determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 438 DEL 21/05/2018
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI IMPIANTO MOBILE PER IL
RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI, NON PERICOLOSI COMPOSTO DA BENNA
FRANTOIO ED ESCAVATORE.
DITTA: EDILTIEMME DI TECCHIO LUCA
SEDE LEGALE: VIA RIO CAMPAROLO, 12 – COMUNE DI LONIGO (VI)
IL DIRIGENTE
Premesso che la ditta Ediltiemme di Tecchio Luca, avente sede legale in comune di Lonigo, Via
Rio Camparolo, 12 (Codice Fiscale - numero di annotazione al Registro Imprese di Vicenza:
TCCLCU75L10C890M – REA VI-362735) con nota del 26/02/2018, acquisita agli atti di questa
Amministrazione in pari data con protocollo n. 12854 e successive integrazioni del 20/03/2018,
prot. n. 18898, ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione all'esercizio dell’impianto
mobile di smaltimento/recupero di rifiuti, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D. Lgs. 152/2006 e
s.m.i..
Considerato che l'art. 16 della L.R. 16/08/2007, che reca modifiche alla legge regionale 21 gennaio
2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”, inpidua nella Provincia l'autorità
competente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006.
Preso atto che con D.G.R.V. n° 499 del 04.03.2008 la Regione Veneto ha approvato i “Criteri per il
rilascio dell’autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività
degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208,
punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e per l’inpiduazione dei relativi oneri di
istruttoria a carico del richiedente”.
Dato atto che con comunicazione del 27/03/2018, prot. n. 20416 è stato avviato il procedimento
autorizzativo con richiesta di presentazione di eventuali osservazioni/indicazioni rivolta agli enti
coinvolti nel procedimento e che, nel periodo indicato, non sono pervenute comunicazioni di
merito.
Visto il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province
ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei
siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e ss.mm.ii., nonché le
competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e
6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i..”.
Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.
Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n. 3 e 16/04/1985 n. 33 e s.m.i.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2166 del 11.07.2006.
copia informatica per consultazione
Visti l’art. 19 (sulle competenze della provincia) e l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000,
n° 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.
Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dalla
leggere regionale n. 3/2000 che è di giorni 90.
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020.
Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019.
DETERMINA
1. Che la ditta Ediltiemme di Tecchio Luca con sede legale Via Rio Camparolo, 12 – Comune
di Lonigo (VI) Codice Fiscale - numero di annotazione al Registro Imprese di Vicenza:
TCCLCU75L10C890M - REA VI-362735 - è autorizzata all’esercizio dell’impianto mobile:
Potenzialità
Tipo impianto Modello Produttore Matricola max.
Benna frantoio VTN Europe VTN Europe S.p.A.
Pojana Maggiore (VI) 50010178 18 t/ora
mobile FB 300
nelle condizioni tecniche e gestionali di cui alla documentazione agli atti del Settore
Ambiente.
2. Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i., autorizzazione all’esercizio e sulla base delle disposizioni previste dall’Allegato A
alla DGRV n. 499 del 04/03/2008 e ha validità fino al 16/05/2023
FA OBBLIGO
Alla ditta Ediltiemme di Tecchio Luca di procedere all’esercizio dell’impianto in oggetto nel
rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. Nell’impianto potranno essere conferite esclusivamente i codici CER, con le relative,
specifiche operazioni, di seguito riportate:
CODICE C.E.R. DESCRIZIONE OPERAZIONE CODIFICA DEL
MATERIALE IN USCITA
170101 Cemento
170102 Mattoni Materie prime secondarie per l’edilizia conformi alle
R5 specifiche di cui al punto 7.1. del DM 05.02.1998con
170103 Mattonelle e ceramiche
caratteristiche conformi all’allegato ‘C’ alla Circ.
Miscugli o scorie di cemento, Min. Amb. UL/2005/5205 del 15.07.2005.
170107 mattoni, mattonelle e ceramiche,
perse da quelle di alla voce 170106
2. Su ciascuna delle perse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro
identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, va
apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa agli impianti
interessati, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione: “Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, art. 208, punto 15 - Autorizzazione Provincia di Vicenza”
accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di
rilascio.
copia informatica per consultazione
3. Per quanto attiene all’attivazione degli impianti in relazione alla componente rumore, gli
stessi potranno essere utilizzati solo in orario diurno, subordinatamente comunque al
regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere
adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere comunque
rispettati i valori limite di emissione previsti dalla vigente normativa.
4. Per ogni campagna di attività da condurre nell’ambito della Regione Veneto, dovrà essere
allegata alla comunicazione (art. 208, punto 15, D.Lgs. n° 152/2006), la documentazione di
impatto acustico, indicando l’orario di esercizio, la tipologia e le performances acustiche
delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli
impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente.
5. Nell'esercizio degli impianti, durante le singole campagne di attività, devono essere rispettati
i criteri igienico-sanitari stabiliti dalla vigente normativa in materia, ponendo particolare
attenzione ad evitare spandimenti accidentali e formazioni di odori molesti.
6. Nel caso in cui dalle attività degli impianti, in particolare dall'abbattimento delle polveri,
dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni
di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta.
AVVERTE CHE
Per lo svolgimento delle singole campagne di attività di recupero in Regione Veneto la Società deve
inviare alla Provincia, al Comune e all’A.R.P.A.V. competenti per territorio, ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lett. i), della L.R. n° 3/2000, almeno sessanta giorni prima dell’installazione
dell’impianto, la comunicazione prevista dall’art. 208, punto 15, del D.Lgs. n° 152/2006 e redatta
con i contenuti previsti dalla D.G.R.V. 499/2008, allegando alla stessa copia della presente
autorizzazione.
L'effettuazione delle campagne di attività dovrà essere subordinata alla preventiva acquisizione del
favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, qualora la
vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto
ambientale; in caso contrario, all'atto della comunicazione dell'avvio della campagna di attività, da
effettuarsi nella Regione Veneto, dovrà essere presentata alla Provincia competente per territorio la
relazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 22, c. 4, della L.R. n° 3/2000.
La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della
Società. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della stessa deve
essere disponibile presso il sito operativo.
Per lo svolgimento delle attività, per ogni singolo impianto mobile, dovrà essere attivata una polizza
assicurativa di responsabilità civile da inquinamento come previsto dalla D.G.R. Veneto n° 499 del
2008.
In caso di inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero non siano
soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, la stessa sarà
sospesa, previa diffida, ai sensi dell’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
modificato dalla Legge 213/2012).
copia informatica per consultazione
Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco pro tempore del Comune di
Lonigo, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V.
Vicenza, 21/05/2018
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
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Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
copia informatica per consultazione
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 438 DEL 21/05/2018
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI IMPIANTO MOBILE PER IL
RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI, NON PERICOLOSI COMPOSTO DA BENNA
FRANTOIO ED ESCAVATORE
DITTA: EDILTIEMME DI TECCHIO LUCA
SEDE LEGALE: VIA RIO CAMPAROLO, 12 – COMUNE DI LONIGO (VI)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 21/05/2018.
Vicenza, 21/05/2018
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
copia informatica per consultazione