Bozza contratto
SCHEMA
Contratto di Servizio
Indice
Articolo 1. Oggetto del contratto 4
Articolo 2. Allegati al contratto 4
Articolo 3. Durata del contratto 5
Articolo 4. Rappresentante del Gestore 5
Articolo 5. Rappresentante dell’Ente affidante 5
Articolo 6. Modalità di comunicazione 5
Articolo 7. Corrispettivi 6
Articolo 8. Modalità di liquidazione dei corrispettivi 6
Articolo 9. Contributi ex rinnovi CCNL 2004-2007 8
Articolo 10. Penali 8
Articolo 11. Tracciabilità dei flussi finanziari 9
Articolo 12. Regolarità contributiva 9
Articolo 13. Comitato tecnico di gestione del contratto 9
Articolo 14. Ricavi da traffico, titoli di viaggio, tariffe 10
Articolo 15. Modifiche del Programma di Esercizio e modifiche temporanee 11
Articolo 16. Potenziamento di servizi caratterizzati da volumi di domanda maggiori dell’offerta 13
Articolo 17. Obblighi del gestore concernenti il personale addetto al servizio 14
Articolo 18. Obblighi del gestore concernenti il parco mezzi, i beni essenziali e funzionali all’esercizio 15
Articolo 19. Obblighi del gestore in relazione alla scadenza del contratto 16
Articolo 20. Grafo 17
Articolo 21. Rapporto di Servizio Mensile 18
Articolo 22. Impegni in materia di investimenti 18
Articolo 23. Rete di commercializzazione dei titoli di viaggio 18
Articolo 24. Informazione alla clientela 19
Articolo 25. Esecuzione delle prestazioni in regime di assicurazione di qualità 19
Articolo 26. Qualità del servizio e carta della mobilità 20
Articolo 27. Altri obblighi relativi al servizio 22
Articolo 28. Indagini sulla domanda e monitoraggio dell’efficacia dei servizi 23
Articolo 29. Prescrizioni perse 23
Articolo 30. Regolamentazione degli spazi pubblicitari 24
Articolo 31. Subaffidamento dei servizi di trasporto 25
Articolo 32. Assicurazioni 25
Articolo 33. Cauzione 26
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Articolo 34. Cessioni di credito 26
Articolo 35. Risoluzione del contratto 27
Articolo 36. Attività di riscossione 27
Articolo 37. Corsi di idoneità per agenti accertatori 29
Articolo 38. Difformità tra documenti contrattuali 30
Articolo 39. Spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi 30
Articolo 40. Spese contrattuali 30
Articolo 41. Protocollo di legalità 30
Articolo 42. Trattamento dei dati personali 30
Articolo 43. Controversie tra le Parti 30
Articolo 44. Clausole finali 31
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L’anno duemila…………., il giorno ……. del mese di ………….., presso gli uffici della Provincia di Vicenza, in
Vicenza, ………………………..,
- da una parte:
l’Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza, nel seguito
indicato come “Ente Affidante” o più semplicemente “Ente”, nella persona di ………………., nato a ………., il
………………….. e domiciliato per la carica presso ……………………., via …………………., ……………. Vicenza,
nella sua qualità di direttore dell’Ente di governo, autorizzato a stipulare i contratti per conto di …………………….
ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, dell’art. ……… dello statuto …………., dell’art. 21 del regolamento
…………………... per la disciplina dei contratti e del decreto del ……………………….. n. ……... del
………………..;
- dall’altra parte:
…………………………., nel seguito indicata come “Affidatario” o “Gestore”, con sede legale in via ……………….,
…………………………., codice fiscale …………………….. e iscrizione alla Camera di Commercio di
………………………. al n. ………………………., rappresentata da …………………….., nato a
…………………………..., il …………………., cod. fisc. ………………………..., il quale interviene nel presente atto
in qualità di ………………………. .
Premesso che
i. il D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, all’art. 3 bis prevede, tra l’altro, che “le regioni organizzano lo
svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o
bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi […]”;
ii. allo scopo, la Regione Veneto ha approvato la deliberazione n. 2048 del 19/11/2013 all’interno della quale è
stato definito il bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Vicenza;
iii. con DGR n. …. del ……………………………..:
1. è stato approvato lo schema di convenzione tra i Comuni di Vicenza, Bassano del Grappa, Recoaro
Terme, Schio, Valdagno e la Provincia di Vicenza per l’inpiduazione e costituzione dell’Ente di
governo del bacino del trasporto pubblico locale di Vicenza, il quale prevede che l’Ente è competente
all’esercizio delle funzioni di:
organizzazione del servizio di TPL;
di scelta della forma di gestione;
di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza;
di affidamento della gestione e relativo controllo.
iv. le funzioni amministrative in materia di trasporti sono in capo all’Ente di governo del trasporto pubblico
locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza, mentre i rapporti finanziari rimangono diretti tra
Regione Veneto ed i singoli enti convenzionati;
v. con deliberazione dell’Ente di governo del TPL n. 4/2017 è stato approvato l’affidamento in house providing
dei servizi urbani ed extraurbani del territorio provinciale ad SVT S.r.l. ;
vi. con deliberazione n. ………... del …………………... dell’Ente di governo del TPL è stato approvato il
progetto relativo alla gestione in regime di concessione dei servizi automobilistici
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……………………………...) e lo schema di contratto da porre a gara e dato mandato di pubblicare il relativo
bando mediante procedura ristretta;
vii. con determinazione dirigenziale n. …………... del …………………. sono stati approvati gli atti di gara,
successivamente pubblicata;
viii. con determinazione dirigenziale n. …………... del ………………... si è provveduto ad approvare la proposta
di aggiudicazione e aggiudicazione a ………………………….. della procedura di affidamento della gestione
in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale ………………………………... CIG
…………………………..;
ix. il contratto di servizio (art. 3 regolamento CE 1370/2007 ed artt. 30, 31 e 32 della L.R. 25/1998) deve
garantire l’equilibrio economico della gestione (tenuto anche conto di quanto previsto ai successivi artt. 15 e
16 e ricomprendere gli obblighi inpiduati dall’art. 2 del regolamento CE 1370/2007 e dall’art. 23 della L.R.
25/1998.
Si conviene e stipula quanto segue
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. L’Ente, come sopra rappresentato, affida al Gestore che, come sopra rappresentato, accetta senza riserve,
la gestione in regime di concessione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale inpiduati nei commi seguenti.
2. I servizi di trasporto affidati sono definiti nella forma di Programma di Esercizio.
Il Programma di Esercizio è inpiduato con i file contenuti nell’allegato “H - Offerta tecnica dell’affidatario” al
presente contratto.
Tale Programma di Esercizio è denominato “Programma di Esercizio Base” ed è quello risultante dall’offerta
tecnica dell’Affidatario.
La produzione chilometrica annuale preventiva associata al Programma di Esercizio Base è specificata nella
seguente tabella.
Rete Sistema di trasporto Produzione annua preventiva (vettxkm)
Extraurbano Autobus
Urbano Schio Autobus
3. Nel corso della vigenza del contratto sono consentite modifiche al Programma di Esercizio Base nei termini
disciplinati negli art. 15÷16.
4. Per effetto della deliberazione dell’Assemblea dell’Ente di governo del TPL n. ……... …………………… e del
relativo allegato, l’Ente, ai sensi del Regolamento CE 1370/2007, conferisce al gestore il diritto di esclusiva
nell’ambito delle linee gestite, fatti salvi i servizi già esistenti all’atto della trasmissione della lettera di invito
ad offrire.
Articolo 2. Allegati al contratto
1. Il contratto è corredato dai seguenti Allegati, che costituiscono parte integrante dello stesso:
Allegato A Struttura dati del programma di esercizio. Modalità di aggiornamento del programma di
esercizio
Allegato B Rapporto di Servizio Mensile e controlli di corrispondenza tra servizio programmato ed
esercitato.
Allegato C Regolamentazione delle Indagini sulla domanda e del Monitoraggio dei servizi.
Allegato D Investimenti programmati.
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Allegato E Sistema Tariffario.
Allegato F Carta della Mobilità, standard minimi di qualità e penali.
Allegato G Elenco immobili funzionali al servizio, elenco autobus destinati al servizio, elenco personale
addetto e relativi contratti, elenco contratti di fornitura in essere per la realizzazione del
servizio.
Allegato H Offerta tecnica dell’affidatario.
Articolo 3. Durata del contratto
1. Il contratto ha efficacia a decorrere dal ………………….., fino a tutto il ………………….. e quindi per una
durata complessiva di anni sei. Resta salva la facoltà dell’ente ai sensi dell’art. 4, par. 4 Regolamento CE
1370/2007 di prorogare la durata dell’affidamento, previa presentazione da parte dell’affidatario di un
ulteriore programma di investimenti che dovrà essere valutato ed approvato dall’Ente medesimo, in
considerazione delle modalità di ammortamento dei beni.
2. Alla scadenza del periodo di validità del contratto (senza necessità di ulteriore preavviso) o, in caso di sua
anticipata risoluzione, anche a seguito di decadenza dell’affidamento, l'Affidatario è tenuto a garantire la
prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo gestore per un periodo massimo di 12 mesi, salvo
perso accordo tra le Parti e nei limiti consentiti dalla legge, alle stesse condizioni valide per l’ultimo anno di
esercizio.
3. Nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di cui al comma 2, l’Ente di Governo avrà il diritto di ottenere il
pagamento di una penale di importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale relativo all’annualità
precedente alla data di cessazione.
Articolo 4. Rappresentante del Gestore
1. Il Gestore indica …………………..., nato a ……………….. il ………………..., cod. fisc. ……………………..,
munito dei necessari poteri, quale proprio rappresentante. Il rappresentante ha la rappresentanza esclusiva
dell’Affidatario in corso di rapporto, fino ad eventuale sostituzione, da comunicarsi per iscritto.
2. Egli è l’unico soggetto abilitato a sottoscrivere atti che abbiano rilevanza nel rapporto tra l’Affidatario e l’Ente
affidante; conseguentemente solo il rappresentante potrà inoltrare riserve nei confronti dell’Ente affidante e
potrà sottoscrivere la documentazione amministrativo-contabile rilevante nei confronti dell’Ente, con
espressa avvertenza che eventuali riserve, richieste, domande ed istanze e comunque atti amministrativo-
contabili eventualmente sottoscritti da soggetti persi non avranno alcun effetto nei confronti dell’Ente.
3. Resta salva ed impregiudicata la responsabilità dell’Affidatario per, l'esatto adempimento di quanto prescritto
dal presente contratto.
Articolo 5. Rappresentante dell’Ente affidante
1. L’Ente indica ………………………. nato a …………………... il ……………….., cod. fisc. …………………….,
munito dei necessari poteri, quale proprio direttore di esecuzione del contratto. Egli ha la rappresentanza
esclusiva dell’Ente in corso di rapporto, fino ad eventuale sostituzione, da comunicarsi per iscritto.
2. Il rappresentante indicato al punto precedente è l’unico soggetto abilitato a sottoscrivere atti che abbiano
rilevanza nel rapporto tra l’Ente affidante e l’affidatario.
Articolo 6. Modalità di comunicazione
1. Le comunicazioni fra Ente ed Affidatario, e viceversa, avverranno esclusivamente a mezzo PEC, fatta salva
la trasmissione a mezzo raccomandata A/R e brevi manu nel caso di documenti non inviabili in formato
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elettronico. Le comunicazioni si intendono ricevute e conosciute dall’Ente e/o dall’affidatario dalla data di
consegna del documento inviato via PEC e di ricezione della raccomandata A/R. In relazione ai documenti
trasmessi brevi manu, il ricevimento sarà attestato con visto di ricevuta apposto da incaricato delle Parti.
2. E’ possibile prevedere l’utilizzo delle e-mail per comunicazioni speditive su tematiche strettamente
concernenti l’esercizio del servizio.
Articolo 7. Corrispettivi
1. L’Ente affidante corrisponde al Gestore quale controprestazione per l’erogazione dei servizi e l’adempimento
di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto un corrispettivo (finanziato dalla Regione Veneto al netto
di IVA) pari al corrispettivo chilometrico offerto dall’aggiudicatario (………………. €/km, comprensivo degli
oneri di sicurezza) per le percorrenze chilometriche dei servizi programmati ricompresi nell’offerta tecnica
dell’affidatario riportate all’art. 1 (che non ricomprendono i trasferimenti tecnici). Le disponibilità finanziarie
sono soggette a verifica annuale ai fini dell’eventuale adeguamento dei corrispondenti programmi di
esercizio che potranno perciò variare in diminuzione o in aumento.
