determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 199 DEL 09/03/2018
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: DITTA: SABBIE INDUSTRIALI S.R.L. - SEDE LEGALE VIA DEL LAVORO,
21 – COMUNE DI MONTEGALDA - AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO IMPIANTO
DI MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI, NON PERICOLOSI, CON EMISSIONI
IN ATMOSFERA E SCARICO DI ACQUE REFLUE UBICATO IN VIA DEL LAVORO, 21
NEL COMUNE DI MONTEGALDA E CONTESTUALE REVOCA PROVVEDIMENTO
PROVINCIALE AUA N. 509/2015 DEL 27/10/2015 E ISCRIZIONE N. 6/2015 AL
REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI
RECUPERO.
IL DIRIGENTE
Premesso che con provvedimento del Presidente della Provincia n° 96 del 31/08/2016, è
stato approvato il progetto presentato dalla società Sabbie Industriali s.r.l. di messa in riserva (R13)
di rifiuti speciali inerti, sabbie esauste e fanghi di lavorazione non pericolosi a seguito
dell’ampliamento dell’attività presso lo stabilimento di via del Lavoro, 21 in comune di
Montegalda.
Tenuto conto che la ditta era già titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. Registro
Provinciale 509/2015 del 27/10/2015 per gli scarichi idrici, le emissioni in atmosfera e per i rifiuti
ed è iscritta al n. 6/2015 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero
rifiuti in regime semplificato.
Rilevato che il citato provvedimento Presidenziale di approvazione progetto di messa in
riserva di rifiuti speciali ha ricompreso anche le autorizzazioni alle emissioni e agli scarichi
industriali e che l’ampliamento di attività non ha comportato alcuna modifica per gli ultimi due
spetti ambientali citati.
Considerato che
• la ditta ha regolarmente presentato le garanzie finanziarie che sono state accettate e restituite
in n. di 3 copie da parte della Provincia con nota del 13/07/2017, prot. n. 50840;
• la ditta con nota prot. 80434 del 30/11/2016 ha comunicato l’avvio dell’esercizio provvisorio
e la nomina del tecnico responsabile
• la ditta ha richiesto proroga con nota prot. 33114 del 08/05/2017a cui è stato dato riscontro
positivo con nota prot. 33737 del 10/05/2017;
• la ditta in data 06/12/2017, prot. n. 82760 ha presentato il collaudo funzionale dell’impianto
conforme al progetto approvato con provvedimento n. 96 del 31/08/2016, firmato in data
copia informatica per consultazione
04/12/2017 dal dott. For. Francesca Sommacal, e in data 22/12/2017, prot. n. 86666 la
richiesta di autorizzazione all’esercizio;
Tenuto conto che l’avvio procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
dell’impianto in questione è stato comunicato con nota n. 374 del 03/01/2018.
Dato atto che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla documentazione
di collaudo trasmessa agli enti interessati nella nota di avvio procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio;
Visti:
• il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e
ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle
acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e ss.mm.ii.”;
• la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05.11.2009 e s.m.i. con cui è
stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (eventuale);
• la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in
materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006,
modificandone le modalità di prestazione.
Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.
Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n.3 e 16/04/1985 n. 33.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.2166 del 11.07.2006.
Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della
Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 75 ID PROC 478.
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;
Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2017/19;
DETERMINA
La Società Sabbie Industriali s.r.l. con sede legale in via del Lavoro, 21 in comune di Montegalda, è
autorizzata all’esercizio dell’impianto di messa in riserva di rifiuti speciali, non pericolosi, sito in
via del Lavoro, 21 in Comune di Montegalda (VI).
Che il presente provvedimento ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 26 della L.R.
3/2000 e loro s.m.i., costituisce autorizzazione all’esercizio, alle emissioni in atmosfera ed allo
scarico di acque reflue e ha validità fino al 22.02.2028.
FA OBBLIGO
Alla Società Sabbie Industriali s.r.l. di procedere all’esercizio dell’impianto in oggetto nel rispetto
delle seguenti prescrizioni:
Aspetti generali.
1. La ditta dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le condizioni
organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella
relazione tecnica e come precisato nel lay-out dell'impianto, allegato al collaudo funzionale.
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono
ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa
preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel
copia informatica per consultazione
presente provvedimento.
3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio corrente
dell’attività.
4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità a
quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al
presente provvedimento.
