Schema di contratto di servizio

  CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
          PER IL BACINO DI VICENZA


Prot. n.

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno ventinove (29) del mese di settembre, alle
ore 15.30 in Vicenza, presso la sede dell'Ente di Governo in Contrà Gazzolle n. 1

Tra Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale e
omogeneo di Vicenza, in persona del Dirigente dell'ufficio centrale dell'Ente di Governo
arch. Carlo Andriolo nato a Vicenza il 24/12/1967, abilitato in forza della deliberazione
n. 4/2017
                      e
S.V.T. S.r.l., in persona del Direttore Generale ing. Umberto Rovini nato a Rovigo il
06/02/1956, autorizzato in forza di delibera del C.d.A. di S.V.T. S.r.l. in data 29/09/2017


                    Premesso che


  •  per Ente affidante, nella presente convenzione, si intende l’Ente di Governo. Si
    intendono i Comuni e la Provincia componenti dell’Ente di Governo quando si
    faccia riferimento a flussi di cassa (pagamenti corrispettivo, riscossione penali,
    cauzioni e fideiussioni, ecc.), fermo restando il ruolo dell’Ente di governo sulla
    gestione della convenzione e sulla definizione di tali flussi;
  •  i flussi di cassa di bacino dall’Affidatario agli Enti locali, salvo persa previsione
    della convezione e persa determinazione dell’Ente di Governo, saranno ripartiti
    tra gli Enti medesimi in proporzione al corrispettivo erogato;
  •  la delibera n. 2 del 31/07/2017, in specie, nella parte dispositiva, a pagina 4 ultimo
    punto elenco, riporta la seguente clausola: “di stabilire che tale affidamento
    decorre dal 30 settembre 2017 … con la precisazione che l’Ente affidante si
    riserva comunque di rinegoziare il contratto di servizio entro il primo anno di
    affidamento e comunque …”;
  •  vista la delibera dell'Ente di Governo n. 4 del 29/09/2017.


               si stipula il seguente contratto
Articolo 1 - Validità del contratto e suoi contenuti
1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
2. Il presente contratto ha validità dal 30/09/2017, al 31/12/2026.


Articolo 2 - Oggetto del contratto e caratteristiche dei servizi
1. E' oggetto del presente contratto l'esercizio in esclusiva della rete dei servizi di
trasporto pubblico locale descritto nell'allegato A al presente contratto, che ne costituisce
parte integrante ed essenziale e che comprende l'elenco delle linee costituenti la rete dei
servizi di T.P.L., con relativo programma di esercizio (con l'indicazione delle loro
lunghezza, della loro periodicità, dei relativi orari e fermate obbligatorie e della
produzione chilometrica annua al netto dei trasferimenti tecnici).

Articolo 3 - Variazioni al programma d'esercizio
1. In accordo tra le parti, si possono apportare, in relazione ad esigenze d'interesse
pubblico, modifiche all'organizzazione dei servizi, anche nella forma di passaggi o
compensazioni di percorrenze tra ambiti persi dello stesso bacino secondo quanto
previsto dalla DGR n. 927 del 20/07/2015, garantendo comunque, a parità di costo per
l'Ente affidante, una entità complessiva degli stessi non inferiore a quella risultante dal
programma di esercizio di cui all'art. 2. L’ente affidante può modificare le prestazioni
richieste entro il limite del 2% della percorrenza complessiva senza che sia dovuto alcun
corrispettivo aggiuntivo.
2. Le maggiori percorrenze dovute a causa di forza maggiore (ivi compreso il
sovraccarico del mezzo) e che non superino il 2% del servizio minimo sttabilito per
ciascuna linea coinvolta (deviazioni a seguito di chiusure stradali per lavori di viabilità,
inondazioni o altra calamita, ecc.) sono da considerarsi, nel corso del primo anno di
esercizio, parte costitutiva del rischio d'impresa e pertanto non sarà riconosciuto alcun
corrispettivo. Le parti si impegnano a rinegoziare, per il periodo successivo, il presente
comma alla luce anche dell'esperienza fatta a seguito della stipula del presente contratto.
3. Le maggiori percorrenze dovute a causa di forza maggiore non imputabili al
concessionario e superiori al 2% del servizio minimo stabilito per ciascuna linea saranno
disposte e autorizzate preventivamente dall'Ente affidante che provvederà a sostenere le
maggiori spese rivalendosi sui terzi responsabili delle modifiche dei servizi, inclusi il
primo anno di servizio. Le parti si impegnano a rinegoziare, per il periodo successivo, il
presente comma alla luce anche dell'esperienza fatta a seguito della stipula del presente
contratto.
4. Nel caso le variazioni per causa di forza maggiore comportino una minore percorrenza,
verrà ridotto il corrispettivo spettante in misura proporzionale.
5. Ogni variazione per causa di forza maggiore deve essere comunicata a mezzo PEC
all’ente affidante entro 24 ore dal suo verificarsi ove non sia possibile una comunicazione
preventiva (la quale ultima deve intervenire nell’immediatezza del verificarsi della
causa).
6. In caso di sciopero deve essere garantito il servizio minimo previsto dalla normativa
vigente