2. Con riferimento ai servizi urbani del Comune di Schio, si evidenzia che l’Amministrazione comunale integra
con propri fondi, i corrispettivi annui erogati dalla Regione (inizialmente per un importo di ……… euro) fino al
raggiungimento del pareggio della gestione degli specifici servizi. Tale clausola mantiene la sua efficacia per
l’intera durata contrattuale.
3. Il corrispettivo contrattuale compensa tutti gli obblighi di servizio (di esercizio, di trasporto e tariffari) e tutte le
prestazioni del Gestore anche se non espressamente richiamate nel contratto ma, comunque, necessarie
alla corretta esecuzione dei servizi ed il gestore ne riconosce la remuneratività.
4. Le somme dovute varieranno in relazione alle percorrenze chilometriche effettivamente autorizzate e
consuntivate. Tali somme verranno calcolate applicando alle citate percorrenze il corrispettivo chilometrico
unitario offerto dall’aggiudicatario, al netto dell’IVA.
5. Il valore del corrispettivo chilometrico è indicizzato annualmente in coerenza con la misura 19 della
deliberazione ART n. 49/2015. La massima percentuale di aumento annuale è fissata al ……….., fatta salva
la verifica della compatibilità della compensazione pubblica con il pieto di aiuti di stato di cui all’art. 4 del
Regolamento n. 1370/2007 e comunque, sulla base delle risorse effettivamente trasferite dalla Regione alla
Provincia di Vicenza ed al Comune di Schio.
Nel caso in cui l’Ente preposto non intenda riconoscere l’indicizzazione monetaria in questione, scatterà un
meccanismo di adeguamento contrattuale che potrà ricomprendere anche la razionalizzazione dei servizi
gestiti e/o manovre tariffarie (sulla base di valutazioni di competenza dell’Ente).
Il corrispettivo chilometrico potrà altresì subire aggiornamenti a seguito di specifiche deliberazioni della
Giunta regionale veneta.
6. Il corrispettivo contrattuale come sopra definito comprende le competenze per le agevolazioni di cui agli
articoli 33 e 33bis della L.R. 25/98 e s.m.i..
7. Le Parti prendono atto che non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative
misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenziali” e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza.
Articolo 8. Modalità di liquidazione dei corrispettivi
1. Il corrispettivo è riconosciuto in base ai volumi di servizio risultanti dai Rapporti di Servizio Mensile di cui
all’Art. 21 verificati con esito positivo dall’Ente che, comunque, non possono essere, su base annuale,
superiori a quelli approvati.
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2. L’emissione della fattura avviene previa comunicazione dell’Ente preposto all’atto dell’introito delle risorse
trasferite dalla Regione Veneto e dal Comune di Schio.
a) Il 95% del corrispettivo è liquidato dall’Ente Affidante entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
fattura, da emettere successivamente al periodo considerato ed accompagnata:
a1) dal Rapporto di Servizio Mensile relativo alle prestazioni erogate nel mese precedente;
a2) dalle copie delle fatture emesse dagli eventuali subaffidatari riferiti alla fornitura dei servizi
subaffidati esercìti nel mese precedente a quello cui si riferisce la fattura dell’affidatario,
corredate da quietanza o da altra documentazione che dimostri l’avvenuto loro pagamento da
parte dell’affidatario.
La mancata trasmissione della documentazione sub a1) e sub a2) comporta il rifiuto della fattura
emessa dall’Affidatario. Resta inteso che a decorrere dall’integrazione della documentazione da parte
del Gestore, quest’ultimo potrà riemettere fattura.
b) a partire dalla data di decorrenza del contratto, l’Ente provvederà ogni anno al saldo a conguaglio del
corrispettivo globale dovuto, sulla base delle deliberazioni assunte dalla Giunta regionale veneta
conseguenti la rendicontazione trasmessa annualmente dall’azienda. La fattura a saldo delle
prestazioni erogate nell’anno solare precedente è emessa dall’affidatario esclusivamente dopo che la
Provincia di Vicenza/Comune di Schio abbia introitato le relative somme provenienti dalla Regione
Veneto; tale fattura è liquidata dall’Ente entro 30 giorni dalla data di suo ricevimento.
Qualora l’importo liquidato a titolo di acconto nell’anno solare precedente risultasse maggiore del
dovuto, l’eccedenza sarà considerata quale acconto sul corrispettivo relativo all’anno solare in corso.
3. La mancata trasmissione anche di uno solo dei Rapporti di Servizio Mensile o eventuali loro incompletezze
o eventuali inesattezze/incongruenze rispetto ai Programmi di Esercizio comporta il rifiuto della fattura
emessa dall’aggiudicatario, oltre che del relativo acconto mensile, anche del conguaglio.
4. In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi per cause non imputabili all’affidatario, sono riconosciuti a
questo, automaticamente e senza necessità di costituzione in mora, gli interessi di legge.
5. Penali e premi costituiscono specifiche componenti negative e positive del corrispettivo contrattuale di cui al
presente articolo, concorrendo a rettificarlo, ove e secondo i casi, rispettivamente in diminuzione e/o in
aumento. Le penali vengono quantificate singolarmente e costituiscono oggetto di specifica comunicazione
da parte dell’Ente affidante.
6. Nel corso di tutto il periodo di affidamento l’Ente metterà a disposizione del Gestore le risorse che
dovessero risultare eventualmente disponibili per il finanziamento di nuovi servizi minimi, per interventi di
riqualificazione del parco rotabile o qualunque altra somma resa disponibile per finanziare ulteriori oneri
connessi alla gestione dei servizi affidati, nei limiti di quanto a questo titolo trasferito da provvedimenti
legislativi nazionali e/o regionali o dagli Enti locali competenti. Le condizioni di erogazione delle risorse e di
esecuzione degli anzidetti servizi minimi saranno concordate dall’Ente di Governo e dal Gestore. Le risorse
suddette non interverranno a modificare i corrispettivi unitari.
7. L’Ente dichiara che effettuerà i pagamenti, in acconto e a saldo, mediante mandati di pagamento per mezzo
del Tesoriere della ………………………………………...
8. Il gestore informa che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in
acconto o saldo è ………………………., nato a …………………..., il ………………….., cod. fisc.
……………………….., al quale l’Ente effettuerà i pagamenti relativi al presente Atto, con esonero da ogni e
qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti.
9. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere
tempestivamente notificata all’Ente.
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10. L’erogazione dell’1% del corrispettivo annuo è subordinata al mantenimento del rapporto ricavi/costi pari o
superiore a 0,35. L’erogazione di un ulteriore 2% del corrispettivo è subordinata al rispetto degli standard
stabiliti all’interno della Carta dei servizi e meglio definiti all’interno dell’allegato F.
11. L’Ente dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è stata impegnata, con la determinazione
dirigenziale numero ……….. del …………………., (impegni n. …………………………………………...).
12. L’Ente avverte che la fattura va intestata a ……………………..., che rimane titolare dei rapporti finanziari
con la Regione Veneto ed evidenzia che il “Codice Univoco Ufficio” (informazione obbligatoria della fattura
elettronica, che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare
correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario) è:
Codice Univoco Ufficio Oggetto del contratto
servizi di trasporto pubblico locale extraurbani
servizi di trasporto pubblico locale urbano Comune di Schio
Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del
tracciato della fattura elettronica, vanno altresì indicate anche le seguenti informazioni:
Informazione Elemento del tracciato fattura elettronica
CIG
Codice Fiscale
Altra informazione Determinazione n. …………………………...
Articolo 9. Contributi ex rinnovi CCNL 2004-2007
1. Nei corrispettivi di cui all’art. 7 sono ricompresi gli eventuali contributi ex rinnovi CCNL 2004-2007, così
come trasferiti dallo Stato e/o dalla Regione Veneto alla Provincia di Vicenza ed al Comune di Schio.
Articolo 10. Penali
1. L’Ente qualora accerti, da parte del Gestore, il ritardo, l’inadempimento, l’inesattezza o la violazione rispetto a
quanto stabilito nel presente contratto, provvederà a trasmettere specifica diffida contenente:
la descrizione degli inadempimenti contestati;
l’assegnazione di un termine, ove possibile, per l’adempimento o la rimozione delle conseguenze
dell’inadempimento;
la quantificazione delle penali specificate nel presente contratto.
2. Decorso inutilmente il termine assegnato per l’adempimento o la rimozione delle conseguenze
dell’inadempimento, fermo restando l’obbligo del Gestore di ottemperare a quanto indicato nel provvedimento
di diffida e salva l’applicazione delle penali quantificate nel provvedimento l’Ente affidante provvederà, se del
caso, a dichiarare la decadenza dall’affidamento e la risoluzione del contratto, provvedendo alla sospensione
del pagamento del corrispettivo ed all’escussione della cauzione. L’importo complessivo delle penali
applicate, non potrà comunque superare, su base annua, la percentuale del 10% (diecipercento) del
corrispettivo annuo dovuto.
3. Le penali per il mancato rispetto degli standard minimi di qualità di cui all’allegato F sono quantificate sulla
base dei riscontri mensili e conguagliate annualmente, in dipendenza dei dati rilevati nell’ambito delle
verifiche condotte dall’Ente affidante e delle rilevazioni della qualità erogata effettuate dal Gestore.
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4. Il Gestore ha diritto allo scomputo, dagli importi dovuti all’Ente affidante in caso di incompleta o inadeguata
esecuzione del servizio, delle somme che lo stesso dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utenti
a titolo di rimborsi o indennizzi per la minore qualità o quantità dei servizi dallo stesso erogati.
Articolo 11. Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’ affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero
136 e successive modificazioni, così come da ultimo definiti nella delibera 31 maggio 2017 n. 556
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
2. A tal fine, in particolare:
si impegna a comunicare all’Ente, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette
(7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo
stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni
modifica relativa ai dati comunicati;
si impegna a trasmettere all’Ente copia di tutti i contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-
contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’esecuzione del presente contratto.
3. L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo di Vicenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
4. L’Ente e l’affidatario si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica
dell'inadempimento.
Articolo 12. Regolarità contributiva
1. L’Ente dà atto che l’affidatario è in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal Durc On Line
protocollo ………………………., richiesto in data ………………….. con scadenza validità il ……………....
Articolo 13. Comitato tecnico di gestione del contratto
1. Al fine di facilitare la gestione del contratto è costituito un Comitato tecnico composto da due rappresentanti
dell’affidatario e due dell’Ente affidante; le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente della
Provincia di Vicenza. Potrà inoltre essere nominato, di comune accordo tra le parti, un componente esterno,
esperto in materia di mobilità e trasporto pubblico, con oneri a carico del richiedente.
2. Il comitato tecnico è un organo consultivo permanente, con funzioni di assistenza alle parti nella gestione e
nel monitoraggio del contratto, che può esprimere pareri ed avanzare proposte in ordine a:
Variazioni al programma di esercizio;
Valutazione di eventuali richieste e proposte di modificazione dei servizi pervenute dalle parti;
Risultati del monitoraggio della qualità dei servizi, rispetto agli standard minimi ed al programma di
esercizio;
Valutazione di proposte di integrazione del sistema tariffario e/o modale;
Ogni altra valutazione in ordine all’esecuzione ed alla revisione del contratto.
3. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il parere del
presidente del comitato, inpiduato come rappresentante dell’Ente.
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Articolo 14. Ricavi da traffico, titoli di viaggio, tariffe
1. L’affidatario è titolare dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio relativi ai servizi oggetto del
contratto.
2. Il Gestore è tenuto a effettuare il controllo dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi oltre ad avere l’obbligo di
comunicare all’utenza l’articolazione e il funzionamento del sistema tariffario perlomeno attraverso la Carta
della Mobilità e il sito internet aziendale e con appositi avvisi e prospetti riepilogativi presso le biglietterie e le
autostazioni.
3. Tra le attività finalizzate al contrasto dell’evasione tariffaria, Il Gestore provvede anche ad operare la
verifica, riscossione e recupero, fornendo all’Ente circostanziati rapporti mensili sui controlli eseguiti, sulle
sanzioni emesse e su quelle incassate. I proventi delle sanzioni competono al Gestore.
