determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 438 DEL 21/05/2018

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI IMPIANTO MOBILE PER IL
     RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI, NON PERICOLOSI COMPOSTO DA BENNA
     FRANTOIO ED ESCAVATORE.
     DITTA: EDILTIEMME DI TECCHIO LUCA
     SEDE LEGALE: VIA RIO CAMPAROLO, 12 – COMUNE DI LONIGO (VI)

                            IL DIRIGENTE

     Premesso che la ditta Ediltiemme di Tecchio Luca, avente sede legale in comune di Lonigo, Via
     Rio Camparolo, 12 (Codice Fiscale - numero di annotazione al Registro Imprese di Vicenza:
     TCCLCU75L10C890M – REA VI-362735) con nota del 26/02/2018, acquisita agli atti di questa
     Amministrazione in pari data con protocollo n. 12854 e successive integrazioni del 20/03/2018,
     prot. n. 18898, ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione all'esercizio dell’impianto
     mobile di smaltimento/recupero di rifiuti, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D. Lgs. 152/2006 e
     s.m.i..
     Considerato che l'art. 16 della L.R. 16/08/2007, che reca modifiche alla legge regionale 21 gennaio
     2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”, inpidua nella Provincia l'autorità
     competente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006.
     Preso atto che con D.G.R.V. n° 499 del 04.03.2008 la Regione Veneto ha approvato i “Criteri per il
     rilascio dell’autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività
     degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208,
     punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e per l’inpiduazione dei relativi oneri di
     istruttoria a carico del richiedente”.
     Dato atto che con comunicazione del 27/03/2018, prot. n. 20416 è stato avviato il procedimento
     autorizzativo con richiesta di presentazione di eventuali osservazioni/indicazioni rivolta agli enti
     coinvolti nel procedimento e che, nel periodo indicato, non sono pervenute comunicazioni di
     merito.
     Visto il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
     vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province
     ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei
     siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e ss.mm.ii., nonché le
     competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e
     6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i..”.
     Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.
     Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n. 3 e 16/04/1985 n. 33 e s.m.i.
     Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2166 del 11.07.2006.



copia informatica per consultazione
     Visti l’art. 19 (sulle competenze della provincia) e l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
     dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000,
     n° 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.
     Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dalla
     leggere regionale n. 3/2000 che è di giorni 90.
     Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
     Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato
     approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020.
     Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
     Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019.

                                 DETERMINA


       1. Che la ditta Ediltiemme di Tecchio Luca con sede legale Via Rio Camparolo, 12 – Comune
        di Lonigo (VI) Codice Fiscale - numero di annotazione al Registro Imprese di Vicenza:
        TCCLCU75L10C890M - REA VI-362735 - è autorizzata all’esercizio dell’impianto mobile:
                                                        Potenzialità
     Tipo impianto     Modello       Produttore         Matricola           max.
     Benna frantoio     VTN Europe      VTN Europe S.p.A.
                           Pojana Maggiore (VI) 50010178               18 t/ora
     mobile         FB 300

         nelle condizioni tecniche e gestionali di cui alla documentazione agli atti del Settore
         Ambiente.
       2. Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e
        s.m.i., autorizzazione all’esercizio e sulla base delle disposizioni previste dall’Allegato A
        alla DGRV n. 499 del 04/03/2008 e ha validità fino al 16/05/2023

                                  FA OBBLIGO
     Alla ditta Ediltiemme di Tecchio Luca di procedere all’esercizio dell’impianto in oggetto nel
     rispetto delle seguenti prescrizioni:
       1. Nell’impianto potranno essere conferite esclusivamente i codici CER, con le relative,
         specifiche operazioni, di seguito riportate:
     CODICE C.E.R.       DESCRIZIONE          OPERAZIONE          CODIFICA DEL
                                               MATERIALE IN USCITA
       170101           Cemento
       170102           Mattoni                 Materie prime secondarie per l’edilizia conformi alle
                                    R5    specifiche di cui al punto 7.1. del DM 05.02.1998con
       170103       Mattonelle e ceramiche
                                        caratteristiche conformi all’allegato ‘C’ alla Circ.
               Miscugli o scorie di cemento,           Min. Amb. UL/2005/5205 del 15.07.2005.
       170107     mattoni, mattonelle e ceramiche,
             perse da quelle di alla voce 170106


