su_388_2018_dete.pdf

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 388 DEL 09/05/2018

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: DE BIASI AUTODEMOLIZIONI S.R.L. (P.IVA 00214850240)
     SEDE LEGALE E OPERATIVA: VICENZA – VIA MAROSTICANA, 166.
     AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE CON
     MESSA IN RISERVA , CERNITA E RECUPERO , DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI
     E NON PERICOLOSI

                            IL DIRIGENTE

     Premesso che la Società De Biasi Autodemolizioni S.r.l. - con sede legale e operativa in Via
     Marosticana, 166 nel Comune di Vicenza - è autorizzata all’esercizio di un impianto di
     autodemolizione di veicoli fuori uso, avvenuto con il provvedimento n. 119/2010 del 10.06.2010
     con scadenza il 30.09.2018.
     Considerato che:
     - con documentazione presentata in data 28.02.2018, prot. n. 13759, la ditta citata in oggetto ha
     chiesto l'attivazione della procedura di screening relativa al “Rinnovo dell'autorizzazione
     all'esercizio di un impianto di autodemolizione”;
     - con domanda presentata in data 01.03.2018, prot. n. 13814, la ditta citata in oggetto ha chiesto il
     rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di autodemolizione;
     - con provvedimento n. 356 del 26.04.2018 la ditta è stata esclusa dalla procedura di valutazione di
     impatto ambientale di cui al D. Lgs. 152/06 e L.R. 4/2016, con le prescrizioni riportate nel parere n.
     13/2018 allegato al citato provvedimento;
     - con nota n. 17348 del 14.03.2018, si è dato avvio al procedimento amministrativo di rinnovo
     dell’autorizzazione all’esercizio;
     - Viacqua, con nota n. 4835 del 13.04.2018 e registrata al protocollo provinciale lo stesso giorno al
     n. 24434, ha comunicato le condizioni regolamentari per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico
     in fognatura dei reflui provenienti dall’insediamento di Via Marosticana, 166.
     Dato atto che il Comune di Vicenza, con nota n.58815 del 18.04.20187 e registrata al protocollo lo
     stesso giorno al n. 25598, ha trasmesso le proprie osservazioni in merito al progetto, che sono state
     valutate tecnicamente nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A..
     Preso atto che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni da parte degli Enti
     interessati dalla suddetta nota di avvio procedimento n. 17348 del 14.03.2018, inviata per il rilascio
     dell’autorizzazione all’esercizio.
     Considerati:
     - il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n. 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in vigore
     della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i




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     comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti
     inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n. 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze
     amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R.
     16.04.1985, n. 33 e ss.mm.ii.”;
     - la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05.11.2009 e ss.mm.ii. con cui è
     stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
     - la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia
     di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D. Lgs. 152/2006,
     modificandone le modalità di prestazione.
     Visti:
     - il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
     - il D. Lgs. 24.06.2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni;
     - le Leggi Regionali 21.01.2000, n. 3 e 16.08.2007, n. 20 e loro successive modifiche ed
     integrazioni;
     - la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2166 del 11.07.2006;
     - gli artt. 151 comma 4, 19 e 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
     Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato
     approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
     Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
     Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019.

                          DETERMINA

      Di autorizzare la Società De Biasi Autodemolizioni S.r.l. all’esercizio dell’impianto di
      autodemolizione, sito in Via Marosticana, 166 in Comune di Vicenza. Ai sensi dell’art. 208 del
      D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione allo
      scarico di acque reflue in pubblica fognatura ed ha validità fino al 30.04.2028.
      Di obbligare la Società De Biasi Autodemolizioni S.r.l. di procedere all’esercizio dell’impianto
      in oggetto nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
      Aspetti generali
      1) La Società dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le
        condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità
        indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay out dell'impianto, allegato alla
        domanda di verifica di assoggettabilità alla V.I.A..
      2) In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
        tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite,
        sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti,
        previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute
        nel presente provvedimento.
      3) La Società dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
        intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
        l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio
        corrente dell’attività.
      4) La Società dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità
        a quanto previsto nella normativa ambientale, sulle linee guida tecniche dettate dalla Norma
        UNI 11448:2012, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente
        provvedimento.




