determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 199 DEL 09/03/2018

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: DITTA: SABBIE INDUSTRIALI S.R.L. - SEDE LEGALE VIA DEL LAVORO,
     21 – COMUNE DI MONTEGALDA - AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO IMPIANTO
     DI MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI, NON PERICOLOSI, CON EMISSIONI
     IN ATMOSFERA E SCARICO DI ACQUE REFLUE UBICATO IN VIA DEL LAVORO, 21
     NEL COMUNE DI MONTEGALDA E CONTESTUALE REVOCA PROVVEDIMENTO
     PROVINCIALE AUA N. 509/2015 DEL 27/10/2015 E ISCRIZIONE N. 6/2015 AL
     REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI
     RECUPERO.

                            IL DIRIGENTE


         Premesso che con provvedimento del Presidente della Provincia n° 96 del 31/08/2016, è
     stato approvato il progetto presentato dalla società Sabbie Industriali s.r.l. di messa in riserva (R13)
     di rifiuti speciali inerti, sabbie esauste e fanghi di lavorazione non pericolosi a seguito
     dell’ampliamento dell’attività presso lo stabilimento di via del Lavoro, 21 in comune di
     Montegalda.
         Tenuto conto che la ditta era già titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. Registro
     Provinciale 509/2015 del 27/10/2015 per gli scarichi idrici, le emissioni in atmosfera e per i rifiuti
     ed è iscritta al n. 6/2015 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero
     rifiuti in regime semplificato.
         Rilevato che il citato provvedimento Presidenziale di approvazione progetto di messa in
     riserva di rifiuti speciali ha ricompreso anche le autorizzazioni alle emissioni e agli scarichi
     industriali e che l’ampliamento di attività non ha comportato alcuna modifica per gli ultimi due
     spetti ambientali citati.
     Considerato che
       • la ditta ha regolarmente presentato le garanzie finanziarie che sono state accettate e restituite
         in n. di 3 copie da parte della Provincia con nota del 13/07/2017, prot. n. 50840;
       • la ditta con nota prot. 80434 del 30/11/2016 ha comunicato l’avvio dell’esercizio provvisorio
         e la nomina del tecnico responsabile
      •  la ditta ha richiesto proroga con nota prot. 33114 del 08/05/2017a cui è stato dato riscontro
         positivo con nota prot. 33737 del 10/05/2017;
       •  la ditta in data 06/12/2017, prot. n. 82760 ha presentato il collaudo funzionale dell’impianto
         conforme al progetto approvato con provvedimento n. 96 del 31/08/2016, firmato in data




copia informatica per consultazione
         04/12/2017 dal dott. For. Francesca Sommacal, e in data 22/12/2017, prot. n. 86666 la
         richiesta di autorizzazione all’esercizio;
         Tenuto conto che l’avvio procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
     dell’impianto in questione è stato comunicato con nota n. 374 del 03/01/2018.
         Dato atto che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla documentazione
     di collaudo trasmessa agli enti interessati nella nota di avvio procedimento per il rilascio
     dell’autorizzazione all’esercizio;
         Visti:
      •  il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
        vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
        province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
        rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e
        ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle
        acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e ss.mm.ii.”;
      •  la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05.11.2009 e s.m.i. con cui è
        stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (eventuale);
      •  la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in
        materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006,
        modificandone le modalità di prestazione.
         Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.
         Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n.3 e 16/04/1985 n. 33.
         Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.2166 del 11.07.2006.
         Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
     succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della
     Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 75 ID PROC 478.
         Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
         Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è
     stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;
        Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano
     Esecutivo di Gestione 2017/19;

