Regolamento Lago

          REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL LAGO DI FIMON


CAPO I
                   DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1 - Finalità
1. Il presente regolamento disciplina l’utilizzo del lago di Fimon e delle sue pertinenze al fine di
garantire la salvaguardia dell’ecosistema lacustre e dell’ambiente naturale e per promuovere lo
sviluppo socio-economico delle Comunità locali, favorendo il turismo in forme compatibili con la
protezione dei beni culturali ed ambientali.
2. Disciplina inoltre le funzioni amministrative relative al demanio lacuale determinando i criteri per
il rilascio delle concessioni per l’utilizzo dell’area demaniale, per la realizzazione e la fruizione di
pontili per ormeggio e l’attracco dei natanti e l’imbarco.
3. Disciplina la navigazione nello specchio d’acqua in conformità con le disposizioni della legge
regionale 6 maggio 1985, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il presente regolamento si applica alle parti di lago inpiduate nella planimetria allegata.


Art. 2 – Navigazione
1. E’ vietato navigare su tutto lo specchio d’acqua con natanti a motore, salvo nei seguenti casi:
   a. natanti con motore elettrico e/o a combustione appartenenti alla Provincia, ai corpi di
    Pubblica Sicurezza, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e ai servizi di
    salvataggio, di pronto soccorso e di pubblica utilità;
   b. natanti con motore elettrico appartenenti ai corpi di vigilanza, nonché a unità operative
    appositamente autorizzate;
   c. natanti con motore elettrico adibiti a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo
    svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate dalla provincia;
   d. natanti con motore elettrico dei partecipanti alle manifestazioni autorizzate dalla Provincia
    nel numero massimo di 30 unità, con le modalità previste dall’art. 3 del presente
    regolamento.
2. E’ vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone a canneto e in quelle di rilevanza
archeologica o naturalistica appositamente delimitate da boe galleggianti.
3. Sono vietati l’ammaraggio ed il decollo con idrovolanti e con altro tipo di aeromobile nonché il
prelievo e lo scarico di acqua nel lago con aeromobile a scopo di esercitazioni.
4. E’ consentita la navigazione a vela solo con i natanti della lunghezza massima di 8,00 m. e del
pescaggio massimo di 80 cm.
5. Dopo il tramonto e prima dell’alba è vietata la navigazione con qualsiasi tipologia di natante,
fatto salvo quanto previsto al successivo art.11, lett. a).
6. I natanti a vela e a remi devono essere dotati dei mezzi di salvataggio e dispositivi di sicurezza
che la normativa impone ed è consentita la navigazione solo se i natanti sono conformi alle norme
vigenti in materia di sicurezza. Inoltre ogni persona a bordo ha l'obbligo di indossare il giubbotto di
salvataggio.
7. Dagli imbarcaderi in concessione non potranno salpare più di 30 natanti contemporaneamente,
di cui 20 unità potranno essere a remi e 10 unità a vela.


Art. 3 - Manifestazioni
1. E’ vietata l’organizzazione di qualsiasi tipo di manifestazione sulla superficie del lago e nelle
aree di sua pertinenza senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal Presidente della Provincia
di Vicenza, sentito l’assessore competente, nel rispetto delle finalità del presente regolamento e
sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida per la gestione del lago di Fimon e delle
sue pertinenze, approvate dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione.
2. Le richieste di autorizzazione, formulate secondo il modello allegato al presente regolamento,