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      5) La Società dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti
        rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
        nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
      6) Il monitoraggio dell’impatto acustico dovrà avvenire con periodicità triennale, secondo le
        modalità indicate nella Relazione di Impatto Acustico e con le prescrizioni riportate nel
        parere di non assoggettabilità a V.I.A. n.13/2018.
      7) Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
        effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto, da
        tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
      8) In tema di lotta alle zanzare si prescrive di:
        a) conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a
        piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso
        e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua
        piovana;
        b) eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo
        averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
        c) procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre,
        delle aree interessate da dette attività;
        d) avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le
        pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi
        comunque abbiano a formarsi.
        Gestione delle aree
      9) La ditta dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con
        caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività, calettate ai muri di
        perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante,
        con riferimento alla procedura presentata, agli atti con prot.n.22393 del 05/04/2018.
      10) La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso,
        rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l’attività e provvedere con
        frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovvallo dei materiali in cumuli.
      11) I settori destinati a conferimento degli autoveicoli fuori uso dovranno essere distinti da
        quelli destinati alla messa in riserva degli stessi e al deposito di rifiuti prodotti dal ciclo di
        lavorazione dell’impianto.
      12) Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di
        apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso
        all’azienda che quelli prodotti dall’azienda.
      Gestione dei rifiuti
      13) Nell’impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati di relativi codici
        C.E.R., con le quantità consentite, riportate nell’allegato 1.
      14) Il quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall’impianto sono così sudpisi:
        a) capacità massima di trattamento: 2400 veicoli/anno;
        b) rifiuti pericolosi in ingresso all’attività di autodemolizione (C.E.R. 16.01.04*): 95
        autoveicoli;
        c) rifiuti stoccati prodotti dall’attività di autodemolizione è pari a 716,34 Tonnellate di cui:
        - n.575 veicoli messi in sicurezza e n.50 veicoli pressati;
        - 66,55 Tonnellate di altri rifiuti non pericolosi;
        - 24,79 Tonnellate di rifiuti pericolosi;
        cosi come identificati dai relativi codici C.E.R. e relative quantità riportati nel prospetto in
        allegato 1.