       2. Su ciascuna delle perse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro
        identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, va
        apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa agli impianti
        interessati, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione: “Decreto
        Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, art. 208, punto 15 - Autorizzazione Provincia di Vicenza”
        accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di
        rilascio.




copia informatica per consultazione
      3. Per quanto attiene all’attivazione degli impianti in relazione alla componente rumore, gli
        stessi potranno essere utilizzati solo in orario diurno, subordinatamente comunque al
        regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere
        adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere comunque
        rispettati i valori limite di emissione previsti dalla vigente normativa.
      4. Per ogni campagna di attività da condurre nell’ambito della Regione Veneto, dovrà essere
        allegata alla comunicazione (art. 208, punto 15, D.Lgs. n° 152/2006), la documentazione di
        impatto acustico, indicando l’orario di esercizio, la tipologia e le performances acustiche
        delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli
        impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente.
      5. Nell'esercizio degli impianti, durante le singole campagne di attività, devono essere rispettati
        i criteri igienico-sanitari stabiliti dalla vigente normativa in materia, ponendo particolare
        attenzione ad evitare spandimenti accidentali e formazioni di odori molesti.
      6. Nel caso in cui dalle attività degli impianti, in particolare dall'abbattimento delle polveri,
        dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni
        di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta.

                          AVVERTE CHE

     Per lo svolgimento delle singole campagne di attività di recupero in Regione Veneto la Società deve
     inviare alla Provincia, al Comune e all’A.R.P.A.V. competenti per territorio, ai sensi dell’art. 6,
     comma 1, lett. i), della L.R. n° 3/2000, almeno sessanta giorni prima dell’installazione
     dell’impianto, la comunicazione prevista dall’art. 208, punto 15, del D.Lgs. n° 152/2006 e redatta
     con i contenuti previsti dalla D.G.R.V. 499/2008, allegando alla stessa copia della presente
     autorizzazione.
     L'effettuazione delle campagne di attività dovrà essere subordinata alla preventiva acquisizione del
     favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, qualora la
     vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto
     ambientale; in caso contrario, all'atto della comunicazione dell'avvio della campagna di attività, da
     effettuarsi nella Regione Veneto, dovrà essere presentata alla Provincia competente per territorio la
     relazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 22, c. 4, della L.R. n° 3/2000.
     La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della
     Società. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della stessa deve
     essere disponibile presso il sito operativo.
     Per lo svolgimento delle attività, per ogni singolo impianto mobile, dovrà essere attivata una polizza
     assicurativa di responsabilità civile da inquinamento come previsto dalla D.G.R. Veneto n° 499 del
     2008.
     In caso di inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero non siano
     soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, la stessa sarà
     sospesa, previa diffida, ai sensi dell’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

                          INFORMA CHE

     Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
     giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
     Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla
     situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
     modificato dalla Legge 213/2012).




copia informatica per consultazione
     Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
     Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco pro tempore del Comune di
     Lonigo, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V.


     Vicenza, 21/05/2018

                                    Sottoscritta dal Dirigente
                                    (MACCHIA ANGELO)
                                      con firma digitale



     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




copia informatica per consultazione
                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 438 DEL 21/05/2018


     OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI IMPIANTO MOBILE PER IL
     RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI, NON PERICOLOSI COMPOSTO DA BENNA
     FRANTOIO        ED        ESCAVATORE
     DITTA:    EDILTIEMME    DI    TECCHIO     LUCA
     SEDE LEGALE: VIA RIO CAMPAROLO, 12 – COMUNE DI LONIGO (VI)




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 21/05/2018.


     Vicenza, 21/05/2018




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                       (BERTACCHE CRISTINA)
                                          con firma digitale




copia informatica per consultazione