Bozza contratto

                            SCHEMA

                       Contratto di Servizio



                               Indice


Articolo 1. Oggetto del contratto                                      4
Articolo 2. Allegati al contratto                                      4
Articolo 3. Durata del contratto                                       5
Articolo 4. Rappresentante del Gestore                                    5
Articolo 5. Rappresentante dell’Ente affidante                                5
Articolo 6. Modalità di comunicazione                                    5
Articolo 7. Corrispettivi                                          6
Articolo 8. Modalità di liquidazione dei corrispettivi                            6
Articolo 9. Contributi ex rinnovi CCNL 2004-2007                               8
Articolo 10. Penali                                             8
Articolo 11. Tracciabilità dei flussi finanziari                               9
Articolo 12. Regolarità contributiva                                     9
Articolo 13. Comitato tecnico di gestione del contratto                           9
Articolo 14. Ricavi da traffico, titoli di viaggio, tariffe                         10
Articolo 15. Modifiche del Programma di Esercizio e modifiche temporanee                   11
Articolo 16. Potenziamento di servizi caratterizzati da volumi di domanda maggiori dell’offerta       13
Articolo 17. Obblighi del gestore concernenti il personale addetto al servizio                14
Articolo 18. Obblighi del gestore concernenti il parco mezzi, i beni essenziali e funzionali all’esercizio  15
Articolo 19. Obblighi del gestore in relazione alla scadenza del contratto                  16
Articolo 20. Grafo                                              17
Articolo 21. Rapporto di Servizio Mensile                                  18
Articolo 22. Impegni in materia di investimenti                               18
Articolo 23. Rete di commercializzazione dei titoli di viaggio                        18
Articolo 24. Informazione alla clientela                                   19
Articolo 25. Esecuzione delle prestazioni in regime di assicurazione di qualità               19
Articolo 26. Qualità del servizio e carta della mobilità                           20
Articolo 27. Altri obblighi relativi al servizio                               22
Articolo 28. Indagini sulla domanda e monitoraggio dell’efficacia dei servizi                23
Articolo 29. Prescrizioni perse                                      23
Articolo 30. Regolamentazione degli spazi pubblicitari                            24
Articolo 31. Subaffidamento dei servizi di trasporto                             25
Articolo 32. Assicurazioni                                          25
Articolo 33. Cauzione                                            26


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Articolo 34. Cessioni di credito                              26
Articolo 35. Risoluzione del contratto                           27
Articolo 36. Attività di riscossione                            27
Articolo 37. Corsi di idoneità per agenti accertatori                   29
Articolo 38. Difformità tra documenti contrattuali                     30
Articolo 39. Spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi          30
Articolo 40. Spese contrattuali                              30
Articolo 41. Protocollo di legalità                            30
Articolo 42. Trattamento dei dati personali                        30
Articolo 43. Controversie tra le Parti                           30
Articolo 44. Clausole finali                                31




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L’anno duemila…………., il giorno ……. del mese di ………….., presso gli uffici della Provincia di Vicenza, in
Vicenza, ………………………..,




- da una parte:
l’Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza, nel seguito
indicato come “Ente Affidante” o più semplicemente “Ente”, nella persona di ………………., nato a ………., il
………………….. e domiciliato per la carica presso ……………………., via …………………., ……………. Vicenza,
nella sua qualità di direttore dell’Ente di governo, autorizzato a stipulare i contratti per conto di …………………….
ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, dell’art. ……… dello statuto …………., dell’art. 21 del regolamento
…………………... per la disciplina dei contratti e del decreto del ……………………….. n. ……... del
………………..;
- dall’altra parte:
…………………………., nel seguito indicata come “Affidatario” o “Gestore”, con sede legale in via ……………….,
…………………………., codice fiscale …………………….. e iscrizione alla Camera di Commercio di
……………………….          al  n.  ……………………….,        rappresentata   da  ……………………..,        nato  a
…………………………..., il …………………., cod. fisc. ………………………..., il quale interviene nel presente atto
in qualità di ………………………. .


                             Premesso che


i.   il D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, all’art. 3 bis prevede, tra l’altro, che “le regioni organizzano lo
    svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o
    bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
    massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi […]”;
ii.  allo scopo, la Regione Veneto ha approvato la deliberazione n. 2048 del 19/11/2013 all’interno della quale è
    stato definito il bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Vicenza;
iii.  con DGR n. …. del ……………………………..:
    1.  è stato approvato lo schema di convenzione tra i Comuni di Vicenza, Bassano del Grappa, Recoaro
      Terme, Schio, Valdagno e la Provincia di Vicenza per l’inpiduazione e costituzione dell’Ente di
      governo del bacino del trasporto pubblico locale di Vicenza, il quale prevede che l’Ente è competente
      all’esercizio delle funzioni di:
           organizzazione del servizio di TPL;
           di scelta della forma di gestione;
           di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza;
           di affidamento della gestione e relativo controllo.
iv.  le funzioni amministrative in materia di trasporti sono in capo all’Ente di governo del trasporto pubblico
    locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza, mentre i rapporti finanziari rimangono diretti tra
    Regione Veneto ed i singoli enti convenzionati;
v.   con deliberazione dell’Ente di governo del TPL n. 4/2017 è stato approvato l’affidamento in house providing
    dei servizi urbani ed extraurbani del territorio provinciale ad SVT S.r.l. ;
vi.  con deliberazione n. ………... del …………………... dell’Ente di governo del TPL è stato approvato il
    progetto    relativo  alla  gestione  in   regime   di  concessione     dei  servizi  automobilistici



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    ……………………………...) e lo schema di contratto da porre a gara e dato mandato di pubblicare il relativo
    bando mediante procedura ristretta;
vii.  con determinazione dirigenziale n. …………... del …………………. sono stati approvati gli atti di gara,
    successivamente pubblicata;
viii. con determinazione dirigenziale n. …………... del ………………... si è provveduto ad approvare la proposta
    di aggiudicazione e aggiudicazione a ………………………….. della procedura di affidamento della gestione
    in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale ………………………………... CIG
    …………………………..;
ix.  il contratto di servizio (art. 3 regolamento CE 1370/2007 ed artt. 30, 31 e 32 della L.R. 25/1998) deve
    garantire l’equilibrio economico della gestione (tenuto anche conto di quanto previsto ai successivi artt. 15 e
    16 e ricomprendere gli obblighi inpiduati dall’art. 2 del regolamento CE 1370/2007 e dall’art. 23 della L.R.
    25/1998.

                      Si conviene e stipula quanto segue


Articolo 1.    Oggetto del contratto
1.   L’Ente, come sopra rappresentato, affida al Gestore che, come sopra rappresentato, accetta senza riserve,
    la gestione in regime di concessione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale inpiduati nei commi seguenti.
2.   I servizi di trasporto affidati sono definiti nella forma di Programma di Esercizio.
    Il Programma di Esercizio è inpiduato con i file contenuti nell’allegato “H - Offerta tecnica dell’affidatario” al
    presente contratto.
    Tale Programma di Esercizio è denominato “Programma di Esercizio Base” ed è quello risultante dall’offerta
    tecnica dell’Affidatario.
    La produzione chilometrica annuale preventiva associata al Programma di Esercizio Base è specificata nella
    seguente tabella.


             Rete           Sistema di trasporto   Produzione annua preventiva (vettxkm)
           Extraurbano            Autobus
           Urbano Schio            Autobus


3.   Nel corso della vigenza del contratto sono consentite modifiche al Programma di Esercizio Base nei termini
    disciplinati negli art. 15÷16.
4.   Per effetto della deliberazione dell’Assemblea dell’Ente di governo del TPL n. ……... …………………… e del
    relativo allegato, l’Ente, ai sensi del Regolamento CE 1370/2007, conferisce al gestore il diritto di esclusiva
    nell’ambito delle linee gestite, fatti salvi i servizi già esistenti all’atto della trasmissione della lettera di invito
    ad offrire.


Articolo 2.    Allegati al contratto
1.   Il contratto è corredato dai seguenti Allegati, che costituiscono parte integrante dello stesso:
    Allegato A   Struttura dati del programma di esercizio. Modalità di aggiornamento del programma di
            esercizio
    Allegato B   Rapporto di Servizio Mensile e controlli di corrispondenza tra servizio programmato ed
            esercitato.
    Allegato C   Regolamentazione delle Indagini sulla domanda e del Monitoraggio dei servizi.
    Allegato D   Investimenti programmati.


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   Allegato E   Sistema Tariffario.
   Allegato F   Carta della Mobilità, standard minimi di qualità e penali.
   Allegato G   Elenco immobili funzionali al servizio, elenco autobus destinati al servizio, elenco personale
          addetto e relativi contratti, elenco contratti di fornitura in essere per la realizzazione del
          servizio.
   Allegato H   Offerta tecnica dell’affidatario.


Articolo 3.  Durata del contratto
1.  Il contratto ha efficacia a decorrere dal ………………….., fino a tutto il ………………….. e quindi per una
   durata complessiva di anni sei. Resta salva la facoltà dell’ente ai sensi dell’art. 4, par. 4 Regolamento CE
   1370/2007 di prorogare la durata dell’affidamento, previa presentazione da parte dell’affidatario di un
   ulteriore programma di investimenti che dovrà essere valutato ed approvato dall’Ente medesimo, in
   considerazione delle modalità di ammortamento dei beni.
2.  Alla scadenza del periodo di validità del contratto (senza necessità di ulteriore preavviso) o, in caso di sua
   anticipata risoluzione, anche a seguito di decadenza dell’affidamento, l'Affidatario è tenuto a garantire la
   prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo gestore per un periodo massimo di 12 mesi, salvo
   perso accordo tra le Parti e nei limiti consentiti dalla legge, alle stesse condizioni valide per l’ultimo anno di
   esercizio.
3.  Nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di cui al comma 2, l’Ente di Governo avrà il diritto di ottenere il
   pagamento di una penale di importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale relativo all’annualità
   precedente alla data di cessazione.


Articolo 4.  Rappresentante del Gestore
1.  Il Gestore indica …………………..., nato a ……………….. il ………………..., cod. fisc. ……………………..,
   munito dei necessari poteri, quale proprio rappresentante. Il rappresentante ha la rappresentanza esclusiva
   dell’Affidatario in corso di rapporto, fino ad eventuale sostituzione, da comunicarsi per iscritto.
2.  Egli è l’unico soggetto abilitato a sottoscrivere atti che abbiano rilevanza nel rapporto tra l’Affidatario e l’Ente
   affidante; conseguentemente solo il rappresentante potrà inoltrare riserve nei confronti dell’Ente affidante e
   potrà sottoscrivere la documentazione amministrativo-contabile rilevante nei confronti dell’Ente, con
   espressa avvertenza che eventuali riserve, richieste, domande ed istanze e comunque atti amministrativo-
   contabili eventualmente sottoscritti da soggetti persi non avranno alcun effetto nei confronti dell’Ente.
3.  Resta salva ed impregiudicata la responsabilità dell’Affidatario per, l'esatto adempimento di quanto prescritto
   dal presente contratto.


Articolo 5.  Rappresentante dell’Ente affidante
1.  L’Ente indica ………………………. nato a …………………... il ……………….., cod. fisc. …………………….,
   munito dei necessari poteri, quale proprio direttore di esecuzione del contratto. Egli ha la rappresentanza
   esclusiva dell’Ente in corso di rapporto, fino ad eventuale sostituzione, da comunicarsi per iscritto.
2.  Il rappresentante indicato al punto precedente è l’unico soggetto abilitato a sottoscrivere atti che abbiano
   rilevanza nel rapporto tra l’Ente affidante e l’affidatario.


Articolo 6.  Modalità di comunicazione
1.  Le comunicazioni fra Ente ed Affidatario, e viceversa, avverranno esclusivamente a mezzo PEC, fatta salva
   la trasmissione a mezzo raccomandata A/R e brevi manu nel caso di documenti non inviabili in formato


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   elettronico. Le comunicazioni si intendono ricevute e conosciute dall’Ente e/o dall’affidatario dalla data di
   consegna del documento inviato via PEC e di ricezione della raccomandata A/R. In relazione ai documenti
   trasmessi brevi manu, il ricevimento sarà attestato con visto di ricevuta apposto da incaricato delle Parti.
2.  E’ possibile prevedere l’utilizzo delle e-mail per comunicazioni speditive su tematiche strettamente
   concernenti l’esercizio del servizio.


