determina
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 69 DEL 02/02/2018
Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA
OGGETTO: INSIEME SOC. COOP. SOCIALE A R.L. - AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO E ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, DELL’IMPIANTO DI MESSA
IN RISERVA, SELEZIONE/CERNITA E RECUPERO DI RIFIUTI, PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI SITO IN VIA B. DALLA SCOLA, 255 IN COMUNE DI VICENZA E
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO N. 66/2015 DEL 27/04/2015
IL DIRIGENTE
Premesso che:
• con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 124 del 07.07.2014 (che ha recepito il
parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente 05/0614 del 19.06.2014), è
stato approvato il progetto relativo ad alcune modifiche da apportare all'impianto in oggetto,
riferite alle operazioni ed ai rifiuti accettabili, senza variazioni delle capacità di trattamento e
di stoccaggio precedentemente autorizzate;
• la Società Insieme Cooperativa Sociale a r.l. è legittimata all'esercizio dell'impianto di messa
in riserva e recupero di rifiuti, sito in via dalla Scola, 255 in comune di Vicenza con
provvedimento n° 66/2015 del 27/04/2015 che ha ha sostituito il precedente provvedimento
di autorizzazione n. 005 del 19/01/2010, a seguito di presentazione del collaudo funzionale
in data 12/02/2015 acquisito agli atti ocn prot. n. 9833 e delle richieste presentate in data
24.04.2015 (agli atti con prot. 28093).
Rilevato che dalla documentazione agli atti risulta che l’attività di messa in riserva di rifiuti è
effettuata anche in parte all’esterno del capannone in aree coperte da tettoie o in cassoni esterni
coperti e che, pertanto, da tale attività non originano scarichi di acque meteoriche da assoggettare ad
autorizzazione come previsto dal Piano di Tutela delle Acque.
Considerato che all’interno del capannone insiste un’attività di recupero attraverso l’attività di
falegnameria dalla quale originano emissioni ricomprese nel presente provvedimento autorizzativo
rilasciato in base all’art. 208 del d.lgs. n. 152/06.
Vista la nota presentata in data 18/01/2018, prot. n. 7642, dalla società Cooperativa Insieme con la
quale si richiede l’aggiornamento dell’autorizzazione a titolo unico con la parte relativa gli scarichi
idrici e le emissioni in atmosfera.
Dato atto che l’art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. al comma 6 prevede che l’autorizzazione unica
per gli impianti di recupero rifiuti sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e
concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.
Considerato che al fine di aggiornare la situazione autorizzativa della Società Cooperativa Insieme
sulla base di quanto previsto dal citato art. 208, viene emanato il presente provvedimento che
comprende l’autorizzazione ai rifiuti e l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera con revoca della
precedente autorizzazione all’esercizio n. 66/2015 del 27/04/2015, mantenendo la scadenza della
medesima al 19.01.2020 al fine di ridefinire e inquadrare il sito in esame in base alla nuova
copia informatica per consultazione
normativa in materia di Valutazione di impatto Ambientale alla naturale scadenza del
provvedimento autorizzativo.
Visti:
• il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che “Fino all’entrata in
vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le
province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e
ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle
acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e ss.mm.ii.”;
• le Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107/2009 del 05.11, con cui è stato
approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successive D.G.R.V n° 80/2011 del
27.01 – 842/2012 del 15.05 – 1770/2012 del 28.08 – 1534/2015 del 03.11, di modifica e
approvazione del testo integrato delle NTA del Piano di Tutela delle Acque (eventuale);
• la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in
materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006,
modificandone le modalità di prestazione.
Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.
Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n° 3 e 16.08.2007, n° 20 e loro successive modifiche ed
integrazioni.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2166 del 11.07.2006.
Visti l’art. 19 (sulle competenze della provincia) e l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della
dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000,
n° 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.
Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal
succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della
Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 75 ID PROC 478.