5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le
norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza e
igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
6. Entro il 30 aprile di ogni anno, la ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto, da tenere
a disposizione dell’autorità di controllo
7. Il presente provvedimento revoca la precedente A.U.A. n. 509/2015 del 27/10/2015 e la
contestuale cancellazione dell’iscrizione n. 6/2015 della Società Sabbie Industriali s.r.l. al
registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in
regime semplificato.
Gestione delle aree.
8. La Società dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con
caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività, callettate ai muri di
perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante; a
tal fine si richiede, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, di redigere ed
inviare una specifica procedura gestionale in merito.
9. La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso,
rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l’attività.
10. Le aree destinate a deposito di rifiuti dovranno essere fisicamente separate dalle altre aree
adibite all’attività commerciale dell’azienda ed essere identificate in modo univoco mediante
idonea cartellonistica indicante il codice C.E.R..
Gestione dei rifiuti.
11. Nell’impianto oggetto del presente provvedimento potranno essere conferiti i rifiuti, con le
relative specifiche operazioni consentite, di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento, quale
parte integrante e sostanziale dello stesso.
12. I quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall’impianto sono così sudpisi:
a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 42.000 t/anno;
b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 240 t.
13. In conformità con quanto previsto dalla D.G.P. n° 56 del 09.02.2010 e dalla Determinazione n°
90 del 11.02.2013, nonché dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
all’interno dell’impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
a) messa in riserva preliminare alle operazioni di effettivo recupero senza alcuna operazione di
miscelazione: i rifiuti in uscita dovranno mantenere il medesimo codice di ingresso e
dovranno essere destinati ad impianti che effettuino una delle operazioni da R1 a R12.
14. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione;
Gestione degli scarichi idrici.
• Le acque di dilavamento dei piazzali potenzialmente inquinate da sostanze pericolose sono
inpiduate relativamente alle seguenti aree:
− nuovo piazzale pavimentato destinato a zona di accumulo esterno di sabbie e granelle, transito
automezzi e stoccaggio di rifiuti in messa in riserva in container pari a 3.112,76 m²;
− nuovo piazzale pavimentato per transito automezzi pari a 352,83 m²;
copia informatica per consultazione
− superficie pavimentata in cls per deposito materie prime (sabbie e graniglie) pari a 743 m²;
per una superficie complessiva da sottoporre a trattamento depurativo pari a 4.209 m².
• l'impianto di depurazione è composto dalle seguenti sezioni:
− pozzetto di by-pass;
− 3 pozzettoni decantatori/sedimentatori in cls da 3,4 m³/cadauno per il trattamento della prima
pioggia;
− pozzetto finale di sfioro;
• nel piazzale pavimentato esistente per transito e manovra automezzi pari a 3.968 m² è presente
una cisterna di gasolio per cui la ditta ha previsto di realizzare una rete di raccolta delle acque
derivanti dalla zona di rifornimento carburanti idraulicamente separata dalla restante e
prevedendo un pozzetto di campionamento per la verifica delle acque reflue dopo il trattamento
di disoleazione e prima dell'immissione nella rete delle acque meteoriche;
• lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia depurate e quelle di seconda pioggia vengono
convogliate in un bacino di laminazione non impermeabilizzato pari a 750 m², collegato tramite
la rete acque meteoriche comunale in un successivo bacino di laminazione a servizio della rete
acque meteoriche di lottizzazione per confluire attraverso uno scolo esistente lungo via Vegri
fino al Rio Fratta;
• considerato che in assenza di impermeabilizzazione del bacino di laminazione, lo scarico delle
acque nel suddetto recapito si configura come scarico su suolo e non in corpo idrico superficiale,
con la conseguente applicazione dei limiti di cui alla tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del
d.lgs. 152/06;
NUMERO E TIPOLOGIA SCARICHI AUTORIZZATI CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:
Nr. scarichi Tipologia reflui scaricati Corpo ricettore finale
Acque meteoriche di Bacino di laminazione non impermeabilizzato - rete acque meteoriche
1 dilavamento di prima comunale - bacino di laminazione a servizio della rete acque meteoriche di
pioggia lottizzazione - scolo esistente lungo via Vegri - Rio Fratta
Acque meteoriche di Bacino di laminazione non impermeabilizzato - rete acque meteoriche
1 dilavamento area di comunale - bacino di laminazione a servizio della rete acque meteoriche di
rifornimento carburanti lottizzazione - scolo esistente lungo via Vegri - Rio Fratta
