per un determinato territorio provinciale ed abbia presentato
istanza per l’estensione dell’autorizzazione in altra Provincia – quale territorio di riferimento per
l’espletamento del servizio previsto in gara - purché la relativa autorizzazione (estensione)
pervenga prima della stipula del contratto. […omissis…]
Dunque, mentre il possesso della licenza ex art. 134 Tulps costituisce condizione di
partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di vigilanza privata, il conseguimento
dell’estensione territoriale o ad altre attività, ex art. 257, co. 5 sopra citato, costituisce una
condizione di stipulazione del contratto, dopo l’aggiudicazione”


FAQ N. 98)
Con riferimento alla risposta n. 9 alla FAQ 9, con la quale si precisa che il triennio di riferimento
è da considerare gli anni 2014-2015-2016, indipendentemente dal fatto che il bilancio del 2016
sia stato depositato, si domanda come possano i concorrenti dichiarare il dato del 2016 se ancora
il bilancio di esercizio non sia stato approvato o depositato?
Nel caso si dichiarasse il dato del 2016 come provvisorio, in fase di comprova, qualora al
momento del deposito del bilancio il dato fosse cambiato, non si rischia dichiarazione mendace?
Si chiede di pater utilizzare come triennio di riferimento gli anni 2013-2014-2015.



RISPOSTA N. 98)
Il triennio di riferimento è il 2014 – 2015 -2016. Per l’annualità 2016 poichè si tratta di dato non
consolidato il concorrente dovrà far riferimento al dato provvisorio in modo esplicito.



FAQ N. 99)
Con rifermento alle risposte alle FAQ 11 e FAQ39, nel caso in cui il concorrente volesse
subappaltare le attività di servizio di vigilanza ad una terna di istituti di vigilanza, si domanda
quali documenti/dichiarazioni dovranno produrre gli istituti da inserire nella documentazione
amministrativa?
RISPOSTA N. 99)
Dovrà essere inserita la documentazione prevista dal Disciplinare di gara al punto 4.2 Documento
di gara unico europeo.



FAQ N. 100)
1. Ai fini del soddisfacimento del requisito afferente al servizio di vigilanza previsto al
  paragrafo
  7.4 del Disciplinare, si chiede conferma, come disciplinato dalla centrale unica di
  committenza a livello nazionale CONSIP S.p.A. nella lex specialis di gara relativa gara della
  vigilanza armata dalla stessa esitata, che è sufficiente il possesso di una licenza ex art. 134
  TULPS, per le classi funzionali A e B di cui all’art. 2 del D.M. 269/2010, per una qualsiasi
  delle province, o parti di provincia, del territorio italiano unitamente alla/e notifica/che di
  istanza per estensione, presen- tata/e alla competente prefettura entro la data di scadenza del
  termine per presentare offerta, con riguardo all’intero territorio di tutte le province ricadenti
  nel Lotto/i per il/i quale/i si presenta offerta.
2. Posto che come da FAQ N. 39 è ammessa la partecipazione anche di un concorrente non in
  pos- sesso del requisito prescritto per il servizio di vigilanza, a condizione che ne dichiari il
  subap - palto a soggetto idoneo già in sede di gara, si chiede conferma che non sia necessaria
  altresì la previa indicazione della terna di subappaltatori, trattandosi di servizio secondario
  specialistico.


RISPOSTA N. 100)
1. Si rimanda all’avviso avviso di rettifica FAQ N. 34 – 36 36 "Si conferma quanto previsto
  dalle Linee guida ANAC per l’affidamento del servizio di vigilanza privata che recita “… tale
  requisito di ammissione deve ritenersi soddisfatto anche laddove il concorrente sia già
  titolare di una    licenza prefettizia ex art. 134 del Tulps per un determinato territorio
  provinciale ed abbia presentato istanza per l’estensione dell’autorizzazione in altra Provincia
  – quale territorio di riferimento per l’espletamento del servizio previsto in gara - purché la
  relativa autorizzazione (estensione) pervenga prima della stipula del contratto. […omissis…]
  Dunque, mentre il possesso della licenza ex art. 134 Tulps costituisce condizione di
  partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di vigilanza privata, il conseguimento
  dell’estensione territoriale o ad altre attività, ex art. 257, co. 5 sopra citato, costituisce una
  condizione di stipulazione del contratto, dopo l’aggiudicazione”
2. No, è comunque necessario indicare una terna di subappaltatore come previsto dall’art.
  105 del D. Lgs. 50/2016.
FAQ N. 101)
Rispetto al requisito tecnico-professionale di cui al punto 4 del paragrafo 1.6 del Disciplinare di
Gara (pagina 7) secondo cui, per il servizio di vigilanza, è previsto il possesso “di apposita licenza
di Istituto di vigilanza … rilasciata dalle autorità competenti nelle classi funzionali A (attività di
vigilanza) e B (gestione allarmi), livello dimensionale almeno pari a “2”, idonea all’esercizio delle
attività nell’ambito di tutte le province della Regione Veneto”, si chiede se, con riferimento al
predetto requisito di capacità tecnico-professionale, il possesso della prescritta licenza sia richiesto
in capo ad ogni singola impresa partecipante ad un RTI, ovvero, come sembrerebbe emergere dalla
piana lettura della succitata documentazione di gara, al componente del RTI che eseguirà il servizio
di vigilanza.
In tale ultima ipotesi, si chiede se sia consentita la partecipazione ad un operatore economico in
possesso della licenza per alcune delle Province del lotto di interesse che abbia già formulato
apposita istanza alla competente Amministrazione volta all’estensione territoriale della licenza a
tutte le Province del lotto interessato.

RISPOSTA N. 101)
Il possesso della licenza per il servizio di vigilanza è richiesto al componente del RTI che eseguirà il
servizio di vigilanza.
Si richiama avviso di Avviso di rettifica alle RISPOSTE ALLE FAQ N. 34 E 36 "Si conferma
quanto previsto dalle Linee guida ANAC per l’affidamento del servizio di vigilanza privata che
recita “… tale requisito di ammissione deve ritenersi soddisfatto anche laddove il concorrente sia
già titolare di una licenza prefettizia ex art. 134 del Tulps per un determinato territorio provinciale
ed abbia presentato istanza per l’estensione dell’autorizzazione in altra Provincia – quale territorio
di riferimento per l’espletamento del servizio previsto in gara - purché la relativa autorizzazione
(estensione) pervenga prima della stipula del contratto. […omissis…]
Dunque, mentre il possesso della licenza ex art. 134 Tulps costituisce condizione di partecipazione
alle gare per l’affidamento dei servizi di vigilanza privata, il conseguimento
dell’estensione territoriale o ad altre attività, ex art. 257, co. 5 sopra citato, costituisce una
condizione di stipulazione del contratto, dopo l’aggiudicazione”

FAQ N. 102)
Al punto E del paragrafo 9 del Capitolato d’Oneri (pagina 22), si legge:
“L’importo per eseguire prestazioni a misura, necessario per poter autorizzare qualsiasi intervento
extracanone, può essere stanziato:
in fase di emissione dell’Ordinativo Definitivo di Fornitura;
in un momento successivo all’emissione dell’Ordinativo Definitivo di Fornitura, purché nel periodo
di validità ed efficacia della Convenzione, tramite Atto Aggiuntivo all’Ordinativo Principale di
Fornitura.
Tale importo “extra canone” potrà essere utilizzato per attività extra - canone per tutti i servizi
ordinati dalle Amministrazioni Contraenti nell’Ordinativo Definitivo di Fornitura e/o nell’Atto
Aggiuntivo.
Nell’ODF l’Amministrazione contraente dovrà esplicitare l’importo che vorrà utilizzare per
l’esecuzione delle attività di manutenzione a misura (vedasi macroaree servizi)
      Ordinaria a chiamata, riparativa (c.1.)
      extra riparativa, migliorativa (c.2) – solo in modalità Facility Plus
       programmata specifica nelle centrali termiche, impianti di riscaldamento e
     condizionamento (f.2) che non potrà comunque superare il 20% dell’importo complessivo
     dei servizi - solo in modalità Facility Plus”.
Si chiede di chiarire quale sia il limite percentuale dell’importo complessivo da utilizzare
nell’attività di manutenzione a misura in caso di modalità Facility Basic.