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        Ai soli fini del calcolo per la determinazione delle garanzie finanziarie, viene stabilito il
        peso standard di 1 tonnellata/veicolo per il codice CER 160104* e di 0,7 tonnellata/veicolo
        per il codice CER 160106.
      15) In ottemperanza alle condizioni di esercizio stabilite con D.G.P. n. 2 del 12/10/2010, nonché
        in conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
        ss.mm.ii., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione
        rifiuti:
        - messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e bonifica per l'avvio alla
        successiva fase di autodemolizione con produzione di componenti riutilizzabili
        (“riciclaggio”) o di recupero con produzione di “M.P.S.”;
        - messa in riserva e successiva cernita (per separazione di componenti recuperabili) di rifiuti:
        l’attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del capitolo
        16.xx.xx dell’elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo quanto persamente
        indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in uscita dovranno essere destinati
        ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con esclusione delle
        frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a smaltimento;
        - attività di autodemolizione con recupero (operazioni R3 / R4) di componenti riutilizzabili;
        - attività di messa in sicurezza e bonifica per l’ottenimento di autovetture o parti idonee
        all’attività didattica e/o educativa, per un massimo di n.5 autoveicoli/anno.
      16) Le condizioni per attribuire il codice C.E.R. 16.01.06 alle carcasse di autoveicoli, bonificati
        e messi in sicurezza (sottoposte a riduzione volumetrica), sono subordinate:
        - all'espletamento delle operazioni inpiduate dai punti 5 e 6 dell'Allegato I al D.Lgs.
        209/2003 e ss.mm.ii.;
        - alla rimozione dei seguenti componenti al fine di promuovere le operazioni di riciclaggio:
        catalizzatori, componenti in vetro, componenti metallici (contenenti rame, alluminio,
        magnesio), pneumatici, grandi componenti in plastica “qualora tali materiali non vengano
        separati nel processo di frantumazione”, centraline elettroniche, cablaggi e autoradio / lettori
        musicali – video;
        - qualora e prima che gli autoveicoli vengano sottoposti a pressatura: motore, cambio,
        trasmissione, dispositivi idroguida e radiatore.
      17) In alternativa alle condizioni espresse al punto 15), qualora nel centro di raccolta e
        demolizione si provveda alla riduzione volumetrica delle carcasse tramite pressatura in
        “pacchi”, senza che le carcasse dei veicoli messi in sicurezza siano state preventivamente
        private, prima della pressatura, di motore, cambio, sospensioni e trasmissioni, i suddetti
        “pacchi” potranno essere ceduti direttamente ad impianti di trattamento (frantumazione) di
        qualità di cui al punto 8 della UNI 11448, che effettuano le attività di cui a punto 6 e che
        aderiscono alle procedure di controllo della qualità dei materiali trattati di cui all’Appendice
        F della UNI 11448. Tali impianti, strutturati e quindi autorizzati a ricevere e a trattare i
        “pacchi” comprendenti anche motore e parti ad alta densità di metallo, dovranno
        espressamente manifestare la loro disponibilità a ricevere i pacchi contenenti anche motore e
        parti ad alta densità di metallo.
        Qualora si verifichi la suddetta circostanza, al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti,
        all’atto della registrazione dell’operazione di scarico (delle carcasse pressate), nell’apposito
        spazio del registro di carico-scarico, dovrà essere riportato la seguente annotazione:
        “carcassa pressata completa di motore”, ovvero: “carcassa pressata completa di motore e di
        parti ad alta densità di metallo”, identificata in ogni caso col C.E.R. 160106.
        Il gestore dell'impianto di autodemolizione richiede al destinatario delle carcasse pressate,
        con cadenza annuale, un report attestante la regolarità delle operazioni di recupero effettuate
        e la conformità ai requisiti di qualità di cui alle procedure di controllo istituite ai sensi
        dell'appendice F della UNI 11448Al fine di promuovere le operazioni di riciclaggio.