Articolo 4 - Obblighi ed impegni dell'affidatario
1. L'Affidatario è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto e di
tutte le altre disposizioni che disciplinano il settore del trasporto pubblico locale.
2. In particolare l'Affidatario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
a) Effettuare i servizi di trasporto oggetto del presente contratto utilizzando:
- materiale rotabile idoneo a garantire la sicurezza del servizio, dei passeggeri e del
personale dipendente, compreso il materiale rotabile di proprietà e messo a disposizione
da parte dell’Ente affidante, come da allegato B. Il materiale rotabile acquistato con il
concorso di risorse pubbliche è assoggettato a un vincolo di destinazione d’uso, volto
all’esclusivo assolvimento degli obblighi di servizio pubblico oggetto del presente
affidamento. Tale materiale, al pari di ogni bene utilizzato per il servizio oggetto del
Contratto, come da art. 16, dovrà essere tenuto in perfetto stato di manutenzione a cura
dell’Affidatario, così da garantirne la piena efficienza, ed è da considerarsi non alienabile,
salvo la restituzione dei contributi pubblici residui non ancora utilizzati. La quota del
costo del materiale rotabile finanziata con il ricorso ai suddetti contributi non può
formare oggetto di ammortamento. Il materiale rotabile contribuito dovrà essere restituito
all’Affidante o al soggetto designato dall’Affidante in caso di subentro, cessazione del
servizio per revoca o risoluzione del Contratto, secondo quanto previsto agli art. 13 e 14.
È fatto pieto di utilizzare il valore patrimoniale del materiale rotabile contribuito ovvero
il materiale stesso per operazioni di alcun tipo (ad es., patrimoniali, finanziarie,
commerciali). I nuovi acquisti di materiale rotabile dovranno migliorare
progressivamente la compatibilità ambientale del parco mezzi ricorrendo a veicoli a
basso impatto, anche con il ricorso a mezzi ibridi e full electric.
- depositi, officine ed impianti di cui all'allegato C;
- personale aziendale qualificato ed in numero adeguato, in base all’assetto organizzativo
interno adottato dalla Società, al raggiungimento delle finalità da perseguire.
In caso di variazioni l'Affidatario è tenuto a dare corso agli aggiornamenti dei suddetti
dati con cadenza annuale in occasione della rendicontazione di cui al successivo articolo
8, ad eccezione che per la sostituzione degli automezzi utilizzati per il servizio oggetto
del presente contratto, per i quali l'Affidatario è tenuto a dare tempestiva comunicazione
all'Ente affidante, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 11.
b) Stipulare, per il materiale rotabile, i depositi, le officine e gli impianti di cui al
precedente punto a), polizza di assicurazione contro incendi e danneggiamenti, in
aggiunta alle assicurazioni obbligatorie:
c) Applicare, per i servizi oggetto del presente contratto, il contratto gestiti in forma
diretta, il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri, sottoscritto
dalle OO.SS. nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di
categoria:
d) Garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi della normativa vigente e in
particolare del d. lgs. n. 81 del 2008;
e) Rispettare la "Carta della qualità del servizio", integrando entro il primo anno di
vigenza del Contratto la Carta dei Servizi allegata al presente atto (allegato E), secondo
quanto previsto dalla delibera ART n. 49/2015 e dal successivo art. 5, comma 4;
f) Rispettare gli standard minimi di qualità di cui all'art. 5 del presente contratto;
g) Fornire all'Ente affidante la rendicontazione relativa allo svolgimento dei servizi
oggetto del presente contratto, di cui all'art. 8 e all’art. 16;
h) Fornire alla Regione e all'Ente affidante tutti i dati e le informazioni sull'attività
aziendale su supporto cartaceo o informatico, necessari per il funzionamento
dell'Osservatorio Provinciale della Mobilità e banca dati del piano di Bacino del T.P.L.,
nonché per l'Osservatorio permanente regionale della Mobilità di cui all'art. 45 della L.R.
25/98;
i) Rispettare, nell'applicazione delle tariffe e nell'adozione dei titoli di viaggio, la struttura
tariffaria prevista dalle disposizioni regionali e/o dall'Ente di Governo;
j) Promuovere iniziative volte a prevenire i fenomeni di evasione dal pagamento dei titoli
di viaggio;
k) Provvedere alla certificazione dei bilanci aziendali tramite società di revisione iscritta
all’elenco Consob;
l) Tenere contabilità separate ai sensi dell'art. 1, comma 5 del Regolamento n.
1893/91/CEE per aziende con altre attività secondo lo schema del bilancio tipo definito
dal Ministero del Tesoro;
m) Provvedere al versamento dei contributi previdenziali secondo la normativa in vigore
e comunicarlo all’ente affidante secondo quanto descritto in seguito;
n) Rispettare il diritto di sciopero del personale dipendente, osservando le disposizioni
inerenti le garanzie, in caso di sciopero, nei servizi pubblici essenziali, ai sensi della
legge 12/6/90, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni;
3. L'esecuzione dei servizi non può essere interrotta né sospesa dall'Affidatario per
nessun motivo, salvo cause di forza maggiore o per interventi dell'Autorità Pubblica per
motivi di sicurezza o di ordine pubblico. In caso di abbandono o sospensione immotivata
del servizio da parte dell'Affidatario, l'Ente Affidante potrà sostituirsi, senza formalità di
sorta, all'Affidatario per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa sul medesimo per
le spese sostenute, con sospensione contestuale del corrispettivo di cui all'art. 7.
4. L'Affidatario è tenuto al rispetto di ogni altro obbligo di servizio previsto dalla
normativa applicabile nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non menzionato
specificatamente nel presente contratto, senza che ciò implichi revisioni del corrispettivo
dovuto.
5. A tutela dell'effettivo svolgimento dei servizi (da documentare ai sensi del successivo
art. 8), l'Affidatario è tenuto a fornire all’ente affidante, entro 30 giorni dalla stipula del
presente contratto, garanzia fideiussoria - bancaria o assicurativa - per un importo pari al
5% del corrispettivo annuo, con scadenza 6 mesi dopo la conclusione del presente
contratto; la garanzia viene restituita dall'Ente affidante accertato che il servizio è stato
svolto in conformità alla normativa e al presente contratto, entro i 2 mesi successivi alla
scadenza della polizza (quindi entro 8 mesi dalla scadenza contrattuale).
6. L'Affidatario ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile
verso terzi per un minimo di Euro 5.164.568,99,per ogni autobus impiegato per
l'esercizio dei servizi oggetto del presente contratto.


