All. n. 3 - Schema di convenzione

                 Allegato n. 3 – Schema di Convenzione



              SCHEMA DI CONVENZIONE

     PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT,
    MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI, GUARDIANIA E VIGILANZA
      DI IMMOBILI DI AMMINISTRAZIONI/ENTI NON SANITARI
         DEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO


                         TRA

Soggetto Aggregatore - Provincia di Vicenza, seguito denominato SA - Provincia di Vicenza –
Provincia di Vicenza, con sede legale in Vicenza – Contrà Gazzolle 1 in persona del Direttore
Generale dott. Angelo Macchia;
                          E
           , sede legale in     , via    , iscritta al Registro delle Imprese presso
il Tribunale di        al n.    , P. IVA      , domiciliata ai fini del presente atto in
     , via     , in persona del          legale rappresentante        , giusti
poteri allo stesso conferiti da     (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);

                        OPPURE

        , sede legale in      , via    , iscritta al Registro delle Imprese presso il
Tribunale di       al n.       , P. IVA     , domiciliata ai fini del presente atto in
      , via       , in persona del     legale rappresentante           , nella
sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla
stessa, la mandante        , sede legale in     , Via      , iscritta al Registro delle
Imprese presso il Tribunale di        al n.    , P. IVA       , domiciliata ai fini del
presente atto in       , via      , e la mandante      , sede legale in       , via
     , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di       al n.     , P. IVA
    , domiciliata ai fini del presente atto in     , via      , giusta mandato collettivo
speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in      ,         ,  repertorio   n.
(di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);

                       PREMESSO

a) che il SA – Provincia di Vicenza, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha
ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’inpiduazione del Fornitore per
l’affidamento del servizio, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara
inviato alla G.U.U.E. il 30 marzo 2017;
b) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta dal SA –
Provincia di Vicenza e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a
fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle
condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
c) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino
alla concorrenza dell’importo massimo spendibile indicato nel Bando, nei modi e nelle forme
disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle
condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;
d) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole
Amministrazioni/Enti, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli

                          1
                Allegato n. 3 – Schema di Convenzione


Ordinativi di Fornitura (ovvero contratti) nei quali saranno specificati i servizi e il relativo
ammontare;
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal
Disciplinare di gara, dai Capitolati e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo
l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una
idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
f) che ai fini della stipulazione della presente Convenzione il Fornitore, ha presentato la
documentazione richiesta e il SA – Provincia di Vicenza ha effettuato le verifiche sulle
dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
g) che il Fornitore ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile,
richiesta ai fini di legge nonché per la stipula della presente Convenzione;
h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per i servizi oggetto del Bando di Gara
per il SA - Provincia di Vicenza nei confronti del Fornitore, rappresentando la medesima
Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole
Amministrazioni/Enti con l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi
previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

       Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

           SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

            Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella
restante parte del presente Atto, il Capitolato d’Oneri, il Capitolato Tecnico, l’elenco dei servizi
aggiudicati al Fornitore, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni
oggetto della presente Convenzione.
                   Articolo 2 - Definizioni

Nell’ambito della Convenzione si intende per:

a) Amministrazioni/Enti: le Amministrazioni/Enti presso le quali il Fornitore si impegna a
prestare i servizi richiesti;

b) Convenzione: il presente Atto nonché i documenti ivi richiamati;

c) Fornitore: l’Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il Consorzio risultato
aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a
quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

d) Ordinativo di Fornitura (ovvero contratto): il documento con il quale le
Amministrazioni/Enti comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della
Convenzione, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta.

           Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è
regolata:




                         2
                 Allegato n. 3 – Schema di Convenzione


a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato
d’Oneri, dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica
dell’Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti
con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e comunque dalle norme di settore in materia di
appalti pubblici;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto
privato.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e
quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato Tecnico e suoi
allegati.

3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per
effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore
successivamente, fermo restando quanto previsto dal Capitolato d’Oneri articolo 37 - Revisione
prezzi.

4. L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

                     Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di
conclusione ed esecuzione del contratto per l’affidamento dei servizi di facility management,
manutenzione immobili e impianti, guardiania e vigilanza.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle
Amministrazioni/Enti a fornire i servizi del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di
conformità, nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e
nell’Offerta Tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi nella misura richiesta dalle stesse
Amministrazioni/Enti Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti
dell’importo massimo spendibile, pari all’importo riportato in tabella per il relativo lotto, IVA
esclusa, nei termini di durata indicata all’art. 7.
  Lotto 1   Territorio delle Provincie di Belluno e Treviso       euro  52.600.000,00
                              Oneri Sicurezza  euro   871.000,00
  Lotto 2   Territorio delle Provincie di Padova, Rovigo e Venezia    euro  65.500.000,00
                              Oneri Sicurezza  euro  1.084.000,00
  Lotto 3   Territorio delle Provincie di Verona e Vicenza        euro  72.100.000,00
                              Oneri Sicurezza  euro  1.195.000,00

               Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni/Enti utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di
Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la
ricezione di detti Ordinativi di Fornitura al SA - Provincia di Vicenza con le modalità di cui al
successivo articolo 6.


