determina

              PROVINCIA DI VICENZA
             Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




           DETERMINAZIONE N° 401 DEL 10/05/2018

                Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: RINNOVO E MODIFICA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE
DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN
PROCEDURA SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006.
DITTA NIBOR IMBALLAGGI DI PICCOLO FIORELLA (P.I.: 03804630246) –
STABILIMENTO DI VIA A. DE GASPERI, 47/A IN COMUNE DI CASSOLA (VI)

                       IL DIRIGENTE

Premesso che:
1) la Ditta Nibor Imballaggi di Piccolo Fiorella (p.i.: 03804630246 ) per lo stabilimento di via A.
De Gasperi, 47/A in Comune di Cassola (VI), risulta iscritta al n. 1/2014 del Registro Provinciale
delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con
provvedimento n. 72/Acqua Suolo Rifiuti/2016 del 22/03/2016 prot. n. 20798 del 24/03/2016, per la
tipologia di cui ai punti 1.1 (R13-R3), 6.1 (R13-R3), 9.1 (R13-R3) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del
D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al 10/06/2018 compreso;
2) con nota acquisita agli atti con prot. n. 7355 del 05/02/2018, la Ditta in oggetto ha presentato
domanda per rinnovo e modifica dell’iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano
attività di recupero rifiuti in procedura semplificata ai sensi dell’art. 214 del D.Lgs. 152/2006.
3) la Provincia di Vicenza, con nota prot. n. 18811 del 20/03/2018, ha comunicato alla Ditta l’avvio
del procedimento e contestuale sospensione per richiesta integrazioni,
4) la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 28967 del 02/05/2018, ha inviato le integrazioni
richieste.
Ritenuto che, per le operazioni di cui di cui ai punti 1.1 (R13 e R13-R3), 6.1 (R13 e R13-R3), 6.2
(R13), 9.1 (R13 e R13-R3) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. oggetto di
comunicazione, l’attività di recupero rifiuti è rispondente a quanto previsto dalla normativa tecnica
di settore e pertanto sussistono i presupposti per il rinnovo e modifica dell’iscrizione al Registro
Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.
Vista l’attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l’anno 2018 come determinati dal
decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998.
Vista l’attestazione del pagamento della garanzia finanziaria (deposito cauzionale presso la
Provincia) ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014.
Visti:
D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
D.M. 05/02/98 “Inpiduazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
recupero” e s.m.i.;

                           pag.1di4
D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione
in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti,
ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza
regionale”;
L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e
di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”
Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla
corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi
degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio
dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti
urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e
s.m.i.”;
Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di
“Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;
Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
EE.LL.);
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2016;
                                DETERMINA
1) di rinnovare e modificare alla Ditta Nibor Imballaggi di Piccolo Fiorella (p.i.: 03804630246 ),
per lo stabilimento di via A. De Gasperi, 47/A in Comune di Cassola (VI), l’iscrizione n. 1/2014 al
Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in
procedura semplificata per le seguenti tipologie, attività ed operazioni:
   Tipologia                   1.1 rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi
   D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
   Codice C.E.R.                 150101 150105 150106 200101
   Attività di recupero             1.1.3 b)
   (D.M. 05/02/98)
1)                         e sola messa in riserva R13
   Q.tà max di messa in riserva istantanea    2,5 t (operazioni: R13)
   (espressa in tonnellate)
                          2 t (operazioni: R13 - R3)
   Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  100 t/a (operazioni: R13)
   tonnellate/anno)
                          110 t/a (operazioni: R13 - R3)


   Tipologia                   6.1 rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione
   D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1      dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici
   Codice C.E.R.                 020104 150102 170203 191204 200139
   Attività di recupero             6.1.3
   (D.M. 05/02/98)
2)                         e sola messa in riserva R13
   Q.tà max di messa in riserva istantanea    1,5 t (operazioni: R13)
   (espressa in tonnellate)
                          2 t (operazioni: R13 - R3)
   Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  150 t/a (operazioni: R13)
   tonnellate/anno)
                          190 t/a (operazioni: R13 - R3)




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   Tipologia                   6.2 sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche
   D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
   Codice C.E.R.                 070213 120105 160119 160216 160306 170203
  Attività di recupero              Messa in riserva (R13)
3) (D.M. 05/02/98)
   Q.tà max di messa in riserva istantanea    1,5 t
   (espressa in tonnellate)
   Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  100 t/anno
   tonnellate/anno)


   Tipologia                   9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno
   D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
   Codice C.E.R.                 030101 030105 150103 191207
   Attività di recupero             6.1.3 a)
   (D.M. 05/02/98)
4)                         e sola messa in riserva R13
   Q.tà max di messa in riserva istantanea    0,5 t (operazioni: R13)
   (espressa in tonnellate)
                          4,5 t (operazioni: R13 - R3)
   Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  100 t/a (operazioni: R13)
   tonnellate/anno)
                          1400 t/a (operazioni: R13 - R3)

con le seguenti prescrizioni:
  a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto è pari a 14,5 tonnellate.
  b) La capacità massima di rifiuti prodotti dall'attività e gestiti in “deposito temporaneo” ai sensi
  dell'art. 183 lett. bb) del D.lgs 152/2006 e s.m.i. è pari a 4 tonnellate di rifiuti non pericolosi.
  d) La quantità massima di trattamento (operazione R3) dell’impianto deve essere inferiore a 10
  t/giorno.
  e) Il presente provvedimento ha validità fino al 10/06/2023 compreso.
2) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del
TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
3) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.
                               INFORMA CHE
Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto
Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di
quanto comunicato dalla ditta.
Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n.
2721 del 29/12/2014. Si ricorda che, come previsto lett. D) “Disposizioni di carattere generale”
dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non
consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall’art. 3 del D.M.
350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l’iscrizione si intende sospesa e la ditta non è
legittimata ad esercitare l’attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
b) a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle
operazioni di recupero;
L’attività deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’area inpiduata nella comunicazione
nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.


                                    pag.3di4
Ai rifiuti prodotti dall’attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19,
cioè come “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”. Le zone di deposito (messa in
riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee
contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di
appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la
dispersione di aerosol e di polveri.
Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di
messa in riserva dei rifiuti devono essere inpiduabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel
caso in cui la ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere
mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.
I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere
mantenuti distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben inpiduabile.
L’iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento
di approvazione del progetto di cui all’art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni
effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non
costituisce variante allo strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in possesso delle
autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai
fini dell’attività.
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente provvedimento n. 72/Acqua Suolo
Rifiuti/2016 del 22/03/2016 prot. n. 20798 del 24/03/2016.
La presente viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al
Comune ed al Dipartimento Provinciale Arpav e alla Azienda Ulss n. 7 Pedemontana.
Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
notifica.
Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti
amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013)
che è di giorni 90 (ID PROC. N° 391).

Vicenza, 10/05/2018

                                 Sottoscritta dal Dirigente
                                  (MACCHIA ANGELO)
                                   con firma digitale



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Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




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