All. n. 4 - Capitolato d'oneri

          PROVINCIA DI VICENZA
           SOGGETTO AGGREGATORE




SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT, MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI,
           GUARDIANIA E VIGILANZA
              2017 - 2022




         ALLEGATO 4 – CAPITOLATO D’ONERI




            CAPITOLATO D’ONERI              I
INDICE



CAPO I - OGGETTO - IMPORTO - DURATA - ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE____________________4

1   Glossario__________________________________________________________________________4

2   Oggetto della convenzione____________________________________________________________8

3   Forma e valore stimato della convenzione_______________________________________________9

4   Durata della convenzione____________________________________________________________10

5   Norme regolatrici e disciplina applicabile_______________________________________________11

6   Descrizione dei servizi in convenzione__________________________________________________12

7   Obiettivi della convenzione__________________________________________________________17

8   Numero di servizi da attivare in Convenzione____________________________________________19

9   Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) e Ordinativo Definitivo di Fornitura (ODF)______________21

9.1  Aggiornamento dell’Ordinativo Definitivo di Fornitura (ODF) e Atti Aggiuntivi____________________22

10   Negozio elettronico di adesione alla convenzione_________________________________________23

11   Verbale di consegna dei Beni_________________________________________________________25

12   Varianti__________________________________________________________________________27

12.1  Variazioni della consistenza immobiliare__________________________________________________28

13   Condizioni generali dell’appalto_______________________________________________________28

14   Modalità di erogazione dei servizi_____________________________________________________29

15   Custodia e sorveglianza_____________________________________________________________29

CAPO II DOCUMENTI CONTRATTUALI - CAUZIONE DEFINITIVA - COPERTURA ASSICURATIVA -
OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE____________________________________________________29

16   Documenti contrattuali______________________________________________________________29

17   Riferimenti legislativi e normativi______________________________________________________30

18   Cauzione definitiva_________________________________________________________________31

19   Coperture assicurative______________________________________________________________33

20   Obbligazioni e oneri a carico dell’Appaltatore____________________________________________34

21   Oneri a carico dell’Amministrazione Contraente__________________________________________35




                    CAPITOLATO D’ONERI                        I
CAPO III – SICUREZZA – TUTELA__________________________________________________________36

22   Costi della sicurezza________________________________________________________________36

23   Tutela della sicurezza_______________________________________________________________36

23.1  Personale e D. Lgs 81/08______________________________________________________________37

23.2  Disposizioni particolari________________________________________________________________38

23.3  Osservanza delle normative inerenti la sicurezza___________________________________________39

CAPO IV – RAPPORTI TRA APPALTATORE E COMMITTENTE_____________________________________39

24   Responsabile del Procedimento e Direzione Tecnica______________________________________39

25   Responsabile del Servizio e Staff tecnico dell’Appaltatore__________________________________40

26   Uffici e sede______________________________________________________________________43

27   Comunicazioni tra le parti___________________________________________________________43

28   Verbalizzazioni____________________________________________________________________44

29   Sospensioni e proroghe_____________________________________________________________44

30   Subappalti________________________________________________________________________44

31   Interferenze e rapporti con altri appaltatori_____________________________________________45

32   Monitoraggio convenzione da parte del SA – Provincia di Vicenza____________________________46

CAPO V – PAGAMENTI – REVISIONI PREZZI – CESSIONE CREDITI – CONTROVERSIE________________46

33   Anticipazione______________________________________________________________________46

34   Modalità di fatturazione_____________________________________________________________46

35   Modalità di liquidazione servizi e prestazioni extra canone_________________________________48

36   Ribasso d’asta_____________________________________________________________________52

37   Revisione Prezzi___________________________________________________________________52

38   Accettazione delle prestazioni________________________________________________________52

39   Riconsegna del patrimonio all’Amministrazione Contraente_________________________________53

40   Contestazioni e riserve______________________________________________________________54

41   Cessione dei crediti________________________________________________________________54

42   Controversie______________________________________________________________________55

CAPO VI – RISOLUZIONE – RECESSO – PENALI_______________________________________________55

43   Divieto di cessione del contratto______________________________________________________55



II                  CAPITOLATO D’ONERI
44   Risoluzione_______________________________________________________________________55

45   Recesso__________________________________________________________________________57

46   Riservatezza______________________________________________________________________57

47   Trattamento dei dati personali________________________________________________________58

CAPO VI – PENALI – CLAUSOLA FINALE_____________________________________________________59

48   Penali___________________________________________________________________________59

48.1  Effetti delle penali____________________________________________________________________60

48.2  Esecuzione d’ufficio delle prestazioni servizi e lavori________________________________________60

49   Clausola finale____________________________________________________________________60




                   CAPITOLATO D’ONERI                      III
CAPO I - OGGETTO - IMPORTO - DURATA - ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE


1  Glossario

I termini indicati nella Convenzione hanno il significato di seguito specificato:

Soggetto Aggregatore: il Soggetto Aggregatore – in questo caso la PROVINCIA DI VICENZA (di
seguito per brevità SA – Provincia di Vicenza) – che agisce in qualità di Soggetto Aggregatore ex Delibera
ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 e ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 499 L. 208/2015 e dell’art. 9
D.l. n. 66/14 per conto di Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della Regione Veneto, quali a
titolo meramente esemplificativo: Camere di Commercio, Comuni, Unioni di Comuni, Province, Regione
Veneto, Società a totale partecipazione pubblica;
 Amministrazioni o Enti: le Amministrazioni che – sulla base della normativa vigente – sono
legittimate ad utilizzare la Convenzione, in particolare le Pubbliche Amministrazioni definite dall’articolo 1
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come richiamato dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388,
nonché i soggetti che ai sensi della normativa vigente (es.: i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573
Legge 244/07 e i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002), sono legittimati ad
utilizzare la Convenzione;
Amministrazione/i Contraente/i: la/e Amministrazione/i abilitate ad effettuare le Richieste
Preliminari di Fornitura, gli Ordinativi Definitivi di Fornitura e e che utilizzano la Convenzione nel periodo
della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura;
Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare la
Convenzione, ai sensi di quanto disposto a seguito;
Convenzione: la Convenzione stipulata tra la Provincia di Vicenza e l’Appaltatore, alla quale sono
allegate le presenti Condizioni Generali, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
Appaltatore/Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato
aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa
previsto a mettere in atto un Global service di manutenzione immobiliare per un patrimonio immobiliare
(UNI 11136).;
Richiesta Preliminare Fornitura (RPF): documento che le Amministrazioni contraenti inviano al
Appaltatore per formalizzare il proprio interesse alla fruizione dei Servizi previsti in Convenzione.
Sopralluogo: l’Appaltatore, entro 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della Richiesta Preliminare di
Fornitura, ha l’obbligo di concordare con l’Amministrazione contraente il Sopralluogo presso gli stabile
per i quali viene richiesto il servizio, secondo quanto disposto a seguito;
Il Piano Dettagliato degli Interventi (PDI): documento che l’Appaltatore deve fornire
all’Amministrazione contraente entro 30 (trenta) giorni solari dal sopralluogo, secondo quanto disposto dal
presente Capitolato; nel dettaglio deve contenere la progettazione, pianificazione e stima economica dei
servizi richiesti dall’Amministrazione Contraente
Ordinativo Definitivo Fornitura (ODF): il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con cui le
Amministrazioni Contraenti aderiscono (contratto) alla Convenzione, usufruendo delle condizioni
economiche e tecnico-prestazionali di cui all’Offerta Economica e all’Offerta Tecnica dell’Appaltatore e
impegnandolo alla prestazione dei servizi richiesti, secondo quanto previsto dal presente Capitolato
d’Oneri e dal Capitolato Tecnico;
Ordinativo Aggiuntivo di Fornitura (OAF): il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con
cui le Amministrazioni Contraenti integrano/modificano l’Ordinativo di Fornitura variando le condizioni
previste nel Piano Dettagliato degli Interventi e/o nel Verbale di Consegna;



                     CAPITOLATO D’ONERI                           4
Direzione Tecnica Amministrazione Contraente: ufficio di gestione dell’esecuzione del contratto,
struttura nominata dal Responsabile del Procedimento per la verifica del regolare andamento
dell’esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore e costituita da:
— Direttore dell’esecuzione del contratto, a cui competono il monitoraggio ed il controllo della regolare
esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore, relativamente agli aspetti di carattere generale e
trasversali a tutti i servizi;
— un Referente Tecnico: a cui compete il monitoraggio ed il controllo della regolare esecuzione da parte
dell’Appaltatore delle prestazioni tecniche del singolo servizio, verifica e controllo delle richieste di
segnalazione delle necessità degli utenti e degli edifici nonché di verifica e controllo degli interventi
dell’Appaltatore;
Responsabile del Servizio e Staff Tecnico Appaltatore: Per ogni lotto, il fornitore dovrà mettere a
disposizione uno o più Capi Commessa del servizio, il quale avrà il compito di coordinare lo staff tecnico e
monitorare il Servizio erogato alle Amministrazioni di riferimento. In particolare si impegna a gestire
tempestivamente ogni eventuale segnalazione e /o difformità riscontrata da parte dell’Amministrazione e
ad interfacciarsi con il Responsabile del Procedimento. Il Responsabile del Servizio dovrà implementare le
azioni necessarie per garantire i livelli di servizio attesi, nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
recepire ogni comunicazione o notizia formali inerenti il servizio provenienti dall’Amministrazione; gestire
gli eventuali reclami/disservizi provenienti dall’Amministrazione
Importo della Fornitura: l’importo complessivo dei servizi oggetto dei singoli Contratti di Fornitura,
I.V.A. esclusa;
Importo massimo contrattuale: importo corrispondente al valore dell’offerta risultata aggiudicataria
per ciascun lotto messo a gara, fermi gli eventuali incrementi disposti nel rispetto della normativa
vigente;
Sistema/Sito della Convenzione: lo spazio web dedicato alla Convenzione in oggetto e alle altre
Convenzioni presenti sul sito il cui indirizzo è: www.acquistiinretepa.it, gestito tramite strumenti di
“Information Technology” a cui l’Amministrazione Contraente dovrà accreditarsi come Punto Ordinante
per la stipula della convenzione;
Facility management: gestione integrata di una pluralità di servizi, processi e attività di supporto alle
attività primarie (core business) di un’organizzazione, rivolte agli edifici, agli spazi ed alle persone. Fanno
parte della modalità di gestione in facility: il global service di manutenzione immobiliare (GSMI) si può
definire come un contratto di esternalizzazione con il quale un committente affida ad un assuntore, per un
periodo di tempo definito, un sistema integrato di attività di manutenzione immobiliare con piena
responsabilità da parte dell'assuntore sui risultati in termini di raggiungimento e/o mantenimento di livelli
prestazionali prestabiliti dal committente.
“Facility Management Plus”: Modalità di erogazione dei servizi destinata preferibilmente ad immobili di
grandi dimensioni. E’ caratterizzata da un Ordinativo Minimo di 6 servizi, di cui obbligatoriamente la
gestione calore f.1 e almeno 3 di manutenzione impiantistica, e da una durata contrattuale di 5 anni;
“Facility Management basic ”: Modalità di erogazione dei servizi destinata preferibilmente ad immobili
di piccola dimensione. E’ caratterizzata da un Ordinativo Minimo di 3 servizi, di cui obbligatoriamente la
gestione calore f.1 e almeno 1 di manutenzione impianti tecnologici da una durata contrattuale di 3 anni;
Bene: singolo edificio o plesso, comprendente l'impiantistica e l’area di pertinenza, compresi recinzioni,
allacciamenti, fognature ecc., dell’edilizia di proprietà o in uso dell’Amministrazione Contraente o riscaldate
dalla stessa centrale termica anche se di proprietà ed uso altrui, o l’insieme delle proprietà patrimoniali di
cui sopra o il singolo impianto o componente del singolo bene di cui sopra.
Anagrafe: formazione e aggregazione in modo sistematico dei dati identificativi e descrittivi tecnici,
funzionali, tipologici e prestazionali dei Beni immobiliari e l’aggiornamento in funzione degli interventi
eseguiti.



                     CAPITOLATO D’ONERI                         5
Canone: corrispettivo economico periodico con cui sono remunerati i servizi che prevedono l’esecuzione
di attività ordinarie periodiche e continuative previste nel Piano dettagliato degli Interventi e approvate dal
Appaltatore nell’Ordinativo di Fornitura (ODF), secondo le modalità previste dai Capitolati d’Oneri e
Tecnico e dagli allegati. L’importo del canone è determinato dai prezzi offerti in fase di gara.
Extra – canone: attività/prestazioni/opere non rientranti nelle prestazioni corrisposte a canone e
effettuate su segnalazione/richiesta dall’Amministrazione Contraente. Il corrispettivo è determinato in base
ai prezzi degli Elenchi Prezzi Unitari (EPU) adottati, a cui applicare lo sconto offerto in sede di gara.
Manutenzione ordinaria: tipologia di interventi manutentivi atti a:
     mantenere o ripristinare l'efficienza dei beni;
    contenere il normale degrado d'uso;
    garantire la vita utile del bene;
    far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di interventi manutentivi.
Gli interventi sono normalmente richiesti da:
   − rilevazioni di guasti o avarie (manutenzione a guasto o correttiva);
   − attuazione di politiche manutentive (manutenzione preventiva, programmata, ciclica, predittiva,
     secondo condizione);
   − esigenza di ottimizzare la disponibilità del bene e migliorarne l'efficienza (interventi di
     miglioramento o di piccola modifica che non comportino incremento del valore patrimoniale del
     bene).
I suddetti interventi non modificano le caratteristiche originarie el bene stesso e non ne modificano la
struttura essenziale o la loro destinazione d'uso. (UNI 10992).
Manutenzione programmata: la manutenzione preventiva eseguita in accordo con un piano temporale
stabilito (UNI 9910). Si intendono tutte le attività manutentive eseguite con strategie predittive o
preventive: in questo caso l’Appaltatore deve orientare la manutenzione alla preservazione dei Beni con
interventi preordinati (manutenzione preventiva) ovvero all'osservazione sistematica dei Beni allo scopo di
promuovere provvedimenti generali tendenti a garantire la rispondenza dei sistemi ai reali fabbisogni
(manutenzione predittiva).
Manutenzione su Richiesta: sono tali tutti gli interventi manutentivi finalizzati alla:
–  eliminazione di anomalie edilizie, essenziale alla corretta funzionalità del Bene comunque precedenti
  alla firma del «verbale di presa in consegna»;
–  eliminazione di anomalie edilizie essenziale alla corretta funzionalità del Bene venutesi a creare per
  fattori non connessi con le prestazioni manutentive ordinarie in corso, anche se non preesistenti alla
  firma del «verbale di presa in consegna»;
–  interventi di messa a norma o riqualificazione di impianti essenziali alla corretta funzionalità del Bene
–  per gli impianti termici, si intende Manutenzione su Richiesta, l’insieme degli interventi atti a
   ricondurre il funzionamento del Bene a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente.
Manuale d’uso: raccolta delle istruzioni e delle procedure di conduzione tecnica e manutenzione
necessarie all’utente finale del bene immobile, limitate alle operazioni per le quali non sia richiesta alcuna
specifica capacità tecnica (UNI 10874)
Piano di manutenzione: serie strutturata di impegni che comprendono le attività, le procedure, le
risorse e il tempo necessario per eseguire la manutenzione (UNI 13306)
Programma di manutenzione: documento programmatico, redatto in base alle strategie di
manutenzione adottate, nel quale sono indicati gli specifici periodi temporali durante i quali un
determinato lavoro di manutenzione deve essere eseguito (UNI EN 13306)
“Registro dell’edificio" (o fascicolo fabbricato o registro dei controlli periodici): archivio di
documenti utili a tutti gli addetti interni, esterni o di Enti preposti al controllo tecnico e funzionale ed alla
gestione tecnica ed amministrativa dell’edificio e degli impianti in esso presenti. Su questo devono essere

                      CAPITOLATO D’ONERI                         6
riportate, anche su tabulati della gestione informatica, le operazioni di manutenzione periodica e/o
programmata e verifiche strutturali e impiantistiche ed altre operazioni che costituiscono la storia
manutentiva dell’edificio e che viene formato ed aggiornato a cura dell’Appaltatore e depositato
nell’edificio presso il Gestore od il Titolare dell’attività.
Questo registro svolge anche le funzioni di Registro dei controlli periodici come richiesto dalla normativa
per le attività soggette a Certificato di Prevenzione Incendi. Nel registro vanno anche annotate le
operazioni di informazione ed istruzione al personale sulle misure antincendio ex comma 2 art. 5 del
D.P.R. 37 del 12/1/98.
Gestione tecnica: si intendono le prestazioni che servono per il buon funzionamento dell’appalto, e che
esulano dalla organizzazione operativa e di esecuzione degli interventi, ed ogni altra prestazione tecnica
richiesta dal Capitolato e non compensata in altre voci specifiche di elenco prezzi.
“Contratto servizio energia” o “gestione calore”: come definito dal D.P.R. 412/93 art. 1 p.to p)
"l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di
comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di
salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e
di utilizzo dell'energia".
Verbale di Consegna: documento che contiene la consistenza degli immobili e degli impianti
dell’Amministrazione Contraente presi in carico dall’Appaltatore, da predisporre successivamente
all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, in contraddittorio tra l’Amministrazione Contraente e
l’Appaltatore, nel quale si dà atto che l’Appaltatore prende formalmente in carico i beni/impianti/immobili
per l’esecuzione dei servizi richiesti. L’attestazione della Regolare esecuzione dovrà anche verificare la
ripresa in carico da parte dell’Amministrazione Contraente con la registrazione delle modifiche intervenute
sull’edificio/bene e dell’imputazione dei costi all’edificio/impianto.
Corrispettivo a misura: Corrispettivo, per servizi o lavori, valutato secondo una unità di misura (mc,
mq, ml, etc.)

Corrispettivo a constatazione (in economia): corrispettivo per lavori o servizi che, in mancanza di un
altro sistema di contabilizzazione, viene calcolato in base al tempo, ai materiali ed ai noli utilizzati per
effettuare i lavori.
Corrispettivo a forfait (a corpo): Corrispettivo per quei servizi o lavori il cui costo è riferito alla totalità
dello stesso servizio o lavoro, quindi alla prestazione completa in ogni sua parte.

Elenco prezzi: insieme dei prezzi unitari relativi alle singole voci (descrizione delle attività) che si
intendono utilizzare per contabilizzare e liquidare le attività non rientranti nei canoni (UNI 10146) La
Superficie lorda complessiva: la superficie lorda complessiva dell’immobile o dell’insieme di immobili
oggetto del contratto definitivo di fornitura e costituita dalla somma delle superfici lorde dei persi livelli
utilizzabili, che possono articolarsi in:
- piani, totalmente o parzialmente, interrati che siano praticabili ed utilizzati dall’Amministrazione anche
   per funzioni semplici quali ad esempio depositi, magazzini, vani tecnici, archivi. Non rientrano nella
   superficie da fondazione (ispezioni delle fondazioni), le intercapedini orizzontali e verticali, anche se
   ispezionabili, ed ogni altro “vano morto” non utilizzabile senza interventi di modifica della condizione;
- piani fuori terra ai persi livelli (piano terra e piani in elevazione);
- soppalchi o livelli interpiano compresi tra i piani fuori terra;
- piano sottotetto comprendente gli spazi utilizzabili per la funzione principale ed accessoria propria
   dell’edificio e dotati dei requisiti di usabilità. Non rientrano nel computo le terrazze non calpestabili, i
   sottotetti o i soppalchi non utilizzati anche se ispezionabili
- Superficie netta: superficie netta e la superficie utile calcolata sottraendo dalla superficie lorda la
   superficie occupata dallo spessore dei muri esterni ed interni compresi nel perimetro dell’edificio.




                     CAPITOLATO D’ONERI                          7
2  Oggetto della convenzione

Il presente appalto, rientrante a pieno titolo nella tipologia di un contratto misto di servizi, forniture e
lavori per la molteplicità delle prestazioni richieste, si configura come appalto pubblico di servizi, in linea
con le disposizioni normative nazionali e comunitarie (art. 28 D.Lgs. 50/2016 – artt. 2 e 3 e considerando
8 direttiva 2014/24/UE) e con le interpretazioni dell’ANAC (Det. 7/2015), in quanto l’oggetto principale è
costituito, sia dal punto di vista funzionale sia economico, da servizi di gestione immobiliare con una quota
meramente accessoria relativa ad attività di manutenzione a misura.

L'appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione integrata in facility managament dei servizi gestionali
e manutentivi e di pulizia e igiene ambientale da eseguirsi sugli immobili, di competenza e/o in uso, delle
Amministrazioni Contraenti, con piena responsabilità da parte dell'Appaltatore sui risultati in termini di
raggiungimento e/o mantenimento di livelli prestazionali prestabiliti.

In particolare l’oggetto dell'appalto prevede la pianificazione, la programmazione, la progettazione, la
gestione, l’esecuzione ed il controllo dei servizi, secondo le indicazioni riportate nel Capitolato d’oneri e nei
Capitolati Tecnici.