RISPOSTA N. 102)
Il limite percentuale dell’importo complessivo da utilizzare nell’attività di manutenzione a misura in
caso di modalità Facility Basic è del 20% dell’importo complessivo dei servizi.

FAQ N. 103)
All’allegato n. 8 -PREZZI BASE OFFERTA ECONOMICA, nella parte relativa al servizio f.1
“Gestione del riscaldamento ed erogazione dell’acqua calda”, è riportata la seguente unità di misura
Euro/mc/anno, e un valore stimato di Euro 1,70. Si chiede di confermare che l’unità di misura “mc”
si riferisca ai i metri cubi di gas metano fornito per il riscaldamento. Si chiede altresì di confermare
che, ove il sistema di riscaldamento non preveda l’utilizzo di gas metano, si faccia comunque
riferimento ad un valore equivalente di metri cubi di gas metano.

RISPOSTA N. 103)
Si conferma che l’unità di misura “mc” si riferisca ai i metri cubi di gas metano fornito per il
riscaldamento.
Si conferma che, ove il sistema di riscaldamento non preveda l’utilizzo di gas metano, si faccia
comunque riferimento ad un valore equivalente di metri cubi di gas metano.

FAQ N. 104)
A pagina 50 del Capitolato d’Oneri, al secondo periodo del punto F Gestione Calore – f.1) Gestione
del riscaldamento ed erogazione dell’acqua calda, si legge:
“L’importo complessivo risultante sarà dato:
  dalla applicazione del prezzo unitario, al netto di iva, risultante dal ribasso offerto in sede di gara
per il numero totale delle ore di riscaldamento richieste (ore di riscaldamento, ore di funzionamento
bruciatori e metri cubi di acqua calda richiesti - inerenti le effettive necessità in occasione dell’avvio
parziale degli impianti nella stagione autunnale, gli orari parzializzati nell’arco della giornata per
attività discontinue, le sospensioni in periodi di vacanza, la parzializzazione degli impianti nella
stagione primaverile) indicato nell’Ordinativo Definitivo di Fornitura per singolo edificio (euro/h x
ore/edificio)”.
All’Allegato 8 è invece riportato, nella parte relativa al servizio f.1 “Gestione del riscaldamento ed
erogazione dell’acqua calda”, la seguente unità di misura Euro/mc/anno.
Si chiede di chiarire, in relazione alla formula sopra riportata “euro/h x ore/edificio”, come il
“numero totale delle ore di riscaldamento richieste” possa rientrare nel calcolo del prezzo totale,
(anche eventualmente a mezzo di esempio) considerato che all’Allegato 8 nella parte sopra riportata
il valore offerto è misurato in Euro/mc e non in Euro/h.

RISPOSTA N. 104)
Si rimanda alla risposta alla FAQ n. 87: “Ove il sistema di riscaldamento non preveda l’utilizzo di
gas metano si farà comunque riferimento ad un valore equivalente di metri cubi di gas metano.
FAQ N. 26)
Al punto F.1.21 B: Allineamento Andamento Climatico Stagionale, si vede questo esempio:




Visto l’esempio, anche considerati anche eventuali adattamenti, non ci è chiaro come venga
utilizzato il valore a base d’asta di 1.70 €/mc/anno. E possibile avere un esempio in tal senso?


RISPOSTA N. 26)
L’esempio è stato inserito per errore materiale e – poiché non sostanziale - si deve considerare
stralciato dal Capitolato Tecnico.


FAQ N. 27)
Si chiede conferma che con riguardo a quanto previsto al punto 1.6.2 del Disciplinare di gara, nella
parte in cui è richiesto che la percentuale di possesso del requisito SOA non sia inferiore alla
percentuale dei servizi svolti, in realtà il termine "servizi" sia un refuso e debba intendersi come
lavori.

RISPOSTA N. 27)
Si conferma che con riguardo a quanto previsto al punto 1.6.2 del Disciplinare di gara, nella parte in
cui è richiesto che la percentuale di possesso del requisito SOA non sia inferiore alla percentuale dei
servizi svolti, in realtà il termine "servizi" è un refuso da intendersi come lavori.


FAQ N. 28)
Si chiede conferma che in caso di partecipazione a più lotti, il concorrente possa presentare offerta
per ciascun lotto in veste soggettiva eventualmente persificata; ovvero come concorrente singolo
o ATI per un lotto e come concorrente singolo o ATI in altro/i lotti.

RISPOSTA N. 28)
Per quanto riguarda la partecipazione come RTI in più lotti e con perse configurazioni, si richiama
quanto indicato dal Parere Anac in sede precontenziosa n.112 del 19/07/2012, in cui si evidenzia
che i lotti sono gare autonome di un bando ad oggetto plurimo.

FAQ N. 29)
Si chiede conferma che un’impresa possa partecipare a più lotti di gara in ATI perse.

RISPOSTA N. 29)
Si richiama quanto indicato alla risposta della FAQ N. 28)
“Le Amministrazioni che intendano utilizzare la Convenzione sono obbligate ad ordinare ed
acquistare un quantitativo minimo di servizi composto da:
4. per la modalità di erogazione “Facility Management plus” almeno 6 servizi operativi tra quelli
   previsti nel presente Capitolato Tecnico, di cui di cui obbligatoriamente il servizio f.1 Gestione
   Calore (vedasi tabella successiva) e tre di gestione impianti tecnologici”.
Nella successiva tabella riportata a pagina 20 del Capitolato d’Oneri, in cui sono evidenziate “le
principali differenze tra le due modalità di erogazione”, nella parte relativa alla “Durata
convenzione – Gruppo minimo di servizi” del “Facility Management Plus” si legge invece “6
servizi di cui 1 di gestione impianti tecnologici”:




Date le predette discrepanze in termini di composizione della modalità di erogazione Facility
Management Plus, si chiede pertanto di chiarire l’esatta composizione della modalità di erogazione
Facility Management Plus.

RISPOSTA N. 106)
Si tratta di mero errore materiale rispetto a quanto descritto all’art. 8 “Numero di servizi da attivare
in convenzioni” che recita:
Le Amministrazioni che intendano utilizzare la Convenzione sono obbligate ad ordinare ed
acquistare un quantitativo minimo di servizi composto da:
- per la modalità di erogazione “Facility Management basic”, almeno 3 servizi operativi tra quelli
 previsti nel presente Capitolato Tecnico (in maniera parziale per i servizi C.2 manutenzione
 migliorativa ed F.2), di cui obbligatoriamente il servizio f.1 Gestione Calore (vedasi tabella
 successiva) e uno di gestione impianti tecnologici
- per la modalità di erogazione “Facility Management plus” almeno 6 servizi operativi tra quelli
 previsti nel presente Capitolato Tecnico, di cui di cui obbligatoriamente il servizio f.1 Gestione
 Calore (vedasi tabella successiva) e tre di gestione impianti tecnologici.

