determina

                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




               DETERMINAZIONE N° 669 DEL 29/06/2018

                    Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO
     RIFIUTI NON PERICOLOSI CON MESSA IN RISERVA (R13), ACCORPAMENTO,
     SELEZIONE, SEPARAZIONE E MACINAZIONE (R12) E RECUPERO (R4), COSTITUITI
     DA SCHEDE ELETTRONICHE PROVENIENTI DA RAEE.
     DITTA: MICROMAX S.R.L. (P.IVA 04058780240)
     SEDE LEGALE E STABILIMENTO: VIA GALVANI, 86 – COMUNE DI SANDRIGO

                           IL DIRIGENTE
     Premesso che:
      • la ditta Micromax s.r.l. con sede legale e stabilimento nel comune di Sandrigo in via
        Galvani, 86 ha presentato domanda di autorizzazione all’esercizio del progetto di
        realizzazione e gestione del nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi (RAEE)
        approvato con provvedimento n. 129 del 04/11/2016 in capo alla società Karisma s.r.l.;
      • con provvedimento n. 65/2017 del 03/03/2017 è stata modificata la titolarità del
        provvedimento di approvazione progetto passando dalla società Karisma s.r.l. alla società
        Micromax s.r.l.;
      • non è stata intrapresa una procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I,A in quanto
        l’impianto tratta 1 t/giorno mentre la soglia di assoggettamento è pari o superiore alle 10
        t/giorno.
     Considerato che
      • la ditta con nota prot. 47308 del 30/06/2017 ha comunicato l’avvio dell’esercizio
        provvisorio e la nomina del tecnico responsabile, allegando altresì le garanzie finanziarie;
      • In data 04/10/2017, prot. n. 68114 la ditta ai fini delle emissioni ha comunicato la messa a
        regime dell’impianto in data 20/10/2017 e l’effettuazione, in pari data, dei prelievi per il
        controllo analitico delle emissioni a tutti i camini dell’impianto;
      • la ditta ha presentato domanda di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio con nota prot.
        79923 del 23/11/2017 allegando il collaudo funzionale conforme al progetto approvato,
        firmato in data 20/11/2017 a cura dell’Ing Ruggero Rigoni.
     Tenuto conto che
      • in data 09/01/2018 l’ULSS n. 8 Berica ha comunicato di non aver rilevato problematiche
        sotto il profilo igienico sanitario;
      • l’avvio procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto in
        questione è stato comunicato con nota n. 86460 del 21/12/2017 e prorogato con note del
        16/03/2018, prot. n. 17931 e del 13/06/2018 prot. n. 39218.




copia informatica per consultazione
     Considerato che:
       • non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla documentazione di collaudo
          trasmessa agli enti interessati nella nota di avvio procedimento per il rilascio
          dell’autorizzazione all’esercizio;
       • è stato effettuato un sopralluogo in data 14/06/2018, prot. n. 39745 nel corso del quale è
          stata verificata la conformità tra quanto realizzato e quanto previsto nel progetto approvato
          e collaudato.
     Dato atto che dalla documentazione di collaudo non emerge alcuna modifica rispetto al progetto
          approvato.
     Visti:
        • il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
          vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
          province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
          rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e
          ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle
          acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i..”;
        • la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in
          materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006,
          modificandone le modalità di prestazione.
     Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.
     Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n.3 e 16/04/1985 n. 33.
     Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.2166 del 11.07.2006.
     Visti l’art. 19 (sulle competenze della provincia) e l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
     dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000,
     n° 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.
     Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
     succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della
     Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 75 ID PROC 478.
     Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
     Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato
     approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
     Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
     Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;
                           DETERMINA
       1. che la ditta Micromax s.r.l. è autorizzata all’esercizio dell’impianto di recupero rifiuti non
        pericolosi con messa in riserva (R13), accorpamento, selezione, separazione e macinazione
        (R12) e recupero (R4), costituiti da schede elettroniche provenienti da RAEE, sito in via
        Galvani, n. 86 in comune di Sandrigo.
       2. Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e
        s.m.i., autorizzazione all’esercizio e alle emissioni in atmosfera con validità fino al
        30/06/2028.
                          FA OBBLIGO
     Alla ditta Micromax s.r.l. di procedere all’esercizio dell’impianto in oggetto nel rispetto delle
     seguenti prescrizioni:
     Aspetti generali
       1. La ditta dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le condizioni
        organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate
        nella relazione tecnica e come precisato nel lay-out dell'impianto, presentato in data
        18/05/2018, prot. n. 32868.



