determina

                    PROVINCIA DI VICENZA
                   Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                 DETERMINAZIONE N° 500 DEL 29/05/2018

                      Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
     CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
     SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006.
     DITTA VIBETONBRENTA S.R.L. (P.I.: 04877980286) – STABILIMENTO DI VIA PADRE
     MELOTTO, 2 IN COMUNE DI SAREGO (VI)

                             IL DIRIGENTE

     Premesso che:
     1) che la Ditta Vibetonbrenta S.r.l. (p.i.: 04877980286 ) per lo stabilimento di via Padre Melotto, 2 in
     Comune di Sarego (VI), risulta iscritta al n. 16/2008 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano
     attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con provvedimento n. 56/AcquaSuoloRifiuti/16 prot. n.
     18093 del 14/03/2016, per le tipologie di cui ai punti 13.1 (R13-R5) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M.
     05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al 15/06/2018 compreso;
     2) la Ditta in oggetto ha presentato domanda per il rinnovo dell’iscrizione al Registro Provinciale delle
     imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata ai sensi dell’art. 214 del D.Lgs.
     152/2006 (acquisita agli atti con prot. n. 13346 del 27/02/2018);
     3) la Provincia con nota prot. n. 29296 del 03/05/2018 ha comunicato l’avvio del procedimento per il rilascio
     del rinnovo dell’iscrizione.
     Ritenuto che, per le operazioni di cui di cui le tipologie di cui ai punti 13.1 (R13-R5) dell’Allegato 1 sub
     allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. oggetto di comunicazione, l’attività di recupero rifiuti è rispondente a
     quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per il rinnovo
     dell’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura
     semplificata.
     Vista l’attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l’anno 2018 come determinati dal decreto
     ministeriale n. 350 del 21/07/1998.
     Vista la polizza fideiussoria ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014 valida fino al 14/05/2020.
     Visti:
     D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
     D.M. 05/02/98 “Inpiduazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero” e
     s.m.i.;
     D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in
     appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi
     degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
     D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza
     regionale”;
     L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;

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copia informatica per consultazione
     L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di
     competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
     Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla corretta
     applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 –
     216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio dell’attività di recupero
     rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;
     Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e
     speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.”;
     Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di “Garanzie
     finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed
     integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;
     Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza) e
     art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.);
     Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il
     Bilancio di Previsione 2016;
                                       DETERMINA
     1) di rinnovare alla Ditta Vibetonbrenta S.r.l. (p.i.: 04877980286 ), per lo stabilimento di via Padre Melotto
     n. 2 in Comune di Sarego (VI), l’iscrizione n. 16/2008 al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano
     attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per le seguenti tipologie, attività ed
     operazioni:
        Tipologia                       13.1 ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da
        D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1           combustione conesclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quale.
        Codice C.E.R.                     100102 100117
       Attività di recupero                  R13-R5 (13.1.3.b): produzione di conglomerati cementizi: le ceneri vengono miscelate
     12) (D.M. 05/02/98)                     agli altri materiali, a freddo, e nella fase di preparazione del manufatto finale

        Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in  60 t
        tonnellate)
        Q.tà max trattata all’impianto (espressa in      2950 t/anno
        tonnellate/anno)

     con le seguenti prescrizioni:
      a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto è pari a 60 tonnellate.
      b) La quantità massima di trattamento (operazione R5) dell’impianto deve essere inferiore a 10 t/giorno.
      c) Il presente provvedimento ha validità fino al 15/06/2023 compreso.
     2) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti
     sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
     modificato dalla Legge 213/2012).
     3) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo
     pretorio on line.
                                     INFORMA CHE
     Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n.
     152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla
     ditta.
     Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721
     del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della
     Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai fini della
     sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC
     inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come
     previsto lett. D) “Disposizioni di carattere generale” dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la
     mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.


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     In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
     a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall’art. 3 del D.M. 350/98.
     In caso di mancato o ritardato versamento l’iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad
     esercitare l’attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
     b) a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di
     recupero;
     L’attività deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’area inpiduata nella comunicazione nonché
     con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
     La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione
     dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
     Ai rifiuti prodotti dall’attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19, cioè come
     “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”. Le zone di deposito (messa in riserva e deposito
     temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita
     segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le
     cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
     Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di messa in
     riserva dei rifiuti devono essere inpiduabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel caso in cui la ditta
     utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere mantenute separate dai rifiuti soggetti
     a recupero.
     I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere mantenuti
     distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben inpiduabile.
     L’iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di
     approvazione del progetto di cui all’art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti,
     pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo
     strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta
     ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai fini dell’attività.
     Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente provvedimento n. 56/AcquaSuoloRifiuti/16
     prot. n. 18093 del 14/03/2016.
     La presente viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al Comune , al
     Dipartimento Provinciale Arpav e all’Azienda ULSS 8 Berica.
     Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in alternativa,
     ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
     Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di
     competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC.
     N° 391).

     Vicenza, 29/05/2018

                                         Sottoscritta dal Dirigente
                                         (MACCHIA ANGELO)
                                           con firma digitale



     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




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                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 500 DEL 29/05/2018


     OGGETTO: RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
     CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
     SEMPLIFICATA    ART.      214     D.LGS.    152/2006.
     DITTA VIBETONBRENTA S.R.L. (P.I.: 04877980286) – STABILIMENTO DI VIA PADRE
     MELOTTO, 2 IN COMUNE DI SAREGO (VI)




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 30/05/2018.


     Vicenza, 30/05/2018




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                       (BERTACCHE CRISTINA)
                                          con firma digitale




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