Articolo 5 - Standard qualitativi minimi del servizio
1. Al fine di rendere il servizio offerto rispondente alle esigenze dei cittadini e
dell'ambiente, l'Affidatario si impegna a garantire adeguati standard di qualità
nell'esercizio dei servizi oggetto del presente contratto, con particolare riguardo alle
esigenze delle persone a mobilità ridotta e con disabilità. Il servizio in particolare deve
garantire il principio dell'accesso universale, inclusivo e non discriminatorio, anche da
parte dei suddetti utenti, garantendo un progressivo abbattimento delle barriere di
fruizione del servizio, con riguardo a tutti i fattori di qualità dello stesso, limitatamente
alle misure adottabili nell’ambito del rinnovo della flotta e all’effettivo impiego operativo
di quanto già nelle disponibilità proprie di SVT.
2. Vale a tal fine la "Carta della qualità del servizio", comprensiva degli obblighi quali-
quantitativi di cui al prospetto n. 5 delibera ART n. 49,.
3. La "Carta della qualità del Servizio", da sottoporre all'approvazione dell'Ente affidante,
deve contenere l'indicazione degli standard qualitativi del servizio da erogare, relativi ai
parametri minimi di qualità indicati nel presente articolo e, per ciascuno di questi, livelli
quantitativi e le modalità di monitoraggio.
4. L'Affidatario si impegna a conseguire gli obiettivi contenuti nella "Carta della qualità
del servizio" e misurabili mediante rilevazione diretta nonché come numero di utenti
percentualmente soddisfatti. A tal fine, contestualmente alla "Carta della qualità del
servizio", l'affidatario si impegna a mantenere un sistema di monitoraggio della qualità
dei servizi che determini in dettaglio:
- la metodologia ed i tempi di rilevazione della soddisfazione degli Utenti(“customer
satisfaction”);
- la metodologia ed i tempi di rilevazione interna della qualità erogata incoerenza con gli
standard della " Carta della qualità del servizio ".
La “Carta della qualità del servizio” deve contenere l’indicazione degli standard
qualitativi, con le modalità di monitoraggio, nel rispetto di quanto previsto nel prospetto
n. 5 della delibera ART n. 49 e con riferimento almeno ai seguenti fattori:
• Puntualità
• Affidabilità e regolarità del servizio
• Età media dei veicoli impiegati
• Sicurezza e manutenzione
• Affollamento e comfort
• Informazione alla clientela
• Pulizia
• Punti di vendita dei biglietti e disciplina dei canali di distribuzione come previsto dalla
delibera ART n. 49
• Rispetto dell'ambiente
• Inoltro dei reclami e/o suggerimenti da parte dell'utenza
• Monitoraggio della domanda, dell'offerta, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio
• Termini e modalità di risarcimento degli eventuali danni, in applicazione dell'articolo
1681 del Codice Civile, subiti dall'utenza in connessione con l'effettuazione del servizio
di trasporto.
5. A cura dell'Affidatario deve essere conservata a bordo di ogni mezzo impiegato un
estratto della "Carta della qualità del servizio ".
6. Copie della "Carta della qualità del servizio" devono essere disponibili, gratuitamente
ed in numero congruo, presso le sedi Aziendali e, per estratto, presso le rivendite dei titoli
di viaggio.
7. L'Affidatario si impegna, ai sensi del DPCM 30/12/98 ad inviare al Dipartimento per la
Funzione Pubblica comunicazione degli eventuali successivi aggiornamenti della Carta.
verrà ridotto il corrispettivo spettante in misura proporzionale.
5. Ogni variazione per causa di forza maggiore deve essere comunicata a mezzo PEC
all’ente affidante entro 24 ore dal suo verificarsi ove non sia possibile una comunicazione
preventiva (la quale ultima deve intervenire nell’immediatezza del verificarsi della
causa).
6. In caso di sciopero deve essere garantito il servizio minimo previsto dalla normativa
vigente

