determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 457 DEL 23/05/2018
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI MESSA IN
RISERVA E ACCORPAMENTO (R13), SEPARAZIONE (R12) E RECUPERO (R4) DI
RIFIUTI METALLICI FERROSI E NON FERROSI, SPECIALI NON PERICOLOSI.
DITTA: PASSMETAL S.R.L. (P.IVA 02925710242).
SEDE LEGALE E STABILIMENTO: VIA MADONNA, N. 2/G – COMUNE DI LONIGO.
IL DIRIGENTE
Premesso che
• la ditta Passmetal s.r.l. - con sede legale e operativa nel comune di Lonigo in via Madonna,
n. 2/G – ha presentato domanda di autorizzazione all’esercizio del progetto approvato con
provvedimento 3 dell’11/01/2017.
• è stata precedentemente intrapresa una procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I,A., a
seguito della domanda presentata, agli atti con nota prot. 53178 del 04/08/1016, che si è
conclusa con parere n. 14/2016 di non assoggettabilità alla VIA allegato alla determinazione
n. 695 del 21/10/2016.
Considerato che
• la ditta con nota prot. 17334 del 08/03/2017 ha comunicato l’avvio dell’esercizio
provvisorio e la nomina del tecnico responsabile;
• con nota del 23/11/2017, prot. n. 79858 la ditta ha trasmesso l’adeguamento delle garanzie
finanziarie sulla base del progetto approvato;
• Dato atto che con nota provinciale del 07/08/2017, prot. n. 56288 è stata concessa la proroga
dei termini di collaudo funzionale dell’impianto in oggetto fino al 08/11/2017 richiesta dalla
ditta con fax del 31/07/2017 assunto al protocollo provinciale al n. 54790 del 01/08/2017.
• la ditta ha comunicato la chiusura dell’esercizio provvisorio con nota prot. 76231 del
09/11/2017 e il collaudo funzionale dell’impianto corredato dalla documentazione richiesta
dalla Commissione VIA, firmato in data 08/11/2017 a cura dell’Ing Soprana Massimiliano..
• in data 27/12/2017, prot. n. 86902 la ditta ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio e integrato il collaudo funzionale con aggiornamento del lay-out
precedentemente presentato.
Tenuto conto che
• risultano ottemperate le prescrizioni dettate dal parere del Comitato tecnico provinciale VIA
n. 14/2016;
• l’avvio procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto in
questione è stato comunicato con nota n. 394 del 03/01/2018.
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Considerato che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla documentazione di
collaudo trasmessa agli enti interessati nella nota di avvio procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio;
Dato atto che dalla documentazione di collaudo emerge la modifica del lay out come da
documentazione presentata in data 27/12/2017, prot. n. 86902 che si ritiene non sostanziale in
quanto legata ad un maggior dettaglio dell’area adibita allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dalla ditta,
e non comporta variazioni all’assetto impiantistico nel suo complesso, alla potenzialità di
trattamento, alle operazioni di recupero.
Preso atto delle risultanze del sopralluogo (prot. Provincia n. 23854 dell’11/04/2018) effettuato in
data 05/05/2018 da personale della Provincia e dell’Arpav, nel corso del quale si è verificata la
conformità tra quanto realizzato e quanto previsto con l’approvazione progetto.
Tenuto conto che
• in data 02/02/2018 l’ing. Massimiliano Soprana, consulente della ditta Passmetal s.r.l., ha
trasmesso la tabella aggiornata dei codici CER oggetto dell’attività;
• in data 13/04/2018, prot. n. 24539 sono state presentate delle integrazioni al collaudo
funzionale dell’impianto relative alla gestione dell’olio eventualmente contenuto nella
tornitura ferrosa e non ferrosa e del lay out dell’impianto, successivamente annullate e
sostituite con nota pervenuta in data 27/04/2018, prot. n. 28048 contenente la tabella dei
codici CER con le relative operazioni di recupero.
Rilevato che la polizza fideiussoria presentata deve essere aggiornata per la parte relativa ai rifiuti
pericolosi prodotti.
Considerato che la società Passmetal s.r.l. per lo stabilimento oggetto della presente
autorizzazione, risulta ancora iscritta al n. 389 del Registro provinciale delle imprese che effettuano
attività di recupero rifiuti e che, pertanto, con il presente provvedimento si procede con la
contestuale revoca della stessa.
