determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 311 DEL 13/04/2018
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI
AUTODEMOLIZIONE E IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI CON MESSA IN RISERVA
, CERNITA E RECUPERO , DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI.
DITTA: EUGANEA ROTTAMI S.P.A. (P.IVA 00983680281)
STABILIMENTO: VIA PERARA N. 13 IN COMUNE DI ORGIANO (VI)
IL DIRIGENTE
Premesso che:
• la Società Euganea Rottami S.p.a. per l’impianto via Perara n. 13 in comune di Orgiano (VI) è
autorizzata all’esercizio di un impianto di autodemolizione di veicoli fuori uso e recupero rifiuti con
provvedimento n. 19 del 18/02/2008 agli atti con prot. n. 14055/2008 con scadenza il 18/02/2018,
successivamente modificato (modifica lay out aziendale e utilizzo apparecchiatura spella cavi agli
atti con prot. 64900 del 29/09/2015, recupero nuovo rifiuto C.E.R. 120199 prot. 5557 del
21/01/2013, aumento quantitativi in stoccaggio prot. 76019 del 03/11/2011);
• la Ditta, con domanda acquisita agli atti con prot. 54987 del 01/08/2017, ha presentato istanza di
rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
• è stata precedentemente intrapresa una procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., a
seguito della domanda presentata, agli atti con nota prot. 55158 del 02/08/2017, che si è conclusa
con parere favorevole del Comitato V.I.A. n. 26/2017 recepito nella determinazione n. 911 del
10/10/2017 (prot. 69713/2017);
• la Ditta, con nota acquisita agli atti con prot. n. 9751 del 13/02/2018, ha inviato la documentazione
attestante il rispetto delle prescrizioni di cui alla determina dirigenziale n. 911 del 10/10/2017 di
esclusione dalla procedura di V.I.A.;
• la Provincia con provvedimento n. 117 del 16/02/2018 (prot n. 10741/2018) ha prorogato di 60
giorni l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, per supplementi istruttori per l’esame della
documentazione integrativa di cui sopra.
Tenuto conto che
• risultano ottemperate le prescrizioni dettate dal comitato tecnico provinciale VIA nel parere n.
26/2017;
• l’avvio procedimento per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto in questione è stato
comunicato con nota prot. 62720 del 12/09/2017.
Considerato che:
• il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, in qualità di gestore della rete idrografica cui fa
riferimento il corso d’acqua superficiale denominato Roggia Gorzon, recapito finale dello scarico
idrico, presente alla riunione del Comitato Tecnico VIA del 06/09/2017, non ha comunicato motivi
ostativi da recepire nel provvedimento di autorizzazione all’esercizio;
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• non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla documentazione di collaudo
trasmessa agli enti interessati nella nota di avvio procedimento per il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio.
Visti:
• il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n.20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in vigore
della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i
comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n.3 e ss.mm.ii., nonché le competenze
amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R.
16.04.1985, n.33 e ss.mm.ii.”;
• la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05.11.2009 e ss.mm.ii. con cui è stato
approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
• la D.G.R. Veneto n.2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia di
garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006, modificandone le
modalità di prestazione
Visto il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n. 3 e 16.08.2007, n. 20 e loro successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2166 del 11.07.2006;
Visti l’art. 19 (sulle competenze della provincia) e l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e
sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;
Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal succitato
D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di
Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 75 ID PROC 478;
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2017-2019;
Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2017/19;
DETERMINA
Che la Società Euganea Rottami S.p.a. per l’impianto è autorizzata all’esercizio dell’impianto impianto di
autodemolizione e impianto di recupero rifiuti, sito in via Perara n. 13 in Comune di Orgiano (VI).
Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
autorizzazione all’esercizio, allo scarico di acque reflue, con validità fino al 13/04/2028.
FA OBBLIGO
Alla Società Euganea Rottami S.p.a. di procedere all’esercizio dell’impianto in oggetto nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
Aspetti generali
1. La ditta dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le condizioni organizzative
di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella relazione tecnica e
come precisato nel lay out dell'impianto, presentato in occasione della domanda di verifica di
assoggettabilità alla V.I.A..
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle tipologie di
rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse modifiche
nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa preventiva comunicazione alla
Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
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3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si intendono
apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e l’A.R.P.A.V. di eventuali
anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio corrente dell’attività.
4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità a quanto
previsto nella normativa ambientale, sulle linee guida tecniche dettate dalla Norma UNI 11448:2012, e
nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento.