Articolo 4 - Obblighi ed impegni dell'affidatario
1. L'Affidatario è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto e di
tutte le altre disposizioni che disciplinano il settore del trasporto pubblico locale.
2. In particolare l'Affidatario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
a) Effettuare i servizi di trasporto oggetto del presente contratto utilizzando:
- materiale rotabile idoneo a garantire la sicurezza del servizio, dei passeggeri e del
personale dipendente, compreso il materiale rotabile di proprietà e messo a disposizione
da parte dell’Ente affidante, come da allegato B. Il materiale rotabile acquistato con il
concorso di risorse pubbliche è assoggettato a un vincolo di destinazione d’uso, volto
all’esclusivo assolvimento degli obblighi di servizio pubblico oggetto del presente
affidamento. Tale materiale, al pari di ogni bene utilizzato per il servizio oggetto del
Contratto, come da art. 16, dovrà essere tenuto in perfetto stato di manutenzione a cura
dell’Affidatario, così da garantirne la piena efficienza, ed è da considerarsi non alienabile,
salvo la restituzione dei contributi pubblici residui non ancora utilizzati. La quota del
costo del materiale rotabile finanziata con il ricorso ai suddetti contributi non può
formare oggetto di ammortamento. Il materiale rotabile contribuito dovrà essere restituito
all’Affidante o al soggetto designato dall’Affidante in caso di subentro, cessazione del
servizio per revoca o risoluzione del Contratto, secondo quanto previsto agli art. 13 e 14.
È fatto pieto di utilizzare il valore patrimoniale del materiale rotabile contribuito ovvero
il materiale stesso per operazioni di alcun tipo (ad es., patrimoniali, finanziarie,
commerciali). I nuovi acquisti di materiale rotabile dovranno migliorare
progressivamente la compatibilità ambientale del parco mezzi ricorrendo a veicoli a
basso impatto, anche con il ricorso a mezzi ibridi e full electric.
- depositi, officine ed impianti di cui all'allegato C;
- personale aziendale qualificato ed in numero adeguato, in base all’assetto organizzativo
interno adottato dalla Società, al raggiungimento delle finalità da perseguire.
In caso di variazioni l'Affidatario è tenuto a dare corso agli aggiornamenti dei suddetti
dati con cadenza annuale in occasione della rendicontazione di cui al successivo articolo
ART n. 49 misura 19, sulla base delle risorse effettivamente trasferite da parte della
Regione.
2. Il 95% del corrispettivo previsto viene erogato in rate mensili posticipate entro l'ultimo
giorno di ciascun mese in relazione alla percorrenza preventivata. Il pagamento è
condizionato al ricevimento dei fondi regionali e avviene entro 30 gg. dal ricevimento dei
medesimi. Entro 120 giorni dalla presentazione della rendicontazione prevista all'art. 8
verrà erogato il residuo del corrispettivo assegnato, entro i limiti di cui al successivo
comma 3 e 4.
L'erogazione del 1% del corrispettivo annuo è subordinata al mantenimento del rapporto
ricavi/costi pari o superiore al 0,35.
L'erogazione di un ulteriore 2% del corrispettivo è subordinata al rispetto degli standard
stabiliti nella "Carta dei servizi" - attestato dal legale rappresentante dell'Azienda
affidataria sulla base delle rilevazioni e dei monitoraggi effettuati dalla medesima - tenuto
conto dei "pesi" attribuiti ai parametri di qualità dall'Ente Affidante come segue:
  • 0,75% con riferimento agli standard attinenti la sicurezza del servizio, inclusa
    senza limitazione alcuna, la manutenzione dei mezzi e della segnaletica delle
    fermate;
  •  0,75% con riferimento agli standard attinenti alla regolarità del servizio ed al
    rispetto della carta della qualità del servizio, inclusa, senza limitazione alcuna, la
    puntualità, sia in ore di punta che di morbida, e regolarità del servizio;
  •  0,50% con riferimento agli standard attinenti la pulizia dei mezzi.
3. In sede di rendicontazione, l'importo di cui al comma 1 sarà rideterminato in relazione
ad eventuali riduzioni delle percorrenze risultante dal programma di esercizio contenuto
nell'allegato A al presente contratto.
4. L'importo di cui al comma 1 potrà essere integrato a consuntivo tenuto conto
dell'eventuale mancato introito derivante dall'applicazione delle agevolazioni tariffarie in
relazione a specifici interventi finanziari disposti dalla Regione Veneto.
5. In corrispondenza di ogni pagamento periodico l'Ente affidante ha la facoltà di operare
il recupero, anche per conto della Regione e su richiesta della medesima, di eventuali
debiti a carico dell'Affidatario, mediante compensazione di crediti maturati dallo stesso, a
qualsiasi titolo.
6. Il corrispettivo di cui sopra è assoggettato alla disciplina relativa all'imposta sul valore
aggiunto.
7. Restano in essere le Convenzioni con i Comuni contermini (allegato G), inerenti i
servizi e relativi corrispettivi versati dagli stessi. Si potrà procedere a una revisione ed
armonizzazioni di tali convenzioni entro un anno dalla stipula della presente
convenzione, termine prorogabile d’intesa tra le parti.
8. Con riferimento ai Comuni di Bassano del Grappa e Valdagno resta in essere la
seguente clausola della convenzione esistente tra Comuni e Gestore (art. 8, comma 2,
ultimo periodo: “Ogni Comune si impegna ad integrare i corrispettivi annui erogati dalla
Regione e quelli provenienti da entrate tariffarie fino al raggiungimento del pareggio
della gestione, con le modalità previste dalla concessione del servizio prorogata ai sensi
del comma 2° dell’art. 13 della L.R. n. 4/2001.”. Tale clausola mantiene la sua efficacia
tra Comuni e Gestori per l’intera durata della presente convenzione. Restano in essere le
correlate modalità analitiche di definizione dei suddetti corrispettivi integrativi annui che
le parti potranno formalizzare entro il primo anno di vigenza del Contratto.
9. Con riferimento al Comune di Bassano, resta inoltre in essere l’appendice contrattuale
di cui all’allegato H, che mantiene la sua efficacia per l’intera durata della presente
convenzione.
10. Con riferimento al Comune di Recoaro Terme, in relazione al servizio “fonti”, resta
infine in essere per la durata del presente contratto la modalità analitica di definizione del
contributo integrativo comunale, come contributo volto a coprire la differenza tra
corrispettivo contrattuale, costo e introito tariffario. Le parti potranno formalizzare tale
modalità di definizione entro il primo anno di vigenza del Contratto.
11. Per quanto riguarda le convenzioni di cui ai punti 7, 8 e 10, si potrà procedere ad una
revisione ed armonizzazione delle stesse entro un anno dalla stipula del presente
contratto, termine prorogabile d’intesa tra le parti.