Visti:
• il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e
s.m.i., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque
di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i..”;
• la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in
materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006,
modificandone le modalità di prestazione.
Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.
Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n.3 e 16/04/1985 n. 33.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.2166 del 11.07.2006.
Visti l’art. 19 (sulle competenze della provincia) e l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D.Lgs. 18.08.2000,
n° 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.
Visto che il presente provvedimento rispetta la tempistica prevista dal succitato D.Lgs. 152/2006 e
dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza
(Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 75 ID PROC 478.
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020.
Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019.
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DETERMINA
1. Che la ditta Passmetal s.r.l. è autorizzata all’esercizio dell’impianto di messa in riserva e
accorpamento (R13), separazione (R12) e recupero (R4) di rifiuti metallici ferrosi e non
ferrosi, speciali non pericolosi, sito in via Madonna 2/G in comune di Lonigo.
2. Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i., autorizzazione all’esercizio, con validità fino al 21/05/2028.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento del presente decreto dovranno essere aggiornate le
polizze fideiussorie in corso in relazione ai rifiuti pericolosi prodotti.
4. La revoca dell’iscrizione n. 389 della Società Passmetal s.r.l. per lo stabilimento di via
Madonna 2/G in comune di Lonigo dal Registro Provinciale delle Imprese che effettuano
attività di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato.
FA OBBLIGO
Alla ditta Passmetal s.r.l. di procedere all’esercizio dell’impianto in oggetto nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
Aspetti generali
1. La ditta dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le condizioni
organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella
relazione tecnica e come precisato nel lay-out dell'impianto, allegato alle integrazioni del
collaudo funzionale.
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle
tipologie di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono
ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa
preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel
presente provvedimento.
3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio corrente
dell’attività.
4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità a
quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al
presente provvedimento.
5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le
norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza e
igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
6. Entro il 30 aprile di ogni anno, la ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto, le
MPS/EoW generate ed i rifiuti prodotti, da tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
Gestione delle aree
7. La ditta dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con
caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell’attività, calettate ai muri di
perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante.
Entro 30 giorni, dal ricevimento della presente, la ditta dovrà trasmettere alla Provincia una
procedura gestionale atta a garantire nel tempo l’integrità delle pavimentazioni esterne,
comprensiva di una descrizione della situazione attuale, fissando i criteri valutativi e le azioni da
effettuare e definendo la periodicità con cui vengono effettuate tali azioni, finalizzate a prevenire
e/o intervenire nelle fasi di deterioramento delle superfici.
8. La ditta dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso, rimuovendo
tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l’attività.
9. I settori destinati al conferimento di rifiuti dovranno essere distinti da quelli destinati alla messa
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in riserva degli stessi, al deposito di M.P.S./EoW e da i rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione
dell’impianto.
10. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di
apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso
all’azienda che quelli prodotti dall’azienda..
Gestione dei rifiuti
11. Nell’impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici
C.E.R., con le relative operazioni e quantità consentite, riportate nell’allegato 1.
12. I quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall’impianto sono così sudpisi:
a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 2.950 tonn
b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 160 tonn/giorno
c) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall’attività): 6,5 tonn di cui 0,2 tonn di
rifiuti pericolosi;
d) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento: 64 tonn;
e) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento: 2.080 tonn.
13. In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
a) Messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e/o di recupero con
produzione di M.P.S./EoW;
b) Messa in riserva e successiva cernita (per separazione di componenti recuperabili) di rifiuti:
l’attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del capitolo
19.xx.xx dell’elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo quanto persamente
indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in uscita dovranno essere destinati
ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con esclusione delle
frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a smaltimento;
c) attività di recupero R4 di produzione di M.P.S./EoW, così come indicato nell'allegato 1 al
presente provvedimento.
14. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.
15. Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla
DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà far pervenire al
Settore Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di
rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva
restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere
inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) “Disposizioni
di carattere generale” dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata
presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione. Le garanzie
finanziarie andranno riviste a seguito di modifica/integrazione del presente provvedimento.
AVVERTE CHE
In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:
a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
b) ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.
