determina

              PROVINCIA DI VICENZA
             Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




           DETERMINAZIONE N° 405 DEL 11/05/2018

                Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: DITTA VIBETONBRENTA S.R.L. (P.I.: 04877980286 ) – STABILIMENTO DI
VIA CA' VICO IN COMUNE DI ROSSANO VENETO (VI).
VOLTURAZIONE E RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE
IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006 E VOLTURAZIONE ISCRIZIONE AL
REGISTRO PROVINCIALE PER L’ADESIONE ALL’AUTORIZZAZIONE DI
CARATTERE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.

                       IL DIRIGENTE

Premesso che:
1) la ditta Biasuzzi Cave S.p.a. (p.i.: 02913090243) per lo stabilimento di via Ca' Vico in Comune
di Rossano Veneto (VI) è stata iscritta:
  - al n. 106 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in
  procedura semplificata per l’attività di cui al punto 13.1 (R13, R5) dell’Allegato 1 sub allegato 1
  del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. con provvedimento prot. n. 37708 del 27/05/2014.
  - al n. 10/09, prot. n. 3976 del 20/01/2009, del Registro Provinciale per l’adesione
  all’autorizzazione di carattere generale, di cui al provvedimento n. 247/Aria del 29/05/07
  modificata ed integrata dal provvedimento n. 118 del 24/04/08.
2) con nota acquisita agli atti con prot. n. 22000 del 03/04/2018 la Ditta Vibetonbrenta S.r.l. (p.i.:
04877980286 ) ha comunicato il subentro nella gestione dell’attività dello stabilimento di via Ca'
Vico in Comune di Rossano Veneto (VI)alla predetta ditta Biasuzzi Cave S.p.a. ed ha richiesto:
  - la volturazione e il rinnovo dell’iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano
  attività di recupero rifiuti in procedura semplificata al n. 106 e ha comunicato la riduzione della
  capacità di recupero da 5500 t/anno a 2200 t/anno.
  - la volturazione dell’iscrizione al Registro Provinciale per l’adesione all’autorizzazione di
  carattere generale al n. 10/09.
3) la Ditta Vibetonbrenta S.r.l. , con nota acquisita agli atti con prot. n. 17695 del 15/03/2018, ha
comunicato la variazione del legale rappresentante nella persona di Bergamin Andrea, nato a
Camposampiero (PD) il 25 dicembre1975, codice fiscale BRGNDR75T25B563R.
Ritenuto che, per le operazioni di cui alla tipologia di cui al punto 13.1 (R13-R5) dell’Allegato 1
sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. oggetto di comunicazione, l’attività di recupero rifiuti è
rispondente a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti
per la volturazione e rinnovo dell’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano
attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.
Vista l’attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l’anno 2018 come determinati dal

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decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998.
Vista la polizza fideiussoria ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014, agli atti con prot. 30623
del 09/05/2018.
Visti:
D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
D.M. 05/02/98 “Inpiduazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
recupero” e s.m.i.;
D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione
in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti,
ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza
regionale”;
L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e
di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”
Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla
corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi
degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio
dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti
urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e
s.m.i.”;
Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di
“Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;
Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
EE.LL.);
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2016;
                                DETERMINA
1) di rinnovare e volturare alla Ditta Vibetonbrenta S.r.l. (p.i.: 04877980286 ), per lo stabilimento di
via Ca' Vico in Comune di Rossano Veneto (VI),
l’iscrizione n. 106 al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti
non pericolosi in procedura semplificata per le seguenti tipologie, attività ed operazioni:
   Tipologia                       13.1 ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da
   D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1           combustione conesclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quale
   Codice C.E.R.                     100102 100117
   Attività di recupero                  (R13–R5) - 13.1.3 b):       produzione di conglomerati cementizi: le ceneri vengono
1)  (D.M. 05/02/98)                    miscelate agli altri materiali, a freddo, e nella fase di preparazione del manufatto finale

   Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in  100 t
   tonnellate)
   Q.tà max trattata all’impianto (espressa in      2200 t/anno
   tonnellate/anno)

con le seguenti prescrizioni:
 a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto è pari a 100 tonnellate.