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      18) Fatto salvo quanto disposto dall’Allegato 1 al presente provvedimento, i rifiuti esitati dalle
        operazioni di autodemolizione dovranno essere identificati con i rispettivi codici del capitolo
        16.01.xx del Catalogo C.E.R. ovvero, nel caso di gas refrigeranti 14.06.01 e nel caso di
        apparecchiature RAEE 16 02 13 o 16 02 14;
      19) Non è consentito eseguire miscelazioni di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così
        pregiudicare l’efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e,
        comunque, non è consentito eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato
        nell’art. 187 del D.Lgs n. 152/2006;
      20) Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
        indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione;
      21) La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei
        termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del
        29.12.2014.
      Gestione degli scarichi idrici
      22) Lo scarico delle acque di dilavamento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni gestionali e i
        limiti indicati dal Gestore della fognatura, Viacqua spa:
        a) la concentrazione dei parametri allo scarico deve rientrare nei limiti previsti dalla Tabella
        1, Allegato B, colonna “scarico in fognatura” del Piano di Tutela delle Acque approvato con
        Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05.11.2009. I limiti indicati non possono
        in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque impiegate esclusivamente allo
        scopo;
        b) lo scarico delle acque reflue di dilavamento (prima pioggia) deve avvenire in fognatura
        attraverso idoneo pozzetto di ispezione e campionamento, che dovrà essere mantenuto
        costantemente pulito ed accessibile;
        c) si dovrà provvedere all’attenta e costante conduzione dell’impianto di trattamento e della
        strumentazione annessa (contatori, contaore, sensori, allarmi, ecc.), segnalando
        tempestivamente a Viacqua SpA eventuali anomalie o disfunzioni che si dovessero
        verificare;
        d) il volume delle acque reflue di dilavamento, accumulato nelle vasche di prima pioggia,
        potrà essere scaricato solo dopo che saranno passate 40 ore dall’ultimo evento piovoso;
        e) la portata massima di scarico dei reflui in fognatura non dovrà superare i di 2
        litri/secondo;
        f) qualora durante lo scarico delle acque di dilavamento in fognatura (prima pioggia) abbia
        inizio un nuovo evento piovoso, lo scarico dovrà essere sospeso. Per la sua ripresa si
        rimanda alla lettera d);
        g) la ditta dovrà registrare su supporto cartaceo/informatico le operazioni di manutenzione
        programmata e straordinaria che vengono eseguite all’impianto di depurazione, nonché
        eventuali rotture o disfunzioni delle apparecchiature al suo servizio. Dovrà altresì essere
        annotata la data del pieno ripristino delle stesse;
        h) in caso di manutenzione, sostituzione, malfunzionamento o impossibilità di lettura del
        misuratore di portata allo scarico e del misuratore al prelievo sul pozzo, la ditta dovrà
        contattare gli uffici di Viacqua S.p.A., almeno 2 giorni lavorativi prima di intervenire per la
        sostituzione e/o ripristino della strumentazione;
        i) dovrà essere effettuata con cadenza almeno annuale un’analisi chimica accreditata, dello
        scarico delle acque reflue di dilavamento (prima pioggia), per i seguenti parametri: pH,
        conducibilità elettrica, potenziale redox, COD, SST, ferro, nichel, rame, zinco, piombo,
        alluminio, grassi e olii animali e vegetali, idrocarburi totali. Entro quindici giorni dalla data
        della refertazione l’analisi chimica dovrà essere trasmessa agli uffici di Viacqua S.p.A..
      23) Entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di verifica di assoggettabiltà alla V.I.A.
        dovrà essere realizzata la modifica migliorativa dell’impianto di trattamento delle acque, con
        presentazione del certificato di collaudo funzionale alla Provincia, prevedendo un



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        monitoraggio iniziale del pH della seconda pioggia, possibilmente come istantanei, all'inizio
        e alla fine dell'attivazione della seconda pioggia. Di quanto realizzato dovrà essere dato
        anche idoneo riscontro fotografico.
        In assenza di eventi meteorici significativi nel suddetto periodo, il monitoraggio iniziale del
        pH della seconda pioggia dovrà avvenire alla prima precipitazione meteorica utile; in tal
        caso dovrà essere presentata la comunicazione di fine lavori alla conclusione dell’intervento
        e il certificato di collaudo funzionale entro i successivi 60 giorni.
      24) Le caditoie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere
        periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.
      25) Con riferimento allo scarico delle acque di seconda pioggia trattate, la ditta dovrà
        provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria del corso d’acqua in cui lo stesso avviene,
        come da Regolamento Comunale di Polizia Idraulica, approvato con deliberazione
        consigliare n.13/35437 del 14.03.2017
      26) Il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente autorizzazione n.119/2010 del
        10.06.2010.
      27) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
        diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
        sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
      28) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
        all'albo pretorio on line.

                            AVVERTE CHE

     In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:
     - a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
     provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
     - ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e
     ss.mm.ii.
     L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle
     condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta l’applicazione
     dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché
     l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
     Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di
     successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo;
     Ai sensi dell’art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì
     autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali.
     Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
     comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad
     acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività di competenza di
     altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli
     impianti.
                            INFORMA CHE

     Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
     giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
     Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta tramite PEC e conservato informaticamente
     agli atti della Provincia.




copia informatica per consultazione
     Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco pro tempore del Comune di Vicenza, al
     Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., alla società Viacqua S.p.A.,
     all’ULLS n.8 Berica e all’Ufficio Territoriale di Vicenza dell’ACI – Automobile Club d’Italia.