• devono essere realizzati i seguenti pozzetti di campionamento nei punti di seguito elencati:
a) un pozzetto di campionamento fiscale, da indicare con la sigla “PF1”, posto
immediatamente a valle dell'impianto di sedimentazione/disoleazione delle acque
meteoriche di prima pioggia, prima della congiunzione con la condotta del troppo pieno
delle acque di seconda pioggia;
b) un pozzetto di ispezione, da indicare con la sigla “PI2”, nella condotta di scarico del troppo
pieno delle acque di seconda pioggia, a monte della congiunzione con le acque provenienti
dal sistema di depurazione;
c) un pozzetto di campionamento fiscale “PF3” in uscita dal sistema di disoleazione relativo
all'area di rifornimento carburanti;
d) un pozzetto di ispezione “PI4” immediatamente a monte dell'allaccio alla rete fognaria
acque bianche (zona a nord-ovest);
15. i due pozzetti di campionamento fiscali devono essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo
da permettere il prelievo manuale o con l’attrezzatura automatica (autocampionatore), devono
essere sempre accessibili da parte delle autorità competenti al controllo, devono essere idonei
per i prelievi e le misure di portata e devono essere indipendenti da eventuali apporti di altre
acque reflue;
16. l'Impresa, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, dovrà far effettuare da un
laboratorio analisi agli scarichi sotto indicati, indicando il metodo di campionamento e le
copia informatica per consultazione
metodiche analitiche. Le analisi devono essere effettuate nella tempistica e per i parametri sotto
riportati:
Punto di
Periodicità analisi Parametri da analizzare
prelievo
Pozzetto Due volte all'anno a partire dalla data del rilascio del presente pH, COD, Conducibilità, Solidi
fiscale provvedimento, indicativamente alla distanza di sei mesi l’una Sospesi Totali, Ferro, Rame,
“PF1” dall’altra, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo. Piombo, Zinco, Alluminio,
Idrocarburi Totali
Pozzetto Due volte all'anno a partire dalla data del rilascio del presente pH, COD, Conducibilità, Solidi
fiscale provvedimento, indicativamente alla distanza di sei mesi l’una Sospesi Totali, Ferro, Rame,
“PF3” dall’altra, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo. Piombo, Zinco, Alluminio,
Idrocarburi Totali
17. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche
un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. I rapporti di prova con i relativi
verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità
competenti al controllo.
Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed
impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e
che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento;
18. le vasche di dissabbiatura e di disoleatura dell'impianto di depurazione dovranno essere
periodicamente svuotate dai residui pesanti e dagli olii al fine di garantire il perfetto
funzionamento dei sistemi di depurazione, tale operazione dovrà essere registrata nell’apposito
quaderno di manutenzione;
19. l'Impresa dovrà provvedere all’attenta e costante conduzione dell'impianto di depurazione,
evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell’impatto nel relativo corpo ricettore
dello scarico e segnalando tempestivamente alla Provincia e all’A.R.P.A.V. di Vicenza eventuali
inconvenienti che si dovessero verificare all'impianto;
20. l'Impresa dovrà registrare, in un apposito quaderno, le operazioni di manutenzione programmata
e straordinaria che vengono eseguite all'impianto di depurazione. Il citato quaderno dovrà essere
messo a disposizione dell’autorità di controllo;
21. l'Impresa dovrà registrare nel quaderno di manutenzione sopraccitato anche le eventuali rotture
o disfunzioni delle apparecchiature elettriche ed elettroniche previste per l'impianto di
depurazione e la data di ripristino della funzionalità di tali apparecchiature;
22. gli scarichi autorizzati con il presente provvedimento, dovranno rispettare i limiti di seguito
indicati:
Punto di
Corpo Ricettore Limiti allo scarico da rispettare
prelievo
Bacino di laminazione non impermeabilizzato - rete acque
Tabella 4 dell’allegato 5 alla Parte Terza
Pozzetto meteoriche comunale - bacino di laminazione a servizio
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 N.
fiscale “PF1” della rete acque meteoriche di lottizzazione - scolo
152
esistente lungo via Vegri - Rio Fratta
Bacino di laminazione non impermeabilizzato - rete acque
Tabella 4 dell’allegato 5 alla Parte Terza
Pozzetto fiscale meteoriche comunale - bacino di laminazione a servizio
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 N.
“PF3” della rete acque meteoriche di lottizzazione - scolo
152
esistente lungo via Vegri - Rio Fratta
23. i limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con
acque prelevate esclusivamente allo scopo;
24. è fatto comunque pieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell’allegato 5
copia informatica per consultazione
alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, come previsto dall’art. 103, comma 3, del citato decreto;
Gestione delle emissioni in atmosfera.