                           DETERMINA
     La Società Sabbie Industriali s.r.l. con sede legale in via del Lavoro, 21 in comune di Montegalda, è
     autorizzata all’esercizio dell’impianto di messa in riserva di rifiuti speciali, non pericolosi, sito in
     via del Lavoro, 21 in Comune di Montegalda (VI).
     Che il presente provvedimento ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 26 della L.R.
     3/2000 e loro s.m.i., costituisce autorizzazione all’esercizio, alle emissioni in atmosfera ed allo
     scarico di acque reflue e ha validità fino al 22.02.2028.
                           FA OBBLIGO
     Alla Società Sabbie Industriali s.r.l. di procedere all’esercizio dell’impianto in oggetto nel rispetto
     delle seguenti prescrizioni:
     Aspetti generali.
     1. La ditta dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le condizioni
      organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella
      relazione tecnica e come precisato nel lay-out dell'impianto, allegato al collaudo funzionale.
     2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
      tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono
      ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa
      preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel




copia informatica per consultazione
      presente provvedimento.
     3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
      intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
      l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio corrente
      dell’attività.
     4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità a
      quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al
      presente provvedimento.
     5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le
      norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza e
      igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
     6. Entro il 30 aprile di ogni anno, la ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
      effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto, da tenere
      a disposizione dell’autorità di controllo
     7. Il presente provvedimento revoca la precedente A.U.A. n. 509/2015 del 27/10/2015 e la
      contestuale cancellazione dell’iscrizione n. 6/2015 della Società Sabbie Industriali s.r.l. al
      registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in
      regime semplificato.
     Gestione delle aree.
     8. La Società dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con
       caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività, callettate ai muri di
       perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante; a
       tal fine si richiede, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, di redigere ed
       inviare una specifica procedura gestionale in merito.
     9. La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso,
       rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l’attività.
     10. Le aree destinate a deposito di rifiuti dovranno essere fisicamente separate dalle altre aree
       adibite all’attività commerciale dell’azienda ed essere identificate in modo univoco mediante
       idonea cartellonistica indicante il codice C.E.R..
     Gestione dei rifiuti.
     11. Nell’impianto oggetto del presente provvedimento potranno essere conferiti i rifiuti, con le
       relative specifiche operazioni consentite, di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento, quale
       parte integrante e sostanziale dello stesso.
     12. I quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall’impianto sono così sudpisi:
       a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 42.000 t/anno;
       b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 240 t.
     13. In conformità con quanto previsto dalla D.G.P. n° 56 del 09.02.2010 e dalla Determinazione n°
       90 del 11.02.2013, nonché dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
       all’interno dell’impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
       a) messa in riserva preliminare alle operazioni di effettivo recupero senza alcuna operazione di
         miscelazione: i rifiuti in uscita dovranno mantenere il medesimo codice di ingresso e
         dovranno essere destinati ad impianti che effettuino una delle operazioni da R1 a R12.
     14. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
       indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione;
     Gestione degli scarichi idrici.
     • Le acque di dilavamento dei piazzali potenzialmente inquinate da sostanze pericolose sono
      inpiduate relativamente alle seguenti aree:
      − nuovo piazzale pavimentato destinato a zona di accumulo esterno di sabbie e granelle, transito
       automezzi e stoccaggio di rifiuti in messa in riserva in container pari a 3.112,76 m²;
      − nuovo piazzale pavimentato per transito automezzi pari a 352,83 m²;



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       − superficie pavimentata in cls per deposito materie prime (sabbie e graniglie) pari a 743 m²;
       per una superficie complessiva da sottoporre a trattamento depurativo pari a 4.209 m².
     •  l'impianto di depurazione è composto dalle seguenti sezioni:
       − pozzetto di by-pass;
       − 3 pozzettoni decantatori/sedimentatori in cls da 3,4 m³/cadauno per il trattamento della prima
         pioggia;
       − pozzetto finale di sfioro;
     •  nel piazzale pavimentato esistente per transito e manovra automezzi pari a 3.968 m² è presente
       una cisterna di gasolio per cui la ditta ha previsto di realizzare una rete di raccolta delle acque
       derivanti dalla zona di rifornimento carburanti idraulicamente separata dalla restante e
       prevedendo un pozzetto di campionamento per la verifica delle acque reflue dopo il trattamento
       di disoleazione e prima dell'immissione nella rete delle acque meteoriche;
     •  lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia depurate e quelle di seconda pioggia vengono
       convogliate in un bacino di laminazione non impermeabilizzato pari a 750 m², collegato tramite
       la rete acque meteoriche comunale in un successivo bacino di laminazione a servizio della rete
       acque meteoriche di lottizzazione per confluire attraverso uno scolo esistente lungo via Vegri
       fino al Rio Fratta;
     •  considerato che in assenza di impermeabilizzazione del bacino di laminazione, lo scarico delle
       acque nel suddetto recapito si configura come scarico su suolo e non in corpo idrico superficiale,
       con la conseguente applicazione dei limiti di cui alla tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del
       d.lgs. 152/06;
     NUMERO E TIPOLOGIA SCARICHI AUTORIZZATI CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:
     Nr. scarichi Tipologia reflui scaricati Corpo ricettore finale
            Acque meteoriche di Bacino di laminazione non impermeabilizzato - rete acque meteoriche
     1      dilavamento di prima comunale - bacino di laminazione a servizio della rete acque meteoriche di
            pioggia       lottizzazione - scolo esistente lungo via Vegri - Rio Fratta

