su_388_2018_dete.pdf
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 388 DEL 09/05/2018
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: DE BIASI AUTODEMOLIZIONI S.R.L. (P.IVA 00214850240)
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VICENZA – VIA MAROSTICANA, 166.
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE CON
MESSA IN RISERVA , CERNITA E RECUPERO , DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI
E NON PERICOLOSI
IL DIRIGENTE
Premesso che la Società De Biasi Autodemolizioni S.r.l. - con sede legale e operativa in Via
Marosticana, 166 nel Comune di Vicenza - è autorizzata all’esercizio di un impianto di
autodemolizione di veicoli fuori uso, avvenuto con il provvedimento n. 119/2010 del 10.06.2010
con scadenza il 30.09.2018.
Considerato che:
- con documentazione presentata in data 28.02.2018, prot. n. 13759, la ditta citata in oggetto ha
chiesto l'attivazione della procedura di screening relativa al “Rinnovo dell'autorizzazione
all'esercizio di un impianto di autodemolizione”;
- con domanda presentata in data 01.03.2018, prot. n. 13814, la ditta citata in oggetto ha chiesto il
rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di autodemolizione;
- con provvedimento n. 356 del 26.04.2018 la ditta è stata esclusa dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale di cui al D. Lgs. 152/06 e L.R. 4/2016, con le prescrizioni riportate nel parere n.
13/2018 allegato al citato provvedimento;
- con nota n. 17348 del 14.03.2018, si è dato avvio al procedimento amministrativo di rinnovo
dell’autorizzazione all’esercizio;
- Viacqua, con nota n. 4835 del 13.04.2018 e registrata al protocollo provinciale lo stesso giorno al
n. 24434, ha comunicato le condizioni regolamentari per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico
in fognatura dei reflui provenienti dall’insediamento di Via Marosticana, 166.
Dato atto che il Comune di Vicenza, con nota n.58815 del 18.04.20187 e registrata al protocollo lo
stesso giorno al n. 25598, ha trasmesso le proprie osservazioni in merito al progetto, che sono state
valutate tecnicamente nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A..
Preso atto che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni da parte degli Enti
interessati dalla suddetta nota di avvio procedimento n. 17348 del 14.03.2018, inviata per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio.
Considerati:
- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n. 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in vigore
della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i
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comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n. 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze
amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R.
16.04.1985, n. 33 e ss.mm.ii.”;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05.11.2009 e ss.mm.ii. con cui è
stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia
di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D. Lgs. 152/2006,
modificandone le modalità di prestazione.
Visti:
- il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 24.06.2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni;
- le Leggi Regionali 21.01.2000, n. 3 e 16.08.2007, n. 20 e loro successive modifiche ed
integrazioni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2166 del 11.07.2006;
- gli artt. 151 comma 4, 19 e 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019.
DETERMINA
Di autorizzare la Società De Biasi Autodemolizioni S.r.l. all’esercizio dell’impianto di
autodemolizione, sito in Via Marosticana, 166 in Comune di Vicenza. Ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione allo
scarico di acque reflue in pubblica fognatura ed ha validità fino al 30.04.2028.
Di obbligare la Società De Biasi Autodemolizioni S.r.l. di procedere all’esercizio dell’impianto
in oggetto nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
Aspetti generali
1) La Società dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le
condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità
indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay out dell'impianto, allegato alla
domanda di verifica di assoggettabilità alla V.I.A..
2) In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite,
sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti,
previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute
nel presente provvedimento.
3) La Società dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio
corrente dell’attività.
4) La Società dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità
a quanto previsto nella normativa ambientale, sulle linee guida tecniche dettate dalla Norma
UNI 11448:2012, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente
provvedimento.
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5) La Società dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti
rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
6) Il monitoraggio dell’impatto acustico dovrà avvenire con periodicità triennale, secondo le
modalità indicate nella Relazione di Impatto Acustico e con le prescrizioni riportate nel
parere di non assoggettabilità a V.I.A. n.13/2018.
7) Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto, da
tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
8) In tema di lotta alle zanzare si prescrive di:
a) conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a
piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso
e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua
piovana;
b) eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo
averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
c) procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre,
delle aree interessate da dette attività;
d) avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le
pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi
comunque abbiano a formarsi.
Gestione delle aree
9) La ditta dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con
caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività, calettate ai muri di
perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante,
con riferimento alla procedura presentata, agli atti con prot.n.22393 del 05/04/2018.
