determina

                     PROVINCIA DI VICENZA
                    Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                 DETERMINAZIONE N° 207 DEL 12/03/2018

                       Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: MODIFICA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
     CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
     SEMPLIFICATA. ART. 214 E 216 D.LGS. 152/2006 E S.M.I.;
     DITTA AUTODEMOLIZIONI DE ROSSI S.R.L. (P.I.: 04269850261) – STABILIMENTO DI
     VIA DEI TULIPANI N. 17 IN COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI).


                              IL DIRIGENTE

     Premesso che:
     1) la precedente Ditta Metsol S.r.l. (p.i.: 07912491219) per lo stabilimento di via Dei Tulipani n. 17 in
     Comune di Bassano del Grappa (VI), era iscritta al n. 5/2015 del Registro Provinciale delle imprese che
     effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con provvedimento n. 111/Servizio Acqua
     Suolo Rifiuti/15 del 10/07/2015 prot. n. 47444, per la tipologia di cui ai punti 3.1 e 3.2 (R13 - R4)
     dell’Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al 10/02/2020 compreso;
     2) la Ditta Autodemolizioni De Rossi S.r.l. (p.i.: 04269850261), con nota acquisita agli atti con prot. n. 33449
     del 09/05/2017, per lo stabilimento di via Dei Tulipani n. 17 in Comune di Bassano del Grappa (VI), ha
     presentato la “Comunicazione per l’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura
     semplificata” al fine di ottenere la volturazione dell’iscrizione rilasciata alla ditta Metsol S.r.l., dichiarando
     che le modalità operative e gestionali dell’impianto di recupero rifiuti risultano conformi e invariate rispetto
     a quanto dichiarato nella comunicazione richiamata in oggetto per la quale ha presentato istanza di subentro;
     3) con determina della Provincia di Vicenza n. 513 del 20/06/2017, prot. 45113 del 21/06/2017, è stata
     volturata l’iscrizione alla Ditta Autodemolizioni De Rossi S.r.l.;
     4) La Ditta Autodemolizioni De Rossi S.r.l., con documentazione acquisita agli atti con prot. 67965 del
     04/10/2017, ha inviato la domanda di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per aumento di potenzialità
     dell’impianto di trattamento rifiuti e conseguente modifica del provvedimento di iscrizione.
     5) con determina della Provincia di Vicenza n. 175 del 02/03/2018 la Ditta è stata esclusa dalla procedura di
     V.I.A..
     Preso atto che la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 15626 del 08/03/2018, ha dato riscontro a
     quanto espressamente richiesto nel parere di non assoggettabilità alla V.I.A., precisando, altresì, che i rifiuti
     indicati con codice CER 12.01.99 “rifiuti non specificati altrimenti” sono intesi come cascami di lavorazione
     del ferro, acciaio, ghisa, metalli non ferrosi o loro leghe, costituiti da lastre di scarto in acciaio, in metallo
     ferroso, in metallo non ferroso, derivanti dal taglio, dalla pressatura, dalla cesoiatura, dall’ossitaglio di nastri,
     coils, vergelle, billette e cisterne.
     Rilevato che la ditta effettua operazioni di recupero (R13 e R4) soggette ai Regolamenti UE n. 333/2011 e n.
     715/2013 che comportano l’ottenimento di materiali “End of Waste” ed, in parte, operazioni soggette al D.M.
     05/02/1998.
     Ritenuto che, per le operazioni oggetto di comunicazione, l’attività di recupero rifiuti è rispondente a quanto

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     previsto dalla normativa di settore e pertanto sussistono i presupposti per la modifica dell’iscrizione al
     Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.
     Vista l’attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l’anno 2018 come determinati dal decreto
     ministeriale n. 350 del 21/07/1998.
     Vista la polizza fideiussoria ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014 acquisita agli atti con prot. n. 5654
     del 26/01/2018.
     Vista la certificazione del sistema di gestione della qualità in accordo ai requisiti dei Regolamenti UE n.
     333/2011 e n. 715/2013.
     Visti:
     Regolamento UE n. 333/2011 del 31/03/2011 - “rottami metallici – ferro – acciaio – alluminio”;
     Regolamento UE n. 1179/2012 del 10/12/2012 - “rottami di vetro”;
     Regolamento UE n. 715/2013 del 25/07/2013 - “rottami di rame”;
     D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
     D.M. 05/02/98 “Inpiduazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero” e
     s.m.i.;
     D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in
     appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi
     degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
     D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza
     regionale”;
     L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
     L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di
     competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”
     Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla corretta
     applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 –
     216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l’esercizio dell’attività di recupero
     rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;
     Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e
     speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.”;
     Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di “Garanzie
     finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed
     integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”.
     Visti l’art. 19 (sulle competenze della Provincia), l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza) e
     art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.);
     Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27/10/2014 di conferma degli incarichi dirigenziali
     già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;
                                     DETERMINA
     1) di modificare alla Ditta Autodemolizioni De Rossi S.r.l. (p.i.: 04269850261), per lo stabilimento di via
     Dei Tulipani n. 17 in Comune di Bassano del Grappa (VI), l’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese
     che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per le seguenti tipologie,
     attività ed operazioni:
       Tipologia di rifiuti             rifiuti di ferro, acciaio e ghisa
       Regolamento UE n. 333/2011
       Codici C.E.R.                 100210 120101 120102 120199 150104 160117 170405 190118 191202
                              200140
     1) Q.tà max di messa in riserva istantanea
                              285 t (operazioni: R13 - R4)
       (espressa in tonnellate)
       Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  37300 t/anno (operazioni: R13 - R4)
       tonnellate/anno)
       Note                     Si applica il Regolamento UE n. 333/2011 per rottami di FERRO


