relazione ex art 34 Relazione trasporto extraurbano Schio

           Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale
         del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza




           Comune di       Comune di
Provincia di                          Comune di       Comune di    Comune di
           Bassano del      Recoaro
  Vicenza                             Schio        Valdagno     Vicenza
            Grappa        Terme

   Affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano ed urbano del comune di Schio
              relazione ai sensi art. 34 c. 20 D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012




1.    Premessa

   Il comma 20 dell’art. 34 del DL 179/2012 convertito con L. 211/2012, stabilisce che “per i servizi
pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli
operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento,
l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente
affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la
forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e
servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.
   Il comma 25bis dell’art. 13 del DL 145/13 convertito con Legge 9/2014, stabilisce che “gli enti locali
sono tenuti a inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del DL 179/2012, all'Osservatorio per i
servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la
finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti
l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio”.
   La presente relazione è pertanto inviata, contestualmente alla pubblicazione sul sito
dell’Amministrazione,       per     posta     elettronica     certificata     all’indirizzo
osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it.




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           Bassano del      Recoaro
  Vicenza                             Schio        Valdagno     Vicenza
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   Affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano ed urbano del comune di Schio
              relazione ai sensi art. 34 c. 20 D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012




2.    Servizio pubblico e servizio universale

Il servizio pubblico può essere definito come un’attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico
(titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto terzo,
mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un
determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.
Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ratio degli stessi va ricercata nella
necessità di garantire l’equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l’interesse
generale, facendo in modo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto
(continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a
condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività
economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente
accessibile del servizio.
L’Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità ed ad un prezzo
abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al
fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.
Secondo la Commissione Europea le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono
aiuti di Stato in presenza delle seguenti condizioni:
1) l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’assolvimento di obblighi di servizio
pubblico, definiti in modo chiaro;
2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in
modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico atto
a favorire l’impresa beneficiaria rispetto ad imprese concorrenti;
3) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati
dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché
di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di tali obblighi;




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             relazione ai sensi art. 34 c. 20 D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012




3.    Normativa di riferimento

Per i servizi pubblici locali a rilevanza economica, ed in particolare per il settore del trasporto pubblico
locale e regionale, allo stato attuale i riferimenti sono:
 Regolamento Comunitario n. 1370/2007:
   all’art. 2 definisce:
    autorità competente: un’amministrazione pubblica o un gruppo di amministrazioni pubbliche di
      uno Stato membro, o di Stati membri, che ha il potere di intervenire nei trasporti pubblici di
      passeggeri in una zona geografica determinata, o qualsiasi altro organismo investito di tale potere;
    autorità competente a livello locale: qualsiasi autorità competente la cui zona di competenza
      geografica non è estesa al territorio nazionale;
   all’articolo 5 inpidua le modalità di aggiudicazione dei contratti di servizio di trasporto pubblico
   locale;
 D. Lgs. 422/1997 e s.m.i.:
   all’art. 18, comma 2, stabilisce che: “Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti
   monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale
   e locale, per l’affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali si attengono ai principi dell’articolo 2
   della legge 14 novembre 1995, n. 481, garantendo in particolare: a) il ricorso alle procedure
   concorsuali per la scelta del gestore del servizio sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui
   all’articolo 19 e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di
   servizio…”;
 Legge 99/2009:
   L’art. 61 dispone: “1. Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore
   del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti
   all’aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi
   delle previsioni di cui all’articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento
   (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Alle società che, in
   Italia o all’estero, risultino aggiudicatarie di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del predetto
   regolamento (CE) n. 1370/2007 non si applica l’esclusione di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a),
   del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.”;
 DL 78/2009 convertito con Legge 102/2009:
   A ulteriore conforto dell’applicabilità del regolamento n. 1370/2007, con l’art. 4-bis si stabilisce che:
   “Al fine di promuovere l’efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le
   autorità competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del
   regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono
   aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi
   oggetto dell’affidamento a soggetti persi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo. Alle
   società che, ai sensi delle previsioni di cui all’articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all’articolo 8,
   paragrafo 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatarie di contratti di
   servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto pieto di partecipare a procedure di gara