4. Il sistema tariffario che l’affidatario deve applicare è definito nell’Allegato E
5. Le tariffe sono aggiornate con cadenza annuale in coerenza con la misura 19 della deliberazione ART n.
49/2015. La massima percentuale di aumento annuale è fissata al ………..
6. Le tariffe si intendono automaticamente modificate a fronte di ogni modifica della regolamentazione
regionale del sistema tariffario, restando inteso che le eventuali compensazioni saranno oggetto di
specifiche integrazioni da parte della Regione Veneto.
7. E’ fatta salva la facoltà di derogare alla procedura automatica di adeguamento tariffario, qualora l’Ente
ritenga inopportuno agire sui livelli tariffari; in tal caso si concorderanno con il Gestore eventuali interventi
sulla riorganizzazione della rete o si concorderà un’eventuale compensazione monetaria con oneri a carico
dell’Ente.
8. Le Parti possono concordare l’introduzione di titoli di viaggio speciali non sostitutivi dei titoli di viaggio base,
al fine di favorire un maggiore utilizzo del trasporto pubblico.
9. Il Gestore si impegna ad applicare le agevolazioni tariffarie secondo le disposizioni normative regionali,
restando inteso che le relative compensazioni non sono comprese all’interno del corrispettivo pattuito e
saranno oggetto di specifiche integrazioni da parte di Regione Veneto.
10. L’Ente ha la facoltà, in qualunque momento, di disporre agevolazioni tariffarie e di modificarle, con costi a
proprio carico.
In tale caso, l’Ente riconosce all’affidatario una compensazione monetaria, per il mancato introito derivante
dall’applicazione delle agevolazioni tariffarie. Tale compensazione è liquidata su base annuale ed è
calcolata applicando la seguente relazione:
C = titoliviaggio (NTtitoloviaggio x Dtitoloviaggio)
in cui:
C = Compensazione monetaria dovuta per l’annualità
titoliviaggio (….) = Sommatoria estesa a tutti i tipi di titoli di viaggio, per cui l’Ente ha stabilito l’applicazione
di una tariffa agevolata
NTtitoloviaggio = n° Titoli di viaggio (per cui l’Ente ha stabilito l’applicazione di una tariffa agevolata)
venduti nel mese (distintamente per tipo di titolo di viaggio)
Dtitoloviaggio = Differenza tra la tariffa ordinaria e la corrispondente tariffa agevolata (distintamente per
tipo di titolo di viaggio), entrambe considerate al netto di IVA
La liquidazione delle compensazioni monetarie avviene entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura,
che deve essere accompagnata da una rendicontazione attestante le agevolazioni concesse, il loro importo
e il nominativo dei beneficiari autocertificata dal rappresentante dell’affidatario.
E’ fatto obbligo all’affidatario di conservare per almeno 18 mesi la documentazione amministrativa originale
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utile a dimostrare la veridicità di quanto dichiarato. L’Ente ha accesso in qualunque momento a tale
documentazione per espletare eventuali verifiche, in contraddittorio, anche riferite ai 18 mesi precedenti.
L’accertata indisponibilità della documentazione o la sua inadeguatezza a consentire le verifiche da parte
dell’Ente comporta il non riconoscimento delle compensazioni monetarie.
Qualora l’importo già liquidato risultasse maggiore del dovuto, l’eccedenza sarà considerata quale acconto
sulle compensazioni relative al mese successivo o sulle compensazioni di cui all’articolo 7.
11. Le Parti potranno concordare la forfetizzazione di specifiche agevolazioni tariffarie perse da quelle
disciplinate ai commi precedenti.
Le corrispondenti compensazioni monetarie saranno liquidate con la stessa cadenza di cui al comma
precedente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
12. In caso di ritardata liquidazione delle compensazioni monetarie, per cause non imputabili all’affidatario, sono
riconosciuti dall’Ente, automaticamente e senza necessità di costituzione in mora, gli interessi di legge.
13. La non conformità delle tariffe applicate dall’affidatario con quanto previsto nell’Allegato E comporta la
comminazione di una penale di € 2.500 per ogni giorno di accertata non conformità. E’ inoltre riconosciuta
all’Ente la facoltà di risoluzione del contratto.
14. L’Ente, nel periodo di vigenza del contratto, persegue l’obiettivo di estendere l’integrazione tariffaria su base
provinciale nella prospettiva dell’integrazione su scala regionale. Il Gestore è tenuto a collaborare,
coordinandosi con l’Ente e nel rispetto della normativa vigente, per il conseguimento di tale obiettivo, anche
promuovendo accordi interaziendali di integrazione delle tariffe e unificazione dei titoli di viaggio.
15. Il Gestore deve adottare un sistema di bigliettazione tecnologicamente adeguato. Tale sistema deve
garantire l’interoperabilità con i sistemi elettronici già esistenti sul territorio, entro l’attivazione dei servizi. Il
gestore deve consentire all’Ente l’accessibilità (e la rilevazione) alle molteplici informazioni acquisite tramite
il proprio sistema di bigliettazione, entro 6 mesi dall’attivazione del servizio oggetto del contratto.
16. Il Gestore ha l’obbligo di riconoscere il rimborso parziale degli abbonamenti annuali prima della loro
scadenza, previa richiesta dell’utente, in carta semplice senza obbligo di specificarne la motivazione. Il
rimborso è riconosciuto in relazione a titoli con validità residua superiore alla metà di quella complessiva.
Per gli abbonamenti personali muniti di fotografia di riconoscimento deve inoltre essere previsto il rilascio di
duplicato in caso di denuncia di smarrimento o deterioramento, previo pagamento dei diritti di segreteria.
17. L’Ente si impegna ad adottare gli atti di propria competenza e ad adeguare i livelli tariffari in coerenza con gli
atti emanati dalla Regione nel periodo di vigenza contrattuale. L’Ente inpidua le modalità e i termini di
applicazione delle tariffe che il Gestore si impegna a osservare nel periodo di validità del Contratto. E’
riconosciuto il ruolo del Gestore nella proposizione di sistemi tariffari e tariffe promozionali e sperimentali. Le
proposte vengono accompagnate da idonee valutazioni sulle esigenze specifiche che le motivano nonché
sui relativi effetti sugli introiti aziendali.
18. Il Gestore garantisce la vendita a bordo dei biglietti di corsa semplice con facoltà di sovraprezzo sull’intero
arco orario del servizio.
Articolo 15. Modifiche del Programma di Esercizio e modifiche temporanee
1. L’Ente affidante può modificare le prestazioni richieste entro il limite del 2% della percorrenza complessiva
senza che sia dovuto alcun corrispettivo aggiuntivo.
2. Il contratto consente margini di flessibilità al fine di eventuali successivi ampliamenti/decrementi quantitativi e
miglioramenti qualitativi dei servizi affidati. Conseguentemente il programma di esercizio allegato al
presente contratto, nel periodo di vigenza dello stesso, è soggetto a riprogrammazione su richiesta dell’Ente
affidante (anche in termini di istituzione, soppressione o modifica di linee e/o di fermate), per esigenze di
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pubblica utilità, ancorché connesse alla sperimentazione di nuovi servizi e/o nuove linee o all’apertura
all’esercizio di nuove modalità di trasporto pubblico, senza limitazioni di fascia oraria. Il Gestore è tenuto ad
attivare le modifiche richieste dall'Ente affidante entro 30 (trenta) giorni solari dalla richiesta stessa, salvo
che ragioni d’urgenza o la tipologia delle modifiche non comportino la concorde inpiduazione di tempi di
implementazione più contenuti o rispettivamente più estesi.
3. Le modifiche di cui al comma 2 del presente articolo determinano la variazione del corrispettivo dovuto, da
calcolarsi in base ai corrispettivi unitari di cui all’art. 7 ed alle lunghezze degli archi del grafo riportato
nell’allegato A.
4. Le modificazioni al programma di esercizio non possono comunque determinare, salvo perso accordo tra le
parti, una variazione in aumento o diminuzione della produzione annua (di cui all’art. 1) che sia superiore al
20% in ogni annualità di vigenza del contratto.
5. Ai servizi derivanti dalle modifiche di cui al presente articolo si applicano i medesimi standard qualitativi e le
stesse modalità di monitoraggio dei servizi inseriti nel programma di esercizio base.
6. Sono consentite le seguenti modifiche del Programma di Esercizio:
a) alla struttura del servizio.
b) attivazione di servizi a prenotazione, anche in termini di sostituzione di servizi di linea.
c) attivazione di servizi temporanei o finalizzati a sperimentare nuove linee e modalità di trasporto.
7. L’affidatario ha la facoltà di proporre modifiche al Programma di Esercizio del tipo specificato al comma 1, le
quali, per essere messe in esercizio, devono essere autorizzate dall’Ente.
8. Le modifiche di cui al comma 2 dovranno essere mirate al miglioramento dell’offerta e assicurare comunque
il rispetto delle esigenze dell’utenza, ponendosi nella prospettiva di promuovere un crescente livello di
soddisfazione della domanda sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi.
9. Qualora l’Ente ravvisi l’esistenza di motivi di urgenza, che richiedano una più veloce messa in esercizio delle
modifiche, potrà ordinarne l’immediata esecutività, solo fatto salvo il periodo strettamente necessario
all’affidatario per l’implementazione delle modifiche.
10. Sono altresì consentite temporanee modifiche del Programma di Esercizio:
a] per cause di forza maggiore (ad esempio: frane, alluvioni, terremoti, lavori stradali),
b] nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine o sicurezza pubblica,
c] a fronte di eventi speciali (ad esempio: cortei, manifestazioni, spettacoli).
Tali modifiche possono contemplare incrementi, riduzioni e, nei casi in cui non si possa altrimenti disporre,
temporanea interruzione del servizio.
In tali casi l’affidatario si impegna a contenere al massimo le interruzioni o riduzioni dei servizi, anche
ricorrendo a modalità sostitutive d’esercizio.
Tale eventuale adozione temporanea di modalità di esercizio sostitutive non potrà determinare in nessun
caso un incremento dei corrispettivi chilometrici definiti all’Art. 7.
L’affidatario è tenuto a dare comunicazione all'Ente degli eventi che determinano le modifiche non appena
esso ne sia a conoscenza.
L’affidatario ha facoltà di decidere la messa in esercizio delle modifiche sino a quando l’Ente non disponga
persamente.
11. In caso di scioperi l’affidatario garantisce i “servizi minimi” previsti dalla normativa nazionale vigente e
concordati con le organizzazioni sindacali in sede aziendale, provvedendo agli adempimenti richiesti da
detta normativa.
Il mancato rispetto di tale obbligo comporta l’applicazione della penale di € 100 per ogni corsa “garantita”,
ma non effettuata.
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12. Tutte le percorrenze incrementali e decrementali di cui al comma 9 devono essere contabilizzate per ogni
corsa in cui esse si siano verificate.
Analoga rendicontazione deve essere prodotta per le linee interessate da riduzione del numero di corse
causate da motivi persi da quelli di cui al comma 9 (quali, ad esempio, incidenti stradali, congestione del
traffico).
Tutte tali contabilizzazioni dovranno risultare dai Rapporti di Servizio Mensile di cui all’art. 21.
13. Dieci giorni dopo l’entrata in vigore delle modifiche del Programma di Esercizio (l’affidatario è tenuto ad
aggiornare i file riportati nell’Allegato A ed a trasmetterli all’Ente.
Il mancato, ritardato o errato adempimento di tale obbligo determina l’applicazione di una penale di 2.000 €.
14. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte del Gestore per cause perse da quelle previste nel
precedente comma 9, l’Ente affidante, ferma restando l’applicazione delle penali di cui all’allegato F nonché,
ai sensi del successivo art. 35, il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno e la facoltà di risolvere
il contratto, attua le procedure necessarie per garantire l’erogazione del servizio, con rivalsa sul Gestore per
le spese sostenute. Per lo svolgimento del servizio l’Ente affidante può avvalersi di altre imprese.
Articolo 16. Potenziamento di servizi caratterizzati da volumi di domanda maggiori dell’offerta
1. In caso di afflusso straordinario di viaggiatori, conseguente a eventi a carattere turistico, artistico-culturale,
sportivo ed ambientale, che non era possibile determinare al momento della definizione del programma
d’esercizio e che richiedano l’istituzione di servizi ad hoc o l’intensificazione delle frequenze di servizi
esistenti, il Gestore sottopone all’Ente affidante specifiche proposte di potenziamento dei servizi, al fine di
soddisfare l’afflusso straordinario di viaggiatori. Parimenti l’Ente affidante può disporre l’adeguamento dei
servizi secondo un programma dallo stesso progettato, concordato col gestore.