Articolo 8 - Rendicontazione annuale
1. La rendicontazione annuale deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno e
comprende:
- elenco a consuntivo dei chilometri percorsi per ogni linea, con esclusione dei
trasferimenti tecnici;
- elenco degli automezzi utilizzati con la relativa documentazione;
- elenco nominativo del personale utilizzato per i servizi;
- numero dei passeggeri trasportati, determinato secondo le disposizioni impartite per la
redazione del Conto Nazionale Trasporti;
- rapporto proventi del traffico/costi operativi al netto dei costi d'infrastruttura,
comprensivo di analisi degli elementi del rapporto stesso;
- bilancio consuntivo e riclassificazione dello stesso secondo lo schema di bilancio tipo
definito dalla Regione Veneto;
- Copia dei versamenti contributivi assistenziali ed assicurativi (con cadenza mensile)
- Comunicazione relativa agli incidenti e/o danni a persone/cose verificatisi
nell'espletamento del servizio nonché qualsiasi altro fatto che ne comporti turbativa (in
questo ultimo caso, entro 5 gg. dal verificarsi dell'evento).
Ogni altra informazione che gli Enti Affidanti riterranno di richiedere.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta dal rappresentante legale
dell'Azienda Affidataria.



Articolo 9 - Subaffidamento dei servizi
1. Allo scopo di conseguire benefici economici e gestionali l'Affidatario può, nel rispetto
di quanto stabilito all'art. 26 della L.R. 25/98 e successive modifiche, subaffidare a sua
volta a terzi vettori servizi nel limite massimo del 20% dei servizi affidati oggetto del
presente contratto, previa autorizzazione dell'Ente affidante. Il sub affidamento è
condizionato al rispetto degli standard di sicurezza e degli standard di qualità resi
all'utenza.
2. L'Affidatario ha facoltà di affidare in locazione o in comodato od in usufrutto al
subaffidatario, impianti ed automezzi occorrenti per lo svolgimento del servizio secondo
le modalità stabilite e nel rispetto della normativa vigente.
3. L'Affidatario rimane titolare unico della gestione del servizio nei confronti dell'Ente
affidante, al quale è tenuto a rispondere in via esclusiva del servizio stesso.
4. Uno schema del contratto tra l'Affidatario ed il subaffidatario deve essere trasmesso in
copia all'Ente affidante almeno trenta giorni prima della stipula del contratto stesso.
5. Il subaffidatario deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente.
6. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno contestualmente anche il
subaffidamento senza riconoscimento di alcun importo, a titolo di indennizzo, da parte
dell'Ente affidante. Questa clausola deve essere inserita nel contratto con il subaffidatario.

