determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 800 DEL 25/07/2018
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO DI RECUPERO DI
RIFIUTI SPECIALI, NON PERICOLOSI (R5), CODICE CER 170302 “MISCELE
BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 170301” UBICATO ALLA
WBS RI2B003-N/S DA PK 32+375,00 A PK 33+715,05 – COMUNI DI MASON VICENTINO
E PIANEZZE LUNGO IL CANTIERE DELLA SUPERSTRADA PEDEMONTANA
VENETA APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 280 DEL 03/04/2017.
IL DIRIGENTE
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 280 del 03/04/2017 è stato approvato il progetto
di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali, non pericolosi codice CER 170302 “Miscele
bituminose perse da quelle di cui alla voce 170301” lungo il cantiere della superstrada
Pedemontana Veneta nei comuni di Breganze, Mason Vic.no, Pianezze, Marostica e Bassano del
Grappa.
Dato atto che tale progetto sarà realizzato per stralci e quindi saranno rilasciate più autorizzazioni
all’esercizio in base allo stato di avanzamento dei lavori della costruenda Superstrada Pedemontana
Veneta.
Rilevato che con nota pervenuta in data 21/05/2018, prot. Provincia n. 33299 la società SIS scpa ha
chiesto il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per il recupero rifiuti R5 alla WBS WBS
RI2B003-N/S da pk 32+375,00 a pk 33+715,05 – Attività Lotto 2 Tratte B, C e D – comuni di
Mason Vic.no e Pianezze previsto nella tabella inserita nel parere della CTPA n. 02/0217 allegato
alla citata determina dirigenziale di approvazione progetto con allegato il verbale di collaudo
funzionale ai sensi dell’art. 25 della L.R. 3/2000.
Preso atto della comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio del 22/06/2018, prot. n. 41662 con richiesta agli Enti e soggetti coinvolti nel
procedimento di presentare eventuali osservazioni o indicazioni in relazione al procedimento in
corso.
Tenuto conto che nelle citate integrazioni la Società SIS ha comunicato l’avvio dell’impianto in data
22/01/2018, il nominativo del tecnico responsabile e la data del 31/12/2019 quale termine per
l’attività di recupero oggetto della presente autorizzazione.
Considerato che per tale progetto sono state versate le garanzie finanziarie generali previste dalla
D.G.R.V. n° 2721 del 29/12/2014 relative all’intero progetto approvato.
Rilevato che i documenti prescritti nel parere della CTPA di approvazione progetto: la mappatura
dei pozzi piezometrici già realizzati e ritenuti significativi per il monitoraggio della falda nei tratti
interessati dagli interventi progettuali complessivi, la verifica dell’ubicazione dei siti di messa in
riserva esterna al raggio dei 200 metri rispetto ai punti di captazione o di derivazione acque
destinate al consumo umano sono stati presentati dalla ditta all’atto della richiesta della prima
autorizzazione all’esercizio del sito R13 di Mason Vicentino rilasciata con provvedimento n. 638
del 18/07/2017.
Tenuto conto che nell’arco dei 30 giorni fissati dalla comunicazione di avvio del procedimento per
copia informatica per consultazione
il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del sito in esame non sono pervenute osservazioni da
parte dei soggetti coinvolti nel procedimento.
Richiamati:
• il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e
s.m.i., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque
di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i..”;
• la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05.11.2009, con cui è stato
approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successiva D.G.R. Veneto n° 842 del
15.05.2012, pubblicata sul BUR n° 43 del 05.06.2012, di modifica e approvazione del testo
integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
• la D.G.R. Veneto n° 2721 del 29/12/2014 sulle garanzie finanziarie,
Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Vista la L.R. 21.01.2000, n° 3 e successive modifiche ed integrazioni.
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del Vento n° 107 del 05.11.2009 di
approvazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque e s.m.i..
Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della
Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 75 ID PROC 478.
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;
DETERMINA
1. Che la società S.I.S. Scpa con sede legale Via Invorio, 24/A – Torino, è autorizzata
all’esercizio dell’impianto di recupero rifiuti speciali, non pericolosi (R5), codice CER
170302 “miscele bituminose perse da quelle di cui alla voce 170301” ubicato alla WBS
WBS RI2B003-N/S da pk 32+375,00 a pk 33+715,05 – Attività Lotto 2 Tratte B, C e D –
comuni di Mason Vic.no e Pianezze. lungo il cantiere della Superstrada pedemontana veneta
approvato con determina dirigenziale n. 280 del 03/04/2017.
2. Sulla base delle motivazioni espresse in premessa il presente provvedimento costituisce
autorizzazione all’esercizio e ha validità fino al 31/12/2019.
FA OBBLIGO
Al Consorzio Stabile SIS Scpa di procedere all’esercizio dell’impianto in oggetto nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
Aspetti generali.
1. Rispettare le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti, esclusivamente nell’area indicata,
come richiamato negli elaborati tecnici agli atti di questa Amministrazione, nonché secondo le
planimetrie di cantierizzazione presentate in allegato alla richiesta di approvazione progetto.