Con la stipula della Convenzione, l’Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle
Amministrazioni Contraenti, a ottenere gli obiettivi fissati con l’erogazione di tutte le prestazioni necessarie
all’espletamento dei servizi attivati relativi a:

                      DESCRIZIONE SERVIZI


A ANAGRAFE E PROGETTO SIM
  a.1) Creazione Anagrafe Immobiliare
  a.2) Lista esigenze manutentive e piani di manutenzione
  a.3) Sistema Informativo per la gestione della Manutenzione (SIM)
  a.4) Gestione informatica del processo manutentivo
  a.5) Assistenza informatica ed istruzione personale tecnico
  a.6) Centrale operativa, collegamenti telefonici, trasmissione ed archiviazione informatica dati
  a.7) Rilievi architettonici, rilievi impiantistici, accatastamenti, ecc.
B GESTIONE TECNICA
  b.1) Custodia beni, monitoraggio per pubblica incolumità
  b.2) Attività di preventivazione e programmazione
  b.3) Gestione operazioni di manutenzione
  b.4) Programmazione operativa degli interventi
  b.5) Prestazioni tecniche varie
  b.6) Reperibilità
  b.7) Prestazioni specialistiche e professionali
C ATTIVITA' MANUTENZIONE A MISURA
  c.1) Esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria a chiamata, riparativa , non programmabile
  (a misura o economia)
  c.2) Esecuzione di operazioni di manutenzione extra riparativa, migliorativa, di messa a norma degli
  impianti e degli edifici (a misura)
D GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
  d.1) Gestione impianti elettrici (centraline, UPS, gruppi elettrogeni, elettropompe, ecc.)
  d.2) Gestione presidi, attrezzature ed impianti antincendio
  d.3) Gestione impianti ascensore (montacarichi, servoscale, ecc.)
  d.4) Gestione impianti idrosanitari, fognari e smaltimento liquami


                        CAPITOLATO D’ONERI                       8
E SERVIZI SPECIALI
   e.1) Servizi di vigilanza
   e.2) Autovettura
F GESTIONE CALORE
   f.1) Gestione del riscaldamento ed erogazione dell'acqua calda
   f.2) Esecuzione di interventi di manutenzione programmata specifica nelle centrali termiche, impianti
   di riscaldamento e condizionamento (termosifoni, fancoil, U.T.A., gruppi frigo, ecc.)


Trattandosi di un servizio integrato (Facility/Global Service Manutentivo) di gestione e fornitura di servizi
relativi alla conduzione del patrimonio immobiliare, l’Appaltatore ha piena responsabilità sui risultati.
( Norma UNI 10685)


3   Forma e valore stimato della convenzione

La Convenzione è stipulata in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

La prestazione dei servizi è pisa in tre Lotti, ripartiti per aree territoriali. I lotti sono così sudpisi:
Lotto 1 – Territorio delle Provincie di Belluno e Treviso;
Lotto 2- Territorio delle Provincie di Padova, Rovigo e Venezia;
Lotto 3- Territorio delle Provincie di Verona e Vicenza.
I lotti sono consoni ad una gestione territoriale a livello regionale e consentono una maggiore economia
di spesa a favore delle Amministrazioni/Enti aderenti.

Il valore stimato della Convenzione è il seguente: € 193.350.000,00 IVA esclusa stimato sull’intera
durata del servizio 2017/2022.
Gli importi dei singoli lotti risultano così sudpisi:

  Lotto 1   Territorio delle Provincie di Belluno e Treviso           euro     52.600.000,00
                               Oneri Sicurezza     euro      871.000,00
  Lotto 2   Territorio delle Provincie di Padova, Rovigo e Venezia        euro     65.500.000,00
                               Oneri Sicurezza     euro     1.084.000,00
  Lotto 3   Territorio delle Provincie di Verona e Vicenza            euro     72.100.000,00
                               Oneri Sicurezza     euro     1.195.000,00
L’importo massimo previsto per ciascun lotto può essere incrementato secondo le modalità previste
dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

I servizi attivati dalle Amministrazioni Contraenti dovranno essere necessariamente erogati
dall’Appaltatore con le modalità stabilite dai documenti di Convenzione, in particolar modo dal presente
Capitolato d’Oneri, dal Capitolato Tecnico, oltre che nell’Offerta tecnica presentata dall’Aggiudicatario.

La stipula della convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti né tanto meno il SA
- Provincia di Vicenza, all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà
origine unicamente a un obbligo dell’Appaltatore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza
dell’importo massimo contrattuale, gli Ordinativi di Fornitura, deliberati dalle Amministrazioni Contraenti,
salvo quanto stabilito in ordine al “Minimo garantito”. Per quanto riguarda il “Minimo garantito” riferito
all’adesione obbligatoria, sono mantenute ferme le disposizioni in ordine alle possibilità di modifica dei
contratti durante il periodo di validità, con variazioni in diminuzione nei limiti del 20% dell’importo di
aggiudicazione.

In particolare non è fonte di alcuna obbligazione per il SA - Provincia di Vicenza nei confronti del



                       CAPITOLATO D’ONERI                          9
Appaltatore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione e gli
Allegati Capitolato d’Oneri e Capitolato Tecnico le condizioni generali del contratto concluso dalle singole
Amministrazioni Contraenti con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura.

Il SA - Provincia di Vicenza si riserva di esercitare l'opzione di aumentare i quantitativi di ciascun lotto
nella percentuale fino ad un massimo del 20%, alle medesime condizioni di aggiudicazione, ove i
quantitativi originari risultino raggiunti prima della scadenza naturale della Convenzione, valutate, altresì,
le condizioni economiche del servizio, previa sottoscrizione di apposito atto di sottomissione.


4  Durata della convenzione

La Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha scadenza dopo 36 (trentasei) o 60
(sessanta) mesi, salvo l’esaurimento dell’importo massimo contrattuale riferito a ciascun lotto
aggiudicato, di cui all’art. 3.
Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, per durata della Convenzione si intende il termine
entro cui le Amministrazioni Contraenti possono inviare l’Ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione
medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei
contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o
di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Appaltatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione,
anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della
Convenzione.
I singoli contratti attuativi della Convenzione, stipulati mediante emissione di Ordinativi Principali di
Fornitura da parte delle Amministrazioni, hanno una durata differenziata a seconda della modalità di
erogazione prescelta tra il “Facility Management” ed il “Facility Management Light” e secondo quanto
disposto nella Convenzione:
  − per i contratti stipulati nella modalità “Facility Management Plus” la durata è di 5 (cinque)
     anni;
  − per i contratti stipulati nella modalità “Facility Management Basic” la durata è di 3 (tre) anni.
La Convenzione potrà essere prorogata qualora alla scadenza dei termini anzidetti termine non sia stato
esaurito l’Importo Massimo Contrattuale, eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del
medesimo.
Resta inteso che, per durata della Convenzione si intende il termine di utilizzo della Convenzione
medesima e, quindi, di adesione mediante emissione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle
Amministrazioni Contraenti.
Resta, altresì, inteso che la facoltà degli Enti di emettere Ordinativi di Fornitura viene meno qualora,
prima del termine ultimo di durata della Convenzione, anche eventualmente prorogato ai sensi
dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, sia esaurito l’importo massimo contrattuale, anche eventualmente
incrementato.
La durata di ogni singolo Contratto di Fornitura, concluso mediante l’emissione di ciascun Ordinativo di
Fornitura, è pari alla durata della convenzione stessa e pertanto, indipendentemente dalla data di
emissione dell’Ordinativo di Fornitura, quest’ultimo scadrà alla data di termine della Convenzione e sua
eventuale proroga.
È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei singoli Contratti di Fornitura.
Una volta scaduta/esaurita la Convenzione, non possono essere emessi Atti Aggiuntivi che comportino
un incremento del valore economico dell’Ordinativo Principale di Fornitura. A titolo esemplificativo, a
Convenzione scaduta e/o esaurita, possono essere emessi solamente Atti Aggiuntivi che integrino


                     CAPITOLATO D’ONERI                        10
l'Ordinativo Principale di Fornitura modificando le condizioni previste nelle perse sezioni del Piano
Dettagliato degli Interventi e/o nel Verbale di Consegna, mentre non possono essere emessi Atti
Aggiuntivi per la copertura finanziaria di attività extra-canone.
Resta, altresì, espressamente inteso che, qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione
o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Appaltatore è tenuto a prestare la massima collaborazione,
anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli
stessi siano successivamente affidati a operatori economici persi dal medesimo Appaltatore.


5  Norme regolatrici e disciplina applicabile

La Convenzione è regolata dai principi in essa contenuti, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi
richiamati. Inoltre, è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti
normativi riportati nella Convenzione stessa. L’esecuzione dei servizi oggetto della Convenzione e dei
singoli Contratti di Fornitura sono regolati da:
a) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
   sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
   enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
   riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per
   quanto applicabile;
b) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
   di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto
   2009, n. 106 e le perse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
c) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
   materia di normativa antimafia”;
d) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
   nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
   legge 13 agosto 2010, n. 136”;
e) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
   e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
f) le disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
   nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui
   il Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati,
   formano parte integrante del presente atto e della Convenzione;
g) le norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di
   diritto privato.
Nel caso in cui una o più previsioni della Convenzione dovessero risultare contrarie a norme inderogabili
di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non
attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo
scopo e lo spirito della Convenzione stessa.
In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni della Convenzione risultate contrarie a norme di legge o,
comunque, dichiarate nulle o annullate o penute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni -
legalmente consentite - che permettano di dare alla stessa un contenuto il più vicino possibile a quello
che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un’esecuzione della Convenzione conforme al
suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.




                      CAPITOLATO D’ONERI                           11
6  Descrizione dei servizi in convenzione

La Convenzione intende affidare ad un Appaltatore specializzato ogni incombenza gestionale e tecnica in
ordine all’esecuzione dei persi servizi di gestione e manutenzione delle strutture e dei relativi impianti
costituenti il patrimonio immobiliare delle Amministrazioni Contraenti inpiduate negli Ordinativi Definitivi
di Fornitura (ODF).
Ciò significa che il Appaltatore dovrà operare con autonoma iniziativa e sotto gli indirizzi del Responsabile
del Procedimento e della Direzione Tecnica dell’Amministrazione Contraente per inpiduare, proporre e
risolvere i problemi connessi con la funzionalità, il deterioramento, la conservazione, il ripristino e
l’adeguamento tecnico e funzionale del patrimonio immobiliare nel suo complesso.

I servizi da fornire e le modalità di espletamento delle prestazioni sono prescritte in dettaglio dal
Capitolato Tecnico.

Il presente appalto prevede l’erogazione di una pluralità di servizi da parte di un unico Appaltatore.

L’Appaltatore sarà compensato per i servizi di manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare con i
corrispettivi riportati nell’Ordinativo Definitivo di Fornitura (ODF) e con le modalità specificate nel
Capitolato Tecnico e di seguito riportate per maggior chiarezza.

I servizi si sudpidono in:
•  servizi/gestioni a canone che devono essere eseguiti sulla base delle modalità stabilite dal
  Capitolato Tecnico, a seguito di un programma di manutenzione (programma periodico delle attività)
  elaborato dall’Appaltatore ed approvato dal Responsabile del Procedimento(RUP) e/o dal Direttore
  dell’Esecuzione Contrattuale(DEC). La periodicità e la ripetitività di tali attività le configura come
  gestioni a canone il cui corrispettivo complessivo verrà liquidato trimestralmente in dodicesimi
  dell’importo annuale fissato e la cui rendicontazione verrà effettuata con reports informatici
  estrapolabili dal programma di gestione; A

•  servizi/gestioni a misura extra canone che devono essere eseguiti a seguito di richiesta diretta
  da parte del Responsabile del Procedimento e/o dal Direttore dell’Esecuzione Contrattuale a seguito di
  necessità specifiche e/o delle esigenze rilevate dai monitoraggi e/o da programmi di intervento. Tali
  attività vengono liquidate a misura su presentazione di contabilità e allegati relativi.
Il Servizio globale di gestione della manutenzione dei Beni si svolge dalla data di consegna dei Beni, per i
servizi attivati dall’Amministrazione Contraente, e si articola nelle prestazioni specifiche di seguito
elencate, la cui regolamentazione è contenuta nel Capitolato Tecnico facente parte inscindibile della
Convenzione.
Per i servizi a canone possono essere previsti dei fondi definiti “a misura extra canone”, intendendo con
questo che per l’utilizzo di tali fondi dovranno essere eseguiti interventi a seguito di richiesta diretta da
parte del Responsabile del Procedimento e/o del Direttore dell’Esecuzione Contrattuale. Tali interventi
verranno liquidati previo presentazione della contabilità e dei relativi allegati.
Tale gestione si esplica attraverso le seguenti prestazioni, valide per tutti i Beni, salvo integrazioni
specifiche previste per singole tipologie:

A - ANAGRAFICA E PROGETTO SIM articolata in:

a.1) Creazione di Anagrafe Immobiliare su supporto informatico che, attraverso un sistema di
codifica ad albero (sistema, sub sistema, componente, elemento tecnico), permetta la scomposizione
dell’edificio in singoli elementi da manutenere ai vari:
    piani/livelli



                     CAPITOLATO D’ONERI                        12
    ambienti/stanze
    componenti/elemento tecnico
La raccolta, registrazione e l’aggiornamento di tutti i dati identificativi, i disegni in formato .dwg e/o
cartacei, le dichiarazioni e/o certificazioni, le immagini per ogni locale e spazio interno ed esterno degli
immobili, permetteranno di verificare la corrispondenza degli elaborati grafici e della documentazione
messa a disposizione dall’Amministrazione Contraente, con lo stato di fatto dell’immobile permettendo la:
    •  creazione di un archivio contenente un fascicolo relativo ad ogni singolo immobile in gestione,
      con recupero delle certificazioni, dei manuali d’uso degli impianti e di ogni dato saliente
      inerente la gestione dell’edificio;
    •  creazione di un archivio fotografico relativo agli immobili, principali impianti, componenti e sub
      componenti del patrimonio immobiliare;
al fine di garantire un censimento continuamente aggiornato sullo stato manutentivo dell’intero patrimonio
immobiliare;

a.2) Creazione di schede contenenti la lista delle esigenze manutentive dei singoli immobili che
emergeranno dai dati di anagrafe e dai sopralluoghi effettuati per monitorare lo stato di salute degli
edifici. L’elaborazione dei dati contenuti in tali liste permetterà di elaborare piani di manutenzione
precisi e di facile consultazione, tarati nel medio o lungo termine a seconda dell’esigenza
dell’Amministrazione Contraente.
L’inpiduazione degli interventi di manutenzione permetteranno la redazione dei piani di manutenzione
  attraverso:
    •  il censimento del patrimonio, di proprietà e/o in gestione all’Amministrazione Contraente,
      oggetto della Convenzione;
    •  il monitoraggio tecnico dei componenti edilizi ed impiantistici del patrimonio, per la
      determinazione dello stato d’uso e di conservazione e, l’inpiduazione della presenza e
      permanenza dei requisiti normativi, nonché del rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e
      conduzione degli impianti;
    •  l’aggiornamento continuo dell’archiviazione degli interventi di manutenzione extra canone
      eseguiti presso i beni oggetto della presente convenzione;

    •  l’aggiornamento continuo dell’archiviazione delle esigenze manutentive rilevate presso i i beni
      oggetto della presente convenzione;

a.3) Creazione del Sistema Informativo per la gestione della Manutenzione (SIM), software per la
gestione della manutenzione e dei servizi che consentirà:
    •          la rintracciabilità dei processi dal sorgere dell’esigenza manutentiva (richiesta di
      manutenzione) fino all’emissione dell’ordine di lavoro (ordine di manutenzione) passando per
      l’attività di stima e preventivazione;
    •  la capacità di consentire il feedback delle informazioni, ovvero permettere il confronto e la
      sostituzione dei dati programmatori iniziali con quelli rilevati durante lo svolgimento dell’azione
      manutentiva, dati disponibili attraverso il ritorno degli ordini di lavoro, che vengono gestiti dal
      sistema informatico;

a.4) La gestione informatica del processo manutentivo, con la fornitura tempestiva di tutti i dati,
disaggregati e di sintesi, aggiornati, a richiesta e periodicamente, che il Responsabile del Procedimento
e/o il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale riterrà necessario richiedere per avere:
     • l’archiviazione dei dati relativi all'iter del processo manutentivo, dal manifestarsi dell'esigenza
       alla memoria storica;


                     CAPITOLATO D’ONERI                         13
    •  la stima della richiesta di intervento eseguita;
    •  la catalogazione delle richieste di manutenzione e degli ordini conseguenti secondo la tipologia
      di mestiere (idraulico, edile, elettrico, ecc.) in modo da poter estrapolare i costi in base alla
      tipologia di lavoro;
    •  la conoscenza dei costi di manutenzione per edificio, zona, provincia, ecc….
La gestione informatica del processo manutentivo sarà ovviamente collegata alla voce b.3) gestione delle
operazioni di manutenzione che verrà analizzata di seguito.

a.5) assistenza informatica per le modifiche al database di gestione che il Responsabile del
Procedimento e/o il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale riterrà necessarie per la gestione dell’appalto ed
istruzione del personale tecnico ed operativo dell’Amministrazione Contraente all’uso delle procedure
informatiche relative. L’esecuzione delle attività informatiche ed affini (aggiornamento programma
informatico di gestione ed addestramento) devono prevedere la fornitura di un supporto logistico
(hardware e software), tecnico-amministrativo ed informatico, necessario allo svolgimento della gestione
del patrimonio immobiliare come meglio specificato nel Capitolato Tecnico;

a.6) un servizio di centralino (Centrale Operativa), con l’istituzione numero dedicato e/o di un portale,
collegamenti telefonici e trasmissione dati, gestito da un tecnico dell’Appaltatore qualificato, incaricato di
registrare con modalità informatica le richieste di intervento, di monitorare l’iter fino alla chiusura del
lavoro, di effettuare le operazioni di estrazione dati dal software di gestione e di gestire le procedure
amministrative e/o contabili attinenti all’appalto. Tale tecnico si occuperà inoltre dell’archiviazione
informatica dei dati provenienti delle varie sedi con catalogazione del relativo materiale quale
elaborati grafici, certificazioni, dichiarazioni, ecc. ed inserimento dei dati salienti sul database di gestione;

a.7) rilievi architettonici, rilievi impiantistici, accatastamenti, ecc. (a prestazione) mediante
predisposizione e completamento delle pratiche di accatastamento e/o restituzione in formato Autocad,
compreso il rilievo impiantistico a vista, sui beni che verranno inpiduati dal Responsabile del
Procedimento e/o del Direttore dell’Esecuzione Contrattuale secondo le esigenze rilevate.

B - GESTIONE TECNICA articolata in:

b.1) Custodia degli Impianti oggetto della convenzione, il servizio di monitoraggio continuo dei Beni
per evitare danni alla pubblica incolumità;

b.2) l’attività di preventivazione e programmazione esecutiva degli interventi che si rendesse
necessaria, completa di tutti gli adempimenti correlati;

b.3) la gestione delle operazioni di manutenzione: la predisposizione di elaborati grafici e descrittivi,
preventivi e piani di manutenzione programmata, fatti sulla base dell'Elenco Prezzi Unitari e relative
prescrizioni tecniche, su richiesta dell’Amministrazione Contraente o motu proprio, per interventi di
Manutenzione Programmata, Ordinaria o Migliorativa di qualsiasi tipo; l’esecuzione di sopralluoghi per
risolvere problemi manutentivi o per preventivazioni, compreso il report delle conclusioni del sopralluogo e
la documentazione, anche fotografica, necessaria e/o richiesta.

La gestione delle operazioni di manutenzione dovrà regolamentare - mediante l’utilizzo del software di
gestione della manutenzione:
  • la conoscenza dello stato di avanzamento degli interventi, in tempo reale, compresa:
        - lo stato di avanzamento dei preventivi
        - la programmazione degli interventi da fare
        - le somme spese nell’ambito dell’importo complessiva della macroarea di appartenenza al
        momento della richiesta
  • la documentazione degli interventi eseguiti e relativi importi


                     CAPITOLATO D’ONERI                         14
  • gli allegati alla fatturazione per la contabilità ed il controllo degli interventi e degli importi
  • le pezze giustificative degli interventi (rapportini, liste delle economie e dei noli, documenti di
   trasporto, ecc.) organizzate in maniera da facilitare il loro controllo.
b.4) la programmazione operativa degli interventi, compreso il coordinamento con altre imprese
che operino sugli stessi Beni.

b.5) prestazioni tecniche varie si intendono tutte le prestazioni, non specificatamente definite altrove
ma comunque necessarie al corretto funzionamento del Servizio, in particolare consistono in:
    • interfaccia con il Responsabile del Procedimento/Direttore dell’Esecuzione
     Contrattuale, sopralluoghi e relazioni conseguenti alle richieste del Responsabile del
     Procedimento e personale da lui delegato;
    • predisposizione cronoprogrammi di lavoro;
    • ottenimento di autorizzazioni da Enti vari;
    • la gestione del coordinamento fra imprese che dovessero operare nello stesso Bene;
    • la predisposizione degli allegati alla fatturazione, compresa la redazione della
     contabilità redatta secondo quanto specificato nei Capitolati Tecnici;

b.6) un servizio di reperibilità al di fuori dell’orario di lavoro, da attuarsi durante tutto l’arco
dell’anno, garantendo, a richiesta, l’intervento immediato di personale specialistico;

b.7) Prestazioni specialistiche e professionali (a prestazione)
    relative ad attività tecniche connesse all’attività manutentiva extra canone a misura svolta dal
    Appaltatore presso gli immobili quali:
      rinnovo certificati prevenzione incendi;
      predisposizione pratiche per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;
      progettazioni per il rilascio della dichiarazione di conformità D.M. 37/08;
      misurazioni e/o prelievi non previsti dalle operazioni rientranti nei servizi, come
      delineati nel Capitolato Tecnico;
      valutazione dei rischi a seguito di inpiduazione dei componenti amiantiferi e/o tossici;
      consulenze e perizie tecniche varie;
ed ogni altra prestazione attinente all'ingegneria e all'architettura che esulano da quelle comprese nella
gestione tecnica e attinenti ai beni gestiti ed al servizio oggetto di appalto.

C – ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE A MISURA

Le attività di manutenzione della macroarea C definite come attività di manutenzione a misura possono
essere di due tipi:
−  ordinaria: che devono essere eseguite a seguito di segnalazioni da parte degli utenti e/o a seguito
   di richiesta diretta da parte dall’Amministrazione Contraente e/o da parte del Appaltatore a seguito di
   rilevazioni emerse dal monitoraggio del patrimonio immobiliare, dirette alla Staff Tecnico
   dell’Appaltatore, secondo livelli autorizzativi predefiniti;
−  migliorativa: che consistono nella programmazione e realizzazione di interventi di messa a norma,
   ristrutturazione e risanamento, di parti o settori omogenei degli immobili o di specifici impianti,
   richiesti dall’Amministrazione Contraente durante il corso della Convenzione sulla base di indicazioni
   del Responsabile del Procedimento e/o del Direttore dell’Esecuzione Contrattuale e su elaborati
   dell’Appaltatore.

L’esecuzione degli interventi di manutenzione articolata in:

c.1) Esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria a chiamata, riparativa, non
programmabile (a misura o economia) compreso:


                    CAPITOLATO D’ONERI                        15
    il pronto intervento, atto a mantenere in condizioni d'uso adeguate e in sicurezza nei confronti
    del pericolo imminente e dell'insidia i Beni oggetto di appalto;
    lavorazioni atte a mantenere in condizioni d'uso secondo standard compatibili con gli
    importi fissati nell’Ordinativo di Fornitura, i Beni in modo che possano essere utilizzati per gli
    scopi istituzionali;
    esecuzione di operazioni di manutenzione non programmabili, ordinate dal Responsabile
    del Procedimento e/o dal Direttore dell’Esecuzione Contrattuale per le modifiche, integrazioni o
    migliorie che l’Amministrazione Contraente riterrà necessarie;

c.2) Esecuzione di operazioni di manutenzione extra riparativa, migliorativa, di messa a
norma degli impianti e degli edifici articolata in:
      messa a norma degli impianti e degli edifici, sulla base degli interventi inpiduati da parte
      del Responsabile del Procedimento e/o del Direttore dell’Esecuzione Contrattuale, finalizzati in
      particolare ad:
         − adeguamento impiantistico;
         − messa a norma secondo la prescrizioni di sicurezza antincendio;
         − adeguamento della sicurezza sul posto di lavoro (D. Lgs. 81/08);
         − superamento delle barriere architettoniche;
      La realizzazione di interventi di manutenzione extra riparativi, a seguito delle
      disposizioni dell’Amministrazione Contraente, finalizzati alla riqualificazione degli
      immobili.
Le attività di manutenzione vengono tutte liquidate a misura, previa presentazione di adeguata contabilità
e relativi allegati.

Il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale si riserva di inpiduare gli
interventi che riterrà prioritari, e l’Appaltatore dovrà svolgere tutti le attività richieste per portare a
termine gli stessi nei tempi stabiliti.

Gli interventi compresi nella voce c.2 dovranno essere preceduti da inpiduazione dettagliata,
preventivazione e elaborati grafici operativi, compreso naturalmente ogni adempimento per ottenere tutte
le autorizzazioni da Enti o Uffici preposti.

D - GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI relativa alla gestione e manutenzione degli impianti
tecnologici degli edifici oggetto della convenzione; queste gestioni devono fornire un servizio completo a
fronte di un corrispettivo a canone annuo come specificato nel Capitolato Tecnico.
In particolare si prevedono le seguenti gestioni:

  d.1) Gestione impianti elettrici (centraline, UPS, gruppi elettrogeni, elettropompe, ecc.)

  d.2) Gestione presidi, attrezzature ed impianti con verifica rispondenza dell'edificio alle principali
  norme antincendio

  d.3) Gestione impianti ascensore (montacarichi, servoscale, ecc.)

  d.4) Gestione impianti idrosanitari, fognari e smaltimento liquami

E – SERVIZI SPECIALI relativi ad attività che a fronte di un corrispettivo a canone devono fornire
una prestazione completa in merito a:

  e.1) un servizio di vigilanza presso gli immobili dell’Amministrazione Contraente, comprensivo di:
  −  servizio di ronde lungo il perimetro esterno degli immobili;
  −  servizio di televigilanza con pronto intervento;


                     CAPITOLATO D’ONERI                       16
  −  servizio di intervento su chiamata;
  −  servizio di guardiania.
  e.2) autovettura: dovrà essere fornita dall’Appaltatore n° 1 autovettura in uso al Responsabile del
  Procedimento e/o al Direttore dell’Esecuzione Contrattuale o personale da loro delegato secondo le
  specifiche del Capitolato Tecnico.

F – GESTIONE CALORE

  f.1) Gestione del riscaldamento ed erogazione dell'acqua calda
  f.2) Esecuzione di operazione di manutenzione programmata specifica nelle centrali
termiche, impianti di riscaldamento e condizionamento

L’Appaltatore dovrà garantire adeguato comfort negli ambienti degli edifici oggetto della convenzione,
durante gli orari di utilizzo degli edifici.
Tale comfort consiste nel mantenimento della temperatura ad un livello prefissato in funzione della
destinazione d'uso degli ambienti per tutti gli intervalli di tempo previsti, nel periodo di funzionamento
stagionale degli impianti.

Comprende inoltre la garanzia dell'erogazione dell'acqua calda sanitaria durante tutto il periodo dell'anno,
per tutti gli edifici di cui all’Ordinativo Definitivo di Fornitura (ODF), con la sola esclusione della fornitura
elettrica necessaria alla gestione dei bollitori elettrici autonomi.

La gestione si attuerà, oltre che con la fornitura di adeguato comfort ambientale, anche mediante la
conduzione, il controllo e la manutenzione delle Centrali Termiche, dei bollitori, degli impianti di
condizionamento, delle unità di trattamento aria (U.T.A.) secondo le norme UNI 8364, UNI 9317, UNI
10435 e UNI 10389 e come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.

Ogni onere necessario (manodopera, mezzi, noleggi, combustibili, spese per contratti, tasse, materiale di
consumo, pezzi di ricambio, prodotti per addolcitori dosatori, ecc. - con esclusione delle sole sostituzioni di
elementi completi identificabili come interventi di manutenzione straordinaria – come meglio specificato
nel Capitolato Tecnico) è compreso nell'importo fissato nell’Ordinativo Definitivo di Fornitura (ODF).

Nei servizi inpiduati dal presente Capitolato e dal Capitolato Tecnico sono comprese tutte le prestazioni
di ordine tecnico e specialistico di alta qualità professionale regolamentate dagli ordini professionali
attinenti, necessarie alle attività di conduzione del servizio, progettazione, direzione lavori, collaudi e
certificazioni.

In ogni caso il personale impiegato dovrà avere il gradimento dell’Amministrazione Contraente che potrà
richiedere l’allontanamento di unità del personale dell’Appaltatore non gradito o ritenuto, a propria
insindacabile decisione, non sufficientemente qualificato e idoneo all’espletamento dei servizi richiesti,
senza che ciò porti ad alcuna pretesa da parte del Appaltatore.


7  Obiettivi della convenzione

La convenzione ha per obiettivi il controllo del livello prestazionale degli immobili e degli impianti, il
miglioramento del livello di servizio, nonché l’acquisizione di più elevate capacità gestionali da parte
dell’Amministrazione Contraente.

L’Amministrazione Contraente si propone con tale appalto di acquisire un servizio unitario di gestione di
alcune attività estranee al core business aziendale attraverso un processo globale e unitario (nei suoi
persi aspetti di carattere operativo, tecnico, procedurale ed esecutivo) impostato sui risultati che
garantisca la qualità e la funzionalità del patrimonio immobiliare.


                     CAPITOLATO D’ONERI                         17
In relazione a quanto precede si specificano gli obiettivi dell’appalto:

●  la progettazione di un software gestionale informatizzato che, tenuto conto delle procedure già in uso
  presso l’Amministrazione Contraente, permetta la gestione (pianificazione/coordinamento/esecuzione)
  delle attività di manutenzione e di gestione e consenta la costituzione di un anagrafe patrimoniale,
  attraverso una continua attività di censimento e rilievo del patrimonio edilizio ed impiantistico con
  restituzione con schede descrittive;
●  prevenire ed evitare, salvo cause di forza maggiore, pericoli alla incolumità degli utenti o danni
  patrimoniali;
●  la realizzazione di un servizio di manutenzione immobili ed impianti capace di mantenere gli immobili
  ed i sub-sistemi tecnologici in efficienza, assicurarne la disponibilità e quindi il regolare svolgimento, in
  condizioni di assoluta sicurezza per le attività che vi vengono esercitate, mediante una strategia che
  misceli opportunamente manutenzione programmata e manutenzione a guasto, gestendo l’intero
  processo con attività di diagnostica, pianificazione, definizione di strategie manutentive,
  progettazione, programmazione;
●  acquistare una profonda conoscenza del patrimonio immobiliare mediante l’aggiornamento continuo
  dell’Anagrafe patrimoniale;
●  rispondere in maniera rapida ed adeguata alle esigenze d’utilizzo degli utenti;
●  raggiungere uno standard qualitativo dei Beni, in modo particolare in relazione a:
   → messe a norma impianti elettrici ed impianti tecnologici (impianti termici, impianti antincendio e
    di gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro, ecc.);
   → assicurare e mantenere nel tempo, con le modalità di cui al D.P.R. 412/93 modificato dal D. Lgs.
    192/2005 recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
    nell’edilizia”ed integrato dal successivo D. Lgs. 311/2006, adeguate condizioni di comfort nei
    fabbricati, migliorando l’efficienza energetica degli edifici e favorendo lo sviluppo, la
    valorizzazione e l’integrazione di fonti rinnovabili e la persificazione energetica;
   → abbattimento e superamento barriere architettoniche (Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 -
    Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
    privati; Circolare Lavori Pubblici n. 1669 del 22 giugno 1989 -Circolare esplicativa della legge 9
    gennaio 1989 n. 13; D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 - Regolamento recante norme per
    l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici; Legge 24 marzo
    1989, n. 122 Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane
    maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina
    della circolazione stradale; Circolare Ministero Interno 1 marzo 2002, n. 4 Linee guida per la
    valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili);
●  conseguire miglioramenti di efficienza (risparmi di gestione) ed efficacia (tempestività degli interventi)
  dalle sinergie conseguibili con l’integrazione di altri servizi, collaterali al servizio di manutenzione
  (gestione tecnica);
●  integrare il servizio manutenzione in convenzione con il sistema di gestione delle attività svolte
  dall’Amministrazione Contraente in merito ai lavori programmati e svolti;
●  innalzare la cultura gestionale mediante l’acquisizione di know how innovativi e di adeguata capacità
  di controllo;
●  ottimizzare la capacità di controllo della qualità e dei costi dei servizi;
●  completare, entro il primo anno di appalto, l’Anagrafe patrimoniale, compresa la redazione dei piani di
  manutenzione per tutti gli edifici patrimoniali.




                      CAPITOLATO D’ONERI                         18
8  Numero di servizi da attivare in Convenzione


I servizi dovranno essere forniti secondo le modalità e le caratteristiche minime previste nel Capitolato
Tecnico, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi Definitivi di
Fornitura (ODF), sino a concorrenza dell’importo massimo contrattuale, riferito a ciascun lotto aggiudicato.

Al fine di garantire una reale integrazione logistica ed organizzativa delle attività erogate dall’Appaltatore,
l’utilizzo della Convenzione e il conseguente affidamento dei servizi oggetto della stessa risultano
obbligatoriamente subordinati all’emissione di un Ordinativo Principale di Fornitura che comprenda un
numero Minimo di Servizi da attivare differenziato a seconda della modalità di erogazione prescelta, se
“Facility Management basic” o “Facility Management Plus”.

In particolare, il “Facility Management Plus” da la possibilità di utilizzare tutte le potenzialità dei servizi
descritti nel Capitolato grazie anche ad una durata contrattuale più lunga (5 anni), offrendo la possibilità
di accedere a tutti i Servizi di Governo, alcuni con attivazione automatica altri con attivazione facoltativa.

Il “Facility Management Basic” da invece la possibilità di accedere anche solo a pochi servizi, con una
durata contrattuale più contenuta (3 anni), risultando più adatto a soddisfare le esigenze di
Amministrazioni che possiedono in uso immobili di piccola dimensione. Scegliendo la modalità di
erogazione “Facility Management Basic” si attivano automaticamente solo una parte dei Servizi di
Governo (Sistema Informativo, Anagrafica Tecnica, Call Center) e alcuni di questi possono essere erogati
in forma semplificata, senza possibilità di attivare altri Servizi di Governo.

E’ comunque facoltà delle Amministrazioni Contraenti scegliere la modalità di erogazione più conforme alle
proprie esigenze/necessità.

Le Amministrazioni che intendano utilizzare la Convenzione sono obbligate ad ordinare ed acquistare un
quantitativo minimo di servizi composto da:

    per la modalità di erogazione “Facility Management basic”, almeno 3 servizi operativi tra quelli
    previsti nel presente Capitolato Tecnico (in maniera parziale per i servizi C.2 manutenzione
    migliorativa ed F.2), di cui obbligatoriamente il servizio f.1 Gestione Calore (vedasi tabella
    successiva) e uno di gestione impianti tecnologici

    per la modalità di erogazione “Facility Management plus” almeno 6 servizi operativi tra quelli
    previsti nel presente Capitolato Tecnico, di cui di cui obbligatoriamente il servizio f.1 Gestione
    Calore (vedasi tabella successiva) e tre di gestione impianti tecnologici

Pertanto le Amministrazioni non possono emettere Ordinativi Principali di Fornitura che non rispettino i
sopraelencati requisiti.

La definizione del set minimo effettuata contestualmente all’utilizzo della Convenzione attraverso
l’Ordinativo Principale di Fornitura, a prescindere dall’inizio di erogazione degli stessi, può avvenire anche
in momenti differenti in funzione della scadenza dei relativi contratti eventualmente in essere con altri
Fornitori.
A titolo esemplificativo, un’Amministrazione, tramite l’Ordinativo Principale di Fornitura, optando per la
modalità di erogazione “Facility Management basic”, può ordinare una configurazione di servizio
costituita dal Servizio di Gestione Calore, Manutenzione Impianti Elettrici, dal Servizio Manutenzione
Antincendio, con inizio dell’erogazione dei rispettivi servizi in data 1.07.2017 per la manutenzione
impianti elettrici, in data 1.09.2017 per la manutenzione antincendio e in data 15.04.2018 per la
gestione calore.



                     CAPITOLATO D’ONERI                         19
I servizi costituenti l’Ordinativo Principale di Fornitura, anche se ad erogazione posticipata, avranno
un’unica scadenza che rimane fissata, a seconda che si opti per la modalità “Facility Management basic”
o per la modalità “Facility Management plus”, rispettivamente, al termine dei tre/cinque anni
dall’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura.
Come già accennato, l’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura determina l’attivazione
automatica, e differenziata a seconda della modalità di erogazione dei servizi prescelta, di una parte dei
Servizi di Governo.

Poiché l’obiettivo di un appalto di gestione immobiliare comprende la programmazione dei servizi,
attraverso la definizione delle modalità operative e l’efficace gestione dei flussi informativi, il
raggiungimento di tali obiettivi non può prescindere dall'utilizzo di tecniche di gestione e di strumenti
informatici dedicati. Per tale motivo entrambe le modalità di erogazione dei servizi (basic/plus)
prevedono l’attivazione automatica dei Servizi di Governo (A. Anagrafe e progetto SIM, B. Gestione
Tecnica) volti ad ottenere la gestione integrata di tutti i servizi erogati nell’ambito della presente
Convenzione.
La seguente tabella evidenzia le principali differenze tra le due modalità di erogazione:

                                       Facility        Facility
             Descrizione attività               Management       Management
                                        plus          basic
    Durata convenzione                            5 anni         3 anni
                                     6 servizi di cui 1 di  3 servizi di cui 1 di
            Gruppo minimo di servizi
                                      gestione impianti    gestione impianti
      (Anagrafica e Gestione Tecnica sono obbligatori)
                                       tecnologici       tecnologici
                                     implementazione     implementazione
A.  ANAGRAFE E PROGETTO SIM                        (attivazione      (attivazione
                                       automatica)       automatica)
    a.1) Creazione Anagrafe Immobiliare                  completa         parziale
    a.2) Lista esigenze manutentive e piani di manutenzione        completa         assente
    a.3) Sistema Informativo per la gestione della             completa        completa
    Manutenzione (SIM)
    a.4) Gestione informatica del processo manutentivo           completa        completa
    a.5) Assistenza informatica ed istruzione personale tecnico       completa        completa
    a.6) Centrale operativa, collegamenti telefonici,            completa        completa
    trasmissione ed archiviazione informatica dati
    a.6) Rilievi architettonici, rilievi impiantistici,           completa         assente
    accatastamenti, ecc.
B.  GESTIONE TECNICA                           (attivazione      (attivazione
                                       automatica)       automatica)
    b.1) Custodia beni, monitoraggio per pubblica incolumità        completa         assente
    b.2) Attività di preventivazione e progettazione            completa         assente
    b.3) Gestione operazioni di manutenzione                completa        completa
    b.4) Programmazione operativa degli interventi             completa        completa
    b.5) Prestazioni tecniche varie                    completa         assente
    b.6) Reperibilità                           completa        completa
    b.7) Prestazioni specialistiche e professionali            completa         assente
C.  ATTIVITA’ MANUTENZIONE A MISURA
    c.1) Esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria a        completa        completa
    chiamata, riparativa , non programmabile (a misura o
    economia)
    c.2) Esecuzione di operazioni di manutenzione extra           completa         assente
    riparativa, migliorativa, di messa a norma degli impianti e
    degli edifici (a misura)
D.  GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
    d.1) Gestione impianti elettrici (centraline, UPS, gruppi        completa        completa
    elettrogeni, elettropompe, ecc.)


                       CAPITOLATO D’ONERI                           20
    d.2) Gestione presidi, attrezzature ed impianti antincendio    completa        completa
    d.3) Gestione impianti ascensore (montacarichi,          completa        completa
    servoscale, ecc.)
    d.4) Gestione periodica impianti idrosanitari, fognari e     completa        completa
    smaltimento liquami
E.   SERVIZI SPECIALI
    e.1) Servizi di vigilanza                     completa        completa
    e.2) Autovettura                         completa        completa
F.   GESTIONE CALORE
    g.1) Gestione del riscaldamento ed erogazione dell'acqua     completa        completa
    calda                              (attivazione      (attivazione
                                    automatica)      automatica)
    g.2) Esecuzione di interventi di manutenzione          completa        assente
    programmata specifica nelle centrali termiche, impianti di
    riscaldamento e condizionamento (termosifoni, fancoil,
    U.T.A., gruppi frigo, ecc.)


9   Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) e Ordinativo Definitivo di Fornitura (ODF)

A seguito dell’attivazione della Convenzione:

A. Ciascuna Amministrazione Contraente dovrà emettere un Richiesta Preliminare di Fornitura
  (RPF) – da redigere su apposita modulistica fornita dall’Appaltatore - finalizzato alla richiesta di un
  sopralluogo da parte dell’Appaltatore. L’OPF dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
    a. Riferimenti dell’Amministrazione Contraente e del delegato rappresentante, inclusivo di
      recapiti telefonici ed elettronici;
    b. Dettaglio sulla modalità di attivazione della Convenzione: Facility Manutentivo Plus (durata 5
      anni) o Facility Manutentivo Basic (durata 3 anni) ed elenco dei servizi prescelti;
    c. le tipologie di Servizi, tra quelle previste nel Capitolato, richieste all’Appaltatore;
    d. le strutture/edifici in favore delle quali dovranno essere erogate le prestazioni, nonché
      l’esatta ubicazione delle medesime strutture
    e. Eventuali richieste “integrative” sui servizi richiesti e/o sugli edifici di pertinenza;
    f. Importo complessivo storico del Servizio, al netto di IVA.
    g. ogni altro elemento necessario o semplicemente opportuno per qualificare il contenuto
      tecnico o economico delle prestazioni da eseguire.

   E’ espressamente inteso che i dati e le consistenze indicate nella Richiesta Preliminare di Fornitura
   (RPF) debbono intendersi puramente indicativi. Sarà onere del Appaltatore, a seguito del sopralluogo
   propedeutico alla redazione del Piano Dettagliato degli Interventi, proporre variazioni, in aumento o
   in diminuzione, da inserire nell’Ordinativo di Fornitura (ODF).
   L’Appalto ha infatti, altresì, per oggetto tutte le prestazioni necessarie alla determinazione dell’esatta
   consistenza del patrimonio edilizio dell’Amministrazione Contraente, che dovrà essere costantemente
   aggiornata durante l’esecuzione del Contratto, ma che in ragione dell’analisi iniziale da parte del
   Appaltatore delle consistenze non consentirà variazioni nella corresponsione dei canoni nei primi 12
   mesi dall’avvio della Convenzione.

B. L’Appaltatore, entro e non oltre 7 giorni solari decorrenti dall’invio Richiesta Preliminare di Fornitura
  (RPF), pena l’applicazione delle penali di cui alla Convenzione, dovrà darne riscontro
  all’Amministrazione Contraente, concordando con la stessa in forma scritta le date dei sopralluoghi
  presso gli edifici inpiduati nell’OPF, che dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla ricezione
  della richiesta.

C. Entro e non oltre 30 giorni solari, pena l’applicazione delle penali di cui alla Convenzione, decorrenti


                      CAPITOLATO D’ONERI                         21
   dall’esecuzione dell’ultimo sopralluogo, l’Appaltatore dovrà trasmettere in forma scritta
   all’Amministrazione Contraente il documento denominato “Piano Dettagliato degli
   Interventi”(PDI). Il PDI dovrà contenere nel dettaglio la progettazione, pianificazione e stima
   economica di ogni servizio richiesto dall’Amministrazione Contraente.

