determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 669 DEL 29/06/2018
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO
RIFIUTI NON PERICOLOSI CON MESSA IN RISERVA (R13), ACCORPAMENTO,
SELEZIONE, SEPARAZIONE E MACINAZIONE (R12) E RECUPERO (R4), COSTITUITI
DA SCHEDE ELETTRONICHE PROVENIENTI DA RAEE.
DITTA: MICROMAX S.R.L. (P.IVA 04058780240)
SEDE LEGALE E STABILIMENTO: VIA GALVANI, 86 – COMUNE DI SANDRIGO
IL DIRIGENTE
Premesso che:
• la ditta Micromax s.r.l. con sede legale e stabilimento nel comune di Sandrigo in via
Galvani, 86 ha presentato domanda di autorizzazione all’esercizio del progetto di
realizzazione e gestione del nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi (RAEE)
approvato con provvedimento n. 129 del 04/11/2016 in capo alla società Karisma s.r.l.;
• con provvedimento n. 65/2017 del 03/03/2017 è stata modificata la titolarità del
provvedimento di approvazione progetto passando dalla società Karisma s.r.l. alla società
Micromax s.r.l.;
• non è stata intrapresa una procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I,A in quanto
l’impianto tratta 1 t/giorno mentre la soglia di assoggettamento è pari o superiore alle 10
t/giorno.
Considerato che
• la ditta con nota prot. 47308 del 30/06/2017 ha comunicato l’avvio dell’esercizio
provvisorio e la nomina del tecnico responsabile, allegando altresì le garanzie finanziarie;
• In data 04/10/2017, prot. n. 68114 la ditta ai fini delle emissioni ha comunicato la messa a
regime dell’impianto in data 20/10/2017 e l’effettuazione, in pari data, dei prelievi per il
controllo analitico delle emissioni a tutti i camini dell’impianto;
• la ditta ha presentato domanda di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio con nota prot.
79923 del 23/11/2017 allegando il collaudo funzionale conforme al progetto approvato,
firmato in data 20/11/2017 a cura dell’Ing Ruggero Rigoni.
Tenuto conto che
• in data 09/01/2018 l’ULSS n. 8 Berica ha comunicato di non aver rilevato problematiche
sotto il profilo igienico sanitario;
• l’avvio procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto in
questione è stato comunicato con nota n. 86460 del 21/12/2017 e prorogato con note del
16/03/2018, prot. n. 17931 e del 13/06/2018 prot. n. 39218.
copia informatica per consultazione
Considerato che:
• non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla documentazione di collaudo
trasmessa agli enti interessati nella nota di avvio procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio;
• è stato effettuato un sopralluogo in data 14/06/2018, prot. n. 39745 nel corso del quale è
stata verificata la conformità tra quanto realizzato e quanto previsto nel progetto approvato
e collaudato.
Dato atto che dalla documentazione di collaudo non emerge alcuna modifica rispetto al progetto
approvato.
Visti:
• il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e
ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle
acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i..”;
• la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in
materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006,
modificandone le modalità di prestazione.
Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.
Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n.3 e 16/04/1985 n. 33.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.2166 del 11.07.2006.
Visti l’art. 19 (sulle competenze della provincia) e l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000,
n° 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.
Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della
Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 75 ID PROC 478.
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;
DETERMINA
1. che la ditta Micromax s.r.l. è autorizzata all’esercizio dell’impianto di recupero rifiuti non
pericolosi con messa in riserva (R13), accorpamento, selezione, separazione e macinazione
(R12) e recupero (R4), costituiti da schede elettroniche provenienti da RAEE, sito in via
Galvani, n. 86 in comune di Sandrigo.
2. Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i., autorizzazione all’esercizio e alle emissioni in atmosfera con validità fino al
30/06/2028.
FA OBBLIGO
Alla ditta Micromax s.r.l. di procedere all’esercizio dell’impianto in oggetto nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
Aspetti generali
1. La ditta dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le condizioni
organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate
nella relazione tecnica e come precisato nel lay-out dell'impianto, presentato in data
18/05/2018, prot. n. 32868.
copia informatica per consultazione
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite,
sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti,
previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute
nel presente provvedimento.
3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio
corrente dell’attività.
4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità a
quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di
cui al presente provvedimento.
5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti
rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
6. Entro il 30 aprile di ogni anno, la ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto, le
MPS/EoW generate ed i rifiuti prodotti, da tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
Gestione delle aree
7. La ditta dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con
caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività, calettate ai muri di
perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante.
8. La ditta dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso,
rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, eventualmente occorsi durante l’attività.