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vanno presentate, di norma, entro il 31 dicembre dell’anno precedente al fine di poter predisporre il
calendario annuale delle manifestazioni.
3. L’autorizzazione stabilirà, tra l’altro, le modalità di effettuazione delle manifestazioni con
possibilità anche di limitare o vietare altre attività concomitanti previste nel presente regolamento in
quanto incompatibili con le manifestazioni stesse. Nel corso di manifestazioni di pesca sportiva
autorizzate, è vietata la navigazione con imbarcazioni a vela.
4. Il Comune di Arcugnano può svolgere manifestazioni utilizzando la struttura in legno dallo
stesso realizzata, previa comunicazione scritta che dovrà pervenire alla Provincia almeno 15 giorni
lavorativi prima. E’ facoltà della Provincia vietare lo svolgimento delle manifestazioni se
incompatibili con gli obiettivi inpiduati nelle linee guida approvate dalla Giunta Provinciale oppure
se in contrasto con altre manifestazioni previste per la stessa data e già autorizzate.
5. Il numero massimo dei natanti a vela e a remi consentiti nelle manifestazioni, di norma, non
potrà superare complessivamente le 30 unità. Per le manifestazioni di particolare rilevanza e
valenza, il Presidente potrà autorizzare un numero superiore di natanti.
6. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a terzi durante lo svolgimento della
manifestazione, o a causa della stessa, e devono provvedere alla pulizia del sito interessato.
7. L’autorizzazione potrà prevedere eventuali prescrizioni a garanzia del rispetto dell’ambiente e
della quiete pubblica. Per particolari manifestazioni potrà essere prevista idonea polizza
fidejussoria per responsabilità civile verso terzi, comprendendo tra i terzi anche la Provincia ed il
caso di danno ambientale. Il relativo massimale, rapportato alla tipologia dell'evento, e le cautele
assicurative del caso saranno fissati nell’atto di autorizzazione.


Art. 4 – Utilizzo spazi pubblici
1. E’ vietato occupare con manufatti, pontili, recinzioni ed con ogni altro tipo di opere o strutture
anche amovibili e semiamovibili, le rive, le sponde, la superficie acquea del lago e le aree
pertinenziali, salvo la realizzazione di interventi da parte del Comune di Arcugnano, previa
valutazione di compatibilità da parte della Giunta Provinciale. La concessione rilasciata dalla
Provincia non sostituisce il titolo abilitativo per la realizzazione dell’intervento.
2. In deroga alle previsioni di cui al precedente comma 1, lungo la strada perilacuale è consentita
l’occupazione di n. 2 spazi per operatori ambulanti in corrispondenza della strada asfaltata, come
indicati nella planimetria allegata. La gestione amministrativa dei relativi spazi compete al Comune
di Arcugnano.
3. E’ vietato asportare e danneggiare la vegetazione riparia esistente, effettuare nuovi impianti di
specie arborea, arbustiva, erbacea. E’ vietata, altresì, ogni tipo di coltivazione orticola nell’area di
proprietà demaniale.
4. Nei tratti di cariceto opportunatamente segnalati è vietato l’accesso.
5. E’ vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo o accendere fuochi nelle aree demaniali.
6. L’uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su tutta l’area demaniale salvo l’uso di manufatti
appositamente realizzati dall’Amministrazione competente nelle aree pic-nic.
7. Nelle aree demaniali, compresa la sede stradale, è vietata l’effettuazione di qualsiasi forma di
campeggio o attendamento. Nelle aree appositamente attrezzate per la pesca, sono consentite
forme di campeggio o attendamento, solo per le attività connesse con la pesca per un massimo di
due notti.
8. Nello specchio d’acqua è vietato ormeggiare unità di navigazione di qualsiasi tipo, salvo negli
appositi spazi di cui all’art. 6 del presente regolamento. E’ consentito l’ormeggio temporaneo di
natanti della Provincia o di soggetti espressamente autorizzati dalla Provincia di Vicenza.
9. E’ vietato abbandonare natanti e relitti nello specchio d’acqua e nelle aree pertinenziali del lago.
10. Nel tratto della strada perilacuale, delimitata da apposite segnalazioni e da barriere di
sbarramento, è vietato il transito ai veicoli motorizzati. E’ fatta eccezione per i veicoli degli Enti
pubblici, dei concessionari o appaltatori di pubblici servizi, nonché, limitatamente ai mezzi agricoli,
per i proprietari dei terreni confinanti per l’accesso al fondo di proprietà. Tali mezzi dovranno
rispettare il limite dei 30 Km orari. La deroga riguarda anche il transito in bicicletta e a cavallo.
11. Previa specifica autorizzazione da parte del Dirigente provinciale competente, può essere
consentito il transito ai veicoli privati esclusivamente per motivi di pubblico servizio.