2. Qualora si verifichino casi di corse caratterizzate da un afflusso di clienti eccedente la capacità del veicolo,
ossia tale da determinare l’impossibilità di imbarcare tutti gli aventi diritto nel rispetto dei limiti di capacità di
trasporto del veicolo e delle condizioni di sicurezza, a fronte di più segnalazioni, l’Ente potrà effettuare un
monitoraggio della corsa esteso a 7 giorni anche non consecutivi di suo esercizio.
Qualora si verificasse almeno una delle seguenti condizioni, l’evento segnalato si considererà non raro:
per almeno due corse delle 7 monitorate il numero dei passeggeri presenti a bordo eccede la capacità
del veicolo per oltre il 30% della lunghezza del percorso della corsa;
per almeno due corse non risulta possibile imbarcare clienti in attesa alla fermata per insufficiente
capacità del veicolo;
per almeno 3 corse il numero dei passeggeri presenti a bordo eccede la capacità del veicolo, anche
soltanto per un tratto fermata-fermata.
3. Qualora, in base alle risultanze del monitoraggio, l’evento di cui al comma 1 risultasse non raro:
a) L’Ente ordinerà all’affidatario di potenziare il servizio.
Il potenziamento dovrà essere messo in esercizio entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di
ricezione dell’ordine. Per ogni corsa non potenziata nei termini ordinati dall’Ente sarà applicata una
penale pari a 200 €.
b) Dieci giorni dopo l’entrata in vigore delle modifiche di cui alla precedente lettera a), l’affidatario è tenuto
a produrre il nuovo Programma di Esercizio, che terrà conto di tali potenziamenti, mediante
aggiornamento dei file riportati nell’Allegato A.
Il mancato, ritardato o errato adempimento di tale obbligo determina l’applicazione di una penale di €
2.000.
4. L’Ente, nelle more dell’esecuzione del monitoraggio e qualora valuti che il potenziamento sia almeno
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temporaneamente opportuno, potrà comunque ordinarlo all’affidatario. L’affidatario, senza dovere attendere
una specifica autorizzazione da parte dell’Ente, è comunque autorizzato a potenziare il servizio garantendo
il rispetto dei limiti di capacità di trasporto del veicolo e delle condizioni di sicurezza. Dette modifiche , che
non comportano maggiori oneri a carico dell’Ente, sono rendicontate all’interno del Rapporto di Servizio
Mensile.
Articolo 17. Obblighi del gestore concernenti il personale addetto al servizio
1. L’Impresa Affidataria deve assumere il personale dipendente dei gestori uscenti impiegato nel servizio di
trasporto pubblico locale oggetto del presente contratto, qualificato come essenziale, il cui trasferimento è
disciplinato secondo i principi dell’articolo 2112 del codice civile per quanto attiene all’applicazione dei
trattamenti economici e normativi previsti dai contratti nazionali e aziendali vigenti, alla data del subentro,
così come disciplinato dall’art. 25, comma 1, lett. b), della L.R. n. 25/1998.
2. Il Gestore dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire
l’erogazione del servizio offerto secondo quanto previsto nel contratto e nel rispetto delle disposizioni
nazionali e regionali vigenti.
3. Il numero degli addetti, sudpiso per mansione - con indicazione del costo complessivo e della tipologia di
contratto relativa - è riportato nell’Allegato G. È’ a carico del Gestore ogni onere amministrativo,
previdenziale e assistenziale relativo ai dipendenti.
4. L’affidatario ha l'obbligo dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria,
nonché dei relativi accordi aziendali di 2° livello, qualora previsti dalla normativa di settore. A tal scopo il
gestore dichiara che applica ai propri lavoratori dipendenti il previsto contratto collettivo nazionale di lavoro,
ed agisce, nei confronti dei propri dipendenti, nonché degli altri soggetti impiegati per l’esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, sanitari e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
5. Il gestore dichiara di essere/non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge
12 marzo 1999, numero 68.
6. Al servizio oggetto del presente affidamento dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei
alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal DM del 23/2/99 n. 88) e comunque
muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente. L’elenco nominativo aggiornato del personale dovrà essere comunicato dal Gestore all’Ente almeno
10 (dieci) giorni prima dell’inizio dello svolgimento del servizio.
7. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a
vario titolo, contatti con il pubblico devono indossare la pisa sociale e apposito cartellino di identificazione.
A decorrere dal 5° mese dalla data dell’avvio del servizio, questo obbligo si estende anche al personale di
eventuali imprese subaffidatarie (dove per pisa sociale si intende quella dell’affidatario). Il mancato
adempimento comporta l’applicazione di una penale pari ad € 250/giorno per ogni infrazione accertata
(l’infrazione è una sola, quella di non vestire omogeneamente l’intero contingente); per motivate esigenze
legate alla lotta all’evasione, gli agenti di controllo possono operare anche in abiti civili.
8. Il Gestore ha l'obbligo di dotarsi di un Responsabile Tecnico d’Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità
morale, finanziaria e professionale così come previsto dal DM n. 448/91, e dal Decreto del Ministero dei
Trasporti del 15 marzo 1993 così come modificato dal Decreto del 30 luglio 1993 a cui vengono attribuite le
funzioni di cui al DPR n. 753/80.
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9. Il Gestore promuove con regolarità l’aggiornamento e la formazione del proprio personale ed in particolare
quella sulla sicurezza.
10. Nell'espletamento del servizio in oggetto il Gestore, sotto la sua responsabilità, sarà tenuto a far osservare ai
propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le
altre contenute nel contratto.
11. L’affidatario si impegna a fornire all’Ente al termine di ciascun anno solare, l’elenco del personale dipendente
impiegato per l’esercizio dei servizi di trasporto.
L’elenco sarà anonimo e conterrà, per ogni addetto le seguenti informazioni minime:
Estremi dell’affidatario
Area Professionale - Area Operativa - Sezione specifica (per Area esercizio) - Profilo - Parametro
contrattuale
Tipologia di rapporto contrattuale
Eventuali inidoneità
Ore settimanali da contratto
Anzianità specifica
Fascia di età
Costo aziendale annuo, con la specificazione dell’ammontare del T.F.R. maturato
La percentuale delle ore lavorate impegnate per l’esercizio dei servizi di trasporto affidati.
12. Le informazioni specificate ai commi precedenti dovranno essere fornite in formati tabellari elaborabili (excel
o access).
Articolo 18. Obblighi del gestore concernenti il parco mezzi, i beni essenziali e funzionali all’esercizio
1. L’Impresa Affidataria deve acquisire dai precedenti affidatari, per la gestione dei servizi di trasporto concessi,
i beni classificati come essenziali di cui all’allegato G.
2. Sono a carico del Gestore gli interventi e gli oneri connessi alla manutenzione e al mantenimento in perfetto
stato di efficienza del parco mezzi e dei beni essenziali e funzionali allo svolgimento del servizio di cui
all’allegato G ed acquisiti dal gestore, nonché quanto necessario per assicurare il rispetto della normativa
vigente in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.
3. Il Gestore, integrando il parco mezzi di cui al comma 1, deve svolgere il servizio con mezzi in numero e tipo
atti ad assicurare l’effettuazione del medesimo in conformità con gli standard minimi di qualità e le
prescrizioni del contratto e dei suoi Allegati e con la precisa osservanza di tutte le prescrizioni di legge.
4. Il Gestore dovrà garantire la chiara identificabilità del mezzo, in conformità con le disposizioni normative e
regolamentari nazionali e regionali vigenti.
5. Il Gestore è tenuto a mantenere in ordine e in perfetto stato di efficienza tutto il parco mezzi, nel rispetto di
quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente contratto.
6. L’elenco dettagliato ed aggiornato dei mezzi dovrà essere comunicato dal Gestore all’Ente almeno 10 (dieci)
giorni prima dell’inizio dello svolgimento del servizio.
7. Il Gestore, nel caso di eventi che hanno comportato ferimento/decesso di persone, deve trasmettere i
rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni entro 3 giorni lavorativi dall’accadimento.
8. L’Ente affidante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, con ispezioni d’ufficio e/o
controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l’effettivo rispetto del programma
di manutenzione e pulizia nonché l’osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente. Il mancato
rispetto degli impegni di cui al presente articolo comporta l’applicazione delle penali di cui all’allegato F.
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9. Alla scadenza del contratto ovvero in caso di risoluzione dello stesso, l’Ente affidante si riserva di sottoporre
a perizia i mezzi acquistati con contributi pubblici al fine di accertare l’effettivo stato degli stessi e l’efficacia
degli interventi manutentivi effettuati dal Gestore, il quale sarà comunque chiamato a rispondere
dell’eventuale deterioramento dei mezzi che vada oltre la normale usura, secondo gli esiti della perizia. Il
mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo comporta l’applicazione delle penali di cui
all’allegato F.
10. Il Gestore, durante il periodo di vigenza contrattuale non potrà distrarre i mezzi acquisiti con finanziamenti
pubblici destinati al servizio, salvo quanto previsto ai sensi della LR 25/1998 e dell’art. 9 della LR 11/2009.
11. L’affidatario si impegna a trasmettere all’Ente al termine di ciascun anno solare, l’elenco aggiornato
comprendente tutti i veicoli utilizzati per l’esercizio dei servizi di trasporto affidati, nessuno escluso; l’elenco
dovrà comprendere le seguenti informazioni minime:
impresa proprietaria
impresa utilizzatrice
dati tipologici (tipo veicolo, tipo immatricolazione, lunghezza, classe ambientale, alimentazione)
dati identificativi del veicolo (n° matricola aziendale, targa, telaio, marca, modello)
capacità (numero posti seduti, numero posti in piedi, numero postazioni carrozzella persamente abili)
dotazioni particolari (aria condizionata, pedana persamente abili, telecamere a circuito chiuso, sistemi
di comunicazione passeggeri, obliteratrici elettroniche o magnetiche, modulo di bordo gsm-gps, …)
anno costruzione
data immatricolazione
data 1° immatricolazione (se persa da data immatricolazione)
dati relativi all'acquisizione (modalità di acquisizione, costo di acquisto)
estremi degli eventuali contributi pubblici riferiti all'acquisto del bene (importo, ente erogatore);
12. L’elenco dettagliato ed aggiornato dei beni immobili, impianti di fermata, dei sistemi tecnologici utilizzati
dall’affidatario per l’espletamento dei servizi di trasporto oggetto del contratto e degli ulteriori beni per i quali
siano in corso rapporti di fornitura dovrà essere comunicato dal Gestore all’Ente almeno 10 (dieci) giorni
prima dell’inizio dello svolgimento del servizio.
13. L’affidatario si impegna altresì a fornire al termine di ciascun anno solare, la seguente documentazione:
a] Dati di consistenza dei beni immobili, degli impianti di fermata, dei sistemi tecnologici utilizzati
dall’affidatario per l’espletamento dei servizi di trasporto oggetto del contratto.
b] Elenchi degli ulteriori beni per i quali siano in corso rapporti di fornitura, corredato da tutta la
documentazione tecnica, contrattuale ed amministrativa relativa agli ordini effettuati.
14. Le informazioni specificate ai commi precedenti dovranno essere fornite in formati tabellari elaborabili (excel
o access).
Articolo 19. Obblighi del gestore in relazione alla scadenza del contratto
1. All’avvicinarsi della scadenza contrattuale, ai fini dell’espletamento delle procedure concorsuali per la scelta
del nuovo gestore o per altre motivate valutazioni di interesse dell’Ente, questo potrà chiedere la
reiterazione della fornitura di:
a. elenco del parco mezzi di sua proprietà che dichiara di mettere a disposizione del nuovo affidatario in
caso di subentro;
b. elenco delle altre dotazioni di rete e impianti, con indicazione del valore di cessione di ciascun bene;
c. elenco non nominativo del personale dipendente preposto all’esercizio da trasferire al nuovo
affidatario, sudpiso per tipo di contratto, qualifica-mansione e costo complessivo;
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d. dati relativi alle convenzioni in essere con altre imprese per i servizi di trasporto di cui al presente
contratto, con l’indicazione degli oneri gravanti sul nuovo affidatario;
e. beni di proprietà per i quali non sussista l’obbligo di trasferimento e che intenda mettere a disposizione
del nuovo affidatario;
dati che dovranno essere forniti entro 30 giorni dalla richiesta.