10) La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso,
rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l’attività e provvedere con
frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovvallo dei materiali in cumuli.
11) I settori destinati a conferimento degli autoveicoli fuori uso dovranno essere distinti da
quelli destinati alla messa in riserva degli stessi e al deposito di rifiuti prodotti dal ciclo di
lavorazione dell’impianto.
12) Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di
apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso
all’azienda che quelli prodotti dall’azienda.
Gestione dei rifiuti
13) Nell’impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati di relativi codici
C.E.R., con le quantità consentite, riportate nell’allegato 1.
14) Il quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall’impianto sono così sudpisi:
a) capacità massima di trattamento: 2400 veicoli/anno;
b) rifiuti pericolosi in ingresso all’attività di autodemolizione (C.E.R. 16.01.04*): 95
autoveicoli;
c) rifiuti stoccati prodotti dall’attività di autodemolizione è pari a 716,34 Tonnellate di cui:
- n.575 veicoli messi in sicurezza e n.50 veicoli pressati;
- 66,55 Tonnellate di altri rifiuti non pericolosi;
- 24,79 Tonnellate di rifiuti pericolosi;
cosi come identificati dai relativi codici C.E.R. e relative quantità riportati nel prospetto in
allegato 1.
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Ai soli fini del calcolo per la determinazione delle garanzie finanziarie, viene stabilito il
peso standard di 1 tonnellata/veicolo per il codice CER 160104* e di 0,7 tonnellata/veicolo
per il codice CER 160106.
15) In ottemperanza alle condizioni di esercizio stabilite con D.G.P. n. 2 del 12/10/2010, nonché
in conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione
rifiuti:
- messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e bonifica per l'avvio alla
successiva fase di autodemolizione con produzione di componenti riutilizzabili
(“riciclaggio”) o di recupero con produzione di “M.P.S.”;
- messa in riserva e successiva cernita (per separazione di componenti recuperabili) di rifiuti:
l’attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del capitolo
16.xx.xx dell’elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo quanto persamente
indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in uscita dovranno essere destinati
ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con esclusione delle
frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a smaltimento;
- attività di autodemolizione con recupero (operazioni R3 / R4) di componenti riutilizzabili;
- attività di messa in sicurezza e bonifica per l’ottenimento di autovetture o parti idonee
all’attività didattica e/o educativa, per un massimo di n.5 autoveicoli/anno.
16) Le condizioni per attribuire il codice C.E.R. 16.01.06 alle carcasse di autoveicoli, bonificati
e messi in sicurezza (sottoposte a riduzione volumetrica), sono subordinate:
- all'espletamento delle operazioni inpiduate dai punti 5 e 6 dell'Allegato I al D.Lgs.
209/2003 e ss.mm.ii.;
- alla rimozione dei seguenti componenti al fine di promuovere le operazioni di riciclaggio:
catalizzatori, componenti in vetro, componenti metallici (contenenti rame, alluminio,
magnesio), pneumatici, grandi componenti in plastica “qualora tali materiali non vengano
separati nel processo di frantumazione”, centraline elettroniche, cablaggi e autoradio / lettori
musicali – video;
- qualora e prima che gli autoveicoli vengano sottoposti a pressatura: motore, cambio,
trasmissione, dispositivi idroguida e radiatore.
17) In alternativa alle condizioni espresse al punto 15), qualora nel centro di raccolta e
demolizione si provveda alla riduzione volumetrica delle carcasse tramite pressatura in
“pacchi”, senza che le carcasse dei veicoli messi in sicurezza siano state preventivamente
private, prima della pressatura, di motore, cambio, sospensioni e trasmissioni, i suddetti
“pacchi” potranno essere ceduti direttamente ad impianti di trattamento (frantumazione) di
qualità di cui al punto 8 della UNI 11448, che effettuano le attività di cui a punto 6 e che
aderiscono alle procedure di controllo della qualità dei materiali trattati di cui all’Appendice
F della UNI 11448. Tali impianti, strutturati e quindi autorizzati a ricevere e a trattare i
“pacchi” comprendenti anche motore e parti ad alta densità di metallo, dovranno
espressamente manifestare la loro disponibilità a ricevere i pacchi contenenti anche motore e
parti ad alta densità di metallo.