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  b) La quantità massima di trattamento (operazione R5) dell’impianto deve essere inferiore a 10
  t/giorno.
  c) L’iscrizione n. 106 al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero
  rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ha validità fino al 24/05/2023 compreso.
2) di volturare alla Ditta Vibetonbrenta S.r.l. (p.i.: 04877980286 ), per lo stabilimento di via Ca'
Vico in Comune di Rossano Veneto (VI), l’iscrizione al n. 10/09, prot. n. 3976 del 20/01/2009, del
Registro Provinciale per l’adesione all’autorizzazione di carattere generale, di cui al provvedimento
n. 247/Aria del 29/05/07 modificata ed integrata dal provvedimento n. 118 del 24/04/08, valida fino
al 17/12/2023 compreso.
3) Di prendere atto che il legale rappresentante è il Sig. Bergamin Andrea, nato a Camposampiero
(PD) il 25 dicembre1975, codice fiscale BRGNDR75T25B563R.
4) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del
TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
5) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.
                      INFORMA CHE
Con riferimento all’attività di recupero rifiuti
Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto
Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di
quanto comunicato dalla ditta.
Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n.
2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore Ambiente
della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai
fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della
polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata.
Si ricorda che, come previsto lett. D) “Disposizioni di carattere generale” dell'Allegato A alla
D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio
dell'attività o la sua prosecuzione.
In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
 a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall’art. 3 del
 D.M. 350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l’iscrizione si intende sospesa e la ditta
 non è legittimata ad esercitare l’attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
 b) a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle
 operazioni di recupero.
L’attività deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’area inpiduata nella comunicazione
nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
Ai rifiuti prodotti dall’attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19,
cioè come “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”. Le zone di deposito (messa in
riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee
contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di
appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la
dispersione di aerosol e di polveri.
Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di
messa in riserva dei rifiuti devono essere inpiduabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel

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caso in cui la ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere
mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.
I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere
mantenuti distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben inpiduabile.
L’iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento
di approvazione del progetto di cui all’art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni
effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non
costituisce variante allo strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in possesso delle
autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai
fini dell’attività.
Con riferimento alle emissioni in atmosfera
Il presente atto deve essere conservato ed esibito unitamente al citato provvedimento di
autorizzazione di carattere generale n. 247/Aria del 29/05/07, modificata ed integrata dal
provvedimento n. 118 del 24/04/08, del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Vicenza
ed alla comunicazione del responsabile del Servizio prot. n. 86263/AMB del 20/11/2009, dei quali
costituisce parte integrante e sostanziale.
Con atto n. 4/ARIA del 06/06/2016, prot. n. 38933/AMB, è stato emanato da questo ente, ai sensi
del D. Lgs.128/2010, un successivo provvedimento di Autorizzazione di carattere Generale
(reperibile       all'indirizzo:      http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-
provincia/servizi/ambiente/emissioni-in-atmosfera-autorizzazione-generale), in cui si dispone “che
la presente autorizzazione generale sostituisce quella adottata in sede di prima applicazione di cui al
D. Lgs 152/06 con provvedimento n. 14/ARIA del 16 febbraio 2011 prot. n. 11222; per i gestori
degli impianti che vi hanno aderito la stessa si applica per un periodo di 15 anni successivi alla data
di adesione”.
Pertanto la scadenza della legittimazione in materia di emissioni in atmosfera deve intendersi a 15
anni successivi dall'adesione. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione dovrà considerare tale
periodo di validità ed essere presentata con un anticipo di 45 giorni rispetto alla nuova scadenza,
secondo le modalità previste nell'Autorizzazione di cui all'oggetto.
Il presente provvedimento annulla e sostituisce i precedenti per l’attività di recupero rifiuti in
procedura semplificata.
La presente viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al
Comune, al Dipartimento Provinciale Arpav e all’Azienda ULSS 7 Pedemontana.
- Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
notifica.

Vicenza, 11/05/2018
                                 Sottoscritta dal Dirigente
                                  (MACCHIA ANGELO)
                                   con firma digitale


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Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




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