            Acque meteoriche di Bacino di laminazione non impermeabilizzato - rete acque meteoriche
     1      dilavamento   area  di comunale - bacino di laminazione a servizio della rete acque meteoriche di
            rifornimento carburanti  lottizzazione - scolo esistente lungo via Vegri - Rio Fratta

     • devono essere realizzati i seguenti pozzetti di campionamento nei punti di seguito elencati:
       a) un pozzetto di campionamento fiscale, da indicare con la sigla “PF1”, posto
         immediatamente a valle dell'impianto di sedimentazione/disoleazione delle acque
         meteoriche di prima pioggia, prima della congiunzione con la condotta del troppo pieno
         delle acque di seconda pioggia;
       b) un pozzetto di ispezione, da indicare con la sigla “PI2”, nella condotta di scarico del troppo
         pieno delle acque di seconda pioggia, a monte della congiunzione con le acque provenienti
         dal sistema di depurazione;
       c) un pozzetto di campionamento fiscale “PF3” in uscita dal sistema di disoleazione relativo
         all'area di rifornimento carburanti;
       d) un pozzetto di ispezione “PI4” immediatamente a monte dell'allaccio alla rete fognaria
         acque bianche (zona a nord-ovest);
     15. i due pozzetti di campionamento fiscali devono essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo
       da permettere il prelievo manuale o con l’attrezzatura automatica (autocampionatore), devono
       essere sempre accessibili da parte delle autorità competenti al controllo, devono essere idonei
       per i prelievi e le misure di portata e devono essere indipendenti da eventuali apporti di altre
       acque reflue;
     16. l'Impresa, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, dovrà far effettuare da un
       laboratorio analisi agli scarichi sotto indicati, indicando il metodo di campionamento e le



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       metodiche analitiche. Le analisi devono essere effettuate nella tempistica e per i parametri sotto
       riportati:
      Punto di
             Periodicità analisi                         Parametri da analizzare
      prelievo

      Pozzetto   Due volte all'anno a partire dalla data del rilascio del presente  pH, COD, Conducibilità, Solidi
      fiscale    provvedimento, indicativamente alla distanza di sei mesi l’una    Sospesi Totali, Ferro, Rame,
      “PF1”     dall’altra, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo.     Piombo, Zinco, Alluminio,
                                               Idrocarburi Totali

      Pozzetto   Due volte all'anno a partire dalla data del rilascio del presente  pH, COD, Conducibilità, Solidi
      fiscale    provvedimento, indicativamente alla distanza di sei mesi l’una    Sospesi Totali, Ferro, Rame,
      “PF3”     dall’altra, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo.     Piombo, Zinco, Alluminio,
                                               Idrocarburi Totali