                Articolo 6 - Modalità di conclusione
                        3
                Allegato n. 3 – Schema di Convenzione



1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli
Contratti con le Amministrazioni/Enti si concludono con la semplice ricezione da parte del
Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni/Enti.
2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni/Enti
Contraenti, presso i recapiti del Fornitore:
        , Via           n.   , telefono n.         ovvero mediante
PEC al numero dedicato            .

3. Ogni ordinativo di Fattura deve essere comunicato, per conoscenza, al SA - Provincia di
Vicenza.
Il SA - Provincia di Vicenza attribuisce un numero progressivo all’Ordinativo di Fornitura
ricevuto dal Fornitore ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 1 della presente Convenzione.

4. Antecedentemente all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, le singole Amministrazioni/Enti
interessate devono trasmettere al Fornitore una Richiesta Preliminare di Fornitura contenente
una sintetica descrizione degli immobili, l’ubicazione degli stessi, le caratteristiche d’uso, i metri
quadri indicativi, le informazione sui rischi specifici ed altri informazioni funzionali al servizio
richiesto. Il Fornitore, entro 7 giorni solari dalla ricezione della Richiesta Preliminare di
Fornitura ha l’obbligo di concordare con l’Amministrazione/Ente interessata la data del
sopralluogo che dovrà comunque avvenire entro 30 giorni solari dalla ricezione della Richiesta
stessa. In occasione del sopralluogo, l’Amministrazione/Ente comunicherà al Fornitore il
nominativo del Direttore dell’Esecuzione.
Entro 30 giorni solari dal sopralluogo, pena l’applicazione delle penali, il Fornitore dovrà
fornire all’Amministrazione/Ente interessata un Piano Dettagliato degli Interventi conforme a
quanto presentato in sede di presentazione dell'Offerta Tecnica. Tale documento comprenderà
almeno le seguenti informazioni:
   – Stabile/i interessato/i.
   – Dimensioni degli immobili.
   – Tipologie di servizi a canone da attivare.
   – Importo per prestazioni extra canone concordati con l’Amministrazione
   – Canoni e prezzi che verranno applicati.
   – Ammontare totale del servizio richiesto.
   – Staff Tecnico impiegato per lo svolgimento dei servizi.
L’Amministrazione/Ente, una volta ricevuto il Piano Dettagliato degli Interventi, potrà:
   a) accettarlo, e quindi procedere all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
   b) inviare, tramite il Direttore dell’Esecuzione, le proprie deduzioni.
   c) rifiutarlo, salvo gli obblighi di legge.
Il Fornitore, nel caso di cui al punto b), dovrà riformulare un nuovo piano recependo la richiesta di
modifiche del Direttore dell’Esecuzione e inviarle entro i successivi 10 giorni solari, pena
applicazione delle penali.
A seguito della conpisione del Piano Dettagliato degli Interventi, il Fornitore redige ed invia
all’Amministrazione/Ente l’Ordinativo Definitivo di Fornitura, il quale, controfirmato da entrambe
la parti, costituisce il contratto che sancisce l’avvio dei servizi oggetto della Convenzione,
impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta.
Nell’Ordinativo Definitivo di Fornitura sarà riportata la descrizione dettagliata delle modalità di
erogazione del servizio oggetto dell’Ordinativo di Fornitura. In particolare esso contiene:
   - il verbale di consegna dei beni immobili delle Amministrazioni/Enti con esplicitazione
   della tipologia di oggetti ed i relativi quantitativi presi in carico dal Fornitore per
   l’erogazione dei servizi di cui all’Ordinativo di Fornitura. Tali quantitativi devono consentire
   la determinazione oggettiva e chiara del canone (esempio: nel caso dei servizi a canone sia
                         4
                 Allegato n. 3 – Schema di Convenzione


   di governo – anagrafica – che di manutenzione – impianti elettrici, impianti antincendio -
   devono essere esplicitati i metri quadri di superficie utile complessiva, i principali presidi,
   ecc.);
   - il Piano Dettagliato degli Interventi in cui le specifiche date degli interventi periodici
   saranno successivamente concordate tra il Capo Commessa ed il Direttore dell’Esecuzione;
   - le modalità di gestione di situazioni particolari e critiche che potrebbero dare origine ad
   eventuali contestazioni.
Eventuali modifiche da apportare all’Ordinativo Definitivo di Fornitura dovranno sempre essere
formalizzate attraverso atto aggiuntivo.

5. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione dei servizi oggetto dell’Ordinativo
Definitivo di Fornitura, anche solo in parte, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale
impossibilità all’Amministrazione/Ente richiedente entro due giorni lavorativi dall’emissione
dell’Ordinativo Definitivo di Fornitura. In tale caso l’Amministrazione/Ente ha la facoltà di
recedere in tutto o in parte dall’Ordinativo secondo le modalità previste nella presente
Convenzione.