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12. Su tutta l’area demaniale è vietato installare striscioni e pannelli pubblicitari. Potranno essere
posizionati dei pannelli di carattere informativo e/o educativo corrispondenti al modello predisposto
dalla Provincia e dalla stessa autorizzati.
13. E’ vietato asportare, modificare, spostare e manomettere:
  a. le boe di segnalazione;
  b. i cartelli segnaletici posizionati sullo specchio d’acqua e sulla terra ferma;
  c. i dispositivi di illuminazione.
14. Su tutta l’area demaniale è vietato abbandonare rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi genere. I rifiuti
prodotti dagli utenti dovranno essere raccolti in contenitori di proprietà degli stessi e smaltiti negli
appositi centri di raccolta.
15. Su tutta l’area demaniale è vietato l’uso di aeromodelli e di modellini di natanti.


Art. 5 - Balneazione
1. E’ vietato praticare la balneazione su tutto lo specchio lacustre.
1-bis. Deroga al pieto di balneazione può essere prevista nell’atto di autorizzazione che la
Provincia rilascia in occasione di manifestazioni di carattere sportivo e/o ludico-ricreativo,
prevedendo le relative prescrizioni per la tutela assicurativa ed igienica dei partecipanti, nonché
per l’organizzazione di idoneo servizio di salvataggio.
Nell’atto di autorizzazione sarà precisato che la Provincia di Vicenza rimane comunque indenne da
qualsiasi responsabilità per l’esercizio di tali attività.
2. In caso di congelamento della superficie dello specchio d’acqua, è vietato percorrere a piedi o
con qualsiasi altro mezzo il lago ghiacciato.


CAPO II
CONCESSIONI DEMANIALI


Art. 6 - Inpiduazione delle aree per il rilascio delle concessioni di pertinenze lacuali e di
spazi acquei
1. Le aree per l’ormeggio dei natanti a vela e a remi, per l’uso e/o la costruzione di pontili necessari
per l’attracco e l’imbarco, come inpiduate nelle “linee guida per la gestione del Lago di Fimon e
delle sue pertinenze” approvate dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione, sono due:
a). un’area comprensiva degli spazi destinati all’alaggio, al rimessaggio, alla sosta e all’imbarco e
destinata alle attività di diporto con barche a remi;
b). un’area comprensiva degli spazi destinati all’alaggio, al rimessaggio, alla sosta e all’imbarco e
destinata alle attività di diporto prevalentemente con barche a vela.
2. Per entrambe le aree indicate al comma precedente saranno inpiduate le dimensioni dei tratti
di riva e di superficie acquea soggette a concessione demaniale.
2-bis. Costituiscono inoltre aree in cui sarà rilasciata concessione per l’ormeggio di natanti a remi,
esclusivamente a favore dei residenti del comune di Arcugnano, due canali situati nel tratto di lago
lungo la strada asfaltata, inpiduati nella planimetria allegata al presente.
3. Non possono essere rilasciate ulteriori concessioni di superfici e di pertinenze lacuali rispetto a
quelle previste ai commi 1 e 2-bis, salvo quanto indicato all’art. 4 del presente regolamento.


Art. 7 – Assegnazione delle concessioni
1.La concessione viene rilasciata previo avviso pubblico in cui sono indicate le aree che possono
essere assegnate in concessione, così come inpiduate nel presente regolamento nell’articolo
precedente, le modalità ed i termini entro cui gli interessati possono presentare domanda.
2.Nel caso di più domande concorrenti la concessione è rilasciata previo esperimento di procedura
concorsuale.
3. L’avviso è pubblicato all’albo della Provincia e del Comune di Arcugnano ed è consultabile e
scaricabile sul sito della Provincia: www.provincia.vicenza.it.