2. La Ditta dovrà comunicare preventivamente a questo Servizio le variazioni che si intendono
apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e l’A.R.P.A.V. di
eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio corrente dell’attività, ivi
compresa la funzionalità degli impianti di abbattimento delle emissioni.
3. La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità previste
dalla nuova D.G.R. Veneto n° 2721 del 29/12/2014.
copia informatica per consultazione
4. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
effettuata nell’anno precedente. Le relazioni annuali dovranno essere conservate presso
l’impianto e messe a disposizione degli organi di controllo, qualora richiesto.
5. In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di eventuale
variazione della ragione sociale, la Ditta è obbligata:
a) comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione
dell'iscrizione in essere, trasmettendo tempestivamente, a mezzo posta elettronica certificata:
i. copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della ditta.
ii. le garanzie finanziarie aggiornate con la nuova ragione sociale.
6. In caso di eventuale cambio del legale rappresentante, la Ditta è obbligata:
a. il legale rappresentate in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione
prevista.
b. il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso
dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i..
Gestione delle aree.
7. Mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso, rimuovendo tutti gli spanti
di fluido in genere, occorsi durante l’attività.
Gestione dei rifiuti.
8. I rifiuti conferibili presso l'impianto con le relative operazioni, sono indicati nella Tabella
sottostante
C.E.R. Descrizione Note / Provenienza Operazioni Attività di recupero
Realizzazione dei rilevati e sottofondi
stradali previa esecuzione e verifica limiti
Miscele bituminose
Conglomerato bituminoso da al test di cessione di cui Allegato 3 D.M.
perse da quelle di
17.03.02 fresatura a freddo del manto R5 05.02.1998. Il materiale deve avere le
cui alla voce
stradale caratteristiche conformi all’allegato C1 alla
17.03.01*
Circ. Min.
Amb. UL/2005/5205 del 15.07.2005.
9. Caratterizzazione in ingresso
Non è prevista la caratterizzazione puntuale dei rifiuti in ingresso a seguito dell’ottemperanza a
quanto previsto dal parere CTPA allegato al decreto di approvazione progetto n. 280/2017.
10. Caratterizzazione in uscita
Test di cessione eseguito sul tal quale secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-
2 per i parametri dell’allegato 3 del DM 05/02/1998 e s.m.i. con esclusione del parametro
Amianto.
L’idoneità tecnico merceologica dei materiali dovrà essere dimostrata attraverso la conformità
all’allegato C della Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 15
luglio
La caratterizzazione chimica dei materiali e della verifica tecnico merceologica dovrà essere
eseguito come di seguito indicato:
• n.1 campione ogni 3.000 mc di produzione.
Gestione degli scarichi idrici
13. Il rifiuto in attesa di essere sottoposto al recupero R5 dovrà essere coperto con teli
impermeabili e posti su un telo a protezione del terreno sottostante.
Gestione delle emissioni in atmosfera.
14. Dovrà essere prevista la bagnatura periodica delle piste di cantiere e dei depositi di inerti
tenendo conto del periodo stagionale con aumento della frequenza delle bagnature durante la
stagione estiva.
Gestione delle emissioni acustiche
15. Il cantiere della costruenda Superstrada Pedemontana Veneta è in possesso di autorizzazioni
copia informatica per consultazione
in deroga al rumore concessa dai Comuni attraversati dall’opera. Alla scadenza delle singole
autorizzazioni, qualora il cantiere sia ancora in esercizio, dovrà essere prodotta alla
Provincia e all’Arpav copia delle autorizzazioni comunali.
AVVERTE CHE
La Ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità a quanto
previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente
provvedimento.
In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:
a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
provvedimento, istanza di rinnovo motivato almeno 180 giorni prima della scadenza dello
stesso.
b) ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.
L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle
condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta l’applicazione
dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., nonché
l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di
successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.
Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Società resta impegnata
ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività di competenza
di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli
impianti, ecc.
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
modificato dalla Legge 213/2012).
Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
Il presente provvedimento viene inviato al legale rappresentante del Consorzio Stabile SIS Scpa, al
Sindaco pro tempore dei Comuni di Breganze, Mason Vic.no, Pianezze, Marostica, Bassano del
Grappa e al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., Azienda ULSS 7
Berica.
Vicenza, 25/07/2018
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
---
Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
copia informatica per consultazione
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 800 DEL 25/07/2018
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO DI RECUPERO DI
RIFIUTI SPECIALI, NON PERICOLOSI (R5), CODICE CER 170302 “MISCELE
BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 170301” UBICATO ALLA
WBS RI2B003-N/S DA PK 32+375,00 A PK 33+715,05 – COMUNI DI MASON VICENTINO
E PIANEZZE LUNGO IL CANTIERE DELLA SUPERSTRADA PEDEMONTANA
VENETA APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 280 DEL 03/04/2017.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 25/07/2018.
Vicenza, 25/07/2018
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
copia informatica per consultazione