copia informatica per consultazione
       2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
         tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite,
         sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti,
         previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute
         nel presente provvedimento.
       3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
         intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
         l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio
         corrente dell’attività.
       4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità a
         quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di
         cui al presente provvedimento.
       5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti
         rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
         nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
       6. Entro il 30 aprile di ogni anno, la ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
         effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto, le
         MPS/EoW generate ed i rifiuti prodotti, da tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
      Gestione delle aree
       7. La ditta dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con
         caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività, calettate ai muri di
         perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante.
       8. La ditta dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso,
         rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, eventualmente occorsi durante l’attività.
       9. I settori destinati alla messa in riserva di rifiuti dovranno essere distinti da quelli destinati
         al deposito EoW (materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto) e da i rifiuti prodotti dal
         ciclo di lavorazione dell’impianto.
       10. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di
         apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso
         all’azienda che quelli prodotti dall’azienda..
      Gestione dei rifiuti
        11. Nell’impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici
          C.E.R., con le relative operazioni e quantità consentite, riportati nella tabella seguente:
    CODICE C.E.R.      DESCRIZIONE     OPERAZIONE      NOTE        CODIFICA E GESTIONE DEL
                  (eventuale)                          MATERIALE IN USCITA
       160216      Schede elettroniche                        Componenti rimossi da
   Componenti rimossi                                   apparecchiature fuori uso, persi da
                             R13     Messa in riserva
    da apparecchiature                                   quelli di cui alla voce 16 02 15
    fuori uso, persi da                                     (C.E.R. 16.02.16)
   quelli di cui alla voce
                             R13/R12   Messa in riserva con     Componenti rimossi da
       16 02 15
                                    accorpamento,   apparecchiature fuori uso, persi da
                                  selezione, separazione  quelli di cui alla voce 16 02 15 –
                                  componenti e eventuale      Schede elettroniche
                                     macinazione         (CER 16.02.16)
                                              Rivestimenti e materiali refrattari
                                               provenienti da lavorazioni non
                                              metallurgiche, persi da quelli di cui
                                                alla voce 16 11 05 – Schede
                                                    elettroniche
                                                   (CER 16.11.06)
                                               Rifiuti prodotti dall’attività di
                                                     recupero
                                                   (CER 19.12.xx)




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                                                  MPS conforme alle specifiche di cui
                                                   al punto 5.6.4 lett.a) del D.M.
                                                         05/02/1998
                                      Strippaggio chimico      Componenti rimossi da
                              R13/R4
                                         dell’oro     apparecchiature fuori uso, persi da
                                                   quelli di cui alla voce 16 02 15 –
                                                      Schede elettroniche
                                                       (CER 16.02.16)

     Con l’indicazione “Altri rifiuti – CER 19.12.XX” si intendono i rifiuti residui prodotti dalle operazioni di trattamento
     meccanico di rifiuti in ingresso all’impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento. Qualora non sia
     possibile inpiduare un codice C.E.R. ricompreso all’interno delle voci 19.12.xx, potrà essere attribuito un codice C.E.R.
     perso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto.