Per l’esatta modalità di erogazione dei servizi si rimanda alla risposta della FAQ N. 90 che recita:
“Si conferma, sulla base di quanto sopra esposto e anche sulla base della tabella a pagina 20 del
capitolato tecnico, che:
Per il servizio “basic” le Amministrazioni che si convenzionano devono obbligatoriamente
richiedere:
      a. i servizi a.1), a.3), a.4), a.5), a.6), b.3), b.4), b.6) e f.1)
      b. più almeno uno tra d.1), d.2), d.3), d.4)
      c. più almeno un servizio tra c.1), e.1), e.2), o uno dei restanti servizi tra d.1), d.2),
        d.3), d.4) oltre a quello indicato al punto precedente
Per il servizio “plus” le Amministrazioni che si convenzionano devono obbligatoriamente
richiedere:
   - i servizi a.1), a.2), a.3), a.4), a.5), a.6), b.1), b.2), b.3), b.4), b.6) e f.1)
   - più almeno tre tra d.1), d.2), d.3), d.4)
   -  più almeno due servizi tra a.7)(Rilievi), c.1), c.2), e.1), e.2), f.2) e/o il restante tra d.1),
     d.2), d.3), d.4) oltre a quelli indicati al punto precedente

FAQ N. 107)

Nella tabella riportata al paragrafo 7.2 Modalità di attribuzione del Punteggio Tecnico (PT) –
Caratteristiche Tecniche Migliorative del Disciplinare di Gara (pagine 24-27), sono indicati due
tipologie di criteri, il criterio di tipo Q e il criterio di tipo N:




Dalla tabella sopra riportata, si evince che solo un criterio è di tipo N (pag. 25).

Relativamente alle suddette tipologie di criteri (Q e N), si chiede di chiarire la corretta definizione
di entrambi i criteri (Q e N), e di chiarire se il calcolo del punteggio del punteggio differisce tra i
due criteri.

RISPOSTA FAQ N. 107
Si tratta di un indicazione formale che nulla attiene al calcolo dei punteggi.

FAQ N. 108)

Al paragrafo 1.2 del disciplinare di Gara è inpiduato il valore stimato della Convenzione a base
d’asta pari a Euro 193.350.000,00, comprensivo degli oneri di sicurezza, e sudpiso tra i vari lotti
come da tabella qui di seguito riportata (pagina 5 Disciplinare di Gara):
Al paragrafo 8 Valore Complessivo dell’Offerta del Disciplinare di Gara (pagina 30), è specificato
poi che:




Considerato che la somma di tutti gli importi inpiduati nella su riportata formula è pari a Euro
193.350.000 €, ossia al valore totale stimato a base di gara, comprensivo anche degli oneri di
sicurezza, e che, l’utilizzo di tale formula comporterebbe l’applicazione dello sconto anche agli
oneri di sicurezza, si chiede di chiarire e di indicare la corretta composizione della formula in base
alla quale sarà calcolato il valore complessivo dell’offerta.

RISPOSTA N. 108)
La corretta composizione della formula riportata nell’esempio che non presuppone valore
contrattuale è la seguente:
Va i-esimo = 33.485.697,89 x (1-A%) + 29.599.910,18 x (1-B%) + [22.825.385,25 x (1-C1%) +
17.060.385,25 x (1-C2%)+ 4.090.385,25 x (1-C3%) + 6.975.385,25 x (1-C4%)]+ [3.670.000,00 x
(1-D1%) + 1.470.000,00 x (1-D2%) + 2.750.000,00 x (1-D3%) + 460.000,00 x (1-D4%) +
300.000,00 x (1-D5%)] + 2.540.000,00 x (1-E%) + 64.972.850,93 x (1-F%)

FAQ N. 109)
Rispetto alla formula per il calcolo del punteggio tecnico preliminare di cui al paragrafo 7.2 del
Disciplinare di Gara (pagina 24) e qui di seguito riportata:
Ca = Ʃ Wi – Vai
Si chiede di chiarire se il corretto valore da considerare nella predetta formula sia “* Vai” e non “–
Vai”, per cui la formula corretta sarebbe:
Ca = Ʃ Wi * Vai

RISPOSTA N. 109)
Per problemi di conversione in fase di caricamento dei documenti d’appalto si conferma che il
corretto valore da da considerare nella predetta formula sia “* Vai” e non “– Vai”, per cui la formula
corretta risulta:
Ca = Ʃ Wi * Vai

FAQ N. 110)
Nel caso di partecipazione in forma di RTI Costituito è sufficiente che il modello 1 Domanda di
partecipazione venga presentato e firmato digitalmente dalla sola impresa designata quale
capogruppo? Ovvero, in caso di RTI non ancora costituito, è sufficiente che la presente istanza
venga prodotta dalla sola impresa Capogruppo e venga sottoscritta dai rappresentanti di ciascun
soggetto facente parte del RTI/consorzio?
Inoltre è sufficiente che su tale modello venga apposta la sola firma digitale oppure è necessario che
venga timbrato e siglato su ogni pagina come precisato nella terza nota?

RISPOSTA N. 110)
Si, nel caso di partecipazione in forma di RTI Costituito è sufficiente che il modello 1 Domanda di
partecipazione venga presentato e firmato digitalmente dalla sola impresa designata quale
capogruppo.
Si, in caso di RTI non ancora costituito, è sufficiente che la presente istanza venga prodotta dalla
sola impresa Capogruppo e venga sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto facente parte
del RTI/consorzio.
Si, è sufficiente che su tale modello venga apposta la sola firma digitale.

FAQ N. 111)
Rispetto all’unità di misura “Euro/mq” indicato all’Allegato n. 8 - PREZZI BASE OFFERTA
ECONOMICA relativa ai servizi Anagrafe e Progetto Sim e Gestione Tecnica, si chiede a codesta
Spett.le Amministrazione di chiarire se la corretta unità di misura da considerare sia
“Euro/mq/anno” e non “Euro/mq”, considerato che i predetti servizi sono da rendersi in maniera
continuativa nel corso di tutta la durata dei singoli contratti.

RISPOSTA N. 111)
Si, la corretta unità di misura da considerare è “Euro/mq/anno” considerato che i predetti servizi
sono da rendersi in maniera continuativa nel corso di tutta la durata dei singoli contratti.