Qualora si verifichi la suddetta circostanza, al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti,
all’atto della registrazione dell’operazione di scarico (delle carcasse pressate), nell’apposito
spazio del registro di carico-scarico, dovrà essere riportato la seguente annotazione:
“carcassa pressata completa di motore”, ovvero: “carcassa pressata completa di motore e di
parti ad alta densità di metallo”, identificata in ogni caso col C.E.R. 160106.
Il gestore dell'impianto di autodemolizione richiede al destinatario delle carcasse pressate,
con cadenza annuale, un report attestante la regolarità delle operazioni di recupero effettuate
e la conformità ai requisiti di qualità di cui alle procedure di controllo istituite ai sensi
dell'appendice F della UNI 11448Al fine di promuovere le operazioni di riciclaggio.
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18) Fatto salvo quanto disposto dall’Allegato 1 al presente provvedimento, i rifiuti esitati dalle
operazioni di autodemolizione dovranno essere identificati con i rispettivi codici del capitolo
16.01.xx del Catalogo C.E.R. ovvero, nel caso di gas refrigeranti 14.06.01 e nel caso di
apparecchiature RAEE 16 02 13 o 16 02 14;
19) Non è consentito eseguire miscelazioni di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così
pregiudicare l’efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e,
comunque, non è consentito eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato
nell’art. 187 del D.Lgs n. 152/2006;
20) Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione;
21) La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei
termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del
29.12.2014.
Gestione degli scarichi idrici
22) Lo scarico delle acque di dilavamento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni gestionali e i
limiti indicati dal Gestore della fognatura, Viacqua spa:
a) la concentrazione dei parametri allo scarico deve rientrare nei limiti previsti dalla Tabella
1, Allegato B, colonna “scarico in fognatura” del Piano di Tutela delle Acque approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05.11.2009. I limiti indicati non possono
in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque impiegate esclusivamente allo
scopo;
b) lo scarico delle acque reflue di dilavamento (prima pioggia) deve avvenire in fognatura
attraverso idoneo pozzetto di ispezione e campionamento, che dovrà essere mantenuto
costantemente pulito ed accessibile;
c) si dovrà provvedere all’attenta e costante conduzione dell’impianto di trattamento e della
strumentazione annessa (contatori, contaore, sensori, allarmi, ecc.), segnalando
tempestivamente a Viacqua SpA eventuali anomalie o disfunzioni che si dovessero
verificare;
d) il volume delle acque reflue di dilavamento, accumulato nelle vasche di prima pioggia,
potrà essere scaricato solo dopo che saranno passate 40 ore dall’ultimo evento piovoso;
e) la portata massima di scarico dei reflui in fognatura non dovrà superare i di 2
litri/secondo;
f) qualora durante lo scarico delle acque di dilavamento in fognatura (prima pioggia) abbia
inizio un nuovo evento piovoso, lo scarico dovrà essere sospeso. Per la sua ripresa si
rimanda alla lettera d);
g) la ditta dovrà registrare su supporto cartaceo/informatico le operazioni di manutenzione
programmata e straordinaria che vengono eseguite all’impianto di depurazione, nonché
eventuali rotture o disfunzioni delle apparecchiature al suo servizio. Dovrà altresì essere
annotata la data del pieno ripristino delle stesse;
h) in caso di manutenzione, sostituzione, malfunzionamento o impossibilità di lettura del
misuratore di portata allo scarico e del misuratore al prelievo sul pozzo, la ditta dovrà
contattare gli uffici di Viacqua S.p.A., almeno 2 giorni lavorativi prima di intervenire per la
sostituzione e/o ripristino della strumentazione;
i) dovrà essere effettuata con cadenza almeno annuale un’analisi chimica accreditata, dello
scarico delle acque reflue di dilavamento (prima pioggia), per i seguenti parametri: pH,
conducibilità elettrica, potenziale redox, COD, SST, ferro, nichel, rame, zinco, piombo,
alluminio, grassi e olii animali e vegetali, idrocarburi totali. Entro quindici giorni dalla data
della refertazione l’analisi chimica dovrà essere trasmessa agli uffici di Viacqua S.p.A..
23) Entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di verifica di assoggettabiltà alla V.I.A.
dovrà essere realizzata la modifica migliorativa dell’impianto di trattamento delle acque, con
presentazione del certificato di collaudo funzionale alla Provincia, prevedendo un
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monitoraggio iniziale del pH della seconda pioggia, possibilmente come istantanei, all'inizio
e alla fine dell'attivazione della seconda pioggia. Di quanto realizzato dovrà essere dato
anche idoneo riscontro fotografico.