                     Articolo 7 - Durata

1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, la presente
Convenzione ha una durata di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della
stessa e comunque fino ad esaurimento dell’importo massimo spendibile. I contratti sottoscritti
dalle singole Amministrazioni/Enti che aderiranno alla Convenzione, avranno durata minima di
36 mesi, 60 mesi, a far data dalla data di stipulazione.
Le singole Amministrazioni/Enti non potranno aderire per importi contrattuali complessivi
inferiori a € 40.000,00.
Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le
Amministrazioni/Enti contraenti possono emettere ordinativi di fattura, vale a dire stipulare
contratti con l’Operatore economico aggiudicatario.

2. E’ vietato ogni tacito rinnovo del presente Atto.

3. Se, per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo
Definitivo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche
tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli
stessi vengano successivamente affidati a Ditte perse dal medesimo Fornitore.

       Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui
oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto
della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli
stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni
previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il
personale addetto all’esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a regola d’arte, nel rispetto delle
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella
Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della
Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi Definitivi di Fornitura, restando espressamente
inteso che ciascuna Amministrazione/Ente Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo

                          5
                Allegato n. 3 – Schema di Convenzione


Definitivo di Fornitura da essa emesso.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche
tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato d’Oneri, nel Capitolato Tecnico ovvero
nell’Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga
ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni
tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla
stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di
cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad
esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo
contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi
titolo, nei confronti delle Amministrazioni/Enti Contraenti, o, comunque, del SA - Provincia di
Vicenza, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa
alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il SA - Provincia di
Vicenza e le Amministrazioni/Enti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza
delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni/Enti debbono essere
eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere
concordati con le Amministrazioni/Enti. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione
delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni/Enti continuano ad essere
utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il
Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei
suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.,
l’Amministrazione/Ente Contraente presso cui deve essere eseguito l’Ordinativo Definitivo di
Fornitura, prima dell’inizio dell’esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi
in cui si svolge l’appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dal SA - Provincia di
Vicenza, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell’ambiente in cui il Fornitore è
destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato
e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal
Fornitore medesimo, pena la nullità dell’Ordinativo Definitivo di Fornitura.

8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso
nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più
onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni/Enti e/o da terzi autorizzati.

9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale
idoneo che può accedere nei locali delle Amministrazioni/Enti nel rispetto di tutte le relative
prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore
verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

10. Il Fornitore si obbliga a consentire al SA - Provincia di Vicenza, nonché alle
Amministrazioni/Enti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e
anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto

                         6
                 Allegato n. 3 – Schema di Convenzione


degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo
svolgimento di tali verifiche.

11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole
Amministrazioni/Enti e/o al SA - Provincia di Vicenza, per quando di rispettiva ragione, di ogni
circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli
Ordinativi Definitivi di Fornitura.

12. Resta espressamente inteso che il SA - Provincia di Vicenza può essere considerato
responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di eventuali propri
Ordinativi Definitivi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuto responsabile nei
confronti delle altre Amministrazioni/Enti.

13. Inoltre, ogni Amministrazione/Ente Contraente può essere considerata responsabile
unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi Definitivi di Fornitura da
ciascuna emessi.

            Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

a) garantire il servizio oggetto della Convenzione alle condizioni stabilite nel Capitolato d’Oneri,
nel Capitolato Tecnico e nel Piano Dettagliato degli Interventi;

b) prestare i servizi previsti nei Piani Dettagliati degli Interventi e negli Ordinativi Definitivi di
Fornitura alle condizioni, livelli di servizio e modalità stabilite nel Capitolato d’Oneri, nel
Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica anche se non espressamente riportati nella presente
Convenzione, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;

c) eseguire gli Ordinativi Definitivi di Fornitura, anche Aggiuntivi, (vedi punto 9.1 del Capitolato
d’Oneri) in conformità a quanto stabilito nel Piano Dettagliato degli Interventi e nell’Ordinativo
Definitivo di Fornitura sottoscritto da ciascuna Amministrazione/Ente, pena l’applicazione delle
penali di cui oltre;

d) attenersi alle disposizioni emanate dal Direttore dell’Esecuzione dell’/gli immobile/i per non
arrecare disturbo o intralcio al regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto dell’Ordinativo
Definitivo di Fornitura nel rispetto degli orari di lavoro concordati con il Direttore
dell’Esecuzione;

e) utilizzare i prodotti corrispondenti a quelli presentati in sede di offerta, pena l’applicazione delle
penali di cui oltre;

f) utilizzare attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti nonché
dovrà disporre delle attrezzature necessarie ad una corretta e tempestiva gestione dell’attività
manutentiva e dovrà poterne disporre per tutta la durata della Convenzione oltre a quanto stabilito
nel Capitolato Tecnico all’articolo B.4.4;

g) attivare, sia per le prestazioni a caone mensili/bimestrali/semestrali di cui al Capitolato Tecnico
e all’Allegato n. 7 – Fascicolo schede tecniche sia per le prestazioni a richiesta previste nelle
macroaree A (a.7), B (b.7), C. Attività manutenzione a misura e f.2 Esecuzione di interventi di
manutenzione programmata specifica nelle centrali termiche, impianti di riscaldamento e

