determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 153 DEL 26/02/2018

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA


     OGGETTO: SIS SCPA AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO PER LA
     MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI, NON PERICOLOSI, CODICE CER
     170302 “MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 170301”
     IDENTIFICATO CON IL CODICE R13 - 07 UBICATO ALLA PK 39+360 IN COMUNE DI
     MAROSTICA LUNGO IL CANTIERE DELLA SUPERSTRADA PEDEMONTANA
     VENETA E APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 280 DEL 03/04/2017.

                            IL DIRIGENTE

        Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 280 del 03/04/2017 è stato approvato il
     progetto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali, non pericolosi codice CER 170302
     “Miscele bituminose perse da quelle di cui alla voce 170301” lungo il cantiere della superstrada
     Pedemontana Veneta nei comuni di Breganze, Mason Vic.no, Pianezze, Marostica e Bassano del
     Grappa.
         Dato atto che tale progetto sarà realizzato per stralci e quindi saranno rilasciate più
     autorizzazioni all’esercizio in base allo stato di avanzamento dei lavori della costruenda Superstrada
     Pedemontana Veneta.
         Rilevato che con nota pervenuta in data 04/01/2018 e assunta al protocollo provinciale in
     pari data al n. 427 la società SIS scpa ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per il
     sito di messa in riserva (R13) identificato nella tabella inserita nel parere della CTPA n. 02/0217
     allegato alla citata determina dirigenziale di approvazione progetto con il codice R13 – 07 tratta 2C
     progressivo pk 39+360.
         Tenuto conto che nella medesima richiesta sono stati presentati il verbale di constatazione e
     collaudato della citata messa in riserva effettuato in data 19/12/2017 realizzato in conformità al
     progetto approvato, e la comunicazione di avvio dell’impianto in data 08/01/2018 con
     l’inpiduazione del tecnico responsabile della gestione dell’impianto.
         Considerato che per tale progetto sono state versate le garanzie finanziarie generali previste
     dalla D.G.R.V. n° 2721 del 29/12/2014 relative all’intero progetto approvato.
         Rilevato che i documenti prescritti nel parere della CTPA di approvazione progetto: la
     mappatura dei pozzi piezometrici già realizzati e ritenuti significativi per il monitoraggio della falda
     nei tratti interessati dagli interventi progettuali complessivi, la verifica dell’ubicazione dei siti di
     messa in riserva esterna al raggio dei 200 metri rispetto ai punti di captazione o di derivazione
     acque destinate al consumo umano sono stati presentati dalla ditta all’atto della richiesta della prima
     autorizzazione all’esercizio del sito R13 di Mason Vicentino rilasciata con provvedimento n. 638
     del 18/07/2017.
         Tenuto conto che nell’arco dei 30 giorni fissati dalla comunicazione di avvio del
     procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del sito in esame del 16/01/2018 prot.
     n. 3185, non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento.
         Considerato che, trattandosi di messa in riserva R13, l’art. 2, lettera g) del d.lgs. n. 36/03



copia informatica per consultazione
     prevede che lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento deve essere inferiore a tre
     anni.
         Richiamati:
      •  il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
        vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
        province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
        rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e
        s.m.i., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque
        di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i..”;
      •  la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05.11.2009, con cui è stato
        approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successiva D.G.R. Veneto n° 842 del
        15.05.2012, pubblicata sul BUR n° 43 del 05.06.2012, di modifica e approvazione del testo
        integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
      •  la D.G.R. Veneto n° 2721 del 29/12/2014 sulle garanzie finanziarie,
         Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.
         Visto il D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
         Vista la L.R. 21.01.2000, n° 3 e successive modifiche ed integrazioni.
         Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del Vento n° 107 del 05.11.2009 di
     approvazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque e s.m.i..
         Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
     succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della
     Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 75 ID PROC 478.
         Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
         Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è
     stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019.
        Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano
     Esecutivo di Gestione 2017/19.
                          DETERMINA
     Che la società S.I.S. Scpa con sede legale Via Invorio, 24/A – Torino, è autorizzata all’esercizio
     dell’impianto per la messa in riserva R13 di rifiuti speciali, non pericolosi, codice CER 170302
     “Miscele bituminose perse da quelle di cui alla voce 170301” identificato con il codice R13 - 07
     Tratta 2C progressivo pk 39+360 in Comune di Marostica ubicato lungo il cantiere della superstrada
     Pedemontana Veneta e approvato con Determina dirigenziale n. 280 del 03/04/2017.
     Ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, dell’art. 26 della L.R. 3/2000 e dell’art. 1 lettera g) del
     D.Lgs. 36/2003 e loro s.m.i., il presente provvedimento costituisce autorizzazione all’esercizio e ha
     validità fino al 26/02/2021.
                           FA OBBLIGO
     Al Consorzio Stabile SIS Scpa di procedere all’esercizio dell’impianto in oggetto nel rispetto delle
     seguenti prescrizioni:
     Aspetti generali.
     1. Rispettare le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti, esclusivamente nell’area indicata,
      come richiamato negli elaborati tecnici agli atti di questa Amministrazione, nonché secondo le
      planimetrie di cantierizzazione presentate in allegato alla richiesta di approvazione progetto.
     2. La Ditta dovrà comunicare preventivamente a questo Servizio le variazioni che si intendono
      apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e l’A.R.P.A.V. di
      eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio corrente dell’attività, ivi
      compresa la funzionalità degli impianti di abbattimento delle emissioni.