      12. I quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall’impianto sono così sudpisi:
        a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 250 tonnellate;
        b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 10 tonnellate;
        c) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall’attività): 11,20 tonnellate;
        d) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento: 1 tonnellata;
        e) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento: 250 tonnellate.
      13. In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
        s.m.i., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
        a) Messa in riserva R13 finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e/o di recupero con
          produzione di EoW;
        b) Messa in riserva R13 e successive operazioni di accorpamento, selezione, separazione
          componenti ed eventuale macinazione R12 di rifiuti: l’attribuzione del codice ai rifiuti
          ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del capitolo 19.xx.xx dell’elenco C.E.R.
          per la tipologia in questione - fatto salvo quanto persamente indicato al precedente
          punto 11. I rifiuti in uscita dovranno essere destinati ad impianti legittimati che effettuino
          una delle operazioni da R1 a R13, con esclusione delle frazioni residue, ritenute non
          recuperabili, che potranno essere avviate a smaltimento;
        c) Attività di recupero R4 di produzione di EoW, così come indicato nella tabella di cui al
          precedente punto 11.
      14. Nei piazzali esterni non potranno essere stoccati rifiuti.
      15. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
        indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.
      16. Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla
        DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà far pervenire al
        Settore Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file
        di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva
        restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può
        essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D)
        “Disposizioni di carattere generale” dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la
        mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
     Gestione delle emissioni in atmosfera
       17. I valori di emissione degli inquinanti e delle portate non dovranno essere superiori a:

        Camino n.             Portata
                Quota (m)                 Parametri           Limiti (mg/Nm3)
                         (m3/h)*
           3        7       3000           Polveri               15
           4        7       2000           Polveri               15

           4                       Tabella B – Allegato I      Tabella B – Allegato I
                   7       2.000
                                      Parte II             Parte II




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        * La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di ± 20%. A fronte di riscontri
        analitici con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la
        formula indicata nell’art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/06.


      18. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni
        sono previsti con cadenza triennale, annuale per il camino n.3. I dati relativi ai controlli
        devono essere riportati su apposito registro (registro controlli analitici) allegando i certificati
        analitici e tenuti a disposizione dell’autorità competente al controllo. Uno schema
        esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs.
        152/06. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio
        dell’impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le
        concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le
        analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo
        schema Allegato n. 1.
      19. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera
        di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012, riportate nel sito specifico
        www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-
        atmosfera-controlli-analitici-1/; tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di
        contraddittorio. L’azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche perse, previa
        comunicazione ad ARPAV, la quale si esprimerà formalmente in merito; il numero minimo
        dei punti per la misura dei persi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto
        indicato nella norma UNI 10169 e smi.
      20. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato 6
        alla parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la
        presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito
        di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori
        passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in
        allegato; in caso di impossibilità tecnica l’azienda dovrà procedere a formulare una proposta
        alternativa secondo i criteri espressi Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012 e
        riportati   nel   sito  specifico    www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-
        provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1. I punti di prelievo
        devono sempre essere accessibili in sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.
      21. In caso di verifica di un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di
        competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono
        essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia e all'ARPAV entro 24 ore
        dall'accertamento.
      22. Deve sempre essere effettuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di
        abbattimento autorizzati, secondo un apposito piano da tenere presso lo stabilimento e
        mettere a disposizione dell’autorità di controllo. Ogni interruzione del normale
        funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e
        straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro (registro manutenzioni impianti
        di abbattimento) da tenersi a disposizione dell’autorità competente al controllo. Uno
        schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del
        D.Lgs 152/06.
      23. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia
        ed al dipartimento provinciale dell’ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie
        di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si
        dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla
        rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore
        devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.




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        24. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante
          diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).