                          7
                Allegato n. 3 – Schema di Convenzione


condizionamento, tutti gli interventi di ripristino gratuito richiesti dalle Amministrazioni/Enti,
qualora le stesse abbiano accertato, in corso d’opera, la non conformità delle prestazioni rispetto a
quanto stabilito nel Piano Dettagliato degli Interventi e/o nell’Ordinativo Definitivo di Fornitura -
entro e non oltre 5 (cinque) giorni, fatta salva l’applicazione delle penali;

h) adottare, nell’esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l’incolumità
degli Esecutori delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni/Enti nonché ad
evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;

i) controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato,
corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà pieto
ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d’ufficio di proprietà dell’Amministrazione/Ente
(telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di
documenti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e
circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’Amministrazione/Ente ;

l) essere consapevole che l’Amministrazione/Ente si riserva il diritto di richiedere al Fornitore
l'allontanamento di quegli Esecutori o incaricati che, a suo insindacabile giudizio, non ritenga
essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;

m) utilizzare, per l’erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e
munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale
dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all’osservanza di ogni altra
norma e/o disposizione che sarà impartita dal Direttore dell’esecuzione. A tal fine il Fornitore si
impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi
specifici, propri dell’attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in
materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

n) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. n.81 del
2008 e s.m.i. e di quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei
singoli Ordinativi di Fornitura in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro,
prevenzione incendi e tutela dell’ambiente) e a verificare che anche gli Esecutori rispettino
integralmente le disposizioni di cui sopra;

o) dotare gli Esecutori sia di dispositivi di protezione inpiduali e collettivi per garantire la
sicurezza in relazione al tipo di attività svolta sia di pisa aziendale con l’indicazione del nome
del Fornitore, tali da consentire il riconoscimento dell’addetto/a;

p) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa
coinvolta nell’esecuzione degli Ordinativi Definitivi di Fornitura, indicando analiticamente le
variazioni intervenute;

q) mantenere, nel corso della durata degli Ordinativi di Fornitura i mezzi e le attrezzature proposti
in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte del SA - Provincia di Vicenza e/o
delle Amministrazioni/Enti Contraenti;

r) Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni dei servizi oggetto della Convenzione in tutti i
luoghi che verranno indicati nel Piano Dettagliato degli Interventi. I servizi dovranno essere
eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione
delle sedi e dei locali; tali variazioni dovranno comunque risultare dall’Ordinativo Definitivo di

                         8
                 Allegato n. 3 – Schema di Convenzione


Fornitura Aggiuntivo.

2. Il Fornitore, in seguito al ricevimento di ciascun Ordinativo Definitivo di Fornitura, si impegna
a nominare un Responsabile del Servizio ovvero un Responsabile Operativo cui è demandato il
compito di interfaccia unica verso l’Amministrazione/Ente Contraente come descritto nel
Capitolato d’Oneri.

3. Su richiesta delle singole Amministrazioni, il Fornitore dovrà presentare il libro unico del
lavoro. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la
medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza
accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui valore del canone trimestrale corrisposto
ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi canoni, destinando le somme accantonate a
garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui
l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente
adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo
per un eventuale risarcimento del danno.

           Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di
società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi
oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto
di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. Il Fornitore deve applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività
contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti
collettivi e integrativi di lavoro alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nella
località di svolgimento delle attività.

3. Il Fornitore è comunque tenuto a rispettare quanto previsto all’art. 30 commi 3, 4, 5 e 6 e all’art.
105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

4. Il Fornitore deve comunicare all’Amministrazione/Ente Contraente l’elenco nominativo del
personale che sarà adibito al servizio, con l’indicazione degli estremi del documento di
riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio, eventuale permesso di
soggiorno) e una fotocopia dello stesso, per ciascuna unità di personale.
Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di
personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie e
maternità, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.
L’allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro deve
essere comunicato all’Amministrazione/Ente Contraente entro 3 giorni lavorativi, parimenti entro
tale termine dovranno essere comunicati anche i nuovi assunti.

5. Il Fornitore deve esibire su richiesta il libro unico del lavoro.

6. Il Fornitore deve dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a
garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e deve adottare tutti i procedimenti e le
cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi.




                          9
                Allegato n. 3 – Schema di Convenzione



7. Il Fornitore deve comunicare all’Amministrazione/Ente Contraente, prima dell’inizio del
servizio i nominativi dei soggetti responsabili in materia di Prevenzione e Protezione e fornire la
documentazione di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/08. L’Impresa deve garantire una
presenza costante delle unità numeriche lavorative e le relative ore da adibire all'appalto, così
come definito in sede di aggiudicazione, garantendo altresì il corretto espletamento dei servizi in
gestione e provvedendo alle eventuali assenze del personale con immediate sostituzioni.

         Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite ed nei luoghi indicati dall’Amministrazione/Ente,
il Fornitore si obbliga a prestare i servizi indicati in ciascun Piano Dettagliato degli Interventi e
negli Ordinativi Definitivi di Fornitura.

2. L’erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.

3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun servizio deve avvenire
secondo quanto disciplinato nel Piano Dettagliato degli Interventi.

4. In caso di inosservanza totale o parziale dei tempi, degli standard e delle frequenze indicate nel
Piano Dettagliato degli Interventi e nel Ordinativo Definitivo di Fornitura, il Fornitore sarà soggetto
a contestazione da parte dell’Amministrazione/Ente Contraente. La contestazione determina
l’interruzione dei termini di pagamento del canone relativo all’immobile oggetto della
contestazione stessa. L’Amministrazione/Ente, pertanto, può affidare il servizio oggetto
dell’inadempimento ad Azienda scelta sul libero mercato, addebitando al Fornitore l’eventuale
differenza di prezzo.

5. Per ogni giorno di mancata prestazione del servizio ed anche in ipotesi di effettuazione dello
stesso in forma parziale, l'Amministrazione/Ente applicherà una decurtazione del canone
mensile pari ad 1/26esimo dello stesso, fatto salvo l’applicazione delle penali e il risarcimento
del maggiore danno.

                  Articolo 12 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione/Ente Contraente,
per le prestazioni a canone saranno calcolati sulla base del ribasso sui prezzi unitari netti per
metro quadro (mq) o su canone/mese corrispondenti ai servizi richiesti secondo le modalità
di esecuzione previste nei Capitolati d’Oneri, Tecnico e nella documentazione di gara.

2. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione/Ente Contraente,
per le attività di manutenzione a misura extra canone saranno calcolati sulla base del ribasso sui
prezzi unitari netti degli Elenchi Prezzi Unitari indicati nel Capitolato Tecnico all’articolo
B.3.2 e sulla base del ribasso espresso in Euro/ora/uomo per le prestazioni a chiamata del
servizio di vigilanza.

3. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione/Ente per le
forniture di materiali di consumo saranno calcolati sulla base del ribasso sui prezzi unitari
dell’Elenco Prezzi Unitari al netto come da atti di gara.

4. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a regola d’arte e nel pieno
adempimento delle prestazioni previste nel Piano Dettagliato degli Interventi e nell’Ordinativo

                         10
                Allegato n. 3 – Schema di Convenzione



Definitivo di Fornitura; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo,
ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto
nei confronti delle Amministrazioni/Enti Contraenti.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri
calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili
indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni
relativo rischio e/o alea.

               Articolo 13 - Adeguamento dei prezzi

I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariabili
per tutta la durata della Convenzione. Si richiama in tal senso quanto disposto dall’art. 106
comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e più precisamente nella parte in cui stabilisce “ per i
contratti relativi a servizi e forniture stipulati dai Soggetti Aggregatori restano ferme le
disposizioni di cui all’art. 1 comma 511 della legge 28/12/2015 n. 208”. Il termine di
riferimento è dato dall’adeguamento dei corrispettivi salariali del Contratto Collettivo
Nazionale di categoria facility management.

               Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi
sotto previsti.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato
dall’Amministrazione/Ente Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da
quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, nonché dal
presente Atto e saranno effettuati ai sensi di legge.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e
al singolo Ordinativo di Fornitura e deve essere intestata e spedita alla Amministrazione/Ente.

4. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto trimestrale di tutte le attività svolte nel corso
del trimestre di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Direttore dell’Esecuzione al
fine di autorizzare l’emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso.
Qualora il Direttore dell’Esecuzione lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore
l’integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del
Supervisore che deve approvare il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione.
L’importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle
modalità descritte nell’articolo “Penali”.

5. L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n.           , dedicato
alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso     ,
e con le seguenti coordinate bancarie IBAN                    .

6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni
circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni
vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad
eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.


                         11
                Allegato n. 3 – Schema di Convenzione



7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei
pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo
svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi Definitivi di
Fornitura.
Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo Definitivo di Fornitura e/o
la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da
comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni/Enti
Contraenti.

     Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto
2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di
Fornitura.

2. Il conto corrente di cui al comma 7 dell’art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva alle
commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’Agenzia e alle Amministrazioni/Enti contraenti le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché
ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e
s.m.i..

4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi Definitivi di Fornitura inerenti la presente
Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi
sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i
subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia di un inadempimento agli obblighi
di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione/Ente Contraente
e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede
l’Amministrazione/Ente stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza
anche al SA – Provincia di Vicenza.

7. Il SA - Provincia di Vicenza verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 105 D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la
quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010 e s.m.i.