Articolo 7.  Corrispettivi
1.  L’Ente affidante corrisponde al Gestore quale controprestazione per l’erogazione dei servizi e l’adempimento
   di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto un corrispettivo (finanziato dalla Regione Veneto al netto
   di IVA) pari al corrispettivo chilometrico offerto dall’aggiudicatario (………………. €/km, comprensivo degli
   oneri di sicurezza) per le percorrenze chilometriche dei servizi programmati ricompresi nell’offerta tecnica
   dell’affidatario riportate all’art. 1 (che non ricomprendono i trasferimenti tecnici). Le disponibilità finanziarie
   sono soggette a verifica annuale ai fini dell’eventuale adeguamento dei corrispondenti programmi di
   esercizio che potranno perciò variare in diminuzione o in aumento.
2.  Con riferimento ai servizi urbani del Comune di Schio, si evidenzia che l’Amministrazione comunale integra
   con propri fondi, i corrispettivi annui erogati dalla Regione (inizialmente per un importo di ……… euro) fino al
   raggiungimento del pareggio della gestione degli specifici servizi. Tale clausola mantiene la sua efficacia per
   l’intera durata contrattuale.
3.  Il corrispettivo contrattuale compensa tutti gli obblighi di servizio (di esercizio, di trasporto e tariffari) e tutte le
   prestazioni del Gestore anche se non espressamente richiamate nel contratto ma, comunque, necessarie
   alla corretta esecuzione dei servizi ed il gestore ne riconosce la remuneratività.
4.  Le somme dovute varieranno in relazione alle percorrenze chilometriche effettivamente autorizzate e
   consuntivate. Tali somme verranno calcolate applicando alle citate percorrenze il corrispettivo chilometrico
   unitario offerto dall’aggiudicatario, al netto dell’IVA.
5.  Il valore del corrispettivo chilometrico è indicizzato annualmente in coerenza con la misura 19 della
   deliberazione ART n. 49/2015. La massima percentuale di aumento annuale è fissata al ……….., fatta salva
   la verifica della compatibilità della compensazione pubblica con il pieto di aiuti di stato di cui all’art. 4 del
   Regolamento n. 1370/2007 e comunque, sulla base delle risorse effettivamente trasferite dalla Regione alla
   Provincia di Vicenza ed al Comune di Schio.
   Nel caso in cui l’Ente preposto non intenda riconoscere l’indicizzazione monetaria in questione, scatterà un
   meccanismo di adeguamento contrattuale che potrà ricomprendere anche la razionalizzazione dei servizi
   gestiti e/o manovre tariffarie (sulla base di valutazioni di competenza dell’Ente).
   Il corrispettivo chilometrico potrà altresì subire aggiornamenti a seguito di specifiche deliberazioni della
   Giunta regionale veneta.
6.  Il corrispettivo contrattuale come sopra definito comprende le competenze per le agevolazioni di cui agli
   articoli 33 e 33bis della L.R. 25/98 e s.m.i..
7.  Le Parti prendono atto che non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative
   misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi
   Interferenziali” e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza.


Articolo 8.  Modalità di liquidazione dei corrispettivi
1.  Il corrispettivo è riconosciuto in base ai volumi di servizio risultanti dai Rapporti di Servizio Mensile di cui
   all’Art. 21 verificati con esito positivo dall’Ente che, comunque, non possono essere, su base annuale,
   superiori a quelli approvati.


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2.  L’emissione della fattura avviene previa comunicazione dell’Ente preposto all’atto dell’introito delle risorse
   trasferite dalla Regione Veneto e dal Comune di Schio.
   a)  Il 95% del corrispettivo è liquidato dall’Ente Affidante entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
     fattura, da emettere successivamente al periodo considerato ed accompagnata:
     a1)   dal Rapporto di Servizio Mensile relativo alle prestazioni erogate nel mese precedente;
     a2)   dalle copie delle fatture emesse dagli eventuali subaffidatari riferiti alla fornitura dei servizi
         subaffidati esercìti nel mese precedente a quello cui si riferisce la fattura dell’affidatario,
         corredate da quietanza o da altra documentazione che dimostri l’avvenuto loro pagamento da
         parte dell’affidatario.
     La mancata trasmissione della documentazione sub a1) e sub a2) comporta il rifiuto della fattura
     emessa dall’Affidatario. Resta inteso che a decorrere dall’integrazione della documentazione da parte
     del Gestore, quest’ultimo potrà riemettere fattura.
   b)  a partire dalla data di decorrenza del contratto, l’Ente provvederà ogni anno al saldo a conguaglio del
     corrispettivo globale dovuto, sulla base delle deliberazioni assunte dalla Giunta regionale veneta
     conseguenti la rendicontazione trasmessa annualmente dall’azienda. La fattura a saldo delle
     prestazioni erogate nell’anno solare precedente è emessa dall’affidatario esclusivamente dopo che la
     Provincia di Vicenza/Comune di Schio abbia introitato le relative somme provenienti dalla Regione
     Veneto; tale fattura è liquidata dall’Ente entro 30 giorni dalla data di suo ricevimento.
     Qualora l’importo liquidato a titolo di acconto nell’anno solare precedente risultasse maggiore del
     dovuto, l’eccedenza sarà considerata quale acconto sul corrispettivo relativo all’anno solare in corso.
3.  La mancata trasmissione anche di uno solo dei Rapporti di Servizio Mensile o eventuali loro incompletezze
   o eventuali inesattezze/incongruenze rispetto ai Programmi di Esercizio comporta il rifiuto della fattura
   emessa dall’aggiudicatario, oltre che del relativo acconto mensile, anche del conguaglio.
4.  In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi per cause non imputabili all’affidatario, sono riconosciuti a
   questo, automaticamente e senza necessità di costituzione in mora, gli interessi di legge.
5.  Penali e premi costituiscono specifiche componenti negative e positive del corrispettivo contrattuale di cui al
   presente articolo, concorrendo a rettificarlo, ove e secondo i casi, rispettivamente in diminuzione e/o in
   aumento. Le penali vengono quantificate singolarmente e costituiscono oggetto di specifica comunicazione
   da parte dell’Ente affidante.
6.  Nel corso di tutto il periodo di affidamento l’Ente metterà a disposizione del Gestore le risorse che
   dovessero risultare eventualmente disponibili per il finanziamento di nuovi servizi minimi, per interventi di
   riqualificazione del parco rotabile o qualunque altra somma resa disponibile per finanziare ulteriori oneri
   connessi alla gestione dei servizi affidati, nei limiti di quanto a questo titolo trasferito da provvedimenti
   legislativi nazionali e/o regionali o dagli Enti locali competenti. Le condizioni di erogazione delle risorse e di
   esecuzione degli anzidetti servizi minimi saranno concordate dall’Ente di Governo e dal Gestore. Le risorse
   suddette non interverranno a modificare i corrispettivi unitari.
7.  L’Ente dichiara che effettuerà i pagamenti, in acconto e a saldo, mediante mandati di pagamento per mezzo
   del Tesoriere della ………………………………………...
8.  Il gestore informa che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in
   acconto o saldo è ………………………., nato a …………………..., il ………………….., cod. fisc.
   ……………………….., al quale l’Ente effettuerà i pagamenti relativi al presente Atto, con esonero da ogni e
   qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti.
9.  La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere
   tempestivamente notificata all’Ente.


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10. L’erogazione dell’1% del corrispettivo annuo è subordinata al mantenimento del rapporto ricavi/costi pari o
   superiore a 0,35. L’erogazione di un ulteriore 2% del corrispettivo è subordinata al rispetto degli standard
   stabiliti all’interno della Carta dei servizi e meglio definiti all’interno dell’allegato F.
11. L’Ente dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è stata impegnata, con la determinazione
   dirigenziale numero ……….. del …………………., (impegni n. …………………………………………...).
12. L’Ente avverte che la fattura va intestata a ……………………..., che rimane titolare dei rapporti finanziari
   con la Regione Veneto ed evidenzia che il “Codice Univoco Ufficio” (informazione obbligatoria della fattura
   elettronica, che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare
   correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario) è:



     Codice Univoco Ufficio                     Oggetto del contratto
                    servizi di trasporto pubblico locale extraurbani


                    servizi di trasporto pubblico locale urbano Comune di Schio


   Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del
   tracciato della fattura elettronica, vanno altresì indicate anche le seguenti informazioni:


      Informazione                   Elemento del tracciato fattura elettronica
        CIG
     Codice Fiscale
     Altra informazione                Determinazione n. …………………………...


Articolo 9.  Contributi ex rinnovi CCNL 2004-2007
1.  Nei corrispettivi di cui all’art. 7 sono ricompresi gli eventuali contributi ex rinnovi CCNL 2004-2007, così
   come trasferiti dallo Stato e/o dalla Regione Veneto alla Provincia di Vicenza ed al Comune di Schio.


Articolo 10. Penali
1.  L’Ente qualora accerti, da parte del Gestore, il ritardo, l’inadempimento, l’inesattezza o la violazione rispetto a
   quanto stabilito nel presente contratto, provvederà a trasmettere specifica diffida contenente:
      la descrizione degli inadempimenti contestati;
      l’assegnazione di un termine, ove possibile, per l’adempimento o la rimozione delle conseguenze
      dell’inadempimento;
      la quantificazione delle penali specificate nel presente contratto.
2.  Decorso inutilmente il termine assegnato per l’adempimento o la rimozione delle conseguenze
   dell’inadempimento, fermo restando l’obbligo del Gestore di ottemperare a quanto indicato nel provvedimento
   di diffida e salva l’applicazione delle penali quantificate nel provvedimento l’Ente affidante provvederà, se del
   caso, a dichiarare la decadenza dall’affidamento e la risoluzione del contratto, provvedendo alla sospensione
   del pagamento del corrispettivo ed all’escussione della cauzione. L’importo complessivo delle penali
   applicate, non potrà comunque superare, su base annua, la percentuale del 10% (diecipercento) del
   corrispettivo annuo dovuto.
3.  Le penali per il mancato rispetto degli standard minimi di qualità di cui all’allegato F sono quantificate sulla
   base dei riscontri mensili e conguagliate annualmente, in dipendenza dei dati rilevati nell’ambito delle
   verifiche condotte dall’Ente affidante e delle rilevazioni della qualità erogata effettuate dal Gestore.

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4.  Il Gestore ha diritto allo scomputo, dagli importi dovuti all’Ente affidante in caso di incompleta o inadeguata
   esecuzione del servizio, delle somme che lo stesso dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utenti
   a titolo di rimborsi o indennizzi per la minore qualità o quantità dei servizi dallo stesso erogati.


Articolo 11. Tracciabilità dei flussi finanziari
1.  L’ affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero
   136 e successive modificazioni, così come da ultimo definiti nella delibera 31 maggio 2017 n. 556
   dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
2.  A tal fine, in particolare:
     si impegna a comunicare all’Ente, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi
     identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette
     (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in
     operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo
     stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni
     modifica relativa ai dati comunicati;
     si impegna a trasmettere all’Ente copia di tutti i contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-
     contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’esecuzione del presente contratto.
3.  L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del
   Governo di Vicenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
   finanziaria.
4.  L’Ente e l’affidatario si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di
   mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
   tracciabilità  delle  operazioni.  Per  rendere  operativa  la  risoluzione   basterà  apposita  notifica
   dell'inadempimento.


Articolo 12. Regolarità contributiva
1.  L’Ente dà atto che l’affidatario è in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal Durc On Line
   protocollo ………………………., richiesto in data ………………….. con scadenza validità il ……………....


Articolo 13. Comitato tecnico di gestione del contratto
1.  Al fine di facilitare la gestione del contratto è costituito un Comitato tecnico composto da due rappresentanti
   dell’affidatario e due dell’Ente affidante; le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente della
   Provincia di Vicenza. Potrà inoltre essere nominato, di comune accordo tra le parti, un componente esterno,
   esperto in materia di mobilità e trasporto pubblico, con oneri a carico del richiedente.
2.  Il comitato tecnico è un organo consultivo permanente, con funzioni di assistenza alle parti nella gestione e
   nel monitoraggio del contratto, che può esprimere pareri ed avanzare proposte in ordine a:
      Variazioni al programma di esercizio;
      Valutazione di eventuali richieste e proposte di modificazione dei servizi pervenute dalle parti;
      Risultati del monitoraggio della qualità dei servizi, rispetto agli standard minimi ed al programma di
      esercizio;
      Valutazione di proposte di integrazione del sistema tariffario e/o modale;
      Ogni altra valutazione in ordine all’esecuzione ed alla revisione del contratto.
3.  Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il parere del
   presidente del comitato, inpiduato come rappresentante dell’Ente.


