determina

                   PROVINCIA DI VICENZA
                  Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




               DETERMINAZIONE N° 648 DEL 26/06/2018

                     Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

     OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO
     RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, CON MESSA IN RISERVA ,
     COSTITUITI DA BATTERIE, ACCUMULATORI E GRUPPI DI CONTINUITA’.
     DITTA: S.A.I. S.R.L. (P.IVA: 02323190245)
     SEDE LEGALE: VIA DELL’ARTIGIANATO N.46 – LONIGO (VI).
     SITO: VIA DELL’ARTIGIANATO N.46 – LONIGO (VI).

                            IL DIRIGENTE
     Premesso che:
      • la ditta S.A.I. srl - con sede legale ed operativa nel comune di Lonigo in via dell’Artigianato
        n46 – ha presentato, in data 30/05/2017 domanda di autorizzazione all’esercizio del
        progetto di attivazione approvato con provvedimento del Presidente della Provincia n.82 del
        03/08/2016.
     Considerato che
      •  la ditta con nota prot. 65083 del 29/09/2017 ha comunicato il termine dei lavori e,
        contestualmente, l’avvio dell’esercizio provvisorio e la nomina del tecnico responsabile,
        allegando altresì le garanzie finanziarie;
      •  la ditta in fase di esercizio provvisorio ha comunicato, con nota prot.13847 del 23/02/2017,
        una variante non sostanziale relativa alla capacità dello stoccaggio, che passerebbe da 25 a
        35 tonnellate; tale capacità è stata poi corretta a 30 tonnellate, con nota n.20360 del
        20/03/2017, con conseguente adeguamento delle garanzie finanziarie;
      •  la ditta ha comunicato la chiusura dell’esercizio provvisorio con nota prot. 38939 del
        30/05/2017 con contestuale richiesta di rilascio autorizzazione all’esercizio;
      •  con la medesima nota di cui al punto precedente è stata trasmessa la documentazione tecnica
        relativa al collaudo funzionale, conforme con il progetto approvato, firmato in data
        25/05/2017 a cura dell’Arch. Maurizio Longhini;
      •  con nota agli atti con prot.n.29762 del 07/05/2018, la ditta ha inviato un’ulteriore richiesta di
        modifica non sostanziale, concernente l’inserimento di due ulteriori tipologie di rifiuti,
        apparecchiature elettriche ed elettroniche, per le quali è comunque prevista la sola
        operazione di messa in riserva, senza modificare i quantitativi complessivi previsti
        dall’approvazione progetto.




copia informatica per consultazione
     Tenuto conto che
       • l’avvio procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto in
         questione è stato comunicato con nota n.44988 del 21/06/2018;
       • in data 14/06/2018 è stato effettuato un sopralluogo congiunto da parte di personale tecnico
         della Provincia e dell’Arpav, che ha verificato la sostanziale conformità tra quanto realizzato
         e quanto previsto con l’approvazione progetto.
     Considerato che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla documentazione di
     collaudo trasmessa agli enti interessati nella nota di avvio procedimento per il rilascio
     dell’autorizzazione all’esercizio.
     Visti:
      •  il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
        vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
        province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
        rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e
        ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle
        acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i..”;
      •  la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05.11.2009 e ss.mm.ii. con
        cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (eventuale);
      •  la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in
        materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006,
        modificandone le modalità di prestazione.
     Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.
     Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n.3 e 16/04/1985 n. 33.
     Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.2166 del 11.07.2006.
     Visti l’art. 19 (sulle competenze della provincia) e l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
     dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000,
     n° 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.
     Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
     succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della
     Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 75 ID PROC 478.
     Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
     Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato
     approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
     Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
     Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

                           DETERMINA
     Che la ditta S.A.I. srl è autorizzata all’esercizio dell’impianto di i un impianto di recupero di rifiuti
     speciali, pericolosi e non pericolosi, con messa in riserva , costituiti da batterie, accumulatori e
     gruppi di continuità, sito in in via dell’artigianato n.46 nel comune di Lonigo.
     Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
     autorizzazione all’esercizio ed allo scarico di acque reflue, con validità fino al 30/06/2028.

                           FA OBBLIGO
     Alla ditta S.A.I. srl di procedere all’esercizio dell’impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti
     prescrizioni:
     Aspetti generali
       1. La ditta dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le condizioni
        organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate




copia informatica per consultazione
        nella relazione tecnica e come precisato nel lay-out dell'impianto, allegato al collaudo
        funzionale.
      2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
        tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite,
        sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti,
        previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute
        nel presente provvedimento.
      3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
        intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
        l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio
        corrente dell’attività.
      4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità a
        quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di
        cui al presente provvedimento.
      5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti
        rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente,
        nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
      6. Entro il 30 aprile di ogni anno, la ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
        effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti stoccati all’impianto, da
        tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
     Gestione delle aree
      7. La ditta dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con
        caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività.
      8. La ditta dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso,
        rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, eventualmente occorsi durante l’attività.
      9. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti, considerato lo stoccaggio in container, devono essere
        opportunamente identificati con il relativo codice C.E.R..
     Gestione dei rifiuti
      10. Nell’impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici
        C.E.R., con le relative operazioni e quantità consentite, riportate nell’allegato 1.
      11. I quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall’impianto sono così sudpisi:
        a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 1.875 tonnellate;
        b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 30 tonnellate;
        c) quantità massima giornaliera di rifiuti in stoccaggio: 9 tonnellate.
      12. In ottemperanza alle condizioni di esercizio ed in conformità con quanto previsto dagli
        allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all’interno dell’impianto potranno
        essere svolte esclusivamente le attività di gestione rifiuti di Messa in riserva .
      13. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
        indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.
      14. Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla
        DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà far pervenire al
        Settore Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file
        di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva
        restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può
        essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D)
        “Disposizioni di carattere generale” dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la
        mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
      15. La presente autorizzazione annulla e sostituisce il precedente provvedimento n.82 del
        03/08/2016.
      16. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
        diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
        sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).



copia informatica per consultazione
        17. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
          all'albo pretorio on line.

                          AVVERTE CHE
         In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:
         - a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
         provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
         - ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e
         s.m.i.
         In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione
         della ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione
         prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell’autorizzazione in essere,
         trasmettendo tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell’atto notarile
         attestante l’avvenuta variazione sociale della Società.
         In caso di cambio del legale rappresentante:
         a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione
         prevista
         b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000,
         la dichiarazione di conformità dell’attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei
         requisiti soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
         L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto
         delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta
         l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e
         ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia
         ambientale.
         Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a
         seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di
         controllo.
         Ai sensi dell’art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce
         altresì autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento.
         Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
         comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta
         impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio
         dell’attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica,
         idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.
                          INFORMA CHE
         Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto
         entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
         giorni.
         Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco pro tempore del Comune di
         Lonigo, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V. ed all’Ulss n.8
         Berica.

     Vicenza, 26/06/2018

                                      Sottoscritta dal Dirigente
                                      (MACCHIA ANGELO)
                                        con firma digitale

     ---
     Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI




copia informatica per consultazione
                  PROVINCIA DI VICENZA
                 Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243




                DETERMINAZIONE N° 648 DEL 26/06/2018


     OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO
     RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, CON MESSA IN RISERVA
     [R13], COSTITUITI DA BATTERIE, ACCUMULATORI E GRUPPI DI CONITNUITA’.
     DITTA:     S.A.I.   S.R.L.    (P.IVA:    02323190245)
     SEDE  LEGALE:   VIA DELL’ARTIGIANATO    N.46 –  LONIGO   (VI).
     SITO: VIA DELL’ARTIGIANATO N.46 – LONIGO (VI).




                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


     Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
     Provincia per 15 giorni dal 26/06/2018.


     Vicenza, 26/06/2018




                                    Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
                                        (PELLIZZARI ELENA)
                                          con firma digitale




copia informatica per consultazione
      Ditta S.A.I. srl – Via dell’Artigianato n.46 – Lonigo
      Allegato 1 - ELENCO RIFIUTI PER CODICE CER

       CODICE C.E.R.         DESCRIZIONE     OPERAZIONE    NOTE         CODIFICA E GESTIONE DEL
                       (eventuale)                         MATERIALE IN USCITA
         16 02 13*
    Apparecchiature fuori uso,                                Apparecchiature fuori uso, contenenti
                                                componenti pericolosi persi da quelli di cui
     contenenti componenti      Gruppi di continuità
                                                    alle voci 160209 e 160212
    pericolosi persi da quelli di                                   (C.E.R. 16 02 13*)
   cui alle voci 160209 e 160212
        16 02 14
                                                Apparecchiature fuori uso perse da quelli di
    Apparecchiature fuori uso
                     Gruppi di continuità                    cui alle voci da 160209 a 160213
    perse da quelli di cui alle                                     (C.E.R. 16 02 14)
    voci da 160209 a 160213
        16 06 01*                                           Batterie al piombo
                         \\\
      Batterie al piombo                                        (C.E.R. 16 06 01*)

        16 06 02*                                         Batterie al nichel cadmio
                         \\\        R13    Messa in riserva
    Batterie al nichel cadmio                                       (C.E.R. 16 06 02*)

        16 06 03*                                       Batterie contenenti mercurio
                         \\\
   Batterie contenenti mercurio                                      (C.E.R. 16 06 03*)

        16 06 04
                                                   Batterie alcaline (tranne 160603)
    Batterie alcaline (tranne        \\\
                                                       (C.E.R. 16.06.04)
        160603)
        16 06 05                                        Altre Batterie e accumulatori
                         \\\
   Altre Batterie e accumulatori                                      (C.E.R. 16.06.05)

        16 06 06*
                                                Elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto
     Elettroliti di batterie e
                         \\\                             di raccolta differenziata
    accumulatori, oggetto di                                         (C.E.R. 16.06.06*)
     raccolta differenziata




copia informatica per consultazione