2. Qualora il ritardo si protragga per oltre 15 giorni, fatta salva ogni maggiore ragione, azione o diritto che
possa competere all’Ente anche a titolo di risarcimento danni, sarà applicata una penale di 20.000 €.
3. Il gestore si obbliga a trasferire i beni di cui al primo comma del presente articolo al gestore subentrante
secondo il disposto di cui agli artt. 18 e 22bis della L.R. 25/1998.
4. L’Ente di governo si impegna, nel caso di subentro di nuova impresa nella gestione del servizio al termine
dell’affidamento oggetto del presente contratto, fatta salva la condizione di compatibilità con le disposizioni
legislative vigenti al momento della scadenza, che il nuovo contratto preveda quanto segue:
l’obbligo, per il nuovo aggiudicatario, ad assumere il personale non dirigente assunto con contratto di
lavoro subordinato (nel numero e qualifiche di cui all’art. 17 commi 1 e 3), dipendente del gestore ed
impegnato nel servizio (garantendo il proseguimento senza soluzione di continuità del rapporto di
lavoro), con l’inquadramento contrattuale ed il trattamento economico e normativo originario,
comprensivo di quanto disciplinato dagli accordi/contratti nazionali integrativi aziendali e dagli accordi
inpiduali applicati dal gestore.
la gestione dell’importo relativo al TFR maturato dal “personale garantito”, secondo le modalità
normative al momento vigenti.
l’obbligo di acquisizione degli investimenti relativi al parco rotabile in esercizio (inseriti tra i beni
essenziali) ancora non totalmente ammortizzati intervenuti nel periodo di affidamento, secondo le
modalità normative al momento vigenti.
Articolo 20. Grafo
1. Il Grafo rappresenta la rete degli instradamenti del servizio TPL in oggetto. E’ soggetto a modifiche
necessarie sia per correzioni di eventuali errori, sia per adeguarlo a modifiche della rete stradale. Inoltre le
lunghezze degli Archi riportate nell’Allegato A possono risultare affette da errori sia per eccesso sia per
difetto.
Per l’insieme di tali motivi è opportuna una manutenzione del Grafo da parte dell’affidatario, previa
approvazione dell’Ente affidante, che ha rilevanza contrattuale poiché le lunghezze degli Archi sono il
riferimento per la computazione della produzione chilometrica e, quindi, dei corrispettivi.
2. In considerazione di quanto specificato al comma precedente, le Parti convengono che il Grafo verrà
implementato dall’affidatario entro 9 mesi dalla sottoscrizione del contratto (con penale di 5.000 € per ogni
mese di ritardo) e sarà progressivamente mantenuto con integrazioni ed eventuali correzioni; queste ultime
definite in base a segnalazioni dell’affidatario o dell’Ente eventualmente verificate mediante sopralluoghi
condotti congiuntamente.
3. Eventuali nuovi archi o nuove lunghezze di archi definite a seguito di correzioni, saranno considerate ai fini
della ridefinizione del corrispettivo solo a decorrere dal mese in cui siano stati stabiliti i nuovi valori. Non
avranno, pertanto, alcun valore retroattivo ai fini della definizione del corrispettivo.
4. Dieci giorni dopo l’entrata in vigore di tali modifiche, l’affidatario è tenuta ad aggiornare i file riportati
nell’Allegato A.
Il mancato, ritardato o errato adempimento di tale obbligo determina l’applicazione di una penale di 2.000 €.
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Articolo 21. Rapporto di Servizio Mensile
1. Il Rapporto di Servizio Mensile è una documentazione prodotta dall’affidatario che contiene la
rendicontazione del servizio effettuato nel mese cui esso si riferisce.
Deve essere prodotto un Rapporto di Servizio Mensile e consegnato all’Ente affidante entro la fine del mese
successivo cui si riferisce.
Nell’Allegato B sono descritti i contenuti del Rapporto.
La veridicità delle informazioni contenute nel Rapporto è autocertificata dal rappresentante dell’affidatario.
2. A partire dalla data di decorrenza operativa del contratto, l’Ente effettua verifiche sui Rapporti di Servizio
Mensile, finalizzate ad inpiduare eventuali incompletezze, inesattezze ed incongruenze che rilevino ai fini
del riconoscimento all’affidatario del conguaglio di cui all’Art. 8 comma 2 punto b].
3. Tali verifiche intermedie non rilevano ai fini delle modalità di liquidazione degli acconti di cui all’Art. 8 comma
2 punto a], salvo il caso in cui da esse risultasse che il corrispettivo effettivamente dovuto per il periodo
verificato sia inferiore alla somma degli acconti già riconosciuti per lo stesso periodo; l’eventuale differenza
risultante a favore dell’Ente sarà recuperata integralmente sulle successive liquidazioni.
Articolo 22. Impegni in materia di investimenti
1. L’affidatario si impegna ad effettuare gli investimenti specificati nell’Allegato D (come da offerta tecnica)
secondo le tempistiche e le modalità nello stesso indicate.
2. Il mancato, ritardato o incompleto adempimento di tali impegni comporta l’applicazione delle penali previste
nell’Allegato F.
3. Alla scadenza del termine contrattuale di anni sei, l’Ente ha facoltà di disporre la proroga dell’affidamento
nei limiti e secondo le condizioni previste dall’art. 4, par. 4 Regolamento CE 1370/2007, ai sensi dell’articolo
3 del contratto.
4. In tal caso, l’affidatario si impegna ad effettuare gli investimenti specificati nella propria proposta, approvata
come sopra, secondo le tempistiche e le modalità nella stessa indicate.
5. Il mancato, ritardato o incompleto adempimento di tali impegni comporta l’applicazione delle penali inserite
nella proposta medesima.
Articolo 23. Rete di commercializzazione dei titoli di viaggio
1. Sono a carico dell’affidatario la commercializzazione dei titoli di viaggio.
2. La rete di vendita dei titoli di viaggio, tenuto conto della possibilità di vendita on-line, deve essere distribuita
in modo da ottimizzare la copertura del territorio nei persi giorni e nelle perse fasce orarie.
3. La strutturazione della rete delle rivendite dovrà essere comunicata dall’affidatario all’Ente mediante
produzione, entro 30 giorni dall’avvio del servizio, dell’elenco delle rivendite con relativo indirizzo,
localizzazione su cartografia in scala leggibile e specificazione dei giorni e degli orari di apertura; l’elenco
dovrà essere aggiornato a fronte di modifiche, con cadenza almeno semestrale.
L’Ente verifica l’adeguatezza della rete delle rivendite e formula eventuali richieste di integrazione o modifica
nei 30 giorni successivi al ricevimento dell’elenco; in assenza di richiesta di integrazione, l’elenco si intende
approvato dall’Ente.
Le eventuali integrazioni richieste dall’Ente, dovranno essere attuate nei 30 giorni successivi al ricevimento
delle stesse; a fronte di idonee motivazioni prodotte dall’affidatario, l’Ente può concedere un tempo
maggiore ovvero modificare la richiesta di integrazione.
Tutti i contenuti degli elenchi di cui al presente comma, dopo la loro approvazione da parte dell’Ente,
dovranno essere pubblicati sul portale Internet di cui all’articolo 24.
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4. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 2 nei termini definiti nel comma 3 comporta l’obbligo della
vendita dei titoli di viaggio a bordo senza alcun sovrapprezzo, nel territorio interessato.
5. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 4 comporta l’impossibilità di comminare sanzioni ai
passeggeri privi di titolo di viaggio, a condizione che questi abbiano, al momento della salita, comunicato al
personale di bordo di essere sprovvisti di biglietto.
Articolo 24. Informazione alla clientela
1. L’affidatario si impegna a garantire un alto livello di informazione alla clientela mediante:
a) Messa in opera in ogni fermata, laddove non presente, di un elemento fisico (palina, cartello, ….) che
segnali la fermata e con un espositore idoneo a contenere tutte le informazioni specificate nei punti
seguenti, subordinatamente all’approvazione dell’Ente proprietario della strada.
b) Indicazione sulla totalità delle fermate (escluse quelle di sola discesa) relative al servizio (entro 10
giorni dall’avvio del servizio oggetto del Contratto), degli orari aggiornati di ogni linea gestita
dall’Affidatario, con la specificazione dei giorni di esercizio.
c) Esposizione di avviso, presso le biglietterie, le autostazioni, i nodi di interscambio e a bordo dei mezzi,
che segnali le modifiche apportate al servizio in termini di percorsi e/o orari.
d) Attivazione, entro 3 mesi dall’avvio del servizio, di un portale Internet in cui siano consultabili:
1. gli orari ed il grafo della rete dell’itinerario”; il grafo della rete dovrà essere sovrapposto al grafo
della viabilità e ad una cartografia idonea a consentire il riconoscimento dei luoghi serviti;
2. le modifiche nei termini specificati sub c);
3. le informazioni relative alle rivendite;
4. il sistema tariffario;
5. la carta della mobilità.
2. Il mancato o incompleto adempimento degli obblighi di cui al comma 1 comporta l’applicazione delle
seguenti penali:
Punto a) € 200 per ogni infrazione accertata.
Punto b) € 100 per ogni infrazione accertata.
Punto c) € 100 per ogni infrazione accertata.
Punto d) € 2.000 per ogni settimana di ritardo rispetto alla data stabilita.
Nel caso di intempestivo aggiornamento del sito internet: € 100 per ogni giorno di ritardo
dell’aggiornamento di una qualunque informazione.
3. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall’orario invernale
a quello estivo e viceversa e, comunque, in ogni altro caso che preveda un cambiamento, il Gestore si
impegna a garantire l’informazione all’utenza a partire almeno dai 10 giorni antecedenti la data fissata per
l’introduzione della modifica (fatta salva la possibilità di riduzione del predetto termine in casi specifici, dietro
assenso dell’Ente) e fino all’effettiva entrata in vigore del nuovo orario e/o del nuovo servizio.
Articolo 25. Esecuzione delle prestazioni in regime di assicurazione di qualità
1. L’affidatario, qualora non ne sia già in possesso, provvederà a dotarsi della certificazione in conformità alla
norma UNI EN ISO 9001:2015 entro 12 mesi dall’avvio del servizio oggetto del presente Contratto.
2. L’affidatario riconosce espressamente che tutti i corrispettivi di cui al presente contratto comprendono e
compensano l'esecuzione in assicurazione qualità delle prestazioni oggetto del contratto medesimo e che
pertanto non potrà richiedere o pretendere ulteriori compensi o indennizzi di sorta.
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Articolo 26. Qualità del servizio e carta della mobilità
1. L’affidatario è responsabile della fornitura dei servizi di trasporto e ne garantisce, per quanto da esso
dipendente, il volume e la regolarità di svolgimento.
2. Il servizio deve essere esercitato con mezzi di trasporto sicuri, puliti e che offrano un comfort adeguato per i
viaggiatori e coerente con le caratteristiche del servizio, a norma di legge con riferimento alle emissioni di
sostanze nell’ambiente.
I veicoli sia utilizzati direttamente dall’affidatario che da eventuale subaffidatario devono essere tenuti in
perfetto stato di efficienza, compresi tutti i sistemi di bordo e le perse attrezzature e dotazioni; a tale fine,
devono essere sottoposti ad accurata manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria.
3. Sono, in particolare, definiti i seguenti obblighi minimi relativi alle caratteristiche del parco veicoli:
3.1. Per l’esercizio dei servizi di trasporto, compresi quelli subaffidati, non possono essere utilizzati autobus
con un’anzianità maggiore di 15 anni e 0 mesi.
Tale obbligo decorre dal 13° mese di vigenza del contratto di Servizio: la verifica del rispetto di tale
obbligo è effettuata ogni 12 mesi, ossia con riferimento alla consistenza del parco al 13° mese, al 25°,
….. come risultante dagli elenchi di cui all’art. 18 trasmessi.
3.2. L’anzianità media degli autobus utilizzati per l’esercizio dei servizi di trasporto, compresi quelli
subaffidati, non può essere maggiore di 10 anni e 0 mesi.
Tale obbligo decorre dal 13° mese di vigenza del contratto di Servizio: la verifica del rispetto di tale
obbligo è effettuata ogni 12 mesi, ossia con riferimento alla consistenza del parco al 13° mese, al 25°
mese, al 37°, ….. come risultante dagli elenchi di cui all’art. 18 trasmessi.