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Articolo 14. Ricavi da traffico, titoli di viaggio, tariffe
1.  L’affidatario è titolare dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio relativi ai servizi oggetto del
   contratto.
2.  Il Gestore è tenuto a effettuare il controllo dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi oltre ad avere l’obbligo di
   comunicare all’utenza l’articolazione e il funzionamento del sistema tariffario perlomeno attraverso la Carta
   della Mobilità e il sito internet aziendale e con appositi avvisi e prospetti riepilogativi presso le biglietterie e le
   autostazioni.
3.  Tra le attività finalizzate al contrasto dell’evasione tariffaria, Il Gestore provvede anche ad operare la
   verifica, riscossione e recupero, fornendo all’Ente circostanziati rapporti mensili sui controlli eseguiti, sulle
   sanzioni emesse e su quelle incassate. I proventi delle sanzioni competono al Gestore.
4.  Il sistema tariffario che l’affidatario deve applicare è definito nell’Allegato E
5.  Le tariffe sono aggiornate con cadenza annuale in coerenza con la misura 19 della deliberazione ART n.
   49/2015. La massima percentuale di aumento annuale è fissata al ………..
6.  Le tariffe si intendono automaticamente modificate a fronte di ogni modifica della regolamentazione
   regionale del sistema tariffario, restando inteso che le eventuali compensazioni saranno oggetto di
   specifiche integrazioni da parte della Regione Veneto.
7.  E’ fatta salva la facoltà di derogare alla procedura automatica di adeguamento tariffario, qualora l’Ente
   ritenga inopportuno agire sui livelli tariffari; in tal caso si concorderanno con il Gestore eventuali interventi
   sulla riorganizzazione della rete o si concorderà un’eventuale compensazione monetaria con oneri a carico
   dell’Ente.
8.  Le Parti possono concordare l’introduzione di titoli di viaggio speciali non sostitutivi dei titoli di viaggio base,
   al fine di favorire un maggiore utilizzo del trasporto pubblico.
9.  Il Gestore si impegna ad applicare le agevolazioni tariffarie secondo le disposizioni normative regionali,
   restando inteso che le relative compensazioni non sono comprese all’interno del corrispettivo pattuito e
   saranno oggetto di specifiche integrazioni da parte di Regione Veneto.
10. L’Ente ha la facoltà, in qualunque momento, di disporre agevolazioni tariffarie e di modificarle, con costi a
   proprio carico.
   In tale caso, l’Ente riconosce all’affidatario una compensazione monetaria, per il mancato introito derivante
   dall’applicazione delle agevolazioni tariffarie. Tale compensazione è liquidata su base annuale ed è
   calcolata applicando la seguente relazione:
                         C = titoliviaggio (NTtitoloviaggio x Dtitoloviaggio)
   in cui:
   C           = Compensazione monetaria dovuta per l’annualità
   titoliviaggio (….)  = Sommatoria estesa a tutti i tipi di titoli di viaggio, per cui l’Ente ha stabilito l’applicazione
               di una tariffa agevolata
   NTtitoloviaggio    = n° Titoli di viaggio (per cui l’Ente ha stabilito l’applicazione di una tariffa agevolata)
               venduti nel mese (distintamente per tipo di titolo di viaggio)
   Dtitoloviaggio    = Differenza tra la tariffa ordinaria e la corrispondente tariffa agevolata (distintamente per
               tipo di titolo di viaggio), entrambe considerate al netto di IVA
   La liquidazione delle compensazioni monetarie avviene entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura,
   che deve essere accompagnata da una rendicontazione attestante le agevolazioni concesse, il loro importo
   e il nominativo dei beneficiari autocertificata dal rappresentante dell’affidatario.
   E’ fatto obbligo all’affidatario di conservare per almeno 18 mesi la documentazione amministrativa originale


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   utile a dimostrare la veridicità di quanto dichiarato. L’Ente ha accesso in qualunque momento a tale
   documentazione per espletare eventuali verifiche, in contraddittorio, anche riferite ai 18 mesi precedenti.
   L’accertata indisponibilità della documentazione o la sua inadeguatezza a consentire le verifiche da parte
   dell’Ente comporta il non riconoscimento delle compensazioni monetarie.
   Qualora l’importo già liquidato risultasse maggiore del dovuto, l’eccedenza sarà considerata quale acconto
   sulle compensazioni relative al mese successivo o sulle compensazioni di cui all’articolo 7.
11. Le Parti potranno concordare la forfetizzazione di specifiche agevolazioni tariffarie perse da quelle
   disciplinate ai commi precedenti.
   Le corrispondenti compensazioni monetarie saranno liquidate con la stessa cadenza di cui al comma
   precedente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
12. In caso di ritardata liquidazione delle compensazioni monetarie, per cause non imputabili all’affidatario, sono
   riconosciuti dall’Ente, automaticamente e senza necessità di costituzione in mora, gli interessi di legge.
13. La non conformità delle tariffe applicate dall’affidatario con quanto previsto nell’Allegato E comporta la
   comminazione di una penale di € 2.500 per ogni giorno di accertata non conformità. E’ inoltre riconosciuta
   all’Ente la facoltà di risoluzione del contratto.
14. L’Ente, nel periodo di vigenza del contratto, persegue l’obiettivo di estendere l’integrazione tariffaria su base
   provinciale nella prospettiva dell’integrazione su scala regionale. Il Gestore è tenuto a collaborare,
   coordinandosi con l’Ente e nel rispetto della normativa vigente, per il conseguimento di tale obiettivo, anche
   promuovendo accordi interaziendali di integrazione delle tariffe e unificazione dei titoli di viaggio.
15. Il Gestore deve adottare un sistema di bigliettazione tecnologicamente adeguato. Tale sistema deve
   garantire l’interoperabilità con i sistemi elettronici già esistenti sul territorio, entro l’attivazione dei servizi. Il
   gestore deve consentire all’Ente l’accessibilità (e la rilevazione) alle molteplici informazioni acquisite tramite
   il proprio sistema di bigliettazione, entro 6 mesi dall’attivazione del servizio oggetto del contratto.
16. Il Gestore ha l’obbligo di riconoscere il rimborso parziale degli abbonamenti annuali prima della loro
   scadenza, previa richiesta dell’utente, in carta semplice senza obbligo di specificarne la motivazione. Il
   rimborso è riconosciuto in relazione a titoli con validità residua superiore alla metà di quella complessiva.
   Per gli abbonamenti personali muniti di fotografia di riconoscimento deve inoltre essere previsto il rilascio di
   duplicato in caso di denuncia di smarrimento o deterioramento, previo pagamento dei diritti di segreteria.
17. L’Ente si impegna ad adottare gli atti di propria competenza e ad adeguare i livelli tariffari in coerenza con gli
   atti emanati dalla Regione nel periodo di vigenza contrattuale. L’Ente inpidua le modalità e i termini di
   applicazione delle tariffe che il Gestore si impegna a osservare nel periodo di validità del Contratto. E’
   riconosciuto il ruolo del Gestore nella proposizione di sistemi tariffari e tariffe promozionali e sperimentali. Le
   proposte vengono accompagnate da idonee valutazioni sulle esigenze specifiche che le motivano nonché
   sui relativi effetti sugli introiti aziendali.
18. Il Gestore garantisce la vendita a bordo dei biglietti di corsa semplice con facoltà di sovraprezzo sull’intero
   arco orario del servizio.


Articolo 15. Modifiche del Programma di Esercizio e modifiche temporanee
1.  L’Ente affidante può modificare le prestazioni richieste entro il limite del 2% della percorrenza complessiva
   senza che sia dovuto alcun corrispettivo aggiuntivo.
2.  Il contratto consente margini di flessibilità al fine di eventuali successivi ampliamenti/decrementi quantitativi e
   miglioramenti qualitativi dei servizi affidati. Conseguentemente il programma di esercizio allegato al
   presente contratto, nel periodo di vigenza dello stesso, è soggetto a riprogrammazione su richiesta dell’Ente
   affidante (anche in termini di istituzione, soppressione o modifica di linee e/o di fermate), per esigenze di


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   pubblica utilità, ancorché connesse alla sperimentazione di nuovi servizi e/o nuove linee o all’apertura
   all’esercizio di nuove modalità di trasporto pubblico, senza limitazioni di fascia oraria. Il Gestore è tenuto ad
   attivare le modifiche richieste dall'Ente affidante entro 30 (trenta) giorni solari dalla richiesta stessa, salvo
   che ragioni d’urgenza o la tipologia delle modifiche non comportino la concorde inpiduazione di tempi di
   implementazione più contenuti o rispettivamente più estesi.
3.  Le modifiche di cui al comma 2 del presente articolo determinano la variazione del corrispettivo dovuto, da
   calcolarsi in base ai corrispettivi unitari di cui all’art. 7 ed alle lunghezze degli archi del grafo riportato
   nell’allegato A.
4.  Le modificazioni al programma di esercizio non possono comunque determinare, salvo perso accordo tra le
   parti, una variazione in aumento o diminuzione della produzione annua (di cui all’art. 1) che sia superiore al
   20% in ogni annualità di vigenza del contratto.
5.  Ai servizi derivanti dalle modifiche di cui al presente articolo si applicano i medesimi standard qualitativi e le
   stesse modalità di monitoraggio dei servizi inseriti nel programma di esercizio base.
6.  Sono consentite le seguenti modifiche del Programma di Esercizio:
   a)  alla struttura del servizio.
   b)  attivazione di servizi a prenotazione, anche in termini di sostituzione di servizi di linea.
   c)  attivazione di servizi temporanei o finalizzati a sperimentare nuove linee e modalità di trasporto.
7.  L’affidatario ha la facoltà di proporre modifiche al Programma di Esercizio del tipo specificato al comma 1, le
   quali, per essere messe in esercizio, devono essere autorizzate dall’Ente.
8.  Le modifiche di cui al comma 2 dovranno essere mirate al miglioramento dell’offerta e assicurare comunque
   il rispetto delle esigenze dell’utenza, ponendosi nella prospettiva di promuovere un crescente livello di
   soddisfazione della domanda sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi.
9.  Qualora l’Ente ravvisi l’esistenza di motivi di urgenza, che richiedano una più veloce messa in esercizio delle
   modifiche, potrà ordinarne l’immediata esecutività, solo fatto salvo il periodo strettamente necessario
   all’affidatario per l’implementazione delle modifiche.
10. Sono altresì consentite temporanee modifiche del Programma di Esercizio:
   a]  per cause di forza maggiore (ad esempio: frane, alluvioni, terremoti, lavori stradali),
   b]  nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine o sicurezza pubblica,
   c]  a fronte di eventi speciali (ad esempio: cortei, manifestazioni, spettacoli).
   Tali modifiche possono contemplare incrementi, riduzioni e, nei casi in cui non si possa altrimenti disporre,
   temporanea interruzione del servizio.
   In tali casi l’affidatario si impegna a contenere al massimo le interruzioni o riduzioni dei servizi, anche
   ricorrendo a modalità sostitutive d’esercizio.
   Tale eventuale adozione temporanea di modalità di esercizio sostitutive non potrà determinare in nessun
   caso un incremento dei corrispettivi chilometrici definiti all’Art. 7.
   L’affidatario è tenuto a dare comunicazione all'Ente degli eventi che determinano le modifiche non appena
   esso ne sia a conoscenza.
   L’affidatario ha facoltà di decidere la messa in esercizio delle modifiche sino a quando l’Ente non disponga
   persamente.
11. In caso di scioperi l’affidatario garantisce i “servizi minimi” previsti dalla normativa nazionale vigente e
   concordati con le organizzazioni sindacali in sede aziendale, provvedendo agli adempimenti richiesti da
   detta normativa.
   Il mancato rispetto di tale obbligo comporta l’applicazione della penale di € 100 per ogni corsa “garantita”,
   ma non effettuata.


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12. Tutte le percorrenze incrementali e decrementali di cui al comma 9 devono essere contabilizzate per ogni
   corsa in cui esse si siano verificate.
   Analoga rendicontazione deve essere prodotta per le linee interessate da riduzione del numero di corse
   causate da motivi persi da quelli di cui al comma 9 (quali, ad esempio, incidenti stradali, congestione del
   traffico).
   Tutte tali contabilizzazioni dovranno risultare dai Rapporti di Servizio Mensile di cui all’art. 21.
13. Dieci giorni dopo l’entrata in vigore delle modifiche del Programma di Esercizio (l’affidatario è tenuto ad
   aggiornare i file riportati nell’Allegato A ed a trasmetterli all’Ente.
   Il mancato, ritardato o errato adempimento di tale obbligo determina l’applicazione di una penale di 2.000 €.
14. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte del Gestore per cause perse da quelle previste nel
   precedente comma 9, l’Ente affidante, ferma restando l’applicazione delle penali di cui all’allegato F nonché,
   ai sensi del successivo art. 35, il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno e la facoltà di risolvere
   il contratto, attua le procedure necessarie per garantire l’erogazione del servizio, con rivalsa sul Gestore per
   le spese sostenute. Per lo svolgimento del servizio l’Ente affidante può avvalersi di altre imprese.