FAQ N. 112)
Al paragrafo 1.8 – Durata della Convenzione del disciplinare di Gara (pag. 9) si legge:
“La Convenzione avrà durata di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della
stessa e comunque fino ad esaurimento dell’importo massimo spendibile.
I contratti sottoscritti dalle singole Amministrazioni/Enti che aderiranno alla Convenzione, avranno
durata minima di 36 (trentasei) mesi a far data dalla data di stipulazione.
Le singole Amministrazioni/Enti non potranno aderire per importi contrattuali complessivi inferiori
a € 40.000,00.
Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le
Amministrazioni/Enti contraenti possono emettere ordinativi di fattura, vale a dire stipulare contratti
con il Operatore economico aggiudicatario.”
Al paragrafo 4 – Durata della convenzione del Capitolato d’Oneri (pag. 10) è indicato invece:
“La Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha scadenza dopo 36 (trentasei) o 60
(sessanta) mesi, salvo l’esaurimento dell’importo massimo contrattuale riferito a ciascun lotto
aggiudicato, di cui all’art. 3.
Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, per durata della Convenzione si intende il
termine entro cui le Amministrazioni Contraenti possono inviare l’Ordinativo di fornitura relativo
alla Convenzione medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la
regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei
medesimi.
Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della
Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Appaltatore sarà tenuto a prestare la
massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei
servizi/forniture oggetto della Convenzione.
I singoli contratti attuativi della Convenzione, stipulati mediante emissione di Ordinativi Principali
di Fornitura da parte delle Amministrazioni, hanno una durata differenziata a seconda della modalità
di erogazione prescelta tra il “Facility Management” ed il “Facility Management Light” e secondo
quanto disposto nella Convenzione:
- per i contratti stipulati nella modalità “Facility Management Plus” la durata è di 5 (cinque) anni;
- per i contratti stipulati nella modalità “Facility Management Basic” la durata è di 3 (tre) anni.
La Convenzione potrà essere prorogata qualora alla scadenza dei termini anzidetti termine non sia
stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale, eventualmente incrementato, e fino al
raggiungimento del medesimo.
Resta inteso che, per durata della Convenzione si intende il termine di utilizzo della Convenzione
medesima e, quindi, di adesione mediante emissione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle
Amministrazioni Contraenti.
Resta, altresì, inteso che la facoltà degli Enti di emettere Ordinativi di Fornitura viene meno
qualora, prima del termine ultimo di durata della Convenzione, anche eventualmente prorogato ai
sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, sia esaurito l’importo massimo contrattuale, anche
eventualmente incrementato.
La durata di ogni singolo Contratto di Fornitura, concluso mediante l’emissione di ciascun
Ordinativo di Fornitura, è pari alla durata della convenzione stessa e pertanto, indipendentemente
dalla data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura, quest’ultimo scadrà alla data di termine della
Convenzione e sua eventuale proroga (…)”
Dai paragrafi sopra riportati, non è chiara l’esatta durata della Convenzione.
Si chiede pertanto di confermare che l’esatta durata della convenzione è pari a 60 (sessanta) mesi, a
decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e comunque fino ad esaurimento dell’importo
massimo spendibile, come indicato nel paragrafo 1.8 del su riportato Disciplinare di Gara.
Non è chiara altresì l’esatta durata dei singoli contratti attuativi della Convenzione. Dal sopra
riportato paragrafo 4 del Capitolato d’oneri, infatti, sembrerebbe potersi verificare la seguente
situazione: supponiamo che la Convenzione abbia inizio l’1.01.2018 con scadenza a 60 mesi dalla
sottoscrizione, ovvero il 31.12.2022. Supponiamo inoltre che una amministrazione attivi tramite un
ODF il servizio Facility Management Plus, con durata di 5 anni, con decorrenza al 01.01.2021: tale
contratto dovrebbe pertanto scadere il 31.12.2025. Stando, invece, al paragrafo 4 del Capitolato
d’Oneri sopra riportato sembrerebbe che questo scada alla scadenza della convenzione, ossia il
31.12.2022, con una durata totale quindi di un anno (e non di 5). Si chiede, pertanto, di confermare
che i singoli contratti attuativi della Convenzione, attivati nel corso della durata della Convenzione,
possono avere durata di 3 o 5 anni, a seconda della modalità di erogazione prescelta dalla singola
amministrazione, indipendentemente dalla durata della medesima Convenzione.


RISPOSTA N. 112)
Si conferma che l’esatta durata della convenzione è pari a 60 (sessanta) mesi, a decorrere dalla data
di sottoscrizione della stessa e comunque fino ad esaurimento dell’importo massimo spendibile,
come indicato nel paragrafo 1.8 del su riportato Disciplinare di Gara.
Si conferma altresì che i singoli contratti attuativi della Convenzione, attivati nel corso della durata
della Convenzione, possono avere durata di 3 o 5 anni, a seconda della modalità di erogazione
prescelta dalla singola amministrazione, indipendentemente dalla durata della medesima
Convenzione.

FAQ N. 113)
Facendo riferimento all’Allegato n. 8 (prezzi base offerta economica), al punto D riga n. 11
(servizio di guardiania e portierato), chiediamo se nell’offerta è previsto solo il servizio di portierato
ossia non vigilanza armata.

RISPOSTA N. 113)
Si conferma che al punto D progressivo 11 si fa riferimento ai soli servizi di guardiania/portierato.
FAQ N. 114)
In riferimento alla faq n. 22 si chiede di specificare cosa si intende per vettore energetico erogato
(acqua o combustibile).
Si chiede, in riferimento al punto 6.h di pagina 27 del disciplinare di gara denominato “Utilizzo di
combustibili da fonti rinnovabili”, cosa si intende con il termine combustibile.
Al punto F.1.19 “Variazione utilizzo combustibile o passaggio a teleriscaldamento” del Capitolato
Tecnico è previsto un adeguamento del prezzo sulla base di una formula qualora si trasformi una
centrale funzionante a gasolio a metano e/o teleriscaldamento e al punto F.1.4 si specifica che i
consumi di energia elettrica per forza motrice e luce sono a carico dell’Amministrazione contraente.
Si chiede conferma che, qualora si proponga negli interventi l’installazione della pompa di calore o
di bollitori elettrici associati a solare-termico, l’energia elettrica rimanga a carico
dell’Amministrazione contraente.
In caso di partecipazione a un singolo lotto, in merito a quanto esposto al paragrafo “8 VALORE
COMPLESSIVO DELL’OFFERTA” del Disciplinare di gara, si chiede come vada calcolato il
punteggio economico per singolo lotto considerando che il Vai (valore offerto dal concorrente per il
lotto) e le sue componenti sono riportate solo ed esclusivamente per i tre lotti insieme.
Si chiede conferma che nel Disciplinare al capitolo 7.2 “Modalità di attribuzione del PUNTEGGIO
TECNICO (PT)” nella tabella al punto Q3 3.d per “impianti fissi di trasporto” si intendano solo gli
ascensori. • In riferimento al Disciplinare, capitolo 7.2 “Modalità di attribuzione del PUNTEGGIO
TECNICO (PT)”, si chiede conferma che gli interventi da inserire nei punti Q6 6.f e 6.g possano
essere definiti come interventi extra canone di tipo migliorativo.
Considerata l’emanazione del D.lgs 19 aprile 2017 n. 56, inerente “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile n. 20”, in vigore a far data dal 20 maggio 2017, si chiede
se le offerte inerenti la presente gara debbano essere presentate sulla base del D.lgs 50/2016
antecedente all’emanazione del D.lgs 56/2017 o tenuto conto delle integrazioni e correzioni
apportate dal correttivo suddetto.