4. Tutti i nuovi autobus utilizzati per l’esercizio dei servizi di trasporto affidati, compresi quelli esercìti da
eventuali subaffidatari, devono essere della più recente classe ambientale (anche con il ricorso a mezzi
ibridi, a metano, idrogeno e full electric); per inpiduare i veicoli nuovi di fabbrica si metterà a confronto il più
recente elenco di cui all’art. 18 con il precedente elenco; i nuovi veicoli che non rispettano tale prescrizione
non possono essere autorizzati per l’esercizio dei servizi di trasporto affidati..
5. E’ a carico dell’affidatario la manutenzione delle attrezzature ed impianti funzionali allo svolgimento del
servizio.
6. Il Gestore si impegna a migliorare nel tempo, progressivamente e con continuità i livelli di qualità del servizio
offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela, con
particolare riguardo agli aspetti dell’informazione, della sicurezza, della pulizia, della puntualità, della
regolarità, del comfort e dell’ambiente.
7. Il Gestore esercisce i servizi affidati nel rispetto degli standard minimi di qualità di cui all’Allegato F e in
coerenza con gli obiettivi regionali e dell’Ente per il miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e della qualità
dei servizi, con il fine di rispondere alle esigenze dei cittadini e dell’ambiente.
8. Il Gestore è tenuto a dotarsi di un sistema per la rilevazione della qualità erogata, inteso ad accertare il
rispetto degli standard di servizio promessi nella carta della mobilità.
9. L’Ente si impegna a monitorare la qualità percepita dall’utenza e a perseguirne il progressivo miglioramento,
inteso a verificare e inpiduare i necessari od opportuni adeguamenti del servizio e degli standard qualitativi
di erogazione dello stesso ed eventuali azioni preventive e correttive.
10. La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità definiti nell’Allegato F sarà effettuata sulla base:
a. dei risultati del sistema di monitoraggio della qualità erogata, a carico del Gestore;
b. dell’esito delle ispezioni e delle verifiche campionarie promosse dall’Ente;
c. delle segnalazioni e dei reclami dell’utenza inoltrati al Gestore e/o all’Ente.
11. Il mancato rispetto degli standard minimi di qualità previsti comporta l’applicazione delle penali definite nel
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citato allegato.
12. Entro 3 (tre) mesi dalla data di attivazione del servizio il Gestore presenta all’Ente la versione definitiva della
Carta della Mobilità per un parere di conformità contrattuale.
La Carta contiene gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate, nonché le modalità di
accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e
giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza.
La Carta della Mobilità disciplina inoltre il sistema di monitoraggio permanente della qualità dei servizi,
svolto secondo gli indirizzi dell’Ente.
I costi connessi al sistema di monitoraggio sono a carico dell’affidatario; tali costi sono addizionali a quelli
riferiti alla perse attività di monitoraggio puntualmente disciplinate dal contratto.
13. il Gestore si impegna ad adeguare la Carta della Mobilità alle indicazioni dell’Ente ed a pubblicarla entro i
successivi tre mesi. Il Gestore, se necessario, si impegna ad aggiornare la Carta della mobilità ogni anno,
sulla base dei risultati raggiunti nel precedente anno solare.
14. La Carta della Mobilità è pubblicata in formato pdf nel sito internet aziendale e resa disponibile al pubblico.
15. La ritardata adozione della Carta della Mobilità comporta l’applicazione di una penale pari ad € 250 per ogni
settimana di ritardo. In caso di inadempienza rispetto a quanto previsto dalla Carta si applica quanto all’uopo
previsto dalla Carta stessa.
16. L’Ente, direttamente o tramite personale abilitato per legge o società terze, può in ogni momento effettuare
verifiche e controlli atti ad accertare l’effettivo svolgimento del servizio secondo gli standard contrattuali
nonché il puntuale rispetto delle norme e della prescrizioni applicabili. Il Gestore si impegna a fornire la più
ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l’acquisizione dei dati, eventualmente anche
attraverso l’installazione di appositi dispositivi a bordo dei mezzi.
17. L’affidatario si impegna a rendere disponibile all’Ente la documentazione richiesta a supporto dell’attività di
verifica. Per l’effettuazione delle verifiche, le Parti concordano che su tutti i servizi regolamentati dal
contratto è concessa la libera circolazione agli incaricati dell’Ente muniti di apposita tessera aziendale non
nominativa dell’affidatario.
18. Il mancato o inadeguato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, verificata in sede di controlli
effettuati in contraddittorio con il gestore, comporta l’applicazione delle seguenti penali:
a) mancato rispetto di quanto stabilito al comma 2:
€ 3.000 per ogni infrazione accertata relativa alla sicurezza;
€ 150 al giorno nel caso di utilizzo di veicoli difformi dall’elenco trasmesso;
€ 150 per ogni altro tipo di infrazione.
b) mancato rispetto dell’obbligo di cui al comma 3, punto 3.1:
Penale = 500 € x N180 x (EtàMediaN180 – 180)
dove:
N180 = Numero autobus con età maggiore di 180 mesi interi compresi nell’elenco di cui
all’art. 18; l’età è calcolata in mesi interamente trascorsi tra la data di prima
immatricolazione e la data di effettuazione della verifica (ossia 1° giorno del 13°,
19°, 25°, ….. mese)
EtàMediaN180 = Età media calcolata considerando soltanto i veicoli N180; EtàMediaN180 è
calcolata in mesi interamente trascorsi tra la data di prima immatricolazione e la
data di effettuazione della verifica (ossia 1° giorno del 13°, 19°, 25°, ….. mese).
c) mancato rispetto dell’obbligo di cui al comma 3, punto 3.2:
Penale = 500 € x NV x (EtàMediaBus - 120)
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dove:
NV = Numero autobus specificati nell’elenco di cui all’art. 18
EtàMediaBus = Età media degli NV veicoli, calcolata in mesi interamente trascorsi tra la data di
prima immatricolazione e la data di effettuazione della verifica (ossia 1° giorno del
13°, 19°, 25°, 31°, 37°, ….. mese).
d) inidonea manutenzione delle attrezzature ed impianti funzionali allo svolgimento del servizio, comprese
le attrezzature di fermata installate dall’affidatario in esecuzione del contratto: € 200 per ogni caso
accertato.
e) Corse non effettuate
Si tiene conto della conseguente riduzione delle percorrenze chilometriche con il
metodo di contabilizzazione del corrispettivo esposto nell’art. 7; inoltre, qualora la
non effettuazione della corsa non sia dovuta a cause di forza maggiore, è applicata
una penale di € 103 per ogni corsa non effettuata.
f) Corse non puntuali (corse per cui si verifica una delle seguenti condizioni):
l’orario di partenza da una qualunque fermata è anticipato (rispetto all’orario a Programma di
Esercizio) di più di 2 minuti e 0 secondi, ad eccezione delle fermate di sola discesa in relazione
alle quali il presente parametro non risulterà applicabile;
l’orario di arrivo al capolinea è superiore a 15 minuti rispetto agli orari prestabiliti;
€ 103, qualora la non puntualità sia imputabile all’affidatario oppure sia dovuta a
cause esterne alle quali era possibile porre rimedio con opportune modifiche al
servizio.
Articolo 27. Altri obblighi relativi al servizio
1. L’affidatario è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, tra cui l’apposizione dello
stemma della Regione Veneto (sui mezzi dalla stessa finanziati), dell’Ente di governo del TPL del bacino di
Vicenza e della scritta “Servizio di Trasporto Pubblico Locale” su ogni veicolo utilizzato per i servizi di
trasporto oggetto di questo contratto, compresi quelli utilizzati dagli eventuali subaffidatari; il progetto grafico
sarà concordato tra Affidatario ed Ente entro 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto ed attuato entro
i 120 giorni successivi.
2. Il mancato o incompleto adempimento di quanto sopra comporta l’applicazione di una penale pari ad € 500
per ogni infrazione accertata. Qualora, a fronte dell’accertamento dell’infrazione, il mancato adempimento
dell’impegno si protraesse per oltre 4 settimane a decorrere dalla data di accertamento, sarà comminata
una penale aggiuntiva pari ad € 200 per ogni settimana successiva alle quattro.
3. Entro 6 mesi dalla attivazione del servizio oggetto del contratto, l’affidatario metterà a disposizione dell’Ente
una connessione dedicata tramite la quale sia possibile avere la visione in tempo reale dei servizi esercìti
attivi (sistema di controllo automatizzato AVM) con possibilità di effettuare elaborazioni e query. L’affidatario
si impegna ad assicurare la massima efficienza ed affidabilità del sistema complessivo e della connessione.
4. L’affidatario garantisce ai viaggiatori un adeguato ed articolato sistema di informazione sia a terra che a
bordo (anche tramite invio di sms, comunicazioni accessibili via smartphone, ecc.), nonché sul sito internet
aziendale, in grado di supportare ed orientare il viaggiatore sia in condizioni di normalità che in situazioni di
difficoltà ed anormalità di circolazione. In caso di mancato funzionamento, le informazioni relative ad
anormalità di esercizio saranno fornite, nel corso del viaggio, dal personale di bordo e di terra.
5. L’affidatario si impegna a definire entro 6 mesi dall’avvio del contratto, un piano operativo delle azioni per
migliorare l’accessibilità dei servizi per le persone con ridotte capacità fisiche e sensoriali di cui alla legge
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104/1992. Il piano riguarderà in particolare l’informazione al pubblico (sia a terra che a bordo) ed il
miglioramento del sistema di accoglienza, assistenza e di accesso per le persone con mobilità ridotta e con
disabilità. Nella inpiduazione e determinazione delle suddette azioni verranno coinvolte le rappresentanze
degli utenti e dei consumatori e le associazioni disabili.
6. Il Gestore è tenuto ad erogare i servizi sulla base dei percorsi e delle fermate identificati nell’allegato A. In
caso di modifiche o variazioni degli stessi, richiede, ai sensi della normativa vigente e al fine della sicurezza
e della regolarità del servizio di trasporto su strada, il riconoscimento della idoneità del percorso delle linee
nonché dell’ubicazione delle fermate oggetto di modifica.
7. Il Gestore è tenuto ad adempiere agli eventuali obblighi che possano intervenire a seguito di provvedimenti
normativi di nuova emanazione e a quelli derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto dell’affidamento, a
porre in essere, con la massima diligenza, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni e le
licenze di autorità pubblica richieste per l’esercizio.
8. Il Gestore, per agevolare la richiesta di autorizzazioni, la trasmissione di qualunque dato e informazione
inerente all’esercizio del servizio e al monitoraggio dello stesso e, più in generale, le comunicazioni e i
rapporti con l’Ente, è altresì obbligato ad adottare ogni misura necessaria e/o opportuna per garantire, per
tutta la durata dell’affidamento, la completa compatibilità degli standard informatici utilizzati con quelli in uso
presso l’Ente, con particolare riguardo al sistema informativo di cui lo stesso si è dotato, utilizzando i
supporti informatici eventualmente predisposti ai fini suddetti dall’Ente stesso. In particolare il Gestore dovrà
fornire all’Ente i data base georeferenziati, aggiornati, descrittivi della rete, delle fermate, dei percorsi e degli
orari, secondo gli standard definiti dall’Ente.
9. Ogni autobus dovrà recare, nella parte anteriore ed in quella posteriore, il numero della linea e la
destinazione.
Articolo 28. Indagini sulla domanda e monitoraggio dell’efficacia dei servizi
1. Ogni tre anni, l’affidatario effettuerà il conteggio (separato) dei passeggeri saliti e discesi ed il conteggio O/D
(fermata-fermata), presso tutte le fermate, di tutte le corse di tutte le linee esercìte sia nel giorno feriale che
nel giorno festivo del mese di novembre. L’Ente affidante potrà decidere un’eventuale compartecipazione
economica a parziale copertura dei costi dell’indagine (comunque non superiore al 20% dell’importo
contrattuale), attingendo le risorse dai fondi trattenuti per eventuali penali applicate sulla gestione del
contratto. L’affidatario effettuerà altresì, in accordo e congiuntamente con l’Ente affidante, una campagna
annuale di verifica dei titoli di viaggio sulle linee esercite, con definizione a priori delle regole di rilevamento.