Articolo 16. Potenziamento di servizi caratterizzati da volumi di domanda maggiori dell’offerta
1.  In caso di afflusso straordinario di viaggiatori, conseguente a eventi a carattere turistico, artistico-culturale,
   sportivo ed ambientale, che non era possibile determinare al momento della definizione del programma
   d’esercizio e che richiedano l’istituzione di servizi ad hoc o l’intensificazione delle frequenze di servizi
   esistenti, il Gestore sottopone all’Ente affidante specifiche proposte di potenziamento dei servizi, al fine di
   soddisfare l’afflusso straordinario di viaggiatori. Parimenti l’Ente affidante può disporre l’adeguamento dei
   servizi secondo un programma dallo stesso progettato, concordato col gestore.
2.  Qualora si verifichino casi di corse caratterizzate da un afflusso di clienti eccedente la capacità del veicolo,
   ossia tale da determinare l’impossibilità di imbarcare tutti gli aventi diritto nel rispetto dei limiti di capacità di
   trasporto del veicolo e delle condizioni di sicurezza, a fronte di più segnalazioni, l’Ente potrà effettuare un
   monitoraggio della corsa esteso a 7 giorni anche non consecutivi di suo esercizio.
   Qualora si verificasse almeno una delle seguenti condizioni, l’evento segnalato si considererà non raro:
      per almeno due corse delle 7 monitorate il numero dei passeggeri presenti a bordo eccede la capacità
      del veicolo per oltre il 30% della lunghezza del percorso della corsa;
      per almeno due corse non risulta possibile imbarcare clienti in attesa alla fermata per insufficiente
      capacità del veicolo;
      per almeno 3 corse il numero dei passeggeri presenti a bordo eccede la capacità del veicolo, anche
      soltanto per un tratto fermata-fermata.
3.  Qualora, in base alle risultanze del monitoraggio, l’evento di cui al comma 1 risultasse non raro:
   a)  L’Ente ordinerà all’affidatario di potenziare il servizio.
      Il potenziamento dovrà essere messo in esercizio entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di
      ricezione dell’ordine. Per ogni corsa non potenziata nei termini ordinati dall’Ente sarà applicata una
      penale pari a 200 €.
   b)  Dieci giorni dopo l’entrata in vigore delle modifiche di cui alla precedente lettera a), l’affidatario è tenuto
      a produrre il nuovo Programma di Esercizio, che terrà conto di tali potenziamenti, mediante
      aggiornamento dei file riportati nell’Allegato A.
      Il mancato, ritardato o errato adempimento di tale obbligo determina l’applicazione di una penale di €
      2.000.
4.  L’Ente, nelle more dell’esecuzione del monitoraggio e qualora valuti che il potenziamento sia almeno


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   temporaneamente opportuno, potrà comunque ordinarlo all’affidatario. L’affidatario, senza dovere attendere
   una specifica autorizzazione da parte dell’Ente, è comunque autorizzato a potenziare il servizio garantendo
   il rispetto dei limiti di capacità di trasporto del veicolo e delle condizioni di sicurezza. Dette modifiche , che
   non comportano maggiori oneri a carico dell’Ente, sono rendicontate all’interno del Rapporto di Servizio
   Mensile.


Articolo 17. Obblighi del gestore concernenti il personale addetto al servizio
1.  L’Impresa Affidataria deve assumere il personale dipendente dei gestori uscenti impiegato nel servizio di
   trasporto pubblico locale oggetto del presente contratto, qualificato come essenziale, il cui trasferimento è
   disciplinato secondo i principi dell’articolo 2112 del codice civile per quanto attiene all’applicazione dei
   trattamenti economici e normativi previsti dai contratti nazionali e aziendali vigenti, alla data del subentro,
   così come disciplinato dall’art. 25, comma 1, lett. b), della L.R. n. 25/1998.
2.  Il Gestore dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire
   l’erogazione del servizio offerto secondo quanto previsto nel contratto e nel rispetto delle disposizioni
   nazionali e regionali vigenti.
3.  Il numero degli addetti, sudpiso per mansione - con indicazione del costo complessivo e della tipologia di
   contratto relativa - è riportato nell’Allegato G. È’ a carico del Gestore ogni onere amministrativo,
   previdenziale e assistenziale relativo ai dipendenti.
4.  L’affidatario ha l'obbligo dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle
   organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria,
   nonché dei relativi accordi aziendali di 2° livello, qualora previsti dalla normativa di settore. A tal scopo il
   gestore dichiara che applica ai propri lavoratori dipendenti il previsto contratto collettivo nazionale di lavoro,
   ed agisce, nei confronti dei propri dipendenti, nonché degli altri soggetti impiegati per l’esecuzione delle
   prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, sanitari e
   previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
5.  Il gestore dichiara di essere/non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge
   12 marzo 1999, numero 68.
6.  Al servizio oggetto del presente affidamento dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei
   alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal DM del 23/2/99 n. 88) e comunque
   muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa
   vigente. L’elenco nominativo aggiornato del personale dovrà essere comunicato dal Gestore all’Ente almeno
   10 (dieci) giorni prima dell’inizio dello svolgimento del servizio.
7.  I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a
   vario titolo, contatti con il pubblico devono indossare la pisa sociale e apposito cartellino di identificazione.
   A decorrere dal 5° mese dalla data dell’avvio del servizio, questo obbligo si estende anche al personale di
   eventuali imprese subaffidatarie (dove per pisa sociale si intende quella dell’affidatario). Il mancato
   adempimento comporta l’applicazione di una penale pari ad € 250/giorno per ogni infrazione accertata
   (l’infrazione è una sola, quella di non vestire omogeneamente l’intero contingente); per motivate esigenze
   legate alla lotta all’evasione, gli agenti di controllo possono operare anche in abiti civili.
8.  Il Gestore ha l'obbligo di dotarsi di un Responsabile Tecnico d’Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità
   morale, finanziaria e professionale così come previsto dal DM n. 448/91, e dal Decreto del Ministero dei
   Trasporti del 15 marzo 1993 così come modificato dal Decreto del 30 luglio 1993 a cui vengono attribuite le
   funzioni di cui al DPR n. 753/80.




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9.  Il Gestore promuove con regolarità l’aggiornamento e la formazione del proprio personale ed in particolare
   quella sulla sicurezza.
10. Nell'espletamento del servizio in oggetto il Gestore, sotto la sua responsabilità, sarà tenuto a far osservare ai
   propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le
   altre contenute nel contratto.
11. L’affidatario si impegna a fornire all’Ente al termine di ciascun anno solare, l’elenco del personale dipendente
   impiegato per l’esercizio dei servizi di trasporto.
   L’elenco sarà anonimo e conterrà, per ogni addetto le seguenti informazioni minime:
      Estremi dell’affidatario
      Area Professionale - Area Operativa - Sezione specifica (per Area esercizio) - Profilo - Parametro
      contrattuale
      Tipologia di rapporto contrattuale
      Eventuali inidoneità
      Ore settimanali da contratto
      Anzianità specifica
      Fascia di età
      Costo aziendale annuo, con la specificazione dell’ammontare del T.F.R. maturato
      La percentuale delle ore lavorate impegnate per l’esercizio dei servizi di trasporto affidati.
12. Le informazioni specificate ai commi precedenti dovranno essere fornite in formati tabellari elaborabili (excel
   o access).


Articolo 18. Obblighi del gestore concernenti il parco mezzi, i beni essenziali e funzionali all’esercizio
1.  L’Impresa Affidataria deve acquisire dai precedenti affidatari, per la gestione dei servizi di trasporto concessi,
   i beni classificati come essenziali di cui all’allegato G.
2.  Sono a carico del Gestore gli interventi e gli oneri connessi alla manutenzione e al mantenimento in perfetto
   stato di efficienza del parco mezzi e dei beni essenziali e funzionali allo svolgimento del servizio di cui
   all’allegato G ed acquisiti dal gestore, nonché quanto necessario per assicurare il rispetto della normativa
   vigente in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.
3.  Il Gestore, integrando il parco mezzi di cui al comma 1, deve svolgere il servizio con mezzi in numero e tipo
   atti ad assicurare l’effettuazione del medesimo in conformità con gli standard minimi di qualità e le
   prescrizioni del contratto e dei suoi Allegati e con la precisa osservanza di tutte le prescrizioni di legge.
4.  Il Gestore dovrà garantire la chiara identificabilità del mezzo, in conformità con le disposizioni normative e
   regolamentari nazionali e regionali vigenti.
5.  Il Gestore è tenuto a mantenere in ordine e in perfetto stato di efficienza tutto il parco mezzi, nel rispetto di
   quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente contratto.
6.  L’elenco dettagliato ed aggiornato dei mezzi dovrà essere comunicato dal Gestore all’Ente almeno 10 (dieci)
   giorni prima dell’inizio dello svolgimento del servizio.
7.  Il Gestore, nel caso di eventi che hanno comportato ferimento/decesso di persone, deve trasmettere i
   rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni entro 3 giorni lavorativi dall’accadimento.
8.  L’Ente affidante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, con ispezioni d’ufficio e/o
   controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l’effettivo rispetto del programma
   di manutenzione e pulizia nonché l’osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente. Il mancato
   rispetto degli impegni di cui al presente articolo comporta l’applicazione delle penali di cui all’allegato F.




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9.  Alla scadenza del contratto ovvero in caso di risoluzione dello stesso, l’Ente affidante si riserva di sottoporre
   a perizia i mezzi acquistati con contributi pubblici al fine di accertare l’effettivo stato degli stessi e l’efficacia
   degli interventi manutentivi effettuati dal Gestore, il quale sarà comunque chiamato a rispondere
   dell’eventuale deterioramento dei mezzi che vada oltre la normale usura, secondo gli esiti della perizia. Il
   mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo comporta l’applicazione delle penali di cui
   all’allegato F.
10. Il Gestore, durante il periodo di vigenza contrattuale non potrà distrarre i mezzi acquisiti con finanziamenti
   pubblici destinati al servizio, salvo quanto previsto ai sensi della LR 25/1998 e dell’art. 9 della LR 11/2009.
11. L’affidatario si impegna a trasmettere all’Ente al termine di ciascun anno solare, l’elenco aggiornato
   comprendente tutti i veicoli utilizzati per l’esercizio dei servizi di trasporto affidati, nessuno escluso; l’elenco
   dovrà comprendere le seguenti informazioni minime:
      impresa proprietaria
      impresa utilizzatrice
      dati tipologici (tipo veicolo, tipo immatricolazione, lunghezza, classe ambientale, alimentazione)
      dati identificativi del veicolo (n° matricola aziendale, targa, telaio, marca, modello)
      capacità (numero posti seduti, numero posti in piedi, numero postazioni carrozzella persamente abili)
      dotazioni particolari (aria condizionata, pedana persamente abili, telecamere a circuito chiuso, sistemi
      di comunicazione passeggeri, obliteratrici elettroniche o magnetiche, modulo di bordo gsm-gps, …)
      anno costruzione
      data immatricolazione
      data 1° immatricolazione (se persa da data immatricolazione)
      dati relativi all'acquisizione (modalità di acquisizione, costo di acquisto)
      estremi degli eventuali contributi pubblici riferiti all'acquisto del bene (importo, ente erogatore);
12. L’elenco dettagliato ed aggiornato dei beni immobili, impianti di fermata, dei sistemi tecnologici utilizzati
   dall’affidatario per l’espletamento dei servizi di trasporto oggetto del contratto e degli ulteriori beni per i quali
   siano in corso rapporti di fornitura dovrà essere comunicato dal Gestore all’Ente almeno 10 (dieci) giorni
   prima dell’inizio dello svolgimento del servizio.
13. L’affidatario si impegna altresì a fornire al termine di ciascun anno solare, la seguente documentazione:
   a]  Dati di consistenza dei beni immobili, degli impianti di fermata, dei sistemi tecnologici utilizzati
      dall’affidatario per l’espletamento dei servizi di trasporto oggetto del contratto.
   b]  Elenchi degli ulteriori beni per i quali siano in corso rapporti di fornitura, corredato da tutta la
      documentazione tecnica, contrattuale ed amministrativa relativa agli ordini effettuati.
14. Le informazioni specificate ai commi precedenti dovranno essere fornite in formati tabellari elaborabili (excel
   o access).