     Vicenza, 09/05/2018



                                  Sottoscritta dal Dirigente
                                   (MACCHIA ANGELO)
                                    con firma digitale



     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




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                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 388 DEL 09/05/2018


     OGGETTO: DE BIASI AUTODEMOLIZIONI S.R.L. (P.IVA 00214850240)
     SEDE LEGALE E OPERATIVA: VICENZA – VIA MAROSTICANA, 166.
     AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE CON
     MESSA IN RISERVA [R13], CERNITA [R12] E RECUPERO [R3] [R4], DI RIFIUTI
     SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 09/05/2018.


     Vicenza, 09/05/2018




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                       (BERTACCHE CRISTINA)
                                          con firma digitale




copia informatica per consultazione
     ALLEGATO 1 – ATTIVITÀ DI AUTODEMOLIZIONE – DITTA DE BIASI AUTODEMOLIZIONI S.r.L. IMPIANTO VIA MAROSTICANA N.166 IN COMUNE DI
     VICENZA


                                                  Ingresso                            Quantità max. stoccabile (kg)
      C.E.R.               Descrizione Rifiuto                                   NOTE
                                                   Uscita                              Unità       Peso (Kg)
     13 01 10*  Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati                      Servosterzo                     ///         500

     13 02 08*  Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione                                                 ///        3.000

     13 08 02*  Altre emuslsioni                                Uscita    Spanti e colaticci                 ///        9000
           Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati
     15 02 02*  altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze                                       ///         100
           pericolose
     16 01 03  Pneumatici fuori uso                            Ingresso/Uscita                            ///        12.000
                                                          Veicoli da trattare (settori conferimento
     16 01 04*  Veicoli fuori uso                               Ingresso                             95 auto       95.000
                                                          scoperti)
           Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
                                                 Ingresso/Uscita  Autoveicoli soggetti a recupero          575 auto      575.000
           (trattati con messa in sicurezza)
     16 01 06
           Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
                                                   Uscita    Sottoposti a riduzione volumetrica        50 pacchi      50.000
           (trattati con messa in sicurezza)
     16 01 07*  Filtri dell’olio                                                                 ///        1.000

     16 01 08*  Componenti contenenti mercurio                                                          ///         50
                                                   Uscita
     16 01 09*  Componenti contenenti PCB                                                             ///         50

     16 01 11*  Pastiglie per freni, contenenti amianto                                                      ///         100

     16 01 12  Pastiglie per freni, perse da quelle di cui alla voce 16 01 11*      Ingresso/Uscita                            ///         300

     16 01 13*  Liquidi per freni                                                                 ///         290
                                                   Uscita
     16 01 14*  Liquidi antigelo, contenenti sostanze pericolose                       Liquidi antigelo e lavavetri            ///        6.200

     16 01 16  Serbatoi per gas liquido                                                             ///        1.500

     16 01 17  Metalli ferrosi                                                                  ///        9.500

     16 01 18  Metalli non ferrosi                                      Alluminio, rame e otttone              ///        2.500
                                                 Ingresso/Uscita

     16 01 19  Plastica                                           Componenti in plastica pressati           ///        10,000


     16 01 20  Vetro                                             Vetri e parabrezza                 ///        10.000

                                                          Pezzi contaminati da oli, previa verifica di
     16 01 22  Componenti non specificati altrimenti                    Ingresso/Uscita
                                                          non pericolosità del rifiuto            ///        20.000

     16 06 01*  Batterie al piombo                               Uscita                              ///        4.500
           Catalizzatori esauriti, contenenti oro, argento, rodio, renio, palladio,
     16 08 01
           iridio o platino (tranne 16 08 07*)
                                                 Ingresso/Uscita                            ///         750

                                                                                 TOTALE RIFIUTI     716.340
                                                                        TOTALE RIFIUTI NON PERICOLOSI       691.550
                                                                           TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI      24.790




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