25. I valori di emissione degli inquinanti e delle portate non dovranno essere superiori a:
Camino n. Portata
Quota (m) Parametri Limiti (mg/Nm3)
(Nm3/h)*
1 15 40.000 Polveri 20
* La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di ± 20%.
A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere
modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell’art. 271, comma 13, del D.Lgs.
152/06.
26. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni sono
previsti con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito
registro (registro controlli analitici) allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione
dell’autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in
appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06. Gli autocontrolli devono essere effettuati
nelle più gravose condizioni di esercizio dell’impianto produttivo e dovranno essere determinate
sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti
di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per
quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
27. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera di
Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012, riportate nel sito specifico
www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-
atmosfera-controlli-analitici-1/; tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di
contraddittorio. L’azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche perse, previa
comunicazione ad ARPAV, la quale si esprimerà formalmente in merito; il numero minimo dei
punti per la misura dei persi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto indicato
nella norma UNI 10169 e smi.
28. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato 6 alla
parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la
presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di
tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e
di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato; in caso di
impossibilità tecnica l’azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa secondo i
criteri espressi Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012 e riportati nel sito specifico
www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-
atmosfera-controlli-analitici-1. I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in sicurezza
da parte delle autorità competenti al controllo.
29. Ai sensi del comma 20 all’art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un superamento dei valori
limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori
misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla ditta alla
Provincia e all'ARPAV entro 24 ore dall'accertamento.
30. Deve sempre essere effettuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di abbattimento
autorizzati, secondo un apposito piano da tenere presso lo stabilimento e mettere a disposizione
dell’autorità di controllo. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di
abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un
apposito registro (registro manutenzioni impianti di abbattimento) da tenersi a disposizione
dell’autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in
appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06.
copia informatica per consultazione
31. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed
al dipartimento provinciale dell’ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di
funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà
procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in
efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere
comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
32. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante
diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).
33. Questa Amministrazione si riserva di intervenire con richieste di approfondimenti in ordine alla
quota dei camini, a fronte di segnalazioni/accertamenti in cui venga messa in dubbio l’anzidetta
circostanza di efficace dispersione, ritenuta garantita con la quota inpiduata.
34. Per lo schema tipo di certificato analitico e le caratteristiche del tronchetto di prelievo si
rimanda all’Allegato 2.
AVVERTE CHE
In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:
a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
b) ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della
ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista
congiuntamente alla richiesta di variazione dell’autorizzazione in essere, trasmettendo
tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell’atto notarile attestante l’avvenuta
variazione sociale della Società.
In caso di cambio del legale rappresentante:
a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista
b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la
dichiarazione di conformità dell’attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti
soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle
condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta l’applicazione
dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché
l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di
successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.
Ai sensi dell’art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì
autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento ed alle emissioni in atmosfera.
Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad
acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività di competenza di
altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli
impianti, ecc.
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
modificato dalla Legge 213/2012).
Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta sabbie Industriali s.r.l., , al Sindaco pro
tempore del Comune di Montegalda, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza
copia informatica per consultazione
dell’A.R.P.A.V., all’Ulss n. 8 Berica, al Consorzio di Bonifica Brenta, allo Sportello Unico delle
Attività Produttive del comune di Montegalda.
Vicenza, 09/03/2018
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
---
Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
copia informatica per consultazione
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 199 DEL 09/03/2018
OGGETTO: DITTA: SABBIE INDUSTRIALI S.R.L. - SEDE LEGALE VIA DEL LAVORO,
21 – COMUNE DI MONTEGALDA - AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO IMPIANTO
DI MESSA IN RISERVA [R13] DI RIFIUTI SPECIALI, NON PERICOLOSI, CON
EMISSIONI IN ATMOSFERA E SCARICO DI ACQUE REFLUE UBICATO IN VIA DEL
LAVORO, 21 NEL COMUNE DI MONTEGALDA E CONTESTUALE REVOCA
PROVVEDIMENTO PROVINCIALE AUA N. 509/2015 DEL 27/10/2015 E ISCRIZIONE N.
6/2015 AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO
ATTIVITÀ DI RECUPERO.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 13/03/2018.