D. L’Amministrazione, una volta ricevuto il Piano Dettagliato degli Interventi”(PDI) da parte del
  Fornitore, potrà alternativamente:
  o Rigettarlo, con giustificata motivazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, per importi
     errati rispetto a quanto offerto in gara; indirizzi errati degli immobili, mancata copertura
     complessiva del Servizio richiesto. In caso di rifiuto del RPF, il Fornitore sarà tenuto ad emettere
     un successivo RPF che recepisca le modifiche richieste entro e non oltre 10 giorni lavorativi, pena
     l’applicazione delle penali di cui alla Convenzione.
   o  Accettarlo come redatto e/o prevederne delle integrazioni (es. servizi parziali per alcuni edifici,
     richiesta di incremento prestazioni, ecc.)

E. L’accettazione avverrà tramite l’emissione dell’Ordinativo Definitivo di Fornitura (ODF), su
   modulistica come da Allegato 00 – fac simile Ordinativo Definitivo Di Fornitura.
L’ordinativo Definitivo di Fornitura (ODF) dovrà contenere allegato il PDI sottoscritto e accettato da parte
dell’Amministrazione. La data riportata nell’ODF rappresenta la data di attivazione del Contratto di
Fornitura tra il l’Appaltatore e l’Amministrazione Contraente.

L’importo per eseguire prestazioni a misura, necessario per poter autorizzare qualsiasi intervento extra-
canone, può essere stanziato:
   in fase di emissione dell’Ordinativo Definitivo di Fornitura;
   in un momento successivo all’emissione dell’Ordinativo Definitivo di Fornitura, purché nel periodo di
   validità ed efficacia della Convenzione, tramite Atto Aggiuntivo all’Ordinativo Principale di Fornitura.
Tale importo “extra canone” potrà essere utilizzato per attività extra - canone per tutti i servizi ordinati
dalle Amministrazioni Contraenti nell’Ordinativo Definitivo di Fornitura e/o nell’Atto Aggiuntivo. Nell’ODF
l’Amministrazione contraente dovrà esplicitare l’importo che vorrà utilizzare per l’esecuzione delle attività
di manutenzione a misura (vedasi macroaree servizi)
   Ordinaria a chiamata, riparativa (c.1.)
   extra riparativa, migliorativa (c.2) – solo in modalità Facility Plus
   programmata specifica nelle centrali termiche, impianti di riscaldamento e condizionamento (f.2)
che non potrà comunque superare il 20% dell’importo complessivo dei servizi - solo in modalità Facility
Plus

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 26 e 28 del
D.Lgs. n. 81/2008, le Amministrazioni Contraenti devono valutare, all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di
Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo
Contratto di Fornitura.
Qualora necessario, l’Amministrazione Contraente deve quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere
il “Documento unico di valutazione dei rischi” (c.d. DUVRI); documento che deve in tal caso essere
allegato all’Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso, sulla base dell’Allegato 2.

9.1    Aggiornamento dell’Ordinativo Definitivo di Fornitura (ODF) e Atti Aggiuntivi

Nel corso di validità dell’Ordinativo Definitivo di Fornitura (ODF) potranno essere apportate modifiche e
variazioni, purché siano congiuntamente approvati e firmati dalle controparti.

L’Ordinativo Principale di Fornitura potrà essere aggiornato/integrato/modificato sia per variazioni
inerenti i servizi a canone, che per variazioni inerenti i servizi/attività extra canone tramite Atti Aggiuntivi,


                      CAPITOLATO D’ONERI                         22
predisposti dall’Appaltatore.

Per variazioni inerenti le attività a canone, come ad esempio modificazioni della consistenza degli
immobili o sia necessario l’incremento o il decremento di un servizio attivato, l’Ordinativo Definitivo di
Fornitura (ODF) dovrà essere aggiornato su proposta dell’Appaltatore e sottoposto per accettazione alla
firma dell’Amministrazione Contraente. Si precisa, pertanto, che l’aggiornamento dell’Ordinativo
Definitivo di Fornitura (ODF) si riferisce esclusivamente a variazioni inerenti i servizi a canone quali:
  –  variazione del numero e/o della modalità di erogazione dei servizi a canone;
  –  variazioni nella consistenza (numero di immobili ed estensione);
  –  variazioni nella consistenza a seguito dell’Anagrafica Tecnica prodotta;
Gli aggiornamenti devono essere effettuati in modo che l’Amministrazione Contraente abbia una chiara
visione delle variazioni introdotte (in termini sia di contenuti prestazionali, sia economici). Oltre
all’efficacia ed alla chiarezza nella consultazione delle informazioni relative alla “configurazione di servizio
vigente”, il Fornitore deve garantire il requisito di rintracciabilità di tutti gli aggiornamenti del Piano
Dettagliato delle Attività intercorsi.

Per variazioni inerenti le attività extra-canone, l’Ordinativo Principale di Fornitura (ODF) deve essere
aggiornato, a cura dell’Amministrazione Contraente e tramite emissione di Atto Aggiuntivo, nei
seguenti casi:
  –  ogni qualvolta l’importo “a misura”, eventualmente stanziato per l’effettuazione di interventi
    extra-canone, sia stato raggiunto e debba essere incrementato;
  – a seguito dell’approvazione di uno o più Ordini di Intervento per attività extra- anone a richiesta,
    nel caso in cui l’Amministrazione Contraente non abbia stanziato un importo forfetario “a
    consumo” di cui al punto precedente, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria agli
    interventi approvati.

Tali variazioni, incidendo solo sull’importo delle attività extra-canone, possono essere gestite tramite un
Atto Aggiuntivo “semplificato”, nel periodo di validità ed efficacia della Convenzione, il cui fac-simile è
riportato nell’Allegato 01.
Si fa presente che l’importo “a consumo” formalizzato all’interno dell’Atto Aggiuntivo all’Ordinativo
Principale di Fornitura, vincola l’Amministrazione Contraente ad emettere Ordini di Intervento fino
all’esaurimento dell’intero importo stanziato.
La durata degli eventuali Atti Aggiuntivi, in ogni caso, non può essere superiore al termine di scadenza
previsto per l’Ordinativo Principale di Fornitura.


10 Negozio elettronico di adesione alla convenzione

L’Amministrazione, per utilizzare la Convenzione ed attivare i servizi di Facility Management, deve seguire
il seguente iter procedurale:
   1 effettuare l’apposita Registrazione sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione (Sito
    delle Convenzioni: http://www.acquistinretepa.it);
  2  emettere una Richiesta Preliminare di Fornitura attenendosi a quanto prescritto all’Ordinativo
    Minimo per l’adesione alla Convenzione;
  3  valutare il Piano Dettagliato degli Interventi consegnato dall’Appaltatore;
  4  emettere l’Ordinativo Principale di Fornitura;
  5  formalizzare il Verbale di Consegna.

Dal canto suo, l’Appaltatore, una volta ricevuta la Richiesta Preliminare di Fornitura deve:

  1  verificare la correttezza ed il rispetto dei requisiti;


                      CAPITOLATO D’ONERI                         23
  2  comunicare la validità formale ed il rispetto dei requisiti (e comunque prestare il supporto
    necessario per la corretta formalizzazione) e concordare la data per il sopralluogo;
  3  effettuare il sopralluogo preliminare;
  4  elaborare e trasmettere all’Amministrazione il Piano Dettagliato degli Interventi;
  5  recepire nel Piano Dettagliato degli Interventi le eventuali evidenze dell’Amministrazione;
  6  formalizzare il Verbale di Consegna degli beni


L’utilizzo della Convenzione avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione.
Per potere acquistare attraverso la Convenzione ed emettere validi Ordinativi di Fornitura, il Punto
Ordinante dell’Amministrazione Contraente deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement.
Resta inteso che l’abilitazione del Punto Ordinante non comporta, in capo al SA – Provincia di Vicenza,
una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.
Le predette Amministrazioni Contraenti, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinante attraverso l’apposita
procedura prevista dal Sistema, utilizzano le Convenzioni mediante Ordinativi di Fornitura.
L’Ordinativo di Fornitura consiste, anche considerato quanto previsto dall’art. 1, comma 452, della Legge
n. 296/2006, in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato
automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinante, con le modalità di seguito
descritte.
Affinché l’Ordinativo di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento
informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al
Appaltatore attraverso il Sistema. In caso di impossibilità per il Punto Ordinante di sottoscrivere con firma
digitale l’Ordinativo di Fornitura, il Punto Ordinante potrà, in alternativa all’ipotesi di cui sopra, inviare
tramite il Sistema l’Ordinativo di Fornitura sprovvisto di firma digitale, stampare il medesimo Ordinativo
di Fornitura, sottoscriverlo con firma autografa e inviarlo al Appaltatore via fax o a mezzo raccomandata
a.r. o con qualsiasi altro mezzo anche elettronico. Si evidenzia che in caso di discordanza tra il contenuto
del documento cartaceo e il contenuto del documento informatico non firmato digitalmente a prevalere
sarà sempre e comunque il primo. Non è consentito l’invio di Ordinativi di Fornitura con altre modalità.
Qualora l’Appaltatore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un
soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare le Convenzioni, dovrà,
tempestivamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento degli ordinativi stessi,
informare l’Amministrazione Contraente e il SA – Provincia di Vicenza spiegando le ragioni del rifiuto.
Qualora l’Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l’Ordinativo di Fornitura
medesimo non avrà validità ed l’Appaltatore non dovrà darvi esecuzione quest’ultimo, tuttavia, dovrà
darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre due giorni lavorativi dal
ricevimento dell’Ordinativo stesso. In tal caso l’Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di
Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
Per effetto dell’Ordinativo di Fornitura, il Appaltatore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta,
nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della
Convenzione da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal
medesimo Appaltatore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare
i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in
conformità alle condizioni sopra indicate.
I singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono con la ricezione da parte del Appaltatore degli
Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle medesime Amministrazioni Contraenti con le modalità


                      CAPITOLATO D’ONERI                          24
indicate.
L’Appaltatore prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo,
che l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l’Ordinativo di Fornitura, avvalendosi del
medesimo strumento utilizzato per l’invio dell’Ordinativo di Fornitura medesimo, da esercitarsi entro un
giorno lavorativo dall’invio e/o trasmissione dell’Ordinativo di Fornitura; spirato il predetto termine,
l’Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche per parte dell’Amministrazione Contraente, e, per l’effetto, il
Appaltatore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta. In caso di invio dell’Ordinativo
di Fornitura non sottoscritto con firma digitale attraverso il Sistema e dell’Ordinativo sottoscritto con
firma autografa a mezzo fax, per posta, o con qualsiasi mezzo elettronico, l’Amministrazione ha la facoltà
di revocare il predetto ordinativo con comunicazione da inviare a mezzo fax entro un giorno lavorativo
dall’invio dell’Ordinativo a mezzo fax, per posta, o con qualsiasi mezzo elettronico.
Qualora venga richiesto dal SA – Provincia di Vicenza, l’Appaltatore, entro un giorno lavorativo dalla
richiesta, ha l’obbligo di dare riscontro al medesimo SA – Provincia di Vicenza, anche per via telematica,
di ciascun Ordinativo di Fornitura penuto irrevocabile.
Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di
Fornitura:
     alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n.
     50/2016;
     alla nomina del Direttore dell’esecuzione, qualora ricorrano le condizioni di cui alle linee guida
     ANAC:
     ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del
     Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la
     Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo
     Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della
     Convenzione e da esse richiesto;
Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici (ora ANAC) n. 1 del 10 gennaio 2008, provvedono a comunicare al Casellario
Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.


11 Verbale di consegna dei Beni

All’atto della consegna dei Beni oggetto della Convenzione sarà redatto dalle parti un regolare verbale di
consegna e di avvio dell’esecuzione del contratto.
Gli stabili e gli impianti saranno consegnati all'Appaltatore nelle condizioni di fatto in cui si trovano e non
potranno essere sollevate eccezioni e/o pretese economiche aventi ad oggetto lo stato dei luoghi, le aree,
le condizioni e le circostanze locali.
L’Appaltatore, infatti, contestualmente alla presentazione dell’offerta, dichiara espressamente
  −  di essere edotto dello stato di fatto e delle modalità d'uso di ciascuna entità costituente il bene
    oggetto dell'appalto, avendo preso atto, nei luoghi in cui devono essere eseguite le prestazioni,
    delle problematiche e delle circostanze connesse con l’espletamento dei servizi, dei lavori e delle
    forniture, tutto ciò anche in assenza di una puntuale conoscenza dello stato fisico e conservativo
    delle strutture.

  −  di riconoscere che i corrispettivi determinati sono remunerativi di tutti gli oneri diretti ed indiretti
    che lo stesso sosterrà per eseguire, nei tempi prescritti e a perfetta regola d’arte, tutti i servizi,
    lavori e forniture previsti contrattualmente.




                     CAPITOLATO D’ONERI                          25
Con l’offerta formulata l’Appaltatore si assume, altresì, esentandone il Committente, tutte le responsabilità
di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali ecc. connesse con l’espletamento dei servizi
conferiti.

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di
elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come causa di forza
maggiore contemplata dal Codice Civile.

Il Verbale di Consegna degli immobili dovrà essere redatto in duplice copia e sottoscritto in contraddittorio
per accettazione da entrambe le parti.

I servizi e le responsabilità contrattuali decorreranno dalla data del verbale ed avranno termine alla
scadenza della convenzione.

Con la firma del verbale di consegna l’Appaltatore si assume tutte le responsabilità contrattuali, ed in
particolare si impegna a:

  −  attivarsi immediatamente per adempiere agli obblighi di capitolato ed essere in grado di operare a
    pieno regime in conformità alle clausole contrattuali, essendogli già note le caratteristiche
    ambientali, la possibilità logistica e di accesso dei mezzi di trasporto, il tipo di viabilità, le
    condizioni idriche e igienico/sanitarie, l'ubicazione delle pubbliche discariche e gli oneri relativi;

  −  fornire tutte le prestazioni, i servizi e le attività oggetto dell’appalto, senza che possa trovare
    giustificazione alcuna per la mancata o incompleta documentazione sugli immobili o per qualsiasi
    altro motivo;

  −  prendersi cura degli immobili e della loro manutenzione e a mantenere lo standard di funzionalità
    degli stessi nello stato in cui si trovano, garantendo in ogni caso le prestazioni minime pattuite e
    descritte nei capitolato tecnici e nei documenti contrattuali.

Qualora ciò non avvenisse, per cause imputabili all’Appaltatore, opereranno le penali previste nei
Capitolati.
Qualora gli impianti non risultassero funzionanti o solo in parte funzionanti, in modo da non consentire lo
svolgimento delle attività ordinarie manutentive, ciò dovrà risultare, su indicazione dell’Appaltatore, nel
predetto verbale di consegna o essere evidenziato durante il periodo previsto di ricognizione dello stato
degli immobili; in caso contrario gli eventuali vizi o difetti che dovessero manifestarsi successivamente
verranno considerati come dovuti a trascuratezza dell’Appaltatore che dovrà provvedere alla loro
eliminazione.
Nei casi in cui l'Appaltatore non si presenti nel giorno che gli verrà comunicato dal Responsabile del
procedimento per la consegna degli immobili o non provveda ad iniziare i servizi oggetto dell’appalto nel
giorno fissato dal verbale di consegna, l’Amministrazione Contraente potrà stabilire un ulteriore termine
perentorio decorso inutilmente il quale l'Appaltatore potrà essere dichiarato decaduto dall'aggiudicazione.
In tali casi l’Amministrazione Contraente ha diritto di non stipulare o di dichiarare risolto il contratto,
incamerando la garanzia di esecuzione, con riserva di ogni azione per i danni ed i disagi subiti.
Nel caso in cui l’Appaltatore si rifiuti di prendere in carico i beni o anche solo alcuni di questi, rifiutandosi
di firmare il verbale di consegna, l’Amministrazione Contraente avrà diritto di dichiarare risolto il contratto,
di incamerare la garanzia di esecuzione e di avviare un’azione legale per i danni ed i disagi subiti.
Il Verbale dovrà contenere:

    l’Elenco dei Servizi oggetto dell’appalto, con i relativi Allegati contrattuali (edifici/unità funzionali e
    quantità di riferimento);




                     CAPITOLATO D’ONERI                          26
    l’Elenco degli Immobili, corredato della documentazione inerente il Corredo Informativo di ciascun
    edificio. In particolare per ciascun immobile verrà reso disponibile, in forma cartacea e/o in via
    informatica,la seguente documentazione:

      o  indicazioni di carattere generale sull’edificio e sulle attività in esso contenute
         (caratteristiche dimensionali, distributive e dotazioni, tipologie, stato d’uso e
         caratteristiche dimensionali degli spazi), sulla consistenza e stato manutentivo delle
         componenti e degli impianti, corredato dall’Elenco dei documenti di competenza;

      o  Documentazione tecnica di legge in possesso dell’Amministrazione Contraente.

    le strutture organizzative dell’Appaltatore e dell’Amministrazione Contraenti: in particolare
    dovranno essere indicati, per ciascun servizio e/o sub-servizio, i nominativi dei Referenti e dei
    tecnici incaricati dell’esecuzione operativa delle attività;

    l’Elenco delle imprese direttamente esecutrici dei singoli servizi, siano esse del raggruppamento
    e/o imprese subappaltatrici, qualora già autorizzate alla data della sottoscrizione del verbale di
    consegna.

Nel predetto verbale dovranno risultare inoltre le eventuali strutture e/o i mezzi e/o i servizi
dell’Amministrazione Contraente, concesse in comodato d’uso all’Appaltatore per lo svolgimento delle
attività previste (locali, servizi, etc.), il loro stato, nonché la rispondenza alle norme, ed ogni altra
circostanza relativa all’esecuzione dell’appalto e definibile al momento. L’Appaltatore, controfirmando per
accettazione il Verbale di Consegna, viene costituito custode dei suddetti beni all’uopo indicati nel Verbale
stesso e si impegna formalmente a prendersene cura ed a manutenerli in modo tale da garantire il buono
stato di conservazione degli stessi.

Le variazioni che interverranno nel corso della convenzione verranno formalizzate con le modalità previste
nel presente Capitolato.

Il Verbale di Consegna deve essere aggiornato in modo che siano recepite tutte le informazioni di
pertinenza relative alla nuova configurazione di servizio da attivare, ovvero deve essere formalizzato che
l’Appaltatore prende formalmente in carico i beni/immobili per l'esecuzione dei nuovi, o persi, servizi per
la durata residua dell’Ordinativo Principale di Fornitura.

Anche per l’aggiornamento del Verbale di Consegna l’Appaltatore deve garantire il requisito di
rintracciabilità di tutte le variazioni intercorse.


12 Varianti

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire eventuali varianti che il Committente richiedesse senza, peraltro,
poterne introdurre di proprie.
La disciplina delle varianti è quella contenuta negli artt. 106 del d.lgs. 50/2016 e nelle altre disposizioni di
legge e di regolamento in materia.
La variazione del quinto si intende sull’intero importo contrattuale e non riferito alle singole categorie di
prestazioni o di Beni che compongono l’Appalto stesso; pertanto si potranno avere variazioni, in più od in
meno, superiori al quinto dell’importo previsto per singola prestazione o Bene, purchè l’importo
complessivo non vari oltre il quinto dell’importo contrattuale.
L’importo del quinto si intende su tutto l’arco temporale dell’appalto, per cui si potranno avere variazioni
maggiori nell’arco di un anno, purchè globalmente al di sotto del quinto.




                     CAPITOLATO D’ONERI                         27
Nel caso di riduzione il compenso dovuto all’Appaltatore, calcolato secondo gli indici di prezzo offerti e
previsti dal Presente Capitolato d’Oneri, verrà proporzionalmente ridotto nella misura pari al decremento
della prestazione. Rimane in ogni caso escluso il diritto dell’Appaltatore, in caso di riduzione, a qualsiasi
compenso o indennizzo, a ogni titolo, anche risarcitorio.


12.1  Variazioni della consistenza immobiliare

Le prestazioni oggetto della Convenzione, così come inpiduate nel presente Capitolato d’Oneri si
riferiscono ai Beni del patrimonio immobiliare dell’Amministrazione Contraente; qualora, a seguito delle
attività di verifica e censimento effettuate dall’Appaltatore per la costituzione ed il completamento
dell’Anagrafe Immobiliare, risulti che la superficie lorda complessiva dei Beni del Patrimonio Immobiliare
dell’Amministrazione Contraente su cui devono essere espletati i servizi e lavori oggetto della Convenzione
sia maggiore o minore, in misura superiore al 20% (venti per cento) rispetto a quanto indicato
nell’Ordinativo Definitivo di Fornitura (ODF), sarà consentito all’Appaltatore richiedere la revisione
contrattuale dei corrispettivi pattuiti, i quali potranno essere aumentati o diminuiti in misura percentuale
corrispondente.
In caso di variazione nel numero e/o nelle unità degli immobili in misura superiore al 20% della superficie
complessiva, verrà proporzionalmente modificato l’importo dei canoni che dipendono dalla consistenza dei
Beni e solo per l’eccedenza dal 20%, mentre rimarrà invariato l’importo della Gestione Tecnica e di tutte le
attività operative e di gestione connesse.


13 Condizioni generali dell’appalto

Tutti i prodotti, i dati e le informazioni raccolte, i servizi, ed in particolare i preventivi, le perizie, le
progettazioni e il software di gestione, derivanti dalle attività svolte dall’Appaltatore e dagli obblighi di
Capitolato nell’ambito dell’appalto, sono di proprietà del Committente dal momento in cui vengono
realizzate, rilevate, effettuate, raccolte, eseguite o comunque sono utilizzabili, e vengono date in uso
all’Appaltatore solo per la durata dell’appalto e devono venir utilizzate esclusivamente per la gestione
dell’appalto stesso, con pieto assoluto di esternalizzazione.