In assenza di eventi meteorici significativi nel suddetto periodo, il monitoraggio iniziale del
pH della seconda pioggia dovrà avvenire alla prima precipitazione meteorica utile; in tal
caso dovrà essere presentata la comunicazione di fine lavori alla conclusione dell’intervento
e il certificato di collaudo funzionale entro i successivi 60 giorni.
24) Le caditoie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere
periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.
25) Con riferimento allo scarico delle acque di seconda pioggia trattate, la ditta dovrà
provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria del corso d’acqua in cui lo stesso avviene,
come da Regolamento Comunale di Polizia Idraulica, approvato con deliberazione
consigliare n.13/35437 del 14.03.2017
26) Il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente autorizzazione n.119/2010 del
10.06.2010.
27) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
28) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.
AVVERTE CHE
In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:
- a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.
L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle
condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta l’applicazione
dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché
l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di
successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo;
Ai sensi dell’art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì
autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali.
Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad
acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività di competenza di
altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli
impianti.
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta tramite PEC e conservato informaticamente
agli atti della Provincia.
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Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco pro tempore del Comune di Vicenza, al
Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., alla società Viacqua S.p.A.,
all’ULLS n.8 Berica e all’Ufficio Territoriale di Vicenza dell’ACI – Automobile Club d’Italia.
Vicenza, 09/05/2018
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
---
Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 388 DEL 09/05/2018
OGGETTO: DE BIASI AUTODEMOLIZIONI S.R.L. (P.IVA 00214850240)
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VICENZA – VIA MAROSTICANA, 166.
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE CON
MESSA IN RISERVA [R13], CERNITA [R12] E RECUPERO [R3] [R4], DI RIFIUTI
SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 09/05/2018.
Vicenza, 09/05/2018
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
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ALLEGATO 1 – ATTIVITÀ DI AUTODEMOLIZIONE – DITTA DE BIASI AUTODEMOLIZIONI S.r.L. IMPIANTO VIA MAROSTICANA N.166 IN COMUNE DI
VICENZA
Ingresso Quantità max. stoccabile (kg)
C.E.R. Descrizione Rifiuto NOTE
Uscita Unità Peso (Kg)
13 01 10* Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati Servosterzo /// 500
13 02 08* Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione /// 3.000
13 08 02* Altre emuslsioni Uscita Spanti e colaticci /// 9000
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati
15 02 02* altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze /// 100
pericolose
16 01 03 Pneumatici fuori uso Ingresso/Uscita /// 12.000
Veicoli da trattare (settori conferimento
16 01 04* Veicoli fuori uso Ingresso 95 auto 95.000
scoperti)
Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
Ingresso/Uscita Autoveicoli soggetti a recupero 575 auto 575.000
(trattati con messa in sicurezza)
16 01 06
Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
Uscita Sottoposti a riduzione volumetrica 50 pacchi 50.000
(trattati con messa in sicurezza)
16 01 07* Filtri dell’olio /// 1.000
16 01 08* Componenti contenenti mercurio /// 50
Uscita
16 01 09* Componenti contenenti PCB /// 50
16 01 11* Pastiglie per freni, contenenti amianto /// 100
16 01 12 Pastiglie per freni, perse da quelle di cui alla voce 16 01 11* Ingresso/Uscita /// 300
16 01 13* Liquidi per freni /// 290
Uscita
16 01 14* Liquidi antigelo, contenenti sostanze pericolose Liquidi antigelo e lavavetri /// 6.200
16 01 16 Serbatoi per gas liquido /// 1.500
16 01 17 Metalli ferrosi /// 9.500
16 01 18 Metalli non ferrosi Alluminio, rame e otttone /// 2.500
Ingresso/Uscita
16 01 19 Plastica Componenti in plastica pressati /// 10,000
16 01 20 Vetro Vetri e parabrezza /// 10.000
Pezzi contaminati da oli, previa verifica di
16 01 22 Componenti non specificati altrimenti Ingresso/Uscita
non pericolosità del rifiuto /// 20.000
16 06 01* Batterie al piombo Uscita /// 4.500
Catalizzatori esauriti, contenenti oro, argento, rodio, renio, palladio,
16 08 01
iridio o platino (tranne 16 08 07*)
Ingresso/Uscita /// 750
TOTALE RIFIUTI 716.340
TOTALE RIFIUTI NON PERICOLOSI 691.550
TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI 24.790
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