Articolo 19. Obblighi del gestore in relazione alla scadenza del contratto
1.  All’avvicinarsi della scadenza contrattuale, ai fini dell’espletamento delle procedure concorsuali per la scelta
   del nuovo gestore o per altre motivate valutazioni di interesse dell’Ente, questo potrà chiedere la
   reiterazione della fornitura di:
   a.  elenco del parco mezzi di sua proprietà che dichiara di mettere a disposizione del nuovo affidatario in
      caso di subentro;
   b.  elenco delle altre dotazioni di rete e impianti, con indicazione del valore di cessione di ciascun bene;
   c.  elenco non nominativo del personale dipendente preposto all’esercizio da trasferire al nuovo
      affidatario, sudpiso per tipo di contratto, qualifica-mansione e costo complessivo;


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   d.  dati relativi alle convenzioni in essere con altre imprese per i servizi di trasporto di cui al presente
      contratto, con l’indicazione degli oneri gravanti sul nuovo affidatario;
   e.  beni di proprietà per i quali non sussista l’obbligo di trasferimento e che intenda mettere a disposizione
      del nuovo affidatario;
   dati che dovranno essere forniti entro 30 giorni dalla richiesta.
2.  Qualora il ritardo si protragga per oltre 15 giorni, fatta salva ogni maggiore ragione, azione o diritto che
   possa competere all’Ente anche a titolo di risarcimento danni, sarà applicata una penale di 20.000 €.
3.  Il gestore si obbliga a trasferire i beni di cui al primo comma del presente articolo al gestore subentrante
   secondo il disposto di cui agli artt. 18 e 22bis della L.R. 25/1998.
4.  L’Ente di governo si impegna, nel caso di subentro di nuova impresa nella gestione del servizio al termine
   dell’affidamento oggetto del presente contratto, fatta salva la condizione di compatibilità con le disposizioni
   legislative vigenti al momento della scadenza, che il nuovo contratto preveda quanto segue:
      l’obbligo, per il nuovo aggiudicatario, ad assumere il personale non dirigente assunto con contratto di
      lavoro subordinato (nel numero e qualifiche di cui all’art. 17 commi 1 e 3), dipendente del gestore ed
      impegnato nel servizio (garantendo il proseguimento senza soluzione di continuità del rapporto di
      lavoro), con l’inquadramento contrattuale ed il trattamento economico e normativo originario,
      comprensivo di quanto disciplinato dagli accordi/contratti nazionali integrativi aziendali e dagli accordi
      inpiduali applicati dal gestore.
      la gestione dell’importo relativo al TFR maturato dal “personale garantito”, secondo le modalità
      normative al momento vigenti.
      l’obbligo di acquisizione degli investimenti relativi al parco rotabile in esercizio (inseriti tra i beni
      essenziali) ancora non totalmente ammortizzati intervenuti nel periodo di affidamento, secondo le
      modalità normative al momento vigenti.


Articolo 20. Grafo
1.  Il Grafo rappresenta la rete degli instradamenti del servizio TPL in oggetto. E’ soggetto a modifiche
   necessarie sia per correzioni di eventuali errori, sia per adeguarlo a modifiche della rete stradale. Inoltre le
   lunghezze degli Archi riportate nell’Allegato A possono risultare affette da errori sia per eccesso sia per
   difetto.
   Per l’insieme di tali motivi è opportuna una manutenzione del Grafo da parte dell’affidatario, previa
   approvazione dell’Ente affidante, che ha rilevanza contrattuale poiché le lunghezze degli Archi sono il
   riferimento per la computazione della produzione chilometrica e, quindi, dei corrispettivi.
2.  In considerazione di quanto specificato al comma precedente, le Parti convengono che il Grafo verrà
   implementato dall’affidatario entro 9 mesi dalla sottoscrizione del contratto (con penale di 5.000 € per ogni
   mese di ritardo) e sarà progressivamente mantenuto con integrazioni ed eventuali correzioni; queste ultime
   definite in base a segnalazioni dell’affidatario o dell’Ente eventualmente verificate mediante sopralluoghi
   condotti congiuntamente.
3.  Eventuali nuovi archi o nuove lunghezze di archi definite a seguito di correzioni, saranno considerate ai fini
   della ridefinizione del corrispettivo solo a decorrere dal mese in cui siano stati stabiliti i nuovi valori. Non
   avranno, pertanto, alcun valore retroattivo ai fini della definizione del corrispettivo.
4.  Dieci giorni dopo l’entrata in vigore di tali modifiche, l’affidatario è tenuta ad aggiornare i file riportati
   nell’Allegato A.
   Il mancato, ritardato o errato adempimento di tale obbligo determina l’applicazione di una penale di 2.000 €.




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Articolo 21. Rapporto di Servizio Mensile
1.  Il Rapporto di Servizio Mensile è una documentazione prodotta dall’affidatario che contiene la
   rendicontazione del servizio effettuato nel mese cui esso si riferisce.
   Deve essere prodotto un Rapporto di Servizio Mensile e consegnato all’Ente affidante entro la fine del mese
   successivo cui si riferisce.
   Nell’Allegato B sono descritti i contenuti del Rapporto.
   La veridicità delle informazioni contenute nel Rapporto è autocertificata dal rappresentante dell’affidatario.
2.  A partire dalla data di decorrenza operativa del contratto, l’Ente effettua verifiche sui Rapporti di Servizio
   Mensile, finalizzate ad inpiduare eventuali incompletezze, inesattezze ed incongruenze che rilevino ai fini
   del riconoscimento all’affidatario del conguaglio di cui all’Art. 8 comma 2 punto b].
3.  Tali verifiche intermedie non rilevano ai fini delle modalità di liquidazione degli acconti di cui all’Art. 8 comma
   2 punto a], salvo il caso in cui da esse risultasse che il corrispettivo effettivamente dovuto per il periodo
   verificato sia inferiore alla somma degli acconti già riconosciuti per lo stesso periodo; l’eventuale differenza
   risultante a favore dell’Ente sarà recuperata integralmente sulle successive liquidazioni.


Articolo 22. Impegni in materia di investimenti
1.  L’affidatario si impegna ad effettuare gli investimenti specificati nell’Allegato D (come da offerta tecnica)
   secondo le tempistiche e le modalità nello stesso indicate.
2.  Il mancato, ritardato o incompleto adempimento di tali impegni comporta l’applicazione delle penali previste
   nell’Allegato F.
3.  Alla scadenza del termine contrattuale di anni sei, l’Ente ha facoltà di disporre la proroga dell’affidamento
   nei limiti e secondo le condizioni previste dall’art. 4, par. 4 Regolamento CE 1370/2007, ai sensi dell’articolo
   3 del contratto.
4.  In tal caso, l’affidatario si impegna ad effettuare gli investimenti specificati nella propria proposta, approvata
   come sopra, secondo le tempistiche e le modalità nella stessa indicate.
5.  Il mancato, ritardato o incompleto adempimento di tali impegni comporta l’applicazione delle penali inserite
   nella proposta medesima.


Articolo 23. Rete di commercializzazione dei titoli di viaggio
1.  Sono a carico dell’affidatario la commercializzazione dei titoli di viaggio.
2.  La rete di vendita dei titoli di viaggio, tenuto conto della possibilità di vendita on-line, deve essere distribuita
   in modo da ottimizzare la copertura del territorio nei persi giorni e nelle perse fasce orarie.
3.  La strutturazione della rete delle rivendite dovrà essere comunicata dall’affidatario all’Ente mediante
   produzione, entro 30 giorni dall’avvio del servizio, dell’elenco delle rivendite con relativo indirizzo,
   localizzazione su cartografia in scala leggibile e specificazione dei giorni e degli orari di apertura; l’elenco
   dovrà essere aggiornato a fronte di modifiche, con cadenza almeno semestrale.
   L’Ente verifica l’adeguatezza della rete delle rivendite e formula eventuali richieste di integrazione o modifica
   nei 30 giorni successivi al ricevimento dell’elenco; in assenza di richiesta di integrazione, l’elenco si intende
   approvato dall’Ente.
   Le eventuali integrazioni richieste dall’Ente, dovranno essere attuate nei 30 giorni successivi al ricevimento
   delle stesse; a fronte di idonee motivazioni prodotte dall’affidatario, l’Ente può concedere un tempo
   maggiore ovvero modificare la richiesta di integrazione.
   Tutti i contenuti degli elenchi di cui al presente comma, dopo la loro approvazione da parte dell’Ente,
   dovranno essere pubblicati sul portale Internet di cui all’articolo 24.


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4.  Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 2 nei termini definiti nel comma 3 comporta l’obbligo della
   vendita dei titoli di viaggio a bordo senza alcun sovrapprezzo, nel territorio interessato.
5.  Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 4 comporta l’impossibilità di comminare sanzioni ai
   passeggeri privi di titolo di viaggio, a condizione che questi abbiano, al momento della salita, comunicato al
   personale di bordo di essere sprovvisti di biglietto.


Articolo 24. Informazione alla clientela
1.  L’affidatario si impegna a garantire un alto livello di informazione alla clientela mediante:
   a)  Messa in opera in ogni fermata, laddove non presente, di un elemento fisico (palina, cartello, ….) che
     segnali la fermata e con un espositore idoneo a contenere tutte le informazioni specificate nei punti
     seguenti, subordinatamente all’approvazione dell’Ente proprietario della strada.
   b)  Indicazione sulla totalità delle fermate (escluse quelle di sola discesa) relative al servizio (entro 10
     giorni dall’avvio del servizio oggetto    del Contratto), degli orari aggiornati di ogni linea gestita
     dall’Affidatario, con la specificazione dei giorni di esercizio.
   c)  Esposizione di avviso, presso le biglietterie, le autostazioni, i nodi di interscambio e a bordo dei mezzi,
     che segnali le modifiche apportate al servizio in termini di percorsi e/o orari.
   d)  Attivazione, entro 3 mesi dall’avvio del servizio, di un portale Internet in cui siano consultabili:
     1.  gli orari ed il grafo della rete dell’itinerario”; il grafo della rete dovrà essere sovrapposto al grafo
        della viabilità e ad una cartografia idonea a consentire il riconoscimento dei luoghi serviti;
     2.  le modifiche nei termini specificati sub c);
     3.  le informazioni relative alle rivendite;
     4.  il sistema tariffario;
     5.  la carta della mobilità.
2.  Il mancato o incompleto adempimento degli obblighi di cui al comma 1 comporta l’applicazione delle
   seguenti penali:
   Punto a)   € 200 per ogni infrazione accertata.
   Punto b)   € 100 per ogni infrazione accertata.
   Punto c)   € 100 per ogni infrazione accertata.
   Punto d)   € 2.000 per ogni settimana di ritardo rispetto alla data stabilita.
         Nel caso di intempestivo aggiornamento del sito internet: € 100 per ogni giorno di ritardo
         dell’aggiornamento di una qualunque informazione.
3.  Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall’orario invernale
   a quello estivo e viceversa e, comunque, in ogni altro caso che preveda un cambiamento, il Gestore si
   impegna a garantire l’informazione all’utenza a partire almeno dai 10 giorni antecedenti la data fissata per
   l’introduzione della modifica (fatta salva la possibilità di riduzione del predetto termine in casi specifici, dietro
   assenso dell’Ente) e fino all’effettiva entrata in vigore del nuovo orario e/o del nuovo servizio.


Articolo 25. Esecuzione delle prestazioni in regime di assicurazione di qualità
1.  L’affidatario, qualora non ne sia già in possesso, provvederà a dotarsi della certificazione in conformità alla
   norma UNI EN ISO 9001:2015 entro 12 mesi dall’avvio del servizio oggetto del presente Contratto.
2.  L’affidatario riconosce espressamente che tutti i corrispettivi di cui al presente contratto comprendono e
   compensano l'esecuzione in assicurazione qualità delle prestazioni oggetto del contratto medesimo e che
   pertanto non potrà richiedere o pretendere ulteriori compensi o indennizzi di sorta.