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
DETERMINA
Che la Società INSIEME Soc. Coop. Sociale a r.l. con sede legale in via B. dalla Scola, 255 nel
Comune di Vicenza, è autorizzata all’esercizio dell’impianto sito in via B. dalla Scola, 255 nel
Comune di Vicenza.
Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
autorizzazione all’esercizio e alle emissioni in atmosfera e ha validità fino al 19.01.2020.
La revoca dell’autorizzazione all’esercizio n. 66/2015 del 27/04/2015, sostituita integralmente dal
presente provvedimento.
FA OBBLIGO
Alla Società INSIEME Soc. Coop. Sociale a r.l. di procedere all’esercizio dell’impianto sito in via
B. della Scola, 255 nel Comune di Vicenza nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
Aspetti generali.
1. La ditta dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto, nonché le condizioni
organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella
relazione tecnica e come precisato nel lay-out dell'impianto, allegato al collaudo funzionale.
copia informatica per consultazione
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle tipologie
di rifiuti accettabili all’impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse
modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa preventiva
comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente
provvedimento.
3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si
intendono apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente la Provincia e
l’A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio corrente
dell’attività.
4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell’impianto sia condotta in conformità a quanto
previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente
provvedimento.
5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le
norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza e
igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
6. Entro il 30 aprile di ogni anno, la ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull’attività
effettuata nell’anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all’impianto, le MPS/EoW
generate ed i rifiuti prodotti, da tenere a disposizione dell’autorità di controllo.
Gestione delle aree
7. La Società dovrà mantenere un’adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, in modo da
evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante, nonché mantenere le superfici costantemente
pulite e in buono stato d’uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, eventualmente occorsi
durante l’attività.
8. I depositi di rifiuti dovranno essere effettuati in modo fisicamente separato tra di loro, identificati
in modo univoco mediante idonea cartellonistica indicante il codice C.E.R. e dovranno essere
distinti tra:
a) rifiuti in ingresso all’azienda;
b) rifiuti prodotti dall’azienda;
c) rifiuti oggetto di selezione e destinati ad operazioni di recupero (“R”).
Gestione dei rifiuti
9. Nell’impianto oggetto del presente provvedimento potranno essere conferiti i rifiuti, con le
relative specifiche operazioni consentite, di cui all’allegato 1 al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale dello stesso.
10. Quantitativo massimo stoccabile di rifiuti (in ingresso): 100,8 tonnellate .
11. Quantitativo massimo stoccabile di rifiuti (prodotti): 49 tonnellate .
12. Quantitativo massimo di rifiuti ricevibili in impianto: 1,52 t./giorno di rifiuti pericolosi (pari a
380 t./anno) e 13,82 t./giorno di rifiuti non pericolosi (pari a 3.455 t./anno). Tali quantitativi sono i
medesimi oggetto del collaudo funzionale del 20.10.2009 presentato ad integrazione del documento
del 07.08.2008.
13. Quantitativo massimo di rifiuti sottoposti a recupero: 1,4 t./giorno (pari a 350 t./anno) di rifiuti
pericolosi e 12 t./giorno (pari a 3.000 t./anno) di rifiuti non pericolosi.
14. In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i., all’interno dell’impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
a) messa in riserva , per singolo C.E.R. o per tipologia, preliminare alle operazioni di effettivo
recupero effettuate all’interno dell’impianto in argomento, con produzione di M.P.S. o di
copia informatica per consultazione
manufatti e oggettistica nelle forme usualmente commercializzate (incluse apparecchiature e
componenti) e di rifiuti residui, come descritti nel citato allegato 1.
b) messa in riserva preliminare ad operazioni di recupero, senza alcuna operazione di
miscelazione: i rifiuti in uscita dovranno mantenere il medesimo codice di ingresso e dovranno
essere destinati ad impianti che effettuino una delle operazioni da R1 a R12.
c) messa in riserva preliminare ad operazioni di di selezione / cernita : l’attribuzione del codice
ai rifiuti ottenuti dovrà essere riferita al relativo codice del capitolo 19.12… dell’elenco C.E.R.
per la tipologia in questione, fatto salvo quanto persamente esplicitato nella Tabella di cui
all’allegato 1 al presente provvedimento e dovranno essere destinati ad impianti che effettuino
una delle operazioni da R1 a R11.