Articolo 10 - Revisione del contratto
1. Il presente contratto è soggetto a revisione:
a) Nei casi di ridefinizione del programma d'esercizio di cui all'art. 2 del presente
contratto, salvo le variazioni ammesse sulla base delle norme precedenti;
b) Nei casi di ridefinizione degli obblighi tariffari di cui all'art. 6;
c) Per variazione delle risorse finanziarie regionali per i periodi contrattuali successivi al
primo anno di applicazione del contratto;
d) ove intervengano cause di forza maggiore, riconosciute da entrambe le parti, che ne
impongano la modifica.
2. Il Piano Economico Finanziario asseverato (allegato I), che costituisce parte integrante
del presente contratto, inpidua presupposti e le condizioni di base che determinano
l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione affidata
ad SVT. Le variazioni apportate dall’Ente Affidante a detti presupposti o condizioni di
base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi
tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nel Piano, unitamente ad
altre ragioni che ne possano determinare la modifica sostanziale, quando determinano una
modifica dell’equilibrio del Piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare
mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga
del termine di scadenza, nel rispetto della normativa vigente. Nel caso in cui le variazioni
apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per
SVT, LA REVISIONE DEL Piano dovrà essere effettuata a favore dell’Ente Affidante.
Comunque, in occasione dell’avvio delle attività inerenti l’attuazione del sistema
filoviario e, in occasione dell’avvio dell’esercizio operativo dello stesso, verrà effettuata
apposita revisione del PEF al fine di accertarne il relativo equilibrio.


Articolo 11 - Inadempienze e sanzioni amministrative
1. Oltre a quanto previsto dall'art. 24 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25,
l'Affidatario incorre nella decadenza dell'affidamento e risoluzione del contratto quando
venga a perdere i requisiti d'idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di
viaggiatori su strada ed inoltre:
- quando cede od affidi a terzi il servizio senza preventiva autorizzazione;
- per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e delle clausole che disciplinano
l'intero rapporto;
In caso di inadempienze che comportino infrazioni, da parte del direttore o del
responsabile d'esercizio, si applicano le disposizioni di cui al DPR 11 luglio1980, n. 753 e
delle normative vigenti nel periodo contrattuale.
2. Il mancato adempimento a ciascuna delle prescrizioni di cui alle lettere da a) a n)
dell'art. 4 determina la sospensione dell'erogazione dello 0,5% del corrispettivo mensile
di cui al primo comma dell'art. 7. L'erogazione avverrà all'atto dell'avvenuto
adempimento alle prescrizioni.
3. Decorsi 15 giorni dalla contestazione della violazione senza che sia stata rimossa
ovvero senza che sia fornita valida giustificazione, l'Affidatario perde il diritto a
percepire il corrispettivo mensile di cui al comma 2.
4. Le irregolarità nell'effettuazione del servizio sono soggette all'applicazione di penali da
parte dell'Ente affidante. L'importo di dette penali è stabilito nel seguente modo:
8, ad eccezione che per la sostituzione degli automezzi utilizzati per il servizio oggetto
del presente contratto, per i quali l'Affidatario è tenuto a dare tempestiva comunicazione
all'Ente affidante, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 11.
b) Stipulare, per il materiale rotabile, i depositi, le officine e gli impianti di cui al
precedente punto a), polizza di assicurazione contro incendi e danneggiamenti, in
aggiunta alle assicurazioni obbligatorie:
c) Applicare, per i servizi oggetto del presente contratto, il contratto gestiti in forma
diretta, il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri, sottoscritto
dalle OO.SS. nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di
categoria:
d) Garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi della normativa vigente e in
particolare del d. lgs. n. 81 del 2008;
e) Rispettare la "Carta della qualità del servizio", integrando entro il primo anno di
vigenza del Contratto la Carta dei Servizi allegata al presente atto (allegato E), secondo
quanto previsto dalla delibera ART n. 49/2015 e dal successivo art. 5, comma 4;
f) Rispettare gli standard minimi di qualità di cui all'art. 5 del presente contratto;
g) Fornire all'Ente affidante la rendicontazione relativa allo svolgimento dei servizi
oggetto del presente contratto, di cui all'art. 8 e all’art. 16;
h) Fornire alla Regione e all'Ente affidante tutti i dati e le informazioni sull'attività
aziendale su supporto cartaceo o informatico, necessari per il funzionamento
dell'Osservatorio Provinciale della Mobilità e banca dati del piano di Bacino del T.P.L.,
nonché per l'Osservatorio permanente regionale della Mobilità di cui all'art. 45 della L.R.
25/98;
i) Rispettare, nell'applicazione delle tariffe e nell'adozione dei titoli di viaggio, la struttura
tariffaria prevista dalle disposizioni regionali e/o dall'Ente di Governo;
j) Promuovere iniziative volte a prevenire i fenomeni di evasione dal pagamento dei titoli
di viaggio;
k) Provvedere alla certificazione dei bilanci aziendali tramite società di revisione iscritta
all’elenco Consob;
l) Tenere contabilità separate ai sensi dell'art. 1, comma 5 del Regolamento n.
1893/91/CEE per aziende con altre attività secondo lo schema del bilancio tipo definito
dal Ministero del Tesoro;
m) Provvedere al versamento dei contributi previdenziali secondo la normativa in vigore
e comunicarlo all’ente affidante secondo quanto descritto in seguito;
n) Rispettare il diritto di sciopero del personale dipendente, osservando le disposizioni
inerenti le garanzie, in caso di sciopero, nei servizi pubblici essenziali, ai sensi della
quello stabilito dall'Ente affidante (al di fuori dei casi di forza maggiore), l'Affidatario
deve pagare, a titolo di penale, la somma di euro 150 per ogni corsa errata.
f. Per qualsiasi altra violazione da parte dell'Affidatario o del personale da questi
dipendente, agli obblighi assunti nel presente contratto, ivi compresa l'inosservanza degli
obblighi di cui ai Regolamenti 3820 e 3821 del 20.12.85, l'Affidatario è tenuto a pagare
una penale di euro 50 per ogni infrazione contestata.