Il Committente si riserva il controllo sul processo, e in particolare si riserva la facoltà, a suo insindacabile
giudizio, di modificare le condizioni operative previste dal contratto e relative alle seguenti fasi del
processo manutentivo, senza che ciò possa considerarsi variazione o possa dar luogo a compensi di alcun
tipo:

    la modalità di rapportarsi all'utenza in fase di richiesta di intervento e/o di segnalazione di
    disfunzioni o inadempienze;
    la modalità di rapportarsi all’Appaltatore, in relazione a tutti i processi inerenti l’appalto sia
    gestionali che operativi;
    la decisione sugli interventi da eseguire e l'emissione di ordini di lavoro, eccetto che per
    gli interventi che tutelano la pubblica incolumità, per i quali l'Appaltatore deve intervenire
    autonomamente;
    la variazione del programma dei lavori;
    la variazione delle modalità di esercizio del flusso informativo e la sua consistenza;
    la verifica delle disponibilità finanziarie residue durante il procedere dei lavori;
    le verifiche a campione o a tappeto e il controllo in generale sulla qualità e quantità del
    servizio e sulle operazioni (comprese le modalità di operazione) svolte dall’Appaltatore e sulla
    contabilità;



                     CAPITOLATO D’ONERI                         28
    la verifica e modifica o implementazione della documentazione allegata alla
    fatturazione, composta dalla contabilità e da tutti i documenti richiesti, quali rapportino di
    lavoro, elaborazioni, controlli automatici ecc…
    l’indirizzo e il controllo sull’attività di aggregazione e manutenzione dei dati anagrafici e
    manutentivi, e la modifica ed integrazione della qualità e quantità dei dati raccolti e della
    forma e modalità di presentazione ed analisi degli stessi.
    la modifica dei codici di identificazione dei Beni, comprese le loro sudpisioni, delle fasi di
    lavoro da tenere sotto controllo, dei centri di costo e di qualsiasi altro elemento secondo
    necessità, anche nel corso dell’appalto


14 Modalità di erogazione dei servizi

Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni Contraenti devono essere
eseguite:
a) senza interferire nel normale lavoro delle Amministrazioni Contraenti definendo con le medesime le
  modalità e i tempi di intervento;
b) nella consapevolezza che i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno a essere
  utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
c) salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni
  all’attività lavorativa in atto.
L’Appaltatore si impegna a fornire alle risorse professionali impiegate per l’esecuzione dei servizi di cui
alla Convenzione i mezzi necessari e adeguati all’attività che verrà richiesta.


15 Custodia e sorveglianza

In conseguenza all'assunzione dell'appalto, gli immobili e gli impianti oggetto del Servizio si intendono
affidati in custodia all'Appaltatore.

L’Appaltatore ha l’obbligo di sorveglianza e monitoraggio continuo di tutti i Beni oggetto dell’appalto.

L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della
perfetta esecuzione e riuscita del Servizio affidatogli, convenendo egli esplicitamente che le norme
contenute nel presente Capitolato sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; poiché le
condizioni elencate in contratto rappresentano le condizioni minime necessarie ma non sufficienti al
raggiungimento degli obiettivi che costituiscono l’oggetto principale del servizio e del contratto, la sola
osservanza delle norme elencate in contratto non limita, né riduce comunque, la sua responsabilità.


CAPO II DOCUMENTI CONTRATTUALI -      CAUZIONE            DEFINITIVA    -  COPERTURA
ASSICURATIVA - OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE


16 Documenti contrattuali

La convenzione è regolata dai seguenti documenti:
  All. n. 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
  All. n. 2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
  All. n. 3 - SCHEMA DI CONVENZIONE



                     CAPITOLATO D’ONERI                        29
  All.  n .4  - CAPITOLATO D’ONERI
  All.  n. 5  - CAPITOLATO TECNICO
  All.  n. 6  - D.U.V.R.I.
  All.  n. 7  - FASCICOLO SCHEDE TECNICHE
  All.  n. 8  - PREZZI BASE OFFERTA ECONOMICA

In caso di contrasto fra disposizioni contenute nei documenti di cui sopra, le disposizioni in contrasto
dovranno essere interpretate nel senso più favorevole per l’Amministrazione Contraente.

L’Appaltatore sarà l’unico responsabile dei servizi che risultassero eseguiti in modo non conforme alle
prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni ed i chiarimenti necessari in
merito ai documenti contrattuali.


17 Riferimenti legislativi e normativi

L'esecuzione della convenzione è soggetta all'osservanza delle disposizioni e dei documenti contrattuali
del presente Capitolato, nonché delle norme tutte contenute nelle leggi, regolamenti, disposizioni
amministrative comunque applicabili all’appalto in oggetto, ivi incluse, ma non solo, quelle attinenti tra
l’altro a:

     gestione dei servizi affidati;
     esecuzione di opere;
     sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
     assunzioni obbligatorie e patti sindacali;
     circolazione stradale, tutela e conservazione del suolo pubblico;
     prevenzione della criminalità mafiosa;
     superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
     sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo;
     progettazioni ed esecuzione di opere in muratura, ferro e cemento armato;
     collaudi e certificazioni delle opere eseguite;
     autorizzazioni e concessioni edilizie da parte del Comune;
     autorizzazioni igienico-sanitarie;
     prevenzione incendi;
     impianto ed esercizio ascensori e montacarichi;

In particolare, senza che la elencazione sia assunta in modo esaustivo ma soltanto esplicativo, si indicano
nel seguito le principali norme e regolamenti che l’Appaltatore deve rispettare:
     -   Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
         2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
         procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
         servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
         relativi a lavori, servizi e forniture”;
     -   Linee Guida attuative ANAC;
     -   D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni;
     -   Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
     -   DPR 26 agosto 1993, n. 412;
     -   D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

L’Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto delle seguenti NORME UNI :


                       CAPITOLATO D’ONERI                         30
      Norma UNI 9910 Terminologia sulla fidatezza e sulla qualità del servizio
      Norma UNI 10144 Classificazione dei servizi di manutenzione
      Norma UNI 10145 Definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizi di
      manutenzione
      Norma UNI 10146 Criteri per la formulazione di un Contratto per la fornitura di servizi
      finalizzati alla manutenzione
      Norma UNI 10147 Manutenzione. Terminologia
      Norma UNI 10148 Manutenzione. Gestione di un Contratto di manutenzione
      Norma UNI 10224 Manutenzione. Principi fondamentali della funzione manutenzione
      Norma UNI 10366 Manutenzione. Criteri di progettazione della manutenzione
      Norma UNI 10449 Manutenzione. Criteri per la formulazione e gestione del permesso di lavoro
      Norma UNI 10584 Manutenzione. Sistema informativo di manutenzione.
      Norma UNI 10604 Manutenzione. Criteri di progettazione, gestione e controllo del servizi di
      manutenzione di immobili
      Norma UNI 10652 Manutenzione. Valutazione e valorizzazione dello stato dei Beni
      Norma UNI 10685 Manutenzione. Criteri per la formulazione di un Contratto basato sui
      risultati ("global service")
      Norma UNI 10749 Manutenzione. Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione
      Norma UNI 10874 Criteri di stesura dei manuali d’uso e di manutenzione
      Norma UNI 10831-1       1999 Manutenzione dei patrimoni immobiliari - Documentazione
      e informazioni di base per il servizio di manutenzione da produrre per i progetti dichiarati
      eseguibili ed eseguiti - Struttura, contenuti e livelli della documentazione
      Norma UNI 10951 Sistemi informativi per la gestione della manutenzione
      Norma UNI 10998 Archivi di gestione immobiliare
      Norma UNI 11136 Global Service per la manutenzione dei patrimoni immobiliari. Linee guida
      Norma UNI EN 15341 Manutenzione. Indici di manutenzione

L’Appaltatore, inoltre, è tenuto al rispetto delle norme tecniche emanate dalla CEI, con particolare
riferimento alla:
      Guida CEI 0 – 10 Manutenzione Impianti Elettrici parte 1°
      Guida CEI 0 – 10 Manutenzione Impianti Elettrici parte 2°
      Norma CEI EN 50110 – CEI 11 – 48 – CEI 11 – 27/1
      Norma sperimentale CEI 216 – 8 Rilevazione fughe di gas
e delle norme emesse dai seguenti Enti: IMQ, UNI, ISPESL, ASL, VV.F, ENEL e contenute nei Capitolati
Tecnici.

Si richiamano inoltre le prescrizioni contenute nelle norme UNI EN ISO 9000-9001-9004:2000.

La sottoscrizione della Convenzione e del presente Capitolato d’Oneri da parte dell’Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata accettazione.




                    CAPITOLATO D’ONERI                       31
18 Cauzione definitiva

L’Aggiudicatario di ciascun Lotto è obbligato a prestare, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a
garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dallo stesso nei confronti delle
Amministrazioni Contraenti con i singoli Contratti di Fornitura e per tutta la durata di questi ultimi, una
cauzione definitiva, di importo pari al 10% del valore del medesimo Ordinativo Principale di Fornitura: tale
cauzione deve essere prestata dall’Aggiudicatario prima — e, quindi, ai fini — dell'emissione dell'Ordinativo
Principale di Fornitura.

Inoltre, una cauzione definitiva dovrà essere prestata dal Fornitore, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n.
50/16, a fronte dell'emissione di ciascun Atto Aggiuntivo; in tal caso, il relativo importo verrà calcolato sul
valore dell'Atto Aggiuntivo. Si precisa che la cauzione afferente al singolo Atto Aggiuntivo dovrà essere
prestata prima — e, quindi, ai fini — dell'emissione del medesimo Atto Aggiuntivo e potrà essere prestata
anche tramite mera corrispondente integrazione della cauzione definitiva afferente il relativo Contratto di
Fornitura.

Tuttavia, sulla base di quanto prescritto dall'art. 103 citato, l'importo della garanzia fideiussoria prestata in
favore di ogni singola Amministrazione Contraente (quindi, sia con riferimento agli Ordinativi Principali di
Fornitura, sia con riferimento agli Atti Aggiuntivi), è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10% nel caso in 'cui il Ribasso Offerto rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della
medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di Ribasso Offerto superiore al
20% ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima.

Il suddetto incremento percentuale rispetto all'eccedenza del 10% e del 20% sull'Importo massimo
stabilito in Convenzione verrà calcolato sull'importo contrattuale.

Le garanzie devono essere rilasciate per la stipula della Convenzione e per la stipula degli Ordinativi
Principali di Fornitura e devono prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività
della garanzia medesima - anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta delle Amministrazioni Contraenti e/o del SA- Provincia di Vicenza.

Nel caso in cui l’Aggiudicatario non costituisca la garanzia in favore della singola Amministrazione
Contraente ai fini dell'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura ovvero dell'Atto Aggiuntivo, la
medesima Amministrazione Contraente non potrà procedere, rispettivamente, all'emissione dell'Ordinativo
Principale di Fornitura o all'emissione dell'Atto Aggiuntivo.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi
altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello
Schema di Convenzione.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103,
comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali le
spese per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi e/o le spese
sostenute per gli interventi e servizi da eseguirsi d'ufficio, compresi oneri fiscali, per il rimborso delle
maggiori somme pagate durante la convenzione in confronto ai risultati della liquidazione finale oppure
per incamerare penali maturate anche prima della stipulazione formale del contratto.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione contraente senza
necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi



                     CAPITOLATO D’ONERI                         32
l'autorità giudiziaria ordinaria. Tale potere sarà esercitato con incameramento parziale o totale,
richiedendo all'Istituto Bancario o all'Assicurazione il versamento in contanti dell'importo corrispondente
della garanzia.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l’Amministrazione contraente abbia dovuto
valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento
della richiesta da parte dell’Amministrazione Contraente.

Sono a carico dell'Appaltatore gli obblighi previsti dal Codice Civile, in particolare per i vizi occulti.


19 Coperture assicurative

L'Appaltatore è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa RC, a copertura dei rischi derivanti
dall’esecuzione del contratto, prestata da Società ammesse ad operare nel territorio italiano ai sensi del
Regolamento IVASS.

La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento all’oggetto, alle prestazioni oggetto della
convenzione e al territorio in cui avviene lo svolgimento dei servizi.

Nel caso in cui l’Appaltatore sia un raggruppamento di imprese RTI, le coperture assicurative dovranno
essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate, restando la facoltà
di indicare in polizza nominativamente le imprese costituenti il RTI e la relativa attività da esse svolte
all’interno dello stesso.

Le garanzie assicurative prestate dovranno avere validità e riferimento alla/e polizza/e assicurativa/e
seguenti:

    R.C.T. Responsabilità Civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose in
    conseguenza di eventi accidentali causati dall’Appaltatore o da persone di cui l’Appaltatore è
    tenuto a rispondere, con     la quale la società assicuratrice si obbliga a tenere indenne
    l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge
    a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi
    per morte, per lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un
    sinistro verificatosi in relazione al servizio da esso prestato, comprese tutte le attività ed
    operazioni inerenti, accessorie e complementari di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte,
    nessuna esclusa né eccettuata, con le sotto elencate ulteriori condizioni particolari:

    −  Massimale unico minimo € 5.000.000,00 per evento
    −  Prestazioni presso terzi senza sottolimite
    −  Danni da inquinamento accidentale
    −  Danni consequenziali e da interruzione di esercizio totali o parziali di attività industriali,
       commerciali, agricole o di servizio
    −  Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell’assicurato
    −  Danni a impianti e/o macchinari oggetto delle prestazioni
    −  Danni a qualsivoglia cosa di terzi che si trova nell’ambito delle prestazioni
    −  Danni a cose in consegna e custodia

    R.C.O. Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d’opera,
    con le sotto elencate ulteriori condizioni particolari

    −  Massimale unico minimo € 3.000.000,00 per evento / con il massimo di € 1.500.000,00 per
       persona
    −  Definizione di prestatore di lavoro a norma di legge in vigore al momento del sinistro


                      CAPITOLATO D’ONERI                        33
     Responsabilità civile professionale per fatti colposi, errori od omissioni causati
     dall’Appaltatore o da persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere per tutti i servizi oggetto
     della convenzione (compresi quelli ad essi comunque relativi, propedeutici e/o complementari),
     con le sottoelencate ulteriori condizioni particolari:

     − Massimale unico minimo € 5.000.000,00 per evento
     − Danni consequenziali e da interruzione di esercizio totali o parziali di attività industriali,
      commerciali, agricole o di servizio
    − Retroattività dalla data di inizio del servizio e postuma 2 anni dopo la data in cui termina il
      servizio
Non è consentito il cumulo con polizza/e RC già in essere.


20 Obbligazioni e oneri a carico dell’Appaltatore

1.    L’Appaltatore si impegna a erogare i servizi oggetto della Convenzione indicati nell’Ordinativo
   Definitivo di Fornitura(ODF) da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto
   nella Convenzione.
2.    L’Appaltatore si obbliga a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle
   norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella
   Convenzione, pena la risoluzione della Convenzione medesima e/o dei singoli Contratti di Fornitura,
   restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente può risolvere unicamente
   l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3.    L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione
   contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti.
4.    Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi altresì alle caratteristiche
   tecniche e alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico; in ogni caso, l’Appaltatore si obbliga a
   osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di
   sicurezza in vigore, nonché quelle emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
5.    Sono a carico del Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato
   nella Convenzione, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all’erogazione delle attività e dei servizi
   connessi oggetto della Convenzione medesima, nonché a ogni attività che si rendesse necessaria per
   l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo
   adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a eventuali spese di trasporto,
   di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
6.    L’Appaltatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle perse
   prestazioni contrattuali; detto personale può accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel
   rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che è cura ed onere del
   Appaltatore verificare preventivamente tali procedure.
7.    L’Appaltatore, inoltre, s’impegna espressamente a:
   a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessari per l’esecuzione dei
      contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione;
   b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e
      l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
   c) manlevare e tenere indenni le Amministrazioni Contraenti e il SA - Provincia di Vicenza da tutte le
      conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di
      sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
   d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche mediante apposito sistema informatico,
      comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni


                      CAPITOLATO D’ONERI                         34
      Contraenti e al SA - Provincia di Vicenza, per quanto di propria competenza, di monitorare la
      conformità dei servizi alle norme previste nella Convenzione e di ricevere la reportistica
      necessaria;
   e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche mediante apposito sistema informatico,
      comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi
      quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
   f) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni
      operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle
      Amministrazioni Contraenti o dalla Provincia di Vicenza, per quanto di rispettiva ragione;
   g) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti e al SA - Provincia di Vicenza, per
      quanto di propria competenza, le eventuali variazioni negli assetti proprietari e nella struttura
      organizzativa nonchè negli organismi tecnici e amministrativi coinvolti nell’esecuzione della
      Convenzione e degli Ordinativi Definitivi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni
      intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione deve pervenire formalmente
      entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'intervenuta modifica;
   h) non opporre al SA - Provincia di Vicenza e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione,
      contestazione e pretesa relative ai servizi e/o alla prestazione dei servizi connessi;
   i) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o al SA
      -Provincia di Vicenza, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza
      sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi Definitivi di Fornitura.
8.     Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui
   sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano a esclusivo
   carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale pattuito;
   l’Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle
   Amministrazioni Contraenti e/o della Provincia di Vicenza, assumendosene ogni relativa alea.
9.     L’Appaltatore prende atto e accetta che i servizi oggetto della Convenzione devono essere
   prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione
   delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
10.    I servizi oggetto della Convenzione e dei singoli Ordinativi Definitivi di Fornitura non sono affidati
   all’Appaltatore in via esclusiva; pertanto le Amministrazioni Contraenti, possono affidare gli stessi
   servizi anche a soggetti terzi, persi dal medesimo Appaltatore, nel rispetto della normativa vigente.
11.    Resta espressamente inteso che il SA - Provincia di Vicenza non può in nessun caso essere
   ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni Contraenti. Ogni Amministrazione
   Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni
   nascenti dagli Ordinativi Definitivi di Fornitura da ciascuna emessi.
12.    L’Appaltatore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti e al SA - Provincia di
   Vicenza, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza
   preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi
   Definitivi di Fornitura (supervisione e controllo) del presente Capitolato d’Oneri e del Capitolato
   Tecnico, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
13.    Sono a carico dell’Appaltatore le spese di contratto, tasse e varie relative all'appalto ed alla
   stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni nonché tutte le spese per
   le tasse, imposte, licenze e concessioni comprese quelle di bollo e la tassa di registro sul contratto
   stesso.


21 Oneri a carico dell’Amministrazione Contraente

Saranno a carico dell’Amministrazione Contraente esclusivamente i seguenti oneri:


                      CAPITOLATO D’ONERI                         35
A. SOLO PER LA GESTIONE CALORE:
    Consumi di energia elettrica per forza motrice e luce;
    Consumi di acqua potabile;
B. PER TUTTE LE GESTIONI:
    L’onere fiscale conseguente all’applicazione dell’IVA (imposta sul valore aggiunto) sul tipo di opere
    e servizi oggetto dell’appalto.
    La fornitura di acqua ed energia elettrica (escluso quanto prescritto dal Capitolato Tecnico)
    L’eventuale uso di aree, locali o servizi necessari per l’espletamento del servizio.

Saranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore gli oneri per la fornitura e i consumi di acqua e di energia
elettrica, necessari per l’esecuzione di lavori, che esorbitano, per quantità e potenza, dai contratti di
fornitura in essere per il funzionamento corrente dell’immobile.
Tutti i lavori devono esse svolti nel pieno rispetto di tutte le norme di legge vigenti, norme sindacali,
assicurative nonchè alle consuetudini in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni
caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene (DPR n. 303/1956; D.lgs. n. 242/1996, Legge
123/08, D. Lgs. 81/08).
L’Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonchè ai terzi presenti sugli
impianti, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che
ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.
Con riferimento alle prestazioni di lavori non edili, di servizi o di forniture da eseguirsi all’interno delle sedi
del Committente l’Appaltatore è tenuto ad applicare e a far applicare rigorosamente le prescrizioni
contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi.


CAPO III – SICUREZZA – TUTELA


22 Costi della sicurezza

L’Appaltatore si impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro,
nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al d. lgs. n. 81/2008


23 Tutela della sicurezza

L’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle
leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera e si impegna ad
operare in condizioni di permanente sicurezza ed igiene secondo quanto disposto dalla Legge 3 agosto
2007, n. 123 e dal D. Lgs. 81/2008.

In particolare, tra l’altro, l’Appaltatore si impegna ed obbliga ad osservare e rispettare tutte le previsioni e
misure contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza, nonchè, in relazione ai
rischi specifici propri delle attività oggetto dell’Appalto, tutti gli obblighi su di esso incombenti.




                      CAPITOLATO D’ONERI                          36
A tale proposito, l’Appaltatore dichiara di aver avuto a disposizione dall’Amministrazione Contraente la
documentazione formata ai sensi della Legge 123/2007 e del D. Lgs. 81/2008, relativa ai luoghi di lavoro
di competenza dell’Amministrazione Contraente; per altri luoghi di lavoro non di competenza
dell’Amministrazione Contraente, l’Appaltatore dovrà procurarsi direttamente tali documenti.

Con specifico riferimento ai lavori con durata superiore ai 5 giorni lavorativi, l’Appaltatore prima della
sottoscrizione del contratto, dovrà predisporre e consegnare al Committente il proprio Piano Operativo
della Sicurezza (POS) Generale per quanto attiene alla valutazione dei rischi delle singole lavorazioni, alle
proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione dei cantieri e nell’esecuzione dei
lavori. Qualora gli interventi singolarmente ordinati fossero, a giudizio del Responsabile del Procedimento,
di natura tale da richiedere la formulazione di un POS specifico/inpiduale per lo specifico cantiere,
l’Appaltatore dovrà provvedere a redigerlo e consegnarlo al Committente prima dell’inizio dei lavori di quel
cantiere, unitamente al PSS per quel cantiere.

Qualora il singolo intervento ordinato fosse, a giudizio del Responsabile del Procedimento, di natura tale
da richiedere la formulazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/08, il
Committente nominerà, a sua cura e sue spese, il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione, il quale provvederà alla redazione del PSC, ex art. 131 del D. Lgs. 163/2006 ed ex art. 100
del D. Lgs. 81/2008 oltre all’Allegato XV “Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili”.