2. L’affidatario si impegna a realizzare indagini sulla domanda soddisfatta dai servizi di linea secondo le
specifiche riportate nell’Allegato C.
3. L’Ente si riserva la facoltà di produrre ulteriori indagini ai fini dell’integrazione e del controllo delle indagini
realizzate dall’affidatario.
4. Tutte le informazioni devono essere acquisite con la modalità specificate nell’Allegato C ed essere trasferite
all’Ente in sede di trasmissione del Rapporto di Servizio Mensile relativo al mese successivo a quello a cui è
riferita la campagna di rilevazione.
Articolo 29. Prescrizioni perse
1. L’affidatario si impegna a:
a) notificare all’Ente, entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza dell’obbligo a provvedere al
pagamento, la dimostrazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali ed assicurativi, compresi
quelli a capo di eventuali subaffidatarie;
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b) garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.,
nonché delle altre norme in materia; tale obbligo si estende a tutte le eventuali imprese subaffidatarie;
c) a decorrere dal 13° mese di vigenza del contratto: tenere la contabilità analitica per linea, con la
specificazione dei costi e dei ricavi; per la strutturazione della contabilità analitica, vanno considerati i
seguenti principali criteri:
i ricavi dell’esercizio della linea saranno distinti tra ricavi da traffico e ricavi per trasferimenti
dall’Ente: i primi valutati in base a dati contabili e frequentazioni, i secondi in base a criteri di
riparto che tengano conto dei costi di produzione associati all’esercizio della linea;
i costi dell’esercizio saranno articolati in voci aggregate, ma significative (ad esempio: personale
di guida, combustibili, assicurazioni, personale di officina, manutenzioni e ricambi, personale da
servizi generali, spese generali, …); laddove non siano possibili attribuzioni dei costi direttamente
alla singola linea, si potrà fare riferimento ai costi associati alla rimessa cui afferisce la linea, alle
tipologie di mezzi di trasporto utilizzati, a parametri misurabili, quali, ad esempio i km e le ore di
servizio;
d) trasmettere all’Ente Affidante i bilanci certificati, entro 30 giorni dall’avvenuta loro approvazione,
comprensivi di tutti gli allegati; alla trasmissione dei bilanci si accompagna la trasmissione di:
consuntivi mensili dei titoli di viaggio venduti (numero e corrispondenti ricavi) distintamente per
titolo, riferiti allo stesso esercizio contabile;
dati della contabilità analitica per linea riferiti allo stesso esercizio contabile, strutturati come
definito nella precedente lettera c), corredati da una relazione di raccordo tra dati contabili e dati
della contabilità analitica.
I dati relativi ai titoli di viaggio venduti e della contabilità analitica dovranno essere trasmessi su
file elaborabili (in formato excel o access).
2. Le mancate, ritardate o errate comunicazioni di cui al comma 1, lettera a) comportano la sospensione dei
pagamenti.
3. La mancata osservanza dell’impegno di cui al comma 1, lettera d) o la trasmissione della relativa prescritta
documentazione strutturata in maniera non conforme a quanto previsto alla lettera d) comporta
l’applicazione di una penale di € 10.000 per ciascun anno contabile.
Articolo 30. Regolamentazione degli spazi pubblicitari
1. L’affidatario ha facoltà di procedere alla valorizzazione commerciale dei beni utilizzati per lo svolgimento del
servizio e può utilizzare come spazi per pubblicità sia l’interno che l’esterno dei veicoli, limitatamente ai
fianchi destro e sinistro e sul retro, purchè ciò non determini oneri aggiuntivi a carico dell’Ente, disagi per
l’utenza, venire meno delle condizioni di decoro dei servizi e dei mezzi utilizzati per il loro espletamento,
difficoltà di inpiduazione della tipologia del mezzo pubblico.
2. I ricavi derivanti da tale valorizzazione commerciale competono all’affidatario, fatti salvi eventuali diritti di
terzi, ed andranno puntualmente rendicontati nel bilancio relativo ai servizi gestiti.
3. L’affidatario si impegna a rendere disponibile gratuitamente, per un periodo di 21 giorni/anno, il 20% dello
spazio pubblicitario disponibile sull’insieme dei veicoli utilizzati per i servizi di trasporto, a favore dell’Ente
per comunicazioni di tipo istituzionale ovvero per pubblicità con finalità non commerciale; il relativo costo di
allestimento e disallestimento è a carico dell’Ente; nessun onere deve essere computato all’Ente per il fermo
veicolo necessario all’allestimento e disallestimento.
Articolo 31. Subaffidamento dei servizi di trasporto
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1. Il gestore si impegna a svolgere integralmente il programma di esercizio oggetto di affidamento.
2. L’Ente si riserva la facoltà di autorizzare il gestore, previa apposita istanza della società, a subaffidare il
servizio nella misura massima prevista dalla normativa vigente.
3. Non deve sussistere, nei confronti dei subaffidatario, alcuno dei pieti previsti dal D. Lgs. 159/2011 e
successive modificazioni.
4. L’affidatario deve depositare ogni contratto di subaffidamento presso l’Ente, almeno 20 giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, fatte salve esigenze conclamate con
assenso dell’Ente. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'affidatario trasmette altresì la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di
esclusione. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica ed amministrativa derivata
dagli atti del presente contratto, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici.
5. Al momento del deposito di ogni contratto di subaffidamento presso l’Ente, l’affidatario deve trasmettere la
certificazione attestante il possesso da parte del subaffidatario dei requisiti di qualificazione di capacità
tecnica e professionale previsti nei persi casi dalla legge in relazione alla prestazione subaffidata e la
dichiarazione del subaffidatario attestante il possesso dei requisiti generali di cui al D.Lgs. 50/2016.
6. I subaffidatari hanno l'obbligo dell'applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi
contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria e, qualora i sub affidatari siano tenuti ad applicarli
in base alla normativa di settore, anche i contratti di 2° livello.
7. L’affidatario deve assicurare il rispetto di tutti gli obblighi assunti con il contratto nei confronti dell’Ente. Esso
rimane il solo responsabile e garante del rispetto di detti obblighi.
8. Le penali previste dal contratto sono comminate all’affidatario anche per infrazioni commesse da un
eventuale subaffidatario.
9. In caso di risoluzione del presente contratto viene contestualmente meno il subaffidamento, senza alcun
obbligo di indennizzo a carico dell’Ente.
10. L’Ente affidante ha facoltà di effettuare verifiche ispettive periodiche per accertare l’efficacia delle
metodologie di controllo dei servizi affidati all’esterno e delle relative modalità di effettuazione.
Articolo 32. Assicurazioni
1. L’affidatario prima dell’avvio del servizio deve stipulare le seguenti polizze:
Polizza assicurativa per danni ad impianti e fabbricati e per demolizioni e sgombero con scadenza non
inferiore alla durata del contratto;
Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per responsabilità civile verso prestatori di
lavoro con scadenza non inferiore alla durata del contratto;
Polizza assicurativa per copertura RCA con scadenza non inferiore alla durata del contratto;
2. Le coperture assicurative di tutti i veicoli utilizzati per l’esercizio dei servizi di trasporto devono rispettare le
seguenti condizioni minime:
per la RCA, da stipularsi ai sensi di legge, ogni veicolo adibito al trasporto pubblico locale dovrà essere
assicurato con massimale catastrofale non inferiore a € 10.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia
il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose e/o animali di loro proprietà;
per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'erogazione del servizio oggetto del contratto,
nonché la responsabilità civile personale degli addetti al servizio, per danni involontariamente cagionati
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a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a animali e/o cose, con esclusione del rischio
derivante dalla circolazione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico, dovrà essere assicurata con
massimale catastrofale non inferiore € 5.000.000,00 per sinistro e con un limite non inferiore €
2.500.000,00 per danni a persone e/o cose-animali;
per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro a qualsiasi titolo essi svolgano attività in favore
dell’affidatario dovrà essere assicurata con massimale per sinistro e per singolo prestatore di lavoro
non inferiore a € 1.000.000,00.
3. L’affidatario ha l'obbligo di trasmettere all’Ente gli attestati emessi dalle compagnie assicuratrici che
dimostrino l’assolvimento degli obblighi sopra descritti.
4. Il mancato rispetto di quanto disciplinato ai commi 1 e 3 comporta la facoltà di risoluzione di diritto del
contratto.
5. L’Ente si riserva di richiedere al Gestore, in qualunque momento, la dimostrazione dell’avvenuto
adempimento degli obblighi assicurativi nonché l’adeguamento dei massimali assicurativi laddove gli stessi
non siano giudicati congrui.
6. Il risarcimento di eventuali maggiori danni, reclamati da terzi ed eccedenti i massimali delle polizze di cui al
presente articolo, è comunque posto a carico del Gestore, restando l’Ente Affidante esonerato da ogni
responsabilità al riguardo.
Articolo 33. Cauzione
1. L’Ente e l’affidatario dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto,
l’affidatario ha costituito cauzione definitiva, a mezzo fideiussione …………………., in data ……………….,
stipulata con ………………………………..., per ………………………….. € (€ ……………………..), con
scadenza ………………………...
2. Detta polizza è conservata agli atti dell’Ente affidante.
3. L’Ente ha facoltà di escutere la cauzione a prima richiesta, in relazione agli specifici inadempimenti.
4. In particolare, nel caso in cui l’affidatario non provveda al pagamento delle penali applicate ai sensi del
presente contratto entro 30 giorni dalla contestazione, esse verranno prelevate dalla cauzione, che
l’affidatario avrà l’obbligo di reintegrare entro i successivi 30 giorni.
5. L’Ente e l’affidatario si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione sarà progressivamente
svincolata nei termini e per gli importi previsti dal D. Lgs. 50/2016.
6. L’Ente e l’affidatario si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia sarà ridotta come da previsioni
dell’art. ……… del D. Lgs. 50/2016 nel momento in cui sarà in possesso delle relative certificazioni, se non
già possedute.
7. Resta salvo ed impregiudicato il diritto dell’Ente al risarcimento di un eventuale danno non coperto, in tutto o
in parte, dalla cauzione versata dall’affidatario.
8. La cauzione ha validità fino a dichiarazione liberatoria da parte dell’Ente e comunque non oltre 12 mesi dopo
la conclusione del presente contratto.
Articolo 34. Cessioni di credito
1. I crediti ed i debiti derivanti dall’esecuzione del servizio oggetto del contratto non possono formare oggetto
di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso se non previa autorizzazione scritta da parte del
direttore di esecuzione del contratto di cui all’art. 5.
2. La cessione senza la previa autorizzazione dà diritto all'Ente di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto dell'Ente stesso al risarcimento dei danni.
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3. L'Ente in ogni caso fa salve, nei confronti della eventuale cessionaria, tutte le eccezioni e/o riserve che
ritenesse di far valere in corso d'opera nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con
qualsiasi credito maturato o maturando a favore dell’Ente stesso, nonché a favore di terzi.
Articolo 35. Risoluzione del contratto
1. In caso di singolo grave inadempimento o di violazioni reiterate dell’affidatario agli obblighi assunti con il
presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici (15) giorni e non superiore a
trenta (30) giorni, che verrà assegnato dal direttore di esecuzione del contratto per porre fine
all’inadempimento, l’Ente ha la facoltà di considerare risolto il contratto. Ai sensi dell’articolo 1456 c.c.,
l’Ente, mediante comunicazione scritta all’affidatario, può risolvere “di diritto” il presente contratto nei
seguenti casi:
a. allorché vengano violate le norme in materia di cessione o di subappalto;
b. allorché l’affidatario fallisca o penga insolvente o formi oggetto di provvedimento cautelare di
sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività
sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei suoi creditori,
oppure venga posto in stato di liquidazione;
c. allorché sia stata pronunciata nei confronti dell’ affidatario una sentenza definitiva di condanna per reati
che riguardino il suo comportamento professionale o comportino l’applicazione di sanzioni da cui
discenda il pieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
d. a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011 rese
dalle Prefetture; nel caso che le "informazioni antimafia" abbiano dato esito positivo, il contratto è
risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del
10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;
e. allorché l’affidatario sospenda ingiustificatamente il servizio;
f. allorché l’affidatario non reintegri la cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla
richiesta da parte dell’Ente;
g. allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l’esecuzione del
contratto;
h. allorché sia definitivamente accertata la mancata osservanza da parte dell’ affidatario degli obblighi in
materia previdenziale, assicurativa e contrattuale o delle norme poste a presidio dell’igiene e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
i. allorché l’affidatario violi l’obbligo di utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell’art.3 della L. 13 agosto 2010,
n.136 e s.m.i.;
2. Ai sensi dell’articolo 1382 c.c., in caso di risoluzione del contratto l’Ente riterrà definitivamente la cauzione di
cui al presente contratto. E’ fatto salvo il diritto al risarcimento per gli ulteriori danni subiti dell’Ente;
Articolo 36. Attività di riscossione
1. In conformità al decreto legislativo n. 422/1997 la materia della prevenzione dell’evasione delle sanzioni
amministrative, comminate agli utenti del trasporto pubblico locale privi del titolo di viaggio, è regolata dagli
artt. 36 e seguenti della L.R. 25/1998.