     17. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche
       un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. I rapporti di prova con i relativi
       verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità
       competenti al controllo.
       Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed
       impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e
       che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento;
     18. le vasche di dissabbiatura e di disoleatura dell'impianto di depurazione dovranno essere
       periodicamente svuotate dai residui pesanti e dagli olii al fine di garantire il perfetto
       funzionamento dei sistemi di depurazione, tale operazione dovrà essere registrata nell’apposito
       quaderno di manutenzione;
     19. l'Impresa dovrà provvedere all’attenta e costante conduzione dell'impianto di depurazione,
       evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell’impatto nel relativo corpo ricettore
       dello scarico e segnalando tempestivamente alla Provincia e all’A.R.P.A.V. di Vicenza eventuali
       inconvenienti che si dovessero verificare all'impianto;
     20. l'Impresa dovrà registrare, in un apposito quaderno, le operazioni di manutenzione programmata
       e straordinaria che vengono eseguite all'impianto di depurazione. Il citato quaderno dovrà essere
       messo a disposizione dell’autorità di controllo;
     21. l'Impresa dovrà registrare nel quaderno di manutenzione sopraccitato anche le eventuali rotture
       o disfunzioni delle apparecchiature elettriche ed elettroniche previste per l'impianto di
       depurazione e la data di ripristino della funzionalità di tali apparecchiature;
     22. gli scarichi autorizzati con il presente provvedimento, dovranno rispettare i limiti di seguito
       indicati:
       Punto di
                        Corpo Ricettore              Limiti allo scarico da rispettare
       prelievo

              Bacino di laminazione non impermeabilizzato - rete acque
                                           Tabella 4 dell’allegato 5 alla Parte Terza
      Pozzetto    meteoriche comunale - bacino di laminazione a servizio
                                           del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 N.
      fiscale “PF1”  della rete acque meteoriche di lottizzazione - scolo
                                           152
              esistente lungo via Vegri - Rio Fratta

              Bacino di laminazione non impermeabilizzato - rete acque
                                           Tabella 4 dell’allegato 5 alla Parte Terza
      Pozzetto fiscale meteoriche comunale - bacino di laminazione a servizio
                                           del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 N.
      “PF3”      della rete acque meteoriche di lottizzazione - scolo
                                           152
              esistente lungo via Vegri - Rio Fratta

     23. i limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con
       acque prelevate esclusivamente allo scopo;
     24. è fatto comunque pieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell’allegato 5




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       alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, come previsto dall’art. 103, comma 3, del citato decreto;
       Gestione delle emissioni in atmosfera.
     25. I valori di emissione degli inquinanti e delle portate non dovranno essere superiori a:

          Camino n.            Portata
                Quota (m)              Parametri      Limiti (mg/Nm3)
                         (Nm3/h)*

           1       15       40.000      Polveri         20
       * La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di ± 20%.
       A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere
       modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell’art. 271, comma 13, del D.Lgs.
       152/06.
     26. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni sono
       previsti con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito
       registro (registro controlli analitici) allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione
       dell’autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in
       appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06. Gli autocontrolli devono essere effettuati
       nelle più gravose condizioni di esercizio dell’impianto produttivo e dovranno essere determinate
       sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti
       di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per
       quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
     27. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera di
       Giunta   Provinciale   n.173   del  22/05/2012,   riportate   nel  sito  specifico
       www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-
       atmosfera-controlli-analitici-1/; tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di
       contraddittorio. L’azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche perse, previa
       comunicazione ad ARPAV, la quale si esprimerà formalmente in merito; il numero minimo dei
       punti per la misura dei persi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto indicato
       nella norma UNI 10169 e smi.
     28. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato 6 alla
       parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la
       presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di
       tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e
       di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato; in caso di
       impossibilità tecnica l’azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa secondo i
       criteri espressi Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012 e riportati nel sito specifico
       www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-
       atmosfera-controlli-analitici-1. I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in sicurezza
       da parte delle autorità competenti al controllo.
     29. Ai sensi del comma 20 all’art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un superamento dei valori
       limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori
       misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla ditta alla
       Provincia e all'ARPAV entro 24 ore dall'accertamento.
     30. Deve sempre essere effettuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di abbattimento
       autorizzati, secondo un apposito piano da tenere presso lo stabilimento e mettere a disposizione
       dell’autorità di controllo. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di
       abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un
       apposito registro (registro manutenzioni impianti di abbattimento) da tenersi a disposizione
       dell’autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in
       appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06.