Si applicano in tal caso al singolo cantiere le disposizioni tutte del Titolo IV “Cantieri Temporanei e mobili”
del D.lgs. 81/2008 e dell’art. 131 del D.lgs. 163/2006.
Ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 il Responsabile del Procedimento assume fin d’ora il ruolo e le
funzioni di Responsabile dei lavori.

L’Appaltatore deve altresì preporre un tecnico qualificato ai sensi di legge quale Responsabile del Servizio
Protezione e Prevenzione ai sensi del D. Lgs. 9.04.2008 n. 81, che dovrà sovrintendere e armonizzare gli
aspetti relativi al rispetto delle norme di sicurezza coordinandoli con quelli relativi ai posti di lavoro dove
andrà ad operare. Tale tecnico dovrà provvedere al controllo del rispetto di ogni incombenza prevista dalla
normativa antinfortunistica per la sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri mobili al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle perse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera
complessiva.

L’Appaltatore garantisce che tutte le operazioni previste saranno svolte nel pieno rispetto delle norme
vigenti quali la legge 123/2007 e il D. Lgs. 81/2008 per quanto riguarda il proprio ambiente di lavoro e
l’ambiente di lavoro dove si va ad operare, il citato D.Lgs. 81/08 con riguardo al Titolo IV “Cantieri
Temporanei o mobili”, il Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici relativi
ai lavori, servizi e forniture, a norma dell’art. 5 del D. Lgs. 163/2006, il DPR 3 luglio 2003 n. 222,
“Regolamento sui contenuti minimi dei Piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” come modificato
dal D. Lgs. 10/9/2003, n. 276 - G.U.R.I. n. 235 del 9/10/2003 - Suppl. Ord. e dal D.Lgs. 6/10/2004, n. 251
- G.U.R.I. n. 239 e successive modificazioni, nonché nel rispetto di tutte le leggi e norme in materia di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
A tale scopo il Piano di Sicurezza Generale, i PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento) e i POS (Piano
Operativo di Sicurezza) specifici che verranno richiesti all’Appaltatore dal Responsabile del Procedimento
e/o dai DEC e/o dai Referenti Tecnici dovranno prevedere il coordinamento con le norme di disciplina della
sicurezza sul posto di lavoro ex D. Lgs. 81/08, relativi ai posti di lavoro dove andrà ad operare.
L’Appaltatore dovrà provvedere ad ogni incombenza prevista dalla normativa antinfortunistica per la
sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri mobili.




                     CAPITOLATO D’ONERI                         37
Di tutti questi oneri l’Appaltatore, con la sottoscrizione dell’offerta, dichiara di aver tenuto conto nella
formulazione dei prezzi.

23.1  Personale e D. Lgs 81/08

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

In particolare ai lavoratori dipendenti dell’Appaltatore ed impiegati nell’espletamento della convenzione
devono essere applicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di
lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi,
anche se l’Appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti o recede da esse.
Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l’I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso
l’I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all’Amministrazione Contraente, prima
dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato
finale dei lavori, l’Amministrazione Contraente verificherà la validità del documento unico di regolarità
contributiva.

Qualora l’Amministrazione Contraente riscontrasse, o fossero denunciate da parte dell’Ispettorato del
Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere
l’emissione dei mandati di pagamento sino a quando l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai
lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto ovvero che la vertenza sia stata risolta.
L’Appaltatore deve inoltre ottemperare alle disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere
emanate nel periodo di durata del Contratto.

Tutto il personale presente nei luoghi di lavoro dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, in ottemperanza dell’art. 36-bis commi 3-5, del D.L. 223/2006, conv. in Legge n.
248/2006, art. 6 della Legge 123/2007 e art. 18 D. Lgs. 81/2008.
Ogni irregolarità deve essere tempestivamente comunicata all’Amministrazione Contraente.

23.2  Disposizioni particolari

Nei piani si dovrà tenere conto in particolare, oltre ai rischi propri delle lavorazioni da eseguire, delle
condizioni particolari di lavoro derivanti dalla necessità di intervenire senza interrompere l’utilizzo dei Beni
su cui si opera da parte degli utenti e delle esigenze dei responsabili delle attività interessate.
Tutti gli interventi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza del Gestore delle attività che si
svolgono nell’edificio o suo delegato, in modo da coordinare l’intervento di manutenzione con le normali
attività che si svolgono nell’edificio.

L’area interessata dagli interventi dovrà essere separata dall’area in cui si svolgono le attività dell’edificio,
compatibilmente con il tipo di intervento, e in maniera da recare il minor disturbo possibile, “occupando”
spazi a rotazione, se servisse, o comunque il minor spazio possibile.

L’area di intervento sarà interdetta all’accesso degli utenti in maniera sicura.




                     CAPITOLATO D’ONERI                         38
In particolare dovrà essere prestata la massima attenzione quando si tratti di operare entro cunicoli,
vespai, cavedii, sottotetti, cantine, ecc. o spazi esterni dove le condizioni igieniche possono essere tali da
procurare contagio da sostanze o oggetti infettanti.
Nel caso di possibili cadute dall’alto di materiale gli eventuali passaggi degli utenti dovranno essere
adeguatamente protetti; dovranno essere recintate anche eventuali aree esterne in cui vi fosse tale
pericolo o attrezzature o veicoli d’uso del cantiere.

Gli interventi rumorosi o provocanti polveri o odori molesti dovranno essere di massima programmati in
orari in cui le attività nell’edificio siano minori o inesistenti ed in ogni caso si dovranno adottare
accorgimenti per non far effluire dall’area di intervento le polveri (ad esempio con pannellature nei
corridoi).

Al termine dei singoli interventi dovrà essere assicurata la pulizia delle aree interessate all'intervento, la
rimozione e l'allontanamento dei materiali residui e delle attrezzature di cantiere non appena si siano
ultimati i singoli interventi per ciascuna parte a sé stante; l’accesso all’area sarà consentito solo dopo
l’allontanamento delle risulte di lavorazione e la sistemazione in sicurezza di tutte le parti mobili e il
ripristino del preesistente.

Si dovrà sempre dare adeguata e tempestiva informazione agli utenti delle variate condizioni di agibilità, in
modo da evitare incidenti.

Nel caso di interventi sugli impianti elettrici le manovre di erogazione-interruzione dell’alimentazione
dovranno essere eseguite dopo aver avvertito gli utenti interessati e previo accertamento che la manovra
non sia pericolosa o che non crei pesanti disservizi, e comunque con le dovute cautele.

23.3  Osservanza delle normative inerenti la sicurezza

L'Appaltatore si impegna ad istruire e responsabilizzare il proprio personale che opera nell'ambito della
convenzione al fine di garantire la sua sicurezza e quella degli altri che operano nel Bene oggetto del
Servizio.
L’Appaltatore dovrà impiegare personale e mezzi idonei per l'esecuzione del Servizio e dei lavori e far
rispettare al personale stesso tutte le norme vigenti e che verranno promanate in materia di sicurezza ed
igiene sui luoghi di lavoro.

Nell’esecuzione dei servizi dovranno essere adottati tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a
garantire l’incolumità e la vita degli operai e dei terzi, ad evitare danni di ogni specie alle persone, alle
cose e alle costruzioni, dell’Amministrazione Contraente e non, sollevando nella forma più ampia da ogni
responsabilità dell’Amministrazione Contraente ed il suo personale preposto alla direzione, sorveglianza e
controllo dei lavori.
L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei
regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori,
assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della possibilità di ottenere le informazioni circa gli obblighi
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, previdenza e assistenza dei lavoratori presso le sedi degli
enti I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. della provincia di appartenenza.

L’Appaltatore è obbligata in solido con l’eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del
subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.
Tale responsabilità è estesa anche all’effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.




                     CAPITOLATO D’ONERI                         39
CAPO IV – RAPPORTI TRA APPALTATORE E COMMITTENTE


24 Responsabile del Procedimento e Direzione Tecnica

L’interfaccia Amministrazione Contraente – Appaltatore deve essere assicurata da soggetti nominati dalle
rispettive parti.

L’Amministrazione Contraente, per la tutela dei propri interessi durante lo svolgimento della convenzione
nominerà il Responsabile del Procedimento e la struttura di Direzione Tecnica per verificare e controllare
in corso d’opera - e con gli strumenti più opportuni - la perfetta osservanza da parte dell’Appaltatore, dei
subappaltatori o di eventuali terzi autorizzati a collaborare con l’Appaltatore, di tutte le prescrizioni
contrattuali.

I controlli da parte dell’Amministrazione Contraente e le prescrizioni dettate dal Responsabile del
Procedimento e/o dai Direttori dell’Esecuzione Contrattuale e/o dai Referenti Tecnici non sollevano
l’Appaltatore dalla proprie responsabilità per il mancato rispetto degli impegni contrattuali oltre che delle
leggi e normative vigenti.

Il Responsabile del Procedimento potrà svolgere le funzioni di Direttore dei Lavori e di direzione
dell’esecuzione del contratto, nel rispetto degli articoli 31 e 154 del Codice dei Contratti, a meno di persa
indicazione contenuta in apposito atto di nomina.

Il Responsabile del Procedimento è:

    l'interfaccia primaria dell'Appaltatore per conto del Committente;

    il coordinatore dei Direttori dei Lavori;

    il responsabile della gestione del contratto; in quanto tale è titolare:

      della interpretazione delle norme contrattuali per conto del Committente;

      del controllo del rispetto del contratto;

      della verifica dello svolgimento e dello stato di avanzamento del Servizio;

      del controllo della regolare e perfetta esecuzione del Servizio;

      del compito di segnalare al Committente i difetti, le manchevolezze, le inadempienze ed i
      ritardi nell'esecuzione del contratto e di proporre le conseguenti azioni;

      della proposta di applicazione delle penali;

      del visto sui documenti tecnici e contabili attinenti alla gestione del contratto;

      dell'approvazione delle proposte dell'Appaltatore (quali la programmazione dei lavori e delle
      prestazioni) e dell'accettazione dei lavori e prestazioni rese dell'Appaltatore;

      del visto sulle liquidazione dei corrispettivi dell'appalto


25 Responsabile del Servizio e Staff tecnico dell’Appaltatore

Per le prestazioni previste nel Capitolato Tecnico, l’Appaltatore dovrà disporre, per tutta la durata
dell’appalto, di uno Staff tecnico dedicato composto da:




                     CAPITOLATO D’ONERI                        40
  Un Responsabile del Servizio, con adeguata capacità professionale, quale rappresentante
  dell’Appaltatore che dirigerà, in stretto coordinamento con il Responsabile del Procedimento, l’intero
  processo manutentivo.

Il Responsabile del Servizio dovrà avere piena conoscenza della documentazione di Appalto e dovrà essere
munito dei poteri necessari, risultanti da procura con firma autenticata, per la gestione delle prestazioni e
dei servizi appaltati.

Il Responsabile del Servizio sarà il principale interlocutore del Responsabile del Procedimento.

Il Committente potrà chiedere la sostituzione del Responsabile del Servizio per documentati motivi di
inadempienza contrattuale.

Lo staff tecnico dell’Appaltatore dovrà essere costituito minimo da:

  tecnici laureati, quali:

  o  ingegnere civile per i monitoraggi, la redazione delle relazioni specialistiche correlate alla pubblica
    incolumità, la stesura/redazione delle progettazioni e delle preventivazioni richieste nel corso
    dell’appalto e la verifica della corretta esecuzione delle opere;

  o  ingegnere elettrico per la progettazione impiantistica e per sovrintendere alla messa a norma e
    alla manutenzione degli impianti;

Entrambi i tecnici laureati dovranno essere abilitati alla professione.

  tecnici diplomati con competenze rispettivamente:

    o  per i lavori edili (geometra)

    o  per i lavori impiantistici (elettrici – termoidraulici – tecnologici) (perito)

    o  di Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione ai sensi del D. Lgs. 81/08 (come da art.
      19)

    o  programmatore/perito informatico

  addetti tecnico-amministrativo, con adeguata capacità, responsabile dell’imputazione dei dati,
  della gestione delle procedure amministrative e/o contabili e delle fatturazioni.

  addetti al servizio di centralino (centrale operativa), che dovrà essere in grado di valutare le
  richieste dei DEC e/o dei Referenti Tecnici, registrare con modalità informatica le richieste di
  intervento, monitorare l’iter fino alla chiusura del lavoro, effettuare le operazioni di estrazione dati dal
  software di gestione e gestire le procedure amministrative e/o contabili attinenti all’Appalto. Tale
  tecnico si occuperà inoltre dell’archiviazione informatica dei dati provenienti delle varie sedi con
  catalogazione del relativo materiale quale elaborati grafici, certificazioni, dichiarazioni, ecc. ed
  inserimento dei dati salienti sul database di gestione. L’addetto tecnico – amministrativo e l’addetto al
  servizio di centralino possono coincidere a condizione che vengano ottemperate le condizioni di
  espletamento dei servizi richiesti nel Capitolato Tecnico.

  Una struttura denominata “Presidio Tecnologico”, con funzione di garantire il massimo
  livello di continuità di esercizio degli impianti elettrici e di sicurezza nell’ambito delle
  strutture oggetto del presente Appalto, attraverso l’esecuzione di attività di gestione, conduzione,
  pronto intervento. Tale struttura dovrà essere composta almeno da:

    o  Responsabile   d’impianto   incaricato  della  presa  in  consegna   degli  impianti,  della
      programmazione dei lavori, della esecuzione delle manovre e delle modifiche gestionali



                      CAPITOLATO D’ONERI                           41
      dell’impianto e dell’apposizione di cartelli monitori, dell’informazione del Preposto ai lavori sui
      rischi ambientali ed elettrici, della riconsegna finale dell’impianto;

    o  Preposto ai lavori incaricato della presa in carico degli impianti, della verifica della assenza
      tensione, controllo condizioni ambientali, protezione contro parti attive adiacenti, informazioni
      al personale operativo, pianificazione delle attività e controllo attrezzature collettive,
      coordinamento con gli operatori;

    o  numero utile di operai di livello adeguato secondo il CCNL di riferimento, di cui due con
      qualifica di persona esperta secondo la norma N 50110 con competenza su impianti elettrici e
      due con competenza su impianti antincendio e di sicurezza.

Il Responsabile dell’impianto potrà coincidere con una delle figure di tecnico diplomato per i lavori
impiantistici così come il preposto ai lavori potrà coincidere con uno dei due operai con qualifica di
persona esperta, a condizione che vengano rispettati i requisiti richiesti e vengano ottemperati gli obblighi
di espletamento dei servizi come da Capitolato Tecnico.

   “Terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”, come da
  Allegato A del d.lgs. n. 311 del 29/12/2006, in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti, il
  quale assumerà la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure
  necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.

Di queste figure, almeno il Responsabile del Servizio, i tecnici diplomati, l’addetto tecnico-amministrativo e
l’addetto al servizio di centralino dovranno essere dipendenti dell’Appaltatore, ovvero, in caso di consorzio
o raggruppamento, di un’impresa consorziata o raggruppata.

L'Appaltatore deve preporre alla conduzione dell'appalto tecnici qualificati professionalmente, abilitati alla
firma dei progetti ed in grado di fornire tutte le certificazioni richieste secondo quanto prescritto da leggi e
normativa. Nello specifico lo staff tecnico dovrà avere al suo interno professionisti abilitati:

−  alla progettazione, ai collaudi e alle verifiche di sicurezza degli impianti tecnologici previsti dal D.M.
  37/08 “Norme per la sicurezza degli impianti” e successive modificazioni;

−  alle attività previste dalla Legge n. 818 ”Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di
  prevenzione incendi”;

Per quanto riguarda la consistenza del personale operativo (operai specializzati), l’Appaltatore dovrà
mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, un numero adeguato di personale operativo
(manutentori, operai edili, operai impiantisti del presidio tecnologico, ecc.) e le attrezzature adeguate
come specificato nel Capitolato Tecnico.

Poiché il servizio si svolge in ambienti lavorativi (Uffici, laboratori, ecc.) il personale impiegato deve essere
di pieno gradimento degli utenti degli immobili. L’Appaltatore pertanto si impegna a sostituire quelle
maestranze e quei tecnici che il Committente ritenesse inadeguati sotto il profilo professionale e dei
comportamento.

Il personale – come previsto da art. 6 della legge 123/2007 - dovrà essere munito di tesserino di
riconoscimento rilasciato dall’Appaltatore, portato in posizione visibile e, ove richiesto da specifiche norme,
di documento di abilitazione allo svolgimento di determinati compiti o funzioni.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore del servizio dovrà dimostrare di avere la disponibilità
delle sedi, aree, mezzi, attrezzature e personale specificato nel presente articolo e richiesti dal Capitolato
Tecnico. Tale disponibilità dovrà essere certificata con atto pubblico e verrà verificata de visu in loco da
parte del Responsabile del Procedimento. Della visita di constatazione verrà redatto apposito verbale.



                     CAPITOLATO D’ONERI                         42
La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui trattasi, non permette la stipula del contratto stesso per
colpa dell’Aggiudicatario, e potrà essere causa di rescissione di ogni obbligo da parte dell’Amministrazione
Contraente.

Le competenze, le capacità professionali ed i titoli del personale impiegato dall’Appaltatore nell’esecuzione
dell’Appalto saranno verificate dall’Amministrazione Contraente entro trenta giorni dalla data di consegna
dei Beni, anche mediante esame dei curricula o sopralluoghi in loco potrà essere successivamente
verificata in qualsiasi momento nel corso del rapporto. La mancanza anche di uno solo dei requisiti
sopradescritti in capo allo staff tecnico di cui sopra, costituisce inadempimento dell’appaltatore e darà
luogo all’applicazione di penali ai sensi di quanto previsto dal presente Capitolato d’Oneri ovvero, qualora
sussistano i presupposti, alla risoluzione del contratto.


26 Uffici e sede

A tutti gli effetti dell’Ordinativo Definitivo di Fornitura/Contratto di Appalto, l’Appaltatore eleggerà il
domicilio legale presso una propria sede situata nella Regione Veneto, dove avrà sede anche la Centrale
operativa (Uffici, magazzino, ecc.), presso la quale il Responsabile del Servizio terrà tutti i contatti tecnici
ed organizzativi inerenti i servizi appaltati.
Gli uffici dovranno disporre di tutte le necessarie dotazioni per poter svolgere la funzione essenziale di
archiviazione dati, programmazione, coordinamento e progettazione dei servizi e dei lavori inerenti
l’appalto.
In detti uffici gli incaricati dell'Appaltatore del servizio debbono essere sempre reperibili in orario di lavoro
per ogni necessità.
È inoltre fatto obbligo al Responsabile del Servizio, ogni qual volta il Responsabile del Procedimento e/o il
DEC e/o i Referenti Tecnici lo ritengano necessario, recarsi di persona, od inviare persona appositamente
delegata, presso gli uffici dell’Amministrazione Contraente nell’orario stabilito, per ricevere ordini, istruzioni
e comunicazioni relative all’Appalto.
In caso di urgenza vi si dovrà recare non appena ricevuta la convocazione.
L’Appaltatore dovrà predisporre, a propria cura e spese, un servizio di ricevimento segnalazioni e reclami
dei DEC e/o dei Referenti Tecnici. Detto servizio sarà attivo 24 ore al giorno, con risposta personale
durante l’orario di lavoro, e utilizzando, al di fuori del normale orario di lavoro, apposita segreteria
telefonica.
Fuori dall’orario di lavoro opererà il servizio di reperibilità, come dettagliato nel Capitolato Tecnico; il
servizio dovrà disporre delle attrezzature di comunicazione ed operative tali da permettere l’esecuzione
degli interventi nei tempi richiesti.
L’Appaltatore dovrà disporre, nella Regione Veneto, per tutta la durata dell’Appalto, di una o più sedi locali
per il ricovero di attrezzature, dei veicoli e dei materiali, così da poter effettuare in qualunque ora del
giorno e della notte immediati interventi sui Beni.
L'Appaltatore si impegna a mantenere continuativamente la struttura organizzativa, atta ad adempiere agli
obblighi di Capitolato, durante tutto il periodo di durata della Convenzione.
La cessazione dell’incarico delle persone eventualmente delegate, qualunque ne sia la causa, deve essere
tempestivamente notificata al Committente con immediata sostituzione.
E’ vietato il domicilio presso terzi.


27 Comunicazioni tra le parti

Ad eccezione delle comunicazioni di servizio fra le parti, tutte le comunicazioni formali fra
l’Amministrazione Contraente e l’Appaltatore dovranno essere effettuate in forma scritta e protocollata.
Esse possono essere indirizzate al domicilio dell’Appaltatore o notificate direttamente al suo


                     CAPITOLATO D’ONERI                          43
rappresentante per mezzo di ordini di servizio, in duplice copia, una delle quali deve essere firmata in
segno di ricezione e rispedita all’Amministrazione Contraente. Qualora l’Appaltatore non presenti per
iscritto le sue osservazioni entro quindici giorni dalla ricezione, le comunicazioni si considerano
integralmente accettate.

Per le comunicazioni di servizio, oltre alla normale corrispondenza, dovrà essere predisposta nel
programma di posta elettronica o nel programma di gestione della manutenzione che verrà approntato
presso l’Ente, una cartella conpisa e dedicata alle informazioni/segnalazioni tra le parti.

Il Responsabile del Procedimento e la Direzione Tecnica potranno impartire disposizioni, raccomandazioni
ed osservazioni sullo svolgimento dei servizi attraverso tale modalità ed il Responsabile del Servizio e lo
Staff Tecnico Operativo dovranno fornire proprie precisazioni entro le 24 ore dal ricevimento delle stesse.
Periodicamente, e con intervalli non superiori ai sei mesi, il Responsabile del Servizio dovrà inoltrare al
Responsabile del Procedimento elaborati specifici sullo stato dei servizi, in grado di documentare la
quantità e la qualità delle prestazioni effettuate a quella data.