RISPOSTA N. 114)
Per vettore energetico erogato si intende combustibile.
La dicitura “Utilizzo di combustibili da fonti rinnovabili” si riferisce alle biomasse.
In merito all’art. F.1.19 si rimanda alla risposta alla FAQ N. 87 per la parte: “Si conferma che
l’intero paragrafo F.1.19 b del capitolato tecnico “Variazione utilizzo combustibile” è da intendersi
stralciato.” Si conferma che, qualora si propongano interventi di installazione di pompa di calore o
di bollitori elettrici associati a solare-termico approvati dall’Amministrazione Contraente, l’energia
elettrica sarà a carico dell’Amministrazione contraente.
Il punteggio economico per singolo lotto verrà calcolato nella medesima modalità riportata
nell’esempio riportato nel Disciplinare di gara.
Per il valore complessivo dell’offerta Si richiama la risposta alla FAQ N. 108 che recita:
“La corretta composizione della formula riportata nell’esempio che non presuppone valore
contrattuale è la seguente:
Va i-esimo = 33.485.697,89 x (1-A%) + 29.599.910,18 x (1-B%) + [22.825.385,25 x (1-C1%) +
17.060.385,25 x (1-C2%)+ 4.090.385,25 x (1-C3%) + 6.975.385,25 x (1-C4%)]+ [3.670.000,00 x
(1-D1%) + 1.470.000,00 x (1-D2%) + 2.750.000,00 x (1-D3%) + 460.000,00 x (1-D4%) +
300.000,00 x (1-D5%)] + 2.540.000,00 x (1-E%) + 64.972.850,93 x (1-F%)”

Relativamente al servizio “Gestione Impianti Ascensori” come da Capitolato Tecnico, articolo D.3
si intendono ricompresi ascensori, montacarichi, servoscale.

In riferimento al Disciplinare, capitolo 7.2 “Modalità di attribuzione del PUNTEGGIO TECNICO
(PT)”, gli interventi da inserire nei punti Q6 6.f e 6.g riguardano strategie di tipo ordinario che
permettano – ad esempio – attraverso una più alta frequenza di controlli programmati o attraverso il
controllo puntuale nell’erogazione del riscaldamento la messa di atto di una strategia volta al
risparmio energetico.

Per quanto attiene l’emanazione del D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, inerente “Disposizioni integrative
e correttive al decreto legislativo 18 aprile n. 20”, poiché la pubblicazione della gara è antecedente
la pubblicazione del decreto le offerte inerenti la presente gara dovranno essere presentate sulla base
del D.lgs 50/2016 antecedente all’emanazione del D. Lgs. 56/2017.

FAQ N. 115)
Si richiede, alla luce della risposta alla FAQ N.22 in cui è dichiarato che „il valore a base d’asta di
1,70 €/mc/anno è da intendersi per volume (mc) di vettore energetico erogato.“: cosa si intenda per
vettore energetico erogato (gas, acqua calda, …)come applicare un unico prezzo ad una molteplicità
di vettori energetici possibili (gas, gasolio, …)come applicare l’Allineamento andamento climatico
stagionale (art. F.1.21.b del Capitolato tecnico), dal momento in cui un maggior numero di Gradi
Giorno risulterebbe comunque in un maggiore consumo di combustibile e quindi in un
adeguamento del canone, se per vettore energetico si intende il combustibile.

RISPOSTA N. 115)
Per vettore energetico si intende metano, in forma residuale gasolio, gpl e teleriscaldamento. Ove il
sistema di riscaldamento non preveda l’utilizzo di gas metano si farà comunque riferimento ad un
valore equivalente di metri cubi di gas metano.
In merito all’Allineamento climatico stagionale art. F.1.21.b del Capitolato tecnico si rettifica come
segue: “ Sulla base dei gradi giorno per le stagioni di riscaldamento ricavati dai rilevamenti delle
Stazioni ARPAV di riferimento sul territorio regionale, sarà operato un allineamento a supporto dei
rendiconti contabili relativi ai consumi sostenuti dall’Aggiudicatario del COMPENSO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE CALORE afferente il servizio completo direttamente proporzionale al
rapporto tra
valore G/G stagionale (Rilevamento ARPAV)
--------------------------------------------------------------------------
valore G/G di riferimento (tab. ALLEGATO F02)
Detto 'allineamento' andrà a calcolarsi per ciascun Comune di ubicazione degli edifici-impianti (sia
in termini di 'compenso del... servizio completo', sia per i G/G).
NON SI PROCEDERA' ALL'ALLINEAMENTO DELL'ALEA EQUIVALENTE A QUOZIENTE
COMPRESO TRA 0,950 E 1,050; altresì, detta 'ALEA' è da escludersi nel calcolo conseguente
per quozienti superiori o inferiori, da svilupparsi in valori numerici diretti - non percentuali.
(SI RINVIA ALL'INSERTO SEGUENTE LA SPECIFICAZIONE DELLE MODALITA' DI
CALCOLO NELLE VARIE IPOTESI POSSIBILI – DA APPLICARE INEQUIVOCABILMENTE
NELLE STESURE CONTABILI).
L'ALLINEAMENTO sarà applicato 'in progressione' al “compenso del... servizio completo” già
assoggettato alla eventuale revisione prezzi

L' eventuale allineamento all'andamento climatico stagionale verrà conguagliato solo in occasione
del pagamento della rata di saldo stagionale.
FAQ N. 116)
Nella risposta nr. 22 si afferma che il valore 1.70 €/mc/anno è da intendersi per volume (mc) di
vettore energetico erogato. Si chiede pertanto conferma, che il valore 1.70 €/mc/anno – al netto
dello sconto offerto – verrà applicato al volume misurato di vettore energetico fornito

RISPOSTA N. 116)
Il valore di 1,70 €/mc/anno verrà applicato ai mc erogati sulla base degli allegati contabili tra cui le
fatture di fornitura del combustibile fornite dall’ente gestore locale, per il gasolio sulla base dei
documenti di trasporto (bolla di accompagnamento o simile)

FAQ N. 117)
Con riferimento al modulo di offerta economica, le voci della macro area D, e.1) Servizi Speciali, 7
8 e 9 hanno come unità di misura €/canone/mese. Si chiede chiarimenti su cosa si intenda con
questa unità di misura.

RISPOSTA N. 117)
€/canone/mese inpidua il prezzo a cui applicare il ribasso per la prestazione del servizio indicato
(televigilanza con ponte radio, televigilanza con combinatore telefonico, servizio di ronde con
autopattuglia) su base mensile.

FAQ N. 118)
Con riferimento al modulo di offerta economica, le voci della macro area B – 2 – C ATTIVITA’
MANUTENZIONE A MISURA – C.1) e c.2) saranno pagati secondo una unità di misura espressa
in €/voce EPU. Essendo le voci EPU espresse in €/u.m. – dove u.m. esprime l’unità di misura,
risulta incomprensibile la formula da un punto di vista matematico.

RISPOSTA N. 118)
Si tratta di una forma grafica per intendere – come da art. 7.3 del Disciplinare di Gara – la
percentuale di sconto che il concorrente applicherà sugli Elenchi prezzi Unitari di cui all’art. B.3.2
“Prezzi di applicazione – Elenchi prezzi unitari (EPU)” del Capitolato Tecnico.

FAQ N. 119)
Con riferimento alla risposta 21, si chiede come sia possibile quotare una voce, nella quale il costo
probabilmente maggiore, non ha un limite.

RISPOSTA N. 119)
E’ stata stimata una percorrenza media di 20.000 Km annui.

FAQ N. 120)
Con riferimento alla risposta nr. 20, si chiede conferma che i mc che compaiono nell’unità di misura
del servizio f.1) Gestione Calore, sono quelli dell’edificio riscaldato. In altre parole, si chiede se per
un edificio di 1.000 mc, il canone per il servizio f.1) Gestione Calore, sarà – al lordo dello sconto
offerto – pari a 1.70 * 1000 = 1700 €/anno

RISPOSTA N. 120)
No, il canone del servizio f.1 sarà di € 1,70, al netto dello sconto offerto, per i mc di vettore
energetico/combustibile erogato.