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              relazione ai sensi art. 34 c. 20 D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012



   per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali persi da quelli
   in cui esse operano”.
   D.L. 138/2011 convertito con L. 148/2011:
   all’art. 3 bis prevede, tra l’altro, che “le regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a
   rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei
   tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio
   e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012” , che la
   dimensione di tali ambiti di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale,
   che le funzioni di organizzazione di tali servizi, di scelta della forma di gestione, di determinazione
   delle tariffe, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di
   governo di tali ambiti;
   D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012:
   all’art. 34, commi da 20 a 27, detta previsioni per i servizi pubblici di rilevanza economica al fine di
   assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione,
   l’adeguata informazione alla collettività di riferimento. In materia di pubblici servizi il ruolo degli enti
   locali rimane centrale, pur con la specificazione che per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza
   economica le funzioni di organizzazione sono esercitate dagli enti di governo degli ambiti o bacini
   territoriali ottimali e omogenei;
   D.L. 50/2017 convertito con L. 96/2017.
     ha introdotto una serie di vincoli e criteri di erogazione degli importi del fondo nazionale trasporti
     che nei fatti rendono meno certe le risorse economiche degli affidamenti futuri. In particolare:
     - l’art. 27 inpidua un percorso che progressivamente muta la natura del Fondo Nazionali Trasporti
     ampliando la sudpisione delle risorse secondo criteri premianti a scapito della certezza insita nei
     criteri storici;
     - l’art. 39 prevede una riduzione nell’erogazione dei fondi verso le Regioni inadempienti che può
     arrivare fino al 20% del fondo trasporti;
     - l’art 27 comma 12-quater introduce la separazione tra le funzioni di regolazione, indirizzo,
     organizzazione e controllo da quelle di gestione.
   Legge Regionale n. 25/1998 e s.m.i.;
   Deliberazioni ART n. 49/2015 e n. 154/2019




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             relazione ai sensi art. 34 c. 20 D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012




4.    Bacino territoriale, ente di governo

La Regione Veneto ha approvato la deliberazione n. 2048 del 19/11/2013 con la quale è stato inpiduato il
Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Vicenza (comprendente l’insieme di servizi di trasporto pubblico
locale automobilistico, urbano ed extraurbano, ricadenti nel territorio provinciale di Venezia) e sono stati
altresì forniti gli indirizzi per la costituzione del relativo ente di governo, nella forma della convenzione ex
art. 30 del D.Lgs 267/2000.
La medesima Regione ha preso atto, con la deliberazione 1079 del 24/06/2014, della Convenzione relativa
alla "Costituzione dell'Ente di Governo del bacino territoriale del Trasporto Pubblico Locale della Provincia
di Vicenza" sottoscritta in data 7 maggio 2014, tra la Provincia di Vicenza e i Comuni di Vicenza, Bassano
del Grappa, Schio, Valdagno e Recoaro Terme, finalizzata all'esercizio associato delle funzioni
amministrative, di pianificazione, programmazione, affidamento, controllo e vigilanza dei servizi di trasporto
pubblico locale ricadenti nel bacino vicentino”.
La Regione ha stabilito che, pur in presenza dell’Ente di governo, manterrà i rapporti finanziari direttamente
con gli Enti costituenti l’Ente di governo.




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5.    Organizzazione attuale del servizio di trasporto pubblico locale


5.1    Ente di governo del TPL del bacino di Vicenza

L’Ente di governo del TPL ha affidato, per effetto delle deliberazioni dell’Assemblea n. 2/2017 e n. 4/2017,
la gestione in regime di concessione dei servizi extraurbani ed urbani dei Comuni di Vicenza, Bassano del
Grappa, Recoaro Terme e Valdagno alla società in house della Provincia e del Comune di Vicenza SVT
S.r.l.. Il contratto, sottoscritto il 29/09/2017, ha avuto avvio il 01/10/2017 con scadenza prevista al
31/12/2026.


5.2    Provincia di Vicenza

La Provincia di Vicenza aveva affidato altri servizi minimi di trasporto pubblico locale, regolati da separati
contratti di servizio a:
 Zanconato S.r.l. (ex Albiero Guido), in data 27/02/2001, prot. 12777, prorogato a seguito di vari atti fino
   al 31/12/2020 per un importo, nell’anno 2020, di 102.784,84 € oltre IVA, comprensivo degli
   adeguamenti CCNL;
 Bettini Bus S.a.s., in data 27/02/2001, prot. 12772, prorogato a seguito di vari atti fino al 31/12/2020 per
   un importo, nell’anno 2020, di 57.657,13 € oltre IVA, comprensivo degli adeguamenti CCNL;
 Bristol Autoservizi S.r.l., in data 26/02/2001, prot. 11360, prorogato a seguito di vari atti fino al
   31/12/2020 per un importo, nell’anno 2020, di 147.894,44 € oltre IVA, comprensivo degli adeguamenti
   CCNL;
 Canil Viaggi S.r.l., in data 26/02/2001, prot. 11760, prorogato a seguito di vari atti fino al 31/12/2020
   per un importo, nell’anno 2020, di 374.648,37 € oltre IVA, comprensivo degli adeguamenti CCNL;..
 Autoservizi Capozzo S.r.l., in data 26/02/2001, prot. 11351, prorogato a seguito di vari atti fino al
   31/12/2020 per un importo, nell’anno 2020, di 572.343,96 € oltre IVA, comprensivo degli adeguamenti
   CCNL;
 Autoservizi Girardi S.r.l., in data 26/02/2001, prot. 11355, prorogato a seguito di vari atti fino al
   31/12/2020 per un importo, nell’anno 2020, di 451.487,43 € oltre IVA, comprensivo degli adeguamenti
   CCNL;
 Autoservizi Lorenzi S.r.l., in data 26/02/2001, prot. 11364, prorogato a seguito di vari atti fino al
   31/12/2020 per un importo, nell’anno 2020, di 358.735,73 € oltre IVA, comprensivo degli adeguamenti
   CCNL;
 Zambon Silla Corrado, in data 26/02/2001, prot. 11366, prorogato a seguito di vari atti fino al
   31/12/2020 per un importo, nell’anno 2020, di 53.361,50 € oltre IVA, comprensivo degli adeguamenti
   CCNL;
 Zanconato S.r.l., in data 26/02/2001, prot. 11368, prorogato a seguito di vari atti fino al 31/12/2020 per
   un importo, nell’anno 2020, di 193.480,28 € oltre IVA, comprensivo degli adeguamenti CCNL;.