copia informatica per consultazione
     31. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed
       al dipartimento provinciale dell’ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di
       funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà
       procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in
       efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere
       comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
     32. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante
       diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).
     33. Questa Amministrazione si riserva di intervenire con richieste di approfondimenti in ordine alla
       quota dei camini, a fronte di segnalazioni/accertamenti in cui venga messa in dubbio l’anzidetta
       circostanza di efficace dispersione, ritenuta garantita con la quota inpiduata.
     34. Per lo schema tipo di certificato analitico e le caratteristiche del tronchetto di prelievo si
       rimanda all’Allegato 2.
                          AVVERTE CHE
     In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:
     a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
     provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
     b) ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
     In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della
     ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista
     congiuntamente alla richiesta di variazione dell’autorizzazione in essere, trasmettendo
     tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell’atto notarile attestante l’avvenuta
     variazione sociale della Società.
     In caso di cambio del legale rappresentante:
     a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista
     b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la
     dichiarazione di conformità dell’attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti
     soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
     L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle
     condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta l’applicazione
     dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché
     l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
     Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di
     successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.
     Ai sensi dell’art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì
     autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento ed alle emissioni in atmosfera.
     Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
     comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad
     acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività di competenza di
     altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli
     impianti, ecc.
                          INFORMA CHE
     Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
     giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
     Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla
     situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
     modificato dalla Legge 213/2012).
     Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
     Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta sabbie Industriali s.r.l., , al Sindaco pro
     tempore del Comune di Montegalda, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza




copia informatica per consultazione
     dell’A.R.P.A.V., all’Ulss n. 8 Berica, al Consorzio di Bonifica Brenta, allo Sportello Unico delle
     Attività Produttive del comune di Montegalda.

     Vicenza, 09/03/2018



                                   Sottoscritta dal Dirigente
                                    (MACCHIA ANGELO)
                                     con firma digitale



     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




copia informatica per consultazione
                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 199 DEL 09/03/2018


     OGGETTO: DITTA: SABBIE INDUSTRIALI S.R.L. - SEDE LEGALE VIA DEL LAVORO,
     21 – COMUNE DI MONTEGALDA - AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO IMPIANTO
     DI MESSA IN RISERVA [R13] DI RIFIUTI SPECIALI, NON PERICOLOSI, CON
     EMISSIONI IN ATMOSFERA E SCARICO DI ACQUE REFLUE UBICATO IN VIA DEL
     LAVORO, 21 NEL COMUNE DI MONTEGALDA E CONTESTUALE REVOCA
     PROVVEDIMENTO PROVINCIALE AUA N. 509/2015 DEL 27/10/2015 E ISCRIZIONE N.
     6/2015 AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO
     ATTIVITÀ DI RECUPERO.




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 13/03/2018.


     Vicenza, 13/03/2018




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                       (BERTACCHE CRISTINA)
                                          con firma digitale




copia informatica per consultazione
     Ditta: Sabbie Industriali s.r.l. - via del Lavoro, 21 – Montegalda (VI) Allegato 1


                                                           CODIFICA E
                                                          GESTIONE DEL
        CODICE C.E.R.  DEFINIZIONE CODICI CER      DESCRIZIONE      OPERAZ.    NOTE
                                                          MATERIALE IN
                                                            USCITA



                                 Rifiuti della
                               fabbricazione di
                              prodotti di ceramica,        Messa in riserva
         10.12.03    polveri e particolato                 R13             10.12.03
                              mattoni, mattonelle e           R13
                                materiali da
                                costruzione




                               Rifiuti della
                 Scarti di ceramica,
                             fabbricazione di
                mattoni, mattonelle e
                            prodotti di ceramica,          Messa in riserva
         10.12.08   materiali da costruzione                 R13             10.12.08
                            mattoni, mattonelle e             R13
                  (sottoposti a
                              materiali da
                trattamento termico
                              costruzione



                               rifiuti prodotti dalla
                                lavorazione e dal
                 limatura e trucioli di                     Messa in riserva
         12.01.01                  trattamento fisico e    R13             12.01.01
                  materiali ferrosi                         R13
                              meccanico superficiale
                                   di metalli