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Articolo 26. Qualità del servizio e carta della mobilità
1.  L’affidatario è responsabile della fornitura dei servizi di trasporto e ne garantisce, per quanto da esso
   dipendente, il volume e la regolarità di svolgimento.
2.  Il servizio deve essere esercitato con mezzi di trasporto sicuri, puliti e che offrano un comfort adeguato per i
   viaggiatori e coerente con le caratteristiche del servizio, a norma di legge con riferimento alle emissioni di
   sostanze nell’ambiente.
   I veicoli sia utilizzati direttamente dall’affidatario che da eventuale subaffidatario devono essere tenuti in
   perfetto stato di efficienza, compresi tutti i sistemi di bordo e le perse attrezzature e dotazioni; a tale fine,
   devono essere sottoposti ad accurata manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria.
3.  Sono, in particolare, definiti i seguenti obblighi minimi relativi alle caratteristiche del parco veicoli:
   3.1. Per l’esercizio dei servizi di trasporto, compresi quelli subaffidati, non possono essere utilizzati autobus
      con un’anzianità maggiore di 15 anni e 0 mesi.
      Tale obbligo decorre dal 13° mese di vigenza del contratto di Servizio: la verifica del rispetto di tale
      obbligo è effettuata ogni 12 mesi, ossia con riferimento alla consistenza del parco al 13° mese, al 25°,
      ….. come risultante dagli elenchi di cui all’art. 18 trasmessi.
   3.2. L’anzianità media degli autobus utilizzati per l’esercizio dei servizi di trasporto, compresi quelli
      subaffidati, non può essere maggiore di 10 anni e 0 mesi.
      Tale obbligo decorre dal 13° mese di vigenza del contratto di Servizio: la verifica del rispetto di tale
      obbligo è effettuata ogni 12 mesi, ossia con riferimento alla consistenza del parco al 13° mese, al 25°
      mese, al 37°, ….. come risultante dagli elenchi di cui all’art. 18 trasmessi.
4.  Tutti i nuovi autobus utilizzati per l’esercizio dei servizi di trasporto affidati, compresi quelli esercìti da
   eventuali subaffidatari, devono essere della più recente classe ambientale (anche con il ricorso a mezzi
   ibridi, a metano, idrogeno e full electric); per inpiduare i veicoli nuovi di fabbrica si metterà a confronto il più
   recente elenco di cui all’art. 18 con il precedente elenco; i nuovi veicoli che non rispettano tale prescrizione
   non possono essere autorizzati per l’esercizio dei servizi di trasporto affidati..
5.  E’ a carico dell’affidatario la manutenzione delle attrezzature ed impianti funzionali allo svolgimento del
   servizio.
6.  Il Gestore si impegna a migliorare nel tempo, progressivamente e con continuità i livelli di qualità del servizio
   offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela, con
   particolare riguardo agli aspetti dell’informazione, della sicurezza, della pulizia, della puntualità, della
   regolarità, del comfort e dell’ambiente.
7.  Il Gestore esercisce i servizi affidati nel rispetto degli standard minimi di qualità di cui all’Allegato F e in
   coerenza con gli obiettivi regionali e dell’Ente per il miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e della qualità
   dei servizi, con il fine di rispondere alle esigenze dei cittadini e dell’ambiente.
8.  Il Gestore è tenuto a dotarsi di un sistema per la rilevazione della qualità erogata, inteso ad accertare il
   rispetto degli standard di servizio promessi nella carta della mobilità.
9.  L’Ente si impegna a monitorare la qualità percepita dall’utenza e a perseguirne il progressivo miglioramento,
   inteso a verificare e inpiduare i necessari od opportuni adeguamenti del servizio e degli standard qualitativi
   di erogazione dello stesso ed eventuali azioni preventive e correttive.
10. La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità definiti nell’Allegato F sarà effettuata sulla base:
   a.  dei risultati del sistema di monitoraggio della qualità erogata, a carico del Gestore;
   b.  dell’esito delle ispezioni e delle verifiche campionarie promosse dall’Ente;
   c.  delle segnalazioni e dei reclami dell’utenza inoltrati al Gestore e/o all’Ente.
11. Il mancato rispetto degli standard minimi di qualità previsti comporta l’applicazione delle penali definite nel


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   citato allegato.
12. Entro 3 (tre) mesi dalla data di attivazione del servizio il Gestore presenta all’Ente la versione definitiva della
   Carta della Mobilità per un parere di conformità contrattuale.
   La Carta contiene gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate, nonché le modalità di
   accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e
   giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza.
   La Carta della Mobilità disciplina inoltre il sistema di monitoraggio permanente della qualità dei servizi,
   svolto secondo gli indirizzi dell’Ente.
   I costi connessi al sistema di monitoraggio sono a carico dell’affidatario; tali costi sono addizionali a quelli
   riferiti alla perse attività di monitoraggio puntualmente disciplinate dal contratto.
13. il Gestore si impegna ad adeguare la Carta della Mobilità alle indicazioni dell’Ente ed a pubblicarla entro i
   successivi tre mesi. Il Gestore, se necessario, si impegna ad aggiornare la Carta della mobilità ogni anno,
   sulla base dei risultati raggiunti nel precedente anno solare.
14. La Carta della Mobilità è pubblicata in formato pdf nel sito internet aziendale e resa disponibile al pubblico.
15. La ritardata adozione della Carta della Mobilità comporta l’applicazione di una penale pari ad € 250 per ogni
  settimana di ritardo. In caso di inadempienza rispetto a quanto previsto dalla Carta si applica quanto all’uopo
  previsto dalla Carta stessa.
16. L’Ente, direttamente o tramite personale abilitato per legge o società terze, può in ogni momento effettuare
   verifiche e controlli atti ad accertare l’effettivo svolgimento del servizio secondo gli standard contrattuali
   nonché il puntuale rispetto delle norme e della prescrizioni applicabili. Il Gestore si impegna a fornire la più
   ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l’acquisizione dei dati, eventualmente anche
   attraverso l’installazione di appositi dispositivi a bordo dei mezzi.
17. L’affidatario si impegna a rendere disponibile all’Ente la documentazione richiesta a supporto dell’attività di
   verifica. Per l’effettuazione delle verifiche, le Parti concordano che su tutti i servizi regolamentati dal
   contratto è concessa la libera circolazione agli incaricati dell’Ente muniti di apposita tessera aziendale non
   nominativa dell’affidatario.
18. Il mancato o inadeguato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, verificata in sede di controlli
   effettuati in contraddittorio con il gestore, comporta l’applicazione delle seguenti penali:
   a)  mancato rispetto di quanto stabilito al comma 2:
        € 3.000 per ogni infrazione accertata relativa alla sicurezza;
        € 150 al giorno nel caso di utilizzo di veicoli difformi dall’elenco trasmesso;
        € 150 per ogni altro tipo di infrazione.
   b)  mancato rispetto dell’obbligo di cui al comma 3, punto 3.1:
                    Penale = 500 € x N180 x (EtàMediaN180 – 180)
      dove:
      N180       = Numero autobus con età maggiore di 180 mesi interi compresi nell’elenco di cui
                all’art. 18; l’età è calcolata in mesi interamente trascorsi tra la data di prima
                immatricolazione e la data di effettuazione della verifica (ossia 1° giorno del 13°,
                19°, 25°, ….. mese)
      EtàMediaN180 = Età media calcolata considerando soltanto i veicoli N180; EtàMediaN180 è
                calcolata in mesi interamente trascorsi tra la data di prima immatricolazione e la
                data di effettuazione della verifica (ossia 1° giorno del 13°, 19°, 25°, ….. mese).
   c)  mancato rispetto dell’obbligo di cui al comma 3, punto 3.2:
                     Penale = 500 € x NV x (EtàMediaBus - 120)


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     dove:
     NV        = Numero autobus specificati nell’elenco di cui all’art. 18
     EtàMediaBus   = Età media degli NV veicoli, calcolata in mesi interamente trascorsi tra la data di
                prima immatricolazione e la data di effettuazione della verifica (ossia 1° giorno del
                13°, 19°, 25°, 31°, 37°, ….. mese).
   d)  inidonea manutenzione delle attrezzature ed impianti funzionali allo svolgimento del servizio, comprese
     le attrezzature di fermata installate dall’affidatario in esecuzione del contratto: € 200 per ogni caso
     accertato.
   e)  Corse non effettuate
                Si tiene conto della conseguente riduzione delle percorrenze chilometriche con il
                metodo di contabilizzazione del corrispettivo esposto nell’art. 7; inoltre, qualora la
                non effettuazione della corsa non sia dovuta a cause di forza maggiore, è applicata
                una penale di € 103 per ogni corsa non effettuata.
   f)  Corse non puntuali (corse per cui si verifica una delle seguenti condizioni):
        l’orario di partenza da una qualunque fermata è anticipato (rispetto all’orario a Programma di
        Esercizio) di più di 2 minuti e 0 secondi, ad eccezione delle fermate di sola discesa in relazione
        alle quali il presente parametro non risulterà applicabile;
        l’orario di arrivo al capolinea è superiore a 15 minuti rispetto agli orari prestabiliti;
                € 103, qualora la non puntualità sia imputabile all’affidatario oppure sia dovuta a
                cause esterne alle quali era possibile porre rimedio con opportune modifiche al
                servizio.


Articolo 27. Altri obblighi relativi al servizio
1.  L’affidatario è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, tra cui l’apposizione dello
   stemma della Regione Veneto (sui mezzi dalla stessa finanziati), dell’Ente di governo del TPL del bacino di
   Vicenza e della scritta “Servizio di Trasporto Pubblico Locale” su ogni veicolo utilizzato per i servizi di
   trasporto oggetto di questo contratto, compresi quelli utilizzati dagli eventuali subaffidatari; il progetto grafico
   sarà concordato tra Affidatario ed Ente entro 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto ed attuato entro
   i 120 giorni successivi.
2.  Il mancato o incompleto adempimento di quanto sopra comporta l’applicazione di una penale pari ad € 500
   per ogni infrazione accertata. Qualora, a fronte dell’accertamento dell’infrazione, il mancato adempimento
   dell’impegno si protraesse per oltre 4 settimane a decorrere dalla data di accertamento, sarà comminata
   una penale aggiuntiva pari ad € 200 per ogni settimana successiva alle quattro.
3.  Entro 6 mesi dalla attivazione del servizio oggetto del contratto, l’affidatario metterà a disposizione dell’Ente
   una connessione dedicata tramite la quale sia possibile avere la visione in tempo reale dei servizi esercìti
   attivi (sistema di controllo automatizzato AVM) con possibilità di effettuare elaborazioni e query. L’affidatario
   si impegna ad assicurare la massima efficienza ed affidabilità del sistema complessivo e della connessione.
4.  L’affidatario garantisce ai viaggiatori un adeguato ed articolato sistema di informazione sia a terra che a
   bordo (anche tramite invio di sms, comunicazioni accessibili via smartphone, ecc.), nonché sul sito internet
   aziendale, in grado di supportare ed orientare il viaggiatore sia in condizioni di normalità che in situazioni di
   difficoltà ed anormalità di circolazione. In caso di mancato funzionamento, le informazioni relative ad
   anormalità di esercizio saranno fornite, nel corso del viaggio, dal personale di bordo e di terra.
5.  L’affidatario si impegna a definire entro 6 mesi dall’avvio del contratto, un piano operativo delle azioni per
   migliorare l’accessibilità dei servizi per le persone con ridotte capacità fisiche e sensoriali di cui alla legge


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   104/1992. Il piano riguarderà in particolare l’informazione al pubblico (sia a terra che a bordo) ed il
   miglioramento del sistema di accoglienza, assistenza e di accesso per le persone con mobilità ridotta e con
   disabilità. Nella inpiduazione e determinazione delle suddette azioni verranno coinvolte le rappresentanze
   degli utenti e dei consumatori e le associazioni disabili.
6.  Il Gestore è tenuto ad erogare i servizi sulla base dei percorsi e delle fermate identificati nell’allegato A. In
   caso di modifiche o variazioni degli stessi, richiede, ai sensi della normativa vigente e al fine della sicurezza
   e della regolarità del servizio di trasporto su strada, il riconoscimento della idoneità del percorso delle linee
   nonché dell’ubicazione delle fermate oggetto di modifica.
7.  Il Gestore è tenuto ad adempiere agli eventuali obblighi che possano intervenire a seguito di provvedimenti
   normativi di nuova emanazione e a quelli derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto dell’affidamento, a
   porre in essere, con la massima diligenza, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni e le
   licenze di autorità pubblica richieste per l’esercizio.
8.  Il Gestore, per agevolare la richiesta di autorizzazioni, la trasmissione di qualunque dato e informazione
   inerente all’esercizio del servizio e al monitoraggio dello stesso e, più in generale, le comunicazioni e i
   rapporti con l’Ente, è altresì obbligato ad adottare ogni misura necessaria e/o opportuna per garantire, per
   tutta la durata dell’affidamento, la completa compatibilità degli standard informatici utilizzati con quelli in uso
   presso l’Ente, con particolare riguardo al sistema informativo di cui lo stesso si è dotato, utilizzando i
   supporti informatici eventualmente predisposti ai fini suddetti dall’Ente stesso. In particolare il Gestore dovrà
   fornire all’Ente i data base georeferenziati, aggiornati, descrittivi della rete, delle fermate, dei percorsi e degli
   orari, secondo gli standard definiti dall’Ente.
9.  Ogni autobus dovrà recare, nella parte anteriore ed in quella posteriore, il numero della linea e la
   destinazione.


Articolo 28. Indagini sulla domanda e monitoraggio dell’efficacia dei servizi
1.  Ogni tre anni, l’affidatario effettuerà il conteggio (separato) dei passeggeri saliti e discesi ed il conteggio O/D
   (fermata-fermata), presso tutte le fermate, di tutte le corse di tutte le linee esercìte sia nel giorno feriale che
   nel giorno festivo del mese di novembre. L’Ente affidante potrà decidere un’eventuale compartecipazione
   economica a parziale copertura dei costi dell’indagine (comunque non superiore al 20% dell’importo
   contrattuale), attingendo le risorse dai fondi trattenuti per eventuali penali applicate sulla gestione del
   contratto. L’affidatario effettuerà altresì, in accordo e congiuntamente con l’Ente affidante, una campagna
   annuale di verifica dei titoli di viaggio sulle linee esercite, con definizione a priori delle regole di rilevamento.
2.  L’affidatario si impegna a realizzare indagini sulla domanda soddisfatta dai servizi di linea secondo le
   specifiche riportate nell’Allegato C.
3.  L’Ente si riserva la facoltà di produrre ulteriori indagini ai fini dell’integrazione e del controllo delle indagini
   realizzate dall’affidatario.
4.  Tutte le informazioni devono essere acquisite con la modalità specificate nell’Allegato C ed essere trasferite
   all’Ente in sede di trasmissione del Rapporto di Servizio Mensile relativo al mese successivo a quello a cui è
   riferita la campagna di rilevazione.