copia informatica per consultazione
     3. La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità previste
       dalla nuova D.G.R. Veneto n° 2721 del 29/12/2014.
     4. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
       effettuata nell’anno precedente. Le relazioni annuali dovranno essere conservate presso
       l’impianto e messe a disposizione degli organi di controllo, qualora richiesto.
     5. In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di eventuale
      variazione della ragione sociale, la Ditta è obbligata:
      a) comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione
      dell'iscrizione in essere, trasmettendo tempestivamente, a mezzo posta elettronica certificata:
         i.      copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della ditta.
         ii.      le garanzie finanziarie aggiornate con la nuova ragione sociale.
     6. In caso di eventuale cambio del legale rappresentante, la Ditta è obbligata:
        a. il legale rappresentate in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione
      prevista.
        b. il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
      445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso
      dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i..
     Gestione delle aree.
     7. Mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, in modo da evitare
      possibili inquinamenti al terreno sottostante.
     8. Mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso, rimuovendo tutti gli spanti
      di fluido in genere, occorsi durante l’attività.
     Gestione dei rifiuti.
     9. I rifiuti di messa in riserva dovranno essere collocati in corrispondenza del sito identificato con
       il codice R13 - 07 Tratta 2C progressivo pk 39+360 in Comune di Marostica.
     10. Il codice CER attribuito al rifiuto derivante dalla fresatura delle aree oggetto di intervento è il
       170302 miscele bituminose perse da quelle di cui alla voce 17 03 01.
     11. Caratterizzazione in ingresso
       Non è prevista la caratterizzazione puntuale dei rifiuti in ingresso a seguito dell’ottemperanza a
       quanto previsto dal parere CTPA allegato al decreto di approvazione progetto n. 280/2017
     12. Caratterizzazione in uscita
       test di cessione eseguito sul tal quale secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-
       2 per i parametri dell’allegato 3 del DM 05/02/1998 e s.m.i. con esclusione del parametro
       Amianto;
       L’idoneità tecnico merceologica dei materiali dovrà essere dimostrata attraverso la conformità
       all’allegato C della Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 15
       luglio
       La caratterizzazione chimica dei materiali e della verifica tecnico merceologica dovrà essere
       eseguito come di seguito indicato:
       • n.1 campione ogni 3.000 mc di produzione.
     Gestione degli scarichi idrici
      13. Il rifiuto in attesa di essere sottoposto al recupero R5 dovrà essere coperto con teli
        impermeabili e posti su un telo a protezione del terreno sottostante.
     Gestione delle emissioni in atmosfera.
      14. Dovrà essere prevista la bagnatura periodica delle piste di cantiere e dei depositi di inerti
        tenendo conto del periodo stagionale con aumento della frequenza delle bagnature durante la
        stagione estiva.
      Gestione delle emissioni acustiche




copia informatica per consultazione
        15. Il cantiere della costruenda Superstrada Pedemontana Veneta è in possesso di autorizzazioni
          in deroga al rumore concessa dai Comuni attraversati dall’opera. Alla scadenza delle singole
          autorizzazioni, qualora il cantiere sia ancora in esercizio, dovrà essere prodotta alla
          Provincia e all’Arpav copia delle autorizzazioni comunali.
                             AVVERTE CHE
         La Ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità a
         quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di
         cui al presente provvedimento.
         In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è
         obbligata:
         a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
           provvedimento, istanza di rinnovo motivato almeno 180 giorni prima della scadenza
           dello stesso.
         b) ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006
           e s.m.i.
         L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto
         delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta
         l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.
         mm. ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia
         ambientale.
         Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a
         seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di
         controllo.
         Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
         comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Società resta
         impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio
         dell’attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica,
         idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.
                          INFORMA CHE
     Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
     giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
     Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla
     situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
     modificato dalla Legge 213/2012).
     Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
     Il presente provvedimento viene inviato al legale rappresentante del Consorzio Stabile SIS Scpa, al
     Sindaco pro tempore dei Comuni di Breganze, Mason Vic.no, Pianezze, Marostica, Bassano del
     Grappa e al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., Azienda ULSS 7
     Berica.

     Vicenza, 26/02/2018
                                      Sottoscritta dal Dirigente
                                      (MACCHIA ANGELO)
                                        con firma digitale


     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




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                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 153 DEL 26/02/2018


     OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO PER LA MESSA
     IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI, NON PERICOLOSI, CODICE CER 170302
     “MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 170301”
     IDENTIFICATO CON IL CODICE R13 - 07 UBICATO ALLA PK 39+360 IN COMUNE DI
     MAROSTICA LUNGO IL CANTIERE DELLA SUPERSTRADA PEDEMONTANA
     VENETA E APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 280 DEL 03/04/2017.




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 27/02/2018.


     Vicenza, 27/02/2018




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                       (BERTACCHE CRISTINA)
                                          con firma digitale




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