In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della
ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista
congiuntamente alla richiesta di variazione dell’autorizzazione in essere, trasmettendo
tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell’atto notarile attestante l’avvenuta
variazione sociale della Società.
In caso di cambio del legale rappresentante:
a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista
copia informatica per consultazione
b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la
dichiarazione di conformità dell’attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti
soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle
condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta
l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a
seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.
Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta
impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività
di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica,
conformità degli impianti, ecc.
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
modificato dalla Legge 213/2012).
Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco pro tempore del Comune di
Lonigo, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., all’Ulss n.8 Berica.
Vicenza, 23/05/2018
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
---
Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
copia informatica per consultazione
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 457 DEL 23/05/2018
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI MESSA IN
RISERVA E ACCORPAMENTO (R13), SEPARAZIONE (R12) E RECUPERO (R4) DI
RIFIUTI METALLICI FERROSI E NON FERROSI, SPECIALI NON PERICOLOSI.
DITTA: PASSMETAL S.R.L. (P.IVA 02925710242)
SEDE LEGALE E STABILIMENTO: VIA MADONNA, N. 2/G – COMUNE DI LONIGO.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 23/05/2018.
Vicenza, 23/05/2018
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
copia informatica per consultazione
PASSMETAL S.R.L.– SEDE LEGALE E STABILIMENTO: VIA MADONNA, N. 2/G – COMUNE DI LONIGO - ALLEGATO 1
ELENCO RIFIUTI PER CODICE CER
CER DESCRIZIONE OPERAZIONI NOTE CODIFICA MATERIALE IN USCITA
R13 Messa in riserva Scaglie di laminazione – CER 10 02 10
Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della
10 02 10 R13 / R12 Metalli ferrosi CER 19 12 02
\\\ medesima tipologia
Scaglie di laminazione
EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011
R13 / R4 Cernita manuale o meccanica
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero – CER 19 12 XX
R13 Messa in riserva Rifiuti non specificati altrimenti 10 02 99
Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della
10 02 99 R13 / R12 Metalli ferrosi CER 19 12 02
Billette medesima tipologia
Rifiuti non specificati altrimenti
EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011
R13 / R4 Cernita manuale o meccanica
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero – CER 19 12 XX
R13 Messa in riserva Zinco Solido – CER 11 05 01
11 05 01 Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della
\\\ R13 / R12 Metalli non ferrosi – CER 19 12 03
medesima tipologia
Zinco Solido
MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998
R13 / R4 Cernita manuale o meccanica
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero – CER 19 12 XX
Rifiuti di ferro acciaio R13 Messa in riserva Limatura e trucioli di materiali ferrosi – CER 12 01 01
e ghisa - tornitura con Limatura e trucioli di materiali ferrosi – CER 12 01 01
olio > 0,1% R13 / R12 Drenaggio componente oleosa
12 01 01 Rifiuti prodotti dall’attività di recupero – CER 13 02 05
Limatura e trucioli di materiali ferrosi
Rifiuti di ferro acciaio EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011
e ghisa - tornitura con R13 / R4 Cernita manuale o meccanica
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero – CER 19 12 XX
olio < 0,1%
R13 Messa in riserva Polveri e particolato di materiali ferrosi – CER 12 01 02
Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della
12 01 02 R13 / R12 Metalli ferrosi – CER 19 12 02
\\\ medesima tipologia
Polveri e particolato di materiali ferrosi
EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011
R13 / R4 Cernita manuale o meccanica
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero – CER 19 12 XX
Rifiuti di metalli non R13 Messa in riserva Limatura e trucioli di materiali non ferrosi – CER 12 01 03
ferrosi o loro leghe -
tornitura con olio > 2%
Limatura e trucioli di materiali ferrosi – CER 12 01 01
12 01 03 (in presenza di R13 / R12 Drenaggio componente oleosa
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero – CER 13 02 05
Limatura, scaglie e trucioli di materiali gocciolamento)
non ferrosi
Rifiuti di metalli non EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011 e UE 715/2013