                               rifiuti prodotti dalla
                                lavorazione e dal
                polveri e particolato di                     Messa in riserva
         12.01.02                  trattamento fisico e    R13             12.01.02
                  materiali ferrosi                         R13
                              meccanico superficiale
                                   di metalli




                               rifiuti prodotti dalla
                                lavorazione e dal
                 limatura e trucioli di                     Messa in riserva
         12.01.03                  trattamento fisico e    R13             12.01.03
                 materiali non ferrosi                        R13
                              meccanico superficiale
                                   di metalli




                               rifiuti prodotti dalla
                                lavorazione e dal
                polveri e particolato di                     Messa in riserva
         12.01.04                  trattamento fisico e    R13             12.01.04
                 materiali no ferrosi                         R13
                              meccanico superficiale
                                   di metalli




                               rifiuti prodotti dalla
                 fanghi di lavorazione,    lavorazione e dal
                                                 Messa in riserva
         12.01.15    persi da quelli di cui  trattamento fisico e    R13             12.01.15
                                                   R13
                  alla voce 12 01 14    meccanico superficiale
                                   di metalli




                              rifiuti prodotti dalla
                 Materiale abrasivo di   lavorazione e dal
                                                 Messa in riserva
         12.01.17   scarto, perso da quello trattamento fisico e      R13             12.01.17
                                                   R13
                di cui alla voce 12 01 16 meccanico superficiale
                                 di metalli



copia informatica per consultazione
        Ditta: Sabbie Industriali s.r.l. - via del Lavoro, 21 – Montegalda (VI) Allegato 2
                            Emissioni

     SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO
                 (*importante considerare indicazioni sotto riportate)


           Ditta:

           ______________________________________________________________________

           Attività produttiva svolta:

           ______________________________________________________________________

           Camino n.___________Relativo all'impianto di

           ____________________

           Campione 1 prelevato il___________ da

           _____________________________________________________

           Durata del prelievo dalle ore_____ alle ore______

           Campione 2 prelevato il___________ da

           ______________________________

           Durata del prelievo dalle ore_____ alle ore______

           Campione 3 prelevato il___________ da

           Durata del prelievo dalle ore____ alle ore______

           Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durate il prelievo e che

           abbiano influenza sulle emissioni

           Strumentazione usata per il prelievo

           _____________________________________________________________________

           Metodiche utilizzate per il campionamento

           ____________________________________________________

           Metodiche utilizzate per l’analisi

           ____________________________________________________




copia informatica per consultazione
            Risultati analitici

            Portata delle emissioni __________________         Temperatura fumi______

            Tenore di ossigeno* _________________________ Umidià

          ____________________

         *(da riportare solo per processi di combustione)

          Inquinante 1      Valore di concentrazione medio        Flusso di massa
          Inquinante 2      Valore di concentrazione medio        Flusso di massa
          Inquinante 3      Valore di concentrazione medio        Flusso di massa
     NOTE
     Oltre alla data e alla firma, con timbro di iscrizione all'albo, del tecnico abilitato all'analisi, si
     dovrà allegare il verbale di campionamento e prelievo ed esprimere le seguenti determinazioni:

      1. che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime
        massimo possibile od, eventualmente, motivare una situazione. difforme;
      2. la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, dl eventuali impianti di
        abbattimento;
      3. la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla loro
        rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
      4. stima dell'errore standard nell’analisi;
      5. motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di
        autorizzazione e quanto determinato al momento dell’analisi.

     (*) Nelle more dei decreti attutivi richiamati al punto 17 dell’art. 271 del D. Lgs 152/2006 per
     il campionamento manuale delle emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in
     merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue:

      •  il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per
        ciascuna misura. Ai fini del calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media
        ottenuta da questi 3 campioni;
      •  il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve
        determinare per il confronto con il valore limite;
      •  il tempo di campionamento di norma deve essere di un’ ora, tenuto conto che la
        concentrazione media è riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un’ ora di funzionamento dell’
        impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

     N.B. tempi di campionamento persi devono essere motivati




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