28 Verbalizzazioni

Ogni parte potrà richiedere all’altra di verbalizzare in contraddittorio, per iscritto, qualsiasi situazione
eccezionale connessa con l’espletamento delle prestazioni in convenzione al fine di acquisire elementi utili
a giustificare una persa modalità di applicazione del contratto, sia sotto il profilo delle responsabilità che
degli oneri ricadenti sull’Appaltatore.
In caso di situazioni di pericolo nulla può giustificare il mancato tempestivo intervento dell’Appaltatore al
fine di eliminare o limitare tale situazione.


29 Sospensioni e proroghe

L’Appaltatore non può sospendere o ritardare i servizi unilateralmente, neanche in caso di controversie
con l’Amministrazione Contraente. L’unilaterale sospensione o ritardo nell’espletamento dei servizi, da
parte dell’Appaltatore, costituisce una grave inadempienza contrattuale, tale da determinare la risoluzione
del contratto. In questo caso l’Appaltatore non potrà vantare alcun credito nei confronti
dell’Amministrazione Contraente, mentre l’Amministrazione Contraente ha diritto al risarcimento del danno
subito in relazione alla unilaterale sospensione del servizio.

Il Responsabile del Procedimento ha la facoltà insindacabile di sospendere, in qualsiasi momento, una
parte od anche tutti i lavori ed i servizi in corso di esecuzione sia per esigenze tecniche che per particolari
necessità del momento senza che l’Appaltatore possa avanzare per tale motivo eccezione alcuna o
richiesta per compensi di sorta.

Per particolari circostanze l’Appaltatore può essere autorizzato dall’Amministrazione Contraente alla
temporanea sospensione totale o parziale del servizio. In tal caso tra le condizioni che l’Amministrazione
Contraente può porre vi è anche una corrispondente riduzione del canone, se la sospensione è relativa a
prestazioni a canone. L’Appaltatore non ha, in ogni caso, diritto ad alcun indennizzo o compenso per le
sospensioni delle prestazioni.

L’Amministrazione Contraente, su richiesta dell’Appaltatore, può concedere proroghe dei termini di
ultimazione stabiliti, per le varie prestazioni, dalla programmazione.
Le proroghe saranno comunque concesse se conseguenza di sospensione dei lavori per cause di forza
maggiore.




                     CAPITOLATO D’ONERI                         44
30 Subappalti

[In caso il Appaltatore abbia dichiarato di fare ricorso al subappalto]
Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell’importo massimo previsto
in convenzione, conformemente a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Più precisamente, e vietato il subappalto dei Servizi di Governo A – Anagrafe e Progetto SIM e del Servizio
F.1 – Gestione Calore.
Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico
e solo responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e del Soggetto Aggregatore – Provincia
di Vicenza delle prestazioni subappaltate.

A tal fine, relativamente ad ogni ordinativo di fornitura, l’Appaltatore sarà tenuta a depositare presso la
predetta Amministrazione la documentazione prevista dall’art. 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, pena
il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di
subappalto non autorizzato.

L’eventuale autorizzazione al subappalto può essere revocata dall’Amministrazione Contraente in ogni
momento qualora il subappaltatore o i subappaltatori non risultassero graditi al Committente.
L’Appaltatore è obbligato a fare esplicito pieto ai propri subappaltatori di subappaltare ulteriormente a
terzi le prestazioni ad esso subappaltate dall’Appaltatore, il quale rimane comunque responsabile a tutti
del rispetto di questo pieto nei confronti del Committente.

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei confronti del subappaltatore o del cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non
trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, il
Committente sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’Appaltatore corrisponde gli oneri della
sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
L’Amministrazione Contraente, sentito il Responsabile del Procedimento, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L’appaltatore e' solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

[In caso il Appaltatore non abbia dichiarato di fare ricorso al subappalto]
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto pieto al Appaltatore di subappaltare le prestazioni
oggetto della presente Convenzione.


31 Interferenze e rapporti con altri appaltatori

Poiché nei Beni costituenti il patrimonio dell’Amministrazione Contraente operano altri assuntori e
prestatori di servizi non compresi nel lavoro appaltato (ad es.: erogatori di sottoservizi, professionisti
incaricati di progettazione, dipendenti del Committente o di altri Enti, altre imprese, ecc.), sono a carico
dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi derivanti da eventuali interferenze operative sia sotto il profilo del
coordinamento delle lavorazioni/servizi sia per quanto concerne il rispetto delle norme di sicurezza
L’Amministrazione contraente riserva comunque la facoltà di eseguire interventi, attività o prestazioni sui
Beni oggetto della presente convenzione appalto sia con personale dipendente sia tramite appalti a terzi.


                     CAPITOLATO D’ONERI                        45
In tali occasioni l’Amministrazione contraente comunicherà all'Appaltatore le modalità esecutive di tali
interventi. L'Appaltatore si farà carico di coordinare le prestazioni oggetto del presente contratto con le
imprese terze affidatarie, ovvero con il Responsabile del Procedimento nel caso tali interventi
attività/prestazioni siano realizzati con personale dipendente e ciò per garantire la sicurezza degli
operatori e degli utenti e per condurre i lavori nel modo migliore.

Ogni onere relativo è a carico dell’Appaltatore.


32 Monitoraggio convenzione da parte del SA – Provincia di Vicenza

Il SA - Provincia di Vicenza si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi delle Amministrazioni Contraenti e di richiedere, al
Appaltatore, l’elaborazione di reports specifici in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare alla
Provincia di Vicenza entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della richiesta.

I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate devono essere forniti sotto forma
di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati dalla Provincia di
Vicenza.

Le informazioni richieste potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  nr. identificativo ordine del Negozio Elettronico;
  servizi richiesti;
  data dell’Ordinativo di Fornitura;
  data di ricezione dell’Ordinativo;
  data di inizio servizio;
  eventuale revoca dell’ordinativo da parte dell’Amministrazione Contraente;
  importo unitario senza I.V.A. in Euro;
  importo totale senza I.V.A. in Euro;
  eventuali costi della sicurezza relativi alle interferenze;
  importo totale fatturato.



CAPO V – PAGAMENTI – REVISIONI PREZZI – CESSIONE CREDITI – CONTROVERSIE


33 Anticipazione

Per la particolare caratteristica del servizio e per le modalità di esecuzione degli interventi
l’Amministrazione Contraente non darà luogo alla corresponsione di anticipazioni sull’importo contrattuale.


34 Modalità di fatturazione

L’Appaltatore dovrà emette fatture trimestrali posticipate relative ai canoni di manutenzione erogati nel
trimestre precedente.
Ciascuna fattura emessa, fatta salva la ritenuta di cui all’art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016,
riporterà la tipologia dei servizi, il relativo canone/costo orario, il numero dei canoni/ore realmente attivati
e l’importo totale del mese di riferimento.



                      CAPITOLATO D’ONERI                        46
L’emissione della fattura è disposta previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le
modalità previste all’art. 102, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, al fine di accertare la regolare esecuzione
del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nella Convenzione.

La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni rispetto al trimestre di riferimento ed è
condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell’Appaltatore.

L’Appaltatore dovrà produrre, nei confronti dell’Amministrazione Contraente, esclusivamente fatture in
forma elettronica, che saranno trasmesse esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI)
istituito dal Ministero dell’Economia e Finanze, la cui gestione è assegnata all’Agenzia delle Entrate.

Si comunica inoltre che l’Amministrazione Contraente comunicherà estremi dell’ ufficio incaricato per la
ricezione delle fatture elettroniche.

Le fatture dovranno essere intestate all’Amministrazione Contrante, e dovranno riportare:

  −  il codice univoco IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) Allegato C.6 al Decreto n. 13 del
    13/09/2016 ;

  −  il codice identificativo di gara (CIG) relativo al lotto aggiudicato;

  −  Dettaglio delle prestazioni svolte nel trimestre sudpise per edificio.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati a mezzo mandato entro 30 giorni dal ricevimento della
fattura, previa verifica di regolare esecuzione delle prestazioni rese da parte del DEC e/o del Responsabile
del Procedimento.
L’Amministrazione Contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può
sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui siano state
contestate inadempienze nell’esecuzione del servizio fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi
contrattuali (art. 1460 C.C.).
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei
corrispettivi dovuti, l’Appaltatore potrà sospendere il servizio.
I predetti corrispettivi devono essere corrisposti a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura
e accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Appaltatore ove sia previsto da norme di
legge o regolamentari, sul conto corrente intestato all’Appaltatore e comunicato dal medesimo, ai sensi e
secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Potranno essere fatturati solamente interventi terminati e non quelli ancora in itinere, salvo casi speciali
singolarmente autorizzati dal Responsabile del Procedimento.

La fattura sarà accompagnata da tutti gli allegati alla fatturazione necessari e/o richiesti dal Responsabile
del Procedimento e dai Referenti Tecnici; gli allegati, che comprendono sia la contabilizzazione dei lavori
che gli originali dei rapporti di lavoro, dovranno sempre essere firmati dal personale preposto
dall’Appaltatore.

Le eventuali prestazioni contestate non verranno liquidate fino a definizione della controversia.

L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente noto alle Amministrazioni
Contraenti e al SA - Provincia di Vicenza, per quanto di propria competenza, le variazioni circa le modalità
di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni siano state
pubblicate nei modi di legge, il Appaltatore non può sollevare eccezioni.

In conformità all’art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia), in caso di ottenimento, da parte dell’Amministrazione Contraente, del documento unico di


                     CAPITOLATO D’ONERI                        47
regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti
impiegati nell'esecuzione dell’Ordine di Fornitura, la stessa Amministrazione Contraente trattiene dal
certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall’Amministrazione Contraente direttamente agli
enti previdenziali e assicurativi.

La Provincia di Vicenza non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole
Amministrazioni Contraenti.

I corrispettivi contrattuali, indicati nell’offerta economica dell’Appaltatore, sono stati determinati a proprio
rischio dal Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto,
fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore
medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Appaltatore dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi
Definitivi di Fornitura, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che
fossero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.


35 Modalità di liquidazione servizi e prestazioni extra canone

Per ottenere il pagamento del servizio reso, l'Appaltatore dovrà presentare, con la periodicità prevista, la
rendicontazione dei servizi, la contabilità lavori e gli allegati alla fatturazione previsti; su questa il
Responsabile del Procedimento e/o i Referenti Tecnici provvederanno alle verifiche e alla successiva
liquidazione.

La sola esecuzione degli interventi non assolve l'oggetto della Convenzione e non da diritto, da sola, ad
alcun pagamento, che viene emesso solo a seguito dell'esecuzione del servizio nel suo complesso.

Tutte le prestazioni, sia a canone (in gestione) che a misura e/o economia, verranno compensate
mediante liquidazioni trimestrali, sulla base degli interventi eseguiti e documentati come specificato, ed
accettati dal Responsabile del procedimento.

I pagamenti avverranno entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di accettazione, conseguenti alle
verifiche contabili, delle regolari fatture, dopo le scadenze trimestrali previste.

Il pagamento è subordinato all’accertamento, da parte del Responsabile del Procedimento e/o dei
Referenti Tecnici, del regolare espletamento del servizio e della corretta esecuzione dei lavori,
all’acquisizione della dichiarazione comprovante la regolarità contributiva (DURC), nonché della regolare
tenuta dei documenti di gestione della Convenzione.
Questa circostanza risulterà nel contesto della liquidazione stessa e dal riscontro degli interventi rilevabile
dalla documentazione fornita dall’Appaltatore.

La liquidazione delle fatture avverrà solo a condizione che il Responsabile del Procedimento abbia
constatato, oltre il regolare svolgimento del lavoro o del servizio, che:
-  sia stato adeguatamente aggiornato il sistema informativo;
-  siano stati rilasciati i certificati di conformità (qualora richiesti);
-  siano state aggiornate le planimetrie e gli schemi impiantistici;
-  siano stati aggiornati gli eventuali libretti di impianto e gli altri documenti relativi allo specifico
  subsistema.

Di seguito si schematizzano le principali modalità di pagamento dei lavori e servizi resi, a cui si rimanda
nello specifico nel Capitolato Tecnico.



                     CAPITOLATO D’ONERI                         48
Si precisa che per alcuni servizi di manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare il quadro
economico allegato al presente Capitolato d’Oneri prevede un corrispettivo sia per la gestione globale del
servizio sia per interventi puntuali che verranno definiti dal Responsabile del Procedimento e/o dai
Referenti Tecnici.

I servizi “a canone” di seguito elencati verranno liquidati con un corrispettivo pagato a canone
con cadenze trimestrali dietro emissione di fatture, corredate dalla documentazione prevista dalle
vigenti disposizioni di legge in materia, dal Capitolato Tecnico o richiesta dal Responsabile del
Procedimento e/o dai Referenti Tecnici, dell’ammontare pari a 1/4 dell’importo contrattuale annuo:

A ANAGRAFICA E PROGETTO SIM
 a.1) Creazione Anagrafe Immobiliare
 a.2) Lista esigenze manutentive e piani di manutenzione
 a.3) Sistema Informativo per la gestione della Manutenzione (SIM)
 a.4) Gestione informatica del processo manutentivo
 a.5) Assistenza informatica ed Istruzione personale tecnico
 a.6) Centrale operativa, collegamenti telefonici, trasmissione e archiviazione dati

B GESTIONE TECNICA
 b.1) Custodia Beni, monitoraggio per pubblica incolumità
 b.2) Attività di preventivazione e progettazione
 b.3) Gestione operazioni di manutenzione
 b.4) Programmazione operativa degli interventi
 b.5) Prestazioni tecniche varie
 b.6) Reperibilità

D GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
 d.1) Gestione impianti elettrici (centraline, UPS, gruppi elettrogeni, elettropompe, ecc.)
 d.2) Gestione presidi, attrezzature ed impianti antincendio
 d.3) Gestione impianti ascensore (montacarichi, servoscale, ecc.)
 d.4) Manutenzione periodica impianti idrosanitari, fognari e smaltimento liquami

E SERVIZI SPECIALI
 e.1) Servizi di vigilanza
 e.2) Autovettura

L’Appaltatore dovrà produrre la documentazione giustificativa dei servizi e delle prestazioni eseguite
secondo le modalità stabilite nelle specifiche gestioni e con riferimento ai documenti di supporto tecnico-
contabile dettagliati nelle prescrizioni specifiche, in forma esaustiva e chiara per i necessari adempimenti
di verifica da parte del Responsabile del Procedimento e/o dei DEC e/o dei dei Referenti Tecnici.

I servizi, le prestazioni ed i lavori “a misura” di seguito elencati saranno contabilizzati in base
alla rendicontazione delle operazioni effettivamente svolte, redatti secondo l’Elenco Prezzi
Unitari e pagati trimestralmente:

F     GESTIONE CALORE
  f.2) Esecuzione di operazioni di manutenzione programmata specifica nelle Centrali Termiche, impianti
  di riscaldamento e condizionamento

Laddove gli interventi a misura si riferiscano ad una voce che prevede anche la relativa gestione (es.
macroarea F) la contabilità per le attività a misura dovrà essere comparata e pagata contestualmente alla
liquidazione del servizio svolto, con dettaglio che la prestazione non rientra nelle attività comprese nel
servizio a canone f.1) gestione del riscaldamento ed erogazione dell’acqua calda.


                     CAPITOLATO D’ONERI                       49
Per quanto riguarda la voce C da quadro economico, e cioè:

C MANUTENZIONE A MISURA
 c.1) Esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e riparativa, non programmabile e
 manutenzione programmata (a misura o economia)
  c.2) Esecuzione di operazioni di manutenzione migliorativa, extra riparativa, di messa a norma degli
  impianti e degli edifici (a misura)
si procederà come segue:
−   Per la manutenzione a misura ordinaria e riparativa (voce c.1) e per la manutenzione migliorativa,
   extra riparativa, di messa a norma (voce c.2) il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese
   sarà corrisposto, sulla base di rendicontazione analitica (consuntivi, allegati, documenti fotografici
   e/o di progetto, ecc.) dell’attività svolta relativa agli interventi eseguiti ed ultimati, mediante
   l'applicazione dei prezzi unitari contenuti nell'Elenco Prezzi, con uno stato avanzamento lavori per il
   trimestre immediatamente precedente. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché accettati
   dal Responsabile del Procedimento, possono essere compresi nella contabilità ed ammessi a
   pagamento fino alla concorrenza della metà del loro valore, e comunque per un importo non
   eccedenti un terzo della cauzione.

La contabilità dei lavori (sia per opere di manutenzione riparativa c.1 che per opere di manutenzione
migliorativa c.2) sarà redatta utilizzando l’Elenco Prezzi Unitari.

Ogni pagamento sarà subordinato all’accertamento, da parte del Responsabile del Procedimento e/o del
DEC e/o dei Referenti Tecnici, del regolare espletamento del servizio e della corretta esecuzione dei lavori,
all’acquisizione della dichiarazione comprovante la regolarità contributiva (DURC) dell’Appaltatore e dei
subappaltatori come previsto dal D. Lgs. 50/2016 art. 105, nonché della regolare tenuta dei documenti di
gestione dell’Appalto.

Per quanto riguarda la voce f.1, e cioè:

F GESTIONE CALORE
 f.1) Gestione del riscaldamento ed erogazione dell'acqua calda

Il servizio verrà compensato:
-  per ogni ora di riscaldamento richiesta dall’Amministrazione Contraente erogata negli
   ambienti e/o nei circuiti (= globali e/o parziale) negli orari indicati (v.d.s. fac simile Allegato
   F01);
   per il volume di acqua calda sanitaria prodotta ed utilizzata;
   per il servizio omnicomprensivo di conduzione e manutenzione degli impianti (v.d.s.
   Allegato F03)

L’importo complessivo risultante sarà dato:
    dalla applicazione del prezzo unitario, al netto di iva, risultante dal ribasso offerto in
    sede di gara per il numero totale delle ore di riscaldamento richieste (ore di riscaldamento, ore
    di funzionamento bruciatori e metri cubi di acqua calda richiesti - inerenti le effettive necessità in
    occasione dell’avvio parziale degli impianti nella stagione autunnale, gli orari parzializzati nell’arco
    della giornata per attività discontinue,le sospensioni in periodi di vacanza, la parzializzazione degli
    impianti nella stagione primaverile) indicato nell’Ordinativo Definitivo di Fornitura per singolo
    edificio (euro/h x ore/edificio)
L’importo unitario posto a base d’asta è comprensivo delle attività di “Conduzione e
manutenzione”.

Al termine di ciascuna annualità l’Appaltatore presenterà computo contabile corredato da:



                      CAPITOLATO D’ONERI                        50
-  computo complessivo stagionale del 'SERVIZIO ENERGIA' (euro/h x ore / edificio), comprendente le
  ore effettive di EROGAZIONE DEL RISCALDAMENTO richiesto dalla Amministrazione contraente per i
  circuiti (globali e/o parziali) e per gli edifici/impianti, anche in relazione all’andamento climatico;
-  computo per la produzione e fornitura di acqua calda sanitaria;
-  computo per le attività di 'terzo responsabile e conduzione' e di 'manutenzione' (CORRISPETTIVO annuo
  onnicomprensivo);
-  computo degli importi per aumenti o riduzioni delle cubature riscaldate;
-  computo degli importi per variazioni di combustibile;
-  computo della revisione prezzi, eventualmente maturata;
-  computo dell' allineamento andamento climatico stagionale;
-  ogni altro elemento che sarà richiesto dall’Amministrazione contraente per la definizione e/o
  chiarimento contabile, di penali e di quant'altro necessario alla definizione dei rapporti economici.

Il corrispettivo del 'servizio di gestione calore', come sopra definito e dedotto del ribasso di gara
d'appalto, verrà corrisposto dall’Amministrazione contraente all'Appaltatore per ogni stagione di
riscaldamento, salvo le verifiche contabili e di qualità del servizio, con le modalità seguenti:
  •  in tre rate di acconto posticipate, per la prima annualità calcolate sul contratto base, in data
    posteriore al 15/12, al 15/02, al 15/04, che saranno pari ciascuna al 30% dell'importo annuo
    previsto, e con la detrazione delle penali applicate e delle quote parti del servizio non rese o
    contestate, su presentazione da parte dell'Appaltatore degli allegati alla fatturazione relativi ed
    emissione del relativo certificato di pagamento da parte dell’Amministrazione contraente;
  •  la quarta conclusiva corrispondente al conguaglio finale della stagione termica, al 01/09, in cui verrà
     calcolato il saldo, con il conto definitivo del servizio di gestione calore, della revisione prezzi,
     dell'allineamento all'andamento climatico stagionale, con detrazione sempre delle eventuali penali
     residue e delle quote parti del servizio non rese e definizione di quant'altro insorto nel corso della
     stagione termica.
Per le annualità successive, l'importo conclusivo come sopra risultante dalla prima o dalla precedente
annualità – con esclusione dell'allineamento all'andamento climatico stagionale e delle penali applicate – verrà
automaticamente assunto come base su cui calcolare le rate di acconto della successiva stagione di
riscaldamento. Eventuali conguagli negativi che emergessero all'atto del conto definitivo, saranno portati in
detrazione nella successiva rata di acconto.
Qualsiasi pagamento verrà eseguito solo dopo che sia stato rendicontato il servizio svolto nei termini di
capitolato; la mancata presentazione degli allegati alla fatturazione sospende ogni rata di pagamento con
conseguenze a carico dell'Appaltatore.
La mancata rendicontazione delle operazioni di gestione e manutenzione programmate, o la mancata
accettazione perché non attendibile la rendicontazione, sospende i pagamenti di tutto il servizio.
Le penali verranno detratte sulla rata immediatamente successiva al momento della applicazione delle
stesse.
Qualora il servizio nel suo complesso non fosse accettato dall’Amministrazione Contraente, tutti i
pagamenti vengono sospesi con conseguenze a carico dell'Appaltatore, fino a definizione del contenzioso o
contestazione.
Inoltre, il pagamento della rata finale, a saldo della stagione calore contrattuale, verrà proposto solo dopo
che l'Appaltatore avrà ottemperato a tutte le prescrizioni contrattuali.
Il pagamento della rata finale, a saldo dell'ultima stagione calore contrattuale, nonché lo svincolo della
quota parte della cauzione, relativa alla singola stagione, verrà proposto solo dopo che l’Amministrazione
Contraente avrà accertato con esito favorevole il rispetto delle condizioni contrattuali.
L’Amministrazione contraente potrà nominare con successivo specifico atto a sua discrezione un
collaudatore finale che, durante l'ultima stagione di servizio e comunque entro tre mesi dal termine del
servizio, accerterà lo stato di buon funzionamento e di rispondenza normativa di tutti gli impianti in
affidamento, nonché della corretta erogazione del servizio.
L'Appaltatore è tenuto a provvedere a tutti gli interventi necessari a giudizio del Collaudatore o
dell’Amministrazione contraente ove questa intenda procedere in proprio alla validazione del servizio: in


                     CAPITOLATO D’ONERI                         51
caso di inottemperanza, l’Amministrazione contraente       procederà all'esecuzione di tali interventi
addebitandone il costo all'Appaltatore stesso.