8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere al SA - Provincia di
Vicenza e all’Amministrazione/Ente Contraente, oltre alle informazioni di cui all’art. 105,
comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel
relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il
subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà della
Amministrazione /Ente contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente
al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

                         12
                Allegato n. 3 – Schema di Convenzione




9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della
L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

                   Articolo 16 – Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente
Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o
attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a
titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione
stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a
facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione
rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
d) di aver preso visione, attestata attraverso firma digitale, e di uniformarsi ai principi e ai doveri
richiamati nel Codice di Comportamento in vigore presso il SA - Provincia di Vicenza e a quanto
previsto dal Piano di Prevenzione della Corruzione del SA – Provincia di Vicenza.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del
precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta
la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al
risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

                    Articolo 17 - Penali

1. Il SA - Provincia di Vicenza e le Amministrazioni/Enti Contraenti hanno la facoltà di effettuare
tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni
momento, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le
pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite,
portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione
del contratto.

2. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni
previste nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, non imputabili all’Amministrazione/Ente
Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, il SA - Provincia di
Vicenza e le Amministrazioni/Enti Contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al presente
articolo.

3. Le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1
per mille, come di seguito riportato, comunque complessivamente non superiore al dieci per
cento.

4. Le penalità per il mancato svolgimento delle prestazioni previste in Convenzione sono esplicitate
  per ogni singolo servizio nel Capitolato Tecnico.

5. Per i mancati adempimenti inerenti le fasi preliminari all’emissione degli Ordinativi Definitivi di
  Fornitura, le penali sono le seguenti:

                         13
                Allegato n. 3 – Schema di Convenzione




 a) Nel caso in cui la Ditta non fornisca all’Azienda il Piano Dettagliato degli Interventi
 entro 30 giorni dall’effettuazione del sopralluogo, l’Amministrazione/Ente applica alla Ditta
 una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

 b) Nel caso in cui non vengano eseguite le modifiche richieste sul Piano Dettagliato degli
 Interventi, la Amministrazione/Ente applica alla Ditta una penale pari a Euro 250,00
 (duecentocinquanta/00) al giorno, fin tanto che non venga consegnata la copia aggiornata del
 Piano stesso conforme alle correzioni proposte.

6. Per il mancato rispetto della tempistica stabilita dal Capitolato d’Oneri e Tecnico per
  l’emissione delle fatture, verrà applicata per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a
  terzi, ovvero all’Amministrazione/Ente Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito
  l’Amministrazione/Ente applicherà al Fornitore una penale giornaliera pari a 0,3 per mille
  dell'ammontare mensile dell’Ordinativo Definitivo di Fornitura relativo al mese in cui si è
  verificata la fattispecie da cui si genera l’applicazione della penale.

7. Per mancato rispetto delle norme di sicurezza l’Amministrazione/Ente applicherà una penale
  pari a 1 per mille dell'ammontare mensile dell’Ordinativo Definitivo di Fornitura relativo al
  mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l’applicazione della penale, per ogni
  giorno in cui si siano verificati i fatti oggetto di contestazione.

8. Il SA - Provincia di Vicenza, in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore potrà procedere
  alla risoluzione della Convenzione salvo diritto al risarcimento del danno.

9. In ogni caso ciascuna singola Amministrazione/Ente Contraente potrà applicare al Fornitore
  penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio
  Ordinativo Definitivo di Fornitura.

10. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di
 cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Amministrazione/Ente
 Contraente o dal SA - Provincia di Vicenza; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni
 caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione.
 Qualora dette deduzioni del Fornitore non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle
 Amministrazioni/Enti Contraenti, che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta,
 ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate
 al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

11. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun
 caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha
 fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

12. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non
 preclude il diritto delle singole Amministrazioni/Enti e/o del SA - Provincia di Vicenza a
 richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

13. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore al 10%
 comporta la risoluzione di diritto dell’Ordinativo Definitivo di Fornitura e/o della Convenzione
 per grave ritardo. In tal caso il SA - Provincia di Vicenza e/o l’Amministrazione/Ente contraente
 hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente,
 nonché di procedere nei confronti della Ditta per il risarcimento del danno.
                         14
                Allegato n. 3 – Schema di Convenzione




                 Articolo 18 - Garanzia definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di
ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una garanzia definitiva in favore del SA
- Provincia di Vicenza:
 Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di
 ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituirà, a garanzia delle obbligazioni
 contrattuali che verranno assunte dallo stesso nei confronti delle Amministrazioni Contraenti
 con i singoli Contratti di Fornitura e per tutta la durata di questi ultimi, una cauzione definitiva,
 ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, di importo pari al 10% del valore del medesimo
 Ordinativo Principale di Fornitura: tale cauzione deve essere prestata dal Fornitore prima - e,
 quindi, ai fini - dell'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura.