5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme
vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul
lavoro e prevenzione incendio.
6. Entro il 30 aprile di ogni anno, la ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività effettuata
nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto, le MPS/EoW generate ed i
rifiuti prodotti, da tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
7. In tema di lotta alle zanzare si prescrive di:
- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo
averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi
che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati
da ogni contenuto di acqua;
- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle aree
interessate da dette attività;
- avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di
eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a
formarsi.
Gestione delle aree
8. La ditta dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con caratteristiche di
resistenza adeguate alla tipologia dell’attività, calettate ai muri di perimetrazione o cordonate, in modo
da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante, con riferimento alla procedura presentata, agli
atti con prot.n.9751 del 13/02/2018.
9. La ditta dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d’uso, rimuovendo tutti gli
spanti di fluido in genere, occorsi durante l’attività e provvedere con frequenza periodica alla pulizia del
deposito di sovvallo dei materiali in cumuli.
10. I settori destinati a conferimento degli autoveicoli fuori uso dovranno essere distinti da quelli destinati
alla messa in riserva degli stessi e al deposito di rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione dell’impianto.
11. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di apposita
cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso all’azienda che quelli
prodotti dall’azienda.
Gestione dei rifiuti
12. Nell’impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici C.E.R., con le
quantità consentite, riportate nell’allegato 1.
13. I quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall’attività di autodemolizione sono così sudpisi:
a) capacità massima di trattamento: 500 veicoli/anno;
b) rifiuti pericolosi in ingresso all’attività di autodemolizione (C.E.R. 16.01.04*): 80 auto (oppure
40 auto e 10 autocarri);
c) rifiuti stoccati prodotti dall’attività di autodemolizione è pari a:
- n. 42 autoveicoli messi in sicurezza e n. 300 pressati (C.E.R. 16.01.06);
- 189,26 tonnellate di altri rifiuti non pericolosi;
- 64,72 tonnellate di rifiuti pericolosi;
cosi come identificati dai relativi codici C.E.R. (comprensivi di quelli ritirati da terzi) e relative
quantità riportati nel prospetto in allegato 1.
Ai soli fini del calcolo per la determinazione delle garanzie finanziarie, viene stabilito il peso standard di
1 tonnellata/veicolo per il codice CER 160104* e di 0,7 tonnellata/veicolo per il codice CER 160106.
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14. I quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall’impianto di recupero sono così sudpisi:
a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso, compresi i rifiuti non pericolosi in
ingresso da terzi autofficine/ carrozzerie - C.E.R. 16 01 17 e 16 01 22): 40.000 tonnellate;
b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso e prodotti dall’attività): 351
tonnellate di cui 45 tonnellate di rifiuti pericolosi;
c) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento (in ingresso, compresi i rifiuti non
pericolosi stoccati in ingresso da terzi autofficine/ carrozzerie - C.E.R. 16 01 17 e 16 01 22): 250
tonnellate;
d) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento: 40.000 tonnellate.
15. In ottemperanza alle condizioni di esercizio stabilite con parere della C.T.P.A. n.06/1117 del 09/11/2017,
nonché in conformità con quanto previsto 5, 6 e 7 dell'Allegato I al D.Lgs. 209/2003 e ss.mm.ii. e dagli
allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all’interno dell’impianto potranno essere
svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
- messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e bonifica per l'avvio alla successiva
fase di autodemolizione con produzione di componenti riutilizzabili (“riciclaggio”) o di recupero con
produzione di “M.P.S.”;
- messa in riserva e successiva cernita (per separazione di componenti recuperabili) di rifiuti:
l’attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del capitolo 16.xx.xx
dell’elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo quanto persamente indicato nell'allegato 1
al presente provvedimento. I rifiuti in uscita dovranno essere destinati ad impianti legittimati che
effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con esclusione delle frazioni residue, ritenute non
recuperabili, che potranno essere avviate a smaltimento;
- attività di autodemolizione con recupero (operazioni R3 / R4) di componenti riutilizzabili;
- attività di messa in sicurezza e bonifica per l’ottenimento di autovetture o parti idonee all’attività
didattica e/o educativa, per un massimo di n.5 autoveicoli/anno.