9. I settori destinati alla messa in riserva di rifiuti dovranno essere distinti da quelli destinati
al deposito EoW (materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto) e da i rifiuti prodotti dal
ciclo di lavorazione dell’impianto.
10. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di
apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso
all’azienda che quelli prodotti dall’azienda..
Gestione dei rifiuti
11. Nell’impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici
C.E.R., con le relative operazioni e quantità consentite, riportati nella tabella seguente:
CODICE C.E.R. DESCRIZIONE OPERAZIONE NOTE CODIFICA E GESTIONE DEL
(eventuale) MATERIALE IN USCITA
160216 Schede elettroniche Componenti rimossi da
Componenti rimossi apparecchiature fuori uso, persi da
R13 Messa in riserva
da apparecchiature quelli di cui alla voce 16 02 15
fuori uso, persi da (C.E.R. 16.02.16)
quelli di cui alla voce
R13/R12 Messa in riserva con Componenti rimossi da
16 02 15
accorpamento, apparecchiature fuori uso, persi da
selezione, separazione quelli di cui alla voce 16 02 15 –
componenti e eventuale Schede elettroniche
macinazione (CER 16.02.16)
Rivestimenti e materiali refrattari
provenienti da lavorazioni non
metallurgiche, persi da quelli di cui
alla voce 16 11 05 – Schede
elettroniche
(CER 16.11.06)
Rifiuti prodotti dall’attività di
recupero
(CER 19.12.xx)
copia informatica per consultazione
MPS conforme alle specifiche di cui
al punto 5.6.4 lett.a) del D.M.
05/02/1998
Strippaggio chimico Componenti rimossi da
R13/R4
dell’oro apparecchiature fuori uso, persi da
quelli di cui alla voce 16 02 15 –
Schede elettroniche
(CER 16.02.16)
Con l’indicazione “Altri rifiuti – CER 19.12.XX” si intendono i rifiuti residui prodotti dalle operazioni di trattamento
meccanico di rifiuti in ingresso all’impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento. Qualora non sia
possibile inpiduare un codice C.E.R. ricompreso all’interno delle voci 19.12.xx, potrà essere attribuito un codice C.E.R.
perso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto.
12. I quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall’impianto sono così sudpisi:
a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 250 tonnellate;
b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 10 tonnellate;
c) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall’attività): 11,20 tonnellate;
d) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento: 1 tonnellata;
e) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento: 250 tonnellate.
13. In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
a) Messa in riserva R13 finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e/o di recupero con
produzione di EoW;
b) Messa in riserva R13 e successive operazioni di accorpamento, selezione, separazione
componenti ed eventuale macinazione R12 di rifiuti: l’attribuzione del codice ai rifiuti
ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del capitolo 19.xx.xx dell’elenco C.E.R.
per la tipologia in questione - fatto salvo quanto persamente indicato al precedente
punto 11. I rifiuti in uscita dovranno essere destinati ad impianti legittimati che effettuino
una delle operazioni da R1 a R13, con esclusione delle frazioni residue, ritenute non
recuperabili, che potranno essere avviate a smaltimento;
c) Attività di recupero R4 di produzione di EoW, così come indicato nella tabella di cui al
precedente punto 11.
14. Nei piazzali esterni non potranno essere stoccati rifiuti.
15. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.
16. Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla
DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà far pervenire al
Settore Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file
di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva
restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può
essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D)
“Disposizioni di carattere generale” dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la
mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
Gestione delle emissioni in atmosfera
17. I valori di emissione degli inquinanti e delle portate non dovranno essere superiori a:
Camino n. Portata
Quota (m) Parametri Limiti (mg/Nm3)
(m3/h)*
3 7 3000 Polveri 15
4 7 2000 Polveri 15
4 Tabella B – Allegato I Tabella B – Allegato I
7 2.000
Parte II Parte II
copia informatica per consultazione
* La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di ± 20%. A fronte di riscontri
analitici con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la
formula indicata nell’art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/06.
18. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni
sono previsti con cadenza triennale, annuale per il camino n.3. I dati relativi ai controlli
devono essere riportati su apposito registro (registro controlli analitici) allegando i certificati
analitici e tenuti a disposizione dell’autorità competente al controllo. Uno schema
esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs.
152/06. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio
dell’impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le
concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le
analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo
schema Allegato n. 1.
19. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera
di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012, riportate nel sito specifico
www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-
atmosfera-controlli-analitici-1/; tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di
contraddittorio. L’azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche perse, previa
comunicazione ad ARPAV, la quale si esprimerà formalmente in merito; il numero minimo
dei punti per la misura dei persi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto
indicato nella norma UNI 10169 e smi.
20. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato 6
alla parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la
presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito
di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori
passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in
allegato; in caso di impossibilità tecnica l’azienda dovrà procedere a formulare una proposta
alternativa secondo i criteri espressi Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012 e
riportati nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-
provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1. I punti di prelievo
devono sempre essere accessibili in sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.
21. In caso di verifica di un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di
competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono
essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia e all'ARPAV entro 24 ore
dall'accertamento.
22. Deve sempre essere effettuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di
abbattimento autorizzati, secondo un apposito piano da tenere presso lo stabilimento e
mettere a disposizione dell’autorità di controllo. Ogni interruzione del normale
funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e
straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro (registro manutenzioni impianti
di abbattimento) da tenersi a disposizione dell’autorità competente al controllo. Uno
schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del
D.Lgs 152/06.
23. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia
ed al dipartimento provinciale dell’ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie
di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si
dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla
rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore
devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
copia informatica per consultazione
24. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante
diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).
AVVERTE CHE
In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:
- a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006
e s.m.i.
In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione
della ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione
prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell’autorizzazione in essere,
trasmettendo tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell’atto notarile
attestante l’avvenuta variazione sociale della Società.
In caso di cambio del legale rappresentante:
a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione
prevista
b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000,
la dichiarazione di conformità dell’attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei
requisiti soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto
delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta
l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a
seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di
controllo.
Ai sensi dell’art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce
altresì autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta
impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio
dell’attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica,
idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
modificato dalla Legge 213/2012).
Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco pro tempore del Comune di
Sandrigo, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V. e Ulss n.8 Berica.
Vicenza, 29/06/2018
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
---
Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
copia informatica per consultazione
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 669 DEL 29/06/2018
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO
RIFIUTI NON PERICOLOSI CON MESSA IN RISERVA (R13), ACCORPAMENTO,
SELEZIONE, SEPARAZIONE E MACINAZIONE (R12) E RECUPERO (R4), COSTITUITI
DA SCHEDE ELETTRONICHE PROVENIENTI DA RAEE.
DITTA: MICROMAX S.R.L. (P.IVA 04058780240)
SEDE LEGALE E STABILIMENTO: VIA GALVANI, 86 – COMUNE DI SANDRIGO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 02/07/2018.
Vicenza, 02/07/2018
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
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PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO
Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
Allegato n. 1 – Emissioni in atmosfera -
SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO
(*importante considerare indicazioni sotto riportate)
Ditta:______________________________________________________________________________
Attività produttiva svolta:______________________________________________________________
Camino n._ _Relativo all'impianto di___________________________________________________
_
Campione 1 prelevato il______ da _____________________________________________________
Durata del prelievo dalle ore_______________ alle ore
Campione 2 prelevato il______ da_________________________________________________________
Durata del prelievo dalle ore_______________ alle ore
Campione 3 prelevato il_____ da
Durata del prelievo dalle ore______________ alle ore
Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durate il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni
Strumentazione usata per il prelievo_________________________________________________
Metodiche utilizzate per il campionamento ____________________________________________________
Metodiche utilizzate per l’analisi ____________________________________________________
Risultati analitici
Portata delle emissioni __________________ Temperatura fumi_____________
Tenore di ossigeno* _________________________ Umidià ____________________
*(da riportare solo per processi di combustione)
Inquinante 1 Valore di concentrazione medio Flusso di massa
Inquinante 2 Valore di concentrazione medio Flusso di massa
Inquinante 3 Valore di concentrazione medio Flusso di massa
Settore Ambiente – Servizio Ambiente e Territorio
Responsabile del Servizio: Ing. Filippo Squarcina
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NOTE
Oltre alla data e alla firma, con timbro di iscrizione all'albo, del tecnico abilitato all'analisi, si dovrà allegare il verbale di
campionamento e prelievo ed esprimere le seguenti determinazioni:
1. che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile od,
eventualmente, motivare una situazione. difforme;
2. la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, dl eventuali impianti di abbattimento;
3. la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla loro rappresentatività rispetto alla globalità
dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
4. stima dell'errore standard nell’analisi;
5. motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto
determinato al momento dell’analisi.
(*)
Nelle more dei decreti attutivi richiamati al punto 17 dell’art. 271 del D. Lgs 152/2006 per il campionamento manuale delle
emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue:
• il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del
calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media ottenuta da questi 3 campioni;
• il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il
valore limite;
• il tempo di campionamento di norma deve essere di un’ ora, tenuto conto che la concentrazione media è riferita, dal D.lgs
152/2006, ad un’ ora di funzionamento dell’ impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
N.B. tempi di campionamento persi devono essere motivati
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