determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 374 DEL 04/05/2018

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: PROROGA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
     CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
     SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006.
     DITTA MORETTO S.R.L. (P.I.: 03116290242) – STABILIMENTO DI VIA CARTIGLIANA,
     188 IN COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI).

                            IL DIRIGENTE

     Premesso che:
     1) la Ditta Moretto S.r.l. (p.i.: 03116290242) per lo stabilimento di via Cartigliana, 188 in Comune
     di Bassano Del Grappa (VI), risulta iscritta al n. 54 del Registro Provinciale delle imprese che
     effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con provvedimento n. 82 / Servizio
     Suolo Rifiuti / 13   del 10/06/2013 prot. n. 42631, per la tipologia di cui ai punti 3.1 (R13, R4) e
     3.2 (R13, R4) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al
     18/05/2018 compreso;
     2) la ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 649 del 05/01/2018, ha comunicato l’intenzione di
     trasferire lo stabilimento dal sito di via Cartigliana n. 188 a Bassano del Grappa (VI) al sito di via
     Monte Santo n. 43 nel comune di Riese Pio X (TV) entro il mese di giugno 2018 ed ha richiesto la
     chiusura dei procedimenti di screening di VIA e di AUA in corso presso la Provincia di Vicenza;
     3) la ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 26453 del 20/04/2018, ha chiesto una proroga fino
     al 09/10/2018 dell’iscrizione al Registro Provinciale di Vicenza delle imprese che effettuano attività
     di recupero rifiuti in procedura semplificata, in attesa del rilascio dell’autorizzazione per lo
     stabilimento in Provincia di Treviso e alle tempistiche necessarie per il successivo trasferimento.
     Considerata la necessità di non interrompere la continuità dell’attività della Ditta;
     Ritenuto che, per le operazioni di cui di cui le tipologie di cui ai punti 3.1 (R13, R4) e 3.2 (R13,
     R4) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. oggetto di comunicazione, l’attività
     di recupero rifiuti è rispondente a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e pertanto
     sussistono i presupposti per la proroga dell’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che
     effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.
     Vista l’attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l’anno 2018 come determinati dal
     decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998.
     Vista la polizza fideiussoria ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014 valida fino al 09/06/2020.
     Visti:
     D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
     D.M. 05/02/98 “Inpiduazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
     recupero” e s.m.i.;

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copia informatica per consultazione
     D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione
     in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti,
     ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
     D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza
     regionale”;
     L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
     L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e
     di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
     Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla
     corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi
     degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio
     dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;
     Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti
     urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e
     s.m.i.”;
     Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di
     “Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n.
     152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;
     Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
     dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
     EE.LL.);
     Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato
     il Bilancio di Previsione 2016;
                            DETERMINA
     1) di prorogare alla Ditta Moretto S.r.l. (p.i.: 03116290242), per lo stabilimento di via Cartigliana,
     188 in Comune di Bassano Del Grappa (VI), l’iscrizione n. 54 al Registro Provinciale delle Imprese
     che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per le seguenti
     tipologie, attività ed operazioni:
                                       Attività di recupero
     Tipologia di cui  Q.tà max. di    Q.tà max. trattata    Paragrafo   Sigla R      Codice
     al D.M. 5/02/98  messa in riserva   all’impianto per     D.M.  (allegato C parte    C.E.R.
      all.1 suball. 1  per tipologia (t)  tipologia (t/anno)    05/02/98 IV D.Lgs. 152/06)

                                                    12010
                                                      1
                                                    10021
                                                         120102
                                                      0
                                                         160117
                                                    15010
        3.1        550        13.250        3.1.3.c    R13 – R4        170405
                                                      4
                                                         191202
                                                    20014
                                                         120199
                                                      0
                                                    10029
                                                      9
        3.2         45         200         3.2.3.c    R13 – R4    110501  150104
                                                    20014  191203
                                                      0   120104
                                                    12010  191002
                                                      3   170403

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copia informatica per consultazione
                                                 17040
                                                  1
                                                 17040
                                                  2
                                                    170406
                                                 17040
                                                    100899
                                                  4
                                                     ---
                                                 17040
                                                  7
                                                 12019
                                                  9
     con le seguenti prescrizioni:
       a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto è pari a 595 tonnellate.
       b) La capacità massima di rifiuti prodotti dall'attività e gestiti in “deposito temporaneo” ai sensi
       dell'art. 183 lett. bb) del D.lgs 152/2006 e s.m.i. è pari a 15 tonnellate di rifiuti non pericolosi.
       c) Il presente provvedimento ha validità fino al 09/10/2018 compreso.
     2) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o
     indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del
     TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
     3) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
     all'albo pretorio on line.
                          INFORMA CHE
     1) Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto
     Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di
     quanto comunicato dalla ditta.
     2) Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla
     DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore
     Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo delle
     polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del
     rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta
     elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) “Disposizioni di carattere generale”
     dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non
     consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
     3) In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
     a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall’art. 3 del D.M.
     350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l’iscrizione si intende sospesa e la ditta non è
     legittimata ad esercitare l’attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
     b) a rinnovare la comunicazione in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
     4) L’attività deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’area inpiduata nella
     comunicazione nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
     5)La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
     movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
     6) Ai rifiuti prodotti dall’attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19,
     cioè come “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”. Le zone di deposito (messa in
     riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee
     contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di
     appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la
     dispersione di aerosol e di polveri.

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copia informatica per consultazione
     7) Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di
     messa in riserva dei rifiuti devono essere inpiduabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel
     caso in cui la ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere
     mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.
     8) I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere
     mantenuti distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben inpiduabile.
     9) L’iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del
     provvedimento di approvazione del progetto di cui all’art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che
     sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e
     comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in
     possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla
     legge vigente ai fini dell’attività.
     10) Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente.
     11) La presente viene trasmessa alla Ditta, al Comune, al Dipartimento Provinciale Arpav e
     all’Azienda ULSS 7 Pedemontana.
     Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in
     alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
     notifica.

     Vicenza, 04/05/2018
                                       Sottoscritta dal Dirigente
                                       (MACCHIA ANGELO)
                                         con firma digitale



     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




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                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 374 DEL 04/05/2018


     OGGETTO: PROROGA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
     CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
     SEMPLIFICATA     ART.      214     D.LGS.    152/2006.
     DITTA MORETTO S.R.L. (P.I.: 03116290242) – STABILIMENTO DI VIA CARTIGLIANA,
     188 IN COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI).




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 04/05/2018.


     Vicenza, 04/05/2018




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                       (BERTACCHE CRISTINA)
                                          con firma digitale




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