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4. La Provincia si riserva la facoltà di rilasciare la concessione di cui all’art. 6, oltre che sulla scorta
delle indicazioni sopra riportate, anche sulla base della finalità di realizzare specifici progetti di
rilevante interesse pubblico, inpiduati, nelle linee essenziali e negli obiettivi, dalla Giunta
Provinciale.


Art. 8 – Domanda di concessione
1. La domanda di concessione degli spazi di cui all’art 6, comma 1, redatta su modello allegato
all’avviso pubblico di cui all’art. 7, deve contenere indicazioni anagrafiche del richiedente, progetto
in scala 1/100 dei manufatti che si intendono costruire con i relativi dati dimensionali completi di
piante, prospetti e sezioni in opportuna scala, relazione tecnico descrittiva con particolare
riferimento agli usi e alle finalità che si intendono perseguire con la concessione.
2. Il rilascio della concessione non costituisce atto di approvazione del progetto, che è comunque
subordinato all’ottenimento di ogni parere, autorizzazione, nulla osta previsti dalla vigente
normativa.
3. La concessione delle aree adibite alle barche a remi di cui all’art. 6, comma 1, lett. a) e delle
aree adibite prevalentemente alle barche a vela di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) ha durata non
inferiore a tre anni e non superiore a quindici: la durata di ogni concessione sarà definita dalla
Provincia con l’atto di concessione, in relazione alla tipologia e alla qualità degli interventi richiesti
al concessionario dell’area demaniale.
4. Entro sei mesi dalla scadenza, la Provincia provvede a bandire un nuovo avviso pubblico con le
modalità stabilite dagli articoli precedenti.
4-bis. I residenti nel territorio del comune di Arcugnano possono presentare richiesta di
concessione per l’ormeggio del proprio natante presso uno dei due punti organizzati di attracco di
cui all’art. 6, comma 2-bis. La concessione per tali spazi ha la durata di cinque anni, è rilasciata
previa formazione di graduatoria delle domande pervenute, preceduta dalla pubblicazione di un
avviso pubblico.
5. Con il disciplinare di concessione vengono regolamentati gli obblighi, le responsabilità del
concessionario per i danni derivanti dall’esercizio del diritto d’uso demaniale, il pagamento del
canone, del deposito cauzionale. la registrazione del disciplinare. Con lo stesso provvedimento
sarà determinata la polizza fidejussoria a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi, calcolata
sulla base degli interventi concessi.
6. Per le spese d’istruttoria ed il valore dei canoni e del deposito cauzionale si fa riferimento alla
normativa e alle direttive regionali, ove presenti, in caso contrario saranno fissati con
provvedimento del dirigente provinciale.


Art. 9 – Decadenza della concessione
1. La concessione è dichiarata decaduta, previa diffida, nei seguenti casi:
  • comportamenti del concessionario e /o suoi associati che provochino lesioni e/o danni a
    persone e/o a beni di terzi e della Provincia o che pongono gli stessi in pericolo di grave
    pregiudizio;
  • inadempimenti del concessionario e/o suoi associati agli obblighi derivanti dal
    provvedimento concessorio e relativo disciplinare;
  • uso del bene da parte del concessionario e/o suoi associati per scopi persi da quelli
    previsti dal provvedimento concessorio e relativo disciplinare;
  • mancato pagamento degli oneri concessori nel termine stabilito.
Resta salvo il diritto della Provincia di richiedere il risarcimento del danno e la bonifica dell’area
(art. 2043 c.c. e art. 18 l. 349/1986, art. 58 del DLGS 152/1999).


Art. 10 - Sospensione, modifica, revoca della concessione
1. L’Amministrazione Provinciale si riserva il diritto di sospendere, modificare anche parzialmente,
in qualunque momento a suo giudizio discrezionale, la concessione, qualora intervengano ragioni
di disciplina idraulica del Lago e ragioni di pubblico interesse.