16. In conformità a quanto stabilito dalla C.T.P.A. con parere n.06/1117 del 09/11/2017, le condizioni per
attribuire il codice C.E.R. 16.01.06 alle carcasse di autoveicoli, bonificati e messi in sicurezza (sottoposte
a riduzione volumetrica), sono subordinate:
- all'espletamento delle operazioni inpiduate dai punti 5 e 6 dell'Allegato I al D.Lgs. 209/2003 e
ss.mm.ii.;
- alla rimozione dei seguenti componenti al fine di promuovere le operazioni di riciclaggio:
catalizzatori, componenti in vetro, componenti metallici (contenenti rame, alluminio, magnesio),
pneumatici, grandi componenti in plastica “qualora tali materiali non vengano separati nel processo
di frantumazione”, principali centraline elettroniche, cablaggi e autoradio / lettori musicali – video;
- qualora e prima che gli autoveicoli vengano sottoposti a pressatura: parti ad alta densità di metallo
quali motore, cambio, trasmissione, dispositivi idroguida e radiatore;
- qualsiasi altro materiale o rifiuto estraneo al veicolo.
17. Fatto salvo quanto disposto dall’Allegato 1 al presente provvedimento, i rifiuti esitati dalle operazioni di
autodemolizione dovranno essere identificati con i rispettivi codici del capitolo 16.01.xx del Catalogo
C.E.R. ovvero, nel caso di gas refrigeranti 14.06.01 e nel caso di apparecchiature RAEE 16 02 13 o 16 02
14;
18. Non è consentito eseguire miscelazioni di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così pregiudicare
l’efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e, comunque, non è consentito
eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell’art. 187 del D.Lgs n. 152/2006;
19. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il
produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione;
20. La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei termini
previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.2721 del 29.12.2014.
Gestione degli scarichi idrici
21. Le acque di dilavamento saranno raccolte in un bacino di accumulo impermeabilizzato e quindi inviate
nel corso d’acqua superficiale denominato Roggia Gorzon, recapito finale dello scarico idrico, come da
prescrizioni del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta.
In considerazione delle caratteristiche del corpo recettore, lo scarico delle acque di dilavamento dovrà
rispettare le caratteristiche qualitative conformi ai limiti di accettabilità della tabella 1 dell’Allegato B
(colonna “scarico in acque superficiali”) alle N.T.A. del P.T.A. della Regione Veneto.
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22. La ditta dovrà inoltre registrare in un apposito quaderno tutti gli interventi e le operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate all’impianto di trattamento acque meteoriche. Il citato
quaderno dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità competenti al controllo.
23. I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque
prelevate esclusivamente allo scopo.
24. La ditta dovrà evitare di provocare un aumento, anche temporaneo, dell’impatto nel corpo recettore
dello scarico e segnalare tempestivamente alla Provincia, all’A.R.P.A.V. di Vicenza eventuali inconvenienti
che si dovessero verificare allo scarico e all’impianto di trattamento.
25. Le caditoie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere
periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.
26. Come indicato nella comunicazione di chiusura dell’esercizio provvisorio del 07/02/2017, prot. n. 9155,
dal 30 aprile 2017 la Società deve essere adeguata alle norme previste dal Piano di tutela delle Acque,
essendo la stessa ricompresa nelle disposizioni previste dal comma 1 dell’art. 39 del medesimo Piano.
AVVERTE CHE
In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:
a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento,
istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso.
ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della ragione
sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla
richiesta di variazione dell’autorizzazione in essere, trasmettendo tempestivamente con posta elettronica
certificata copia dell’atto notarile attestante l’avvenuta variazione sociale della Società.
In caso di cambio del legale rappresentante:
a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista
b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la
dichiarazione di conformità dell’attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ex
art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il
mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta
l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché
l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale;
Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di
successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo;
Ai sensi dell’art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì
autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento;
Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino
modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad acquisire ogni altra
eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività di competenza di altri enti in materia
urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal
ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta , al Sindaco pro tempore del Comune di Vicenza, al
Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell’A.R.P.A.V., all’Azienda Ulss 8 Berica, al Consorzio di
Bonifica Alta Pianura Veneta e all’Ufficio Territoriale di Vicenza dell’ACI – Automobile Club d’Italia.
Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
modificato dalla Legge 213/2012).
Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo
pretorio on line.
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copia informatica per consultazione
Vicenza, 13/04/2018
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
---
Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 311 DEL 13/04/2018
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI
AUTODEMOLIZIONE E IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI CON MESSA IN RISERVA
[R13], CERNITA [R12] E RECUPERO [R3] [R4], DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E
NON PERICOLOSI.