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       Tipologia di rifiuti              rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe
       Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013
       oppure D.M. 05/02/98 (allegato 1, suball. 1)
       Codici C.E.R.                 110501 120103 120104 120199 150104 170401 170402 170403 170404
                               170406 170407 191002 191203 200140
       Q.tà max di messa in riserva istantanea     15 t (operazioni: R13 - R4)
     2) (espressa in tonnellate)

       Q.tà max trattata all’impianto (espressa in  200 t/anno (operazioni: R13 - R4)
       tonnellate/anno)
       Note                      Si applica il Regolamento UE n. 333/2011 per rottami di ALLUMINIO e n. 715/2013 per rottami
                               di RAME
                               Si applica il punto 3.2 dell’allegato 1, suball. 1 del D.M. 05/02/98 per le attività di sola messa in
                               riserva R13 e per le operazioni non riferibili ai regolamenti UE (End of Waste)

     con le seguenti prescrizioni:
      a) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto è pari a 300 tonnellate;
      b) La quantità massima di rifiuti prodotti dall'attività e gestiti in “deposito temporaneo” ai sensi dell'art.
      183 lett. bb) del D.lgs 152/2006 e s.m.i. è pari a 1,5 tonnellate di rifiuti non pericolosi;
      c) La Ditta è tenuta ad osservare le prescrizioni impartite con il provvedimento di esclusione dalle
      Procedure di V.I.A. (determina n. 175 del 02/03/2018) ed in particolare dovrà essere effettuata una mirata
      ed accurata indagine acustica di verifica del rispetto del criterio differenziale e del limite di emissione, da
      ripetersi poi con frequenza triennale, e mirata ai ricettori presenti in prossimità dell’impianto;
      d) Il codice CER “120199 rifiuti non specificati altrimenti” viene identificato con la dicitura “rifiuti della
      lavorazione del ferro, acciaio, ghisa, metalli non ferrosi o loro leghe, costituiti da lastre di scarto in
      acciaio, in metallo ferroso, in metallo non ferroso, derivanti dal taglio, dalla pressatura, dalla cesoiatura,
      dall’ossitaglio di nastri, coils, vergelle, billette e cisterne”.
      e) Il presente provvedimento ha validità fino al 12/02/2023 compreso.
     2) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti
     sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
     modificato dalla Legge 213/2012).
     3) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo
     pretorio on line.
                                    INFORMA CHE
     Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto dei Regolamenti Europei in materia di “End of
     Waste, ove previsto, delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., secondo le condizioni
     tecniche previste dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., delle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla
     ditta.
     Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721
     del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della
     Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai fini della
     sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC
     inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come
     previsto lett. D) “Disposizioni di carattere generale” dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la
     mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
     In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
     a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall’art. 3 del D.M. 350/98.
     In caso di mancato o ritardato versamento l’iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad
     esercitare l’attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
     b) a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di
     recupero;
     L’attività deve essere condotta esclusivamente all’interno dell’area inpiduata nella comunicazione nonché
     con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.

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     La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione
     dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
     Ai rifiuti prodotti dall’attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19, cioè come
     “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”. Le zone di deposito (messa in riserva e deposito
     temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita
     segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le
     cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
     Nel caso in cui la ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di messa in
     riserva dei rifiuti devono essere inpiduabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel caso in cui la ditta
     utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere mantenute separate dai rifiuti soggetti
     a recupero.
     I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione) devono essere mantenuti distinti dalle
     materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben inpiduabile.
     L’iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di
     approvazione del progetto di cui all’art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti,
     pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo
     strumento urbanistico. La ditta deve, quindi, essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta
     ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai fini dell’attività.
     La presente iscrizione viene trasmessa al S.U.A.P. territoriale competente per la trasmissione alla Ditta, al
     Comune ed al Dipartimento Provinciale Arpav.
     Si ricorda che la Legge Regionale n. 4/2016 all'art. 13 prevede che “Le domande di rinnovo di
     autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata
     effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di
     VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere
     o di attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all’inpiduazione di eventuali misure
     idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità
     economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente. Tali disposizioni non si applicano
     alle attività soggette ad AIA”. L'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 sottopone, tra l'altro, a
     verifica di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non
     pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere
     da R1 a R9”.
     Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o, in alternativa,
     ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
     Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di
     competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 (ID PROC.
     N° 391).


     Vicenza, 12/03/2018

                                         Sottoscritta dal Dirigente
                                         (MACCHIA ANGELO)
                                           con firma digitale




     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




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                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 207 DEL 12/03/2018


     OGGETTO: MODIFICA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
     CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA
     SEMPLIFICATA.   ART.   214 E  216 D.LGS.   152/2006  E  S.M.I.;
     DITTA AUTODEMOLIZIONI DE ROSSI S.R.L. (P.I.: 04269850261) – STABILIMENTO DI
     VIA DEI TULIPANI N. 17 IN COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VI).




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 13/03/2018.


     Vicenza, 13/03/2018




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                       (BERTACCHE CRISTINA)
                                          con firma digitale




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