2. L’art. 36 della summenzionata legge regionale prevede che sia gli enti affidatari sia i soggetti affidatari dei
servizi di trasporto pubblico locale debbano promuovere e sviluppare iniziative finalizzate a prevenire e
disincentivare il fenomeno dell’evasione del pagamento dei titoli di viaggio.
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3. Il gestore deve già svolgere l’attività di riscossione bonaria di cui all’art. 39 della L.R. 25/1998.
4. L’affidatario è tenuto a svolgere l’attività di riscossione, per conto della Provincia di Vicenza (servizi
extraurbani) e del Comune di Schio (relativi servizi urbani), di cui agli artt. 17 e seguenti della legge n.
689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.
5. L’attività di riscossione si articola nelle seguenti fasi:
i. raccolta dei verbali di accertamento di violazione le cui sanzioni non sono state pagate in misura ridotta
secondo quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 689/1981 dagli utenti del servizio pubblico di
trasporto contravvenzionati secondo la L.R. 25/1998;
ii. verifica ed accertamento, anche tramite ricerca attraverso l’accesso all’Anagrafica dell’Agenzia delle
Entrate, dei dati anagrafici, di identificazione e di tutti i dati comunque necessari per la regolare notifica
dell’ordinanza ingiunzione di cui all’art. 18 della legge 689/81;
iii. predisposizione dell’ordinanza di archiviazione motivata degli atti di accertamento che risultino
improcedibili per l’insufficiente registrazione dei dati, per la non corretta compilazione dei verbali, per
irregolarità della contestazione;
iv. in caso di presentazione di scritti difensivi da parte del trasgressore secondo l’art. 18 della legge
689/1981, redazione di controdeduzioni per l’adozione dell’ordinanza da sottoporre al dirigente
dell’Ente preposto;
v. stampa delle ordinanze di archiviazione e delle ordinanze ingiunzione secondo le previsioni di legge e
dei regolamenti vigenti, nonché secondo gli schemi forniti dall’Ente;
vi. spedizione dell’ordinanza ingiunzione tramite poste con raccomandata A/R a norma di legge;
vii. verifica dell’avvenuta, corretta e completa notifica dell’ordinanza ingiunzione al trasgressore secondo le
previsioni di legge;
viii. verifica delle ordinanze ingiunzioni la cui notifica non é andata a buon fine; effettuazione di nuove
ricerche anagrafiche, di nuova notifica ovvero redazione di verbale motivato con proposta di non
procedere alla riscossione per irreperibilità o altra ragione;
ix. controllo della validità degli atti ai fini della dell’elenco dei ruoli da trasmettere al Concessionario per la
formazione del ruolo, da sottoporre alla firma del dirigente dell’Ente preposto;
x. per tutto quanto non meglio precisato si fa riferimento agli artt. 17, 18 e seguenti della legge 689/1981.
6. Restano di competenza dell’Ente affidante le disposizioni in merito:
i. ai criteri di determinazione dell’importo della sanzione da applicare tramite ordinanza-ingiunzione, tra i
valori edittali, in attuazione dell’art. 11 della legge 689 del 1981;
ii. alla valutazione della congruità dell’entità delle spese da inserire nell’ordinanza-ingiunzione ai sensi
dell’art. 18, comma 2, della legge 689 del 1981.
7. L’Affidatario è tenuto ad eseguire l’attività di riscossione con la massima diligenza e tempestività. In
particolare è tenuto ad osservare strettamente le condizioni ed i termini di legge previsti dalle disposizioni
che disciplinano la materia delle sanzioni amministrative, al fine di attivare tempestivamente l’attività di
riscossione ed evitare di incorrere nelle prescrizioni di legge.
8. L’Affidatario si obbliga ad eseguire una precisa rendicontazione delle somme introitate con l’attività di
riscossione per conto dell’Ente.
9. L’Affidatario é tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy relativamente alle notizie di cui viene a
conoscenza, ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti, nonché delle
modalità di gestione degli archivi cartacei e informatici dove affluiranno tutti i dati inerenti l’attività di
riscossione.
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10. L’Ente procederà alla stampa e all’assegnazione dei relativi numeri di protocollo delle ordinanze –
ingiunzioni di pagamento sulla base dei dati informatici trasmessi dal gestore.
11. La mancata osservanza da parte dell’Affidatario degli impegni di cui al comma 4 comporta la risoluzione del
contratto per fatto imputabile a colpa dell’affidatario.
12. In forza della L.R. 25/1998, art. 40 comma 1, destinatario delle somme introitate quali pene pecuniarie è il
gestore per il 70% e l’Ente per il restante 30%. Per l’espletamento dell’attività di recupero, le parti
concordano che l’affidatario tratterrà l’intero importo delle sanzioni pecuniarie riscosse, nonché degli altri
importi eventualmente incassati per spese ed oneri accessori di procedura o notifica.
13. L’Ente si impegna a versare al gestore annualmente e, comunque, entro 60 giorni dalla fine dell’anno solare
di riferimento, tutte le somme introitate nell’anno solare precedente a titolo di sanzioni amministrative.
14. Per quanto riguarda le somme incassate dal Concessionario della riscossione a seguito dell’espletamento
delle procedure ad esso affidate, gli importi versati al gestore saranno invece al netto di quanto di
competenza del Concessionario medesimo per le attività svolte.
15. In forza dell’espletamento dell’attività di riscossione da parte del gestore per conto dell’Ente, qualora venga
proposta opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni e/o gli atti di riscossione, la legittimazione
processuale passiva spetta comunque all’Ente, come previsto per legge. In tal caso, l’affidatario, su nota
dell’Ente, provvederà direttamente a liquidare le spese di lite nei limiti e con le modalità stabilite nella
sentenza. In caso di rifusione di spese di lite a favore dell’Ente, queste verranno trattenute dallo stesso in
considerazione dell’attività di difesa svolta.
Articolo 37. Corsi di idoneità per agenti accertatori
1. L’art. 41 della LR 25/1998 prevede che all’accertamento ed alla contestazione delle violazioni provveda
personale delle aziende di trasporto, definiti agenti accertatori, autorizzati e muniti di apposito tesserino di
riconoscimento rilasciato dall’Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e
omogeneo di Vicenza e quindi qualificati “agenti di polizia amministrativa”.
2. Il programma dei corsi per la qualificazione del suddetto personale riguarda:
i. figura, personalità giuridica, mansioni e norme di comportamento dell’agente accertatore;
ii. conoscenza degli articoli della L. 689/1981 contenente disposizioni sugli accertamenti, contestazioni,
pagamenti in misura ridotta, notificazioni, ordinanze-ingiunzioni, ricorsi, ecc. per le violazioni per cui
sono previste sanzioni amministrative;
iii. nozioni di diritto e procedura penale (false generalità declinate da utenti trasgressori ed altri reati
connessi all’esercizio della funzione, oltraggio, resistenza, ecc.);
iv. LR 25/1998;
v. conoscenza degli articoli del DPR 753/1980 del titolo II circa il comportamento degli utenti e titolo VII
da art. 18 ad art. 88 contenenti disposizioni sugli accertamenti, contestazioni, pagamenti in misura
ridotta, notificazioni, ordinanze-ingiunzioni, ricorsi, ecc. per le violazioni per cui sono previste sanzioni
amministrative;
vi. conoscenza del sistema tariffario aziendale e delle norme generali ed aziendali di utilizzo dei mezzi
pubblici;
vii. leggi e disposizioni che regolamentano la libera circolazione per particolari categorie di soggetti;
viii. formulazione delle contestazioni, conoscenza ed appropriato utilizzo e compilazione della modulistica
aziendale in materia.
3. La Commissione d’esame per lo svolgimento della prova di accertamento dell’idoneità alla mansione di
agente accertatore è composta da:
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i. Dirigente dell’Ente preposto o suo delegato;
ii. Direttore generale del gestore o suo delegato;
iii. Un dipendente del gestore, che svolge anche la funzione di segretario:
Articolo 38. Difformità tra documenti contrattuali
1. In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali si applicano le disposizioni più favorevoli
per l’Ente affidante.
Articolo 39. Spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi
1. L’affidatario ha provveduto a depositare la somma di euro ……………………. (€ ………..) presso il Tesoriere
dell’ente, ………………..., sul c/c intestato a ………………….., IBAN ……………………..
Articolo 40. Spese contrattuali
1. L’affidatario assume a proprio carico le spese per diritti di segreteria, bollo e registrazione del contratto e
tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione.
2. Le spese contrattuali presunte di euro ………………….. (€ …………….) sono a carico dell’affidatario che ha
già provveduto a depositarle presso il Tesoriere: …………………………., sul c/c intestato a
……………………...l, IBAN:
Articolo 41. Protocollo di legalità
1. L’affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al “protocollo di legalità
sottoscritto dalla Regione del Veneto con le Prefetture del Veneto, l’Unione delle Province del Veneto,
l’Associazione Regionale Comuni del Veneto, in data 17 settembre 2019, approvato con ………………., che
qui si intendono integralmente riportate e di accettarne il contenuto e gli effetti.
Articolo 42. Trattamento dei dati personali
1. Il dirigente …………………… informa l’affidatario che “titolare” del trattamento è l’Ente di governo del TPL
della Provincia di Vicenza e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “responsabile” del
suddetto trattamento è ……………………..., dirigente del Servizio Gestione Procedure Contrattuali della
Provincia di Vicenza; per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione ……………………., dirigente del
Servizio ………………... della Provincia di Vicenza e, per quanto attiene ai pagamenti, …………………...,
dirigente del Servizio Ragioneria della Provincia di Vicenza/Comune di Schio. L’Ente affidante, ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali“ e
successive modificazioni, informa l’affidatario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto,
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti in materia.
Articolo 43. Controversie tra le Parti
1. In presenza di controversie e fino alla composizione delle medesime ai sensi del presente articolo il servizio
continua ad essere esercitato nei termini previsti dal Programma di Esercizio.
2. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all’esecuzione del contratto, le parti sono tenute ad esperire
preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
3. Per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all’interpretazione e all’esecuzione e alla
risoluzione del presente contratto, qualora non risolte in via bonaria ai sensi del comma precedente, sarà
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esclusivamente competente il Foro di Vicenza.
Articolo 44. Clausole finali
1. L’affidatario dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione della Provincia di
Vicenza/Comune di Schio per il periodo 2020-2022 è consultabile alla pagina …………………………….. e
che sussiste la possibilità di segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso le
seguenti caselle di posta elettronica: email: …………………………….. PEC: ……………………….; in
aggiunta è possibile utilizzare anche l'indirizzo email whistleblowing@anticorruzione.it, messo a
disposizione da ANAC.
2. L’affidatario attesta di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al DPR
62/2013, recepito ed integrato dalla stazione appaltante così come reperibile sul sito internet istituzionale
dell’Ente alla sezione Amministrazione trasparente-Personale all’indirizzo ………………………………. e si
impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto.
3. L’affidatario attesta ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Ente di governo del trasporto pubblico locale del
bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza e/o della Provincia di Vicenza e/o del Comune di Schio
per il triennio successivo alla conclusione del rapporto. Prende atto che nell’ipotesi in cui emergesse, per
effetto dei controlli effettuati dallo stesso Ente, l’evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra, sarà
disposta l’immediata risoluzione del contratto.
4. Per quanto non espressamente disciplinato nel contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare
alle norme del Codice Civile ed alla legislazione in materia di trasporti.
5. L’Ente affidante e l’affidatario dichiarano, ai fini fiscali, che il servizio dedotto nel presente contratto è
soggetto al pagamento dell’IVA, per cui chiedono la registrazione in misura fissa.
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