                         AVVERTE CHE
         In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:
         - a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
         provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
         - ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006
         e s.m.i.
         In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione
         della ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione
         prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell’autorizzazione in essere,
         trasmettendo tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell’atto notarile
         attestante l’avvenuta variazione sociale della Società.
         In caso di cambio del legale rappresentante:
         a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione
         prevista
         b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000,
         la dichiarazione di conformità dell’attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei
         requisiti soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
         L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto
         delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta
         l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
         nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
         Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a
         seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di
         controllo.
         Ai sensi dell’art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce
         altresì autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
         Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
         comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta
         impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio
         dell’attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica,
         idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.
                          INFORMA CHE
     Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
     giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
     Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla
     situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
     modificato dalla Legge 213/2012).
     Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
     Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco pro tempore del Comune di
     Sandrigo, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V. e Ulss n.8 Berica.
     Vicenza, 29/06/2018
                                      Sottoscritta dal Dirigente
                                      (MACCHIA ANGELO)
                                        con firma digitale

     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




copia informatica per consultazione
                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 669 DEL 29/06/2018


     OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO
     RIFIUTI NON PERICOLOSI CON MESSA IN RISERVA (R13), ACCORPAMENTO,
     SELEZIONE, SEPARAZIONE E MACINAZIONE (R12) E RECUPERO (R4), COSTITUITI
     DA SCHEDE ELETTRONICHE PROVENIENTI DA RAEE.
     DITTA: MICROMAX S.R.L. (P.IVA 04058780240)
     SEDE LEGALE E STABILIMENTO: VIA GALVANI, 86 – COMUNE DI SANDRIGO




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 02/07/2018.


     Vicenza, 02/07/2018




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                       (BERTACCHE CRISTINA)
                                          con firma digitale




copia informatica per consultazione
                                     PROVINCIA DI VICENZA
                               AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
                           SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO
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                               Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza


                                 Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net


     Allegato n. 1 – Emissioni in atmosfera -
                         SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO
                             (*importante considerare indicazioni sotto riportate)




                Ditta:______________________________________________________________________________

                Attività produttiva svolta:______________________________________________________________

                Camino n._ _Relativo all'impianto di___________________________________________________
                     _



                Campione 1 prelevato il______ da _____________________________________________________

                Durata del prelievo dalle ore_______________ alle ore



                Campione 2 prelevato il______ da_________________________________________________________

                Durata del prelievo dalle ore_______________ alle ore



                Campione 3 prelevato il_____ da

                Durata del prelievo dalle ore______________ alle ore




                Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durate il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni



                Strumentazione usata per il prelievo_________________________________________________

                Metodiche utilizzate per il campionamento ____________________________________________________

                Metodiche utilizzate per l’analisi ____________________________________________________




                Risultati analitici

                Portata delle emissioni __________________                  Temperatura fumi_____________

                Tenore di ossigeno* _________________________                Umidià ____________________

           *(da riportare solo per processi di combustione)




             Inquinante 1    Valore di concentrazione medio                      Flusso di massa
             Inquinante 2    Valore di concentrazione medio                      Flusso di massa
             Inquinante 3    Valore di concentrazione medio                      Flusso di massa
     Settore Ambiente – Servizio Ambiente e Territorio
     Responsabile del Servizio: Ing. Filippo Squarcina


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     NOTE
     Oltre alla data e alla firma, con timbro di iscrizione all'albo, del tecnico abilitato all'analisi, si dovrà allegare il verbale di
     campionamento e prelievo ed esprimere le seguenti determinazioni:

       1.  che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile od,
          eventualmente, motivare una situazione. difforme;
       2.  la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, dl eventuali impianti di abbattimento;
       3.  la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla loro rappresentatività rispetto alla globalità
          dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
       4.  stima dell'errore standard nell’analisi;
       5.  motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto
          determinato al momento dell’analisi.

     (*)
     Nelle more dei decreti attutivi richiamati al punto 17 dell’art. 271 del D. Lgs 152/2006 per il campionamento manuale delle
     emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue:

       •  il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del
          calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media ottenuta da questi 3 campioni;
       •  il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il
          valore limite;
       •  il tempo di campionamento di norma deve essere di un’ ora, tenuto conto che la concentrazione media è riferita, dal D.lgs
          152/2006, ad un’ ora di funzionamento dell’ impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

     N.B. tempi di campionamento persi devono essere motivati




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