Articolo 29. Prescrizioni perse
1.  L’affidatario si impegna a:
   a)  notificare all’Ente, entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza dell’obbligo a provvedere al
      pagamento, la dimostrazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali ed assicurativi, compresi
      quelli a capo di eventuali subaffidatarie;


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   b)  garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.,
      nonché delle altre norme in materia; tale obbligo si estende a tutte le eventuali imprese subaffidatarie;
   c)  a decorrere dal 13° mese di vigenza del contratto: tenere la contabilità analitica per linea, con la
      specificazione dei costi e dei ricavi; per la strutturazione della contabilità analitica, vanno considerati i
      seguenti principali criteri:
        i ricavi dell’esercizio della linea saranno distinti tra ricavi da traffico e ricavi per trasferimenti
        dall’Ente: i primi valutati in base a dati contabili e frequentazioni, i secondi in base a criteri di
        riparto che tengano conto dei costi di produzione associati all’esercizio della linea;
        i costi dell’esercizio saranno articolati in voci aggregate, ma significative (ad esempio: personale
        di guida, combustibili, assicurazioni, personale di officina, manutenzioni e ricambi, personale da
        servizi generali, spese generali, …); laddove non siano possibili attribuzioni dei costi direttamente
        alla singola linea, si potrà fare riferimento ai costi associati alla rimessa cui afferisce la linea, alle
        tipologie di mezzi di trasporto utilizzati, a parametri misurabili, quali, ad esempio i km e le ore di
        servizio;
   d)  trasmettere all’Ente Affidante i bilanci certificati, entro 30 giorni dall’avvenuta loro approvazione,
      comprensivi di tutti gli allegati; alla trasmissione dei bilanci si accompagna la trasmissione di:
        consuntivi mensili dei titoli di viaggio venduti (numero e corrispondenti ricavi) distintamente per
        titolo, riferiti allo stesso esercizio contabile;
        dati della contabilità analitica per linea riferiti allo stesso esercizio contabile, strutturati come
        definito nella precedente lettera c), corredati da una relazione di raccordo tra dati contabili e dati
        della contabilità analitica.
        I dati relativi ai titoli di viaggio venduti e della contabilità analitica dovranno essere trasmessi su
        file elaborabili (in formato excel o access).
2.  Le mancate, ritardate o errate comunicazioni di cui al comma 1, lettera a) comportano la sospensione dei
   pagamenti.
3.  La mancata osservanza dell’impegno di cui al comma 1, lettera d) o la trasmissione della relativa prescritta
   documentazione strutturata in maniera non conforme a quanto previsto alla lettera d) comporta
   l’applicazione di una penale di € 10.000 per ciascun anno contabile.


Articolo 30. Regolamentazione degli spazi pubblicitari
1.  L’affidatario ha facoltà di procedere alla valorizzazione commerciale dei beni utilizzati per lo svolgimento del
   servizio e può utilizzare come spazi per pubblicità sia l’interno che l’esterno dei veicoli, limitatamente ai
   fianchi destro e sinistro e sul retro, purchè ciò non determini oneri aggiuntivi a carico dell’Ente, disagi per
   l’utenza, venire meno delle condizioni di decoro dei servizi e dei mezzi utilizzati per il loro espletamento,
   difficoltà di inpiduazione della tipologia del mezzo pubblico.
2.  I ricavi derivanti da tale valorizzazione commerciale competono all’affidatario, fatti salvi eventuali diritti di
   terzi, ed andranno puntualmente rendicontati nel bilancio relativo ai servizi gestiti.
3.  L’affidatario si impegna a rendere disponibile gratuitamente, per un periodo di 21 giorni/anno, il 20% dello
   spazio pubblicitario disponibile sull’insieme dei veicoli utilizzati per i servizi di trasporto, a favore dell’Ente
   per comunicazioni di tipo istituzionale ovvero per pubblicità con finalità non commerciale; il relativo costo di
   allestimento e disallestimento è a carico dell’Ente; nessun onere deve essere computato all’Ente per il fermo
   veicolo necessario all’allestimento e disallestimento.


Articolo 31. Subaffidamento dei servizi di trasporto


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1.  Il gestore si impegna a svolgere integralmente il programma di esercizio oggetto di affidamento.
2.  L’Ente si riserva la facoltà di autorizzare il gestore, previa apposita istanza della società, a subaffidare il
   servizio nella misura massima prevista dalla normativa vigente.
3.  Non deve sussistere, nei confronti dei subaffidatario, alcuno dei pieti previsti dal D. Lgs. 159/2011 e
   successive modificazioni.
4.  L’affidatario deve depositare ogni contratto di subaffidamento presso l’Ente, almeno 20 giorni prima della
   data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, fatte salve esigenze conclamate con
   assenso dell’Ente. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'affidatario trasmette altresì la
   certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti in relazione alla prestazione
   subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di
   esclusione. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica ed amministrativa derivata
   dagli atti del presente contratto, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini
   prestazionali che economici.
5.  Al momento del deposito di ogni contratto di subaffidamento presso l’Ente, l’affidatario deve trasmettere la
   certificazione attestante il possesso da parte del subaffidatario dei requisiti di qualificazione di capacità
   tecnica e professionale previsti nei persi casi dalla legge in relazione alla prestazione subaffidata e la
   dichiarazione del subaffidatario attestante il possesso dei requisiti generali di cui al D.Lgs. 50/2016.
6.  I subaffidatari hanno l'obbligo dell'applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi
   contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
   rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria e, qualora i sub affidatari siano tenuti ad applicarli
   in base alla normativa di settore, anche i contratti di 2° livello.
7.  L’affidatario deve assicurare il rispetto di tutti gli obblighi assunti con il contratto nei confronti dell’Ente. Esso
   rimane il solo responsabile e garante del rispetto di detti obblighi.
8.  Le penali previste dal contratto sono comminate all’affidatario anche per infrazioni commesse da un
   eventuale subaffidatario.
9.  In caso di risoluzione del presente contratto viene contestualmente meno il subaffidamento, senza alcun
   obbligo di indennizzo a carico dell’Ente.
10. L’Ente affidante ha facoltà di effettuare verifiche ispettive periodiche per accertare l’efficacia delle
   metodologie di controllo dei servizi affidati all’esterno e delle relative modalità di effettuazione.


Articolo 32. Assicurazioni
1.  L’affidatario prima dell’avvio del servizio deve stipulare le seguenti polizze:
      Polizza assicurativa per danni ad impianti e fabbricati e per demolizioni e sgombero con scadenza non
     inferiore alla durata del contratto;
      Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per responsabilità civile verso prestatori di
     lavoro con scadenza non inferiore alla durata del contratto;
     Polizza assicurativa per copertura RCA con scadenza non inferiore alla durata del contratto;
2.  Le coperture assicurative di tutti i veicoli utilizzati per l’esercizio dei servizi di trasporto devono rispettare le
   seguenti condizioni minime:
     per la RCA, da stipularsi ai sensi di legge, ogni veicolo adibito al trasporto pubblico locale dovrà essere
     assicurato con massimale catastrofale non inferiore a € 10.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia
     il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose e/o animali di loro proprietà;
     per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'erogazione del servizio oggetto del contratto,
     nonché la responsabilità civile personale degli addetti al servizio, per danni involontariamente cagionati


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      a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a animali e/o cose, con esclusione del rischio
      derivante dalla circolazione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico, dovrà essere assicurata con
      massimale catastrofale non inferiore € 5.000.000,00 per sinistro e con un limite non inferiore €
      2.500.000,00 per danni a persone e/o cose-animali;
      per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro a qualsiasi titolo essi svolgano attività in favore
      dell’affidatario dovrà essere assicurata con massimale per sinistro e per singolo prestatore di lavoro
      non inferiore a € 1.000.000,00.
3.  L’affidatario ha l'obbligo di trasmettere all’Ente gli attestati emessi dalle compagnie assicuratrici che
   dimostrino l’assolvimento degli obblighi sopra descritti.
4.  Il mancato rispetto di quanto disciplinato ai commi 1 e 3 comporta la facoltà di risoluzione di diritto del
   contratto.
5.  L’Ente si riserva di richiedere al Gestore, in qualunque momento, la dimostrazione dell’avvenuto
   adempimento degli obblighi assicurativi nonché l’adeguamento dei massimali assicurativi laddove gli stessi
   non siano giudicati congrui.
6.  Il risarcimento di eventuali maggiori danni, reclamati da terzi ed eccedenti i massimali delle polizze di cui al
   presente articolo, è comunque posto a carico del Gestore, restando l’Ente Affidante esonerato da ogni
   responsabilità al riguardo.


Articolo 33. Cauzione
1.  L’Ente e l’affidatario dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto,
   l’affidatario ha costituito cauzione definitiva, a mezzo fideiussione …………………., in data ……………….,
   stipulata con ………………………………..., per ………………………….. € (€ ……………………..), con
   scadenza ………………………...
2.  Detta polizza è conservata agli atti dell’Ente affidante.
3.  L’Ente ha facoltà di escutere la cauzione a prima richiesta, in relazione agli specifici inadempimenti.
4.  In particolare, nel caso in cui l’affidatario non provveda al pagamento delle penali applicate ai sensi del
   presente contratto entro 30 giorni dalla contestazione, esse verranno prelevate dalla cauzione, che
   l’affidatario avrà l’obbligo di reintegrare entro i successivi 30 giorni.
5.  L’Ente e l’affidatario si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione sarà progressivamente
   svincolata nei termini e per gli importi previsti dal D. Lgs. 50/2016.
6.  L’Ente e l’affidatario si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia sarà ridotta come da previsioni
   dell’art. ……… del D. Lgs. 50/2016 nel momento in cui sarà in possesso delle relative certificazioni, se non
   già possedute.
7.  Resta salvo ed impregiudicato il diritto dell’Ente al risarcimento di un eventuale danno non coperto, in tutto o
   in parte, dalla cauzione versata dall’affidatario.
8.  La cauzione ha validità fino a dichiarazione liberatoria da parte dell’Ente e comunque non oltre 12 mesi dopo
   la conclusione del presente contratto.


Articolo 34. Cessioni di credito
1.  I crediti ed i debiti derivanti dall’esecuzione del servizio oggetto del contratto non possono formare oggetto
   di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso se non previa autorizzazione scritta da parte del
   direttore di esecuzione del contratto di cui all’art. 5.
2.  La cessione senza la previa autorizzazione dà diritto all'Ente di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti
   dell’art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto dell'Ente stesso al risarcimento dei danni.


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3.  L'Ente in ogni caso fa salve, nei confronti della eventuale cessionaria, tutte le eccezioni e/o riserve che
   ritenesse di far valere in corso d'opera nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con
   qualsiasi credito maturato o maturando a favore dell’Ente stesso, nonché a favore di terzi.


Articolo 35. Risoluzione del contratto
1.  In caso di singolo grave inadempimento o di violazioni reiterate dell’affidatario agli obblighi assunti con il
   presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici (15) giorni e non superiore a
   trenta (30) giorni, che verrà assegnato dal direttore di esecuzione del contratto per porre fine
   all’inadempimento, l’Ente ha la facoltà di considerare risolto il contratto. Ai sensi dell’articolo 1456 c.c.,
   l’Ente, mediante comunicazione scritta all’affidatario, può risolvere “di diritto” il presente contratto nei
   seguenti casi:
   a.  allorché vengano violate le norme in materia di cessione o di subappalto;
   b.  allorché l’affidatario fallisca o penga insolvente o formi oggetto di provvedimento cautelare di
     sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività
     sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei suoi creditori,
     oppure venga posto in stato di liquidazione;
   c.  allorché sia stata pronunciata nei confronti dell’ affidatario una sentenza definitiva di condanna per reati
     che riguardino il suo comportamento professionale o comportino l’applicazione di sanzioni da cui
     discenda il pieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
   d.  a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011 rese
     dalle Prefetture; nel caso che le "informazioni antimafia" abbiano dato esito positivo, il contratto è
     risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del
     10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;
   e.  allorché l’affidatario sospenda ingiustificatamente il servizio;
   f.  allorché l’affidatario non reintegri la cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla
     richiesta da parte dell’Ente;
   g.  allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l’esecuzione del
     contratto;
   h.  allorché sia definitivamente accertata la mancata osservanza da parte dell’ affidatario degli obblighi in
     materia previdenziale, assicurativa e contrattuale o delle norme poste a presidio dell’igiene e della
     sicurezza nei luoghi di lavoro;
   i.  allorché l’affidatario violi l’obbligo di utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
     idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell’art.3 della L. 13 agosto 2010,
     n.136 e s.m.i.;
2.  Ai sensi dell’articolo 1382 c.c., in caso di risoluzione del contratto l’Ente riterrà definitivamente la cauzione di
   cui al presente contratto. E’ fatto salvo il diritto al risarcimento per gli ulteriori danni subiti dell’Ente;


Articolo 36. Attività di riscossione
1.  In conformità al decreto legislativo n. 422/1997 la materia della prevenzione dell’evasione delle sanzioni
   amministrative, comminate agli utenti del trasporto pubblico locale privi del titolo di viaggio, è regolata dagli
   artt. 36 e seguenti della L.R. 25/1998.
2.  L’art. 36 della summenzionata legge regionale prevede che sia gli enti affidatari sia i soggetti affidatari dei
   servizi di trasporto pubblico locale debbano promuovere e sviluppare iniziative finalizzate a prevenire e
   disincentivare il fenomeno dell’evasione del pagamento dei titoli di viaggio.