Si precisa ulteriormente che le ‘utenze’ potranno formare oggetto di variazione per consistenza,
potenzialità e durata in funzione delle necessità del Committente, senza che l'Appaltatore possa
pretendere indennizzo alcuno per questo.


36 Ribasso d’asta

Il ribasso d’asta verrà applicato a tutti i prezzi unitari dell’Elenco Prezzi Unitari nella stessa percentuale,
come pure ai compensi relativi alle gestioni e ai compensi particolari per “diritto di chiamata” ed
“emergenze”.

La percentuale di ribasso indicata in sede di offerta verrà applicata anche ai prezzi delle prestazioni a
canone (servizi/gestioni) e ad eventuali nuovi prezzi.


37 Revisione Prezzi

Per la revisione prezzi si richiama quanto disposto dall’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e più
precisamente nella parte in cui stabilisce “ per i contratti relativi a servizi e forniture stipulati dai Soggetti
Aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1 comma 511 della legge 28/12/2015 n. 208”.

Restano valide le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 208/2015 (Legge stabilità 2016),
che prevede la facoltà per l’appaltatore o il committente di chiedere una revisione nel caso di contratti di
servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica che prevedono una clausola di revisione dei prezzi
indicizzata al valore di beni indifferenziati, quando tale indicizzazione abbia determinato un aumento o una
diminuzione del prezzo indicato al momento dell’offerta superiore al 10% e tale da alterare
significativamente l’originario equilibrio contrattuale; in alternativa sono possibili la risoluzione del
contratto o il recesso, senza che sia dovuto alcun indennizzo.

Per la revisione prezzi relativa alle prestazione dell’area F. GESTIONE CALORE f.1) Gestione del
riscaldamento ed erogazione dell’acqua calda si rimanda all’art. F.1.20 a del Capitolato Tecnico.


38 Accettazione delle prestazioni

Trattandosi di un servizio continuativo, l'accettazione del complesso delle prestazioni che compongono il
servizio avviene con la periodicità prevista, collegata alla fatturazione trimestrale.

Trimestralmente, in coincidenza con la scadenza delle fatturazioni il Responsabile del Procedimento o
tecnici da lui delegati eseguiranno una verifica, non solo sugli interventi realizzati ma anche sulla gestione
dei servizi.
Pertanto se una soltanto delle attività, che compongono il Servizio nella sua globalità, non dovesse essere
accettata (perché non eseguita o per prestazioni parzialmente rese, ecc.) non si darà corso alla
liquidazione del corrispettivo.

L'Appaltatore è tenuto ad eliminare i difetti o le manchevolezze che emergessero da accertamenti del
Responsabile del Procedimento e/o dei Referenti Tecnici in corso d'opera o del collaudatore finale.

Il Responsabile del Procedimento ha piena facoltà di ordinare rettifiche e/o rifacimenti e quant'altro
necessario affinchè le prestazioni siano rispondenti alle prescrizioni dei documenti contrattuali e delle
norme di legge, nonchè alla regola dell’arte.


                     CAPITOLATO D’ONERI                          52
Al termine ultimo di scadenza di tutte le prestazioni e servizi, prescritti dalla Convenzione, il Responsabile
del Procedimento e/o il DEC redigerà il Certificato Finale di regolare esecuzione sulla base della
documentazione contabile ed amministrativa che l’Appaltatore è tenuto a fornire.

Le operazioni di redazione del Certificato avranno inizio entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza
contrattuale e dovranno concludersi entro 60 (sessanta) giorni dal loro inizio e comprenderanno tutte le
verifiche sul posto e d’ufficio necessarie a verificare che l’Appaltatore abbia ottemperato a tutti gli obblighi
contrattuali.


39 Riconsegna del patrimonio all’Amministrazione Contraente

Successivamente alla redazione e sottoscrizione del Certificato Finale di regolare esecuzione si procederà
alla riconsegna dei Beni compresi nel patrimonio edilizio da parte dell’Appaltatore all’Amministrazione
Contraente.
I Beni dovranno essere riconsegnati in buono stato manutentivo, migliorato in forza degli interventi
eseguiti o quantomeno uguale a quello esistente al momento della consegna.
Il Responsabile del Procedimento effettuerà, con il supporto della Direzione Tecnica, una verifica completa
degli immobili e di tutte la apparecchiature ed impianti onde permetterne la constatazione della piena
efficienza e del perfetto funzionamento.
Della consegna verrà redatto apposito verbale di riconsegna sottoscritto dalle parti.
Il verbale di riconsegna, redatto in contraddittorio, dovrà contenere tutte le indicazioni operative e
pratiche (consegna delle chiavi, indicazioni aggiornate sulla conduzione impianti, prescrizioni particolari e
circostanziate sull’uso degli immobili, avvertenze, ecc....) utili e necessarie a rimettere l’Amministrazione
Contraente nel pieno godimento del patrimonio immobiliare.
L’obbligo di custodia sussistente in capo all’Appaltatore si intenderà cessato con effetto dalla sottoscrizione
del verbale di riconsegna dei Beni dell’Amministrazione Contraente.
Le operazioni di riconsegna e la firma del verbale, dovranno essere concluse entro 30 giorni dalla firma del
Certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo precedente.

Durante gli ultimi sei mesi di durata del Servizio l’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà, senza
che da ciò risulti un diritto di indennità all'Appaltatore, di adottare tutte le misure utili per assicurare la
continuità del Servizio e, più in generale, di adottare tutte le misure necessarie per effettuare la
successiva consegna dei Beni all’Amministrazione Contraente stessa o a terzi.
L'Appaltatore dovrà dare assistenza all’Amministrazione Contraente o a terzi incaricati fornendo tutte le
informazioni, in forma scritta o verbale ed in maniera completa ed esauriente, che il Committente stesso o
i terzi incaricati gli chiederanno.

In sede di riconsegna l’Amministrazione Contraente verificherà che:
a) siano state eseguite le operazioni manutentive comprese nel Contratto. In particolare si verificherà
   che:
     − tutti gli interventi operativi ordinati, necessari o previsti siano stati eseguiti;
     − le operazioni e le verifiche periodiche previste nei canoni, particolarmente quelle previste
        all'interno della gestione calore, siano state correttamente tutte eseguite;
b) tutte le informazioni inerenti alla gestione della manutenzione siano state fornite, e in particolare:
     − i documenti allegati alla fatturazione e di contabilità, certificazioni, rapporti ecc.;
     − le tabelle, previste o richieste, di sintesi e statistiche sugli interventi fatti e residui da fare;
c) tutti i preventivi o le progettazioni richieste almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza siano stati
   forniti nei tempi e nella forma adeguata;


                     CAPITOLATO D’ONERI                         53
d) tutti gli adempimenti previsti dalla Anagrafe e progetto SIM, Custodia Beni, Gestione Tecnica,
  Gestione Impianti Tecnologici, Servizi Speciali siano stati completati, ivi compreso l'aggiornamento
  del software con l'immissione di tutte le operazioni manutentive eseguite;
e) non ci siano situazioni di mancata esecuzione a regola d'arte degli interventi;
f) siano stati depositati presso l’Amministrazione Contraente tutte le documentazioni tecniche di legge
  (certificati di conformità, deposito c.a., ecc.);
g) al momento della consegna non esistano situazioni di pericolo anche latente tali da provocare danni
  a persone o cose e di ciò dovrà essere redatto verbale di constatazione.

Dopo che tutte le condizioni previste dalla Convenzione ed in particolare quelle oggetto delle verifiche di
cui sopra siano state rispettate, si redigerà il verbale di riconsegna.

In particolare per la Gestione Calore, valgono le prescrizioni di riconsegna previste nel Capitolato Tecnico.


40 Contestazioni e riserve

Tutte le eccezioni che l’Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante
comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento e debitamente documentate.

Detta comunicazione deve essere fatta entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data in cui l’Appaltatore ha
avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento
dell’Amministrazione Contraente che si intende contestare.

Qualora l’Appaltatore non esplichi le sue rimostranze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade
dal diritto di farle valere.


41 Cessione dei crediti

E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Appaltatore nei confronti dell’Amministrazione Contraente
a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nel
rispetto dell’articolo 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma
13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge del 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca
o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale
preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e
opponibile all’Amministrazione Contraente qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al
cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

L’Amministrazione Contraente non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto
relativi a prestazioni che l’Aggiudicataria intende subappaltare.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della
pubblica amministrazione e la medesima cessione penta efficace e opponibile all’Amministrazione
Contraente solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità all’Amministrazione
Contraente, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stessa
Amministrazione Contraente. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui
l’Amministrazione Contraente ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
base alla Convenzione e agli Ordinativi di Fornitura, pena l’automatica inopponibilità della cessione
all’Amministrazione stessa.



                     CAPITOLATO D’ONERI                         54
E’ vietata la cessione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sotto qualsiasi forma e ogni atto
contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di inadempimento da parte del Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, le
Amministrazioni Contraenti e il SA - Provincia di Vicenza, fermo restando il diritto al risarcimento del
danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la
Convenzione.


42 Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle
inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti dichiarano e convengono la
competenza in via esclusiva del Foro di Vicenza.


CAPO VI – RISOLUZIONE – RECESSO – PENALI


43 Divieto di cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
L’Appaltatore è obbligato a fare esplicito pieto ai suoi subappaltatori di cedere a terzi anche quote
minime del contratto di subappalto, e rimane comunque responsabile a tutti gli effetti del rispetto di
questo pieto nei confronti del dell’Amministrazione Contraente.
Tale cessione, qualora si verificasse, sarebbe comunque inefficace nei confronti dell’Amministrazione
Contraente.


44 Risoluzione

Per la disciplina della risoluzione della Convenzione e dei Singoli ordinativi di fornitura si applica l’art. 108
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
L'Appaltatore non può sospendere, nemmeno parzialmente, l'esecuzione delle prestazioni oggetto
dell’Appalto, senza il consenso dell’Amministrazione Contraente.

Nessuna eccezione o rivendicazione dell’Appaltatore può costituire giustificato motivo per la sospensione o
riduzione delle prestazioni oggetto dell’Appalto.
Qualora l’Appaltatore, in violazione di quanto sopra, sospenda l’esecuzione delle prestazioni oggetto
dell’Appalto, l’Amministrazione Contraente ha facoltà di risolvere il Contratto per colpa dell'Appaltatore.

Qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che
dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n.
1423 ed agli artt. 2 e seguenti della Legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell’Amministrazione Contraente, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonchè per violazione degli
obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento propone all’Amministrazione
Contraente, in relazione allo stato delle prestazioni e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità
dell’appalto, di procedere alla risoluzione della Convenzione.

Qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la revoca dell’attestazione di qualificazione o la
perdita di abilitazione alla prestazione, l’Amministrazione Contraente procede alla risoluzione del
Contratto.


                     CAPITOLATO D’ONERI                          55
Quando il Responsabile del Procedimento accerta che comportamenti dell’Appaltatore concretano grave
inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al
Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari,
indicando la stima delle prestazioni oggetto del servizio regolarmente eseguite e che devono essere
accreditate all’Appaltatore.

Il Responsabile del Procedimento formula la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile
del Procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l’Appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione Contraente su proposta del Responsabile del Procedimento
dispone la risoluzione del Contratto.

Qualora al di fuori dei precedenti casi, l’esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell’appaltatore
rispetto alle previsioni del programma, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine che, salvo
casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo e dà inoltre le
prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il Responsabile del Procedimento verifica, in contraddittorio con
l’Appaltatore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita e
ne compila processo verbale.

Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, il Committente, su proposta del
Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del Contratto.
La risoluzione è comunicata all’Appaltatore con lettera raccomandata.
Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del
Contratto, predispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza delle
prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi e la relativa presa in consegna.

A seguito della risoluzione, inoltre, il Committente comunicherà all’Appaltatore la data in cui deve aver
luogo la riconsegna dei Beni oggetto del Contratto, che dovranno essere consegnati nello stato in cui essi
si trovano.
Alla riconsegna dei Beni verrà redatto, in contraddittorio con l’Appaltatore, o in sua mancanza con
l’assistenza di due testimoni, un verbale di constatazione dello stato di avanzamento dei vari Servizi e
Lavori eseguiti e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna, si darà corso alla classificazione
della situazione dei Servizi, al fine di procedere al conto finale di liquidazione.

Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con il verbale è accertata la corrispondenza
tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel
Contratto.

L’Amministrazione avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di
liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire, nonchè di operare la
compensazione tra i due importi.

In caso di risoluzione l’Appaltatore dovrà provvedere al risarcimento di tutti i danni riportati
dall’Amministrazione Contraente, il quale avrà diritto di incamerare, a titolo di penale, e salvo il maggior
danno subito, la cauzione versata ed avrà diritto di ritenere in garanzia ogni e qualsiasi somma dovuta
all’Appaltatore a qualsiasi titolo.




                     CAPITOLATO D’ONERI                         56
Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni oggetto del
servizio regolarmente eseguite, detratti gli oneri e i danni derivanti dalla risoluzione del Contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dall’Amministrazione Contraente ai sensi dei
paragrafi che precedono, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dall’Amministrazione Contraente; in caso di mancato rispetto
del termine assegnato, il Committente provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e
spese.

In caso di fallimento dell’Appaltatore (o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei paragrafi
che precedono), il Committente può procedere all'affidamento del completamento del servizio ai sensi
dell'articolo 63 del D.lgs. 50/2016.


45 Recesso

Per la disciplina del recesso dalla Convenzione e/o dai singoli Ordinativi di Fornitura si applica l’art. 109
del D.Lgs. n. 50/2016.
L’Amministrazione contraente si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza, ai sensi
dell'art. 1671 del codice civile, nei casi di giusta causa, dandone comunicazione all’Appaltatore, a mezzo
PEC, con un preavviso di almeno 2 (due) mesi.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si intende giusta causa quando:
   − sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra
     legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la
     liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato
     con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale
     entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;
   − qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi
     richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento
     delle attività ivi previste;
   − qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
   − ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.
In caso di recesso l’Appaltatore ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché effettuate
correttamente ed a regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando
espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a
ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo
1671 del codice civile.
L’esercizio del diritto di recesso ex art. 1671 del codice civile non priva l’Amministrazione Contraente dal
diritto di richiedere il risarcimento per l’inadempimento in cui l’Appaltatore sia già incorso al momento del
recesso.
L’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà, in caso di recesso o risoluzione, di chiedere
all’Appaltatore di assicurare le prestazioni contrattuali fino a nuovo affidamento, qualora dalla cessazione
delle stesse possano derivare danni per l’Amministrazione Contraente.


46 Riservatezza

Il Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia in possesso e, comunque, a conoscenza,
di non pulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi



                      CAPITOLATO D’ONERI                          57
titolo per scopi persi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione e comunque per
i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della
Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o pengano di
pubblico dominio.
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di
questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o la Provincia di
Vicenza, hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura
ovvero la Convenzione, fermo restando che il Appaltatore è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero
derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Provincia di Vicenza.
Il Appaltatore può citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò sia condizione
necessaria per la partecipazione del Appaltatore medesimo a gare e appalti.
Il Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia
di protezione dei dati personali).


47 Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della
Convenzione e dell’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura - le informazioni di cui all’art. 13 del
D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati
personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza
dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
La Provincia di Vicenza tratta i dati relativi alla Convenzione e all’esecuzione della stessa, nonché dei
singoli Ordinativi di Fornitura in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in
particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle
Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi
di spesa ottenibili. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato,
aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura o con altre modalità,
acconsentono espressamente al trattamento e all’invio alla Provincia di Vicenza da parte del Appaltatore
e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le
finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. Gli stessi soggetti
consentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo
dell’aggiudicatario e i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il relativo sito internet. La trasmissione
dei dati dal Appaltatore alle Amministrazioni Contraenti e, per esse, alla Provincia di Vicenza avviene
anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni
elettroniche di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero,
esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero
per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle
misure minime di sicurezza da adottare.
In caso di violazione di dati personali, il Appaltatore provvederà a comunicare, entro 24 (ventiquattro)
ore alla Provincia di Vicenza, riportando:


                     CAPITOLATO D’ONERI                          58
  −  la descrizione della natura della violazione;
  −  la quantità, anche approssimativa, di utenti coinvolti dalla violazione;
  −  un’ipotesi delle possibili conseguenze;
  −  i provvedimenti adottati o da adottare per impedire il ripetersi di tale situazione.
Nel caso in cui il Appaltatore ricevesse da parte di soggetti terzi legittimati quali, a titolo di esempio non
esaustivo, Forze di polizia, Organi inquirenti, Autorità Garante per la Privacy comunicazioni di qualsiasi
genere relativamente al trattamento di dati personali deve immediatamente inoltrare tale comunicazione
alla Provincia di Vicenza.


CAPO VI – PENALI – CLAUSOLA FINALE


48 Penali

Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico, il ritardo o l’inadempimento agli obblighi
contrattuali da parte dell’Appaltatore comporterà l’applicazione di penali.
Rilevato l’inadempimento o il ritardo, sarà facoltà dell’Amministrazione contraente applicare la penale
oppure sospenderne l’applicazione e ordinare all’Appaltatore l’adempimento della prestazione entro il
termine perentorio di volta in volta indicato; qualora l’Appaltatore non provveda nel termine assegnato
all’esatto adempimento della prestazione, l’Amministrazione contraente applicherà senz’altro le penali.
Le penali si intendono applicate a singola prestazione su singolo Bene ei verranno applicate mediante
trattenuta del corrispondente importo sulla liquidazione immediatamente successiva del servizio cui
afferisce il ritardo o l’inadempimento.

Salvo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, per ogni singolo inadempimento verrà applicata una penale
di Euro 250,00; per ogni ritardo, verrà applicata una penale di Euro 150,00, per ogni giorno fino
all’effettivo esatto adempimento.

Le penali si applicheranno, tra l’altro, nei seguenti casi:

1) mancato rispetto degli obblighi contrattuali assunti e stabiliti nel Capitolato d’Oneri;
2) ritardo e/o l’omissione di prestazioni e/o gestioni;
3) reiterate e motivate lamentele da parte dei Referenti Tecnici, gestori del servizio;
4) mancata fornitura tempestiva di dati o risposte alle richieste della Direzione tecnica della
  Committenza;
5) mancata esposizione di cartelli, segnaletica di sicurezza, tesserini identificativi, ecc.;
6) rapporti non corretti con gli utenti, lavorazioni disturbanti gli utenti o terzi, o che comunque abbiano
  dato adito a reclami;
7) fornitura di dati insufficienti od errati;
8) espletamento delle gestioni con modalità non adeguate o incomplete;
9) mancata o ritardata o inesatta comunicazione alla Direzione Tecnica in merito alla composizione del
  personale operativo;
10) vestiario indecoroso del personale operativo;
11) mancato rispetto delle norme di sicurezza;
12) ritardato allontanamento di subappaltatori non graditi al Responsabile del Procedimento e/o ai
   Referenti Tecnici;


                      CAPITOLATO D’ONERI                        59
13) insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare andamento del
   servizio;
14) fornitura di dati anagrafici o di contabilità errati o inesatti.


48.1  Effetti delle penali

L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali.

E’ in ogni caso fatto salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore patito dal Committente.

Qualora l'Appaltatore cumulasse in un anno penali per un importo pari o superiore al 2% (duepercento)
del valore complessivo della convenzione, sarà ritenuto gravemente inadempiente e l’Amministrazione
Contraente avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione e
risarcimento di tutti i danni ulteriori.


48.2  Esecuzione d’ufficio delle prestazioni servizi e lavori

L'applicazione delle penali di cui sopra non pregiudicherà il diritto dell’Amministrazione contraente di
pretendere il rispetto dei patti contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, o procedere all'esecuzione di
tutto il servizio o di parte di esso, in proprio con addebito di ogni onere e spesa all’Appaltatore, quando
questi, per negligenza o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse
l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei
termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.


49 Clausola finale

Sono a carico dell’Appaltatore aggiudicatario tutte le spese di stipulazione e scritturazione del contratto,
nonché qualsiasi atto inerente e conseguente la stipula del contratto.

La Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì
preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano
quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque
modifica alla Convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre,
l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di
Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di
Fornitura (o di parte di essi) da parte della Provincia di Vicenza e/o delle Amministrazioni Contraenti non
costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di
far valere nei limiti della prescrizione.

Con la Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza
essa non è sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvive ai
suddetti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto le previsioni
della Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo persa espressa volontà
derogativa delle parti manifestata per iscritto.




                      CAPITOLATO D’ONERI                        60