•  Lotto 1: di importo pari a Euro 5.347.100,00 (diconsi cinquemilionitrecentoquarantasettemilacento)
•  Lotto 2: di importo pari a Euro 6.658.400,00 (diconsi seimilioniseicentocinquantottomilaquattrocento)
•  Lotto 3: di importo pari a Euro 7.329.500,00 (diconsi settemilionitrecentoventinovecinquecento)


Inoltre, una cauzione definitiva dovrà essere prestata dal Fornitore, ai sensi dell'art. 103 del D.
Lgs. n. 50/16, a fronte dell'emissione di ciascun Atto Aggiuntivo; in tal caso, il relativo importo
verrà calcolato sul valore dell'Atto Aggiuntivo.

2. La garanzia deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i
contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione, la garanzia definitiva viene ripartita
in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi Definitivi di Fornitura in corso emessi dalle
singole Amministrazioni/Enti.

3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a
garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di
Fornitura ricevuti.

4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore,
anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente
inteso che le Amministrazioni/Enti Contraenti/SA - Provincia di Vicenza, fermo restando quanto
previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi Definitivi di Fornitura, e, comunque,
sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla
Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle
Amministrazioni/Enti Contraenti/SA - Provincia di Vicenza, per quanto di ragione, verso il
Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

6. La garanzia può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base
dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni/Enti
contraenti trasmettono al SA - Provincia di Vicenza i documenti attestanti l’avvenuta regolare
esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della
completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui
                        15
                Allegato n. 3 – Schema di Convenzione



risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

7. In ogni caso la garanzia è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dal SA -
Provincia di Vicenza.

8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali,
o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta)
giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del SA - Provincia di Vicenza.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole
Amministrazioni/Enti Contraenti e/o il SA - Provincia di Vicenza hanno facoltà di dichiarare
risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

                  Articolo 19 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a
conoscenza, di non pulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi persi da quelli strettamente necessari all’esecuzione
della Convenzione.

2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale
originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o pengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi,
degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il SA – Provincia di Vicenza, nonché le
Amministrazioni/Enti Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto rispettivamente la
Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a
risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai
relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.


                   Articolo 20 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente
Convenzione, le Amministrazioni/Enti potranno risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa
comunicazione da comunicarsi al Fornitore con PEC nel caso di mancato adempimento delle
prestazioni contrattuali a regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le
modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa
richiamati.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula
della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni,

                         16
                 Allegato n. 3 – Schema di Convenzione



che verrà assegnato, a mezzo PEC dall’Amministrazione/Ente contraente e/o dal SA - Provincia di
Vicenza, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la medesima
Amministrazione/Ente Contraente e/o il SA - Provincia di Vicenza hanno la facoltà di considerare,
per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo Definitivo di Fornitura
e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale
equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art. 108 e ss. del D.Lgs. n.
50/16 e s.m.i., l’Amministrazione/Ente contraente risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod.
Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC senza necessità di assegnare
alcun termine per l’adempimento, i singoli Ordinativi Definitivi di Fornitura nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 4 (quattro)
documenti di contestazione ufficiale;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo
“Garanzia definitiva”;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai
sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;
f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
i) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”.

4. Il SA - Provincia di Vicenza, risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa
dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC senza necessità di assegnare alcun termine
per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel
corso della procedura di gara di cui alle premesse;

b) mancata integrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo
“Garanzia definitiva”;

c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell’articolo
“Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;

d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;

e) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;

f) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni/Enti abbiano risolto il proprio Ordinativo
Definitivo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;

g) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;

h) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;

k) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;


                          17
                 Allegato n. 3 – Schema di Convenzione



i) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la
prosecuzione in tutto o in parte;

5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi Definitivi di
Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il
Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la
continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni/Enti;

6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, il SA -
Provincia di Vicenza e/o le Amministrazioni/Enti hanno diritto di escutere la cauzione prestata
rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale
all’importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i;

7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo,che
sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima
Amministrazione/Ente contraente e/o del SA - Provincia di Vicenza al risarcimento dell’ulteriore
danno;

8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o
l’Ordinativo di Fornitura. In tal caso il SA - Provincia di Vicenza e/o le Amministrazioni/Enti, per
le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l’Ordinativo di
Fornitura.

                    Articolo 21 - Recesso

1. Il SA - Provincia di Vicenza ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente
dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30
(trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/r.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di
altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la
liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato
con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore,custode o soggetto
avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli
affari del Fornitore;
b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di
servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi
alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
c) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il
Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata
in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o
il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Le Amministrazioni/Enti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente
da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un
preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata
a/r.

4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
                          18
                Allegato n. 3 – Schema di Convenzione



aa) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o
di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la
liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato
con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto
avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli
affari del Fornitore;
bb) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti
di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente
Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
cc) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione /Ente o l’Amministratore
Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con
sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la
fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa
antimafia.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni/Enti
Contraenti.
6. In caso di recesso delle Amministrazioni/Enti Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento
delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le
condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale
pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle
spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..