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2. L’Amministrazione Provinciale può revocare la concessione qualora ricorrano le condizioni
previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.




                        CAPO III
ATTIVITA’ DI PESCA


Art. 11 – Disciplina
Fatta salva l'applicazione della normativa generale in materia di pesca, al lago di Fimon si
applicano le seguenti disposizioni specifiche:
  a) L’esercizio della pesca delle carpe a fondo (carp fishing) è consentito solo dalle piazzole,
    dal tramonto all'alba, fatte salve le operazioni di posizionamento delle esche e lenze e di
    salpaggio che possono essere condotte con uso di natante.
  b) L’esercizio della pesca da natante o da belly boat è vietato dal tramonto all'alba .
  c) È fatto pieto di impiego del Carp Sack.
  d) I segnalatori delle zone di pastura devono avere un cartellino con i dati anagrafici e
    l’indirizzo del pescatore e devono essere rimossi prima di abbandonare il sito di pesca.
  e) È consentita la pasturazione esclusivamente con boilies.
  f) Ogni pescatore potrà detenere ed usare come esca un quantitativo massimo di 250 g. di
    mais.


                        CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI


Art. 12 – Applicazione del regolamento ed entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
all’albo pretorio della Provincia e del Comune di Arcugnano.
2. Le concessioni e autorizzazioni in atto sono confermate fino alla data di scadenza prevista nel
relativo disciplinare sottoscritto fra le parti, fatte salve le esigenze di pubblico interesse riconosciute
dalla Giunta Provinciale.
3. La Provincia si impegna a organizzare incontri periodici per sensibilizzare l’opinione pubblica
sugli aspetti naturalistici del sito, a cui sono tenuti a partecipare anche i titolari delle concessioni
demaniali.
4. Le disposizioni del presente regolamento saranno pubblicizzate nei luoghi interessati con mezzi
e segnaletica idonea.
5. A far data dall’entrata in vigore del presente regolamento le Autorità competenti adotteranno i
provvedimenti di competenza, anche in via d’urgenza, per il ripristino della piena disponibilità
dell’area demaniale, inibendo usi non consentiti nonché per la rimozione di beni mobili, di opere
fisse o precarie non autorizzate.
6. La manutenzione del piano viabile asfaltato e di quello non asfaltato (con fondo in macadam)
nonché la sistemazione ed il posizionamento della relativa segnaletica sono esercitati dai settori
provinciali in base alle competenze agli stessi assegnate.



Art. 13 – Sanzioni
1. Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali, civili ed amministrative previste dalle norme
di legge ivi comprese quelle in materia di pesca, le violazioni delle disposizione del presente
regolamento, comportano l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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2. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento si osservano
le disposizioni delle Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.


Art. 14 - Vigilanza
1. Fatti salvi i poteri degli Organi di Polizia statale, la vigilanza sul rispetto del presente
regolamento è effettuata dai Corpi di Polizia Provinciale e Municipale.
2. La vigilanza sul rispetto delle norme sulla pesca è esercitata dalla Polizia Provinciale e dalle
guardie giurate ittiche di cui all'art. 31 del Regio decreto 8.10.1931 n. 1604.


Art. 15 - Norme finali e di rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative
nazionali e regionali vigenti.



Allegati:

   1. tavola rappresentativa delle disposizioni regolamentari
   2. fac-simile domanda per organizzazione manifestazioni




                        6
                                                                       Prot.Arrivo N.___________
                                ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONE
                                                                       Del ___________________
                               NELL'AREA DEMANIALE DEL LAGO DI FIMON
                                                                       Registro N. ____________


                                                           Alla Provincia di Vicenza
                                                           Settore tutela e valorizzazione
                  Marca da bollo                                  Risorse Naturali Protezione Civile
                   da € 16,00                                   UC Risorse Idriche
                 ai sensi del DPR 642/72
                                                           Palazzo Nievo
                  e successive modifiche                              Contrà Gazzolle, 1
                                                           36100 VICENZA