DITTA: EUGANEA ROTTAMI S.P.A. (P.IVA 00983680281)
STABILIMENTO: VIA PERARA N. 13 IN COMUNE DI ORGIANO (VI)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 13/04/2018.
Vicenza, 13/04/2018
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
copia informatica per consultazione
ALLEGATO 1 – ATTIVITÀ DI AUTODEMOLIZIONE – DITTA EUGANEA ROTTAMI S.P.A. IMPIANTO VIA PERARA N. 13 IN COMUNE DI ORGIANO (VI)
Ingresso Quantità max. stoccabile (kg)
C.E.R. Descrizione Rifiuto NOTE
Uscita Unità Peso (Kg)
13 01 13* Altri oli per circuiti idraulici /// 260
13 02 05* Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificanti, non clorurati /// 3˙000
13 07 01* Olio combustibile e carburante diesel
Uscita
/// 1˙000
13 07 03* Altri carburanti Comprese le miscele /// 1˙000
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati
15 02 02* altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze /// 200
pericolose
16 01 03 Pneumatici fuori uso Ingresso/Uscita /// 13˙000
80 auto
Veicoli da trattare (settori conferimento 160˙000
16 01 04* Veicoli fuori uso Ingresso (oppure 10 autocarri
scoperti) (massimo) (1)
e 40 auto)
Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
Ingresso/Uscita Autoveicoli soggetti a recupero 42 auto 29˙400 (2)
(trattati con messa in sicurezza)
16 01 06
Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
Uscita Sottoposti a riduzione volumetrica 300 pacchi 210˙000 (2)
(trattati con messa in sicurezza)
16 01 07* Filtri dell’olio /// 400
16 01 08* Componenti contenenti mercurio /// 200
Uscita
16 01 09* Componenti contenenti PCB /// 200
16 01 11* Pastiglie per freni, contenenti amianto /// 200
16 01 12 Pastiglie per freni, perse da quelle di cui alla voce 16 01 11* Ingresso/Uscita /// 500
16 01 13* Liquidi per freni /// 260
Uscita
16 01 14* Liquidi antigelo, contenenti sostanze pericolose Liquidi antigelo e lavavetri /// 3˙000
16 01 16 Serbatoi per gas liquido /// 5˙000
16 01 17 Metalli ferrosi /// 60˙000
16 01 18 Metalli non ferrosi Alluminio /// 45˙000
Ingresso/Uscita Materiale plastico e fibre sintetiche / paraurti
e plance in materie plastiche / imbottiture
16 01 19 Plastica
sedili in poliuretano espanso / pannelli /// 20˙000
sportelli auto
16 01 20 Vetro Vetri e parabrezza /// 5˙000
Componenti pericolosi persi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16
16 01 21*
01 11, 16 01 13 e 16 01 04
Uscita /// 30˙000
Pezzi contaminati da oli, previa verifica di
16 01 22 Componenti non specificati altrimenti Ingresso/Uscita
non pericolosità del rifiuto /// 40˙000
16 06 01* Batterie al piombo Uscita /// 20˙000
Catalizzatori esauriti, contenenti oro, argento, rodio, renio, palladio,
16 08 01
iridio o platino (tranne 16 08 07*)
Ingresso/Uscita /// 500
16 10 01* Soluzioni acquose di lavaggio Uscita Colaticci /// 5˙000
16 10 02 Rifiuti liquidi acquosi, persi da quelli di cui alla voce 16 10 01* Uscita Liquidi tergi vetro /// 260
TOTALE RIFIUTI 653.380
TOTALE RIFIUTI NON PERICOLOSI 428.660
TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI 224.720
(1) Peso standard di 1,0 ton per veicolo codice CER 160104*
(2) Peso standard di 0,7 ton per veicolo codice CER 160106
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ALLEGATO 2 - ATTIVITÀ DI RECUPERO – EUGANEA ROTTAMI S.P.A. IMPIANTO VIA PERARA N. 13 IN
COMUNE DI ORGIANO (VI) - ELENCO RIFIUTI PER CODICE CER
DESCRIZIONE CODIFICA E GESTIONE DEL
CODICE C.E.R. OPERAZIONE NOTE
(eventuale) MATERIALE IN USCITA
02 01 10
Rifiuti metallici
12 01 03
Limatura e trucioli di Tornitura di alluminio
materiali non ferrosi
12 01 04
Polveri e particolato di
materiali non ferrosi
16 01 16