Vicenza, 13/03/2018
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
copia informatica per consultazione
Ditta: Sabbie Industriali s.r.l. - via del Lavoro, 21 – Montegalda (VI) Allegato 1
CODIFICA E
GESTIONE DEL
CODICE C.E.R. DEFINIZIONE CODICI CER DESCRIZIONE OPERAZ. NOTE
MATERIALE IN
USCITA
Rifiuti della
fabbricazione di
prodotti di ceramica, Messa in riserva
10.12.03 polveri e particolato R13 10.12.03
mattoni, mattonelle e R13
materiali da
costruzione
Rifiuti della
Scarti di ceramica,
fabbricazione di
mattoni, mattonelle e
prodotti di ceramica, Messa in riserva
10.12.08 materiali da costruzione R13 10.12.08
mattoni, mattonelle e R13
(sottoposti a
materiali da
trattamento termico
costruzione
rifiuti prodotti dalla
lavorazione e dal
limatura e trucioli di Messa in riserva
12.01.01 trattamento fisico e R13 12.01.01
materiali ferrosi R13
meccanico superficiale
di metalli
rifiuti prodotti dalla
lavorazione e dal
polveri e particolato di Messa in riserva
12.01.02 trattamento fisico e R13 12.01.02
materiali ferrosi R13
meccanico superficiale
di metalli
rifiuti prodotti dalla
lavorazione e dal
limatura e trucioli di Messa in riserva
12.01.03 trattamento fisico e R13 12.01.03
materiali non ferrosi R13
meccanico superficiale
di metalli
rifiuti prodotti dalla
lavorazione e dal
polveri e particolato di Messa in riserva
12.01.04 trattamento fisico e R13 12.01.04
materiali no ferrosi R13
meccanico superficiale
di metalli
rifiuti prodotti dalla
fanghi di lavorazione, lavorazione e dal
Messa in riserva
12.01.15 persi da quelli di cui trattamento fisico e R13 12.01.15
R13
alla voce 12 01 14 meccanico superficiale
di metalli
rifiuti prodotti dalla
Materiale abrasivo di lavorazione e dal
Messa in riserva
12.01.17 scarto, perso da quello trattamento fisico e R13 12.01.17
R13
di cui alla voce 12 01 16 meccanico superficiale
di metalli
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Ditta: Sabbie Industriali s.r.l. - via del Lavoro, 21 – Montegalda (VI) Allegato 2
Emissioni
SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO
(*importante considerare indicazioni sotto riportate)
Ditta:
______________________________________________________________________
Attività produttiva svolta:
______________________________________________________________________
Camino n.___________Relativo all'impianto di
____________________
Campione 1 prelevato il___________ da
_____________________________________________________
Durata del prelievo dalle ore_____ alle ore______
Campione 2 prelevato il___________ da
______________________________
Durata del prelievo dalle ore_____ alle ore______
Campione 3 prelevato il___________ da
Durata del prelievo dalle ore____ alle ore______
Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durate il prelievo e che
abbiano influenza sulle emissioni
Strumentazione usata per il prelievo
_____________________________________________________________________
Metodiche utilizzate per il campionamento
____________________________________________________
Metodiche utilizzate per l’analisi
____________________________________________________
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Risultati analitici
Portata delle emissioni __________________ Temperatura fumi______
Tenore di ossigeno* _________________________ Umidià
____________________
*(da riportare solo per processi di combustione)
Inquinante 1 Valore di concentrazione medio Flusso di massa
Inquinante 2 Valore di concentrazione medio Flusso di massa
Inquinante 3 Valore di concentrazione medio Flusso di massa
NOTE
Oltre alla data e alla firma, con timbro di iscrizione all'albo, del tecnico abilitato all'analisi, si
dovrà allegare il verbale di campionamento e prelievo ed esprimere le seguenti determinazioni:
1. che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime
massimo possibile od, eventualmente, motivare una situazione. difforme;
2. la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, dl eventuali impianti di
abbattimento;
3. la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla loro
rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
4. stima dell'errore standard nell’analisi;
5. motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di
autorizzazione e quanto determinato al momento dell’analisi.
(*) Nelle more dei decreti attutivi richiamati al punto 17 dell’art. 271 del D. Lgs 152/2006 per
il campionamento manuale delle emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in
merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue:
• il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per
ciascuna misura. Ai fini del calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media
ottenuta da questi 3 campioni;
• il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve
determinare per il confronto con il valore limite;
• il tempo di campionamento di norma deve essere di un’ ora, tenuto conto che la
concentrazione media è riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un’ ora di funzionamento dell’
impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
N.B. tempi di campionamento persi devono essere motivati
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