                 Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ______________________ (_____)
                 il ________________ residente a _________________________________ (_____) CAP __________
                 via ________________________ nr. ____ indirizzo e-mail_____________________________________
                 Tel. __________________________ Fax ___________________ C.F. __________________________________




                 (quadro da compilarsi solo per DITTE INDIVIDUALI, PERSONE GIURIDICHE, ASSOCIAZIONI ed ENTI)
                 in  qualità    di  titolare    /  rappresentante  legale    della   Ditta   /  Società  /  Associazione      /
                 Ente______________________________________________________________________________
Mod. RIE/003 - Rev. 31/08/2010




                 con sede a _______________________________________________________________ (_______)
                 in via ___________________________________________________________ nr. _______________
                 CAP _____________ Tel. ______________________________Fax ___________________________
                 e-mail ____________________________________________________________________________
                 C.F. ____________________________________ P.IVA ___________________________________




                 ha in programma l’organizzazione della manifestazione relativa_________________________________
                 ___________________________________________________________________________________
                 ___________________________________________________________________________________
                 ___________________________________________________________________________________
                 ___________________________________________________________________________________
                 ___________________________________________________________________________________




                 Area Servizi al Cittadino e al Territorio         beni.ambientali@provincia.vicenza.it
                 Servizio Risorse Idriche Energetiche Alternative      http://www.provincia.vicenza.it
                 Beni Ambientali Progetti Comunitari            tel. 0444/908336 – fax 0444/908538               Pagina 1 di 2
                 Contrà Gazzolle 1 - 36100 Vicenza
                 ⃞ sulla superficie del lago con utilizzo di:
                 nr._____________________.(max 30) natanti          ⃞ a vela        ⃞ a remi  ⃞ con motore elettrico
                 (specificare la lunghezza - il pescaggio massimo - il numero previsto dei partecipanti alla manifestazione)
                 ___________________________________________________________________________________
                 ___________________________________________________________________________________
                 ___________________________________________________________________________________


                 ⃞ nelle aree di pertinenza del lago
                 ( indicare l’area interessata - i mezzi utilizzati – il numero previsto dei partecipanti alla manifestazione –
                 eventuale occupazione suolo con gazebo o altre strutture)
                 ___________________________________________________________________________________
                 ___________________________________________________________________________________
                 ___________________________________________________________________________________
                 ___________________________________________________________________________________


                                           CHIEDE

                 ⃞ l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione sopra indicata che si terrà il giorno
                 _______________________________________dalle ore___________ alle ore_____________.


                 ⃞ l’autorizzazione all’uso di n. ____________________________natanti con motore elettrico.
Mod. RIE/003 - Rev. 31/08/2010




                 ⃞ l’autorizzazione a percorrere la strada perilacuale con i seguenti mezzi a motore(indicare targa):
                  __________________________________________
                  __________________________________________
                  __________________________________________



                 A tal fine si assume ogni responsabilità per qualsiasi danno arrecato all’ambiente, e/o a terzi
                 durante lo svolgimento della manifestazione o a causa della stessa impegnandosi a tenere
                 indenne l’Amministrazione Provinciale da qualunque danno che ne possa derivare. Si impegna,
                 inoltre, a restituire l’area sgombra da qualsiasi rifiuto, pulita ed idonea alla fruizione pubblica.

                 Dichiara infine di essere informato che l’Amministrazione Provinciale di Vicenza può utilizzare i dati
                 contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini propri.



                 Luogo e data ________________, ___/___/ _____ Firma ____________________________________




                 Area Servizi al Cittadino e al Territorio     beni.ambientali@provincia.vicenza.it
                 Servizio Risorse Idriche Energetiche Alternative  http://www.provincia.vicenza.it
                 Beni Ambientali Progetti Comunitari        tel. 0444/908336 – fax 0444/908538           Pagina 2 di 2
                 Contrà Gazzolle 1 - 36100 Vicenza