determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 130 DEL 20/02/2018
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006.
DITTA GIROTTO FRANCESCO & C. S.A.S. (P.I.: 00292220241) – STABILIMENTO DI
VIA DELL'ARTIGIANATO N. 33-35-37 IN COMUNE DI BOLZANO VICENTINO (VI).
IL DIRIGENTE
Premesso che:
1) la Ditta GIROTTO FRANCESCO & C. S.A.S. (p.i.: 00292220241) per lo stabilimento di via
Dell'Artigianato n. 33-35-37 in Comune di Bolzano Vicentino (VI), risulta iscritta al n. 6/1998 del
Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura
semplificata, con provvedimento di rinnovo n. 62 / Servizio Suolo Rifiuti /13 del 20/05/2013 Prot.
n. 36539, per la tipologia di cui al punto 11.11 (R13) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M.
05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al 02/05/2018 compreso;
2) la Ditta, con nota acquisita agli attti con prot. 82051 del 04/12/2017, ha presentato la
comunicazione per il rinnovo dell’iscrizione, dichiarando una diminuzione dei quantitativi
istantanei (da 10 t a 0,9 t) e annuali (da 1500 t/anno a 180 t/anno) di rifiuti ritirati.
Ritenuto che, per le operazioni di cui di cui al punto 11.11 (R13) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del
D.M. 05/02/1998 e s.m.i. oggetto di comunicazione, l’attività di recupero rifiuti è rispondente a
quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per il rinnovo
dell’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in
procedura semplificata.
Vista la polizza fideiussoria ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014.
Visti:
D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
D.M. 05/02/98 “Inpiduazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
recupero” e s.m.i.;
D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione
in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti,
ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza
regionale”;
L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e
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di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”
Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla
corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi
degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio
dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti
urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e
s.m.i.”;
Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di
“Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;
Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
EE.LL.);
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27/10/2014 di conferma degli incarichi
dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;
DETERMINA
1) di rinnovare alla ditta Ditta GIROTTO FRANCESCO & C. S.A.S. (p.i.: 00292220241), per lo
stabilimento di via Dell'Artigianato n. 33-35-37 in Comune di Bolzano Vicentino (VI), l’iscrizione
al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in
procedura semplificata per le seguenti tipologie, attività ed operazioni:
Tipologia 11.11 oli esausti di vegetali ed animali
D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
Codice C.E.R. 200125
Attività di recupero Messa in riserva (R13)
1) (D.M. 05/02/98)
Q.tà max di messa in riserva istantanea 0,9 t
(espressa in tonnellate)
Q.tà max trattata all’impianto (espressa in 180 t/anno
tonnellate/anno)
con le seguenti prescrizioni:
a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto è pari a 0,9 tonnellate.
b) Il presente provvedimento ha validità fino al 02/05/2023 compreso.
2) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del
TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
3) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.
INFORMA CHE
1) Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto
Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di
quanto comunicato dalla ditta.
2) Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla
DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore
Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo
delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la
copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta
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elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) “Disposizioni di carattere generale”
dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non
consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
3) In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall’art. 3 del D.M.
350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l’iscrizione si intende sospesa e la ditta non è
legittimata ad esercitare l’attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
b) a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle
operazioni di recupero;
4) L’attività deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’area inpiduata nella
comunicazione nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
5)La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
6) Ai rifiuti prodotti dall’attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19,
cioè come “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”. Le zone di deposito (messa in
riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee
contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di
appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la
dispersione di aerosol e di polveri.
7) Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di
messa in riserva dei rifiuti devono essere inpiduabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel
caso in cui la ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere
mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.
8) I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere
mantenuti distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben inpiduabile.
9) L’iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del
provvedimento di approvazione del progetto di cui all’art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che
sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e
comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in
possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla
legge vigente ai fini dell’attività.
10) La presente viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al
Comune ed al Dipartimento Provinciale Arpav.
11) Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
notifica.
12) Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti
amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013)
che è di giorni 90 (ID PROC. N° 391).
Vicenza, 20/02/2018
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
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Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 130 DEL 20/02/2018
OGGETTO: RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006.
DITTA GIROTTO FRANCESCO & C. S.A.S. (P.I.: 00292220241) – STABILIMENTO DI
VIA DELL'ARTIGIANATO N. 33-35-37 IN COMUNE DI BOLZANO VICENTINO (VI).
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 21/02/2018.
Vicenza, 21/02/2018
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
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