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5.3   Comune di Schio

Il Comune di Schio aveva affidato, con DGC n. 132/1999 lo svolgimento dei servizi minimi di trasporto
pubblico locale a CO.N.A.M. S.c.r.l.. Tale contratto è stato successivamente prorogato fino al 31/12/2020 per
effetto di una serie di provvedimenti giuntali e/o dirigenziali per un importo, nell’anno 2020, di 357.761,97 €
oltre IVA, comprensivo degli adeguamenti CCNL, unitamente ad una contribuzione dell’Amministrazione
comunale al fine di garantire l’equilibrio della gestione contrattuale.




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6.    Nuovi affidamenti dei servizi di TPL

Per effetto dell’affidamento in-house descritto al paragrafo 5.1 e tenuto conto delle previsioni dell’art. 4 bis
del D.L. 78/2009 e della deliberazione n. 2/2017 dell’Assemblea dell’Ente di governo del TPL del bacino di
Vicenza, deve essere attivata una procedura ristretta ad evidenza pubblica per l’inpiduazione del gestore
dei servizi extraurbani gestiti da operatori privati (par. 5.2) e del servizio urbano del Comune di Schio (par.
5.3).
Le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con durata
dell’affidamento di 6 anni, fatta salva la possibilità di eventuale proroga.

Nella allegata tabella sono inpiduate le produzioni chilometriche annue messe a gara (da DGR 640/2020).

Il rapporto tra le parti sarà regolato da un contratto di servizio (art. 3 regolamento CE 1370/2007 ed artt. 30,
31 e 32 della L.R. 25/1998) del tipo net cost, che ricomprenderà una serie di obblighi inpiduati dall’art. 2
del regolamento CE 1370/2007 e dall’art. 23 della medesima legge regionale.
A tutela del gestore, a fronte degli obblighi di servizio imposti dal contratto di servizio, il comma 2 dell’art.
23 della L.R. 25/1998 vieta l’effettuazione di servizi di trasporto passeggeri da parte di soggetti terzi in
sovrapposizione o interferenza con i servizi affidati (se non già preesistenti al momento dell’invio delle
lettere ad offrire). L’Ente di governo attribuirà diritti di esclusiva all’affidatario dei servizi il che, tuttavia,
non è in grado di assicurare la copertura dell’effetto finanziario netto (così come definito al Regolamento
citato), in considerazione dei ridotti livelli tariffari e della loro inidoneità all’integrale copertura dei costi.
Pertanto, gli obblighi di servizio vengono compensati anche a mezzo del corrispettivo finanziato con i
trasferimenti regionali oltre che dei proventi tariffari, in modo da garantire l’equilibrio economico
contrattuale durante il periodo di vigenza dell’affidamento.
Limitatamente ai servizi urbani del Comune di Schio, sono previste compensazioni finanziarie dirette da
parte della relativa Amministrazione, a copertura dei costi sostenuti per la gestione degli stessi.

Si propone di adottare un aggiornamento annuale del corrispettivo in coerenza con la misura 19 della
deliberazione ART n. 49/2015. La massima percentuale di aumento annuale è fissata all’interno del contratto
di servizio.