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3.  Il gestore deve già svolgere l’attività di riscossione bonaria di cui all’art. 39 della L.R. 25/1998.
4.  L’affidatario è tenuto a svolgere l’attività di riscossione, per conto della Provincia di Vicenza (servizi
   extraurbani) e del Comune di Schio (relativi servizi urbani), di cui agli artt. 17 e seguenti della legge n.
   689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.
5.  L’attività di riscossione si articola nelle seguenti fasi:
   i.   raccolta dei verbali di accertamento di violazione le cui sanzioni non sono state pagate in misura ridotta
       secondo quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 689/1981 dagli utenti del servizio pubblico di
       trasporto contravvenzionati secondo la L.R. 25/1998;
   ii.   verifica ed accertamento, anche tramite ricerca attraverso l’accesso all’Anagrafica dell’Agenzia delle
       Entrate, dei dati anagrafici, di identificazione e di tutti i dati comunque necessari per la regolare notifica
       dell’ordinanza ingiunzione di cui all’art. 18 della legge 689/81;
   iii.  predisposizione dell’ordinanza di archiviazione motivata degli atti di accertamento che risultino
       improcedibili per l’insufficiente registrazione dei dati, per la non corretta compilazione dei verbali, per
       irregolarità della contestazione;
   iv.   in caso di presentazione di scritti difensivi da parte del trasgressore secondo l’art. 18 della legge
       689/1981, redazione di controdeduzioni per l’adozione dell’ordinanza da sottoporre al dirigente
       dell’Ente preposto;
   v.   stampa delle ordinanze di archiviazione e delle ordinanze ingiunzione secondo le previsioni di legge e
       dei regolamenti vigenti, nonché secondo gli schemi forniti dall’Ente;
   vi.   spedizione dell’ordinanza ingiunzione tramite poste con raccomandata A/R a norma di legge;
   vii.  verifica dell’avvenuta, corretta e completa notifica dell’ordinanza ingiunzione al trasgressore secondo le
       previsioni di legge;
   viii. verifica delle ordinanze ingiunzioni la cui notifica non é andata a buon fine; effettuazione di nuove
       ricerche anagrafiche, di nuova notifica ovvero redazione di verbale motivato con proposta di non
       procedere alla riscossione per irreperibilità o altra ragione;
   ix.   controllo della validità degli atti ai fini della dell’elenco dei ruoli da trasmettere al Concessionario per la
       formazione del ruolo, da sottoporre alla firma del dirigente dell’Ente preposto;
   x.   per tutto quanto non meglio precisato si fa riferimento agli artt. 17, 18 e seguenti della legge 689/1981.
6.  Restano di competenza dell’Ente affidante le disposizioni in merito:
   i.   ai criteri di determinazione dell’importo della sanzione da applicare tramite ordinanza-ingiunzione, tra i
       valori edittali, in attuazione dell’art. 11 della legge 689 del 1981;
   ii. alla valutazione della congruità dell’entità delle spese da inserire nell’ordinanza-ingiunzione ai sensi
       dell’art. 18, comma 2, della legge 689 del 1981.
7.  L’Affidatario è tenuto ad eseguire l’attività di riscossione con la massima diligenza e tempestività. In
   particolare è tenuto ad osservare strettamente le condizioni ed i termini di legge previsti dalle disposizioni
   che disciplinano la materia delle sanzioni amministrative, al fine di attivare tempestivamente l’attività di
   riscossione ed evitare di incorrere nelle prescrizioni di legge.
8.  L’Affidatario si obbliga ad eseguire una precisa rendicontazione delle somme introitate con l’attività di
   riscossione per conto dell’Ente.
9.  L’Affidatario é tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy relativamente alle notizie di cui viene a
   conoscenza, ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti, nonché delle
   modalità di gestione degli archivi cartacei e informatici dove affluiranno tutti i dati inerenti l’attività di
   riscossione.




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10. L’Ente procederà alla stampa e all’assegnazione dei relativi numeri di protocollo delle ordinanze –
   ingiunzioni di pagamento sulla base dei dati informatici trasmessi dal gestore.
11. La mancata osservanza da parte dell’Affidatario degli impegni di cui al comma 4 comporta la risoluzione del
   contratto per fatto imputabile a colpa dell’affidatario.
12. In forza della L.R. 25/1998, art. 40 comma 1, destinatario delle somme introitate quali pene pecuniarie è il
   gestore per il 70% e l’Ente per il restante 30%. Per l’espletamento dell’attività di recupero, le parti
   concordano che l’affidatario tratterrà l’intero importo delle sanzioni pecuniarie riscosse, nonché degli altri
   importi eventualmente incassati per spese ed oneri accessori di procedura o notifica.
13. L’Ente si impegna a versare al gestore annualmente e, comunque, entro 60 giorni dalla fine dell’anno solare
   di riferimento, tutte le somme introitate nell’anno solare precedente a titolo di sanzioni amministrative.
14. Per quanto riguarda le somme incassate dal Concessionario della riscossione a seguito dell’espletamento
   delle procedure ad esso affidate, gli importi versati al gestore saranno invece al netto di quanto di
   competenza del Concessionario medesimo per le attività svolte.
15. In forza dell’espletamento dell’attività di riscossione da parte del gestore per conto dell’Ente, qualora venga
   proposta opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni e/o gli atti di riscossione, la legittimazione
   processuale passiva spetta comunque all’Ente, come previsto per legge. In tal caso, l’affidatario, su nota
   dell’Ente, provvederà direttamente a liquidare le spese di lite nei limiti e con le modalità stabilite nella
   sentenza. In caso di rifusione di spese di lite a favore dell’Ente, queste verranno trattenute dallo stesso in
   considerazione dell’attività di difesa svolta.


Articolo 37. Corsi di idoneità per agenti accertatori
1.  L’art. 41 della LR 25/1998 prevede che all’accertamento ed alla contestazione delle violazioni provveda
   personale delle aziende di trasporto, definiti agenti accertatori, autorizzati e muniti di apposito tesserino di
   riconoscimento rilasciato dall’Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e
   omogeneo di Vicenza e quindi qualificati “agenti di polizia amministrativa”.
2.  Il programma dei corsi per la qualificazione del suddetto personale riguarda:
   i.   figura, personalità giuridica, mansioni e norme di comportamento dell’agente accertatore;
   ii.  conoscenza degli articoli della L. 689/1981 contenente disposizioni sugli accertamenti, contestazioni,
      pagamenti in misura ridotta, notificazioni, ordinanze-ingiunzioni, ricorsi, ecc. per le violazioni per cui
      sono previste sanzioni amministrative;
   iii.  nozioni di diritto e procedura penale (false generalità declinate da utenti trasgressori ed altri reati
      connessi all’esercizio della funzione, oltraggio, resistenza, ecc.);
   iv.  LR 25/1998;
   v.   conoscenza degli articoli del DPR 753/1980 del titolo II circa il comportamento degli utenti e titolo VII
      da art. 18 ad art. 88 contenenti disposizioni sugli accertamenti, contestazioni, pagamenti in misura
      ridotta, notificazioni, ordinanze-ingiunzioni, ricorsi, ecc. per le violazioni per cui sono previste sanzioni
      amministrative;
   vi.  conoscenza del sistema tariffario aziendale e delle norme generali ed aziendali di utilizzo dei mezzi
      pubblici;
   vii.  leggi e disposizioni che regolamentano la libera circolazione per particolari categorie di soggetti;
   viii. formulazione delle contestazioni, conoscenza ed appropriato utilizzo e compilazione della modulistica
      aziendale in materia.
3.  La Commissione d’esame per lo svolgimento della prova di accertamento dell’idoneità alla mansione di
   agente accertatore è composta da:


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   i.   Dirigente dell’Ente preposto o suo delegato;
   ii.  Direttore generale del gestore o suo delegato;
   iii.  Un dipendente del gestore, che svolge anche la funzione di segretario:


Articolo 38. Difformità tra documenti contrattuali
1.  In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali si applicano le disposizioni più favorevoli
   per l’Ente affidante.


Articolo 39. Spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi
1.  L’affidatario ha provveduto a depositare la somma di euro ……………………. (€ ………..) presso il Tesoriere
   dell’ente, ………………..., sul c/c intestato a ………………….., IBAN ……………………..


Articolo 40. Spese contrattuali
1.  L’affidatario assume a proprio carico le spese per diritti di segreteria, bollo e registrazione del contratto e
   tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione.
2.  Le spese contrattuali presunte di euro ………………….. (€ …………….) sono a carico dell’affidatario che ha
   già provveduto a depositarle presso il Tesoriere: …………………………., sul c/c intestato a
   ……………………...l, IBAN:


Articolo 41. Protocollo di legalità
1.  L’affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al “protocollo di legalità
   sottoscritto dalla Regione del Veneto con le Prefetture del Veneto, l’Unione delle Province del Veneto,
   l’Associazione Regionale Comuni del Veneto, in data 17 settembre 2019, approvato con ………………., che
   qui si intendono integralmente riportate e di accettarne il contenuto e gli effetti.


Articolo 42. Trattamento dei dati personali
1.  Il dirigente …………………… informa l’affidatario che “titolare” del trattamento è l’Ente di governo del TPL
   della Provincia di Vicenza e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “responsabile” del
   suddetto trattamento è ……………………..., dirigente del Servizio Gestione Procedure Contrattuali della
   Provincia di Vicenza; per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione ……………………., dirigente del
   Servizio ………………... della Provincia di Vicenza e, per quanto attiene ai pagamenti, …………………...,
   dirigente del Servizio Ragioneria della Provincia di Vicenza/Comune di Schio. L’Ente affidante, ai sensi del
   decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali“ e
   successive modificazioni, informa l’affidatario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto,
   esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
   regolamenti in materia.


Articolo 43. Controversie tra le Parti
1.  In presenza di controversie e fino alla composizione delle medesime ai sensi del presente articolo il servizio
   continua ad essere esercitato nei termini previsti dal Programma di Esercizio.
2.  In caso di dissenso in merito alla gestione ed all’esecuzione del contratto, le parti sono tenute ad esperire
   preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
3.  Per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all’interpretazione e all’esecuzione e alla
   risoluzione del presente contratto, qualora non risolte in via bonaria ai sensi del comma precedente, sarà


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   esclusivamente competente il Foro di Vicenza.


Articolo 44. Clausole finali
1.  L’affidatario dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione della Provincia di
   Vicenza/Comune di Schio per il periodo 2020-2022 è consultabile alla pagina …………………………….. e
   che sussiste la possibilità di segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso le
   seguenti caselle di posta elettronica: email: …………………………….. PEC: ……………………….; in
   aggiunta è possibile utilizzare anche l'indirizzo email whistleblowing@anticorruzione.it, messo a
   disposizione da ANAC.
2.  L’affidatario attesta di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al DPR
   62/2013, recepito ed integrato dalla stazione appaltante così come reperibile sul sito internet istituzionale
   dell’Ente alla sezione Amministrazione trasparente-Personale all’indirizzo ………………………………. e si
   impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la
   risoluzione del contratto.
3.  L’affidatario attesta ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di
   lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno
   esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Ente di governo del trasporto pubblico locale del
   bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza e/o della Provincia di Vicenza e/o del Comune di Schio
   per il triennio successivo alla conclusione del rapporto. Prende atto che nell’ipotesi in cui emergesse, per
   effetto dei controlli effettuati dallo stesso Ente, l’evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra, sarà
   disposta l’immediata risoluzione del contratto.
4.  Per quanto non espressamente disciplinato nel contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare
   alle norme del Codice Civile ed alla legislazione in materia di trasporti.
5.  L’Ente affidante e l’affidatario dichiarano, ai fini fiscali, che il servizio dedotto nel presente contratto è
   soggetto al pagamento dell’IVA, per cui chiedono la registrazione in misura fissa.




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