ferrosi o loro leghe - Cernita manuale o meccanica MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998
tornitura con olio < 2% R13 / R4
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero – CER 19 12 XX
pag. 1 di 5
copia informatica per consultazione
R13 Messa in riserva Polveri e particolato di materiali non ferrosi – CER 12 01 04
12 01 04
Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della
Polveri e particolato di metalli non R13 / R12 Metalli non ferrosi – CER 19 12 03
\\\ medesima tipologia
ferrosi
EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011 e UE 715/2013
R13 / R4 Cernita manuale o meccanica MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero – CER 19 12 XX
Rifiuti non specificati altrimenti (lamierino proveniente da operazioni di taglio
R13 Messa in riserva
e rifilatura lastre di metalli ferrosi o Alluminio) – CER 12 01 99
Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della
12 01 99 R13 / R12 Metalli ferrosi (CER 19 12 02) o non ferrosi (CER 19 12 03)
Lamierino e profilati di medesima tipologia
Rifiuti non specificati altrimenti lamiere
EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011 e UE 715/2013
R13 / R4 Cernita manuale o meccanica MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero – CER 19 12 XX
R13 Messa in riserva Imballaggi metallici – CER 15 01 04
Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della
R13 / R12 Metalli ferrosi (CER 19 12 02) o non ferrosi (CER 19 12 03)
15 01 04 medesima tipologia
\\\
Imballaggi metallici EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011 e UE 715/2013
R13 / R4 Cernita manuale o meccanica MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero – CER 19 12 XX
R13 Messa in riserva Metalli ferrosi – CER 16 01 17
Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della
16 01 17 R13 / R12 Metalli ferrosi – CER 19 12 02
\\\ medesima tipologia
Metalli ferrosi
EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011
R13 / R4 Cernita manuale o meccanica, riduzione volumetrica
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero – CER 19 12 XX
R13 Messa in riserva Metalli non ferrosi – CER 16 01 18
Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della
16 01 18 R13 / R12 Metalli non ferrosi – CER 19 12 03
\\\ medesima tipologia
Metalli non ferrosi
EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011 e UE 715/2013
R13 / R4 Cernita manuale o meccanica MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero – CER 19 12 XX
R13 Messa in riserva Rifiuti costituiti da spezzoni di cavo di rame ricoperto – CER 16 01 22
Separazione cavo grosso – cavo fino con
16 01 22 Spezzoni di cavi in R13 / R12 accorpamento di rifiuti della medesima tipologia CER Metalli non ferrosi – CER 19 12 03
Componenti non specificati altrimenti rame ricoperti 16 02 16 e CER 17 04 11
EoW conforme al Regolamento UE 715/2013
R13 / R4 Trattamento in macchina pela-cavi del cavo grosso
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero – CER 19 12 XX
pag. 2 di 5
copia informatica per consultazione
R13 Messa in riserva Spezzoni di cavi in rame ricoperti – CER 160216
16 02 16 Separazione cavo grosso – cavo fino con
Componenti rimossi da apparecchiature spezzoni di cavi in accorpamento di rifiuti della medesima tipologia CER Metalli non ferrosi – CER 19 12 03
R13 / R12
fuori uso, persi da quelli di cui alla rame ricoperti 16 01 22 e CER 17 04 11
voce 16 02 15* EoW conforme al Regolamento UE 715/2013
R13 / R4 Trattamento in macchina pela-cavi del cavo grosso
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero – CER 19 12 XX
R13 Messa in riserva Rame, bronzo, ottone – CER 17 04 01
Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della
17 04 01 R13 / R12 Metalli non ferrosi CER 19 12 03
\\\ medesima tipologia
Rame, bronzo, ottone
EoW conforme al Regolamento 715/2013
R13 / R4 Cernita manuale o meccanica
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero – CER 19 12 XX
R13 Messa in riserva Alluminio – CER 17 04 02
17 04 02 Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della
R13 / R12 Metalli non ferrosi CER 19 12 03
\\\ medesima tipologia
Alluminio
EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011
R13 / R4 Cernita manuale o meccanica
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero – CER 19 12 XX
R13 Messa in riserva Piombo – CER 17 04 03
Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della
17 04 03 R13 / R12 Metalli non ferrosi CER 19 12 03
\\\ medesima tipologia
Piombo
Messa in riserva con selezione per eliminazione MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998
R13 / R4 impurezze Rifiuti prodotti dall’attività di recupero – CER 19 12 XX
R13 Messa in riserva Zinco – CER 17 04 04
17 04 04 Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della
R13 / R12 Metalli non ferrosi CER 19 12 03
\\\ medesima tipologia
Zinco
MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998