        Articolo 22 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da
parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni/Enti Contraenti
e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi Definitivi di
Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una polizza assicurativa il cui massimale
non sia inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) a beneficio anche delle
Amministrazioni/Enti Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di
ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo
Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli
Ordinativi Definitivi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le
Amministrazioni/Enti Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per
qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni/Enti Contraenti, ai loro dipendenti
e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai
singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della
polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni/Enti
Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la
copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo Definitivo di
Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e
fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

               Articolo 23 - Subappalto

1. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e non comporta alcuna
                         19
                Allegato n. 3 – Schema di Convenzione



modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile
nei confronti delle Amministrazioni/Enti e del SA - Provincia di Vicenza.

2. Il Fornitore affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo di ogni singolo
Ordinativo di Fornitura (contratto) l’esecuzione delle seguenti prestazioni indicate in sede di
offerta:

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

3. L’Affidatario deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultante dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% nel rispetto degli standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e corrispondere i costi della sicurezza e
della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza
alcun ribasso.

4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni/Enti
Contraenti, al SA - Provincia di Vicenza o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui
sono state affidate le suddette attività.

5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli
Ordinativi Definitivi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo
svolgimento delle attività agli stessi affidate.

6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il SA - Provincia di Vicenza e/o le
Amministrazioni/Enti Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al
subappaltatore o ai suoi ausiliari.

7. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.

8. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art.105 del d.lvo 50/2016


          Articolo 24 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1.E’ fatto assoluto pieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli
Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse.

2. E’ fatto assoluto pieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica
autorizzazione da parte dell’Amministrazione/Ente debitrice.

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla L. 136/2010 e s.m.. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai
precedenti commi, le Amministrazioni/Enti Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto

                         20
                Allegato n. 3 – Schema di Convenzione



i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.


               Articolo 25 - Responsabile del Servizio

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore inpidua nel Sig.              il
Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è
Referente nei confronti del SA - Provincia di Vicenza, nonché di ciascuna Amministrazione/Ente.

2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico       , numero
Cellulare________________________      ,    numero    fax   _________________

indirizzo   e-mail _______________________________         .


                Articolo 26 - Sciopero del personale

1. In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire
l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto della
Convenzione e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.

2. In caso di inottemperanza le Amministrazioni/Enti Contraenti potranno procedere
all’esecuzione d’ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore
l’eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.

3. Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni/Enti Contraenti con
un anticipo di almeno 48 ore.

4. Le fatture relative al mese nel quale la/le giornate di sciopero sono state svolte, saranno
decurtate di 1/26 del canone mensile per ciascuna delle giornate stesse.


                  Articolo 27 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il SA – Provincia di Vicenza, è
competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni/Enti contraenti,
la competenza è determinata in base alla normativa vigente.


         Articolo 28 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati
personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi
reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle
modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.

2. Il SA - Provincia di Vicenza, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge,
esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi

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                 Allegato n. 3 – Schema di Convenzione



Definitivi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al
controllo della spesa delle Amministrazioni/Enti Contraenti, nonché per l’analisi degli ulteriori
risparmi di spesa ottenibili.

3. In ogni caso le Amministrazioni/Enti Contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione
dell’Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla
trasmissione al SA – Provincia di Vicenza, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o
telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità
connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi Definitivi di Fornitura ed ai
fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli
ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente
Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia
responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta
imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti
dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

6. Qualora, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore
trattamenti di dati personali di cui il SA - Provincia di Vicenza risulta titolare, il Fornitore stesso è
da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29
D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le
funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

a) nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con
particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice;

b) nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui
all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie
affinchè la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) nell’inpiduare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le
istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione
delle istruzioni impartite;

d) nel consentire al SA- Provincia di Vicenza, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di
verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati
personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

             Articolo 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.

2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione.

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla

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                 Allegato n. 3 – Schema di Convenzione



Convenzione ed agli Ordinativi Definitiv di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che
fanno carico alle Amministrazioni/Enti Contraenti per legge.

            Articolo 30 – Verifiche sull’esecuzione del contratto

1. Anche ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire alle
Amministrazioni/Enti ed al SA - Provincia di Vicenza, per quanto di propria competenza, di
procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta
esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi Definitivi di fornitura, nonché a prestare la
propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione
contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni/Enti.


  Articolo 31 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di
               risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di
Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs 50/16 e
s.m.
                 Articolo 32 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che
hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto,
che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e,
comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che
mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della
Convenzione e/o dei singoli Ordinativi Definitivi di Fornitura non comporta l’invalidità o
inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli
Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni/Enti Contraenti non
costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano
comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in
conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o
integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando,
con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto
prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo persa espressa volontà derogatoria delle
parti manifestata per iscritto.

              , lì


Il SOGGETTO AGGREGATORE -                         IL
  FORNITORE PROVINCIA DI VICENZA

                          23
Allegato n. 3 – Schema di Convenzione




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