15. I rifiuti provenienti da altri impianti di gestione rifiuti che hanno effettuato esclusivamente
l’operazione di ‘messa in riserva’ , dovranno essere sottoposti ad almeno una delle effettive
operazioni di recupero autorizzate all'impianto.
16. La Società dovrà rispettare le procedure gestionali relative ai rifiuti e al controllo delle
caratteristiche delle Materie Prime Secondarie derivanti dall’attività di recupero, secondo le
modalità indicate nel documento di collaudo;
17. Nei piazzali esterni potranno essere stoccati unicamente cassoni scarrabili vuoti e puliti o
contenitori/cassoni contenenti rifiuti purché coperti o posizionati in aree coperte come da lay-out.
18. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,
indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.
19. La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei
termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del 29.12.2014 e
andranno riviste a seguito di modifica/integrazione del presente provvedimento.
Gestione delle emissioni in atmosfera
20. Deve sempre essere effettuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di abbattimento
autorizzati, secondo un apposito piano da tenere presso lo stabilimento e mettere a disposizione
dell’autorità di controllo. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di
abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un
apposito registro (registro manutenzioni impianti di abbattimento) da tenersi a disposizione
dell’autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in
appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06.
21. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed
al dipartimento provinciale dell’ARPAV entro le otto ore successive.
22. Deve essere predisposto un registro (registro materie prime) in cui annotare, con frequenza
almeno mensile, il consumo di materie prime relative alla fase di verniciatura, che dovrà essere
inferiore a 10 Kg/giorno.
23. Entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di autorizzazione, la ditta dovrà chiedere allo
SPISAL dell'USL competente la possibilità di mantenere le emissioni diffuse in ambiente di lavoro.
In caso di risposta negativa dovrà, entro 30 giorni, presentare domanda di modifica ai sensi del
comma 8 dell'art. 269.
AVVERTE CHE
In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:
a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente
provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
b) ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e
sm.i..
copia informatica per consultazione
In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della
ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista
congiuntamente alla richiesta di variazione dell’autorizzazione in essere, trasmettendo
tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell’atto notarile attestante l’avvenuta
variazione sociale della Società.
In caso di cambio del legale rappresentante:
a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista
b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la
dichiarazione di conformità dell’attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti
soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
L’inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle
condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio, comporta l’applicazione
dei provvedimenti di cui all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché
l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di
successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.
Ai sensi dell’art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì
autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non
comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad
acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all’esercizio dell’attività di competenza di
altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli
impianti, ecc.
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60
giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Società Insieme soc. coop. Sociale a r.l., al Sindaco
pro tempore del Comune di Vicenza, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza
dell’A.R.P.A.V..
Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come
modificato dalla Legge 213/2012).
Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo
pretorio on line.
Vicenza, 02/02/2018
Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale
---
Responsabile del Procedimento: Andrea Baldisseri
copia informatica per consultazione
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243
DETERMINAZIONE N° 69 DEL 02/02/2018
OGGETTO: INSIEME SOC. COOP. SOCIALE A R.L. - D.LGS. 152/2006; L.R. 3/2000 E
LORO SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO E ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA,
DELL’IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA, [R13] SELEZIONE/CERNITA [R12] E
RECUPERO DI RIFIUTI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI [R3] [R4] SITO IN VIA B.
DALLA SCOLA, 255 IN COMUNE DI VICENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
ALL'ESERCIZIO N. 66/2015 DEL 27/04/2015
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 02/02/2018.
Vicenza, 02/02/2018
Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
copia informatica per consultazione