R13 / R4 Cernita manuale o meccanica
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero – CER 19 12 XX
R13 Messa in riserva Ferro e acciaio – CER 17 04 05
17 04 05 Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della
\\\ R13 / R12 Metalli ferrosi – CER 19 12 02
medesima tipologia
Ferro e acciaio
EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011
R13 / R4 Cernita manuale o meccanica
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero – CER 19 12 XX
R13 Messa in riserva Stagno – CER 17 04 06
Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della
17 04 06 R13 / R12 Metalli non ferrosi – CER 19 12 03
\\\ medesima tipologia
Stagno MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998
R13 / R4 Cernita manuale o meccanica
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero – CER 19 12 XX
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copia informatica per consultazione
R13 Messa in riserva Metalli misti – CER 17 04 07
Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della
R13 / R12 Metalli non ferrosi - CER 19 12 03
17 04 07 medesima tipologia
\\\
Metalli misti EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011 e UE 715/2013
R13 / R4 Cernita manuale o meccanica MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero – CER 19 12 XX
R13 Messa in riserva Cavi, persi da quelli di cui alla voce 17 04 10* - CER 17 04 11
Separazione cavo grosso – cavo fino con
17 04 11
R13 / R12 accorpamento di rifiuti della medesima tipologia CER Metalli non ferrosi - CER 19 12 03
Cavi, persi da quelli di cui alla voce \\\ 16 01 22 e CER 17 02 16
170410* EoW conforme al Regolamento UE 715/2013
R13 / R4 Trattamento in macchina pela-cavi del cavo grosso
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero – CER 19 12 XX
R13 Messa in riserva Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti – CER 19 01 02
19 01 02 Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della
R13 / R12 Metalli ferrosi – CER 19 12 02
Materiali ferrosi estratti da ceneri \\\ medesima tipologia
pesanti EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011
R13 / R4 Cernita manuale o meccanica
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero – CER 19 12 XX
R13 Messa in riserva Rifiuti della pirolisi, persi da quelli di cui alla voce 19 01 17 – CER 19 01 18
19 01 18 Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della
R13 / R12 Metalli ferrosi – CER 19 12 02
Rifiuti della pirolisi, persi da quelli di \\\ medesima tipologia
cui alla voce 19 01 17 EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011
R13 / R4 Cernita manuale o meccanica
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero – CER 19 12 XX
R13 Messa in riserva R13 Metalli non ferrosi – CER 19 10 02
Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della
R13 / R12 Metalli non ferrosi – CER 19 10 02
19 10 02 medesima tipologia
\\\
Rifiuti di metalli non ferrosi EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011 e UE 715/2013
R13 / R4 Cernita manuale o meccanica MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero – CER 19 12 XX
R13 Messa in riserva R13 Metalli ferrosi – CER 19 12 02
19 12 02 Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della
R13 / R12 Metalli ferrosi – CER 19 12 02
\\\ medesima tipologia
Metalli ferrosi EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011
R13 / R4 Cernita manuale o meccanica
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero – CER 19 12 XX
R13 Messa in riserva Metalli non ferrosi – CER 19 12 03
Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della
19 12 03 R13 / R12 Metalli non ferrosi (CER 19 12 03)
medesima tipologia
\\\
Metalli non ferrosi EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011 e UE 715/2013
R13 / R4 Cernita manuale o meccanica MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero – CER 19 12 XX
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copia informatica per consultazione
R13 Messa in riserva Rifiuti di metalli ferrosi – CER 20 01 40
Messa in riserva con accorpamento di rifiuti della Metalli ferrosi – CER 19 10 02
R13 / R12 medesima tipologia Metalli non ferrosi CER 19 12 03
20 01 40
\\\
Metalli EoW conforme al Regolamento UE n 333/2011 e UE 715/2013
R13 / R4 Cernita manuale o meccanica MPS conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero – CER 19 12 XX
NOTE:Con l’indicazione “Rifiuti prodotti dall’attività di recupero – CER 19 12 XX” si intendono i rifiuti residui prodotti dalle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti in ingresso all’impianto in oggetto, da destinare a
recupero o a smaltimento Qualora non sia possibile inpiduare un codice CER ricompreso all’interno delle voci 19 12 xx, potrà essere attribuito un codice CER perso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto
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