Serbatoi gas liquefatto
16 01 17
Metalli ferrosi
16 01 18 EoW-Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto
Metalli non ferrosi ai sensi dei Regolamenti
UE n. 333/2011 - UE n.715/2013
17 04 01
Rame, bronzo, ottone MPS conforme alle specifiche di cui al
17 04 02 R13 - R4 /// punto 3.2. lettera e) del DM 05.02.1998
Alluminio (specificando la norma UNI ed EURO di
riferimento)
17 04 03
Piombo Rifiuti prodotti da operazioni di recupero
17 04 07 CER 19 12 XX
Metalli misti
17 04 11
Cavi, persi da quelli Cavi di rame e cavi di
di cui alla voce alluminio
170410
19 10 02
Rifiuti di metalli non
ferrosi
19 12 03
Metalli non ferrosi
20 01 40 Metallo da raccolta
metallo differenziata /Ecocentri
Apparecchiature elettriche / elettroniche
R13
CER 20 01 36
EoW-Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto
20 01 36 ai sensi dei Regolamenti
Apparecchiature UE n. 333/2011 - UE n.715/2013
elettriche ed Apparecchiature
elettroniche fuori uso, elettriche ed /// MPS conforme alle specifiche di cui al
perse da quelle di elettroniche R13 - R4 punto 3.2. lettera e) del DM 05.02.1998
cui alle voci 200121, (specificando la norma UNI ed EURO di
200123 e 200135 riferimento)
Rifiuti prodotti da operazioni di recupero
CER 19 12 XX
10 02 10 R13 - R4 /// EoW-Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto
Scaglie laminazione ai sensi dei Regolamenti
UE n. 333/2011 - UE n.715/2013
12 01 01
Limatura e trucioli di
Rifiuti prodotti da operazioni di recupero
materiali ferrosi
CER 19 12 XX
12 01 02
Polveri e particolato di
metalli ferrosi
12 01 99
Rifiuti non specificati Sfridi di lamierino
altrimenti
15 01 04
Imballaggi metallici
copia informatica per consultazione
17 04 05
Ferro e acciaio
19 01 02
Materiali ferrosi
estratti da ceneri
pesanti
19 01 18
Rifiuti della pirolisi,
persi da quelli di cui
alla voce 190117
19 10 01
Rifiuti di ferro e
acciaio
19 12 02
Metalli ferrosi
16 01 06
Veicoli fuori uso, non
Veicoli fuori uso bonificati e pressati in balle
contenenti liquidi né R13 - R12
CER 16.01.06
altre componenti
pericolose
16 02 14
apparecchiature fuori
uso, perse da quelle
di cui alle voci da
160209 a 160213 Motori elettrici e componenti - CER 16 02 14, 16 02
16 02 16 R13 - R12 16
Componenti rimossi Rifiuti prodotti da selezione - CER 19 12 XX
da apparecchiature
fuori uso, persi da
quelli di cui alla voce
160215
11 05 01
R13 /// Zinco - CER 11 05 01
Zinco solido
12 01 21
Corpi d'utensile e
materiali di rettifica Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti -
R13 ///
esauriti, persi da CER 12 01 21
quelli di cui alla voce
12 01 20
15 01 01 R13 /// Carta - CER 15 01 01
Imballaggi di carta e
cartone
15 01 03
R13 /// Imballaggi in legno - CER 15 01 03
Imballaggi in legno
15 01 06 Trattasti di imballaggi R13 /// Imballaggi in materiali misti - CER 15 01 06
Imballaggi in materiali costituiti da più
misti materiali
16 02 13*
Apparecchiature fuori
uso, contenenti
componenti pericolosi Contaminate da oli R13 /// Apparecchiature fuori uso - CER 16 02 13*
persi da quelli di cui
alle voci 160209 e
160212
17 04 04
R13 /// Zinco - CER 17 04 04
Zinco
17 04 06
R13 /// Stagno - CER 17 04 06
Stagno
Con l’indicazione “Altri rifiuti – CER 19.12.XX” si intendono i rifiuti residui prodotti dalle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti in
ingresso all’impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento. Qualora non sia possibile inpiduare un codice C.E.R.
ricompreso all’interno delle voci 19.12.xx, potrà essere attribuito un codice C.E.R. perso, ritenuto più appropriato per identificare il
rifiuto.
copia informatica per consultazione