g. L'Ente affidante si riserva di richiedere eventuali maggiori danni che dovessero
derivare dalle infrazioni contestate.
5. Previa contestazione scritta da parte dell'Ente affidante, l'Affidatario è tenuto a pagare
le suddette penali, salva la dimostrata forza maggiore, il cui onere della prova è a carico
dell'Affidatario stesso, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione.
6. L'importo delle penali viene trattenuto al momento del pagamento delle fatture per i
servizi ai quali si riferisce la penale, qualora vi sia capienza, In caso contrario devono
essere pagate entro ;30 giorni dal ricevimento della contestazione formale dell'addebito.


Articolo 12 - Funzioni di vigilanza e di controllo
1. L'Ente Affidante svolge funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità dell'esercizio
dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente contratto nel rispetto della
normativa di cui all'art. 33 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. L'Ente affidante esercita inoltre il controllo sull'attuazione delle norme contrattuali
connesse agli aspetti qualitativi del servizio, analizzando i risultati del monitoraggio di
cui all'art. 5, comma 7, ed effettuando periodicamente la verifica del rispetto degli
standard minimi di qualità del servizio di cui all'art. 5 comma 3.
3. L'espletamento della vigilanza e del controllo non potrà mai venire invocato
dall'Affidatario o dal personale da esso dipendente, quale esimente o diminuente la
responsabilità dell'Affidatario stesso,
4. L’affidatario è tenuto a dare accesso e rispondere a qualunque richiesta di informazione
rivoltagli dall’ente affidante.
5. Affidante e Affidatario costituiscono il Comitato tecnico di Gestione, composto dal
responsabile tecnico dell’Ente di Governo e dell’Affidatario o loro delegati e dal
personale tecnico coinvolto dagli stessi, quale strumento di supporto alla gestione del
Contratto, per la valutazione delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti e per la
definizione delle misure correttive necessarie.
Articolo 13 - Revoca del contratto
1. L'Ente affidante, in conformità a quanto stabilito dall'art, 24 comma 2 della L.R. 25/98,
ha facoltà di revocare l'affidamento, con atto motivato, in caso di modifiche e revisione
sostanziale della rete dei servizi o di una parte di essa ovvero nei casi in cui vengano
meno le ragioni di interesse pubblico che hanno determinato la stipula del presente
contratto.


Articolo 14 - Risoluzione del Contratto
1. Fermi restando gli effetti derivanti dalla revoca e dalla decadenza dell'affidamento del
servizio disciplinati dall'art. 24 della L.R. 25/98 l'Affidante può chiedere la risoluzione
del Contratto quando l'Affidatario:
a) non dia inizio al servizio nel termine contrattualmente concordato, lo abbandoni o lo
interrompa arbitrariamente;
b) effettui il servizio con ripetute gravi accertate irregolarità;
c) non ottemperi alle disposizioni impartite dall'Affidante ai sensi del presente Contratto
ovvero agli obblighi previsti dal presente Contratto o imposti da norme di legge o di
regolamento o dai contratti di lavoro vigenti.
2. Nel caso di cui al primo comma, lett. a) l'Affidante intima l'Affidatario, per iscritto, di
adempiere entro le successive ventiquattro ore, dichiarando contestualmente che decorso
inutilmente detto termine il Contratto si intenderà senz’altro risolto. Nei casi previsti dal
primo comma, lett. b) e c), si applica la diffida con il termine di cui all' art.1454 del
Codice Civile.
3. Oltre ai casi previsti dal primo comma il Contratto è risolto di diritto se l'Affidatario
perde i requisiti di idoneità morale, tecnica, finanziaria previsti dalla legge per l'accesso
alla professione di trasportatore di viaggiatori.
4. Nel caso di impossibilità sopravvenuta all'espletamento del servizio per cause non
imputabili all'Affidatario in misura superiore a un terzo, l'Affidante può chiedere la
risoluzione del Contratto con ripetizione dell'indebito qualora non sia possibile
ripristinare il servizio entro un congruo termine con sicurezza e regolarità;
5. La mancata effettuazione del servizio a causa di sciopero, nazionale, locale o
aziendale, non costituisce titolo per chiedere la risoluzione del Contratto, sempreché
l'Affidatario si attivi, nel caso di scioperi attuati in violazione della legge 146/90, secondo
le facoltà riconosciutele dall'ordinamento a tutela della libertà di movimento dei cittadini.
6 Nei casi previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo, l'Affidatario è tenuto al
risarcimento dei danni causati. Nel caso previsto dal comma 4 l'Affidatario non ha diritto
ad alcun indennizzo o risarcimento
Articolo 15 - Sospensione del pagamento del corrispettivo
1. Per ogni violazione, da parte dell'Affidatario, delle clausole ed obblighi del presente
contratto accertate e formalmente contestate, l'Affidante potrà applicare la sospensione
provvisoria dei pagamenti del corrispettivo mensile per un importo pari, al massimo, allo
0,5% dello stesso. Qualora l'Affidante fornisca valide giustificazioni e/o rimuova
prontamente la violazione, l'importo trattenuto sarà erogato senza indugio dall'Affidante.
2. Decorsi quindici giorni dalla data di contestazione della violazione senza che la stessa
sia stata rimossa e che ne sia stata fornita valida giustificazione per gli effetti pregressi, le
somme di cui sia stato sospeso il pagamento sono definitivamente trattenute a titolo di
penale.
3. Ove non siano state riconosciute valide le giustificazioni per gli effetti pregressi, ma la
violazione sia stata rimossa, gli importi sospesi sono trattenuti come penale in misura
ridotta pari ad un terzo.
4. Nei casi in cui la violazione non sia rimossa entro 30 giorni dalla contestazione, la
stessa assume rilevanza ai fini dell'a risoluzione.