FAQ N. 121)
Con riferimento alla formula di calcolo – che come specificato non ha valore contrattuale - dello
sconto complessivo, si fa riferimento a valori la somma dei quali porta a 193.350.000 €, ossia il
valore a base d’asta per la somma dei 3 lotti. Si chiede come venga determinato lo sconto nel caso
in cui l’offerente partecipi ad un solo lotto.

RISPOSTA N. 121)
Si rimanda alla risposta della FAQ N. 114) per la parte:
FAQ N. 30)
Si chiede conferma che in caso di partecipazione da parte di una medesima ATI a più lotti di gara, le
quote dei soci del raggruppamento possano essere perse da lotto a lotto.

RISPOSTA N. 30)
Si conferma che in caso di partecipazione da parte di una medesima ATI a più lotti di gara, le quote
dei soci del raggruppamento possono essere perse da lotto a lotto. Si richiama quanto indicato alla
risposta della FAQ N. 28).

FAQ N. 31)
Si chiede conferma che in caso di partecipazione in forma associata (ATI), l'eventuale mandante
associata per l'erogazione dei servizi (in particolare quello della fornitura vettori energetici) non
debba necessariamente soddisfare i requisiti di capacità economico finanziaria richiesti al punto 1.6,
essendo necessario e sufficiente che vengano soddisfatti dalla mandataria e comunque dall'ATI nel
suo complesso.
In tal ottica, ai fini di una corretta costruzione dell’ATI e dell’assegnazione a ciascun associato di
una quota di partecipazione rispettosa e proporzionale al servizio svolto, si chiede di conoscere
l’incidenza dei servizi che compongono la base d’asta dell’appalto.
Detto altrimenti, in caso di ATI si chiede a Codesta Stazione appaltante le modalità attraverso le
quali ripartire le quote di partecipazione tra gli associati in funzione dell’incidenza sul base d’asta
dei rispettivi servizi svolti.

RISPOSTA N. 31)
Si conferma che in caso di partecipazione in forma associata (RTI), l'eventuale mandante associata
per l'erogazione dei servizi (in particolare quello della fornitura vettori energetici) non debba
necessariamente soddisfare i requisiti di capacità economico finanziaria richiesti al punto 1.6 del
Disciplinare di gara, essendo necessario e sufficiente che vengano soddisfatti dalla mandataria e
comunque dall'RTI nel suo complesso.
L’entità delle quote parti stimate per i servizi che potranno essere affidati, sulla base della
“Descrizione servizi a canone” riportata nell’Allegato n. 8 “Prezzi base offerta economica” sono
pari indicativamente:
A1 – A. ANAGRAFE E PROGETTO SIM, B. GESTIONE TECNICA 17,40%
B2 – C. ATTIVITA’ MANUTENZIONE A MISURA 15,80%
C3-4-5-6 – D. GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 26,80%
D7-8-9-10-11 – E. SERVIZI SPECIALI – E.1 VIGILANZA 4,50%
E12 – E. SERVIZI SPECIALI – E.2 AUTOVETTURA 1,30%
F13 – F. GESTIONE CALORE – F.1 GESTIONE RICALDAMENTO ED EROGAZIONE
ACQUA CALDA 34,20%
sul valore complessivo presunto della Convenzione stimato in € 193.350.000,00 IVA esclusa per
l’intera durata quinquennale del servizio.

FAQ N. 32)
Si chiede se ai fini della regolare partecipazione e contestuale soddisfacimento dei requisiti richiesti
per l’attività di vigilanza, il concorrente possa limitarsi a dichiararne il mero subappalto.

RISPOSTA N. 32)
Stante il rispetto di quanto richiesto all’art. 1.6 “Requisiti di partecipazione” del Disciplinare di
Gara, si riporta quanto citato all’art. 13 “Subappalto” del disciplinare: “Non è ammesso il
subappalto della parte più qualificante il servizio, rappresentata dalle macroaree A. Anagrafica e
Progetto SIM e B. Gestione tecnica, nella sua interezza o nelle parti relative all’organizzazione del
FAQ N. 125)
Con riferimento al modello di offerta economica, si rileva che le voci delle macro aree “D”, “e.1)”,
“Servizi Speciali”, “7”, “8” e “9” hanno come unità di misura “€/canone/mese”. In riferimento a ciò, si
chiedono chiarimenti in merito a cosa si intenda per questa “unità di misura”.

RISPOSTA N. 125)
Si rimanda alla risposta della FAQ N. 117) €/canone/mese inpidua il prezzo a cui applicare il
ribasso per la prestazione del servizio indicato (televigilanza con ponte radio, televigilanza con
combinatore telefonico, servizio di ronde con autopattuglia) su base mensile.

FAQ N. 126)
Con riferimento al modulo di offerta economica, si rileva che le voci delle macro aree “B - 2 - C”, “C.1)”
e “C.2)”, saranno remunerate secondo una unità di misura espressa in €/voce EPU. In riferimento a ciò,
essendo le voci EPU espresse in €/u.m., dove u.m. esprime la “unità di misura”, si chiedono chiarimenti
in merito a come si dovrà interpretare tale modalità di calcolo.

RISPOSTA N. 126)
Si rimanda alla risposta alla FAQ N. 118) Si tratta di una forma grafica per intendere – come da
art. 7.3 del Disciplinare di Gara – la percentuale di sconto che il concorrente applicherà sugli
Elenchi prezzi Unitari di cui all’art. B.3.2 “Prezzi di applicazione – Elenchi prezzi unitari (EPU)”
del Capitolato Tecnico.

FAQ N. 127)
Con riferimento alla risposta nr. 20, si chiede gentile conferma rispetto al fatto che i “mc” che compaiono
nell’unità di misura del servizio “f.1) Gestione Calore”, si riferiscono alla volumetria dell’edificio
riscaldato. In altre parole, si chiede se – ad esempio - per un edificio di 10.000 mc, il canone per il
servizio “f.1) Gestione Calore”, sia da contabilizzarsi economicamente - al lordo dello sconto offerto –
utilizzando la formula 1,70 * 10.000 = 17.000 €/anno;

RISPOSTA N. 127)
Si rimanda alla risposta della FAQ N. 120 “No, il canone del servizio f.1 sarà di € 1,70, al netto
dello sconto offerto, per i mc di vettore energetico/combustibile erogato”

FAQ N. 128)
Con riferimento alla formula di calcolo dello sconto complessivo, si fa riferimento ad un valore pari ad €
193.350,00, ovvero l’importo economico a base di gara per tutti e 3 i lotti. A tal riguardo si chiede come
sarà determinato il ribasso offerto nel caso in cui un offerente decida di partecipare ad un solo lotto,
oppure a due lotti.

RISPOSTA N. 128)
Si rimanda alla risposta alle FAQ N. 114 e N. 121
Il punteggio economico per singolo lotto verrà calcolato nella medesima modalità riportata
nell’esempio.
 “La corretta composizione della formula riportata nell’esempio che non presuppone valore
contrattuale è la seguente:
Va i-esimo = 33.485.697,89 x (1-A%) + 29.599.910,18 x (1-B%) + [22.825.385,25 x (1-C1%) +
17.060.385,25 x (1-C2%)+ 4.090.385,25 x (1-C3%) + 6.975.385,25 x (1-C4%)]+ [3.670.000,00 x
(1-D1%) + 1.470.000,00 x (1-D2%) + 2.750.000,00 x (1-D3%) + 460.000,00 x (1-D4%) +
300.000,00 x (1-D5%)] + 2.540.000,00 x (1-E%) + 64.972.850,93 x (1-F%)”

FAQ N. 129)
In riferimento all’importo pari ad € 193.350.000 € per la somma dei 3 lotti, si chiede cortese conferma
rispetto al fatto che lo sconto venga applicato anche agli oneri di sicurezza, dato che, come risulta dal
punto 1.2 del disciplinare, tale valore contrattuale include anche gli oneri di sicurezza.

