determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 373 DEL 04/05/2018
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: PROROGA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006.
DITTA ECOPLAST S.A.S. DI FAVOTTO BENVENUTO (P.I.: 03412870242)
STABILIMENTO DI VIA PACINOTTI, 15/INT.2 IN COMUNE DI SANDRIGO (VI).
IL DIRIGENTE
Premesso che:
1) la Ditta Ecoplast S.a.s. di Favotto Benvenuto (p.i.: 03412870242) per lo stabilimento di via
Pacinotti, 15/int.2 in Comune di Sandrigo (VI), risulta iscritta al n. 6/2009 del Registro Provinciale
delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con
provvedimento n. 100/suolo rifiuti/2013 prot. n. 48402 del 01/07/2013, per la tipologia di cui ai
punti 6.1 (R13 – R3) e 6.2 (R13 – R3) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.,
con validità fino al 18/05/2018 compreso;
2) la ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 24172 e 24175 del 12/04/2018, ha presentato ai
sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 la domanda per il rilascio dell’Autorizzazione Unica
Ambientale (A.U.A.);
3) la ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 25310 del 17/04/2018, ha chiesto una proroga
dell’iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in
procedura semplificata, in attesa del rilascio dell’AUA.
Considerata la necessità di non interrompere la continuità dell’attività della Ditta;
Ritenuto che, per le operazioni di cui di cui le tipologie di cui ai punti 6.1 (R13 – R3) e 6.2 (R13 –
R3) dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. oggetto di comunicazione, l’attività
di recupero rifiuti è rispondente a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e pertanto
sussistono i presupposti per la proroga dell’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che
effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.
Vista l’attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l’anno 2018 come determinati dal
decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998.
Vista la polizza fideiussoria ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014 valida fino al 11/06/2020.
Visti:
D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
D.M. 05/02/98 “Inpiduazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
recupero” e s.m.i.;
D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione
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in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti,
ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza
regionale”;
L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e
di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla
corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi
degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio
dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti
urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e
s.m.i.”;
Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di
“Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;
Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
dirigenza) e art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
EE.LL.);
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2016;
DETERMINA
1) di prorogare alla Ditta Ecoplast S.a.s. di Favotto Benvenuto (p.i.: 03412870242 ), per lo
stabilimento di via Pacinotti, 15/int.2 in Comune di Sandrigo (VI), l’iscrizione al Registro
Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura
semplificata per le seguenti tipologie, attività ed operazioni:
Tipologia 6.1 rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con
D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1 esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici
Codice C.E.R. 020104 200139 150102 191204
Attività di recupero R13 -R3 (6.1.3)
1) (D.M. 05/02/98)
Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in 54 t
tonnellate)
Q.tà max trattata all’impianto (espressa in 1800 t/anno
tonnellate/anno)
Tipologia 6.2 sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche
D.M. 05/02/98 allegato 1, suball.1
Codice C.E.R. 070213 160119 160306 120105 160216
Attività di recupero R13 -R3 (6.2.3)
2) (D.M. 05/02/98)
Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in 6t
tonnellate)
Q.tà max trattata all’impianto (espressa in 200 t/anno
tonnellate/anno)
con le seguenti prescrizioni:
a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto è pari a 60 tonnellate.
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b) La capacità massima di rifiuti prodotti dall'attività e gestiti in “deposito temporaneo” ai sensi
dell'art. 183 lett. bb) del D.lgs 152/2006 e s.m.i. è pari a 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi.
c) La quantità massima di trattamento (operazione R3) dell’impianto deve essere inferiore a 10
t/giorno.
d) Il presente provvedimento ha validità fino al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale
(A.U.A.) e comunque non oltre il 31/12/2018 compreso.
2) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del
TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
3) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.
INFORMA CHE
1) Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto
Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di
quanto comunicato dalla ditta.
2) Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla
DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore
Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo
delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la
copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta
elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) “Disposizioni di carattere generale”
dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non
consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
3) In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall’art. 3 del D.M.
350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l’iscrizione si intende sospesa e la ditta non è
legittimata ad esercitare l’attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
b) a rinnovare la comunicazione in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
4) L’attività deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’area inpiduata nella
comunicazione nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.
5)La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole
movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
6) Ai rifiuti prodotti dall’attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19,
cioè come “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”. Le zone di deposito (messa in
riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee
contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di
appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la
dispersione di aerosol e di polveri.
7) Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di
messa in riserva dei rifiuti devono essere inpiduabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel
caso in cui la ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere
mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.
8) I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere
mantenuti distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben inpiduabile.
9) L’iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del
provvedimento di approvazione del progetto di cui all’art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che
sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e
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comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in
possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla
legge vigente ai fini dell’attività.
10) La presente viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al
Comune, al Dipartimento Provinciale Arpav e all’Azienda ULSS 8 Berica.
Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
notifica.
Vicenza, 04/05/2018
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
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Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
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OGGETTO: PROROGA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
SEMPLIFICATA ART. 214 D.LGS. 152/2006.
DITTA ECOPLAST S.A.S. DI FAVOTTO BENVENUTO (P.I.: 03412870242)
STABILIMENTO DI VIA PACINOTTI, 15/INT.2 IN COMUNE DI SANDRIGO (VI).
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 04/05/2018.
Vicenza, 04/05/2018
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
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