In merito agli obblighi di servizio, l’art. 23 della L.R. 25/1998, li richiama in dettaglio:
a) effettuare il servizio come previsto dal contratto
b) garantire la puntualità, la regolarità e la sicurezza del servizio
c) utilizzare personale qualificato e materiale idoneo
d) fornire all’ente affidante e alla Regione i dati ritenuti necessari e richiesti dagli enti stessi
e) adottare la carta dei servizi del settore trasporti
f) garantire un servizio di qualità.
La qualità del servizio offerto è misurata con riferimento ai seguenti fattori:
 sicurezza del viaggio;
 regolarità del servizio;

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 Affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano ed urbano del comune di Schio
             relazione ai sensi art. 34 c. 20 D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012



 pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e delle strutture;
 confortevolezza del viaggio;
 servizi per passeggeri con handicap;
 informazioni alla clientela;
 aspetti relazionali e comportamentali;
 livello di servizio allo sportello;
 attenzione all’ambiente;
tenendo altresì conto:
 degli standard qualitativi minimi stabiliti dalla Regione;
 degli indicatori presenti nel Piano di bacino del TPL;
 dell’equilibrio economico del contratto di servizio.
obblighi di servizio che rientrano nella specie degli “obblighi di esercizio”.
Il servizio affidato, inoltre, è un servizio pubblico di linea su itinerari e fermate predeterminati e con offerta
indifferenziata al pubblico; ne consegue che l’operatore non può rifiutare la prestazione di trasporto
passeggeri alle condizioni predeterminate dall’ente ed è pertanto assoggettato ad “obblighi di trasporto”.
In ultimo, l’operatore è obbligato a svolgere la prestazione secondo i livelli tariffari prestabiliti dall’ente
pubblico e, pertanto, è assoggettato ad “obblighi tariffari”.




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           Bassano del      Recoaro
  Vicenza                            Schio        Valdagno     Vicenza
            Grappa        Terme

   Affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano ed urbano del comune di Schio
             relazione ai sensi art. 34 c. 20 D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012




7.    Tariffe

Il contratto di servizio deve regolare il dettaglio delle tariffe e delle norme applicative.
Le scelte in materia tariffaria e/o di modifica del sistema tariffario sono svolte dall’Ente di governo (come da
DGR 2048/2013), tenendo conto della necessità di assicurare il conseguimento del rapporto dello 0,35 tra
ricavi del traffico e costi operativi al netto del costo delle infrastrutture.
Il gestore del servizio di TPL è tenuto pertanto al rispetto del sistema tariffario e delle relative norme
approvate dall’Ente di governo.
Il raggiungimento della copertura dei costi del servizio urbano di Schio viene comunque garantita dalle
risorse messe a disposizione dall’Amministrazione comunale titolare di tali servizi.

In particolare si fa riferimento al contenuto della deliberazione n. 1 del 23 luglio 2020. All’avvio del servizio
verranno applicate le tariffe così come approvate nell’ultima seduta utile dell’Assemblea dell’Ente di
governo del TPL prima della sottoscrizione del nuovo contratto.

Dai dati forniti dalle aziende (di cui al modulo B delle rendicontazioni alla Regione) relativamente agli anni
2016÷2018 per i servizi extraurbani e 2017-2019 per quelli urbani del Comune di Schio, i proventi sulla base
dei vigenti sistemi tariffari sono riportati nella allegata tabella.

Si propone di adottare un aggiornamento annuale delle tariffe di trasporto, in coerenza con la misura 19 della
deliberazione ART n. 49/2015. La massima percentuale di aumento annuale è fissata all’interno del contratto
di servizio.




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          Bassano del       Recoaro
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 Affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano ed urbano del comune di Schio
             relazione ai sensi art. 34 c. 20 D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012




Informazioni di sintesi

Oggetto dell’affidamento: Gara per l’affidamento della gestione in regime di concessione dei servizi di
trasporto pubblico locale (servizio urbano del Comune di Schio e reti minori dei servizi extraurbani), come
da previsione inserita all’interno della deliberazione n. 2/2017 dell’Assemblea dell’Ente di governo del TPL
del bacino territoriale di Vicenza.
Ente aggiudicatore: Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale di Vicenza –
ufficio periferico istituito presso la Provincia di Vicenza.
Tipo di affidamento: Concessione.
Modalità di affidamento: Procedura ristretta con valutazione secondo il metodo dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
Durata del contratto di concessione: anni 6 (sei). L’Ente di governo si riserva la facoltà di esercitare
l’opzione per la prosecuzione del servizio (ai sensi dell’art. 4, par. 4 Regolamento CE 1370/2007).
L’eventuale periodo opzionale del servizio avverrà agli stessi patti e condizioni del contratto originario.
Territorio interessato dal servizio da affidare: territorio provinciale di Vicenza e comune di Schio.
Importo contrattuale: corrispettivi regionali e contribuzione del Comune di Schio (oltre agli introiti da
tariffa).
Soggetto responsabile della compilazione: Paolo Gabbi, direttore dell’Ente di governo del TPL di Vicenza,
c/o Comune di Vicenza - Servizio Mobilità e Trasporti. Telefono. +39.0444.221521, e-mail:
pgabbi@comune.vicenza.it, PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it
Data di redazione. 10/12/2020.




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