RISPOSTA N. 129)
Si rimanda alla risposta delle FAQ N. 108 e 121
No, lo sconto non può essere applicato agli oneri della sicurezza.
La corretta composizione della formula riportata nell’esempio che non presuppone valore
contrattuale è la seguente:
Va i-esimo = 33.485.697,89 x (1-A%) + 29.599.910,18 x (1-B%) + [22.825.385,25 x (1-C1%) +
17.060.385,25 x (1-C2%)+ 4.090.385,25 x (1-C3%) + 6.975.385,25 x (1-C4%)]+ [3.670.000,00 x
(1-D1%) + 1.470.000,00 x (1-D2%) + 2.750.000,00 x (1-D3%) + 460.000,00 x (1-D4%) +
300.000,00 x (1-D5%)] + 2.540.000,00 x (1-E%) + 64.972.850,93 x (1-F%)

FAQ N. 130)
Si chiede conferma che il servizio "e2 autovettura" costituisca ipotesi di subcontratto e non di su-
bappalto, vista l'assenza di manodopera, e per tale ragione non vada presentato in questa fase il
DGUE del subcontraente

RISPOSTA N. 131)
Sì, si conferma



FAQ N. 132)
Con riferimento al Capitolato Tecnico, “E – Servizi Speciali”, al punto “E.2 – Autovettura”, sotto-
punto “E.2.1 Termini di consegna e penali”, si legge che “La consegna della autovettura dovrà esse-
re effettuata entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna dei Beni. In caso di ritardata conse-
gna dell'autovettura, verrà applicata una penale di 50,00= euro per ogni giorno di ritardo.” .Essendo
pacifico che dal momento in cui si effettua un ordine di una nuova autovettura (si ricorda che il Ca-
pitolato chiede che le auto siano di nuova immatricolazione) trascorre, per la consegna, un tempo
ampiamente superiore a quanto prescritto da Capitolato e che nelle gare CONSIP per il servizio del
tutto analogo a quello in oggetto “Autoveicoli in noleggio 12”, i tempi di consegna sono notevol-
mente superiori (150/180 giorni con proroghe in caso intercorra periodi di festività), si chiede se il
tempo di 15 giorni debba intendersi un mero errore di digitazione intendendosi corretto un tempo di
150 giorni

RISPOSTA N. 132)
La dicitura nuova immatricolazione si legga “di immatricolazione nell’anno di stipula
dell’Ordinativo Principale di Fornitura”

FAQ N. 133)
Si chiede di confermare che le risorse definite per il servizio di Presidio Tecnologico (nr. 4 figure
professionali) di cui al punto “D.1.1 Composizione del presidio” del Capitolato Tecnico, possono
essere, a seconda della tipologia di PA convenzionate, considerate itineranti nell’ambito del lotto di
pertinenza. (Solo in questo modo sarà possibile convenzionare PA con contratti di importo minimo
pari a 40.000 € garantendone la sostenibilità economica. In caso contrario tali contratti potrebbero
risultare in perdita. In questo modo anche i contratti di importo minimo pari a 40.000 € che preve-
dono l’attivazione di uno solo dei servizi “D”, potrebbero disporre del “Presidio Tecnologico (con-
duzione e gestione)”)

RISPOSTA N. 133)
Si conferma che le risorse definite per il servizio di Presidio Tecnologico (nr. 4 figure professionali)
di cui al punto “D.1.1 Composizione del presidio” del Capitolato Tecnico, possono essere, a secon-
da della tipologia di PA convenzionate, considerate itineranti nell’ambito del lotto di pertinenza.

FAQ N. 134)
In merito alla risposta al quesito N.59, la scrivente ha rilevato una incongruenza rispetto alla rettifi-
ca alle domande N. 34 e 36 già fatta da Codesta Amministrazione che conferma quanto previsto dal-
le linee guida ANAC per l’affidamento del servizio di vigilanza privata che recita “… tale requisito
di ammissione deve ritenersi soddisfatto anche laddove il concorrente sia già titolare di una licenza
prefettizia ex art. 134 del Tulps per un determinato territorio provinciale ed abbia presentato istanza
per l’estensione dell’autorizzazione in altra Provincia – quale territorio di riferimento per l’espleta-
mento del servizio previsto in gara - purché la relativa autorizzazione (estensione) pervenga prima
della stipula del contratto. […omissis…]. Dunque, mentre il possesso della licenza ex art. 134 Tulps
costituisce condizione di partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di vigilanza privata,
il conseguimento dell’estensione territoriale o ad altre attività, ex art. 257, co. 5 sopra citato, costi-
tuisce una condizione di stipulazione del contratto, dopo l’aggiudicazione”. Quindi, in merito alla
suddetta risposta si chiede rettificare quanto risposto al quesito N.59 suddetto uniformandosi alla
rettifica alle domande N.34 e 36, quindi alle linee guida ANAC.

RISPOSTA N. 134)
Si conferma quanto pubblicato con Avviso di rettifica alle RISPOSTE ALLE FAQ N. 34 E 36

"Si conferma quanto previsto dalle Linee guida ANAC per l’affidamento del servizio di vigilanza privata
che recita “… tale requisito di ammissione deve ritenersi soddisfatto anche laddove il concorrente sia già
titolare di una licenza prefettizia ex art. 134 del Tulps per un determinato territorio provinciale ed abbia
presentato istanza per l’estensione dell’autorizzazione in altra Provincia – quale territorio di riferimento per
l’espletamento del servizio previsto in gara - purché la relativa autorizzazione (estensione) pervenga prima
della stipula del contratto. […omissis…]
Dunque, mentre il possesso della licenza ex art. 134 Tulps costituisce condizione di partecipazione alle gare
per l’affidamento dei servizi di vigilanza privata, il conseguimento dell’estensione territoriale o ad altre
attività, ex art. 257, co. 5 sopra citato, costituisce una condizione di stipulazione del contratto,
dopo l’aggiudicazione”

Si precisa altresì che in ordine al requisito di partecipazione per il servizio di vigilanza (punto 1.6.4
di pag. 7 del Disciplinare di gara) l’idoneità “all’esercizio delle attività nell’ambito di tutte le
province della Regione Veneto” dovrà essere posseduta – o dovrà esser stata presentata istanza per
autorizzazione alla provincia – rispettivamente per :
- lotto 1: licenza per province di Belluno e Treviso
- lotto 2: licenza province di Padova, Rovigo e Venezia
- lotto 3: licenza per province di Verona e Vicenza

FAQ N. 135)
Con riferimento alla risposta n. 9 alla FAQ 9, con la quale si precisa che il triennio di riferimento è
da considerare gli anni 2014-2015-2016, indipendentemente dal fatto che il bilancio del 2016 sia
stato depositato, si domanda come possano i concorrenti dichiarare il dato del 2016 se ancora il
bilancio di esercizio non sia stato approvato o depositato?
Nel caso si dichiarasse il dato del 2016 come provvisorio, in fase di comprova, qualora al momento
del deposito del bilancio il dato fosse cambiato, non si rischia dichiarazione mendace?
Si chiede di pater utilizzare come triennio di riferimento gli anni 2013-2014-2015.