Articolo 16 - Attuazione della delibera ART n. 49 del 2015.
1. L’affidatario inpidua, entro un anno dalla stipula, i beni strumentali essenziali ed
indispensabili come indicato dalla delibera, sottoponendo l’elenco relativo all’ente
affidante, che potrà integrarlo o modificarlo sulla base dei criteri indicati nella delibera
ART n. 49. La formazione dell’elenco avviene previa consultazione almeno delle
associazioni dei viaggiatori ove esistenti e degli enti locali con riferimento ai territori in
cui tali beni si trovano. La mancata presentazione dell’elenco costituisce inadempimento
sanzionato con 2.000 euro al giorno di penale.
2. L’elenco viene aggiornato annualmente con la stessa procedura e le stesse penali di cui
al comma 1.
3. I beni di cui all’elenco, integrati con i beni che l’ente affidante riterrà motivatamente di
inserire nell’elenco nell’ultimo anno di attività, saranno offerti al subentrante ove non si
dia luogo a rinnovi del contratto. Il subentrante li acquisisce al valore di mercato come
previsto dalla misura 5 della delibera ART n. 49.
4. Tutti i beni destinati al servizio, anche non indispensabili o essenziali allo stesso,
devono essere tenuti in perfetto stato di manutenzione per l’intera durata del servizio.
5. L’affidatario annualmente entro il 30 giugno invia una relazione all’ente affidante che
evidenzia:
a) - il perseguimento:
     - degli obiettivi di cui alla misura 14 della delibera ART n. 49;
    - della promozione di azioni di innovazione tecnologica finalizzate al
miglioramento del servizio (come l’adozione di sistemi per la bigliettazione elettronica
interoperabile), secondo quanto previsto dal prospetto n. 5 della delibera ART n. 49;
    - dell’obiettivo di contrasto all’evasione tariffaria;
Il mancato perseguimento di tali obiettivi comporta l’avvio di un confronto tra ente
affidante e affidatario al fine di adottare misure correttive da perseguire l’anno
successivo.
Ove in tale anno successivo le misure correttive non siano perseguite ciò comporta la
possibilità previo contraddittorio di applicare quanto previsto in sede di misura 14
comma 1 della delibera ART n. 49.
b) - i dati di cui al prospetto n. 1 della delibera ART n. 49 ivi compreso l’elenco del
personale nei termini ivi indicati.
6. Qualora alla conclusione del servizio non sia stato disposto rinnovo o gara è possibile
applicare
quanto previsto dalla misura 18 comma 3 della delibera ART n. 49.


Articolo 17 - Clausola finale
1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa vigente, in
particolare in materia di trasporti.
2. Le spese contrattuali e di registrazione sono a carico dell'Affidatario.
3. Le parti si impegnano ad approvare entro un anno dalla stipula del presente contratto
un documento procedurale per la gestione della sicurezza.
4. Gli aggiornamenti che intervengono al presente contratto saranno riportati all’interno
dello stesso ovvero in contratto aggiuntivo (addendum).


Articolo 18 - Competenza territoriale
Su eventuali controversie è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Letto, approvato e sottoscritto


    Per l'Ente di Governo                 Per S.V.T. S.r.l.
     IL DIRIGENTE                 IL DIRETTORE GENERALE
    Arch. Carlo Andriolo                 Ing. Umberto Rovini
    Documento firmato digitalmente            Documento firmato digitalmente

  (art. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 e s.m.i.)       (art. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 e s.m.i.)
Allegati
Allegato A: Rete dei servizi di trasporto pubblico locale e relativo Programma di
esercizio
Allegato B: Materiale rotabile;
Allegato C: Depositi, officine ed impianti;
Allegato D: Personale;
Allegato E: Carta della qualità del servizio;
Allegato F: Tariffe (vedi delibera Ente di Governo n. 3/2017);
Allegato G: Convenzioni Comuni Contermini (agli atti);
Allegato H: Appendice contrattuale del Comune di Bassano (agli atti);
Allegato I: PEF asseverato (vedi delibera Ente di Governo n. 4/2017);
Allegato J: Sistema di monitoraggio.