RISPOSTA N. 135)
Si rimanda alla risposta della FAQ N. 98)
Il triennio di riferimento è il 2014 – 2015 -2016. Per l’annualità 2016 poichè si tratta di dato non
consolidato il concorrente dovrà far riferimento al dato provvisorio in modo esplicito.

FAQ N. 136)
Preso atto delle FAQ n.22 e n.23, si chiede come saranno contabilizzati i vettori energetici (mc di
gas metano) nei periodi “orari” in cui gli immobili non sono utilizzati/occupati, ma durante i quali
gli impianti saranno in funzione allo scopo di garantire l’esercizio (ad esempio per preaccensione o
antigelo); ciò perché si presume che la Stazione Appaltante voglia computare i consumi di vettore
energetico per le sole ore richieste (ore di utilizzo/ore comfort). Appare alquanto complesso, in caso
venga confermato quanto precedentemente scritto, determinare giornalmente la quota di consumo
afferente le ore di utilizzo/ore comfort da quella essenzialmente legata al mantenimento in funzione
dell’impianto (ore funzionamento complessive), anche perché, si immagina che le letture debbano
avvenire in ogni caso in contraddittorio tra amministrazione ed appaltatore. Si richiede di chiarire
come le ore di funzionamento complessive dell’impianto concorreranno alla formazione del canone
riconosciuto (€/mc). 2) Si chiede, nel caso in cui il vettore energetico sia perso dal metano
(gasolio), come verrà contabilizzato e remunerato il Servizio Gestione Calore visto che il
documento “Allegato 8 - Prezzi base offerta economica” non fa alcuna distinzione.

RISPOSTA N. 136)
Si rimanda alla risposta alla FAQ N. 104) per la parte:
“L’art. 35 del Capitolato d’Oneri al punto F. gestione calore viene rettificato come segue:
Il servizio verrà compensato:
- per ogni ora di riscaldamento richiesta dall’Amministrazione Contraente erogata negli ambienti
e/o nei circuiti (= globali e/o parziale) negli orari indicati (v.d.s. fac simile Allegato F01);
- per il volume di acqua calda sanitaria prodotta ed utilizzata;
- per il servizio omnicomprensivo di conduzione e manutenzione degli impianti (v.d.s. Allegato
F03)

Intendendo che:
L’importo complessivo risultante sarà dato:
- dalla applicazione del prezzo unitario, al netto di iva, risultante dal ribasso offerto in sede di gara
per il numero totale dei mc di vettore energetico erogati nelle ore di riscaldamento richieste (ore di
riscaldamento, ore di funzionamento bruciatori e metri cubi di acqua calda richiesti - inerenti le
effettive necessità in occasione dell’avvio parziale degli impianti nella stagione autunnale, gli orari
parzializzati nell’arco della giornata per attività discontinue, le sospensioni in periodi di vacanza, la
parzializzazione degli impianti nella stagione primaverile) indicato nell’Ordinativo Definitivo di
Fornitura per singolo edificio (euro/h x ore/edificio).
Le ore effettive di erogazione del riscaldamento, il volume di acqua calda prodotta e fornita, le
attività di terzo responsabile, la revisione prezzi maturata e l’allineamento all’andamento climatico
stagionale sono considerati allegati contabili giustificativi della spesa e attestanti la conduzione e
gestione degli impianti.
Si conferma che l’intero paragrafo F.1.19 b del capitolato tecnico “Variazione utilizzo combustibile”
è da intendersi stralciato.
I paragrafi F.1.20 e F.1.21 (tabella esclusa) saranno utilizzati a supporto dei rendiconti contabili per
la verifica dei consumi”
servizio e del Servizio F.1 – Gestione Calore. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi
dell’art. 105 D. Lgs. 50/2016. Essi saranno autorizzati dalla Amministrazioni/Enti Contraenti nel
limite massimo del 30% per ogni singolo ordinativo di Fornitura (contratto)”

FAQ N. 33)
In ordine al requisito di partecipazione per il servizio di vigilanza (punto 1.6.4 di pag. 7 del
Disciplinare di gara) si chiede conferma che l’idoneità “all’esercizio delle attività nell’ambito di
tutte le province della Regione Veneto” richiesta all’Istituto di Vigilanza debba intendersi più
propriamente come idoneità relativa quantomeno alla/e Provincia/e oggetto del lotto per il quale il
concorrente presenta offerta.

RISPOSTA N. 33)
Si conferma che in ordine al requisito di partecipazione per il servizio di vigilanza (punto 1.6.4 di
pag. 7 del Disciplinare di gara) l’idoneità “all’esercizio delle attività nell’ambito di tutte le province
della Regione Veneto” richiesta all’Istituto di Vigilanza debba intendersi come idoneità relativa
alla/e Provincia/e oggetto del lotto per il quale il concorrente presenta offerta.


FAQ N. 34)
Con riferimento ai requisiti di partecipazione richiesti ai fini dell’ammissione in gara, tra i requisiti
tecnico-professionali è prevista al punto 4 del Disciplinare di Gara “per il servizio di vigilanza” il
possesso di apposita Licenza di Istituto di Vigilanza…. rilasciata dalle Autorità competenti nella
classi funzionali A e B, nel livello dimensionale almeno pari al II°, idonea all’esercizio delle attività
nell’ambito di tutte le province della Regione Veneto. Si chiede di sapere se (come previsto dalla
determinazione ANAC n. 9 del 22.07.2015) tale requisito possa ritenersi soddisfatto anche laddove
il concorrente sia già Titolare di Licenza Prefettizia ex art. 134 TULPS, per un determinato
territorio di altra Provincia e Regione, ed abbia presentato l’istanza per l’estensione
dell’autorizzazione nei territori di riferimento per l’espletamento dei servizi previsti in gara (tutte le
province della Regione Veneto).

RISPOSTA N. 34)
Il possesso di apposita licenza di Istituto di Vigilanza, rilasciata dalle Autorità competenti nella
classi funzionali A e B, nel livello dimensionale almeno pari al II°, per l’espletamento dei servizi
previsti in gara dovrà essere posseduto per le province del lotto a cui si intende partecipare alla data
di presentazione della documentazione di gara.

FAQ. N. 35)
Al paragrafo "Requisiti di capacità economico- finanziaria" sono riportati i requisiti di fatturato
specifico per servizi di facility (gestione calore e manutenzione impianti) , di importo almeno pari al
30 % del valore annuale del lotto. Chiediamo con la presente se esiste un criterio di scorporo tra
gestione calore e manutenzione ; in altri termini chiediamo in che modo deve essere eventualmente
sudpisa la cifra che viene richiesta in funzione delle due attività riportate (gestione calore e
manutenzione impianti)

RISPOSTA N. 35) da verificare con faq n. 7
No, non esiste un criterio di scorporo, ma il fatturato specifico deve comprendere sia la gestione
calore che la manutenzione impianti.

FAQ. N. 36)
In merito al “Punto 1.6.4 Requisiti di partecipazione (pagina 7 Disciplinare di gara): Si chiede
conferma che, in caso di mancanza dell’autorizzazione prefettizia per una provincia della Regione